PROVINCIA DI SONDRIO Corso XXV Aprile, 22 - 23100 Sondrio tel. 0342 531111 – fax 0342 210217 Informazioni : Porro Manuela c/o Sportello Cestec - Punti Energia Via Trieste, 8 - 23100 Sondrio Tel. 0342/531640
[email protected] Da lunedì a giovedì 9.00 - 12.00 e 14.30 - 16.30 Venerdì 9.00 - 12.00
Informativa per la campagna di ispezione e dichiarazione obbligata degli impianti termici gennaio - luglio 2008 Con Delibera di Giunta Regionale n. 5117 del 18/07/2007, modificata e integrata con DGR n. 6303 del 21/12/2007 , sono state approvate le nuove “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici del territorio regionale lombardo”. Le disposizioni regionali si applicano agli impianti termici ad uso civile, alle sottostazioni di teleriscaldamento, alle pompe di calore, ai moduli radianti, agli aerotermi, ai termoconvettori, e a quegli apparecchi destinati a riscaldare un’unica unità abitativa la cui singola potenza al focolare è uguale o superiore ai 4 kW e la somma totale delle loro potenze è uguale o maggiore ai 15 kW. Non sono considerati impianti termici gli impianti inseriti in un ciclo di processo, le stufe, i caminetti, gli scaldacqua unifamiliari, i radiatori individuali e quegli apparecchi la cui potenza al focolare non supera i 4 kW anche se la somma con altri apparecchi simili o eventuali scaldacqua supera i 15 kW.
1. Ispezioni La Provincia di Sondrio è l’Ente competente per espletare l’attività di ispezione degli impianti termici su tutto il proprio territorio (L.10/91, art. 31, comma 3, D.Lgs. 192/2005, art. 9, comma 2). Le ispezioni vertono sia sulla parte documentale che su quella tecnica (art. 7 delle disposizioni regionali).In particolare quella tecnica deve essere effettuata tramite idonea strumentazione certificata e conforme a quanto richiesto dalle norme UNI 10389, per quanto riguarda la rilevazione del rendimento e delle emissioni, e UNI 10845 per la valutazione del rispetto del tiraggio minimo richiesto. Inoltre gli ispettori devono constatare: •
•
il rispetto delle limitazioni dell’utilizzo di olio combustibile e suoi derivati e del carbone, previste dalle DD.G.R., n. 17533/2004, n. 2839/2006, n. 13858/2003; la limitazione di utilizzo di biomassa legnosa, dal 15 ottobre 2007 al 15 aprile 2008, in apparecchi per il riscaldamento domestico degli edifici, nel caso siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi. Tale divieto si applica ai quei Comuni con altitudine uguale o inferiore a 300 m. s.l.m. ;(DGR 5546/2007 , L.R. 24/06, art. 11, comma 1, lettera b ). Le ispezioni avvengono senza oneri aggiuntivi per l’utente.
2. Dichiarazione dell’impianto di riscaldamento La dichiarazione di avvenuta manutenzione è obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio lombardo. Sono esenti dalla presentazione di detta dichiarazione gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento e le pompe di calore. Consiste nell’invio alle sedi CAIT o allo Sportello Cestec – Punti Energia presso la Provincia di Sondrio, dei rapporti di controllo tecnico (Allegato F o Allegato G compilati in ogni loro parte (compresi i dati dei consumi di combustibile e della volumetria asservita; L.R. 39/2004, art. 6 ), accompagnati da una distinta di presentazione in duplice copia, la quale deve essere corredata da apposito versamento cumulativo sul c/c postale intestato a:
PROVINCIA DI SONDRIO - SERVIZIO TESORERIA - 23100 SONDRIO C/C POSTALE 11925237 CAUSALE OBBLIGATORIA: DICHIARAZIONE IMPIANTI TERMICI La consegna dei moduli cartacei delle dichiarazioni alle sedi CAIT o allo Sportello Cestec – Punti Energia potrà avvenire solo dopo la trasmissione dei dati in via telematica, entro il 15 del mese successivo, previa registrazione da parte dei soggetti responsabili della trasmissione, sul Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, oppure mediante trasmissione via fax alla Società Punti Energia del modello conforme all’Allegato D1(art. 15.3 delle disposizioni regionali
3. Validità della dichiarazione La dichiarazione ha validità per le due stagioni termiche successive a quella di presentazione (la stagione termica è il periodo che va dal 1° agosto dell’anno in corso fino al 31 luglio dell’anno successivo e non è da confondersi con il periodo annuale di riscaldamento che convenzionalmente ha inizio il 15 ottobre e termina il 15 aprile dell’anno dopo):
INIZIO 1° agosto dell’anno in corso TERMINE 31 luglio dei due anni successivi
4. Invio della dichiarazione • •
Impianti inferiori a 35 kW: l’obbligo dell’invio è a carico del manutentore; impianti superiori o uguali a 35 kW: l’obbligo dell’invio è a carico del terzo responsabile o dell’amministratore; in assenza di tali figure, l’obbligo è rimandato al manutentore;
5. Costi della dichiarazione
kW < 35 euro 5,00
35-50 50,1-116,3 116,4-350 10,00 20,00 30,00
> 350 40,00
6. Nuove installazioni - Invio scheda identificativa dei libretti di impianto/centrale •
•
•
Per le nuove installazioni, ristrutturazioni, e sostituzioni di generatori di calore di impianti termici, devono essere inviate alle sedi CAIT o allo Sportello Cestec – Punti Energia presso la Provincia di Sondrio le schede identificative dei libretti di impianto/centrale con allegati i rapporti di controllo tecnico riferiti alla prima accensione (Allegato F o Allegato G accompagnati da una distinta di presentazione in duplice copia. Per gli impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW unitamente alla scheda identificativa e all’allegato F, dovrà essere trasmessa anche la documentazione di cui all’art. 284 del D. Lgs. 152/06 (Allegato IX ) Per le sottostazioni di teleriscaldamento e le pompe di calore esistenti all’entrata in vigore delle disposizioni regionali, le schede identificative (conformi a quanto indicato dal D.G.R. 6303) dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 luglio 2008.
Nel caso in cui la ditta installatrice non coincida con la ditta che effettua il collaudo e la prima accensione, gli allegati possono essere trasmessi per via telematica dalla ditta che ha effettuato la prima accensione, ma la responsabilità dell’operato e le eventuali sanzioni rimangono a capo della ditta installatrice. La consegna cartacea delle schede identificative dei libretti di impianto/centrale alle sedi CAIT o allo Sportello Cestec – Punti Energia potrà avvenire solo dopo la trasmissione dei dati in via telematica, entro il 15 del mese successivo, previa registrazione da parte dei soggetti responsabili della trasmissione, sul Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, oppure mediante trasmissione via fax alla Società Punti Energia del modello conforme all’Allegato D1 (art. 15.3 delle disposizioni regionali Tutti i manutentori e/o installatori possono registrarsi sul sito www.curit.it. Per chi è impossibilitato a registrarsi personalmente, detta registrazione potrà avvenire tramite le sedi CAIT Si ricorda che solo con l’invio di tale documentazione il responsabile dell’impianto è esente dalla presentazione della dichiarazione per le due stagioni termiche successive alla data di prima accensione dell’impianto.
7. Responsabile dell’impianto termico • • •
•
Il proprietario dell'unità immobiliare dove è ubicato l'impianto. L'occupante a qualsiasi titolo (inquilino, comodatario) nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal proprietario. L'amministratore nel caso d’impianti centralizzati al servizio di condomini o di soggetti diversi dalle persone fisiche (Società, Enti, Istituti, ecc,). Il terzo responsabile in possesso dei requisiti di legge, il quale si assume la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.
8. Terzo Responsabile •
•
Il terzo responsabile deve essere un’impresa iscritta alla CCIAA o all’albo degli Artigiani, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c) e/o lettera e) della L. 46/90; Per impianti di potenza superiore ai 350 kW deve essere in possesso di certificazione di qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000, oppure essere iscritto ad Albi Nazionali pertinenti per categoria tenuti dalla Pubblica Amministrazione.
Le comunicazioni di assunzione, revoca e/o dimissioni dall’incarico di Terzo Responsabile redatte nell’arco del mese solare, devono essere trasmesse allo Sportello Cestec – Punti Energia presso la Provincia di Sondrio per via telematica, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo tramite il Catasto Unico Impianti Termici, previa registrazione sul sito www.curit.it, o tramite le sedi CAIT Per gli impianti superiori o uguali a 35 kW, il costo della dichiarazione è a carico del Terzo Responsabile. Gli adempimenti relativi alla figura del Terzo Responsabile sono riportati all’art. 13 delle disposizioni regionali.
9. Amministratore Nel caso di impianti centralizzati, in mancanza della figura del terzo responsabile, l’Amministratore è da considerarsi a tutti gli effetti il responsabile dell’esercizio e dalla manutenzione dell’impianto termico. Le comunicazioni di assunzione, revoca e/o dimissioni dall’incarico di Amministratore redatte nell’arco del mese solare, devono essere trasmesse allo Sportello Cestec – Punti Energia presso la Provincia di Sondrio per via telematica, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo , tramite il Catasto Unico Impianti Termici, previa registrazione sul sito www.curit.it, oppure mediante trasmissione via fax alla Società Punti Energia del modello conforme all’allegato previsto dalle disposizioni regionali o tramite le sedi CAIT . Gli adempimenti relativi alla figura dell’Amministratore sono riportati agli artt. 13.4 - 13.5 delle disposizioni regionali.
10. Operazioni di controllo e manutenzione Il responsabile dell’impianto deve far eseguite le operazioni di controllo e manutenzione secondo i seguenti criteri, salvo indicazioni più restrittive dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione rilasciato dal costruttore/fabbricante: Potenza in kW
Combustibile gassoso
Combustibile liquido
Ogni due anni manutenzione e Ogni anno manutenzione e prova prova fumi fumi Ogni anno manutenzione e prova Ogni anno manutenzione e prova 35 – 115,9 fumi fumi Ogni anno manutenzione e prova Ogni anno manutenzione e 2 116 - 350 fumi prove fumi Ogni anno manutenzione e 2 Ogni anno manutenzione e 2 prove > 350 fumi prove fumi < 35
Combustibile solido Ogni anno manutenzione Ogni anno manutenzione Ogni anno manutenzione Ogni anno manutenzione
Le operazioni di controllo e manutenzione devono essere effettuate da una ditta abilitata, iscritta alla CCIAA o all’albo degli Artigiani ai sensi della L. 46/90, art. 1, comma 1, lettera c) per gli impianti di riscaldamento e climatizzazione; art. 1, comma 1, lettera e) per gli impianti a gas (art. 12 delle disposizioni regionali ).
11. Obblighi dei distributori di combustibile I distributori di combustibile sono tenuti a fornire all’Ente locale e agli organismi competenti le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo (art. 15.2 ).La trasmissione per via telematica dei dati potrà avvenire tramite il Catasto Unico Impianti Termici, previa registrazione sul sito www.curit.it oppure mediante trasmissione via fax alla Società Punti Energia del modello conforme all’Allegato D3
12. Sanzioni In caso di mancato rispetto delle disposizioni regionali da parte dei soggetti interessati verrà avviata la procedura sanzionatoria (art. 14).
13. CAIT Sono Centri di Assistenza costituiti dalle Associazioni di categoria in accordo con Regione Lombardia a cui possono accedere tutti i soggetti che sono responsabili della trasmissione per via telematica dei vari allegati (allegati F o G, assunzione/revoca di incarico terzo responsabile/amministratore, schede identificative, ecc.), delegando al CAIT stesso il compito di provvedere all’informatizzaione degli allegati da far pervenire all’Ente competente. N.B. Gli impianti disattivati, scollegati dalla rete di distribuzione o dai serbatoi di combustibile, o che non hanno più in essere un contratto di fornitura di combustibile, sono esentati dal rispetto delle disposizioni regionali.
Normativa di riferimento: • • • •
Legge n. 10 del 9/1/1991 DPR n. 412 del 26/8/1993 aggiornato dal DPR n.551 del 21/12/1999 D.Lgs.n.192 del 19/8/2005 aggiornato dal D.Lgs.n.311 del 29/12/2006 D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006