COMUNE DI RIBERA Provincia di Agrigento 2° Settore – Infrastrutture Servizio Manutenzioni Tel. 0925 561528 – fax 0925 561537
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE L’INTERVENTO DI DITTE ESTERNE IMPORTO CONTRATTUALE EURO 10.000,00 OLTRE I.V.A..
CAPITOLATO D’ONERI
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Ing. Giovanni Fallea)
Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO Il servizio ha per oggetto la Manutenzione straordinaria degli automezzi comunali. Detta manutenzione consiste nella individuazione e riparazione dei guasti meccanici, con eventuale sostituzione di pezzi. Sono da considerarsi compresi nell’appalto, tutti quei mezzi per i quali è scaduta la garanzia offerta dalla casa costruttrice del mezzo o che andrà a scadere, durante la durata dell’appalto. Le indicazioni del presente capitolato ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le condizioni di esecuzione. . Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO L' importo complessivo del servizio di che trattasi ammonta ad Euro 10.000,00 oltre IVA al 20%. Art. 3 – Specifica dei lavori : MANUTENZIONE STRAORDINARIA I lavori di manutenzione straordinaria, costituenti oggetto del servizio, dovranno essere eseguiti con l’attrezzatura più elevata in materia e tale da assicurare la riparazione dei mezzi meccanici in tempi tecnici ragionevolmente brevi e comunque contenuti entro i limiti riportati nelle tabelle dei tempi di lavorazione delle Ditte costruttrici del mezzo da riparare. Detti tempi tecnici saranno applicati a tutti gli automezzi immatricolati entro i passati cinque anni dalla data di sottoscrizione del contratto di manutenzione in oggetto. Per gli automezzi immatricolati prima del periodo sopra detto, ove esiste l’impossibilità obiettiva del reperimento delle tabelle dei tempi di lavorazione delle ditte costruttrici, verrà concordato tra la Ditta ed i meccanici incaricati dall’Amministrazione comunale il tempo necessario ad effettuare la riparazione, prima che la stessa venga eseguita. La manutenzione straordinaria consiste nella riparazione del mezzo in presenza di guasti ed inconvenienti meccanici di qualsiasi entità ed in qualsiasi modo verificatisi. E’ compresa nel servizio, tanto la prestazione d’opera di manutenzione, quanto la fornitura dei necessari pezzi di ricambio prodotti dalla ditta che ha fabbricato l’automezzo ( pezzi originali), o in caso di documentata impossibilità a reperire il pezzo originale, da altre industrie se accettate dal personale incaricato dall’Amministrazione. In ogni caso il ricovero del mezzo da riparare dovrà essere effettuato, a cura e spese della ditta, nell’arco della giornata in cui viene segnalato il guasto. Qualora non si provveda al ricovero entro le ore 20.00 del giorno in cui è fatta la segnalazione, verrà applicata una penale di euro 15,00 per ogni ora, dopo le ore 20.00. La riparazione del mezzo deve comunque avvenire entro 3(tre) giorni dalla segnalazione del guasto, salvo comprovata impossibilità per motivi indipendenti dalla volontà della Ditta appaltatrice, che dovranno essere tempestivamente comunicati al responsabile incaricato dall’Amministrazione e da questi accettati. Se oltre 3 (tre) giorni dalla consegna del mezzo guasto la Ditta non procede ad effettuare la riparazione, verrà attivata la procedura per la rescissione in danno del rapporto contrattuale. In caso di accertata e documentata difficoltà a reperire, nell’ambito del territorio provinciale, i pezzi da sostituire, dovrà essere fatta tempestiva comunicazione, scritta ed inviata a mezzo fax, al responsabile del Servizio Manutenzioni del Comune, in modo da interrompere i tempi di cui al comma precedente.
ART. 4 – ESECUZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA La Ditta accertato il guasto del mezzo portato a riparazione o sul luogo dove il mezzo è fermo, qualora valuta che il costo complessivo, dei pezzi da sostituire e della manodopera necessaria per riparare, è inferiore ad Euro 500,00, procede ad effettuare la riparazione, previa semplice comunicazione telefonica al responsabile del Servizio Manutenzioni o se assente a chi nel momento lo sostituisce. Se l’entità del guasto comporta una spesa presuntivamente superiore ad Euro 500,00, prima di dare inizio alla manutenzione straordinaria, l’assuntore del servizio dovrà presentare al Responsabile del Comune il preventivo di spesa indicando oltre alla spesa complessiva prevista: a) b)
c)
-la natura e l’entità del guasto; -i tempi previsti per la esecuzione dell’intervento ( con riferimento alle tabelle ufficiali di lavorazione delle ditte costruttrici del mezzo da riparare o, in loro assenza, presunti dalla Ditta appaltatrice del servizio) relativo al mezzo; - la spesa prevista per la fornitura dei pezzi di ricambio desunti dai listini ufficiali.
Ottenuto il relativo “benestare” con nota scritta, la riparazione dovrà essere eseguita in tempi ragionevolmente brevi e comunque contenuti nei limiti di cui al precedente art. 3. I materiali sostituiti prima di essere smaltiti, nel rispetto delle norme vigenti, a cura e spese della Ditta, dovranno essere tenuti in officina fino a tre giorni dopo effettuata la loro sostituzione, a libera visione del personale del Comune incaricato del controllo. I mezzi da riparare verranno normalmente consegnati dal personale del Comune alla Ditta appaltatrice presso l’officina di quest’ultima alla quale verrà segnalato il problema verificatosi o l’intervento da effettuare. La ditta dovrà assicurare in ogni caso, anche il pronto intervento al di fuori della sua officina meccanica. Se l’avaria del mezzo non consente la sua conduzione presso l’officina, l’assuntore del servizio, a richiesta del tecnico comunale, dovrà intervenire sul luogo dove il guasto si è verificato e tentare di effettuare in loco la riparazione; ove non fosse possibile, per ragioni diverse, ed è quindi necessario il trasferimento del mezzo guasto dal luogo dove si è verificato l’inconveniente all’officina, il trasporto dovrà essere effettuato, previo nulla osta del responsabile del Comune, a cura e spese della Ditta appaltatrice con mezzi idonei e nel rispetto delle norme sulla sicurezza e della circolazione stradale. La riconsegna del mezzo riparato dovrà essere effettuata ai meccanici del Comune, presso l’officina del Comune sita nell’autoparco di via Ariosto, che verificheranno in contraddittorio con la ditta appaltatrice la perfetta funzionalità del mezzo riparato. Nei periodi di chiusura, la ditta dovrà garantire la sua reperibilità ed assicurare ogni tempestivo intervento al fine di non interrompere il servizio nel quale è impiegato l’automezzo e che ha carattere di pubblica utilità. L’eventuale inadempienza accertata dal personale preposto e verificato dal Dirigente del 2° Settore Infrastrutture costituirà il concretizzarsi di inadempienza grave che, a giudizio dello stesso, potrà determinare la risoluzione “ipso facto” del rapporto contrattuale con addebito dei danni relativi a carico della ditta aggiudicataria. Art. 5-ESCLUSIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO E CARROZZERIA Il servizio non comprende i lavori di riparazione e revisione dell’impianto elettrico dei singoli
mezzi e della carrozzeria. Qualora però l’assuntore del servizio, per effettuare la riparazione del guasto meccanico, ritiene necessario e quindi proceda a smontare temporaneamente parti elettriche o parti di carrozzeria, è tenuto a provvedere, a sue spese, al relativo rimontaggio. Art. 6 – GARANZIE La ditta assuntrice del servizio garantirà i lavori eseguiti contro tutti i difetti imputabili alla inesatta esecuzione degli stessi. Essa, pertanto, provvederà alla sostituzione e/o alla riparazione delle parti difettose senza alcun onere a carico del Comune, ove entro tre mesi dalla manutenzione si verifichi analoga avaria per cause dipendenti esclusivamente dai motivi in precedenza citati. La garanzia sui pezzi di ricambio sostituiti avrà validità un anno dalla collocazione. Art. 7 – SORVEGLIANZA La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di conferire ad un suo dipendente l’incarico di assistere ai lavori di riparazione. Art. 8 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA Ad ogni effetto utile, si chiarisce che l’assuntore impiega, nell’espletamento del rapporto, capitale, macchine ed attrezzature proprie, senza alcuna interferenza da parte dell’ente appaltante, per quanto concerne l’organizzazione del lavoro e senza limitazione per lo sviluppo della normale attività di impresa. La ditta aggiudicataria è responsabile dell’automezzo per tutto il tempo in cui risulta ad esso affidato, per l’intervento da effettuare, e pertanto, in caso di lunghi tempi di lavorazione, ne dovrà garantire anche durante la notte, la conservazione in luoghi chiusi e sicuri, rispondendo di eventuali furti o danneggiamenti di parti dell’automezzo affidatigli. Art. 9 – ELENCO PREZZI Il costo della manodopera da applicare su tutti gli interventi si compone di due parti: una parte fissa pari a 25,00 Euro per ogni ora di lavoro ed una parte variabile comprensiva delle spese generali e dell’utile d’impresa che viene fissata in Euro 7,50 per ogni ora lavorata, sulla quale verrà effettuato il ribasso offerto dalla Ditta aggiudicataria del servizio, pari a quello offerto sui prezzi di ricambio. I prezzi da applicare in sede di fatturazione sui materiali di ricambio, sono quelli risultanti dai listini ufficiali delle ditte produttrici, in vigore alla data cui si riferisce l'intervento di manutenzione. Copia della parte di listino prezzi, riguardante i pezzi sostituiti, dovrà essere allegata alla fattura relativa all’intervento effettuato. I listini dovranno essere tenuti, in officina, a libera consultazione da parte del personale incaricato del Comune. Art. 10 - REQUISITI IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE E’ richiesto il requisito di cui all’art. 2 della legge del 5 marzo 1992, n. 122, attestato mediante iscrizione all’apposito registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Saranno ammesse alla gara tutte le ditte che esercitano la loro attività all’interno del territorio di Ribera ed anche quelle non operanti in Ribera, purché si impegnino a prelevare gli automezzi su cui intervenire, presso l’autoparco comunale o nel luogo dove si è verificato il guasto e riconsegnarli
presso l’autoparco del Comune, ai meccanici del Comune incaricati della verifica in contraddittorio con la Ditta del perfetto funzionamento del mezzo riparato, a spese di esse ditte appaltatrici, ed entro i termini sopra specificati. La ditta aggiudicataria, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere munita di un proprio PIANO DI SICUREZZA per tutte le attività lavorative da essa svolte. Art. 11 – VARIAZIONE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO L’amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nel corso della durata del servizio, tutte quelle varianti, qualitative e quantitative, che riterrà più opportune, nell’interesse della buona riuscita e nell’economia dell’appalto, senza che la ditta possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabilite dal vigente Capitolato Generale o dal presente capitolato d’oneri. Di contro, la ditta aggiudicataria non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa, anche se di dettaglio. Le variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare del funzionario dovranno essere eliminate a cura e spese dell’appaltatore, salvo il risarcimento dell’eventuale danno arrecato alla Amministrazione appaltante derivante dalla variazione introdotta autonomamente. Art. 12 - ECCEZIONI DELLA DITTA Nel caso che la ditta aggiudicataria ritenga che le disposizioni impartite dal funzionario incaricato siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione del servizio siano più gravosi di quelli previsti nel presente capitolato sì da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale tali prestazioni siano state disposte. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intendono prive di qualsiasi efficacia. Art. 13 - OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, la esecuzione del servizio è soggetto, alla osservanza di tutte le norme vigenti in materia. Art.14 - CAUZIONE DEFINITIVA L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale (ex art. 113 DLGS 163/2006) con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, dei lavori eseguiti, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione dei crediti esposti da terzi verso la ditta aggiudicataria, salva in tutti i casi, ogni altra azione, ove la cauzione non risultasse sufficiente.
Art.15 - CONTRATTO - CONSEGNA - DURATA CONTRATTO: la ditta aggiudicataria resta obbligato alla stipula del contratto a semplice richiesta del comune appaltante. CONSEGNA: Non appena espletate le formalità per l'aggiudicazione definitiva, la ditta attiverà immediatamente il servizio. Le prestazioni saranno di volta in volta richieste dal personale autorizzato dal Responsabile del Servizio Manutenzioni del Comune, facente parte del 2° Settore – Infrastrutture. DURATA DEL CONTRATTO: la durata del contratto è prevista in mesi dodici e comunque fino al completamento della prestazione e, in ogni caso, fino all’esaurimento dell’importo contrattuale. Alla scadenza, il contratto sarà considerato risolto e l’Amministrazione avrà facoltà insindacabile di procedere ad esperire una nuova gara per 1'affidamento di ulteriori prestazioni. Art. 16 - PAGAMENTI
Alla ditta saranno corrisposti pagamenti in acconto ogni qualvolta l'ammontare del credito, opportunamente certificato, raggiunga l'importo di € 2.500,00. II pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura, previo accertamento della regolarità della prestazione. Art. l7 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E COTTIMO, DIVIETO DI CESSIONE E PROCURE E’ fatto espresso divieto alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare in tutto o in parte le prestazioni oggetto del presente capitolato, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni, a meno che non intervenga da parte dell’Amministrazione una specifica autorizzazione scritta. In questo caso la ditta resterà ugualmente, di fronte all’Amministrazione, la sola e unica responsabile del servizio.
Art. l8 - INVARIABILITA’ DEI PREZZI I prezzi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del presente capitolato, si intendono accettati dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo del contratto ed indipendenti da qualsiasi volontà. La ditta pertanto ha l’obbligo di condurre a termine il servizio, anche se durante il corso della stessa dovesse intervenire variazione di prezzi di tutta o di parte della prestazione.
Art. 19 - ESECUZIONE D‘UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO In tutti i casi previsti espressamente dal presente capitolato e/o contemplati dalle norme vigenti in materia, l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di procedere alla esecuzione d'ufficio o alla rescissione del contratto. Per la esecuzione d’ufficio, l’Amministrazione potrà avvalersi delle somme extra liquidate e da liquidarsi alla ditta, di quelle depositate a garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito della stessa in dipendenza del contratto. L’eccedenza delle spese si riterrà a carico della ditta che dovrà immediatamente rifonderle.
Art. 20 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI La ditta non potrà in ogni caso sospendere il servizio di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. Di contro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'utilizzo dei servizi per ragioni di opportunità e/o quando circostanze particolari lo richiedano, senza che la ditta possa pretendere maggiori oneri. Art. 21 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI La ditta aggiudicataria è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti, utilizzati nel servizio oggetto della presente , condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. La ditta si obbliga, in particolare, ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, ratifica natalizia e festività ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme previste in detti contratti. I suddetti obblighi vincolano la ditta fino alla data di ultimazione del servizio, anche se il titolare non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensione della ditta di cui è titolare e da ogni altra sua qualifica giuridica, economica o sindacale. La ditta dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre quindici giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualora sorgessero contestazioni fra l’Amministrazione comunale e l’appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa, a norma del Regolamento. Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie sorte sia durante l’esecuzione, che al termine del contratto, quale che fosse la loro natura, saranno deferite all’autorità giudiziaria competente. Si esclude la competenza arbitrale.