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COMUNE DI AGRIGENTO ************************ CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MANODOPERA A TEMPO DETERMINATO. “SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO” Articolo 1 - Finalità e oggetto dell'appalto II presente appalto ha per oggetto la somministrazione di lavoro a termine all’Amministrazione appaltante - Comune di Agrigento - di figure professionali ascrivibili alla categoria B del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, nei casi e con le modalità previste dal D. Lgs. n° 276/2003. Il ricorso a tale fornitura, tramite l'applicazione dell'istituto del c.d. lavoro interinale, ha come finalità precipua quella di procurare al Comune utilizzatore uno strumento contrattuale dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di manodopera in relazione ad esigenze contingenti come nei casi di punte di intensa attività, anche a carattere stagionale o di esigenze straordinarie, anche dovute ad innovazioni legislative che comportano l'attribuzione di nuove funzioni, ovvero di attività connesse allo svolgimento di progetti finalizzati; ciò in quanto alle stesse non è possibile far fronte con il personale in servizio, al fine di garantire le molteplici attività cui l'Amministrazione è chiamata a far fronte in vista della stagione estiva. I prestatori di lavoro temporaneo verranno individuati con separati contratti di fornitura per una spesa complessiva di € 61.596,20 (IVA esclusa) fermo restando eventuali ulteriori necessità che potranno verificarsi nel corso della durata dell'appalto, cosi come indicato al successivo art. 2, sulla base delle esigenze e della disponibilità finanziaria dell'Amministrazione. In relazione al prezzo offerto, la ditta dovrà assicurare la prestazione per complessive n° 3.750 ore, che saranno assicurate in relazione a tempi e numero di operai che saranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale in funzione delle particolari esigenze di quest’ultima. Il numero degli operai non potrà comunque essere maggiore di venti. Articolo 2 - Durata dell'appalto L'Appalto decorrerà dalla data di consegna, che potrà anche avvenire immediatamente dopo l’aggiudicazione anche sotto riserva di Legge nella more della stipula contrattuale. Le singole forniture di prestazioni di lavoro temporaneo potranno essere richieste, in funzione delle particolari esigenze, entro la data ultima di durata dell’appalto e cioè entro il 31.12.2005 Articolo 3 - Normativa di riferimento La presente procedura di fornitura di manodopera temporanea dovrà essere svolta nel rispetto della normativa vigente. In particolare dovranno essere osservali i principi previsti D.Lgs. 276/2003, della Legge 30/2003, dall'art. 36 D. Lgs. 165/2001, dalla L. 196/97 nella parte non abrogata, dall'art. 2 del CCNL del comparto del personale Regioni e Autonomie Locali del 14.09.2000 (code contrattuali). L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dal presente capitolato Articolo 4 - Modalità di espletamento del servizio di fornitura II servizio di cui all'art. 1 dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in capitolato lavoro interinale 13.04.05.doc
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conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti modalità: a) il Comune di Agrigento procederà sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo indicato al precedente art. 2, alla richiesta di singole forniture di lavoro temporaneo all'Impresa Fornitrice, per iscritto, tramite apposita «Scheda di Richiesta di “somministrazione di lavoro”» firmata dal Dirigente del Settore X; b) i prestatori di lavoro temporaneo oggetto della fornitura di cui al presente Capitolato, saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti degli Enti Locali, cat. B del Contratto Collettivo del comparto Regioni ed Autonomie Locali e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia; c) l'orario di lavoro sarà fino a trentasei ore settimanali; d) il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL applicato dal Comune di Agrigento, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future (biennio 2004/05); e) la contribuzione previdenziale è quella per i dipendenti delle Aziende di fornitura di lavoro temporaneo; f) la contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella Scheda di Richiesta di somministrazione; g) il Comune di Agrigento si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, salva la formazione di base. h) Le parti Somministratore ed utilizzatore assumono esplicitamente tutti gli obblighi, ognuno per le proprie competenze, previste dalla norma di riferimento per le somministrazioni di manodopera. Articolo5 - Disciplina del servizio Per il servizio di fornitura oggetto del presente Capitolato, il Comune di Agrigento, dovrà corredare ciascuna richiesta, nel rispetto del termine di preavviso di 5 gg. lavorativi, le seguenti informazioni: a) la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria, il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario; b) le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta; c) la sede di lavoro. Articolo 6 - Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti II prezzo offerto per la realizzazione del servizio si intende fissato dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria e assoluta convenienza, è a corpo, omnicomprensivo e forfettario e pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto (v. art, 2 del presente c. s. a.) , ed indipendente da qualunque eventualità. Il Comune (Utilizzatore) si impegna a corrispondere all’Impresa aggiudicataria (Somministratore) il costo orario della manodopera previsto nell’appalto pari ad € 16,43 al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre l’I.V.A. dovuta per legge. I pagamenti, saranno effettuati, sulla base di un'apposita scheda sottoscritta dal Comune e dal lavoratore indicante le ore effettivamente prestate, entro sessanta giorni dalla presentazione della fatture emesse a fine prestazione e/o del contratto o ad ogni fine mese.
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Articolo 7 - Estensione del servizio II Comune di Agrigento si riserva l'applicazione di quanto previsto dal punto f), comma 2, art. 7, del D. Lgs. 157/95. In tal caso si applicheranno ai nuovi servizi analoghi a quelli oggetto del presente disciplinare, gli stessi prezzi unitati e le medesime condizioni. Articolo 8 - Spese, imposte e tasse Dopo l'aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto stesso, quali quelle di bollo, quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di registrazione saranno a carico dell'aggiudicatario. Articolo 9 - Riservatezza L'aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dalla L. 31 dicembre 1996, n. 675. Articolo 10 Interruzioni Qualunque interruzione del rapporto di lavoro per cause imputabili al Comune comporterà comunque il diritto dell'Impresa fornitrice ad ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza della fornitura richiesta. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Impresa fornitrice, l'Impresa stessa dovrà sostituire il lavoratore entro gg. 5. Nel caso in cui l'Impresa fornitrice non provvedesse alla sostituzione o il Comune non la accettasse, il contratto si intenderà risolto. Articolo 11 - Sostituzione dei prestatori di lavoro temporaneo Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l'impresa fornitrice sarà tenuta con ogni onere a suo carico, ivi compresa la possibilità di rivalsa dei prestatori di lavoro temporaneo, a procedere alla sostituzione degli stessi nel termine perentorio fissato dal periodo di prova. Nel caso di assenze del lavoratore per ferie e malattie che superino il 10% della durata del singolo contratto di fornitura, l’Impresa fornitrice si impegna a sostituire il lavoratore. In tal caso il Comune dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorale. Articolo 12 - Clausola risolutiva espressa Qualora l'Impresa fornitrice non ottemperasse quanto disposto nel precedente art. 11, i contratti relativi saranno da intendere risolti di diritto. In tal caso si procederà all'applicazione di una penale pari al 33% del costo del lavoratore idoneo che l'Impresa avrebbe dovuto fornire. Articolo 13 - Provvedimenti disciplinari L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo, verrà esercitata dal Somministratore così come previsto dalla normativa vigente. Il Comune dovrà, quindi, tempestivamente comunicare gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della L. 300/70. L'impresa fornitrice porterà a conoscenza del Comune utilizzatore tutte le comunicazioni inerenti al lavoratore temporaneo affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari il Comune intende siano adottati, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa. capitolato lavoro interinale 13.04.05.doc
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Articolo 14 - Garanzie L'impresa fornitrice ed il Comune si obbligheranno reciprocamente alle garanzie come di seguito indicate: l'Impresa fornitrice è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo le retribuzioni di cui al precedente art. 4 lett. d) nonché versare tutti i contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali di cui alle lettere e) ed f) del medesimo articolo e quant’altro dovuto per legge o per C.C.N.L.; il Comune ha l’obbligo di comunicare all'impresa fornitrice il C.C.N.L. da applicarsi nonché i relativi trattamenti retributivi e previdenziali e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto; c) in particolare il Comune, nel caso in cui dovesse adibire i prestatori di lavoro temporaneo a mansioni superiori, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'impresa fornitrice che avrà il diritto di modificare il corrispettivo ad essa spettante; d) il Comune, nel caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente previdenziale rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dalla impresa fornitrice, fatto salva il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa fornitrice; e) il Comune sarà civilmente responsabile, in via esclusiva, nei confronti del prestatore di lavoro temporaneo, e/o di terzi di tutti i danni alle persone e/o alle cose che dovessero verificarsi in occasione del lavoro di cui alla presente fornitura; f) il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione. Articolo 15 - Risoluzione del contralto e facoltà di recesso La risoluzione del contratto, può essere richiesta dall'Amministrazione anche: a) nei casi di subappalto; b) in caso di cessione del contratto da parte dell'aggiudicatario, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario; e) nei casi di gravi e reiterate inottemperanze a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa in materia. Resterà inoltre salva per l'Amministrazione la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento e senza necessità di giustificazione con semplice comunicazione scritta da portarsi a conoscenza della Società fornitrice. In tal caso la Società aggiudicatrice nulla avrà a pretendere come compenso e/o risarcimento. Tale recesso comporterà il diritto della Società fornitrice ad ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza dei singoli contratti posti in essere, corrispettivo che verrà determinato secondo quanto stabilito dell'art. 4 del presente Capitolato. Articolo 16 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio L'Amministrazione comunale si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato ed in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità. capitolato lavoro interinale 13.04.05.doc
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Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave recidiva, si procederà alla contestazione e all'applicazione di quanto previsto dal precedente art. 15. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. Articolo 17 - Controversie foro competente Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Agrigento. Articolo 18 - Norme dì rinvio Per quanto non espressamente previsto le parti dichiarano di far riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003 n° 276, alla L. 14 febbraio 2003 n° 30 ed alle norme in generale che regolano la materia, intendendosi per tali tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari disciplinanti la somministrazione di manodopera temporanea. È fatto salvo, altresì il disposto dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, secondo cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle Pubbliche Amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. IL Dirigente
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