COMUNE DI MARACALAGONIS Provincia di Cagliari
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
20
DEL
30.05.2016
OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO "ZONA A" DI MARACALAGONIS - ADOZIONE VARIANTE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DELLA L.R. 45/1989
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di maggio alle ore 19,30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data 26/05/2016 prot. 6209, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.
Presiede la seduta Mario Fadda nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:
P 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Fadda Mario
X
Delogu Luciana
X
Farci Basilio
X
A
Farci Giovanni Luigi
X
Ghironi Sebastiano
X
Melis Antonio
X
Melis Elisabetta
X
Mudu Gianluca
X
Orrù Maria Orfea
X
P 10 11 12 13 14 15 16 17
Pedditzi Pasquale
X
Podda Orlando
X
Serra Giovanna Maria
X
Spano Gualtiero
X
Uccheddu Maria Rita
X
Usala Antonina
X
Fogli Ennio
X
Vacca Mariocristian
X
Totali:
A
14
3
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Anna Maria Congiu. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato. PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto: X
Il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità Tecnica; Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;
IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che: •
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 17/07/2001, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato in via definitiva il piano particolareggiato del Centro Storico “Zona A” di Maracalagonis, con pubblicazione sul BURAS avvenuta in data 20/10/2011;
•
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 07.08.2008 si è provveduto ad approvare la perimetrazione del centro di antica e prima formazione e a verificare la coerenza delle norme del Piano Particolareggiato alle prescrizioni del PPR;
•
con Determinazione n. 137/DG del 10.02.2009 del Direttore Generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia della RAS, è stata verificata la conformità del Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Maracalagonis, ai sensi dell’art. 52 delle N.T.A. del PPR;
•
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 04/04/2011 è stata confermata la coerenza e la conformità del Piano Particolareggiato del Centro Storico con il Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4/2009;
•
con Determinazione n. 5037/P-CA CI del 22/11/2011 del Direttore del servizio Tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias è stata verificata la coerenza, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4/2009, anche per gli effetti di cui all’art. 9 della L.R. 28/1998, del Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Maracalagonis, ad eccezione: −
Degli interventi riguardanti l’installazione degli impianti tecnologici per i quali dovrà essere predisposta una variante, ai sensi della L.R. 45/1989, contenente la normativa specifica;
−
Degli interventi sullo spazio pubblico, che dovranno essere disciplinati attraverso linee guida progettuali in merito ai materiali, componenti di arredo urbano, corpi illuminanti, chioschi, insegne, cartellonistica, in modo da garantire l’unitarietà del paesaggio storico urbano;
−
Degli interventi riguardanti il frazionamento delle unità edilizie, per i quali dovrà essere predisposta una disciplina specifica;
−
Delle nuove costruzioni sul lotto identificato col numero 216, in quanto su tale area il Comune dovrà valutare “l’opportunità del mantenimento degli spazi per finalità di pubblico interesse”, anche in sede di predisposizione di una variante ai sensi della L.R. 45/1989;
CONSIDERATO che nelle Norme tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato non è presente alcuna indicazione relativa al numero massimo di unità immobiliari realizzabili all’interno di ogni singolo lotto e non viene disciplinato il frazionamento delle unità edilizie esistenti; RITENUTO pertanto opportuno aggiungere, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato, dopo l’art. 20, l’art. 20-bis “Frazionamenti, Ampliamenti e Nuove edificazioni”, contenente le seguenti prescrizioni: “Nei casi di frazionamento di unità edilizie, ristrutturazione e nuova edificazione per la realizzazione di due o più alloggi, il numero massimo di unità abitative, per ogni singolo lotto urbanistico, è limitato in relazione alla prescrizione della volumetria minima per unità immobiliare di 350 mc. Il Frazionamento di immobili esistenti è ammesso a condizione che venga rispettato il limite minimo di 350 mc di volumetria per unità immobiliare. Per tutti i lotti urbanistici che hanno l’accesso da un vicolo è possibile realizzare al massimo 4 unità immobiliari. Ogni intervento dovrà essere preceduto da un accurato studio finalizzato alla conservazione ed al miglior recupero degli elementi caratterizzanti l’unità edilizia ed al conseguimento dei più alti livelli di funzionalità nel rispetto della tipologia prescritta dallo strumento attuativo. I caratteri tipologici delle unità derivanti dalla divisione, dall’ampliamento e dalla nuova edificazione dovranno essere compatibili con le prescrizioni del piano particolareggiato”; CONSIDERATO che nelle vigenti norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato del Centro Storico non è presente una normativa specifica relativa all’installazione di impianti tecnologici e che conseguentemente la R.A.S. con Determinazione n. 5037/P-CA CI del 22/11/2011 del Direttore del servizio Tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias, ne ha vietato l’installazione; RITENUTO pertanto opportuno aggiungere, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato, l’art. 20-ter “Impianti tecnologici”, contenente le seguenti prescrizioni: “È ammessa l’installazione di collettori solari e/o pannelli fotovoltaici a condizione che: a) i collettori solari e/o i pannelli fotovoltaici dovranno essere aderenti o integrati nel tetto dell'edificio, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda; b) i serbatoi di accumulo dei pannelli solari non potranno essere posizionati nel tetto
dell’edificio, ma posizionati su parti del fabbricato non visibili dalla viabilità e spazi pubblici sulla quale gli immobili prospettano. c) i componenti degli impianti non dovranno modificare la sagoma dell'edificio; d) i collettori solari e/o pannelli fotovoltaici dovranno essere collocati sulle coperture in posizioni non visibili dalla via pubblica sulla quale gli immobili prospettano; e) nel caso in cui, su ciascuna falda di tetto siano presenti diversi campi di collettori solari o pannelli fotovoltaici, questi dovranno essere di medesimo aspetto estetico (colore) ed avere uguale allineamento e forme coerenti. È vietata l’installazione di impianti di condizionamento o gruppi di refrigeramento, compresi i terminali, e qualunque altro impianto tecnologico in facciata, sulle coperture, sui balconi e comunque visibili dallo spazio esterno, salvo che essi siano mimetizzati da elementi decorativi coerenti con quelli previsti dalle N.T.A. del P.P.C. Sulle facciate prospicienti spazi pubblici e viabilità pubblica sono vietate prese d’aria per i camini o caldaie, nonché impianti per l’esalazione dei fumi e dei vapori.” CONSIDERATO che l’art. 10 comma 10 secondo e terzo capoverso delle Norme tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato prevede la possibilità di realizzare il piano mansardato sino al raggiungimento di un’altezza massima di mt 9,50 andando in contrasto con la situazione attuale degli edifici esistenti; RITENUTO pertanto opportuno eliminare il secondo e terzo capoverso del comma 10 art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato, che a seguito di tale modifica diviene il seguente: art. 10 c. 10 - “relativamente alle unità storico ambientali n. 1,2,3,4,5 e 7, il numero massimo dei piani fuori terra ammessi è di due, facendo salva la possibilità di realizzare all’interno dell’altezza massima consentita dei 7 mt ed in funzione di particolari soluzioni distributive interne, dei soppalchi intermedi (s’intalau de susu) non estesi all’intero fabbricato ma limitati a certe zone attività, tale ipotesi non potrà far consentire forme ed ubicazioni di nuove aperture esterne diverse dalle partiture orizzontali verticali esistenti che verranno ammesse solo se in armonia con tali linee. Relativamente all’unità storico ambientale n. 6 risultante già assoggettata a piano attutivo, vengono fatte salve le previsioni quivi contenute. VISTA l’istanza presentata dal Sig. Deiana Rinaldo in data 14/02/2012 prot. 2560 per la modifica della scheda di sintesi n. 76 del Fascicolo C2 del Piano Particolareggiato del Centro storico; PRESO ATTO che la situazione esistente del fabbricato è in contrasto con la situazione rilevata in sede di redazione del Piano Particolareggiato e pertanto ai sensi degli artt. 5 e 44 delle Norme Tecniche d’Attuazione del Piano Particolareggiato è necessario aggiornare le schede di sintesi alla situazione attuale; VISTA l’istanza presentata dal Sig. Pinna Leonardo in data 16/04/2012 prot. 6156 per la modifica della scheda di sintesi n. 155 del Fascicolo C4 del Piano Particolareggiato del Centro Storico; PRESO ATTO che la situazione esistente del fabbricato è in contrasto con la situazione rilevata in sede di redazione del Piano Particolareggiato e pertanto ai sensi degli artt. 5 e 44 delle Norme Tecniche d’Attuazione del Piano Particolareggiato è necessario aggiornare le schede di sintesi alla situazione attuale; in particolare, mentre per la Scheda n° 155 del Fascicolo C4 il contrasto è dovuto al crollo del fabbricato principale che allo stato attuale non è più presente nel lotto fondiario determinando un’area parzialmente libera, nella Scheda n° 76 del Fascicolo C2, in base ai documenti presenti agli atti (dichiarazioni del tecnico e documentazione fotografica allegata) si evince che il comparto originario, non oggetto di nuova edificazione secondo le prescrizioni della medesima scheda, ad oggi risulta parzialmente crollato e irrecuperabile, e pertanto si ritengono congrue le osservazioni avanzate dall’utente circa le necessità di apportare modifiche alla suddetta scheda; RITENUTO pertanto opportuno modificare le schede n. 76 del Fascicolo C2, n. 155 del Fascicolo C4 del Piano particolareggiato alla luce delle suddette argomentazioni; RITENUTO di dover procedere, alla luce delle suddette argomentazioni ai sensi della procedura prevista dall’articolo 20 della L.R. n° 45/89, all’approvazione della variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico “Zona A” di Maracalagonis, approvato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 17/07/2001; PRESO ATTO l’istruttoria tecnica, allegata alla presente sotto la lettera “A”, con la quale si propone l’adozione della variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico; VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico, formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione; ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della presente deliberazione;
DATO ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; VISTI -
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni; lo Statuto Comunale;
-
Il Piano Urbanistico Comunale;
-
Il Piano Particolareggiato del Centro Storico;
-
La Legge Regionale 45/1989;
UDITE: l’illustrazione della proposta inerente la presente deliberazione da parte dell’Assessore Pasquale Pedditzi; la discussione che viene riportata in sintesi nel verbale della presente seduta al quale si rinvia; il Sindaco il quale, dopo aver accertato che non vi sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, propone di passare alla votazione Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 14, assenti n. 3 (Farci Giovanni Luigi, Ghironi Sebastiano e Uccheddu Maria Rita), astenuti n. 1 (Melis Elisabetta), votanti n. 13, favorevoli n. 13, contrari n. 0 DELIBERA DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. DI ADOTTARE la Variante al Piano Particolareggiato della zona A Centro Storico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 17/07/2001, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 45/89, contenente le seguenti modifiche: 1. Inserimento, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato, dopo l’art. 20, dell’art. 20-bis “Frazionamenti, Ampliamenti e Nuove edificazioni”, contenente le seguenti prescrizioni: “Nei casi di frazionamento di unità edilizie, ristrutturazione e nuova edificazione per la realizzazione di due o più alloggi, il numero massimo di unità abitative, per ogni singolo lotto urbanistico, è limitato in relazione alla prescrizione della volumetria minima per unità immobiliare di 350 mc. Il Frazionamento di immobili esistenti è ammesso a condizione che venga rispettato il limite minimo di 350 mc di volumetria per unità immobiliare. Per tutti i lotti urbanistici è possibile realizzare al massimo 4 unità immobiliari nel rispetto della volumetria minima per unità immobiliare di 350 mc. Ogni intervento dovrà essere preceduto da un accurato studio finalizzato alla conservazione ed al miglior recupero degli elementi caratterizzanti l’unità edilizia ed al conseguimento dei più alti livelli di funzionalità nel rispetto della tipologia prescritta dallo strumento attuativo. I caratteri tipologici delle unità derivanti dalla divisione, dall’ampliamento e dalla nuova edificazione dovranno essere compatibili con le prescrizioni del piano particolareggiato”; 2. Inserimento, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato, dell’art. 20-ter “Impianti tecnologici”, contenente le seguenti prescrizioni: “È ammessa l’installazione di collettori solari e/o pannelli fotovoltaici a condizione che: a) i collettori solari e/o i pannelli fotovoltaici dovranno essere aderenti o integrati nel tetto dell'edificio, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda; b) i serbatoi di accumulo dei pannelli solari non potranno essere posizionati nel tetto dell’edificio, ma posizionati su parti del fabbricato non visibili dalla viabilità e spazi pubblici sulla quale gli immobili prospettano. c) i componenti degli impianti non dovranno modificare la sagoma dell'edificio; d) i collettori solari e/o pannelli fotovoltaici dovranno essere collocati sulle coperture in posizioni non visibili dalla via pubblica sulla quale gli immobili prospettano;e) nel caso in cui, su ciascuna falda di tetto siano presenti diversi campi di collettori solari o pannelli fotovoltaici, questi dovranno essere di medesimo aspetto estetico (colore) ed avere uguale allineamento e forme coerenti. È vietata l’installazione di impianti di condizionamento o gruppi di refrigeramento, compresi i terminali, e qualunque altro impianto tecnologico in facciata, sulle coperture, sui balconi e comunque visibili dallo spazio esterno, salvo che essi siano mimetizzati da elementi decorativi coerenti con quelli previsti dalle N.T.A. del P.P.C.. Sulle facciate prospicienti
spazi pubblici e viabilità pubblica sono vietate prese d’aria per i camini o caldaie, nonché impianti per l’esalazione dei fumi e dei vapori.” 3. Modifica dell’art. 10 comma 10 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato che a seguito di tale variazione diviene il seguente: art. 10 c. 10 - “relativamente alle unità storico ambientali n. 1,2,3,4,5 e 7, il numero massimo dei piani fuori terra ammessi è di due, facendo salva la possibilità di realizzare all’interno dell’altezza massima consentita dei 7 mt ed in funzione di particolari soluzioni distributive interne, dei soppalchi intermedi (s’intalau de susu) non estesi all’intero fabbricato ma limitati a certe zone attività, tale ipotesi non potrà far consentire forme ed ubicazioni di nuove aperture esterne diverse dalle partiture orizzontali verticali esistenti che verranno ammesse solo se in armonia con tali linee. Relativamente all’unità storico ambientale n. 6 risultante già assoggettata a piano attutivo, vendono fatte salve le previsioni quivi contenute. 4. Aggiornamento delle schede n. 76 del Fascicolo C2, n. 155 del Fascicolo C4 alla situazione attuale, ai sensi degli artt. 5 e 44 delle Norme Tecniche d’Attuazione del Piano Particolareggiato; DI DISPORRE che il Servizio Tecnico provveda ad attivare l’iter procedurale di legge successivo all’adozione della variante di cui trattasi, dando adeguata pubblicità al presente provvedimento.
Allegati: A. Scheda aggiornata n. 76 del Fascicolo C2; B. Scheda aggiornata n. 155 del Fascicolo C4.
Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Il Segretario Comunale
F.to rag. Mario Fadda
F.to dott.ssa Anna Maria Congiu
PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267 Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Maracalagonis, li 23/05/2016
Il Responsabile del Servizio Tecnico F.to ing. Sergio Garau Priva di rilevanza contabile
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Maracalagonis, li
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Il Responsabile del Servizio attesta che il seguente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
Maracalagonis, li
Il Responsabile del Servizio Tecnico
23/05/2016
F.to ing. Sergio Garau
PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni. ESPRIME sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE
Maracalagonis, li 23/05/2016
Il Segretario Comunale dott.ssa Anna Maria Congiu
Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 13/12/1994, n. 38 e ss. mm. ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 31/05/2016 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 643 di affissione) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 6322 del 31/05/2016);
Maracalagonis, lì 31/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa Anna Maria Congiu Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 10/06/2016 X
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; - perché dichiarata immediatamente eseguibile;
Maracalagonis, lì 31/05/2016
Il Segretario Comunale F.to dott.ssa Anna Maria Congiu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.
Maracalagonis, lì 31/05/2016