COSA CAMBIA CON LA TARES VECCHIA TARIFFA TIA (in vigore fino al 31/12/2012)
NUOVO TRIBUTO TARES (in vigore dal 01/01/2013)
UTENZE DOMESTICHE (abitazioni):
UTENZE DOMESTICHE (abitazioni):
CALCOLO DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE:
CALCOLO DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE:
Con la Tia CANTINE, SOLAI e SOFFITTE erano esclusi.
Con la Tares i locali come SOFFITTE, CANTINE, RIPOSTIGLI, SOLAI e simili sono soggetti al tributo per la parte di locale la cui altezza è pari o superiore a mt 1,50.
Con la Tia erano esclusi anche tutti i locali PRIVI DI I locali PRIVI DI MOBILIO/ARREDI, ma con attive le MOBILIO/ARREDI utenze di acqua luce e gas, sono soggetti al tributo.
Con la Tia l’esclusione dei FABBRICATI NON AGIBILI non Con la Tares sono esclusi i FABBRICATI danneggiati, NON era prevista. AGIBILI e quindi non utilizzabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
CALCOLO DEGLI OCCUPANTI:
CALCOLO DEGLI OCCUPANTI:
Con la Tia il numero dei componenti il nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune; l'ente gestore è autorizzato a considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea autocertificazione, nei seguenti casi: • congiunto anziano collocato in casa di riposo; • congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore ai sei mesi.
Con la TARES viene confermata la possibilità di considerare un numero di verso di componenti, rispetto al quello risultante in anagrafe, nel caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, strutture assistenziali similari. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. In questi casi, quindi, chi è temporaneamente ricoverato presso strutture ospedaliere o chi è assente per motivi di studio o lavoro viene considerato ai fini del calcolo del numero dei componenti. Inoltre ai fini TARES, nel caso in cui l’abitazione sia occupata, oltre che da membri nel nucleo famigliare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell’anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati.
IMMOBILI LOCATI PER BREVI PERIODI:
IMMOBILI LOCATI PER BREVI PERIODI:
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore proprietario dei locali per l’intero anno anche in caso di dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, locazioni per periodi inferiori all’anno. uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
RIDUZIONI:
RIDUZIONI:
Con la Tia questi due tipi di riduzione, 1 e 2, non erano 1) Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di previsti. usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, nelle quali l’unico occupante trasferisca la residenza in case di riposo o istituti sanitari, tenute a disposizione dagli stessi e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, sono considerate per la tariffa già in corso (un occupante), cui viene applicata la riduzione alla stregua delle case a disposizione (seconde case) pari al 25% di sconto sulla tariffa. 2) La suddetta condizione tariffaria è applicabile anche a favore degli eredi, in caso di decesso dell’occupante, alle medesime condizioni di non utilizzo dell’immobile ereditato, che il soggetto passivo deve dimostrare, e per un periodo massimo scadente al 31/12 dell’anno successivo all’evento. 3) SCONTO USO SALTUARIO NON RESIDENTI: Con la Tia per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 50%.
3) SCONTO UTENZE DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE: Con la Tares alle utenze domestiche non stabilmente attive si applica una riduzione della tariffa del 25%. A tal fine per “utenze non stabilmente attive” si intendono le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all’estero, purché utilizzate nei limiti di 183 giorni all’anno anche non continuativi.
4) SCONTO COMPOSTIERA/CONCIMAIA ATTIVA: Con la Tia alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici si applica una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa.
4) SCONTO COMPOSTIERA/CONCIMAIA ATTIVA: Con la Tares alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici si applica una riduzione del 15% della tariffa.
Si applica una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall’utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.
La tariffa è ridotta del 15% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall’utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.
5) SCONTO REDDITO FAMILIARE: Riduzione prevista con la Tia per nuclei familiari con 4 o più componenti nel rispetto di determinate soglie di reddito.
5) Questo tipo di riduzione non è più previsto
6) SCONTO SOCIALE: Riduzione prevista con la Tia per nuclei familiari con al loro interno soggetti portatori di handicap
6) Questo tipo di riduzione non è più previsto
7) SOSTITUZIONE DEL COMUNE NEL PAGAMENTO: 7) Questo tipo di sostituzione del Comune non è più Con la Tia era prevista la possibilità per il Comune di sostituirsi previsto all’utenza nel pagamento totale della tariffa nel caso di un’utenza domestica attiva costituita da persone sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza e precisamente in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione minima erogata dall’INPS, quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune, tramite l’istituto del minimo vitale.
Rispetto alle riduzioni indicate ai numeri 5, 6 e 7, non più previste nel regolamento TARES, al fine di garantire una gestione più accurata per questo tipo di situazioni, è stato deciso che i cittadini abbiano come unico punto di riferimento l’Azienda Pedemontana Sociale, che valuterà i casi che soddisfano le condizioni per beneficiare di contributi economici. Si invitano quindi i contribuenti, qualora ritengano di trovarsi in condizioni economiche svantaggiate, a rivolgersi allo sportello dell’Azienda Pedemontana Sociale in Via Liberazione, 4 (edificio alla sinistra del Municipio) tel. 0521/687706; fax 0521/686633;
8) SOSTITUZIONE DEL COMUNE NEL PAGAMENTO: Con la Tia era prevista la possibilità per il Comune di sostituirsi all’utenza nel pagamento parziale pari al 50% della tariffa (sia della parte fissa che della parte variabile) per le utenze domestiche attive costituite da privati che mettono a disposizione di extra-comunitari in convenzione con il Comune locali in affitto;
8) Questo tipo di sostituzione parziale non è più previsto
9) NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI ALL’ESTERO: Con la Tia era prevista l’applicazione di una riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 50% per i locali e le aree delle utenze domestiche occupati o detenuti da soggetti che, unitamente a tutto il nucleo familiare, risiedono all’estero o che hanno la dimora per più di sei mesi all’anno fuori dal territorio nazionale.
9) Questo tipo di riduzione non è più previsto
10) SCONTO NUCLEO DIVERSO DA QUELLO RISULTANTE IN ANAGRAFE: Con la Tia era prevista la possibilità di calcolare un occupante in meno, rispetto al numero dei residenti all’anagrafe, nel caso di un soggetto collocato in casa di riposo senza cambio di residenza, o nel caso di un soggetto trasferito all’estero per più di sei mesi motivi di studio o lavoro.
10) SCONTO NUCLEO DIVERSO DA QUELLO RISULTANTE IN ANAGRAFE: Con la TARES questo sconto è stato mantenuto solo per il caso di un soggetto collocato in casa di riposo senza cambio di residenza, NON è più previsto nel caso di un soggetto trasferito all’estero per più di sei mesi motivi di studio o lavoro.
UTENZE NON DOMESTICHE (ditte/liberi professionisti):
UTENZE NON DOMESTICHE (ditte/liberi professionisti):
INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA DA APPLICARE in regime di TIA:
INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA DA APPLICARE in regime di TARES:
1. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le certificazioni rilasciate dagli organi competenti all’autorizzazione all’esercizio di attività. 2. Nel caso in cui nella medesima utenza non domestica siano presenti locali destinati ad attività tra loro diverse, la categoria tariffaria sarà definita sulla base dell'attività prevalente. 3. Per le utenze non domestiche adibite al commercio all'ingrosso, si tiene conto della compresenza di attività di magazzino e di attività di vendita, assoggettando il 50% della superficie alla tariffa prevista per i magazzini ed il restante 50% alla tariffa prevista per le attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati, oppure attività commerciali per la vendita di beni alimentari, fiori e piante.
Con la TARES viene specificato in modo più stringente che la tariffa da applicare per le utenze non domestiche è unica, indipendentemente dal fatto che i locali siano diversamente distribuiti: - Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, per l’applicazione della tariffa si fa riferimento all’attività principale desumibile della visura camerale. - La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
- Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. - Sono classificati nella medesima categoria dell’immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell’immobile stesso le aree scoperte produttive o comunque connesse all’esercizio dell’attività e funzionalmente collegate all’immobile principale. - Per i distributori di carburanti la tariffa è calcolata separatamente per i locali e le aree diversi da quelli relativi all’esercizio della distribuzione di carburanti e di lavaggio automezzi, da includersi nella categoria cui appartiene l’attività esercitata;
CALCOLO DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE:
CALCOLO DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE:
Con la Tia sono escluse le aree:
Con la TARES sono escluse le aree:
• impraticabili o intercluse da recinzione; • in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo; • non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso; • adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti; • zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto; qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie assoggettabile a tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione, la superficie tariffabile è individuata forfettariamente in ½ (metà) dell'area in oggetto; • utilizzate come depositi di veicoli da demolire; • in cui si svolge l’attività agonistica degli impianti sportivi.
Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le parti di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le parti adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli quali parcheggi dipendenti e clienti, aree pubbliche adibite a parcheggio o sosta regolamentata anche a pagamento; qualora non sia possibile verificare concretamente la superficie assoggettabile al tributo o, comunque, ne risulti difficile la determinazione, la superficie soggetta a tributo è individuata forfettariamente in metà dell’area in oggetto
Con la Tia sono esclusi i locali:
Con la TARES sono esclusi i locali:
Stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, fabbricati rurali utilizzati effettivamente e permanentemente per l’attività agricola
Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali destinati esclusivamente alla essicazione e alla stagionatura senza lavorazione, compattatori di materiali recuperabili, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi, sono escluse dal Tributo le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi e le aree di parcheggio stabilmente delimitate;
Non sono in particolare soggette al tributo le superfici adibite a stalle per bestiame, le superfici adibite a ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l’attività agricola
Con la Tia le sale espositive di musei, pinacoteche e simili sono Con la TARES le sale espositive di musei e simili sono escluse. soggette al tributo
RIDUZIONI:
RIDUZIONI:
1) Con la Tia questo tipo di riduzione, per i locali o aree adibiti ad uso stagionale, non era previsto.
1) SCONTO UTENZA NON DOMESTICA NON STABILMENTE ATTIVA: La tariffa della classe di attività corrispondente si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell’anno solare. Tale riduzione si applica se le condizioni di cui al primo periodo risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
2) Con la Tia questo tipo di esclusione, per le superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti speciali, era già previsto ma non esisteva l’obbligo della documentazione da presentare entro il 31 gennaio.
2) ESENZIONE SUPERFICI RIFIUTI SPECIALI:
3) SCONTO PER AVVIO AL RECUPERO: Co la Tia la riduzione per rifiuti assimilati avviati al recupero non poteva essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa, calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero e rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria domestica e non domestica.
3) SCONTO PER AVVIO AL RECUPERO: Con la TARES la riduzione per avvio al recupero di rifiuti dichiarati assimilati agli urbani non potrà essere superiore al 35 % del tributo calcolato secondo il D.P.R. 158/1999.
SOSTITUZIONE DEL COMUNE NEL PAGAMENTO: Questi casi di sostituzione del Comune nel pagamento della tariffa erano già previsti in regime Tia, con le stesse percentuali, ma è stata introdotta una scadenza entro la quale presentare istanza per la sostituzione come indicato a fianco.
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte ove si formano esclusivamente RIFIUTI SPECIALI, a condizione che il produttore ne dimostri, entro il 31 Gennaio di ogni anno, il trattamento in conformità alle normative in materia tempo per tempo vigenti;
SOSTITUZIONE DEL COMUNE NEL PAGAMENTO: Il Comune può annualmente sostituirsi all’utenza nel pagamento parziale fino al 50% del tributo nei seguenti casi: per utenze non domestiche attive costituite da scuole private di ogni ordine e grado quando siano gestite da enti/associazioni senza fine di lucro – Articolo 9 comma 1 lettera a del Regolamento per l’applicazione della TARES; per le utenze non domestiche attive di organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà di cui all’art. 3 della Legge 11.8.1991 N. 266, iscritte all’albo regionale del volontariato – Articolo 9 comma 1 lettera b del Regolamento per l’applicazione della TARES; Il Comune può annualmente sostituirsi all’utenza nel pagamento parziale fino al 25% del tributo per gli Istituti, senza fini di lucro, che svolgono in via principale attività di assistenza a rilevanza sociale – Articolo 9 comma 2 del Regolamento per l’applicazione della TARES;
La sostituzione al pagamento del tributo di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di apposita istanza. L’istanza deve pervenire al Comune entro il termine del 30 Novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del tributo. Nella richiesta di sostituzione, che si può presentare in carta libera, citare l’articolo del Regolamento cui si fa riferimento.