CITTA’ DI CORDENONS Medaglia di Bronzo al V.M.
Provincia di Pordenone
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06.03.2013 adeguato al d.lgs. 14 marzo 2013,n. 33.
INDICE
Art. 1 - Ambito di applicazione……………...…………………………………………………………1 Art. 2 – Obblighi per gli amministratori…………..………………………………………………...1 Art. 2 bis - Dichiarazione annuale….…………..……….…………………………………..……….1 Art. 3 – Dichiarazione di fine mandato………..…………………………………………………….2 Art. 4 – Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati………..…………………………………………...2 Art. 5 – Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni …………..…………………………………3 Art. 6 – Procedimento…………………………………………………………………………………...3 Art. 7 - Pagamento in misura ridotta………………………………………………………………..4 Art. 8 –Ordinanza ingiunzione..……………………………………………………..…………...…..4 Art. 9 - Opposizione……..……………………………………………………………………………….4 Art. 10 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria………………………………………...4 Art. 11 – Termini di pubblicazione……………………………………………………………………4 Art. 12 – Entrata in vigore………………………………………………………………………………4 Allegato A) Allegato B)
Art.1 - Ambito di applicazione 1) Il presente regolamento recepisce le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza del Comune, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 2) Sono titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politica i componenti del Consigli comunale, i componenti la Giunta comunale e il Sindaco quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune. 3) Ai fini del presente regolamento, i titolari di cariche pubbliche elettive e i titolari di cariche di governo sono denominati “amministratori”. 4) L’Ufficio di Segreteria Generale del Comune cura la consegna di copia dei modelli di dichiarazione a tutti gli amministratori, i quali li rendono disponibili ai propri parenti entro il secondo grado e al coniuge non legalmente separato. Tali modelli dovranno essere debitamente compilati, sottoscritti da tutti i predetti e riconsegnati con le modalità di cui ai successivi articoli. Art.2 – Obblighi per gli amministratori dopo l’elezione. Gli amministratori sono tenuti a depositare presso l’ufficio di Segreteria Generale entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dall’accettazione della nomina (art 14 comma 2 di d. lgs 33/2013): 1) una dichiarazione concernente: i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”(1); 2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche (2); 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero” (3). Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell’art. 4 della L. 659 del 1981, relative agli eventuali contributi ricevuti; 4) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (4); 5) il curriculum (5); Gli adempimenti di cui al punto 1 e 2 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono. Art 2 bis – Dichiarazione annuale (6) 1) Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, di ogni anno di carica, i soggetti di cui all’articolo precedente devono depositare una attestazione riguardante le variazioni
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Modello utilizzabile individuato come allegato A del presente regolamento. La relativa scadenza di presentazione varia in funzione del modello utilizzato per la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate: modello 730 o modello unico. Se l’amministratore non è già in possesso della dichiarazione, ai termini di presentazione alla Ag. dell’E. vanno aggiunti i giorni eventualmente stabiliti con provvedimento nazionale per la consegna della ricevuta di avvenuto invio alla medesima Agenzia da parte del professionista abilitato. 3 Modello utilizzabile individuato come allegato A del presente regolamento. 4 Inserita nel Modello individuato come allegato A del presente regolamento, utilizzabile a partire dalla dichiarazione di aggiornamento da presentare nel 2014 relativa a 2013. 5 Modello utilizzabile individuato come allegato B del presente regolamento. 6 Tale adempimento concerne anche il coniuge non separato, figli e parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono. 2
della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente e copia dichiarazione dei redditi (7).
della
Art.3 – Dichiarazione di fine mandato (8) 1) Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, per scadenza di mandato o per qualsiasi altra causa, i soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti a presentare presso l’Ufficio di Segreteria Generale del Comune una dichiarazione, anche se negativa, relativa alle variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione depositata. 2) Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, i soggetti sopra indicati sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. (9) 3) La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel casi di rielezione dell’amministratore cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio Comunale di appartenenza e nel caso di conferma dell’Assessore per un nuovo mandato amministrativo. Art.4 – Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati 1) L’Ufficio di Segreteria Generale del Comune cura il ricevimento, la tenuta e l’aggiornamento delle dichiarazioni, documenti e informazioni di cui all’articolo 2 - 2 BIS e 3 del presente Regolamento. 2) Le dichiarazioni e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere acquisite al protocollo generale del Comune. 3) I documenti e le informazioni di cui all’art. 2 devono essere pubblicati secondo la disciplina prevista dall’art 9 del d.lgs. 14 marzo 2013,n. 33, come segue: a) nella Home Page, sono fornite le informazioni di carattere generale relative al Comune con una sezione dedicata agli organi istituzionali; b) accedendo a tale sezione, si potranno consultare le informazioni relative alla composizione e alla struttura di ciascun organo di governo; c) a ciascun nominativo del componente della Giunta o del Consiglio ed al nominativo del Sindaco, è associato il relativo link qualificato dati patrimoniali; d) accedendo al link così definito si rinvengono le informazioni oggetto di informazione obbligatoria. 4) Ai documenti e alle informazioni, fornite dal coniuge non separato dai figli o dal parente entro il secondo grado di parentela, non si applica l’art. 7 del d.lgs. 14 marzo 2013,n. 33, come stabilito dall’art. 14 dello stesso decreto legislativo. Trova applicazione la disciplina del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196(10), l’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82(11) e l’art. 5 del decreto legislativo 24 gennaio 2006,n. 36(12): pertanto, in riferimento ai soggetti del presente punto i dati vengono pubblicati, ove consentito, in formato non aperto e il relativo riutilizzo deve essere richiesto al detentore, P.A. 5) L’art. 14 comma 2 del decreto legislativo 33/2013 stabilisce che la pubblicazione da parte della P.A. deve avvenire entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale che devono essere definitivamente rimosse dal sito web e non trasferite nelle sezioni archivio dal momento di cessazione dell’incarico o mandato.
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Vedi nota 2. Tale adempimento concerne anche il coniuge non separato, figli e parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono. 9 Vedi nota 8. 10 Codice in materia di protezione dei dati personali. 11 Codice dell'amministrazione digitale. 12 Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico. 8
Art.5 – Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni 1) Il Responsabile dell’Area in cui è incardinato l’ufficio di Segreteria Generale è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente regolamento; 2) Per agevolare l’osservanza degli obblighi di denuncia, è inviato, a cura del Responsabile dell’Ufficio di Segreteria Generale del Comune con i compiti e per gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e integrità, apposito avviso agli amministratori almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini; tale avviso è da considerarsi comprensivo di notizia ai parenti entro secondo grado e coniuge non separato, in quanto l’obbligo di consegna delle relative dichiarazioni è in capo all’amministratore, quindi è onere di quest’ultimo adoperarsi nei confronti del parente. 3) In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti, il Responsabile dell’Area in cui è incardinato l’ufficio di Segreteria Generale invita, anche utilizzando i mezzi informatici a disposizione come l’indirizzo P.E.C., l’amministratore a presentare la dichiarazione o ad integrare e/o correggere la dichiarazione già presentata, entro 15 giorni consecutivi dalla ricezione dell’invito. La stessa comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, ciascuno per la relativa competenza. 4) Nel caso in cui l’amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o ad integrare e/o correggere la dichiarazione già presentata il Responsabile dell’Area in cui è incardinato l’ufficio Segreteria Generale provvede a comunicare l’avvenuta regolarizzazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, senza l’applicazione di alcuna sanzione ulteriore. 5) Nel caso in cui l’amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a intergare/correggere la dichiarazione già presentata, il Responsabile dell’Area in cui è incardinato l’ufficio di Segreteria Generale comunica l’avvenuta inadempienza al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, ciascuno per la rispettiva competenza, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile, al rispettivo organo collegiale. L’inosservanza del termine di diffida ad adempiere comporta la segnalazione al Segretario Generale per il successiva attivazione del procedimento sanzionatorio come regolamentato dal successivo articolo. 6) A carico dell’amministratore inadempiente è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di € 500 (cinquecento) a un massimo di €10.000 (diecimila), come stabilito dall’art. 47 del d.lgs. 33/2013. Art. 6 - Procedimento 1) Diffida ad adempiere. Attivazione della procedura di contestazione. Nel caso di mancato rispetto del contenuto dell’invito di cui all’art. 5 punto 3, il Responsabile dell’ufficio di Segreteria Generale ne dà comunicazione al Segretario Generale. Il Segretario Generale, prima di attivare la procedura di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, invita l’inadempiente ad ottemperare entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione, con l’avvertenza che, in caso di inerzia, si procederà all’attivazione del procedimento sanzionatorio amministrativo. Il Segretario Generale è il funzionario addetto all’accertamento e alla contestazione della violazione, in virtù dell’art. 43 del d.lgs n.33/2003 e della legge n.689/81. Nel caso di inosservanza della diffida il Sindaco e il Presidente del Consiglio ne danno notizia al Consiglio comunale. 2) Contenuto del verbale di accertamento Il verbale di accertamento, da compilarsi a cura dell’Ufficio di Segreteria Generale, contiene: a) l’indicazione dell’anno, del mese, del giorno, dell’ora e del luogo dell’accertamento; b) le generalità e la qualifica del verbalizzante; c) le generalità complete del trasgressore;
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d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, con l’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e dei mezzi o strumenti utilizzati dal trasgressore; e) l’indicazione della norma violata; f) l’indicazione dell’Organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito e al quale può presentare scritti difensivi e documenti; g) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art.7, con l’indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento. 3) Termini e modalità della contestazione Il verbale di accertamento deve essere notificato all’interessato entro il termine di sessanta giorni dall’accertamento, a mezzo del messo comunale o utilizzando i mezzi informatici a disposizione come la P.E.C. Art. 7 - Pagamento in misura ridotta (13) Entro il termine di trenta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta dell’importo di € 1.000,00 (pari al doppio del minimo edittale previsto, perché più favorevole rispetto al terzo del massimo), oltre alle spese di procedimento, Art. 8 – Ordinanza Ingiunzione. L’ordinanza ingiunzione è emessa in osservanza alle disposizioni dell’articoli 17 e 18 della l. 24 novembre 1981, n. 689. Art. 9 – Opposizione (14). Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento l’interessato può proporre ricorso avanti il Giudice di Pace, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Art. 10 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria È disposto, su richiesta scritta dell’interessato che si trova in condizioni economiche disagiate, secondo la normativa vigente, con l’emissione della ordinanza ingiunzione, disponendo il pagamento in rate mensili comprese tra un numero minimo di tre a un numero massimo di trenta, con ciascuna rata di importo non inferiore a € 100,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'obbligato e' tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. Art. 11 – Termini di pubblicazione Come previsto dall’art. 14 comma 2 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, i dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, rientranti nell’obbligo di pubblicazione, sono pubblicati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la dichiarazione dei redditi, le situazione patrimoniale e, ove consentita la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico e del mandato. Decorso il termine di pubblicazione le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione nella sezione denominata “Sanzioni per mancata comunicazione dei dati”. Art. 12 – Entrata in vigore 1) Il presente regolamento, adeguato in materia al d. lgs. 33/2013, è di immediata applicazione. 2) Qualunque modifica o integrazione alle disposizioni di legge che venissero emanate successivamente all’approvazione del presente regolamento e che riguardino la disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive
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Articolo 16 della l. 689/90; Ai sensi del comma 3, dell’art. 6 del D.lgs. n. 150 / 2011;
e di governo troveranno diretta ed immediata applicazione nel Comune di Cordenons, senza necessità di alcun recepimento o presa d’atto da parte dell’ente. 3) In particolare, in relazione ad eventuali modifiche normative, i modelli di dichiarazione di cui agli allegati “A” e “B”, potranno essere adeguati direttamente da parte dell’Ufficio di Segreteria Generale previo parere della Conferenza dei capigruppo. Allegato “A” dichiarazione sulla situazione reddituale e patrimoniale. Allegato “B” curriculum.
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