COPIA
CITTA’ DI MANFREDONIA Provincia di Foggia
Deliberazione del Consiglio Comunale Seduta n.1 del
10.02.2014
n°
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OGGETTO: REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO AL RIONE CROCE. ACQUISIZIONE SUOLO PER USUCAPIONE.
L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:50, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 4.02.2014, prot. n. 4644, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. Presiede la seduta il Signor NICOLA VITULANO – Presidente. E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO. Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 17 ed assenti, sebbene invitati, n.13 come segue: Pres.
Ass.
Pres.
BALZAMO VINCENZO
PALUMBO LIBERO
BISCEGLIA ROSALIA
PECORELLA STEFANO
CAMPO MARIAGRAZIA
PRENCIPE ANTONIO
CANDIDO ANTONIO
RICCARDO LEONARDO
CINQUE CARLO
RICUCCI MICHELE
CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente
SALINARI ALESSANDRO
CORREALE ANTONIO
SCARANO DOMENICO
FALCONE GAETANO
SPAGNUOLO RAFFAELE
GATTA MICHELE
TITTA COSIMO
GUIDONE GIUSEPPE
TITTA GIUSEPPE
LA TORRE FRANCESCO
TOMAIUOLO FRANCESCO
LA TORRE GIUSEPPE
TROIANO LORENZO
OGNISSANTI GIOVANNI
TROIANO MATTEO
OGNISSANTI MATTEO
VALENTINO SALVATORE
PAGLIONE PASQUALE
VITULANO NICOLA
Ass.
Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.
Sono presenti gli Assessori: VARRECCHIA ANTONIETTA, ANGELILLIS ANTONIO, CELEMENTE MATTEO, BRUNETTI ADAMO, CASCAVILLA PAOLO, PALUMBO MATTEO, RINALDI PASQUALE, ZINGARIELLO SALVATORE. _________________________________________________________________________ Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.
Su relazione dell’Assessore ai LL.PP. Salvatore Zingariello che illustra la seguente proposta del Dirigente del Settore 6°; Premesso che: Con deliberazione di C.C. n.96 del 15.2.1978 veniva approvato il progetto di massima relativo alla costruzione del campo di calcio rionale in via D’Aversa – rione Croce, redatto dal geom. Salvatore Tomello, ricadente nell’insula F/24 del Programma di Fabbricazione, per l’importo di L. 40.500.000. Con decreto sindacale n.16 del 19.02.1979 prot.7514, pubblicato all’Albo Pretorio e nel F.A.L., stante il parere favorevole dell’Ufficio Tecnico acquisito in data 23.08.1978, veniva disposta l’occupazione d’urgenza dei suoli seguenti: Ditta D’Onofrio Vincenzo e figli
partita
Foglio
85782
143/F
Particella 4065
Sup. tot. mq. 1.20.63
Da occupare mq. 3570
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.226 del 9.07.1979 si delegava il Sindaco, in via retroattiva, ad adottare i provvedimenti relativi all’espropriazione, ratificando quanto già operato. Con successivo decreto sindacale n.156 del 5.10.1979, prot. 38323/1^ segr., veniva disposta la presa di possesso in data 31.10.1979, con redazione del relativo verbale di consistenza. Ad oggi il campo di calcio risulta realizzato. Con nota del 28.04.2006, acquisita in pari data al prot. com.le n.15042, l’avv. Pasquale Aulisa chiedeva, in nome e per conto del sig. Coppolecchia Luigi, erede di Coppolecchia Angela, il pagamento dell’indennità di espropriazione e/o il controvalore dei suoli occorsi per la costruzione di un campo di calcio, censito al foglio 143, p.lla 4065 di mq. 12.063, nonché per l’espropriazione di un suolo occorso per la realizzazione dell’asilo in via dei Mandorli. Con nota del 20.06.2006 prot. 15042, l’Ufficio Espropriazioni comunicava all’avv. Aulisa che il diritto all’indennità e/o al risarcimento danni doveva ritenersi prescritto. Con nota del 3.04.2009, acquisita al prot. com.le n.15035 del 7.04.2009, l’avv. Gaetano Prencipe in nome e per conto del sig. Coppolecchia Luigi, anche in rappresentanza degli altri eredi di Coppolecchia Angela, faceva presente che, stante la perdurante abusiva occupazione delle aree occupate per la realizzazione di un campetto di calcio ed una strada (Foglio 143, p.lla 4065), oltrechè per l’asilo nido in via dei Mandorli (Foglio 143, p.lla 4710) i Suoi assistiti erano disponibili ad un bonario componimento dell’insorgenda controversia anche attraverso il riconoscimento agli stessi “di diritti edificatori che il Comune vorrà loro trasferire su altre aree per una volumetria equivalente a quella altrimenti spettante agli stessi sulle aree illegittimamente occupate”. Con frazionamento del 11.01.2010 n.4840.1/2010 effettuato dai proprietari, la particella 4065 è stata frazionata nella particella 6936 di mq. 5490 (occupata in parte dal campo di calcio), e nella particella 6937 di mq. 6244, non interessata da alcuna opera.
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Con ricorso al TAR Puglia, notificato al Comune in data 6.10.2011 al prot. n. 38459, i sigg.ri Angelillis Michele, Tomaiuolo Cosimo Damiano, Coppolecchia Angela M.R., Carmela, Francesco, Luigi (classe 1951) e Salvatore, chiedevano, in via principale, l’accertamento dell’occupazione senza titolo di mq. 2649 e, quindi, la condanna del Comune e dei suoi aventi causa a rilasciare detta area in favore dei ricorrenti previa rimozione di tutte le opere eseguite, oltre all’indennizzo per l’illecita occupazione, quantificata in € 515.239,73, pari al 5% del valore venale per ogni anno di occupazione e sino al rilascio, oltre rivalutazione ISTAT ed interessi sulla somma rivalutata; ovvero, in via subordinata, nell’ipotesi di intervenuta acquisizione dell’area, la condanna del Comune al risarcimento dei danni patrimoniali, per la somma di € 407.954,00, pari al controvalore dell’area espropriata, e al pagamento della somma di € 515.239,73 per illecita occupazione, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, nella misura di € 40.786,00 pari al 10% del valore venale del bene e, quindi per complessivi € 963.979,73, oltre in ogni caso, al pagamento delle spese di giudizio. A riscontro della nota del 11.10.2011 prot. 39335 dell’Ufficio Legale, con nota del 4.04.2012 prot. 39335/2011 si trasmetteva la documentazione relativa alla procedura espropriativa unitamente alle osservazioni dell’Ufficio espropri, facendo rilevare che la documentazione citata nel ricorso trasmesso, quali la “relazione tecnica a cura dell’Ufficio comunale (Doc. 7)” e le “perizie allegate (Doc. 10 e 11)”, non erano state inviate, per cui si riservavano ulteriori valutazioni dopo l’acquisizione di tali documenti. Con nota del 9.05.2012 prot. 15896 l’Ufficio Legale trasmetteva la sentenza del TAR Puglia n.722/2012, relativa alla controversia dei sigg.ri Tricarico, invitando a verificare l’esistenza di situazioni simili ed in particolare a rivedere il ricorso in oggetto alla luce di tale sentenza, ipotizzando definizioni transattive, riscontrata con nota del 16.11.2012 prot. 40980. Con nota del 13.03.2013, prot. 9216, nonché con successiva nota del 11.07.2013 prot. 24324, l’Ufficio Legale invitava il Dirigente del Servizio Espropri all’emanazione dell’atto di acquisizione ex art.42/bis D.P.R. 327/2001. In via ufficiosa, la controparte faceva pervenire alcune “Osservazioni sulle proposte dell’Amministrazione Comunale”, datate 25.03.2013, dalle quali faceva scaturire, utilizzando i dati del Piano Regolatore Generale, il prezzo di € 11,00/mq., che rivalutato, maggiorato di interessi legali e sommato con danno patrimoniale e non patrimoniale, portava ad una somma di € 278.852,70 per l’espropriazione di mq. 3570. L’indennizzo veniva, inoltre, quantificato anche in modo alternativo, con un valore di € 7,60/mq., prezzo che maggiorato con i medesimi criteri portava ad una somma di € 181.713,00. Avviata l’istruttoria per procedere all’acquisizione dell’area espropriata, l’ufficio espropri rilevava che, a partire dalla presa in possesso, si era compiuto il periodo quinquennale di occupazione legittima in data 31.10.1984 e, a partire da tale data si era compiuto (alla data del 31.10.2004) il periodo ventennale necessario per usucapire la proprietà dell’area occupata, anche a voler considerare le eventuali proroghe legislative dell’occupazione d’urgenza, ciascuna di un anno, di cui alla Legge n. 385/1980 ed alla L. n.42/1985. A riguardo, infatti, l’art.1158 del codice civile dispone che: “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per vent'anni”. In merito il TAR Puglia (Sez. Lecce n. 4916 del 18.03.2004) ha chiarito che: “L’usucapione dell’immobile occupato arbitrariamente, ma senza violenza o clandestinità (cfr.
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art.1163 cod. civ.), dalla p.a., consente di ricondurre al sistema degli artt. 922 ss. cod. civ. una vicenda fino ad allora connotata dai delineati aspetti di permanente illiceità: l’amministrazione, cioè, oltre a poter in questi casi acquistare il diritto per effetto dell’implicita abdicazione alla sua titolarità da parte del soggetto privato, espressa con l’esercizio dell’azione risarcitoria (analogamente, è stato osservato, alle ipotesi previste dagli artt. 550, 1070, 1104 cod. civ.), diviene proprietaria a titolo originario dell’immobile quale conseguenza del suo possesso protratto ininterrottamente per vent’anni (si ricordi, d’altronde, che l’art.948, comma 3, cod. civ. prevede appunto che <>). E l’importanza dell’istituto risulta più che evidente ove si consideri che, altrimenti, proprio quanto prima scritto a proposito del carattere permanente dell’illecito commesso e della sostanziale sterilizzazione degli effetti della prescrizione, comporterebbe l’indefinito protrarsi di una situazione già di per sé fortemente derogatoria, connotata per un verso da un utilizzo sine titulo di un bene ancora privato ma di fatto in mano pubblica, e, per altro verso, dalla possibilità di un’azione di restitutio in pristinum o, alternativamente, di risarcimento del danno – altrimenti perpetuamente esercitabile da parte del soggetto privato. L’usucapione costituisce dunque, vieppiù in questo caso, una valvola di chiusura del sistema. Relativamente, poi, all’opportunità di favorire mediante l’usucapione la parte che, occupando il bene, lo rende socialmente utile, v’è solo da notare che quanto vale rispetto agli usi privati dello stesso non può non valere rispetto a quelli che, pur in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità, possono al più avere valenza altrettanto privatistica, ma che spesso peraltro, come appunto nel caso in esame, posseggono, indipendentemente dal dato formale, un obiettivo rilievo generale”. La giurisprudenza amministrativa e quella di legittimità hanno più volte ribadito che: “la possibilità del privato proprietario del bene immobile occupato dalla P.A. (e sottoposto a procedimento ablatorio non perfezionato con l’emanazione del decreto finale di esproprio o con atto di cessione volontaria) di rivendicare il bene stesso e chiederne la restituzione incontra, comunque, il limite dell’intervenuta usucapione eccepita dall’Amministrazione convenuta, che non appare preclusa dalla disciplina contenuta nel D.P.R. 8 Giugno 2001 n° 327, anche perché in tal caso la possibilità per la P.A. di un acquisto postumo del diritto di proprietà con un provvedimento amministrativo avente efficacia sanante (ex art. 42-bis) è logicamente incompatibile con il già intervenuto acquisto del bene immobile a titolo di usucapione (ex multis: Corte di Cassazione Civile, I Sezione, 4 Luglio 2012 n° 11147)”; (TAR Puglia, sez. Lecce, n.1423 del 19.06.2013; TAR Lecce, n.384 del 21.02.2013; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 14 aprile 2011, n. 3260; T.A.R. Palermo, 1.02.2011, n. 175; 21 gennaio 2011, n. 115; 6.12.2011 n. 2278; T.A.R. Campania, Napoli, 15.10.2010 n. 19648; T.A.R. Sardegna, Cagliari, 16.03.2010, n. 3035; T.A.R. Sicilia, Palermo, 2.09.2009, n. 1462; SS.UU. 19.12.2007 n. 26732; Cass. civile, sez. II, 24 febbraio 2009, n. 4434; Cass. civile, sez. II, 25 marzo 1998, n. 3153). Tra l’altro, la Suprema Corte, con pronuncia n. 13002 del 26 maggio 2010, ha precisato che non può riconoscersi efficacia interruttiva del possesso se non ad atti diretti ad ottenere per via giudiziale la privazione del possesso da parte del possessore usucapente, quali la notifica dell’atto di citazione con la quale venga richiesta la consegna di tutti i beni immobili dei quali si vanti un diritto dominicale (Trib. Monza 4/1/05), l’azione di rivendica (Cass. 9845/03), l’azione petitoria (Cass. n. 379/95), nonché le azioni possessorie e quelle cautelari, con esclusione quindi di efficacia interruttiva di atti come la diffida o la messa in mora.
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Dato atto che il realizzato campo di calcio ricade nel Foglio 143, su parte della particella 6936 (rinveniente dalla originaria p.lla 4065) di mq. 5490, presumibilmente su una superficie pari a mq. 2649, come indicato nel ricorso. Atteso che, dalla lettura della giurisprudenza succitata, in capo a tale area sussistono i presupposti per l’acquisto della proprietà a titolo di usucapione, stante il possesso pacifico, continuato ed incontestato da parte del Comune per un periodo ben superiore a vent’anni. Ritenuto, pertanto, dover procedere all’acquisizione del campo di calcio al rione Croce mediante l’istituto dell’usucapione, di cui agli artt. 1158 cod. civ. e segg., eccependo l’intervenuta usucapione nel giudizio pendente presso il TAR Puglia. Letto l’art.42, lett. l), del D.Lgs. 267/2000, che prevede la competenza del consiglio comunale relativamente ad “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari”. Tutto ciò premesso e considerato, IL CONSIGLIO COMUNALE Vista e condivisa la proposta del Dirigente sopra riportata; Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 42, lett. l), del D. Lgs. 267/2000; Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espressi dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000; Con 16 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri votanti, sui 18 consiglieri presenti, astenuti 2 ( Gatta M. Falcone G.), dei 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente; DELIBERA di approvare la relazione del Dirigente sopra riportata e in conseguenza: 1. di dare atto che si è compiuto a favore del Comune il possesso ultraventennale, ai sensi dell’art. 1158 cod. civ. e segg., dei suoli occorsi per la realizzazione del campo di calcio al rione Croce, ricadenti su parte della particella 6936, del Foglio di mappa 143, per circa mq.2649; 2. di demandare agli organi comunali competenti l’attuazione del presente provvedimento per il definitivo trasferimento della proprietà dell’area, ivi compresa la trascrizione, previo frazionamento della particella indicata al precedente punto 1).
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE F.to: Vitulano
F.to: Fiorentino
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ATTESTAZIONE
La presente deliberazione: 1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 26 FEB.2014 ....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi. 26 FEB.2014 2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici
per l'esecuzione:
Al Dirigente del 6° Settore. _________________________________________________________________ Presidente Consiglio Comunale. _________________________________________________________________ . _____________________________________________________________
3. è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000; è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000. Dalla Residenza comunale,lì____________ IL SEGRETARIO GENERALE F.to: Fiorentino
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E' copia conforme all'originale Data 26 FEB.2014
Il Segretario Generale