COMUNE DI GROTTE
Provincia di Agrigento
NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Modificato con deliberazioni consiliari n.37 del 13/11/2015 e n.34 dell’11/07/2016
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A) BEATI I PURI DI CUORE PERCHE’ VEDRANNO DIO ( MATTEO 5,8)
B) IO SONO LA RESURREZIONE E LA VITA DICE IL SIGNORE, CHE CREDE IN ME HA LA VITA ETERNA. (GIOVANNI 14,15)
Integrazione richiesta dal consigliere Carlisi Antonio, di cui alla deliberazione n.10 del 24 gennaio 2007.
“A egregie cose il forte animo accendono l’urne de’ forti, o Pindemonte, e bella e santa fanno al peregrin la terra che le ricetta” Ugo Foscolo, I Sepolcri, vv. 151-154
**************** “Spirito: Nei flutti del mondo viventi, nel tempestar degli eventi, io salgo e discendo, tessendo, tessendo, tessendo nascita e morte: infinita vicenda” Wolfango Goethe, Faust, vv. 55-60 “Faust: l’eredità che dai tuoi padri avesti riguadagnar la devi con fatica se possederla veramente intendi” Wolfango Goethe, Faust, vv. 118-120 W. Goethe, Faust, Parte I, Faust evoca lo spirito della terra, trad. di Vincenzo Errante ****************** “Inalberiamo il vessillo dei nostri padri quale stella polare della nostra vita” Antonio Cimino Pag 2
Premessa Art. 1 1. Il presente regolamento sui servizi cimiteriali del Comune di Grotte è compilato in conformità al disposto dell’art. 344 Testo Unico delle leggi sanitarie 27/07/1934, n. 1265. 2. OMISSIS 3. Chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare il Sindaco, che a sua volta ne dare comunicazione all’autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all’Unità Sanitaria Locale, la quale provvederà all’esame di quanto rinvenuto ad opera del medico necroscopo, segnalando i risultati all’autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento. Art. 2 1. Il Cimitero Comunale è bene appartenente al demanio comunale specifico; esso è pertanto soggetto al regime giuridico del demanio pubblico ai sensi degli artt. 822, 823 e 824 del codice civile. 2. La concessione da parte del Comune di aree, porzioni di edificio o strutture esistenti nel cimitero pubblici configura una concessione amministrativa di beni soggetti al regime demaniale, indipendentemente dall’eventuale irrevocabilità o perpetuità del diritto al sepolcro; tale bene non può formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle disposizioni che lo riguardano, tra cui quelle del presente regolamento. 3. Il Cimitero Comunale costituisce altresì opera igienica di interesse locale ai sensi della normativa vigente. Art. 3 1. Le controversie inerenti ad atti o provvedimenti comunque relativi al rapporto di concessioni cimiteriali, che non attengono all’aspetto patrimoniale del rapporto medesimo, rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ex art. 5. 1° comma L. 06/12/1971 n. 1034. Art. 4 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria) e del R.D. 27/07/1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie) come modificato per effetto della Legge 12/07/1961, n. 603 e della Legge 24/11/1981 n. 689. 2. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel R.D.L. 09/12/1926, n. 2389 convertito dalla L. 15/03/1928, concernente la Polizia Mortuaria in caso di eventi tellurici o disastri di altra natura, resta ferma l’applicabilità del regolamento approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 15/12/1927 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/1928.
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CAPO I Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri Sez. I Disposizioni generali Art. 5 1. L’Assegnazione del personale al servizio sarà stabilita con ordine di servizio dal dirigente incaricato. 2. Il servizio di cui al comma 1 sarà gestito dall’Area Amministrativa e dall’Area Tecnica. 3. L’Area Amministrativa curerà le procedure di concessione di aree o manufatti cimiteriali, nonchè le procedure relative ai mutamenti di titolarità delle sepolture o di revoca o decadenza delle concessioni medesime. Detta Area avrà la cura di istruire le singole pratiche di propria competenza predisponendo il contenuto dei provvedimenti da sottoporre alla firma del Dirigente Incaricato. 4. L’Area Tecnica, coordinata dal dirigente tecnico, avrà competenze relative alla predisposizione ed all’aggiornamento dei piani Cimiteriali e delle relative planimetrie; autorizzerà inoltre la realizzazione, nonchè gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle sepolture, previa istruttoria della relativa pratica e acquisizione dei pareri richiesti dal capo VI del presente regolamento. Curerà l’istruttoria di pratiche cimiteriali che investono comunque profili tecnici su richiesta del Responsabile del Servizio e dell’Area Amministrativa a norma del presente regolamento. Art. 6 1. Il Responsabile dell’area Amministrativa è competete al rilascio delle autorizzazioni alla tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione delle salme. 2. Detto Servizio avrà il compito di vigilare, unitamente agli Organi a ciò preposti, sulla corretta gestione e fruizione delle sepolture da parte di aventi diritto, in conformità al contratto di concessione e alle norme del presente regolamento. 3. Allorchè il Dirigente Incaricato venga a conoscenza di circostanze che a suo giudizio possano integrare ipotesi di revoca o decadenza delle concessioni, adotterà i provvedimenti previsti dal presente regolamento. Art. 7 1. L’Ufficiale di Stato Civile si raccorderà con i medici delegati al servizio di Polizia Mortuaria dal Coordinatore dell’A.U.S.L. competente, per l’espletamento delle operazioni e dell’attività necroscopica. Art. 8 1. L’Amministrazione Comunale a richiesta degli interessati assume a proprio carico gli oneri relativi al trasporto delle salme di soggetti per i quali si è proceduto al prelievo degli organi a scopo di trapianto. 2. Per le salme di cui al comma 1, non è previsto il pagamento dei diritti inerenti le operazioni di tumulazione, inumazione o cremazione.
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Art. 9 1. Alle procedure tecnico amministrative previste e disciplinate dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 30/04/1991, n. 10 (Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il Responsabile del procedimento esercita le facoltà previste dalla L.R. 30/04/1991 n. 10: lo stesso potrà delegare a personale subalterno l’istruttoria di singole pratiche, conservando le funzioni di coordinamento e con facoltà di avocazione o di diversa distribuzione delle pratiche. 3. Il soggetto affidatario dell’istruttoria ha l’obbligo: - di tenere costantemente informato il responsabile del procedimento dell’andamento delle pratiche assegnategli; - di procedere alla regolare tenuta ed istruzione delle stesse; - di segnalare per iscritto eventuali presunte anomalie o violazioni normative riscontrate durante le istruttorie affidate; - di proporre eventuali atti o provvedimenti da adottare nelle singole fattispecie. 4. Il Responsabile del procedimento ha a sua volta l’obbligo di evidenziare con tempestività, per iscritto, al Responsabile del Servizio, eventuali presunte anomalie o violazioni normative riscontrate, proponendo eventuali provvedimenti da adottare e predisponendo, se del caso, in contenuto dei provvedimenti medesimi. In particolare dovrà controllare la regolare osservanza delle modalità operative e dei termini previsti dal presente regolamento, procedendo alla predisposizione degli atti conseguenti. Sez. II Accesso delle salme o dei resti mortali al cimitero Art. 10 1. Le operazioni di seppellimento devono essere effettuate durante l’orario di apertura del Cimitero con inizio in orario compatibile con l’orario di chiusura del Cimitero. 2. All’ingresso del cimitero sarà apposto, in luogo visibile, un apposito cartello contenente i suddetti orari. Art. 11 1. Il seppellimento delle salme ha luogo secondo l’ordine di arrivo al Cimitero. I cadaveri, sopraggiunti dopo l’orario previsto per il servizio di seppellimento vengono depositati nella camera mortuaria per essere seppelliti il giorno seguente. In ogni caso il seppellimento dovrà avvenire alla presenza degli aventi diritto. Art. 12 1. Pervenuta la salma al Cimitero, l’accompagnatore deve presentare al personale ivi addetto tutti i documenti forniti dall’Ufficiale Necroforo e cioè: l’autorizzazione di cui all’art. 6 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10/09/1990, n. 285) richiesta per la sepoltura nel cimitero, rilasciata, a norma dell’art. 141 del R.D. 09/07/1939, n. 1238 sull’ordinamento dello Stato Civile, dall’Ufficiale di Stato Civile; b) L’autorizzazione alla tumulazione della salma. Pag 5
Art. 13 1. Il personale addetto al Cimitero è tenuto a verificare se i detti documenti siano regolari e se il nome e cognome indicato in ciascun feretro corrisponda esattamente a quello indicato nei medesimi documenti. Art. 14 1. E’ assolutamente vietato aprire casse contenenti i cadaveri pervenuti al Cimitero eccetto il caso in cui lo disponga l’Autorità Giudiziaria, ovvero nei casi e nei modi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria. Art. 15 1. Qualora il seppellimento non possa aver luogo per motivi indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione, la salma sarà deposta in camera mortuaria fino al giorno seguente, purchè il cadavere sia chiuso in cassa di zinco saldata a fuoco. Artt. 16 e 17 Omissis per insussistenza attuativa nel Cimitero di Grotte. Capo II Caratteristiche igienico sanitario Camera mortuaria, sala autoptica, ossario comune, depositi di osservazione e obitori. Sez. I Sepolture1
ART.18 (DPR285/90, art 6) 1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'ufficiale dello Stato Civile. 2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5 del DPR 285/90. ART. 19 (7) 1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti. 2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che 1
I seguenti articoli (dal 18 al 106) riportano integralmente gli articoli del DPR n. 285/90, che sono indicati, con i numeri originari, tra parentesi accanto a quelli del presente Regolamento; in mancanza della parentesi vi si trovano intercalati altri articoli.
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all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale. 3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. 4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. Sezione II Periodo di osservazione dei cadaveri ART. 20 (8) 1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni. ART. 21 (9) 1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del DPR 285/90. ART. 22 (10) 1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. ART. 23 (11) 1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivadiffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.
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Sezione III Depositi di osservazione e obitori ART. 24 (12) 1. I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo Prescritto le salme di persone: morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. ART. 25 (13) 1. I Comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali: mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo; deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività. ART. 26 (14) 1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. 2. Nei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio. I Comuni costituitisi in onsorzio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art. 57, comma 3, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio. 3. Nel caso di cui al comma 3 dell’art. 57, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei Comuni interessati. ART. 27 (15) 1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. 2. L'Unità Sanitaria Locale comprendente più Comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il Comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna Unità Sanitaria Locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di Pag 8
cinque. Nel caso di un Comune il cui territorio coincide con quello di una Unità Sanitaria Locale, oppure comprende più Unità Sanitarie Locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal Comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del Comune. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti. Sezione IV Trasporto dei cadaveri ART. 28 (16) 1. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è: a)a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali; b) a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. c) l'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità. ART. 29 (17) 1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. ART. 30 (18) 1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.
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ART. 31 (19) 1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a). 2. Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria. 3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale. 4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri. ART. 32 (20) 1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile. 2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione. 3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza. ART. 33 (21) 1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali. 2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente.
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ART. 34 (22) 1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonchè il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
ART. 35 (23) 1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero. ART.36 (24) 1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli seguenti. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni. ART. 37 (25) 1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 36 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 42 e 43 seguendo le prescrizioni degli articoli 30 e 44. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 39, 40 e 41 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivediffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1. ART.38 (26) 1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 36. ART. 39 (27) 1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima. 2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo Pag 11
da cui la salma viene estradata. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1938, n. 1055.
ART. 40 (28) 1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata: di un certificato della competente Autorità Sanitaria Locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30; degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate. 2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare. ART. 41 (29) 1. Per l'estradizione del Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti: nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta; certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30; altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate. 2. Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità. ART. 42 (30) 1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. 2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. 3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Pag 12
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo. 5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. 6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. 7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. 8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. 9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. 10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo. 11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti. 12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. 13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno. ART. 43 (31) 1. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro. ART. 44 (32) 1. Per il trasporto di cui all'art. 42 del presente regolaento, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione. Pag 13
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione. ART. 45 (33) 1. È considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale. ART. 46 (34) 1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso. 2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso. ART. 47 (35) 1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti. 2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data Comunicazione scritta al Sindaco. ART. 48 (36) 1. Il trasporto di ossa umane è di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 36, 39, 40 e 41, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 30, 32, 37. 2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto. 3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti. Sezione V Riscontro diagnostico ART. 49 (37) Pag 14
1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonchè i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici. 2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte. 3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessaria a raggiungere l'accertamento della causa di morte. 4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. 5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto. ART.50 (38) 1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili. ART. 51 (39) 1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7. 2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche. 3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria. SEZ. VI Prelievo di parti di cadaveri ART. 52 (44) 1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni. Pag 15
Sezione VII Autopsie e trattamenti Per la conservazione del cadavere ART. 53 (45) 1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. 2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al dirigente medico del dipartimento di prevenzione dell’ASL interessata per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda. 3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche. 4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 50. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata Comunicazione all'autorità giudiziaria. ART. 54 (46) 1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. 2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di: una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà; distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato. ART.55 (47) 1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.
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ART.56 (48) 1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 44 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 20,21,e 22. Sezione VIII Disposizioni generali sul servizio del cimitero ART. 57 (49) 1. A norma dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. 2. I Comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni. 3. I piccoli Comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione.
ART. 58 (50) 1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso o in esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR n. 285/90; i resti mortali delle persone sopra elencate. ART. 59 (51) 1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Dirigente Incaricato e se il cimitero è consorziale il Dirigente del Comune dove si trova il cimitero. 2. Il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Dirigente i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. ART. 60 (52) 1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.
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2. Il Custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva l'autorizzazione di cui all'art. 18, che dopo la tumulazione della salma consegna al responsabile del servizio di stato civile per la conservazione negli appositi registri. Sez. IX Ubicazione dei cimiteri
ART. 61 (57) 1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni. 2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 e successive modifiche. 3. È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti. 4. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri Comuni. 5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. 6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. 7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione ART. 62 (58) 1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente. 2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 88. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni. ART. 63 (59) 1. Nell'area di cui all'art. 58 DPR 285/90 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato: a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari Comuni o di sepolture private; b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
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c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero; d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione. ART. 64 (60) 1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero. 2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri. ART.65 (61) 1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.
ART. 66 (62) 1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene. ART. 67 (63) 1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà. 2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. Sez. X Camera Mortuaria ART. 68 (64) 1. Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. 2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri. 3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2 del DPR 285/90.
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ART. 69 (65) 1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente. 2. Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento. Sez. XI Sala per autopsie ART. 70 (66) 1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 68. 2. Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grés, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l’allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione. Sez. XII Ossario comune
ART. 71 (67) 1. Il cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 88 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
Sez. XIII Inumazione ART. 72 (68) 1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica. ART.73 (69) Pag 20
1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedono senza soluzione di continuità.
ART. 74 (70) 1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. 2. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto. ART. 75 (71) 1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie ART. 76 (72) 1.Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. 2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
ART. 77 (73) 1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. ART. 78 (74) 1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. ART. 79 (75) 1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Pag 21
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. 3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. 4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2. 5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. 6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice. 7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri. 8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. 9. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. 10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. 11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l’indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Sez. XIV Tumulazione ART. 80 (76) 1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. 2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. 3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. 4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. 5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. 6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
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7.I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido. 8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. 9.È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica. ART. 81 (77) 1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del DPR 285/90. 2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. 3. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione. 4. ( i commi dal 4 al 14 sono stati integrati) Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l’una di legno l’altra di metallo. La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile e riconosciuto idoneo. 5. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore della lamiera della cassa metallica deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 se di piombo. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. 6. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza e riunite in numero di 5 nel caso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa 7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole nel senso della lunghezza. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. 8. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo ed il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza e con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. 9. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. 10. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con un mastice idoneo. Pag 23
11. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice. 12. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l’indicazione del nome, cognome, data di nascita e di decesso del defunto. 13. E’ consentito l’uso di valvole ovvero di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas delle putrefazioni ai sensi e con le modalità dell’art. 77 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
Art. 82 (art. integrato non presente nel DPR285/90) 1. Le tumulazioni hanno luogo previa autorizzazione scritta dell’Ufficiale di Stato Civile, senza eccezione alcuna. 2. La detta autorizzazione deve essere consegnata dall’accompagnatore del carro funebre al custode del cimitero, o suo incaricato, unitamente al feretro. 3. Qualora venga presentato un cadavere per la tumulazione al cimitero per ordine di qualsiasi autorità, senza il permesso dell’Ufficiale di Stato Civile, il Custode deve immediatamente farlo collocare nella camera mortuaria ed è tenuto a fare rapporto a detto ufficio per le opportune organizzazioni, senza le quali non potrà in nessun caso permettere la tumulazione. 4. Tale procedura sarà eseguita anche per i cadaveri che vengano rinvenuti nel recinto del cimitero, nel qual caso il direttore è tenuto a darne pronto avviso anche all’autorità di Pubblica Sicurezza.. Art. 83 (art. integrato) 1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o nicchia separati dagli altri. I loculi possono essere a piani sovrapposti.In ogni caso è indispensabile che ogni singolo loculo abbia uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro. 2. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la esistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche, nel rispetto delle prescrizioni dei piani cimiteriali. 3. Le solette orizzontali, devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq. 4. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà 5. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l’interno in modo da evitare l’eventuale fuoriuscita di liquido. 6. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna.E’ consentita, altresì, la chiusura co elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e di spessore atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiususra stessa a tenuta ermetica 7. Deposto il feretro nel loculo assegnatogli, esso deve essere immediatamente murato in modo da rendere la chiusura ermetica ed impedire qualsiasi esalazione. Sez. XV Esumazione ed estumulazione Premessa Pag 24
1. Si intende per inumazione il seppellimento del cadavere in modo tale che sia coperto interamente a contatto con la nuda terra. 2. Si intendono per tumulazione il seppellimento di un cadavere in nicchia o loculo costruito in muratura. 3. Si intendono per esumazione ed estumulazione le operazioni contrarie a quelle anzidette ART.84 ( 82) 1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. 2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero. 3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni. 4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Dirigente Incaricato.
ART. 85 (83) 1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. 2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. 3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Dirigente Medico del Dipartimento di prevenzione dell’AUSL, e dell'incaricato del servizio di custodia. ART. 86 (84) 1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica, l’esumazione straordinaria può essere eseguita anche nei mesi suindicati. ART. 87 (85) 1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di Pag 25
raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall'art. 48. 2.Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. F) del D. Lgs. N.22 del 05.02.1997 e devono essere smaltiti nel rispetto delle prescrizioni impartite cpon D.P.R. 254 del 15/07/2003 capo III° art.12.
ART. 88 (86) 1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Dirigente Incaricato. 2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. 3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni. 4. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82. 5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette su parere del coordinatore sanitario. ART. 89 (87) 1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. 2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
ART. 90 (88) 1. Il Dirigente Incaricato può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Pag 26
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento ART. 91 (89) 1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dell'art. 85. Art. 92 (art. integrato) 1. OMISSIS 2. E’ consentita la estumulazione di salme tumulate in sepolture private avute in concessione, anche prima dello scadere di detta concessione, previa autorizzazione del Dirigente Incaricato. In tal caso deve provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette di zinco prescritte dal comma 2 dell’art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/90, come pure dal presente regolamento, e deposte in cellette ossarie dentro la medesima sepoltura; oppure detti resti mortali dovranno essere deposti nbell’ossario comune ai sensi dell’art.67 del DPR n. 285/90. tali estumulazioni devono avvenire alla presenza del Coordinatore sanitario e del custode del cimitero. Le salme possono essere estumulate anche prima del prescritto periodo di tempo per ordine dell’Autorità Giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia. 3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, possono essere tumulati nella medesima sepoltura, oppure devono essere inumati per il periodo prescritto per le inumazioni ordinarie dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo biochimico di mineralizzazione del cadavere. 4. Per le salme estumulate dopo un periodo di tumulazione non inferiore a complessivi 20 anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni. 5. Il Ministero della sanità, sentito il Consiglio Superiore di sanità può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell’art. 82 del DPR. 12/09/1990 n. 285, ovvero quando si accetti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve. 6. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere obbligatorio e vincolante del coordinatore sanitario. Art. 93 (art. modificato) 1. Il Dirigente Incaricato, a richiesta degli aventi diritto, può autorizzare nei periodi previsti dalla normativa, l’estumulazione straordinaria di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede o in altra sepoltura o di essere cremati a condizione che,una volta aperto il loculo, l’Ufficiale Sanitario coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e attesti che il suo trasferimento in altro sito può farsi senza alcun pregiudizio per la salute ed igiene pubblica.
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2. Qualora la predetta Autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro potrà ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro medesimo nel rispetto del presente regolamento e del DPR 285/90. 3. Le salme possono essere estumulate in ogni caso per ordine dell’Autorità Giudiziaria per le indagini di competenza.
Art. 94 OMISSIS
Art. 95 (OMISSIS)
Art. 96 (MODIFICATO) 1. Qualora il feretro debba essere tumulato in loculi di dimensioni inferiori a quelle previste dalla vigente normativa, in quanto realizzati in epoca anteriore alla stessa, potranno essere apportati ai loculi medesimi gli opportuni adattamenti ritenuti ammissibili dal tecnico comunale, che rilascerò apposita autorizzazione. 2. Qualora le dimensioni della cassa siano incompatibili con le dimensioni del loculo, il feretro, in mancanza di altra destinazione, sarà avviato ai campi d’inumazione secondo le modalità previste dalla sezione XIII del presente regolamento.
Sez. XVI Sepolture private nel cimitero
ART. 97 (90) 1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività. 2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. 3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.
ART. 98 (91) Pag 28
1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 61 e seguenti.
ART. 99 (92) 1. Le concessioni previste dall'art. 97 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo, ai sensi dell’art. 115, comma 3 e dell’art. 123, comma 1. 2.Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98 del DPR 285/90. 3. Con l'atto della concessione il Comune può importare ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione. 4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
ART. 100 (93) 1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. 2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché‚ di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali. ART. 101 (94)
1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Pag 29
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
Sez. XVII Soppressione dei cimiteri ART. 102 (96) 1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità. 2. Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale competente per territorio. ART. 103 (97) 1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione. 2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvengono debbono essere depositate nell'ossario Comune del nuovo cimitero ART. 104 (98) 1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune. 2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. ART. 105 (99) 1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
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2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.
Sez. XVIII Reparti speciali nei cimiteri
ART. 106 (100) 1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 del DPR 285/90 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. 2. Alle Comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Dirigente Incaricato in concessione un'area adeguata nel cimitero
PARTE II Caratteristiche tecnico amministrative Capo I Disciplina di accesso agli impianti cimiteriali
Art. 107 1. L’orario di apertura e di chiusura del Cimitero sarà disciplinato dal Dirigente Incaricato con apposita Ordinanza.
Art. 108 (MODIFICATO) 1. E’ vietato l’ingresso al cimitero a coloro che trovansi in stato di ebbrezza, di esaltazione.. 2. E’ vietata altresì l’introduzione di animali anche se condotti al guinzaglio e muniti di museruola. 3. E’ vietato l’ingresso a chiunque, quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico, di Polizia Mortuaria o di disciplina interna ravvisi l’opportunità del divieto temporaneo.
4. OMISSIS
5. OMISSIS
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6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il personale in servizio presso il cimitero inviterà i contravventori ad uscire dal medesimo. Art. 109 1. Coloro che a qualunque titolo entrano nel cimitero devono osservare un contegno decoroso e rispettoso del luogo, non commettere atti contrari alla pubblica decenza e non arrecare disturbo alla quiete, non camminare fuori dai viali e dai sentieri a ciò destinati, non sedersi o sdraiarsi sull’erba o sulle sepolture e sui monumenti, non deturpare o imbrattare le sepolture o gli arredi funebri e non arrecare pregiudizio a qualsiasi oggetto rinvenuto all’interno del cimitero sia di proprietà pubblica che privata. 2. Coloro che contravvengono alle prescrizioni di cui al comma 1° una volta individuati dal personale di servizio o identificati dagli agenti di Polizia Municipale, saranno passibili di denuncia all’autorità giudiziaria qualora nel comportamento riscontrino o si ravvisino estremi di reato, fatta salva comunque per l’Amministrazione o per i soggetti danneggiati la facoltà di rivalersi dei danni subiti. Art. 110 1. OMISSIS
2. OMISSIS 3. L’Amministrazione Comunale non è responsabile verso famiglie dei defunti, nè verso altri, dei danni e delle sottrazioni che possano aver luogo all’interno del Cimitero.
4. OMISSIS 5. E’ rigorosamente vietato a tutto il personale in servizio presso il cimitero di accettare donativi, mance ed elargizioni di qualsiasi natura ed entità. 6. E’ altresì vietato al medesimo personale di assumere commissioni e di prendere parte al commercio di oggetti funebri, fiori, e simili, ovvero di occuparsi della collocazione o sistemazione di foto nelle sepolture private e di ingerirsi per fini estranei a quelli d’istituto, anche se non a scopo di lucro, in affari riguardanti il cimitero.
Art. 111 1. OMISSIS
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Capo II Previsioni tecniche e piano cimiteriali
Art. 112 1. Il Cimitero insistente nel territorio del Comune deve essere dotato ai sensi dell’art. 54 del DPR 285/90 di una planimetria in scala 1:500 estesa anche alle zone circostanti e che dovrà prevedere la fascia di rispetto cimiteriale. 2. Le planimetrie di cui al comma 1 devono essere aggiornate ogni cinque anni ovvero quando siano creati nuovi ampliamenti. Art. 113 1. I progetti di ampliamento del cimitero esistente e quelli relativi alla costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l’ubicazione, l’orografia. l’estensione dell’area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e idrografica; detti progetti devono essere deliberati dal Consiglio Comunale. 2. All’approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie vigenti. Art. 114 1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione dei cimiteri deve illustrare i criteri di base ai quali è stata programmata la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura. 2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell’area, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e dei viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste, quali il deposito di osservazione, la camera mortuaria, la sala autoptica, le cappelle, il forno crematorio, il forno inceneritore, i servizi igienici destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, l’alloggio del custode, gli impianti tecnici, nonchè le aree da adibire all’eventuale reinterro dei materiali rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali ai sensi del Capo II del presente regolamento.
Capo III Sez. I Concessioni cimiteriali in favore di privati Gestione del sepolcro e disciplina delle successioni Art. 115 1. Il Comune può concedere a privati e ad Enti l’uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale anche con previsione all’interno della tomba di cellette ossario, per famiglie e collettività. Pag 33
2. Il Comune può altresì concedere aree per impiantare campi d’inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. 3. Le concessioni cimiteriali di cui ai commi precedenti sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo da chiedersi prima della scadenza del termine, ad istanza dell’avente diritto secondo le modalità di cui all’art. 143. 4. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate in data anteriore all’entrata in vigore del DPR. 21/10/1975, n. 803 possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni della tumulazione dell’ultima salma ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Art. 116 1. Tutte le concessioni, comprese quelle perpetue rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del DPR. 21/10/1975, n. 803 , che, ai sensi dello stesso DPR, si trasformano a tempo determinato della durata di 99 anni, decorrono sempre dalla data di stipula dell’atto di concessione. SEZ. II Sepolture familiari Art. 117 (modificato ed integrato) 1. Il diritto d’uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è strettamente riservato alla persona del concessionario e ai suoi familiari. La natura familiare del sepolcro si presume, in assenza di una diversa destinazione d’uso impressa dal concessionario nel contratto di concessione stipulato con il legale rappresentante dell’Amministrazione Comunale. 2. Per familiari del concessionario fondatore s’intendono: coniuge non divorziato, ascendenti e discendenti in linea retta, generi e nuore, collaterali e affini non oltre il sesto grado; essi hanno comunque diritto a fruire delle sepolture, salvo quanto disposto al comma 3 dell’art. 118. 3. Si potrà consentire la tumulazione di altri parenti o affini fino al 4° grado previa autorizzazione del fondatore del sepolcro o ad unanimità dei successivi concessionari,o del delegato unico, ai sensi del successivo art. 118. 4. Alla morte dell’ultimo beneficiario del diritto d’uso del sepolcro, come indicato nel comma precedente, la concessione cimiteriale si trasmetterà in capo agli eredi legittimi di costui, in analogia e secondo le norme che regolano la successione dei parenti, come disciplinato dal titolo II del libro II del codice civile. 5. Il periodo dell’avviso da collocare presso le tombe in difetto di parenti idonei alla concessione, viene ridotto a sessanta giorni trascorso il quale la tomba sarà concessa a nuovi richiedenti ai sensi dell’art.115 del presente regolamento. La postazione viene liberata a cura del Comune e i resti mortali rinvenuti verranno depositati nell’ossario comune, in ogni caso non prima di venti anni del decesso dell’ultimo avente diritto noto all’Amministrazione. 6. il suolo cimiteriale ed i manufatti ivi esistenti acquisiti ai sensi del 5° comma, vengono riassegnati ai richiedenti previo pagamento del suolo e del costo di costruzione, calcolato sulla base di una perizia di stima redatta dall’ufficio competente, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui lo stesso si trova. Per le sepolture che non sono conformi per dimensioni minime alle norme del vigente regolamento di P.M., la vendita del suolo e dei manufatti non dovrà tenere conto del costo di costruzione, in quanto le stese dovranno essere demolite e ricostruite accorpando almeno due sepolture al fine di raggiungere il rispetto delle dimensioni regolamentari
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Art. 118 1. Alla morte del titolare del diritto d’uso della concessione, i familiari di cui al comma 2 dell’art.117 dovranno delegare uno tra essi, denominato delegato unico, ad aggiornare la concessione per estendere il diritto a sepoltura in favore di altri parenti o estranei non menzionati nell’atto originario di concessione.In questo caso si procederà alla stipula di un atto integrativo dell’originario contratto.
2. OMISSIS.
3. Il concessionario fondatore del sepolcro o il delegato unico potrà escludere dal diritto d’uso della sepoltura taluno di coloro che sarebbero beneficiari a norma dell’art. precedente; analoga facoltà è riconosciuta al concessionario fondatore nel corso del rapporto concessorio ed avrà effetto dal momento della ricezione dell’apposita domanda motivata da parte del Dirigente Incaricato, che predisporrà gli atti necessari per la stipula, a spese del richiedente, di un atto integrativo dell’originario contratto di concessione.
Art. 119 (MODIFICATO) 1. A richiesta del fondatore e dei concessionari, all’unanimità la tumulazione può essere estesa a terzi. 2. Per detta estensione il fondatore o i suoi successori all’unanimità, o il delegato unico dovranno prestare il loro consenso per iscritto, indicando le persone alle quali va esteso il diritto a tumulazione.
3. OMISSIS
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6. OMISSIS
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Art. 120 1. Il diritto d’uso delle sepolture si esercita, in ogni caso, sino al completamento della capienza del sepolcro, salva la facoltà di procedere ad estumulazione nei casi consentiti dalle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria e dalle disposizioni di cui al Capo VII del presente regolamento. 2. Il fondatore del sepolcro, ossia l’originario concessionario, potrà prevedere nell’atto di concessione l’inamovibilità di alcune o di tutte le salme tumulate nel sepolcro medesimo. 3. E’ consentito ai successori dell’originario concessionario, mutare o revocare le previsioni inserite nell’atto di concessione, di cui al comma 2, ma in tal caso la nuova disposizione opererà per le salme tumulate da quel momento, ferma restando l’irremovibilità di quelle tumulate sotto la vigenza delle disposizioni dettate dall’originario concessionario; per tale modifica sarà comunque necessario un atto integrativo del contratto a cura ed a spese dei richiedenti. Art. 121 1. Il diritto d’uso della sepoltura non può essere in alcun modo ceduto o trasmesso a terzi, nè gratuitamente nè a titolo oneroso, nè per atto tra vivi nè a causa di morte: esso è concesso dall’Amministrazione fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti dei terzi. 2. Il concessionario per i fini di cui al comma 1 sottoscriverà, in seno all’atto di fondazione, una dichiarazione con cui si impegna a tenere indenne il Comune concedente da ogni responsabilità civile per eventuali danni a terzi e comunque derivanti dall’esercizio di facoltà relative alla costruzione, gestione, amministrazione, manutenzione e fruizione della sepoltura.
Art.122 1.Le concessioni di sepolture in favore dei privati sono tutte a titolo oneroso. 2.Il Comune può concedere, compatibilmente alle aree disponibili, ove previsto nei piani cimiteriali: - a) aree per la costruzione di sepolture destinate ad un determinato nucleo familiare; - b) nicchie murali per la tumulazione di una salma; - c) cellette ossario per la conservazione dei resti di un solo scheletro e cellette per la conservazione di urne cinerarie; - d) sepolture pervenute al Comune per revoca, annullamento, decadenza o scadenza di precedenti concessioni o a qualunque titolo, ovvero realizzate dall’Amministrazione. Art. 123 1. Prima della scadenza della concessione, l’avente diritto con apposita istanza può chiedere al Comune il rinnovo per un periodo di pari durata dietro corresponsione del prezzo del terreno secondo le tariffe un vigore all’atto del rinnovo. 1. Alla scadenza della concessione, in mancanza di rinnovo, la sepoltura resterà nella disponibilità del Comune che potrà liberamente disporre anche del manufatto funerario dopo avere provveduto Pag 36
a collocare nell’ossario comune o nei campi d’inumazione rispettivamente i resti delle salme nella stessa contenute.
Art. 124
1. OMISSIS
2. Non saranno consentite operazioni cimiteriali in sepolture concesse a privati od Enti ogni qualvolta sorga legittimo dubbio sul diritto del richiedente oppure intervenga un’opposizione da parte degli aventi diritto. In tal caso il richiedente dovrà provare il suo diritto a richiesta dei competenti Uffici dell’Amministrazione Comunale.
Art. 125
1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
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Art. 126 (MODIFICATO)
1.I concessionari possono rinunciare in qualsiasi momento al diritto di sepoltura, in tal caso la rinuncia è irrevocabile.
2. In caso di rinuncia alla concessione prima della costruzione della sepoltura, al concessionario che ne faccia apposita richiesta sarà rimborsato il prezzo del terreno e il deposito di garanzia, ma non le restanti somme introitate dal Comune per diritti e competenze relativi alla stipula del contratto ed eventuale revoca.
3. Il rimborso delle somme di cui al 1° comma è subordinato al rilascio del terreno nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto.
Art. 127 (MODIFICATO)
1.Il concessionario di un lotto di terreno, prima del rilascio del titolo abilitativo per la costruzione della sepoltura, può chiedere, con motivata istanza diretta al Dirigente Incaricato, la permuta del lotto con un altro di diversa estensione. 2.L’Amministrazione, valutate le disponibilità esistenti nel cimitero comunale e tenuto conto delle dimensioni del nucleo familiare del richiedente, in rapporto alle istanze di concessione cimiteriale già pervenute, si determinerà in ordine alla richiesta di cui al comma 1. 3.In caso di accoglimento delle istanze di cui al comma 1, inviterà l’interessato a corrispondere per intero l’importo della nuova concessione, restituendogli nel contempo l’importo pagato per la precedente concessione. Il lotto originario dovrà essere rilasciato nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto, salvo diverso avviso dell’Amministrazione in ordine all’eventuale acquisizione del manufatto. 4. In ogni caso sono a carico del concessionario le spese del nuovo atto di concessione che dovrà essere autorizzato da una determinazione dirigenziale.
SEZ. III Sepolture individuali
Art. 128 (MODIFICATO) 1. Le nicchie, le cellette ossario e le cellette per urne cinerarie di cui alle lettere c) e d) dell’art. 122 sono rispettivamente concesse per una salma, per i resti e per le ceneri di un solo scheletro. 2. E’ consentita tuttavia la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo, anche in presenza di feretro.
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3.Qualora, nel corso della concessione si renda necessario tumulare la salma di un soggetto avente diritto a sepoltura,potrà procedersi in caso di esaurimento dei loculi disponibili, alla riunione dei resti mortali presenti nei loculi, nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti, tumulando nello stesso loculo i resti con le modalità di cui al comma 2. Art. 129 1.Le nicchie possono concedersi, con determinazione dirigenziale, su richiesta degli interessati e a decesso avvenuto, previo pagamento dei diritti previsti da apposita tariffa e sempre che il defunto non fosse beneficiario di altra sepoltura nel Cimitero Comunale. 2.Il diritto di sepoltura è circoscritto alla salma di cui al comma 1 e non può essere ceduto o trasmesso a terzi per qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 128. 3.La concessione delle nicchie e delle cellette di cui all’art. 128 ha la durata di 99 anni dalla data della tumulazione della salma; alla scadenza il Comune rientrerà nel possesso delle stesse, facendo deporre le salme tumulate ed i resti mortali contenuti nelle cellette rispettivamente nei campi d’inumazione se non mineralizzate, ovvero, nell’ossario comune o nel cinerario comune. 4.E’ riservato però ai familiari del defunto o del concessionario, così come evidenziato dall’art. 117, comma 2, qualora questi non sia vivente, la facoltà di rinnovare, prima della scadenza, la concessione dietro pagamento del prezzo di concessione in vigo re alla data del rinnovo. 5.Nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 127, la durata della concessione resterà quella originaria, per cui non saranno dovuti nuovi oneri concessori. 6.Nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 127, verrà a costituirsi una nuova concessione, con tutti gli effetti consequenziali. Art. 130 (MODIFICATO) 1. Se la nicchia o la celletta viene lasciata libera, per trasferimento della salma o dei resti mortali sarà rimborsato il 20% del prezzo vigente più basso da parte dell’amministrazione, la quale disporrà della nicchia o celletta secondo le esigenze che si verranno a creare. 2.Al concessionario di una nicchia a muro o celletta non ancora usata che la rimetta a disposizione del Comune sarà rimborsato un terzo del prezzo vigente più basso. SEZ. IV Criteri di assegnazione Art. 131 (MODIFICATO) 1. Salvo quanto previsto dall’art. 129 relativamente alle nicchie e dall’art. 122 per le cellette (ossario e cinerario), alle concessioni cimiteriali di cui al comma 2 dell’art. 122 si procederà a mezzo di determinazioni dirigenziali, che dovranno individuare oltre che i soggetti assegnatari, anche gli estremi identificativi del lotto o manufatto concesso. 2.Nella domanda, che dovrà essere indirizzata al Dirigente Incaricato, il richiedente dovrà dichiarare: Pag 39
- i propri dati identificativi; - il tipo di concessione cimiteriale richiesta; - OMISSIS - OMISSIS - di non essere titolare di concessione cimiteriale nel Comune di Grotte o nei Comuni confinanti; - di non fruire di alcun diritto di sepoltura nel cimit ero del Comune; - il recapito presso il quale desidera ricevere le eventuali comunicazione relative alla richiesta di che trattasi, impegnandosi altresì ad informare formalmente l’Amministrazione dei possibili mutamenti di domicilio e con ciò esonerando il Comune da ogni responsabilità per disguidi conseguenti alla mancata comunicazione del nuovo recapito.
Art. 132 (MODIFICATO)
1.Il Dirigente Incaricato procederà a formare due distinte graduatorie delle istanze di concessioni cimiteriali pervenute: l’una per ordine cronologico, con riferimento alla data di assunzione al protocollo in entrata, l’altra in base all’età del richiedente. 2.All’assegnazione di sepolture o aree cimiteriali disponibili si procederà attribuendo il 50% delle concessioni ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria per anzianità di domanda ed attribuendo il restante 50% ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria per età. 3. In caso di numero dispari delle concessioni rilasciabili, sarà data la preferenza alla graduatoria per età del richiedente. 4. OMISSIS
5.Il Sindaco, per particolari casi di comprovata e documentata necessità e urgenza, purchè riferibili non a semplici situazioni personali bensì a fatti e episodi di particolare gravità e rilevanza sociale, potrà nei limiti dei posti disponibili e con provvedimento motivato, da ratificarsi da parte della G.M., procedere a concessioni anche gratuitamente, in deroga alle graduatorie di cui al comma 2, in favore di quei soggetti che mediante apposita domanda corredata da idonea documentazione comprovino lo stato di particolare gravità ed indifferibilità. 6.La disposizione di cui al comma 5 si applicherà altresì alle salme di persone vittime della criminalità mafiosa, cadute in servizio o a causa del servizio, ovvero cadute nella lotta a tale fenomeno criminoso. 7.Qualora nelle more dell’accoglimento della domanda di concessione cimiteriale l’istante venga a mancare. i componenti del nucleo familiare di cui al comma 2 dell’art. 118 potranno subentrare nella stessa posizione occupata dal defunto nella graduatoria di cui al comma del presente articolo; a tal fine designeranno un soggetto che assumerà l’eventuale titolarità della concessione; in caso contrario la domanda di concessione cimiteriale verrà dichiarata decaduta. 8.La previsione di cui al comma 7 si applica altresì alle istanze di concessione cimiteriale giacenti presso l’Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Pag 40
Art. 133 (MODIFICATO) 1.A seguito della comunicazione da parte del Dirigente Incaricato dell’avvenuta assegnazione, il concessionario dovrà effettuare presso la Tesoreria Comunale, entro un mese, il pagamento del prezzo del terreno o della sepoltura concessa, così come determinato dal Servizio sopra citato secondo le tariffe in vigore; dovrà altresì eseguire il versamento del deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni causati all’Amministrazione o a terzi o per eventuali ritardi nella esecuzione delle opere,nella misura di € 252,12. Il deposito cauzionale verrà restituito senza corresponsione di interesse alcuno, con determinazione dirigenziale, a richiesta dell’interessato, a collaudo effettuato, se nessun danno è stato arrecato o previo parere favorevole del Dirigente Incaricato. 2.Entro 30 giorni dalla comunicazione della concessione di cui al comma 1 l’interessato sarà invitato dal Dirigente Incaricato, sempre che sia stato effettuato il pagamento di cui al comma medesimo, a sottoscrivere il contratto di concessione. In detto contratto il concessionario ha l’onere di inserire le eventuali clausole limitative del diritto d’uso della sepoltura, nonchè le previsioni di cui al comma 3 e 4 dell’art. 117; 3.Le spese relative agli adempimenti di cui ai commi precedenti sono a carico del concessionario.
Art. 134 (MODIFICATO) 1.Qualora si proceda all’assegnazione di un lotto cimiteriale sul quale insiste una sepoltura ai sensi dell’art. 122 lettera d), il concessionario, che intende edificare secondo un proprio progetto, dovrà provvedere a sua cura e spese e previo assenso dell’Amministrazione alla demolizione del manufatto esistente. Alla realizzazione della nuova sepoltura si procederà secondo le modalità di cui al successivo Capo IV. 2. OMISSIS
Art. 135 1.L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare in concessione aree o sepolture tra quelle individuate dall’art. 122 diverse per tipologia, dimensioni e caratteristiche da quelle eventualmente richieste originariamente, e, ciò in quanto le reali disponibilità del Cimitero, il numero elevato delle richieste ovvero le previsioni del piano cimiteriale non consentano di soddisfare per intero le pretese del richiedente. Resta salvo per il concessionario il diritto di rinunciare all’assegnazione; in tal caso l’interessato manterrà nella graduatoria di cui all’art. 153 l’anzianità maturata in relazione alle successive assegnazioni che l’Amministrazione porrà in essere.
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SEZ. V Cessazione delle concessioni Art. 136 1.Le concessioni di cui all’art. 122, oltre che per la naturale scadenza del termine qualora non ne sia stato richiesto il rinnovo a termini del presente regolamento, cessano per decadenza e per revoca. Art. 137 (MODIFICATO) 1.La decadenza della concessione può essere dichiarata: a) per la mancata esecuzione delle opere alla scadenza del termine stabilito per la realizzazione della sepoltura, rilevata dal tecnico incaricato di sorvegliare i lavori; b) per inosservanza degli obblighi cotrattualmente assunti con l’Amministrazione concedente; c) per l’uso improprio e/o non autorizzato della sepoltura; d) OMISSIS e) per accertate difformità nell’esecuzione delle opere rispetto al progetto approvato dal Comune, qualora venga accertata l’occupazione di terreni in misura maggiore rispetto a quella concessa. f) per accertate violazioni delle prescrizioni contenute nel presente regolamento o nel Regolamento di Polizia Mortuaria. Art. 138 1.Nell’ipotesi di cui alla lettere e) dell’articolo precedente il Responsabile del servizio dell’Area tecnica, dovrà relazionare al Dirigente Incaricato dello stesso servizio circa la natura e l’entità delle difformità costruttive accertate rispetto al progetto approvato dall’Amministrazione Comunale. a)Il Dirigente Incaricato con provvedimento motivato provvederà a concedere al concessionario un termine perentorio non superiore a giorni 90, diffidandolo a rendere, entro tale termine, le opere conformi rispetto al progetto preventivamente approvato. b) Detto termine non verrà computato ai fini del periodo massimo per la definizione della sepoltura come previsto dal Capo IV del presente regolamento. 2. Trascorso infruttuosamente il termine di cui alla lettera a), previo sopralluogo e relazione del tecnico comunale incaricato che attesti la persistenza di difformità rispetto al progetto approvato, sarà disposta, a cura del Dirigente Incaricato, la decadenza della concessione con incameramento da parte dell’Amministrazione di quanto versato dal concessionario, ivi compreso il deposito cauzionale. 3. Durante gli accertamenti tecnici di cui ai commi 1 e 2 per tutta la durata del termine concesso per rendere conformi le opere realizzate rispetto al progetto approvato, l’interessato potrà produrre al Dirigente Incaricato, in ogni momento, documenti, giustificativi, elaborati grafici e scritti difensivi.
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Art. 139 1. Qualora ricorrano i motivi di decadenza di cui all’art. 138 il Comune rientrerà nella immediata disponibilità dell’area concessa e della sepoltura, ove esistente. In tale ipotesi tutto ciò che è posto nel sepolcro e che non può essere agevolmente asportato dal concessionario, diverrà di proprietà del Comune, senza diritto da parte del concessionario ad indennizzo alcuno. 2.Eventuali salme o resti mortali, presenti nella sepoltura, saranno traslati, in assenza di diversa destinazione indicata dagli interessati, a cura del Comune, rispettivamente nei campi d’inumazione o nell’ossario o cinerario comune. 3.La decadenza della concessione accertata dal Dirigente Incaricato, è formalizzata con atto deliberativo di G.M. che dia atto delle ragioni dell’avvenuta decadenza, e che dovrà notificarsi a mezzo messo comunale, a cura della Segreteria, ai titolari delle concessioni ivi menzionati ed individuati. 4.L’area o la sepoltura riacquistata dal Comune potrà essere suscettibile di nuova assegnazione in concessione secondo le graduatorie esistenti e con le modalità di cui all’art. 133 tenendo conto delle previsioni del Piano cimiteriale. 5.Nel caso in cui la decadenza sia dichiarata ai sensi della lettera e) dell’art. 137, l’area sarà resa libera e sgombera a cura dell’Amministrazione.
Art. 140 (MODIFICATO) 1.L’inizio del procedimento di decadenza dovrà essere comunicato ai diretti interessati ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 10/1991. 2.La decadenza, nei casi in cui alle lettere a) b), c), f) e i) dell’art. 137, è in ogni caso pronunciata previa diffida agli interessati, se reperibili. 3.Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, se il concessionario o gli aventi diritto non risultano reperibili, sulla tomba è posto un avviso. Contemporaneamente a tale atto, all’albo posto all’ingresso del Cimitero è pubblicato l’elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura di decadenza. 4.Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi tre mesi dall’invio della diffida senza che gli interessati abbiano provveduto a rimuoverne le cause, la decadenza è dichiarata con le modalità di cui all’articolo precedente, salvo eventuali cause di forza maggiore documentate nei termini di cui sopra a cura degli stessi interessati. Art. 141 1.La concessione può essere in ogni tempo revocata per esigenze di ordine generale concernenti l’organizzazione e la funzionalità del Cimitero; in tal caso il concessionario ha diritto di avere assegnata una diversa area o sepoltura, ove possibile nello stesso Cimitero e in ogni caso secondo le disponibilità del momento; lo stesso ha altresì diritto al trasporto gratuito delle salme o dei resti mortali esistenti nella sepoltura oggetto della concessione revocata. Pag 43
2.Se all’atto della revoca, da disporsi con le stesse modalità previste dall’art. 140 non sono disponibili aree e sepolture, il concessionario sarà inserito d’ufficio e con priorità tra i beneficiari delle prime assegnazioni utili, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello stesso.
CAPO IV Prescrizioni per la costruzione e per gli interventi di manutenzione di sepolture private Sez. I Presentazione dell’istanza di costruzione della sepoltura Art. 142 (MODIFICATO9 1. Entro i 90 giorni successivi dalla stipula del contratto di cui all’art. 133, l’interessato dovrà presentare una domanda, con la quale chiede il rilascio della concessione edilizia per la costruzione o ampliamento delle sepolture in conformità al progetto allegato alla stessa. Art. 143 (MODIFICATO) 1. La domanda di cui al precedente articolo deve contenere: a) i dati identificativi del concessionario ovvero di colui che ad esso è subentrato ai sensi del presente regolamento; in quest’ultimo caso dovrà essere indicato il titolo in virtù del quale si succede all’originario concessionario; b)gli estremi nonchè la data di stipula del contratto di concessione e di altri titoli e/o certificazioni; c) l’elenco degli allegati di cui all’articolo seguente. Art. 144 (MODIFICATO) 1. Alla domanda di cui sopra vanno allegati: a) gli eventuali titoli e/o certificazioni che comprovino il diritto del richiedente a subentrare nella posizione dell’originario concessionario; b) n. 3 copie del progetto, ciascuna delle quali dovrà essere corredata dei seguenti atti: c ) stralcio planimetrico della zona cimiteriale con indicazione del lotto interessato; questo dovrà essere opportunamente individuato ed evidenziato nel suo effettivo posizionamento nel piano cimiteriale; d) piante, debitamente quotate, sia delle parti fuori terra che nella cripta; e) rappresentazione grafica di tutti i prospetti; f) relazione tecnica sulla costruzione, redatta dal progettista, in cui si dia atto dei materiali con cui si intende realizzare ciascuna parte della sepoltura; della metodologia costruttiva, con particolare riferimento ad eventuali accorgimenti tecnico-costruttivi adottati; degli accorgimenti di ordine tecnico-sanitario; della conformità del manufatto alle prescrizioni urbanistico-edilizie e della conformità alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie. 2. Tutti gli elaborati grafici e la relazione di cui al comma 1 devono essere sottoscritti da un professionista abilitato, che si assume la paternità e la responsabilità della progettazione dell’opera nei limiti delle competenze stabilite per le rispettive categorie professionali. Pag 44
Art. 145 1. Nell’istruzione delle pratiche l’Amministrazione Comunale, si atterrà scrupolosamente al rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, dato unicamente dal numero di protocollo degli atti in entrata.
Sez. II Istruzione della richiesta Art. 146 (MODIFICATO) 1. L’istanza, corredata dai documenti previsti dall’art. 144, sarà sottoposta ad un esame preventivo da parte del Dirigente Incaricato, il quale se riterrà che la stessa abbia i requisiti di massima per l’accoglibilità, invierà n. 3 copie del progetto con gli atti allegati, al Coordinatore sanitario della A.U.S.L. competente e, successivamente all’acquisizione del parere di questi, trasmetterà le stesse copie del progetto alla Commissione Edilizia Comunale. Il progetto in questione dovrà essere accompagnato da una relazione sintetica predisposta dal Tecnico Comunale, che attesti la compatibilità dell’opera alle norme di polizia mortuaria e al regolamento edilizio comunale. 2. Qualora in sede di verifica preliminare si dovesse invece riscontrare l’assenza di taluni dei documenti previsti a corredo della domanda, ovvero ritenesse palesemente non accoglibile il progetto presentato,si potrà richiedere con apposito avviso ai sensi della L.R. n. 10/1991, la partecipazione al procedimento del soggetto interessato, ovvero l’integrazione della documentazione predetta da presentare unitamente agli eventuali chiarimenti. Nel caso in cui, a seguito dei chiarimenti forniti dall’interessato o delle modifiche o integrazioni apportate al progetto, questo dovesse risultare, manifestamente non accoglibile, in quanto incompatibile con le previsioni regolamentari, trasmetterà il progetto alla Commissione Edilizia Comunale e porterà comunque a conclusione il procedimento amministrativo.
Art. 147 (MODIFICATO) 1. Ricevuto il progetto con gli allegati di rito, l’Ufficio Tecnico avrà cura di presentarlo alla Commissione Edilizia Comunale alla prima seduta utile, per la relativa approvazione, secondo la procedura prevista dal regolamento Edilizio Comunale. 2. Il parere della Commissione Edilizia Comunale dovrà essere trasmesso quanto prima al Dirigente Incaricato per la predisposizione del provvedimento finale. 3. Nel caso di parere negativo il responsabile del procedimento, prima dell’adozione del provvedimento finale, è tenuto a comunicare al richiedente, ai sensi dell’art.10 bis della l. 241/90, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, che impediscono l’accoglimento dell’istanza. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, della scadenza del termine di cui al secondo periodo. Pag 45
Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. 4. Il provvedimento finale di diniego adeguatamente motivato, a prescindere dal suo contenuto, deve essere integralmente notificato all’interessato. Art. 148 1.Il provvedimento di approvazione del progetto di cui all’articolo precedente, recante la firma del Dirigente Incaricato, dovrà precisare: a) l’esito dei pareri e dei nulla osta richiesti; b) il contenuto della proposta del Dirigente Incaricato,; c) il tempo prescritto per la durata dei lavori, ove autorizzati; Art. 149 1. In caso di rigetto dell’istanza, il Dirigente assegnerà, in calce al provvedimento di rigetto, un termine non superiore a 60 giorni per consentire al concessionario di presentare un ulteriore e differente progetto, immune dai vizi che inficiavano quello rigettato e conforme alle prescrizioni fornite dal Dirigente Incaricato. 2. Qualora per la medesima concessione di terreno venissero presentati per tre volte progetti che abbiano dato luogo a provvedimenti di rigetto, sarà dichiarata la decadenza della concessione. Al concessionario che ne faccia richiesta sarà rimborsato il prezzo del terreno e il deposito cauzionale. 3.La decadenza della concessione sarà dichiarata anche in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, salva la dimostrazione che il ritardo è stato determinato da cause di forza maggiore non imputabili al concessionario. SEZ. III Fase preliminare ai lavori di costruzione della sepoltura Art. 150 (MODIFICATO) 1. A seguito del rilascio della Concessione edilizia, l’interessato dovrà dare inizio entro sei mesi dalla data del rilascio della concessione edilizia e acquisire la seguente documentazione: a) attestato di deposito del progetto presso l’Ufficio del Genio Civile,se dovuto; b) richiesta della consegna del terreno, comunicazione del direttore dei lavori e dell’impresa incaricata; 2. Previo avviso fatto al concessionario, l’incaricato dell’Ufficio Tecnico provvederà a consegnare il terreno secondo quanto previsto nel successivo art.152. 3.Il Dirigente Incaricato dell’Area Tecnica, una volta constatata la regolarità della pratica e della documentazione prodotta, autorizzerà il concessionario a dare inizio ai lavori, rilasciando il relativo nulla osta in duplice copia, di cui una consegnata al concessionario e l’altra all’impresa medesima, che dovrà esibirla ad ogni controllo. In detto nulla osta si farà menzione della data di consegna del terreno. Art. 151 1.L’impresa che dovesse contravvenire agli obblighi imposti dal presente regolamento, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dal regolamento medesimo, con motivato provvedimento del Pag 46
Dirigente Incaricato, su relazione dell’U.T.C., sarà interdetta dall’esercizio di attività edilizia negli impianti cimiteriali del Comune per un periodo minimo di mesi tre e sino ad un massimo di anni 2. 2.Qualora l’impresa sia stata destinataria di n. 3 provvedimenti di cui al comma 1, resterà interdetta definitivamente dall’effettuazione di lavori nei cimiteri comunali. Art. 152 1. Della consegna del terreno deve essere redatto apposito verbale alla presenza del Tecnico Comunale, del concessionario, del titolare dell’Impresa incaricata della realizzazione dei lavori e del Direttore di questi ultimi. 2. Il verbale di consegna darà atto del termine di inizio e di fine dei lavori in conformità al provvedimento sindacale di approvazione del progetto dell’opera. 3. Le aree consegnate devono risultare libere da ogni residuo di eventuali precedenti inumazioni e tumulazioni, accettandole il concessionario nelle condizioni in cui si trovano al momento della consegna, senza alcun onere o responsabilità da parte del Comune. Art. 153 1. I lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza del Tecnico Comunale incaricato dal Dirigente Tecnico. 2. In caso di vizi riscontrati nell’esecuzione delle opere, il tecnico incaricato dispone l’immediata sospensione, che dovrà essere notificata a mezzo messo comunale o agente di Polizia Municipale al concessionario. Art. 154 (MODIFICATO) 1. Nel periodo di esecuzione dei lavori è ammesso l’ingresso al Cimitero di automezzi, macchine operatrici o di altri mezzi adibiti al trasporto di materiali; subordinatamente al consenso che dovrà risultare in seno all’autorizzazione di cui al comma 3 dell’art.150; questi devono permanere all’interno del recinto del Cimitero per il tempo strettamente necessario al loro impiego per il carico e lo scarico del materiale. E’ vietata la sosta di detti mezzi all’interno del Cimitero. 2. Il personale addetto al cimitero dovrà far rispettare le prescrizioni di cui al comma 1. Art. 155 1. Le costruzioni e le opere di ogni sorta sia sotto che sopra il suolo, debbono essere contenute rigorosamente entro i limiti del terreno concesso a pena di decadenza della concessione. L’impresa incaricata di realizzare l’opera deve provvedere a recingere, a regola d’arte, tale terreno. 2. Il Tecnico comunale preposto a vigilare sull’esecuzione dei lavori dovrà altresì verificare il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo. Art. 156
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1. Tutte le sepolture dovranno recare inciso e in modo visibile all’esterno sul prospetto o sulla lapide prospiciente il viale d’accesso il numero corrispondente a quello della sezione e del lotto sul quale insistono. Art. 157 1. Senza autorizzazione del Dirigente Incaricato è vietato ai concessionari o ai loro successori togliere o modificare in qualunque modo le lapidi o le opere scultoree.
Art. 158 1. I materiali da utilizzare nella costruzione delle sepolture, le tecniche e le modalità costruttive, sono previste nei rispettivi piani cimiteriali e nelle norme di attuazione afferenti i singoli cimiteri. SEZ. IV Costruzione della sepoltura
Art. 159
1. La realizzazione delle sepolture dovrà essere ultimata entro 6 mesi e quella delle cappelle entro un anno dalla data di effettiva consegna del terreno al concessionario, desunta dal relativo verbale. 2. Qualora entro i termini di cui al comma 1 le opere non fossero ultimate, il concessionario può chiedere con istanza motivata, per una sola volta una proroga.
Art. 160 (MODIFICATO) 1. Le opere ultimate, per essere ammesse all’uso devono, su richiesta del concessionario, essere sottoposte al collaudo,nel caso di strutture in cemento armato e acquisire il certificato di agibilità secondo le norme vigenti. 2. Il custode del Cimitero dovrà vigilare affinché non siano utilizzate sepolture prive del certificato di agibilità.
SEZ.V Manutenzione ordinaria delle sepolture Art. 161
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1. Le spese di costruzione e di manutenzione di tombe, manufatti e corredi funebri relativi a sepolture private sono ad esclusivo carico dei concessionari. 2. I concessionari delle sepolture ed i loro successori hanno l’obbligo di curarne la regolare manutenzione ed il dovuto decoro, previa autorizzazione rilasciata dal Dirigente dell’U.T.C..
3. Qualora le tombe ed i monumenti vengano lasciati in stato di palese abbandono e incuria o dovessero minacciare rovina, il Dirigente Incaricato, anche dietro segnalazione del custode del Cimitero, intimerà ai titolari della sepoltura, individuati ove occorra anche con avviso per pubblica affissione o con altri mezzi ritenuti idonei, di eseguire le riparazioni ritenute necessarie ed indifferibili per rimettere le opere in condizioni di decoro, sicurezza ed igiene, fissando all’uopo un termine non superiore a giorni 90.
4. Qualora gli aventi diritto non ottemperassero alla intimazione di cui al comma 3 nei termini previsti, al Servizio di cui sopra, l’amministrazione avvierà le procedure di decadenza della concessione, ai sensi dell’art. 138 lett. D), provvedendo alla successiva riassegnazione del terreno o del manufatto. In questo caso il Dirigente Incaricato valuterà se la sepoltura è suscettibile di ripristino ovvero sia in condizione di irrecuperabilità. Alle riparazioni necessarie o all’eventuale demolizione provvederà l’Amministrazione con proprio personale.
Art. 162 (MODIFICATO)
1. Ogni variazione che si intende apportare alle sepolture rispetto al progetto approvato e depositato presso gli Uffici Comunali, dovrà essere preventivamente sottoposta ad una nuova procedura di approvazione progettuale secondo le prescrizioni dell’art. 143 e seguenti.
2. Tutti gli interventi di restauro, di consolidamento, di manutenzione straordinaria, nonché modifiche necessarie per rinnovare costruire parti anche strutturali delle sepolture di tipo privato (edicole, cappelle,tombe gentilizie), escluso i loculi di colombari, purchè non modifichino la sagoma, il volume e il numero dei loculi, sono soggetti ad autorizzazione edilizia secondo le norme previste dagli artt. 17,18,19,20, e 21 del Regolamento Edilizio Comunale vigente. Sono in ogni caso escluse le comunicazioni per opere interne e le denunce di inizio attività (D.I.A.)
3. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, per gli interventi di piccole riparazioni, di parti scultore, apposizioni di cippi, d’iscrizione e arredi funerari sarà necessario fare una comunicazione al Comune almeno dieci giorni pria dell’intervento.
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Copia di detta comunicazione con gli estremi del protocollo di presentazione al Comune verrà consegnata al custode del cimitero; a seguito di essa, l’avente diritto è immediatamente abilitato ad effettuare gli interventi richiesti.
SEZ. VI Vigilanza e sanzioni per eventuali abusi edilizi riscontrati all’interno dei Cimiteri Comunali Art.163 1. In caso di violazione delle norme, dei termini e delle condizioni previste in sede di approvazione dei progetti di costruzione, di variazione e manutenzione di sepolture, sarà dichiarata la decadenza della concessione ai sensi dell’art. 137. 2. Tutte le competenze in materia di repressione degli abusi, anche di carattere non edilizio, perpetrati all’interno del Cimitero, appartengono al Dirigente Incaricato che opererà utilizzando il proprio personale e coordinando gli interventi del personale in servizio presso il Cimitero.
3. Notizia degli abusi potrà essere data al Dirigente Incaricato sia dal personale in servizio al Cimitero, sia al Nucleo di Polizia Municipale sia dal tecnico incaricato di seguire i lavori posti in essere dai titolari di sepolture private. A seguito delle notizie dell’abuso si applicheranno le disposizioni dell’art. 138.
Art. 164 (MODIFICATO= 1. L’attività edilizia posta in essere all’interno del Cimitero è regolata in via primaria dalle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e dal presente Regolamento locale, nonchè, in via secondaria, dal piano regolatore cimiteriale già approvato dal Comune. 2. OMISSIS. 3. L‘ Ufficio Tecnico Comunale resta competente a perseguire gli eventuali abusi perpetrati all’esterno del recinto cimiteriale e che in base alla normativa urbanistico-edilizia ineriscono al rispetto delle distanze che le costruzioni devono mantenere dalle aree cimiteriali.
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Art. 165 1. In caso di inadempienza alle norme di questo capo si applicheranno le conseguenze previste dall’art. 138 in tema di decadenza della concessione e di riacquisizione, da parte del Comune, del terreno e delle sepolture eventualmente ivi insistenti.
SEZ. VII Disposizioni relative all’esecuzione dei lavori Art. 166 1.OMISSIS. 2. I lavori dovranno essere eseguiti all’interno dell’area concessa. Qualora i concessionari avessero necessità di occupare altro terreno per le lavorazioni ed il deposito temporaneo di materiali ed attrezzi necessari alla realizzazione delle opere, potranno essere autorizzati dal Direttore, sentito il tecnico comunale incaricato di seguire i lavori, ad occupare lo spazio ritenuto congruo da quest’ultimo e per il tempo prevedibile di ultimazione dei lavori. 3. Una volta cessati i lavori in via definitiva, il concessionario dovrà provvedere, senza frapporre indugio, alla rimozione dei materiali e delle attrezzature residue e allo sgombero dello spazio concessogli temporaneamente ai sensi del comma 2, lasciandolo pulito in ordine e trasportando materiali e attrezzature al di fuori del recinto cimiteriale.
4. In caso di mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma precedente, il Dirigente Incaricato provvederà d’ufficio alla rimozione ponendo a carico dello stesso concessionario tutte le spese. Art. 167 1. Nell’esecuzione dei lavori i concessionari e le imprese dagli stessi incaricate dovranno usare la massima diligenza e cura, sia ai beni dell’Amministrazione sia rispetto alle sepolture e alle altre opere private. 2. I concessionari risponderanno in proprio di eventuali danni causati a terzi da opere poste in essere dalle imprese di fiducia incaricate dei lavori.
Art. 168 1. I lavori potranno essere eseguiti soltanto nei giorni feriali e durante le ore in cui il cimitero rimane aperto al pubblico. 2. Negli ultimi tre giorni di ottobre e nei primi tre giorni di novembre, anche in presenza della chiusura del cimitero per pulizie, saranno eccezionalmente consentiti dal Dirigente Incaricato soltanto lavori di sgombero e di recinzione degli scavi pericolosi. Le imprese in detto periodo devono sospendere tutti i lavori. Pag 51
3. I veicoli delle imprese potranno essere utilizzati solo per il periodo strettamente necessario. 4. E’ vietato scaricare nel Cimitero le terre provenienti da scavi di fondazioni, le macerie di demolizione ed i residui della fabbricazione. 5. I materiali di rifiuto di ogni specie si dovranno trasportare alla pubblica discarica a cura e spese dei concessionari. 6. Tale trasporto si deve eseguire con sollecitudine, contemporaneamente alla demolizione od escavazione, per lasciare sempre liberi i viali o le strade destinate al transito. 7. E’ consentito l’attingimento dell’acqua necessaria alle costruzioni nelle fontanelle che sono nel Cimitero, ma i concessionari non avranno diritto a reclamare per l’insufficienza, l’intermittenza o la mancanza di essa. 8. La violazione delle prescrizioni di cui ai superiori commi comporterà per i contravventori l’adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento a cura del Dirigente Incaricato.
Art. 169 1. Fuori dal Cimitero può essere autorizzata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale e sentito il Dirigente Medico del Dipartimento di prevenzione dell’AUSL, la costruzione di cappelle private e gentilizie secondo le prescrizioni e le modalità previste dagli artt. 101 e 104 del Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR n. 285/90). 2. Fuori dal Cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata per speciali benemerenze del defunto, in chiese, istituti, monumenti con autorizzazione del Ministero dell’Interno secondo le modalità dell’art. 105 del regolamento di Polizia Mortuaria (DPR n. 285/90). 3. Le concessioni di cui al presente articolo non limitano le attribuzioni del Sindaco e della A.U.S.L. in tema di Polizia Mortuaria.
CAPO V Tumulazioni ed estumulazioni Art. 170 1. Le prescrizioni degli articoli precedenti si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del Cimitero o ad essere trasportate in altro cimitero. Art. 171 1. Si impiega la sola cassa di legno per il trasporto ad altro comune che disti non più di 100 km e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con apposito carro funebre. Pag 52
2. Per i morti di malattie infettive diffuse di cui all’apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l’autorizzazione al trasporto del cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l’ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune può essere autorizzato dal Sindaco soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli precedenti e seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32 del DPR 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria). 3. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui al presente regolamento e di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 del DPR 10/09/1990 n. 285, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme ai sensi del presente regolamento e degli artt. 18, 20 e 25 del DPR 10/09/1990 n. 285.
Art. 172 1. Per il trasporto di cui all’articolo precedente, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l’introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina FU dopo che trascorso l’eventuale periodo di osservazione. 2. Negli altri mesi dell’anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località con il mezzo di trasporto prescelto si raggiungono dopo 24 ore di tempo oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. 2. Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione. 4. L’incarico del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso, previa autorizzazione del Dirigente Medico del Dipartimento di prevenzione dell’AUSL.
Art. 173 1. Nelle sepolture gentilizie e familiari le salme, in costanza di rapporto concessorio, possono essere estumulate a richiesta dei concessionari o dai discendenti aventi diritto. I resti, se mineralizzati, possono essere conservati nelle sepolture medesime in apposito ossario o in singole cellette ovvero in un loculo, sia o meno presente un feretro. Se i resti non sono mineralizzati si applica la disposizone dell’articolo 92. CAPO VI Inumazioni ed esumazioni Art. 174 1. S’intende per inumazione il seppellimento del cadavere in modo tale che la cassa che lo contiene sia interamente a contatto con la nuda terra. S’intende per esumazione l’operazione contraria a quella anzidetta. Pag 53
2. I campi destinati all’inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica. Si terranno preparate e disponibili un numero di fosse per i possibili richiedenti.. 3. I campi d’inumazione sono divisi in riquadri e l’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità. 4. A norma dell’art. 337 del testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1937 n. 1245, il Comune deve avere un cimitero, o almeno un reparto per esso, a sistema di inumazione, il numero di fosse dovrà essere conforme a quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria. Art. 175 1. Ogni fossa dei campi d’inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all’azione disgregatrice degli agenti atmosferici e recante un numero progressivo. 2. Sul cippo dovrà essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e delle date di nascita e di morte del defunto.
Art. 176 1. Le inumazioni hanno luogo previa autorizzazione scritta dell’Ufficiale di Stato Civile, senza eccezione alcuna. 2. La detta autorizzazione deve essere consegnata dall’accompagnatore del carro funebre, unitamente al feretro, al Custode del Cimitero. 3. Qualora venga presentato un cadavere per l’inumazione al cimitero per ordine di qualsiasi autorità senza il permesso dell’Ufficiale di Stato Civile, il Custode deve immediatamente farlo collocare nella camera mortuaria ed è tenuto a fare rapporto a detto ufficio per le opportune regolarizzazioni, senza le quali non può in nessun caso permettere l’inumazione. 4. Tale procedura sarà seguita anche per i cadaveri che vengano rinvenuti nel recinto del cimitero, nel qual caso il Custode è tenuto a darne pronto avviso anche all’autorità di Pubblica Sicurezza. Art. 177 1. Le esumazioni ordinarie si eseguono non prima di un decennio dalla inumazione, ovvero dopo il diverso periodo stabilito, in forza dei commi 2 e 3 dell’art. 82 del regolamento di Polizia Mortuaria del DPR 285/90, dal Ministro della Sanità sentito il Consiglio Superiore di sanità; tale periodo non può essere comunque inferiore, nel minimo, a 5 anni. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni. 2. Le salme possono essere esumate in via straordinaria, prima del prescritto turno di rotazione, per ordine dell’Autorità Giudiziaria, per indagini di giustizia, previa autorizzazione del Sindaco, su istanza degli aventi diritto, per trasportarle in altra sede o in altra sepoltura o per cremarle. Pag 54
Per Le esumazioni straordinarie ordinaste dall’Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l’osservanza delle norme di detta autorità eventualmente suggerite. 3. Tutte le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL e del Custode del Cimitero.
Art. 178 1. Qualora non venga richiesta, in tempo opportuno, la traslazione di una salma dalle fosse temporanee in altro sito, i resti rinvenuti vengono disposti nell’ossario comune, come prescritto dal Regolamento di Polizia Mortuaria. CAPO VII Personale in servizio presso il Cimitero Art. 179 1. L’organico del personale dipendente in servizio presso il Cimitero Comunale, risulta dalla pianta organica vigente presso l’Amministrazione Comunale di Grotte. 2. Il personale addetto ai servizi cimiteriali dovrà indossare, se in dotazione, durante l’orario di lavoro la divisa fornitagli dall’Amministrazione. 3. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del regolamento organico e di servizio interno dell’Amministrazione Comunale, oltre alle specifiche prescrizioni del presente regolamento.
Art. 180 1. Il Dirigente Incaricato, con l’ausilio del Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL competente, adempie a tutte le incombenze che il Regolamento di Polizia Mortuaria affida ai sorveglianti e ai responsabili degli impianti cimiteriali. Il Dirigente Incaricato ha la responsabilità di tutti i servizi interni al Cimitero e del personale ivi addetto. Ha inoltre il dovere di dare scrupolosa esecuzione alle prescrizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria oltre che nel presente regolamento. CAPO VIII Disposizioni finali Art. 181 1. Salvo l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituente reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. luglio 1934 n. 1965, come modificati per effetto dell’art. 3 della legge 12/07/1961,n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24/11/1981 n. 689 e ai sensi dell’art. 107 del DPR 285/90. Pag 55