ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse economico-finanziarie e del Personale
00184 Roma 4 APR 2007 Via Urbana – Telef. 47141
Unità Funzionale VI – Organizzazione, Relazioni sindacali, Attività d’Ispezione Amministrativa
AOO-16-0000245 /07 Circolare n. 1/07
Alla segreteria del Presidente Alla segreteria del Direttore Generale Al Direttore del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e del personale Al Dipartimento relazioni esterne e servizi comuni di supporto alle aree di ricerca “Casilina” e “Monteporzio” Al Dipartimento informatico-statistico Ai direttori dei dipartimenti centrali Ai direttori dei dipartimenti territoriali Ai direttori delle unità funzionali del dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e del personale Ai direttori delle unità funzionali del dipartimento relazioni esterne e servizi comuni di supporto alle aree di ricerca “Casilina” e “Monteporzio” Ai direttori delle unità funzionali del dipartimento informatico - statistico Ai direttori delle Unità Funzionali amministrative dei dipartimenti territoriali di Roma e Napoli Al responsabile del servizio prevenzione e Protezione
Dpgrep. U.F. VI O.P.
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Al responsabile dell’Ufficio Tecnico Al capo Ufficio stampa Al responsabile Ufficio relazioni con il pubblico Al responsabile del centro ricerche di Lamezia Terme Ai membri della Commissione consultiva per i benefici socio-assistenziali SEDE e, p.c.
Alla FIR-CISL Alla UIL-PA Alla FLC-CGIL All’ANPRI Alla USI-RdB/Ricerca Loro SEDI
Oggetto: Accordo integrativo decentrato, di livello nazionale, per la disciplina dei benefici socio – assistenziali. Circolare esplicativa recante chiarimenti ed indicazioni per l’erogazione dei sussidi
PREMESSA In conformità a quanto sancito dall’accordo integrativo, di livello nazionale, per la disciplina del trattamento economico accessorio del personale appartenente ai livelli IV - IX e I - III per l’anno 2006, sottoscritto in data 3 aprile 2006 da questa Amministrazione e le OO.SS. FIR- CISL, UIL PA e FLC CGIL, le parti sono intervenute per modificare l’accordo integrativo di livello nazionale per la disciplina dei benefici socio assistenziali sottoscritto in data 30 settembre 2004. Si è
trattato
di un’importante
iniziativa volta a consentire un
sostanziale ampliamento dei benefici in parola, sia con riferimento al personale destinatario che alle prestazioni previste.
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Le modifiche al precedente accordo del 30 settembre 2004 sono state stabilite in un apposito accordo integrativo decentrato, di livello nazionale, sottoscritto in data 8 marzo 2007 da questa Amministrazione e dalle sopracitate OO.SS., in quanto firmatarie del richiamato accordo integrativo del 3 aprile 2006. Con la presente circolare si provvede a fornire i chiarimenti e le indicazioni necessarie per accedere alla fruizione dei sussidi in argomento. Si
trasmette,
inoltre,
l’accordo
integrativo
decentrato
di
livello
nazionale dell’8 marzo 2007 (all. 1), con il quale è stato modificato il precedente accordo del 30 settembre 2004, nonché un testo aggiornato (all. 2), recante la disciplina complessiva risultante dall’Accordo integrativo del 30 settembre 2004 come modificata dall’Accordo dell’8 marzo 2007, al fine di consentire una lettura integrale ed esaustiva delle clausole che regolano l’intera materia.
VALIDITA’ E PERSONALE DESTINATARIO La disciplina per la erogazione dei benefici socio-assistenziali, per effetto dell’accordo integrativo decentrato sottoscritto in data 8 marzo 2007, è valida per il triennio 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009. Le richieste di sussidio per eventi accaduti o prestazioni ottenute entro il 31 dicembre 2006, già inoltrate al competente ufficio dopo il 6 dicembre 2006 – data dell’ultima riunione della Commissione consultiva istituita con l’accordo integrativo del 30 settembre 2004 – sono liquidate, qualora sussistano i relativi requisiti, secondo la disciplina prevista dal predetto Accordo, compresi i limiti di rimborso annui ivi previsti da riferire all’anno 2006, che non si cumulano con i sussidi da erogare dal 1° gennaio 2007. Le richieste di sussidio per eventi accaduti o prestazioni ottenute entro il 31 dicembre 2006, non ancora inoltrate, possono essere presentate al competente ufficio entro e non oltre il 15 maggio 2007. Esse sono liquidate, qualora sussistano i relativi requisiti, secondo la disciplina prevista dall’Accordo integrativo del 30 settembre 2004. Ai fini del rimborso delle spese sostenute non è rilevante che la documentazione amministrativo-contabile riguardi l’anno 2007, rilevando nella specie il momento di svolgimento dell’evento o della prestazione.
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In ordine al personale destinatario va segnalata l’importante novità rispetto al passato, di aver incluso tra i beneficiari dell’accordo 8 marzo 2007 il personale con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato. La disciplina sui benefici socio-assistenziali, pertanto, si applica al personale in servizio presso l’Istituto a tempo indeterminato, con estensione al personale in posizione di comando proveniente da altra amministrazione – purché non usufruisca di analoghi benefici presso l’amministrazione di provenienza - nonché al personale a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato. È
escluso,
conseguentemente,
il
personale
con
contratto
di
collaborazione coordinata e continuativa, titolare di borse di studio di assegni di ricerca ovvero di incarichi di ricerca.
TIPOLOGIE DEI BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI I
dipendenti destinatari della disciplina in argomento
possono
presentare domande per la fruizione delle sottoindicate tipologie di benefici: a) documentate situazioni di necessità; b) gravi eventi che incidono sul bilancio familiare del dipendente; c) borse di studio ai figli dei dipendenti, nonché sussidi per l’iscrizione agli asili nido e per l’acquisto di libri per le scuole di istruzione primaria (scuole medie), secondaria (scuole superiori) e per l’università; d) assistenza sanitaria. A.
Sussidi erogati in presenza di situazioni di necessità e gravi eventi - lettere a) e b) È possibile accedere alla erogazione dei sussidi in presenza dei sottoindicati eventi:
A1. Decesso del dipendente, o del figlio/a, o del coniuge, o dei genitori (questi ultimi solo se fiscalmente a carico): il sussidio è concesso per le spese funerarie conseguenti al grave evento luttuoso, nel limite di 1.500,00 euro annui. In caso di decesso del dipendente la richiesta può essere prodotta nell’ordine dal coniuge superstite, dai figli e dai genitori, questi ultimi solo se fiscalmente a carico. Dpgrep. U.F. VI O.P.
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Relativamente a tale beneficio, si segnala che con l’accordo 8 marzo 2007 le parti hanno disposto un aumento di 500,00 euro dell’importo del sussidio (portato da 1000,00 a 1500,00 euro), nonché la soppressione del limite previsto con il precedente accordo (spesa sostenuta superiore al 5% del bilancio familiare). A2. Incendio della casa di proprietà o di abitazione (in locazione) del dipendente: il sussidio è concesso ove tale rischio non sia coperto da apposita polizza assicurativa. Alla erogazione del sussidio si provvede nei casi in cui i danni subiti siano superiori al 5% del bilancio familiare come risultante da dichiarazione resa al fisco. Il sussidio è concesso nel limite di 1.200,00 euro annui. Relativamente a tale beneficio, si segnala che con l’accordo 8 marzo 2007 le parti hanno disposto un aumento di 200,00 euro dell’importo del sussidio (portato da 1000,00 a 1200,00 euro). A3. Trasloco del dipendente: alla erogazione del sussidio si provvede nel caso in cui le spese sostenute siano superiori al 5% del bilancio familiare come risultante da dichiarazioni rese al fisco. Il sussidio è concesso nel limite di 750,00 euro annui. Relativamente a tale beneficio, si segnala che con l’accordo 8 marzo 2007 le parti hanno disposto un aumento di 250,00 euro dell’importo del sussidio (portato da 500,00 a 750,00 euro), nonché la soppressione della condizione posta con il precedente accordo (trasloco conseguente a sfratto esecutivo). I sussidi di cui alle lettere A1, A2 e A3 sono cumulabili nel corso dell’anno sia per la medesima che per le tre diverse fattispecie.
Documentazione da allegare alla richiesta di sussidio. Il
sussidio
richiesto
è
concesso
in
un’unica
soluzione,
dietro
presentazione della documentazione, in originale o in copia conforme, comprovante uno degli eventi suddetti, ed in particolare: Per l’evento di cui alla lettera A1 occorre produrre: certificato di morte (del dipendente, del coniuge, del figlio/a, del genitore); ricevuta fiscale (o fattura) delle spese funerarie sostenute;
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certificato di stato di famiglia o altra idonea documentazione attestante il rapporto parentale; in caso di richiesta di sussidio da parte del genitore, per decesso del dipendente, dichiarazione resa al fisco da cui si possa evincere che il genitore era fiscalmente a carico; nel solo caso di decesso del genitore, la dichiarazione resa al fisco da cui si possa evincere che il genitore era fiscalmente a carico; per il solo personale in posizione di comando, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attestare di non aver percepito
il
medesimo
sussidio
presso
l’amministrazione
di
provenienza. Per l’evento di cui alla lettera A2 occorre produrre:
rogito notarile per la casa di proprietà;
contratto di locazione per la casa in affitto;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il rischio è privo di copertura assicurativa;
denuncia all’autorità giudiziaria dei danni subiti in conseguenza dell’incendio;
ricevuta fiscale (o fattura) delle spese sostenute;
dichiarazione resa al fisco per valutare che i danni subiti sono superiori al 5% del bilancio familiare;
per il solo personale in posizione di comando, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attestare di non aver percepito il medesimo sussidio presso l’amministrazione di provenienza.
Per l’evento di cui alla lettera A3 occorre produrre:
ricevuta fiscale (o fattura) delle spese di trasloco sostenute;
dichiarazione resa al fisco per valutare che le spese sostenute sono superiori al 5% del bilancio familiare;
per il solo personale in posizione di comando, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attestare di non aver percepito il medesimo sussidio presso l’amministrazione di provenienza.
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B. Assegnazione di borse di studio - lettera c) Le borse di studio sono destinate esclusivamente ai figli dei dipendenti che frequentano università pubbliche e istituti di istruzione secondaria di secondo grado pubblici, a condizione che non fruiscano di altri analoghi benefici. Conseguentemente sono esclusi dai benefici i dipendenti dell’Istituto. B1. Per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, commerciali, industriali, ecc.): l’assegnazione delle borse di studio è determinata dal profitto scolastico e dal reddito del nucleo familiare. Il profitto necessario per ottenere il sussidio deve essere pari, al termine dell’anno scolastico, almeno alla media annua di 8/10. Il reddito del nucleo familiare per poter fruire della borsa di studio non deve essere superiore a 40.000,00 euro annui nel caso di nucleo familiare monoreddito, ovvero 60.000,00 euro annui nel caso di reddito familiare alla cui formazione concorrono altri soggetti. Al riguardo fanno prova le dichiarazioni rese al fisco. L’importo della borsa di studio è determinato in 450,00 euro l’anno. Relativamente a tale beneficio, si segnala che con l’accordo 8 marzo 2007 le parti hanno disposto un aumento di 100,00 euro dell’importo della borsa di studio (portata da 350,00 a 450,00 euro), nonché l’ampliamento della fascia di reddito familiare per poter fruire del beneficio in parola (portato da 30.000,00 a 40.000,00 euro in caso di monoreddito e da 50.000,00 a 60.000,00 euro in caso di reddito familiare alla cui formazione concorrono altri soggetti). B2. Per gli istituti universitari: per poter fruire delle borse di studio per le istituzioni universitarie il profitto deve essere pari almeno alla media annua di 27/30 con un minimo di cinque esami sostenuti nell’anno accademico. Il reddito del nucleo familiare per poter fruire delle borse di studio non deve essere superiore a 40.000,00 euro annui nel caso di nucleo familiare monoreddito, ovvero 60.000,00 euro annui nel caso di reddito familiare alla cui formazione concorrono altri soggetti. Al riguardo fanno prova le dichiarazioni rese al fisco. L’importo della borsa di studio è determinato in 700,00 euro l’anno. Dpgrep. U.F. VI O.P.
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Relativamente a tale beneficio, si segnala che con l’accordo 8 marzo 2007 le parti hanno disposto un aumento di 200,00 euro dell’importo della borsa di studio (portata da 500,00 a 700,00 euro), nonché l’ampliamento della fascia di reddito familiare per poter fruire del beneficio in parola B3. Asili nido: sono concessi sussidi per l’iscrizione agli asili nido, sia pubblici che privati, nella misura massima di 600,00 euro annui per figlio. Il reddito del nucleo familiare per poter fruire del sussidio non deve essere superiore a 40.000,00 euro annui nel caso di nucleo familiare monoreddito, ovvero 60.000,00 euro annui nel caso di reddito familiare alla cui formazione concorrono altri soggetti. Al riguardo fanno prova le dichiarazioni rese al fisco. Relativamente a tale beneficio, si segnala che con l’accordo 8 marzo 2007 le parti hanno disposto un aumento di 250,00 euro dell’importo del sussidio (portato da 350,00 a 600,00 euro), nonché l’estensione del sussidio per l’iscrizione agli asili nido pubblici. Anche per tale beneficio è stata ampliata la fascia di reddito familiare per poterne fruire. B4. Acquisto libri: sono concessi sussidi per l’acquisto di libri scolastici per le scuole di istruzione primaria (scuole medie), secondaria (scuole superiori) e per le università nei limiti, rispettivamente, di 150,00, 250,00 e 400,00 euro annui per figlio. Il reddito del nucleo familiare per poter fruire del sussidio non deve essere superiore a 40.000,00 euro annui nel caso di nucleo familiare monoreddito, ovvero 60.000,00 euro annui nel caso di reddito familiare alla cui formazione concorrono altri soggetti. Al riguardo fanno prova le dichiarazioni rese al fisco. Il sussidio per l’acquisto dei libri è corrisposto nella misura del 50%, nel caso in cui venga assegnata la borsa di studio. Relativamente a tale beneficio, si segnala che si tratta di un’importante novità introdotta con l’accordo 8 marzo 2007. Documentazione da allegare alla richiesta di sussidio. Per l’erogazione dei benefici in parola il dipendente deve presentare la sottoindicata documentazione, in originale o copia conforme, ed in particolare: Dpgrep. U.F. VI O.P.
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Per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado occorre produrre:
certificato scolastico attestante il profitto richiesto (almeno 8/10);
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestare di non aver fruito di altri analoghi benefici;
dichiarazione resa al fisco da cui risulta il reddito del nucleo familiare;
certificato di stato di famiglia o altra idonea documentazione attestante il rapporto parentale;
per il solo personale in posizione di comando, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attestare di non aver percepito il medesimo sussidio presso l’amministrazione di provenienza.
Per gli istituti universitari occorre produrre:
certificato universitario attestante il profitto richiesto (almeno 27/30) e il numero di esami sostenuti nell’anno accademico (almeno n. 5 esami);
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestare di non aver fruito di altri analoghi benefici;
dichiarazione resa al fisco da cui risulta il reddito del nucleo familiare;
certificato di stato di famiglia o altra idonea documentazione attestante il rapporto parentale;
per il solo personale in posizione di comando, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attestare di non aver percepito il medesimo sussidio presso l’amministrazione di provenienza.
Per l’iscrizione agli asili nido occorre produrre:
certificato di iscrizione all’asilo nido;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestare di non aver fruito di altri analoghi benefici;
dichiarazione resa al fisco da cui risulta il reddito del nucleo familiare;
Dpgrep. U.F. VI O.P.
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certificato di stato di famiglia o altra idonea documentazione attestante il rapporto parentale;
per il solo personale in posizione di comando, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attestare di non aver percepito il medesimo sussidio presso l’amministrazione di provenienza.
Per l’acquisto di libri occorre produrre: scontrino o ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestare di aver fruito o meno dell’erogazione di borse di studio; dichiarazione resa al fisco da cui risulta il reddito del nucleo familiare; certificato di stato di famiglia o altra idonea documentazione attestante il rapporto parentale; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestare di non aver fruito di altri analoghi benefici per il solo personale in posizione di comando, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attestare di non aver percepito il medesimo sussidio presso l’amministrazione di provenienza.
C. Assistenza sanitaria I sussidi per l’assistenza sanitaria sono erogati nei soli casi non coperti da polizza assicurativa e non derivanti da infortunio sul lavoro. Si segnala che con l’accordo 8 marzo 2007 è stato disposto dalle parti un sostanziale ampliamento dei benefici in parola, con l’introduzione di nuovi sussidi per prestazioni di specialistica ambulatoriale, nonché per l’assistenza protesica e per l’acquisto di medicinali, non rimborsati, in tutto o in parte dal Servizio sanitario nazionale. I sussidi per l’assistenza sanitaria sono erogati, anche in favore dei componenti del nucleo familiare (coniuge e/o figli), nei seguenti casi: C1. in caso di ricovero negli istituti di cura privati o accreditati (già convenzionati)
con
il
Servizio
sanitario
nazionale,
con
intervento chirurgico; Dpgrep. U.F. VI O.P.
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C2.
in caso di ricovero negli istituti di cura pubblici, con o senza intervento chirurgico;
C3.
in caso di interventi chirurgici ambulatoriali in istituti di cura pubblici, privati o accreditati (già convenzionati) con il Servizio sanitario nazionale; Per i casi indicati nelle lettere C1), C2) e C3), i sussidi sono concessi nei seguenti limiti:
massimo 2.500,00 euro annui per singolo dipendente;
massimo 5.500,00 euro annui per nucleo familiare.
C4. In caso di prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dal D.M. 22 luglio 1996, e successive modificazioni, erogate in istituti di cura pubblici, privati o accreditati (già convenzionati) con il Servizio sanitario nazionale. I sussidi di cui alla lettera C4), sono concessi nella misura del 50% delle spese sostenute per singola prestazione e comunque entro i seguenti limiti:
massimo 1500,00 euro per singolo dipendente;
massimo 2500,00 euro per nucleo familiare.
Non è ammesso il rimborso per le spese inferiori a 50,00 euro per singola prestazione. Conseguentemente non è ammesso il cumulo di singole notule di importo inferiore ai fini del raggiungimento del predetto limite. Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, sono elencate nell’allegato 1 del D.M. 22 luglio 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella G.U. n. 216 del 14 settembre 1996 – Serie generale – a cui si rinvia per la individuazione delle tipologie di prestazioni per cui sono concessi i sussidi. Sono ammesse al rimborso le prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria. Tale beneficio costituisce un’importante novità introdotta dall’accordo 8 marzo 2007, sia per quanto concerne le numerose tipologie di prestazioni ammesse alla concessione dei sussidi, sia per quanto concerne il limite di spesa per accedere al rimborso (portato da 100,00 a 50,00 euro per singola prestazione). Dpgrep. U.F. VI O.P.
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C5. Acquisto medicinali: sono concessi sussidi anche per l’acquisto di specialità medicinali non rimborsate per intero o in quota parte (ticket), dal Sevizio sanitario nazionale, sulla base di apposita prescrizione medico - specialistica. È da segnalare che tale beneficio costituisce un’importante novità introdotta dall’accordo 8 marzo 2007. C6. Presidi medico – chirurgici (assistenza protesica): sono concessi sussidi anche per l’acquisto di presidi medico chirurgici non rimborsati, per intero o in quota parte, dal Servizio sanitario nazionale (ticket), sulla base di apposita prescrizione medico-specialistica. È da segnalare che tale beneficio costituisce un’importante novità introdotta dall’accordo 8 marzo 2007. I sussidi di cui alle lettere C5) ed C6), sono concessi nella misura del 50% delle spese sostenute per singolo acquisto e comunque entro i seguenti limiti: massimo 1500,00 euro per singolo dipendente; massimo 2500,00 euro per nucleo familiare. Non è ammesso il rimborso per le spese inferiori a 50,00 euro. Non è ammesso il cumulo di singole notule di importo inferiore ai fini del raggiungimento del predetto limite. I presidi medico chirurgici per i quali sono concessi sussidi sono quelli elencati nell’allegato 1 del D.M. 27 agosto 1999, n. 332, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1999 n. 227, concernente il Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, a cui si rinvia per la individuazione delle numerose tipologie di prestazioni di assistenza protesica per cui sono concessi i sussidi. Documentazione da allegare alla richiesta di sussidio. Ai fini del rimborso delle spese sostenute il dipendente deve presentare apposita certificazione medica e contabile, in originale o copia conforme, attestante l’erogazione della prestazione da parte del professionista ovvero della struttura sanitaria. In caso di acquisto di medicinali e/o di presidi medico chirurgici non rimborsati per intero o in quota parte dal Servizio sanitario nazionale, Dpgrep. U.F. VI O.P.
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occorre produrre scontrino o ricevuta fiscale (o fattura) della spesa sostenuta, nonché la prescrizione medico-specialistica. Nei soli casi di infortunio va presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il medesimo non è accaduto in occasione di lavoro. Nel caso in cui la richiesta di sussidio riguardi un componente del nucleo familiare (coniuge e/o figli), occorre altresì produrre un certificato di stato di famiglia o altra idonea documentazione attestante il rapporto parentale . Il
personale
in
posizione
di
comando
deve
altresì
produrre
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attestare di non aver percepito il medesimo sussidio presso l’amministrazione di provenienza
LIQUIDAZIONE DEI SUSSIDI Per quanto riguarda la liquidazione dei sussidi si riporta di seguito quanto già stabilito in materia con l’accordo 30 settembre 2004, come modificato dall’accordo 8 marzo 2007. Le richieste per l’erogazione dei sussidi (all. 3) devono essere inoltrate al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e del personale - Unità funzionale III “Programmazione economica e finanziaria – Bilancio e servizi a terzi”, che provvederà a protocollare in ordine di arrivo, su apposito registro di protocollo, le istanze pervenute e alla istruttoria delle relative pratiche. Successivamente, l’U.F. III trasmette le richieste di sussidio ad apposita Commissione consultiva chiamata ad esprime il parere in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti per i quali è prevista la erogazione dei sussidi, nonché alla idoneità della documentazione presentata. La Commissione può chiedere, ai fini dell’esame delle richieste di sussidio, tutti i chiarimenti necessari atti a comprovare il possesso dei requisiti,
ivi
compresi
gli
elementi
documentali.
Conclusi
gli
adempimenti di competenza, gli atti sono rimessi alla predetta U.F. III,
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ai fini della liquidazione dei sussidi che è effettuata di norma mensilmente. Le risorse finanziarie necessarie a liquidare mensilmente le richieste di sussidio
sono
determinate
in
un
dodicesimo
dell’importo
complessivamente disponibile su base annua. Ai fini dell’ammissibilità alla erogazione dei sussidi la Commissione predispone mensilmente un’apposita graduatoria attribuendo i seguenti punteggi: 1. Sussidi erogati in presenza di situazioni di necessità o da gravi eventi che incidono sul bilancio familiare, max punti 10: a) decesso del dipendente, o del figlio, o del coniuge =
punti
10; b) incendio della casa di proprietà o di abitazione del dipendente = punti 9; c) trasloco del dipendente = punti 8. 2. Assegnazione di borse di studio e sussidi per gli asili nido e per l’acquisto libri scolastici, max punti 5: a) borse di studio universitarie = punti 5; b) borse di studio in istituti di istruzione secondaria = punti 4; c) sussidi per asili nido e per acquisto libri scolastici e universitari = punti 3. 3. Sussidi per l’assistenza sanitaria, max punti 10: a) in caso di ricovero negli istituti di cura privati o accreditati con il Servizio sanitario nazionale, con intervento chirurgico = punti 10; b) in caso di ricovero negli istituti di cura pubblici, con o senza intervento chirurgico = punti 10; c) in caso di interventi chirurgici ambulatoriali in istituti di cura privati, pubblici o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale = punti 10; d) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio = punti 8.
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e) per le specialità medicinali e i presidi medico-chirurgici = punti 7. A parità di punteggio sono prioritariamente ammesse alla erogazione dei sussidi, nella seduta mensile, le situazioni di necessità, poi quelle correlate a prestazioni di assistenza sanitaria ed infine quelle relative alla concessione di borse di studio e sussidi per l’iscrizione agli asili nido e per l’acquisto di libri. In caso di ulteriori situazioni di parità sono prioritariamente
ammesse
alla
erogazione
dei
sussidi
le
istanze
presentate prima. Le istanze che hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione ma che non sono state ammesse al finanziamento nel mese, sono ammesse nella seduta successiva con priorità rispetto alle altre indipendentemente dal punteggio. Le
dichiarazioni
rese
al
fisco
cui
fare
riferimento
ai
fini
del
riconoscimento dei benefici sono quelle relative all’anno in cui ha avuto luogo l’evento per cui si fa richiesta di sussidio. Nei casi previsti dalla legge, gli stati, le qualità personali ed i fatti richiesti dalla presente circolare per l’erogazione dei sussidi inerenti essere
ai
benefici
socio-assistenziali
comprovati
mediante
individuati,
dichiarazioni
possono
sostitutive
di
certificazione (all. 4) o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (all. 5), ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. Le
dichiarazioni
sostitutive
all’Amministrazione
possono
di
atto
essere
di
notorietà
sottoscritte
da
produrre
dall’interessato
in
presenza del dipendente addetto a riceverle (il direttore dell’U.F. III del DPGREP
o
un
suo
delegato),
ovvero
sottoscritte
e
presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. I dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni
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vengono rese, secondo la normativa di cui al d.lgs. n. 196/2003 (legge sulla privacy). In materia di autenticazione delle copie dei documenti richiamati dalla presente circolare trovano applicazione gli articoli 18 e 19 del richiamato DPR 28 dicembre 2000 n. 445. La presente circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale che apporrà la firma per presa visione su apposito elenco da trasmettere in copia all’ U.F. III del Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse
economico-
finanziarie e del Personale.
Il Direttore Generale (dott. Umberto Sacerdote)
All. c.s.
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
ACCORDO INTEGRATIVO DECENTRATO DI LIVELLO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI
La delegazione di parte pubblica dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro-ISPESL, costituita con deliberazione del Presidente dell’Istituto 25 luglio 2003
e
le sottoscritte delegazioni sindacali
VISTO l’art. 52, punto 2, del CCNL 7 ottobre 1996, relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 1994-1997 ed il primo biennio economico 1995-1996, concernente i benefici socioassistenziali;
VISTO l’art. 3, punto 3, lettera j) del CCNL 21 febbraio 2002, relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001 ed i bienni economici 1998-1999 e 2000-2001, con il quale si demanda alla contrattazione integrativa collettiva decentrata la definizione dei criteri generali per la istituzione e la gestione delle attività socio-assistenziali per il personale;
VISTO l’art. 74 del CCNL 5 marzo 1998 recante disposizioni in materia di benefici socio-assistenziali per i dirigenti amministrativi;
VISTI gli accordi integrativi decentrati di livello nazionale per la disciplina del trattamento economico accessorio del personale appartenente ai livelli dal I al III e
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dal IV al IX, per il biennio economico 2004-2004, stipulati il 21 luglio 2004, ed, in particolare, gli articoli 5 e 14, concernenti, rispettivamente, i criteri generali per l’attribuzione dei benefici socio-assistenziali al personale dal I al III e dal IV al IX;
VISTO l’accordo integrativo di livello nazionale per la disciplina del trattamento economico accessorio del personale appartenente ai livelli dal IV al IX e dal I al III per l’anno 2006, sottoscritto in data 3 aprile 2006;
VISTO, in particolare, il Capo I, articolo 14 e il Capo II, articolo 5 del suddetto accordo, laddove le parti hanno convenuto di rivedere l’accordo del 30 settembre 2004 sopra richiamato;
VISTE le osservazioni formulate dal Collegio dei revisori dei conti in ordine ai criteri generali di cui ai soprarichiamati articoli 5 e 14 degli accordi integrativi decentrati 21 luglio 2004;
VISTO l’accordo collettivo integrativo di livello nazionale 30 settembre 2004, recante la disciplina dei benefici socio-assistenziali, ed in particolare l’articolo 7;
VISTE le proposte formulate dall’apposita Commissione paritetica costituita ai sensi e per gli effetti previsti dal suddetto articolo 7;
VISTO il CCNL 7 aprile 2006;
RITENUTO di modificare, ai sensi delle disposizioni e degli atti che precedono, la disciplina dei benefici socio-assistenziali destinati al personale appartenente ai livelli dal I al III, dal IV al IX, nonché, nelle more della definizione di un apposito accordo, per i dirigenti amministrativi di I e II fascia;
VISTO il verbale n. 46 del 22 febbraio 2007 del Collegio dei revisori dei conti, con il quale è stato effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi dell’articolo 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 7 aprile 2006.
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Art. 1 (Modifiche all’articolo 1 dell’Accordo 30 settembre 2004)
1. All’articolo 1, comma 1, dell’Accordo integrativo decentrato 30 settembre 2004, di seguito denominato Accordo, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
”La
concessione
dei benefici
socio
assistenziali
è,
altresì,
improntata ai principi di solidarietà e mutualità”. 2. All’articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il presente accordo è stipulato ai sensi delle vigenti norme previste dai CC.CC.NN.LL. del personale appartenente al comparto degli enti ed istituzioni di ricerca , nonché dei criteri generali definiti con gli accordi integrativi decentrati del 21 luglio 2004. Esso è valido per il triennio 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2009. Al termine di ogni anno, in sede di contrattazione integrativa, è verificato l’utilizzo delle risorse ai fini delle congruità delle somme stanziate e della rimodulazione dei criteri”. 3. All’articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente “3. Il presente accordo si applica al personale in servizio presso l’Ispesl a tempo indeterminato e a tempo determinato”. 4. All’articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “4. Le risorse destinate al finanziamento dei benefici socio assistenziali sono pari allo 0,75% delle spese per il personale, nonché
dalle risorse che residuano a
consuntivo dall’applicazione dell’Accordo.
Art. 2 (Modifiche all’articolo 2 dell’Accordo)
1. All’articolo 2, comma 1, dell’Accordo, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) documentate situazioni di necessità”; b) “gravi eventi che incidono sul bilancio familiare”. 2. All’articolo 2, comma 1, dell’Accordo,
la lettera b) è sostituita dalla
seguente: “c) borse di studio ai figli dei dipendenti che frequentano le università o gli istituti di istruzione secondaria pubblici, da attribuire secondo priorità determinate in base al profilo scolastico ed al reddito del nucleo familiare in rapporto alla consistenza del nucleo stesso, nonché sussidi per
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l’iscrizione agli asili nido e per l’acquisto di libri per le scuole di istruzione primaria, secondaria e per l’università”. 3. All’articolo 2, comma 1, dell’Accordo, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “d)”.
Art. 3 (Modifiche all’articolo 3 dell’Accordo)
1. All’articolo 3, comma 1, dell’Accordo alla lettera c) sono soppresse le parole: “in conseguenza di sfratto esecutivo”. 2. All’articolo 3 dell’Accordo, il comma 2 è sostituito dal seguente “2. Alla erogazione dei sussidi di cui alle lettere b) e c) si provvede nei casi in cui le spese sostenute o i danni subiti siano superiori al 5% del bilancio familiare come risultante da dichiarazioni rese al fisco”. 3. All’articolo 3 dell’Accordo, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. I sussidi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti di 1.500, 00 euro annui lordi per le spese funerarie conseguenti all’evento di cui alla lettera a), 1.200,00 euro annui per l’evento di cui alla lettera b), 750,00 euro lordi annui per l’evento di cui alla lettera c).
Art. 4 (Modifiche all’articolo 4 dell’Accordo)
1. All’articolo 4, comma 4, dell’Accordo le parole: “30.000,00 euro annui nel caso di nucleo familiare monoreddito, ovvero 50.000,00 euro annui nel caso di reddito familiare”, sono sostituite dalle seguenti: “40.000,00 euro annui nel caso di nucleo familiare monoreddito, ovvero 60.000,00 euro annui nel caso di reddito familiare”. 2. All’articolo 4 dell’Accordo, il comma 5 è sostituito dal seguente: ”5. L’importo della borsa di studio è determinata in 450,00 euro lordi l’anno per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed in 700,00 euro lordi l’anno per le università”.
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3. All’articolo 4 dell’Accordo, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Sono concessi sussidi per l’iscrizione agli asili nido, nella misura massima di 600,00 euro annui per figlio in presenza delle situazioni di reddito di cui al comma 4, nonché per l’acquisto di libri scolastici per le scuole di istruzione primaria, secondaria e per le università nei limiti, rispettivamente, di 150,00, 250,00 e 400,00 euro annui per figlio. Il beneficio di cui al presente comma è corrisposto nella misura del 50%, nei casi di cui al comma 2”.
Art. 5 (Modifiche all’articolo 5 dell’Accordo)
1. L’articolo 5 dell’Accordo è sostituito dal seguente: “Art. 5. 1. I sussidi per l’assistenza sanitaria di cui al presente articolo sono erogati nei soli casi non coperti da polizza assicurativa e non derivanti da infortunio sul lavoro. Essi sono erogati: a) in caso di ricovero negli istituti di cura privati o accreditati con il Servizio sanitario nazionale, con intervento chirurgico; b) in caso di ricovero negli istituti di cura pubblici, con o senza intervento chirurgico; c) in caso di interventi chirurgici ambulatoriali in istituti di cura pubblici, privati o accreditati con il Servizio sanitario nazionale; d) per le prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dal D.M. 22 luglio 2006,
e successive modificazioni, erogate in istituti di cura
pubblici, privati o accreditati con il Servizio sanitario nazionale. 2. I sussidi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono concessi nei seguenti limiti: a) massimo 2.500,00 euro annui per singolo dipendente; b) massimo 5.500,00 euro annui per nucleo familiare. 3. I sussidi di cui alla lettera d), sono concessi nella misura del 50% delle spese sostenute per singola prestazione e comunque entro i seguenti limiti: a) massimo 1500,00 euro per singolo dipendente; b) massimo 2500,00 euro per nucleo familiare. 4. Per le prestazioni di cui al comma 1, lettera d), non è ammesso il rimborso per le spese inferiori a 50,00 euro per singola prestazione.
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5. I benefici di cui al presente articolo si applicano anche alle specialità medicinali non rimborsate, per intero o in quota parte, dal Sevizio sanitario nazionale. Essi trovano, altresì, applicazione per i presidi medico-chirurgici,di cui al D.M. 27 agosto 1999, n. 332, non rimborsati dal Sevizio sanitario nazionale, previa prescrizione medica specialistica. Per i limiti di erogazione dei predetti benefici si applica la disciplina di cui al comma 3. 6. Ai fini del rimborso delle spese sostenute il dipendente deve presentare apposita certificazione medica e contabile, in originale o copia conforme, attestante l’erogazione della prestazione da parte del professionista ovvero della struttura sanitaria, ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria a comprovare la concessione del sussidio”.
Art. 6 (Modifiche all’articolo 6 dell’Accordo)
1. All’articolo 6 dell’Accordo, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Ai fini dell’ammissibilità alla erogazione dei sussidi la Commissione predispone mensilmente un’apposita graduatoria attribuendo i seguenti punteggi: 1. Sussidi erogati in presenza
di situazioni di necessità o da gravi
eventi che incidono sul bilancio familiare, max punti 10: a)
decesso del dipendente, o del figlio, o del coniuge = punti 10;
b)
incendio della casa di proprietà o di abitazione del dipendente = punti 9;
c)
trasloco del dipendente = punti 8.
2. Assegnazione di borse di studio e sussidi per gli asili nido e per l’acquisto libri scolastici, max punti 5: a)
borse di studio universitarie = punti 5;
b)
borse di studio in istituti di istruzione secondaria = punti 4;
c)
sussidi asili nido e acquisto libri scolastici = punti 3.
3. Sussidi per l’assistenza sanitaria, max punti 10: a)
in caso di ricovero negli istituti di cura privati o accreditati con il Servizio sanitario nazionale, con intervento chirurgico = punti 10;
b)
in caso di ricovero negli istituti di cura pubblici, con o senza intervento chirurgico = punti 10;
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c)
in caso di interventi chirurgici ambulatoriali in istituti di cura privati,
pubblici
o
convenzionati
con
il
Servizio
sanitario
nazionale = punti 10; d)
per le prestazioni di cui all’articolo5, comma 1, lettera d) = punti 8.
e)
per le specialità medicinali e i presidi medico-chirurgici di cui all’articolo 5 dell’accordo = punti 7.
Art. 7 (Modifiche all’articolo 7 dell’Accordo)
1. L’articolo 7 dell’Accordo è soppresso.
ROMA,
Per la delegazione di parte pubblica
Per le OO.SS.
Il Presidente_____________________
FIR-CISL_________________
Il Direttore Generale________________
FLC – CGIL ________________
UIL –PA___________________
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
TESTO AGGIORNATO DELL’ACCORDO INTEGRATIVO DECENTRATO DI LIVELLO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI BENEFICI SOCIOASSISTENZIALI
Art. 1 (Principi generali) 1. Le parti riconoscono la rilevanza dei benefici socio-assistenziali ed, in particolare, delle norme, legislative e contrattuali volte a salvaguardare e migliorare le condizioni di assistenza sociale e sanitaria dei dipendenti pubblici. A tale scopo s’impegnano ad aggiornare periodicamente il presente accordo, sulla base dell’efficacia delle disposizioni qui convenute e stipulate, delle norme che interverranno in materia di assistenza sociosanitaria e delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili allo scopo. La concessione dei benefici socio assistenziali è, altresì, improntata ai principi di solidarietà e mutualità.
2. Il presente accordo è stipulato ai sensi delle vigenti norme previste dai CC.CC.NN.LL. del personale appartenente al comparto degli enti ed istituzioni di ricerca, nonché dei criteri generali definiti con gli accordi integrativi decentrati del 21 luglio 2004. Esso è valido per il triennio 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2009. Al termine di ogni anno, in sede di contrattazione integrativa, è verificato l’utilizzo delle risorse ai fini delle congruità delle somme stanziate e della rimodulazione dei criteri.
3. Il presente accordo si applica al personale in servizio presso l’Ispesl a tempo indeterminato e a tempo determinato.
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4. Le risorse destinate al finanziamento dei benefici socio assistenziali sono pari allo 0,75% delle spese per il personale, nonché dalle risorse che residuano a consuntivo dall’applicazione dell’Accordo.
Art. 2 (Tipologia dei benefici socio-assistenziali)
1. I sussidi
sono erogati per la fruizione delle sottoindicate tipologie di
benefici socio-assistenziali: a) documentate situazioni di necessità; b) gravi eventi che incidono sul bilancio familiare del dipendente; c) borse di studio ai figli dei dipendenti che frequentano le università o gli istituti di istruzione secondaria pubblici, da attribuire secondo priorità determinate in base al profitto scolastico ed al reddito del nucleo familiare in rapporto alla consistenza del nucleo stesso, nonché sussidi per l’iscrizione agli asili nido e per l’acquisto di libri per le scuole di istruzione primaria, secondaria e per l’università; d) assistenza sanitaria.
Art. 3 (Sussidi erogati in presenza di situazioni di necessità e gravi eventi)
1. L’erogazione dei sussidi di cui al presente articolo è consentita in presenza dei sottoindicati eventi: a) decesso del dipendente, o del figlio, o del coniuge, o dei genitori solo se a carico; b) incendio della casa di proprietà o di abitazione del dipendente, ove tale rischio non sia coperto da apposita polizza assicurativa; c) trasloco del dipendente; 2. Alla erogazione dei sussidi di cui alle lettere b) e c) si provvede nei casi in cui le spese sostenute o i danni subiti siano superiori al 5% del bilancio familiare come risultante da dichiarazioni rese al fisco. 3. I sussidi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti di 1.500, 00 euro annui lordi per le spese funerarie conseguenti all’evento di cui alla lettera
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a), 1.200,00 euro annui per l’evento di cui alla lettera b), 750,00 euro lordi annui per l’evento di cui alla lettera c). 4. Il sussidio è concesso in un’unica soluzione al dipendente, o agli eredi del medesimo, dietro presentazione della documentazione, in originale o in copia conforme, comprovante uno degli eventi di cui al punto 1.
Art. 4 (Assegnazione di borse di studio)
1. Le borse di studio sono assegnate esclusivamente ai figli dei dipendenti che frequentano i seguenti istituti universitari o scolastici, a condizione che non fruiscano di altri analoghi benefici: a) università pubbliche; b) istituti di istruzione secondaria di secondo grado pubblici. 2. La priorità nell’assegnazione delle borse di studio è determinata dal profitto scolastico e dal reddito del nucleo familiare in rapporto alla consistenza dello stesso, secondo quanto previsto dagli accordi integrativi del 21 luglio 2004;. 3. Per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, il profitto necessario per ottenere il sussidio deve essere pari, al termine dell’anno scolastico,
almeno
alla
media
annua
di
8/10.
Per
le
istituzioni
universitarie il profitto deve essere pari almeno alla media annua di 27/30 con un minimo di cinque esami sostenuti nell’anno. 4. Il reddito del nucleo familiare per poter fruire dei benefici di cui al presente articolo non deve essere superiore a 40.000,00 euro annui nel caso di nucleo familiare monoreddito, ovvero 60.000,00 euro annui nel caso di reddito familiare alla cui formazione concorrono altri soggetti. Al riguardo fanno prova le dichiarazioni rese al fisco. 5. L’importo della borsa di studio è determinato in 450,00 euro lordi l’anno per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed in 700,00 euro lordi l’anno per le università. 6. Sono concessi sussidi per l’iscrizione agli asili nido, nella misura massima di 600,00 euro annui per figlio, in presenza delle situazioni di reddito di cui al punto 4, nonché per l’acquisto di libri scolastici per le scuole di istruzione
primaria,
secondaria
e
per
le
università
nei
limiti,
3
rispettivamente, di 150,00, 250,00 e 400,00 euro annui per figlio. Il beneficio di cui al presente comma è corrisposto nella misura del 50%, nei casi di cui al comma 2”. 7. Ai fini dell’assegnazione delle borse di studio e della erogazione dei sussidi, il dipendente dovrà presentare idonea documentazione, in originale o in copia conforme, comprovante il profitto e il reddito richiesto, nonché ogni altro elemento documentale ritenuto necessario.
Art. 5 (Sussidi per l’assistenza sanitaria)
1. I sussidi per l’assistenza sanitaria di cui al presente articolo sono erogati nei soli casi non coperti da polizza assicurativa e non derivanti da infortunio sul lavoro. Essi sono erogati: a) in caso di ricovero negli istituti di cura privati o accreditati con il Servizio sanitario nazionale, con intervento chirurgico; b) in caso di ricovero negli istituti di cura pubblici, con o senza intervento chirurgico; c) in caso di interventi chirurgici ambulatoriali in istituti di cura pubblici, privati o accreditati con il Servizio sanitario nazionale; d) per le prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dal D.M. 22 luglio 1996, e successive modificazioni, erogate in istituti di cura pubblici, privati o accreditati con il Servizio sanitario nazionale. 2. I sussidi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono concessi nei seguenti limiti: a) massimo 2.500,00 euro annui per singolo dipendente; b) massimo 5.500,00 euro annui per nucleo familiare. 3. I sussidi di cui alla lettera d), sono concessi nella misura del 50% delle spese sostenute per singola prestazione e comunque entro i seguenti limiti: a) massimo 1500,00 euro per singolo dipendente; b) massimo 2500,00 euro per nucleo familiare. 4. Per le prestazioni di cui al comma 1, lettera d), non è ammesso il rimborso per le spese inferiori a 50,00 euro per singola prestazione.
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5. I benefici di cui al presente articolo si applicano anche alle specialità medicinali non rimborsate, per intero o in quota parte, dal Sevizio sanitario nazionale. Essi trovano, altresì, applicazione per i presidi medico-chirurgici di cui al D.M. 27 agosto 1999, n. 332, non rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, previa prescrizione medica specialistica. Per i limiti di erogazione dei predetti benefici si applica la disciplina di cui al comma 3. 6. Ai fini del rimborso delle spese sostenute il dipendente deve presentare apposita certificazione medica e contabile, in originale o copia conforme, attestante l’erogazione della prestazione da parte del professionista ovvero della struttura sanitaria, ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria a comprovare la concessione del sussidio.
Art. 6 ( Liquidazione dei sussidi)
1. Le richieste per l’erogazione dei sussidi previsti dal presente accordo devono essere inoltrate al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e del personale - Unità funzionale III “Programmazione economica e finanziaria – Bilancio e servizi a terzi”, che provvederà alla istruttoria delle pratiche e alla liquidazione dei sussidi. 2. Ai fini della liquidazione delle richieste di sussidio è sentita un’apposita Commissione consultiva costituita da quattro componenti di cui uno con qualifica di dirigente amministrativo con compiti di coordinamento, uno con profilo professionale di ricercatore o tecnologo, uno con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca e uno con profilo professionale di funzionario di amministrazione. 3. La liquidazione dei sussidi di cui al presente accordo è effettuata mensilmente sulla base delle domande pervenute in tale periodo. A tal fine l’ U. F. III, “Programmazione economica e finanziaria – Bilancio e servizi a terzi”, provvederà a protocollare in ordine di arrivo, su apposito registro di protocollo, le istanze pervenute. 4. Le richieste di sussidio sono trasmesse mensilmente, ai fini della formulazione del competente parere, alla Commissione di cui al punto 2.
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5. Le risorse finanziarie necessarie a liquidare mensilmente le richieste di sussidio
sono
determinate
in
un
dodicesimo
dell’importo
complessivamente disponibile su base annua. 6. Ai fini dell’ammissibilità alla erogazione dei sussidi la Commissione predispone mensilmente un’apposita graduatoria attribuendo i seguenti punteggi: 1. Sussidi erogati in presenza di situazioni di necessità o da gravi eventi che incidono sul bilancio familiare, max punti 10: a) decesso del dipendente, o del figlio, o del coniuge = punti 10; b) incendio della casa di proprietà o di abitazione del dipendente = punti 9; c) trasloco del dipendente = punti 8. 2. Assegnazione di borse di studio e sussidi per gli asili nido e per l’acquisto libri scolastici, max punti 5: a) borse di studio universitarie = punti 5; b) borse di studio in istituti di istruzione secondaria = punti 4; c) sussidi asili nido e acquisto libri scolastici = punti 3. 3. Sussidi per l’assistenza sanitaria, max punti 10: a) in caso di ricovero negli istituti di cura privati o accreditati con il Servizio sanitario nazionale, con intervento chirurgico = punti 10; b) in caso di ricovero negli istituti di cura pubblici, con o senza intervento chirurgico = punti 10; c) in caso di interventi chirurgici ambulatoriali in istituti di cura privati, pubblici o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale = punti 10; d) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) = punti 8. e) per le specialità medicinali e i presidi medico-chirurgici di cui all’articolo 5 dell’accordo = punti 7. 7. A parità di punteggio sono prioritariamente ammesse alla erogazione dei sussidi, nella seduta mensile, le situazioni di cui all’articolo 3, poi quelle di cui all’articolo 5 ed infine quelle di cui all’articolo 4. In caso di ulteriori situazioni di parità sono prioritariamente ammesse alla erogazione dei sussidi le istanze presentate prima.
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8. Le istanze che hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione ma che non sono state ammesse al finanziamento nel mese, sono ammesse nella seduta successiva con priorità rispetto alle altre indipendentemente dal punteggio. 9. Le risorse non utilizzate nel corso dell’anno sono riassegnate nell’esercizio finanziario successivo, a valere sul pertinente capitolo di bilancio, in aggiunta allo stanziamento corrente.
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ALL.3 Al
D.P.G.R.E.P. - U.F. III^ PEF, bilancio e servizi a terzi Via Alessandria n. 220/E 00198 Roma
OGGETTO: Richiesta di sussidio per ………………………………………………………… ...l… sottoscritt……………………………………………………………………. nat… a ……………………………………………………………………… il ………………… residente in …………………………… Via/Piazza .………………………………………….. livello………………………..Profilo professionale…………………………………………….. in servizio presso………………………………………………………………………………… □ (a)a tempo indeterminato □ (a)a tempo determinato □ (a)in posizione di comando proveniente da………………………………………………….. chiede la concessione di un sussidio per …………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………...
Ai fini di cui sopra allega la seguente documentazione: ……………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………...
Data …………………………
Firma ………………………………………………. (a)
Barrare la casella che interessa
ALL. 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ...I… sottoscritt… ……………………………………………………………………………… nat… il ……………………… a ………………………………………………………………. residente in …………………………………….P.zza/Via…………………………………… …………………………………………….. ………… n. civico ………… Cap. ……………. dipendente dell’ISPESL in servizio presso …………………..…………………………….. ai fini della richiesta di sussidio per ………………………………………………………….. consapevole delle responsabilità che assume, delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dal d.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti falsi o di uso degli stessi, di esibizione di un atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità e della sanzione prevista dall’art. 75 del medesimo decreto consistente nella decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 DICHIARA …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………
Firma del Dichiarante Data...................................
……………………………………
L’Ispesl si riserva di effettuare controlli, anche, a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71 del d.P.R. n. 445/2000).
ALL. 5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ...I… sottoscritt… ……………………………………………………………………………… nat… il ……………………… a ………………………………………………………………. residente in …………………………………….P.zza/Via…………………………………… …………………………………………….. ………… n. civico ………… Cap. ……………. dipendente dell’ISPESL in servizio presso ……………………………………….. ai fini della richiesta di sussidio per ………………………………………………………….. consapevole delle responsabilità che assume, delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dal d.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti falsi o di uso degli stessi, di esibizione di un atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità e della sanzione prevista dall’art. 75 del medesimo decreto consistente nella decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 DICHIARA …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………
Firma del Dichiarante (*) Data...................................
……………………………………
(*) La presente dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore; tale copia sarà inserita nel fascicolo (art. 38 del DPR n. 445/2000). L’Ispesl si riserva di effettuare controlli, anche, a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71 del d.P.R. n. 445/2000).