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ATTUALITÀ Circolare n. 2/E del 15 febbraio 2012
Disciplina dei fondi immobiliari chiusi di Massimo Gabelli e Roberta De Pirro(*)
Con la circ. n. 2/E del 15 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro generale di riferimento sull’applicazione delle disposizioni fiscali riguardanti i fondi immobiliari chiusi.
1. Premessa(*) L’art. 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, successivamente modificato dall’art. 8, comma 9, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. “Decreto Sviluppo”) convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, contiene alcune disposizioni che intervengono sull’assetto normativo dei fondi comuni d’investimento immobiliare1. La riorganizzazione delle disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi ha dato origine alla creazione di una serie di regimi differenti a seconda delle caratteristiche proprie dello stesso e dei suoi partecipanti. Prima di passare all’analisi degli stessi, appare però opportuno evidenziare che la nozione di “fondo comune d’investimento”, così come riformulata dall’art. 32, comma 1, del D.L. n. 78/2010 si rende applicabile solo a quei fondi (*)
Morri Cornelli e Associati.
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Cfr. E. Mignarri, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito -
La tassazione dei fondi comuni immobiliari dopo la manovra correttiva, in “il fisco” n. 35/2010, fascicolo n. 1, pag. 5634; N. Arquilla, L’Agenzia delle Entrate illustra la tassazione dei proventi dei fondi di investimento immobiliare chiusi, in “Corriere Tributario” n. 15/2011, pag. 1231.
che rispettino i requisiti civilistici (anch’essi modificati e resi più espliciti dalla stessa norma) di cui all’art. 1, comma 1, lettera j), del Testo unico di finanza approvato con il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf). In particolare, quest’ultima norma ha, tra l’altro, sostituito la nozione di fondo comune di investimento, definendolo: “il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dei medesimi”. Tale nozione conferma che lo status di fondo comune d’investimento, anche ai fini tributari, non può essere attribuito a quei fondi che non presentano le caratteristiche del modello tipizzato dal legislatore, e che non attuano forme di gestione collettiva del risparmio. Due appaiono, in particolare, i profili rilevanti: la nozione di pluralità riferita agli investitori e l’autonomia che la società di gestione del risparmio deve avere da questi ultimi2. 2
L’art. 32, comma 2, del D.L. n. 78/2010 attribuiva al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di emanare, ai sensi dell’art. 37 del Tuf, le relative disposizioni di attuazione. Tale provvedimento di attuazione non è stato mai ufficialmente emanato, ancorché ne siano circolate alcune versioni preparatorie, in quanto il citato comma 2 dell’art. 32 è stato abrogato dall’art. 8, comma 9, lettera a), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 che ha previsto una nuova regolamentazione dei fondi immobiliari attraverso una ulteriore modifica dello stesso art. 32.
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Di conseguenza, solo ai fondi riconducibili a tale modello è applicabile il regime fiscale dettato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 351, mentre agli altri si rendono applicabili del disposizioni ordinarie dettate in materia Ires dal Tuir3. Su tale primo punto qualificante della nuova disciplina, essendo dirimente per identificare anche fiscalmente gli stessi patrimoni qualificabili come “fondi d’investimento”, la circolare non offre spunti interpretativi. La posizione dell’Agenzia delle Entrate può spiegarsi con il dovere istituzionale di rispettare le competenze di altre pubbliche amministrazioni, quali la Banca d’Italia innanzitutto, ma appare assai opportuno un futuro coordinamento, per poter dare trasparentemente ai contribuenti delle direttive. Tanto brevemente premesso in generale, di se-
guito esaminiamo la disciplina fiscale dettata per i fondi d’investimento immobiliare seguendo l’utile schema proposto dalla articolata circolare in commento4.
2. Fondi istituzionali: regime fiscale dei partecipanti Secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 3, del D.L. n. 78/2010 il regime fiscale dei fondi partecipati esclusivamente da investitori c.d. istituzionali è quello dettato in materia di imposte dirette, Iva e imposte indirette dagli artt. 6, 8 e 9 del D.L. n. 351/2001. Per investitori istituzionali si intendono i seguenti soggetti:
Tavola 1 - Investitori istituzionali Investitori istituzionali residenti in Italia o in Paesi white list5 i) Stato ed enti pubblici ii) Organismi di investimento collettivo del risparmio iii) Enti di previdenza iv) Imprese di investimenti destinati alla copertura delle assicurazione, limitatamente agli riserve tecniche v) Intermediari bancari e finanziari vigilati vi) Soggetti e patrimoni esteri istituiti in Paesi white list vii) Enti privati con finalità mutualistiche e società cooperative viii) Veicoli istituiti in Italia o in Paesi white list partecipati6 in misura superiore al 50% dai soggetti precedenti.
Al fine dell’individuazione della categoria degli investitoti “istituzionali”, il legislatore ha considerato non solo gli intermediari e gli operatori finanziari assoggettati a forme di vigilanza, ma anche quei soggetti che, astrattamente, possono rientrare tra coloro che si interpongono a qualsiasi titolo ad un pubblico diffuso nelle operazioni di raccolta e impiego del risparmio. 3456 3
A conferma di quanto detto depone anche quanto previsto dall’art. 96, comma 1, lettera a), del D.L. n. 1/2012 che nel modificare l’art. 73 del Tuir ha chiarito che gli organismi di investimento collettivo di risparmio (tra cui anche i fondi immobiliari) residenti nel territorio dello Stato sono soggetti passivi Ires, dal momento che i medesimi sono stati sono stati inclusi tra i soggetti di cui alla lettera a), comma 1, di tale articolo. Inoltre, modificando anche la formulazione del successivo comma 3 dell’art. 73 in parola è stato previsto che si considerano residenti nel territorio dello Stato anche gli organismi d’investimento collettivo del risparmio ivi istituiti.
4
Pubblicata in questo numero della Rivista, fascicolo n. 1, pag. 1338.
5
Ai fini dell’individuazione degli investitori istituzionali, la normativa assicura piena equiparazione tra i soggetti residenti e i soggetti non residenti a condizione che siano istituiti in Paesi inclusi nel decreto previsto dall’art. 168-
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A titolo esemplificativo si può trattare di soggetti pubblici, Oicr, enti di previdenza e imprese assicurazione. Infine, con l’obiettivo di tutelare le diverse modalità operative dei predetti soggetti, sono stati ricompresi nella categoria anche i veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale – tra cui sono compresi anche i trust i cui beneficiari siano individuati, le partnership, le società o gli organismi controllati dagli Stati esteri, tra cui ad esempio i fondi sovrani – partecipati in misura superiore al 50% dagli stessi investitori istituzionali7. bis, comma 1, del Tuir (cosiddetta “white list”), i quali consentono uno scambio di informazioni a carattere fiscale in via amministrativa in grado di individuare i beneficiari effettivi del reddito. 6
La circolare non precisa i termini della partecipazione che tuttavia si può intendere soddisfatta, per le società, con riferimento al capitale sociale come si evince dall’esempio riferito alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. “di cui lo Stato italiano, per il tramite del Ministero dell’economia e delle finanze, detiene il 70 per cento del capitale sociale”.
7
La partecipazione in un veicolo può essere posseduta sia direttamente che indirettamente. In tale ultimo caso, pre-
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Ai proventi derivanti dalla partecipazione di fondi immobiliari relativi a quote detenute da investitori istituzionali si applica, a prescindere dalla percentuale di partecipazione detenuta negli stessi, nonché dalla destinazione dell’investimento, il regime fiscale dettato dall’art. 7 del D.L. n. 351/2001 per i redditi di capitale, nonché per i redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-ter e c-quater, del Tuir. Di seguito il regime applicabile ai partecipanti residenti. 2.1. Redditi di capitale Le società di gestione (Sgr), o il soggetto presso il quale sono depositate le quote, applicano una ritenuta nella misura del 20% sui proventi di cui all’art. 44, comma 1, lettera g) del Tuir8. Tale ritenuta può essere a titolo d’acconto o d’imposta a seconda della natura del soggetto che percepisce i compensi. Si applica a titolo d’acconto nel caso in cui i soggetti percipienti i proventi siano: i) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale; ii) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir; iii) società di capitali ed enti aventi per oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio di un’attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust; iv) stabili organizzazioni site nel territorio dello Stato di società ed enti non residenti, compresi i trust. La ritenuta si applica, invece, a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’Ires. La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e dagli organismi d’investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e discicisa la circolare, si deve tener conto dell’effetto “demoltiplicativo” prodotto dalla partecipazione indiretta. 8
Si tratta dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al fondo, risultanti da appositi rendiconti periodici redatti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c), n. 3 del D.Lgs. n. 58/1998, nonché sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto delle stesse. Il costo di sottoscrizione o di acquisto è documentato dal partecipante che, in mancanza di documentazione, può avvalersi di una dichiarazione sostitutiva.
plinati dal Tuf, ossia da fondi mobiliari aperti e chiusi, da Sicav e fondi immobiliari. Pertanto, ai fini dell’applicazione della ritenuta in argomento i predetti soggetti sono trattati come soggetti c.d. “lordisti”. 2.2. Redditi diversi di natura finanziaria Sui redditi derivanti dalla negoziazione delle quote di partecipazione al fondo si applica l’imposta sostitutiva del 20%, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 461/1997, secondo il regime dichiarativo, amministrato o gestito. Laddove i redditi in parola siano conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa, agli stessi si applicano le disposizioni dettate dal Tuir.
3. Fondi diversi da quelli istituzionali: regime fiscale dei partecipanti Ai fondi che non sono partecipati in modo esclusivo da investitori istituzionali, pur avendo le caratteristiche civilistiche proprie dei “fondi d’investimento” come sopra premesso, resta applicabile il regime proprio del fondo sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette. 3.1. Regime fiscale delle partecipazioni rilevanti Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 3-
bis, del D.L. n. 78/2010, è stato previsto un parti-
colare regime fiscale in capo agli investitori non istituzionali residenti che nei medesimi detengono una quota superiore al 5%. 3.2. Redditi di capitale Per tali investitori residenti nel territorio dello Stato è previsto che i proventi del fondo immobiliare, ancorché non percepiti, siano ad essi imputati per trasparenza, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute, i quali quindi concorrono alla formazione del reddito complessivo dei medesimi9. La circolare n. 2/2012 ha fornito un importante chiarimento precisando che, ai fini della determinazione di tali redditi, non si tiene conto dei proventi e degli oneri da valutazione ma9
Tale regime trova applicazione con riferimento ai proventi rilevanti nei rendiconti di gestione a partire da quello relativo al 31 dicembre 2011.
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turati, ma non ancora realizzati. Tuttavia, nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione dei beni cui le predette plusvalenze/minusvalenze da valutazione si riferiscono, l’intera plusvalenza/minusvalenza realizzata, confrontando il corrispettivo di cessione con il costo storico (quindi ante variazione valutativa, positiva o negativa che sia) di acquisto, concorre a formare il reddito del partecipante per la quota ad esso riferibile in ragione della misura della sua partecipazione al fondo. Inoltre, l’eventuale risultato negativo della gestione del fondo risulta essere irrilevante, tranne per i partecipanti che detengono la partecipazione nell’esercizio di attività d’impresa e per cui rilevano le perdite attribuite al fondo nei limiti e nelle condizioni dettate dal Tuir10. Ai fini della verifica della percentuale “rilevante” di partecipazione al fondo, occorre considerare sia le quote detenute direttamente che quelle detenute indirettamente, per il tramite di società controllate11, di società fiduciarie o per interposta persona. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell’art. 5, comma 5, del Tuir (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)12. Detta percentuale deve essere rilevata al termine del periodo d’imposta, o se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo. Tali redditi si qualificano quali redditi di capitale e rientrano nella categoria di cui all’art. 44, comma 1, lettera g) del Tuir.
In considerazione del fatto che la percentuale della partecipazione “rilevante” deve essere verificata alla fine del periodo d’imposta, al momento della distribuzione dei redditi conseguiti dal fondo, il sostituto d’imposta deve applicare provvisoriamente la ritenuta del 20%, prevista dall’art. 7 del D.L. n. 351/2001.
10
In caso di cessione delle quote di partecipazione al fondo, si applica il regime previsto per la cessione delle partecipazioni qualificate13; pertanto: se le stesse sono detenute non nell’esercizio d’impresa, le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito nella misura del 49,72%; se le medesime sono, al contrario, detenute nell’esercizio d’impresa, le plusvalenze realizzate concorrono alla formazione del reddito secondo le ordinarie disposizioni dettate dal Tuir ma in tale ipotesi non trovano applicazione le disposizioni dettate dall’art. 87 del Tuir in materia di partecipation exemption14.
Risulta così implicitamente confermata la possibilità che i risultati negativi realizzati dal fondo si possano riflettere, in vigenza dell’investimento, secondo le norme in materia di reddito d’impresa, nella determinazione del reddito/perdita del periodo d’imposta del partecipante. Cfr. in argomento M. Gabelli-M. T. Buzzelli, Il regime fiscale dei rimborsi parziali
e anticipati di capitale effettuati da fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, in “il fisco” n. 47/2007, fascicolo n. 1, pag. 6783. 11
Il controllo societario è individuato ai sensi dell’art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.
12
La circolare non affronta espressamente il punto, tuttavia pare confermare nella sua formulazione letterale che: i) in capo a ciascuna persona fisica si conteggia la partecipazione, tenendo conto anche delle quote indirettamente detenute (società controllate da quella persona quale soggetto controllante, società fiduciaria o mero interposto); ii) fatto il conteggio per ciascun familiare individualmente, la partecipazione a ciascuno imputabile viene imputata agli altri familiari legati da un rapporto ex art. 5, comma 5, del Tuir.
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Laddove al termine del periodo d’imposta il contribuente risulti titolare di una partecipazione al fondo superiore al 5%, questi ha diritto allo scomputo delle ritenute subite sui redditi distribuiti ma poi risultati imputati per trasparenza nel medesimo periodo. In verità si tratta di un caso specifico (distribuzione nel corso dello stesso periodo d’imposta solo al termine del quale è possibile determinare l’imputabilità per trasparenza). La circolare, infatti, conferma come circostanza indiscutibile che qualora vengano distribuiti proventi già imputati per trasparenza in periodi d’imposta precedenti, il sostituto d’imposta disapplica la ritenuta. Nel caso contrario, ossia nell’ipotesi in cui al termine del periodo d’imposta il partecipante al fondo detenga una partecipazione nello stesso inferiore o pari al 5%, la tassazione operata dal sostituto d’imposta deve intendersi effettuata a titolo definitivo (salvo per i soggetti per cui la ritenuta è applicata a titolo d’acconto - soggetti che detengono la partecipazione in regime d’impresa). 3.3. Redditi diversi
13
Cfr. art. 32, comma 4, del D.L. n. 78/2010.
14
Nell’interpretazione fornita dall’Agenzia nella circolare in commento “per difetto del requisito previsto dal comma 1, lettera d), del medesimo articolo (esercizio di impresa commerciale)”.
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3.4. Regime fiscale delle partecipazioni non rilevanti Il regime tributario dei redditi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari, prima descritto per gli investitori istituzionali, continua a trovare applicazione nei confronti degli altri investitori che detengono una quota di partecipazione al fondo non istituzionale pari o inferiore al 5%. Pertanto, nel caso in cui la partecipazione ai fondi non istituzionali sia pari o inferiore al 5% continua a trovare applicazione il disposto dell’art. 7 del D.L. n. 351/2001, ossia si applica sui proventi derivanti dal fondo la ritenuta del 20%. 3.5. Regime fiscale dei proventi percepiti da soggetti non residenti Una particolare disciplina fiscale è prevista, i-
noltre, con riferimento ai proventi di cui all’art. 44, comma 1, lettera g), del Tuir, derivanti dalla partecipazione al fondo percepiti da investitori istituzionali non residenti nel territorio dello Stato: A tali redditi si applica: la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 20% o in misura ridotta nel caso in cui siano state stipulate Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Paese di residenza del soggetto percipiente (nel qual caso, il riferimento è all’aliquota prevista dall’art. 11 della convenzione conclusa dall’Italia e conforme al Modello di Convenzione OCSE); il regime di esenzione nel caso in cui i soggetti percipienti i proventi siano quelli indicati nell’art. 7, comma 3, del D.L. n. 351/200115.
Tavola 2 - Tassazione dei proventi dei partecipanti ai fondi immobiliari Partecipazione ≤ 5%
Partecipazione >5%
Investitore istituzionale di cui al comma 3 dell’art. 32 - residente
Ritenuta 20% (art. 7 del D.L. n. 351/2001)
Ritenuta 20% (art. 7 del D.L. n. 351/2001)
Altri soggetti residenti
Ritenuta 20% (art. 7 del D.L. n. 351/2001)
Tassazione per trasparenza
Soggetti non residenti di cui al comma 3 dell’art. 7 del D.L. n. 351/2001
Esenzione (art. 7 del D.L. n.351/2001)
Esenzione (art. 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001)
Investitore istituzionale di cui al comma 3 dell’art. 32 - non residente (diverso dai soggetti esenti)
Ritenuta 20% (art. 7 del D.L. n. 351/2001) o aliquota convenzionale
Ritenuta 20% (art. 7, comma 1, del D.L. n. 351/2001) o aliquota convenzionale
Altri soggetti non residenti
Ritenuta 20% (art. 7 del D.L. n. 351/2001) o aliquota convenzionale
Ritenuta 20% (art. 32, comma 4, del D.L. n. 78/2010) o aliquota convenzionale.
4. Il regime dell’imposta sostitutiva del 5% 15 L’art. 32, comma 4-bis, del D.L. n. 78/2010 ha previsto che i partecipanti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, diversi dagli investitori istituzionali, che alla data del 31 dicembre 2010, detenevano (anche per effetto di 15
Si tratta di: a) fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al D.M. da emanarsi ai sensi dell’art. 168-bis del Tuir; b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; c) Banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
acquisti nel corso del 2010) una partecipazione al fondo superiore al 5% sono tenuti a corrispondere un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5% del valore medio delle quote risultante dai prospetti periodici relativi al periodo d’imposta 2010. Ai fini della determinazione del valore medio occorre fare riferimento alla media del valore delle quote risultante dalla relazione semestrale (ed eventuali altri prospetti intermedi) e del valore delle stesse risultante dal rendiconto annuale. Qualora, il fondo sia stato istituito nel secondo semestre del 2010, il valore della quota su cui calcolare l’imposta è quello derivante dal rendiconto redatto alla data del 31 dicembre 2010. Sono invece esclusi i partecipanti a un fondo di 9/2012 fascicolo 2
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nuova costituzione che alla predetta data del 31 dicembre 2010 non era ancora operativo, non avendo avviato la fase di investimento (in quanto in tale periodo non possono essere maturati redditi immobiliari tassabili). L’effetto che si ottiene attraverso il pagamento di tale imposta è quello di allineare il costo o valore d’acquisto o sottoscrizione delle quote sia ai fini della determinazione di eventuali plusvalenze da realizzo sia a quelli dell’applicazione della ritenuta da applicarsi in occasione della liquidazione definitiva delle quote alla scadenza del fondo o nel caso di annullamento totale delle stesse, ai sensi dell’art. 67, comma 1-quater, del Tuir. Il valore fiscale riconosciuto delle quote è pari al costo di sottoscrizione o di acquisto o, se maggiore, al valore che ha concorso alla formazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione delle quote sono comunque fiscalmente irrilevanti. Nei confronti dei partecipanti residenti e non residenti che possiedono quote di partecipazione superiori al 5% del patrimonio del fondo, i proventi maturati al 31 dicembre 2010 e corrisposti nei periodi d’imposta successivi non sono assoggettabili a tassazione, fino a concorrenza dell’ammontare che ha concorso alla determinazione della base imponibile della imposta sostitutiva in parola. Ai fini della liquidazione di tale imposta, occorre tener conto delle modalità e dei termini per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 gennaio 2011. In alternativa al versamento diretto, il contribuente può delegare la Sgr o l’intermediario depositario delle quote al pagamento dell’imposta, fornendo loro la provvista necessaria. In tale ipotesi, i predetti soggetti sono responsabili del versamento dell’imposta sostitutiva che deve avvenire in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 201216.
5. Liquidazione del fondo Tra le novità previste in materia di fondi comuni d’investimento, l’art. 32, comma 5, del D.L. n. 16
Con riferimento alle modalità di effettuazione dei versamenti dell’imposta si deve fare riferimento alla ris. n. 119/E del 9 dicembre 2011, in banca dati “fisconline”, che ha istituto anche i relativi codici tributo.
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78/2010 ha previsto che la Sgr poteva deliberare, previa deliberazione dell’assemblea dei partecipanti, entro il 31 dicembre 2011 (dal 1° gennaio 2011), lo scioglimento dei fondi non partecipati da investitori istituzionali e nei quali almeno un partecipante detenesse una quota superiore al 5% alla data del 31 dicembre 201017. Al ricorrere di tale ipotesi, la Sgr preleva a titolo d’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap un ammontare pari al 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto relativo al 31 dicembre 2010 (in questo caso il valore si ricava dal solo prospetto citato, e non da un valore medio come per l’imposta del 5%). Il 40% di tale imposta deve essere versato entro il 31 marzo 2012, la restante parte in due rate di pari importo da corrispondere entro il 31 marzo 2013 e il 31 marzo 201418. Inoltre, sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione, che comunque non può superare i cinque anni, la Sgr deve applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 7%, la quale deve essere versata entro il 16 febbraio19 dell’anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione20. Nel periodo di liquidazione del fondo non si applica l’imposizione per trasparenza in capo ai partecipanti non istituzionali che detengono una partecipazione superiore al 5% e non deve essere versata l’imposta sostitutiva nella misura del 5% sulle quote prevista in caso di continuazione dell’attività del fondo. La circolare, dissipando i dubbi sorti per la formulazione delle norme, conferma che nella fase di liquidazione i proventi distribuiti non sono imponibili in capo al partecipante fino a concorrenza dell’ammontare dei proventi stessi assoggettato in capo al fondo alle imposte so17
Analogamente a quanto previsto per l’imposta del 5% sul valore delle quote, nell’ipotesi in cui il fondo sia di nuova istituzione e alla data del 31 dicembre 2010 non era ancora operativo, anche l’imposta sostitutiva del 7% non è dovuta.
18
Cfr. ris. n. 119/E del 2011, con la quale è stato istituito il codice tributo “1834” per il versamento dell’imposta sostitutiva in questione.
19
Nella circ. n. 2/E del 2012, paragrafo 6, viene, inoltre, chiarito che data l’imminenza della data del 16 febbraio 2012, la stessa viene posticipata al prossimo 31 marzo 2012, senza l’applicazione di sanzioni.
20
Cfr. ris. n. 119/E del 2011 con la quale è stato istituito il codice tributo “1835” per il versamento dell’imposta sostitutiva del 7% in parola.
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stitutive dovute nella misura del 7% (sul patrimonio e sui risultati della gestione liquidatoria)21. Inoltre il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Naturalmente la distribuzione di proventi non imponibili riduce il valore fiscalmente riconosciuto della quota.
nicità del soggetto passivo d’imposta, deve: • presentare un’unica dichiarazione annuale, compilando un unico frontespizio, e tanti moduli quante sono le contabilità da essa istituite; • effettuare un unico versamento cumulativo dell’imposta, per le somme complessivamente dovute dalla società e dai fondi, al quale procede previa compensazione dei saldi Iva rilevati in ciascuna contabilità.
6. Regime tributario dei fondi: le imposte indirette
Con specifico riferimento poi agli atti di liquidazione, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare in commento ha precisato che, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 5-quater, del D.L. n. 78/2010 alle cessioni di immobili effettuate nella fase di liquidazione deliberate nel corso del 2011, sempreché si tratti di operazioni imponibili, si applica il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972. Medesimo meccanismo trova applicazione anche nel caso di assegnazione di beni ai partecipanti al fondo, dal momento che esse sono equiparate alle cessioni.
La circ. Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2012, n. 2 fornisce, infine, una panoramica del regime impositivo Iva e delle altre imposte indirette applicabile ai fondi d’investimento immobiliare. Alla luce di quanto disposto dall’art. 8 del D.L. n. 351/2001, la Sgr è un soggetto passivo ai fini Iva per quel che concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alla operazioni dei fondi da essa istituiti. La medesima ha quindi l’obbligo di tenere una contabilità separata agli effetti Iva, per la propria attività e per ciascun fondo, dovendo gestire separatamente gli adempimenti relativi alla determinazione e alla liquidazione dell’imposta. Di conseguenza, la Sgr deve istituire autonomi registri, emettere fatture con distinte serie di numerazione ed effettuare distinte registrazioni delle operazioni e separate liquidazioni dell’imposta. L’art. 8 del D.L. n. 351/2001 stabilisce, altresì, che la società di gestione, nell’ambito della contabilità separata relativa a ciascun fondo, può detrarre ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 l’imposta pagata per gli acquisti di immobili, nonché per la manutenzione degli stessi22. Tuttavia, la Sgr, in virtù del principio dell’u21
E attesa l’irrilevanza fiscale dei proventi per i partecipanti, non è altresì applicata la ritenuta del 20% di cui all’art. 7 del D.L. n. 351/2001.
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Sempre ai sensi del citato art. 8 del D.L. n. 351/2001, viene stabilito che gli immobili che costituiscono il patrimonio del fondo e le spese di manutenzione effettuate sono considerati, ai fini dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, beni ammortizzabili, rendendosi così applicabile la disciplina che consente di ottenere il rimborso annuale dell’imposta
Relativamente, infine, alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, l’art. 9, comma 1, del D.L. n. 351/2001 ha previsto che l’art. 7 della tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986, secondo il quale sono esclusi dall’obbligo di registrazione gli “atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all’emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato” – si deve ritenere applicabile anche ai fondi d’investimento immobiliare.o In caso di registrazione volontaria, si applicherà l’imposta in misura fissa ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 11 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso. o
relativa all’acquisto o importazione di beni ammortizzabili, nonché il rimborso relativo a periodi inferiori all’anno (art. 30, comma 3, lettera c), dello stesso D.P.R. n. 633/1972), senza presentazione delle garanzie ordinariamente previste.
9/2012 fascicolo 2