(materiale gentilmente concesso dalla Prof.ssa Alessandra Casarico)
Corso di Economia Pubblica Lezione 5 - La tassazione delle rendite finanziarie Prof. Paolo Buonanno
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Tassazione delle attività finanziarie • Quadro generale 1. Problemi tradizionali. 2. Problemi nati dalla crescente integrazione dei mercati dei capitali.
• Il sistema attuale – Aliquote – Modalità di prelievo – Impieghi del risparmio di lungo periodo
• L'imposizione dei redditi da capitale in un contesto internazionale Tassazione attività finanziarie
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1. Problemi tradizionali • Difficoltà di accertamento – Ricorso alle ritenute operate dai sostituti di imposta
• Tutela del risparmio – Esclusione dei redditi di capitale dalla base imponibile dell’imposta progressiva – Differenziazione delle aliquote tra impieghi a breve e a lunga scadenza
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2. Problemi derivanti dall’integrazione dei mercati finanziari internazionali • Difficoltà accertamento redditi esteri • Aumento della disomogeneità dei trattamenti fiscali a. Elusione fiscale e spinta all’innovazione finanziaria a scopi elusivi b. Distorsioni nelle scelte dei risparmiatori.
• Aumento della sensibilità del risparmio e degli investimenti alle variabili fiscali Tassazione attività finanziarie
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Tassazione delle rendite finanziarie in Italia • La riforma del 1974 – Plusvalenze non tassate – Redditi di capitale tassati con sostitutiva • Finalità: promozione dello sviluppo dei mercati finanziari, sostegno del collocamento dei Titoli di Stato.
– Disomogeneità nelle aliquote
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Tassazione delle rendite finanziarie in Italia La riforma 1998/2000 • Obiettivi: – Riduzione dei problemi di accertamento – Riduzione delle possibilità di elusione – Competitività dell’investimento finanziario nel nostro paese – Agevolazione di alcune categorie di risparmio
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Sistema in vigore da gennaio 2012 Redditi di capitale •
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Interessi – Titoli di stato 12,5% – Tutto il resto 20% Utili derivanti dalla partecipazione in società – PNQ: 20% – PQ o società residente in paradiso fiscale: BI Irpef (49,72% o interamente). Rendimenti – su premi versati per polizze di assicurazione sulla vita (esenti) e di capitalizzazione (20%). – su contributi versati ai fondi di previdenza complementare e individuale e rivalutazioni degli accantonamenti TFR (11%). Rivalutazione del montante lasciato al fondo quando si è optato per la riscossione sotto forma di rendita (20%). Ogni altro provento avente per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto (redditi diversi) (20%). Tassazione attività finanziarie
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Redditi diversi • Plusvalenze – Tassate al 20% tranne nel caso in cui siano conseguite su titoli di stato (12,5%) • Redditi conseguiti con contratti a termine e prodotti derivati (20%). • Proventi derivanti dall’impiego del capitale in cui possono essere realizzati differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto: 20%.
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Modalità di prelievo Regimi di tassazione 1. 2. 3. 4.
Risparmio individuale Risparmio amministrato Risparmio individuale gestito Risparmio collettivo gestito (fondi comuni di investimento)
• NB. Fino al Decreto milleproroghe 2011 (legge 28.02.2011) – 3 e 4 trattamento molto simile Tassazione attività finanziarie
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Risparmio individuale Redditi di capitale • Interessi e dividendi da PNQ: ritenuta a titolo di imposta operata da chi eroga interessi o dividendi. Non c’è obbligo di dichiarazione annuale • Dividendi da PQ o da partecipazione in società residente in paradiso fiscale: in b.i. IRPEF (49,72% o 100%). Obbligo di dichiarazione Redditi diversi • Tassati come prima descritto • Devono sempre analiticamente essere dichiarati, sia se soggetti a sostitutiva (che soggetto versa dopo aver compilato una dichiarazione analitica, non è garantito anonimato) sia se soggetti a Irpef. • Le minusvalenze sono compensabili con plusvalenze (nell’ambito dello stesso regime di tassazione) ma non con altri redditi (compensazione solo tra redditi diversi); le minusvalenze da PQ o da paradiso fiscale possono compensarsi solo con plusvalenze dello stesso tipo. • La tassazione avviene alla realizzazione (a fine anno). • Saldo negativo riportabile in avanti per 4 anni Tassazione attività finanziarie
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Risparmio amministrato Opzione disponibile quando i titoli sono in custodia presso un intermediario Prevede una diversa modalità di applicazione della tassazione per i redditi diversi rispetto a quella prevista dal regime del risparmio individuale. Non è applicabile a PQ o in paradisi fiscali: sempre regime di risparmio individuale (regime di dichiarazione) Redditi diversi
Rispetto al risparmio individuale: – l’imposta sostitutiva viene prelevata dall’intermediario (no dichiarazione: garantito anonimato) – Compensazione solo tra redditi diversi e all’interno dello stesso rapporto di amministrazione, nello stesso periodo di imposta e nei 4 successivi – La tassazione avviene alla realizzazione (in corso d’anno) Tassazione attività finanziarie
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Risparmio gestito individuale • È un opzione disponibile nel caso in cui un soggetto affidi la gestione del proprio patrimonio ad un intermediario. • Non è applicabile a partecipazioni qualificate o in paradisi fiscali (per cui si applica sempre regime della dichiarazione) L’intermediario opera da sostituto d’imposta applicando un’imposta sostitutiva del 20% sul risultato di gestione. Tassazione attività finanziarie
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Risultato di gestione + Patrimonio finale + Prelievi e proventi distribuiti - Conferimenti e sottoscrizioni - Patrimonio iniziale = Risultato di gestione
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• Il risultato di gestione include – Tutti i redditi di capitale e diversi
• La tassazione del risultato di gestione garantisce: – anonimato – Compensazione tra redditi di capitale e redditi diversi (deducibilità delle minusvalenze)
• Tassazione in base alla maturazione • Risultato negativo di un periodo può essere – Portato in avanti per 4 anni
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Risparmio gestito collettivo • Fondi comuni di investimento interni (Oicvm, Sicav) • Decreto milleproroghe 2011: dal 1° luglio 2011 i redditi dei fondi comuni di investimento interni sono tassati alla realizzazione in capo al sottoscrittore – al momento in cui i partecipanti li percepiscono, tramite il riscatto o il rimborso delle quote o, eventualmente, le distribuzioni periodiche – 20% dell’incremento di valore della quota
• Prima: tassati alla maturazione in capo al fondo.
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Risparmio collettivo gestito • Obiettivi riforma • Equiparazione fondi interni e fondi comunitari armonizzati – tassati, per i sottoscrittori domestici, alla realizzazione in capo al sottoscrittore
• Eliminazione di alcuni elementi di instabilità – crediti di imposta iscritti nel patrimonio dei fondi, inesigibili e a rendimento zero
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Confronto tra i regimi di tassazione Gli elementi più importanti riguardano: • Anonimato • Possibilità di compensazione • “Timing della tassazione”: realizzazione vs. maturazione
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Tassazione alla maturazione/realizzazione Problemi della TASSAZIONE alla REALIZZAZIONE – non si ha prelievo finché l'attività non è venduta causando distorsioni nelle scelte di portafoglio degli individui, inducendoli a posticipare lo smobilizzo delle attività possedute per ragioni fiscali (lock in effect). – la tassazione al momento della realizzazione incentiva l'attività elusiva che mira a trasformare redditi di capitale in plusvalenze. Vantaggi – Minore complessità amministrativa (non è necessario conoscere la valutazione di mercato di tutte le attività). Tassazione attività finanziarie
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Conclusioni I redditi da partecipazione qualificata – Sempre in BI Irpef – Compensazione di minusvalenze solo con plusvalenze da qualificata
L’anonimato sui redditi diversi è garantito eccetto che – Nel risparmio individuale – Partecipazioni qualificate
Le aliquote sono identiche nei vari regimi ma differenziate a seconda degli impieghi Il risparmio gestito - Unico che consente la compensazione fra redditi di capitale e redditi diversi
Il timing della tassazione non è omogeneo - Maturazione nel risparmio individuale gestito - Realizzazione negli altri tre regimi - Problemi di equità e neutralità
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Regime fiscale degli impieghi del risparmio di lungo periodo • Impieghi con finalità previdenziale 1. Risparmio previdenziale collettivo Fondi pensione aperti e chiusi
2. Previdenza individuale Fondi pensione aperti
Vincoli - Periodo minimo di contribuzione - Erogazione prestazione al raggiungimento dell’età pensionabile - La prestazione deve essere per almeno il 50% sotto forma di rendita
• TFR • Contratti di assicurazione sulla vita • (Contratti finanziari) Tassazione attività finanziarie
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Risparmio previdenziale Accumulazione
Prestazione Età pensionabile
• premi deducibili (5165 euro)
• Rendimenti finanziari esenti
•Rendimenti finanziari (alla maturazione) 11%
•Rendita e K: tassazione separata t∈[15%-9%] t=15%, ridotta di 0,3 punti per ogni anno di contribuzione oltre il 15° Minima (9%) con 35 anni
Montante = Σpremi + rendimenti •Aliquota ordinaria (20%) finanziari (già tassati) sul rendimento finanziario Tassazione attività finanziarie
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TFR Accumulazione
• accantonamenti non imponibili
Prestazione Risoluzione rapporto di lavoro
• Rendimenti finanziari esenti •Capitale: tassazione separata
•Rendimenti finanziari (alla maturazione) 11%
aliquota pari alla media delle aliquote medie Irpef
TFR = Σaccantonamenti + rendimenti finanziari (già tassati) Tassazione attività finanziarie
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Contratti assicurativi puri Accumulazione
Prestazione Morte/invalidità permanente • Esente
•Premi detraibili al 19% nel limite di 1291 euro •No tassazione rendimenti finanziari
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Contratti finanziari Accumulazione
Prestazione Scadenza contratto • Differenza tra capitale e premi (parte finanziaria) : tassazione sostitutiva al 20%.
• Premi non deducibili
Montante = Σpremi + rendimenti finanziari Tassazione attività finanziarie
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Tassazione delle rendite finanziarie in un contesto internazionale Problema: • come tassare i redditi che i residenti conseguono all’estero? • come tassare i redditi che i non residenti conseguono nel territorio nazionale?
Due principi polari: • Principio della residenza • Principio della fonte Tassazione attività finanziarie
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Tassazione delle rendite finanziarie in un contesto internazionale • Principio della residenza – Il reddito viene tassato secondo le aliquote del paese di residenza del percettore
• Principio della fonte – Il reddito viene tassato secondo le aliquote del paese in cui il reddito è prodotto
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Quale principio scegliere? Criteri a. Efficienza e neutralità b. Ripartizione del gettito tra paesi c. Rispetto dei principi di equità dell’imposizione personale d. Applicabilità Tassazione attività finanziarie
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a. Efficienza e neutralità • Capital export neutrality Un sistema di tassazione soddisfa la CEN se i fattori fiscali non influiscono sulle scelte di localizzazione degli investimenti di un investitore domestico.
• Capital import neutrality Un sistema di tassazione soddisfa la CIN se all’interno di un paese investitori provenienti da paesi diversi ottengono lo stesso rendimento netto. Il principio di residenza realizza la CEN (dim. in classe) Il principio della fonte realizza la CIN (dim. in classe)
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CEN ed efficienza • Perché è importante che sia soddisfatta la CEN? – Perché realizza un’allocazione efficiente del capitale tra paesi
Dimostrazione in classe
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b. Ripartizione del gettito tra paesi • Principio di residenza – base imponibile = rendite finanziarie generate dal risparmio dei residenti.
• Principio della fonte – base imponibile = rendite finanziarie generate dal capitale investito nel paese.
⇒preferiscono il principio della fonte i paesi importatori di capitale (risparmio è inferiore al capitale investito) ⇒ preferiscono il principio di residenza i paesi che esportano capitale (risparmio è superiore al capitale investito) Tassazione attività finanziarie
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• Per sfruttare le qualità desiderabili del principio di residenza evitando che i paesi importatori di capitale rimangano senza gettito: sistemi misti – Si assoggettano a imposizione i redditi prodotti nel territorio di localizzazione dell’investimento; il paese di residenza concede poi un credito sulle imposte pagate all’estero dai propri residenti: – tf rf Khf versato al paese f è riconosciuto come credito dell’imposta dovuta al paese h – (th - tf )rf Khf versato al paese h
• Se il credito d’imposta è totale, si realizza pienamente la CEN.
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• Se il credito d’imposta è concesso in misura non integrale, il principio di residenza viene applicato in modo inappropriato (doppia imposizione). ⇒ l’autonomia tributaria dei singoli Stati (connaturata al principio di residenza) richiede forme di cooperazione e coordinamento sovranazionale.
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b. Ripartizione del gettito Kh,f=investimento in Gettito h f di un residente in
Gettito f
Gettito totale
Doppia tassazione
thrf Khf
tfrf Khf
thrf Khf + tfrf Khf
Residenza
thrf Khf
h
Fonte Sistema misto (Credito d’imposta)
thrf Khf tfrf Khf
tfrf Khf
(th-tf)rf Khf tfrf Khf
thrf Khf
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c. Equità • Il principio di residenza, contrariamente al principio della fonte, è compatibile con la personalità dell’imposizione
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d. Applicabilità • Difficoltà di applicazione del principio di residenza: – Informazione • Difficoltà di accertamento dei redditi esteri
– Migrazione fiscale • Cambiare residenza effettivamente o fittiziamente tramite prestanome per beneficiare di regimi fiscali più vantaggiosi
– Tax deferral
• Difficoltà di applicazione del principio della fonte – Competizione fiscale
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• Possibile soluzione: – Perseguire il coordinamento al fine di non abbassare eccessivamente l’imposizione • Con riferimento all’imposizione societaria, in Europa la Commissione ha predisposto un “Codice di Condotta”. • Con riferimento alla tassazione degli interessi, scambio di informazioni.
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– Scambio di informazioni (per rendere applicabile il principio di residenza). • Direttiva Europea prevede: • dal 2005 scambio di informazioni automatico (fine del segreto bancario). • AU, B, Lux non hanno aderito inizialmente. • Fino al 2008, questi paesi hanno applicato una ritenuta alla fonte del 15% sugli interessi dei non residenti; dal 2008 al 2011 del 20%; dopo il 30/6/2011 del 35%. • Dal gennaio 2010 Belgio ha aderito allo scambio di informazioni. • AU e Lux continuano a trasferire il 75% delle entrate da non residenti ai paesi di origine degli investitori.
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Per gli investimenti all’estero dei residenti in Italia: • Si applica il principio di residenza • Si distingue tra – investimenti operati attraverso intermediari: si applicano le imposte sostitutive – investimenti diretti: vanno dichiarati; possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva oppure di inserirli nella base imponibile IRPEF. Solo in questo caso viene riconosciuto come credito l’imposta pagata all’estero.
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