Allegato n. 2
COMUNE DI CREAZZO (Provincia di Vicenza) CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CREAZZO E L’ASSOCIAZIONE ……………….. PER LA CONCESSIONE DELLA PISTA DA SKATE SITA ALL’INTERNO DEL POLISPORTIVO COMUNALE IN VIA TORINO. L'anno duemilaTREDICI addì ............................. del mese di ..........................., nella Residenza Comunale, TRA il Comune di Creazzo…………………….., in seguito chiamato concedente, rappresentato dalla Dott.ssa Corà Stefania Responsabile dell’Area Affari Generali – Ufficio Sport – nominata con provvedimento del Sindaco n. _____________ in data _____________; E il Sig.____, nato a _________ - __ - il _______ e residente a _____ in _____ n. __, il quale interviene nella veste di …………………………….. dell’Associazione ……. con sede a ……- P.I. …… in seguito chiamato concessionario PREMESSO a) che con determinazione del Responsabile dell’Area Territorio e Lavori pubblici n. ___ del ____ è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera per un importo di Euro _______________; b) che con determina n. ___________ del __________ il Responsabile dell’Area Territorio e Lavori Pubblici, ha affidato la realizzazione dell’opera alla ditta ______________________, in base al progetto esecutivo di cui sopra; c) che con atto d’indirizzo di C.C. n. ___________ del 29.04.2013 è stato deciso di individuare quale modalità di gestione della pista da skate board lo strumento della concessione previa trattativa privata con associazioni sportive in primo luogo e, in subordine, con soggetti privati di altra natura, prevedendo altresì una durata massima della concessione non superiore a dieci anni, il riconoscimento in capo all’ente concedente di un contributo di realizzazione dell’impianto da versare in massimo tre rate entro il primo anno di durata della
Pagina 1 di 11
Allegato n. 2
concessione ed il mantenimento in capo all’ente concedente dell’onere della manutenzione straordinaria; (preferibilmente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive e nazionali e solo se nessuno di questi soggetti dovesse essere interessato a soggetti diversi, a fronte di un contributo per la realizzazione dell’opera stessa;) d) che con delibera di G.C. n. ____ del __________ è stato da ultimo approvato lo schema di contratto di concessione che contiene tutte le norme e le condizioni che andranno a regolare il rapporto tra Comune di Creazzo e concessionario; e) che con Determina n. __________ del __________ il Responsabile dell’Area Affari Generali disponeva l’avvio della procedura per l’individuazione del soggetto a cui affidare la concessione per la gestione dell’impianto da skate, stabilendo altresì l’importo posto a base di gara quale quota di partecipazione alla spesa per la realizzazione dell’opera; f) che in data ___________ , prot. ___è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione del soggetto gestore del realizzando impianto; g) che con propria Determina n. _________ del _____________ il Responsabile dell’area Affari Generali approvava l’aggiudicazione a favore di __________________ con sede a _________________ in Via __________________________ c.f. _____________________ p. iva n. _______________________ rappresentata dal Sig. ________________ nato a _____________ il ______________ c.f. __________________________ TUTTO CIO' PREMESSO, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare il rapporto di concessione di cui trattasi e nella intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti come sopra rappresentate, si stipula e si conviene quanto segue: ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Pagina 2 di 11
Allegato n. 2
Il Comune di Creazzo come sopra rappresentato, concede con il presente contratto-concessione in comodato a titolo gratuito, all’Associazione ……………………… con sede a ………………. che accetta, l’uso dell’impianto da skate ubicato all’interno del Polisportivo Comunale di Via Torino n. 54 censita al Catasto Fabbricati, al fg. 7 map. n. 691 e al fg. 10 map. 10 ed individuato nell’allegata planimetria (allegato B1). La sopraccitata planimetria firmata dalle parti, viene allegata al presente atto sotto la lettera B1, per formarne parte integrante e sostanziale. ART. 2 – NATURA DEL BENE CONCESSO L’unità immobiliare che viene concessa appartiene al patrimonio indisponibile del Comune di Creazzo. Il concessionario pertanto alla cessazione del rapporto dovrà riconsegnare l’impianto così come lo ha ricevuto senza pretendere né avere diritto ad alcuna somma a titolo compensatorio per l’attività svolta. ART. 3 – DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO L’impianto in oggetto è una pista da skate scoperta, delle dimensioni di m 23 x 13, per una superficie complessiva di mq 299. La struttura e’ composta da una piastra in cls armata, completa di ostacoli, rampe, angoli, legde, gradini, ecc e trattata superficialmente con un impermeabilizzante a base di vetro liquido con funzione protettiva e antidegrado. Il progetto dell’impianto è ben noto al concessionario che ne ha preso visione prima della partecipazione alla gara ritenendolo del tutto idoneo per lo svolgimento delle attività per la quali è destinato. Il concessionario assume la gestione dell’impianto per tutta la durata del presente contratto, e lo dovrà riconsegnare nelle medesime condizioni nelle quali lo ha ricevuto, salvo il deperimento d’uso; in caso contrario, egli sarà tenuto al risarcimento del danno. A tal proposito il concessionario dichiara di aver preso visione del “ Piano di manutenzione dell’opera”, di averne ricevuta una copia e di essere edotto e informato sulle corrette operazione di manutenzione da adottare al fine di mantenere l’impianto in efficienza. ART. 4 – DESTINAZIONE
Pagina 3 di 11
Allegato n. 2
L’unità immobiliare viene concessa affinché il concessionario la utilizzi per attività sportive e ricreative da cui trarre anche un proprio profitto. Il concessionario si servirà del bene sopra descritto con la dovuta diligenza, esclusivamente per le finalità dichiarate, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. ART 5. - DURATA La concessione avrà durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dal giorno della stipula della presente. Alla consegna dell’impianto verrà redatto un apposito verbale. Trascorso il suddetto termine la concessione si intenderà risolta di diritto ed in modo automatico, senza necessità di disdetta, con obbligo del concessionario di rilasciare l’impianto. Alla scadenza della concessione si redigerà un verbale di riconsegna dell’impianto. Il Concedente si riserva la facoltà, con successivo provvedimento e sulla base della concreta gestione e della formulazione di nuove condizioni, di affidare il rapporto di concessione per altri 10 (dieci) anni. E’ consentito al concessionario recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al concedente, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Il recesso anticipato rispetto alla scadenza contrattuale da parte del concessionario senza preavviso di almeno 6 mesi, e senza aver saldato il contributo a proprio carico relativo alla quota di partecipazione per la realizzazione dell’opera, costituirà grave inadempimento ed attribuirà al concedente il diritto all’incameramento della cauzione definitiva. ART. 6 – MODALITA’ DI GESTIONE L’impianto verrà utilizzato dal concessionario per la pratica dello specifico sport, organizzando al suo interno corsi per bambini e ragazzi, allenamenti ed eventi. Per tale scopo al concessionario verranno riservate n. 9 (nove) ore settimanali distribuite su massimo 3 (tre) giorni/settimana, principalmente da collocare nella fascia pomeridiana 15.30/18.30 per i giorni infrasettimanali e nella fascia mattutina del sabato 10.00/13.00. In aggiunta agli utilizzi settimanali al concessionario sono riservate n. 4 (quattro) giornate all’anno
Pagina 4 di 11
Allegato n. 2
per l’organizzazione di eventi, consistenti in dimostrazioni della specifica pratica sportiva. Al di fuori degli utilizzi ad esso esclusivamente riservati e come sopra descritti, il concessionario si obbliga a garantire il libero accesso alla struttura assicurando la massima partecipazione dei cittadini alla pratica sportiva dello skate board. In caso di organizzazione nella struttura oggetto di concessione di eventi sportivi o di altra natura aperti al pubblico, il concessionario dovrà con adeguato anticipo (almeno 1 mese) rispetto alla data di effettuazione dell’evento, presentare apposita istanza scritta all’ufficio sport del Comune per ottenerne specifica autorizzazione. Rimane comunque a carico del concessionario l’ottenimento, laddove necessarie, delle previste autorizzazioni pubblico spettacolo presso il competente ufficio comunale. L’Associazione, nell’ambito della gestione ad essa affidata, s’impegna ad usare e a far usare gli impianti con la diligenza del buon padre di famiglia, e a rispettare in ogni caso tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare le norme di sicurezza nonché quelle dettate dalla Commissione pubblici spettacoli. Il concessionario stabilirà inoltre apposite norme di comportamento per un sicuro accesso alla pista da parte di tutti gli utenti che dovranno essere a sua cura opportunamente esposte in prossimità dell’impianto sportivo. ART. 7 PUBBLICITA’ Il concessionario è autorizzato ad esporre all’interno dell’impianto pubblicità commerciale e sportiva. La pubblicità potrà essere effettuata mediante: installazione di cartelloni e striscioni la cui ubicazione, caratteristiche e dimensioni dovranno essere preventivamente concordate con l’ufficio tecnico comunale; volantinaggio e distribuzione pubblicazioni. La pubblicità dovrà essere effettuata nel rispetto della sobrietà degli impianti e delle norme dettate dalle Federazioni sportive italiane; è esclusa comunque qualsiasi pubblicità politica e/o sindacale. Si fa comunque riferimento alle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per le sponsorizzazioni per l’individuazione delle forme pubblicitarie vietate. Le installazioni pubblicitarie non devono interferire o creare impedimento o pericolo all’attività sportiva; a tal fine il concessionario è direttamente
Pagina 5 di 11
Allegato n. 2
responsabile per eventuali danni a persone, a cose e agli impianti provocati dal materiale pubblicitario. I proventi derivanti dalla pubblicità saranno introitati dal concessionario, salvo il pagamento della prevista imposta comunale. ART. 8 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Sono interamente a carico del concessionario le spese per la manutenzione ordinaria, dovendovi a queste provvedere con personale e mezzi propri. Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria sono descritte nel “ Manuale di manutenzione dell’opera”. Il concessionario dovrà a proprie spese esporre adeguata cartellonistica recante i giorni, gli orari settimanali in cui tale impianto è a sé riservato, secondo quanto previsto nel precedente art. 6. La collocazione di tale cartellonistica andrà preventivamente concordata con l’ufficio tecnico comunale. ART. 9 – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO Il concessionario in base all’offerta presentata prot. n. ________ del _________ contribuisce con una quota pari ad Euro ___________ + iva 21% per complessivi Euro __________________, alla spesa necessaria per realizzare l’opera. Tale somma dovrà essere versata in n. 4 rate con le seguenti modalità e scadenze: € 3.000,00+iva entro il 31.12.2013; € 3.000,00+iva entro il 31.12.2014; € 2.000,00+iva entro il 31.12.2015; la rimanente somma fino a concorrenza dell’intero importo offerto in sede di gara+iva entro il 31.12.2016. Il bonifico dovrà essere effettuato a favore della Tesoreria Comunale CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO IBAN: IT64 F062 2560 8011 0000 0300 002 Il ritardo nel pagamento delle rate comporterà, salvo quanto previsto al successivo periodo, il pagamento degli interessi di mora in misura pari al tasso di riferimento (tasso di interesse della BCE) aumentato della maggiorazione prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 e dal D. Lgs. n. 192/2012 ad oggi pari ad 8 punti percentuali.
Pagina 6 di 11
Allegato n. 2
Il ritardo nel pagamento della rata superiore ai 20 gg. dalla scadenza contrattuale prevista costituisce inadempienza grave, tale da comportare la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell’art. 1455 del C.C. come previsto dal successivo articolo 15. ART. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario, s’impegna a dare puntuale e piena attuazione al presente contratto, assumendo i seguenti obblighi: - di assumersi ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività dei corsi o degli eventi dallo stesso organizzato; - di nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza dell’impianto nei periodi di utilizzo riservato al concessionario, nonché predisporre un regolamento di utilizzo e di comportamento per gli utilizzatori dell’impianto; - di osservare e di fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dell’impianto e di tutti gli spazi attigui, in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto stesso e a quanto presente all’interno del Polisportivo Comunale, durante lo svolgimento dei corsi e degli eventi dallo stesso gestiti ed organizzati. E’ fatto obbligo segnalare al Comune, senza indugio, ogni danno alle strutture assegnate, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. Il soggetto affidatario si impegna ad utilizzare gli impianti in modo diretto ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato l’affidamento. In caso di manifestazioni/eventi pubblici il soggetto affidatario deve provvedere a propria cura e spese a: 1) compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed eventualmente da altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni e a predisporre i servizi necessari previsti dalla legge. Questi servizi dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando l'impianto non sarà chiuso. 2) assicurare eventuali servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi in caso di manifestazioni a pagamento; 3) provvedere ad organizzare i servizi di sicurezza e sanitario;
Pagina 7 di 11
Allegato n. 2
4) organizzare in collaborazione con l’ufficio Ambiente del Comune il servizio di raccolta dei rifiuti; 5) assumersi le spese relative ad eventuali consumi di energia elettrica, acqua, ecc. Il soggetto affidatario si assume ogni responsabilità, esonerando il Comune, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo, prima, durante e dopo la manifestazione e per danni a persone o cose, in dipendenza dell'uso dell'impianto nel periodo sopra specificato anche da parte del pubblico. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare l’affidamento, in tutto o in parte, per motivi di pubblico interesse, senza che il soggetto affidatario possa eccepire o pretendere qualcosa a qualsiasi titolo. Per le manifestazioni, sia di carattere sportivo che extrasportivo, che prevedono l'installazione di particolari attrezzature assenti nell'impianto, il soggetto affidatario deve presentare al Comune apposita richiesta di autorizzazione e in caso di accoglimento, deve provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese. Tutto questo deve essere effettuato nel più breve tempo possibile, immediatamente prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto al pubblico. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature devono svolgersi in modo accurato, per evitare di arrecare eventuali danni a persone o cose durante queste operazioni, di cui l’affidatario è tenuto a rispondere. ART. 11 - CONTROLLI Il Concedente può in ogni momento verificare con proprio personale il buon andamento dell’utilizzo dell’impianto concesso ed il corretto adempimento delle obbligazioni poste a carico del concessionario. Nei casi in cui venissero rilevate inadempienze agli obblighi assunti dal concessionario ovvero infrazioni alle vigenti normative, le stesse verranno contestate per iscritto al concessionario, il quale avrà diritto di controdedurre alle contestazioni fatte entro il termine di 15 gg. dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui le giustificazioni fornite dal concessionario non fossero ritenute adeguate o fondate per 3 (tre) volte nel corso di un anno, il Concedente si riserva di valutare la risoluzione del contratto. La mancata nomina del responsabile tecnico addetto alla sicurezza dell’impianto nei
Pagina 8 di 11
Allegato n. 2
periodi di utilizzo riservato al concessionario comporta l’applicazione di una penale stabilita in € 250,00. Le penali applicate devono essere versate al Concedente entro 15 giorni dall’addebito delle stesse con le modalità indicate dal concedente. ART. 12 - OPERE A CARICO DEL CONCESSIONARIO ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MODIFICA E MIGLIORIA E’ vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione dell’impianto senza il preventivo consenso scritto del concedente dell’immobile fermo restando che l’onere rimarrà ad integrale carico del concessionario. Le eventuali innovazioni o miglioramenti rimarranno acquisite a favore dell’immobile concesso in uso, senza che il concessionario possa vantare alcune diritto di compenso, indennizzo o rimborso spese. ART. 13 - GARANZIE ASSICURATIVE E DEPOSITO CAUZIONALE A garanzia dell’esatto e puntuale pagamento della quota di compartecipazione alla spesa per la realizzazione dell’opera, il concessionario ha prestato una cauzione definitiva valida fino a dichiarazione di svincolo di € _________________ pari al 50% dell’importo dovuto, che verrà svincolata a seguito del pagamento a saldo. La cauzione definitiva è stato presentata a mezzo di polizza …. n….. emessa in data ….. dalla compagnia ……… La garanzia prevede l’impegno del fideiussore a versare l’importo garantito entro 15 giorni dalla semplice richiesta del concedente e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile. La validità della garanzia è stabilita fino alla scadenza del pagamento del saldo, ogni eccezione esclusa e lo svincolo potrà avvenire solo dietro la restituzione dell’originale della cauzione stessa. La cauzione, che sarà svincolata al pagamento del saldo. Per le attività motorio-ricreative e di muscolazione, indipendentemente dall'assolvimento delle formalità indicate nei precedenti articoli, il soggetto affidatario che riceve gli impianti in gestione, deve possedere i seguenti requisiti oltre quelli richiesti dalla normativa vigente: a) Polizza assicurativa a favore degli utenti tesserati dell'associazione per gli eventi dannosi connessi con lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in uso o in gestione;
Pagina 9 di 11
Allegato n. 2
b) Presenza di un responsabile accompagnatore (dirigente o allenatore) nelle ore riservate. ART. 14 RICONSEGNA DELL’IMPIANTO Allo scadere del contratto, l’impianto dovrà essere restituito al concedente in buono stato di conservazione generale, salvo la normale usura derivante dall’attività svolta. Della restituzione verrà redatto apposito verbale. ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO-CONCESSIONE E SUBCONCESSIONE Il concessionario deve garantire l’effettivo e diretto esercizio della concessione. E’ fatto espresso divieto al concessionario di cedere il presente contratto-concessione e di sub concedere in tutto o in parte la cosa concessa. E’ fatto inoltre espresso divieto al concessionario di modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale dell’immobile e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto pena la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1453 C.C. ART. 16 RISOLUZIONE E RECESSO CONTRATTUALE Il concedente potrà invocare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 e segg. C.C. con dichiarazione da comunicare per iscritto al concessionario mediante raccomandata A.R nei seguenti casi: ritardi nel pagamento della quota di compartecipazione alla realizzazione dell’opera superiori a 20 giorni dalle scadenze pattuite; mancato mantenimento della validità ed efficacia per tutto il periodo di vigenza della concessione della polizza assicurative richiamate all’art. 13; perdita dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; violazione del divieto di sub concessione o sub affitto a terzi; qualora la mancata nomina del responsabile tecnico addetto alla sicurezza dell’impianto sia stata oggetto di tre contestazioni, ai sensi dell’art. 11 della presente concessione. In tali ipotesi il concessionario dovrà rilasciare immediatamente l’impianto, riconoscendo fin d’ora il diritto del concedente di tornare nella piena disponibilità dell’immobile compresi gli arredi ed attrezzature.
Pagina 10 di 11
Allegato n. 2
In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario lo stesso non potrà vantare alcuna pretesa, compensi, indennizzi o risarcimenti di qualsiasi natura. ART. 17 SPESE DI CONTRATTO ED IMPOSTE Le spese inerenti e consequenziali al presente contratto sono a carico del concessionario, comprese a titolo meramente indicativo quelle relative alle spese contrattuali, all’imposta di registro, ai diritti di segreteria, all’imposta di bollo, nella misura indicata dalla vigente normativa. ART. 18 CONTROVERSIE Ogni controversia che non fosse risolta bonariamente sarà devoluta al Giudice ordinario, rimanendo espressamente esclusa la clausola arbitrale. ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non previsto dal presente contratto si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore.
Pagina 11 di 11