Circolare Informativa n. 13/2000
Alle Società Consorziate
Roma, 4 maggio 2000
Rif.: 260.4 – 740 - 760
Oggetto:
Modello 770/2000 – Dichiarazione dei sostituti d’imposta – Quadri relativi alla tassazione delle rendite finanziarie – Società di capitali
Con il decreto direttoriale del Direttore Generale delle Entrate 20 dicembre 1999 (pubblicato nel S.O. n. 231 alla G.U. n. 305 del 30 dicembre 1999) (1) è stata approvata, con le relative istruzioni, la dichiarazione modello 770/2000, da presentare nell’anno 2000 a cura dei sostituti d’imposta.
Mediante tale modello sono, come noto, comunicati all’Amministrazione Finanziaria i dati relativi alle somme ed ai valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria nonché ai premi assicurativi dovuti all’INAIL.
Inoltre, sempre con tale modello, sono comunicati i dati relativi: -
all’imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari, di cui al D.Lgs. n. 239/1996;
1
Con un comunicato apparso sulla G.U. n. 9 del 13 gennaio 2000 sono stati corretti taluni refusi relativi ai quadri del modello.
-
all’imposta sostitutiva sui dividendi, di cui all’art. 27-ter del DPR n. 600/1973;
-
all’imposta sostitutiva, applicata in base al regime del risparmio amministrato, di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997, ovvero relativa a talune operazioni effettuate nell’ambito del risparmio gestito, di cui successivo art. 7, come nel caso del conferimento in gestione di valori patrimoniali, con applicazione della imposta sostitutiva “d’ingresso”, di cui al comma 5, secondo le regole del risparmio “amministrato”.
Con lo stesso modello sono adempiuti, così come per lo scorso anno, gli obblighi di comunicazione, rilevanti ai fini della tassazione delle rendite finanziarie, previsti per talune operazioni dagli art. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461/1997, nonché quelli in materia di dividendi, previsti dal D.M. 4 febbraio 1998.
Le modalità ed i termini per la presentazione delle dichiarazioni sono stati oggetto della ns. circolare informativa n. 7/2000 del 10 marzo c.a., a commento del D.P.R. n. 542/1999, che ha modificato la disciplina generale in materia, anche recependo talune indicazioni già fornite lo scorso anno dagli Uffici.
Va peraltro segnalato che, con il D.P.C.M. 20 aprile 2000, che è oggetto di altra circolare in corso di redazione, sono stati “ampliati” i termini di dichiarazione e di versamento delle imposte sui redditi per l’anno 2000, prevedendo, tra l’altro, che, per i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP entro un termine riferito alla data di approvazione del bilancio, tale termine viene unificato e posticipato per tutti al 20 luglio 2000. I relativi versamenti vanno effettuati entro tale ultima data, anche se la dichiarazione viene presentata in via telematica; peraltro, ad essi si applica una maggiorazione dello 0,40% a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alle scadenze ordinarie. Il termine per l’invio “telematico” è stato infine differito al 31 ottobre, ovvero al 15 novembre se la dichiarazione comprende quella IVA o i modelli per gli studi di settore.
Agli specifici fini della dichiarazione in oggetto giova ricordare che: -
i sostituti d’imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale – cioè quelli che hanno effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di più di 20 soggetti (2) – continuano a dover presentare in via
2
Nel novero dei soggetti non vanno ricompresi quelli per i quali si effettua la comunicazione prevista dall’art. 10 del D.Lgs. n. 461/1997; inoltre, in caso di corresponsione di redditi di capitale o di redditi diversi sui quali la ritenuta è operata a titolo d’imposta e per i quali non è prevista la rilevazione
2
autonoma il mod. 770 tra il 1° gennaio ed il 31 maggio di ciascun anno con riferimento ai pagamenti effettuati nell’anno solare precedente; in tal caso non opera quindi la proroga di termini sopra descritta. La trasmissione in via telematica si effettua nel mese di giugno; -
le società di capitali con capitale sociale superiore a 5 miliardi al termine del periodo d’imposta conclusosi nell’anno solare precedente hanno l’obbligo di trasmettere la dichiarazione in via telematica, sempre entro il 30 giugno;
-
gli altri soggetti, diversi da quelli come sopra obbligati, possono anch’essi trasmettere la dichiarazione in via telematica, previa acquisizione di un proprio codice di autenticazione;
-
è stato soppresso l’obbligo di presentare la dichiarazione su supporto magnetico per i sostituti che hanno corrisposto compensi ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 50; peraltro, tali sostituti hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione in via telematica (cfr. istruzioni, par. S3.1).
Di seguito, viene fornito un commento ai quadri di dichiarazione mod. 770 che devono essere compilati dalle società di capitali e dagli enti commerciali ed equiparati al fine di adempiere agli obblighi previsti dal complesso normativo in materia di tassazione delle rendite finanziarie (oggetto, da ultimo, della ns. circ. informativa n. 5/200 del 23 febbraio 2000, cui si fa rinvio), restando a Vs.disposizione per quesiti inerenti alle altre parti del modello, segnatamente per quelle in materia di lavoro dipendente.
1.
Quadro SF - Redditi di capitale
Nel quadro SF devono essere indicati i dati identificativi (generalità, domicilio e codice fiscale e/o identificativo) dei soggetti che hanno percepito taluni redditi di capitale e determinati altri redditi nel 1999.
In particolare, il quadro SF assolve ad una triplice finalità. La prima è quella di comunicare l’elenco nominativo dei percipienti residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato nel periodo d’imposta 1999, ai quali sono stati corrisposti taluni redditi di capitale, soggetti a ritenuta a titolo d’acconto, diversi sia dai dividendi – da indicare invece nei quadri SI ed SK - sia dai proventi di cui all’art. nominativa dei percettori, questi ultimi non devono essere conteggiati (cfr. le istruzioni al modello, par.
3
26, commi da 1 a 3-bis, quali quelli dei titoli obbligazionari, dei depositi e conti correnti bancari e postali, ecc., da indicare nel quadro RZ del modello UNICO 2000. Sono tuttavia da indicare nel quadro SF i proventi da operazioni di pronti contro termine e da prestito di titoli (cfr. il comma 3-bis dell’art. 26 cit.) assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto ovvero non assoggettati a ritenuta percepiti da soggetti non esercenti attività d’impresa.
Tale elenco consente all’Amministrazione finanziaria di verificare se detti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile dei percettori. La seconda finalità è quella di comunicare un elenco nominativo dei percipienti non residenti ai fini fiscali cui sono stati corrisposti redditi di capitale, non imponibili o imponibili in misura ridotta in Italia, diversi sempre dai dividendi (da indicare, come detto, al quadro SK), giusta quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461/1997, dimodoché l’Amministrazione finanziaria possa non solo esplicare i propri compiti di controllo (sia sui soggetti percettori sia sui soggetti erogatori del reddito) ma anche disporre di informazioni da comunicare o “scambiare”con le corrispondenti autorità estere. Non vanno comunicati gli interessi di qualunque tipo e gli altri proventi generati da rapporti interbancari, secondo la definizione di cui all’art. 26, comma 2, del DPR n. 600/1973.
I dati relativi agli interessi e altri proventi corrisposti a non residenti ovvero a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, assoggettati alla ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta, con l’aliquota “ordinaria” del 12,5% o del 27%, di cui all’art. 26, ultimo comma, del DPR n. 600/1973, dovranno invece essere indicati nel quadro RZ, prospetto G, del modello UNICO 2000 per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati.
Nei confronti dei soggetti non residenti, le istruzioni precisano che, ai fini della identificazione, non occorre indicare il “codice di identificazione” qualora si tratti di redditi di capitale - interessi su depositi e c/c bancari e postali - non imponibili in Italia per difetto del presupposto di territorialità ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. b), del TUIR.
La terza finalità è, infine, quella di comunicare all’Amministrazione i nominativi dei soggetti nei confronti dei quali taluni redditi di capitale sono divenuti imponibili a
S1).
4
partire dal 1° gennaio 1999, per effetto di quanto successivamente previsto dal D.Lgs. n. 259/1999 (cfr. la ns. circolare informativa n. 20/1999 del 26 novembre 1999). La comunicazione va effettuata qualora agli intermediari non sia stata comunicata l’opzione prevista dal citato decreto per la liquidazione ed il versamento dell’imposta a cura dello stesso intermediario, con la conseguenza che tali operazioni dovranno essere effettuate dai contribuenti nell’ambito della propria dichiarazione dei redditi. Trattasi, in particolare, dei redditi di capitale, esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, nascenti da operazioni di riporto e di pronti contro termine (pct) espresse in valuta, per le quali è stata modificata la disciplina di determinazione della base imponibile, al fine di ricomprendere tra i redditi di capitale i differenziali, positivi o negativi, generati dalle oscillazioni del cambio. In via di principio, la comunicazione riguarda i soggetti residenti percettori dei suddetti redditi di capitale; peraltro, dovrebbe riguardare anche quelli non residenti, se tenuti al versamento dell’imposta in quanto non destinatari delle norme interne (art. 26-bis del DPR n. 600/1973) o convenzionali che li esentino da imposta.
Tanto premesso, relativamente ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto, nonché relativamente ai redditi di capitale interessati dalle modifiche introdotte dal citato D.Lgs. n. 259/1999 e che dovranno formare oggetto di dichiarazione da parte dei contribuenti, nel punto 15 va indicata la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici: A – redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d’impresa commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito; B – proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all’impresa erogante, assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto nella misura del 12,50 o del 27 per cento (art. 26, ultimo comma, secondo capoverso, del D.P.R. n. 600 del 1973). Si ricorda che la ritenuta si intende effettuata a titolo d’acconto qualora il reddito sia imputabile al soggetto residente (cfr. Circ. n. 165/E del 24 giugno 1998, par. 4.6); C – compensi per avviamento commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto, di cui all’art. 28, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973; D – contributi degli enti pubblici e privati e premi corrisposti dall’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE) assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
5
E – proventi di cui all’art. 41, comma 1, lett. g-bis) e g-ter), del Tuir (pct, riporti e prestiti di titoli), assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto o non assoggettati a ritenuta, percepiti da soggetti non esercenti attività di impresa, ai sensi dell’art. 26, comma 3bis (recte, comma 4, lett. c), del D.P.R. n. 600 del 1973. Si tratta, come noto, di una ipotesi residuale, che si verifica, secondo l’esempio riportato dalle istruzioni ministeriali, quando oggetto del rapporto sono partecipazioni qualificate; al riguardo, assume rilievo la precisazione che la ritenuta è d’acconto “se nel periodo di durata del contratto viene messo in pagamento il dividendo”, lasciando intendere che, in mancanza di pagamento di utili, la ritenuta resterebbe a titolo d’imposta; F – proventi da operazioni di riporto e pct di cui al D.Lgs. n. 259 cit., divenuti imponibili per effetto di tale decreto, di pertinenza di contribuenti che non hanno reso la sopra ricordata opzione per la tassazione a cura dell’intermediario.
Le comunicazioni previste dall'art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 461/97 (utilizzabili precipuamente per lo scambio di informazioni), riguardano i redditi di capitale di fonte italiana ex art. 20 del TUIR, esclusi i dividendi, ma inclusi gli interessi da rapporti di deposito e c/c con soggetti bancari italiani, ancorché quest’ultimi siano da considerare, sotto il profilo formale, come redditi di fonte estera ove esigibili dal 1° gennaio 1999, giusta le modifiche apportate all’art. 20 stesso dal D.Lgs. n. 259 cit..
I redditi di cui sopra vanno indicati se di pertinenza di soggetti fiscalmente residenti in Stati esteri, non soggetti ad imposizione ex art. 26-bis del DPR n. 600/1973 – che opera quando la residenza del percettore è in uno degli Stati indicati nei decreti ministeriali del 4 settembre 1996 e successive integrazioni (c.d. “white list”)(3) ovvero esentati o assoggettati ad imposizione in misura ridotta in applicazione di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni – quando la residenza è in altri Paesi convenzionati e siano state fatte valere dette convenzioni -. I redditi di capitale da segnalare sono quelli corrisposti (materialmente, cioè secondo il criterio “di cassa”) nel 1999; poiché il riferimento all’art. 20 del TUIR deve ritenersi operato secondo la disciplina pro tempore vigente nel 1999, ne consegue, con particolare riferimento agli interessi da depositi e c/c bancari, che devono essere segnalati anche quelli maturati nel 1998 ma esigibili dall’anno successivo, senza che rilevi la valuta dell’accreditamento. Per i suddetti redditi di capitale, derivanti da depositi e c/c, non è richiesta l’indicazione del codice di identificazione fiscale, in quanto, ai fini dell’esonero da imposizione dei non residenti, non è richiesto il
6
possesso della stessa documentazione rilevante ai fini dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 239/1996 (c.d. modello 116/imp) ovvero di documentazione equipollente, da cui desumere tale codice, ma una semplice attestazione di non residenza.
In caso di cointestazione, in assenza di specifiche istruzioni (contenute, invece, nel quadro SO), il reddito oggetto di segnalazione andrà ripartito in parti uguali tra i diversi cointestatari (4).
Nelle istruzioni sono analiticamente individuati i codici da utilizzare nel punto 15 in relazione alle diverse fattispecie reddituali da segnalare.
Con la causale Q andranno contraddistinti i redditi di capitale, diversi da quelli analiticamente individuati dalle causali precedenti, oggetto di esenzione o di ridotta tassazione in base alle disposizioni convenzionali (es., da obbligazioni diverse da quelle oggetto del regime di cui al D.Lgs. n. 239/1996; da polizze assicurative sulla vita).
I proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239/1996 non sono interessati dal quadro in esame, in quanto le relative comunicazioni vanno effettuate con le modalità di cui all’art. 8 del citato D.Lgs..
2.
Quadro SI - Utili distribuiti nell'anno 1999
Il quadro SI deve essere compilato dalle società di capitali ed enti commerciali che, nell’anno solare 1999 hanno distribuito utili sotto qualsiasi forma e denominazione, nella propria qualità di emittenti quote o azioni, utilizzando a tal fine il primo prospetto.
Il secondo prospetto del quadro in esame deve essere compilato dai soggetti/sostituti d’imposta, di cui al primo comma dell’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che sono intervenuti nella riscossione degli utili corrisposti da società ed enti non residenti (e cioè in qualità di intermediari nella riscossione di detti dividendi esteri).
3
L’esenzione non compete quando il Paese di residenza fiscale del percettore sia uno di quelli di cui al D.M. 4 aprile 1992 (c.d. black list) ed ivi svolga talune attività economiche. 4 In tal senso, cfr. la lettera ABI TR/6475 del 30 settembre 1999.
7
In tal modo, viene comunicato il montante dei dividendi corrisposti (se su titoli propri) ovvero pagati (se su titoli esteri) nel 1999, fermo restando che le informazioni in ordine ai soci/percettori dei dividendi andranno riportate, nei casi previsti, sul quadro SK.
Vanno poi fornite le informazioni relative alla ritenuta alla fonte/imposta sostitutiva applicata sui suddetti dividendi.
In considerazione delle modifiche apportate con l’art. 12 del D.Lgs. n. 461/1997 alle norme di accertamento che disciplinano l’applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi (in particolare, l’art. 27 del DPR n. 600/1973), e della particolare disciplina transitoria prevista dal successivo art. 14, comma 1 - che afferisce alla applicazione della ritenuta alla fonte -, nei due prospetti successivi vanno distintamente indicati gli utili distribuiti deliberati fino al 30 giugno 1998 ovvero successivamente. Il terzo prospetto si riferisce quindi agli utili deliberati fino al 30 giugno 1998, compresi quelli di fonte estera, soggetti alla disciplina del previgente art. 27. Per gli utili la cui distribuzione sia stata deliberata da soggetti non residenti, qualora non sia nota la data della delibera, si può fare riferimento alla data di messa in pagamento degli utili.
Nel prospetto va inoltre indicato l’ammontare degli utili pagati nel 1999, l’aliquota della ritenuta applicata, il titolo e l’importo delle ritenute effettuate, in cui si comprende quella operata al momento della delibera sui dividendi interni. Al rigo S12 va indicato il dividendo non ancora corrisposto al 31/12/99. Nel quarto prospetto, relativo agli utili deliberati dal 1° luglio 1998, e corrisposti nel 1999, compresi quelli di fonte estera, devono essere indicati gli utili corrisposti nell’anno sui quali sono state applicate le aliquote di ritenuta previste dall’art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 nel testo vigente, così come sostituito dall’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997.
I dati relativi all’imposta sostituiva applicata dagli intermediari depositari sui dividendi di titoli in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A., giusta l’art. 27-ter del DPR n. 600/1973, vanno invece indicati al quadro SQ, anche laddove vi sia identità tra depositario ed emittente; pertanto, nel presente quadro detti dividendi andranno indicati tra quelli “non assoggettati a ritenuta”(rigo SI10 ovvero SI18).
8
Risultano quindi superate talune difficoltà compilative, riscontrate lo scorso anno, che avevano indotto l’Amministrazione finanziaria a diramare chiarimenti con la Circ. n. 194/E del 25 settembre 1999.
Ricordiamo infine che il Ministero delle Finanze, con la Ris. 8 ottobre 1999, n. 153/E, ai fini della individuazione del soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta di cui all’art. 27 del DPR n. 600/1973 sui dividendi di fonte italiana erogati per il tramite di società fiduciarie, ha affermato che può assumere il ruolo di sostituto d’imposta solo la società emittente, fermo restando che la società fiduciaria ha l’obbligo di compilare il quadro SK nei casi previsti (V. infra).
3.
Quadro SK - Comunicazione degli utili corrisposti da società ed enti residenti e non residenti
Nel quadro SK devono essere indicati i dati identificativi dei soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che hanno percepito utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRPEG, compresi quelli su titoli esteri, in qualunque forma corrisposti dal 1° gennaio 1999, esclusi quelli che hanno percepito dividendi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, nonché i dati relativi ai crediti d’imposta spettanti ai sensi dell’art. 14 del TUIR. Non devono essere indicati gli utili percepiti dai soggetti “pubblici” di cui all’art. 88 del TUIR, atteso il regime di esclusione ai fini dell’imposta sul reddito.
Si tratta di un adempimento strumentale all’accertamento dell’obbligo di far concorrere detti dividendi alla formazione del reddito imponibile ed al corretto utilizzo del relativo credito d’imposta. Infatti, la comunicazione di cui al presente quadro è resa in luogo di quella dovuta allo schedario generale dei titoli azionari (vecchio modello RAD), nonché di quella relativa agli utili corrisposti ai possessori di quote di società a responsabilità limitata. Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili, di fonte italiana, assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche se nella misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni “società madri e figlie comunitarie ”di cui all’art. 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. In tal modo, non solo vengono integrati i
9
dati già oggetto del precedente quadro SF ma anche l’Amministrazione finanziaria dispone di quelli rilevanti ai fini dell’eventuale rimborso previsto per i non residenti dagli art. 27 e 27-ter del DPR n. 600/1973.
Obbligati alla compilazione del presente quadro sono i seguenti soggetti: • società ed enti commerciali che hanno emesso azioni o quote; • casse incaricate del pagamento degli utili; • società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari dei titoli ad esse intestati, sui quali siano riscossi gli utili; • imprese di investimento ed agenti di cambio; • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili derivanti da titoli azionari; • gli intermediari presso i quali sono depositati i titoli azionari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. e che applicano le disposizioni dell’art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.
Di rilievo la precisazione secondo la quale non va effettuata la comunicazione dell’avvenuto deposito delle azioni per partecipare all’assemblea ordinaria di bilancio, qualora vi sia stata un’unica assemblea ordinaria di bilancio ed un un unico pagamento di utili, essendo essa assorbita da quella riferibile al solo pagamento degli utili, dal che si può inferire che, ove detto pagamento non debba essere comunicato (perché il dividendo è stato assoggettato a ritenuta d’imposta o ad imposta
sostitutiva),
non
andrà
comunicata
nemmeno
la
partecipazione
all’assemblea.
4.
Quadri SL ed SM - Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero.
Sono tenuti alla compilazione dei quadri SL ed SM gli intermediari che, per la loro qualità di soggetti incaricati in Italia del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione di quote o azioni di OICVM esteri, hanno operato ritenute alla fonte sui relativi redditi.
Nel quadro SL devono essere indicati i dati relativi a ciascun soggetto residente che, nell’esercizio della attività di impresa commerciale (imprenditori individuali, società personali commerciali, società ed enti commerciali residenti, stabili organizzazioni in
10
Italia di società ed enti non residenti), abbia percepito, in forma di dividendi o di maggior valore di rimborso, proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (O.I.C.V.M.) di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie (cd. armonizzati), commercializzati nel territorio dello Stato e percepiti nel 1999 (cfr. art. 10-ter, comma 3, L. n. 77/1983). Nei confronti di tali soggetti la ritenuta si applica, infatti, a titolo d'acconto.
Nel quadro SL vanno altresì indicati i dati relativi a tutti i soggetti che hanno percepito proventi di O.I.C.V.M. non conformi alle direttive europee (cfr. art. 10-ter, c. 6, L. n. 77/83), sui quali la ritenuta è applicabile sempre a titolo d’acconto, anche quando non si tratta di imprese.
Nel successivo quadro SM vanno indicati i proventi da OICVM esteri armonizzati corrisposti a soggetti percettori, diversi da quelli di cui sopra, e nei cui riguardi la ritenuta è applicata a titolo d’imposta, dei quali non deve essere effettuata alcuna segnalazione nominativa.
5.
Quadro SO - Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini della disciplina dei "capital gains"
Nel quadro SO, introdotto per la prima volta lo scorso anno, devono essere indicati i dati richiesti per l’effettuazione della comunicazione all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 (c.d. "monitoraggio interno"). In tal modo, vengono segnalati i nominativi dei contribuenti residenti, destinatari della disciplina in materia di tassazione delle rendite finanziarie (diversi quindi dagli imprenditori, compresi quelli individuali, quando si tratta di investimenti fatti con beni aziendali ex art. 77 TUIR), nei cui confronti gli intermediari non abbiano proceduto alla tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria, secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997.
La predetta comunicazione nominativa, deve essere effettuata dagli intermediari che intervengono in operazioni, effettuate nel 1999, che possono generare i redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell’art. 81 del TUIR (plusvalenze minusvalenze su titoli, certificati e valute; differenziali su contratti derivati, ecc..). Non è richiesto all'intermediario di verificare la effettiva produzione o meno dei redditi in questione, eventualmente attraverso distinzioni tra le varie tipologie e categorie di
11
strumenti finanziari, per cui, al verificarsi delle fattispecie di legge (cessione, rimborso, chiusura, ecc.), la comunicazione va comunque effettuata.
Si tratta di operazioni nelle quali, se vi è stato realizzo di plusvalenze, non vi è stata comunque applicazione d'imposta da parte dell'intermediario secondo i regimi del "risparmio amministrato" ovvero del "risparmio gestito" (sia per il mancato esercizio dell'opzione da parte del contribuente sia per il divieto, relativamente a talune operazioni, di far valere l’opzione: ad es. cessioni di partecipazioni qualificate, prelievi da depositi valutari mantenuti sopra la giacenza dei 100 milioni per almeno 7 giorni lavorativi, ecc..). In tal caso l'Amministrazione finanziaria deve acquisire i dati dell'operazione perché, qualora vi sia un reddito imponibile, il contribuente deve compilare la dichiarazione dei redditi e corrispondere l'imposta, ovvero, se vi sia stata una perdita, ha l’onere di indicarla in dichiarazione per poterla utilizzare a compensazione di successive plusvalenze.
Peraltro, anche in caso di esercizio dell’opzione per la tassazione a cura degli intermediari finanziari, talune operazioni devono comunque essere segnalate, attesa la loro potenziale rilevanza ai fini impositivi (es. prelievi di attività dai conti oggetto di opzione – cfr., infra, le causali J, K e L).
All’obbligo di comunicazione fa riscontro in quello di “certificazione” al contribuente, di cui al D.M. 28 ottobre 1999.
Qualora nelle operazioni interessate dal presente quadro siano intervenuti due o più soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione, questa deve essere effettuata dal soggetto che è intervenuto per primo nell’operazione e, comunque, dall’intermediario che intrattiene il rapporto più diretto con il contribuente.
Gli obblighi di comunicazione non sussistono in relazione alle operazioni nelle quali siano intervenute, in qualità di intermediari, stabili organizzazioni all’estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, nel senso che tali operazioni si considerano effettuate tramite un intermediario estero, come tale non tenuto agli obblighi di comunicazione in esame; ovviamente, se nelle stesse operazioni è intervenuto un intermediario residente, quest’ultimo sarà tenuto agli obblighi in parola. Nello stesso quadro SO vanno altresì indicati i dati relativi ai redditi diversi, realizzati nel periodo 1° gennaio – 18 agosto 1999, divenuti rilevanti ai fini impositivi in ragione
12
delle modifiche apportate alla disciplina con il D.Lgs. n. 259/1999, e per i quali i contribuenti non abbiano rilasciato apposita opzione per la loro tassazione a cura degli intermediari. Trattasi, in particolare, dei redditi derivanti da operazioni di rimborso di titoli e certificati espressi in valuta estera, in specie di CD e di quote di fondi comuni d’investimento.
Infine, sempre nel quadro SO, devono essere indicati i dati relativi ad operazioni poste in essere da soggetti non residenti, che operino in Italia attraverso intermediari non residenti titolari di c.d. conti omnibus, nei casi previsti dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461/1997, e cioè quando detti intermediari esteri abbiano rinunciato, relativamente ai redditi diversi generati dalle attività finanziarie di pertinenza della propria clientela, ad essere assoggettati all’imposta sostitutiva, implicitamente scegliendo il regime “dichiarativo” per la clientela stessa, salva la verifica ex post della sussistenza dei presupposti, oggettivi o soggettivi, per la non tassazione in Italia dei redditi stessi. Al fine di comunicare i dati relativi alla clientela “estera”, gli intermediari non residenti designano un intermediario italiano, il quale provvede alla compilazione del quadro in esame.
Per quanto riguarda la ordinaria attività svolta dagli intermediari finanziari, è possibile suddividere le operazioni segnalabili in tre categorie, a seconda della posizione fiscale del soggetto che le pone in essere.
A) Operazioni da segnalare quando il soggetto non ha esercitato l’opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito
Come noto, il presupposto negoziale per poter ricevere l’opzione per il regime del risparmio amministrato è l’instaurazione di rapporto di custodia o amministrazione dei titoli presso la banca, ovvero l’intervento della banca nelle operazioni in valute e in strumenti derivati. L’intermediario, nelle operazioni fiscalmente rilevanti, applicherà, secondo il regime del risparmio amministrato, l'imposta sui guadagni realizzati, ovvero compenserà la perdita realizzata con i guadagni derivanti da successive operazioni. In ordine al regime del risparmio gestito, il presupposto è il conferimento di un incarico alla gestione di masse patrimoniali di natura finanziaria.
Nei casi in cui i suddetti regimi non siano stati scelti dal contribuente, per ciascun soggetto devono essere indicati i dati identificativi, avendo cura di inserire:
13
• punto 15: il codice corrispondente a ciascuna operazione di seguito indicata:
A: cessione a titolo oneroso di partecipazioni - con esclusione delle partecipazioni nelle associazioni di professionisti/artisti - e di diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni (es. diritti di opzione e warrant). Si ritiene che in tali ipotesi rientrino anche le operazioni nelle quali l’intermediario è intervenuto in sede di autentica della girata nel trasferimento di partecipazioni, se realizzato al di fuori dei regimi del "risparmio amministrato" e del "risparmio gestito"; in tal caso, oggetto di segnalazione è l’operazione di cessione
e non anche l’acquisto da parte del
giratario. Si ritiene inoltre che non siano oggetto di segnalazione le operazioni su detti titoli ove la banca è intervenuta nell’autentica della girata apposta “per garanzia” o “per procura”, in quanto in tali casi non si verifica una cessione a titolo oneroso; B: annotazione del trasferimento di azioni o quote sociali effettuato dalle società emittenti; C: cessione a titolo oneroso e rimborso di titoli (di massa: obbligazioni, ecc.; individuali: certificati di deposito), certificati di massa, quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo - diversi da quelli di tipo aperto soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione (fondi di diritto italiano e lussemburghesi di cui al D.L. n. 512/1983) - e altri strumenti finanziari di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) dell’art. 81, comma 1, del TUIR. Si ritiene debbano essere escluse dalla segnalazione, in quanto ricadenti nel regime del risparmio amministrato (automaticamente e salvo revoca, se emessi ante 30.6.98; giusta opzione, se emessi successivamente), le operazioni relative a titoli obbligazionari e certificati di deposito non materialmente allestiti – cioè non cartolarizzati - e rappresentati da "ricevuta sostitutiva" (cfr. circ. min. n. 165/E cit., par. 3.3.1). D: stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. c-quater) dell’art. 81, comma 1, del T.U.I.R. (futures, options, swap, ecc.), nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. c-quinquies); E: cessione a titolo oneroso o chiusura dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. c-quater) dell’art. 81, comma 1, del T.U.I.R., nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. c-quinquies); F: cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e cessioni a termine di valute estere; H: cessione a titolo oneroso di rapporti produttivi di redditi di capitale e di crediti pecuniari;
14
I: trasferimenti verso rapporti intestati a soggetti diversi dall’intestatario del rapporto di provenienza, che non abbiano esercitato l’opzione di cui all’art. 6 o 7 del D.Lgs. n. 461/1997, aventi ad oggetto le partecipazioni, i titoli e gli strumenti finanziari, nonché i rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell’art. 81, comma 1, del T.U.I.R., ed i prelievi.
B) Operazioni da segnalare nei confronti di tutti i soggetti, anche se hanno esercitato le opzioni per i regimi impositivi a cura dell’intermediario Per ciascun soggetto devono essere indicati i dati identificativi, avendo cura di inserire: • punto 15, il codice corrispondente a ciascuna operazione di seguito indicata: G: prelievi e cessioni di valute rivenienti da depositi e conti correnti, la cui giacenza abbia superato cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui. La cessione di valute rivenienti da depositi/conti rilevanti deve essere segnalata indipendentemente dall'eventuale opzione per il regime del "risparmio amministrato" esercitata dal contribuente. Qualora dette operazioni avvengano, invece, nell’ambito di un rapporto di risparmio “gestito”, non devono essere segnalate le cessioni, mentre i prelievi, se di importo superiore a 100 milioni, vanno segnalati al punto K; I: trasferimenti di titoli e certificati verso intermediari non residenti, ancorché si tratti di strumenti finanziari oggetto di rapporti per i quali vi è stata l’opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito; J: prelievi (e cioè il ritiro materiale del titolo da un deposito) da rapporti, per i quali siano state esercitate le opzioni di cui agli artt. 6 ("risparmio amministrato") e 7 ("risparmio gestito") del D.Lgs. n. 461 del 1997, aventi per oggetto partecipazioni, titoli, diritti, strumenti finanziari e rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell’art. 81, comma 1, del T.U.I.R.; K: prelievi di valute estere da rapporti per i quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 7 ("risparmio gestito") del D.Lgs. n. 461 del 1997, sempreché l’entità della valuta prelevata sia superiore a 100 milioni di lire; L: rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera detenuti da soggetti residenti, la cui giacenza sia stata superiore a cento milioni di lire nel secondo semestre del 1998, per almeno sette giorni lavorativi continui, sempreché non sia stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997. In tale evenienza si ritiene debba essere comunicato il primo verificarsi, nel periodo d'imposta (1999), della condizione appena sopra indicata, perché possa considerarsi rilevante il deposito valutario, sulla base del cambio del 1° gennaio 1999.
15
C) Operazioni che non vanno segnalate Oltre alle operazioni indicate al precedente punto 1 realizzate nell’ambito del regime del "risparmio amministrato" e del "risparmio gestito", non sussistono gli obblighi di comunicazione per le seguenti fattispecie: a. operazioni elencate con le causali da A ad I, tranne le cessioni, i trasferimenti e i prelievi di partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 81, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., poste in essere da soggetti indicati nell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997 (soggetti esteri, residenti di Paesi indicati nella c.d. “white list”, che abbiano presentato idonea documentazione per ottenere la non imponibilità in Italia di tali redditi); b. operazioni elencate con le causali da A ad I poste in essere da soggetti residenti in Stati con i quali l’Italia ha stipulato una convenzione, che riservi, in via esclusiva, all’altro Stato contraente la tassazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi conseguibili attraverso le predette operazioni; c. cessioni a titolo oneroso, trasferimenti e prelievi di partecipazioni non qualificate ai sensi dell’art. 81, comma 1, lett. c-bis), del T.U.I.R. in società residenti in Italia, negoziate nei mercati regolamentati, ovvero di altri strumenti finanziari e contratti derivati anch’essi negoziati in mercati regolamentati nonché, infine, cessioni o prelievi di valute estere rivenienti da depositi e c/c, poste in essere da soggetti non residenti anche se diversi da quelli indicati nei precedenti punti a) e b). Si tratta di strumenti e rapporti finanziari che, formalmente, producono redditi non imponibili in Italia per difetto del presupposto di territorialità; peraltro, è richiesta la produzione di un’attestazione del percettore in ordine alla propria residenza fiscale estera; d. operazioni elencate con le causali da A ad I poste in essere da altri soggetti che fruiscono di esenzione dalle imposte sui redditi.
6.
Quadro SP - Titoli atipici
Sono obbligati a compilare il quadro SP, relativamente alle ritenute operate sui proventi derivanti da titoli atipici (es., titoli reverse convertible) corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 ovvero relativamente alle anticipazioni di ritenute effettuate per titoli o certificati ad emissione continuativa, i soggetti che hanno emesso detti titoli ovvero, se diversi dagli emittenti, che sono incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.
16
7.
Quadro SQ - Imposta sostitutiva sui titoli obbligazionari - D.Lgs. n. 239/96
Su tale quadro, che fin dall’anno scorso sostituisce il mod. 780-quater,
devono
essere indicati i dati concernenti i versamenti dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari (D.Lgs. n. 236/96), compresi quelli emessi dalle società di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999 aventi regime equiparato, e sui dividendi di società quotate accentrate in Monte titoli (art. 27-ter DPR n. 600/73) ed i relativi movimenti mensili del c.d. "conto unico". Sono quindi tenuti ad effettuare la predetta comunicazione: • le banche e gli altri intermediari che comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli obbligazionari, soggetti alla disciplina del “conto unico”; • le banche emittenti, limitatamente ai proventi da essi direttamente corrisposti per i titoli soggetti alla disciplina del “conto unico”; • gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. - presso i quali sono depositate le azioni e i titoli similari immessi nel sistema gestito dalla Monte Titoli S.p.A. (art. 27-ter, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973).
Peraltro, vanno indicati nel quadro RZ, sez. B, del modello UNICO i proventi dei titoli obbligazionari, compresi quelli oggetto del regime di cui al D.Lgs. n. 239 cit., per i quali resta ferma, in base alla normativa transitoria, l’applicazione della ritenuta alla fonte da parte dell’emittente (es. scarti di emissione e interessi di zero coupon maturati, rispettivamente, fino alla prima cedola del 1997 ovvero fino al 31-12-1996). Inoltre, in caso di applicazione del prelievo aggiuntivo del 20% per il caso di anticipato rimborso di titoli obbligazionari aventi durata oltre i diciotto mesi, va compilata la sez. M.
Dovranno essere compilati i seguenti prospetti .
Prospetto dei versamenti In questo prospetto vanno riepilogati, in ordine cronologico, i versamenti relativi al saldo mensile del conto unico .
17
Riepilogo del conto unico Il riquadro deve essere compilato anche in relazione all’imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali (art. 35, L. 23 dicembre 1994, n. 724 - ad es. BOC). Tale imposta, ancorché non versata (in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale previsto dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs n.239/96)(5) va comunque indicata utilizzando tante copie del riepilogo per quanti sono gli enti che hanno emesso i titoli in questione.
Il prospetto prevede dodici riquadri, uno per ciascun mese dell’anno, destinati ad evidenziare il saldo mensile dell’imposta risultante dal conto unico.
Il riepilogo del conto unico reca, nella parte finale, un rigo destinato ad accogliere la richiesta del saldo negativo del conto unico. Tale ipotesi che ricorre nei casi di: - cessazione/sospensione dell’attività di intermediazione; - scelta dell'intermediario in alternativa all'ipotesi di riporto del saldo negativo di dicembre 1999 a costituire il primo addebito del conto del mese di gennaio 2000.
In tal caso il rimborso del saldo negativo avrebbe dovuto essere richiesto mediante istanza da presentare a norma dell’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette entro il 15 febbraio (D.M. 3 agosto 1998).
8.
Quadro SS – dati riassuntivi
Nel quadro SS vanno indicati taluni dati desumibili dai precedenti quadri SF, SI, SK, SL, SM, SO, SP.
9.
Quadro ST - Riepilogo versamenti
Nell’ambito del quadro ST, in cui vanno indicati le ritenute operate, i versamenti eseguiti ed altri dati relativi alla operatività del sostituto d’imposta, nonché i dati relativi alla regolarizzazione delle imposte dovute sulle rendite finanziarie ai sensi del D.Lgs. n. 259/1999, sono altresì richieste indicazioni relative alle modalità di compensazione e di scomputo delle ritenute e delle imposte sostitutive previste dalla disciplina delle rendite finanziarie operate in eccesso.
18
In particolare, dalle istruzioni al quadro ST – nonché da quelle al quadro RZ, sez. N, del modello UNICO - si desume che le imposte sostituive sulle rendite finanziarie, prelevate in eccesso e non dovute, e quindi restituite al contribuente, possono essere utilizzate a scomputo dai versamenti relativi non solo alle medesime imposte, ma anche alle altre ritenute alla fonte (cfr. istruzioni al punto 4). Peraltro, in relazione a tali imposte sostitutive, sembra potersi affermare che il versamento in eccesso rispetto a quanto effettivamente trattenuto (cfr. punto 3) consenta, quanto meno nell’ambito delle stesse imposte sostitutive, l’utilizzo di tale eccedenza a scomputo dai versamenti successivi. Assume specifica rilevanza per la disciplina della rendite finanziarie il prospetto ST, righi 17-21 - Versamenti dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 461/1997 secondo il regime del "risparmio amministrato", compresa, è da ritenere, quella “d’ingresso” applicata in sede di risparmio “gestito” ai sensi dell’art. 7, comma 5, D.Lgs. cit.. L’imposta sostitutiva sul risparmio gestito è, invece, oggetto di comunicazione nel quadro RZ, sez. P, del Modello UNICO, compresa la regolarizzazione effettuata entro il due novembre 1999 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 259/1999.
Così come previsto per il riepilogo delle ritenute alla fonte, nei suddetti prospetti, devono trovare distinta indicazione sia la base imponibile su cui è stata applicata l’imposta sostitutiva (con riferimento a ciascun mese, per il risparmio amministrato; con riferimento a quello di dicembre ovvero a quello di chiusura del rapporto di gestione, per il risparmio gestito) sia l’imposta sostitutiva applicata sia, infine, l’imposta sostitutiva versata, al netto delle “compensazioni” di versamenti in eccesso e/o di somme restituite al cliente.
Per effetto delle modifiche introdotte con l’art. 4 del D.Lgs. n. 259/1999, la disciplina delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie è stata integrata, prevedendo che siano applicabili anche le disposizioni, previste in materia di imposte sui redditi, relative alle sanzioni, oltre a quelle relative all’accertamento ed alla riscossione.
5
Al riguardo, segnaliamo che la disposizione è contenuta nel d.d.l. collegato “fiscale” alla legge finanziaria per il 2000.
19
Prima di tale modifiche, erano previste, come violazioni, la mancata dichiarazione delle imposte e l’omesso o insufficiente versamento delle stesse, con autonoma previsione di sanzioni.
Al riguardo, deve ritenersi che, per effetto del D.Lgs. n. 259 cit. (entrato in vigore il 19 agosto 1999), le fattispecie sanzionatorie siano ora quelle rilevanti in tema di ritenute alla fonte (anche se, nell’ambito delle istruzioni al modello 770, il riferimento, contenuto nell’appendice, alle sanzioni non menziona le imposte sostitutive).
Tale mancata menzione e la equiparazione fra ritenuta e imposta sostitutiva può far ritenere che – nell’ottica ministeriale – alle imposte sostitutive sia applicabile l’intera disciplina sanzionatoria ordinaria e quindi anche quella relativa alla violazione dell’obbligo di esecuzione della ritenuta, giusta l’art. 14 del D.Lgs. n. 471/1997, estensione che, vista la natura speciale delle norme sanzionatorie, avrebbe avuto necessità di più precise motivazioni.
Le istruzioni prevedono in ambedue le ipotesi la esperibilità del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (oggetto di recenti modifiche per effetto del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99).
Distinti saluti.
Il Direttore (Avv. Sergio Dus)
NM/sm/circ200013
20