COPIA
CITTA’ DI MANFREDONIA Provincia di Foggia
Deliberazione del Consiglio Comunale Seduta n.8 del
29.11.2012
n°
OGGETTO:VERIFICA
CONDIZIONI INCOMPATIBILITA' TOMAIUOLO FRANCESCO – DETERMINAZIONI.
CONSIGLIERE
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COMUNALE
L’anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:30, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 23.11.2012, prot. n. 42009, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. Presiede la seduta il Signor NICOLA VITULANO – Presidente. E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO. Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 25 ed assenti, sebbene invitati, n.5 come segue: Pres.
Ass.
Pres.
BALZAMO VINCENZO
PALUMBO LIBERO
BISCEGLIA ROSALIA
PECORELLA STEFANO
BRUNETTI ADAMO
PRENCIPE ANTONIO
CAMPO MARIAGRAZIA
RICCARDO LEONARDO
CINQUE CARLO
RICUCCI MICHELE
CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente
SALINARI ALESSANDRO
CORREALE ANTONIO
SCARANO DOMENICO
FALCONE GAETANO
SPAGNUOLO RAFFAELE
GATTA MICHELE
TITTA COSIMO
GUIDONE GIUSEPPE
TITTA GIUSEPPE
LA TORRE FRANCESCO
TOMAIUOLO FRANCESCO
LA TORRE GIUSEPPE
TROIANO LORENZO
OGNISSANTI GIOVANNI
TROIANO MATTEO
OGNISSANTI MATTEO
VALENTINO SALVATORE
PAGLIONE PASQUALE
VITULANO NICOLA
Ass.
Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.
Sono presenti gli Assessori: PALUMBO MATTEO, RINALDI PASQUALE, ANGELILLIS ANTONIO. _________________________________________________________________________ Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.
In ordine all’argomento di cui all’oggetto relaziona il Presidente del Consiglio Comunale come da resoconto integrale della seduta riportato integralmente agli interventi dei Consiglieri Comunali, come segue:
“ PRESIDENTE:“Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17/06/2010 questo Comune ha provveduto alla convalida degli eletti del Sindaco e dei Consiglieri Comunali. Rilevato che in data 31/10/2012, con nota assunta al protocollo n. 38326 e successiva integrativa del 02/11/2012, assunta al protocollo n. 38467, il consigliere comunale Troiano Matteo chiedeva di sottoporre al Consiglio Comunale la sopravvenuta causa di incompatibilità ed ineleggibilità del consigliere comunale Tomaiuolo Francesco. Vista la nota al protocollo n. 39280 del 07/11/2012 con la quale il Presidente del Consiglio precisava al consigliere Troiano Matteo che con riferimento alle istanze del 31/10/2012, assunte al protocollo comunale n. 38326, e del 02/11/2012, assunta al protocollo comunale n. 38467, è necessario che la richiesta di trattazione in Consiglio Comunale dell’accapo, sopravvenuta causa ed ineleggibilità ed incompatibilità del consigliere Tomaiuolo Francesco, in base all’articolo 60 comma 1, numero 11 e dell’articolo 63 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, sia accompagnata da apposita argomentata esplicitazione della situazione personale del consigliere che lo rende interessata a detta causa di ineleggibilità, ovvero incompatibilità, e ciò al fine di permettere l’esame in sede consiliare. Preso atto che nella seduta consiliare del 08/11/2012 il consigliere comunale Troiano Matteo in apertura di seduta poneva all’attenzione del Consiglio Comunale la conoscenza dell’avvenuta incompatibilità a seguito di un rinvenimento nella nostra posta cartacea della copia di una convenzione fra la compagnia del Luna Park e l’ASE SpA a firma del funzionario di 8° livello, Tomaiuolo Francesco, contestualmente anche consigliere comunale, e produceva unitamente a tale dichiarazione fotocopia della convenzione servizio asporto, trasporto e smaltimento rsu, Compagnia Luna Park, Festa Patronale, edizione 2012, documenti agli atti del presente fascicolo. Preso atto che il consigliere Tomaiuolo Francesco è dipendente dell’ASE SpA, società in house del Comune di Manfredonia, per il servizio di smaltimento rifiuti, visto l’articolo 63 del Decreto Legislativo 267/2000, ai sensi del quale, comma 1 e del punto 1, che recita: << Non può coprire la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere Comunale, Provinciale e Circoscrizionale >>. Il comma 1 è quello che citavo prima. Punto 1: << L’Amministratore o il dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento di Ente, Istituto o Azienda soggetta a vigilanza e in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione, rispettivamente da parte del Comune o della Provincia o che dagli stessi riceva in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il 10% del totale delle entrate dell’Ente >>. Siccome nella delibera è riportato tutto quello che fa riferimento all’articolo 63 e all’articolo 69, la parte che interessava noi in questo momento era l’articolo 63, il comma 1 e punto 1, quindi arrivo a concludere. Preso atto che la eccepita causa di sopravvenuta incompatibilità del consigliere comunale Tomaiuolo Francesco va sottoposta all’esame del Consiglio Comunale, ai sensi delle disposizioni normative fissate dal Testo Unico 267/2000. Rilevato che l’eccezione di sopravvenuta incompatibilità sollevata dal consigliere Troiano Matteo nella seduta del 08/11/2012 fa generico riferimento all’articolo 63 del citato Decreto Legislativo, senza specificare la effettiva fattispecie invocata e che la stessa, tenuto conto del concreto rilievo mosso, stipula di convenzione, deve, ad integrazione di quanto eccepito, riscontrarsi con riferimento al comma 1, punto 1 - quello che recitavo prima - dell’articolo 63, salvo quanto diversamente ed eventualmente precisato dallo stesso consigliere Troiano. Quindi Consiglieri, in questa seduta noi siamo chiamati per verificare le condizioni di incompatibilità del consigliere Tomaiuolo Francesco. Personalmente posso dire che sono dispiaciuto in qualità di Presidente del Consiglio, però è stato un obbligo da parte mia, in base a quella che è la normativa di legge, di attivare questo provvedimento. L’auspicio è che durante la discussione e la votazione ci sia – ecco, è il mio auspicio massima serenità.” . TROIANO M.: Grazie Presidente. Faccio una piccola nota in anticipo sul suo dispiacere. Io penso che sono cose che dispiacciono a tutti, però un buon cittadino nel momento in cui rileva un qualche cosa di anomalo ha il dovere, l’obbligo di segnalare a chi di competenza, in particolar modo un Consigliere Comunale, eletto dal popolo, ha il doppio dovere di segnalarle queste cose. Mi sentirei in colpa se non l’avessi fatto. Quindi, chiusa questa nota veniamo alla discussione che è per una cosa molto più importante. Allora signor Presidente, signor
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Sindaco, signori colleghi Consiglieri. Lo scorso 26 novembre ho presentato per iscritto al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale e al signor Prefetto una serie di rilievi relativi alla proposta di deliberazione che viene posta oggi a votazione. Nella mia istanza ho chiesto sia al Presidente che al Segretario, ciascuno per la propria competenza, di provvedere alla predisposizione della proposta in oggetto garantendo il rispetto delle disposizioni normative, al fine di assicurare al Consiglio Comunale di adottare una deliberazione non affetta da violazioni di legge. Nonostante, il mio invito, oggi prendo atto che non è stata apportata nessuna modifica e che la proposta sulla quale ogni singolo Consigliere dovrà esprimere il proprio voto continua a contenere diversi motivi di illegittimità. Quindi, richiamando e reiterando il contenuto della mia nota del 26 scorso, acquisita al protocollo comunale al numero 42097 e della quale non vi è traccia negli atti portati all’attenzione di questo Consiglio, chiedo che alla proposta di deliberazione ad oggetto: “Verifica condizioni di incompatibilità del consigliere comunale Tomaiuolo Francesco. Determinazioni”, vengano apportati i seguenti emendamenti: A) eliminazione del capoverso: “Rilevato che l’eccezione di sopravvenuta incompatibilità sollevata dal consigliere Troiano Matteo nella seduta del 08/11/2012 fa generico riferimento all’articolo 63 del citato Decreto Legislativo, senza specificare la effettiva fattispecie invocata e che la stessa, tenuto conto del concreto rilievo mosso (stipula della convenzione), deve, ad integrazione di quanto eccepito, riscontrarsi con riferimento al comma 1, punto 1 del citato articolo 63, salvo quanto diversamente, eventualmente precisato dallo stesso consigliere Troiano”. Tale capoverso, infatti, come dettagliatamente esposto nel mio scritto trasmesso sia al Presidente del Consiglio e sia al Segretario Generale, non corrisponde al reale stato dei fatti. Infatti, ho ampiamente specificato la “effettiva fattispecie invocata”, esponendo sia verbalmente nella scorsa seduta consiliare le ragioni per le quali ritengo che sia sopravvenuta una evidente causa di incompatibilità del consigliere Francesco Tomaiuolo, sia trasmettendo copia dell’atto che dimostra che il citato Consigliere svolge funzioni di rappresentanza della società partecipata ASE, in aperta violazione della norma che vieta l’espletamento del mandato consiliare ai dipendenti con poteri di rappresentanza delle società partecipate. PRESIDENTE: Chiedo scusa, consigliere Matteo Troiano. Signor Sindaco, scusi, facciamogli finire l’intervento, poi facciamo fare una copia, siccome il consigliere Matteo Troiano sta intervenendo a me dispiace, come dire, togliere la parola al consigliere Matteo Troiano. TROIANO M.: Sono abituato, ormai. Ma non da parte sua, si intenda. PRESIDENTE: Non ho capito, scusi? TROIANO M.: Non da parte sua, Presidente. PRESIDENTE: Io dico che capiamo nel senso che entriamo, lo leggiamo, perché uno può anche non capire nel momento in cui uno lo legge, può darsi che sia il microfono. Prego, consigliere Matteo Troiano. TROIANO M.: Grazie Presidente. Continuando, allora, B) Modifica del primo punto del dispositivo nei seguenti termini: 1) di contestare formalmente al consigliere comunale Francesco Tomaiuolo la situazione di sopravvenuta incompatibilità consistente nell’ipotesi di esercizio di potere di rappresentanza da parte di un dipendente di società partecipata, di cui all’articolo 63 comma 1, punto 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 2) di assegnare all’interessato il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data della presente deliberazione, per la formulazione di eventuali osservazioni. 3) Di dare atto che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell’articolo 69 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000. In sintesi, le chiedo, le sto dicendo che la delibera fatta, a mio avviso, non è conforme alla mia richiesta. Quindi io sto chiedendo in questo momento al Presidente, per chi non vuol capire, di modificare la delibera e di inserire questi punti che io le sto chiedendo e di inserire anche ciò che io ho trasmesso al Presidente con protocollo n. 42097 in delibera, questo è ciò che sto chiedendo.
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PRESIDENTE: Il consigliere Matteo Troiano fa riferimento a quella nota che mi ha fatto pervenire? TROIANO M.: La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto… PRESIDENTE: Chiedo, quella del 24? TROIANO M.: No, quella del 26. PRESIDENTE: Del 26? TROIANO M.: Sì. PRESIDENTE: Sì, chiedo scusa, è quella del 26, protocollata il 26. Quindi fa riferimento?... TROIANO M.: Sì, che vada inserita nel corpo della delibera e venga modificato il primo capoverso, come io ho elencato in questo momento. Per far sì che... PRESIDENTE: Se ce la puoi dare per farci fare una copia. TROIANO M.: Certo. PRESIDENTE: No, siccome il consigliere Matteo Troiano sta presentando un emendamento, quindi sta emendando un atto deliberativo. Siccome io sono stato chiaro, io ho letto la delibera. TROIANO M.: Presidente, posso? PRESIDENTE: Prego, pensavo che avevi finito l’intervento. Prego. TROIANO M.: No, volevo aggiungere una cosa. PRESIDENTE: Prego, consigliere Matteo Troiano. TROIANO M.: Alla fine questa delibera andrà a finire in mano al Prefetto ed io esigo che la delibera sia completa di tutti gli atti. PRESIDENTE: Sì, sì… TROIANO M.: E’ già informato il Prefetto di questa... quindi la delibera deve arrivare completa. Grazie Presidente. PRESIDENTE: Ha finito il suo intervento? TROIANO M.: Sì, Presidente. PRESIDENTE: Io chiedo scusa al Consiglio, ho mandato l’usciere a fare le copie dell’intervento. Il consigliere Matteo Troiano presenta un emendamento, io siccome mi sono anche, come dire, rivolto al consigliere Matteo Troiano chiedendogli di avere copia di quello che stava leggendo, è stato mandato l’usciere a farci le copie del documento che ha letto il consigliere Matteo Troiano. Allora, chiedo scusa Consiglieri. Un momento di attenzione, Consiglieri, votiamo gli emendamenti del consigliere Matteo Troiano. Ho detto che… mi sono rivolto all’intero Consiglio, con l'auspicio, di discutere e di approvare questo accapo nella massima serenità. Mi sono permesso di affermare di approvare nella massima serenità questo accapo. Quindi, siccome sono stati presentati due emendamenti dal consigliere Troiano noi votiamo gli emendamenti. Allora, Consiglieri, siccome ho mandato l’usciere a farci le copie del documento che ci ha letto il consigliere Matteo Troiano che propone due emendamenti, io sarei propenso di votarli, il Consiglio è sovrano. Allora, consigliere Campo, se vuol prendere
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la parola, siccome chiede di intervenire. Prego consigliere Campo. CAMPO M.: Grazie Presidente. Chiedo di intervenire soltanto per manifestare l’esigenza, rappresentata anche da più di un collega, di una breve sospensione del Consiglio per organizzare la discussione in merito a questo punto, solo questo. Grazie Presidente. PRESIDENTE: Va bene, siccome c’è una richiesta da parte del consigliere Campo di sospendere per 5 minuti la seduta. Nel momento in cui c’è la sospensione ci incontriamo con i capigruppo. Allora c’è la proposta del consigliere Campo di sospendere per 5 minuti il Consiglio. Allora siamo tutti favorevoli? Siamo tutti favorevoli, va bene. Il Presidente sospende la seduta. Sono le ore 18:05. Alle ore 18:35 riprende la seduta. PRESIDENTE: Consiglieri se potete prendere posto, per cortesia. Prego, la parola al Segretario per l’appello nominale. All'appello risultano presenti. n.27 consiglieri compreso il Sindaco e assenti n.4 consiglieri ( Bisceglia R.,Conoscitore A.,Falcone G.,Pecorella S.). Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta nuovamente la seduta. PRESIDENTE: Consiglieri, siccome sono stati presentati due emendamenti dal consigliere Matteo Troiano, noi votiamo il primo e il secondo emendamento, votiamo il primo e poi il secondo per alzata di mano. Escono i consiglieri: La Torre G., Gatta M., Correale A. e Tomaiuolo F.. Presenti 23. Vot. primo emendamento: 1 sì (Troiano Matteo) ; 22 no. PRESIDENTE: Quindi il primo emendamento del consigliere Matteo Troiano non viene approvato, quindi viene rigettato. Passiamo alla votazione del secondo emendamento. Vot. secondo emendamento: 1 sì (Troiano Matteo);22 no. PRESIDENTE: Quindi il secondo emendamento del consigliere Matteo Troiano non è approvato, quindi viene rigettato. Prego, la parola al consigliere Titta Giuseppe. Rientra il consigliere Tomaiuolo F.. Presenti 24. TITTA G.: Grazie Presidente. Io intervengo solamente per giustificare il mio diniego all’approvazione di questi emendamenti, perché ritengo che quello che viene chiesto è ampiamente superato da quella che è la proposta di delibera. Per cui, praticamente, sotto l’aspetto procedurale, perché questo è solamente un discorso procedurale e non altro, perché nella sostanza poi andremo a vedere dopo se ci sono o meno le cause di incompatibilità, quindi io ho votato contrario perché ritengo che la proposta così come è stata fatta in questo Consiglio Comunale, a mio avviso, è formulata bene, tutto qui, ecco perché non abbiamo accettato l’emendamento… almeno io non ho accettato l’emendamento. Solamente per questo ho voluto precisare. Grazie. PRESIDENTE: Grazie consigliere Giuseppe Titta per la precisazione. Però, voglio soltanto, ecco, in un passaggio, ogni Consigliere sulla scorta di quello che è previsto dal nostro regolamento, quindi ogni Consigliere... è prerogativa, è un diritto di un Consigliere di presentare l’emendamento. Noi, logicamente, ci siamo attenuti a quello che è il nostro regolamento. Quindi il consigliere Matteo Troiano aveva terminato il suo intervento. Prego, la parola al consigliere Tomaiuolo Francesco. TOMAIUOLO F.: Grazie Presidente. Allora, mi rivolgo a lei, Presidente, signor Sindaco,
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signori Assessori, Consiglieri, pubblico tutto. Trovo al quanto suggestivo discutere di un accapo che a mio parere non aveva la necessità di impegnare questo Consiglio Comunale, stante la fragilità, la vaghezza ed oserei dire l’infondatezza della contestazione mossami. Credo che neanche il proponente sia convinto della tesi, se tesi c’è, portata a supporto della sua richiesta di incompatibilità, richiesta che, se per assurdo dovesse essere accolta da questo Consiglio, non so se l’istante questa cosa la sa, può sempre essere sanata entro 10 giorni successivi alla notifica, così come prevede l’articolo 69 del Tuel. Ma neanche di questo ci sarà bisogno. Infatti, basterà leggere l’attestato rilasciatomi dall’amministratore unico di ASE SpA, di cui dirò più avanti, per superare definitivamente l’intera questione.La richiesta avanzata dal proponente, fortemente improvvisata dal mio punto di vista, mira, seppure in maniera velleitaria, ad altri fini, e cioè tentare di favorire il subentro in questa Assise di qualche amico a lui affine, da sempre bocciato dagli elettori, compreso lui. Azione questa, in verità, già tentata precedentemente all’insediamento di questo Consiglio senza sortire effetto alcuno. Diversamente potrei ipotizzare che la questione nasca solo per delegittimare questo Consiglio, e pocanzi ne abbiamo avuto un esempio, coinvolgendolo in una discussione futile ed inutile, e farlo apparire improduttivo agli occhi della cittadinanza in un momento in cui l’attenzione meriterebbe di essere rivolta a ben altri problemi. Opera questa che, a mio parere, il proponente e il suo movimento politico da qualche tempo stanno fortemente perseguendo e tentando di attuare, come fatto rilevare in altri momenti da alcuni Consiglieri. Ricordo che ASE e Assessorato all’Ambiente sono e rimangono i loro argomenti principi. Siamo veramente al gossip, allo spettegulezz della politica. Poi ci lamentiamo, e di questo ce ne facciamo portavoce esclusivo, che cresce l’antipolitica e la conseguente disaffezione dei cittadini, come potrebbe non essere altrimenti. Si utilizza un unico anonimo atto, perché tale è secondo il proponente, per così dire rinvenuto, sarebbe interessante capire che cosa significa questo termine, nella loro posta cartacea, ed anche su questo ci sarebbe molto da dire, non mi risulta, infatti, ci siamo casette postali vicino la loro sede politica, per montare un caso di incompatibilità, che non esiste, basterebbe a riguardo leggere senza pregiudizio e con maggiore attenzione il Decreto Legislativo n. 276/2000 il cosiddetto Tuel ed aggiungo lo Statuto Sociale di ASE SpA per convincersene. Fortunatamente questo Consiglio, come già avvenuto per altri fatti analoghi ed in particolare come avuto già modo di riscontrare ad inizio legislatura, ha dimostrato di avere la giusta serenità e capacità di giudizio e, aggiungo, la necessaria conoscenza ed esperienza, ricordo che in quest’aula ci sono anche validi professionisti del diritto oltre che Consiglieri di provata esperienza, per rigettare proposte immotivate, insussistenti quale è quella di oggi. In verità, l’atto al quale fa riferimento l’interrogante meriterebbe ben altro approfondimento, al fine di chiarire come mai un documento dell’azienda possa essere uscito dalla stessa per far parte della documentazione di un movimento politico e per cercare di individuare chi immotivatamente getta discredito sull’azienda e conseguentemente sulla stessa Amministrazione Comunale, fornendo notizie parziali su questioni che poi diventando strumento nella mani del solito interrogante che ipotizza chissà quali reati in danno alla cittadinanza - vedasi l’ultima interrogazioni sul costo del servizio pagato per i giostrai e non solo – che poi si rivelano sempre infondate, come abbiamo avuto modo di assistere nei Consigli Comunali precedenti e riscontrato nella realtà dei fatti. Io questo modo di fare nel passato l’ho chiamato macchina del fango, ma vedo che a tutt’oggi purtroppo non si è ancora arrestata. Ai colleghi Consiglieri mi permetto di evidenziare che questo gioco al massacro, denigratorio e populistico oggi può interessare solo qualcuno di questo Consiglio, ma domani potrebbe interessare anche altri e perciò non va bene oggi e quindi non va bene neanche domani. E’ questa la politica? Io dico convintamente di no. Per ritornare all’argomento. Siamo evidentemente di fronte ad una manifesta ed immotivata trafugazione di un atto che, come tutti gli altri, fermo restando le dovute motivazioni, possono essere richiesti, come ben sappiamo, direttamente all’azienda dai singoli Consiglieri attivando le giuste procedure. A riprova di quanto già detto su questo cosiddetto atto rinvenuto il proponente o chi per lui per una semplice firma esecutiva su questo singolo atto o a dir meglio d’ordine dell’amministratore, ovvero su comando dello stesso, costruisce la materia di una presunta incompatibilità del sottoscritto, che non ha nessun fondamento giuridico. A mio parere è un arrampicarsi sugli specchi. Come dice il Sindaco, da cui mi permetto di prendere in prestito una frase che utilizza quando vuole dare peso e misura ad un ragionamento, all’interrogante dico: non c’è trippa per gatti. Ciò detto, ritengo opportuno, nel rispetto che ho per questa aula e dei suoi rappresentati presenti a diverso titolo, per i cittadini, ma anche per tutti coloro che hanno contribuito alla mia elezione, precisare
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sinteticamente quanto in appresso sto per dire. L’azienda dove lavoro è una SpA, seppure in house, e come tale è iscritta nel Registro delle Imprese, articoli 2330 e 2331 del Codice Civile. In quanto tale ha una propria personalità giuridica, articolo 2463 del Codice Civile. Non è, in sostanza, né un ente strumentale del Comune, cosiddetta azienda speciale, e né, se vogliamo, un’azienda soggetta a vigilanza, è una SpA, un’azienda avente, come precedentemente detto, una propria personalità giuridica. Sono certo che il proponente per la conoscenza giuridica che ha della materia, queste sottili differenze le saprà cogliere, però gli ricordo che queste piccole differenze sono di natura sostanziale. Ricordo anche che da nessuna parte è scritto che un dipendente di azienda in House non possa fare il Consigliere Comunale, come subdolamente il proponente vorrebbe fare intendere. La legge, in questo caso il Tuel, è abbastanza chiara e con precisione prescrive sia gli ineleggibili che gli incompatibili alla carica di Consigliere. E nella fattispecie individua con assoluta certezza le figure escluse che sono i legali rappresentanti e i dirigenti, quindi in sostanza, Presidenti, Amministratori e Direttori. Continuando, l’articolo 2095 del Codice Civile dal titolo ”Categorie di prestatori di lavoro“, recita come segue: << I prestatori di lavoro subordinato – quale io sono – si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati ed operai >>. Io, e sinceramente me ne dispiaccio, appartengo alla categoria meno apicale, non a quella dei quadri, non a quella dei dirigenti, ma a quella degli impiegati, che non è quella dei funzionari, artatamente usata dall’interrogante, categoria che nel Codice Civile e nel CCNL di categoria non esiste. Ciò premesso, e con riferimento all’atto a cui ci riferiamo, ovvero la convenzione, seppure mi ripeto, mi preme evidenziare che la firma apposta è avvenuta per motivi di assoluta necessità ed urgenza, e ribadisco, su disposizione dell’amministratore unico, temporaneamente assente. Non una firma rinveniente da un incarico formale, da una procura o da una delega scritta, ma una disposizione verbale avente natura di carattere eccezionale e riferita esclusivamente a quel singolo atto. Parliamo, per chiarezza, di un solo atto e per una prestazione di 6 giorni e per un compenso di più o meno di 1.000,00 euro. Altro che potere di rappresentanza. Quando, invece, di convenzioni ne sono state fatte a decine, prima e dopo, e mai firmate dal sottoscritto, tra l’altro in azienda sono depositate. Non un atto nuovo, ma uno ripetitivo che viene reiterato ogni anno in occasione di queste feste patronali. Si vuole costruire su quest’unico atto un caso di incompatibilità? Mi sembra veramente azzardato per non dire temerario. Per quanto io abbia approfondito la normativa di riferimento, il cosiddetto Tuel, con tutta sincerità, nonostante lo abbia letto e riletto, non ho trovato da nessuna parte una sola ragione di incompatibilità riconducibile ad un caso di questo genere, ragione supportata anche da alcuni amici amministrativisi, sicuramente più avvezzi di me nella lettura e comprensione di atti normativi e legislativi, con i quali ho avuto il piacere di confrontarmi. Io credo, anzi ne sono certo, che il Tuel, come avvalorato da numerose sentenze giurisprudenziali, è molto chiaro sui casi di incompatibilità, tant’ è che rende incompatibili quei soggetti che in maniera fissa e continuativa, sottolineo fissa e continuativa, svolgono compiti di rappresentanza legale nell’azienda o di coordinamento di ente, compiti e non episodi generici ed irrilevanti, che ricordo, posso sempre essere rimossi nei 10 giorni successivi alla notifica di una eventuale contestazione del Consiglio. Compiti che comunque io non ho e soprattutto non svolgo, per cui mi riuscirebbe alquanto difficile rimuovere, perché inesistenti. Ricordo prima a me stesso e poi a voi tutti che l’ASE è un’azienda di servizio, le cui prestazioni molto spesso sono ad horas e qualche volta può succedere in via del tutto eccezionale che qualche impiegato, previa disposizione, stante la temporanea assenza del titolare di firma, quindi non solo io per la verità, venga eccezionalmente autorizzato a farlo. Nel caso specifico il documento era propedeutico alla convenzione che la ditta ha sottoscritto nella medesima giornata con la stessa Amministrazione Comunale, ricordo che era anche il 28 agosto, festa patronale, e i giostrai erano già posizionati. Il mancato adempimento di questa disposizione, evasa secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, se non attuata poteva configurarsi anche come interruzione di pubblico servizio. Ho firmato sbarrando il nome dell’amministratore, senza entrare nel merito né dei costi e né delle modalità di esecuzione. In sostanza, per dirla tutta, ho firmato d’ordine dell’amministratore unico un atto già predisposto, tant’è che nell’atto in questione non sono né costituito, né richiamato e neanche menzionato. Chi è costituito, richiamato e menzionato, infatti, è solo ed esclusivamente l’amministratore unico. D’altra parte non poteva che essere così, basta leggere lo Statuto sociale, che è il vademecum della società per convenire. Infatti, sarebbe bastato leggere, non bisogna essere neanche un giurista, l’articolo 24, titolo V, laddove parla di rappresentanza legale, eccetera, del suddetto Statuto, dove in maniera chiara ed
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inequivocabile si evince che la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a terzi, anche in giudizio, spetta al Presidente del CdA o all’Amministratore, escludendo addirittura il Direttore e a maggior ragione un semplice impiegato. Sono convinto che neanche questo il proponente ha approfondito, compreso se ho ricevuto una procura, una delega, un atto scritto, eccetera, diversamente non saremmo qui. Posso mai io, dipendente, sulla scorta della firma d’ordine di questo unico atto, ma anche se ce ne fosse stato anche qualche altro, diventare titolare di firma e quindi amministratore unico, o meglio ancora Direttore, in sostanza ricoprire a titolo definitivo ruoli e mansioni superiori? Assurdo e stravagante!Invito il proponente a leggersi l’articolo 16 del vigente CCNL di categoria dei servizi ambientali e, se proprio vuole, l’articolo 2103 del Codice Civile che disciplina bene la materia delle mansioni del lavoratore e dell’assegnazione a quelle superiori per un’eventuale acquisizione di diritto. Ma di che cosa stiamo parlando, di aria fritta? Sì, di aria fritta. Come quasi sempre succede quando l’interrogante pone una qualche problematica a questo Consiglio. Basta solo ricordarsene o rileggere i verbali delle sedute precedenti, ma questo per il proponente non aveva importanza, per il proponente era importante montare il caso, a prescindere, l’importante era generare confusione su un argomento insussistente e dare prova che aveva forza di farlo discutere anche a questo Consiglio. Di qui, quindi, le ipotesi da me individuate all’inizio del mio intervento, ad ulteriore chiarezza faccio presente che né prima e né oggi possiedo, né mai mi sono stati affidati compiti di rappresentanza, né mai mi sono state rilasciate procure, deleghe e né tanto meno sono stati prodotti atti o delibere che mi conferiscono l’incarico di rappresentare l’azienda o il coordinamento della stessa. Se ciò fosse avvenuto, e in parte me ne dispiace, oggi per contratto collettivo di lavoro avrei dovuto avere ben altro incarico all’interno dell’azienda, con conseguenti e cospicui aumenti salariali. Se poi il proponente ha l’autorità di conferirmi tout court questo incarico, beh, allora io ci potrei anche pensare. Purtroppo per me ciò non è. Infatti, non solo non ho avuto cospicui aumenti salariali, ma neanche minime e temporanee differenze retributive, come si può evincere facilmente dalle mie buste paga depositate in azienda, che nel rispetto della privacy e per questa questione specifica autorizzo, per quanto di mia competenza, mettere a visione dei singoli Consiglieri richiedenti. Tengo, inoltre, a precisare che a conferma che la disposizione di firmare d’ordine dell’amministratore era dovuta esclusivamente a ragioni di necessità ed urgenza e per questo solo atto pattizio, lo stesso amministratore, appena rientrato in sede, ha siglato l’atto a riprova di quanto già detto. Ad ogni buon conto, se ce ne fosse ancora bisogno, per chiarire ulteriormente la mia posizione lavorativa, metto nelle mani del Segretario Generale e del Presidente del Consiglio, che conosce bene la materia relativa alla gerarchia aziendale e alla sua rappresentanza - glielo do poi alla fine, Presidente – così come qualche altro Consigliere qui presente, che è stato amministratore in azienda, in verità avrebbero dovuto conoscerlo anche altri, che sono gli apicali del movimento politico che il proponente rappresenta, essendo stati anche loro Consiglieri in azienda, un attestato di servizio, a firma dell’amministratore unico di ASE SpA, dal quale inequivocabilmente riviene che il sottoscritto, impiegato di 8° livello, non possiede e né gli è stato mai affidato alcun potere di rappresentanza, di organizzazione o coordinamento di ente e del personale dell’azienda, né concorre all’elaborazione di alcuna scelta gestoria o di politiche economiche della società, attività queste specificatamente assegnate al Presidente amministratore e al Direttore Generale, così come riportato negli articoli 24 e 25 dello Statuto sociale di ASE SpA. Io credo che questo attestato, in maniera netta e definitiva, tagli, come si suol dire, la testa al toro, a meno che non si voglia contestare anche tale documento. Aggiungo, riferendomi specificatamente al proponente, che un’azione di questo tipo di disconoscimento del documento se prodotta lo assoggetterebbe quasi sicuramente ad una seconda querela, talché la prima, di cui ero stato facile profeta in uno degli ultimi Consigli, gli è stata già fatta e regolarmente depositata, come ho avuto modo di sapere dallo stesso amministratore di ASE SpA. Inoltre, per la parte che mi riguarda e riferita esclusivamente all’accapo che siamo discutendo, che se ci dovessero essere gli estremi legali, valuterò ogni e possibile azione risarcitoria a tutela di ogni buon diritto nei confronti di chi immotivatamente e per fatti che ritengo nulla hanno a che fare con la politica, si è fatto promotore della suddetta proposta. Prima di terminare, ritengo opportuno fare qualche altra precisazione in merito alle note presentate dal proponente, allegate alla pratica in esame: 1) la richiesta iniziale avanzata, quella del 31/10/2012, che era fortemente improvvisata oltre che completamente generica, e sotto gli occhi di tutti, tant’è che il proponente a distanza di appena 2 giorni ha dovuto integrare la stessa indicando quelli che a
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suo dire erano gli articolo del Tuel contestabili, non indicando però nessuna delle motivazione a riscontro dei fatti contestati, rendendo pertanto anche la stessa generica; 2) se non ci fosse stata la richiesta ufficiale di chiarimenti da parte del Presidente del Consiglio del 07/11/2012, e la conseguente obbligata deposizione dell’atto contestato, oggi non avremmo saputo neanche di cosa parlare in assenza di qualsiasi indicazione o pseudo motivazione. Quindi, ribadisco, di una genericità assoluta. Anziché ringraziare il Presidente, aggiungo, unitamente ai suoi collaboratori, come io pubblicamente faccio, per il comportamento tenuto e per la correttezza procedurale posta in essere, il proponente fa pervenire in data 24/11/2012 un’altra nota, a noi consegnata tramite il messo comunale, sulla quale, senza voler entrare nel merito delle ulteriori, consentitemi, fantasticherie procedurali, mi preme evidenziale che solo in presenza di esito positivo della presunta causa di incompatibilità sopravvenuta, ovvero solo dopo che si è accertato che ci sono fondati motivi, comporta l’avvio della procedura di cui all’articolo 69 del Tuel, come numerose sentenze e rassegne giurisprudenziali indicano. Ma chi determina l’avvio della procedura? E’ certamente il Consiglio e non il proponente, che di certo non può sostituirsi ad esso, anche se invoca nella sua saccenteria politica i fondati dubbi del tutto personali ed inesisten ti di requisiti che il sottoscritto a suo dire, bontà sua, continuerebbe a possedere. Fortunatamente noi sappiamo leggere sia gli atti del proponente che le disposizioni legislative, scevri da qualunque pregiudizio e populismo. Per concludere. Così come dimostrato nel mio intervento e attraverso la documentazione prodotta – tra l’altro ora consegnerò l’attestato – sono certo che per il caso di specie non sono applicabili gli articoli 60 e 63 del Decreto Legislativo n. 276/2000, il cosiddetto Tuel, citati dall’interrogante, non possedendo e non svolgendo il sottoscritto, né gli sono stati mai affidati, nessuno dei compiti contenuti negli stessi a motivo di ineleggibilità o incompatibilità. Per quanto mi riguarda, seppure è difficile a raggiungersi, auspicherei da parte dell’interrogante, sono e rimango un inguaribile ottimista, un gesto politicamente responsabile di accettazione e condivisione, soprattutto di condivisione, delle spiegazioni rese. Nel mentre al Consiglio chiedo un voto dal giudizio sereno su una vicenda a dir poco irrilevante, ma soprattutto priva di fondamento, di cui oggi non si sarebbe neppure dovuto parlare. Grazie dell’attenzione.
Rientrano i consiglieri: Gatta M., Conoscitore A., Correale A., La Torre G..Presenti 28 PRESIDENTE: Grazie consigliere Tomaiuolo Francesco. Passiamo alla discussione. Se ci sono Consiglieri che vogliono intervenire. Interviene il consigliere Giuseppe Titta, prego. TITTA G.: Grazie Presidente. Signor Sindaco, signori Assessori, colleghi Consiglieri. Ritengo che le giustificazioni addotte qui dal consigliere Tomaiuolo mi soddisfano, trovano riscontro in una questione normativa e pertanto non entro nel merito a quello che effettivamente è stato detto, anche a livello, diciamo, di carattere personale, ma dico soltanto di essere soddisfatto e per quanto mi riguarda non ravvedo nessuna necessità di procedere ad una eventuale procedura che spetta ad un Consigliere per un auto difesa e quindi produrre, perché le documentazioni prodotte sono quelle e pertanto non è che dovremmo aggiungere ancora che cosa, niente. Ma quello che mi conforta ancora di più è che lo stesso Consigliere in un suo passaggio ha detto questo: se ci fosse eventualmente una causa di incompatibilità io sarei pronto anche a rimuoverla. Dice: ma io non so che cosa devo rimuovere se non aria fritta. Poiché l’aria fritta non si può... allora di fronte a questo assegnare 10 giorni non ha senso. Allora, per quanto mi riguarda, mi ritengo soddisfatto e per quanto mi riguarda non ci sono cause ostative al mantenimento in Consiglio Comunale del consigliere Tomaiuolo. Grazie. PRESIDENTE: Grazie consigliere Giuseppe Titta. Consiglieri, ci sono interventi, ulteriori interventi? vuole intervenire il consigliere Franco La Torre, prego. LA TORRE F.: Grazie Presidente. Solo sulla procedura seguita che, chiaramente, deve essere, come dire, trasposta poi nel deliberato. In sostanza c’è stata richiesta, diciamo, del consigliere Troiano di porre all’ordine del giorno questa discussione. In sostanza il consigliere Troiano contesta questa sopravvenuta causa di incompatibilità e la norma, l’articolo 69 del Testo Unico...
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..........:... LA TORRE F.: No, poi ti spiego che vuol dire. PRESIDENTE: No, chiedo scusa, consigliere Franco La Torre, non facciamo il dibattito, la discussione fra lei e il consigliere Troiano. Prego. LA TORRE F.: Allora il consigliere Troiano ha rilevato questo motivo, a suo dire, di incompatibilità sopravvenuta del consigliere Tomaiuolo. La legge prevede che la contestazione venga formulata dal Consiglio Comunale. Cosa vuol dire contestazione, precisiamo? La contestazione sarebbe la lettura di quanto rilevato dal consigliere Troiano Matteo al Consiglio Comunale con la conseguente memoria del consigliere Franco Tomaiuolo, come dire, tendente a destituire, diciamo, di fondamento l’asserita causa di incompatibilità rilevata dal consigliere Troiano, e quindi, di conseguenza, la deliberazione poi del Consiglio Comunale che accoglie o rigetta la contestazione che viene fatta, quindi, diciamo, ritiene sussistente la causa di incompatibilità o meno. Allora, diciamo, poiché il percosso che abbiamo fatto è questo, manca adesso il deliberato, diciamo quello che è avvenuto pari pari deve essere riportato nel deliberato. E quindi dobbiamo dire che: rilevato che il consigliere Troiano Matteo... o meglio, che il consigliere Troiano Matteo rilevava la causa di incompatibilità sopravvenuta del consigliere Franco Tomaiuolo; che il Consiglio Comunale a seguito di tale rilievo contestava al consigliere Tomaiuolo Franco tale asserita causa di incompatibilità; il Consiglio Comunale delibera di... Chiaramente delibereremo da qui a un momento ed io lo dico già fin da ora, anticipo quello che sarà il voto del gruppo del Partito Democratico, ma avendo discusso anche con gli altri gruppi consiliari, credo di interpretare anche l’orientamento degli altri gruppi consiliari, quindi di respingere, diciamo, questa richiesta e quindi di non ritenere sussistenti le cause di incompatibilità richiamate dal consigliere Troiano Matteo. Per cui, in sostanza, dovremmo solamente riformulare il deliberato tenendo conto di quelli che sono i passaggi che sono avvenuti in aula e che, quindi, andremmo con l’ultimo poi a chiudere. Quindi Segretario ci dia lumi. Grazie. PRESIDENTE: Se vogliamo chiedere il parere al Segretario. Prego Segretario se ci può dare il suo autorevole parere. SEGRETARIO GENERALE: Grazie Presidente. Secondo la logica che abbiamo seguito fino adesso, la causa di incompatibilità brevemente sussunta o sub assunta in deliberazione nella premessa, si conclude con il porre ai voti l’accoglimento ovvero la sussistenza della causa di incompatibilità, e quindi se venisse votata favorevolmente, viene contestata seduta stante, e quindi notificata la deliberazione, al consigliere interessato. A tale causa di incompatibilità, il quale nell’ambito dei 10 giorni successivi o nel termine dei 10 giorni successivi, presenta al Consiglio Comunale, le sue giustificazioni ovvero la rimozione della causa di incompatibilità. In questo caso, il Consiglio Comunale ha esaminato in origine, se la causa di incompatibilità è sussistente o meno. Tutto quello che è stato detto viene riportato in deliberazione e quindi rigetta, da quello che sto capendo, o accoglie la eccezione sollevata di incompatibilità. In quel caso noi notifichiamo all’interessato la eventuale contestazione della causa di incompatibilità. Se non viene accertata, e quindi contestata con la votazione l’accoglimento della sollevata eccezione di incompatibilità, non vi è motivo di dare altro atto nel verbale, se non quello che è stato, il sunto di tutta la discussione, ovvero sia gli emendamenti proposti; l’intervento del consigliere interessato; e la pronuncia sull’intera vicenda del Consiglio Comunale. Poiché chiunque potrebbe sollevare delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità, spetta al Consiglio, prima di avviare un procedimento, anche sul principio dell’economia degli atti, e dei procedimenti, una contestazione di incompatibilità o di ineleggibilità. Ma se questa non sussiste, noi viene avviata non l’avviamo o se sussiste viene avviato il procedimento. Dopodiché si formalizza, come avete fatto in sede di convalida degli eletti, il procedimento, viene in Consiglio Comunale nei successivi 10 giorni e si sentono le controdeduzioni ......come..(fuori microfono). La contestazione. Se si vota favorevolmente la causa di incompatibilità, notifichiamo la deliberazione di contestazione della causa di incompatibilità, ovvero sia, posta ai voti l’eccezione sollevata dal consigliere Troiano Matteo di sopravvenuta incompatibilità del consigliere Tomaiuolo Francesco, ai fini della contestazione, della stessa, si ottiene la seguente votazione: favorevoli alla contestazione della causa di incompatibilità tot;
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contrari tot. Se il Consiglio è favorevole alla contestazione della causa di incompatibilità, gliela contesta, perché il Consiglio Comunale ritiene che sussista. Se invece c’è un voto negativo, la questione si ferma qui, perché la causa è stata valutata dal Consiglio Comunale nella sua, come dire, sovranità e serenità e ritenuta non sussistente. Quindi perché avviare un procedimento che fra 10 giorni arriva alle stesse conclusioni a cui siete arrivati oggi. Se invece voi ritenete che sussista, il Presidente metterà ai voti: chi è favorevole alla contestazione della causa di incompatibilità, come ho letto nel precedente punto, e chi è contrario. Dalla votazione che otteniamo ci sarà la procedura di cui all’articolo 69 ovvero sia non ci sarà perché la questione si ferma qui. Grazie. Esce il consigliere Tomaiuolo F.. Presenti 27. PRESIDENTE: Quindi il Segretario è stato chiaro, siccome è stato chiamato in causa, ci ha illustrato e illuminato per quello che riguarda l’articolo 63 e l’articolo 69 del Testo Unico degli Enti Locali. Consiglieri, ci sono ulteriori interventi? Non ci sono ulteriori interventi. Possiamo alla votazione. Consiglieri, allora, sulla scorta di quello che è stato detto, dal Segretario, noi votiamo per appello nominale e votiamo chi è a favore della contestazione, in buona sostanza, quello che diceva il Segretario, della causa di incompatibilità, quindi votando sì, si contesta la causa di incompatibilità del consigliere Tomaiuolo Francesco. Chi vota no, vuol dire che non c’è contestazione della causa di incompatibilità del consigliere Francesco Tomaiuolo. Almeno questo è quello che c’è stato detto il Sì, si accetta, diciamo, la contestazione sollevata da parte del consigliere Matteo Troiano. No, viene rigettata, non viene approvata la contestazione del consigliere Matteo Troiano. Sono stato chiaro, Consiglieri? Quindi Consiglieri, votiamo l’accapo numero 1 per appello nominale. Prego Segretario. Al termine, il Presidente mette a votazione il provvedimento con la precisazione che chi esprime Si, è favorevole alla contestazione della causa di incompatibilità, del consigliere Tomaiuolo F. chi esprime il No, ritiene che non sussiste alcuna causa di incompatibilità. IL CONSIGLIO COMUNALE Sentito il dibattito e preso atto delle votazioni come innanzi riportate; Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17.06.2010 questo Comune ha provveduto alla convalida degli eletti del Sindaco e dei Consiglieri Comunali; Rilevato che in data 31.10.2012 con nota assunta al prot. 38326 e successiva integrativa del 2/11/2012 assunta al prot. n. 38467, il consigliere comunale Troiano Matteo chiedeva di sottoporre al Consiglio Comunale la ”Sopravvenuta causa di incompatibilità ed ineleggibilità del consigliere comunale Tomaiuolo Francesco”; Vista la nota prot. n. 39280 del 7.11.2012 con la quale il Presidente del Consiglio Comunale precisava al Consigliere Troiano Matteo che “Con riferimento alle istanze del 31.10.2012, assunta al protocollo comunale n. 38326 e del 2.11.2012 assunta al prot. comunale n. 38467, è necessario che la richiesta di trattazione in Consiglio Comunale dell’accapo: “Sopravvenuta causa ineleggibilità ed incompatibilità del consigliere Tomaiuolo Francesco in base all’art. 60 comma 1 nr.11 e dell’art. 63 comma 1 del decreto legislativo 267/2000” sia accompagnata da apposita argomentata esplicitazione della situazione personale del consigliere che lo rende interessato a detta causa di ineleggibilità ovvero incompatibilità e ciò al fine di permetterne l’esame in sede consiliare”; Preso atto che nella seduta consiliare dell’8.11.2012, il consigliere comunale Troiano Matteo in apertura di seduta poneva all’attenzione del Consiglio Comunale “la conoscenza dell’avvenuta incompatibilità, a seguito di un rinvenimento nella nostra posta cartacea della copia di una convenzione tra la compagnia del Luna Park e l’ ASE S.p.a. a firma del funzionario di 8° livello Tomaiuolo Francesco, contestualmente anche consigliere comunale” e produceva, unitamente a tale dichiarazione, fotocopia della convenzione “Servizio asporto, trasporto e smaltimento
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R.S.U. compagnia Luna Park Festa Patronale – edizione 2012”, documenti agli atti del presente fascicolo ; Preso atto che il consigliere Tomaiuolo Francesco è dipendente dell’ASE S.p.a., società in house del Comune di Manfredonia per il servizio smaltimento rifiuti; Visto l’art. 63 del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale: 1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale: 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell’ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma; 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito; 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
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2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici. 3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Visto l’art. 69 del citato decreto ai sensi del quale: 1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta. 2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità. 3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso. 4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. 5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio. 6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto. 7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore. Preso atto che la eccepita causa di sopravvenuta incompatibilità del consigliere comunale Tomaiuolo Francesco va sottoposta all’esame del Consiglio Comunale ai sensi delle disposizioni normative fissate dal T.U.E.L. 267/2000; Rilevato che l’eccezione di sopravvenuta incompatibilità sollevata dal consigliere Troiano Matteo nella seduta dell’8.11.2012 fa generico riferimento all’art. 63 del citato Decreto Legislativo, senza specificare la effettiva fattispecie invocata e che la stessa, tenuto conto del concreto rilievo mosso (stipula di convenzione) deve, ad integrazione di quanto eccepito, riscontrarsi con riferimento al comma 1, punto 1 del citato art. 63, salvo quanto diversamente, eventualmente precisato dallo stesso consigliere Troiano; Preso atto che la normativa vigente rimette direttamente al Consiglio Comunale le determinazioni in merito alla condizione di incompatibilità dei propri componenti; Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’art.49 del D. Lgs. 267/2000;
Ai voti l’eccezione sollevata dal consigliere Troiano Matteo, di sopravvenuta incompatibilità del Consigliere Tomaiuolo Francesco, ai fini della contestazione della stessa, si è ottenuto la seguente votazione;
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Con 26 voti contrari, 1 voto favorevole (Troiano M.), espressi per appello nominale dai 27 consiglieri presenti e votanti sui 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente; DELIBERA In merito alla eccepita causa di incompatibilità di cui all’art. 63 comma 1, punto 1 del D.Lvo 267/2000 del consigliere comunale Tomaiuolo Francesco, assumere le seguenti determinazioni:
Di non contestare al Consigliere Comunale Tomaiuolo Francesco alcuna causa di incompatibilità previste ai sensi dell'art.63 comma 1, punto 1 del D.Lvo n.267/2000, così come sollevato e proposto dal Consigliere Troiano Matteo perché ritenute insussistenti.
Trasmettere copia del presente atto alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Foggia;
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE F.to: Vitulano
F.to: Fiorentino
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ATTESTAZIONE
La presente deliberazione: 1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 21 DIC.2012 ....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi. 21 DIC.2012 2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici
per l'esecuzione:
Presidente Consiglio Comunale. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ . _____________________________________________________________
3. è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000; è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000. 21 DIC.2012 Dalla Residenza comunale,lì____________ IL SEGRETARIO GENERALE F.to: Fiorentino
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E' copia conforme all'originale Data 21 DIC.2012
Il Segretario Generale