Anno 6
marzo 2011
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n. 11 - anno 6 - Marzo 2011
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Novità dell’amministrazione del personale
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Rinnovo del CCNL Commercio: le principali novità di Michele Regina
L'INPS interviene sui permessi della legge 104
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di David Trotti
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Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: Nevio Bianchi Consulente del lavoro in Roma - Alessandra Gerbaldi Consulente del lavoro in Roma - Laura Marino (www.dottorlex.it) - Michele Regina Consulente del lavoro in Roma - David Trotti Consulente del lavoro in Civitavecchia.
n. 11 - anno 6 - Marzo 2011
Novità dell'amministrazione del personale a cura di Assistenza fiscale 2011 AE circolare 14-03-2011, n. 14-E
L'Agenzia delle Entrate ha diramato le istruzioni operative per l'assistenza fiscale nell'anno 2011 dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore che si avvale dell'assistenza fiscale tramite il proprio sostituto d'imposta deve presentare entro il mese di aprile 2011 il modello 730/2011 e, entro il 31 maggio, riceverà dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3.
Ricongiunzione all'INPS: oneri 2011 per i liberi professionisti INPS circolare 16-03-2011, n. 54
Tenuto conto della variazione pari all'1,60% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat per il 2010, l'INPS ha diramato le tabelle aggiornate dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione all'Istituto relativi alle domande presentate, nel corso dell'anno 2011, dai liberi professionisti.
Decorrenza della pensione: chiarimenti INPS INPS circolare 16-03-2011, n. 53
La c.d. finestra mobile introdotta dalla legge n. 122/2010 (per la quale la pensione dei lavoratori dipendenti decorre 12 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti e 18 mesi dopo tale data per i lavoratori autonomi) riguarda i lavoratori che raggiungono i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2011. Pertanto coloro che hanno maturato i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2010 sono ancora soggetti alla precedente disciplina. Va inoltre tenuto presente che la nuova disciplina sulla decorrenza della pensione si applica anche a coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e alle donne che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo il regime sperimentale, optando per la pensione a 57 anni di età con il sistema contributivo. Nel corso organizzato da Ge.MA "Le novità sulle pensioni nel 2011" viene, tra gli altri, approfondito il tema delle finestre di accesso.
Contributi volontari per il 2011 INPS circolare 11-03-2011, n. 52
L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2009-dicembre 2009 ed il periodo gennaio 2010-dicembre 2010 è risultata del 1,60%. Conseguentemente, l'INPS ha aggiornato per il 2011 i valori di riferimento dei contributi volontari dei lavoratori dipendenti; così: -
la retribuzione minima settimanale è pari a euro 187,34; la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'appli-
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cazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% (art. 3 L. 438/92) è di euro 43.042,00; -
il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo è di euro 93.622,00.
Regolamento UE n. 1231/2010 INPS circolare 15-03-2011, n. 51
L'INPS fornisce chiarimenti operativi per l'applicazione del nuovo regolamento UE n. 1231/2010. In base al regolamento in parola gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca e del Regno Unito, applicano i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 ai cittadini dei paesi extracomunitari, ai loro familiari e superstiti.
Istruzioni INPS per il rilascio del PIN "dispositivo" INPS circolare 15-03-2011, n. 50
Per garantire maggiore sicurezza sull'autenticità delle richieste e sull'identità del richiedente, l'INPS ha introdotto un ulteriore livello di sicurezza del PIN, attraverso la creazione di un profilo c.d. dispositivo, da utilizzare per alcuni servizi telematici rivolti ai cittadini. Le modalità per ottenere il PIN dispositivo sono descritte nella circolare che si esamina.
Lavoratori extracomunitari nello spettacolo: rilascio del nulla osta ENPALS messaggio 16-03-2011, n. 3
Con il messaggio in esame, l'ENPALS ricorda che a seguito delle recenti modifiche normative apportate all'art. 27, comma 2 del D.Lgs n. 286/1998, le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'assunzione di lavoratori extracomunitari nel settore dello spettacolo sono state modificate. Pertanto, alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non deve essere più allegato il parere del Dipartimento dello spettacolo, in precedenza richiesto. Gli adempimenti che devono essere seguiti per gestire correttamente il rapporto di lavoro vengono esaminati da Ge.Ma. nei corsi di amministrazione e gestione del personale.
Coefficiente di rivalutazione del TFR per il mese di febbraio 2011 A febbraio, il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto, accantonate al 31 dicembre 2010, è: 0,769960 (indice Istat 101,5).
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Rinnovo del CCNL Commercio: le principali novità di Michele Regina
IL CCNL del Commercio - con la sola esclusione della categoria delle CGIL- è stato rinnovato il 26 febbraio u.s. e prevede aumenti pari a 86,00 euro mensili al parametro del 4° livello a regime. Tale aumento è pari al 6% di incremento rispetto ai minimi pre accordo per detto livello. Il contratto ha vigenza dal 1.1.2011 con scadenza il 31.12.2013 nel rispetto dei tempi della riforma degli assetti contrattuali. Il CCNL ha toccato vari istituti innovandoli, se non addirittura trasformandoli radicalmente, introducendo per tale motivo anche importanti novità. Andando per ordine, e prescindendo dagli aumenti contrattuali i cui arretrati per gennaio e febbraio uu.ss. saranno erogati solo ai dipendenti in forza al 26 febbraio 2011 con le competenze di marzo, si evidenziano di seguito parzialmente e per sommi capi alcune novità di che trattasi. ******************** a) Viene dato risalto in particolare all'area ICT (Information and Communication Technology) con un apposito studio bilaterale a cura della Commissione competente per la più puntale individuazione dei profili del settore informatico. b) Viene istituito un elemento economico di garanzia da erogare con la retribuzione di novembre 2013 per le aziende che non abbiano contratti di II livello e per gli assunti entro sei mesi dalla data di erogazione . L'importo è diversificato per dimensione aziendale e per livelli fino a 10 dipendenti Euro 115,00 per Quadri, 1° e 2°livello, Euro100,00 per 3°e 4° livello,Euro 85,00 per gli altri Oltre 11 dipendenti Euro 140,00 per Quadri, 1°e 2° livello, Euro 125,00 per 3° e 4° livello, Euro 110,00 per gli altri. c) In linea con quanto è stato disciplinato dalla Legge 220/ 2010 e dalla Circolare congiunta Lavoro Ag. Entrate n°3/2011 in tema di erogazioni retributive di produttività vengono elencate puntualmente le voci oggetto di eventuale tassazione sostitutiva del 10% che devono recepire gli accordi territoriali o aziendali. Queste sono: lavoro straordinario, supplementare, compensi per clausole elastiche e flessibili, lavoro a turno, lavoro festivo, lavoro notturno, premi variabili di rendimento, ogni altra voce finalizzata a
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incrementare la produttività, la qualità, la competitività, l'efficienza organizzativa, la redditività, l'innovazione. d) Relativamente agli enti bilaterali viene rimarcata la posizione già espressa dal Ministero del Lavoro con recenti pronunciamenti di prassi (vedi Circ. 43 del 2010). In pratica i datori che non aderiscono agli stessi devono comunque dare analoga copertura per le azioni di welfare ai propri dipendenti, riconoscendo altresì in quota retributiva (elemento distinto della retribuzione) le somme che sarebbero confluite negli enti medesimi. Ciò vale in particolare per Ente bilaterale territoriale, Est e Quas. e) Il periodo di prova con decorrenza dalla stipula viene ampliato di 15 giorni per 4°, 5°, 6°e 7° livello, pertanto i nuovi periodi per tali livelli saranno come di seguito: 4° e 5° livello 60 gg di lavoro effettivo 6° e 7° livello 45 gg di lavoro effettivo f) Per i quadri dal 1.1.2013 l'indennità di funzione viene incrementata di Euro10,00 per 14 mensilità. g) La malattia, dopo il Collegato Lavoro, subisce per il settore una vera rivoluzione. In pratica per ridurre gli abusi da microassenteismo, tanto deleteri per tutte le imprese, viene stabilito che, con le dovute eccezioni del caso normate dall'accordo, per i primi due eventi dell'anno di calendario la carenza viene corrisposta integralmente, mentre per il terzo e quarto al 50 %. Dal 5° evento dell'anno la carenza non verrà più erogata. Si ricorda che la carenza sono i primi tre giorni di malattia coperti al 100% a carico del solo datore di lavoro. Sempre per la malattia viene avviato, mediante confronto tra le parti, lo studio che potrebbe portare a corrispondere da parte dei datori di lavoro l'indennità economica di malattia con esclusione della relativa contribuzione del 2,44 % a favore dell'INPS. h) Il periodo di preavviso per le dimissioni viene modificato sensibilmente al ribasso. Per semplicità di esposizione si riportano solo i periodi per i primi 5 anni di anzianità: quadri e 1° livello 45 gg calendario 2° e 3° livello 20 gg calendario 4° e 5° livello 15 gg calendario 6° e 7° livello 10 gg calendario. i) Altra novità importante è costituita dai permessi retribuiti . Trattasi delle 56 hh per le aziende fino a 15 dipendenti e delle 72 hh annue per quelle con più di 15 dipendenti . In sostanza tali permessi per i neo assunti successivamente alla stipula di detto contratto saranno computati al 50% decorsi due anni dall'assunzione e al 100% decorsi 4 anni.
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L'INPS interviene sui permessi della legge 104
di David Trotti
La circolare INPS n.45 del 2011 anche se rivolta alle risorse umane dell'Istituto ci permette di fare il punto della situazione a seguito dell'entrata in vigore in data 24 novembre 2010 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 con la quale sono state introdotte, all'articolo 24, nuove disposizioni sui permessi retribuiti a favore dei dipendenti che assistono familiari con disabilità grave. Con questa circolare l'INPS fornisce un quadro riepilogativo della disciplina in materia di permessi previsti dall'art. 33 della legge 104/1992. Le novità introdotte dal Collegato lavoro (legge 183 del 2011) in sintesi sono le seguenti o o
o o
Viene ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di disabilità grave. Non è ammessa l'alternatività tra più beneficiari, in quanto i permessi possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore. La sola eccezione è prevista per i genitori di figli con disabilità grave ai quali è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per persona disabile. Non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell'assistenza. Il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assist¢ Viene prevista la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia.
I lavoratori legittimati a fruire dei permessi sono : 1. 2. 3.
Il dipendente in situazione di disabilità grave; I dipendenti genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave; Il dipendente per assistere ciascun familiare in situazione di disabilità grave, ivi compresi i dipendenti genitori che assistono figli di età superiore ai tre anni.
Dopo il collegato che è stato ampiamente commentato nella circolare dell'istituto n. 155/2010, hanno ora diritto ai permessi retribuiti per assistere un soggetto in situazione di disabilità grave, oltre il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado, ovvero: o o
parenti di primo grado: genitori, figli; parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli);
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affini di primo grado : suocero/a, nuora, genero; affini di secondo grado: cognati.
Solo in particolari condizioni le agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di 3° grado delle persone da assistere, in specifico si tratta di: parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle); affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti. Le eccezioni per le quali l'art. 24 della citata legge n. 183/2010 prevede l'estensione del diritto a fruire dei benefici in parola ai parenti e affini di terzo grado, sono rappresentate dai casi in cui il coniuge e/o i genitori della persona in situazione di disabilità grave: o o o
abbiano compiuto i sessantacinque anni di età; siano affetti da patologie invalidanti; siano deceduti o mancanti.
Con l'espressione "mancanti," come precisato nella circolare n. 155/2010 e nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010, deve intendersi non solo una situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) ma anche ogni altra condizione ad essa assimilabile (divorzio, separazione legale, abbandono) debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità. Per quanto concerne le patologie invalidanti, non avendo la legge esplicitato tale nozione si fa riferimento alle patologie indicate nell'art. 2, comma 1, lettera d), del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000, ovvero del regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 della legge n. 53/2000 concernente congedi per eventi per cause particolari che individua le seguenti patologie: "1) Patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario." [1] A questo proposito l'Istituto precisa che il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire dei benefici in argomento dovrà allegare alla domanda, in busta chiusa, la documentazione medica attestante la sussistenza della patologia invalidante da cui sono affetti il coniuge e/o il/i genitore/i del soggetto da assistere.
FRUIZIONE DEI PERMESSI Il dipendente in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire alternativamente in ogni mese di: o o o
2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese; 3 giorni interi di permesso al mese; 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un'ora; le predette ore, se fruite per l'intera giornata, comporteranno un abbat timento dell'orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).
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Il dipendente per l'assistenza a ciascun familiare in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire alternativamente di: o o
3 giorni interi di permesso al mese; 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un'ora; le predette ore, se fruite per l'intera giornata, comporteranno un abbattimento dell'orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).
I genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave possono fruire alternativamente: o
o o
del prolungamento del congedo parentale retribuito fino al terzo anno di vita del bambino, ad avvenuta fruizione del congedo di maternità e del congedo parentale ordinario; di due ore di permesso giornaliero; di tre giorni interi di permesso al mese.
E' comunque utile ribadire che, trattandosi di istituti finalizzati all'assistenza del minore, inferiore a tre anni, in situazione di disabilità grave, la fruizione degli stessi deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese, conseguentemente, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano fruito di uno o più giorni di permesso ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 104/1992, gli stessi non potranno beneficiare per il medesimo figlio delle ore di permesso giornaliero o del prolungamento del congedo parentale. Nell'ipotesi di assistenza di un minore di età inferiore ai tre anni, viene prevista, la possibilità di fruire dei permessi lavorativi che stiamo commentando, in alternativa ai genitori, anche per i parenti e gli affini aventi diritto, sempre nel limite previsto di tre giorni mensili.
RICOVERO Altro requisito essenziale per la concessione dei permessi lavorativi di cui all'art. 33 della legge 104/1992 è l'assenza di ricovero a tempo pieno della persona con disabilità grave, per ciò intendendosi il ricovero per le intere 24 ore presso "strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa". La circolare precisa inoltre che i permessi in argomento non sono concedibili al dipendente per far fronte a necessità assistenziali "non sanitarie" (aiuto nell'igiene, nell'alimentazione, nel supporto personale) di cui i familiari di una persona ricoverata si fanno carico. Essi possono essere invece concessi, come ribadito nella circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, anche in presenza di ricovero nei seguenti tre casi: o o o
interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie; ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazio ne terminale; ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di disabilità grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.
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I prossimi Corsi di Gestioni e Management 28 marzo 2011
La nuova Circolare n. 3 del 16 febbraio 2011 - Le novità sull'applicazione della detassazione per il 2011 Durata: 1/2 g. (9.30 - 13.00)
28 marzo 2011
Il nuovo Accordo per il rinnovo del CCNL nel Commercio Durata: 1/2 g. (14.00 - 17.30)
29 marzo 2011
I Rapporti sindacali in azienda Durata: 2 gg.
31 marzo / 01 aprile 2011
Il Codice degli Appalti e il Nuovo Regolamento di Attuazione Durata: 2 gg.
07 aprile 2011
Il Contratto a Tempo Determinato: le caratteristiche e le peculiarità operative Durata: 1 g.
12 aprile 2011
La risoluzione del rapporto di lavoro - profili normativi, gestionali ed amministrativi Durata: 1 g.
06 maggio 2011
L'Amministrazione e la Gestione del personale - Corso base Durata: 6 gg.
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