Brescia, 16 febbraio 2015
OIC 16 – OIC 16 – Immobilizzazioni materiali
Dott. Federico Venturi
www.pirolapennutozei.it
OIC 16 –– Novità (1/2) OIC 16
Dott. Feederico Ven nturi
Il principio contabile OIC 16 chiarisce quanto previsto dal codice civile all all’art art. 2426 comma 1 numeri 1) 2) e 3). L’OIC 16 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il nuovo principio contabile, contabile nella versione dell dell’agosto agosto 2014, 2014 presenta alcune novità formali e sostanziali rispetto alla versione del 2005, applicabili ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. In particolare: p ‐ sono state introdotte precisazioni in merito agli aspetti applicativi degli ammortamenti; ‐ è stata eliminata la previsione secondo cui l’ammortamento andava sospeso per i cespiti non utilizzati per lungo tempo; ‐ è stata riformulata la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari, rendendola più agevole nella comprensione e nell’applicazione; ‐ è stata eliminata la possibilità di non scorporare il valore del terreno dai fabbricati su cui essi insistono quando il valore del terreno tenda a coincidere con il valore del fondo di ripristino/bonifica del sito; 2
OIC 16 –– Novità (2/ OIC 16 Novità (2/2 2) ‐ è stato chiarito che le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito vanno iscritte al presumibile valore di mercato al lordo dei costi accessori;
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‐ è stato precisato che h le l svalutazioni l di immobilizzazioni bl rivalutate l transitano per ill conto economico salvo eventuale diversa previsione di legge; p oposto il ttrattamento atta e to o originario g a o de dei be beni dest destinati at ad esse esseree venduti e dut ‐ è stato riproposto (in attesa che venga recepita nel nostro ordinamento la nuova direttiva contabile europea); ‐ è stata t t inoltre i lt stralciata t l i t la l parte t relativa l ti alla ll svalutazione l t i per perdite dit durevoli d li in i quanto oggetto del nuovo principio contabile, l’OIC 9.
Il principio contabile è destinato alle società che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e non è quindi applicabile alle società che hanno adottato gli IAS/IFRS. IAS/IFRS
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OIC 16 –– Immobilizzazioni materiali (1/6) OIC 16 Immobilizzazioni materiali
beni di uso durevole costituenti parte dell’organizzazione permanente delle società.
Caratteristiche
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‐ beni che hanno utilità pluriennale che concorrono alla formazione del risultato economico i e dalla d ll situazione it i patrimoniale‐finanziaria ti i l fi i i di più iù esercizi; ii ‐ beni acquistati o prodotti, o in corso di costruzione; ‐ l’l’uso durevole d l presuppone l’esistenza l’ i t di fattori f tt i e condizioni di i i produttive d tti la l cuii utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. q ((che comprende p Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto anche i costi accessori) o al costo di produzione ‐ art. 2426, n.1, c.c. . Il costo di produzione comprende tutti I costi direttamente imputabili al prodotto. Pùò comprendere anche altri costi , per la quota ragionevolmente imputabile all’immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizato; con gli stessi criteri possono esser aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. I 4
OIC 16 –– Immobilizzazioni materiali (2/6) OIC 16 Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. utilizzazione
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Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.
L’art. 2424 del c.c. prevede che le immobilizzazioni materiali siano iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce BII con la seguente classificazione: ‐ 1)Terreni e fabbricati; ‐ 2) impianti e macchinario; ‐ 3)) attrezzature industriali e commerciali;; ‐ 4) altri beni; ‐ 5) immobilizzazioni in corso e acconti.
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OIC 16 –– Immobilizzazioni materiali (3/6) OIC 16 Terreni e fabbricati (voce B.II.1): B II 1):
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Tale voce può comprendere: ‐ Terreni; ‐ fabbricati industriali; ‐ fabbricati civili, che si riferiscono a immobilizzazioni materiali che non sono strumentali per l’attività della società ma che rappresentano un investimento di mezzi finanziari oppure sono posseduti d i in i ossequio i a norme di carattere statutario i o previsioni i i i di legge; l accoglie li inoltre immobili aventi carattere accessorio rispetto agli investimenti strumentali ‐ costruzioni leggere. Nella voce terreni sono compresi i terreni su cui insistono i fabbricati in quanto si tratta di beni non ammortizzabili avendo vita illimitata (eccezione per i terreni come cave e per discariche). Non è quindi più possibile classificare questi terreni unitamente ai fabbricati che hanno invece una vita limitata e per questo sono attività ammortizzabili. E’ stata eliminata la previsione che consentiva di non scorporare il valore del terreno da quello dei fabbricati sui quali questi insistono quando il valore del terreno tende a coincidere con il valore del fondo di ripristino/bonifica del sito. Lo scorporo in assenza di un costo avviene in base a una stima. Inoltre un incremento del valore del terreno sul quale è costruito un edificio non influisce sulla determinazione della vita utile del fabbricato. 6
OIC 16 –– Immobilizzazioni materiali (4/6) OIC 16 Impianti e macchinario (Voce B.II.2): Rispetto alla vecchia versione è chiarita la distinzione tra impianti generici e impianti specifici. specifici Impianti generici: sono impianti non legati alla tipica attività dell’impresa (es: servizi di riscaldamento, condizionamento, allarme); Dott. Feederico Ven nturi
impianti specifici: sono impianti legati alle tipiche attività produttive dell’azienda. Viene inoltre specificata la differenza tra macchinario automatico, in grado di svolgere da sé determinate operazioni, e macchinario semiautomatico che necessita dell’ausilio personale. La voce B.II.2 B II 2 è quindi ripartita come segue: ‐ impianti generici p specifici p ‐ impianti ‐ altri impianti (es.forni e loro pertinenze) ‐ macchinario automatico e macchinario non automatico 7
OIC 16 –– Immobilizzazioni materiali (5/6) OIC 16
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Attrezzature industriali e commerciali (Voce B.II.3): Tale voce comprende le attrezzature (es. (es attrezzi di laboratorio, laboratorio equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa), ovvero strumenti con uso manuale necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene complesso, complesso e ll’ attrezzatura varia (comprende convenzionalmente utensili) legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d d’usura. usura.
Altri beni (Voce B.II.4): Tale voce è stata parzialmente rivista. Nello specifico le “migliorie a beni di terzi” non sono più inserite fra le immobilizzazioni materiali, in aderenza alla dottrina più iù diffusa diff sono esposte fra f le l immobilizzazioni i bili i i immateriali. i i li
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OIC 16 –– Immobilizzazioni materiali (6/ OIC 16 Immobilizzazioni materiali (6/6 6) La voce altri beni può comprendere:
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‐ mobili; ‐macchine d’ufficio; ‐ automezzi; ‐ imballaggi gg da riutilizzare; ‐ beni gratuitamente devolvibili.
Immobilizzazioni in corso e acconti (Voce B.II.5): Tale voce non è variata nella sostanza rispetto alla precedente versione del principio contabile e si compone di: ‐ immobilizzazioni materiali in corso di costruzione; ‐ anticipi a fornitori per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali.
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OIC 16 –– Immobilizzazioni materiali OIC 16
RILEVAZIONE INIZIALE RI VA ION INI IA
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OIC 16 –– Immobilizzazioni materiali OIC 16 Ill valore l originario di d un’immobilizzazione ’ bl materiale l è costituito dal d l costo per l’impresa l’ che h include l d tutti i costi relativi all’acquisizione del cespite. Esso comprende il costo di acquisto, i costi accessori d’acquisto (costi collegati all’acquisto che sono sostenuti affinché ll’immobilizzazione immobilizzazione possa essere utilizzata) e i costi sostenuti per il trasporto del cespite nel luogo e nelle condizioni necessarie perché costituisca bene duraturo per la società.
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Il costo di acquisto è rappresentato dal prezzo effettivo d’acquisto da corrispondere al fornitore del bene, di solito rilevato dal contratto o dalla fattura. Il costo effettivamente sostenuto include l’onere per p l’imposta sul valore aggiunto sostenuto se la società opera in regime di IVA indetraibile. Gli sconti incondizionati in fattura sono portati a riduzione del costo. Normalmente le immobilizzazioni materiali comprese nelle sottovoci BII1 (Terreni e Fabbricati) e BII4 (Altri beni) sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento del titolo di proprietà se acquisite a titolo oneroso o gratuito. Nei casi in cui non sia trasferita la piena proprietà o siano poste particolari condizioni, la rilevazione iniziale dell’immobilizzazione materiale avviene nel momento in cui sono assunti sostanzialmente tutti i rischi connessi alla sua acquisizione. Le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione iscritte nella voce BII5 sono rilevate inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del cespite. Esse rimangono iscritte come tali fino alla data in cui il bene può essere utilizzato; a tale data l’immobilizzazione materiale è riclassificata nella specifica voce dell dell’attivo attivo. Gli acconti versati ai fornitori per ll’acquisto acquisto di immobilizzazioni materiali iscritte nella voce BII5 sono rilevati inizialmente alla data in cui tali importi sono corrisposti.
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OIC 16 –– Costruzioni in economia OIC 16 La trattazione della voce “Costruzioni in economia” è stata sintetizzata nella nuova versione del principio contabile in oggetto.
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Viene stabilito che il costo iniziale di un cespite, cespite totalmente o parzialmente costruito in economia, è il costo di produzione inclusivo dei costi diretti e dei costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso (con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della loro fabbricazione). I costi di natura straordinaria sostenuti durante la costruzione del cespite non sono capitalizzabili e sono addebitati al conto economico dell capitalizzabili, dell’esercizio esercizio in cui si sostengono. sostengono
ecc o p principio c p o co contabile tab e d distingueva st gue a ttraa cost costruzioni u o in eco economia o a ssvolte o te in maniera a ea Il vecchio continuativa e costruzioni in economia svolte in maniera occasionale. Nel primo caso le stesse vanno valutate al costo di fabbricazione (costi diretti e quota parte delle spese generali di fabbricazione). Nel secondo caso si ritiene accettabile escludere dalla valutazione le spese generali di produzione, in sostanza i normali costo di periodo che l’impresa avrebbe comunque sostenuto.
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OIC 16 –– Oneri finanziari (1/2) OIC 16 Il Codice Civile prevede che nel costo di acquisto o di produzione si possano comprendere i costi ragionevolmente imputabili al prodotto, di conseguenza possono essere, facoltativamente, aggiunti anche gli oneri relativi al finanziamento (sia in caso di finanziamenti specifici “di scopo”, sia in caso di finanziamenti generici).
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LLa precedente d t versione i d l principio del i i i prevedeva d l capitalizzazione la it li i d i solili dei finanziamenti specifici che soddisfacevano determinati requisiti. possono essere capitalizzati p nei limiti della Ora anche i finanziamenti ggenerici p quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione. Tale ammontare capitalizzabile è determinato applicando ai costi sostenuti per l’investimento un tasso di capitalizzazione corrispondente alla media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti in essere durante l’esercizio, diversi dai finanziamenti di scopo. Gli oneri finanziari sono imputati nella voce C17 “interessi interessi e altri oneri finanziari finanziari” del conto economico dell’esercizio in cui maturano. Tale voce comprende gli interessi capitalizzati che trovano per tale importo contropartita nella voce A4 incrementi di immobilizzazioni per lavori interni interni”.. “incrementi 13
OIC 16 –– Oneri finanziari (2/ OIC 16 Oneri finanziari (2/2 2) La capitalizzazione degli oneri finanziari può essere effettuata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni, nei limiti applicabili alla specifica fattispecie:
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‐ la capitalizzazione p degli g oneri finanziari è ammessa con riguardo g ad oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili, entro il limite del valore recuperabile; ‐Nella Nella misura in cui i fondi sono presi a prestito specificatamente per finanziare la costruzione di un bene, e quindi costituiscono costi direttamente imputabili al bene, l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili sul quel bene deve essere determinato in base agli effettivi oneri finanziari sostenuti per quel finanziamento durante l’esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall’investimento temporaneo di quei fondi.; ‐ sono capitalizzabili solo gli interessi maturati su beni che richiedono un periodo di costruzione significativo. Per periodo di costruzione si intende il periodo che va dal pagamento ai fornitori di beni e servizi relativi all’immobilizzazione materiale fino al momento in cui essa è pronta per l’uso, incluso il normale tempo di montaggio e messa a punto. La capitalizzazione degli oneri finanziari è sospesa durante i periodi, non brevi, nel quale lo sviluppo del bene è interrotto. ‐La La scelta di capitalizzare gli oneri finanziari è applicata in modo costante nel tempo. tempo 14
OIC 16 –– Immobilizzazioni che costituiscono unità economico OIC 16 Immobilizzazioni che costituiscono unità economico‐‐tecnica Quando l’immobilizzazione materiale è una unità economica‐tecnica, cioè un insieme di beni tra loro coordinati in una logica tecnico‐produttiva (es. una linea di produzione o uno stabilimento)
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il costo di acquisto/produzione si riferisce all’intera unità nel suo complesso.
Occorre determinare i valori dei singoli cespiti che compongono l’unità economico t i tecnica, per distinguere di ti i cespiti iti soggetti tti a ammortamento t t da d quelli lli che h non lo l sono e per determinare la diversa durata della loro vita utile. Il valore dei singoli cespiti è determinato in base ai prezzi di mercato, tenendo conto del loro stato. Se la somma dei valori attribuiti ai singoli cespiti eccede il costo dell’intera unità economica i singoli valori sono proporzionalmente ridotti. economica, ridotti Se invece la somma dei valori attribuiti ai singoli cespiti è inferiore al costo dell’intera unità, la differenza è portata proporzionalmente in aumento dei valori di mercato dei d i singoli i li cespiti, i i se il valore l cosìì risultante i l sia i recuperabile. bil 15
OIC 16 –– Immobilizzazioni acquistate a titolo gratuito OIC 16 Iscritte nell’attivo patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, a cui si aggiungono i costi sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo. Il valore contabile dell’immobilizzazione non può superare il valore recuperabile.
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Nella N ll precedente d t versione i d l principio del i i i era previsto i t che h l’iscrizione l’i i i d i beni dei b i gratuiti t iti fosse al valore di mercato al netto dei costi accessori.
Valore determinato
nella Gestione straordinaria del conto economico (Voce E20 – Proventi)
Tali immobilizzazioni sono ammortizzate con gli stessi criteri di quelle acquisite a titolo oneroso. oneroso
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OIC 16 –– Ampliamento, ammodernamento o sostituzione OIC 16 Tali costi sono capitalizzabili se producono un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva, sicurezza o vita utile.
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Se tali costi non producono questi effetti, sono trattati come manutenzione ordinaria e addebitati al conto economico. Dopo la capitalizzazione dei costi ll’ammortamento ammortamento si applica in modo unitario avendo riguardo al nuovo valore contabile del cespite tenuto conto della sua residua vita utile. Il rinnovo comporta una sostituzione e può riguardare uno specifico cespite,ovvero un’immobilizzazione materiale che costituisce un’unità tecnico‐ contabile. La sostituzione di un’immobilizzazione comporta la capitalizzazione del costo di d acquisizione della d ll nuova unità, à mentre ill valore l netto contabile b l dell’unità d ll’ à sostituita è stornato, imputando l’eventuale minusvalenza alla voce B14 “oneri diversi di gestione” del conto economico. Il rinnovo può tuttavia riguardare anche solo la parte di un’immobilizzazione materiale per mantenerne l’integrità originaria. In questo caso i costi sostenuti a tale scopo p sono costi di manutenzione ordinaria. 17
OIC 16 –– Manutenzione e riparazione, ricambi e imballaggi (1/2) OIC 16 I costi di manutenzione sono quelli sostenuti per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie. Tali costi possono essere pianificati. I costi di riparazione sono quelli sostenuti per porre riparo a guasti e rotture. Tali costi possono essere ragionevolmente previste solo entro certi limiti.
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Tali costi rientrano unitamente nella voce “Manutenzioni”. Si distingue tra: ‐ manutenzioni ordinarie: di natura ricorrente (rilevati a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti); ‐ manutenzioni straordinarie: producono un aumento significativo e tangibile o di produttività o di sicurezza o un prolungamento della vita utile del cespite (tali costi sono capitalizzabili). Il criterio di rilevazione dei pezzi di ricambio dipende dalla rilevanza degli ammontari, dalle quantità giacenti etc. Sono trattati diversamente a seconda di determinate caratteristiche che li contraddistinguono. 18
OIC 16 –– Manutenzione e riparazione, ricambi e imballaggi (2/2 OIC 16 Manutenzione e riparazione, ricambi e imballaggi (2/2) I pezzi di ricambio possono distinguersi tra:
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‐ pezzi di basso costo unitario, unitario basso valore totale e di uso ricorrente: assumono le caratteristiche di veri e propri beni di consumo e in quanto tali sono rilevati come costi al momento dell’acquisto; ‐ pezzii di ricambio i bi di rilevante il costo unitario i i e uso non ricorrente: i costituiscono i i dotazione necessaria dell’impianto. Sono classificati tra le immobilizzazioni materiali e ammortizzati lungo il periodo più breve dal confronto tra la vita utile residua id del d l bene b a cuii sii riferiscono if i e la l loro l vita it utile til calcolata l l t mediante di t stima ti d i dei tempi di utilizzo; ‐ pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e di uso molto ricorrente: utilizzati in breve tempo, con un valore globale significativo alla chiusura dell’esercizio. Inclusi tra le rimanenze di magazzino e scaricati in base al consumo. Ad essi si applica la disciplina delle rimanenze di magazzino (cfr. OIC 13).
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OIC 16 –– Immobilizzazioni materiali OIC 16
VALUTAZIONI E RILEVAZIONI SUCCESSIVE
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OIC 16 –– Ammortamento OIC 16
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L’art. 2426 n. 2 del c.c. prevede che il costo delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, debba essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. utilizzazione L’ammortamento, in un sistema contabile a valori storici, è la ripartizione del costo di un’immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati conseguiti nell’esercizio. L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. La vita utile è il periodo di tempo durante il quale l’impresa prevede di poter utilizzare l’immobilizzazione. L’ammortamento ’ inizia dal d l momento in cui ill cespite è disponibile d b l e pronto per l’uso. La regola di utilizzare la metà dell’aliquota normale d’ammortamento per i cespiti acquistati nell’anno è accettabile se la quota d’ammortamento ottenuta non sii discosta di t significativamente i ifi ti t dalla d ll quota t calcolata l l t a partire ti dal d l momento t in i cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.
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OIC 16 –– Piano di ammortamento (1/3) OIC 16 La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio deve riferirsi alla residua possibilità di utilizzazione del relativo cespite. La sistematicità dell’ammortamento è definita nel piano di ammortamento. Il piano d’ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se siano intervenuti cambiamenti.
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Metodi di ammortamento di un cespite: ‐ metodo a quote costanti: si fonda sull’ipotesi che l’utilità del bene oggetto di ammortamento si ripartisca nella stessa misura per ogni anno di vita utile del cespite; ‐ metodo a quote decrescenti: si fonda sull’ipotesi che l’impresa tragga dalle immobilizzazioni una maggiore utilità nei primi anni della loro vita, sia perché la loro efficienza tecnica tende a diminuire col tempo, tempo sia perché i costi di manutenzione tendono ad aumentare per l’invecchiamento degli stessi; ‐ metodo a quote variabili in base ai volumi di produzione: utilizzato in limitate e documentate circostanze in quanto meglio rappresentativo della ripartizione dell dell’utilità utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile. Viene attribuito a ciascun esercizio la quota di ammortamento di competenza determinata dal rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante l’intera vita utile dell’immobilizzazione. 22
OIC 16 –– Piano di ammortamento (2/3) OIC 16 Il valore iniziale da ammortizzare è la differenza tra il costo dell’immobilizzazione, determinato secondo i criteri enunciati nel principio, e il suo presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile.
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Se il presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile risulta uguale o superiore al costo dell’immobilizzazione, come può accadere per alcuni fabbricati, il bene b non viene i ammortizzato. ti t Il valore residuo di un bene è il valore realizzabile dal bene al termine del periodo periodo di vita utile deve essere aggiornato gg di vita utile. Al termine del p periodicamente dopo essere stato inizialmente stimato nel momento della redazione del piano di ammortamento in base ai prezzi realizzabili sul mercato attraverso la cessione di immobilizzazioni simili. Tale valore va al netto dei costi di rimozione. L’ammortamento va interrotto se, in seguito all’aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile. La residua possibilità di utilizzazione non è legata alla “durata fisica” dell’immobilizzazione, bensì alla sua “durata economica”, cioè al periodo in cui si prevede che il cespite sarà utile alla società. 23
OIC 16 –– Piano di ammortamento (3/ OIC 16 Piano di ammortamento (3/3 3) Componenti aventi vite utili diverse dal cespite principale:
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Se l’immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utilil di durata diversa dall cespite principale, l l’ammortamento l’ di talil componenti si calcola separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo.
Modifica del piano di ammortamento: Il piano di ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua p possibilità di utilizzazione. Se quest’ultima è modificata, il valore contabile dell’immobilizzazione al tempo di tale cambiamento (valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati) è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite. Anche il criterio di ammortamento prescelto è riesaminato qualora non più rispondente alle condizioni originarie previste nel piano di ammortamento.
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OIC 16 –– Rivalutazione OIC 16 Le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali lo richiedano o lo permettano. Il limite massimo della rivalutazione di un’immobilizzazione è il valore recuperabile dell’immobilizzazione stessa che in nessun caso può essere superato.
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La rivalutazione non modifica la stimata vita utile del bene, bene che prescinde dal valore economico dello stesso. L’ammortamento dell’immobilizzazione materiale rivalutata continua ad essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la vita utile residua. L effetto netto della rivalutazione non costituisce un ricavo ed è accreditato tra le L’effetto riserve di patrimonio netto, alla voce AIII “Riserve di rivalutazione”.
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OIC 16 –– Cespiti destinati alla vendita e beni obsoleti OIC 16
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Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all’alienazione sono riclassificate nell’attivo circolante e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile bil e il valore l di realizzazione li i d desumibile ibil dall’andamento d ll’ d d l mercato del (valore netto di realizzazione ossia il prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto dei costi sostenuti diretti di vendita e dismissione).
Tale disciplina si applica anche ai cespiti obsoleti e in generale ai cespiti che non saranno più iù utilizzati tili ti o utilizzabili tili bili nell ciclo i l produttivo. d tti Tali T li beni b i sono infatti i f tti valutati l t ti al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile, oltre a non essere più oggetto di ammortamento.
La riclassificazione permetterà di non sottoporre più questi cespiti al test di operatività superando quindi il problema dello status di comodo che, che altrimenti , porterebbe le società a versare imposte sul reddito figurativo, senza che sia svolta alcuna attività.
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OIC 16 –– Alienazioni OIC 16
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Quando un’immobilizzazione materiale è venduta occorre eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto, la voce delle immobilizzazioni per il valore netto contabile dell’immobilizzazione ceduta, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio in cui è stato utilizzato. L’eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione, e cioè la plusvalenza o la minusvalenza realizzata, realizzata va rilevata a conto economico. economico
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OIC 16 –– Casi particolari OIC 16 • Permuta o pagamento con altra immobilizzazione
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• Contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali
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OIC 16 –– Nota integrativa (1/3) OIC 16 L’art. 2427, comma 1, n. 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella Nota integrativa: “ 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, bilancio nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”
Nel descrivere tali criteri, la Società indica:
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‐ metodo/coefficienti utilizzati nel determinare la quota di ammortamento; ‐ modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione eventualmente oggetto di capitalizzazione; ‐ criterio adottato per effettuare l’eventuale rivalutazione; p non usati destinati all’alienazione,, o temporaneamente p non ‐ criteri di valutazione dei cespiti usati; ‐ modalità di determinazione del valore delle immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito o a titolo di permuta; ‐ metodo di contabilizzazione dei dell’immobilizzazione o a risconto).
contributi
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ricevuti
(a
riduzione
del
costo
OIC 16 –– Nota integrativa (2/3) OIC 16 L’art. 2427, comma 1, n. 2, codice civile prevede inoltre che nella Nota integrativa risultino:
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“ 2)) i movimenti delle immobilizzazioni,, specificando p f per ciascuna voce: il costo;; le p p precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla ll chiusura hi di esercizio” ii ”
Nella rendicontazione delle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali si fornisce evidenza del costo originario e degli ammortamenti accumulati dei beni completamente ammortizzati ma ancora in uso. Si fornisce inoltre separata evidenza delle movimentazioni relative alle immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito/permuta, gratuito/permuta con i relativi effetti sul bilancio. Nel caso la Società abbia ricevuto contributi e li abbia contabilizzati a riduzione del costo dell’immobilizzazione si indicano nelle movimentazioni delle immobilizzazioni il costo al lordo del contributo e il contributo.
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OIC 16 –– Nota integrativa (3/ OIC 16 Nota integrativa (3/3 3) L’art. 2427, comma 1, n. 8 – 9, codice civile prevede che risultino rispettivamente: “ 8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, patrimoniale distintamente per ogni voce;
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9) Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della Società Società”
Riguardo all’obbligo di informativa di cui al punto 8), in caso di importi rilevanti, la nota integrativa fornisce evidenza anche dell’ammontare cumulativo degli oneri finanziari capitalizzati nel valore delle immobilizzazioni. Il punto 9) impone di dar conto degli eventuali gravami esistenti sulle immobilizzazioni (ipoteche, privilegi, pegni) nonché delle restrizioni o dei vincoli al libero uso dei cespiti in virtù dei contributi pubblici ricevuti. L’art. 2426, comma 1, codice civile prescrive che: “2) … Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivati nelle nota integrativa”.
Se rilevanti, rilevanti la Nota integrativa descrive gli effetti sul bilancio di tali modifiche. modifiche 31
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Immobilizzazioni materiali
ASPETTI FISCALI
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Aspetti fiscali delle immobilizzazioni materiali (1/2) L’art. 102 del Tuir prevede una serie di disposizioni applicabili generalmente a tutte le categorie di beni strumentali previste alla voce B) II) dello stato patrimoniale. Di seguito alcune peculiarità:
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‐ Capitalizzazione interessi passivi: l’art. 110, co. 1, lett.b), Tuir consente di capitalizzare in aumento del costo ammortizzabile anche gli interessi passivi sostenuti t ti per la l fabbricazione f bb i i di beni b i strumentali t t li per l’esercizio l’ i i dell’impresa d ll’i per effetto di disposizioni di legge. g una specifica p disposizione p dell’art. 102,, co. 1,, Tuir ‐ Entrata in funzione: si segnala che consente la deducibilità solamente a partire dall’esercizio in entrata in funzione del bene. Il fatto che la normativa civilistica permetta lo stanziamento delle quote di ammortamento già a decorrere dall’esercizio in cui il bene è pronto all’uso potrebbe comportare la necessità di riprendere in aumento ammortamenti stanziati al conto economico se il bene sul quale sono stati calcolati non è ancora entrato in funzione. Tale disallineamento verrà riassorbito al termine dell’ammortamento civile mediante apposita variazione in diminuzione da operare nel quadro RF della dichiarazione dei redditi.
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Aspetti fiscali delle immobilizzazioni materiali (2/2 Aspetti fiscali delle immobilizzazioni materiali (2/ 2) ‐ Coefficienti ministeriali: la deducibilità delle quote di ammortamento stanziate su beni strumentali è ammessa nel limite dei coefficienti ministeriali stabiliti con il D.M. 31 dicembre 1988 con riferimento ai diversi settori di attività. Da alcuni anni si parla di una revisione di tali coefficienti di ammortamento, ma ad oggi, non è ancora stato emanato alcun nuovo provvedimento di determinazione delle categorie g e delle aliquote q di ammortamento dei beni materiali. Dott. Feederico Ven nturi
Si ricorda inoltre che: q di ammortamento fiscalmente deducibile deve essere ridotta alla metà ‐ l’aliquota nel periodo d’imposta di entrata in funzione del bene; ‐ le aliquote di ammortamento ordinarie devono essere riproporzionate se il periodo d d’imposta imposta della società è diverso da 12 mesi. mesi Il comma 5 dell’art. 102, Tuir prevede la possibilità di dedurre integralmente nell’esercizio di sostenimento il costo di acquisizione dei beni strumentali di valore unitario inferiore ad Euro 516,46.
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Esempio di calcolo degli interessi capitalizzabili su un’immobilizzazione in corso di costruzione
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Esempio di calcolo degli interessi capitalizzabili su un’immobilizzazione in corso di costruzione
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Grazie per l’attenzione.
Dott. Feederico Ven nturi
Dott. Federico Venturi Pi l Pennuto Pirola P Z i & Associati Zei A i i – Brescia B i – Via Vi Cefalonia C f l i n. 70 Ufficio: +39.030.2219611 - Cellulare: +39.348.5910432 nturi E E-mail: il
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