EFFICIENZA ENERGETICA: TRA VINCOLI ED OPPORTUNITA’
Avv. Richard C. Morabito Partner – Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi
CHI SIAMO Macchi di Cellere Gangemi è uno degli studi italiani più attivi nel campo della finanza di progetto e svolge la sua attività in relazione ad operazioni di finanziamento e rifinanziamento di progetti nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dei servizi idrici rappresentando sia gli sponsor che le banche finanziatrici. Ha una presenza diffusa nel territorio con sedi a Roma, Milano, Verona, Modena e Bologna.
Le principali aree di consulenza nel campo del diritto dell’energia e dell’ambiente: • Efficienza energetica (contrattualistica, Esco, finanziamenti) • Fonti rinnovabili • Regulatory • Energia elettrica • Oil & Gas
IL NOSTRO DIPARTIMENTO ENERGIA Lo Studio ha una consolidata esperienza in materia di energia elettrica sia da fonti tradizionali che rinnovabili e in materia di efficienza energetica. L’attività dello Studio comprende sia le procedure amministrative per l’ottenimento di permessi e autorizzazioni, la costituzione di ESCo, sia la contrattualistica relativa alle attività correlate, ivi compresa la strutturazione di finanziamenti tanto secondo modalità recourse che non-recourse per progetti energetici.
Macchi di Cellere Gangemi è uno degli studi italiani più attivi nel campo della finanza di progetto e svolge la sua attività in relazione ad operazioni di finanziamento e rifinanziamento di progetti nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dei servizi idrici rappresentando sia gli sponsor che le banche finanziatrici. Le principali aree di consulenza nel campo del diritto dell’energia e dell’ambiente: • Efficienza energetica (contrattualistica, Esco, finanziamenti) • Fonti rinnovabili • Regulatory • Energia elettrica • Oil & Gas
RICONOSCIMENTI PREMIO LE FONTI COME MIGLIORE STUDIO ENERGY 2013 e 2012 Macchi di Cellere Gangemi ha ottenuto anche quest’anno il premio come migliore studio legale nel settore energy “per la consolidata esperienza maturata nel campo dell’energia elettrica e delle risorse rinnovabili, e per la meticolosa attenzione a coprirne con la massima competenza tutti gli aspetti, dalle procedure amministrative alla contrattualistica alla strutturazione dei finanziamenti”.
www.macchi-gangemi.com
Legalcommunity Energy Awards 2014
Contesto normativo nazionale • D.lgs. 30 maggio 2008 n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) • D.lgs 3 marzo 2011, n. 28 cd «Decreto Romani» → incentivazione interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica (art. 28) • DM 28 dicembre 2012 – cd Conto Termico • DM 28 dicembre 2012 – cd Decreto Elettrico • SEN (Strategia Energetica Nazionale)
La strategia energetica nazionale (SEN) La SEN individua sette priorità per raggiungere gli obiettivi di politica energetica a medio e lungo termine (2020): 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
Efficienza energetica Mercato competitivo del Gas e Hub sud-europeo Sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili Sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico Ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione carburanti Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali Modernizzazione del sistema di governance
Il ruolo strategico dell’efficienza energetica Efficienza Energetica
• • • • •
accelera la diffusione di soluzioni tecnologiche ed innovative; migliora la competitività delle industrie; rilancia la crescita economica; crea nuovi posti di lavoro; riduce i consumi di energia primaria migliorando la sicurezza di approvvigionamento; • diminuisce le importazioni di combustibili; • contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra
La novità • Il 4 aprile 2014 è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il testo dello schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (il «Decreto»)
• Il testo del Decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari
Cosa prevede il Decreto • Stabilisce un quadro di misure per la promozione ed il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico • Stabilisce un nuovo obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico per il 2020 (art. 3) → riduzione di 20 mln di TEP dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 mln di TEP di energia finale, in coerenza con la SEN • Regime obbligatorio di efficienza energetica (art. 7 direttiva 2012/27/UE) → è costituito dal meccanismo dei certificati bianche che dovrà garantire un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al 60% dell’obiettivo di risparmio energetico nazionale
Cosa prevede il Decreto Principali strumenti per raggiungimento obiettivi di efficienza energetica: 1.
Ampliamento degli interventi per efficientamento del patrimonio edilizio pubblico (e privato)
2.
Creazione di un nuovo mercato dei servizi energetici → società di servizi energetici • • •
obbligo di diagnosi energetica per le imprese energivore definizione degli standard (i.e. elementi minimi) che devono figurare nei contratti di rendimento energetico divieto espresso per distributori di energia e/o gestori di sistemi di distribuzione, di tenere comportamenti anticoncorrenziali che impediscano lo sviluppo del mercato dei servizi energetici
3.
costituzione di un fondo per l’efficienza energetica
4.
Introduzione di sanzioni
Cosa prevede il Decreto Efficientamento del patrimonio edilizio pubblico: • obbligo per la P.A. di realizzare interventi sugli immobili pubblici - nel periodo 2014 – 2020 - atti a conseguire la riqualificazione energetica di almeno il 3% (pari a circa 13.763.975 mq di superficie) della superficie coperta utile climatizzata o, in alternativa, che comportino una riduzione di almeno 0,04 Mtep • entro il 30/11 di ciascun anno deve essere predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico (insieme a Ministero dell’ambiente, Ministero delle infrastrutture e Agenzia del demanio) un programma di interventi di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. • Ai fini della predisposizione del programma di cui sopra ogni P.A. deve trasmettere (primo termine al 30/9/2014; per gli anni successivi entro il 30/6) una proposta di intervento per la riqualificazione dell’edificio attualmente occupato
Cosa prevede il Decreto Diagnosi energetica: • obbligo per le imprese energivore di effettuare una diagnosi energetica nei siti produttivi localizzati nel territorio nazionale entro il 15 dicembre 2015 (successivamente ogni 4 anni) • la diagnosi deve essere condotta da: (i) società di servizi energetici; (ii) esperti in gestione dell’energia; (iii) auditor energetici • sono escluse dall’obbligo di diagnosi energetica le imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001
Cosa prevede il Decreto Servizi energetici ed altre misure per promuovere l’efficienza elettrica (art. 14): • I contratti per la prestazione energetica stipulati dalla P.A. devono contenere gli elementi minimi previsti da allegato 8 al Decreto, tra cui inter alia: ₋ Elenco degli interventi da implementare; ₋ Risparmi garantiti da conseguire tramite l’applicazione delle misure previste nel contratto; ₋ Durata; date di riferimento per la determinazione dei risparmi; ₋ Indicazione delle implicazioni finanziarie del progetto; ₋ Disposizioni chiare per quantificazione e verifica dei risparmi garantiti; ₋ Obblighi e sanzioni per le parti • possibile benchmark per bancabilità anche rispetto nel settore privato
Cosa prevede il Decreto Servizi energetici ed altre misure per promuovere l’efficienza elettrica (art. 14): • ENEA fornisce assistenza tecnica alla P.A. nella stesura dei contratti di rendimento energetico. In particolare, entro 60 giorni da data di entrata in vigore del Decreto, integra il contratto tipo per il miglioramento del rendimento energetico degli edifici
• Definizione di linee guida per: (i) gestione delle procedure amministrative attraverso portali on-line; (ii) snellimento e uniformità iter amministrativi; (iii) limitazione, entro massimali prestabiliti dei costi amministrativi
Cosa prevede il Decreto Fondo nazionale per l’efficienza energetica (art. 15): • viene alimentato tramite: (i) risorse provenienti dal fondo di cui all’art. 22, c. 4, del D.lgs 28/2011 (5 mln nel 2014 – 25 mln nel 2015 – tutte le risorse annualmente confluite in tale fondo nel periodo 2015 -2020) ; (ii) risorse provenienti dal Ministero dello sviluppo economico (10 mln/anno per il periodo 2014 -2020); (iii) risorse provenienti dal Ministero dell’ambiente (40 mln /anno per il periodo 2014 -2020 a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione CO2) • è suddiviso in due sezioni: (i) concessione di garanzie su singole operazioni o su portafogli di operazioni; (ii) erogazione di finanziamenti direttamente o attraverso banche ed intermediari finanziari (inclusa BEI) o mediante sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento (titoli di credito di nuova emissione, titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione nell’efficienza energetica) segue
Cosa prevede il Decreto Natura e modalità operative: • ha natura rotativa • le modalità operative ed i criteri di intervento del Fondo saranno individuati con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro 90 gg dall’entrata in vigore del Decreto • priorità agli interventi volti a: (i) creare nuova occupazione; (ii) riqualificare energeticamente l’intero edificio; (iii) promuovere nuovi edifici ad energia quasi zero; (iv) introdurre misure di protezione antisismica in aggiunta alla riqualificazione energetica
Finanziamento della ESCo ₋ La valutazione del progetto e la strutturazione del finanziamento dipenderà dalle caratteristiche del soggetto proponente ₋ Qualora il soggetto proponente sia un’impresa energivora o una ESCo con adeguata capacità organizzativa e consolidata esperienza → valutazione su base corporate (sulla base del merito creditizio e della sostenibilità tecnica del progetto). Il finanziamento potrà arrivare a coprire il 100% del costo dell’investimento ₋ Qualora il soggetto proponente sia una ESCo in fase di start up → valutazione su base Project (valutazione della sostenibilità tecnica del progetto). La leva finanziaria coprirà una percentuale del costo complessivo dell’investimento (70/30?)
Finanziamento della ESCo Rischi connessi al produttore di energia (ESCo): ₋ rischio correlato a minori ricavi a fronte di performances inferiori rispetto a quelle stimate in sede di progetto. Nei contratti di EPC (Energy Performance Contract) il rischio tecnico di underperformance è a carico della ESCo → importanza degli standard contrattuali ₋ rischio correlato all’inadempimento della ESCo in relazione alle obbligazioni pattuite con il cliente finale ₋ rischio di morosità / fallimento (o altre procedure concorsuali senza continuità aziendale) del cliente finale (in parte mitigato dalla Delibera che prevede la possibilità per il produttore di richiedere una connessione di emergenza) ₋ rischio correlato alla mancata segregazione dei flussi di cassa. La perdita generata da uno o più progetti diversi da quello finanziato potrebbe comportare il default della ESCo ₋ rischio correlato a minori ricavi causati da errata valutazione del risparmio atteso o dalla fluttuazione nel tempo del valore dell’incentivo (TEE)
Finanziamento della ESCo Ulteriori Rischi finanziamento Efficienza Energetica (ad es. sistema SEU): ₋
Rischio normativo: ₋
₋ ₋ ₋
₋
Eventuale limitazione delle esenzioni ammesse con conseguente rischio che anche l’energia prodotta ed auto-consumata in ambito SEU sia assoggettata agli oneri generali Riforma del meccanismo dello scambio sul posto: possibile riduzione della soglia di potenza massima che può accedere a tale meccanismo (attualmente 200 Kw) Riduzione del perimetro dei beneficiari Eventuale rimodulazione da parte dell’Autorità del peso della parte fissa e della parte variabile in bolletta Assoggettamento dell’energia prodotta e auto-consumata alle accise (in attesa di una posizione da parte dell’Agenzia delle Dogane a tale riguardo)
GRAZIE PER L’ATTENZIONE Avv. Richard C. Morabito Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi Via G. Cuboni, 12 – Roma Tel. +39 06 36.21.41 Fax +39 06 32.22.159
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