COPIA
CITTA’ DI MANFREDONIA Provincia di Foggia
Deliberazione del Consiglio Comunale Seduta n.6 del
08.11.2012
n°
41
OGGETTO:DECLASSIFICAZIONE E SDEMANIALIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA “ VICINALE PANNETTERIA”.
L’anno duemiladodici il giorno otto del mese di novembre alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:45, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 31.10.2012, prot. n. 38260, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. Presiede la seduta il Signor NICOLA VITULANO – Presidente. E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO. Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 25 ed assenti, sebbene invitati, n.5 come segue: Pres.
Ass.
Pres.
BALZAMO VINCENZO
PALUMBO LIBERO
BISCEGLIA ROSALIA
PECORELLA STEFANO
BRUNETTI ADAMO
PRENCIPE ANTONIO
CAMPO MARIAGRAZIA
RICCARDO LEONARDO
CINQUE CARLO
RICUCCI MICHELE
CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente
SALINARI ALESSANDRO
CORREALE ANTONIO
SCARANO DOMENICO
FALCONE GAETANO
SPAGNUOLO RAFFAELE
GATTA MICHELE
TITTA COSIMO
GUIDONE GIUSEPPE
TITTA GIUSEPPE
LA TORRE FRANCESCO
TOMAIUOLO FRANCESCO
LA TORRE GIUSEPPE
TROIANO LORENZO
OGNISSANTI GIOVANNI
TROIANO MATTEO
OGNISSANTI MATTEO
VALENTINO SALVATORE
PAGLIONE PASQUALE
VITULANO NICOLA
Ass.
Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.
Sono presenti gli Assessori: PRENCIPE ANNA RITA, D'AMBROSIO DAMIANO, GALLIFUOCO MICHELE, PALUMBO MATTEO, ZINGARIELLO SALVATORE, ANGELILLIS ANTONIO. _________________________________________________________________________ Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.
Su relazione dell’Assessore ai LL.PP. Salvatore Zingariello che illustra la seguente proposta del Dirigente del Settore 8° Premesso che: - con nota del 31.05.2010, assunta al protocollo comunale in data 7.06.2010 al n.23484, il perito agr. Giovanni Paolo De Capua, chiedeva, in nome e per conto della società SAI INVEST s.r.l. di Foggia, proprietaria di una azienda agricola sita in agro di Manfredonia e ricadente sulle particelle 32, 7 e 9 del foglio 128 e sulla particella 69 del foglio 127, una attestazione dalla quale risultasse che un tratto di strada vicinale denominata “della panetteria”, intercluso nell’azienda prefata e indicato catastalmente nel foglio di mappa 128, tra le particelle 7 e 9, e nel foglio di mappa 127, tra le particelle 69 e 8, non era più esistente nè censito negli elenchi comunali, per cui allegava planimetria dell’area in parola; - con nota assunta al prot. com.le n.26224 del 30.06.2011, l’arch. Valentina Valentini, subentrata al succitato perito De Capua quale incaricata dalla ditta SAI INVEST s.a.s., trasmetteva l’ortofoto con sovrapposizione catastale dell’azienda SAI INVEST riportante la perimetrazione dei confini di proprietà; - con successiva nota assunta al prot. com.le n.27342 del 8.07.2011, l’arch. Valentini chiedeva copia della cartografia allegata al Decreto del Presidente della Regione Puglia del 6.05.1980 n.730 inerente la strada vicinale “Panetteria del Conte” al fine di individuare il tratto che congiunge la località Macchia Rotonda con la masseria del Conte; - con nota del 5.07.2011 prot.26224 il Dirigente del Settore LL.PP., rilevato che la strada “Vicinale Panetteria” risultava essere classificata al n.48 dell’elenco allegato al succitato Decreto n.730/1980, pubblicato sul B.U.R.P. n.66 del 20.09.1980, trasmetteva al locale Comando dei Vigili Urbani l’ortofoto con sovrapposizione catastale dell’azienda SAI, chiedendo di verificare la sussistenza della citata strada e di suoi eventuali collegamenti con altre strade, ovvero l’eventuale nuova viabilità ivi esistente; - con raccomandata r.r. del 19.12.2011, pervenuta al prot. com.le n.50119 del 21.12.2011, la dott.ssa Antonella Pasqualicchio, nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della succitata ditta SAI INVEST s.a.s., con sede in Foggia, alla S.S. 16, km. 681+420, P.IVA 01410430712, osservava che il Comune di Manfredonia non aveva mai effettuato qualsivoglia tipo di lavoro e/o manutenzione sul tratto stradale di che trattasi, in quanto lo stesso era allocato all’interno dell’unica proprietà e non aveva mai servito altri fondi di altre proprietà, osservava inoltre che dalla cartografia prodotta si evinceva inconfutabilmente che tale tratto di strada “di fatto” non esisteva e che tuttavia impediva l’accatastamento dei fabbricati ivi insistenti sin dal 1971, con grave pregiudizio economico per la società proprietaria, sollecitando, pertanto, il rilascio della chiesta attestazione di inesistenza; - con ulteriore racc. r.r. del 10.01.2012, pervenuta al prot. com.le n.1659 del 16.01.2012, la ditta SAI INVEST ribadiva la circostanza per cui da oltre 35 anni il tratto di strada intercluso nell’azienda non esisteva ed offriva al Comune di poter acquistare il terreno interessato dalla rappresentazione di mappa della strada vicinale in questione, chiedendo all’uopo un incontro per definire l’offerta di acquisto ovvero la quantificazione del prezzo.
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- in riscontro a quanto richiesto con nota di sollecito del 24.02.2012 prot. 6394, il Comando di Polizia Municipale con nota del 20.04.2012 trasmetteva, unitamente alla documentazione fotografica ed allo stralcio della tavola di classificazione delle strade extraurbane, il verbale di sopralluogo effettuato in data 30.03.2012 nel quale, dopo la descrizione dello stato dei luoghi, attestava “… l’inesistenza di fatto della strada comunale n.48 così come riportata nella tavola grafica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 841 del 18.12.1978 di classificazione delle strade comunali extra-urbane”. Rilevato che con Decreto del Presidente della Regione Puglia del 6.05.1980 n.730, pubblicato sul B.U.R.P. n.66 del 20.09.1980, la strada in questione è stata classificata, al punto 48 dell’elenco ivi allegato, come comunale di uso pubblico, lunga km. 1,400, che parte dalla località Macchia Rotonda ed arriva sino alla masseria “panetteria del Conte”. Dato atto che la classificazione è stata operata sulla base delle planimetrie allegate alla deliberazione di C.C. n.841 del 18.12.1978 ove, alla tavola n.8, viene indicato il percorso della strada n.48. Accertato, con sopralluogo effettuato il 30.03.2012, dagli agenti di polizia locale e dal tecnico comunale, che l’originario sedime stradale della strada n.48, come individuata dalla succitata tavola n.8, è intercluso all’interno dell’azienda agricola SAI INVEST s.a.s. ed è oggi area coltivata, non più utilizzata dagli utenti. Richiamato quanto di recente osservato da una pronuncia della Suprema Corte la quale ha affermato che: “L’appartenenza di una strada ad un ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 2729 c.c.” quali, nella specie, confermando la sentenza di merito, l’inclusione nelle mappe catastali, la classificazione come comunale da parte del Consiglio dell’ente territoriale, l’attività di manutenzione effettuata dall’ente, l’inclusione nella toponomastica cittadina e, infine, la mancanza di elementi validi a sostegno del contrario assunto sulla natura privata della strada medesima (Cass. Civ., Sez. II, 9 novembre 2009, n. 23705). Preso atto che nella fattispecie in argomento la strada “Vicinale Panetteria” è riportata non solo negli elenchi comunali e nel decreto regionale di classificazione, ma anche nelle mappe catastali e nella toponomastica cittadina, mentre mancano validi indizi contrari, in quanto anche la mancata attività di manutenzione è da addebitare all’inclusione della strada nell’azienda agricola ivi insistente sin dagli anni ‘70. Visto, per quanto riguarda il carattere di demanialità del diritto di uso pubblico perpetuo costituito sul tratto di strada in oggetto, nonché le modalità per l’estinzione di tale vincolo, il costante orientamento della dottrina e della giurisprudenza, secondo i quali la cessazione della demanialità ha luogo con il venir meno dell’idoneità del bene alla funzione pubblica cui era destinato o della permanenza della destinazione del bene ad una funzione pubblica. Precisato che la soppressione della destinazione di una strada alla sua funzione pubblica, detta sclassificazione, è un atto di mero accertamento della cessazione delle caratteristiche del bene demaniale.
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Preso atto che l’uso pubblico della viabilità del tratto di strada individuato in colore rosso sullo “Stralcio catastale” allegato al presente provvedimento sub lett. A), non sussiste più, come si evince dal sopralluogo effettuato dai tecnici comunali. Ritenuto, sulla scorta delle considerazioni di fatto e di diritto innanzi esposte, che la fattispecie in esame integra gli estremi per riconoscere e dichiarare la cessazione della demanialità dell’uso pubblico del tratto di strada in argomento. Letto l’art.2, comma 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, che stabilisce: “Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade statali, regionali, provinciali, comunali, secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune….” Nonché il successivo comma 6, lett. D, che prevede all’ultima alinea: “…. Ai fini del presente codice le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali.” Visto, infine, il successivo comma 9, a norma del quale: “Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.” Letto l’art.13, comma 5, del D. Lgs. 285/1995, che stabilisce: “Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.” Letto l’art.3, commi 1 e 2, del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che prevede: “1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del codice, il decreto di declassificazione è emanato, per le strade statali, dal Ministro dei lavori pubblici, e, negli altri casi, dal Presidente della regione, nel rispetto delle competenze istituzionali degli enti proprietari delle strade. 2. La proposta di declassificazione viene deliberata, per le strade statali, dall'ANAS e, negli altri casi, dai competenti organi regionali e locali, sulla base di specifica relazione tecnica predisposta dal competente assessorato. La procedura di declassificazione è disciplinata dall'articolo 2, comma 4.” Dato atto che la strada da declassificare e sdemanializzare ricade in zona omogenea “E5” avente destinazione “agricola”, come rilevasi dallo “Stralcio tavola 19 bis di PRG”, allegata sub lett. B) al presente provvedimento. Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 21.03.2011 di approvazione del “Regolamento per la disciplina delle alienazioni di beni immobili del Comune di Manfredonia” che prevede all’art.13, lett. g) la “Procedura negoziata diretta” nel caso in cui “la
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commerciabilità del bene è, per la sua ubicazione, tipologia e consistenza, ristretta ad un solo soggetto e il più probabile valore di mercato sia stimato pari o inferiore ad € 20.000,00”. Considerato che nel caso in esame l’area da sdemanializzare ricade all’interno di un’unica proprietà avente destinazione agricola, pertanto la detta area ha un valore di mercato inferiore all’importo indicato nel citato art.13, lett. g) del Regolamento comunale. Ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta di acquisto effettuata dalla società SAI con la succitata nota acquisita al prot. com.le n.1659 del 16.01.2012. Precisato che i successivi atti occorrenti l’attuazione del presente provvedimento, ivi compreso il frazionamento dell’area sdemanializzanda, da porre a cura e spese del richiedente, e la determinazione del prezzo di vendita della stessa, sono demandati al Dirigente del 6° Settore, secondo i criteri definiti con il presente atto. Visto lo “Stralcio catastale”, allegato al presente provvedimento sub lett. A), che evidenzia in colore rosso il tratto di strada da declassificare. Visto lo “Stralcio della tavola 19 bis di PRG”, allegata alla presente deliberazione sub. lett. B), che evidenzia l’area di proprietà dell’azienda SAI e la sua collocazione in area avente destinazione agricola. Visto l’art.829 del cod. civ. relativo al passaggio dei beni dal demanio al patrimonio. Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; Tutto ciò premesso e considerato, IL CONSIGLIO COMUNALE Vista e condivisa la proposta del Dirigente sopra riportata; Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. L, del D. Lgs 267/2000; Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; Con 22 voti favorevoli, 4 contrari espressi per alzata di mano, dai 26 consiglieri presenti e votanti, sui 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente; DELIBERA 1) di dare atto che il tratto di strada pubblica “vicinale Panetteria” di cui al n.48 dell’elenco allegato al Decreto del Presidente della Regione Puglia del 6.05.1980 n.730, identificata in colore rosso sullo “Stralcio catastale” allegato al presente provvedimento sub lett. A), non possiede più una destinazione di uso pubblico; 2) di declassificare il tratto di strada indicato in colore rosso sulla planimetria di cui al precedente punto 1), che viene, pertanto, cancellato dall’elenco delle strade comunali extraurbane; 3) di sdemanializzare il suddetto tratto di strada, che, per l’effetto, viene classificato nel patrimonio comunale disponibile;
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4) di dare corso alle pubblicazioni di legge all’Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, successivamente all’intervenuta esecutività di legge della presente deliberazione, ed alla; 5) di alienare, ai sensi dell’art. 13, lett. g) del Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 21.03.2011, a conclusione della procedura di sdemanializzazione, a favore della società SAI INVEST s.a.s., l’area sdemanializzata ricadente all’interno dell’azienda, la cui consistenza effettiva sarà desunta da successivo frazionamento, da effettuarsi a cura e spese dell’istante e ad un prezzo determinato dall’Ufficio Tecnico tenendo presente la destinazione “agricola” dell’area, come rilevasi dallo “Stralcio tav. 19 bis di PRG” allegato al presente provvedimento sub lett. B);
6) di demandare al Dirigente del 6° Settore, secondo gli indirizzi forniti con il presente atto, i successivi adempimenti per l’attuazione del presente provvedimento.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE F.to: Vitulano
F.to: Fiorentino
________________________
____________________________
ATTESTAZIONE
La presente deliberazione: 1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 20 Nov. 2012 ....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi. 20 Nov.2012 2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici
per l'esecuzione:
Dirigente 8° Settore. _________________________________________________________________
Presidente Consiglio Comunale. _________________________________________________________________ . _____________________________________________________________
3. è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000; è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000. 20 Nov.2012 Dalla Residenza comunale,lì____________ IL SEGRETARIO GENERALE F.to: Fiorentino
________________________
E' copia conforme all'originale Data 20 Nov. 2012
Il Segretario Generale