S.P.A.
CAPITOLATO D’ONERI PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CTM S.p.A. (BU/CG – A.331/15) ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO Forma oggetto del presente Capitolato la disciplina del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto a favore del personale dipendente del CTM S.p.A., in conformità di quanto indicato negli Allegati e alle condizioni previste nel presente Capitolato. Tale servizio dovrà essere svolto attraverso una rete di locali convenzionati (ristoranti, tavole calde, punti di ristoro in genere), in possesso dei requisiti richiesti dai commi 1, 2 e 3 dell’art.285 del DPR n.207/2010. ART. 2 – AMMONTARE ANNUO DELL’APPALTO Il numero dei buoni pasto previsti per un anno risulta pari a 70.000 unità. L’importo a base d’asta, calcolato sul valore facciale del buono pasto, è pari a € 455.000,00 compresa IVA al 4%. CTM ha la facoltà di variare tale numero, nel corso del contratto, del più o meno 20% (venti per cento), ferme restando le condizioni ed i prezzi unitari offerti ed accettati. Qualora a seguito di accordi interni al CTM, il valore facciale del buono venisse modificato, sul nuovo valore dovrà essere applicato lo stesso ribasso percentuale proposto in sede di offerta. ART.3 - REQUISITO DI PARTECIPAZIONE L’Impresa concorrente in sede di presentazione dell’offerta deve indicare, a pena di esclusione: a. n. 40 esercizi complessivi convenzionati ubicati in Cagliari, nel raggio di 1 Km dalle sedi CTM di V.le Trieste 159/3 e V.le Ciusa 14, e più precisamente: nel numero minimo di 25 per la sede di V.le Trieste e di 15 per la sede di V.le Ciusa 14; Il calcolo della distanza, inteso come percorso pedonale verrà effettuato con il sistema Google maps. b. oltre gli esercizi di cui al precedente punto a), 50 esercizi convenzionati ubicati in Cagliari e zone limitrofe servite dai mezzi CTM. Le zone limitrofe (indicate nella pag. 17 della carta della mobilità -Home del sito internet aziendale www.ctmcagliari.it) servite dai mezzi CTM sono le seguenti: Cagliari Quartu S. Elena Monserrato Selargius
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Quartucciu Elmas Assemini Decimomannu
ART.4 – CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO E CONSEGNA La stampa, la fornitura e la consegna dei buoni pasto raggruppati in carnet, saranno effettuate dalla Impresa affidataria, a propria cura e spese, con cadenza mensile, secondo le quantità di volta in volta commissionate. I buoni pasto dovranno avere caratteristiche tecniche che li rendano di difficile falsificazione e dovranno indicare: - la ragione sociale del datore di lavoro (CTM S.p.A.); - la ragione sociale o il codice fiscale della società di emissione; - la numerazione progressiva non ripetibile; - l’indicazione del valore facciale; - il periodo di validità; - gli spazi per l’apposizione della data di consumazione del pasto, della firma dell’utilizzatore e del timbro dell’esercizio convenzionato; - la dicitura "il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore". La consegna dei buoni pasto avverrà in maniera centralizzata presso gli uffici del Settore Personale – V.le Trieste 159/3, 09123, Cagliari- e sarà accompagnata da un tabulato da cui risulterà il numero dei carnet consegnati ed il numero dei buoni pasto con relativo codice di serie contenuti in ciascun carnet. La consegna dei buoni verrà effettuata entro 5 giorni lavorativi dall’ordine. L’Impresa avrà l’obbligo di rimborsare il CTM, entro i due mesi successivi alla data di scadenza della loro validità, i buoni pasto non utilizzati, al loro valore unitario. L’Impresa si impegna a fornire mensilmente al CTM un tabulato contenente la descrizione della movimentazione dei buoni pasto raccolti in ciascun mese dagli esercizi convenzionati. ART.5 – MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI BUONI PASTO I buoni pasto possono esser utilizzati per il loro intero valore solo per somministrazioni di cibo e bevande presso gli esercizi convenzionati e previa apposizione da parte del dipendente-fruitore della data e firma negli appositi spazi. Il buono è personale ed incedibile, non può essere convertito in denaro o dare diritto a ricevere alcuna somma di denaro. E’ a carico del dipendente titolare del buono il pagamento, da effettuarsi in contanti, direttamente all’esercizio somministrante, dell’eventuale differenza tra il prezzo della consumazione richiesta ed il valore del buono pasto. ART.6 - DURATA DEL CONTRATTO E QUANTITATIVI Il contratto avrà la durata di un anno con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto, e potrà essere rinnovato, alle medesime condizioni, per uguale periodo previo accordo tra le parti.
_______________________________________________________________________________ Durante il periodo di validità del contratto la fornitura non potrà essere interrotta per alcun motivo, salvo i casi di comprovata forza maggiore. ART.7 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA IMPRESA AFFIDATARIA Il Fornitore è tenuto a:
garantire e manleverare il CTM da qualsiasi pretesa avanzata dai ristoratori; consegnare i buoni pasto con le modalità ed entro i termini stabiliti dall’art. 4; garantire l’accettazione dei buoni pasto in tutti gli esercizi convenzionati; comunicare immediatamente al CTM l’eventuale venir meno in capo agli esercizi convenzionati delle autorizzazioni previste dalla legge, e provvedere entro 10 giorni alla sostituzione del locale, ferma restando il rispetto della condizione prevista dall’art.3; segnalare tempestivamente le variazioni all’elenco degli esercizi convenzionati di cui all'art.3 del presente Capitolato, ferma restando la condizione richiesta dallo stesso articolo e nel rispetto del numero di convenzioni indicate in offerta; stipulare una polizza assicurativa con massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 per copertura da rischi per eventuali danni igienico-sanitari che il dipendente dovesse subire durante o a causa del consumo dei pasti nei locali convenzionati; stipulare nuove convenzioni con altri esercizi qualora CTM segnali eventuali disservizi da parte dei locali convenzionati oppure su motivate proposte avanzate dallo stesso (non di gradimento o che si fossero in qualche modo resi inadempienti); fornire su richiesta del CTM l’elenco aggiornato dei locali/esercizi convenzionati; esonerare il CTM da ogni e qualsiasi responsabilità o controversia nascente nei rapporti che essa ditta ha con i locali convenzionati.
CTM si riserva di controllare, attraverso propri incaricati, la regolarità delle prestazioni da parte degli esercizi convenzionati. Qualsiasi spesa inerente il contratto sarà a carico del Fornitore. ART.8 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE Il Fornitore è tenuto a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, assicurazioni sociali e tutela infortunistica, assumendone gli oneri relativi. Essa s’impegna altresì a regolare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro, per la categoria e la località in cui i lavori si svolgono. ART.9 - OBBLIGHI CONVENZIONATI
DELL’IMPRESA
AFFIDATARIA
VERSO
GLI
ESERCIZI
Gli accordi stipulati tra le Società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili dovranno contenere quanto richiesto dal comma 9 dell’art. 285 del D.P.R. n.207/2010. Il rimborso all’esercizio convenzionato, non potrà superare il 4% del valore facciale del buono pasto e dovrà essere omnicomprensivo di qualsiasi onere tecnico/amministrativo. Pertanto l’unico costo a carico dell’esercizio convenzionato deve consistere nella commissione trattenuta. Il termine di pagamento agli esercizi convenzionati non potrà superare n.45 giorni.
_______________________________________________________________________________ L’impresa affidataria, ai fini della stipulazione del contratto, dovrà trasmettere copia degli accordi di convenzionamento sottoscritti. ART.10 - INADEMPIENZE/PENALITÀ Qualora la consegna dei buoni pasto fosse effettuata in ritardo rispetto ai tempi indicati nell’art.4 del presente capitolato, il CTM applicherà per ogni giorno di ritardo una penale pari all’1% del valore nominale di ciascuno dei buoni pasto non consegnati entro il termine previsto sempre che il ritardo non sia imputabile a causa di forza maggiore. La somma delle penali non potrà in nessun caso superare il 2% del valore della fornitura. Nell’ipotesi in cui non venissero accettati i buoni pasto nei locali convenzionati di cui all’art. 3 del presente Capitolato si applicherà una penale di € 100,00. Nell’ipotesi in cui venisse meno il rispetto della condizione di cui all’art. 3 e non si provvedesse entro 10 giorni a reintegrare il numero dei locali convenzionati nelle ubicazioni previste dall’art. 3 si applicherà una penale di € 100,00. L’applicazione delle norme del presente articolo non esclude la facoltà da parte del CTM di recedere dal contratto, né il suo diritto al risarcimento di eventuali danni. Per il pagamento delle penalità, il CTM si rivarrà, mediante trattenuta, sui crediti dell’Impresa e, se questi non fossero sufficienti, sul deposito cauzionale prestato. CTM S.p.A., ai sensi dell’art.1456 del cod.civ., si riserva la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l’aggiudicatario, a mezzo di lettera raccomandata e con riserva di risarcimento degli ulteriori danni, nel caso di persistenza di inadempienze contrattuali e/o grave negligenza nell’esecuzione, anche di diversa natura, nonostante la diffida, ripetuta tre volte per iscritto ad adempiere correttamente le obbligazioni derivanti dal contratto. Le parti, inoltre, concordano che il contratto sarà risolto di diritto nei casi di: a. cessione del contratto d‘appalto da parte dell‘aggiudicataria; b. cessazione dell'attività; c. concordato preventivo, di fallimento, salvo quanto previsto dal precedente art.7, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro di pignoramento a carico dell'aggiudicataria. In tali casi a quest'ultima spetterà solo il pagamento dei buoni pasto sino a quel momento effettivamente utilizzati dai dipendenti aventi diritto. La risoluzione del contratto verrà comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e produrrà effetto dalla data di ricezione, fatto salvo il diritto del CTM al risarcimento di tutti i danni che l'Impresa abbia cagionato, compresi quelli che derivino dalla stipulazione di un nuovo contratto. ART.11 - PAGAMENTO DELLE FATTURE L'impresa affidataria, alla fine di ciascun mese, emetterà la fattura relativa al numero dei buoni pasto consegnati con la distinta riepilogativa dei numeri di serie. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dal ricevimento, previo collaudo da parte dirigente del Settore Personale. L’Impresa affidataria si obbliga a rimborsare i buoni restituiti perché non utilizzati, al loro valore di acquisto, mediante calcolo compensativo con le somme a debito e con esposizione del medesimo calcolo in fattura. Ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 207 del 2010 “Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore”, sull’importo netto dei pagamenti
_______________________________________________________________________________ è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità. Ai sensi della legge 136/2010, l’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore deve utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto saranno registrati su tali conti correnti dedicati. Il bonifico bancario riporterà il CIG relativo al contratto in oggetto. A seguito della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario comunica, con apposita nota indirizzata Al Settore Amministrazione e Bilancio del CTM S.p.A. e trasmessa anche via fax, al numero 070.2091.222: gli estremi identificativi di tale conto corrente dedicato; la denominazione del contratto a cui è associato il conto (la denominazione del contratto); l’indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto; la sede operativa se diversa dalla sede legale; il numero dei dipendenti. Previa acquisizione, da parte di CTM S.p.A., del Documento Unico di Regolarità Contributiva aggiornato, i pagamenti saranno effettuati a trenta giorni dalla ricezione da parte di CTM della fattura. I pagamenti avverranno tramite la UNIPOL BANCA Piazza Ichnusa, 21 – 09125 – Cagliari. Vi invitiamo, inoltre, a riportare il CIG in fattura. ART.12 - FORO COMPETENTE Per eventuali controversie dipendenti dall’applicazione del contratto è competente il Foro di Cagliari.