CONDIZIONI DI FORNITURA ACQUA POTABILE Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 18 dicembre 1995. Approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione del 25 marzo 1996. In vigore dal 1. ottobre 1996.
I. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1
Scopo e campo d'applicazione Il presente regolamento disciplina la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento degli impianti della rete idrica, come pure i rapporti tra Azienda, Comune e utenti. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale.
Art. 2
Competenze e mansioni del Comune Il Comune di Bellinzona, tramite le Aziende municipalizzate della Città di Bellinzona (AMB) Sezione acqua - costruisce, gestisce e mantiene gli impianti della rete idrica di distribuzione, tenuto conto delle prescrizioni federali e cantonali.
Art. 3
AMB - Sezione acqua 3.1 Le AMB - Sezione acqua sono un ente di diritto pubblico senza personalità giuridica, istituito secondo i disposti della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e del Regolamento organico delle Aziende municipalizzate della città di Bellinzona. 3.2 Le AMB - Sezione acqua, tramite l'acquedotto, distribuiscono acqua per uso pubblico e privato nel loro comprensorio e secondo le capacità dei loro impianti, alle condizioni del presente regolamento e alle vigenti prescrizioni tariffarie. 3.3 Le AMB - Sezione acqua assicurano pure l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio.
Art. 4
Basi giuridiche delle relazioni tra Azienda e utenti 4.1 Il presente regolamento, le prescrizioni d'applicazione e le tariffe in vigore costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra le Aziende municipalizzate della città di Bellinzona Sezione acqua (denominata in seguito Azienda) e i suoi utenti. Sono riservate le disposizioni del Codice delle obbligazioni e delle leggi vigenti in materia. 4.2 L'allacciamento alla rete di distribuzione come pure il prelievo di acqua implicano l'accettazione del presente regolamento, delle prescrizioni d'attuazione e delle tariffe in vigore. 4.3 L'utente ha il diritto di ricevere, a richiesta e dietro pagamento della relativa tassa di cancelleria, un esemplare del presente regolamento e del tariffario. 4.4 In casi particolari, quali la messa a disposizione di acqua di soccorso, di allacciamenti temporanei, (esposizioni, feste, cantieri, ecc.) l'Azienda può stabilire condizioni speciali di allacciamento in deroga al presente regolamento.
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II. FORNITURA DI ACQUA Art. 5
Condizioni di fornitura 5.1 L'Azienda ha la privativa per la fornitura di acqua in tutto il territorio da essa alimentato, ai sensi della LMSP. Di conseguenza, di regola, non permetterà né concederà a terzi, nei limiti della Legge e del presente regolamento, di captare e distribuire acqua nella zona di propria competenza. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide di regola con quello della zona edificabile secondo le risultanze del piano regolatore comunale. Al di fuori della zona edificabile l'Azienda non è tenuta a fornire acqua; essa promuove tuttavia, secondo le proprie possibilità, l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile. 5.2 L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione. L'Azienda non assume alcuna garanzia quanto alla composizione, (durezza e temperatura) dell'acqua e alla regolarità della pressione. 5.3 L'Azienda fornisce acqua all'utente sulla base del presente Regolamento e nei limiti delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e al mantenimento dei propri impianti. 5.4 L'Azienda è autorizzata a chiedere agli Utenti una partecipazione ai costi di costruzione degli impianti. 5.5 La fornitura di acqua ha inizio soltanto se risultano ossequiate le condizioni stabilite dal presente Regolamento.
Art. 6
Regolarità della fornitura 6.1 La fornitura di acqua avviene generalmente senza interruzioni e nei limiti delle tolleranze usuali per pressione e portata, riservate particolari disposizioni tariffarie e le eccezioni elencate al punto 6.2. 6.2 L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere totalmente la fornitura di acqua nei casi seguenti: a) forza maggiore come pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, eventi naturali, ecc. b) eventi straordinari quali ad esempio: incendi, esplosioni, inondazioni, gelo, siccità, interruzione dell'erogazione di energia elettrica, vento, neve, perturbazioni, sovraccarico della rete di distribuzione, ecc. c) interruzioni dovute all'esercizio quali riparazioni, manutenzioni, ampliamento della rete. L'Azienda terrà conto in simili casi, nella misura del possibile, dei bisogni degli Utenti. Interruzioni o restrizioni prolungate prevedibili verranno di norma annunciate agli Utenti. 6.3 Gli Utenti sono tenuti a prendere tutte le disposizioni atte a evitare danni diretti e indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione parziale o totale dell'erogazione. 6.4 Gli Utenti con captazioni proprie devono provvedere affinché, i relativi impianti siano totalmente separati e non possano venir collegati alla rete dell'Azienda. 6.5 Gli Utenti non hanno diritto ad alcuna indennità per danni diretti o indiretti causati da interruzioni e limitazioni della fornitura di acqua. L'Azienda non concede risarcimento alcuno nè scarica gli Utenti dai loro obblighi. 6.6 Interruzioni della fornitura di acqua per oltre tre giorni consecutivi o limitazioni di erogazione superiori a tre settimane danno diritto a una riduzione proporzionale degli importi forfettari. Per contro gli importi fissi rimangono in ogni caso invariati.
Art. 7
Premesse tecniche per la fornitura e l'utilizzazione di acqua 7.1 L'Azienda prescrive il calibro e il tracciato delle condotte di allacciamento come pure le misure di sicurezza da adottare nei confronti della propria rete, degli impianti interni e degli apparecchi ad essi allacciati.
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7.2
7.3 7.4
7.5 7.6
Sono ammessi apparecchi di ogni genere, purché approvati dalla SSIGA (Società svizzera dell'industria del gas e delle acque) e adatti alla capacità degli impianti di distribuzione. L'Utente, l'installatore o il fornitore dell'apparecchio devono preventivamente informarsi presso l'Azienda in merito alla possibilità e alle condizioni di allacciamento. L'Azienda può rifiutare l'alimentazione di apparecchi non rispondenti alle summenzionate condizioni, che verranno precisate dal Municipio nel Regolamento tecnico. L'installazione d'impianti di trattamento dell'acqua è soggetta ad autorizzazione del Laboratorio cantonale d'igiene. Gli allacciamenti per piscine, installazioni di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione o antincendio (Sprinkler o altro) soggiacciono a speciale autorizzazione da parte dell'Azienda. Salvo esplicita autorizzazione dell'Azienda, l'Utente non ha diritto di cedere acqua a terzi. L'Azienda rifiuta l'allacciamento di installazioni o apparecchi quando: a) non sono conformi alle proprie prescrizioni. b) gli impianti sono stati eseguiti da ditte o persone che non sono in possesso di una concessione o di un'autorizzazione ad installare rilasciata dall'Azienda stessa.
Art. 8: Richieste e disdette di fornitura 8.1 L'attivazione o la disattivazione del collegamento alla rete di distribuzione devono essere chieste, salvo casi particolari, con un preavviso di almeno 15 giorni. Nel caso di disdetta il proprietario è responsabile del pagamento dell'acqua consumata fino al rilievo finale del contatore. 8.2 Qualsiasi cambiamento di domicilio va annunciato in tempo utile all'Azienda dal proprietario dello stabile. Cambiamenti di proprietà devono essere annunciati per iscritto dal venditore specificando la data del trapasso; sino al momento della notifica, il vecchio e il nuovo proprietario rispondono solidalmente per le tasse arretrate. 8.3 Il proprietario è responsabile nei confronti dell'Azienda del consumo di acqua e di qualsiasi altro canone tariffale concernente eventuali locali non affittati o impianti non utilizzati. 8.4 La temporanea inattività di impianti o apparecchi di uso stagionale o comunque saltuario, non può giustificare la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dei canoni tariffari. 8.5 Per il ripristino dell'esercizio di un impianto precedentemente messo fuori servizio è richiesto il preventivo accordo con l'Azienda.
III. ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO Art. 9
Allacciamento all'acquedotto 9.1 L'allacciamento raccorda l'installazione interna di uno stabile alla condotta di distribuzione. 9.2 I collegamenti tra la rete di distribuzione e il punto di fornitura (contatore) vengono eseguiti dall'Azienda, o dai suoi mandatari. L'Azienda decide sul modo di esecuzione, sul tracciato e sulla sezione delle condotte; designa il punto di introduzione come pure la posizione degli apparecchi di misura. Per l'installazione dei collegamenti dell' apparecc 9.3 Il punto di fornitura coincide, di regola, con il limite di proprietà dell'impianto. Ognuno dei due contraenti è responsabile per la manutenzione degli impianti di sua proprietà. 9.4 L'Azienda esegue di regola, un solo allacciamento per lo stesso immobile. Stabili di grandi dimensioni possono essere provvisti, in casi particolari, di più allacciamenti. 9.5 L'Azienda ha il diritto di collegare più stabili mediante un'unica condotta comune, come pure di derivare da qualsiasi allacciamento altri raccordi. Si riserva altresì il diritto di costituire e di fare iscrivere a registro fondiario le servitù relative a questi raccordi.
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9.6
Il proprietario del fondo concede all'Azienda il diritto di attraversamento per gli impianti che alimentano il suo allacciamento. Egli si impegna pure ad accordare il diritto di attraversamento per gli impianti destinati ad alimentare terzi. L'acquisizione di eventuali diritti a carico di fondi di terzi compete al proprietario dello stabile da allacciare. Essi sono inscritti a registro fondiario a spese dell'avente diritto. 9.7 Il proprietario del fondo autorizza il personale dell'Azienda ad accedere a questi impianti per le necessità di manutenzione e d'esercizio. Egli è inoltre tenuto a mantenere libero il tracciato, impegnandosi a non piantare alberi ad alto fusto nelle immediate vicinanze delle condotte. 9.8 L'Azienda stabilisce la misura della partecipazione alle spese di raccordo alla rete di distribuzione in base alle vigenti condizioni di allacciamento. Gli scavi e le opere civili necessarie per l'allacciamento devono essere eseguiti dall'Utente a proprie spese e secondo le indicazioni dell'Azienda. 9.9 In caso di potenziamento di un allacciamento esistente valgono per analogia le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti. 9.10 Se l'Utente, rispettivamente il proprietario, con trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo, provoca lo spostamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a suo carico. Nel caso l'Azienda sostituisse la condotta di distribuzione, le spese per l'adattamento o la sostituzione della condotta di allacciamento (parte civile e idraulica) saranno addebitate all'utente limitatamente alle parti sulla sua proprietà. Art. 10 Protezione delle persone e degli impianti dell'Azienda 10.1 Se l'Utente o il proprietario intende eseguire o far eseguire da terzi, in prossimità di condotte dell'acqua, lavori di qualsiasi genere (lavori di costruzione con mezzi meccanici, scavi, esplosioni, ecc.) che potrebbero danneggiare gli impianti stessi o metterne in pericolo l'esercizio, deve avvertire tempestivamente l'Azienda che ordinerà le misure di sicurezza adeguate e fisserà la partecipazione alle spese. 10.2 L'Utente o il proprietario che intende eseguire o far eseguire da terzi lavori di scavo di qualsiasi genere su area pubblica o privata deve preventivamente informarsi presso l'Azienda sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte. Prima del riempimento dello scavo, l'utente o il proprietario deve nuovamente mettersi in comunicazione con l'Azienda affinché le condotte messe allo scoperto possano essere controllate e protette
IV. IMPIANTI INTERNI E APPARECCHI DI MISURA Art. 11 Impianti interni e loro controllo 11.1 L'esecuzione, le riparazioni e gli ampliamenti delle installazioni interne sono interamente a carico del proprietario, che dovrà farli eseguire da installatori in possesso della concessione o dell'autorizzazione rilasciata dall'Azienda, previo notifica alla stessa. 11.2 Gli istallatori devono presentare le domande concernenti l'esecuzione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti interni, il loro controllo o la posa di apparecchi di misura. 11.3 In particolare, immediatamente dopo l'apparecchio di misura (contatore principale) deve essere posata una valvola di ritenuta, atta ad impedire ogni ritorno di acqua nella rete di distribuzione. 11.4 Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti conformemente alle prescrizioni federali e cantonali, alle "Direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua" della Società svizzera dell'industria del gas e dell'acqua (SSIGA) e alle prescrizioni emanate dall'Azienda. 11.5 I proprietari di impianti interni sono tenuti a mantenerli costantemente in buono stato e a far riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti dell'impianto.
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11.6 L'Azienda può eseguire il controllo degli impianti interni. Il controllo degli impianti interni non riduce le responsabilità dell'installatore e del proprietario dell'impianto. 11.7 Gli incaricati dell'Azienda devono poter accedere in ogni momento agli impianti interni degli stabili per il controllo delle installazioni, degli apparecchi e il rilievo dei contatori. Art. 12 Apparecchi di misura 12.1 Gli apparecchi di misura e di comando vengono forniti e installati dall'Azienda e restano di sua proprietà; le spese di manutenzione sono a suo carico. Il proprietario dell'immobile, deve far eseguire a proprie spese e secondo le istruzioni dell'Azienda tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura; deve pure mettere a disposizione dell'Azienda lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi. Inoltre deve far eseguire a sue spese i pozzetti, le nicchie e i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura. Le spese di montaggio dei contatori sono a carico dell'Azienda. 12.2 Guasti agli apparecchi di misura cagionati dall'Utente o da terze persone, come pure provocati da incendi, acqua o danni della natura, verranno riparati unicamente dall'Azienda a spese del proprietario. Soltanto gli incaricati dell'Azienda sono autorizzati a piombare, togliere i piombi, levare o spostare gli apparecchi di misura; gli stessi sono gli unici autorizzati ad attivare o a interrompere la fornitura con la posa o lo smontaggio degli impianti di misura. Chiunque deteriori o tolga i piombi da contatori o da altri apparecchi senza autorizzazione, è ritenuto responsabile dei guasti che possono derivare e sopporta le spese di sostituzione, revisione e taratura; l'Azienda si riserva di denunciare il colpevole all'Autorità giudiziaria. 12.3 L'Utente può chiedere che i suoi impianti di misura vengano verificati presso una stazione ufficiale di taratura. In caso di contestazioni deciderà inappellabilmente l'Ufficio federale di metrologia. Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e montaggio degli apparecchi, saranno a carico della parte in errore. 12.4 Gli Utenti devono segnalare immediatamente all'Azienda qualsiasi irregolarità di funzionamento negli apparecchi di misura. 12.5 Di regola l'Azienda non concede contatori in derivazione (sottocontatori). Art. 13 Misura del consumo di acqua 13.1 Per la determinazione del consumo di acqua fanno stato le indicazioni dei contatori. Il rilievo dei contatori e la loro manutenzione vengono eseguiti periodicamente da un incaricato dell'Azienda. In casi particolari l'Utente può essere invitato ad effettuare il rilievo dei contatori e a comunicare i relativi dati all'Azienda. 13.2 A eventuali errori di misura dell'acqua dovuti a collegamenti errati, cattivo funzionamento degli apparecchi, ecc. si porrà rimedio nel limite del possibile sulla base di precedenti e successive indicazioni esatte. Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo verrà stabilito in seguito a una nuova taratura. Se la nuova taratura non permette di stabilire il valore della correzione, il consumo effettivo sarà valutato dall'Azienda che terrà conto equamente delle indicazioni dell'Utente. Questa valutazione sarà basata sul consumo del periodo corrispondente dell'anno precedente, tenuto conto di modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione. Se è possibile stabilire esattamente l'ammontare dell'errore e la sua durata la rettifica si estenderà a tutto il periodo di funzionamento difettoso nel termine legale di prescrizione. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo di fatturazione contestato. 13.3 L'Utente non può richiedere nessuna riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dei propri impianti.
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V. FINANZIAMENTO Art. 14 Autonomia finanziaria 14.1 La costruzione e l'esercizio dell'acquedotto devono essere autosufficienti. 14.2 Il finanziamento dell'acquedotto avviene tramite i seguenti mezzi: a) tasse di allacciamento; b) tasse di utilizzazione; c) fatturazione di prestazioni; d) sussidi erariali; e) altre partecipazioni di terzi.
finanziariamente
VI. TASSE E PRESTAZIONI Art. 15 Tasse Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese di esercizio e di manutenzione degli impianti, gli interessi passivi e gli ammortamenti.
Art. 16 Tasse di allacciamento 16.1 L'allacciamento alla rete idrica di distribuzione e l'utilizzazione delle sue installazioni sono soggetti al pagamento di una tassa unica, intesa quale quota di partecipazione alla costruzione degli impianti generali. 16.2 L'importo delle tasse di allacciamento è deciso dal Municipio, tramite ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti nella seguente tabella: Millimetri 15 20 25 32 40 52 65 80 100 150 200
Pollici 1/2 3/4 1 1 e 1/4 1 e 1/2 2 2 e 1/2 3 4 -
Minimo Frs. 300 300 500 1000 1500 2000 3500 5000 8000 12000 15000
16.3 Eventuali variazioni degli allacciamenti esistenti implicano, per il richiedente, il pagamento di un importo pari alla differenza fra le tasse corrispondenti al diametro del nuovo e del vecchio allacciamento. 16.4 Debitore della tassa d'allacciamento è il proprietario del fondo, rispettivamente colui che era autorizzato ad edificare lo stabile allacciato. Art. 17 Tassa di utilizzazione Vedi tariffe Art. 18 Allacciamenti temporanei Per allacciamenti temporanei (cantieri, manifestazioni, parco divertimenti, ecc.), compreso il noleggio di pezzi speciali, il montaggio e lo smontaggio del collegamento temporaneo, oltre alla tassa di utilizzazione (cfr. art. 17.2) è dovuta una tassa unica, stabilita dal Municipio tramite ordinanza e sulla base dell'importanza dell'oggetto, da Frs. 200.- a Frs. 1'000.-. Art. 19 Costi di allacciamento 19.1 I costi per la posa della condotta di allacciamento tra la rete di distribuzione e il punto di fornitura (contatore) sono a carico del proprietario del fondo. Aziende Municipalizzate Bellinzona
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19.2 Le opere civili (scavi, protezione delle condotte, rappezzi stradali, camerette di derivazione, ecc.) necessarie per l'allacciamento devono essere eseguite dal proprietario, a proprie spese e secondo le indicazioni dell'Azienda; compete pure al proprietario conseguire le autorizzazioni di polizia, per il disbosco e per l'occupazione di area pubblica o privata. Art. 20 Determinazione dei costi 20.1 Il materiale utilizzato viene fatturato al costo per l'Azienda, maggiorato del 25% al massimo per coprire i costi generali e di organizzazione. 20.2 La manodopera viene fatturata considerando il costo orario secondo il Regolamento organico dei dipendenti del Comune e delle sue Aziende, maggiorato dagli oneri sociali a carico dell'Azienda, dagli oneri medi per vacanza, malattia e infortuni e dagli oneri generali di gestione del personale. Questi costi verranno precisati periodicamente dal Municipio. 20.3 L'Azienda potrà addebitare i costi di allacciamento a misura o a corpo; in tal caso al proprietario dovrà essere concessa la facoltà di chiedere l'addebito sulla base delle prestazioni effettive, secondo quanto indicato agli art. 20.1 e 20.2 del presente regolamento. Art. 21 Imposta valore aggiunto L'imposta sul valore aggiunto (IVA) verrà addebitata nel modo e nella percentuale previste dalle relative disposizioni federali. Art. 22 Fatturazione e pagamenti 22.1 Le tasse di utilizzazione vengono fatturate a intervalli regolari, fissati dall'ordinanza sulle tariffe per la distribuzione di acqua. 22.2 L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra un rilievo di contatore e l'altro, acconti calcolati sulla base del consumo intervenuto nell'analogo periodo precedente. 22.3 Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla loro emissione. 22.4 La notifica della tassa di allacciamento e di utilizzazione, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF. 22.5 Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento. Art. 23 Spese di mutazione e d'incasso 23.1 Per ogni mutazione di proprietario viene addebitato un importo da Frs. 30.- fino a Frs. 50.-, a titolo di spese. 23.2 Per l'incasso a domicilio vengono addebitati da Frs. 20.- a Frs. 50.- per spese.
VII. CONTENZIOSO Art. 24 Esecuzione L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto intimandogli un nuovo termine di 10 giorni, scaduto il quale, dopo un'ultima diffida scritta, dà avvio alla procedura d'incasso in via esecutiva. Art. 25 Sospensione della fornitura di acqua 25.1 L'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura di acqua, con preavviso scritto, quando l'abbonato o chi per esso: a) utilizza impianti o apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti; b) sottrae e consuma illecitamente acqua contravvenendo alle leggi, ai regolamenti o al tariffario; c) rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell'Azienda l'accesso alle installazioni; d) trasgredisce ostinatamente qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti dell'Azienda; in tal caso sarà garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime; e) viola in modo grave le prescrizioni del presente Regolamento.
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25.2 Qualora un Utente o chi per esso contravviene intenzionalmente alle disposizioni tariffarie o inganna in qualsiasi altra forma l'Azienda, egli è tenuto a rimborsare l'importo sottratto compreso interessi e spese. 25.3 In caso di sospensione della fornitura di acqua l'Utente dovrà egualmente far fronte a tutti i suoi impegni verso l'Azienda senza diritto ad alcun risarcimento per eventuali inconvenienti subiti. Art. 26 Cauzioni 26.1 L'Azienda può richiedere all'Utente un deposito a titolo di cauzione qualora: a) si tratti di ditte dedite al commercio e/o all'industria, di società in nome collettivo, in accomandita, di società anonime o di società a garanzia limitata, società cooperative, associazioni, fondazioni, proprietà per piani; b) l'Utente abbia domicilio fuori Cantone Ticino; c) l'Utente sia notoriamente insolvibile o sussistano dubbi sulla sua solvibilità; d) l'Utente sia in mora nei pagamenti delle fatture dell'Azienda. 26.2 Di regola l'importo della cauzione non può superare il costo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato. 26.3 La cauzione può essere prestata tramite deposito in contanti, libretto di risparmio o di deposito, o con garanzia bancaria con vincolo solidale. 26.4 Se la garanzia non viene presentata entro il termine stabilito, l'Azienda può rifiutare l'erogazione di acqua; resta riservato l'art. 25.1, lett. d. 26.5 Per cauzioni prestate tramite deposito in contanti, l'Azienda corrisponderà un interesse pari a quello praticato dalla Banca dello Stato per i depositi su libretto di risparmio. Art. 27 Contravvenzioni 27.1 Le infrazioni al presente regolamento e alle disposizioni emanate in sua applicazione sono punite con la multa fino a Frs. 10'000.-. 27.2 Restano riservate le disposizioni penali. Art. 28 Contestazioni e procedure 28.1 Contro le decisioni dell'Azienda è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica. 28.2 Contro le decisioni del Municipio è dato reclamo al Dipartimento delle Istituzioni nei modi e nei termini previsti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. 28.3 Per contestazioni di ordine tecnico farà stato il giudizio della SSIGA o del Laboratorio cantonale d'igiene. Art. 29 Proroga del foro ed elezione del domicilio Le Aziende sono autorizzate a stipulare con gli utenti una proroga di foro in relazione a tutte le vertenze di natura civile.
VIII. DISPOSIZIONI FINALI Art. 30 Abrogazioni Il presente regolamento sostituisce e annulla il "Regolamento per la fornitura di acqua" del 1° novembre 1940, nonché ogni altra disposizione incompatibile o contraria. Art. 31 Entrata in vigore L'entrata in vigore del presente Regolamento sarà stabilita dal Municipio dopo l'approvazione del Dipartimento delle istituzioni.
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