DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Cattedra di Diritto Penale. Parte speciale.
LO SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO: UN’ANALISI PENALISTICA DELLA CONTIGUITÀ TRA MAFIA E POLITICA
RELATORE
CANDIDATA
Chiar. ma Prof. ssa
Maria Grazia Matullo
Paola Severino
Matr. 111893
CORRELATORE Chiar. mo Prof. Antonino Gullo
Anno Accademico 2015- 2016
A mio padre, mia madre e mio fratello, principio della mia storia. A Federico e al nostro futuro.
Indice sommario
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1
CAPITOLO I LO SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO: L’INTRODUZIONE DELL’ART. 416 TER C.P. 1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7 2. La genesi normativa dell’art. 416 ter c.p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.1. L’iter Parlamentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 3. L’art. 416 ter: un’analisi dei requisiti strutturali della fattispecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 3.1. Il bene giuridico protetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 3.2. Il soggetto attivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.3. L’oggetto materiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 3.4 L’elemento soggettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.5. Il momento consumativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 4. I rapporti tra l’art. 416 ter e altre figure di reato: un’analisi sistematica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 4.1. L’art. 416 ter e il concorso esterno in associazione mafiosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4.2. L’art. 416 ter e la normativa in materia di “corruzione elettorale”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
I
CAPITOLO II L’ARTICOLO 416 TER C.P. NELLA DIMENSIONE GIURISPRUDENZIALE 1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 43 2. L’oggetto materiale della condotta: denaro o anche “altra utilità”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 2.1 (segue) Erogazione o anche promessa di erogazione? . . . . . . 51 3. La promessa di voti e il c.d. metodo mafioso . . . . . . . . . . . . . . . . 54 4. Il patto di scambio politico mafioso e la punibilità a titolo di concorso esterno in associazione mafiosa . . . . . . . . . . . . .66 4.1. (segue) Il caso Mannino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 5. Il patto di scambio politico mafioso e la punibilità per “corruzione elettorale” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
CAPITOLO III IL “NUOVO” REATO DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO Sezione I Il percorso parlamentare della riforma 1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 80 2. L’iter parlamentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 2.1. I disegni di legge Burtone, Vendola e altri,
II
Sanna e altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 2.2. Il testo unificato approvato dalla Camera il 16 luglio 2013 . . 91 2.3. Il testo unificato approvato al Senato il 28 gennaio 2014 . . . .96 2.4 L’approvazione definitiva del provvedimento . . . . . . . . . . . .115 3. L’immediata entrata in vigore del provvedimento e i dubbi di legittimità costituzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Sezione II L’analisi dei requisiti strutturali della “nuova” fattispecie 1. Il bene giuridico tutelato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 123 2. I soggetti attivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 3. L’elemento oggettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 4. Quale il ruolo del metodo mafioso nel “nuovo” art. 416 ter c.p.? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 4.1. (segue) Il caso Antinoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 4.2. (segue) Il caso Polizzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 4.3. (segue) Il caso Annunziata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 4.4. (segue) Rilievi conclusivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 5. L’oggetto materiale del reato: “denaro o altra utilità” . . . . . . . . .167 6. L’elemento soggettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 7. Il momento consumativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 8. Il trattamento sanzionatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 9. I rapporti tra l’art. 416 ter c.p. e altre figure criminose: lo scambio elettorale politico mafioso e il concorso esterno in associazione mafiosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
III
9.1. (segue) Lo scambio elettorale politico-mafioso e la partecipazione in associazione mafiosa (art. 416 bis c. 3) . . 185 9.2. Lo scambio elettorale politico mafioso e i reati elettorali . . .187 10. Profili di diritto intertemporale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 194 Ringraziamenti
IV
INTRODUZIONE
L’evoluzione del fenomeno mafioso è contrassegnata fin dalle origini da una mutevole sintesi tra il controllo del territorio e la creazione di legami con il sistema politico ed economico1. Storicamente esso si fa risalire ai primi dell’Ottocento, quando le Autorità borboniche utilizzavano la mafia siciliana e campana in funzione di controllo della Carboneria (società segreta di ispirazione liberale e democratica)2e di contrasto alla microcriminalità. Tuttavia, è con l’Unità d’Italia e quindi con il sistema liberale e l’introduzione delle elezioni politiche e amministrative che i clan, dapprima semplici strumenti del potere borbonico, comprendono che l’appoggio elettorale per questo o quel candidato potrebbe rivelarsi un utile strumento per il raggiungimento dei propri fini. Da questo momento in poi comincia a delinearsi il moderno sistema mafioso che trova i suoi referenti nelle imprese, nelle professioni, nelle istituzioni e nei partiti politici, inquinando ogni aspetto della società civile3. 11 ROMANO, Le associazioni di tipo mafioso, Utet, 2015, 93 ss; 1 GRASSO, Lezioni di mafia. Mafia e politica, www.raistoria.rai.it, 2014; Relazione sui rapporti tra mafia e politica, XI Legislatura, 1993. Relatore on. Luciano Violante. 2 In particolare il fenomeno Mafioso sarebbe legato a due leggi di eversione della feudalità, la prima del 1808 emanata nel regno di Gioacchino Murat, la seconda del 1812 emanata nella Sicilia anglo-borbonica. Per un’analisi più approfondita sulla storia della mafia Cfr CICONTE, Storia Criminale, Rubbettino, 2008, pp. 3241; MONNIER, La camorra. Notizie storiche raccolte e documentate, pubblicato nel 1863,ristampato da Arturo Berisio Editore, Napoli 1965, pag. 133; TURONE, Politica ladra. Storia della corruzione in Italia. 1861-1992, Laterza, Bari 2004. 3
ARLACCHI, La mafia imprenditrice, Bologna, 1983; CATANZARO, Il delitto come impresa. Storia sociale della mafia, Padova, 1988; LA FIURA - SANTINO,
1
La connessione tra mafia e politica si va nel tempo strutturando alla stregua di un reciproco rapporto di dare e avere, che si concretizza all’indomani del Secondo conflitto mondiale, quando l’infiltrazione mafiosa nella gestione del Paese diventa sempre più capillare ed estesa. La repressione penale dei fenomeni di contiguità politicomafiosa e in generale della mafia per molti anni ha mancato di offensività 4 ; ne è conferma il fatto che le più importanti “leggi antimafia” siano state emanate all’indomani di clamorosi delitti5. L’impresa mafiosa, Milano, 1990; GAMBETTA, La mafia siciliana. Un’industria della protezione privata, Torino, 1992. 4
L’input per una definizione normativa e una autonoma incriminazione dell’associazione tipo mafioso è rappresentato dalla proposta di legge n. 1581 presentata da Pio La Torre il 31 marzo del 1980. Il 13 settembre 1982 viene infatti, emanata la legge n. 646 recante Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale. In seguito alla c.d. legge Rognoni - La Torre, viene introdotto nel codice penale l’art 416 bis, rubricato “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”. Si tratta di una legge fortemente ispirata da situazioni contingenti, che per molti versi riflette il suo carattere emergenziale: tra gli altri si ricordino gli omicidi del capo della Procura di Palermo Gaetano Costa (1980), del Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella (1980), del prefetto di Palermo Carlo Alberto dalla Chiesa (1982) e del promotore della legge stessa, segretario regionale siciliano del P.C.I. e membro della commissione parlamentare antimafia, Pio La Torre (1982). Seppure l’ingresso dell’autonoma figura associativa ha sicuramente agevolato la repressione giudiziaria e rafforzato la disapprovazione etico sociale del fenomeno, bisogna comunque prendere atto di come persista negli anni che seguono e ancora tutt’oggi una certa resistenza giurisprudenziale a ricondurre nell’alveo applicativo del 416 bis c.p., e ancor di più del successivo 416 ter c.p. forme di contiguità mafiosa da parte di politici, imprenditori e soggetti pubblici e non altresì influenti. 5 Tra le altre: la legge n. 575 del 1965 sulle misure di prevenzione è successiva alla strage di Ciaculli (1963); la legge n. 646 del 1982 sull’associazione mafiosa e le misure di prevenzione patrimoniali viene approvata dieci giorno dopo l’assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma numerosi furono gli omicidi illustri dei mesi precedenti; la legge 486 del 1988 di integrazione alla legge Rognoni-La Torre segue all’omicidio del presidente dell’Alto Commissario Antimafia Antonino Saetta; la legge n. 306 del 1992 di contrasto alla criminalità mafiosa è di poco successiva alle stragi di Capaci e di Via d’Amelio. Ministero
2
Il presente lavoro si propone di analizzare uno dei più importanti e dibattuti strumenti legislativi approntati dal Parlamento nella lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso e alle sue connessioni con il mondo politico-istituzionale: il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, introdotto per la prima volta dal d.l. Scotti-Martelli all’indomani delle stragi di Capaci e Via d’Amelio e di recente oggetto di riforma6. Il lavoro si articola in tre parti. La prima parte dell’analisi è dedicata alla genesi normativa dell’originario art. 416 ter fortemente legata al contesto storicopolitico dell’epoca, cui si è appena fatto cenno, e alla volontà del Parlamento di dare una risposta immediata alle stragi mafiose. Molti dei limiti dell’originario delitto di scambio elettorale politico-mafioso derivano proprio dalla spinta “emotiva” ed emergenziale del momento, che caratterizzò l’intero iter legislativo di approvazione del d. l. 306/1992. Già dal frettoloso e travagliato iter parlamentare emerse la difficoltà di trovare un giusto equilibrio tra le istanze repressive del fenomeno della contiguità politico-mafiosa, da un lato, e le ineludibili garanzie penalistiche di matrice costituzionale, dall’altro lato. Difficoltà che si tradussero in una norma “problematica” sia sul piano della formulazione linguistica che della lettura in sede applicativa: l’analisi dei singoli elementi costitutivi dell’art. 416 ter e dei suoi rapporti con fattispecie affini mostra l’inadeguatezza del reato dell’Interno. Dossier sull’”Andamento della criminalità. Situazione aggiornata.”, relativi agli anni 1989, 1990, 1991. 6
L’art. 416 ter è stato introdotto dal d.l. 306, dell’8 giugno 1992, convertito con modifiche nella l. 7 agosto 1992, riformato dalla l. 62, del 17 aprile 2014.
3
in esame a reprimere la maggior parte dei casi di voto di scambio quali emergenti dalla realtà criminologica. La seconda parte del lavoro è dedicata a un’indagine della norma nella sua dimensione applicativa. In questo ambito si dedicherà spazio all’analisi dei diversi orientamenti applicativi che, nel corso degli anni, hanno tentato di ridare linfa alla norma nella prospettiva, in definitiva, di estenderne il raggio di azione. La giurisprudenza con “operazioni ortopediche”, anteponendo esigenze di “difesa sociale” al rispetto del principio di legalità, ha ampliato l’area semantica della locuzione “erogazione di denaro” e ha ricondotto numerose forme di patto elettorale politico-mafioso, non rientranti in base alla lettera della legge nell’art. 416 ter, all’area affine, ma, come avremo modo di vedere, sensibilmente diversa del concorso esterno. Si avrà altresì modo di toccare un altro nervo scoperto della vecchia fattispecie, anch’esso oggetto di interventi giurisprudenziali, bisogna
dire
dell’accertamento
non del
sempre c.d.
coincidenti,
“metodo
ovverosia
mafioso”
quello
impiegato
nel
procacciamento dei voti; requisito, quello del metodo mafioso, implicitamente richiamato dal previgente dettato normativo mediante il rinvio all’art 416 bis c.p. Questa seconda parte dell’elaborato getta, per così dire, un ponte sull’analisi successiva: molte delle questioni dibattute nel corso dell’iter parlamentare della riforma dell’art. 416 ter c.p. sono infatti quelle stesse segnalate dalla prassi applicativa sin lì maturata.
4
Da qui l’indagine si incentrerà sul lungo e complesso iter parlamentare che, dopo circa vent’anni, ha condotto alla riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso. Questa parte del lavoro si articolerà in due sezioni: la prima diretta a ricostruire per l’appunto il cammino della riforma nelle aule parlamentari; la seconda volta alla analisi del “nuovo” scambio elettorale politico-mafioso con le questioni interpretative già emerse nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Nella prima sezione della parte terza si passeranno pertanto in rassegna le varie proposte di riforma succedutesi nel corso dei lavori preparatori caratterizzati da un acceso dibattito sulla descrizione delle caratteristiche della condotta penalmente rilevante nonché sulla relativa cornice edittale. La sezione seconda è invece dedicata, come si è anticipato, all’analisi dei requisiti strutturali della nuova fattispecie e alle prime pronunce giurisprudenziali in merito. In particolare, la novella, oltre a prevedere la punibilità di colui che promette appoggio elettorale “mafioso”, ha altresì ampliato la gamma dei fatti punibili includendovi l’accettazione di voti in cambio dell’erogazione o della promessa si erogazione di denaro o anche “altra utilità”. Inoltre, nello statuto di tipicità legale nella nuova fattispecie introdotta nel 2014, è stato inserito espressamente il riferimento alle “modalità mafiose”, in merito al quale si sono avute le prime pronunce delle Cassazione nel caso Antinoro e nel caso Polizzi, e in ultimo nella vicenda Annunziata. Il lavoro si conclude con un’analisi sistematica del “nuovo“ reato di
scambio
elettorale
politico-mafioso
all’interno
dell’assetto 5
normativo progettato dal legislatore per arginare e reprimere il fenomeno mafioso e le sue interferenze con la politica. La parte finale si sofferma, infatti, sui rapporti tra l’art. 416 ter c.p. e le fattispecie affini di associazione mafiosa (art. 416 bis), di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 416 bis e 110 c.p.), e di corruzione e coercizione elettorale (artt. 96 e 97, d.P.R. 361/1957 e artt. 86 e 87, d.P.R. 670/1960). L’indagine consentirà di verificare in che misura il nuovo delitto di scambio elettorale politico-mafioso abbia dato risposta alle istanze poste da dottrina e giurisprudenza, nonché di valutare il tipo di strategia normativa messa in campo dal legislatore per contrastare i fenomeni di contiguità tra mafia e politica.
6
CAPITOLO I LO SCAMBIO ELETTORALE POLITICO MAFIOSO: L’INTRODUZIONE DELL’ART. 416 TER C.P.
SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La genesi normativa dell’art. 416 ter c.p. - 2.1. L’iter Parlamentare - 3. L’art. 416 ter: un’analisi dei requisiti strutturali della fattispecie - 3.1. Il bene giuridico protetto - 3.2. Il soggetto attivo - 3.3. L’oggetto materiale 3.4. L’elemento soggettivo. - 3.5. Il momento consumativo. - 4. I rapporti tra l’art. 416 ter e altre figure di reato: un’analisi sistematica. - 4.1. L’art. 416 ter e il concorso esterno in associazione mafiosa. - 4.2. L’art. 416 ter e la normativa in materia di “corruzione elettorale”.
1. Premessa Il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ha introdotto nel codice penale l’art 416 ter7.
7 Legge 7 agosto 1992, n. 356. Conversione in legge, con modificazioni, del d.lg. 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa. (GU n.185 del 7-81992 ). Entrata in vigore della legge: 8/8/1992.
7
I tempi trascorsi tra la delega al Governo e l’entrata in vigore della relativa legge di conversione furono ben più rapidi di quelli che normalmente scandiscono l’attività legislativa. All’esito di un pressante dibattito sociale e mediatico, oltre che parlamentare, furono emanate una serie di disposizioni con l’obiettivo di colpire la fisionomia mafiosa soprattutto sotto il profilo del legame con il mondo politico. Nell’agosto del 1992 era ormai mutata nell’opinione pubblica e nelle istituzioni (a cominciare dalla magistratura inquirente), la percezione della pericolosità del rapporto tra l’uomo politico e l’organizzazione criminale; rapporto che permette alla mafia di realizzare più agevolmente i propri fini sotto una qualche parvenza di liceità, rendendo lo Stato corrotto e inefficiente. L’art 11 bis della legge n. 356/1992 aggiunse tra le finalità tipiche dell’associazione a delinquere di stampo mafioso (art 416 bis, c.3 c.p.), quella di “impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”. La pena della reclusione da sette a dodici anni di cui al primo comma dell’art 416 bis, venne estesa anche al reato di “scambio elettorale politico-mafioso” (art 416 ter c.p.8), a sua volta introdotto dall’art 11 ter della succitata legge. Lo stesso provvedimento legislativo, infine prevedeva all’art. 11 quater un aggravamento di pena per il delitto di corruzione elettorale di cui all’art 96, d.P.R. 361 del 30 marzo 1957, fugando ogni dubbio 8 Testo originario dell’art. 416 ter c.p.: “la pena stabilita dal primo comma dell’art 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa dei voti prevista dal terzo comma del medesimo art 416 bis in cambio della erogazione di denaro”.
8
circa la persistenza del previgente assetto a tutela della trasparenza elettorale.
2. La genesi normativa dell’art. 416 ter c.p. Nonostante già da tempo si avvertisse la necessità di una modifica della normativa di contrasto alla criminalità mafiosa, furono i fatti di cronaca dei mesi immediatamente precedenti l’emanazione del d.l. 306/1992 che spinsero lo Stato a un’accelerazione in tal senso. Dalla fine degli anni ottanta le consorterie mafiose che fino a quel momento si erano concentrate su ambiti delinquenziali più tradizionali (estorsioni, gioco d’azzardo, contrabbando e traffico di sostanze stupefacenti), limitati in qualche modo allo sfruttamento delle risorse produttive sul territorio controllato, cominciarono a interloquire con il sistema politico ed economico in maniera sempre più capillare e, a manifestare il proprio lato più violento 9. La coscienza di tale trasformazione determinò un mutamento anche nell’atteggiamento giudiziario, sfociato nel processo che si tenne a Palermo a partire dal 10 febbraio 1986.
9 Si veda CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, Criminalità organizzata ed economia illegale, Risoluzione del 24 luglio 2002, p. 1: “Nel nostro Paese le organizzazioni criminali tradizionali non hanno tardato a cogliere le opportunità derivanti dalla finanziarizzazione della ricchezza, perseguendo sofisticate tecniche di occultamento e gestione dei propri proventi. Ma, insieme a queste forme più evolute di anonimizzazione del denaro sporco, si ritrova una vasta gamma di reimpieghi ed investimenti tradizionali dei proventi criminali. Il quadro che ne deriva è quanto mai articolato e frammentario: agiscono e si espandono uno accanto all’altro mercati criminali diversi, tradizione ed innovazione ed operazioni in sofisticati prodotti finanziari”.
9
La vicenda processuale, nota a tutti come Maxiprocesso10, si chiuse con la sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992, che confermava le pesanti condanne inflitte dai giudici di merito.11 Conclusosi il Maxiprocesso la risposta mafiosa fu l’omicidio del giudice istruttore Giovanni Falcone e dopo poche settimane del collega Paola Borsellino. Con questa breve premessa si vuole sottolineare come l’emanazione delle misure antimafia qui in commento avvenne all’interno di un panorama sociale fortemente scosso e bisognoso di una risposta normativa repentina, forte e per certi aspetti anche simbolica. Si pensi che il d.l. 306 risale ad otto giorni dopo l’attentato al giudice Falcone (23 maggio 1992) e la sua conversione in legge avvenne diciannove giorni dopo l’assassinio del giudice Borsellino (19 luglio 1992). L’opinione
pubblica
sembrava
riconoscere
profonde
responsabilità politiche e morali alla classe dirigente del tempo, per la sua debolezza e inefficienza, e spesso addirittura per situazioni di contiguità con esponenti mafiosi.
10 Sul punto tra gli altri: BOLZONi, Trattativa Stato-mafia. Boss e politici a processo, ne la Repubblica dell’8 marzo 2013; INGROIA, La “trattativa”. Giusto indagare, ne l’Unità del 20 giugno 2012; ID., Io so, libro-intervista a cura di LO BIANCO - RIZZA, Milano, 2012, 29 ss.; TINEBRA, ALFONSO, CENTONZE, (a cura di), Fenomenologia del Maxiprocesso: venti anni di esperienze, Giuffrè, 2011; LO BIANCO - RIZZA, L’agenda nera della seconda Repubblica, Milano, 2010, 17 ss.; FALCONE, Io accuso: Cosa nostra, politica e affari nella requisitoria del maxiprocesso, L’Altritalia, 1992; Maxiprocesso-rai storia, raistoria.rai.it. 11 Tra il 1981 e il 1983 a Palermo vennero commessi circa 600 omicidi, ricollegabili alla c.d. seconda guerra di mafia che la città siciliana stava vivendo; le stesse istituzioni italiane videro molti dei loro uomini assassinati dalla mafia per essersi ad essa opposta con indagini, condanne e provvedimenti normativi.
10
La gestazione della normativa all’interno di questo contesto ne compromise chiarezza, efficacia, operatività e portata applicativa12. La modifica dell’art 416 bis e il nuovo art 416 ter c.p. diventarono quindi, il risultato di un intervento legislativo di matrice emergenziale, per molti versi superficiale e di carattere eccezionale13. Da qui l’incapacità delle stesse norme di ricomprendere molte delle ipotesi di inquinamento di voto, per il cui contrasto la disposizione era stata pensata. Oltre al tema mafia-politica, il d.l. 306 del 1992 apportò una serie di modifiche al codice di rito limitative del contraddittorio processuale14 e di potenziamento all’attività d’indagine15. 12 Sulla forte stigmatizzazione penale della contiguità politico-mafiosa cfr. CISTERNA, Il divieto di propaganda elettorale da parte dei mafiosi: norme simboliche e strumenti inefficaci, in Dir. pen. proc., 2011, 149; COLLICA, Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?, in Riv. it. dir.e proc. pen., 1999, 887; DE FELICE, In tema di responsabilità penale per voto di scambio, in Studi in memoria di Dell’Andro, I, Cacucci, Bari, 1994, 163; DE FRANCESCO, Gli artt. 416, 416 bis, 416 ter, 418 c.p. in AA.VV., Mafia e criminalità organizzata, Utet, Torino, 1995, 66; ID., Commento agli artt. 11 bis e 11 ter d.l. 8 giugno 1992, n. 306, in Leg. pen., 1993, 122; FIANDACA, Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Una espansione incontrollata del concorso criminoso, in Foro it., 1996, V, 127; FONZO - PULEIO, Lo scambio elettorale politico-mafioso. Un delitto fantasma?, in Cass. pen., 2005, 1908; MANTOVANI, nota a Cass., Sez. III, 28 ottobre 2005, in tema di reati elettorali, in Giur. it., 2006, 1026; VAIRO, A proposito di corruzione elettorale o voto di scambio, in Giust. Pen., 1995, II, 731; VISCONTI, nota a Cass., Sez. IV, 19 febbraio 2004, in tema di scambio elettorale politico-mafioso, in Foro it., 2005, 479; ID., nota a Cass., Sez. III, ord., 3 dicembre 2003, Cass., Sez. I, 25 marzo 2003, Trib. di Palermo, ord., 17 maggio 2004, in Foro it., 2004, II, 508; ID., Patto politico-mafioso e i problematici confini del concorso esterno, in Foro.it., 1997, II, 442; ID., Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Indice pen., 1993, 273. 13 Critica mossa anche durante la Relazione al Senato della Commissione antimafia sui rapporti mafia e politica, XI legislatura, p 55: “Contro la mafia serve una “straordinaria ordinarietà”, un eccellente funzionamento degli strumenti ordinari. Gli strumenti straordinari reggono se funziona l’ordinario; altrimenti, come è accaduto tante volte, vengono risucchiati nella generale dispersione”
11
Importanti interventi riguardarono anche il codice penale sostanziale: l’introduzione degli artt. 371 bis e 374 bis nell’ambito dei Delitti contro l’Amministrazione della giustizia16 e di nuove misure per la protezione dei “collaboratori” di giustizia17 ed infine importanti restrizioni per la concessione dei benefici penitenziari ai detenuti
14 D. lg. 306/1992, Titolo I, Capo I dedicato alle prove, precisamente alla testimonianza indiretta e falsa testimonianza (art. 1.), alle citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso, con modifiche all'art. 142 d.lg. n. 271/1989 (art. 2), l’art. 3 modificò l’art. 238 c.p.p. in merito ai verbali di prova di altri procedimenti e acquisizione di documenti, introdusse due nuovi articoli al codice di rito: l’art. 238 bis c.p.p. (sentenze irrevocabili - fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono in ogni caso essere acquisite e sono liberamente valutate ai fini stabiliti dall'articolo 187); e l’art. 190 bis (requisiti della prova in casi particolari - 1. quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario.) ed infine, estese il primo comma dell’art. 495 c.p.p. all’art. 190 bis c.p.p. 15 D. lg. 306/1992, Titolo I, Capo II, art. 4 (Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria), art. 5 (Attività del pubblico ministero) e art. 6 (Chiusura delle indagini preliminari fascicolo per il dibattimento). 16 D. lg. 306/1992, Titolo II, art. 1: Dopo l'articolo 371 del codice penale è inserito il seguente: "art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria). - chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da uno a cinque anni."; e art. 3: Dopo l'articolo 374 del codice penale è inserito il seguente: "art. 374-bis (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria). - salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione. / Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.". 17 D. lg. 306/1992, Titolo III. Nuove misure per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. 12
(escludendo l’accesso alle misure alternative alla detenzione per gli appartenenti alle organizzazioni criminali18).
2.1. L’iter parlamentare L’attività legislativa di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso fu particolarmente intensa nell’ultimo periodo della X Legislatura19, in special modo sul versante delle connessioni tra mafia e politica, considerate sino ad allora una mera ipotesi da dimostrare20. Tuttavia, molte delle misure emanate nei primi anni novanta, andarono incontro ad un’applicazione faticosa e parziale, dati i loro innovativi contenuti. Per la prima volta infatti non furono emanate solo disposizioni penali, sulle quali da sempre era stato imperniato il contrasto alle 18 D. lg. 306/1992, Titolo IV Norme in materia penitenziaria, art. 15 Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata ha modificato l’art. 4 bis della l. 26 luglio 1975, n 375. 19 La X Legislatura è stata in carica dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992. 20 Atti parlamentari. Relazione sui rapporti tra mafia e politica, XI Legislatura, in Disegni di Legge e Relazioni- Documenti, pag. 9 ss. Il 27 luglio 1992, il Presidente del Consiglio Amato intervistato nel corso del programma televisivo “Lezioni di mafia”, ammetteva “lo Stato non è innocente “ per il colpi perduti contro la mafia. Nella relazione della D.I.A., presentata dal Ministro dell’Interno Mancino nel gennaio del 1993 si legge a pag. 6: “Cosa Nostra sembra avere messo da parte l’antica prassi di manipolazione e di collusione in favore di una tattica di scontro aperto con uomini ed istituzioni dello Stato”; a pag. 7: “Grazie alla maggiore sensibilità delle forze dell’ordine e della magistratura nel perseguimento dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché della accresciuta reattività dell’opinione pubblica verso i fatti di corruzione e malversazione, i rischi per la mediazione e per la protezione degli interessi mafiosi in sede politica si sono notevolmente innalzati”; a pag. 8 infine si parla di Ignazio Salvo come uomo “considerato uno dei principali tramiti tra le famiglie mafiose e settori inquinati delle istituzioni”. Su Il Messaggero del 17 gennaio 1993 lo stesso Ministro Mancino, rispondendo ad una domanda sui ritardi della lotta contro la mafia chiariva che i motivi erano due: “L’inadeguatezza culturale, ma soprattutto politica di chi doveva combattere il fenomeno; e il fatto che Cosa Nostra ha avuto collusioni con lo Stato”.
13
mafie, ma anche misure riguardanti l’amministrazione dello Stato, gli enti locali, la disciplina degli appalti e dei subappalti, il sistema finanziario e bancario21. In tale contesto fu inserito anche il d.l. n. 306/1992, recante “Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”. Stranamente, nonostante l’intento di fornire risposte immediate alle istanze repressive manifestatesi nel Paese all’indomani delle stragi mafiose in Sicilia, la formulazione originaria del d.l. ScottiMartelli non accennava neppure alla questione della contiguità mafiapolitica. Per di più, proprio in quei giorni, fu reso noto un importante documento, redatto da un gruppo di giudici palermitani esperti di mafia a conclusione dell’assemblea dell’Associazione Nazionale Magistrati del 20 giugno 1992. Il documento univa le accuse contro quella parte della classe politica sorretta da “quote significative di consenso criminale”22 alla proposta di inserire nell’art. 416 bis c.p. un ulteriore comma dal seguente tenore: “Le disposizioni del presente articolo si applicano 21 L’art. 15 bis l. n. 55/1990, introdotto con d. lg. n. 164/1991, convertito con l. n. 122/1991 prevedeva lo scioglimento dei consigli comunali e regionali, nel caso di collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con associazioni mafiose, o loro condizionamento da parte di tali forme di criminalità. La legge 18 gennaio 1992, n. 16 prevedeva invece, una serie di conseguenze a carico degli imputati del delitto di associazione mafiosa: limitazione dell’elettorato passivo, sospensione e decadenza da cariche elettive e di governo negli enti locali e nelle regioni. 22 "Fino a quando segmenti della classe politica continueranno a fondare il loro potere su quote significative di consenso criminale, la risposta complessiva dello Stato è destinata a restare parziale, discontinua, segnata da gravi limiti complessivi". Un indispensabile salto di qualità: proposte dei magistrati palermitani per l’assemblea nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati del 20 giugno 1992, in Notiziario di Magistratura Democratica, n. s., n. 2, settembre, 1992, pag. 21.
14
altresì a coloro i quali si avvalgono, anche indirettamente, del sostegno intimidatorio delle associazioni mafiose per procacciarsi voti nelle competizioni elettorali in cambio di denaro o della promessa di agevolare l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti,
contributi,
finanziamenti
pubblici
o,
comunque,
la
realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti”23. Il documento di denuncia su riportato non sortì alcun effetto, tant’è che non se ne fece alcun cenno né nell’originario d.l. 306, dell’8 giugno 1992, né nel disegno di legge di conversione presentato al Senato in prima lettura (che pure apportava diverse modifiche al decreto originario). Nonostante ciò, seppur in ritardo, il tema mafia-politica entrò ugualmente nel dibattito parlamentare in seguito ad un emendamento presentato dall’opposizione in Commissione Giustizia del Senato. La modifica proposta prevedeva l’aggiunta al primo comma dell’art. 416 bis c.p. del seguente periodo: “Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì a coloro i quali nel corso di campagne elettorali, al fine di procurare voti a sé o ad altri, ricorrano al sostegno intimidatorio delle associazioni mafiose”24. Tuttavia, ad essere approvato dal Senato fu un successivo emendamento presentato dal relatore di maggioranza, l’on. Michele Pinto. La proposta della maggioranza non prevedeva un nuovo tipo di condotta
partecipativa,
ma
intervenendo
sulle
finalità
23 Un indispensabile salto di qualità: proposte dei magistrati palermitani per l’assemblea nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati del 20 giugno 1992, in Notiziario di Magistratura Democratica, cit., pag. 21. 24 Emendamento 11/26 del senatore Brutti, Atti parlamentari. Senato della Repubblica, XI Legislatura, Commissione Giustizia, seduta 22 luglio 1992.
15
dell’associazione di stampo mafioso introduceva alla fine del terzo comma dell’art. 416 bis l’enunciato seguente: “ovvero, impedendo il libero esercizio del voto, procurando indebitamente a sé o ad altri, voti in occasione di consultazioni elettorali25” L’avverbio
indebitamente
fu
poi
eliminato
in
sede
di
perfezionamento del testo alla Camera con un emendamento presentato dal relatore Gargano, in modo da comprendere anche l’ipotesi in cui mancasse il nesso di consequenzialità tra l’esercizio del diritto elettorale dei cittadini e la raccolta dei voti da parte dell’organizzazione mafiosa. Alla Camera, durante i lavori della Commissione Giustizia, emerse anche la possibilità di collegare alla modifica dell’art. 416 bis c.p., una nuova norma il cui scopo primario fosse quello di colpire la pratica del voto di scambio di tipo sinallagmatico tra mafia e candidati elettorali26. La previsione della nuova fattispecie criminosa dello scambio elettorale politico-mafioso, in verità, non fu accolta con favore e in un primo momento si optò nel senso di una raccomandazione al Governo per l’introduzione di una norma sostanzialmente analoga all’interno della disciplina sulla trasparenza elettorale. Nonostante inizialmente la maggioranza intendesse posticipare la discussione sul punto, il deputato dell’opposizione, l’on. Alfredo Galasso sottopose comunque alla Camera un emendamento che prevedeva l’introduzione nel codice penale di un nuovo art. 416 ter 25 Emendamento 11/158 del senatore Pinto, Atti parlamentari. Senato della Repubblica, XI Legislatura, Commissione Giustizia, seduta 22 luglio 1992. 26 La proposta deriva da un intervento dell’on. Ayala, in Commissione Giustizia alla Camera, Atti Parlamentari. Camera dei deputati, XI legislatura, seduta del 4 agosto 1992.
16
così formulato: “Le pene stabilite dai primi due commi dell’art. 416 bis si applicano anche a chi, per ottenere a proprio o altrui vantaggio il voto elettorale, si avvale, anche indirettamente, della forza d’intimidazione del vincolo associativo di cui all’art. 416 bis accettando la promessa di sostegno elettorale da persone sottoposte a procedimento di prevenzione o a procedimento penale per il delitto di associazione mafiosa in cambio della somministrazione di denaro o della
promessa
di
agevolare
l’acquisizione
di
concessioni,
autorizzazioni, appalti, contributi, finanziamenti pubblici o, comunque, la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti”27. La Commissione Giustizia, per ottenere il ritiro del su riportato emendamento Galasso-Palermo, sottopose al voto della Camera un’ulteriore modifica che aveva ottenuto maggiori consensi e che comportava l’introduzione dell’art. 416 ter così come elaborato dal comitato ristretto della Commissione Giustizia: “la pena stabilita dal primo comma dell’art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell’art. 416 bis in cambio della somministrazione di denaro o della promessa di agevolare l’acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti, contributi, finanziamenti pubblici o, comunque, della realizzazione di profitti”. Come si nota, nella formulazione in questione mancava qualsiasi riferimento alla qualificazione in senso giudiziario di soggetti presunti mafiosi. Per di più la norma intendeva colpire sia l’appoggio elettorale mafioso in cambio di voti che l’appoggio in cambio di altri favori, 27 Emendamento dei deputati Alfredo Galasso e Carlo Palermo, Atti parlamentari. Camera dei Deputati, XI Legislatura, seduta del 4 agosto 1992.
17
pertanto, il testo così formulato avrebbe comportato una eccessiva discrezionalità in capo al giudice. Per allentare la tensione tra le diverse forze politiche e superare lo stallo legislativo, il Ministro di Grazia e Giustizia dell’epoca, l’on. Claudio
Martelli
decise
di
intervenire,
proponendo
il
voto
sull’emendamento per parti separate. Solo la prima parte, fino alle parole “somministrazione di denaro” trovò il consenso del Governo; la seconda parte invece fu ritenuta, come detto, eccessivamente aperta al rischio di letture discrezionali. Non mancavano peraltro voci contrastanti. L’on. Palermo, osservò infatti come il testo dell’art. 416 ter, così come era stato costruito, introduceva elementi aggiuntivi rispetto all’416 bis, ed era addirittura posto a garanzia del parlamentare. Il pericolo di un esercizio arbitrario dell’azione penale sarebbe stato maggiore prevedendo la sola promessa di voti, dato che se la magistratura avesse voluto colpire uomini politici avrebbe potuto farlo contestando il reato di associazione a delinquere di cui la suddetta promessa è una delle fattispecie28. Nonostante ciò, al momento del voto, l’assemblea seguì l’indicazione dell’esecutivo approvando solo la prima parte dell’art 416 ter. Si concludeva a questo punto il depotenziamento della versione del reato di scambio elettorale politico-mafioso rispetto alle proposte iniziali.
28 Vedi Atti parlamentari. Camera dei Deputati, XI Legislatura, seduta del 4 agosto 1992. Atti Parlamentari. Camera dei Deputati, seduta del 4 luglio 1992.
18
In sede di seconda lettura, al Senato vi furono numerose critiche alla soluzione prospettata dalla Camera, ma i vari emendamenti correttivi furono tutti respinti29. In particolare, non ottenne l’assenso neppure l’emendamento Covi che prevedeva la sola aggiunta all’art 416 ter approvato dalla Camera della locuzione “o di altra utilità”. Tale esito era dovuto non tanto all’inadeguatezza delle eventuali modifiche, quanto piuttosto al rischio di non rientrare nei termini per la conversione del decreto. Sarebbe stato difficile infatti, se questo fosse stato rimandato nuovamente alla Camera, garantire il rispetto della data di scadenza prevista per la conversione in ossequio alla celerità richiesta dalla natura e dall’urgenza dell’intervento30. Dalla intricata attività parlamentare, così come brevemente illustrata, si evince chiaramente la pericolosa fusione e confusione tra progetti normativi aventi obiettivi eterogenei: alcuni miravano ad ampliare l’operatività del già esistente art. 416 bis c.p., attraverso la previsione della finalità elettoralistica dell’associazione, altri invece, puntavano all’introduzione di un’autonoma norma incriminatrice avente ad oggetto il voto di scambio. Questa prima discrasia di fondo spiega come le norme in esame non poggiavano su scelte di politica criminale univoche, ma piuttosto fossero il frutto di mediazioni e compromessi tesi a conciliare 29 L’emendamento a firma Salvato e altri proponeva la riscrittura integrale del testo, riproducendo l’emendamento Galasso-Palermo ritirato alla Camera; l’emendamento Covi, invece apportava una correzione solo parziale consistente nell’aggiunta della locuzione “altre utilità”. 30 A tal proposito emblematiche furono le parole del relatore Pinto, il quale pur non negando affatto l’opportunità di aggiustamenti, ritenne più utile lasciare quella versione normativa, “data la natura del decreto e la sua urgenza” cit. Atti Parlamentari. Senato della Repubblica, seduta del 6 agosto 1992.
19
orientamenti spesso contrastanti, nonché a rispondere repentinamente alle pressanti istanze di giustizia sollevate dall’opinione pubblica31. Queste le ragioni principali per cui l’originaria formulazione dell’art. 416 ter fu oggetto, sin da subito, di pesanti critiche e perplessità per la sua ritenuta inadeguatezza rispetto al perseguimento del dichiarato obiettivo legislativo: colpire l’instaurazione dei rapporti tra gli esponenti politici e le associazioni mafiose, estendendo ai primi, in caso di voto di scambio, le severe pene previste dall’art. 416 bis per i partecipi alla consorteria criminale.
3. L’art. 416 ter: un’analisi dei requisiti strutturali della fattispecie L’inedito
reato
di
“scambio
elettorale
politico-mafioso”
introdotto nel codice penale all’art. 416 ter c.p. dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 disponeva: “La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro”.
3.1. Il bene giuridico protetto La ratio sottostante all’introduzione della nuova figura criminosa era quella di punire sempre e comunque la compravendita di voti tra politici e cosche mafiose.
31 VISCONTI, Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Indice pen., 1993, pag. 273 ss.
20
Senza l’autonomo reato introdotto dall’art. 416 ter c.p. infatti, la condotta del politico che in cambio di voti, versava denaro alla mafia, difficilmente avrebbe ricevuto una sanzione penale, data la difficoltà probatoria di dimostrare la sua rilevanza a titolo di concorso esterno 32. Lo scopo preminente cui mirava la norma era quello di salvaguardare l’accesso paritario dei candidati alle cariche elettive (art. 51
Cost.),
neutralizzando
il
condizionamento
mafioso
delle
competizioni elettorali e più in generale salvaguardando la libertà di espressione del voto dei cittadini33. Si vuole garantire il c.d. buon andamento e imparzialità della pubblica
amministrazione
(art.
97
Cost.):
valore
fortemente
compromesso da indebiti condizionamenti mafiosi34. Inoltre, con l’introduzione dell’art. 416 ter, il legislatore voleva colpire anche forme di collegamenti mafiosi da parte di quei soggetti che sfruttavano il sostegno offerto dalla cosca per acquisire o mantenere il proprio (o altrui) potere politico35. 32 ANTOLISEI, Diritto penale, Parte speciale. II, XV ed, Giuffrè, 264 ss.; FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, I, Bologna, 4a ed., 2014, p. 498; GROSSO, Accordo elettorale politico mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa: una configurazione possibile, in Foro it., 1996, V, 122. 33 INGORIA, L’associazione di tipo mafioso, Milano, 1993, 88; FONZO - PULEIO, Lo scambio elettorale politico mafioso. Un delitto fantasma?, in Cass. pen., 2005, 1911. 34 L’effettività delle risorse politico-criminali utilizzate nel contrasto alla criminalità organizzata, dipendono in buona misura dalla integrità della Pubblica Amministrazione. A dimostrazione di ciò sempre più spesso la decretazione d’urgenza in materia sempre più spesso risulta accompagnata da disposizioni specificatamente dirette a tutelare la “trasparenza e il buon esito dell’attività amministrativa”. Per di più la disciplina degli enti locali, prevede oltre ad una serie di cause ostative alla candidabilità di chi ha subito condanne, lo scioglimento dei consigli regionali e comunali, in caso di connessioni e infiltrazioni di tipo mafioso. 35 DE FRANCESCO, Dogmatica e politica criminale nei rapporti tra concorso di persone ed interventi normativi contro il crimine organizzato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1266.
21
Dunque, il reato descritto dall’art. 416 ter c.p. rientrava nella categoria dei reati plurioffensivi e la tutela dell’ordine pubblico nonostante la collocazione sistematica della norma nel Titolo V del libro II del cod. pen. - avveniva solo in via mediata, poiché appariva sovrastante l’interesse alla legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni di cui all’art. 51 Cost36.
3.2. Il soggetto attivo Lo scambio elettorale politico mafioso congegnato dal legislatore del 1992 rappresentava un esempio emblematico di fattispecie plurisoggettiva necessaria impropria, non essendo sottoposti a sanzione tutti i soggetti necessari per l’integrazione del reato in esame. Il soggetto attivo, il solo passibile di sanzione, era il candidato alla consultazione elettorale che si affidava alla mafia per il perseguimento del proprio obiettivo politico. In verità, la qualità di agente nel reato di scambio elettorale politico-mafioso poteva astrattamente essere assunta da chiunque (diretto candidato alle elezioni o un suo sostenitore), purché costui fosse un soggetto estraneo all’associazione, diversamente non avrebbe avuto senso la previsione del delitto in esame37. Tale soluzione rappresentava una chiara scelta di politica criminale che, pur prevedendo la presenza imprescindibile del politico
36 CAVALIERE, Lo scambio elettorale politico mafioso, in AA.VV.. Delitti contro l’ordine pubblico, a cura di MOCCIA, Napoli 2007, p. 642; Cass. pen. sez. VI, 19 febbraio 2004, in Cass. pen. 2005, p 1905, con nota di FONZO – PULEIO, Lo scambio elettorale politico-mafioso: un delitto fantasma?, cit. 37 FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol.I, cit. p. 498; SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, 1997.
22
e dell’esponente mafioso in veste di procacciatore di voti, limitava solo al primo la pena della reclusione da sette a dodici anni. La norma presupponeva che il promittente i voti, in quanto membro dell’associazione mafiosa, fosse già punito con riferimento al terzo comma dell’art. 416 ter c.p. nel caso di accordi con un politico “al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”. Tuttavia, ragionando in questo modo si trascura di considerare la valenza meramente definitoria di tale ultima disposizione: il terzo comma dell’art. 416 bis, era ben lontano dall’essere una fattispecie incriminatrice dei fatti integranti la condotta degli associati, ma si limitava semplicemente a descrivere i caratteri e le finalità tipiche dell’organizzazione mafiosa. Il riferimento alla promessa di voti proveniente dalla societas sceleris, contenuto nell’art. 416 ter, rendeva penalmente rilevanti situazioni tra loro diverse: si pensi al candidato politico coincidente con l’associato che elargisce denaro per avere l’appoggio dei suoi sodali o anche all’associato che si adopera per procurare voti ad altri, anche inconsapevoli, mediante dazione di denaro all’associazione affinché si impegni a favore dell’exstraneus. Voti promessi dalla mafia si hanno anche nel caso in cui sia l’estraneo al clan, che, mediante denaro, si attiva affinché gli associati alla consorteria criminale gli procurino voti, o anche nel caso del non affiliato alla mafia che in qualità di “mediatore”, ottiene da altri
23
denaro, al fine di ricevere l’impegno dell’associazione mafiosa di procurare voti ad un certo candidato38. Dunque dalla redazione normativa ne derivava che lo scambio elettorale di cui all’art. 416 ter si estendeva anche a quei casi in cui il beneficiario dell’accordo fosse stato un soggetto diverso dal candidato politico non perseguibile a titolo di partecipazione o concorso esterno39. Tale scelta era condivisibile in quanto diretta a rompere qualsiasi legame tra mafia e politica a prescindere dal fatto che il politico candidato fosse parte integrante dell’associazione mafiosa. Peraltro, l’art. 416 ter c.p. colpiva la “corruzione elettorale mafiosa”, il cui disvalore è diverso e indipendente da quello proprio dell’art 416 bis comma 3, e pertanto avrebbe potuto applicarsi in via supplementare anche a chi era già partecipe o concorrente esterno al clan. Del resto avallare la tesi opposta avrebbe significato ridurre eccessivamente
l’alveo
applicativo
della
norma,
escludendo
innumerevoli situazioni facilmente riscontrabili nella pratica. Basti pensare che in numerosi territori ad alta densità mafiosa era molto spesso il clan ad affiancarsi al politico per fini utilitaristici, per ottenerne favori e silenzi, piuttosto che il contrario. 38 PELISSERO, Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso, in AA. VV., Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, a cura di PELISSERO, Torino, 2010, 325. 39 Per completezza si ricordi che nel corso dei lavori parlamentari vi era stata la proposta poi non accolta, di attribuire alla norma una portata limitata al solo caso in cui beneficiario fosse il soggetto estraneo all’associazione e non perseguibile neppure come concorrente eventuale, quando si fosse rivolto al clan per ottenere appoggio elettorale. (On Palermo in Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Resoconto stenografico – seduta di martedì 4 agosto 1992, 2517).
24
D’altronde la mafia, data l’ingente disponibilità economica, derivante soprattutto negli ultimi decenni dai lucrosi traffici di sostanze stupefacenti, è essa stessa che sceglie su quale candidato investire le proprie risorse in modo da garantirsi posti di vertice nel sistema politico locale o nazionale40.
3.3. L’oggetto materiale La condotta tipica si articola nella erogazione del denaro da parte del candidato in cambio della promessa di sostegno elettorale proveniente dell’associazione mafiosa. L’esplicito richiamo normativo alla sola erogazione di denaro circoscriveva in maniera considerevole l’ambito applicativo dell’art. 416 ter c.p. Era evidente che nella maggior parte dei casi il corrispettivo ai voti ottenuti dal politico consisteva in prestazioni di varia natura, dalla semplice erogazione di denaro, alla concessione di appalti, all’erogazione
di
servizi
a
condizioni
vantaggiose,
fino
a
ricomprendere qualsiasi tipo di favore. Data l’inadeguatezza della formula legislativa rispetto all’ampia gamma di prestazioni sinallagmatiche che potevano intercorrere all’interno dello scambio elettorale politico mafioso e considerata la varietà dei casi concretamente riscontrabili nella prassi, sorse l’esigenza di recuperare una qualche valenza autonoma dell’art. 416 ter41. 40 Sen. Salvato in Atti parlamentari. Senato della Repubblica. Resoconto stenografico – seduta di giovedì 6 agosto 1992, 135. 41 FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 498.; FIANDACA, Una espansione incontrollata del concorso criminoso, in Foro it., 1996, V, 127; ID.,
25
L’autonoma operatività della norma in esame poteva essere individuata considerando la voluntas legis di dare sempre e comunque rilievo penale allo scambio voti-denaro intervenuto tra un politico e un mafioso indipendentemente dalla contemporanea rilevanza a titolo di concorso esterno. Ad esempio, si configurava lo scambio elettorale politico mafioso quando la quantità di denaro versata o promessa in cambio dei voti non fosse tale da potersi considerare un contributo sufficientemente significativo per il rafforzamento o il mantenimento del sodalizio mafioso42. Aderiva a questa impostazione chi considerava la norma in esame necessaria a soddisfare esigenze repressive non efficacemente perseguibili ricorrendo agli schemi del concorso esterno. Introducendo l’ 416 ter, quindi, il legislatore avrebbe voluto attribuire rilevanza a rapporti meramente sinallagmatici, e non all’effettivo uso della modalità mafiosa per la realizzazione dell’accordo precedentemente stipulato43, rilevante ai fini del concorso esterno; come pure è stato sostenuto da altra dottrina44.
3.4. L’elemento soggettivo Per integrare il reato di scambio politico mafioso sotto il profilo psicologico la norma richiede solo la sussistenza dolo generico. Riflessi penalistici del rapporto mafia-politica, in Foro it.,V, 137; DE FRANCESCO, Dogmatica e politica criminale nei rapporti tra concorso di persone ed interventi normativi contro il crimine organizzato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1266. 42 GROSSO, La contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione mafiosa e irrilevanza penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 1195. 43 DE FRANCESCO, Commento all’art. 11 ter del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, in Leg. pen., 1993, 122; SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, cit. 44 Per un’analisi più dettagliata dell’oggetto materiale del reato e della sua esegesi ermeneutica da parte della giurisprudenza vedi supra cap. 2. 26
Anzitutto è necessaria la volontà del politico di richiedere la promessa di voti in cambio dell’erogazione di denaro e di ottenerla. All’elemento volitivo deve poi accompagnarsi la consapevolezza dei
caratteri
tipici
della
controparte
mafiosa,
tenuto
conto
dell’ambiente nel quale essa opera e della sua possibilità di condizionare gli elettori. Dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere necessario e sufficiente ai fini del dolo la consapevolezza dell’uso del metodo mafioso e delle finalità delittuose dell’organizzazione criminale. L’elemento psicologico collega il disvalore penale della condotta del “colletto bianco” al disvalore del comportamento mafioso, a nulla rilevando la divergenza qualitativa e quantitativa di ruoli45.
3.5. Il momento consumativo Lo scambio elettorale politico mafioso si consumava al momento del perfezionamento verbale del patto di scambio, indipendentemente dall’effettiva esecuzione dello stesso46. Si applicava la regola di matrice civilistica per cui il patto/contratto si concludeva nel momento in cui alla proposta seguiva l’accettazione da parte del destinatario di essa. Dunque era dalla conclusione dell’accordo che si esponeva a pericolo il bene giuridico dell’integrità della libertà politica dei cittadini. 45 ANTOLISEI, Diritto penale, Parte speciale, cit,; FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 498; VISCONTI, Il reato di scambio elettorale politicomafioso, in Indice pen., 1993, 273. 46 FIANDACA - MUSCO, op. ult. cit.; VISCONTI, op. ult. cit.
27
Seguendo quest’impostazione lo scambio elettorale politico mafioso configurava un reato di pericolo presunto, diventando irrilevante ai fini integrativi della fattispecie la dazione effettiva del denaro pattuito come corrispettivo della promessa di voti. In questo senso l’utilità della nuova fattispecie si coglieva soprattutto sul terreno probatorio, poiché ai fini della punibilità era sufficiente che il politico accettasse dal mafioso la promessa di voti, mentre non sarebbe stato necessario dimostrare che effettivamente il mafioso avesse condizionato la volontà degli elettori47. Quest’orientamento venne seguito anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha in più occasioni affermato che la consumazione dell’illecito si verificava “nel momento della formazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo irrilevante, in particolare per quanto concerne l’uomo politico, la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa in vista del futuro e concreto adempimento dell’impegno assunto in cambio dell’appoggio elettorale”48. Era chiaro il disposto normativo nel prevedere che i voti fossero solo
promessi,
il
loro
eventuale
apporto
concreto
avrebbe
rappresentato un semplice post-fatto della condotta tipizzata dalla norma. L’attivarsi con metodi mafiosi al procacciamento di voti è reatoscopo del delitto di cui al 416 bis c.p. In tal caso si notava come l’autonoma fattispecie di cui all’416 ter c.p. non contemplasse la punizione dell’affiliato promittente. 47 FIANDACA, Riflessi penalistici del rapporto mafia-politica, in Foro it., cit.; FONZO -PULEIO, Lo scambio elettorale politico mafioso. Un delitto fantasma?, cit. 48 Cass. 13 novembre 2002, Gorgone, CED 224274, in Cass. pen., 2004.
28
Quest’ultimo si considerava già sanzionato dall’apposita previsione dell’art. 416 bis c.p, e dunque la norma in esame si limitava a punire il soggetto “contiguo” e non quello intraneo all’associazione mafiosa. Probabilmente tale opzione era dovuta alla volontà di non confondere concettualmente le due condotte, comunque sanzionate con la medesima cornice edittale.
4. I rapporti tra l’art. 416 ter e altre figure di reato: un’analisi sistematica. Uno degli obiettivi degli artt. 11 bis e 11 ter della legge antimafia del 1992 d.l. n. 306 era quello di estendere l’alveo applicativo dell’art 416 bis c.p. alla realtà operativa delle organizzazioni criminali in occasione di consultazioni elettorali. In questo senso l’esplicita previsione per cui tra i reati-scopo dell’associazione mafiosa possa esservi anche quello di “impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali” potrebbe essere letta come un incentivo per la giurisprudenza, rimasta sino ad allora restia alla repressione della condotta del politico colluso con la mafia49. Con lo stesso obbiettivo di rafforzare la risposta penale contro la contiguità mafiosa di politici e rappresentati delle istituzioni democratiche del Paese, la legge di conversione n. 356/1992 del d.l. Scotti - Martelli introdusse nel codice penale l’autonomo titolo di reato di cui all’art. 416 ter. 49 COLLICA, Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?, in Riv. It. dir. proc. pen. 1999, 877 ss; FIANDACA, Riflessi penalistici del rapporto mafia politica, in Foro it., 1993, V, 137.
29
La formulazione della norma - come detto - prendeva in diretta considerazione solo una ristretta parte delle relazioni illecite che politici e mafiosi potevano intessere tra loro. In particolare il testo legislativo si riferiva esclusivamente all’accordo caratterizzato dallo scambio erogazione di denaropromessa di voti; accordo che per il legislatore presentava un disvalore tale da richiedere il severo trattamento sanzionatorio previsto dal primo comma dell’art. 416 bis c.p. Al contrario, lo scambio avente le medesime caratteristiche di quello appena descritto, ma avente ad oggetto la promessa di voti versus la promessa di altri favori (non erogazione di denaro) non implicava una significativa rilevanza sul piano penale tale da giustificare l’imputazione per scambio elettorale politico mafioso. La previsione della semplice “promessa di favori” apparve priva di quella determinatezza logico-fattuale necessaria per essere inserita tra i requisiti specifici della fattispecie (come emerse nel corso del rapido iter parlamentare che caratterizzò l’introduzione della nuova fattispecie50). L’indeterminatezza della “promessa di favori” era dovuta ad un duplice profilo: in primo luogo, il concetto di “favore” (anche eventualmente
utilizzando
il
termine
giuridico
“utilità”)
era
considerato troppo generico e vago; in secondo luogo la scelta di criminalizzare la mera “promessa”, indipendentemente dai riscontri successivi, rischiava di screditare e rendere sospetto qualsivoglia contatto tra il candidato e i cittadini nel corso della consultazione
50 Vedi supra § 2.1.
30
elettorale (contatto che è un aspetto fondamentale di un ordinamento democratico)51. Peraltro non mancava chi al contrario, sosteneva che lo scambio avente per oggetto voti contro prestazioni diverse dal denaro (i.e. promessa di appalti, concessioni, autorizzazioni, finanziamenti pubblici ecc.), essendo normalmente idoneo a dar luogo ad un rapporto più stabile e duraturo, si poteva facilmente far rientrare nella fattispecie associativa dell’art. 416 bis c.p. La precisazione appena fatta però non avrebbe potuto giustificare il riferimento contenuto nell’art. 416 ter al solo denaro, considerando che anche altre forme di corrispettivo avrebbero potuto esaurirsi in un’unica prestazione e in un unico episodio. Per di più il riferimento esclusivo al denaro non avrebbe potuto neppure ritenersi una conseguenza del concitato e urgente iter che portò alla conversione del decreto n. 306 del 1992. Si ricordi infatti, che fin dalla prima lettura alla Camera erano stati proposti emendamenti volti a disegnare una norma di più ampio respiro rispetto a quella che poi effettivamente fu approvata; modifiche tutte respinte. Dalla lettura degli Atti parlamentari emergeva come la promessa di voti avrebbe dovuto avere quale corrispettivo non solo il denaro, ma anche la “promessa di agevolare l’acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti, contributi, finanziamenti pubblici o, comunque, della realizzazione di profitti”52. 51 RONCO, Lo scambio elettorale politico mafioso, in Il delitto penale della criminalità organizzata, di ROMANO - TINEBRA (a cura di), Giuffrè, 2013, 151 ss. 52 In questi termini si era espresso l’emendamento elaborato dal comitato ristretto della Commissione Giustizia, affinché fosse ritirato l’ulteriore emendamento Galasso-Palermo.
31
In generale dai lavori preparatori si ebbe un significativo indebolimento della norma rispetto a come era stata costruita sulla base dei primi emendamenti53. Le lacune riscontrate nel testo dell’art. 416 ter fin dalla sua introduzione resero problematica la sua applicazione e il suo margine di autonomia rispetto al altre figure delittuose.
4.1. L’art. 416 ter e il concorso esterno in associazione mafiosa Il margine di autonomia dell’art. 416 ter c.p. rispetto alla pur controversa figura del concorso esterno in associazione mafiosa dipendeva dalla estensione assegnata a quest’ultima54. Il
concorso
esterno
così
come
sviluppato
dalla
prassi
giurisprudenziale, ben potrebbe rinvenirsi in un accordo politico mafioso “idoneo di per sé a produrre l’effetto di contribuire al consolidamento o al mantenimento in vita” dell’associazione mafiosa con cui viene siglata l’intesa55. Anche la dottrina più restia ad ammettere la configurabilità di un concorso
eventuale
in
associazione
mafiosa
distinto
dalla
53 Cfr. VISCONTI, Il reato di scambio, cit, che chiaramente parla di un “disordinato ma graduale depotenziamento delle proposte iniziali” e di un risultato “frutto di mediazioni compromissorie dell’ultima ora”. 54 DE FRANCESCO, Dogmatica e politica criminale dei rapporti tra concorso di persone ed interventi normativi contro il crimine organizzato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1266. 55 Trib. di Palermo, 4 aprile 1998, Musotto, in Foro it., 1999, II, 44, con nota di VISCONTI; Trib. di Palermo, 27 gennaio 2001, Scalone, in Foro it., 2002, II, 68; Trib. di Taranto, 26 giugno 1999, Cito, in Foro it., 2000, II, 166; Trib. di Palmi, 25 marzo 1996, Mancini, in Foro it., 1997, II, 441; nella giurisprudenza di legittimità v. Cass., Sez. VI, 15 maggio 2000, Pangallo, in Cass. pen. , 2001, 2684; contra v. Trib. di Palermo, 27 aprile 1999, Gorgone, in Foro it., 2000, 166.
32
partecipazione diretta alla medesima,
ne riconosceva l’importante
risvolto pratico. Infatti, nonostante il timore di un’eccessiva dilatazione della condotta tipica e di un’indebita anticipazione della tutela penale nei reati associativi, la duttilità di questa figura giuridica permetteva di ricomprendere nella repressione penale fenomeni collusivi con poteri illegali. Le infiltrazioni mafiose nei vari settori della vita pubblica determinano effetti degenerativi e distruttivi, tali da non poter essere affatto trascurati dal legislatore penale56. La configurabilità del concorso eventuale poggiava sulla diversa natura dell’oggetto materiale e dell’elemento psicologico rispetto a quelli propri del concorso necessario. Si aveva concorso necessario quando la condotta dell’associato oltre ad essere oggettivamente idonea ad apportare un contributo adeguato, fosse anche soggettivamente diretta al perseguimento delle finalità dell’intera organizzazione. Viceversa, ci saremmo trovati di fronte ad un concorrente eventuale o esterno, se il soggetto pur prestando il suo contributo oggettivamente idoneo, non avesse fatto parte dell’associazione in forma stabile e duratura57. Quest’ultima osservazione non sembrava però condivisibile nella parte in cui privilegiava nella tipizzazione della condotta le procedure formali previste dall’associazione e il profilo soggettivo della volontà degli associati di aderire ad essa58. 56 DE FRANCESCO, in Rivista It. dir. proc. pen. 1994, 1290 ss. 57 SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, III Padova, 1990, 129 ss. 58 INGROIA, L’associazione mafiosa, Milano 1993, 43 ss.
33
All’interno dell’orientamento favorevole alla figura del concorso esterno alcuni propendevano per l’idoneità ex ante del contributo, altri invece richiedevano un apporto anche occasionale ma comunque effettivo a favore dell’organizzazione, suscettibile di diagnosi ex post59. La stessa divergenza di vedute si riscontrava nella giurisprudenza di legittimità: alcune pronunce escludevano in diritto la possibilità di un concorso esterno in associazione mafiosa 60 , altre invece ne riconoscevano la configurabilità sulla base di comportamenti occasionali e in base ad attività non istituzionalizzate a favore dell’organizzazione61. Il restatement giurisprudenziale circa l’applicazione del concorso ex art. 110 c.p. nel reato di cui al 416 bis c.p. si spiegava con una particolare visione politico-giudiziaria che riteneva non penalmente perseguibili forme di “contiguità compiacente” per la verità molto diffuse e dannose. Emblematico sul tema era quanto affermato nella motivazione della sentenza di primo grado del ben noto Maxiprocesso di Palermo, emessa il 16 dicembre 1987 dai giudici della Corte d’Assise: “dal punto di vista penale non è agevole distinguere nei casi concreti se, per esempio, l’imprenditore sia una vittima, un favoreggiatore o un associato, ipotesi quest’ultima che, a parere della Corte, si realizza solo allorché vi sia la prova di un fattivo e costante contributo funzionale al sistema di potere mafioso”. 59 VISCONTI, in Riv. It. dir. proc. pen., 1995, 1303 ss; ID., Contiguità alla mafia, cit., 320. 60 Cass, 19 gennaio 1987, Cillari, in Cass. pen. 1989, 34, con nota contraria di DE LIGUORI. 61 Cass, 4 febbraio 1988, Barbella, in Cass. pen., 1989, 1988.
34
La struttura delle due fattispecie, partecipazione e concorso esterno, comportava disparità di soluzioni anche sotto il profilo probatorio: la partecipazione interna, essendo reato di mera condotta è suscettibile di accertamento ex ante; il concorso esterno, integrando lo schema del reato di evento richiede un accertamento ex post62. Connessa a questa alternativa era la diversa interpretazione dell’art. 416 ter c.p., così come introdotto nel 1992. Il concorso materiale era stato escluso nel caso dell’esistenza di un accordo tra esponente mafioso e candidato. Infatti, in questa situazione si contestava il solo reato di scambio elettorale politico mafioso, ricorrendone tutti gli altri presupposti. Diversamente si ravvisava un concorso esterno (ex artt. 416 bis e 110 c.p.) quando la semplice promessa di erogazione di denaro che seguiva all’accordo potesse contribuire alla sussistenza e al rafforzamento dell’associazione. In tal caso il ruolo dell’art 416 ter sarebbe servito proprio per colpire quelle condotte che pur consistendo nella promessa di elargizione di denaro, fossero prive della suddetta attitudine (ad esempio perché la quantità di denaro versato o promesso non era tale da poter essere considerata un apporto significativo al rafforzamento dell’associazione mafiosa)63. Rispetto a un’interpretazione dell’art 416 ter c.p. come fattispecie di carattere associativo, senz’altro preferibile appariva la 62 VIGANÒ, Riflessioni conclusive in tema di diritto penale giurisprudenziale, partecipazione e concorso esterno, in AA. VV., I reati associativi paradigmi concettuali e materiale probatorio. Un contributo all’analisi e alla critica del diritto vivente, 2005. 63 GROSSO, Accordo elettorale politico mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa: una configurazione possibile, cit; DE FRANCESCO, Commento all’art. 11 ter del d.l.8 giugno 1992, cit.; SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, cit.
35
soluzione che vedeva la norma diretta a colpire condotte individuali dei soggetti politici che beneficiavano dell’appoggio mafioso durante le consultazioni elettorali. Era soprattutto la ratio dell’introduzione della nuova fattispecie ad avvallare questa impostazione. Dall’analisi dei lavori preparatori emerse infatti, come l’obiettivo dell’art 416 ter fosse quello di colpire i politici e gli amministratori che si affidavano alla cosca mafiosa per ottenere voti e favori, a prescindere dalla partecipazione all’associazione. Ne seguiva che ai fini dell’integrazione del reato de qua non rilevava l’assunzione da parte del politico di un ruolo organico all’interno dell’organizzazione criminale. Pertanto la giurisprudenza applicava l’art. 416 ter c.p. ogni qual volta il soggetto beneficiario dei voti non fosse anche membro dell’associazione mafiosa, dovendo in quest’ultimo caso lasciare spazio a quanto previsto dall’art 416 bis c.p. Questa impostazione permetteva di ricondurre la fattispecie del voto di scambio in quella categoria dei c.d. reati-contratto 64 , valorizzando la scelta del legislatore di punire un patto in sé considerato pericoloso e seriamente lesivo della credibilità ed efficienza delle istituzioni65.
64 VISCONTI, Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, cit., 299. 65 Per un’analisi più approfondita del rapporto tra art. 416 ter e concorso esterno, e per l’evoluzione di questo rapporto nella prassi giurisprudenziale si rinvia al cap. 2 del presente lavoro.
36
4.2. L’art. 416 ter e la normativa in materia di “corruzione elettorale” Chiarito che la punibilità ex art. 416 ter era ristretta alla sola ipotesi di erogazione di denaro in cambio della promessa di voti, rimanevano escluse dal modello legale tutti i casi - non certo marginali - di chi spendesse la promessa di favori di qualsiasi altro genere come corrispettivo alla suddetta promessa. Quest’ultimo contegno, tuttavia, non andava esente da profili di responsabilità penale, in quanto idoneo a rientrare nel reato di corruzione elettorale di cui all’art. 96 del d.P.R. n. 361 del 1957, la cui pena era stata significativamente aggravata dall’art. 11 quater della stessa l. 356/1992 di conversione del d.l. Scotti-Martelli. Infatti già prima dell’entrata in vigore dell’art. 416 ter c.p., il succitato art. 96 del T.U. in materia di trasparenza elettorale puniva la promessa di voto ottenuta mediante l’offerta, la promessa o la somministrazione di “denaro, valori, o qualsiasi altra utilità”, “per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l’astensione” 66. 66 DPR 361/1967, art 96 modificato dall'art. 11-quater del d.l. 8.6.1992, n. 306, convertito dalla l. 7.8.1992, n. 356 “Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l’astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l’utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all’elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali. /La stessa pena si applica all’elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.”
37
Taluna dottrina considerava la preesistente disciplina della corruzione elettorale pressoché coincidente con il neo introdotto reato di scambio elettorale politico mafioso che puniva “chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo art 416 bis in cambio dell’erogazione di denaro”67. In verità, vi era più di una ragione addotta da altra dottrina a sostegno della tesi contraria. Anzitutto l’articolo 96 del d.P.R. 316/1957 si riferiva alla compravendita dei voti elettorali singolarmente considerati e non all’appoggio proveniente da un bacino elettorale genericamente considerato. In secondo luogo, la condotta incriminata dalla normativa speciale era quella del candidato politico che si rivolgeva direttamente ai singoli elettori e tentava di estorcerne il voto attraverso l’ offerta o la dazione di denaro o altri favori. Al contrario, nell’art 416 ter c.p. il referente del soggetto agente non era più qualsiasi elettore, bensì l’organizzazione mafiosa che si avvaleva del metodo mafioso per determinare il risultato delle elezioni. Ne seguiva che l’elemento di discrimine tra le disposizioni richiamate era rappresentato dal referente del soggetto politico: un elettore qualsiasi nell’art. 96 d.P.R. 361/1957; l’associazione mafiosa nel reato di scambio elettorale politico mafioso68. A prescindere dalla lettera della norma che comunque restava foriera di imprecisioni, a favore del suddetto risultato ermeneutico 67 FORLENZA, I nuovi reati elettorali e contro l’amministrazione della giustizia nella l. n. 356/1992, in Riv. pen. dell’Economia, 1993, 535. 68 Quest’impostazione era contraddetta da chi riteneva che il reato di cui all’416 ter si configurasse uti singuli e potesse essere commesso da chiunque: “non solo dai candidati, non solo dai mafiosi”; FORLENZA, Op. ult. cit.
38
giocava la sua collocazione sistematica, la rubrica e il rinvio all’articolo precedente. Il rinvio al terzo comma dell’art 416 bis era infatti utile sia per stabilire il limite edittale di pena, sia ai fini della determinazione del corrispettivo dell’elargizione di denaro. Quest’ultimo veniva individuato nella “promessa di voti di cui al terzo comma dell’art. 416 bis”, da qui la plausibilità che ad assumere siffatta promessa fosse proprio l’associazione mafiosa descritta nell’articolo richiamato69. Il candidato politico decideva di rivolgersi all’organizzazione criminale, anziché al singolo elettore, non tanto (o non solo) per avere i voti del gruppo, ma piuttosto perché quel gruppo sarebbe stato capace di procurargli ulteriori consensi elettorali. Capacità derivante dalla forza intimidatrice del vincolo associativo e dalle conseguenti condizioni di assoggettamento ed omertà, requisiti tipici del metodo mafioso. Tuttavia il riferimento al terzo comma dell’art. 416 bis suscitava molteplici perplessità, poiché la norma richiamata non conteneva alcuna promessa, ma solo la descrizione di un’ulteriore finalità dell’associazione mafiosa70. Ricorrendo ad un argomento di carattere sistematico si sarebbe potuto rinvenire una “promessa” nell’attività sottesa al “procurare voti
69 GARGANI, Commento all’art 416 ter, in PADOVANI (a cura di), Codice penale, 1997, p 1588; Giova ricordare come per la contestazione dell’art. 416 ter taluni ritenevano sufficiente un accertamento di fatto di appartenenza alla mafia v. VISCONTI, Il reato di scambio elettorale politico-mafioso. In Indice penale, pag. 273 ss., 1993; 70 Sugli aspetti problematici legati al metodo mafioso, descritto mediante rinvio all’art. 416 bis vedi supra cap. 2.
39
ad altri in occasione di consultazioni elettorali” alla quale l’art. 416 bis farebbe implicito riferimento71. Così ragionando, nel termine generico “altri” andava ricompreso anche il soggetto attivo dell’art. 416 ter, qualora avesse ottenuto la promessa di voti verso l’erogazione di denaro. Peraltro, il rinvio all’art. 416 bis anche quoad poena costituiva riprova della necessità di individuare nell’associazione mafiosa il referente dell’uomo politico oltre che evidenziare l’analogo disvalore penale tra le due condotte. Un altro elemento che avallava il diverso ambito operativo delle norme in esame emergeva dalla condotta in esse incriminata, ed era legato al concetto dell’”erogazione”. Chi sosteneva che per l’integrazione dell’art. 416 ter fosse necessaria l’erogazione di denaro contestualmente all’ottenimento della promessa di voti affermava, di conseguenza, che la diversa dizione utilizzata nell’art. 96 D.P.R. 36171971 (“offerta, promessa e somministrazione”) indicasse oltre alla erogazione contestuale di denaro anche quella futura. Altri facevano invece riferimento ai lavori parlamentari, nel corso dei quali era stato proposto un emendamento che nella formulazione della norma inseriva il verbo “somministrare”. Senonché, tale espressione fu poi sostituita con quella definita di “erogare”, prima della votazione finale. Tale argomento dimostrerebbe la voluntas legis di ricomprendere tra le condotte penalmente rilevanti ex art. 416 ter non solo la dazione effettiva di denaro, ma anche la promessa di una dazione futura72. 71 COLLICA, Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?, cit., 877.
40
Tuttavia, l’esegesi appena richiamata non sembra convincente, poiché nel senso comune “erogare” e “somministrare” sono spesso utilizzati come sinonimi. Infine contro la tesi della completa sovrapponibilità delle norme prese in esame vi era l’aumento della pena prevista dall’art. 96 d.P.R. 361/1957, apportato dallo stesso provvedimento che ha introdotto il reato di scambio elettorale politico mafioso. Appariva, dunque, chiara l’intenzione del legislatore di mantenere in vigore la normativa preesistente, che sembrava preordinata a reprimere quei rapporti riconducibili al c.d. clientelismo politico e differenziarla dall’inedito art. 416 ter che invece voleva colpire meccanismi più complessi e pericolosi di corruzione elettorale, connotati dalla contiguità politico-mafiosa73. Alla luce di quanto precedentemente detto, tra le fattispecie esaminate si poteva rinvenire un concorso apparente di norme: se l’affiliato prometteva al politico congiuntamente il voto proprio e il procacciamento di quelli altrui in cambio di denaro si applicava l’art. 416 ter c.p. per il principio di consunzione; se, al contrario, la promessa aveva ad oggetto solo il voto proprio si verificava la corruzione elettorale ex art. 96 d.P.R. 361/195774. Tenuto conto delle precedenti puntualizzazioni e preso atto della situazione contingente da cui traeva origine la l. 356/1992, il rapporto 72 In questo senso v. VISCONTI, Il reato di scambio, cit., p 298; ammettendo la promessa di denaro in cambio della promessa di voti, si generavano una serie di problemi probatori connessi alla necessità di un effettivo riscontro del denaro per la consumazione del reato. Per un’analisi più approfondita di questo punto, e della prassi giurisprudenziale in merito si rinvia al cap. 2. 73 DE FRANCESCO, Commento agli artt. 11 bis, cit. p.132; SPAGNOLO, L’associazione, cit., 145. 74 COLLICA, Scambio elettorale politico-mafioso, cit, 880. 41
esistente tra le varie fattispecie considerate poteva essere riassunto nel modo riportato di seguito. L’art 416 ter c.p. trovava applicazione quando la relazione tra il candidato e l’esponente mafioso avesse per oggetto esclusivamente la promessa di voti dietro dazione di denaro. Diversamente si faceva ricorso all’art 416 bis c.p. quando il nesso tra politico ed organizzazione mafiosa si sostanziava in un rapporto potenzialmente continuativo e duraturo, articolato in una serie di prestazioni reiterate nel tempo suscettibili di avere ad oggetto qualsiasi utilità, compreso il denaro75. In quest’ultimo caso il politico era perseguibile per associazione a delinquere di stampo mafioso ovvero per concorso nel medesimo reato ai sensi dell’art 110 c.p. in considerazione dell’apporto dato all’organizzazione. In via del tutto sussidiaria potrebbe farsi riferimento ai meno gravi reati di corruzione e coercizione elettorale di cui agli artt. 96 e 97 del T.U. per le elezioni a livello statale e agli artt. 86 e 87 del T.U. per le elezioni amministrative.
75 VISCONTI, Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Indice penale, 1993, 273 ss.
42
CAPITOLO II L’ARTICOLO 416 TER NELLA DIMENSIONE GIURISPRUDENZIALE
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L’oggetto materiale della condotta: denaro o anche altra utilità? - 2.1. (segue) Erogazione o anche promessa di erogazione? - 3. La promessa di voti e il c.d. metodo mafioso. - 4. Il patto di scambio politico mafioso e la punibilità a titolo di concorso esterno in associazione mafiosa. - 4.1. (segue) Il caso Mannino. - 5. Il patto di scambio politico mafioso e la punibilità per “corruzione elettorale”.
1. Premessa Fin dai primi commenti all’art. 416 ter furono evidenziate una serie di lacune normative che avrebbero impedito alla nuova ipotesi delittuosa il perseguimento dell’obiettivo prefissato: contrastare la contiguità ad associazioni mafiose di soggetti inseriti nel modo politico e istituzionale76. 76 COLLICA, Scambio elettorale politico mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 877 ss.; MOROSINI, Riflessi penali e processuali del patto di scambio politico mafioso, in Foro it., 2001, II, 80 ss.; FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol.I, Bologna, 4a ed., 2014, 498; AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Dir. pen. cont., n.2, 2014; BALSAMO – LO PIPARO, La contiguità all’associazione mafiosa e il problema del concorso eventuale, in Le associazioni di tipo mafioso, ROMANO (a cura di), Utet, 2005; CAVALIERE, Lo scambio elettorale politico
43
Le criticità del testo legislativo erano per lo più dovute alla frettolosa e travagliata gestazione della norma, emanata all’interno di un contesto emergenziale, che richiedeva un’immediata e simbolica reazione dello Stato, sfociata in un compromissorio decreto legge approvato all’indomani delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio del 199277. Il risultato di quell’iter legislativo fu rappresentato dalla non felice formulazione dell’inedito reato di scambio elettorale politicomafioso che puniva il candidato a una competizione elettorale il quale, in cambio di denaro, avesse ottenuto la promessa di voti prevista dal terzo comma dell’art. 416 bis78; disposizione quest’ultima introdotta dal medesimo d.l. Scotti-Martelli. Gli aspetti maggiormente problematici erano sostanzialmente due: il primo riguardava l’oggetto della prestazione del candidato politico, circoscritta al solo denaro erogato alla controparte mafiosa in cambio di voti; il secondo, invece, concerneva la lacunosa descrizione mafioso, in AA.VV., Trattato di diritto penale, a cura di MOCCIA, vol. I, I delitti contro l’ordine pubblico, Napoli, 2006, 639 ss; MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, 2a ed., Napoli, 1997, passim. 77 DE FRANCESCO, Commento all ’art. 11 ter d.l. 8 giugno 1992, n. 306, in Leg. pen., 1993, 122 ss.; VISCONTI, Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Ind. pen., 1993, 273 ss.; FIANDACA, Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Una espansione incontrollata del concorso criminoso, in Foro it., 1996, V, 127 ss.; GROSSO, Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa: una configurazione possibile, ivi, 121 ss.; CAVALIERE, Lo scambio elettorale politico-mafioso, cit, 639 ss.; PELISSERO, Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politicomafioso, in Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, a cura di ID., in Trattato teorico/pratico di diritto penale, diretto da PALAZZO PALIERO, Torino, 2010, 326 ss.; BARAZZETTA, Art. 416 ter, in Codice penale commentato, a cura di DOLCINI - MARINUCCI, 3a ed., Milano, 2011, 4345 ss. 78 In realtà questa disposizione stava ad indicare più che una promessa di voti, una delle possibili finalità dell’associazione mafiosa ovvero quella di “impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”. 44
della condotta incriminata, consistente nell’ottenere “la promessa di voti di cui al terzo comma dell’art 416 bis”. Il rinvio alla fattispecie “madre” che incrimina la partecipazione in associazione mafiosa diede adito a interpretazioni contrastanti in merito alla rilevanza del c.d. metodo mafioso nel fatto tipico descritto dalla norma in esame. Per di più le diverse interpretazioni delle due questioni si risolvevano in altrettante soluzioni difformi rispetto al momento consumativo del reato. Premesso ciò, le carenze e l’inadeguatezza del dettato normativo, insieme a un suo limitato potenziale applicativo motivarono la giurisprudenza a fornire in maniera autonoma e “creativa” una risposta appagante al fenomeno della corruzione elettorale mafiosa79. D’altronde, un intervento legislativo “simbolico”, forgiato sotto la spinta emotiva e non sorretto della necessaria ponderazione, non poteva che dar luogo a un panorama giurisprudenziale imprevedibile e incerto, caratterizzato non di rado da operazioni di fatto analogiche in malam partem. I percorsi ermeneutici seguiti da una parte della giurisprudenza, seppur apprezzabili per ragioni di equità sostanziale e per restituire alla norma un certa efficacia operativa e deterrente, dilatarono infatti,
79 PANETTA - BALSAMO, Sul patto elettorale politico mafioso vent’anni dopo. Poche certezze, molti dubbi, in Cass. pen., 2012, 3756 ss.; MADIA, Scambio elettorale politico-mafioso: il fascino riscoperto di una fattispecie figlia di un dio minore, ivi, 2013, 3328 ss.; AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, cit.
45
il dato formale dell’art. 416 ter
ben oltre i limiti consentiti
dall’interpretazione estensiva ammessa in materia penale80. Peraltro, va sin d’ora sottolineato che per quanto le pronunce della Suprema Corte - pur andando contra legem - abbiano cercato, gradualmente, di conferire forza a una parte fondamentale della normativa antimafia, esse finirono con il sortire ben poco effetto e anzi contribuirono a rendere il quadro applicativo dell’art. 416 ter ancora più intricato. In altre parole, le operazioni ortopediche poste in essere dalla giurisprudenza poco poterono a fronte di un dato normativo incerto e lacunoso, rispetto al quale una revisione normativa si poneva come necessaria81.
2. L’oggetto materiale del reato: denaro o anche altra utilità? Il decreto legge Scotti- Martelli, n. 306 del 1992, introdusse nel codice penale il nuovo reato di scambio elettorale politico mafioso, circoscrivendo la condotta penalmente rilevante del candidato politico, alla mera erogazione di denaro, in cambio di voti82. In verità, il testo del disegno di legge presentato e discusso in tempi rapidi nel corso dei lavori preparatori del 1992 prevedeva, accanto all’erogazione di denaro, anche “la promessa di agevolare 80 INSOLERA, Ripensare l’antimafia: il sistema penale, Testo rivisto della relazione al convegno “Ripensare l’antimafia. Nuovi contenuti per le sfide del futuro”, in Dir. pen. cont., 9 maggio 2014. 81 MULÈ, Scambio elettorale politico mafioso e rilevanza della mera promessa reciproca, in Arch. pen, n.3, 2012. 82 416 ter previgente: “La pena stabilita dal primo comma dell’art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro”.
46
l’acquisizione di concessioni, appalti, contributi e finanziamenti pubblici o comunque la realizzazione di profitti”. Quest’ultima locuzione venne però esclusa dal testo finale, considerando che una così ampia formulazione della norma avrebbe potuto determinare sue applicazioni “creative”, oltre che porsi in contrasto con i principi di offensività e determinatezza della legge penale. Tuttavia, proprio siffatta restrizione dell’oggetto materiale della condotta è stata una delle principali cause della inefficacia della fattispecie originaria, dal momento che nella maggior parte dei casi la prestazione del politico che riceve la promessa di voti consisteva (e consiste tutt’oggi) in comportamenti indebiti e vantaggiosi per il clan mafioso, che non si risolvono quasi mai nella semplice erogazione di denaro83. Per estendere la portata applicativa della norma ai casi concreti che si intendevano colpire, nel corso dei circa vent’anni di vigenza dell’originario
testo,
si
sono
sviluppati
diversi
orientamenti
giurisprudenziali tesi ad allargare l’area semantica riconducibile alla nozione di “erogazione di denaro”. La prima rimodulazione ermeneutica, concentrandosi sul termine “denaro”, ha ritenuto configurabile il reato anche nei casi in cui la 83 FIANDACA - MUSCO, Diritto Penale. Parte speciale. I, 6a ed. Zanichelli, 2014, 498; FIANDACA, Una espansione incontrollata del concorso criminoso, in Foro it., 1996, V, 127; ID, Riflessi penalistici del rapporto mafia politica, in Foro it., 1993, V, 137; DE FRANCESCO, Dogmatica e politica criminale nei rapporti tra concorso di persone ed interventi normativi contro il crimine organizzato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1266; AMARELLI, La riforma del reato di scambio politico mafioso: elemento necessario o superfluo per la sua configurazione?, in Dir. pen. cont., 14 settembre 2014; MADIA, Scambio elettorale politico mafioso: il fascino riscoperto di una fattispecie figlia di un dio minore, in Cass. pen. 2013, 3328; PANETTA-BALSAMO, Sul patto elettorale politico mafioso vent’anni dopo, in Cass. pen., 2012, 3756.
47
prestazione del politico avesse ad oggetto “qualsiasi bene che rappresentasse un “valore” appunto di scambio in termini di immediata commisurazione economica, restando invece escluse dalla portata precettiva altre utilità, che solo in via mediata [potessero] essere trasformate in utili monetizzabili e, dunque, economicamente quantificabili”84. Nella motivazione della pronuncia appena riportata, la Corte, argomentando quella che evidentemente è una “forzatura” del dato testuale, se non una vera e propria analogia in malam partem, riconosceva come “l’iter parlamentare che ha contrassegnato la definitiva stesura della norma, denota sicuramente una volontà tesa a circoscriverne la portata (....); ma è altrettanto vero che ad una logica di riduzione della platea delle varie “utilità” che lo scambio può presentare per la organizzazione mafiosa, non può corrispondere una sostanziale “sterilizzazione” del precetto, quale certamente si realizzerebbe ove si dovesse ritenere che la condotta punibile resti integrata solo in presenza della datio di una somma di moneta”85. In altri termini, la soluzione di considerare “denaro” qualsiasi altra utilità dall’immediato valore economico era l’unica alternativa alla totale inutilizzabilità dell’art. 416 ter c.p. Sulla stessa scia interpretativa si collocano altre sentenze, in cui i Giudici di legittimità consideravano oggetto dello scambio non solo il denaro, ma anche beni di pronta e immediata valutazione economica,
84 Cass. Sez. II, 30 novembre 2011, n. 46922; in senso conforme, Cass., Sez. II, n. 47404 e n. 47404 del 30 novembre 2011; Cass. 11 aprile 2012, n. 20924. 85 Cass. Sez. II, 30 novembre 2011, n. 46922, cit.
48
precisando al contempo l’esclusione di quelle “altre “utilità” che solo in via mediata [potevano] essere oggetto di monetizzazione” 86. In particolare, in una pronuncia del 2012 si considerava integrato il reato in esame anche se l’oggetto materiale della controprestazione del candidato consisteva in posti di lavoro87. A favore dell’interpretazione estensiva, la giurisprudenza faceva presente che nella maggior parte dei casi la controprestazione del politico avesse ad oggetto beni diversi da somme di denaro, e inoltre evidenziava che accogliendo l’interpretazione letterale del testo legislativo, fatti astrattamente qualificabili come scambio elettorale politico mafioso, sarebbero tutt’al più potuti confluiti nel dibattuto istituto del concorso esterno, ricorrendone tutti i requisisti richiesti da quest’ultimo88. Ancora in senso conforme a questa esegesi estensiva della norma, la Corte di Cassazione nel 2012 ritenne integrato il reato da parte di un sindaco campano che aveva indebitamente evitato a uno dei maggiori esponenti della cosca locale il pagamento di un canone di locazione per un immobile municipale altrimenti dovuto89; ugualmente, si è ritenuto sussistente il reato di scambio elettorale politico mafioso nel caso della promessa a un sodalizio mafioso di future assunzioni lavorative per taluni suoi membri, in cambio del sostegno elettorale al candidato sindaco di un paese del casertano90. 86 Cass. pen. Sez II, ud. 30 novembre 2011, dep. 20 dicembre 2011, n. 46922. In senso conforme a quanto sostenuto in questa sentenza: Sez II, 21 dicembre 2011, n. 47405, in C.E.D. Cass. n. 251609; Sez VI, 19 febbraio 2004, n. 105785 in Cass pen. 2005, 1905; Sez I, 14 gennaio 2004 n. 3859, in C.E.D. Cass. n. 227476. 87 Cass. pen. Sez. VI, 11 aprile 2012, n. 20924. 88 Su tutte cfr., Cass. Sez. Un., 15 luglio 2005, n. 33748, Mannino. 89 Cass. 11 aprile 2012, n. 20924. 90 Cass. 30 novembre 2012, n. 4901.
49
In un recente caso del 2013 anche i giudici di merito si sono attestati sul medesimo orientamento: la Corte d’Appello di Palermo ha individuato il corrispettivo alla promessa di voti da parte del candidato alle elezioni regionali, poi effettivamente eletto, nell’indebita agevolazione, tramite pressioni, di una transazione tra un’azienda di interesse mafioso e la banca creditrice91. Al
contrario,
secondo
un
altro
indirizzo
interpretativo
l’autonoma valenza dell’art. 416 ter può essere recuperata ritenendo che il legislatore, richiamando esplicitamente la sola erogazione di denaro quale possibile prestazione del politico, avesse voluto colpire qualsiasi scambio avente a oggetto voti versus denaro, anche quando non vi fossero i requisiti necessari per la sussistenza del concorso esterno (ad esempio perché la quantità di denaro versata non era tale da potersi considerare un contributo significativo al rafforzamento o mantenimento della cosca destinataria)92. In questa prospettiva il diverso caso rappresentato dallo scambio voti-favori rientrerebbe nell’alveo applicativo del concorso eventuale, mentre la specifica ipotesi di scambio voti-denaro darebbe sempre luogo a responsabilità penale ex art. 416 ter, pur in assenza dei requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 416 bis e 110 c.p93. All’orientamento giurisprudenziale che, seppur apprezzabile per ragioni di equità sostanziale, risultava essere palesemente contra
91 Corte d’Appello di Palermo, 9 gennaio 2013, n. 55 92 GROSSO, La contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione mafiosa e irrilevanza penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 1195. 93 TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè 2008, p 262 ss; Spagnolo, L’associazione di tipo mafioso, Cedam 1994, p. 148 ss,; TONA, Trattato di diritto penale. Parte speciale, vol. III, diretto da CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, Utet, 2009, 1161.
50
legem, se ne contrapponeva un altro, più risalente del tempo, ma maggiormente rispettoso del dettato normativo di cui all’art. 416 ter. In alcune sentenze della Suprema Corte, pronunciate tra il 2003 e il 2006, si sosteneva che lo scambio elettorale politico-mafioso dovesse prevedere il denaro quale oggetto materiale necessario ed esclusivo della condotta altrimenti, ricorrendone gli estremi, si sarebbe potuta realizzare la diversa fattispecie di corruzione elettorale di cui all’art. 96 del d.P.R. 30 marzo 1957, n 36194. Questo secondo indirizzo precisava come il principio di tassatività imponesse, ai fini della configurazione dell’art. 416 ter c.p., l’accertamento del requisito dell’erogazione di denaro in cambio di voti, come chiaramente risultava dalla lettera dell’art. 416 ter c.p.
2.1. (segue) erogazione o anche promessa? Per ampliare il potenziale applicativo dell’art. 416 ter, parte della giurisprudenza si è concentrata sulla nozione di “erogazione”, suscettibile di duplice accezione: nel senso di “effettiva dazione di denaro” da parte del soggetto agente oppure nel senso di “promessa di versamento di denaro in futuro” (in quest’ultimo caso il reato si riteneva perfezionato con lo scambio delle reciproche promesse)95. Nel 2012 la Prima Sezione penale della Cassazione aveva ritenuto irrilevante ai fini della consumazione del reato la materiale erogazione del denaro, poiché il bene giuridico tutelato dalla norma veniva esposto al pericolo “nel momento delle reciproche promesse, indipendentemente dalla materiale erogazione del denaro, essendo 94 Cass., Sez. III, 23 settembre 2005, n 39554, in Dir. e giust., 2006, n 3, 42; Cass., Sez. I, 25 marzo 2003, n 27777, in Cass. pen., 2004, 3627. 95 MULÈ, Scambio elettorale politico mafioso e rilevanza della mera promessa reciproca, cit.
51
rilevante – per quanto attiene alla condotta dell’uomo politico – la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell’impegno assunto in cambio dell’appoggio elettorale”96. Tuttavia anche rispetto alla nozione di “erogazione” il panorama giurisprudenziale si presentava incerto. E infatti, la stessa Sezione Prima della Cassazione – nell’ambito della medesima vicenda oggetto della pronuncia precedentemente riportata – ha anche affermato che: “Non può tuttavia disconoscersi la valenza della tesi (…) secondo cui il delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen. prevede che, a fronte della promessa di voti elettorali, debba in ogni caso avere luogo la presunzione relativa, di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, di una dazione, intesa come concreta ed immediata corresponsione o di somme di danaro ovvero di qualsiasi altro bene che rappresenti un valore di scambio in termini di immediata commisurazione economica”. Peraltro, in termini ancora più rigorosi, era stato anche sostenuto che l’erogazione di denaro dovesse essere effettiva e diretta all’associazione, e non al singolo associato, che avesse agito in nome e per conto della stessa, altrimenti avrebbe trovato applicazione la fattispecie meno grave di corruzione elettorale prevista dall’art. 96 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.97 L’interpretazione favorevole a un ampliamento del significato del testo normativo sembrava trovare supporto anche dai lavori parlamentari che confluirono nel d.l. 306 del 1992. 96 In questo senso, Cass., Sez. I, 21 agosto 2012, (ud. 2 marzo 2012), n. 32820, Battaglia. 97 INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, Bologna, 1996, 86 ss.
52
Il medesimo provvedimento legislativo in questione aveva infatti previsto un sensibile aumento di pena per il reato di corruzione elettorale (art. 96 del d.P.R 361/1957), rispetto al quale la condotta del “corruttore” era descritta con una triplice modalità: “offrire, promettere e somministrare”. Dunque, la logica conseguenza era che, se il legislatore avesse voluto riferirsi inequivocabilmente alla effettiva dazione del denaro, avrebbe utilizzato il verbo “somministrare” anche per il reato di scambio elettorale politico mafioso. Le incertezze di carattere ermeneutico-applicativo derivanti dalla formulazione dell’art. 416 ter prescelta dal legislatore del ’92, non potevano che stimolare il potere giudiziario a fornire una risposta autonoma e “creativa”, con il rischio di determinare un “cortocircuito nei rapporti tra potere legislativo e potere esecutivo98”. Rischio quest’ultimo che palesava la necessità di una riforma legislativa volta a modificare la norma vigente, tenendo nel debito conto la realtà criminologica che avrebbe dovuto contrastare, in modo da restituire all’art. 416 ter la sua naturale efficacia deterrente.
98 AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Dir. Pen. Cont., 2014, p. 5 ss. Sui difficili rapporti tra legge penale e giudice cfr.: FIANDACA, Il diritto penale tra legge e giudice. Raccolta di scritti, Padova, 2003, passim; ID., Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, in Scritti in onore di Giorgio Marinucci, a cura di DOLCINI - PALIERO, vol. I, Milano, 2006, 239 ss.; nonché da MAIELLO, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti, Torino 2014, passim; VIGANÒ, Riflessioni conclusive in tema di “diritto penale giurisprudenziale”, “partecipazione” e “concorso esterno”, in AA.VV., I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio. Un contributo all’analisi e alla critica del diritto vivente, a cura di PICOTTI - FORNASARI - VIGANÒ - MELCHIONDA, Padova, 2005, 279 ss.
53
3. La promessa di voti e il c.d. metodo mafioso Dal tenore letterale della fattispecie introdotta dal D.lg. 306 dell’8 giugno 1992 non era chiaro quali dovessero essere i requisiti della condotta incriminata, descritta semplicemente come quella di “chi ottiene la promessa di voti di cui all’art. 416 bis”. Secondo l’interpretazione più accreditata il reato presupponeva un accordo sinallagmatico tra un candidato politico (ma anche un soggetto terzo che ottiene la promessa di voti non per sé, ma per altri) avulso da collegamenti mafiosi e un’associazione criminale di stampo mafioso, che agisse mediante uno dei suoi affiliati. Benché nel testo della norma incriminatrice non comparisse alcun esplicito riferimento alla presenza del sodalizio criminale, vi erano diversi argomenti a favore di questa tesi: anzitutto, la collocazione sistematica e la rubrica della norma che, accedendo a una tesi diversa, avrebbero portato a risultati incongruenti; in secondo luogo, il rinvio al terzo comma dell’art. 416 bis, che presupponeva la necessaria presenza se non di un’associazione mafiosa o del suo coinvolgimento diretto, almeno di un soggetto legato a sistemi organizzativi e metodi mafiosi99. Altra parte della giurisprudenza aveva invece rilevato il dato imprescindibile del coinvolgimento diretto dell’intera organizzazione criminale per integrare il fatto tipico descritto dall’art. 416 ter c.p. Nel caso specifico, il Tribunale di Palermo aveva escluso la configurabilità dello scambio elettorale politico mafioso rispetto a un candidato alle elezioni che aveva erogato una somma di denaro a un esponente mafioso, senza però che quest’ultimo gli avesse promesso 99 DE FRANCESCO, Commento all ’art. 11 ter d.l. 8 giugno 1992, n. 306, cit.; FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 498.
54
di coinvolgere l’intera associazione di riferimento (“Cosa nostra”) nella campagna elettorale100. L’orientamento dottrinale e giurisprudenziale maggioritario accennava, attestandosi su posizioni diverse, alla “necessità della presenza di un’associazione” senza precisazioni ulteriori
101
o
addirittura alla semplice prospettazione, al momento dell’accordo, della possibilità di fare uso di quella forza intimidatrice e prevaricatrice tipica del vincolo associativo ovvero alla dichiarazione di
inserire
il
condizionamento
elettorale
nel
programma
dell’organizzazione mafiosa102. In ogni caso, per contestare all’extraneus (candidato diretto alle elezioni o suo intermediario) il neo introdotto art. 416 ter non era sufficiente la conclusione di un accordo con un associato mafioso che agisse uti singuli, senza alcun coinvolgimento, neppure eventuale, dell’organizzazione criminale103. Questa conclusione secondo l’opinione prevalente si ricavava dall’espresso richiamo che la norma in esame faceva all’art. 416 bis, e 100 “Ai fini del reato di scambio elettorale politico mafioso è necessario riscontrare la sussistenza dell’erogazione di denaro da parte del candidato alle elezioni e la correlata promessa del ricevente di procacciare voti in favore del primo grazie alla mobilitazione di un’associazione mafiosa con i metodi previsti dal terzo comma dell’art. 416 bis c.p; di conseguenza, il mero versamento da parte del candidato alle elezioni di una esigua somma di denaro (due milioni) ad un esponente di “Cosa nostra” allo scopo di ottenere l’appoggio elettorale, senza però che quest’ultimo prometta di coinvolgere l’intera organizzazione criminale nella campagna elettorale, non costituisce grave indizio di colpevolezza a carico dell’uomo politico in ordine al reato previsto dall’art. 417 ter c.p.” Tribunale di Palermo, Ord. 2 giugno 1997, Drago e altri, in Foro it. 1998, II, 125. 101 DE FRANCESCO, Commento all ’art. 11 ter d.l. 8 giugno 1992, n. 306, cit.; FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 498. 102 BOVIO e SINISCALCHI, Lo stato mostra i muscoli e inasprisce le pene, in Il Sole 24 ore, 11 agosto 1992. 103 Trib. di Palermo, 4 aprile 1998, Musotto, in Foro it., 1999, II, 44 con nota di VISCONTI.
55
in particolare al terzo comma dove si indica il fine dell’associazione mafiosa “di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”. Senonché, la suddetta norma non prevedeva (e non prevede tutt’oggi) alcuna promessa di voti, bensì si limitava a descrivere un’ulteriore finalità perseguibile dall’associazione mafiosa104. Era necessario pertanto che oggetto dell’accordo intervenuto tra il soggetto attivo dell’art. 416 bis e l’associato fosse l’acquisizione di voti attraverso il c.d. metodo mafioso. Tuttavia il testo legislativo entrato in vigore nel 1992 era foriero di perplessità teorico-applicative anche in merito al ruolo che il suddetto metodo mafioso impiegato nel procacciamento di voti, avrebbe dovuto avere nella delineazione del fatto tipico105. Difatti, sul punto si registravano una serie di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, sorretti da divergenti applicazioni dei principi di legalità, tassatività e determinatezza della legge penale, che resero confusa la distinzione tra comportamenti penalmente rilevanti e condotte lecite, seppur moralmente riprovevoli, in quanto espressione di attività politico-partitica106. Secondo una prima impostazione ermeneutica, ai fini della configurazione dello scambio elettorale politico mafioso era necessario “accertare che colui che ha promesso il proprio appoggio 104 Si ricordi che quest’ultima parte del terzo comma dell’art. 416 bis era stata inserita contestualmente all’art. 416 ter dall’art. 11 bis del d.l. 306 dell’8 giugno 1992. 105 PELISSERO, Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso, in Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, cit., 326; FONZO-PULEIO, Lo scambio elettorale politico-mafioso. Un delitto fantasma?, in Cass. Pen. 2005, 747. 106 FONZO-PULEIO, Lo scambio elettorale politico-mafioso. Un delitto fantasma?, cit., 747.
56
al candidato faccia poi effettivo ricorso all’intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa”107. Nel 2003 infatti, la Suprema Corte annullava la sentenza di condanna per scambio elettorale politico-mafioso emessa dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti di un candidato politico che, previa consegna di denaro, aveva ottenuto da un noto soggetto mafioso appoggio per l’imminente consultazione elettorale108. I Giudici di legittimità nel caso di specie avevano affermato che la mera promessa proveniente da un affiliato mafioso di procurare voti in cambio dell’”apertura di credito” del candidato non era idonea a integrare il reato di cui all’art. 416 ter, richiedendo la disposizione, altresì, la dimostrazione dell’effettivo impiego delle modalità mafiose nell’attività di reclutamento di consensi elettorali109. Il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte nella vicenda Cassata, sembrava però, contraddire il tenore letterale della norma in esame, che sanzionava – con la medesima pena prevista per l’associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis – “chi ottiene la promessa di voti (…) in cambio dell’erogazione di denaro”110. Il suddetto testo legislativo descriveva la condotta incriminata esclusivamente come l’ottenimento di una promessa di voti in cambio di denaro, suscettibile di condizionare il corretto svolgimento della competizione nel tentativo di reprimere, fin da questo momento, ogni
107 Cass. Sez. I, 25 marzo 2003, (dep. 26 giugno 2003), n. 27777 Cassata, CED 225864, in Dir. e giust., 2003, 31, pp. 32 ss., con nota critica di LAUDATI, Una sentenza troppo “buonista”. 108 Cass. Sez. I, 25 marzo 2003, (dep. 26 giugno 2003), n. 27777 Cassata, cit. 109 Cass. Sez. I, 25 marzo 2003, (dep. 26 giugno 2003), n. 27777 Cassata, cit 110 LUDATI, Una sentenza troppo buonista. Armi spuntate contro il connubio mafia politica, in Dir. e Giust., fasc. 31, 2003, 37.
57
possibile indebita interferenza nel processo di formazione e manifestazione della volontà elettorale (art. 48 Cost.)111. Ritenere elemento fondamentale dell’art. 416 ter l’uso concreto della forza persuasiva e coattiva da parte del clan per condizionare le elezioni a proprio vantaggio significava compromettere il principio democratico previsto dall’art. 48 della Costituzione e attribuire al reato in esame un potenziale offensivo analogo a quello del partecipe diretto o eventuale all’associazione mafiosa. Cosa che di fatto è avvenuta, equiparando la pena dell’art. 416 ter a quella prevista dalla fattispecie madre, di cui al precedente articolo del codice penale. Tuttavia, il tenore letterale del testo legislativo permetteva di qualificare la fattispecie congegnata dal d.l. 306/1992 come reato di pericolo; pericolo rappresentato dal rischio per il libero esercizio del diritto di voto. Si trattava inoltre, di un pericolo astratto o presunto, fissato iuris et de iure dal legislatore nel momento in cui si perfezionava lo scambio voti-denaro tra un esponente del mondo politico-istituzionale e un membro di un’associazione mafiosa. 111 La sovranità popolare è l’istituto sostanziale delle moderne democrazie e fondamentale strumento per l’esercizio dei diritti politici di ciascun cittadino. Lo Stato è chiamato ad apprestare ogni tutela necessaria a che la formazione e la manifestazione della volontà elettorale avvenga nel modo più libero e corretto possibile. A tutela della libertà di voto, legge italiana ha previsto numerose figure di reati elettorali: anzitutto la norma generale di attentato ai delitti politici del cittadino ex art. 294 c.p.; in secondo luogo i reati elettorali contenuti nella legislazione speciale (d.P.R. 361 del 1957 in materia di elezioni politiche e d.P.R. 570 del 1960 in materia di elezioni amministrative e la l. 115 del 1993 che prevede reati elettorali inerenti la propaganda elettorale). In tale contesto normativo si inserisce l’originario art. 416 ter, diretto a reprimere le interferenze mafiose che condizionando il libero esercizio del voto compromettono l’ordine democratico del Paese.
58
Alcune decisioni recenti, allontanandosi dalla descrizione della condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 416 ter, hanno ritenuto il reato consumato già al momento del raggiungimento dell’accordo tra il politico e il mafioso, tralasciando il dato dell’erogazione effettiva, e accontentandosi anche della mera promessa della futura dazione di denaro112. Diversamente, l’orientamento prevalente individuava il locus et tempus commissi delicti ai fini della consumazione nel momento in cui alla promessa di voti corrispondeva l’erogazione del denaro113. Di conseguenza teoricamente era ipotizzabile anche un reato solo tentato nel caso di trattative non andate poi a buon fine114. La ricostruzione fatta dalla Cassazione nella sentenza Cassata trasformava, invece, la fattispecie da reato di pericolo in reato di 112 “Il reato di scambio elettorale politico mafioso si perfeziona al momento delle reciproche promesse, indipendentemente dalla materiale erogazione del denaro, essendo rilevante – per quanto attiene alla condotta dell’uomo politico – la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell’impegno assunto in cambio dell’”appoggio elettorale”. Cass. Sez. I, 2 marzo 2012, 32820, in Cass. pen. 2013, 3149; in senso analogo, Cass. Sez. I, 2 marzo 2012, n. 32820, in Dir. e giust. On line, 7 settembre 2012; Cass. Sez. V, 13 novembre 2002, n. 4293, in C.E.D., 224274; e soprattutto Cass. Sez. Un., 15 luglio 2005, n. 33748, Mannino. Contra, Cass. Sez. VI, 13 aprile 2012, n. 18080, in C.E.D., n.252641; Sez. I, 25 novembre 2003, n. 4043, in Dir. pen. cont., n. 229991, per cui è necessaria otre all’elargizione di denaro anche il ricorso all’intimidazione mafiosa mafioso. In dottrina: VISCONTI, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politici mafioso: andiamo avanti ma con giudizio, Testo rielaborato dell'audizione resa il 6 giugno 2013 presso la Commissione giustizia della Camera dei Deputati sui ddl C-251 (Vendola e a.) e C-328 (Sanna e a.), cit. 113 Cass. Sez. VI, 19 febbraio 2004, Valerio, in Foro it., 2005, II, 479 con nota di VISCONTI; Trib. di Palermo, 17 maggio 2004, Pizzo, cit; Trib. di Palermo, G.I.P., 27 aprile 2004, in Giur. merito, 2004, II, 2274; Cass. Sez. V, 13 novembre 2002, Gorgone, in Cass. pen., 2004, 1991. 114 LUDATI, Una sentenza troppo buonista. Armi spuntate contro il connubio mafia politica, cit., 37; PELISSERO, Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso, in Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, cit., 326.
59
danno, con conseguente avanzamento del momento consumativo alla effettiva esecuzione del patto. Ma v’è di più. Il principio di diritto enunciato nella sentenza Cassata non pareva plausibile anche per motivi legati alle caratteristiche sociologiche e strutturali dell’associazione mafiosa stessa115, che ha come connotato tipico un particolare modus operandi consistente nell’uso della forza intimidatrice del vincolo associativo. Come si evince chiaramente dal terzo comma prima parte dell’art. 416 bis c.p., il proposito mafioso di condizionare l’esito elettorale non necessariamente verrà eseguito con singoli e individuabili atti di sopraffazione sotto forma di violenza o minaccia contro i singoli elettori, ma – come più spesso accade - mediante altri tipi di condotte (ad esempio, offrendo denaro). In questo caso, fornire la prova della condotta rilevante per la configurazione del reato si presentava alquanto complesso, dovendosi accertare l’esistenza di relazioni significative tra più soggetti, un certo tipo di struttura e di organizzazione interna della cosca, oltre alla verifica di proiezioni delittuose esterne, fino a diventare una vera e propria probatio diabolica, e rendere di fatto inapplicabile l’art. 416 ter116.
115 Sulle difficoltà interpretative ed applicative connesse alla nozione sociologica di associazione mafiosa come descritta nell’art. 416 bis c.p. cfr. ARCERI, Sull’art. 416 bis e in particolare sull’uso della forza intimidatrice, in Giur. di Merito, 1995, 2, 313, nota a Trib. Lecce, 25 settembre 1993. 116 LUDATI, Una sentenza troppo buonista. Armi spuntate contro il connubio mafia politica, cit.; FONZO - PULEIO, Lo scambio elettorale politico mafioso. Un delitto fantasma?, in Cass pen., 2005, 1911.
60
Nonostante i numerosi profili poco condivisibili, la decisione del caso Cassata è stata ripresa dalla successiva giurisprudenza di legittimità, seppur in maniera non perfettamente conforme. In più occasioni, infatti, la Suprema Corte ha utilizzato la medesima impostazione elaborata nella sentenza Cassata non tanto per verificare la sussistenza del delitto di cui all’art. 416 ter, quanto piuttosto per delimitarne i confini rispetto alle fattispecie affini di corruzione e coercizione elettorale di cui agli artt. 96 e 97 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (in materia di elezioni politiche, e ai corrispondenti artt. 86 e 87 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)117. Nel 2004, in un caso di corruzione elettorale, la Terza Sezione penale ha affermato che “nel caso di accordo tra un candidato alle elezioni ed un esponente mafioso, il quale assicuri al primo, in cambio di danaro, il proprio appoggio elettorale, correttamente viene configurato il reato di cui all’art. 96 del T.U. approvato con D. P. R. n. 361 del 1957 e non quello di cui all’art. 416 ter c. p., quando il suddetto accordo non preveda anche l’uso di metodi mafiosi per condizionare il corretto e libero esercizio della consultazione elettorale”118. Altra corrente giurisprudenziale si è espressa in termini leggermente diversi, ritenendo che il possibile ricorso al metodo mafioso dovesse essere chiaro al momento dell’accordo, ma che non fosse necessario per il delitto di scambio elettorale politico mafioso l’accertamento di singoli ed individuabili atti di violenza e sopraffazione, purché però “l’indicazione di voto sia percepita 117 Cass. Sez. III, 23 settembre 2005, Foti, in Giur. It., 2006, 1025 con nota di MANTOVANI. 118 Cass., Sez. III, 3 dicembre 2003, n. 5191, Saracino, in Riv. Pen., 2004, 389.
61
all’esterno come proveniente dal clan e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo”119. La condizione di assoggettamento e di omertà indotta nella popolazione potrebbe – come spesso accade – non essere il risultato di ben identificabili esternazioni cogenti e violente, ma semplicemente la conseguenza del prestigio criminale di quell’organizzazione in quel dato contesto che la rende un temibile ed “autorevole” centro di potere. Peraltro, nel caso di specie la Corte aveva affrontato anche un secondo profilo controverso del testo legislativo introdotto nel 1992, ovverosia la rilevanza dello status mafioso del promittente. Precisamente, annullando l’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva derubricato l’imputazione a semplice reato elettorale, la Cassazione ripropose l’originaria contestazione di scambio elettorale politico-mafioso ritenendo l’indubbia qualità di mafioso del promittente sufficiente a integrare il reato di cui all’art. 416 ter c.p. 120. In questo caso, il metodo mafioso è stato considerato implicito nella caratura criminale del soggetto promittente, laddove pretendere la pattuizione espressa della forza intimidatrice e prevaricatrice, come aveva fatto la sentenza Saracino del 2003121, avrebbe comportato una interpretatio abrogans dell’art. 416 ter c.p.122 Ritornando alla natura di pericolo della fattispecie descritta dall’art. 416 ter, incentrata sull’accordo voti-denaro, si rilevava come 119 Cass. Sez. I, 14 gennaio 2004, (dep. 30 gennaio 2004), Milella, CED 227476, in Cass. pen. 2005, 1905; Cass. Sez. I, 17 aprile 2002, n. 21356, Frasca, con nota critica di MAIELLO, Una “judge-made law” italiana: l’affermata punibilità, ex art. 110 e 416 bis c.p., del candidato alle elezioni che promette favori alla mafia in cambio di voti, in Foro it., 2003, II, c. 682. 120 Cass. Sez. I, 14 gennaio 2004, (dep. 30 gennaio 2004); Milella, cit 121 Cass. Sez. III, 3 dicembre 2003, Saracino, in Foro it., 2004, II, 508. 122 Trib di Palermo, 17 maggio 2004, Pizzo, in Foro it., 2004, II, 508; Cass. pen. Sez. VII, 19 febbraio 2004, Falco, in Cass. pen., 2005, 1905.
62
nello statuto di tipicità del fatto non vi rientrava né l’effettivo condizionamento dell’esercizio del voto, né l’ottenimento di quei voti per il politico. Se tuttavia, successivamente all’accordo, vi fossero stati atti di sopraffazione diretti a ostacolare il regolare svolgimento della consultazione
elettorale,
questi
avrebbero
potuto
integrare
eventualmente un reato-scopo dell’associazione (ex art. 416 bis) da non confondere con il fatto tipico dell’art. 416 ter. Infatti, in quest’ultimo caso, l’offesa al bene giuridico “ordine pubblico”
si
concretizzava
nel
momento
antecedente
del
raggiungimento dell’accordo, “essendo rilevante la disponibilità (dell’uomo politico) di venire a patti con la consorteria mafiosa” indipendentemente dal successivo risvolto del patto123. Siffatta esegesi interpretativa è stata poi ripresa e applicata anche dai giudici di merito che hanno considerato “l’eventuale successiva fase della raccolta di voti e le modalità con le quali essa si svolge, un post factum criminoso del tutto irrilevante ai fini della configurabilità del reato”124. Per di più, il metodo mafioso poteva riscontrarsi anche in una campagna elettorale in cui il clan indirizzava gli elettori verso un certo candidato facendo leva esclusivamente su una sorta di metus ambientale, senza singoli atti di violenza, minaccia o sopraffazione125.
123 Cass. Sez. I, 14 gennaio 2004, Milella, op. su. cit.; Cass. Sez. V, 16 marzo 2000, in Cass. pen., 2001; Trib. di Palermo, 17 maggio 2015, Pizzo. 124 Trib. Palermo, ord. 17 marzo 2004, Pizzo, in Foro It., 2004, II, 508, con nota di C. VISCONTI. 125 Cass. pen. Sez I 14 gennaio 2004, n. 3859, in CED Cass., 2004, rv. 227476.
63
In questo senso le modalità tipiche dell’agire mafioso rappresentavano l’elemento di discrimine tra la norma penale in questione e i reati elettorali disciplinati dalla normativa speciale126. Si consideri anche la diversa ratio delle due fattispecie, l’art. 416 ter mira a contrastare le interferenze mafiose nel sistema politicoistituzionale, mentre gli artt. 96 e 97 del d.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e gli artt. 86 e 87 del d.P.R 16 maggio 1960, n 570 tutelano in generale la correttezza delle competizioni elettorali rispettivamente a livello statale e locale. Considerare lo scambio elettorale politico mafioso un reatocontratto di pericolo, attraverso un’interpretazione improntata al principio di conservazione delle norme127, permetteva di superare le difficoltà
probatorie
legate
alla
dimostrazione
dell’effettivo
condizionamento della volontà elettorale nella direzione di quel determinato candidato128. Quanto detto si risolveva in maggiori possibilità applicative dell’art. 416 ter. Peraltro, ai fini dello scambio elettorale politico mafioso, non si richiedeva neppure la conclusione di ulteriori patti con cui il politico si impegnasse ad agire a favore dell’associazione mafiosa in caso di esito positivo della tornata elettorale, essendo sufficiente a integrare il 126 Cass. pen. Sez. III, 3 dicembre 2003, Saracino, in Foro it. 2004, II, 508; Cass. pen. Sez. I, 25 marzo 2003, Cassata, in Foro it., 2004, II, 508. 127 La disciplina generale dell’interpretazione giuridica, prevede il rispetto del principio di conservazione ed efficienza del sistema, quindi tra soluzioni ermeneutiche di pari dignità bisognerà privilegiare quella che maggiormente si presta ad applicazioni pratiche efficaci e coerenti con le ragioni della previsione della norma stessa. 128 FIANDACA, riflessi penalistici del rapporto mafia-politica, in Foro it., 1993, V, c 140.
64
disvalore del fatto l’intervenuto accordo concernente la promessa di voti “mafiosi” in cambio di denaro. Nell’eventualità in cui tali ulteriori patti vi fossero stati si doveva accertare la sussistenza degli estremi del delitto di partecipazione all’associazione mafiosa oppure, più probabilmente, del concorso esterno alla stessa (artt. 416 bis e 110 c.p.) 129. Rispetto al concorso esterno in particolare, l’art. 416 ter ha una “funzione rafforzativa - anticipatoria” 130 , infatti prima della sua introduzione le forme di contiguità mafiosa degli esponenti politici potevano rilevare ai sensi del combinato disposto degli artt. 416 bis e 110 c.p. ricorrendo tutti i requisiti richiesti dalla figura giuridica in questione.
4. Il patto di scambio politico mafioso e la punibilità a titolo di concorso esterno in associazione mafiosa Allo scopo di superare l’inadeguatezza della formulazione legislativa e la sostanziale inapplicabilità dell’art. 416 ter, una parte della giurisprudenza ha tentato di fornire una risposta al c.d. voto di scambio attraendolo nella fattispecie attigua, ma comunque diversa, del concorso esterno in associazione mafiosa131. Dalla fine degli anni novanta la Suprema Corte ha cominciato ad avallare la tesi secondo cui la mera stipula di un patto di scambio a determinate condizioni, poteva rientrare nel figura giuridica derivante 129 Cass. pen. Sez. VI, 9 settembre 2011, n. 43107. 130 Trib. di Palermo, 17 maggio 2004, Pizzo, cit. 131 CAVALIERE, Il concorso esterno nel reato associativo. Le ipotesi delle associazioni per delinquere e di tipo mafioso, Napoli, 2003; VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, 2003.
65
dal combinato disposto degli artt. 416 bis e 110 c.p., integrando un disvalore analogo a quello delle condotte dell’extraneus dirette a rafforzare il sodalizio mafioso132. Procedendo con ordine, nel 1994, in occasione dell’esame del celebre caso Dimitry133, le Sezioni Unite accolsero la tesi favorevole alla configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa134. In tale prospettiva, nel tentativo di delimitare l’ambito di operatività della inedita figura giuridica del concorso esterno e distinguerla dal concorso necessario (art. 416 bis), il massimo organo nomofilattico escludeva anzitutto la configurabilità del concorso eventuale “materiale” 135 , per poi precisare che a differenza del 132 Cass. pen. Sez. I, 17 aprile 2002, n. 21356, Frasca, con nota critica di MAIELLO, Una “judge-made law” italiana: l’affermata punibilità, ex art. 110 e 416 bis c.p., del candidato alle elezioni che promette favori alla mafia in cambio di voti, in Foro it., 2003, II, c. 682, ed ora in MAIELLO, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti, Torino 2014, passim. 133 La sentenza Dimitry, è stata definita dalla pronuncia Carnevale del 2002, come “la prima grande elaborazione della materia, sia per la mole di trattazione che per completezza di argomenti”. 134 Cass. pen. Sez. Un., 5 ottobre 1994, Dimitry, Foro it., 1995, II, 442, con nota di INSOLERA, Il concorso esterno nei delitti associativi: la ragione di Stato e gli inganni della dogmatica; IACOVIELLO, Il concorso eventuale nel delitto di partecipazione ad associazione per delinquere, in, Cass. pen., 1995, 858. 135 In particolare la Cassazione ha ritenuto di non aderire alla tesi per cui la condotta del partecipe sarebbe perfettamente sovrapponibile soggettivamente ed oggettivamente a quella del concorrente eventuale. Precisando che mentre l’art. 416 bis c.1 prevede una partecipazione intesa come “stabile permanenza del vincolo tra gli autori”, al contrario la condotta del concorrente esterno, deve essere “atipica” e per essere penalmente rilevante “deve contribuire – atipicamente alla realizzazione della condotta tipica posta in essere da altri”. Un simile contributo “per definizione non è caratterizzato dalla stabilità, non può non essere circoscritto nel tempo e, comunque, deve consentire agli altri di continuare a dar vita alla condotta tipica, alla stabile permanenza del vincolo. Questo contributo atipico, dunque, non è sovrapponibile alla condotta tipica del partecipe, sicché, per contributo che, non essendo realizzazione di quella condotta, non può essere altro che contributo alla realizzazione, cioè qualcosa di esterno rispetto alla realizzazione”, Cass. pen., Sez. Un., 5 ottobre 1994, n. 16, Dimitry.
66
concorrente necessario, quello eventuale è colui che, extraneus all’associazione, vi apporta un contributo atipico, per definizione instabile e circoscritto nel tempo. Siffatto contributo postula il rafforzamento dell’associazione mafiosa o addirittura la sua sopravvivenza, dato che viene richiesto in situazioni patologiche (“di fibrillazione”) che necessitano di quell’apporto esterno per essere superate, affinché l’associazione possa continuare a perseguire i propri scopi criminali136. Numerose
critiche
sono
state
sollevate
al
concetto
di
“fibrillazione” utilizzato dalla Cassazione per delimitare le condotte concorsuali punibili
137
, ma nonostante ciò la giurisprudenza
successiva si è pressoché uniformata ai principi espressi nella sentenza Dimitry, almeno fino alla dissonante sentenza Villecco del 2000. In quest’ultima pronuncia138, la Corte sottopose ad un’attenta analisi l’interpretazione data al concorso esterno nella sentenza Dimitry, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, e pur senza 136 Cass. pen. Sez. Un., 5 ottobre 1994, Demitry, cit. 137 M. PAPA, Un “baco del sistema”? Il concorso esterno nell’associazione mafiosa tra prospettive di quarantena e terapie palliative, in Leg. pen., 2003, 703) FIANDACA, La tormentosa vicenda giurisprudenziale del concorso esterno, in Leg. pen., 2003, 693; IACOVIELLO, Concorso esterno in associazione mafiosa: il fatto non è previsto dalla giurisprudenza come reato, in Cass. pen., 2001, 2081. 138 Ad avviso della Sesta sezione penale della Corte di Cassazione, anzitutto è impropria la definizione della condotta di partecipazione prospettata nella sentenza Dimitry, dal momento che dovrebbe definirsi “tipica” anche il comportamento tenuto dal concorrente esterno in quanto “risultante dal contributo apprestato all’art. 110 c.p.”. Sotto il profilo soggettivo, per la Corte dovrebbe parlarsi di “dolo di agevolazione”, non “di concorso”, come aveva fatto la sentenza Dimitry. Riguardo al presupposto della “fibrillazione”, la sentenza del ‘94 viene criticata in quanto non ha subordinato anche la configurabilità del concorso morale ad una situazione emergenziale e patologia. Cass. pen., Sez. VI, 21 settembre 2000, Villecco. In dottrina sul tema del concorso esterno nella sentenza Dimitry e Villecco, cfr. DINACCI, Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, in Diritto on line, 2014; LEO, Un altro passo in avanti delle Sezioni Unite verso la definizione dell’istituto, in Guida dir., 2003, 30, 71.
67
giungere all’estrema conclusione negazionista, lasciò intravedere una serie di interrogativi e incertezze che sollecitarono nel 2002, un nuovo intervento delle Sezioni Unite139. In quell’occasione140, rappresentata dal caso Carnevale, la Corte pur
realizzando
un’ampia
rivisitazione
dell’istituto
si
pose
sostanzialmente in un rapporto di continuità con la precedente sentenza Dimitry del 1994. La sentenza Carnevale confermò la configurabilità del concorso esterno, e ribadì la distinzione tra “partecipe” e “concorrente eventuale” definendo quest’ultimo come quella “persona che, priva dell’affectio societatis e non essendo inserita nella struttura organizzativa dell’associazione fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purché questo abbia un’effettiva rilevanza causale
ai
fini
della
conservazione
o
del
rafforzamento
dell’associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima”141. Uno degli aspetti più innovativi della pronuncia in questione riguardava il controverso criterio della fibrillazione coniato e adoperato dai Giudici della sentenza Dimitry per delimitare l’alveo 139 INSOLERA, Il concorso esterno in delitti associativi: la ragione di stato e gli inganni della dogmatica, in Foro it., 1995, II, 426; ADAMI, Il concorso eventuale nei reati plurisoggettivi e in particolare nei reati associativi, in Cass. pen., 1997, 2299. 140 Cass. pen., S.U., 30.10.2002, n. 22327, Carnevale. 141 Sulla rilevanza nell’istituto giuridico del concorso esterno della condotta di partecipazione del singolo soggetto cfr. IACOVIELLO, Il concorso eventuale nel delitto di partecipazione ad associazione per delinquere, in Cass. pen., 1995, 858; LATTANZI, Partecipazione all’associazione e concorso esterno, in I reati associativi, Centro naz. di prev. e difesa sociale, Milano, 1998, 71; BERTOROTTA, Concorso eventuale di persone e reati associativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 1273; MUSCATIELLO, Sul concorso esterno nei reati associativi, in Indice pen., 1996, 75.
68
applicativo derivante dal combinato disposto degli artt. 416 bis e 110 c.p. Allontanandosi sotto questo aspetto dalla prima sentenza, le Sezioni Unite nel caso Carnevale, ritennero configurabile il concorso esterno a prescindere da una situazione di anormalità o emergenza dell’associazione142. Un altro tema di fondamentale importanza riguardava la “qualità” del contributo apportato all’associazione dall’extraneus che “doveva poter essere apprezzato come idoneo, in termini di concretezza, specificità e rilevanza, a determinare, sotto il profilo causale, la conservazione o il rafforzamento dell’associazione”143. Infine, sotto il profilo soggettivo, a differenza della sentenza del 1994 per la quale non era necessario che l’extraneus agisse con il fine di realizzare gli scopi propri dell’associazione, la sentenza Carnevale configurava invece, un dolo come diretto, caratterizzato in negativo, per l’assenza dell’affectio societatis e in positivo, perché “diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio”144. Successivamente alla sentenza Carnevale, la seconda Sezione penale, riaccende la vexata questio dei parametri di riferimento entro cui contestare il concorso esterno in associazione mafiosa.
142 Per alcuni questo rappresentò il punto più prezioso della nuova sentenza, così LEO, Un altro passo in avanti delle Sezioni Unite verso la definizione dell’istituto, cit. 143 Questo punto non chiariva però il requisito dell’”idoneità”, e se il relativo accertamento dovesse avvenire ex ante ovvero ex post, così FIANDACA, La tormentosa vicenda giurisprudenziale del concorso esterno, cit., 623. 144 Cass. pen., S.U., 30 ottobre 2002, n. 22327, cit.
69
Nel caso Andreotti del 2004145 la Suprema Corte riconobbe seppur con riferimento ad un periodo antecedente all’entrata in vigore dell’art. 416 bis 146 - che la semplice disponibilità manifestata dall’imputato nei confronti di un’associazione mafiosa poteva essere sufficiente a integrare la condotta di partecipazione al sodalizio, in ragione della particolare posizione di rilievo nazionale rivestita dal soggetto. Questa pronuncia rese necessario un successivo intervento chiarificatore delle Sezioni Unite per porre un freno a una deriva ermeneutica che aveva esteso oltremodo i confini della rilevanza del concorso esterno.
4.1. (segue) Il caso Mannino La sentenza Mannino del 2005 è stata l’occasione per ridefinire e precisare in termini garantistici e coerenti con i principi fondamentali del diritto penale di matrice costituzionale lo statuto di tipicità del concorso esterno in associazione mafiosa. La Corte nella pronuncia in esame ha sviluppato in maniera più articolata e solida il ragionamento delle sentenze Dimitry e Carnevale, soffermandosi sulle condizioni di applicabilità del concorso esterno al caso tipologico dell’accordo elettorale politico-mafioso
147
, a
differenza della sentenza Carnevale, incentrata sul c.d. aggiustamento di processi148. 145 Cass. pen., 28.12.2004, n. 49691, c.d. sentenza Andreotti 146 Introdotto dalla legge Rognoni – La Torre, 13 settembre 1982, n. 646. 147 Cass. Sez. Un., 12 luglio 2005, n. 33748, in Foro it., 2006, II, 86. con nota di FIANDACA - VISCONTI, ll patto di scambio politico mafioso al vaglio delle Sezioni Unite. 148 Cas.. 30 ottobre 2002, Carnevale, in Foro it, 2003, II, 453 con nota di FIANDACA.
70
Con la sentenza Mannino del 2005, la Corte ha qualificato definitivamente il concorso esterno come reato di evento, per la configurazione del quale è richiesto l’apporto causale da parte dell’extraneus
di
un
effettivo
e
significativo
contributo
al
rafforzamento dell’intera societas sceleris o anche solo di sue articolazioni149. Nella specifica ipotesi dell’accordo elettorale politico mafioso, la configurabilità a titolo di concorso esterno è subordinata alla presenza di due condizioni: in primo luogo “gli impegni assunti dal politico, per l’affidabilità dei protagonisti dell’accordo, per i caratteri strutturali dell’associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti” devono avere “il carattere della serietà e della concretezza”; in secondo luogo l’accordo e l’impegno del politico, devono aver inciso “significativamente ed effettivamente, di per sé a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell’accordo, sulla consumazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali”. Secondo la Suprema Corte, coerentemente con l’insegnamento della sentenza Franzese 150 , l’efficacia causale della promessa e 149 Cass. pen. Sez. Un., 12 luglio 2005, n 33748, Mannino, in Foro it, 2006, II, 86 ss. con nota di FIANDACA e VISCONTI, Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle Sezioni Unite.; ID, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, in Cass. pen., 2005, 1734, dove si riconosce la tendenza della giurisprudenza di legittimità nel senso di una progressiva concretizzazione dei principi generali in rapporto ai diversi “casi tipologici”. 150 Cass. 10 luglio 2002, in Foro it., 2002, II, 601, con nota di DI GIOVINE, in cui la Corte sostiene la necessità che anche in materia di concorso di persone (oltre che nei reati individuali causalmente orientati) vi sia rigoroso accertamento nel nesso condizionalistico tra la condotta e l’evento, fondato su leggi scientifiche, o comunque su massime di esperienza controllabili empiricamente; contra (cioè causalità intesa come “aumento delle possibilità di produzione del reato”), Cass.
71
dell’impegno del politico deve essere dimostrata “all’esito di una verifica probatoria ex post, e non già mediante una mera valutazione prognostica di identità ex ante, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità”151. La Corte in questo modo escludeva dall’operatività del concorso esterno forme di contiguità politico-mafiosa che non aveva avuto alcuna efficacia eziologica rispetto al rafforzamento dell’associazione criminale. Pertanto, il politico che si fosse limitato, in cambio di voti, a una semplice “apertura di credito” nei confronti della cosca, non era da ritenere concorrente eventuale, bensì poteva risultare punibile ex art. 416 ter c.p.152. Rispetto al metodo da utilizzare per accertare la rilevanza causale dell’apporto esterno, in quest’occasione la Corte non fa alcun riferimento esplicito all’esigenza di utilizzare una legge scientifica di copertura, come invece era stato chiaramente precisato nel 2002, in tema di responsabilità medica153. L’impiego soltanto di “massime dotate di empirica plausibilità” avrebbe indebolito la prova dell’efficacia causale, che sarà
13 aprile 2004, Terreno, in Foro it., Rep. 2004, voce Concorso di persone nel reato, n.13. 151 Cass. pen. Sez. Un., 12 luglio 2005, n 33748, Mannino, cit. 152 MAIELLO, Concorso esterno in associazione mafiosa: la parola passi alla legge, in Cass. pen., 2009, 1352 ss., ed ora in MAIELLO, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, cit. 153 Cass., Sez. Un., 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese, aveva sottolineato la necessità di accertare il nesso causale mediante un ragionamento controfattuale effettuato “sulla base di una generalizzata regola di esperienza o legge scientifica – universale o statistica-“ 72
maggiormente soggetta a incertezze, non essendo legata a riscontri empirico-fattuali in senso stretto154. In ogni caso, non può tacersi come difficilmente si potranno superare le difficoltà probatorie connesse alla conoscibilità dei fenomeni di contiguità politico-mafiosa, a maggior ragione quando oggetto di valutazione è un mero accordo non ancora produttivo di vantaggi materialmente tangibili e quindi non suscettibile di diagnosi circa la reale efficacia rafforzativa dell’accordo per la consorteria criminale. Il rischio che derivava da questa ricostruzione ermeneutica era che il paradigma causale “del rafforzamento” e “della conservazione” dell’associazione mafiosa si riducesse a comoda metafora concettuale e linguistica volta a nasconde la ratio del percorso valutativo seguita del giudice nel decidere la rilevanza penale del contributo esterno155. Sarebbero pertanto auspicabili tecniche incriminatrici diverse che permettano di dimostrare in termini oggettivi e più attendibili l’effettivo apporto causale fornito dal patto elettorale all’associazione mafiosa di riferimento156. Inoltre, la sentenza Mannino forniva precisazioni anche in merito al profilo soggettivo del concorrente esterno, che - escluso espressamente il dolo eventuale - doveva essere consapevole dei metodi e dei fini dell’associazione, oltre che dell’efficacia causale del
154 Cass. Sez. Un., 12 luglio 2005, n. 33748, in Foro it., 2006, II, 86 ss. con nota di FIANDACA-VISCONTI, cit. 155 Cass. Sez. Un., 12 luglio 2005, n. 33748, op. su. cit. 156 PATALANO, Riflessioni e spunti sulla contiguità mafiosa, in Riv. pen., 2004, 927; VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, cit.
73
suo sostegno e doveva altresì volere la finalizzazione di quell’apporto al perseguimento, anche in parte, del programma criminale157. Fornendo le indicazioni appena esaminate, la Cassazione nel 2005 ha confermato, in continuità con la precedente giurisprudenza di legittimità158, la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa anche nel caso paradigmatico del patto di scambio tra appoggio elettorale mafioso e favori promessi dal candidato. D’altra parte l’introduzione dell’autonoma fattispecie di scambio elettorale politico mafioso di cui all’art. 416 ter 159 non poteva sottendere la voluntas legis di escludere la rilevanza penale di quei fatti che non rientrassero nei canoni applicativi dello scambio votidenaro tra mafia e politica. Al contrario, l’esegesi storico-sistematica della norma mostra come l’obiettivo era quello di costruire una specifica figura ad hoc, che potesse servire ad estendere la punibilità anche “ai casi in cui il patto preso in considerazione, non risolvendosi in contributo al mantenimento
o
rafforzamento
dell’organizzazione,
resterebbe
irrilevante quanto al combinato disposto degli artt. 416 bis e 110 c.p.”160 . 157 FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale, cit., 1722 ss. 158 Cass., 8 giugno 1992, Battaglini, in Foro it, 1993; Cass., 16 marzo 2000, Frasca, in Foro it., 2001, II, 80; Cass., 15 maggio 2000, Pangallo, in Foro it., Rep. dell'associazione mafiosa, rilevanti come concorso eventuale 2000, voce Ordine pubblico (reati), n. 15; Cass, 26 maggio 2001, in Foro it., Rep. 2002, voce cit., n. 22; Cass., 17 aprile 2002, Frasca, in Foro it., 2003, II, 5; Cass.,13 novembre 2002, Gorgone, in Foro it., Rep. 2003, voce cit., n. 19; Cass., 25 novembre 2003, Cito; Cass., 4 febbraio 2005, Micari. 159 Norma introdotta nel codice penale dall'art. 11 ter d.l. 306/92, convertito dalla l. 356/92, in funzione complementare rispetto al precetto dell'art. 416 bis, 3° comma, ultima parte, al pari inserito dall'art. 11 bis del medesimo decreto legge. 160 Cass. pen. Sez. Un., 12 luglio 2005, n 33748, Mannino, cit.; Cas.. 30 ottobre 2002, Carnevale, cit.
74
L’insegnamento
della
sentenza
Mannino,
per
quanto
fondamentale nello sviluppo giurisprudenziale del concorso esterno, non è riuscita a sopire del tutto le difficoltà probatorie in ordine all’apporto causale fornito dal patto elettorale al sodalizio mafioso. I parametri di riferimento indicati, quali la caratura dei personaggi coinvolti, il contenuto del patto, il tipo di sodalizio ecc. apparivano troppo evanescenti e non di rado hanno indotto parte della giurisprudenza a discostarsi dalla pronuncia del 2005, ritenendo la mera “disponibilità” o “vicinanza” del politico alla cosca sufficiente ad integrare il concorso esterno. Nel 2006, ad esempio, la Sesta Sezione ritenne penalmente rilevante la condotta dell’extraneus per la sua attitudine suscettibile a diffondere e rafforzare il senso di sicurezza tra gli associati, ridando così vigore a quella categoria della causalità psichica “da rafforzamento”, che le Sezioni Unite avevano espressamente stigmatizzato pochi anni prima161. Tuttavia, in tempi più recenti, con la sentenza Dell’Utri lo schema prospettato nel caso Mannino ha riacquistato vigore. Pertanto, oggi lo scambio politico mafioso può essere contestato come concorso ex art. 416 bis e 110 c.p. se si dimostra ex post la presenza di uno specifico ed effettivo contributo alla conservazione e al rafforzamento dell’organizzazione mafiosa, peraltro a nulla rilevando la circostanza che quel medesimo risultato vantaggioso
161 Cass pen. Sez. IV, 15 maggio 2006, Prinzivalli. Sulla stessa linea e in contrasto con la sentenza Mannino: Cass. 1 giugno 2007, Tursi Prato; Cass, 13 giugno 2007, Patriarca. Sul punto cfr. MAIELLO, Concorso esterno in associazione mafiosa: la parola passi alla legge, cit.; G. AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Dir. Pen. Cont., 2014, p. 5 ss.
75
potesse essere raggiunto ugualmente anche senza l’apporto fornito dall’agente162. Sul versante soggettivo, invece, i Giudici del caso Dell’Utri specificano che “occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta
dell'agente
alla
conservazione
o
al
rafforzamento
dell'associazione, agendo il soggetto, nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio”. Ciò
nonostante, continuano le profonde incertezze sulla
delimitazione dell’area applicativa del concorso esterno rispetto al patto elettorale politico mafioso. Difatti, poco dopo la sentenza Dell’Utri la Prima Sezione penale della Cassazione ha ritenuto che “integra la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa la promessa di un esponente politico di favorire, in cambio del sostegno elettorale, il sodalizio nei futuri rapporti con la pubblica amministrazione”, senza subordinare la configurazione
del
reato
alla
concreta
efficacia
rafforzativa
dell’impegno assunto sulla cosca163.
5. Il patto di scambio politico mafioso e la punibilità per “corruzione elettorale” L’intricato quadro giurisprudenziale in tema di contiguità mafiosa al mondo
politico va completato con le disposizioni
162 Cass pen. Sez. V, 9 marzo 2012, n 15277, Dell’Utri, in Dir pen. cont., 7 maggio 2012, con scheda illustrativa di BELL. 163 Cass. Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 8531, Ferraro.
76
incriminatrici contenute nella legislazione speciale, che pure si prestano a contrastare tale fenomeno164. Si tratta dei reati di corruzione e coercizione elettorale previsti dagli artt. 96 e 97 del d.P.R. 361/1957 e dagli artt. 86 e 87 del d.P.R. 670/1960, a tutela rispettivamente della trasparenza elettorale a livello statale e amministrativo. In merito ai rapporti tra queste fattispecie e lo scambio elettorale politico mafioso, la giurisprudenza non è univoca: si registrano anzi numerose oscillazioni tra una fattispecie incriminatrice e l’altra 165. La ratio dell’introduzione dell’art. 416 ter nel 1992 all’interno di un ordinamento che già conosceva fattispecie incriminatrici a presidio del regolare svolgimento delle competizioni elettorali andava ricercata in quella particolare modalità di condizionamento delle elezioni rappresentata dall’ingerenza mafiosa a sostegno di questo o quel candidato. Un primo orientamento della giurisprudenza sostenne infatti, che l’elemento specializzante dell’art. 416 ter, in ragione del richiamo alle modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis, fosse rappresentato 164 VISCONTI, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio, Testo rielaborato dell'audizione resa il 6 giugno 2013 presso la Commissione giustizia della Camera dei Deputati sui ddl C-251 (Vendola e a.) e C-328 (Sanna e a.) in Dir. pen. cont., 17 giugno 2013; FONZOPULEIO, Lo scambio elettorale politico-mafioso. Un delitto fantasma?,cit; ALBAMONTE, Le modifiche apportate all’art. 416 bis e la mafia politica, in Cass. pen.,1999, 169; COLLICA, Scambio elettorale politico mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?, cit., 877. 165 Se ad esempio, un candidato alle elezioni stipula un accordo elettorale con una cosca mafiosa, e quest’ultima in esecuzione del patto corrompe effettivamente gli elettori, al soggetto politico potrà essere contestato, a seconda delle circostanze, o lo scambio elettorale politico mafioso di cui all’art. 416 ter o il concorso esterno in associazione mafiosa, o anche un concorso morale nei reati elettorali commessi dai mafiosi (eventualmente aggravato dalla “finalità di agevolare un’associazione di tipo mafioso” ai sensi dell’art. 7, d.l. n. 152/1991).
77
dal ricorso al metodo mafioso quale modalità di distorsione delle elezioni. La forza intimidatrice e prevaricatrice connessa al vincolo associativo permetteva di distingue il delitto in esame dai reati elettorali che pure sanzionano indebite interferenze nel processo di formazione e manifestazione del diritto di voto. La Cassazione in una pronuncia del 2012 precisò che “il reato di corruzione elettorale ed il delitto di scambio elettorale politicomafioso differiscono tra loro in quanto nel primo di essi viene punito il candidato che, per ottenere il voto, offre, promette o somministri danaro, valori ovvero qualsiasi altra utilità, mentre nel secondo la promessa di voti viene fatta, in cambio di erogazione di denaro, da un aderente
ad
associazione
mafiosa
mediante
l’assicurazione
dell’intervento di membri della medesima, sì che in esso è tipico il ricorso alla forza d’intimidazione derivante dal vincolo associativo mafioso”166. Lo stesso indirizzo era stato seguito anche dai giudici di merito, i quali ritennero che il mero versamento di denaro da parte del candidato politico a un esponente mafioso “senza però che quest'ultimo prometta di coinvolgere l'intera organizzazione criminale nella campagna elettorale”, non potrà integrare il delitto di cui all’art. 416 ter, bensì, ricorrendone gli estremi sarà configurabile il reato di corruzione elettorale di cui all’art. 96 del d.P.R. 361/1957167.
166 Cass., Sez. I, 24 aprile 2012, n. 27655, in Cass. pen., 2013, 1482 ; in senso conforme Cass., Sez. VI, 13 aprile 2012, n. 18080; Cass., Sez. V, 19 febbraio 2004, n. 10785. 167 Trib. di Palermo, 2 giugno 1997, Drago, cit. In termini conformi, Cass. sez., 25 marzo 2003, Cassata, cit.
78
Peraltro, secondo una diversa lettura l’uso delle “modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis” non richiederebbe il compimento di singoli atti di minaccia o violenza, essendo sufficiente che l’indicazione del voto sia percepita all’esterno come proveniente da un sodalizio mafioso e quindi sorretta dalla capacità prevaricatrice tipica di questo. In questa prospettiva il condizionamento del voto non era la conseguenza diretta di singoli e individuabili atti di minaccia, bensì frutto della “fama” criminale dell’associazione che si accredita come un effettivo e temibile centro di potere. Questo dunque, era il panorama giurisprudenziale che ha caratterizzato gli oltre vent’anni di vigenza dell’art. 416 ter, dominato da una sorta di “anarchia ermeneutico-decisionale” a discapito dei potenziali destinatari del precetto penale. L’inadeguatezza della originaria formulazione testuale del reato di scambio elettorale politico mafioso, insieme agli opinabili rimedi elaborati dalla giurisprudenza, hanno reso auspicabile e opportuna un’innovazione legislativa volta a ridefinire i requisiti di tipicità della condotta incriminata, nonché la relativa e proporzionata cornice edittale168.
168 AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, cit.; MAIELLO, Concorso esterno in associazione mafiosa: la parola passi alla legge, cit., 1361; CAVALIERE, Lo scambio elettorale politico mafioso, cit., 641, che proponeva l’abrogazione dell’art. 416 ter dal c.p., in quanto difficilmente compatibile col principio di offensività e inoltre il disvalore della condotta in esso descritta poteva ben essere assorbito dal concorso eventuale nella corruzione e coercizione elettorale, o anche nel concorso esterno.
79
CAPITOLO III IL “NUOVO” REATO DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO
Sezione I Il percorso parlamentare della riforma
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L’iter parlamentare. - 2.1. I disegni di legge Burtone, Vendola e altri, Sanna e altri. - 2.2. Il testo unificato approvato alla Camera il 16 luglio 2013. - 2.3. Il testo unificato approvato al Senato il 28 gennaio 2014. - 2.4. L’approvazione definitiva del provvedimento. - 3. L’immediata entrata in vigore del provvedimento e i dubbi di legittimità costituzionale.
1. Premessa. La legge 17 aprile 2014, n. 62, recante “Modifica dell’articolo 416 ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico mafioso”, è stata emanata con il dichiarato scopo di superare la ritenuta inadeguatezza della fattispecie
80
previgente e contrastare in maniera più efficace il fenomeno dell’inquinamento mafioso nelle competizioni elettorali.169 In verità, la riforma del 2014 più che apportare effettive innovazioni rispetto al passato, ha recepito taluni orientamenti giurisprudenziali formatisi nel corso del tempo per superare le diverse criticità dell’originario art. 416 ter c.p. introdotto dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306. I rimedi elaborati da una parte della giurisprudenza avevano infatti portato ad applicazioni “creative” della norma, contra reum e contra legem, che rendevano non più rinviabile una riformulazione dello statuto di tipicità dell’art. 416 ter170. Pertanto, trascorsi più di vent’anni da quando l’art 416 ter c.p. è entrato in vigore e dopo una solo proposta di modifica nel 2002 171 , opportuna oltre che necessaria è sembrata la sua sottoposizione ad un significativo intervento legislativo. La ratio delle varie proposte di riforma susseguitesi nel corso dei lavori preparatori è stata quella di rafforzare la 169 ROMANO, Le associazioni di tipo mafioso, Utet, 2015. 170 AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso. Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa, in Dir. pen. cont., n.2, 2014. 171 Nel corso della XIV legislatura, fu presentato il disegno di legge n.1439 ad iniziativa dei senatori Agius, Calvi, Ayala, Battaglia Giovanni, Brutti Massimo, Fassone e Maritati, comunicato al Senato il 24 maggio 2002. Si proponeva una integrazione dell’art 416 ter c.p. allora vigente, al fine di estenderne l’utilità e la portata applicativa. Prendendo atto delle critiche mosse alla norma fin dalla su introduzione nel 19942 e tenuto conto della realtà criminologica risultava irragionevole la restrizione alla sola “erogazione di denaro”, quale oggetto della controprestazione del politico che ottiene la promessa di voti conseguiti con metodo mafioso. Il d.d.l. in questione prevedeva l’aggiunta accanto al “denaro” della locuzione “o di altre utilità”. In questo modo si rendevano penalmente rilevanti anche quegli accordi in cui il politico ricambiava l’appoggio mafioso con la concessione di appalti, posti di lavoro, e in generale favori diversi dal denaro.
81
repressione penale contro qualsiasi forma di contiguità mafiosa da parte di soggetti inseriti nel mondo politico o istituzionale, nonché quella di estendere il potenziale applicativo della norma, ripristinandone efficacia e carattere deterrente. Tuttavia, prima di procedere è bene fare un’importante precisazione. Nonostante fin da subito il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, così come congegnato dal d.l. 306/1992, fosse stato accusato di essere “un’arma inutile” contro la criminalità organizzata ed inapplicabile nella maggior parte delle ipotesi di contiguità tra mafia e politica, sarebbe tuttavia fuorviante ritenere che il mancato utilizzo della norma in esame avesse determinato un vuoto di tutela rispetto ai casi di intimidazione elettorale e voto di scambio. Infatti, sono state utilizzate altre figure criminose per contrastare tali fenomeni: oltre alla disposizione generale di cui all’art. 294 c.p., (attentato contro i diritti politici del cittadino), frequente è stato il ricorso al c.d. concorso esterno in associazione mafiosa (art. 110 e 416 bis c.p.) - come ammesso esplicitamente dal Governo nel corso dei lavori preparatori alla riforma 172 - e ai reati di corruzione e coercizione elettorale (rispettivamente artt. 96 e 97 d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 in tema di elezioni statali, artt. 86 e 87 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 in materia di elezioni amministrative)173. 172 Cfr. Atti Parlamentari. Seduta del Senato del 22 gennaio 2014. Relazione del Sottosegretario ala Giustizia, Ferri. 173 SQUILLACI, Scambio elettorale politico-mafioso Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Arch. pen. 2013, n.3.
82
Tuttavia - come detto174 - tali figure criminose erano per molti aspetti inadatte a coprire ipotesi di contiguità politicomafiosa: per un verso, non sempre lo scambio voti-denaro tra il politico e il mafioso rappresentava un significativo contributo al mantenimento e al rafforzamento della società, per altro verso la corruzione elettorale implicante il coinvolgimento mafioso aveva un disvalore ben maggiore di quella disciplinata dai reati previsti dalla legislazione speciale a tutela della trasparenza delle consultazioni elettorali politiche e amministrative. Nel corso degli anni, istanze riformatrici sono state avanzate da più parti, non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche dalla società civile. Per certi versi, la riforma del 2014 può essere considerata il risultato di un apprezzabile esempio di “collaborazione tra la società responsabile - gli oltre 270mila cittadini che hanno firmato la petizione della Campagna Riparte il Futuro, promossa da Libera e Gruppo Abele per un più serio contrasto alla corruzione - e quella parte di politica seria che ne ha accolto e promosso l’appello175”. 174 Vedi supra cap. 2. 175 Commento di Don Luigi Ciotti, alla riforma. La campagna Riparte il futuro, promossa dall’associazione Libera e dal Gruppo Abele, ha spinto fortemente il Parlamento ad attivarsi per la modifica dell’art. 416 ter c.p. Questo sarebbe stato un primo passo dell’Italia per adeguarsi agli standard europei, e agire per il contrasto alla corruzione e alla mafia, in particolare spezzare il legame tra il mondo politico e quello mafioso, connubio distruttive della crescita democratica del Paese. A seguito dell’iniziativa popolare è stata firmata da oltre 377 mila cittadini una petizione per la modifica del reato di scambio elettorale politico mafioso. La petizione è stata sostenuta anche dai un gruppi di circa 300 parlamentari, di ogni schieramento politico, che hanno così ottenuto il braccialetto bianco, simbolo della campagna..
83
2. L’Iter parlamentare Come accadde nel 1992, anche questa volta l’iter parlamentare è stato tutt’altro che lineare: quattrocento giorni di discussione, duplice lettura del provvedimento sia alla Camera che al Senato, numerosi emendamenti e spesso di tenore contrastante, sedute parlamentari particolarmente accese hanno preceduto
l’approvazione
definitiva
dell’attuale
dettato
legislativo. Il nuovo art. 416 ter recita “ Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.” Il lungo periodo di gestazione normativa è stato in qualche modo compensato dalla immediata entrata in vigore della legge a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 18 aprile 2014, in deroga all’ordinario periodo di vacatio legis176.
2.1. I disegni di legge Burtone, Vendola e altri, Sanna e altri 176 L’art. 2 della L. 62/2014 prevedeva una deroga all’ordinario termine di vacatio legis, pari a 15 giorni, di cui all’art 10 delle Disposizioni preliminari al codice civile. Tale decisione ha permesso di applicare il novum legislativo fin dalle successive elezioni per il Parlamento europeo, che si sarebbero tenute nel mese di maggio
84
Le varie soluzioni di riforma dell’art. 416 ter presentate alla Camera dei Deputati erano accumunate dall’obiettivo di estendere l’ambito di operatività della norma. La prima proposta di legge presentata il 15 marzo 2013177 dall’on. Burtone chiariva quelli che sarebbero dovuti diventare gli obiettivi primari della riforma, ovverosia restituire al delitto di scambio elettorale politico mafioso chiarezza, autonomia e forza deterrente. La proposta Burtone prevedeva un nuovo art 416 ter c.p. così formulato: “Chiunque, fuori delle previsioni di cui all’articolo 416-bis, terzo comma, anche senza avvalersi delle condizioni ivi previste, in occasione di consultazioni elettorali ottenga, da parte di soggetti appartenenti a taluna delle associazioni di tipo mafioso punite a norma del medesimo articolo 416-bis ovvero da parte di singoli affiliati per conto delle medesime, la promessa di voti, ancorché in seguito non effettivamente ricevuti, in cambio dell’erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la pena prevista dal primo comma del citato articolo 416-bis” 178. Il testo su riportato assicurava una migliore tipizzazione della condotta del politico che scendeva a patti con la criminalità organizzata al fine di ottenere sostegno elettorale.
177 Atti Parlamentari. Proposta di legge C-204, Camera dei deputati, Seduta del 15 marzo 2013. 178 Atti Parlamentari. Proposta di legge C-204, Camera dei deputati, Seduta del 15 marzo 2013.
85
La condotta infatti, non era più limitata al solo denaro ma estesa anche alle “altre utilità”179. Nella stessa direzione si mossero anche le proposte seguenti, che appoggiarono l’idea di ampliare l’oggetto materiale della controprestazione alla promessa di voti, seppure in termini e con sfumature sensibilmente diverse. Questa soluzione fu largamente condivisa, non solo tra le forze parlamentari, ma anche dall’opinione pubblica180 e, trovò riscontri anche nell’esperienza applicativa maturata in relazione alla previgente formulazione dell’art. 416 ter c.p.181 Infatti, come si è avuto modo di vedere182, in assenza di riferimenti legislativi chiari, la Suprema Corte in più occasioni diede al termine “denaro” un’interpretazione estensiva ai limiti dell’analogia in malam partem, ravvisando gli estremi del reato di scambio elettorale politico mafioso anche nei casi in cui l’offerta del politico non avesse avuto a oggetto il denaro, ma qualsiasi altro bene comunque dotato di un valore di scambio suscettibile di immediata commisurazione economica. Inoltre, nel 2011, la Sezione Sesta della Cassazione escluse dall’elemento materiale del reato di cui al previgente art. 416 ter 179 Sul punto si veda, tra gli altri, GROSSO, Le contiguità̀ alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione mafiosa ed irrilevanza penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 1196 s. 180 Campagna contro le mafie e la corruzione promossa dall’associazione Libera, contro le mafie e dal Gruppo Abele. 416 ter: dopo mesi di stallo il nuovo testo è approvato in Commissione giustizia del Senato. È esattamente quello richiesto dai 350.000 firmatari di Riparte il futuro, in archivio.riparteilfuturo.it, 13 dicembre 2013. 181 La giurisprudenza aveva ravvisato gli estremi del previgente art. 416 ter Cass., Sez. II, 30 novembre 2011, M.F., in Cass. pen., 2012, 2948; Cass., Sez. VI, 11 aprile 2012, G., in Guida dir., 2012, 83. In dottrina: INSOLERA, Ripesare l’antimafia: il sistema penale, in www.penalecontemporaneo.it. 182 Vedi supra cap. 2.
86
soltanto quelle “utilità” dotate di valore economico monetizzabile in via mediata183. Queste soluzioni giurisprudenziali, in assenza di un espresso dettato normativo se da un lato confliggevano chiaramente con i più basilari principi costituzionali di tassatività e legalità, dall’altro evidenziavano come la realtà criminologica che si voleva contrastare fosse ben diversa da quella fotografata dalla norma emanata nel 1992. In effetti, l’impegno assunto dal candidato politico in cambio di voti consisteva non di rado nella disponibilità a soddisfare esigenze, richieste e favori d’ogni genere, piuttosto che nella sola erogazione di denaro: affidamento di appalti o comunicazioni di informazioni che ne potessero agevolare l’affidamento, concessioni di servizi e forniture, posti di lavoro, indebiti
provvedimenti
amministrativi
di
qualsiasi
tipo,
assegnazione di sovvenzioni e finanziamenti pubblici o privati, ecc184. 183 Cass., Sez. II, n. 47405 del 30 novembre 2011, annulla con rinvio la decisione dei giudici di merito, nel caso di specie del Tribunale di Salerno, che individuavano come corrispettivo alla promessa di voti conseguiti con metodo mafioso, il solo denaro e non anche ulteriori indebiti favori, ritenendo questi ultimi riferibili al diverso reato di corruzione elettorale di cui all’art. 96 d.P.R. 361 del 1957. In senso conforme, Cass. pen. Sez. II Sent n. 46922 del 30 novembre 2011. 184
Si ricordi che il testo orinario dell’art. 416 ter, prevedeva a titolo di corrispettivo della promessa di voti “l’erogazione di denaro” e “la promessa di agevolare l’acquisizione di concessioni, appalti, contributi e finanziamenti pubblici o comunque la realizzazione di profitti”. Paventando un’indebita ingerenza della magistratura nell’applicazione di una norma siffatta, la seconda locuzione fu soppressa in sede di conversione del d.l. 306/1992. Si è parlato a tal proposito di un vero e proprio indebolimento della fattispecie penale nel corso del travagliato e conciso iter parlamentare. Cfr interventi recenti di, VISCONTI, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio, in Dir. Pen.
87
Dunque, la rigorosa applicazione del previgente art. 416 ter non avrebbe permesso di contrastare tutta una serie di situazioni assimilabili a quella “base”, ovverosia il caso del politico che a fronte del procacciamento di voti con metodo mafioso si impegnava ad elargire denaro. La formulazione dell’art. 416 ter c.p. contenuta nella proposta Burtone si poneva lungo questa direttrice, sebbene non dava soluzione a tutte le problematiche derivanti dalla previgente formulazione letterale dell’art. 416 ter. Il successivo disegno di legge C. 251, presentato alla Camera dall’on. Vendola ed altri185, durante la medesima seduta del 15 marzo, non si discostava di molto dalla configurazione dell’art 416 ter c.p. contenuta nella proposta Burtone186. L’articolo unico della proposta Vendola ed altri prevedeva la sostituzione del vecchio 416 ter c.p. con il seguente: “ART. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro o di altra utilità”. Anche quest’ultima riformulazione della norma si limitava a estendere l’oggetto del patto di scambio dal lato delle prestazioni del politico, senza però farsi carico di risolvere le questioni Cont. Riv. Trim., 2013; PANETTA - BALSAMO, Sul patto elettorale politico mafioso vent’anni dopo. Poche certezze, molti dubbi, in Cass. pen., 2012, 11, 3756 ss. 185 Lo stesso valeva per il disegno di legge a firma Micillo ed altri 186 Atti parlamentari. C-251, Vendola ed altri, Seduta del 15 marzo 2013; C923, Micillo ed altri seduta del 10 maggio 2013. 88
interpretative e giurisprudenziali sulle quali ci siamo in precedenza soffermati187. Diversamente dai disegni di legge su riportati, più elaborato e complesso fu quello proposto alla Camera dall’on. Sanna ed altri il 18 marzo 2013: “ ART. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa di cui all’articolo 416-bis o di suoi associati” 188. Anzitutto, come le soluzioni precedentemente avanzate, l’oggetto materiale della controprestazione veniva arricchito, inserendo oltre al denaro “qualunque altra utilità” ovvero “la
187 VISCONTI, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso: andiamo avanti, ma non giudizio. Testo rielaborato dell'audizione resa il 6 giugno 2013 presso la Commissione giustizia della Camera dei Deputati sui ddl C-251 (Vendola e a.) e C-328 (Sanna e a.), in Dir. pen. cont., 2013. 188 Atto Camera 328, presentato durante la seduta della camera dei deputati del 18 marzo 2013 a firma SANNA e altri.
89
disponibilità
a
soddisfare
gli
interessi
o
le
esigenze
dell’associazione mafiosa”189. Già qui la formulazione suscitava perplessità, dal momento che “la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa di cui all’art. 416 bis o dei suoi associati”
sembrava
tautologica
rispetto
alla
congiunta
singoli
associati
previsione di “qualsiasi altra utilità”. Ma
soprattutto
il
riferimento
ai
dell’organizzazione mafiosa avrebbe snaturato la funzione politico-criminale della fattispecie riducendola ad un mero scambio “al minuto” con singoli esponenti della consorteria190. Inoltre, la proposta Sanna e altri delineava una seconda condotta punibile a norma dell’art. 416 ter costituita dal mero “adoperarsi per ottenere una promessa”. Veniva quindi introdotto una sorta di “tentativo di scambio”, sottoposto alla medesima sanzione della condotta tenuta da chi il patto effettivamente riusciva a concluderlo191. Al riguardo sorgeva una duplice riserva: da un lato, si notava il diverso disvalore in termini di pericolosità/offensività 189 Relazione alla proposta di legge C-328 Sanna e altri, presentata il 18 marzo 2013. Testo risultante dal d.d.l: L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: “ ART. 416-ter. – (Scambio elettorale politicomafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità̀ , ovvero in cambio della disponibilità̀ a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all’articolo 416-bis o di suoi associati” 190
VISCONTI, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso: andiamo avanti, ma non giudizio, cit. 191 VISCONTI, op. ult. cit.
90
delle due condotte equiparate a fini sanzionatori, e dall’altro lato, si sottolineava la eccessiva anticipazione di tutela, che avrebbe comportato la criminalizzazione di una condotta priva di quella pericolosità sufficiente e necessaria a giustificare la risposta penale.
2.2. Il testo unificato approvato alla Camera il 16 luglio 2013 Il testo risultante dalle unificazioni dei disegni di legge cui si è fatto riferimento nelle pagine precedenti, contiene la seguente riformulazione dell’art. 416 ter : “Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro od altra utilità è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al comma precedente”192. Il perno del reato descritto nell’art. 416 ter come formulato nel testo unificato era rappresentato da un’intesa “consapevole” riguardante “il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis”, rispetto al quale l’oggetto della controprestazione dell’esponente politico poteva consistere non più nel solo denaro, ma anche in “altra utilità”. La norma elaborata dalla Commissione Giustizia recepiva quella prassi giurisprudenziale per cui la consumazione del reato
192 Atti parlamentari. AC-251 A., Seduta del 16 luglio 2013.
91
avveniva al momento dell’accordo reciproco e consapevole tra le parti, essendo irrilevante l’effettiva esecuzione di quanto pattuito. Rispetto al momento consumativo veniva eliminato ogni riferimento, quantomeno formale, all’ottenimento della promessa, sostituito dall’accettazione consapevole del procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell’art. 416 bis. L’utilizzo
dell’avverbio
“consapevolmente”
voleva
evidenziare il carattere doloso del consenso prestato dal politico rispetto all’ottenimento dei voti conseguiti con metodo mafioso. Tuttavia, successivamente, l’avverbio è stato espunto dal dettato normativo perché considerato superfluo: ben nota è infatti, la punibilità dei delitti solo se commessi con dolo, salvo che non si tratti di delitti preterintenzionali o per i quali la legge espressamente preveda la punibilità per colpa (art. 42 c.p.). Per taluni 193 , il termine “consapevolmente” non sarebbe servito neppure a escludere il dolo eventuale, dato che evocava il dolo generico e di quest’ultimo, si riferiva alla sola componente rappresentativa. Quest’ultima tesi era però contraddetta da quanti ritenevano che l’”accettazione consapevole” richiamasse il dolo diretto e pertanto escludeva la configurabilità del reato a titolo di dolo eventuale194. 193 AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso. Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa in Dir. pen. cont., n.2, 2014, 18. Sul punto è utile consultare http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/pdf/GI0045B.pdf. 194 Si vedano le acute osservazioni critiche di GALLO, Il senso di una paroletta, in Crit. Dir., n. 3/2013, nei confronti della tesi della superfluità dell’avverbio, espressa in un Ordine del giorno della Camera dei deputati del 3 aprile 2014.
92
Ragionando in questo modo la conservazione di quel limite dell’incriminazione avrebbe consentito di restringere il perimetro di operatività della fattispecie, evitando interferenze tra politica e giustizia penale, da più parti temute195. Peraltro se fosse mancata la prova del dolo diretto o intenzionale in capo al politico quegli stessi fatti avrebbero ugualmente trovato una risposta penale, potendo applicarsi i reati di corruzione elettorale196. Altri ancora avevano proposto di legare il requisito della consapevolezza non all’”accettazione del procacciamento di voti”, bensì alla condizione e alle qualità personali della controparte contrattuale197. Tuttavia, il riferimento al mero status di mafioso dell’interlocutore non considerava il ruolo effettivamente svolto da questi all’interno dell’associazione criminale, né l’ausilio che l’associazione medesima avrebbe ottenuto dall’illecito sostegno elettorale. Quanto detto avvalora la tesi alla fine prescelta di eliminare l’avverbio “consapevolmente” dal testo normativo198. 195 INSOLERA, Ripensare l’antimafia: il sistema penale. Testo rivisto della relazione al convegno “Ripensare l’antimafia. Nuovi contenuti per le sfide del futuro”, in Dir. pen. cont. online.,; AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso. Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa in Dir. pen. cont., cit. 196 INSOLERA, Ripensare l’antimafia: il sistema penale. Testo rivisto della relazione al convegno “Ripensare l’antimafia. Nuovi contenuti per le sfide del futuro”, cit., 10. 197 Per una completa ricognizione degli emendamenti si veda www.senato.it. 198 La soluzione prescelta risulta coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale che in materia di concorso esterno valorizza il contributo apportato al sodalizio nella sua dimensione dinamica e funzionale al sostentamento e rafforzamento del potere mafioso. In questo senso, Cass. pen, Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, in Cass pen, 2005, 3723; in
93
Rispetto al previgente testo dell’art. 416 ter un ulteriore elemento introdotto dal disegno di legge approvato dalla Camera in
prima
lettura
riguardava
l’oggetto
materiale
della
controprestazione, che veniva esteso alle “altre utilità”. La ratio restava quella di estendere la portata operativa del dettato normativo, in considerazione della grande varietà di prestazioni sinallagmatiche in cui può concretizzarsi lo scambio elettorale politico mafioso. Alla luce di quanto detto risultava che il nuovo art. 416 ter c.p. era stato elaborato dalla Commissione Giustizia come reato di pericolo, con una significativa anticipazione di tutela dell’ordine pubblico e della libertà del voto. Questa costruzione rendeva opportuno diversificare la pena edittale dello scambio elettorale politico mafioso rispetto a quella prevista dall’art. 416 bis che le Corti applicavano alla contigua figura del concorso esterno. Quest’ultima figura giuridica che rientrava nella categoria dei rati di evento era connotata dal rafforzamento o dal mantenimento dell’associazione mafiosa e quindi da un tasso di offensività più elevato per il bene giuridico tutelato. Per tale ragione la sanzione, da riferire anche a chi procacciava voti con le modalità mafiose - come precisato nel secondo comma del testo normativo qui in esame - era pari alla
dottrina: SQUILLACI, Scambio elettorale politico-mafioso Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politicomafioso, cit.; VISCONTI, Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, cit., 298
94
reclusione da 4 a 10 anni, inferiore a quella prevista dall’art. 416 bis in combinato con l’art. 110 c.p.199. Come anticipato, il testo unificato alla Camera in prima lettura confermava la struttura bilaterale del reato di scambio elettorale politico mafioso ma, diversamente dal previgente art. 416 ter, prevedeva anche la punibilità della condotta relativa al procacciamento di voti con le modalità mafiose descritte dal terzo comma dell’art. 416 bis. Si trattava pertanto di una fattispecie plurisoggettiva necessaria propria, essendo assoggettati a pena entrambi i protagonisti del pactum sceleris (il politico e l’esponente mafioso). Il testo dell’art. 416 ter formulato nei termini sopra descritti fu approvato all’unanimità dalla Camera dei Deputati, ma nel corso dell’esame al Senato subì modifiche non marginali200, che ne determinarono un ritorno alla Camera; la quale, a sua volta, lo emendò nuovamente 201 , inserendo tra l’altro, la clausola di immediata entrata in vigore della legge di riforma202. 199 La pena prevista dall’art. 416 bis c.p., attualmente vigente è stata innalzata dall’articolo 5, comma 1 della L legge 27 maggio 2015, n.69. 200 AS 957 prevede la sostituzione dell’art. 416 ter con il seguente: «Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). – 1. La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità̀ , ovvero in cambio della disponibilità̀ a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all’articolo 416-bis o di suoi associati». 201 Il testo approvato dalla Camera dei deputati in seconda lettura è il seguente, d.d.l. 948, art 1: «Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politicomafioso). - Chiunque accetta consapevolmente la promessa di procurare voti mediante le modalità̀ di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
95
2.3. Il esto unificato approvato al Senato il 28 gennaio 2014 Il testo approvato dal Senato in prima lettura così disponeva: “la pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità̀ a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all’articolo 416-bis o di suoi associati”. La formulazione dell’art. 416 ter proposta dal disegno di legge 957 era il risultato delle modifiche apportate al testo unificato approvato dalla Camera all’unanimità. Da una prima analisi, le critiche che si muovevano alla disposizione su riportata riguardavano soprattutto la sua indeterminatezza, dalla quale derivava un fondato pericolo di incriminare anche condotte prive di una effettiva portata lesiva. Il testo normativo risultava infatti contraddire principi fondanti l’incriminazione penale quali quelli di materialità, determinatezza e offensività del reato203.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità̀ di cui al primo comma». 202 D.d.l.948, art 2: La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 203 Sul principio costituzionale di determinatezza della legge penale, tra gli altri, PALAZZO, Il principio di determinatezza in diritto penale, Padova, 1979, 171 ss. 96
Non sembra superfluo ricordare che le scelte incriminatrici debbano riguardare esclusivamente condotte meritevoli di punizione, per la descrizione delle quali devono utilizzarsi fattispecie normative sufficientemente chiare e riconoscibili da tutti. Una norma come quella licenziata dal Senato in prima lettura invece, implicava oltre a una offensività del tutto eventuale della condotta, anche una punibilità fondata su una colpevolezza sostanzialmente vuota e formalizzata, anche perché riferita a un fatto in sé neutro o comunque solo vagamente offensivo204. Da tali rilievi era chiaro come la vexata questio dei rapporti tra lo scambio elettorale politico mafioso e il concorso esterno non poteva essere superata dal dettato normativo contenuto nella proposta legislativa in esame, il quale, anzi, non sembrava neppure attestarsi su linee coerenti agli approdi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso esterno. Peraltro, essendo la norma povera di contenuti descrittivi significativi, la pubblica accusa avrebbe avuto ben poco da dimostrare, costruendo la contestazione del reato più su un sospetto che non su un effettivo accertamento di responsabilità conforme ai canoni propri del giusto processo (art. 111 Cost.). Dal testo dell’art. 416 ter risultante dal d.d.l. 957 si notava come il momento consumativo - analogamente alla previgente
204 SQUILLACI, Scambio elettorale politico-mafioso Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, cit.
97
norma - coincidesse con l’ottenimento della promessa di voti prevista al terzo comma dell’art. 416 bis. Dunque, l’imprecisione contenuta nel precedente art. 416 ter c.p., non veniva qui corretta: la disposizione cui si riferiva l’articolo in esame non prevedeva
alcuna promessa di voti,
descrivendo solo uno dei possibili fini dell’associazione mafiosa e cioè quello di “impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali” 205. Il quid pluris rispetto alla “promessa” precedentemente rilevante era che, nella nuova formulazione, assumeva rilievo anche la condotta di chi si adoperava al fine di far ottenere quella promessa ad altri. Quest’ultimo comportamento aveva un disvalore penale analogo a quello del candidato politico che agiva al fine di ottenere direttamente per sé la promessa, di conseguenza, le due condotte erano equiparate anche sotto il profilo sanzionatorio. Soluzione quest’ultima condivisibile, se si pensava che il principio costituzionale di legalità non permetteva di punire a titolo di concorrente esterno colui che si fosse introdotto in qualità di mediatore tra mafia e politica, al fine di determinarne l’accordo. Il requisito della “promessa” contenuto nel testo in esame era funzionale ad anticipare la soglia di punibilità: la consumazione del reato si realizzava con l’ottenimento della promessa. 205 COLLICA, Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?, in Riv. It. dir. proc. pen. 1999, pag 877 ss.
98
Questa impostazione derogava chiaramente al principio generale che ammette la punibilità dell’accordo solo quando questo sia poi seguito dall’effettiva commissione del delitto (art. 115 c.p.) 206 ; deroga che dovrebbe essere sorretta da una fattispecie fortemente rispettosa del principio di determinatezza. Se si guarda infatti ai reati del codice penale che contengono la nozione di promessa, in primis ai delitti di corruzione207, si nota come questa è arricchita da tutta una serie di elementi idonei a dotare la fattispecie di un contenuto pregnante, determinato e riconoscibile. Alla scelta di anticipare la tutela penale al momento della promessa venivano mosse altre due obiezioni. La prima concerneva la superfluità di siffatta soluzione data l’esistenza nell’ordinamento della norma generale di cui all’art. 56 c.p., che fissava i limiti entro i quali un fatto criminoso pur non essendo giunto a conclusione, doveva essere ugualmente punito 208. 206 Art 115, I c.p.: “Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo.” Sulle questioni in ordine all’art 115 c.p. cfr VASSALLI, voce Accordo, in Enc. Dir., I, Milano, 1958, p. 301; ID., voce Quasi reato, ivi, XXXVIII, Milano, 1987, p. 35.; 206 COLLICA, Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?, Cit. 207 Dai delitti di corruzione emerge che l’equivalenza tra “promessa e “dazione” è arricchita dalla locuzione “atto contrario o conforme ai doveri d’ufficio” e alle connesse ipotesi di “compimento”, “omissione” e “ritardo”. Per di più, i reati propri dei pubblici ufficiali, presentano un contenuto maggiormente tipico e riconoscibile, anche grazie al nucleo di illiceità amministrative da cui normalmente sono sorretti. 208 Sulla struttura e I limiti del delitto tentato cfr: DELEGU, La struttura del reato tentato, in Annali dir. proc. pen., 1937, pp. 559 ss.; SINISCALCO, La struttura del delitto tentato, Milano,1959, pp. 114 ss., 180 ss.; NEPPI MODONA, Il reato
99
Si notava che nella semplice promessa potrebbero ben mancare atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, con la conseguenza che il requisito della “promessa” rende penalmente rilevanti fattispecie che non sarebbero punibili neppure a titolo di tentativo La seconda considerazione critica riguardava il principio costituzionale di offensività, che sarebbe stato leso da una condotta troppo distante dal bene giuridico che si intendeva tutelare209. Tornando ora alla fattispecie in esame, si sottolineava come il suo il disvalore si concentrasse esclusivamente su un mero incontro di consensi tra le parti, quand’anche si fosse trattato di un accordo in sé privo di ogni carattere di serietà210. Ciò in quanto il reato di scambio politico-mafioso proposto dal d.d.l. 957 (come quello previgente), si perfezionava con la semplice conclusione di un accordo, anche quando quest’ultimo non fosse seguito da alcun atto esecutivo da parte del possibile procacciatore di voti211. impossibile, Milano, 1973, pp. 167 ss., 181 ss., MONTANARA, Tentativo (Diritto vigente),in Enc. Dir., XLIV, Milano, 1992, 118 ss.; MORSELLI, Condotta ed evento nella disciplina del tentativo, in Riv. It. dir. proc. pen., 1998, 36 ss; ID., voce Tentativo, in Dig. Pen., XIV, Torino 1999, 185 ss.; DE FRANCESCO, Brevi spunti sulla riforma del tentativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 715 ss.; ANGIONI, Un modello di tentativo per il codice penale, ivi, 2001, 1097 ss.; SEMINARA, Il delitto tentato, Milano, 2012, pp. 969 ss.. 209 Sul principio di offensività cfr: BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. It., XIX, Torino, 1973, 81 ss.; GALLO, I reati di pericolo, in Foro pen., 1969, 8; FIORELLA, voce Reato in generale, in Enc. Dir., XXXVIII, Milano, 1987, 789 ss. 210 SQUILLACI, Scambio elettorale politico-mafioso Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Arch. pen., cit. 6. 211 Cass. Pen. Sez. V, 30 gennaio 2003, C, in Mass. UFF., n. 224274. 100
La massima anticipazione della tutela non risultava però connessa ad alcun dato fattuale ed era ulteriormente esaltata dal riconosciuto carattere suppletivo della fattispecie rispetto alle ipotesi di concorso eventuale in associazione mafiosa212. Da tutto ciò ne conseguiva una seria difficoltà di circoscrivere un ambito applicativo davvero autonomo dell’art. 416 ter, soprattutto rispetto alla figura del concorso eventuale in associazione mafiosa213. Difficoltà
che
aveva
contraddistinto
l’applicazione
giurisprudenziale dell’art. 416 ter fin dalla sua originaria formulazione nel d.l. 306/1992. 212 La giurisprudenza formatasi sul previgente art. 416 ter costantemente affermava che la norma doveva leggersi come strumento di estensione della punibilità oltre il concorso esterno e cioè anche nei casi in cui il patto in questione, non risolvendosi in un contributo significativo al mantenimento o rafforzamento dell’associazione, non rientrava nei canoni di cui al combinato disposto degli artt. 416 bis e 110 c.p. In questo senso, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2002, Carnevale, in Cass. pen. 2003, 3276; Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, in Cass. pen., 2005, 3723. In dottrina tra gli altri: SQUILLACI, Scambio elettorale politico-mafioso Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Arch. pen., cit. 6; MOROSINI, La difficile tipizzazione giurisprudenziale del “concorso esterno” in associazione, in Dir. pen. proc., 2006, 1, 59. Proprio al fine di evitare di punire condotte prive della necessaria offensività, la giurisprudenza in più occasioni ha sottolineato l’esigenza di accertare che l’impegno da parte dell’associazione mafiosa fosse stato in qualche misura adempiuto, nonostante il dato normativo dell’art. 416 ter non richiedesse un simile accertamento dato che la norma si riferisce solo alla c.d. “promessa di voti”. Un primo orientamento richiedeva l’effetttivo ricorso dei promittenti all’intimidazione ovvero alla prevaricazione per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto (Cass., Sez. VI, 13 aprile 2012, n. 18080, D.G., in Cass. pen., 2013, 1063; Cass., Sez. III, 23 settembre 2005, F., in Giur. it., 2006, 1025). Un secondo orientamento giurisprudenziale, riteneva sufficiente che l’indicazione del voto fosse percepita all’esterno come proveniente dal clan mafioso (Cass., Sez., I, 14 gennaio 2004, M., in Foro it., 2005, II, 479). Cfr supra cap. 2. 213 Sui problematici rapporti tra concorso esterno e scambio elettorale politico-mafioso cfr: Cass., Sez. II, 5 giugno 2012, C.D.S., in Cass. pen., 2013, 1927; Cass., Sez. VI, 9 novembre 2011, P.P., in Archivio pen., 2012, 3754.
101
Sotto la previgente norma, infatti, la Suprema Corte aveva ritenuto l’art. 416 ter sufficiente a far sorgere responsabilità penale anche quando il pactum sceleris non si fosse tradotto in un contributo al mantenimento o al rafforzamento della consorteria mafiosa214. In altri termini, l’applicazione dell’art. 416 ter rendeva rilevante una condotta che non lo sarebbe stata in base ai parametri di riferimento richiesti dal combinato disposto degli artt. 416 bis e 110 c.p.215. Invece, un diverso orientamento giurisprudenziale, più sensibile al rispetto del principio di offensività, ma meno attento al dettato normativo, aveva affermato che ai fini dell’integrazione del reato di cui al previgente art. 416 ter c.p. fosse necessario dimostrare una qualche esecuzione dell’impegno assunto dall’associazione mafiosa per evitare di sanzionare qualsiasi comportamento non sufficientemente offensivo. All’interno di quest’orientamento si contrapponevano due teorie: la prima sosteneva la necessità di accertare l’effettivo ricorso alla forza intimidatrice e prevaricatrice propria del metodo mafioso per condizionare l’esercizio del voto 216 ; la seconda teoria, invece, riteneva sufficiente accertare che l’indicazione
del
voto fosse
percepita
all’esterno
come
proveniente dall’organizzazione mafiosa (il “metus ambientale” 214 Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2002, Carnevale, in Cass. pen., 2003, 3276; Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, Archivio pen., 2005, 3723. 215 MOROSINI, La difficile tipizzazione giurisprudenziale del “concorso esterno” in associazione, in Dir. pen. proc., 2006, 1, 59. 216 Cass., Sez. III, 23 settembre 2005, F., in Giur. it., 2006, 1025; Cass. pen. Sez VI, 13 aprile 2012, n. 18080, D.G., in Cass. pen. 2013, 1063.
102
avrebbe reso superfluo il ricorso della a singoli atti di sopraffazione) 217. Le difficoltà ermeneutiche evidenziate da questa breve rassegna del quadro giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza del precedente art. 416 ter non sembravano poter essere superate dalla formulazione della norma proposta con il d.d.l. 957. Peraltro il medesimo problema si poneva in merito al rapporto tra la norma in esame e le fattispecie di corruzione e coercizione elettorale previste dalla legislazione speciale218. La precedente prassi applicativa aveva mostrato come, in assenza di riferimenti normativi, fosse rimesso all’interprete il compito di cristallizzare il confine mobile tra le varie fattispecie destinate a convergere nella variegata casistica della contiguità politico-mafiosa219. Dunque, concludendo, possiamo affermare che a garanzia dei principi penali di derivazione costituzionale e per evitare il rischio di una nuova formulazione incerta e contraddittoria bisognava legare la punibilità alla concreta esposizione a pericolo dell’interesse protetto220. Ciò significava che il riferimento alla promessa di voti doveva essere accompagnato dalla presenza di un accordo dotato di effettiva serietà e stabilità, a nulla rilevando provvisorie convergenze di opinioni che non fossero poi sfociate nella stabile 217 Cass., Sez. I, 14 gennaio 2004, M., in Foro it., 2005, II, 479. 218 Artt. 96 e 97 d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 sulla corruzione e coercizione elettorale a livello statale; Artt. 86 e 87 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 sulla corruzione e coercizione elettorale in materia di elezioni amministrative. 219 Cass., Sez. I, 14 gennaio 2004, M., in Foro it., 2005, II, 479, cit. 220 SQUILLACI, Scambio elettorale politico-mafioso Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Arch. pen., cit., 7.
103
predisposizione di iniziative volte a procurare voti con le modalità mafiose221. Il testo qui in esame fu assorbito dal disegno di legge 948 approvato dalla Camera dei Deputati il 16 luglio 2013, che escludeva qualsiasi riferimento formale alla “promessa” 222. Tuttavia, l’416 ter così riscritto, “chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti”, non poteva che riferirsi pur sempre a una condotta prodromica rispetto all’effettivo procacciamento di voti e, come tale, sostanzialmente analoga alla “promessa”. Pertanto, il diverso tenore letterale della norma non escludeva la punibilità di un accordo privo del successivo procacciamento di voti. Il secondo comma della norma proposta dal d.d.l. 948 era invece costruito come reato di evento laddove l’esponente mafioso veniva punito solo se “avesse procacciato” voti avvalendosi del metodo mafioso. Da quanto detto derivava che la differenza tra le due proposte normative consisteva nel fatto che il d.d.l. 948 nonostante
sostanzialmente
quantomeno
la
arricchiva
richiamasse con
l’elemento
la
promessa, fattuale
del
221 Sui requisiti dell’accordo affinché possa considerarsi serio e attendibile cfr Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, Mannino, cit. 222 Il testo dell’art. 416 ter proposto da questo ulteriore disegno di legge così dispone: «chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità̀ previste dal terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione di denaro o di altra utilità̀ è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità̀ indicate al primo comma».
104
“procacciamento di voti”; requisito, quest’ultimo invece assente nel d.d.l. 957. Per il resto, la norma risultante dai disegni di legge qui in commento continuava a mantenere il verbo “erogare”, che, se ben si adattava al denaro effettivamente dato, creava equivoci quanto alla promessa di una somministrazione futura di denaro223. Nel corso dei lavori preparatori era stato avanzato anche un emendamento con il quale si proponeva di utilizzare il verbo “somministrare” in luogo di “erogare”: tuttavia, era stato comunque preferito quest’ultimo, ritenendo che potesse meglio comprendere anche future aperture di credito. Inoltre, questa soluzione si spiegava anche considerando che nel contiguo reato di corruzione elettorale di cui all’art. 96 d.P.R. 361 del 1957, la condotta del soggetto politico era descritta in tre possibili modi: offrire, promettere o somministrare denaro, valori o altre utilità. In quest’ultimo contesto il verbo somministrare era l’unico che chiaramente esprimeva la effettiva dazione di denaro, e di conseguenza l’intenzione del legislatore - confermando il verbo “erogare” - era proprio quella di estendere l’interpretazione della norma, a favore di dazioni future di denaro224. 223 La questione viene sollevata anche di recente da Cass., Sez. I, 2 marzo 2012, F., in www.dejure.it. A sostegno della tesi opposta Cass., Sez. I, 24 aprile 2012, M.G., in Cass. pen., 2013, 1482. In dottrina, VISCONTI , Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, cit., 298; COLLICA, Scambio elettorale, cit., 882. Favorevole ad un’interpretazione estensiva tale per cui erogare si riferisce anche alla mera promessa della futura dazione di denaro è GROSSO, Le contiguità alla mafia, cit., 1196. 224 VISCONTI, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso: andiamo avanti, ma non giudizio, cit
105
Passando ad analizzare la descrizione dell’oggetto materiale della controprestazione del politico, questo era individuato dal d.d.l. 948 (analogamente al d.d.l. 957) in “qualunque altra utilità”, fermo restando il riferimento anche al denaro. L’obiettivo evidente era quello di estendere la portata applicativa della norma a tutti quei casi pratici in cui il mafioso, in cambio dei voti, non otteneva denaro, bensì beni e favori di ogni altro genere. Si ricordi che già nel corso dei lavori preparatori dell’originario art. 416 ter introdotto nel 1992, era stato proposto di estendere l’oggetto dello scambio alla “promessa di agevolare l’acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti, contributi, finanziamenti pubblici o, comunque, della realizzazione di profitti”225. Questa possibilità era andata però incontro a forti resistenze da parte di quanti temevano una eccessiva apertura della norma alla discrezionalità applicativa rispetto alle innumerevoli e diversificate condotte di quella vasta classe politica operante nei territori ad alta densità mafiosa226. Il legislatore del 1992 preferì quindi, l’introduzione del solo denaro come corrispettivo alla promessa di voti, relegando -come abbiamo avuto modo di dire - di fatti la norma a situazioni marginali rispetto alla ben nota realtà criminologica che si intendeva colpire. 225 Emendamento Galasso-Palarmo. Vedi Atti Parlamentari. Camera dei Deputati, seduta del 4 luglio 1992, vedi anche emendamento Covi. 226 FIANDACA G. La contiguità mafiosa degli imprenditori tra rilevanza penale e stereotipo criminale, in Foro it., 1991, II, 472.
106
Per supplire a questo assetto normativo deficitario, che avrebbe
sancito
la
definitiva
inutilità
della
norma,
la
giurisprudenza - come si è visto 227 - considerò penalmente rilevante ai sensi del previgente art. 416 ter
anche la
controprestazione del politico avente ad oggetto non denaro, bensì qualsiasi altro bene di immediata commisurazione economica228. L’esigenza di ampliare l’oggetto materiale nel nuovo dettato normativo, come detto, era evidenziata da più parti e sicuramente i motivi che la ispiravano erano meritevoli di accoglimento229. Tuttavia, si trattava di un’innovazione che se non adeguatamente circoscritta avrebbe comportato dubbi maggiori dei miglioramenti che si intendevano apportare alla fattispecie criminosa: la intrinseca genericità del sintagma “qualunque altra utilità”
rischiava
magistratura
230
di
agevolare
indebite
ingerenze
della
nell’operato di quei politici che, entrati
occasionalmente in contatto con associazioni mafiose, non ne
227 In merito alle applicazioni giurisprudenziali sul previgente art. 416 ter, vedi supra cap. 2. 228 Cass., Sez. II, 30 novembre 2011, M.F., in Cass. pen., 2012, 2948; Cass., Sez. VI, 11 aprile 2012, G., in Guida dir., 2012, 83; Cass., Sez. II, 30 novembre 2011, G.A., in www.dejure.it. 229 Si vuole rendere la norma maggiormente adatta a contrastare fenomeno di contiguità mafiosa così come si manifestano nella concreta realtà criminale. 230 La magistratura infatti, avrebbe potuto ravvisare nel non meglio precisato concetto di “utilità” il pretesto per avviare indagini contro un candidato politico nel corso di una campagna elettorale, con l’unico scopo di risalire a un reato diverso e in quel preciso momento storico solo sospettato. Questa possibilità avrebbe agevolato le indagini, dato che l’art 416 ter avrebbe permesso di azionare misure investigative e cautelari più invasive, eventualmente non ammesse rispetto a reati diversi.
107
avessero
chiesto
sostegno
elettorale,
mirando
solo
al
raggiungimento di fini pubblicistici 231. Ad ogni modo, preso atto della necessità di rendere la norma operativa anche rispetto ad utilità diverse dal denaro, era importante che le stesse fossero direttamente ed esclusivamente riferibili agli interessi dell’organizzazione mafiosa. La locuzione “qualunque altra utilità” era stata poi modificata in sede di seconda lettura alla Camera, che eliminò l’aggettivo “qualunque,” riducendo il corrispettivo alla promessa di voti al “denaro o altra utilità”. In effetti, il sintagma iniziale sembrava eccessivamente generico e poco compatibile con i principi di tassatività e determinatezza tipici della legge penale; inoltre poteva risultare foriero di dubbi rispetto a ulteriori “utilità” prive dell’aggettivo “qualunque” richiamate sia nei c.d. reati contratto, sia in altri delitti per il cui perfezionamento è richiesto il conseguimento di un certo vantaggio232. Tuttavia, tali preoccupazioni non sembravano avere fondamento dal momento che già di per sé il concetto di utilità nell’accezione penalistica del termine, comprende ogni tipo di prestazione capace di determinare un vantaggio economico e non. Il disegno di legge n. 948 si prestava a un‘ulteriore osservazione critica in merito alla seconda modalità operativa del soggetto politico, consistente nella “disponibilità a soddisfare gli 231 SQUILLACI E. Il “nuovo” reato di scambio elettorale politico-mafioso”, Arch. pen., 2014, n3; ID, Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso, in Arch. pen., cit. 232 Relazione al d.d.l. S. 948-B - Senato della Repubblica, II Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. XVII Legislatura 102 dell’8 aprile 2014, in sede referente. Rel. Buemi, pag 13 ss.
108
interessi o le esigenze dell’associazione” mafiosa in cambio della promessa di voti. Secondo
il
Governo
tale
previsione
tipizzava
normativamente per la prima volta il c.d. concorso esterno in associazione
mafiosa
-
fattispecie
di
costruzione
giurisprudenziale - e rendeva possibile un concorso tra i due reati tutte le volte in cui si verificava anche la disponibilità a soddisfare gli interessi della consorteria mafiosa 233. Occorre
anzitutto
rilevare
come
il
requisito
della
“disponibilità” costituisse un tentativo mal riuscito di replicare il concetto di “messa a disposizione” elaborato dalla giurisprudenza a proposito del concorso esterno; concetto da intendersi, diversamente dal primo, in termini dinamici, nel senso di una condotta effettivamente utile al rafforzamento o al mantenimento dell’associazione mafiosa234.
233 Nella seduta del Senato del 22 gennaio 2014, nel corso del dibattito in Assemblea, il sottosegretario al Ministero della Giustizia FERRI C. in merito alla previsione della “disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione” quale ulteriore possibile modalità della controprestazione del candidato politico, affermava quanto segue: “Questo è un punto molto significativo, di cui davvero occorre sottolineare l’importanza. Come in alcuni interventi è stato detto, oggi per la prima volta nella fattispecie del voto di scambio, si tipizza il concorso esterno, di cui per tanti anni abbiamo parlato, sia in giurisprudenza che in dottrina. In questo modo si propone di inserire per quanto riguarda il voto di scambi il concorse esterno. Una condotta, occorre dirlo per onestà, che era già punita con il concorso esterno. Infatti nel caso in cui in punto di fatto si verifica la disponibilità a soddisfare gli interessi, oggi i due reati debbono concorrere, quindi l’art. 416 bis oggi può essere contestato in concorso con l’art 416 ter. Questo, per far capire che è una condotta importante, che va punita, ma è già punita: solo che il legislatore fa la scelta di spostarla nell’art. 416 ter.” 234 Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, in Archivio pen., 2005, 3723.
109
In secondo luogo, ambiguo è anche il riferimento alle “esigenze dell’associazione” criminale, da considerare in alternativa agli “interessi” della stessa. In effetti, il termine “esigenza” potrebbe far rientrare nell’alveo applicativo della norma anche un comportamento diretto a soddisfare bisogni personali degli affiliati, inidoneo a rafforzare il potere dell’organizzazione e privo di una reale connessione con essa235. Per evitare equivoci, il legislatore avrebbe potuto utilizzare un riferimento diretto esclusivamente all’associazione mafiosa236. Va però precisato che sono state pronunciate alcune sentenze - seppure numericamente isolate - nelle quali l’aiuto ai singoli affiliati veniva qualificato come rilevante ai fini del concorso, subordinatamente alla condizione che si riferisse a soggetti apicali dell’organizzazione criminale. In questo caso, il beneficio apportato a chi esercitava poteri significativi nelle gerarchia criminale si considerava direttamente riferito all’associazione stessa, che pertanto continuava a rimanere il vero punto di riferimento per qualificare il contributo dell’extraneus237.
235 Bisogna tenere sempre presente il bene giuridico tutelato dalla norma, pertanto sarà quantomeno necessaria l’esposizione a pericolo dell’ordine pubblico che non si palesa in vicende banali che non hanno alcuna efficacia rafforzativa della mafia. 236 SQUILLACI, Scambio elettorale politico-mafioso Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Arch. pen. 2013, cit.. 237 Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2012, P.R., in www.dejure.it; Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2011, L., ivi; Cass., Sez. VI, 26 novembre 2009, GARIFFO, in Cass. pen., 2010, 3124.
110
Ciò premesso, sarebbe stato irragionevole punire il politico ex art. 416 ter per il solo fatto di aver siglato un accordo elettorale, per quanto illecito, senza però che costui abbia apportato alcun contributo causale neppure minimo alla conservazione dell’associazione mafiosa. Ne segue che necessariamente una delle parti dell’accordo dovrà un’associazione mafiosa o il singolo associato operante per conto della stessa, laddove il caso di un illecito accordo elettorale intercorso tra il politico e l’elettore singolarmente considerato sarebbe rientrato nella categoria dei reati elettorali disciplinati dagli artt. 96 e 97 d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 in tema di elezioni statali e dagli artt. 86 e 87 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 in materia di elezioni amministrative238. Appurata la carenza di elementi significativi nella formulazione dell’art. 416 ter nel d.d.l. 957 , questa si ripercuote inevitabilmente anche sul piano processuale. In sede probatoria risultava oltremodo complessa la dimostrazione di un dato così vago come la “promessa”, soprattutto sotto l’aspetto negativo della sua confutazione. Ugualmente povero di contenuti era anche il referente concettuale della promessa, ovverosia il corrispettivo del politico che veniva ulteriormente esteso a un suo comportamento consistente nella generica disponibilità a soddisfare addirittura le esigenze dei singoli affiliati. 238 A conferma del diverso campo d’azione delle due fattispecie cfr DE FRANCESCO, Commento all’art. 11-ter d.l. 8 giugno 1992, n. 306, in Leg. pen., 1993, 132; COLLICA, Scambio elettorale, cit., 883.
111
Essendo la promessa il solo elemento costitutivo dell’offesa al bene giuridico, la stessa sarà anche l’unico elemento probatorio su cui incentrare il contraddittorio e di cui potrebbe avvalersi l’imputato per confutare in giudizio l’accusa che gli viene mossa. In sede processuale dunque, il risultato della formula legislativa presentata dal d.d.l. 957 potrebbe essere quello di un quadro accusatorio privo di qualsiasi elemento fattuale, per definizione fondato solo su prove dichiarative, come tali difficilmente confutabili e oggetto di un contraddittorio solo fittizio, in evidente contrasto con i canoni fondamentali del giusto processo (art 111 Cost.)239. In ultimo, il disegno di legge in questione modificava l’assetto sanzionatorio approvato dalla Camera in prima lettura. In quella sede, si era ritenuto opportuno ridurre la pena edittale dello scambio elettorale politico-mafioso rispetto a quella prevista dal più grave reato di associazione mafiosa: reclusione da 4 a 10 anni per il candidato politico che scendeva a patti con la mafia, contro la reclusione da 7 a 12 anni per il compartecipe di un’associazione mafiosa. Scelta dettata dal principio di proporzionalità e graduazione dei fatti criminosi, che imponeva pene diverse in relazione a reati di diversa gravità e diverso disvalore penale. La formulazione dell’art. 416 ter approvata dal Senato riportava invece i limiti di pena a quelli previgenti, individuati, 239 SQUILLACI, Scambio elettorale politico-mafioso Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Arch. pen., cit.
112
mediante rinvio alla pena prevista dal primo comma dell’art. 416 bis del codice penale. Punendo in egual misura condotte ontologicamente diverse, si poneva così un problema di rispetto del principio di ragionevolezza, tale da poter essere sottoposto a censure da parte della Corte costituzionale. Per di più, la pena della reclusione da 7 a 12 anni per il reato di scambio elettorale politico mafioso era la medesima prevista oltre che per l’associazione mafiosa tout court (art 416 bis c.p.) anche per il concorso esterno in associazione mafiosa (art 110 e 416 bis, I c.p.). Se già era criticabile sottoporre al medesimo trattamento sanzionatorio il soggetto che stabilmente fa parte del clan mafioso e colui il quale vi ha partecipato una sola volta, a fortiori per nulla auspicabile sarebbe stata l’equiparazione tra la pena per il concorso esterno e quella per il reato di cui all’art. 416 ter disegnato dal Senato, comprensivo anche di condotte di scarsissimo disvalore penale. Ad ogni modo la soluzione contenuta nel disegno di legge licenziato dal Senato in prima lettura, avvalorava la tesi secondo cui il legislatore aveva voluto tipizzare nell’art. 416 ter un concorso esterno in associazione mafiosa, che però risultava privo dei requisiti garantistici elaborati dalla Suprema Corte. L’art. 416 ter qui esaminato finiva per punire il semplice raggiungimento di un accordo con la stessa sanzione applicata
113
laddove vi fosse stato effettivamente un contributo diretto al rafforzamento dell’organizzazione criminale240. In questo modo non veniva debitamente considerata la progressione dell’offesa al bene giuridico “ordine pubblico”, che è
più lieve nel semplice patto di scambio e maggiore nel
concorso esterno tipizzato dalla Cassazione. Sul versante sanzionatorio va ancora notato come la norma proposta dal Senato, si esponeva nella prassi applicativa al riconoscimento pressoché automatico dell’aggravante “del fine di agevolare un’associazione mafiosa”, prevista dall’art.7 della legge 152 del 1991. Ma vi è di più. Un notevole aumento di pena avrebbe potuto registrarsi anche a causa del concorso morale del candidato nei reati di corruzione o coercizione elettorale commessi materialmente dall’affiliato al clan. Al contrario, un simile aggravamento di pena non poteva applicarsi al concorrente esterno, poiché costui è già punito per un reato di tipo associativo (seppur mediante una condotta atipica), che implica di per sé il fine di agevolare il gruppo di appartenenza (art. 7, l. n. 152/1991). Dunque, il risultato paradossale che emergeva dall’assetto sanzionatorio qui in commento era che il meno grave reato di scambio elettorale politico-mafioso sarebbe stato punito più 240 VISCONTI, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico.mafioso: andiamo avanti, ma non giudizio, cit; SQUILLACI, Scambio elettorale politico-mafioso Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso.
114
gravemente rispetto al concorso esterno, maggiormente offensivo del medesimo bene giuridico tutelato.
2.4. L’approvazione definitiva del provvedimento Le variazioni apportate dal Senato determinarono un ritorno del provvedimento all’altro ramo del Parlamento. Il testo, nuovamente emendato dalla Camera in seconda lettura, prevedeva che venisse sanzionato con la reclusione da 4 a 10 anni “chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità”. Il secondo comma disponeva che “la stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”. Tale disposizione veniva approvata dalla Camera durante la seduta del 3 aprile 2014 (AC 204-251-328-923-B), e nella identica formulazione superava il vaglio del Senato per l’approvazione definitiva il 16 aprile 2014241. Il testo finale per molti aspetti più che prevedere novità rispetto alla previgente disposizione, si limitava a recepite i principali rilievi giurisprudenziali emersi nel corso degli anni in palese contrasto con il dettato normativo dell’originario art. 416 ter . 241 Il procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti dichiara che la nuova formulazione dell’art. 416 ter “è una norma perfetta e veramente utile a contrastare lo scambio tra politica e mafia”, ulteriori manifestazioni di consenso provengono anche dall’ambiente giudiziario.
115
Il nuovo reato prevede una struttura bilaterale, punendo l’impegno reciproco e consapevole di entrambe le parti dell’accordo. Si tratta, inoltre, di una fattispecie plurisoggettiva propria, che sanziona, al primo comma, la promessa del politico di impegnarsi a favorire l’associazione mafiosa mediante qualsiasi tipo di prestazioni vantaggiose per la stessa in cambio di voti, e al secondo comma, la promessa del mafioso o di un suo intermediario di procurare voti avvalendosi del metodo di cui all’art. 416 bis. L’oggetto della prestazione del politico consisteva nella “erogazione o promessa di erogazione di denaro o di altra utilità”. È stato quindi eliminato il riferimento alla “disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell’associazione mafiosa di cui all’art. 416 bis o di suoi associati”, con in quale il Senato aveva reso rilevanti ai fini del reato in esame, quei casi in cui il politico mettesse a disposizione dell’organizzazione criminale il proprio incarico pubblico242. Da più parti si sosteneva come l’aggiunta della locuzione sarebbe risultata ridonante nel complesso della norma, ma soprattutto come si trattasse di un concetto troppo generico tale
242 SQUILLACI, Scambio elettorale politico-mafioso Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, Archivio pen, 2013; ID, Il “nuovo” reato di scambio elettorale politico mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria, in Archivio pen., n. 3, 2014.
116
da esporsi a profili di incostituzionalità sotto il profilo dei principi di tassatività e tipicità della norma penale243. La disponibilità del politico a soddisfare interessi o esigenze dell’associazione
mafiosa
avrebbe
ingenerato
incertezze
interpretative rispetto alla problematica del concorso esterno, con una potenziale sovrapposizione delle due figure244. Nel paragrafo precedente dove si analizza il d.d.l. 957 approvato dal Senato si era già evidenziato come il concetto di “disponibilità”, si traduceva di fatto in un fallimentare tentativo di replicare il diverso e più selettivo riferimento alla “messa a disposizione”, che la giurisprudenza utilizza in tema di concorso esterno. 243 In merito all’indeterminatezza della locuzione “disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all’articolo 416 bis o di suoi associati” cfr. INSOLERA, Ripensare l’antimafia: il sistema penale, in, www.dirittopenalecontemporaneo.it; AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso. Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa, cit. Lo stesso procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti, durante un’intervista di rainews.it, afferma che il testo elaborato in Senato prevedeva una norma "estensiva che è stata criticata da molti magistrati e giuristi”, caratterizzata da un “difetto di tipizzazione, la norma cioè era troppo estesa e ampia e poteva non essere norma di garanzia per i cittadini proprio per tale ampiezza". In www.rainwes.it Modifiche articolo 416 ter. Il procuratore antimafia Roberti: “norma su voto di scambio perfetta”, 3 aprile 2014; er il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Rodolfo Maria Sabelli, “il punto è che parlare di "disponibilità" fa pensare di più a uno stato d'animo che a un comportamento specifico. Al di là del discorso teorico, questo rischia di produrre dubbi sul concreto ambito applicativo di questa norma con possibili conseguenze sulla sua reale efficacia. Rischiamo una serie di accertamenti che potrebbero faticare a tradursi in condanne". in www.repubblica.it, Sabelli: "Modificate quella legge sul voto di scambio o i processi li perderemo" di MILELLA, 28 marzo 2014. 244 Sulle diverse interpretazioni circa i rapporti tra concorso esterno in associazione mafiosa e previgente art. 416 ter, Cass. pen. Sez. II, 5 giugno 2012, C.D.S, in Cass pen, 2013, 1927; Cass., Sez, VI, 9 settembre 2011, P.P, Archivio pen., 2012, 3754.
117
Questa
seconda
locuzione
evoca
una
utilità
per
l’associazione non meramente potenziale, ma effettiva e da intendere in termini dinamici245. Diversamente il generico impegno del politico, come si evince dalla locuzione qui criticata, non è sufficiente a esprimere una effettiva mobilitazione funzionale almeno al sostentamento dell’associazione mafiosa. L’altro aspetto che ha reso opportuna la modifica dell’art 416 ter come formulato nel d.d.l. 957 era dovuto all’utilizzo del sostantivo “esigenze” accanto agli interessi dell’associazione che il politico si impegnava a soddisfare. La conferma del termine “esigenze” nel dettato normativo come anticipato - avrebbe reso penalmente rilevante anche solo una generica disponibilità del politico a soddisfare esigenze personali degli associati; condotte prive di un reale collegamento con gli obiettivi dell’associazione mafiosa. Ragionando in tal modo, si sarebbe introdotta nel codice penale una species di concorso esterno, irrispettosa dei parametri di riferimento derivanti dall’elaborazione giurisprudenziale in materia246. 245 Cass. pen., Sez Un, 12 luglio 2005, Mannino, cit; In dottrina, SQUILLACI, Scambio elettorale politico-mafioso Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Arch. pen,. 2013 246 Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2002, Carnevale, in Cass pen, 2003, 3276; Id, Sez Un. 12 luglio 2005, Mannino cit., quest’ultima in particolare, richiama espressamente la sentenza della Cass. pen. Sez. Un. 10 luglio 2002, in Foro it, 2002, II, 601, Franzese, nella parte in cui sottolinea che “pretese difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai legittimare un’attenuazione del rigore nell’accertamento del nesso di causalità e una nozione “debole” della stessa che, collocandosi sul terreno della teoria dell’”aumento del rischio”,
118
Solo eccezionalmente l’aiuto al singolo mafioso potrà consistere
in
un
contributo
causalmente
rilevante
per
l’associazione di appartenenza: quando si tratta di soggetto posto ai vertici gerarchici dell’organizzazione criminale247. Guardando ancora alla condotta del candidato politico (o chi per lui), materialmente il suo corrispettivo alla promessa di voti potrà consistere in denaro e ogni “altra utilità” a vantaggio della consorteria. Qui la realtà criminologica può fornire numerosi esempi, a partire dall’assegnazione di posti di lavoro, concessione di appalti, erogazione di finanziamenti pubblici o privati, ecc248. In
ultimo,
l’apparato
sanzionatorio
risultante
dalle
modifiche apportate dal Senato viene sostituito dalla cornice edittale già indicata dalla Camera in prima lettura, ovverosia da un minimo di 4 anni ad un massimo di 10 di reclusione. finirebbe per comportare un’abnorme espansione della responsabilità penale”. 247 Cass., Sez VI, 30 ottobre 2012, P.R., in www.dejure.it, Id Sez VI, 6 dicembre 2011, L, in Archivio pen; Id; Sez. VI, 26 novembre 2009, Gariffo, in Cass. pen., 2010, 3124. Peraltro, nel caso in cui il contributo effettivamente sia riferito al singolo mafioso potranno aversi altri reati, ad esempio favoreggiamento personale aggravato ex art. 378,II c.p., o ancora le fattispecie di cui agli artt. 390 e 418 del codice penale. 248 La genesi di tale opzione normativa risale già a prima della promulgazione del d.l. 306 del 1992, che introdusse il 416 ter previgente, in particolare si ricordino i commenti di Giovanni Falcone che “aveva già allora un'idea molto chiara delle modalità del rapporto tra politici corrotti e mafiosi, sapeva bene Falcone che l'utilità cavata dalla mafia nel rapporto con il politico corrotto si traduce in appalti dirottati, abusi permessi e condannati, posti di lavoro, concessioni, cioè nella perversione sistematica dell'attività amministrativa che, in forza dello scambio politico mafioso, viene orientata al soddisfacimento degli interessi degli amici, piuttosto che al perseguimento dell'interesse generale”., Camera dei Deputati, Resoconto stenografico dell'Assemblea, Seduta n. 53 di lunedì 15 luglio 2013, Rel. On. Davide Mattiello. 119
Nelle pagine precedenti, sia in sede di commento al testo unificato dalla Commissione Giustizia presso la camera, che in relazione alla modifica del Senato, si era sottolineata la coerenza di tale dosimetria sanzionatoria ai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità. Reati che espongono il medesimo bene giuridico a pericoli di diversa intensità, devono essere assistiti con sanzioni diverse e proporzionali al loro proprio disvalore penale249. In particolare, si prevede una pena più mite in relazione a un reato di mera condotta, quel è lo scambio elettorale politicomafioso, rispetto a quella che la giurisprudenza ordinariamente applica nel concorso esterno, in quanto reato di evento.
3. L’immediata entrata in vigore del provvedimento e i dubbi di legittimità costituzionale Il nuovo testo rappresenta la sintesi e il punto di equilibrio tra le soluzioni emerse nel corso del tormentato iter parlamentare250. Da parte di tutte le forze politiche impegnate nella vicenda legislativa
si
riconosceva
pacificamente
l’inadeguatezza
dell’originaria formulazione dell’art. 416 ter introdotto dal d.l. 306 dell’ 8 giugno 1992.
249 AMARELLI G. La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso. Dir.pen.cont., 2014, n2.; VISCONTI C. Verso la riforma del reato di scambio politico-mafioso, cit. 250 Il nuovo 416 ter del codice penale: una norma efficace contro mafia e voto di scambio. Dossier n. 33, Ufficio Documentazione e Studi, 4 aprile 2014.
120
Accesi contrasti invece, si sollevarono rispetto ai caratteri che la condotta doveva avere per essere autonomamente incriminata e alla relativa risposta sanzionatoria; contrasti che hanno inciso notevolmente sui tempi di approvazione della riforma. Tuttavia, il lungo periodo di gestazione è stato in parte compensato dalla previsione d una deroga all’ordinario periodo di vacatio legis, di cui all’art. 10 disp. prel. cod. civ. corrispondente a 15 giorni dalla promulgazione. La legge n. 62 del 2014 che ha promulgato l’art. 416 ter attualmente vigente, prevedeva all’art. 2 la sua immediata entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 17 aprile 2014, n 90251. Trattasi di una scelta alquanto singolare, a cui normalmente si ricorre nel caso di un decreto legge varato dal Governo per ragioni contingenti di necessità ed urgenza252. Nel caso in esame l’immediata vigenza del nuovo delitto di scambio politico-mafioso era giustificata dall’opportunità di renderlo applicabile alle imminenti elezioni per il Parlamento europeo e alle numerose consultazioni elettorali a livello amministrativo previste per il maggio prossimo venturo. Sebbene possa essere apprezzabile una tale valutazione utilitaristica, essa non escludeva la violazione del principio costituzionale di necessaria conoscibilità della legge penale e non 251 CORBO A., Relazione dell’Ufficio del Massimario della corte di Cassazione, in Dir. pen. cont., 7 maggio 2014. 252 Sulle critiche in merito all’utilizzo del decreto legge come fonte del diritto penale cfr: CUPELLI C., La legalità delegata. Crisi e attualità della riserva di legge nel diritto penale, Napoli, 2012, 130, ss; MARINUCCI G.DOLCINI E., Manuale di diritto penale, IV ed., 2012, pag, 37 ss.
121
permette allo Stato di abdicare ai propri doveri strumentali di informazione, sui quali si fonda la pretesa al rispetto obbligatorio della legge penale, per cui nessuno può invocarne a propria scusa l’ignoranza (art. 5 Cost)253. Nel caso di specie la mancanza dei 15 giorni di “decantazione”, potenzialmente avrebbe potuto impedire ai destinatari di prenderne conoscenza254. Pertanto, l’immediata vigenza della l. 62/2014 potrebbe far sorgere perplessità sulla sua legittima applicazione a fatti commessi nei quindici giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
253 Corte Cost., Sent. n. 364 del 1988, G.U. 30 marzo 1988 n. 13. In dottrina: MAIELLO, “Riserva di codice” e decreto legge in materia penale: un (apparente) passo avanti e uno indietro sulla via del recupero della centralità del codice, in AA.VV., La riforma della parte generale, a cura di STILE, Napoli, 2003, 173. 254 Il processo di integrazione ed armonizzazione europea di cui senz’altro l’Italia fa parte, impone di prendere in considerazione l’elaborazione euronitaria del principio di legalità. L’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950 ratificata dall’Italia nel 1955, viene valorizzato dalla Corte di Strasburgo sotto l’aspetto della conoscibilità e dell’accessibilità della norma incriminatrice.
122
Sezione II L’analisi dei requisiti strutturali della “nuova” fattispecie
SOMMARIO: 1. Il bene giuridico tutelato. - 2. I soggetti attivi. - 3. L’elemento oggettivo. - 4. Quale ruolo del metodo mafioso nel “nuovo” art. 416 ter? - 4.1. (segue) Il caso Antinoro. - 4.2. (segue) Il caso Polizzi. - 4.3. (segue) Il caso Annunziata. - 4.4. (segue) Rilievi conclusivi. - 5. L’oggetto materiale del reato: “denaro o altra utilità”. 6. L’elemento soggettivo. - 7. Il momento consumativo. - 8. Il trattamento sanzionatorio. - 9. I rapporti tra l’art. 416 ter c.p. e altre figure criminose: lo scambio elettorale politico mafioso e il concorso esterno in associazione mafiosa. - 9.1. (segue) Lo scambio elettorale politico-mafioso e la partecipazione in associazione mafiosa (art. 416 bis c. 3) - 9.2. (segue) Lo scambio elettorale politico mafioso e i reati elettorali. - 10. Profili di diritto intertemporale.
1. Il bene giuridico tutelato. La fattispecie di cui all’art. 416 ter c.p. introdotta dal d. l. 306/1992 e sostituita dall’art. 1 della l. 62/2014 è posta a presidio del bene giuridico “ordine pubblico”.
123
Nonostante la collocazione sistematica nella norma nel libro secondo, titolo V del codice penale, l’ordine pubblico sembra però, ricevere tutela solo in via mediata, apparendo prevalente l’interesse di cui all’art. 51 Cost. La norma intende infatti tutelare anzitutto un elemento cardine della costituzione politica del Paese: il principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni politiche; a cui peraltro, è da affiancare la tutela del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione255. L’introduzione dell’art. 416 ter fu dovuta, come si è visto256, alla necessità di reprimere lo scambio voti-denaro tra politico e mafioso, data la difficoltà di considerare tale fatto penalmente rilevante sul problematico terreno del concorso esterno in associazione mafiosa. Non mancava tuttavia chi sottolineava il carattere “simbolico” dello strumento prescelto dal legislatore, diretto più a testimoniare l’impegno statuale nella lotta alla mafia dopo i tragici fatti di quegli anni 257 , che non a fornire una reale tutela delle istituzioni democratiche del Paese dalle infiltrazioni mafiose258. Il
mancato
perseguimento
degli
obiettivi
alla
base
dell’emanazione del d.l. 306/1992, resero necessario, come detto259, la riformulazione dell’art. 416 ter nella versione rimasta in vigore per circa due decenni. La ratio della riforma del 2014 è quella di punire in modo più ampio le forme di contiguità mafiosa, che si risolvono nell’attribuire 255 Vedi supra cap. 1. 256 Vedi supra cap. 1. 257 In merito al contesto emergenziale in cui è avvenuta la gestazione del d.l. 306/1992, vedi supra cap. 1, § 2. 258 Cfr. supra cap. 1 e 2. 259 Vedi supra cap. 2.
124
un vantaggio all’associazione criminale da parte di soggetti interessati all’acquisizione o alla conservazione del proprio o altrui potere politico per mezzo del sostegno offerto dalla consorteria criminale260.
2. I soggetti attivi Come si è avuto modo di vedere nella prima parte del lavoro261, lo scambio elettorale politico mafioso come previsto nell’originaria versione dell’art. 416 ter aveva la struttura tipica di una fattispecie plurisoggettiva necessaria impropria. La norma infatti, pur rientrando nella categoria dei c.d. reaticontratto a prestazioni sinallagmatiche corrispettive con causa illecita262, puniva solo una delle due parti (il politico), presupponendo che il procacciatore di voti, in quanto intraneo all’associazione mafiosa, sarebbe stato comunque sanzionato a norma dell’art. 416 bis c.p. La nuova formulazione normativa si compone invece di due commi, ciascuno dei quali prevede un’autonoma fattispecie criminosa. Precisamente il primo comma punisce con la reclusione da 4 a 10 anni “chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità”; l’inedito secondo comma riserva lo stesso trattamento sanzionatorio “a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”, costui in particolare sarà punito oltre che per la 260 Cass. pen., 6 maggio 2014, p.m. in c. Polizzi, CED 260167, individua la ratio della riforma nello “specifico rischio di alterazione del processo democratico che si determina quando il voto viene sollecitato da un’organizzazione mafiosa”. 261 Vedi supra cap. 1. 262 In tema di reato-contratto, tra gli altri, LEONCINI, Reato e contratto nei loro reciproci rapporti, Milano, 2006.
125
mera stipula dell’accordo (art. 416 ter c.p.), anche per la partecipazione in associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p. ricorrendone i presupposti. Dalla lettura unitaria della norma deriva la sua natura di fattispecie bilaterale necessaria propria. La soluzione normativa prescelta sembra condivisibile, tra l’altro, in quanto permette di superare l’incoerenza di un reato-contratto263 in cui ad essere punito è solo uno dei due contraenti264. Come detto
265
, parte della dottrina formatasi vigente la
precedente normativa notava che l’atra parte dell’accordo, quella che si impegnava per il procacciamento dei voti, era già punita a titolo di partecipazione nell’associazione mafiosa ex art. 416 bis terzo comma266. Inoltre, l’odierna formulazione consente di sanare “le acrobazie ermeneutiche” compiute da parte della giurisprudenza sotto il 263 Di norma, la non punibilità di una delle parti è prerogativa di quelle fattispecie che solo astrattamente presentano la struttura di reato-contratto, essendo invece sostanzialmente incentrate sullo scambio di prestazioni manifestatamente sproporzionate tra due soggetti in rapporto di supremazia/inferiorità (es: artt. 600, 600 bis c. 2, 644). Per approfondimenti sulla natura plurisoggettiva necessaria propria dei reati di corruzione si veda ROMANO, Commentario sistematico al codice penale. Parte speciale, I, I reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Milano, 3° ed., 2013, 141 ss.; BENUSSI, I delitti contro la pubblica amministrazione, in Trattato di diritto penale, a cura di MARINUCCIDOLCINI, Milano, 2015. 264 AMARELLI, La riforma dello scambio elettorale politico mafioso, in Dir. pen. cont., n.2, 2014, 11-12. 265 Vedi supra cap. 1. 266 Secondo questa tesi la punibilità dell’intraneus era stata esplicitamente prevista dal legislatore del 1992 mediante la contestuale introduzione nell’art. 416 bis, c. 3 della finalità “di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”. Tuttavia una simile impostazione trascurava il carattere meramente definitorio della disposizione su riportata, la quale non avendo alcuna funzione incriminatrice, non permetteva di sanzionare il procacciatore di voti laddove dal quadro accusatorio non fossero emersi tutti gli elementi costitutivi del reato di associazione mafiosa di cui all’art. 416 bis. Cfr. supra cap. 1.
126
previgente dettato normativo allo scopo di punire entrambe le parti dello scambio elettorale politico-mafioso267. Nonostante questa semplificazione, la riforma ha sollevato comunque problemi di coordinamento tra l’art. 416 ter e l’art. 416 bis268: non è chiaro se nei casi - peraltro molto frequenti - in cui è l’associato a promettere i voti di cui al 416 ter c.p. debba riconoscersi un concorso apparente di norme, con conseguente contestazione del solo reato più grave (l’art. 416 bis c. 3) oppure, debba applicarsi il concorso materiale di reati. Ammettendo un concorso apparente di norme, il disvalore della condotta descritta dal secondo comma dell’art 416 ter resterebbe sempre assorbito da quello del terzo comma della fattispecie “madre”, con la conseguenza di una irrazionale implicita abrogazione dell’articolo di recente riformato. Sembra dunque preferibile configurare un concorso materiale di reati che comporterebbe un trattamento più rigido per gli affiliati mafiosi legati alle forze politiche269. D’altronde inasprire la repressione penale contro la contiguità politico-mafiosa rappresentava la ratio stessa della recente riforma dello scambio elettorale politico-mafioso. 267 Cfr. supra cap. 2. Cass. pen., Sez. IV, 28 maggio 2013, n. 23005, per rendere punibile la condotta del promittente i voti, data la mancanza di elementi sufficienti per contestargli l’art. 416 bis, lo aveva qualificato come concorrente eventuale nel delitto di cui all’art 416 ter. A questa soluzione ostava il principio di legalità che come precisato sia dalla dottrina che nella giurisprudenza maggioritaria, ammetteva la possibilità di applicare la figura del concorso esterno (art. 110 c.p.) a fattispecie plurisoggettive necessarie improprie alla sola condizione che si trattasse del concorrente non punito per una condotta atipica, diversa da quel contegno tipizzato dalla norma incriminatrice, per il quale la stessa non prevede alcuna sanzione. 268 Cfr. infra § 9.1. 269 AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso, in Dir. pen. cont., cit., 12.
127
A favore del concorso materiale di reati depone anche la previsione della condotta incriminata in un autonomo titolo di reato. Ne segue che per il singolo associato stipulare un illecito patto di scambio elettorale con il politico costituisce un comportamento distinto e prodromico rispetto a quello di ostacolare o condizionare il libero esercizio del voto (art 416 bis, c. 3 c.p.)270. Da quanto fin ora detto, è chiaro che dal tenore della nuova disposizione normativa siano soggetti attivi del reato entrambe le parti dell’accordo illecito, nessuna della quali presenta però particolari qualificazioni rilevanti sul piano giuridico. La riforma del 2014 conferma infatti la natura di reato comune dell’art. 416 ter c.p. 271. Considerando come potenziale soggetto attivo della condotta descritta al primo comma “chiunque”, la norma si riferisce sicuramente al candidato interessato in prima persona alle elezioni, ma anche ai c.d. “grandi elettori” o “capo-partiti”, che agiscono come “intermediari” per fare acquistare consensi ad un certo aspirante o a una determinata lista272. In altri termini, colui che accetta la promessa di voti potrebbe ben essere un nuncius del candidato, all’unica condizione che resti un 270 La medesima condotta del mafioso che stipula con il politico un accordo di scambio tra denaro o altra utilità e procacciamento di voti è preparatoria anche rispetto ai reati di corruzione e coercizione elettorale di cui rispettivamente agli artt. 96 e 97 d.P.R. 361 del 1957 per le elezioni a livello statale, e agli artt. 86 e 87 del d.P.R. 750 del 1960 per le elezioni amministrative, ovviamente laddove questi ultimi reati vengano commessi. 271 Sulla natura di reato comune anche del previgente art. 416 ter cfr. supra cap. 1, §3.2. 272 AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso, in Dir. pen. cont., cit; COTTU, La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico mafioso tra istanze repressive ed equilibrio sistematico, in Dir. Proc. Pen., 7 maggio 2014.
128
soggetto estraneo alla consorteria mafiosa (diversamente non si spiegherebbe la necessità nella norma in esame). A tal proposito, come si è avuto modo di dire273, non ha avuto seguito l’opzione avanzata nel corso dei lavori parlamentari di prevedere espressamente tra i potenziali soggetti agenti del reato anche chi “si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis”274. Proposta condivisibile se si considera che il principio di tipicità non sempre consentirebbe di punire mediante l’art 110 c.p. chi si intromette tra mafia e politica per favorirne o determinarne l’accordo275 . Passando alla figura del promittente, questa è individuata dal secondo comma dell’art. 416 ter in colui che “prometta di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”. Anche in questo caso soggetto attivo potrebbe essere chiunque. Quindi la configurazione della fattispecie criminosa quale reato comune consente di ricomprendere nello statuto di tipicità legale sia il patto concluso “tra il politico e la mafia”, sia il patto concluso tra “il politico e un soggetto estraneo alla cosca” 276.
273 Vedi supra cap. 3, sez. I. 274 Atti parlamentari. Senato della Repubblica, D.d.l. 957. 275 SQUILLACI, Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, cit, 4. 276 DELLA RAGIONE, L’aggravante dell’ambientazione mafiosa (art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152), in MAIELLO, La legislazione penale in materia di criminalità organizzata ed armi, in Trattato teorico/pratico di diritto penale, diretto da PALAZZO - PALIERO, Torino, 2014.; RECCIA, L’aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 13 maggio 1991: una sintesi di in “inafferrabilità del penalmente rilevante”, in Dir. pen. cont., 2015.
129
Ciò che resta in ogni caso imprescindibile è che il promittente garantisca di avvalersi delle “modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis” nel procacciamento dei voti277. Peraltro, il promittente estraneo alla cosca, o anche un suo membro che agisce uti singuli, o ancora un intermediario operante per conto o nell’interesse del clan potrebbe comunque essere incriminato ex artt. 416 ter e 110 c.p. in combinato disposto tra loro, ricorrendone gli estremi278. È opportuno precisare che il disvalore dell’intesa tra il politico e il mafioso non sta nell’appartenenza di quest’ultimo all’associazione mafiosa, bensì nel fatto che il promittente i voti abbia la possibilità di utilizzare le modalità previste dal terzo comma dell’art. 416 bis per adempiere l’impegno assunto279. Ad
ogni
modo,
per
avere
una
costruzione
normativa
maggiormente chiara e rispettosa del principio di offensività, sarebbe stato preferibile specificare espressamente che la prestazione del candidato dovesse essere rivolta all’associazione mafiosa tutta e non al singolo soggetto con cui fosse stato siglato l’accordo280. 277 AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso, cit., 13; CORBO, Relazione del Massimario della Corte di cassazione sulla l. 17.4.2014, n. 62, in Dir. pen. cont., 7 maggio 2014, 5; GAROFOLI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Roma, 2015, 685. 278 AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso, cit., 13; CORBO, Relazione del Massimario della Corte di cassazione sulla l. 17.4.2014, n. 62, cit., 2. 279 AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso, in Dir. pen. cont., cit; CORBO, Relazione del Massimario della Corte di Cassazione sulla legge 17 aprile 2014 n. 62, cit; COTTU, La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico mafioso tra istanze repressive ed equilibrio sistematico, in DPP, 2014, 789; RONCO, Lo scambio elettorale politico-mafioso, 151, in ROMANO TINEBRA (a cura di), Il diritto penale della criminalità organizzata, Giuffrè, cit. 280 VISCONTI, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, cit, 11; SQUILLACI, Punti fermi e aspetti problematici, cit., 13.
130
Questo sarebbe potuto avvenire, ad esempio, inserendo la locuzione “in cambio promettendo all’associazione” che avrebbe ulteriormente arricchito la condotta tipica del politico e meglio delimitato il quadro applicativo della fattispecie in esame, lasciando gli episodi di corruzione e coercizione elettorale di tipo “individuale” alla legislazione speciale281.
3. L’elemento oggettivo La condotta incriminata dall’art. 416 ter c.p. è duplice: si punisce con la medesima cornice edittale la promessa di procurare voti con le modalità indicate nel terzo comma dell’art. 416 ter282 e l’accettazione di tale promessa in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità all’associazione mafiosa. Uno degli aspetti più dibattuti nel corso dei lavori preparatori alla Camera e al Senato, come si è visto283, ha riguardato l’individuazione della soglia di rilevanza penale raggiunta la quale il rapporto che il politico instaurava con il mafioso doveva essere incriminato.
281 Si tratta della proposta elaborata da VISCONTI nel tentativo di sintetizzare i vincoli imposti da un’accettabile standard di legalità penale, che propone la seguente formulazione: “Chiunque ottiene, per sé o per altri, la promessa di voti secondo le modalità previste dal terzo comma dell’art. 416 bis, in cambio promettendo all’associazione che si adopera per procurarli, denaro, appalti, autorizzazioni, concessioni, finanziamenti pubblici o privati o comunque altro indebito profitto, è punito con la reclusione (...)” Cfr. VISCONTI, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio, Testo rielaborato dell'audizione resa il 6 giugno 2013 presso la Commissione giustizia della Camera dei Deputati sui ddl C-251 (VENDOLA e a.) e C-328 (SANNA e a.) in Dir. pen. cont., 2013, 10. 282 Secondo taluna dottrina, il requisito del metodo mafioso nel procacciamento di voti, veniva implicitamente richiesto anche prima della riforma del 2014. Cfr, TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 2008, 224. 283 Vedi supra cap. 3 sez. I
131
Le alternative oscillavano tra il punire la sola accettazione della promessa del procacciamento di voti, oppure sanzionare anche l’adoperarsi per ottenere tale promessa284. Nel testo definitivo approvato dalla Camera in seconda lettura è prevalsa la prima soluzione, ritenuta maggiormente rispettosa dei principi di determinatezza e offensività. In effetti, l’utilizzo dell’espressione “adoperarsi per ottenere una promessa” avrebbe dato rilievo penale a condotte difficilmente riscontrabili nella prassi - non essendovi alcun riferimento al grado di intensità necessario affinché un certo contegno potesse sfociare nell’“adoperarsi” - e ancora più distanti dall’esposizione a pericolo del bene giuridico rispetto al semplice accordo285. Inoltre, ammettere il medesimo carico sanzionatorio nei confronti di chi avesse ottenuto la promessa e chi invece si fosse solo adoperato in tal senso avrebbe comportato una lesione del principio di proporzionalità e graduazione della sanzione penale, dato che si punivano allo stesso modo due condotte sensibilmente diverse e dal disvalore non equiparabile: lo scambio elettorale politico-mafioso vero e proprio e il tentativo dello stesso286. Diversamente dal testo previgente, l’attuale art. 416 ter opportunamente utilizza il verbo “accettare” (non più “ottenere”) per riferirsi alla condotta del candidato (o chi per lui); verbo più consono al concetto di promessa e coerente con altre fattispecie aventi natura di 284 Il d.d.l.957 prevedeva entrambe le modalità di realizzazione del fatto, così disponendo: “la pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis (…) 285 SQUILLACI, Scambio elettorale politico-mafioso, Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, cit. 286 VISCONTI, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio, cit.
132
reato-contratto che pure a essa fanno riferimento, in primis le ipotesi corruttive di cui agli artt. 318 ss. del codice penale. Un ulteriore aspetto particolarmente rilevante della riforma riguarda l’aggiunta di un requisito alla descrizione della condotta: la norma attuale punisce l’accettazione della “promessa di procurare voti meditante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis”, mentre in passato si faceva semplicemente riferimento alla mera “promessa di voti di cui al terzo comma dell’art. 416 bis”. L’esplicito riferimento alle “modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis” permette di assorbire nello statuto di tipicità del reato l’aggravante speciale del metodo mafioso prevista dall’art. 7, comma 1 d.l. 152 del 13 maggio 1991, convertito in legge n. 203 del 12 luglio del 1991. Pertanto, in forza della disciplina prevista per il c.d. reato complesso di cui all’art. 84 c.p. non potrà più contestarsi lo scambio elettorale politico mafioso aggravato dal metodo mafioso; al contrario invece, nulla escluderebbe la possibile applicazione dell’aggravante della “finalità mafiosa” di cui all’art. 7 c. 2, d.l. 152/1991287. In ultimo, la riforma del 2014 prevede esplicitamente la promessa anche dal lato del politico, quest’ultimo infatti in cambio di sostegno elettorale da parte dell’associazione mafiosa può sia “erogare” che “promettere di erogare” denaro o altra utilità. Siffatto ampliamento dell’area di punibilità si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza per colmare il carattere per molti aspetti 287 Sull’aggravante di cui all’art 7 del d.l. 152 del 13 maggio 1991, convertito in legge n. 203 del 12 luglio del 1991 cfr. DELLA RAGIONE, L’aggravante dell’ambientazione mafiosa (art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152), cit.; RECCIA, L’aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 13 maggio 1991: una sintesi di “inafferrabilità del penalmente rilevante”, in Dir. pen. cont., 2015.
133
deficitario della originaria previsione e restituire all’art. 416 ter un effettivo ambito operativo. Infatti, sotto la vigenza della precedente formulazione legislativa, come si è avuto modo di vedere288, in più occasioni la Suprema Corte aveva considerato momento consumativo del reato la stipula delle promesse reciproche e non la materiale dazione di denaro da parte del politico289. Si ricordi inoltre che nel corso dei lavori preparatori della riforma del 2014 era stata avanzata la proposta di incriminare un’ulteriore condotta del politico, consistente nella sua “disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione”290. Questa locuzione fu però espunta dal testo definitivo, poiché avrebbe eccessivamente esteso il novero dei fatti punibili fino a comprendervi condotte prive di una reale carica offensiva, rendendone per di più complicato il relativo accertamento probatorio291.
4. Quale il ruolo del metodo mafioso nel nuovo dettato normativo? L’impiego delle c.d. “modalità mafiose” nel procacciamento di voti non era espressamente previsto dal previgente art. 416 ter c.p., norma quest’ultima che si limitava a punire chi avesse ottenuto “la
288 Vedi supra cap. 2 289 Cass. pen. 2 marzo 2012, n. 32820. 290 Vedi supra cap. 3, sez. I. Cfr. inoltre Atti parlamentari. Senato della Repubblica, D.d.l. 957 del 28 gennaio 2014. 291 Vedi supra cap. 3, sez. I.
134
promessa di voti prevista dal terzo comma dell’art. 416 bis, in cambio dell’erogazione di denaro”292. Di conseguenza, in passato, appariva fondato il dubbio circa la necessità o meno di dimostrare che la controparte mafiosa dello scambio avesse effettivamente fatto uso di quel particolare metodo descritto dall’art. 416 bis terzo comma che ricorre quando “coloro che ne fanno parte (dell’associazione di stampo mafioso) si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, (…) al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”. In giurisprudenza - come detto293 - sotto la previgente disciplina si registravano diversi orientamenti in merito al ruolo del metodo mafioso all’interno della fattispecie di cui all’art. 416 ter. La prassi applicativa sul punto, riassumendo294, era la seguente: secondo un primo orientamento giurisprudenziale, valorizzato soprattutto nell’ultimo periodo di vigenza della norma introdotta nel 1992, ai fini dell’integrazione del reato era necessario accertare che il promittente
i
voti
avesse
poi
effettivamente
fatto
ricorso
all’intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa295; un secondo 292 Art. 416 ter vecchio testo: “ La pena stabilita dal primo comma dell’art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro” 293 Cfr. supra cap. 2. 294 Per una disamina completa del ruolo del metodo mafioso all’interno dell’art. 416 ter previgente, secondo le impostazioni giurisprudenziali si rinvia supra cap. 2, § 3. 295 Cass., Sez. VI, 13 aprile 2012, Diana, n. 18080, in CED 252641 secondo cui “per la configurabilità del reato di cui all’art. 416 ter con basta l’elargizione del denaro, in cambio dell’appoggio elettorale, ad un soggetto aderente a consorteria di tipo mafioso, ma occorre anche che quest’ultimo faccia ricorso all’intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, con le modalità precisate
135
indirizzo non richiedeva invece “che nello svolgimento della campagna elettorale [venissero] posti in essere singoli e individuabili atti di sopraffazione o di minaccia, [ritenendo] sufficiente che l’indicazione di voto [fosse] percepita all’esterno come proveniente dal clan e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo”296. Secondo quest’ultima interpretazione lo scambio elettorale politico-mafioso si atteggiava a fattispecie di pericolo incentrata sull’accordo tra le parti; accordo avente a oggetto il denaro in cambio della promessa di voti. L’effettivo condizionamento con metodi mafiosi della campagna elettorale e il concreto ottenimento dei voti non rientravano tra gli elementi oggettivi del reato, considerate anche le difficoltà probatorie connesse al loro accertamento297. Quanto detto, però, non escludeva ai fini dell’integrazione del reato de quo la necessità che l’accordo intervenuto tra le parti prevedesse espressamente l’uso del metodo mafioso per condizionare il corretto svolgimento della consultazione elettorale. Il potenziale impiego del metodo suddetto non poteva essere desunto semplicemente dallo status di “mafioso” della controparte dell’accordo, bensì doveva manifestarsi sotto forma di “indicazione espressa” 298.
nel c. 3 dell’art. 416 bis”; in senso conforme, Cass., 24 marzo 2003, Cassata, in CED 225864. 296 Cass. Sez., I, 14 gennaio 2014, Milella, in Mass. Uff., 227476; in senso conforme, Cass., 22 gennaio 2013, Alagna, in CED 255502. 297 Cass. Sez., I, 14 gennaio 2014, Milella, cit. 298 Cass., Sez. III, 3 dicembre 2003, Saracino, in Foro it. 2004, II, 508. 136
A questa impostazione interpretativa si contrapponeva un ulteriore orientamento giurisprudenziale per il quale era sufficiente a integrare il reato di cui al previgente art. 416 ter c.p. l’accordo concluso con un’associazione mafiosa: l’utilizzo del metodo mafioso era implicito nella qualità del promettente affiliato alla cosca e la tesi della previsione espressa finiva per risolversi in una interpretatio abrogans dell’art. 416 ter299. Peraltro, come si è già avuto modo di dire300, data la lacunosa formulazione dell’art. 416 ter c.p. e la conseguente mancanza di univocità di vedute in merito al ruolo del metodo mafioso, si presentava problematica anche la distinzione tra il reato in esame e i reati di corruzione e coercizione elettorale disciplinati dalla legislazione speciale301. Difatti, in numerosi procedimenti si sono avute qualificazioni giuridiche “ballerine”, con continui slittamenti da un reato all’altro a cominciare dalle prime battute fino alla fine del processo302. In breve: taluni consideravano elemento distintivo tra le due fattispecie la mera pattuizione dello scambio voti-denaro con un’associazione mafiosa che assicurasse l’impiego delle tipiche
299 Appoggiando questo ragionamento, la Suprema Corte nel 2012 giudicò sufficiente lo scambio di promesse tra il soggetto politico e l’associazione mafiosa (o la persona fisica che per essa agiva), non richiedendo per l’integrazione del reato in esame né l’effettiva erogazione di denaro né la pattuizione espressa o l’effettivo uso del metodo mafioso per il procacciamento di voti. Così Cass., Sez. I, 21 agosto 2012, Battaglia. 300 Vedi supra cap. 2. 301 Artt. 96 e 97 del d.P.R. 30 marzo 1957, n 361 in materia di elezioni politiche e artt. 86 e 87 del d.P.R 16 maggio 1960, n 570 in tema di elezioni amministrative. Per un’analisi più approfondita sul rapporto tra il previgente art. 416 ter e i reati elettorali suddetti. Cfr. supra cap. 2. 302 Vedi supra cap. 2.
137
modalità mafiose nell’esecuzione dell’accordo303; altri consideravano il metodo mafioso posto in essere durante la concreta attività del procacciamento dei voti l’elemento specializzante che distingueva il delitto contenuto nel codice penale dai reati elettorali della legislazione complementare304; infine, altri ancora - ma si tratta di tesi meno seguite in giurisprudenza e dottrina - facevano leva sul profilo soggettivo dello “status di mafioso” di una delle due parti del pactum sceleris, oppure facevano riferimento al profilo teleologico del bene giuridico tutelato. La riforma apportata dalla l. 62 del 17 aprile 2014, nel tentativo di descrivere in maniera più chiara la condotta punibile a titolo di scambio elettorale politico-mafioso, ha introdotto sia al primo che al
303 In questo senso “Il reato di corruzione elettorale ed il delitto di scambio elettorale politico-mafioso differiscono tra loro in quanto nel primo di essi viene punito il candidato che, per ottenere il voto, offre, promette o somministra danaro, valori ovvero qualsiasi altra utilità, mentre nel secondo la promessa di voti viene fatta, in cambio di erogazione di denaro, da un aderente ad associazione mafiosa mediante l’assicurazione dell’intervento di membri della medesima, sì che in esso è tipico il ricorso alla forza d’intimidazione derivante dal vincolo associativo mafioso”. Sent. n. 27655, Sez. I, dell’11-7-2012, in Cass. pen., 2013 , 1482. 304 La Cass., Sez. I, 26 giugno 2003 (ud. Del 25 marzo 2003), Cassata (rv 225864), in merito all’elemento materiale del delitto di cui all’art. 416 ter (introdotto dal d.l. 306 del 1992), afferma che per la configurabilità del reato di scambio elettorale politico mafioso “non basta l’elargizione di denaro, in cambio dell’appoggio elettorale, ad un soggetto aderente ad una consorteria di tipo mafioso, con le modalità precisate nel terzo comma dell’art. 416 bis c.p. (cui l’art. 416 ter fa esplicito richiamo), per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale”. Proseguendo, la corte specifica che i suddetti elementi “sono da ritenersi essenziali ai fini della distinzione tra la figura approvata con D.P.R. 30 marzo 195 n. 361, che parimenti sanzionano penalmente condotte di minaccia ovvero di promessa o di somministrazione di denaro o di altra utilità finalizzate ad influenzare il libero convincimento del cittadino elettore”; In termini sostanzialmente conformi Cass, Sez. VI, n 18080 del 13 aprile 2012, rv 252641, che annulla con rinvio la sentenza del Tribunale di Napoli del 27 dicembre 2011.
138
secondo comma dell’art. 416 ter il riferimento esplicito alle modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis305. Tuttavia, la questione circa il necessario utilizzo del metodo mafioso nella competizione elettorale ai fini dell’integrazione del reato in esame non pare risolta neppure con l’attuale formulazione legislativa. Va infatti segnalato, nelle prime decisioni della Suprema Corte, un contrasto in merito al ruolo che le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis rivestono all’interno dell’accordo politico-mafioso. La Sesta Sezione penale della Cassazione a distanza di pochi giorni ha dapprima qualificato il metodo mafioso come “un nuovo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice” 306 per poi affermare nella pronuncia successiva, che le modalità esecutive del patto di scambio non rientrano nella condotta tipica, potendo tutt’al più integrare altre ipotesi di reato o costituire un post factum non punibile307.
4.1. (segue) Il caso Antinoro Il primo caso in cui la Cassazione è stata chiamata a decidere in merito al nuovo art. 416 ter c.p. - novellato solo due mesi prima riguardava la corretta sussunzione della condotta dell’imputato nel 305 Art. 416 bis, c. 3: “L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.” 306 Cass., Sez. VI, 6 giugno 2014, dep. il 28 agosto 2014, n. 36382, Antinoro. 307 Cass. Sez. VI, 9 settembre 2014, n. 37374, Polizzi.
139
reato di scambio elettorale politico mafioso oppure nel meno grave delitto di corruzione elettorale previsto dall’art. 96 del d.P.R. 361 del 1957 in materia di elezioni politiche. Nel caso di specie i Giudici di legittimità si trovavano di fronte a una rara ipotesi di patto politico-mafioso in cui risultava provato il versamento di una somma di denaro da parte del candidato all’Assemblea Regionale Siciliana e al Senato della Repubblica alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008, Antinoro, nei confronti di una cosca mafiosa, in cambio della promessa di procacciamento di voti. Com’è noto, nella maggior parte dei casi l’oggetto del corrispettivo all’appoggio elettorale mafioso consiste in utilità diverse dalla mera erogazione di somme di denaro; anzi, proprio una tale constatazione, come si è più volte ribadito308, aveva indotto a ritenere inadeguata la norma introdotta nel 1992, la quale incriminava il solo scambio voti-denaro309. Prima di giungere in Cassazione, la qualificazione giuridica della condotta dell’imputato era stata particolarmente dibattuta nei precedenti gradi di giudizio. Inizialmente, il capo di imputazione contestato dalla Procura distrettuale di Palermo aveva ravvisato un’ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416 ter vecchio testo. Tuttavia, in primo grado, il Tribunale di Palermo derubricando il reato contestato dalla Procura, condannava l’imputato per il meno
308 Vedi supra cap. 2 e 3, sez. I 309 Sul punto, per approfondimenti e rinvii bibliografici e giurisprudenziali si rinvia supra cap. 1 e 2.
140
grave delitto di corruzione elettorale (art. 96 del d.P.R. n. 361 del 1957 in materia di elezioni politiche)310. Successivamente, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore generale, la Corte d’Appello
territoriale
ritornava
nuovamente
alla
originaria
qualificazione giuridica della condotta in termini di scambio elettorale politico mafioso, così come contestata dalla Procura, con una significativa rideterminazione della pena nella misura di sei anni di reclusione con le relative pene accessorie311. In secondo grado infatti, i giudici di merito ritennero provata l’esistenza di un accordo elettorale intervenuto tra l’imputato e la cosca Pallavicino, articolazione mafiosa di Cosa Nostra; accordo in forza del quale Antinoro aveva versato una somma di denaro al gruppo criminale affinché si impegnasse a svolgere campagna elettorale in suo favore312.
310 In primo grado l’ex consigliere della regione Sicilia era stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.000, 00 di multa con le pene accessorie e le statuizioni in favore delle parti civili costituite. 311 Una tale oscillazione giurisprudenziale nella qualificazione giuridica delle condotte dipendeva dalle divergenti vedute circa l’elemento di discrimine tra il reato di cui all’art. 416 ter e quello di corruzione elettorale di cui all’art. 96, d.P.R. 360/1957. Le vedute contrastanti erano a loro volta dovute alla lacunosa descrizione della condotta punita a titolo di scambio elettorale politico mafioso. Per un’analisi più approfondita sul punto, si rinvia al cap. 2. 312 Secondo la Corte il materiale probatorio acquisito evidenziava che alcuni partecipanti al gruppo mafioso Pallavicino si erano impegnati a svolgere campagna elettorale in favore di Antinoro, cui avevano chiesto e ottenuto una somma di denaro pari a euro 3.000,00, di cui euro 2.000,00 erano stati versati alla moglie di un esponente del gruppo mafioso in carcere per far fronte ad esigenze di difesa processuale, e i restanti 1.000,00 erano stati trattenuti dal capo della cosca. Il materiale probatorio acquisito
141
Il materiale probatorio acquisito 313 fu ritenuto sufficiente a dimostrare sia la dazione del denaro che la sua destinazione finale, permettendo così alla Corte di ravvisare gli estremi del reato di cui all’art. 416 ter. In particolare, i giudici di merito ritennero l’imputato pienamente consapevole dell’appartenenza degli interlocutori a una consorteria mafiosa, considerando il reato di cui all’art. 416 ter consumatosi in virtù della mera accettazione della promessa di voti in cambio del contributo in denaro. Avverso la decisione della Corte d’Appello di Palermo l’imputato presentò ricorso in Cassazione deducendo plurimi motivi di censura. Per quel che interessa ai fini della nostra analisi la difesa aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento agli elementi costitutivi dell’art. 416 ter c.p. introdotto dal d.l. 306/1992. In particolare, la censura riguardava quella parte della decisione di secondo grado in cui i giudici di merito avevano ritenuto sufficiente a integrare il reato de quo la mera accettazione della promessa di voti in cambio di denaro, “senza necessità di verifica del ricorso 313 Il materiale probatorio acquisito era rappresentato dalle dichiarazioni di un soggetto che aveva partecipato agli incontri tra l’imputato ed esponenti mafiosi, soggetto poi divenuto collaboratore di giustizia; dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche condotte a carico dei partecipanti “mafiosi” in epoca successiva ai fatti; dalle dichiarazioni di altri collaboratori acquisite a titolo di riscontro; dal passaggio in giudicato di un’altra sentenza della Corte d’Appello per il reato di cui all’art. 416 ter a carico di alcuni “mafiosi” partecipanti al medesimo episodio oggetto del giudizio in questione. La Corte inoltre, respingeva le tesi difensive secondo cui gli incontri tenuti con i Pallavicino non erano dissimili dai molti altri organizzati dall’Antinoro per acquisire consensi, e il contributo in denaro da questi versato rappresentava il corrispettivo dell’attività di volantinaggio e di affissione manifesti che i partecipanti all’incontro si erano impegnati a svolgere.
142
all’intimidazione o alla prevaricazione da parte del sodalizio mafioso nell’attività di raccolta del consenso elettorale o di ostacolo al libero dispiegamento delle operazioni di voto”314. Si tenga presente che durante la vicenda giudiziaria de qua315 lo scenario che si poneva di fronte ai Giudici di legittimità era ulteriormente complicato dall’entrata in vigore il 17 aprile 2014 della legge n. 62 di riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso. Ebbene, successivamente all’entrata in vigore della suddetta legge, tra i motivi aggiunti dedotti dalla difesa vi fu la configurazione della violazione di legge anche in relazione alla nuova fattispecie introdotta solo poche settimane prima. La difesa dell’imputato sosteneva che la nuova ridefinita fattispecie criminosa oltre ad ampliare le ipotesi penalmente rilevanti, introduceva l’espressa previsione secondo cui il reato doveva realizzarsi “mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis c.p.”. Così facendo la riforma avrebbe accolto quell’orientamento giurisprudenziale relativo al previgente art. 416 ter secondo cui era necessario ai fini dell’integrazione del reato l’effettivo impiego di atti di intimidazione e di prevaricazione da parte della controparte mafiosa del pactum scleris; inoltre, la modifica intervenuta in itinere avrebbe reso la nuova disciplina applicabile in via retroattiva in quanto legge più favorevole al reo (art. 2 c. 4 c.p.).316 Orbene, la Suprema Corte ritenne fondato il ricorso e con la sentenza n. 36382 del 28 agosto 2014 annullò la decisione impugnata 314 Cass. Sez. VI, 6 giugno 2014, Antinoro, cit. 315 Cass, Sez. VI, 6 giugno 2014, cit. 316 Cass, Sez. VI, 6 giugno 2014, cit.
143
con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo per un nuovo giudizio. Ripercorrendo l’iter logico-argomentativo seguito dalla Sesta Sezione si nota come la stessa, trascurato il dato dell’erogazione di denaro (dato insolitamente accertato), sia partita dalla valutazione delle novità che la novella del 2014 aveva apportato all’art. 416 ter c.p. La Corte evidenzia in primis l’ampliamento dell’oggetto della controprestazione che può essere promessa o elargita dal politico segnata dall’espressione “altra utilità” e in secundis sottolinea la modifica circa il contenuto della promessa formulata dall’esponente mafioso317. In particolare, i Giudici di legittimità focalizzando l’attenzione sull’inedita locuzione “procurare i voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis del codice penale”, arrivano ad affermare come il sintagma su riportato indichi un nuovo elemento costitutivo dello scambio tra politico e mafioso per fini elettorali; elemento prima non esplicitato, ma ugualmente richiesto dalla giurisprudenza ai fini del perfezionamento del reato318. A sostegno di tale conclusione la Corte faceva riferimento al lungo e travagliato iter parlamentare319.
317 GAROFOLI, Diritto penale. Parte speciale, Nel Diritto, 2015, 680 ss. 318 Quest’impostazione risulta essere particolarmente fedele al principio di legalità. La Corte, di conseguenza ha operato nel rispetto del principio di separazione dei poteri all’interno di una materia in cui molto spesso si assiste ad una poco auspicabile “creazione giurisprudenziale” del diritto. Per approfondimenti sul rapporto tra giudice e legge penale si rinvia a FIANDACA, Il diritto penale tra legge e giudice. Raccolta di scritti, Padova, 2003; MAIELLO, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti, Torino 2014. 319 Vedi supra cap. 3, sez. I.
144
Dai vari testi e relazioni presentate alla Camera e al Senato emergeva come l’inserimento nel dettato normativo delle “modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis” era stato il frutto di una ponderata e consapevole scelta del legislatore. Come si è avuto modo di vedere, in una delle varie proposte di legge avanzate alla Camera si era espressamente escluso l’effettivo ricorso al metodo mafioso tra i requisiti di rilevanza penale dello scambio di cui all’art. 416 ter320. Al contrario però, dall’acceso dibattito sul punto, prevalse chiaramente una diversa configurazione della promessa di voti mediante ricorso al metodo mafioso, considerato quest’ultimo elemento costitutivo del disvalore del fatto. L’esplicita rimeditazione del requisito modale del pactum sceleris testimoniava il fatto che la voluntas legis fosse quella di punire con il nuovo art. 416 ter un qualcosa di diverso e maggiormente “pericoloso” della mera conclusione di un accordo elettorale tra il candidato (o chi per esso) e la mafia. Alla luce di quanto detto dai lavori parlamentari appariva chiaro come l’introduzione del nuovo sintagma nel dettato normativo fosse funzionale all’esigenza di punire “quell'accordo avente ad oggetto l'impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo 320 Vedi supra cap. 3, sez. I., In particolare, C. 204, d’iniziativa del deputato Burtone, presentata alla Camera il 15 marzo 2013, proponeva la seguente versione dell’art. 416 ter: « ART. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque, fuori delle previsioni di cui all’articolo 416-bis, terzo comma, anche senza avvalersi delle con- dizioni ivi previste, in occasione di consultazioni elettorali ottenga, da parte di soggetti appartenenti a taluna delle associazioni di tipo mafioso punite a norma del medesimo articolo 416-bis ovvero da parte di singoli affiliati per conto delle medesime, la promessa di voti, ancorché in seguito non effettivamente ricevuti, in cambio dell’erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la pena prevista dal primo comma del citato articolo 416-bis ».
145
elettorale con le modalità intimidatorie tipicamente connesse al suo modo di agire”321. La Cassazione sottolineava inoltre che la rilevanza penale del metodo mafioso per l’integrazione del reato in esame era già stata riconosciuta da un’ampia giurisprudenza di legittimità322, motivo per cui l’innesto del nuovo requisito non si poneva in discontinuità con il passato (come molti altri aspetti introdotti dalla riforma 323 ) e soprattutto con quelle pronunce che richiedevano ai fini della configurabilità del previgente art. 416 ter “l’effettivo ricorso all’intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, con le modalità precisate nel terzo comma dell’art. 416 bis cod. pen. (cui l’art. 416 ter fa esplicito richiamo), per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale”324. Evidentemente il legislatore del 2014 intendeva discostarsi dal contrapposto
orientamento
giurisprudenziale
secondo
cui
per
l’integrazione della fattispecie in esame fosse sufficiente la stipula del mero patto di scambio voti-denaro325; orientamento peraltro, come precisato dalla stessa Corte, nato dalla necessità di escludere ai fini del perfezionamento del reato la rilevanza materiale dell’erogazione del 321 Cass., Sez. VI, 28 agosto 2014, Antinoro, cit. 322 Cass., Sez. I, n. 27655 del 24 gennaio 2012, Macrì, Rv. 253387; Cass., Sez. VI, n. 18080 del 13 aprile 2012, Diana, Rv. 252641; Cass., Sez. I, n. 27777 del 25 marzo 2003, Cassata, Rv. 225864. 323 Rispetto ai profili del reato per i quali la l. 62/2014 ha sostanzialmente recepito prassi giurisprudenziali consolidatesi nei vent’anni di vita del previgente art. 416 ter, cfr. AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso. Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa?, in Dir. pen. cont., cit. 324 Cass. Sez. VI, sent. n. 18080 del 13 aprile 2012, Diana, rv 252641; nello stesso senso Cass, Sez. I, 24 gennaio 2012, Macrì, n. 27655. 325 Sez. 1, sent. n. 32820 del 02/03/ 2012, Battaglia, Rv. 253740; Sez. 6, sent. n. 43107 del 09/11/2011, P.G. in proc. Pizzo e altro, Rv. 251370.
146
denaro326 o della conclusione di patti ulteriori con cui il candidato politico si impegnava a favorire l’associazione in caso di vittoria elettorale327. Inoltre, muovendosi in questa direzione il legislatore ha consentito di circoscrivere più chiaramente l’ambito operativo dell’art. 416 ter c.p. e di agevolarne la distinzione rispetto alle affini ipotesi di contiguità mafiosa in ambito politico e istituzionale (in particolare i reati elettorali di cui agli artt. 96 e 97 d.P.R. 361/1957 per le lezioni a livello statale, e gli artt. 86 e 87 d.P.R. 750/1960 per quelle a livello locale). Alla luce delle considerazioni svolte, i Giudici di legittimità nella sentenza Antinoro arrivano alla conclusione che “ai sensi del nuovo articolo 416 ter c.p., le modalità di procacciamento dei voti debbono costituire oggetto del patto di scambio politico-mafioso, in modo che il candidato possa contare sul concreto dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio mafioso e che quest'ultimo si impegni a farvi ricorso, ove necessario”328. Chiarito il ruolo del metodo mafioso nella nuova fattispecie di cui all’art. 416 ter, la Cassazione affronta il quesito, espressamente dedotto in ricorso dalla difesa, se il novellato art. 416 ter costituisce o meno legge più favorevole per l’imputato ai sensi dell’art. 2 c. 4 c.p.
326 Cass., Sez. I, n. 32820/12. 327 Cass., Sez. VI, n. 43107/11. 328
Cass., Sez. VI, 28 agosto 2014, Antinoro, cit. 147
Dal complesso delle affermazioni su riportate la Cassazione non poteva che dare risposta affermativa alla questione posta dal ricorrente e ravvisare così un problema di diritto intertemporale329. Ad avviso della Suprema Corte il nuovo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice “rende, per confronto con la previgente versione, penalmente irrilevanti condotte pregresse consistenti
in
pattuizioni
politico-mafiose
che
non
abbiano
espressamente contemplato l’eventuale impiego di tali concrete modalità di procacciamento dei voti; quale logica conseguenza, deve esservi stata, ai fini della punibilità, piena rappresentazione e volizione da parte dell’imputato di aver concluso uno scambio politico-elettorale implicante l’impiego da parte del sodalizio mafioso della sua forza di intimidazione e costrizione della volontà degli elettori” 330. Nel caso in esame la Cassazione annullando con rinvio la sentenza impugnata, invitava i giudici di merito ad un’attenta valutazione del fatto storico in base allo ius superveniens, al fine di stabilire se esso possa ancora rientrare nel delitto di cui all’art. 416 ter alla luce della riforma del 2014 o se, al contrario, nel meno grave reato di corruzione elettorale331. 329 Sui profili di diritto intertemporale tra il previgente e il nuovo art. 416 ter, cfr. infra § 10. 330 Precisamente un fenomeno di successione leggi modificative con parziale abrogazione della fattispecie previgente. La norma incriminatrice risultante dalla modifica del 2014 non copre più fatti che prima erano penalmente rilevanti, e pertanto non può essere contestata all’imputato in sostituzione di quella vigente al momento della commissione del fatto secondo quanto previsto dall’art.2. c. 2 del codice penale, per cui “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali” 331 La Corte nella sentenza Antinoro precisa che a differenza del caso che le è stato sottoposto, quando vi è un fenomeno di successione nel tempo di leggi
148
4.2. (segue) Il caso Polizzi A distanza di pochi giorni dal deposito della sentenza Antinoro332, la medesima Sezione Sesta della Corte di Cassazione veniva chiamata a pronunciarsi su una questione analoga relativa al ruolo del c.d. metodo mafioso nel reato di cui all’art. 416 ter come novellato dalla l. 62/2014. La pronuncia emessa dalla Cassazione il 6 maggio 2015 riguardava un procedimento cautelare a carico di P.L. Polizzi accusato di scambio elettorale politico mafioso nel corso delle elezioni regionali in Sicilia del 2012 in favore della candidata D. Licata, nipote di A. Licata, imprenditore quest’ultimo che avrebbe chiesto al ricorrente di perfezionare il patto politico mafioso qui in esame. Nello specifico, il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Riesame aveva annullato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 416 ter nei confronti di Polizzi a causa del mancato accertamento del ricorso alla forza intimidatrice e prevaricatrice connessa al sodalizio mafioso per l’acquisizione dei voti. Infatti, ad avviso del Tribunale era stata promessa e poi effettivamente versata una somma di denaro ai gruppi mafiosi che, nonostante l’esito sfavorevole delle elezioni, si erano adoperati per la raccolta dei voti senza però che fosse stato dimostrato l’effettivo penali modificative per valutare quale sia quella più favorevole all’imputato bisogna confrontare i risultati che deriverebbero dall’effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie in questione (Cass., Sez. I, n. 40915 del 2 ottobre 2003, Fittipaldi, Rv. 226475; Cass., Sez. VI, n. 394 del 30 maggio 1990, Cosco, Rv. 186207; Cass, Sez. II, n. 98163 del 10 aprile 1987; Cass., Sez. VI, n. 593 del 04 novembre 1982), senza valutazioni discrezionali del giudice (Cass., Sez. III, n. 9234 del 4 luglio 1995.) 332 Cass., Sez. VI, 6 giugno 2014, cit. 149
impiego di atti di intimidazione e sopraffazione in cui si sostanzia il c.d. metodo mafioso; motivo per cui l’indagato Polizzi andava scarcerato. Contro l’ordinanza di scarcerazione la Procura distrettuale di Palermo propose ricorso in Cassazione per violazione dell’art. 416 ter, ritenendo, al contrario dei giudici del Riesame, sufficiente ai fini dell’integrazione del reato in parola la circostanza che l’indicazione di voto fosse percepita all’esterno come proveniente da un sodalizio criminale di stampo mafioso e dunque sorretta dalla forza intimidatrice connessa al vincolo associativo. La Cassazione accoglie il ricorso e nel ritenere fondata la tesi prospettata dalla Procura compie ulteriori precisazioni in merito al novellato reato di scambio politico mafioso. In primo luogo, il Collegio ribadisce la natura di pericolo del reato in questione, pericolo fondato sulla “mera conclusione dell’accordo concernente lo scambio tra voti e denaro”333, per cui la consumazione del reato precedeva sia la materiale erogazione del denaro334 che l’effettiva acquisizione dei voti335. Da questa impostazione ne deriva che “l’esercizio in concreto del metodo mafioso, cioè il compimento di singoli atti di intimidazione e sopraffazione in danno degli elettori, potrebbe costituire al più l'oggetto di una intenzione del promittente, o del patto eventualmente concluso circa le modalità esecutive dell'accordo, ma non una componente materiale della condotta tipica, rispetto alla quale 333 Cass 6 maggio 2014, p.m. in c. Polizzi, CED 260167. 334 Cass., Sez., I, n. 32820 del 2 marzo 2012, rv. 253740. 335 Per l’irrilevanza ai fini dell’integrazione del reato de quo dell’esecuzione di entrambe le promesse cfr. Cass., Sez. V, n. 4293 del 13 novembre 2002, rv. 224274.
150
costituisce un post factum, punibile semmai con riguardo a diverse ed ulteriori fattispecie criminose”336. Nella sentenza Polizzi qui in esame, la Sesta Sezione penale ha concentrato l’analisi soprattutto sull’individuazione dell’interlocutore mafioso quale elemento qualificante dell’accordo
337
(elemento
trascurato nella sentenza Antinoro). La Corte infatti fa notare come il dettato normativo non preveda la richiesta del politico circa le modalità che poi l’interlocutore mafioso concretamente adotterà nell’acquisire i consensi elettorali; fermo restando che il politico deve pur sempre essere consapevole della natura e dei metodi che connotano la controparte dello scambio illecito. In altre parole, stando alla sentenza Polizzi l’art. 416 ter, descrivendo una fattispecie di pericolo, non richiede né l’attuazione né l’esplicita programmazione di una campagna elettorale caratterizzata da atti di sopraffazione e intimidazione volti a condizionarne l’esito. Affinché vi sia l’alterazione del libero esercizio del diritto elettorale è sufficiente “l'assoggettamento di aree territoriali e corpi sociali alla forza del vincolo mafioso”338. La Corte, a sostegno della propria tesi, fa riferimento a un orientamento
giurisprudenziale
formatosi
nella
vigenza
della
precedente formulazione normativa secondo cui lo scambio elettorale politico mafioso “presuppone la presenza di un'associazione di 336 Cass., 6 maggio 2014, p.m. in c. Polizzi, CED 260167; rispetto alla possibilità di punire le modalità esecutive dell’accordo a titolo di un diverso reato (coartazione elettorale, violenza privata, estorsione, partecipazione o concorso esterno in associazione mafiosa) si veda Cass., Sez. II, n. 22136, 19 febbraio 2013, rv. 255727. 337 PACI, Il reato di voto di scambio politico mafioso alla prova di resistenza, in Quest. giust., 22 ottobre 2015. 338 Cass 6 maggio 2014, p.m. in c. Polizzi, cit.
151
stampo mafioso che si occupa anche del condizionamento del voto, e lo eserciti a servizio dei terzi, anche in conseguenza della corresponsione di somme di denaro, in cambio della promessa di voto339”. A nulla rileva, ad avviso della Corte, il fatto che le somme di denaro promesse dal candidato vadano a retribuire il singolo “voto procacciato” oppure coloro che nella zona concretamente svolgano questa attività di procacciamento di voti. L’elemento da riscontrare è “la certezza dell'intervento di componenti dell'associazione di stampo mafioso nel condizionamento del voto, e l'avvenuta promessa da parte dell'estraneo alla compagine della corresponsione di denaro in cambio del procacciamento di consenso340”. Premesso ciò la Corte nel caso in esame si uniforma ad un precedente indirizzo 341 secondo cui il requisito caratterizzante lo scambio elettorale politico mafioso che permette, tra l’altro, di differenziarlo dai reati di corruzione e coercizione elettorale 342 consiste nella particolare qualità del soggetto promittente, soggetto in grado di esercitare un “condizionamento diffuso e fondato sulla prepotenza e la sopraffazione”343. La sentenza Polizzi pur non considerando il concreto esercizio di pressioni e intimidazioni elemento costitutivo della fattispecie, ritiene comunque necessario per l’integrazione del reato de quo “che l'indicazione di voto sia percepita all'esterno come proveniente dal 339 Cass., Sez. VI, n. 19525 del 17 aprile 2014. 340 Cass., Sez. VI, n. 19525 del 17 aprile 2014, cit. 341 Cass., Sez. V, n. 23005 del 22 gennaio 2013, rv. 255502. 342 Art. 96 e 97 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. 343 Cass., Sez. V, n. 23005 del 22 gennaio 2013, cit.
152
"clan" e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo”344. A sostegno della propria tesi, la Cassazione evidenzia, richiamandosi una pronuncia recente (ma comunque emessa nel vigore del previgente art. 416 ter), come la potenzialità lesiva della condotta
consista
nella
mercificazione
del
libero
consenso
democratico345; mercificazione che si verificava al momento della conclusione dell’accordo e dello scambio delle reciproche promesse tra politico e mafioso. La conclusione del pactum sceleris “aumenta le potenzialità invasive della libera determinazione delle persone sul territorio a cura dei componenti del gruppo illecito, legittimati ad intervenire sulla raccolta di consenso, a prescindere dalle loro concrete modalità attuative, che necessariamente vengono realizzate ad accordo concluso e quindi a reato già perfezionato"346. L’anticipazione della soglia di tutela in un momento antecedente alla concreta esecuzione del patto è giustificata dalla “forza di intimidazione insita nel controllo del territorio, ove riferisce la sua espressione all'esistenza del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che la connota, senza richiedere l'estrinsecazione della forza per ogni azione che si intenda realizzare 344 Cass., Sez. I, n. 3859, 14 gennaio 2004, rv. 227476, annulla con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva qualificato il fatto come corruzione elettorale di cui all’art. 96 d.P.R. 361/1956. Il Tribunale del Riesame modificando l’imputazione originaria di scambio elettorale politico mafioso aveva ritenuto che la sola qualità di “mafioso” del promittente non fosse sufficiente a comprovare la collusione mafiosa del politico né a dimostrare l’impiego della forza intimidatrice e di assoggettamento del vincolo associativo. 345 Cass., Sez. VI, n. 19525 del 17 aprile 2014, cit. 346 Cass., Sez. VI, n. 19525 del 17 aprile 2014, cit.
153
a tal fine, ove risulti nota la correlazione dell'agente con l'illecita compagine”347. Alla luce di quanto detto la Corte, come anticipato, annulla l’ordinanza
impugnata,
rinviando
al
Tribunale
del
Riesame
territorialmente competente affinché potesse valutare la presenza (sul piano indiziario) degli estremi dello scambio elettorale politicomafioso come appena delineati. Dunque nel caso Polizzi la Cassazione sembra affermare senza ulteriori specificazioni, che ai fini della configurabilità del reato in esame non sia necessario l’impiego di metodi mafiosi per il procacciamento di voti348, affermazione che prima facie si pone in totale contrapposizione a quanto sostenuto solo pochi giorni prima dalla medesima Sezione Sesta nel caso Antinoro349. Tuttavia da un’analisi più attenta, la sentenza Polizzi sebbene presenti alcuni passaggi ambigui, non ci pare ribalti la precedente, bensì finisce per sancire un principio complementare secondo cui il delitto è integrato anche se in concreto il promittente i voti non ha fatto ricorso per l’esecuzione dell’accordo a singoli atti intimidatori e di sopraffazione, essendo l’indicazione del voto già percepita all’esterno come proveniente da un sodalizio mafioso350.
347 Cass., Sez. VI, n. 19525 del 17 aprile 2014, cit. 348 NEGRI, Non serve il metodo mafioso per integrare il voto di scambio, in http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com, secondo cui la sentenza Polizzi aveva chiaramente escluso il metodo mafioso dallo statuto di tipicità dell’art. 416 ter c.p. 349
6 maggio 2014, p.m. in c. Polizzi, CED 260167, cit. AMARELLI, Il novellato delitto di scambio elettorale politico mafioso al vaglio della Cassazione., Nota a Cass., Sez., VI, 6 giugno 2014, deposito 28 agosto 2014, n. 36382, in Gazz. For., 14 settembre 2014, 112 ss.
350
154
Come visto, a differenza della pronuncia Antinoro, in questo secondo caso il ragionamento seguito dalla Sesta Sezione anziché valorizzare il profilo legislativo dell’innesto nel dettato dell’art. 416 ter dell’espresso richiamo alla “modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis c. p.”, passa in rassegna i precedenti orientamenti giurisprudenziali in materia351. Precisando ulteriormente sul punto, nella sentenza Polizzi la Cassazione non nega la rilevanza del metodo mafioso nel voto di scambio, ma sostiene che ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 416 ter non sia rilevante il suo effettivo impiego da parte del promittente nell’attività di procacciare i voti: è sufficiente che il mafioso si impegni a procurare i voti, manifestando chiaramente o anche solo lasciando intendere con allusioni al momento della stipula dell’accordo, la propria disponibilità a ricorrere alle modalità mafiose dirette o indirette per il procacciamento di voti352. Prima di giungere a tale conclusione il Supremo Collegio individua la ratio del delitto in esame nel rischio di alterazione del corretto assetto democratico in seguito all’indebita infiltrazione del potere mafioso nelle competizioni elettorali.
351 Cass., Sez. I, Sentenza n. 32820 del 2 marzo 2012, rv. 253740; Cass., Sez. V, Sentenza n. 4293 del 13 novembre 2002, rv. 224274; Cass., Sez. II, Sentenza n. 22136 del 19 febbraio 2013, rv. 255727; Cass., Sez. VI, Sentenza n. 19525 del 17 aprile 2014; Cass., Sez. V, Sentenza n. 23005 del 22 gennaio 2013, rv. 255502; Cass., Sez. I, Sentenza n. 3859 del 14 gennaio 2004, rv. 227476; Smentite le seguenti pronunce: Sez. 1, Sentenza n. 23186 del 5 giugno 2012, che cita in senso adesivo Cass., Sez. I, n. 3859 del 14 gennaio 2004, rv. 227476 e Cass., Sez. II, n. 46922 del 30 novembre 2011, rv. 251374; in senso almeno parzialmente contrario Cass., Sez. VI, n. 18080 del 13 aprile 2012, rv. 252641 e Cass., Sez. I, n. 27777 del 25 marzo 2003, rv. 225864. 352 AMARELLI, Il novellato delitto di scambio elettorale politico mafioso al vaglio della Cassazione, cit., 124.
155
Il riflesso della ratio legis sul piano degli elementi di fattispecie “si esaurisce nella logica del comportamento di chi, per proprie esigenze elettorali, promette denaro ad una organizzazione criminale siffatta, ovviamente consapevole della sua natura e dei metodi che la connotano”353. Atteggiandosi la fattispecie di cui all’articolo 416 ter c.p. a reato di pericolo, la sua consumazione non richiede né l'attuazione concreta né la programmazione esplicita di una campagna elettorale influenzata dalle intimidazioni mafiose: “l'assoggettamento di aree territoriali e corpi sociali alla forza del vincolo mafioso è sufficiente per determinare alterazioni del libero esercizio individuale e collettivo di diritti e facoltà e costituisce uno dei profili essenziali del fenomeno”354. D’altronde, un’impostazione diversa, oltre a trascurare un elemento costitutivo del fatto tipico espressamente introdotto dal legislatore del 2014, avrebbe finito per far coincidere il momento consumativo con quello della effettiva esecuzione delle prestazioni pattuite, in palese contrasto con la lettera della legge355. Infine, un’ultima precisazione si rende necessaria: la lettura convergente delle due pronunce in commento può essere data solo se si “marginalizzano” alcuni passaggi della sentenza Polizzi, dove richiamando orientamenti giurisprudenziali precedenti - la Corte sembra accontentarsi per l’integrazione del reato di un accordo votidenaro o altra utilità intervenuto tra un politico (o chi per lui) e un 353 Cass., 6 maggio 2014, in c. Polizzi, cit. 354 Cass., 6 maggio 2014, p.m. in c. Polizzi, cit. 355 AMARELLI, Il novellato delitto di scambio elettorale politico mafioso al vaglio della Cassazione, cit.; VISCONTI, La riforma del reato di scambio elettorale polittico mafioso, cit., 21.
156
soggetto affiliato a una cosca in ragione della sua “caratura personologica”356. Una simile interpretazione357 dell’art. 416 ter rappresentava uno dei punti critici che la riforma intendeva superare con la previsione espressa dell’accettazione della promessa di voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis. Indefinitiva l’espressa statuizione normativa richiede che oggetto di contrattazione sia la promessa, anche indiretta, dell’eventuale ricorso al metodo mafioso nel procacciamento di voti; metodo mafioso che non si può presumere in re ipsa sulla base della “caratura mafiosa” di uno dei contraenti, salvo considerare inutiliter data una parte pregnante della riforma del 2014358.
4.3. (segue) Il Caso Annunziata Ad alimentare ulteriormente il dibattito in merito al ruolo che occupa il metodo mafioso nell’art. 416 ter rimodulato nel 2014 è stata la sentenza Annunziata depositata il 17 luglio 2015. Nel caso di specie il G.I.P. del Tribunale di Salerno aveva emesso la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti del candidato sindaco al Comune di Sarno, F. Annunziata, gravemente indiziato del reato di cui all’art. 416 ter, per aver concluso un accordo di scambio elettorale di matrice mafiosa con un alcuni appartenenti al clan camorristico Serino.
356 AMARELLI, Op. ult. cit., 124. 357 Per il controverso quadro delineato in giurisprudenza sullo specifico punto si rinvia al cap. 2. 358 AMARELLI, Il novellato delitto di scambio elettorale politico mafioso al vaglio della Cass, cit.
157
Avverso il provvedimento del G.I.P era stato proposto riesame da parte dell’indagato e appello da parte del P.M, quest’ultimo con riguardo alla ritenuta inadeguatezza della misura adottata rispetto alle esigenze cautelari riscontrate359. Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Riesame, aveva accolto l’appello del P.M., disponendo l’aggravamento della misura cautelare originariamente emessa e aveva rigettato, invece, il ricorso proposto dall’indagato360. La Cassazione, investita dalla difesa dell’indagato dei ricorsi avversi i provvedimenti emessi dal Tribunale della Libertà, disponeva l’annullamento di entrambe le ordinanze, procedendo al contempo ad una dettagliata analisi della nuova fattispecie. L’esegesi della Corte si concentrava in particolare su due elementi: l’espresso richiamo alle “modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis” c.p. e l’ambito soggettivo di riferimento previsto dal secondo comma dell’art. 416 ter c.p.361 Partendo dal primo requisito, ad avviso della Corte, l’uso per fini elettorali del metodo mafioso deve necessariamente formare oggetto dell’accordo362. 359 Cass., Sez. VI, n. 31348, 17 luglio 2015 (ud. 10 giugno 2015), Annunziata. 360 Cass., Sez. VI, n. 31348, 17 luglio 2015, cit. 361 PACI, Il reato di voto di scambio politico mafioso alla prova di resistenza, in Quest. giust., cit. 362 Cass., Sez. VI, n. 31348, 17 luglio 2015, cit. secondo cui “L'oggetto dell'accordo deve necessariamente riguardare le modalità di acquisizione del consenso elettorale tramite il metodo mafioso. E' stata infatti recepita normativamente l'interpretazione maggioritaria offerta da questa Corte avuto riguardo al tenore letterale previgente della citata disposizione”. Cfr. ex multis Sez. 6, n. 10785 del 19 febbraio 2004; dep. 09 marzo 2004, P.M. in proc. Falco, Rv. 230397; Sez. I, n. 27655 del 24 aprile 2012; dep. 11 luglio 2012, Macrì, Rv. 253387; Sez. 2, n. 23186 del 05 giugno 2012; dep. 13 giugno 2012, P.G. in proc. Costa, Rv. 252843; Cass., Sez. VI, n. 37374 del 06 maggio 2014, dep. 09 settembre 2014, P.M in proc. Polizzi, Rv. 260167.
158
Secondo questa impostazione “il patto elettorale illecito, per assumere valenza mafiosa e distinguersi dalle altre ipotesi di corruzione elettorale previste dal sistema, deve prevedere l'utilizzo della sopraffazione e della forza di intimidazione quali modalità di reperimento dei voti, non essendo sufficiente in sé il mero scambio contemplante la promessa di voti contro l'erogazione di denaro, in alcuni arresti da questa Corte ritenuto utile al fine per integrare l'ipotesi di reato in disamina”363. Nel corso del ragionamento la Corte evidenzia più volte come la riforma del 2014 si ponga su di un piano di piena coerenza con l’orientamento
giurisprudenziale
maggioritario
formatosi
sul
previgente art. 416 ter; argomentazione quest’ultima funzionale ad escludere la tesi - sostenuta nel caso Antinoro364 - secondo cui la riforma avrebbe operato una restrizione, seppur parziale, dell’area dell’illecito coperta dalla precedente versione dell’art. 416 ter 365 : “oggi, come lo era nel passato, è necessario che l'accordo abbia avuto ad oggetto l'acquisizione del consenso elettorale tramite il metodo mafioso366”. Dunque, ad opinione del Collegio, “attraverso l'esplicito riferimento alle "modalità" di cui all'art. 416 bis c.p., comma 3, e dunque al metodo mafioso per l'acquisizione del consenso elettorale, è stata introdotta una novità linguistica nel tenore della norma di minimo contenuto, destinata a strutturare la fattispecie in termini ancora più compiuti e definiti, sempre coerenti, tuttavia, con la lettura 363 Cass., Sez. I, n. 32820 del 02 marzo 2012, Battaglia, Rv. 253740; Sez. VI, n. 43107 del 09 novembre 2011, P.G. in proc. Pizzo e altro, Rv. 251370. 364 Cass., Sez. VI, 28 agosto 2014, Antinoro, cit. 365 PACI, Il reato di voto di scambio politico mafioso alla prova di resistenza, in Quest. giust., cit. 366 Cass., Sez. VI, n. 31348, 17 luglio 2015, cit.
159
più corretta che questa stessa Corte ha avuto modo di offrire già con riferimento al dato normativo previgente”367. Tuttavia, la prova del metodo mafioso non richiede alcuna esplicita e specifica programmazione di atti di coartazione o intimidazione del libero esercizio del voto. Ciò che va necessariamente accertato è la circostanza che l’organizzazione mafiosa promittente esista e sia operativa sul territorio secondo le caratteristiche ontologiche descritte dall’art. 416 bis e pertanto in grado di condizionare effettivamente la consultazione elettorale368. In secondo luogo, la sentenza in esame si sofferma sul profilo soggettivo dell’attuale art. 416 ter che al secondo comma incrimina chi “promette di procurare voti con le modalità indicate nel primo comma”. A differenza di quanto avveniva in passato, il legislatore del 2014 inserendo l’inedita disposizione ha voluto creare uno stretto
367 Cass., Sez. VI, n. 31348, 17 luglio 2015, cit. 368 La sentenza Annunziata a tal proposito richiama il caso Polizzi, dove si afferma che "se anche la ratio dell'incriminazione consiste nello specifico rischio di alterazione del processo democratico che si determina quando il voto viene sollecitato da una organizzazione mafiosa, il suo riflesso sul piano degli elementi di fattispecie si esaurisce nella logica del comportamento di chi, per proprie esigenze elettorali, promette denaro ad una organizzazione criminale siffatta, ovviamente consapevole della sua natura e dei metodi che la connotano. La fattispecie si atteggia quindi a reato di pericolo, fondandosi su consolidate regole di esperienza, e non richiede affatto ne1 l'attuazione né l'esplicita programmazione di una campagna singolarmente attuata mediante intimidazioni: la sufficienza dell'assoggettamento di aree territoriali e corpi sociali alla forza del vincolo mafioso costituisce, affinché si determinino alterazioni del libero esercizio individuale e collettivo di diritti e facoltà, uno dei profili essenziali del fenomeno, ed è ampiamente recepita nella legislazione repressiva". Cass., Sez. VI, n. 37374 del 06 maggio 2014, dep. 09 settembre 2014, P.M. in proc. Polizzi, Rv. 260167.
160
collegamento tra il profilo oggettivo e soggettivo della nuova fattispecie. Sulla base della locuzione contenuta al secondo comma è possibile operare una distinzione tra le ipotesi in cui la promessa di voti proviene dal soggetto appartenente all’organizzazione mafiosa da quella in cui il promittente sia un intermediario, estraneo alla cosca. Nel caso dell'intraneo che agisce nell'interesse della associazione impegnandola a svolgere una campagna in favore del politico committente, la promessa di voti risulta intrinsecamente connotata da quella “mafiosità” richiesta dal primo comma dell’art. 416 ter; diversamente, nel caso in cui il patto venga concluso con un estraneo all’organizzazione che si impegni per conto di questa “occorre una prova chiara ed immediata della pattuizione delle modalità del procacciamento cui risulta piegato l'illecito patto di scambio elettorale, non potendosene ricavare la presenza dal mero ruolo di interlocuzione
riferito
in
precedenza
esclusivamente
all'organizzazione criminale”369. In altre parole ad avviso della Corte, la mancata consapevolezza della “mafiosità” dell’organizzazione criminale invocata dal terzo promittente deve essere compensata dall’accertamento rigoroso sulle specifiche modalità attraverso le quali si intendono raccogliere i voti in favore del candidato politico370. Ragionando in questo modo la sentenza Annunziata sembra individuare un punto di convergenza tra gli orientamenti espressi nelle precedenti vicende Antinoro e Polizzi. 369 Cass., Sez. VI, n. 31348, 17 luglio 2015 (ud. 10 giugno 2015), cit. 370 Così PACI, Il reato di voto di scambio politico mafioso alla prova di resistenza, in Quest. giust., 22 ottobre 2015, cit.
161
Nondimeno però, si noti come siffatta impostazione apra la strada ad ulteriori interrogativi in merito agli indici fattuali da utilizzare per accertare la matrice mafiosa dell’associazione per conto del quale l’accordo viene stipulato371. Alla luce delle osservazioni su riportate la Suprema Corte conclude accogliendo il ricorso dell’indagato e rinviando gli atti al Tribunale del Riesame competente affinché valutasse, sulla base del materiale indiziario raccolto, se fosse stata dimostrata in concreto la presenza e la vitalità nel territorio del gruppo criminale in questione372.
4.4. (segue) Rilievi conclusivi Le soluzioni prospettate nelle prime due pronunce della Cassazione373 all’indomani dell’entrata in vigore della l. 62/2014, sul ruolo delle “modalità” mafiose nel novellato art. 416 ter singolarmente considerate non sembrano essere del tutto appaganti: è tuttavia possibile pervenire a risultati più convincenti attraverso una loro lettura sincretica374. A tal proposito va segnalato un recente orientamento dottrinario375 che ha ritenuto “necessario l’ancoraggio del requisito
371 PACI, Il reato di voto di scambio politico mafioso alla prova di resistenza, in Quest. giust., 22 ottobre 2015, cit. 372 Cass., Sez. VI, n. 31348, 17 luglio 2015 (ud. 10 giugno 2015), cit. 373 Cass., Sez. VI, 28 agosto 2014, Antinoro, cit. e Cass., Sez. VI, n. 37374 del 06 maggio 2014, cit. 374 Così MAIELLO, Il nuovo art. 416 ter c.p. approda in Cassazione, in Giur. it., n.11/2014, 23 ss. Vedi anche DELLA RAGIONE, Il nuovo art. 416 ter c.p. nelle prime due pronunce della Suprema Corte, in Dir. proc. pen., 2015, 307. 375 MAIELLO, La nuova formulazione dello scambio elettorale politico mafioso (416 ter c.p.), in Studium iuris, n.1/2015, 1 ss.
162
modale di procacciamento dei voti alle diverse tipologie empirico criminologiche di riferimento”376. In questa prospettiva la fattispecie di cui all’art. 416 ter rimodellata nel 2014 ha la struttura di reato plurisoggettivo proprio; struttura caratterizzata dall’ampliamento dei potenziali soggetti agenti e da una duplice novità in merito agli accordi: estensione del genere di patti che possono essere stipulati (erogazione o promessa di erogazione di denaro o altre utilità in cambio della promessa di voti) e qualificazione del potenziale ricorso al metodo mafioso quale espresso elemento dell’accordo377. Alla luce della nuova formulazione normativa dell’art. 416 ter, il patto di scambio sarà rilevante non solo se concluso con un’associazione mafiosa, ben potendo essere “chiunque” interlocutore
376 DELLA RAGIONE, Il nuovo art. 416 ter c.p. nelle prime due pronunce della Suprema Corte, cit., 316. 377 MAIELLO, Il nuovo art. 416 ter c.p. approda in Cassazione, in Giur.it., n.11/2014, cit., in cui si afferma che “è configurabile una complementarietà teleologico-funzionale tra questi plurimi aspetti dell’incriminazione, scilicet tra l’estensione dei soggetti che si impegnano a procacciare voti e la previsione del metodo mafioso, quale oggetto dell’accordo, in quanto reputiamo che quest’ultima trovi nell’ampliamento dei possibili autori del patto la propria plausibile origine e spiegazione. Ed invero, fino a quando il legislatore puniva soltanto il patto elettorale concluso con l’associazione mafiosa non aveva senso inserire tra i requisiti dell’accordo l’impegno del sodalizio di avvalersi della propria forza di intimidazione, essendo questa modalità di azione il tratto identitario più pregnante di quel genere di consorteria: una cosca mafiosa che non ricorra ad una interlocuzione esterna scandita dall’alone di prevaricazione promanante dal vincolo associativo e che determina soggezione diffusa rinnega le ragioni della propria peculiarità, sulle quali l’ordinamento costruisce una disciplina derogatoria a vari livello. In breve, la previsione del metodo mafioso quale componente dell’intesa negoziale incriminata dal vecchio 416 ter si sarebbe risolta in un pleonasmo, un orpello che le pretese egemoniche del processo avrebbe zavorrato, stavolta in omaggio ad esigenze di realismo epistemico”
163
della “parte pubblica”, anche soggetti estranei alla consorteria oppure membri di essa che però agiscono uti singuli378. E’ stato cosi rilevato che l’enunciato normativo “mediante le modalità di cui all’art. 416 bis” funge da elemento unificatore delle molteplici forme che può avere l’intesa a causa del diverso rapporto tra promittente, voti e associazione mafiosa; e inoltre la neo introdotta locuzione permette di distinguere la figura in esame da quella contigua di corruzione elettorale (art. 96 d.P.R. 361/1957 e art. 87 d.P.R. 570/1960)379. Gli assunti delle sentenze post riforma letti in una dimensione reciproca di complessità consentono di addivenire a una conclusone equilibrata e ragionevole380, rispettosa del principio di stretta legalità e delle concrete dinamiche mafiose381. Precisamente, il requisito del metodo mafioso va declinato secondo differenti scansioni probatorie a loro volta modulate sui differenti casi tipologici sussumibili nell’ambito del patto politicomafioso382. Nel caso in cui manchi nel promittente i voti lo status tipico di “mafioso”, sarà il riferimento esplicito ai requisiti modali di 378 GAROFOLI, Diritto penale. Parte speciale, Nel Diritto, 2015, 690 ss. 379 MAIELLO, Il nuovo art. 416 ter c.p. approda in Cassazione, in Giur.it., n.11/2014, cit. 23 ss., AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso. Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa?, cit. 380 AMARELLI, Lo scambio elettorale politico mafioso, cit. 381 DELLA RAGIONE, Il nuovo art. 416 ter c.p. nelle prime due pronunce della Suprema Corte, in Dir. proc. pen., 2015, cit., 316. 382 Il caso del pactum sceleris stipulato direttamente con un’associazione di tipo mafioso va tenuto distinto dalle diverse ipotesi in cui viene concluso “un accordo con soggetto estraneo a quell’aggregato criminale, oppure con un suo singolo esponente che opera a proprio esclusivo vantaggio o, ancora, con un intermediario del sodalizio” Così MAIELLO, Il nuovo art. 416 ter c.p. approda in Cassazione, in Giur.it., n.11/2014, cit. 23.
164
adempimento della promessa elettorale a far emergere il disvalore del tipo paradigmatico di scambio incriminato383. Il caso più frequente nella prassi resta comunque lo scambio politico-mafioso che interviene direttamente con la cosca; nel qual caso il ricorso al metodo mafioso rappresenta la “causa negoziale dell’intesa”384. Si intende dire che nella maggior parte dei casi il ricorso alle peculiari modalità d’azione dell’associazione mafiosa costituisce la ragion d’essere delle reciproche promesse e di conseguenza il metodo mafioso nel procacciamento dei voti è dato per scontato e non formerà oggetto di discussione tra le parti al momento dell’accordo. La
tesi
qui
prospettata
consente
di
eludere
soluzioni
giurisprudenziali che potrebbero essere difficilmente condivisibili sotto il profilo equitativo (ad esempio candidati elettorali chiamamenti legati a cosche mafiose che dovranno essere prosciolti, mancando la dimostrazione di questo rapporto), tenendo in debito conto la diversa qualità degli accordi elettorali riconducibili al vigente art. 416 ter “che incrimina chiunque accetti da chiunque la promessa di voti da procacciare, quando questa promessa sia caratterizzata dal metodo mafioso in considerazione delle specifiche dinamiche relazionali proprie dei contraenti”385. Appare in definitiva plausibile la scelta del legislatore di “rafforzare” la descrizione del fatto tipico di cui all’art. 416 ter c.p. 383 Se mancasse l’espressa indicazione dei requisiti modali di esecuzione della promessa tutt’al più sarebbe possibile configurare una ipotesi di corruzione elettorale ex art. 96 del d.P.R. n. 361/1957. DELLA RAGIONE, Il nuovo art. 416 ter c.p. nelle prime due pronunce della Suprema Corte, in Dir. pen. e proc., n.3, 2015, cit., 317. 384 MAIELLO, Il nuovo art. 416 ter c.p. approda in Cassazione, cit., 23 ss. 385 DELLA RAGIONE, Il nuovo art. 416 ter c.p. nelle prime due pronunce della Suprema Corte, in Dir. proc. pen., 2015, cit. p. 317.
165
con la specificazione - tra le altre cose - del potenziale ricorso al metodo mafioso, quale elemento capace di conferire una carica di disvalore sociale al patto, tale da renderlo effettivamente meritevole di un severo e più rigoroso trattamento sanzionatorio rispetto alle meno gravi ipotesi di contiguità mafiosa sussumibili nei reati di corruzione e coercizione elettorale di cui alla legislazione complementare386. Peraltro, quanto appena detto non esclude il necessario adattamento del requisito in esame alla diversa tipologia di accordi elettorali oggi riconducibili allo statuto di tipicità dell’art. 416 ter: la condotta di “chiunque” accetti da “chiunque” la promessa di procurare voti deve essere caratterizzata dal metodo mafioso in considerazione delle specifiche dinamiche relazionali proprie dei contraenti387. Possiamo dunque concludere affermando che la ratio legis sottesa alla riforma del 2014 va ricercata nel senso di una rimodulazione ragionevole dell’art. 416 ter che garantisca la presenza nell’ordinamento di una norma efficace alla lotta della contiguità mafia-politica senza abdicare al garantismo penale, quale valore irrinunciabile per uno Stato di diritto, anche in presenza di manifestazioni criminali gravi e odiose come quelle di stampo mafioso. Alla modifica in questione va riconosciuto il merito di aver chiarito i requisiti necessari per la configurazione del voto di scambio, confermando la sua natura di reato-contratto che incrimina un accordo intervenuto tra due soggetti in ragione della finalità e dell’oggetto, indipendentemente dalla successiva effettiva esecuzione. 386 GAROFOLI, Diritto penale. Parte speciale, Nel Diritto, 2015, 680 ss. 387 GAROFOLI, Op. ult. cit., 692.
166
Da qui la maggiore certezza del diritto per i potenziali destinatari del precetto normativo che evita decisioni iniquamente diverse rispetto a casi identici388.
5. L’oggetto materiale del reato: “denaro o altra utilità” Probabilmente la modifica di cui maggiormente e da più tempo si avvertiva l’esigenza riguarda l’oggetto del corrispettivo alla promessa di voti. Il legislatore del 2014 ha recepito sostanzialmente le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità in merito al previgente art. 416 ter c.p.389 La Suprema Corte, come si è avuto modo di dire390, nonostante il tenore letterale della norma, non mancava di considerare oggetto materiale del reato oltre al denaro, qualsiasi altro bene o vantaggio traducibile
in
valore
di
scambio,
purché
immediatamente
monetizzabile391. Seppur con l’apprezzabile intento di colpire le molteplici forme che poteva assumere il rapporto sinallagmatico mafia-politica, punire 388 Aspetto divenuto di fondamentale importanza anche secondo l’insegnamento della Corta Europea dei Diritti dell’Uomo. 389 In verità, l’opportunità di estendere l’oggetto materiale del reato qui in esame, era già stata presa in considerazione nel corso dei lavori preparatori al d.l. 306 del 1992, che per la prima volta introdusse lo scambio elettorale politico mafioso. Il disegno di legge discusso e approvato in tempi rapidi, inizialmente descriveva la controprestazione del politico come ”erogazione di denaro” o anche “promessa di agevolare l’acquisizione di concessioni, appalti, contributi e finanziamenti pubblici, o comunque la realizzazione di profitti”. Tuttavia, temendo che una fattispecie criminosa dalla definizione così vasta potesse essere oggetto di applicazioni arbitrarie da parte della magistratura, si scelse di ridurre il potenziale operativo dell’art. 416 ter eliminando il secondo periodo. Vedi supra cap. 1. 390 Vedi supra cap. 2. 391 Cass. Sez. VI, 30 maggio 2012, n. 20924; Cass. Sez. II, 30 novembre 2011, n. 47405. Sugli orientamenti giurisprudenziali in merito all’oggetto materiale del previgente art. 416 ter si rinvia al cap. 2, § 2.
167
per scambio elettorale politico mafioso anche il politico che in cambio di voti avesse corrisposto alla cosca utilità di tutt’altro genere era palesemente contra legem392. La modifica del dettato normativo è pertanto intervenuta a porre rimedio a questa sorta di “anarchia ermeneutico-decisionale” che da anni caratterizzava il panorama giurisprudenziale in tema di scambio elettorale politico-mafioso393. L’attuale art. 416 ter punisce infatti l’erogazione (o la promessa di erogazione) di “denaro o altra utilità”. La formula, ampia e priva di aggettivazioni è suscettibile di comprendere sia un’utilità di pronta ed immediata monetizzazione, sia quelle utilità senza diretta rilevanza economica: posti di lavoro, concessioni di appalti, rilascio di provvedimenti amministrativi e probabilmente anche informazioni o segnalazioni per “aggiustamenti” di procedimenti giudiziari394. Il dettato legislativo menzionando espressamente le “altre utilità” quale possibile oggetto del corrispettivo alla promessa dei voti offre una tutela più adeguata alla libertà elettorale dei cittadini, impedendo tout court al politico di offrire favori di qualsiasi tipo al mafioso per ottenere in cambio sostegno elettorale. È stato inoltre escluso che possano rientrare nella nuova locuzione normativa prestazioni lecite o l’esercizio di diritti
392 Cass. pen. 30 novembre 2011, n. 46922; Cass., 11 aprile 2012, n. 20924; Cass, 5 giugno 2012, n. 1390. Cfr. Cap. 2, § 2. 393 VedI supra cap. 2. 394 COTTU, La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico mafioso tra istanze repressive ed equilibrio sistematico, in Dir. Pen. Proc. cit. 791.
168
costituzionalmente garantiti, seppure remunerati dalla promessa di consensi elettorali da conseguire con metodo mafioso395. Si noti ancora come la soluzione prescelta dal legislatore del 2014 determina indirettamente conseguenze positive anche per la libertà d’impresa, che non potrà più essere ostacolata dal politico mediante la creazione di consorzi e cartelli, verso cui indirizzare appalti e altri favori pattuiti con l’associazione mafiosa396. Fermo restando l’ampio consenso riscontrato, l’aggiunta del sintagma “altra utilità” non è andata, come già si è avuto modo di dire397, esente da critiche. Parte della dottrina 398 ha infatti osservato che il requisito dell’utilità altra rispetto al denaro sembra foriero di perplessità rispetto alle possibili conseguenze sul piano dei delicati rapporti tra politica e magistratura: agevolando eccessi di attenzione giudiziaria nel caso di un’attività politica con finalità pubblicistiche, che magari sono collegate anche ad interessi privati e addirittura riferibili ai singoli membri di una cosca mafiosa399. 395 COTTU, Op. ult. cit. 396 MOROSINI, La difficile tipizzazione giurisprudenziale dello scambio elettorale politico mafioso, www.questionegiustizia.it, 8 maggio 2014; 397 Vedi supra cap. 3, sez. I. 398 SQUILLACI, Il nuovo reato di scambio elettorale politico mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria, in Archivio pen., n.3, 2014; ID., Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso, in Archivio pen., cit. VISCONTI, Sulla riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio., www.penaleconteporaneo.it. 399 Cfr. supra cap. 3, sez. I. Sul punto una qualsiasi “utilità” non meglio definita, suscettibile di qualsiasi contenuto, potrebbe assurgere a pretesto per l’avviamento di un’indagine penale (con modalità investigative più invasive concesse dall’art. 416 ter) allo scopo di risalire a fatti di reato che in quel preciso momento storico sono poco più che sospetti. La soluzione restrittiva dell’oggetto materiale del reato adottata dal legislatore del 1992 seppure fin troppo garantista e cautelativa, aveva quanto meno il pregio di escludere la rilevanza penale nei casi in cui il
169
Sempre secondo questa tesi dottrinaria punendo non solo l’effettivo apporto, ma anche la promessa dello stesso in forza di un mero accordo, in una prospettiva di anticipazione della tutela penale, si amplia ancor di più il rischio di un eccessiva estensione dell’incriminazione400.
6. L’elemento soggettivo Il dolo della fattispecie in commento esige la volontaria richiesta della promessa voti in cambio di denaro e la volontà di ottenere tale promessa e di concludere l’accordo illecito; sotto l’aspetto rappresentativo, è necessaria la consapevolezza di contrattare con un’associazione mafiosa o con un soggetto che agisce in nome e per conto della stessa o che, pur non essendo membro della consorteria mafiosa, potrà comunque avvalersi del c.d. metodo mafioso. Questa consapevolezza va valutata tenendo conto delle condizioni ambientali in cui si realizza lo scambio e della effettiva potenzialità della consorteria mafiosa di incidere su un determinato bacino elettorale. Da quanto detto si nota come la l. 62/2014 non ha apportato modifiche alla dimensione soggettiva del fatto tipico, nonostante fossero state avanzate proposte in tal senso nel corso dell’iter parlamentare401.
perseguimento del pubblico interesse era collegato, in via solo complementare, residuale e indiretta al tornaconto dell’associazione mafiosa. 400
Si ricordi che il legislatore ricorre alle “altre utilità” come oggetto materiale di numerose altre fattispecie codicistiche, su tutte si vedano quelle in tema di corruzione, artt. 318 ss. c.p. 401 Vedi supra cap. 3, sez. I.
170
Richiamando quanto già detto nelle pagine precedenti 402 , in seduta di prima lettura alla Camera un emendamento proponeva di aggiungere l’avverbio “consapevolmente” accanto all’accettazione del procacciamento di voti. La previsione del requisito della consapevolezza nel testo della norma vedeva contrapposte due diverse scuole di pensiero: alcuni ritenevano il termine inutile all’interno di una fattispecie già di per sé dolosa (termine che, evocando solo l’idea di un dolo generico, non avrebbe neppure potuto escludere l’applicazione del dolo eventuale); altri al contrario, osservavano come l’avverbio “consapevolmente” avrebbe condotto a una sicura esclusione del dolo eventuale, circoscrivendo quantomeno la condotta al dolo diretto. Questo secondo orientamento precisava l’inammissibilità di una responsabilità a titolo di dolo eventuale, fondata sul mero sospetto di interloquire con un mafioso, essendo necessario provare che ove l’agente avesse avuto la certezza della mafiosità del soggetto, nondimeno avrebbe concluso l’accordo di scambio voti versus “altre utilità” 403.
7. Il momento consumativo Il reato di scambio elettorale politico-mafioso riformulato con l. n. 62/2014 si consuma con l’accettazione della promessa (reato 402 Vedi supra cap. 3, sez. I, §2.2. 403 Vedi supra cap. 3, sez. I. Critiche all’eliminazione dell’avverbio “consapevole” dalla norma sono formulate da INSOLERA, Ripensare l’antimafia: il sistema penale, Testo rivisto della relazione al convegno “Ripensare l’antimafia. Nuovi contenuti per le sfide del futuro”, in Dir. pen. cont., 9 maggio 2014; AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso, in Dir. pen. cont., cit.; COTTU, La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico mafioso tra istanze repressive ed equilibrio sistematico, cit.
171
istantaneo) del procacciamento di voti con metodo mafioso, non rilevando l’eventuale realizzazione di atti esecutivi. Pertanto, ai fini dell’integrazione del reato in esame è sufficiente dimostrare che il politico abbia accettato la promessa di voti dal mafioso, non richiedendosi la prova dell’effettiva coartazione degli elettori da parte dell’associazione mafiosa. D’altronde, come detto404, già con il previgente testo dell’art. 416 ter la giurisprudenza di legittimità individuava il momento consumativo nello scambio delle reciproche promesse 405 e questa impostazione si ritiene tutt’ora persistente, come dimostrato dalle prime pronunce della Cassazione all’indomani della riforma, nelle quali si legge che “la consumazione del reato precede l’effettiva acquisizione dei suffragi, essendo centrata sulla mera conclusione dell’accordo concernente lo scambio tra voto e denaro”406. Tuttavia, potrebbero ugualmente sorgere problemi in merito all’esatta individuazione del momento consumativo in considerazione del fatto che l’attuale art. 416 ter prevede come controprestazione punibile sia l’”erogazione” che la “promessa di erogazione di denaro o altra utilità”. Nell’ipotesi di accettazione della promessa con successiva dazione del quantum debeatur, i giudici potrebbero considerare il reato perfezionatosi al momento dell’accordo (rimanendo i successivi 404 Sulle varie interpretazioni dell’art. 416 ter in merito al momento consumativo vedi supra 2. 405 Sulle varie interpretazioni dell’art. 416 ter in merito al momento consumativo vedi supra 2. 406 Cass. pen., 6 maggio 2014, p.m n c. Polizzi, CED 260167; nello stesso senso Cass. 3 giugno 2014, Antinoro CED 260168, in dottrina conforme: CORBO, Relazione del Massimario della Corte di Cassazione sulla legge 17 aprile 2014 n. 62, cit, 2; COTTU, La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico mafioso tra istanze repressive ed equilibrio sistematico, cit., 792.
172
pagamenti post facta non punibili407), oppure utilizzare il c.d. “duplice schema” 408 - tipico dei reati di corruzione - anche per lo scambio elettorale politico-mafioso. In quest’ultimo caso, la consumazione del reato dipende dal materiale probatorio di cui il giudice può disporre: se vi è la prova dell’effettiva erogazione di denaro, è questo il momento consumativo dello scambio elettorale politico mafioso, se viceversa, non vi sono sufficienti elementi probatori in merito, il momento consumativo verrà anticipato a quello della promessa di erogazione. Il meccanismo appena descritto ha il pregio di consentire alla giurisprudenza a determinate condizioni, di spostare in avanti il momento consumativo, e quindi il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione del reato; al contempo, però come anticipato, si presta a spostamenti arbitrari del momento consumativo a seconda del materiale probatorio raccolto dall’accusa.
8. Il trattamento sanzionatorio Una rilevante novità apportata della legge 62/2014 riguarda la rimodulazione della dosimetria sanzionatoria e la riduzione della cornice edittale da quattro a dieci anni di reclusione, in luogo di quella 407 AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso, in Dir. pen. cont., n2, 2014, cit.; ID, Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o superfluo per la sua configurazione?, in Dir. pen. cont., 14 settembre 2014. 408 Rispetto ai reati di corruzione previsti nel codice penale, la giurisprudenza normalmente utilizza un duplice schema, principale e sussidiario: il primo schema si applica nel caso in cui vi sia la prova della stipula del patto illecito tra agente pubblico e privato, il secondo schema in via sussidiaria, sposta il momento consumativo in avanti, individuandolo nel successivo pagamento o nell’ultima rata, nel caso di pagamento frazionato. Cfr Cass., pen. 21 aprile 2010, n, 15208, BENUSSI, art. 318 c.p., in Codice Penale Commentato, cit, 3036 ss.
173
previgente, che, mediante rinvio all’art. 416 bis, era fissata tra i 7 e 12 anni. Questa scelta, seppur accusata da alcune forze politiche di costituire “un favore alla mafia”409, al contrario, riflette un doveroso rispetto dei principi costituzionali che sorreggono la risposta punitiva penale410. La ponderata valutazione del diverso disvalore della condotta descritta nell’art. 416 ter rispetto a quella del concorrente necessario o eventuale dell’associazione mafiosa giustifica e impone un diverso trattamento sanzionatorio, in coerenza con i requisiti fondamentali di proporzionalità e adeguatezza della pena411. La riduzione del trattamento sanzionatorio per i protagonisti del pactum sceleris dell’art 416 ter era auspicato da tutte le Commissioni
409 SOFIA, Voto di scambio politico-mafioso: la grande truffa del 416 ter, in www.giornalettismo.com, 4 aprile 2014. 410 MOROSINI, La riforma dello scambio elettorale politico mafioso, in Quest. giust., 8 maggio 2014. secondo cui “gli strali sul nuovo 416 ter si estendono anche al trattamento sanzionatorio. La pena della reclusione dai quattro ai dieci anni ha “scandalizzato” una parte politica e alcuni commentatori. I più moderati parlano di pene troppo miti, altri addirittura di “regalo ai collusi”, con il plauso di una parte della pubblica opinione. Certi attacchi si ancorano a considerazioni politico-criminali contingenti. Minacciare una pena più alta sarebbe un forte deterrente anche in vista delle imminenti scadenze elettorali. Ma quei giudizi paiono trascurare aspetti altrettanto meritevoli di attenzione. In particolare, le esigenze di razionalità di un sistema delle pene che deve tenere conto della diverse forme di manifestazione e della diversa potenzialità offensiva della condotta del politico che stringe rapporti con i clan.” 411 AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso. Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa?, in Dir. pen. cont., cit.; SQUILLACI, Punti fermi e aspetti problematici della riforma del reato di scambio elettorale politici mafioso, in Archivio pen., 2013, n3; ID, Il “nuovo” reato di scambio elettorale politico-mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria, in Arch. pen. cit.
174
di studio412 e - quanto meno in prima lettura alla Camera - anche dalle varie forze politiche413. L’opportunità di tale soluzione normativa si coglieva soprattutto comparando la pena prevista dalla norma de qua con quella contemplata dalle fattispecie contigue di partecipazione e soprattutto concorso esterno in associazione mafiosa. In particolare, per sottoporre a sanzione la condotta del concorrente eventuale si richiede l’accertamento in termini eziologici dell’effettivo rafforzamento o quanto meno del mantenimento all’associazione mafiosa. Nella diversa ipotesi di cui all’art. 416 ter c.p. si punisce la condotta prodromica della stipulazione pel patto illecito, consistente nella mera accettazione di quell’eventuale effetto rafforzativo che il denaro o le “altre utilità” sarebbero in grado di apportare all’associazione. In altre parole, il concorso esterno in associazione mafiosa e il reato di cui all’art. 416 ter reprimono due condotte che espongono diversamente a pericolo il bene giuridico finale; ne deriva pertanto che 412 Vedi supra cap. 3, sez. I. In particolare, Commissione Fiandaca istituita con Decreto Ministeriale del 10 giugno 2013 presieduta dal Prof. Giovanni Fiandaca secondo cui per l’elaborazione di proposte di intervento in materia di criminalità organizzata, la pena meno severa prevista per lo scambio elettorale politico mafioso riflette “il minore disvalore comparativo” di questo reato rispetto alla partecipazione ex 416 bis. Nello stesso senso anche la Commissione Garofoli412 che in continuità con il testo di riforma approvato all’unanimità alla Camera in prima lettura (emendato in Senato anche rispetto alla pena), riteneva opportuna una differenziazione di pena tra i due reati (art. 416 bis e art. 416 ter) “in omaggio ad un principio di sistematica ragionevolezza delle pene”, Commissione per l’elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata”, III, Parte II, p. 111 ss. Presieduta da Roberto Garofoli istituita con d.P.C.M del 7 giugno 2013. 413 Si ricordi che il testo unificato dalla Commissione Giustizia presso la Camera era stato approvato all’unanimità il 16 luglio 2013. Vedi Dossier n. 13. Modifica art. 416 ter. Lotta alla mafia e al voto di scambio.
175
differenziata dovrà essere anche la risposta sanzionatoria prevista dall’ordinamento. Sarebbe irragionevole punire allo stesso modo un reato di mera condotta, quale l’art. 416 ter, ed un reato di evento, quale invece il concorso esterno, così come “ricostruito” dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, come si è avuto modo di dire414, la Cassazione già nel 2005 ha chiarito che il patto elettorale politico-mafioso è punibile a titolo di concorso esterno se ex post si accerta l’effetto causale dell’apporto dell’extraneus al mantenimento o al rafforzamento della cosca415, mancando il quale l’accordo voti denaro sarà punibile a norma dell’art. 416 ter c.p. Un ulteriore argomento a favore dell’opportunità di ricalibrare la scelta sanzionatoria è legato al fatto che allo scambio elettorale politico mafioso, a differenza della partecipazione e del concorso esterno in associazione mafiosa, sarà sempre applicabile l’aggravante speciale della finalità “di agevolare un’associazione di tipo mafioso” prevista dal secondo comma dell’art. 7 l. n. 152/1991416. Quest’aggravante non potrà riferirsi al concorso esterno e tanto meno all’art. 416 bis c.p., in quanto fattispecie dirette a reprimere condotte che già di per sé prevedono il fine di agevolare in qualche modo l’associazione di riferimento417. 414 Vedi supra cap. 2. 415 Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, Archivio pen., 2005, 3723. 416 Il primo comma dell’art 7, l.n 152/1991 prevede l’aggravante del “metodo mafioso”. Questo, dopo la riforma del 2014 è divenuto elemento costitutivo del reato di scambio elettorale politico mafioso, a cui potrà applicarsi solo quella prevista dal secondo comma che evoca invece una condotta diversa da quella descritta nell’art. 416 ter. 417 SQUILLACI, Il “nuovo” reato di scambio elettorale politico-mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria, cit.
176
Ne deriva che in caso di parificazione della pena dell’art 416 ter a quella prevista per le fattispecie contigue di cui sopra, il mero accordo illecito voti-denaro avrebbe ricevuto un più grave trattamento sanzionatorio rispetto a quelle condotte di effettivo e concreto aiuto all’organizzazione criminale418. Il risultato sarebbe stato dunque paradossale, dato che sarebbe stata punita di meno proprio quella condotta recante una più intensa esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato. Soffermandoci ancora sul diverso disvalore del fatto, ma facendo riferimento a condotte integranti solo l’art. 416 ter, si nota come il primo comma dell’attuale norma prevede la medesima sanzione edittale tanto per l’”erogazione”, quanto per la “promessa di erogazione” di “denaro o altra utilità”. La “promessa” di fornire denaro o altri beni o favori presenta un disvalore diverso e inferiore rispetto alla “erogazione” tout court e pertanto, in assenza di un’adeguata diversificazione di pena potrebbe prospettarsi un contrasto con il principio generale di proporzionalità delle sanzioni419. La pena alla reclusione da 4 a 10 anni di carcere prevista per il candidato politico che in cambio di denaro o utilità diverse “accetta la promessa di procurare voti con le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis”, è estesa anche al soggetto da cui quella promessa proviene. In questo modo si conferisce ragionevolmente alla condotta del mero patto elettorale stipulato dal mafioso o da un semplice nuncius 418 VISCONTI, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso, in Dir. pen. cont, 2014. 419 MANUNTA, Brevi note sul nuovo scambio elettorale politico-mafioso, in www.giurisprudenzapenale.com
177
della cosca un disvalore sociale autonomo e minore rispetto a quello attribuito al reato presupposto di associazione mafiosa di cui all’art. 416 bis420. Il quadro del trattamento sanzionatorio previsto per l’art. 416 ter è completato da un recente intervento legislativo del 2015, che inserisce lo scambio elettorale politico mafioso nella categoria dei c.d. reati ostativi all’applicazione dei benefici penitenziari disciplinati dalla legge n. 354/1975421. L’art 1 della legge n. 19 del 23 febbraio 2015 ha modificato il comma 1 dell’art. 4 bis della suddetta legge, stabilendo che la condanna per scambio elettorale politico mafioso precluda, come altri gravi delitti elencati dalla norma422, la possibilità di essere assegnati al 420 AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso. Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa?, in Dir. pen. cont., cit, 21. 421 L. 354 del 26 luglio 1975 sull’ordinamento penitenziario e l’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale . 422 Art 4 bis, comma 1 della l. 354/1975, come modificato dall’art 1 della legge 23 febbraio 2015, n 19, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 marzo 2015, e entrata in vigore il successivo 20 marzo: «Art. 4 bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell' articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio
178
lavoro all’esterno, di ottenere i permessi premio e di accedere alle misure alternative alla detenzione, (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà) salvi i casi di collaborazione Inoltre la stessa l. 19/2015 all’articolo 2 prevede un’integrazione all’art. 51 comma 3 bis del codice di procedura penale: anche per il grave delitto di cui all’art. 416 ter le funzioni di pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado vengono attribuite all’ufficio del Pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente423. Pertanto il reato in questione viene inserito a pieno titolo insieme ad altri reati di mafia e gravi delitti associativi - nel sistema del c.d. doppio binario, in base al quale (e per finalità di specializzazione) le funzioni suddette sono svolte dalla Direzione Distrettuale Antimafia, cui corrisponde a livello di indagini investigative la Direzione Investigativa Antimafia424. 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.». 423 Art. 2 l. 19/2015, “Modifica al codice di procedura penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: «commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis», è inserita la seguente: «416-ter»”. 424
Da una recente modifica è stato interessato anche il regime cautelare previsto per l’art. 416 ter c.p. L’art. 275, comma 3, secondo periodo è stato modificato dall’art. 4 .n. 47 del 16 aprile 2015 nel modo seguente: “Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo
179
9. I rapporti tra l’art. 416 ter c.p. e altre figure criminose: lo scambio elettorale politico mafioso e il concorso esterno in associazione mafiosa La legge n. 62 del 2014 ha tentato di chiarire la vexata questio del rapporto intercorrente tra la disposizione oggetto della riforma e la controversa figura del concorso esterno in associazione mafiosa425; figura giuridica da tempo utilizzata nella prassi e al centro di un ampio dibattito dottrinario. Si ricordino brevemente alcuni indirizzi interpretativi che si sono susseguiti nel corso della previgente normativa426: secondo una prima tesi l’art. 416 ter aveva un carattere suppletivo ed integrativo rispetto al concorso esterno; un indirizzo dottrinario diverso, al contrario, propendeva per l’autonomia della norma in questione, senza la quale il patto di scambio voti-denaro, che non avesse apportato un contributo
che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”. 425 Si ricordino le parole pronunciate dal Sottosegretario alla Giustizia FERRI il 22 gennaio 2014 al Senato, durante i lavori preparatori della legge n. 62/2014: “Questo è il punto molto significativo, di cui davvero occorre sottolineare l’importanza. Come in alcuni interventi è stato detto, oggi per la prima volta nella fattispecie del voto di scambio si tipizza il concorso esterno, di cui per tanti anni abbiamo parlato, sia in giurisprudenza che nella dottrina. In questo modo si propone di inserire per quanto riguarda il voto di scambio il concorso esterno. Una condotta, occorre dirlo con onestà, che era già punita con il concorso esterno. Infatti nel caso in cui in punto di fatto si verifica la disponibilità a soddisfare gli interessi, oggi i due reati possono concorrere, quindi l’art. 416-bis oggi può essere contestato in concorso con il 416-ter. Questo, per far capire che è una condotta importante, che va punita, ma è già punita: solo che il legislatore fa la scelta di spostarla nell’art. 416-ter”. 426 Per una completa analisi dei rapporti tra il previgente art. 416 ter c.p. e il concorso esterno in associazione mafiosa si rinvia al cap. 1, § 4. 180
significativo al rafforzamento della cosca mafiosa sarebbe rimasto impunito427. In seguito alla novella legislativa del 2014 i giudici di legittimità hanno chiarito che per sussumere il pactum sceleris nell’una o nell’altra figura giuridica resta necessario verificare l’efficienza causale del contributo proveniente dall’extraneus428; siffatta efficienza causale deve essere verificata in virtù di un accertamento postumo di ogni inferenza o incidenza del [contributo] nella vita e nell'operatività del sodalizio criminoso. Richiamandoci a quanto già detto429, il concorso esterno cosi come “ricostruito” dalla giurisprudenza di legittimità richiede che l’apporto atipico dell’extraneus sia “concreto, specifico, consapevole e volontario” e inoltre che sia “condizione necessaria per il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, anche in relazione ad un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso”430. 427 Nel senso della valorizzazione del ruolo attribuito all’originario art. 416 ter si era espressa anche la Suprema Corte precisando, tra le altre cose, che la funzione della norma era quella di ampliare l’area del penalmente rilevante tutte le volte in cui la controprestazione del candidato elettorale non raggiungesse quell’impegno significativo e legato da un nesso causale al rafforzamento e mantenimento dell’associazione mafiosa così Cass. pen. 25 novembre 2003, Cito, CED 229991. Cfr. supra cap. 1 e 2. 428 Cass. n. 37726 del 15 settembre 2014. 429 Cfr. supra cap. 1 e 2. 430 Cass. pen., sez. V, 6 febbraio 2007, n. 21648: “una volta [...] che si ritenga provata la partecipazione [...] all’associazione mafiosa con le modalità del concorso esterno, non sono necessarie ulteriori e specifiche verifiche sul rispetto degli impegni assunti con il patto elettorale dal politico, che saranno necessarie solo nei casi in cui non vi sia esaustiva prova diretta del patto, e questo debba arguirsi dai suoi effetti”. Nella medesima sentenza la Corte ha altresì specificato che che può trattarsi anche di un contributo di natura morale che permetta, ad esempio, all’associazione semplicemente di poter vantare un referente politico “di
181
Prima di procedere non si può non notare come sia particolarmente arduo il lavoro ermeneutico delle corti, considerato che vi può essere, come spesso accade, l’oggettiva sovrapponibilità di molteplici fattispecie incriminatrici allo stesso fatto storico431. La rinnovata fisionomia dello scambio elettorale politico mafioso sembra porsi in un rapporto di sussidiarietà implicita con il concorso esterno: l’art. 416 ter descrive una condotta complementare ma diversa rispetto a quella punita a norma del combinato disposto degli artt. 416 bis e 110 c.p.432 Entrambe le fattispecie tutelano l’ordine pubblico, ma l’art. 416 ter primo comma si pone come una forma di aggressione più lieve e dal minor disvalore penale: si vuole punire la mera conclusione del patto indipendentemente dalla sua efficacia eziologica in termini di rafforzamento della cosca, e sono irrilevanti successivi atti esecutivi dell’impegno assunto dal politico a vantaggio dell’organizzazione criminale. Diversamente, la contiguità politico-mafiosa rilevante a titolo di concorso esterno richiede un giudizio controfattuale ex post, che fiducia” agli occhi dei consociati, in quanto costituisce un “evento idoneo a ritenere integrato un adeguato rafforzamento del gruppo criminale a prescindere da vantaggi economici più concreti e contingenti”. Cfr. supra cap. 2. 431 Cfr. supra cap. 2. Peraltro in un panorama già così intricato, nel 2010 è stata varata un’ulteriore norma a presidio dei fenomeni di contiguità tra mafia e mondo politico. L’art. 5 bis, della legge n. 175 del 2010, ha introdotto all’art. 76 del d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia), un nuovo comma 8. In questo modo viene punito con la reclusione da 1 a 5 anni “il candidato alle elezioni che avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale, richiede al medesimo di svolgere attività di propaganda elettorale (...) e se ne avvale concretamente. L’esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione”. 432 AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso. Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa, in Dir. pen. cont., cit., 19. 182
dimostri il concreto ed effettivo incremento di forza e potere che quella condotta ha prodotto per l’intera associazione mafiosa. La differenza tra le due figure giuridiche, come già anticipato da alcuni
orientamenti
giurisprudenziali
durante
la
previgente
normativa433, sta nel fatto che il concorso esterno integra un reato di evento, mentre lo scambio elettorale politico mafioso un reato di mera condotta, essendo sufficiente, per l’integrazione di quest’ultimo, dimostrare l’avvenuta stipula dell’accordo434. Ne deriva che nel primo caso, all’extraneus che effettivamente fornisce un contributo rafforzativo della consorteria mafiosa si applica la medesima pena prevista dall’art. 416 bis per la partecipazione in associazione mafiosa; nel secondo caso invece, all’extraneus che si limiti a stipulare un accordo con il clan si applicherà un trattamento sanzionatorio più mite435. Il favore per tale impostazione, diversamente dall’opzione parificatoria che pure era stata avanzata nel corso dei lavori preparatori alla riforma436, si giustifica perché “l’anticipazione della tutela propria dell’art. 416-ter (fattispecie indipendente dall’effettivo rafforzamento dell’associazione criminale) sconsiglia (…) di punire in modo analogo condotte con un potenziale offensivo diverso e rende
433 Cfr. supra cap. 2. 434 AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso. Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa in Dir. pen. cont., n 2, 2014; CORBO, Relazione del Massimario della Corte di cassazione sulla l. 17.4.2014 n.62, in Dir. pen. cont., 7 maggio 2014; COTTU, La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico mafioso tra istanze repressive ed equilibrio sistematico, in Dir. proc. pen. 2014, 789. 435 CORBO, Relazione del Massimario della Corte di cassazione sulla l. 17.4.2014 n.62, in Dir. pen. cont., cit. 436 Vedi supra cap. 3, sez. I.
183
opportuno prevedere una riduzione rispetto ad oggi per lo scambio elettorale politico-mafioso”437. Dunque le due fattispecie descrivono un fenomeno di progressione criminosa che va dal mero patto con l’associazione mafiosa all’effettivo rafforzamento della stessa. Infine, una considerazione a parte merita il caso in cui il medesimo fatto storico, pur riconducile agli estremi normativi dell’art. 416 ter, integri altresì i criteri tipizzati dalla giurisprudenza a proposito del concorso esterno in associazione mafiosa: cioè quando il patto di scambio politico-mafioso apporti un contributo effettivo al rafforzamento o al mantenimento del clan. Come detto, la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del precedente art. 416 ter applicava i due reati cumulativamente e in concorso tra loro438. In seguito al rinnovamento intervenuto con l. n. 62/2914, l’accertamento della stipula del patto ed anche del conseguente oggettivo rafforzamento del clan da luogo ad un concorso apparente di norme: applicazione della relativa disciplina si dovrà propendere per la contestazione della sola fattispecie più grave (concorso esterno) e si riterrà assorbito, per il principio di consunzione, il minor disvalore del semplice patto elettorale di cui all’art. 416 ter439.
437 Dossier n. 11/1 del Servizio Studi della Camera dei Deputati in data 12 luglio 2013). 438 Cass. Pen. Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 43107, Pizzo Rv. 251370; Sez. I, 25 novembre 2003, n. 4043/2004, Cito, Rv. 229991. Vedi supra cap. 2. 439 AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso. Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa, in Dir. pen. cont., cit., 19; COTTU, La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico mafioso tra istanze repressive ed equilibrio sistematico, in Dir. proc. pen., cit.
184
9.1. (segue) Lo scambio elettorale politico-mafioso e la partecipazione in associazione mafiosa Il rapporto intercorrente tra l’art. 416 ter e l’art. 416 bis è a sua volta connesso con l’individuazione dei parametri di riferimento del concorso esterno in associazione mafiosa. Rinviando al paragrafo precedente l’illustrazione della figura giuridica derivante dal combinato disposto degli artt. 416 bis e 110 c.p. e del suo rapporto con lo scambio elettorale politico mafioso, in questa sede notiamo come l’art. 416 ter presenti, rispetto al passato, maggiori differenze con l’art. 416 bis configurabile a carico del promittente i voti. La previgente struttura bilaterale impropria della norma in esame non consentiva di incriminare il mafioso anche per il delitto di cui all’art. 416 ter. Come detto440, si riteneva che quel medesimo soggetto fosse già destinatario della sanzione penale prevista dal terzo comma dell’art. 416 bis e il disvalore della sua condotta rilevante per l’art. 416 ter era assorbita dalla norma precedente. Si trattava in sostanza di una precisa scelta di politica criminale che escludeva un concorso formale tra i due reati. Lo scenario normativo appena descritto è mutato in seguito alla riforma del 2014 che ha inserito un inedito secondo comma nell’art. 416 ter, costruendo una fattispecie plurisoggettiva necessaria propria. Tendenzialmente (ma non necessariamente) lo scambio elettorale politico-mafioso viene stipulato proprio da un soggetto che a pieno titolo può annoverarsi tra i partecipi all’associazione mafiosa. 440 Vedi supra cap. 1.
185
In una simile evenienza le alternative che si prospettano all’interprete sono due: o applicare un concorso apparente di norme con assorbimento del reato di minor disvalore di cui all’art. 416 ter in quello più grave della partecipazione in associazione (oggi punito da dieci a dodici anni di reclusione) oppure applicare un concorso materiale di reati. Ovviamente è esclusa la possibilità applicativa del solo art. 416 ter secondo comma che comporterebbe una paradossale riduzione di pena per il membro dell’associazione mafiosa. In base alla formulazione dell’art. 416 ter voluta dalla riforma del 2014, non sembra improprio ravvisare un concorso di reati tra l’art. 416 ter e l’art. 416 bis c.p. Difatti se ammettessimo un concorso apparente tra le due norme in esame si finirebbe per abrogare tacitamente l’art. 416 ter, il cui disvalore sarebbe sempre assorbito dal terzo comma dall’art. 416 bis, annullando il senso stesso della riforma del 2014 che è quello di rendere concretamente operativo l’art. 416 ter. Per di più, come detto 441 , l’autonomo titolo di reato che il legislatore ha voluto riconoscere allo scambio elettorale politico mafioso giustifica una complementarietà tra le due fattispecie. Avallando dunque la possibilità che le due fattispecie coesistano in un concorso materiale di reati, la conseguenza dovrebbe essere l’innalzamento della risposta punitiva nei confronti del sodale che stipuli un patto elettorale politico-mafioso. Si tenga presente che la sanzione in concreto irrogata sarà sovente mitigata dall’applicazione del cumulo giuridico delle pene 441 Vedi supra § 2.
186
previsto dall’art. 81 del codice penale in caso di continuazione442: la stipula del patto mafia-politica rientra a pieno titolo tra le condotte attuative delle finalità del sodalizio e quindi nell’orbita del medesimo disegno criminoso.
9.2. Lo scambio elettorale politico mafioso e i reati elettorali Come sappiamo, lo scambio elettorale politico mafioso si colloca accanto ad altre fattispecie mediante le quali il legislatore appronta una tutela penalistica delle istituzioni rappresentative del Paese443. Oltre al concorso esterno, di cui si è detto sopra444, ci si riferisce ai reati di corruzione e coercizione elettorale di cui agli artt. 96 e 97 del d.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957 e agli artt. 86 e 87 del d.P.R n. 570 del 16 maggio 1960 rispettivamente per le elezioni a livello statale e locale445. 442 Sul reato continuato: Cass, Sez. Un., 28 febbraio 2013, n. 25939. 443 SQUILLACI, Il “nuovo” reato di scambio elettorale politico-mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria, in Archivio pen., n.3/2014. 444 Vedi § 9.1. 445 L’art 96, d.P.R. 361/ 1957 prevede la reclusione da uno a quattro anni (e la multa da 309 a 2.605 euro) dei confronti del soggetto che per ottenere il consenso o l’astensione dal voto, a vantaggio proprio o altrui, “offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone”; la medesima condotta è punita nell’ambito di una competizione elettorale a livello locale dall’art. 86 d.P.R. 570/1960 con la reclusione da sei mesi a quattro (oltre che con la multa). Il reato di coercizione elettorale di cui all’art. 97 d.P.R. n. 361 del 1957, sanziona con la reclusione da uno a cinque anni (congiuntamente alla multa da 309 a 2.606 euro chiunque, “usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, (…) o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori” allo scopo di ottenere una manifestazione di voto a se favorevole; analogamente, durante le consultazioni amministrative la medesima condotta è presidiata dall’art. 87 del d.P.R. 570/1960, con la pena della reclusione da uno a cinque anni (congiuntamente alla multa).
187
Già sotto la passata disciplina, come si è avuto modo di vedere446, una parte della giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che il delitto di cui all’art. 416 ter c.p. si differenziava dai comuni reati elettorali disciplinati nella legislazione speciale per la presenza di un aderente al sodalizio mafioso che assicurasse il procacciamento di voti con le modalità tipiche dell’associazione di appartenenza, cioè mediante la forza intimidatrice e prevaricatrice connaturata al vincolo associativo. Seguendo questa impostazione le due fattispecie qui in esame davano luogo a un concorso di reati, mentre - come si è avuto modo di vedere 447 - secondo un altro orientamento giurisprudenziale era rinvenibile un concorso apparente di norme, da risolvere con l’applicazione del solo art. 416 ter per il principio di consunzione448. In seguito alla riforma intervenuta con l. 62/2014, l’art. 416 ter sembra porsi in un rapporto di consunzione con i reati di corruzione e coercizione elettorale per le ragioni addotte dalla giurisprudenza a proposito della fattispecie previgente449. Questa soluzione prima facie sembra quella più corretta, tuttavia, da un’analisi maggiormente attenta al tenore letterale delle norme potrebbe ravvisarsi un concorso di reati tra le fattispecie summenzionate.
446 Vedi supra cap. 2, § 5. 447 Vedi supra capp. 1 e 2. 448 La Suprema Corte giungeva a tale conclusione affermando che il criterio discretivo tra le fattispecie in esame consisteva nel fatto che il soggetto affiliato alla cosca, per il procacciamento di voti, ricorreva alle modalità descritte dal terzo comma dell’art. 416 bis, ovvero alla forza intimidatrice e alla prevaricazione connaturate al vincolo associativo. Vedi supra cap. 2, §5. 449 Vedi supra cap. 1, §4.1; cap. 2, § 5.
188
I reati di corruzione e coercizione elettorale potrebbero essere considerati come autonomi reati-scopo del nuovo delitto di scambio elettorale politico-mafioso. Infatti, l’art. 416 ter c.p. al primo comma incrimina l’accettazione della “promessa” di procurare voti mediante il c.d. metodo mafioso; al contrario, i reati di corruzione e coercizione elettorale puniscono l’effettiva esecuzione dell’accordo450. In altre parole, nel primo caso il disvalore del fatto sta nella stipula di un accordo, nel secondo caso, invece, il disvalore è ancorato ad un momento successivo della corruzione o della coercizione del singolo elettore. Precisando ulteriormente sul punto, non si rinvengono rapporti di specialità o incompatibilità tra lo scambio elettorale politico mafioso dal lato del politico (art. 416 ter comma 1) e le fattispecie di coercizione elettorale, poiché queste non attengono la stipulazione dell’accordo illecito (piuttosto si pongono al di fuori della conclusione dello stesso), né lo presuppongono, ma eventualmente vi possono dare esecuzione. Si tratta inoltre di condotte diverse da quelle rilevanti per l’art. 416 ter, il quale, secondo quanto illustrato precedentemente, colpisce la semplice stipula dell’accordo intrinsecamente illecito, la presenza di eventuali vicende ad esso successive restano un post factum indifferente per l’integrazione del delitto in esame451.
450 AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso. Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa in Dir. pen. cont. cit., 20. 451 CORBO, Relazione del Massimario della Corte di cassazione sulla l. 17.4.2014 n.62, in Dir. pen. cont., cit.
189
Il discorso appena fatto rispetto al candidato politico, extraneus al sodalizio mafioso, non sembra potersi estendere all’inedito secondo comma dell’art. 416 ter c.p. In questo caso pare plausibile prospettare un concorso materiale di reati se il partecipe all’associazione mafiosa, che abbia stipulato un patto di scambio politico-mafioso, ponga poi in essere anche una delle condotte di coercizione o corruzione elettorale per dare esecuzione all’accordo stesso452.
10. Profili di diritto intertemporale Come ogni modifica normativa anche quella recata dalla l. 62 del 17 aprile 2014 pone questioni di diritto intertemporale. L’art. 416 ter c.p. si pone, rispetto alla previgente formulazione, in un rapporto di parziale continuità normativa con riferimento a quelle ipotesi in cui il candidato politico (o chi per lui) ottiene la promessa di voti in cambio dell’erogazione di denaro. Ricorrendo una situazione del genere, in forza dell’art. 2 c. 4 c.p., si applicherà la legge più favorevole al reo da individuarsi nel nuovo art. 416 ter c.p., considerando il suo trattamento sanzionatorio più mite453. Questioni più complesse si pongono invece rispetto a quelle ipotesi di scambio elettorale politico mafioso aventi ad oggetto la promessa di “altra utilità” come controprestazione sinallagmatica alla corrispondente promessa di voti. 452 AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso. Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa in Dir. pen. cont.,cit. 453 LOMBARDO, Lo scambio elettorale politico mafioso, in Le associazioni di tipo mafioso, a cura di ROMANO, Utet, 2015, 254 ss.
190
In linea teorica, l’introduzione nell’attuale testo normativo di elementi che invece erano assenti nella formulazione originaria farebbe ritenere l’attuale art. 416 ter una nuova incriminazione, con conseguente sua inapplicabilità retroattiva a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Ragionando in questo modo la novella legislativa non potrebbe sanare le applicazioni giurisprudenziali “creative”454 della precedente disposizione, pena la violazione del principio di irretroattività della legge penale455. Tuttavia, nella prassi difficilmente tale soluzione sarà adottata dai giudici che più probabilmente riterranno sussistente, anche in questi casi, una successione di leggi penali nel tempo e come tale riconducibile all’art. 2, c. 4 c.p.: all’autore dello scambio elettorale potrà applicarsi solo il beneficio della lex mitior e non quello della non punibilità456. Il medesimo problema si pone rispetto a quei patti di scambio aventi le caratteristiche descritte dal nuovo art. 416 ter, ma qualificati come concorso esterno in procedimenti ancora in itinere. In teoria, anche in quest’ultima ipotesi, considerando il criterio strutturale dovrebbe ravvisarsi discontinuità normativa poiché il mero 454 Vedi supra cap. 2 455 AMARELLI, La riforma del reato di scambi elettorale politico mafioso, in Dir. pen. cont., n. 2, 2014, 21. 456 I medesimi dubbi sulla continuità normativa tra una fattispecie deformata in malam partem ed una di nuovo conio che ha recepito tale interpretazione sono stati avanzati anche rispetto alle fattispecie di millantato credito (art. 346 c.p.) e traffico di influenze illecite (346 bis) all’esito della riforma operata dalla l. 190/2012. Anche in questo caso la giurisprudenza ritiene esservi continuità tra la vecchia fattispecie così come interpretata dalla giurisprudenza precedente e la nuova. Il risultato di tale impostazione è una continuità tra fatti di mediazione illecita puniti tramite un’operazione analogica in malam partem ai sensi dell’art. 346 c.p. e quelli oggi descritti espressamente come reato dall’art. 346 bis c.p. Così AMARELLI, La riforma del reato di scambi elettorale politico mafioso, cit., 22.
191
scambio voti versus un’utilità diversa dal denaro non sarebbe mai stato punibile a titolo di concorso esterno, necessitando a tale scopo la dimostrazione dell’effettivo rafforzamento del sodalizio mafioso. Tuttavia, non è difficile ipotizzare come anche in quest’ultimo caso la giurisprudenza potrebbe ravvisare una continuità normativa tra il nuovo art. 416 ter (che troverà applicazione in quanto norma più favorevole) e il concorso esterno in associazione mafiosa457. La Suprema Corte, come si è avuto modo di dire458, nelle prime due pronunce successive all’entrata in vigore della novella legislativa ha chiarito i profili di diritto intertemporale in concentrandosi, in particolare, sul requisito del metodo mafioso, espressamente previsto dal nuovo art. 416 ter con la locuzione “promessa di voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis” 459. Nella sentenza Antinoro460, la Sesta Sezione penale ha osservato che in seguito alla l. 62 del 2014 sono da considerare “penalmente irrilevanti” quelle condotte poste in essere sotto la previgente disciplina e consistenti in pattuizioni politico-mafiose che non abbiano espressamente contemplato l’impiego del metodo mafioso nel procacciamento di voti. Considerando il metodo mafioso come elemento costituivo della fattispecie,
ai
fini
della
punibilità
si
richiede
la
“piena
rappresentazione e volizione da parte dell’imputato di aver concluso uno scambio politico-elettorale implicante l’impiego da parte del
457 AMARELLI, Op. ult. cit., 22. 458 Vedi supra §4. 459 Cass., Sez. VI, 3 giugno 2014, n. 36382, Antinoro, cit; Cass., Sez. VI, 6 maggio 201 n. 37374, Polizzi, cit. 460 Vedi supra § 4.1
192
sodalizio della sua forza di intimidazione e costrizione della volontà degli elettori”461. L’aggiunta di un nuovo elemento nello statuto di tipicità dell’art. 416 ter, impone di rivalutare il fatto in base allo ius superveniens affinché il giudice possa stabilire se “è ancora possibile sussumere la condotta contestata - quale risultante dal compendio probatorio acquisito - nell’ambito di applicazione del nuovo art. 416 ter c.p. o se invece debba o meno ricondursi ad altra figura di reato”462. Pertanto, ad avviso della Corte il novellato reato di scambio elettorale politico-mafioso non si pone in totale discontinuità rispetto alla normativa previgente, tale da giustificare un fenomeno di abolitio criminis, bensì il regime intertemporale che si rinviene è quello della successione di leggi penali disciplinato dall’art. 2 c. 4 c.p.463
461 Cass., Sez. VI, 28 agosto 2014, n. 36382, Antinoro. 462 Cass., Sez. VI, 28 agosto 2014, n. 36382, cit. In dottrina: DELLA RAGIONE, Il nuovo art. 416 ter c.p. nelle prime due pronunce della Suprma Corte, in Dir. proc. pen. 2015, 307. 463 Si applicherà la nuova fattispecie, in quanto lex mitior, con l’unico limite rappresentato dal giudicato.
193
BIBLIOGRAFIA
AA.VV., Il “doppio binario” nell’accertamento di fatti di mafia”, cap. X, XI, XII, Giappichelli, BARGI (a cura di), 2013. AA.VV., Processo penale e criminalità organizzata, Bari, 1999. ACQUAROLI, Una discutibile applicazione dell’art. 54, terzo comma c.p., in Giust. pen., 1993, II, 579. ALBAMONTE, Le modifiche apportate all’art. 416 bis c.p. e la “mafia politica”, in Cass. pen., 1992, 3165. ALBANO, Il voto di scambio, un'accelerazione della crisi della rappresentanza politica, in Quest. giust., n. 1, 1993, 79. ALEO, Il diritto flessibile. Considerazioni su alcune caratteristiche e tendenze del sistema penale nella società attuale, con riferimento particolare alla materia della criminalità organizzata, in Rass. penit. crim., 2004, n.2, 1. ID, Sistema penale e criminalità organizzata. Le figure delittuose associative, Milano, 1999. AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politicomafioso, Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa?, in Dir. pen. cont., n.2, 2014. ID, Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o superfluo per la sua configurazione?, in Dir. pen. cont.,14 settembre 2014; ANTONINI, Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana, in Giust. pen., 1, 985, II, 286. APREA, Il momento consumativo dello scambio elettorale politicomafioso, in Giur. it., 2013, 940.
194
ARDITA, Partecipazione all’associazione mafiosa e aggravante speciale dell’art. 7 d.l. n 152 del 1991. Concorso di aggravanti di mafia nel delitto di estorsione. Problemi di compatibilità tecnicogiuridica e intenzione del legislatore, in Cass. pen., 2001, 2669. ARDIZZONE, Il concorso esterno di persone nel delitto di associazione di tipo mafioso e negli altri reati associativi, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, 745. ARGIRÒ, La responsabilità dei capi-clan per i reati-fine commessi dagli associati: tra regole di esperienza e criteri di imputazione oggettiva, in Cass. pen., 2008, 1189. ID, Note drammatiche e politico-criminali sulla configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione di stampo mafioso, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 768. BALSAMO - PANETTA, Sul patto elettorale politico mafioso vent'anni dopo. Poche certezze, molti dubbi, in Cass. pen., 2012, 3765. BARATTA, La violenza e la forza. Alcune riflessioni su mafia, corruzione e il concetto di politica, in Dei delitti e delle pene, 1993, 120. BARAZZETTA, Sub art. 416 ter c.p., in Codice penale commentato, a cura di DOLCINI - MARINUCCI, 3a ed., Milano, 2011, 4345. ID, Sub art. 416 ter c.p., in Codice penale commentato, a cura di DOLCINI - MARINUCCI, 4a ed., Milano, 2015, 1755. BELFIORE, Criminalità organizzata. Mafia, in PALAZZO - PALIERO (a cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari, Padova, 2007, 521. BERNASCONI A., Ammissione e valutazione della prova nei processi di criminalità organizzata: spunti problematici, in PICOTTI, FORNASARI, VIGANÒ, MELCHIONDA (a cura di), I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio. Un contributo all’analisi e alla critica del diritto vivente, Padova, 2005, 195.
195
ID, Criminalità organizzata (diritto processuale penale), in Enc. dir., Agg., 4ed , Milano, 2000, 501. BERSANI, Decreto anticriminalità, in AA. VV., Mafia e criminalità organizzata, a cura di CORSO, INSOLERA, STORTONI, Torino 1995, vol. II, 810. BERTOLINI, voce Elezioni (reati elettorali), in Enc. giur. Treccani, 1989, XII, 2. ID, La legge antimafia al crocevia di una necessaria revisione, in Leg. pen., 1986, 563. BITONTI, Doppio binario, in Dig. pen., Agg., I, Torino, 2005, 393. BOLZONI, Trattativa Stato-mafia. Boss e politici a processo, ne La Repubblica, 8 marzo 2013. BLAIOTTA, La Suprema Corte torna ad occuparsi dei rapporti tra istituzioni religiose ed associazioni criminali, in Cass. pen., 2007, 2781. BORELLI, Tipizzazione della condotta e nesso di casualità nel diritto di concorso in associazione mafiosa, in Cass. pen., 2005, 3759. BOSSI, “Sì è così profondo ormai che non si vede più niente” (L. Sciascia): natura giuridica dell’art. 416 ter c.p., in Dir. e Giust., 20 luglio 2015. BORRELLI, Tipizzazione della condotta e nesso di causalità nel delitto di concorso in associazione mafiosa, in Cass. pen., 2006, 3759. ID, Sub art. 416 ter c.p., in AA.VV., Codice penale, 9ed, a cura di LATTANZI - LUPO, Milano, 2010, 218. BRICOLA, Premessa al commento alla legge 13 settembre 1982 n. 646, in Leg. pen., 1983, 237. BUONOMO, Scambio illecito se il metodo è mafioso. I confini tra legittimi scambi e costrizioni, in Dir. giust., 2000, 18-19.
196
BUSCEMA, Reati elettorali e principio di democraticità dell’ordinamento: profili assiologici e ricostruttivi, in Dir. pen. cont., 28 ottobre 2013. CADOPPI, Trattato di diritto penale. Parte generale e speciale: riforme 2008-2015, Utet, 2015. CANZIO, Orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità dei partecipi nei reati-fine: la responsabilità dei capi di “Cosa Nostra” per gli omicidi “eccellenti” ascrivibili all’associazione mafiosa, in Foro it., 1996, II, 587. CAPPELLO, Problemi in tema di corruzione elettorale, in Giust. pen., 1994, II, 55. CAVALIERE, Effettività e criminalità organizzata, in MOCCIA (a cura di), Criminalità organizzata e risposte ordinamentali, tra efficienza e garanzia, Napoli, 1999, 29. ID, Associazione di tipo mafiosa, in MOCCIA (a cura di), Delitti contro l’ordine pubblico, Napoli, 2007. ID, Il concorso eventuale nelle associazioni per delinquere e di tipo mafioso: dal diritto penale “vivente” a quello conforme a legalità costituzionale, in PICOTTI, FORNASARI, VIGANÒ, MELCHIONDA (a cura di), I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio. Un contributo all'analisi e alla critica del diritto vivente, Padova, 2005, 117. CENTONZE, Contiguità mafiose e contiguità criminali, Giuffrè, 2013. ID, (a cura di), Criminalità organizzata e reati transnazionali, Milano, 2008. CERASE, Brevi note sul concorso eventuale ai reati associativi, in Cass. pen., 1994, 2680. CERULLO, La moltiplicazione dei fenomeni associativi: aspetti problematici, in DE FRANCESCO (a cura di), La criminalità organizzata tra esperienze normative e prospettive di collaborazione internazionale, Torino, 2001, 75.
197
CISTERNA, Voto di scambio: l'articolo 461-ter diventa un delitto a «contratto» - Delineati i confini tra favori elettorali e partecipazione ai clan mafiosi, in Quotidiano del diritto, 2014. COCO, Partecipazione in reato associativo e partecipazione a reato associativo: una distinzione problematica, in Giust. pen., 1995, II, 609. COLLICA, Scambio elettorale politico mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 739. CONSO, Dal reato associativo ai reati associativi, in AA.VV., I reati associativi, Milano, 1998, 11. CONTENTO, Il concorso di persone nei reati associativi e plurisoggettivi, in Spagnolo (a cura di), Scritti 1964-2000, Bari, 2002, 109. CONTIERI, I delitti contro l’ordine pubblico, Milano, 1961. CORBO, Relazione del Massimario della Corte di cassazione sulla l. 17.4.2014 n.62, in Dir. pen. cont., 7 maggio 2014. CORDOVA, Il voto di mafia, in Micromega, 1992, 4, 7. CORSO - INSOLERA - STORTONI (a cura di), Mafia e criminalità organizzata, Giurisprudenza sistematica di diritto penale, diretta da BRICOLA - ZAGREBELSKY, Torino, 1995. CORVI, Trattamento penitenziario e criminalità organizzata, Torino, 2010. ID, Nuove risposte al crimine organizzato tra diritto penale e sanzioni amministrative, in MAZZA, VIGANÒ (a cura di), Il “pacchetto di sicurezza” 2009. Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23.4.2009, n.38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94, Torino, 2009, 329. ID, Il concorso esterno del magistrati nell’associazione di tipo mafioso, in Dir. pen. proc., 2006, 1117.
198
ID, Requisiti e limiti della “partecipazione” nel reato di associazione a delinquere, in Dir. pen. proc., 2005, 593. ID, Partecipazione e concorso esterno: un’indagine sul diritto vivente, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 242. COTTU, La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico-mafioso tra istanze repressive ed equilibrio sistematico, in Dir. proc. pen., 2014, 789. D’AGOSTINO, Il problema della configurabilità o non del concorso eventuale o esterno nei reati associativi, in Giust. pen., 1997, II, 321. DAVIGO - MANNOZZI, La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale, Laterza, 2007. DE CESARE, Il nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso: la Suprema Corte si pronuncia in merito alle modalità di procacciamento dei voti alla luce della novella di aprile, pubblicato sulla rivista online www.lavocedeldiritto.it, 19 settembre 2014. DE FELICE, In tema di responsabilità penale per voto di scambio, in Scritti in memoria di R. Dell’Andro, I, Bari, 1994, 153. DE FRANCESCO, Commento all’art. 11 ter del d.l. 8.6.1992, n. 306, in Leg. pen, 1993, 122. ID, Dogmatica e politica criminale nei rapporti tra concorso di persone ed interventi normativi contro il crimine organizzato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1266. ID, Commento agli artt. 11 bis e 11 ter d.L. 306/1992, in Legislazione pen., 1993, 123; Gli artt. 416, 416 bis, 416 ter, 417, 418 c.p., in AA.VV., Mafia e criminalità organizzata, I, coordinati da CORSO INSOLERA - STORTONI, Torino, 1995, 5. ID, Paradigmi generali e concrete scelte repressive nella risposta penale alle forme di cooperazione in attività mafiose, in Cass. pen., 1996, 3497.
199
ID, Prospettive de lege ferenda in materia di criminalità organizzata: un’introduzione, in DE FRANCESCO (a cura di), La criminalità organizzata tra esperienze normative e prospettive di collaborazione internazionale, Torino, 2001, 9. ID, I poliedrici risvolti di un istituto senza pace, in Leg. pen., 2003, 704. ID, L’estensione delle forme di partecipazione al reato: uno sguardo sistematico su alcune recenti proposte in tema di criminalità organizzata, in Ind. pen., 2009, 393. DELLA RAGIONE, Il nuovo articolo 416 ter c.p. nelle prime due pronunce della Suprema Corte, in Dir. proc. pen., 2015, 307. DE VERO, I reati di associazione mafiosa: bilancio critico e prospettive di evoluzione normativa, in DE FRANCESCO (a cura di), La criminalità organizzata tra esperienze normative e prospettive di collaborazione internazionale, Torino, 2001, 29. ID, Il concorso esterno in associazione mafiosa tra incessante travaglio giurisprudenziale e perdurante afasia legislativa, in Dir. pen. proc., 2003, 1325. DI MARTINO, La pluralità soggettiva tipica. Una introduzione, in Indice pen., 2001, 343. DI NARDO, Le innovazioni di diritto penale nella legge 356/1992, in Riv. pen., 1993, 259. FALCONE, Io accuso: Cosa nostra, politica e affari nella requisitoria del maxiprocesso, L’Altritalia, 1992; Maxiprocesso-rai storia, raistoria.rai.it. FEBBRAI, Patto elettorale tra associazione mafiosa e politico: quale
200
rilevanza prima del d.l. n. 306 del 1992, in Dir. pen. proc., 2004, 1227; FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, VIII ed, Roma-Bari, 2004, 858. FIANDACA G., Commento all'art. 1 L. 13.9.1982 n. 646, in Leg. pen., 1983, 256. ID, La contiguità mafiosa degli imprenditori tra rilevanza penale e stereotipo criminale, in Foro it., 1991, II, 472. ID, Riflessi penalistici del rapporto mafia-politica, in Foro it., 1993, V, 137. ID, Una espansione incontrollata del concorso criminoso, in Foro it., 1996, V, 127. ID, La criminalità organizzata e le sue infiltrazioni nella politica, nell’economia e nella giustizia in Italia, in AA.VV., Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale, a cura di MILITELLI PAOLI - ARNOLD, Milano, 2000, 249. ID, La tormentata vicenda del concorso esterno, in Legisl. Pen., 2003, 693. ID, Il diritto penale tra legge e giudice. Raccolta di scritti, Cedam, Padova, 2003. ID, Il concorso esterno tra guerre di religione e laicità giuridica, in Dir. pen. cont., n. 1, 2012, 251. ID, Questioni ancora aperte in tema di concorso esterno, nota a Cass. Pen., Sez. V, 9 marzo 2012, Dell’Utri, in Foro it, 2012, II, 565. ID, Il concorso esterno: un istituto (ancora) senza pace, in Leg. Pen., 2012, 3-4, 695. ID, Voto di scambio. Modificare il reato ma senza incertezze, in Corriere della Sera, 31 marzo 2014.
201
FIANDACA - COSTANTINO (a cura di), Nuovi scenari nel rapporto tra mafia e politica?, In Quest. Giust., 2006, 395. FIANDACA - MUSCO , Diritto penale, Parte Speciale, I, VI ed., Bologna, 2014. FIANDACA - VISCONTI , Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle Sezioni Unite, nota a Cass. pen. Sez. Un., 15 luglio 2005, Mannino, in Foro it., 2006, II, 80-103. ID, Nuovi scenari nel rapporto tra mafia e politica?, in Quest. Giust., 2006, 395. ID, Il concorso esterno come persistente istituto “polemogeno”, in Arch. pen., 2012, 2, 487. FINI., La difficile configurabilità del concorso eventuale nell’associazione mafiosa dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 30 ottobre 2002, in Ind. pen., 2004, 649. ID, Nuovi scenari nel rapporto tra mafia e politica ?, in Quest. Giust., 2006, 395. FONZO, Lo scambio elettorale politico-mafioso: da reato “fantasma” a fattispecie concreta? Il nuovo testo dell’art. 416 ter c.p. e le sue possibilità di applicazione, in movimentoperlagiustizia.it, 2014. FONZO - PULEIO, Lo scambio elettorale politico-mafioso. Un delitto fantasma?, in Cass. pen., 2005, 1911. FORLENZA, I nuovi reati elettorali e contro l'amministrazione della giustizia nella l.356/1992, Riv. pen. econ., 1992, 530. FORTI, Sub art. 416-ter c.p., in Comm. breve al cod. pen., a cura di CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ, 4 ed., Padova, 2008, 1038. GALLO, Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, Milano, 1957, 34. ID, Il senso di una paroletta, in Crit. Dir., n. 3, 2013.
202
GAMBARDELLA, Diritto giurisprudenziale e mutamento legislativo. Il caso del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, in Cass. pen., 2014, 3707. GARAVELLI, voce Elezioni (reati elettorali), in Dig. pen., 1990, IV, 22. GAROFOLI, Associazione di stampo mafioso. 416bis (Delitti contro l'ordine pubblico), in Manuale di diritto penale. Parte speciale, Tomo I, 2015. ID, Scambio elettorale politico mafioso. 416-ter (Delitti contro l'ordine pubblico), in Manuale di diritto penale. Parte speciale, I, 2009, 516. GENOVESE, Associati, partecipi e concorrenti esterni: i mille modi di essere mafiosi ribadita l'autonoma illiceità del patto politicocriminale, in Dir. e giust., 2003, 14. GRASSO, Ddl S-19, Novità legislative. Iniziato l’iter parlamentare del nuovo disegno di legge in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, in Dir. pen. cont., 2013. GRAZIOSI, Il reato di “scambio elettorale politico-mafioso” (art. 416ter), in Riv. giur. polizia locale, 1994, 12. GROSSO, La contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione mafiosa ed irrilevanza penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1993, 1195. ID, Accordo elettorale politico-mafioso e concorso “esterno” in associazione mafiosa. Una configurazione possibile, in Foro it., 1996, V, 121. ID, Le fattispecie associative: problemi dommatici e di politica criminale, in Riv. it. dir. e proc. Pen., 1996, 412. IACOVIELLO, I controlli della Cassazione sulla motivazione non persuasiva: la disagevole prova della partecipazione in associazione per delinquere di candidati alle elezioni sostenuti dal voto mafioso, in Cass. Pen., 1993, 852.
203
ID, L’organizzazione criminogena prevista dall'art. 416 bis c.p., in Cass. Pen., 1994, 574. ID, Concorso esterno in associazione mafiosa: il fatto non è previsto dalla giurisprudenza come reato, nota a Cass. Pen., Sez. VI, 21 settembre 2000, Villecco, in Cass. Pen., 2001, 2081. ID., Il concorso esterno in associazione mafiosa, in Criminalia, 2008, 281. INGROIA, L’associazione di tipo mafioso, Milano, 1993. ID, Io so, libro-intervista a cura di G. LO BIANCO - S. RIZZA, Milano, 2012, 29. ID, La “trattativa”. Giusto indagare, ne l’Unità del 20 giugno 2012. INSOLERA, Considerazioni sulla nuova legge antimafia, in Pol. Dir., 1982, 681. ID, Il concorso esterno nei delitti associativi: la ragion di Stato e gli inganni della dogmatica, in Foro it., 1995, II, 423; ID, Diritto penale e criminalità organizzata, Il Mulino, 1996;
Bologna,
ID, Ordine pubblico e ordine democratico: le stagioni dell’emergenza, in Critica del diritto: stato e conflitto di classe, 2003, n. 1, 19-26. ID, Ancora sul problema del concorso esterno nei delitti associativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 632. ID, Ripensare l’antimafia: il sistema penale, in Dir. pen. cont., 9 maggio 2014. LATTANZI, Partecipazione nell’associazione criminosa e concorso esterno, in Cass. pen., 1998, 3137. LAUDATI, Una sentenza troppo “buonista”. Armi spuntate contro il connubio mafia-politica, in Dir. e giust., 2003, 31, 32.
204
ID, Voto di scambio e circostanze di prova, in Dir. e giust., 2003, n. 31, 39. LEONCINI, Reato e contratto nei loro reciproci rapporti, Giuffrè, Milano, 2006. LIGUORI, La possibilità di configurare la c.d. partecipazione esterna in associazione a delinquere di stampo mafioso, tra incertezze dogmatiche e oscillazioni giurisprudenziali: spunti per una riforma, in Indice pen., 2004, 163. LO BIANCO - RIZZA, L’agenda nera della seconda Repubblica, Milano, 2010, 17. LODOVICI, Regime differenziato di formazione della prova nei procedimenti di criminalità organizzata, in Cass. pen., 1994, 478. LUPO, Storia della mafia: dalle origini ai giorni nostri, Donzelli Editore, Roma 2004. MADDALENA, Il “concorso esterno in associazione mafiosa”: un istituto da (ri)sistemare, in Leg. Pen., 2012, 723. MADEO, Associazione di tipo mafioso e pubblici ufficiali concussori: un binomio incompatibile, in Riv. it. dir. proc. pen, 1992, 339. MADIA, Scambio elettorale politico-mafioso: il fascino riscoperto di una fattispecie figlia di un dio minore, in Cass. pen., 2013, IX, 3328. MAGGIO, Prova e valutazione giudiziale dei comportamenti mafiosi: i risvolti processuali, in FIANDACA - VISCONTI (a cura di), Scenari di Mafia. Orizzonti criminologici e innovazioni normative, (pp. 491-519), Giappichelli, Torino, 2010. MAIELLO, Una «judge-made law» italiana: l’affermata punibilità, ex art. 110 e 416 «bis» c.p., del candidato alle elezioni che promette favori alla mafia in cambio di voti, in Foro it., 2003, II, 682. ID, Luci ed ombre nella cultura giudiziaria del concorso esterno. Ancora sulla requisitoria del p.g. Iacoviello nel processo Dell’Utri, in
205
Dir. pen. con.., 2012, I, 265. ID, Il nuovo art. 416 ter c.p. approda in Cassazione, nota a Cass. sez. VI pen. 28 agosto 2014, n. 36382 in Giur. it., 2014, fasc. 12, 28362842. ID, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti, Giappichelli, Torino 2014. ID, La nuova formulazione dello scambio elettorale politico mafioso (416 ter c.p.), in Studium iuris, n. 1/ 2015, 1. ID, Sulla pretesa riconducibilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso alla categoria di quelli ''commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.'', in Dir. pen. cont., 11 gennaio 2016. MANGIELLO, La “contiguità” alla mafia tra prevenzione e repressione: tecniche normative e categorie dogmatiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996. MANNA, L’ammissibilità di un c.d. concorso esterno nei reati associativi, tra esigenze di politica criminale e principio di legalità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1994, 1189. ID, Concorso esterno (e partecipazione) in associazione mafiosa: cronaca di una “nemesi” annunciata, in Arch. pen., 2012, 467. MELILLO, Sub art. 416-ter, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, vol. VIII, I delitti contro l'ordine pubblico e i delitti contro l'incolumità pubblica, libro II, artt. 414-452, a cura di LATTANZI - LUPO, 2000, 188. MOCCIA, Prospettive non «emergenziali» di controllo dei fatti di criminalità organizzata. Aspetti dommatici e di politica criminale, in AA.VV., Studi in ricordo di G. Pisapia, vol. I, Giuffrè, Milano 2000,
206
751. MONTANARI M., Statistiche e valutazioni sulla corruzione in Italia nella Relazione della Commissione Europea, in Dir. pen. cont., 2014. MORMANDO, Il voto di cambio, in AA.VV., Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale, a cura di PATALANO, Torino, 2003, 385. MOROSINI, Riflessi penali e processuali del patto di scambio politicomafioso, in Foro it., 2001, II, 80. ID, Contiguità alla mafia e prova penale, in Quest. giust., 2005, 516. ID, La difficile tipizzazione giurisprudenziale del “concorso esterno” in associazione, in Dir. pen. proc., 2006, 585. ID, La riforma dello scambio elettorale politico-mafioso. Considerazioni sulla recente riforma dell'art. 416 ter del codice penale, in Questione Giustizia, 2014. MULÈ, Scambio elettorale politico mafioso e rilevanza della mera promessa reciproca, in Archivio pen., 2012, n. 3, 1. MUSACCHIO, Il cancro d’Italia che la sta uccidendo: le collusioni tra mafia, politica e imprenditoria. giornale online, la voce di New York, 23 settembre 2015. NEPPI MODONA, Il difficile confine tra responsabilità politica individuale e responsabilità penale, in FIANDACA - COSTANTINO (a cura di), La mafia, Le mafie. Tra vecchi e nuovi paradigmi, Bari, 1994, 17. ORLANDI, Strumenti processuali e contrasto alla criminalità organizzata in Italia, in AA.VV., Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale, a cura di MILITELLO, PAOLI, ARNOLD, Milano 2000, 407.
207
PACI, La tormentata vita del voto di scambio politico mafioso, Note a margine di recenti e contrastanti orientamenti della Corte di Cassazione, in Questione giustizia, 2014. PADOVANI, Il concorso esterno: alla ricerca del “bandolo” di un’intricata questione, in Leg. Pen., 2012, III, 729. ID, Note sul c.d. concorso esterno, in Arch. Pen., 2012, II, 1. PALAZZO, La politica criminale nell’Italia repubblicana, in VIOLANTE (a cura di), Storia d'Italia. Annali XII, La criminalità, Einaudi, Torino, 1997, 851-890. PANETTA - BALSAMO, Sul patto elettorale politico-mafioso vent’anni dopo, in Cass. pen., 2012, 3756. PATALANO, Riflessioni e spunti sulla contiguità alla mafia, in Riv. pen., 2004, 927. PELISSERO, Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politicomafioso, in AA.VV., Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, a cura di PELISSERO, Torino, 2010, 279. PIRAS, Procacciamento di voti e associazione mafiosa: ecco quali novità!, in Dir. e giust., 2014, 12. PISA, Ambienti politici e criminalità mafiosa, in Quest. giust., 1988, 309. PLOTINO, Legge Martelli antimafia, Roma, Sapere 2000, 1992. RECCIA, L’aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 13 maggio 1991: una sintesi di “inafferrabilità del penalmente rilevante”, in Dir. pen. cont., 13 novembre 2015. RIONDATO, Scambio elettorale politico-mafioso (parte I, II, V), in FORNASARI - RIONDATO (a cura di), Reati contro l’ordine pubblico, Giappichelli, 2013, 105. ROMEI, Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni o condizionamento mafioso, in Rassegna dell'avvocatura.
208
dello stato, 2014, fasc. 2, 358-385. ROMANO (a cura di), Le associazioni di tipo mafioso, Utet, 2015. RONCO, Lo scambio elettorale politico-mafioso, 151, in ROMANO TINEBRA (a cura di), Il diritto penale della criminalità organizzata, Giuffrè, 2013. SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, 1997. SPARANGA, Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali, in Dir. pen. cont., 10 novembre 2015. SQUILLACI, Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Arch. pen., 2013, n. 3, 1. ID, Il "nuovo" reato di scambio elettorale politico-mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria, in Archivio penale, 2014, n. 3, 753764. TAORMINA, Principio di legalità e condizionamento mafioso delle consultazioni elettorali, in Giust. pen., 1992, II, 394. TONA, Scambio elettorale politico-mafioso, in AA.VV., Trattato di diritto penale, diretto da CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, 1161. TINEBRA, ALFONSO, CENTONZE, (a cura di), Fenomenologia del Maxiprocesso: venti anni di esperienze, Giuffrè, 2011. TRANFAGLIA, La mafia come metodo, Roma-Bari, Editori Laterza, 1991. ID, Mafia, politica e affari. 1943-2008, Bari, Laterza, 2008. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, Giuffrè, 2008, 224. VAIRO, A proposito di corruzione elettorale o voto di scambio, in Giust. pen., 1995, II, 732.
209
VIGANÒ, Riflessioni conclusive in tema di “diritto penale giurisprudenziale”, “partecipazione” e “concorso esterno”, in AA.VV., I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio. Un contributo all’analisi e alla critica del diritto vivente, a cura di PICOTTI - FORNASARI - VIGANÒ - MELCHIONDA, Padova, 2005, 279. ID, La neutralizzazione del delinquente pericoloso nell’ordinamento italiano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 1350. VISCONTI , Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Indice pen., 1993, 273. ID, Il tormentato cammino del concorso esterno nel reato associativo, in Foro it., 1994, II, 561. ID, Il concorso di persone nel reato associativo, in Studium juris, 1995, 242. ID, Il concorso esterno in associazione mafiosa: profili dogmatici ed esigenze politico-criminali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1995, 1303. ID, Patto politico-mafioso e i problematici confini del concorso esterno, in Foro it., II, 1997, 442. ID, Difesa di mafia e rischio penale, in Foro it., II, 1997, 611. ID, Il concorso esterno tra aspetti di costituzionalità e prospettive di riforma legislativa in Dir. pen. e proc., 1998, 755. ID, La punibilità della contiguità alla mafia tra tradizione (molta) e innovazione (poca), in Cass. Pen., 2002, 1854. ID, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, 2003. ID, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio, in Pen. Cont. 17 giugno 2013, 8.
210
ID, Codice antimafia e delle misure di prevenzione: in cantiere una riforma organica, in Pen. Cont., 2014. ID, A Roma una mafia c’è. E si vede…, in Dir. pen. cont., 2015. ZAGREBELSKY, Lo scambio politico-mafioso, in AA.VV., Codice penale, Parte Speciale, IV, a cura di AA.VV., 2°ed., Torino, 1996, 568.
211
GIURISPRUDENZA Corte di Cassazione, V Sezione penale, 16 marzo 2000, dep. 20 aprile 2000, CED-215964. Corte di Cassazione, V Sezione penale, 20 aprile 2000, n. 4893. Corte di Cassazione, VI Sezione penale, 15 maggio 2000, Pangallo, in Cass. pen., 2001, 2684. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 30 ottobre 2002, Carnevale, in Cass. pen., 2003, 3276. Corte di Cassazione, V Sezione penale, 13 novembre 2002, 4293, in CED, rv 224274. Corte di Cassazione, V Sezione penale, 30 gennaio 2003, n. 4293, in CED, 224274; Corte di Cassazione, I Sezione penale, 25 marzo 2003, n. 27777, rv. 225864. Corte di Cassazione, I Sezione penale, 14 gennaio 2004, n. 3859, in CED, rv. 227476. Corte di Cassazione, 19 febbraio 2004, n. 10784, in Foro it., 2005. Corte di Cassazione, II Sezione penale, 15 ottobre 2004, dep. 28 dicembre 2004, CED 233070, in Dir. pen. e proc., 2005, 593, con nota di CORVI. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 12 luglio 2005, n. 33748, in Cass pen, 2005, 3732. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 12 luglio 2005, n. 33748, in CED 231673. Corte di cassazione, III Sezione penale, 23 settembre 2005, F., in Giur. it., 2006, 1025.
212
Corte di Cassazione, I Sezione penale, 11 ottobre 2005, n.46552. Corte di Cassazione, 6 febbraio 2007, n. 21648 in Resp. civ. prev., 2007, 2194. Corte Cassazione, V Sezione penale, 1° giugno 2007, n. 21648. Corte di Cassazione, VI Sezione penale, 26 novembre 2009, Gariffo, in Cass. pen., 2010, 3124. Corte di cassazione, VI Sezione penale, 9 novembre 2011, n. 43107, dep. 22 novembre 2011, Rv. 251370. Corte di Cassazione, II Sezione penale, 30 novembre 2011, n. 46922, in CED, rv. 251374. Corte di Cassazione, II Sezione penale, 30 novembre 2011, n. 47405, in CED, rv. 251609. Corte di Cassazione, VI Sezione penale, 6 dicembre 2011, L, in www.dejure.it. Corte di Cassazione, II Sezione penale, 20 dicembre 2011, n. 46922. Corte di Cassazione, II Sezione penale, 21 dicembre 2011, n. 47405. Corte di Cassazione, I Sezione penale, 17 gennaio 2012 n. 5158. Corte di Cassazione, II Sezione penale, 2 marzo 2012, n. 32820, in Cass. pen., 2013, 3149. Corte di Cassazione, VI Sezione penale, 11 aprile 2012, n. 20924, in Cass. pen., 2013, 1927. Corte di Cassazione, VI sezione penale, 13 aprile 2012, n. 18080, in Cass. pen., 2013, 1063. Corte di Cassazione, VI sezione penale, 13 aprile 2012, n. 18080, in CED, rv. 252641. Corte di Cassazione, I Sezione penale, 24 aprile 2012, n. 27655, in Cass. pen., 2013, 1482.
213
Corte di Cassazione, II Sezione penale, 5 giugno 2012, in Cass. pen., 2013, 1927. Corte di Cassazione, 5 giugno 2012, p.g. in c. Costa, CED, 252843. Corte di Cassazione, I Sezione penale, 5 giugno 2012, n. 23186, in CED, rv. 252843. Corte di Cassazione, II Sezione penale, 13 giugno 2012, n. 23186. Corte di Cassazione, V Sezione penale, 17 luglio 2012, n. 44466, in CED, rv. 254059. Corte di Cassazione, VI Sezione penale, 30 ottobre 2012, P.R., in www.dejure.it. Corte di Cassazione, I Sezione penale, n. 8532, in CED, rv. 254962. Corte di Cassazione, V Sezione penale, 22 gennaio 2013, n. 23005, in CED, 255502. Corte di Cassazione, VI Sezione penale, 28 maggio 2013, n. 23005. Corte di Cassazione, II Sezione penale, 22 gennaio 2014, n. 8028, in CED, rv. 258776. Corte di Cassazione, II Sezione penale, 19 febbraio 2014, n. 22136. Corte di Cassazione, VI Sezione penale, 21 febbraio 2014, n. 8654. Corte di Cassazione, V Sezione penale, 27 marzo 2014 n. 14582. Corte di Cassazione, VI sezione penale, 17 aprile 2014, n. 19525. Corte di Cassazione, VI Sezione penale, 6 maggio 2014, n. 37374, in CED, rv. 260167. Corte di Cassazione, VI Sezione penale, 3 giugno 2014, n. 36382, in CED, rv. 260168. Corte di Cassazione, VI Sezione penale, 6 giugno 2014, dep. 28 agosto 2014, n. 36382. Corte di Cassazione, VI Sezione penale, 28 agosto 2014, n. 36382.
214
Corte di Cassazione, VI Sezione penale, 9 settembre 2014, n. 37374. Corte di Cassazione, VI Sezione penale, 10 giugno 2015, dep. 17 luglio 2015, n. 31348. Massime della Corte di Cassazione N. 4893 del 2000 Rv. 215964; N. 4293 del 2003 Rv. 224274; N. 27777 del 2003 Rv. 22586; N. 3859 del 2004 Rv. 227476; N. 4043 del 2004 Rv. 229991; N. 10785 del 2004 Rv. 230397; N. 33748 del 2005 Rv. 231673. Tribunale di Palmi, 25 marzo 1996, Mancini, in Foro it., 1997, II, 441. Tribunale di Palermo, 2 giugno 1997, in Foro it., 1998, II, 126. Tribunale di Palermo, 4 aprile 1998, Musotto, in Foro it., 1999, II, 44, con nota di VISCONTI. Tribunale di Palermo, 27 aprile 1999, Gorgone, in Foro it., 2000, 166. Tribunale di Taranto, 26 giugno 1999, Cito, in Foro it., 2000, II, 166. Tribunale di Palermo, 27 gennaio 2001, Scalone, in Foro it., 2002, II, 68. Tribunale di Catania, 14 giugno 2011.
215
ATTI PARLAMENTARI
Resoconto stenografico della 21a seduta pubblica del Senato della Repubblica, XI Legislatura, 23 luglio 1992. Resoconto stenografico della 22a seduta pubblica del Senato della Repubblica, XI Legislatura, 24 luglio 1992. Resoconto stenografico della 35a seduta pubblica della Camera dei Deputati, XI Legislatura, 30 luglio 1992. Resoconto stenografico della 36a seduta pubblica della Camera dei Deputati, XI Legislatura, 31 luglio 1992. Resoconto stenografico della 37a seduta pubblica della Camera dei Deputati, XI Legislatura, 3 agosto 1992. Resoconto stenografico della 38a seduta pubblica della Camera dei Deputati, XI Legislatura, 4 agosto 1992. Camera dei Deputati, XVII Legislatura, 15 marzo 2013, n. 204. Camera dei Deputati, XVII Legislatura, 15 marzo 2013, n. 251. Camera dei Deputati, XVII Legislatura, 18 marzo 2013, n. 328. Camera dei Deputati, XVII Legislatura, 10 maggio 2013, n. 923. Camera dei Deputati, XVII Legislatura, 16 luglio 2013, n. 204-251328-923-A. Camera dei Deputati, XVII Legislatura, 28 gennaio 2014, n. 204-251328-923-B. Senato della Repubblica, XVII Legislatura, 4 aprile 2014, n. 948-B. Resoconto stenografico della 53a seduta pubblica della Camera dei Deputati, XVII Legislatura, 15 luglio 2013.
216
Resoconto stenografico della 54a seduta pubblica della Camera dei Deputati, XVII Legislatura, 16 luglio 2013. Resoconto stenografico della 162a seduta Senato della Repubblica, XVII Legislatura, 8 gennaio 2014. Resoconto stenografico della 173a seduta Senato della Repubblica, XVII Legislatura, 22 gennaio 2014. Resoconto stenografico della 174a seduta Senato della Repubblica, XVII Legislatura, 23 gennaio 2014. Resoconto stenografico della 176a seduta Senato della Repubblica, XVII Legislatura, 28 gennaio 2014. Resoconto stenografico della 196a seduta pubblica della Camera dei Deputati, XVII Legislatura, 24 marzo 2014. Resoconto stenografico della 198a seduta pubblica della Camera dei Deputati, XVII Legislatura, 26 marzo 2014. Resoconto stenografico della 204a seduta pubblica della Camera dei Deputati, XVII Legislatura, 3 aprile 2014. Resoconto stenografico della 225a seduta pubblica del Senato della Repubblica, XVII Legislatura, 8 aprile 2014. Resoconto stenografico della 227a seduta pubblica del Senato della Repubblica, XVII Legislatura, 9 aprile 2014. Resoconto stenografico della 228a seduta pubblica del Senato della Repubblica, XVII Legislatura, 10 aprile 2014. Resoconto stenografico della 230a seduta pubblica del Senato della Repubblica, XVII Legislatura, 15 aprile 2014. Resoconto stenografico della 231a seduta pubblica del Senato della Repubblica, XVII Legislatura, 16 aprile 2014. Relazione della Commissione ministeriale Fiandaca, 2014, reperibile sul sito www.penalecontemporaneo.it.
217
Relazione della Commissione ministeriale Garofoli, Per una moderna politica antimafia, 2014, reperibile sul sito www.penalecontemporaneo.it.
218
RIFERIMENTI NORMATIVI
Cod. Pen., Artt. 110, 416 bis, 416 ter. D.lg. 152 del 1991. D.lg. 306 dell’8 giugno 1992. D.lg. 356 del 1992. D.lg. 4 del 2010. D.lgs. 129 del 2011. D.P.R. 361 del 1957, artt. 96 e 97. D.P.R. 570 del 1960, artt. 86 e 87. L. 354 del 1975. L. 18 del 1979, art 51. L. 646 del 1982. L. 175 del 2010. L. 62 del 17 aprile 2014. L. 19 del 23 febbraio 2015.
219
Ringraziamenti
Desidero anzitutto ringraziare la Prof. ssa Paola Severino, relatrice, e il Prof. Antonino Gullo, correlatore, per la grande disponibilità e cortesia dimostratemi; senza il loro supporto e la loro guida sapiente questa tesi non esisterebbe. Ringrazio inoltre i miei amici, che mi hanno accompagnata in questi intensi anni universitari, rendendoli indimenticabili. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno sostenuta e incoraggiata anche nei momenti più difficili. Desidero ancora ringraziare il mio più grande motivo d’orgoglio, la mia famiglia. A loro devo la parte migliore della mia persona e i giorni più felici della mia vita. Un ringraziamento speciale ai miei nonni, a nonno Aldo e nonna Graziella per la gioia che avrebbero provato vedendomi laureata, e a nonno Michelangelo e nonna Rosa, miei maestri di vita ed esempio da seguire. Ringrazio Aldo, che mi rende da sempre fiera di essere sua sorella. Le sue parole e la sua stima mi son servite più di quanto possa immaginare. Un immenso grazie va a mio padre e mia madre; la mia gratitudine verso di loro non sarà mai abbastanza. Questa laurea è soprattutto merito di Carmine e Matilde, del loro sacrificio, del loro sostegno e del loro amore. Ringrazio, infine, Federico per la pazienza e l’amore con cui mi è stato accanto. Grazie per avermi trasmesso la forza e il coraggio di non desistere mai e per aver dato un senso a tutto questo.
220