Acquacoltura informa
ANNO XXV - NUMERO 10
ottoBRE 2010
o r g a n o u f f i c i a l e d e l l ’ a s s o c i a z i o n e p i s c i c o lt o r i i ta l i a n i PUBBLICAZIONE MENSILE DI PROBLEMI TECNICI ECONOMICI SINDACALI DEGLI ALLEVATORI ITTICI Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Verona - Sede:Via del Perlar, 37/a - 37135 VERONA Tel. 045/580978 - Aut. Trib. di VR n. 961 del 22.11.1990 - Stampa Cierre Grafica s.c.a r.l. - Caselle di Sommacampagna (VR) - Direttore Responsabile: Antonio Trincanato
2010
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
L’ACQUACOLTURA BIOLOGICA ITALIANA AL VIA CON I DECRETI DEL MIPAAF Dopo l’approvazione del Regolamento (CE) n° 710 del 5 agosto 2009 (vedi API informa di Ottobre 2009), che ha sancito l’avvio dell’acquacoltura biologica europea, anche per gli allevatori italiani, è iniziata la sfida per l’occupazione degli spazi creati da questa nuova nicchia di mercato, composta da un consumatore sempre più attento alle scelte di qualità, alla tutela dell’ambiente ed al benessere animale. Un consumatore alla ricerca di un prodotto certificato, che risponda alle sue esigenze. Per rendere, questo Regolamento Europeo, operativo sul nostro territorio nazionale e per garantirne una uniforme applicazione era necessaria l’approvazione di uno schema attuativo, con la relativa modulistica. Il 30 luglio di quest’anno sono stati, finalmente, approvati i due Decreti Ministeriali: 1. Disposizioni per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura biologica. 2. Notifica per l’attività di produzione di animali e alghe marine d’acquacoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008.
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Il secondo dei due Decreti riporta la modulistica da utilizzare per l’avvio della produzione biologica, la cosiddetta “notifica”. Ma è il primo Decreto quello che riporta le norme attuative e, quindi, ci interessa maggiormente sottolinearne i passaggi più significativi. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 ter, paragrafo 2, comma 1 del Reg. (CE) n. 889/2008, le unità di produzione biologica devono essere collocate a monte delle unità di produzione non biologica, anche con riferimento al regime prevalente delle correnti marine, o avere impianti separati di distribuzione dell’acqua. Nel caso ciò non sia possibile, il Decreto stabilisce che vi sia, nel caso di impianti a terra, una distanza minima di 1.000 metri tra il punto di prelievo idrico dell’unità biologica e il punto di scarico dell’unità non biologica e, nel caso di ambiente marino, di un miglio marino tra le unità. Il “piano di gestione sostenibile” di cui all’art. 6 ter, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 889/2008 … dovrà contenere le seguenti informazioni:
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(Segue a pag. 2)
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informa
2 (Segue da pag. 1)
L’ACQUACOLTURA BIOLOGICA a) Piano di monitoraggio ambientale. Deve contenere informazioni sul tipo di indagini previste, in particolare, sulla qualità dell’acqua e sul rilascio di nutrienti, sulle modalità e sulla periodicità di esecuzione. Deve contenere, inoltre, informazioni sui livelli di rischio e sulle misure atte a limitare gli impatti previsti. b) Protocolli relativi alle diverse fasi del ciclo produttivo. Deve contenere le procedure aziendali suddivise per i diversi processi/fasi, ivi comprese le procedure di autocontrollo e qualità, con particolare riferimento alle attività per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica. Deve contenere, inoltre, le misure precauzionali da attivare per ridurre il rischio di contaminazione da parte di sostanze non autorizzate. c) Capacità produttiva dell’impianto produttivo e/o azienda e/o sito. d) Dati sul rilascio di nutrienti per ciclo produttivo o anno (se del caso). e) Sistema di policoltura (se del caso). f) Modalità di registrazione delle attività di manutenzione e riparazione dell’attrezzatura tecnica. Questo punto può essere incluso nelle procedure illustrate al precedente punto b). g) Misure adottate per la riduzione dei rifiuti e/o il riciclaggio. Questo punto può essere incluso nelle procedure illustrate al precedente punto b). h) Procedure di gestione della documentazione. Deve essere specificato dove vengono raccolte e archiviate tutte le registrazioni obbligatorie e quali documenti vengono all’uopo adottati. i) Piano di gestione della salute degli animali. Deve contenere una descrizione delle procedure di monitoraggio dello stato di salute degli animali, delle relative periodicità e delle procedure in materia di biosicurezza e di profilassi. In particolare, devono essere monitorate condizioni quali lo stato delle pinne, altre lesioni, indici di crescita, rapporti di conversione, comportamento in generale e mortalità. Relativamente alla qualità dell’ambiente di allevamento, in particolare, devono essere monitorati i valori di ossigeno (in % di saturazione), temperatura, pH (rilevati con frequenza (Segue a pag. 5)
notes
Il nostro numero di telefono: 045 580978 il nostro numero di fax: 045 582741 la nostra e-mail:
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Rapporto sui consumi API/ACNielsen – settembre 2010 Valutando invece l’andamento sul totale anno risulta positiva solo l’area 1 (Lombardia, Piemonte, Liguria e Val D’Aosta) mentre le altre, area 2 (Veneto, Trentino, Friuli, ed Emilia Romagna), area 3 (Toscana, Marche, Umbria e Lazio) e 4, registrano cali. Tra i canali di vendita le pescherie continuano il loro trend negativo, sia su base trimestrale che su base annua; in controtendenza per questo canale risultano le vendite di branzino/spigola e pesce spada.
Il 68,6% delle famiglie italiane, nell’anno compreso tra ottobre 2009 e settembre 2010, ha effettuato almeno un acquisto di prodotti ittici (fresco più decongelato), pari a un volume di 231.500 tonnellate. Rispetto al periodo ottobre 2008 settembre 2009, il mercato registra per il periodo ottobre 2009 settembre 2010 un calo sia in volume che in valore. Mare Pesce marino fresco: si registra un lieve calo sull’anno terminante a settembre 2010 rispetto al corrispondente 2009 (ottobre 2009 – settembre 2010). Settembre fa registrare performance negative per sgombro, orata e alici, mentre si hanno trend positivi per sarda e branzino. Nel mese di settembre i crostacei vedono un calo. Anche le vendite di molluschi registrano un trend negativo, anche se confermano un trend positivo su base annua. In termini geografici l’ultimo mese, cioè settembre, fa registrare risultati negativi nelle aree 1 (Lombardia, Piemonte, Liguria e Val D’Aosta), 3 (Toscana, Marche, Umbria e Lazio) e 4 (Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), mentre risultati positivi si hanno nell’area 2 (Veneto, Trentino, Friuli, ed Emilia Romagna).
Il mercato di pesce in Italia
Fiume Il mercato del pesce di acqua dolce, che pesa in termini di volume circa il 13,2% sul totale del mercato ittico, fresco più decongelato, è in lieve calo su base annua. In calo anche l’ultimo mese, che mantiene negativo il trend trimestrale. In controtendenza risulta su base annua l’anguilla, mentre tutti gli altri, come il salmone e la trota salmonata, che influiscono notevolmente sull’andamento del totale mercato, risultano in calo. Prezzi e canali di vendita Sull’anno terminante a settembre 2010 rispetto al corrispondente 2009, si registra un generale leggero incremento dei prezzi.
-3,2%
239,2%
231,5%
Quantità in migliaia di tonnellate sett/08 - sett/09
Il mercato di pesce in Italia
Localizzazione geografica in aree nielsen (sett/08-sett/09 sett/09-sett/10)
Il mercato di pesce in Italia
Canali di vendita (sett/08-sett/09 sett/09-sett/10)
sett/09 - sett/10
+2,6%
-5,7%
Area 1: Lombardia, Piemonte, Liguria e Val D’Aosta.
21,5% 39,0%
Area 2: Veneto, Trentino, Friuli, ed Emilia Romagna.
15,9% 23,7%
-0,7%
-5,5%
+10,7%
-7,3% 24,7% 26,0%
24,9%
22,6%
-7,2% 0,9%
0,8%
-4,1%
Area 3: Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Area 4: Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
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informa
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DIALOGO SULLA TROTICOLTURA WWF “Freshwater Trout Acquacolture Dialogue” Final Workshop Nella accogliente Villa Fraccaroli, nei pressi di Verona, si è tenuto nei giorni 7 e 8 settembre 2010 il Workshop finale del ”Freshwater Trout Acquacolture Dialogue” (FTAD – Dialogo sulla Troticoltura), processo attivato dal WWF, basato sul consenso, cui possono partecipare tutti gli “stakeholders” (portatori d’interesse) con lo scopo di sviluppare delle regole ambientali e sociali, standard globali per la troticoltura responsabile. L’API ha fortemente voluto ospitare in Italia il meeting finale del Dialogo sulla Troticoltura per garantire la più ampia partecipazione dei troticoltori italiani. L’Italia tra gli Stati dell’UE è il maggiore produttore di trote che si contraddistinguono per l’elevata qualità. Tutti partecipanti hanno potuto personalmente valutare queste qualità durante il “Happy API hour”. Alla riunione hanno preso parte 49 persone in rappresentanza degli allevatori, produttori di mangime, ONG, enti commerciali / associazioni di settore, e dei ricercatori; i partecipanti sono giunti da oltre 10 paesi, oltre all’Italia, Turchia, Stati Uniti, Svezia, Olanda, Danimarca, Regno Unito, Canada, Polonia e Sud Africa. I principi, i criteri, gli indicatori e gli standard discussi durante i due giorni erano stati precedentemente pubblicati per il primo dei due periodi di commenti pubblici in data 27 luglio 2010 (il periodo dedicato ai commenti è terminato il 4 ottobre 2010). Utilizzando il feedback del workshop di Verona, il Comitato Direttivo (Steering Committee) dovrà ora rivedere gli standard proposti, la sintesi dell’incontro e tutte le osservazioni saranno rese pubblicamente disponibili sul sito web FTAD. Il progetto di revisione degli standard sarà probabilmente pubblicato entro la fine del 2010. Il Comitato fornirà anche una breve risposta ai temi chiave emersi dal primo periodo di commento pubblico. Le parti interessate saranno invitate a pronunciarsi sul progetto rivisto in un secondo periodo commento pubblico, le norme finali sono previste per i primi mesi del 2011. Gli standard finali verranno trasferiti a una nuova entità, denominata ASC (Aquaculture Stewardship Council), che sarà responsabile del lavoro con terze parti indipendenti per certificare allevamenti conformi agli standard per l’acquacoltura responsabile, creati dai partecipanti agli Aquaculture Dialogues. Si prevede che l’ASC inizierà a essere operativa nel 2011. Gli standard in discussione sono raggruppati in sei principi: 1. adeguamento a tutte le leggi e regolamenti nazionali e locali, 2. conservazione dell’habitat e della biodiversità, 3. minimizzazione degli effetti negativi sulle risorse idriche, 4. assicurare attraverso la prevenzione le condizioni igieniche e sanitarie del pesce d’allevamento e ridurre al minimo il rischio di trasmissione di malattie, 5. uso efficiente e responsabile delle risorse ambientali, 6. comportamento socialmente responsabile.
In sintesi i partecipanti alle due giornate hanno evidenziato diverse criticità ma anche aspetti positivi del Dialogo in atto. Relativamente al primo principio è stata sottolineata l’importanza che ci sia, come linea di base, il rispetto delle norme vigenti, anche se non esistono norme comuni nei diversi Paesi del mondo in cui viene allevata la trota. Da sottolineare che le imprese d’acquacoltura che operano negli Stati Membri dell’Unione Europea sono tenute ad ottemperare a norme molto più restrittive, in relazione agli aspetti considerati nei principi e standard proposti. Relativamente all’utilizzo di un marchio comune per diverse specie, si ricorda a tal proposito che i Dialoghi sulla Acquacoltura, interessano 12 pesci d’acquacoltura (tra cui anche tilapia, pangasio e salmone), potrebbe portare a sperequazioni tra le diverse specie se ci fossero criteri non omogenei di applicazione. Sempre in termini generali, in considerazione della tipologia delle imprese d’acquacoltura che caratterizzano il settore della troticoltura si dovranno preferire formule per la definizione degli standard di facile applicazione, anche in aziende di piccole dimensioni, questo anche in relazione agli oneri diretti ed indiretti necessari per ottenere in un futuro la certificazione. In tal senso diventa fondamentale il ruolo dell’ASC che dovrà essere rappresentativo, democratico, pluralistico e aperto. La credibilità della ASC avrà un impatto su tutto il processo. I partecipanti hanno inoltre richiesto maggiori delucidazioni sulla strategia, sul marketing pianificato dall’ASC e sulla possibilità delle piccole imprese di partecipare in forma
aggregata (anche attraverso le associazioni di categoria). È stata inoltre ribadita da tutti i presenti la necessità di snellire il processo, attraverso la riduzione di alcuni standard in quanto non significativi per la troticoltura, oltre all’importanza di un allineamento ai principi proposti per l’allevamento del salmone. Nello specifico gli aspetti più discussi sono stati quelli relativi agli impatti ambientali diretti (principi 2 e 3) quello relativo alla salute ed al benessere delle trote (principio 4) e quelli relativi all’utilizzo delle risorse con particolare attenzione alle materie prime che compongono i mangimi (principio 5). L’apporto dei troticoltori e degli altri operatori del comparto italiani durante i due giorni di lavori è stato molto costruttivo come attestato dagli organizzatori che hanno anche apprezzato l’ospitalità e la pregevole cornice di Villa Fraccaroli. Si ricorda che il Dialogo sulla Troticoltura è un processo tutt’ora aperto ed è importante che gli allevatori e le associazioni (API, FEAP) siano garanti del loro lavoro e della filiera trota. Pier Antonio Salvador Presidente Api
Ulteriori informazioni sul Dialogo sulla Troticoltura (Freshwater Trout Acquacolture Dialogue) si possono ottenere sul sito: www.worldwildlife. org/aquadialogues o inviando un e-mail a
[email protected]
www.registro-asa.it È on-line sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAF) il sito per il Registro Specie Aliene in Acquacoltura: Il sito web www.registro-asa.it risponde alle indicazioni contenute nei Regolamenti Europei (CE) 708/2007, 506/2008 e 535/2008 in merito alla prevenzione e al controllo delle introduzioni di specie aliene e specie associate in acquacoltura. Il Reg. (CE) 708/2007 prevede l’obbligo di una richiesta di autorizzazione per introdurre o traslocare una specie aliena o localmente assente in acquacoltura e la realizzazione di un Registro ove archiviare tutta la documentazione relativa alla richiesta d’introduzione. Le domande inoltrate al MiPAF sono valutate da un Comitato Scientifico istituito ai sensi del DM 12 dicembre 2008, n. 399/2008. Il sito web, realizzato dall’ISPRA ai sensi del Regolamento (CE) 535/2008, oltre ad ospitare il Registro Specie Aliene, fornisce agli allevatori che intendono introdurre e allevare specie esotiche un percorso guidato on-line per la preparazione della richiesta e le informazioni utili sulle normative da consultare e i documenti tecnici da allegare. Per informazioni contattare ISPRA Segreteria Specie Esotiche all’indirizzo:
[email protected]
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prezzi medi al consumo nella g.d. - g.d.o. rapporto consuntivo dal 20 settembre al 3 ottobre 2010 Allo Scopo di fornire una più esauriente panoramica delle dinamiche del mercato dei prodotti del nostro comparto proseguiamo la pubblicazione dei dati, ricavati dal “Sistema di monitoraggio del mercato dei prodotti ittici di acquacoltura in Italia”, sui prezzi medi al consumo rilevati nei punti vendita della G.D. e G.D.O., dal 20 settembre al 3 ottobre 2010.
Prezzi Medi dal 20 settembre al 3 ottobre 2010
PESCE ORATA ORATA BRANZINO BRANZINO TROTA FRESCO ESTERO ITALIA ESTERO ITALIA 8,44
18,40
TROTA INTERA
13,75
6,85
5,55
10,94
6,70
6,70
6,50
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
AGORÀ NETWORK SRL
10,35
12,60
BENNET
9,40
8,90
C3
8,83
8,90
CATENE INDIPENDENTI
6,90
CONAD
9,58
9,24
11,97
8,88
13,27
7,40
10,32
6,34
5,40
8,12
5,50
COOP ITALIA
9,78
8,97
12,85
8,91
13,51
7,37
11,03
6,01
5,47
8,65
6,93
DESPAR SERVIZI
9,07
8,83
10,92
9,41
12,40
7,04
10,41
5,23
4,97
8,42
ESSELUNGA
10,43
9,73
13,93
9,16
14,27
8,00
11,91
7,12
6,85
9,23
7,53
FINIPER
10,94
10,68
12,56
9,42
15,98
8,88
13,08
6,50
6,19
10,54
6,42
GRUPPO AUCHAN
8,77
7,78
10,26
8,05
11,92
7,42
11,23
6,28
5,82
8,38
6,70
GRUPPO CARREFOUR IT
9,46
8,42
11,07
8,27
12,79
7,94
10,47
6,63
6,59
8,54
7,50
GRUPPO LOMBARDINI
12,47
10,85
18,94
11,77
21,07
10,08
13,95
6,99
8,90
10,42
8,90
GRUPPO PAM
9,81
8,83
13,57
8,53
16,50
7,44
10,96
6,07
6,45
8,16
5,96
GRUPPO SUN
9,88
8,40
14,70
8,90
9,57
8,38
12,90
6,87
8,87
6,90
IL GIGANTE SPA
10,51
8,24
11,44
8,92
17,60
9,38
14,10
7,61
7,45
12,55
7,62
INTERDIS
9,75
REWE
9,26
9,57
11,69
7,96
13,65
8,04
12,28
6,43
6,88
9,43
6,14
SELEX COMMERCIALE
11,32
10,14
14,56
9,43
18,66
8,66
12,54
5,95
6,23
9,35
6,98
SIGMA
9,98
8,90
10,90
10,35
12,85
8,23
11,90
6,40
6,90
8,90
SISA
7,52
8,90
8,20
6,90
5,40
Prezzi Medi
10,20
TROTA TROTA TROTA INTERA INTERA INTERA SALMONATA BIANCA SALMONATA EVISCERATA
TROTA FILETTO
8,92
6,90
9,90 10,90
6,90
12,90
5,40
5,40
TOTALE ITALIA
AREA1
AREA2
AREA3
AREA4
AREA5
Pesce Fresco
9,75
9,97
9,77
9,58
8,48
8,97
PESCE BRANZINO/SPIGOLA
11,36
11,65
11,73
10,76
9,09
10,43
ESTERO INTERA
8,73
8,77
9,27
8,38
7,07
6,85
ITALIA INTERA
13,67
14,31
13,79
12,43
9,63
13,56
PESCE ORATA
10,56
10,65
10,85
10,82
8,90
9,77
ESTERO INTERA
8,96
9,07
9,15
8,67
8,40
7,86
ITALIA INTERA
12,14
12,13
12,40
13,48
9,27
11,45
PESCE TROTA
7,83
8,17
7,71
6,77
7,53
6,35
FILETTO
11,50
12,01
11,09
10,23
10,37
12,99
INTERA
6,41
6,70
6,01
5,85
6,67
5,80
INTERA BIANCA
6,13
6,43
5,55
5,85
6,50
5,59
INTERA SALMONATA
8,91
9,57
8,76
7,21
7,79
7,18
INTERA SALMONATA EVISCERATA
6,95
7,04
6,77
6,24
8,40
5,99
dal 20 settembre al 3 ottobre 2010
Legenda: Area 1: Lombardia, Piemonte, Liguria e Val D’Aosta; Area 2: Veneto, Trentino, Friuli, ed Emilia Romagna; Area 3: Toscana, Marche, Umbria e Lazio; Area 4: Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; Area 5: Sardegna.
Il prodotto marino di produzione nazionale viene evidenziato in rosso.
informa (Segue da pag. 2)
L’ACQUACOLTURA BIOLOGICA almeno settimanale), i livelli dei nutrienti e della salinità (rilevati stagionalmente e/o in presenza di segni di sofferenza o mortalità). j) Misure di difesa e prevenzione dai predatori. (e. g. uso di reti protettive). k) Misure atte a minimizzare il rischio di fughe e gli impatti sull’ecosistema. Deve descrivere le procedure e periodicità delle manutenzioni degli impianti di contenimento acquatici. Nel caso di gabbie a mare, la periodicità delle ispezioni subacquee. Eventuali procedure di ricattura. l) Studio dell’impatto ambientale della molluschicoltura di fondo marino (se del caso). Deve descrivere come viene minimizzato l’impatto sul fondale. Il registro della produzione di animali di acquacoltura di cui all’art. 79 ter, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 889/2008 deve contenere le seguenti informazioni: a) specie, origine, data di arrivo e periodo di conversione per ciascun lotto; b) età, peso e densità per ciascun lotto; c) quantità e tipo di mangime somministrato; d) alimentazione integrativa eventualmente somministrata agli animali di cui all’allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9 del
Reg. (CE) n. 710/2009 (documenti giustificativi allegati); e) durata della luce diurna artificiale a cui sono sottoposti gli animali; f) risultati analitici del monitoraggio ambientale (in particolare, ossigeno, temperatura, pH e nutrienti); g) risultati del monitoraggio sullo stato di benessere degli animali (in particolare tassi di mortalità); h) eventuali fughe e misure adottate; i) periodicità dell’uso di aeratori meccanici; j) durata dell’immissione di ossigeno con l’indicazione del tipo di evento che ne ha motivato l’uso; k) trattamenti effettuati sui molluschi (cernita, diradamento e adeguamento del coefficiente di densità); l) trattamenti veterinari, con l’indicazione della finalità, della data e del metodo di somministrazione, del tipo di prodotto e del tempo di attesa; m) misure profilattiche con indicazione dell’eventuale fermo degli impianti, della pulizia e del trattamento dell’acqua. In riferimento all’art. 25 quater, paragrafi 1 e 2, del Reg. (CE) n. 889/2008, le autorità competenti che possono autorizzare l’allevamento di novellame e l’ingrasso con metodo biologico e non biologico, nella stessa azienda, sono le Regioni, accertando che: a) le unità di produzione biologica e non biologica abbiano sistemi di distribuzione dell’acqua distinti; b) le avannotterie siano collocate in am-
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bienti separati e adeguatamente individuati; c) il piano di gestione preveda fasi di produzione o periodi di manipolazione differenziati per gli animali allevati, nella fase di ingrasso, con metodo biologico e non biologico. In definitiva, possiamo dire che il testo dei due Decreti ha fornito alcune utili precisazioni rispetto ad argomenti che il regolamento aveva omesso di dettagliare. Il risultato finale appare abbastanza equilibrato, tuttavia, solo le osservazioni che verranno dagli allevatori, dopo le prime esperienze produttive, ci diranno se e quali modifiche o integrazioni si renderanno utili per favorire lo sviluppo di quest’attività, nel rispetto delle esigenze dei consumatori e delle aspettative economiche del settore. Il testo dei due Decreti è disponibile nell’area legislativa del sito istituzionale dell’Associazione: www.api-online.it Pino Lembo COISPA Tecnologia & Ricerca
Decreto Ministero della Salute 8 luglio 2010 “Disposizioni per la gestione dell’anagrafe delle imprese di acquacoltura” È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1 ottobre 2010 il Decreto 8 luglio 2010 “Disposizioni per la gestione dell’anagrafe delle imprese di acquacoltura” che promuove e regolamenta l’anagrafe nazionale delle aziende, degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura (laboratori di trasformazione, laghetti di pesca sportiva, allevamenti di molluschi e crostacei). Il proprietario dell’allevamento o impresa di acquacoltura dovrà segnalare la propria attività al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio e richiedere l’attribuzione del codice identificativo aziendale qualora ne sia sprovvisto, entro 30 giorni dall’attivazione in Banca Dati Nazionale (BDN) della sezione “anagrafe imprese di acquacoltura”. Dovrà comunicare inoltre, al servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio, ogni variazione relativa ai dati anagrafici riguardanti la propria impresa entro 7 giorni. Le principali finalità dell’anagrafe dell’acquacoltura sono: • la tutela economico-sanitaria del patrimonio di acquacoltura; • il supporto nella trasmissione di informazioni sullo stato sanitario delle aziende, degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura, anche in relazione alle movimentazioni;
• il supporto nella trasmissione di informazioni a tutela del consumatore. L’anagrafe dell’acquacoltura si basa: • sulle dichiarazioni del proprietario o della persona da questi delegata; • sull’assegnazione di un codice univoco identificativo ad ogni azienda di acquacoltura; • sulla registrazione dei dati nella BDN, da realizzarsi nei tempi e con le modalità stabilite dal manuale operativo. I Servizi Veterinari sono i soggetti responsabili del funzionamento del sistema. Si raccomanda, per una corretta e serena applicazione del D.lgs. 148/08, di ottemperare man mano a tutte le disposizioni richieste, che sono uguali su tutto il territorio nazionale. Il testo completo del Decreto Ministeriale 8 luglio 2010 e la relativa modulistica sono a disposizione sul sito: www.api-online. it (il decreto nell’area legislativa – Nazionali – Decreti; la modulistica nell’area legislativa – Nazionali – Modulistica).
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imposte dirette - società agricole determinazione del reddito su base catastale Premessa L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 50/E del 1° ottobre u.s., ha diramato le attese istruzioni sui presupposti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio dell’opzione ai fini della determinazione catastale del reddito delle società agricole. Prima di passare all’esame tecnico più dettagliato del documento, è opportuno rilevare come lo stesso Organo amministrativo abbia condiviso le motivazioni più volte avanzate dalla Confagricoltura nelle sedi competenti, circa l’esigenza di supportare lo sviluppo delle società in agricoltura quale strumento indispensabile per migliorare la competitività delle imprese agricole, “….con l’obiettivo di incentivare il passaggio alla forma societaria degli imprenditori agricoli individuali, attraverso il mantenimento in capo alle società che rivestono la qualifica di “società agricole” di un particolare sistema di determinazione del reddito, che costituisce un regime naturale di tassazione solo per le persone fisiche, società semplici e enti non commerciali”. Ambito soggettivo Com’è noto, ai sensi del comma 1093 della Finanziaria 2007, le Snc, Sas, Srl e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 99/2004 (figura dello IAP), possono optare per l’imposizione sui redditi ai sensi dell’articolo 32 del TUIR (Reddito agrario). Si ricorda che in base all’art. 2 del D. Lgs. n. 99/2004 “la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile deve contenere l’indicazione di società agricola”, con ciò significando che le “società agricole” pur non configurandosi quale tipo ulteriore ed autonomo rispetto alle figure di società disciplinate dal codice civile, si caratterizzano per il rispetto di un requisito formale (indicazione nella denominazione o ragione sociale dei termini: “società agricola” e nell’oggetto sociale “dell’esercizio esclusivo delle attività agricole ex art. 2135 c.c.”) e di uno sostanziale (esercizio effettivo ed esclusivo di tali attività). Al concreto verificarsi di tali condizioni il legislatore fiscale ha, dunque, legato la possibilità per le società agricole di esercitare l’opzione per la tassazione sulla base del reddito agrario. Circa il requisito formale, la circolare precisa che l’integrazione dello statuto e l’indicazione di “società agricola” nella denominazione (Srl o cooperative) o ragione sociale (Snc, Sas) devono sussistere, sin dall’inizio del periodo d’imposta. Per cui, ad esempio, per
una società che intenda optare per la determinazione catastale per il 2011, è opportuno che la formalizzazione dello statuto sia realizzata prima dell’inizio dello stesso periodo d’imposta. Solo per il primo periodo d’imposta di applicazione delle nuove disposizioni (2007), con apposita norma transitoria (art. 6 del D. M. 213/2007), è stata ammessa la validità dell’opzione per le società che, esercitando in via esclusiva l’attività agricola dall’inizio dell’anno, avessero adeguato gli statuti entro la fine del medesimo periodo d’imposta 2007. Ambito oggettivo L’esercizio dell’opzione per la determinazione catastale del reddito è subordinata, oltre al rispetto dei suddetti aspetti formali, all’esercizio effettivo ed esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 codice civile, e cioè delle attività dirette alla coltivazione del fondo, all’allevamento degli animali, (ivi compresa l’acquacoltura) alla selvicoltura e alle attività connesse. Si richiama qui l’attenzione, sul requisito dell’esercizio esclusivo quale presupposto sostanziale ai fini dell’accesso all’opzione e per la rilevanza che lo stesso assume anche ai fini della disciplina dei requisiti per l’ottenimento della qualifica dello IAP in capo alle società agricole (art. 1, c. 3, del D. Lgs. n. 99/2004). Sul punto, la circolare in commento, nel ricordare che l’esclusività deve trovare riscontro nell’attività in concreto svolta dalle società agricole, a prescindere dalle formalizzazioni dell’oggetto sociale, chiarisce che tale condizione non si realizza se vengono esercitate attività che hanno una connotazione commerciale ex art. 2195 del codice civile, quali l’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi. Lo svolgimento di attività non agricole si pone, quindi, quale causa certa di inapplicabilità delle disposizioni di cui al comma 1093, non appena si consideri che l’inosservanza del limite civilistico si riflette immediatamente sull’applicabilità del regime fiscale, atteso il richiamo perentorio della norma fiscale, ai fini dell’opzione, alla figura della società agricola ex art. 2 del D. Lgs. n. 99/2004. Altro elemento da tenere in debito conto è l’impiego prevalente dei propri prodotti agricoli nello svolgimento delle attività connesse di trasformazione manipolazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione, di cui al terzo comma dell’art. 2135 codice civile. Lo “sforamento” del criterio della prevalenza nelle società agricole, infatti, comporta la perdita del requisito dell’esclusività con le conseguenze ricordate prima.
Atti strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale In ordine allo svolgimento di attività strumentali all’esercizio dell’attività agricola, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il compimento di operazioni commerciali, industriali, ipotecarie e immobiliari volte a potenziare o migliorare l’attività principale e che costituiscono un completamento della stessa attività agricola non comportano la perdita della qualifica di società agricola. In altri termini, tutto ciò che è funzionale al conseguimento dell’oggetto sociale non inficia l’esercizio esclusivo dell’attività agricola “nella misura in cui contribuisce allo svolgimento dell’attività senza snaturare la capacità di produzione di reddito della società che deve originare principalmente dalle attività agricole”. Tuttavia, il possesso di partecipazioni in altre società, ad avviso dell’Agenzia, fa venir meno il requisito dell’esclusività, salvo che la partecipata sia anch’essa una società agricola che svolge a sua volta l’ attività agricola in via esclusiva e i dividendi rinvenienti dal possesso della stessa partecipazione siano inferiori ai ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività agricole da parte della partecipante. Determinazione del reddito imponibile Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D. M. n. 213/2007, il reddito delle società agricole, che in possesso dei predetti requisiti formali e sostanziali esercitano l’opzione per la determinazione su base catastale ex art. 32 del TUIR (reddito agrario), è, comunque, considerato reddito d’impresa con una prima conseguenza che le attività non rientranti nel comma 2, lett. a), b), e c), dell’art. 32, ancorché civilisticamente agricole e svolte contemporaneamente a quelle “fiscalmente” agricole, sono soggette alla determinazione analitica del reddito d’impresa. Trattasi delle attività di allevamento degli animali in eccesso alla potenzialità del fondo per la produzione di mangimi (superamento del 1/4), dell’agriturismo, delle attività di coltivazione di vegetali per la parte che eccede il doppio della superficie su cui insistono le strutture produttive, delle attività di prestazioni di servizi con l’utilizzo di mezzi o risorse aziendali normalmente utilizzati nell’attività agricola esercitata (art. 2135, c. 3, del c.c.) e delle attività agricole connesse che hanno ad oggetto beni non indicati nelle tabelle allegate ai DD. MM. emanati in base all’art. 32 del TUIR, lett. c), purché sia sempre rispettato il requisito della prevalenza. La natura di reddito d’impresa comporta, altresì, il concorso, alla determinazione del reddito
informa delle plusvalenze realizzate dalla vendita di immobili indipendentemente dal periodo di possesso o di acquisto del bene immobile ante o in costanza del periodo di vigenza della tassazione su base catastale. Altro effetto derivante dalla natura di reddito d’impresa, sia pure quantificato su base catastale è quello del mantenimento, in capo alle società che esercitano l’opzione ex comma 1093 dell’art. 1 della legge n. 296/2006., della tenuta della contabilità (ordinaria o semplificata), ai sensi del D.P.R. n. 600//73. Ciò, per consentire di “seguire” i valori degli elementi dell’attivo e del passivo che assumeranno rilievo fiscale nel caso di perdita di efficacia o di revoca dell’opzione. Esercizio dell’opzione Circa le modalità di esercizio dell’opzione trovano applicazione le disposizioni di cui al DPR n. 442/97. Pertanto, le società che optano per la tassazione catastale sono tenute a comunicare la relativa opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. L’opzione è vincolante per i primi tre anni e resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Se vengono meno i requisiti prescritti dalla norma l’opzione perde efficacia dal periodo d’imposta in corso alla data in cui si verifica la caducazione.
I° Festival del Pesce d’Acqua Dolce Garda (VR) 16-20 settembre 2010
Si è svolta dal 16 al 20 settembre u.s. a Garda la prima edizione del Festival del Pesce d’acqua dolce. Organizzato dal “Club dei Sapori”, l’evento ha promosso le specialità ittiche, quali i prodotti di acquacoltura d’acqua dolce, attraverso una serie di incontri, degustazioni e assaggi mirati alla valorizzazione della cucina a base di questi prodotti di grande valore
Società agricole e disciplina delle società di comodo L’attuale normativa delle società non operative c. d. società di comodo, ex. art. 30 della legge n. 724/94, non prevede l’esclusione o la disapplicazione automatica della disciplina per le società agricole, ancorché abbiano optato per la determinazione del reddito catastale. Tuttavia, la circolare, oltre a ricordare la possibilità della presentazione dell’istanza di interpello disapplicativo dimostrando che il mancato superamento del “test di operatività” derivi da situazione oggettive tipiche del settore agricolo (eventi dannosi, circostanze particolari per alcune coltivazioni, ecc) che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, ha “aperto” alla possibilità che si tenga conto, in sede di interpello, per le società che hanno esercitato l’opzione per il regime catastale, del fatto che il reddito effettivo catastale risulti inferiore a quello minimo, al fine di disapplicare l’obbligo di dichiarare quest’ultimo. In tal caso, comunque, troverebbero applicazione l’assoggettamento alla determinazione del reddito minimo ai fini IRAP e le limitazioni del riporto del credito IVA ai sensi del predetto art. 30, c. 4.
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gastronomico. Nell’ambito del Festival, si è tenuto il convegno “Il pesce d’acqua dolce: la tradizione da rilanciare nella ristorazione” che ha visto un pubblico numeroso e rappresentanti del comparto ittico. Il tema del convegno ha collegato la tradizione delle “ricette a base di pesce lacustre” alla qualità dell’acquacoltura italiana. Un confronto dove la nostra associazione ha garantito la sua qualificata presenza. Nel solo weekend conclusivo dell’evento sono state offerte più di 2.500 porzioni di pesce d’acqua dolce abbinate ai vini ed oli del territorio. Da sottolineare il particolare interesse che hanno incontrato tra il folto pubblico presente i prodotti freschi trasformati di acquacoltura proposti da API e preparati dalla locale Associazione Ristoratori Garda.
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