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Firenze, 2 febbraio 2016
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Oggetto: Regolamento regionale in materia esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Prime disposizioni operative per l’anno 2016. Comunicazioni Varie.
Spet.le Impresa/Spet.le Associazione, In relazione all’oggetto siamo a dare una serie di prime indicazioni relative all’entrata in vigore del nuovo regolamento regionale sugli impianti termici.
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Preghiamo di diffondere la presente comunicazione, che si riferisce all’ambito territoriale di questa Agenzia (comuni della Città Metropolitana di Firenze con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti) tra i vostri associati/iscritti. Dal 1° gennaio 2016 entra in vigore pienamente il Regolamento in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, DPGR 25/R del 15 Marzo 2015, previsto all’art. 23-sexies della Legge Regionale n. 39/2005 e ss.mm.ii. Tale regolamento è scaricabile nella sezione IMPIANTI TERMICI del sito dell’Agenzia Fiorentina per l’Energia (www.firenzenergia.it). Tra le novità (che sono nel seguito illustrate nel dettaglio): o Individuazione di nuove potenze minime dalla quali scatta l’obbligo dell’autodichiarazione; o Modifica della periodicità dell’invio per alcune tipologie di impianti (si veda tabella successiva); o Nuovi importi per bollini e controlli a pagamento ed uso della “potenza utile nominale” al posto di quella “nominale al focolare”; (si veda tabella successiva); o Nuove periodicità per alcune tipologie di impianti; o Mancata trasmissione degli RCEE nei tempi previsti dal regolamento regionale; o Obbligo di autodichiarazione (con bollino) per alcune tipologie di impianti a gas/gasolio precedentemente esclusi da tale obbligo; o Obbligo di autodichiarazione (con bollino) per impianti a biomassa; o Obbligo di autodichiarazione (con bollino) per pompe di calore; o Istruzioni per l’uso e la manutenzione dell’impianto a cura del manutentore od installatore; o Scheda identificativa dell’impianto; o Controlli delle emissioni in atmosfera delle centrali termiche (ai sensi del DLgs 152/2006); o Linee guida regionali sulle ispezioni degli impianti termici; o Modulistica regionale per le comunicazioni (all’interno delle linee guida); -
La nuova soglia minima di potenza per la quale scatta l’obbligo dell’autodichiarazione (bollino) è pari a 10 kW di potenza utile per impianti con generatori per riscaldamento a fiamma e 12 kW di potenza utile per impianto di raffrescamento con gruppi firgo/pompe di calore; al di sotto di tali potenze gli impianti termici non sono soggetti all’ispezione e quindi al pagamento del contributo (bollino);
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Ricordiamo che col nuovo regolamento la periodicità di invio telematico del Rapporto di Controllo di Efficienza energetica (RCEE) e del pagamento del relativo contributo (“Bollino”) varia rispetto al passato, secondo la tabella seguente. Non ha più senso parlare di “biennio” di autocertificazione, in quanto per alcune tipologie di impianti la nuova periodicità è quadriennale, mentre per altre tipologie diventa annuale (caldaie a gasolio od olio combustibile). La periodicità viene stabilita a far data dal precendente controllo (ad esempio, una caldaia a gas di potenza utile 24 kW installata all’interno, che ha fatto l’autodichiarazione nel 2014, dovrà farla nel corso del 2016, tramite il manutentore). Si ricorda che rispetto al passato la potenza “P” di riferimento è quella nominale “utile” e non più quella al “focolare”.
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Periodicità della autodichiarazione
tipologia impianto Riscaldamento a metano o gpl 10 ≤ P ≤ 100 kW impianti in esercizio da più di 8 anni o installati all’interno di locali adibiti alla permanenza delle persone
ogni 2 anni
Riscaldamento a metano o gpl 10 ≤ P ≤ 100 kW impianti in esercizio da meno di 8 anni e installati all'esterno di locali adibiti alla permanenza delle persone
ogni 4 anni
Riscaldamento a metano o gpl > 100 kW
ogni 2 anni
Riscaldamento a combustibile liquido o solido 10 ≤ P ≤ 100 kW
ogni 2 anni
Riscaldamento a combustibile liquido o solido > 100 kW
ogni anno
Macchine frigorifere / pompe di calore 12 ≤ P ≤ 100 kW
ogni 4 anni
Macchine frigorifere / pompe di calore > 100 kW
ogni 2 anni
Teleriscaldamento – sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P ≥10 kW
ogni 4 anni
Impianti cogenerativi - Pel < 50 kW
ogni 4 anni
Impianti cogenerativi - Pel ≥ 50 kW
ogni 2 anni
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Facciamo inoltre presente che il regolamento regionale prevede che venga inviato il Rapporto di Controllo di Efficienza energetica (RCEE) e pagato il relativo contributo (“Bollino”) anche nel caso di sostituzione di generatore di calore, non avendo più efficacia il precedente bollino, anche se rilasciato nell’anno precedente o nello stesso anno. Ad esempio: autodichiarazione (bollino) fatta nel 2015, se nel corso del 2016 sostituisco la caldaia, devo fare un nuovo RCEE alla “prima accensione”, con nuovo bollino e trasmettere il tutto (andando a rottamare, sul catasto, il vecchio generatore e facendo attenzione a non creare un duplicato dell’impianto esistente).
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L’obbligo dell’autodichiarazione viene estesa ad alcune tipologie di impianti termici con generatore “a fiamma” che in passato non erano soggetti a tale obbligo. In particolar modo vi rientrano adesso anche le stufe a gas/gasolio, i tubi radianti e i nastri radianti, se installati su impianti di potenza utile nominale di almeno 10 kW; la potenza complessiva si calcola sommando le potenze dei singoli apparecchi solamente nel caso in cui abbiano in comune la rete di distribuzione del fluido termovettore (acqua o aria); nel caso
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di singoli apparecchi non collegati alla stessa rete di distribuzione e/o sistema di regolazione (ad esempio due stufe a gas, che scaldano l’aria in due locali differenti, oppure due o più generatori di aria calda non canalizzati, che scaldano l’aria dell’ambiente, comandati in maniera indipendente e non centralizzata) non si effettua la somma delle potenze, per cui occorre che il singolo apparecchio abbia potenza utile almeno pari a 10 kW per essere soggetto ad autodichiarazione (bollino). Tali impianti non saranno ispezionati nel corso del 2016, ma saranno soggetti ad accertamenti documentali sugli RCEE trasmessi. Le ispezioni partiranno nel 2017. Le imprese manutentrici di tali tipologie di impianti, se non già in possesso delle credenziali per accedere al catasto, dovranno richiederle ai nostri uffici. Sono presenti degli esempi, nella sezione FAQ degli impianti termici del sito dell’Agenzia, che illustrano come autodichiarare gli impianti (numero di bollini) nel caso siano presenti più generatori: www.firenzenergia.it/afe/attivita_progetti_firenze_energia.php?mode=DETTAGLIO&attivita_ID=7¶g rafi_ID=38 Un depliant informativo sulle nuove modalità è disponibile sul sito dell’Agenzia, alla sezione Impianti termici. -
L’estensione a quattro anni dell’invio del RCEE con bollino, è applicato unicamente a quegli impianti di riscaldamento a gas (metano, GPL) di potenza nominale utile fino a 100 kW, purchè il generatore abbia fino a 8 anni di età e non sia installato all’interno di “locali adibiti alla permanenza di persone”. Tali locali sono così definiti dal regolamento regionale: “si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti di qualsiasi materiale, qualora parte degli edifici ricompresi nelle categorie di destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Sono assimilati al “locale adibito alla permanenza delle persone” i locali, comprese le verande chiuse o i vani tecnici, direttamente comunicanti con lo stesso.” Sono quindi considerate “interne”, ad esempio, le caldaie installate nell’abitazione (es. in cucina, bagno, ecc.) o in locali tecnici o verande chiuse comunicanti con l’abitazione. Per tali impianti la periodicità rimane biennale. Invece sono equiparate alle caldaie “esterne” anche quelle installate in locali tecnici non comunicanti con l’abitazione.
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Impianti a biomassa. Gli impianti con generatore a biomassa (legna, pellet, cippato, ecc.) sono soggetti ai sensi del regolamento regionale all’invio del rapporto di controllo di efficienza energetica, con pagamento del contributo (bollino), ed alle ispezioni da parte degli enti. Sono soggetti tutti gli impianti aventi potenza utile non minore di 10 kW. Sono esclusi dal pagamento del bollino i caminetti a focolare aperto. Per tali impianti occorre usare il modello di RCEE specifico per tali generatori (RCEE tipo 1 b), di prossima pubblicazione tramite decreto dirigenziale. Forniremo informazione tempestiva non appena pubblicato. In mancanza di tale RCEE tipo 1 b, è ammissibile autodichiarare tali impianti a biomassa usando il modello RCEE tipo 1 per impianti con generatore a fiamma. Tali impianti non saranno ispezionati nel corso del 2016, ma saranno soggetti ad accertamenti documentali sugli RCEE trasmessi. Le ispezioni partiranno nel 2017. Le imprese manutentrici di tali tipologie di impianti, se non già in possesso delle credenziali per accedere al catasto, dovranno richiederle ai nostri uffici.
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Altre tipologie di impianto adesso soggetti ad autodichiarazione ed al controllo sono gli impianti di Teleriscaldamento, i gruppi frigoriferi e le pompe di calore e i cogeneratori. Per tali impianti si useranno i relativi modelli di rapporto di controllo tecnico, RCEE tipo 2, tipo 3 e tipo 4.
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Tali impianti non saranno ispezionati nel corso del 2016, ma saranno soggetti ad accertamenti documentali sugli RCEE trasmessi. Le ispezioni partiranno nel 2017. Le imprese manutentrici di tali tipologie di impianti, se non già in possesso delle credenziali per accedere al catasto, dovranno richiederle ai nostri uffici. -
Per gli impianti con gruppi frigo/pompe di calore, si prende come valore della potenza di soglia i 12 kW termici utili in raffrescamento. Sono quindi soggetti tutti gli impianti aventi una potenza termica utile in raffrescamento non inferiore a 12 kW. Tale soglia esclude tutti i piccoli impianti di raffrescamento per edifici residenziali , uffici, negozi, ecc. che normalmente hanno potenze utili nettamente inferiori (ad esempio un impianto “trial split”, a compressione di vapore, elettrico, ha potenza complessiva utile dell’ordine dei 6 – 8 kW). La soglia di potenza è relativa alla somma delle potenze, solamente se le macchine sono unite ad una unica rete di distribuzione (unica unità esterna). Nel caso di più impianti completamente separati tra loro, non si sommano le potenze.
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Importi dei bollini e delle verifiche a pagamento. A seguito dell’applicazione del regolamento regionale sugli impianti termici DPGR 25/R/2015, e della decisione della Città Metropolitana di allinearsi agli importi dei bollini definiti dalla delibera della giunta regionale n.1300 del 29/12/2015, si comunicano gli importi dei bollini e delle verifiche a pagamento. Sono inoltre definite le tariffe per le tipologie di impianti che in passato non erano oggetto dell’autodichiarazione e dei controlli, si vedano le tabelle seguenti: Autodichiarazioni (Bollini): Impianti con generatore di calore a fiamma (gas naturale, gasolio, GPL, biomassa, ecc.)
Potenza nominale utile (kW) P ≤ 35 35 < P ≤ 100 100 < P ≤ 350 P > 350
Importo (euro) 14,00 18,00 60,00 80,00
Impianti con gruppi frigoriferi/pompe di calore
Potenza nominale utile (kW) P ≤ 35 35 < P ≤ 100 P > 100
Importo (euro) 10,00 12,00 20,00
Teleriscaldamento
Superficie utile (metri quadri) S ≤ 100 Per ogni 100 m2 o frazione superiore
Importo (euro) 10,00 10,00
Cogeneratori
Potenza nominale utile (kW) P ≤ 100 100 < P ≤ 350 P > 350
Importo (euro) 15,00 20,00 30,00
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Ispezioni a pagamento: Impianti con generatore di calore a fiamma
Potenza nominale utile (kW) Importo (euro) 100,00 P ≤ 35 130,00 35 < P ≤ 100 190,00 100 < P ≤ 350 P > 350 240,00 Sono previsti 50,00 euro per ogni generatore aggiuntivo rispetto al primo.
Impianti con gruppi frigoriferi/pompe di calore
Potenza nominale utile (kW) P ≤ 35 35 < P ≤ 100 P > 100
Importo (euro) 80,00 120,00 180,00
Teleriscaldamento
Superficie utile (metri quadri) S ≤ 100 Per ogni 100 m2 o frazione superiore
Importo (euro) 100,00 100,00
Cogeneratori
Potenza nominale utile (kW) P ≤ 100 100 < P ≤ 350 P > 350
Importo (euro) 140,00 200,00 280,00
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Per chiarire la modalità di applicazione dei bollini, nel caso di impianti costitutiti da più generatori e/o da generatori di tipo diverso, sono state elaborati degli esempi , riportati nelle FAQ (domande frequenti), visionabili sul sito dell’Agenzia, alla sezione degli impianti termici; www.firenzenergia.it/afe/attivita_progetti_firenze_energia.php?mode=DETTAGLIO&attivita_ID=7¶g rafi_ID=38 Sono necessari due o più bollini nel caso di impianti che utilizzano generatori con combustibili/vettori energetici differenti. Ad esempio un impianto con una caldaia ed un gruppo frigorifero (di potenze superiori alla soglie, rispettivamente 10 kW nominali utili e 12 kW nominali utili), deve corrispondere due bollini, analogamente un impianto con una caldaia a gas ed una caldaia a legna/pellet (ciascuna di almeno 10 kW di potenza nominale utile). Sono necessari due o più bollini nel caso di impianti che utilizzano generatori per riscaldamento (ciascuno di potenza maggiore od uguale a 10 kW), che non hanno in comune la distribuzione e/o il sistema di regolazione. Ad esempio un edificio artigianale con generatori di aria calda pensili non canalizzati, ciascuno di postenza di almeno 10 kW, regolati in maniera indipendente tra loro, devono corrispondere un bollino per ciascun generatore (impianto).
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Mancata trasmissione telematica dei rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE)
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Si fa presente che se a seguito di nostra ispezione su impianto apparentemente “non autodichiarato” in quanto non è pervenuto telematicamente il RCEE relativo al 2014 o al 2015 da parte del manutentore, l’utente dovra’ sostenere il costo della ispezione e a niente varra’ nei nostri riguardi la dimostrazione dell’avvenuto pagamento nei termini del contributo di autodichiarazione al manutentore. Infatti l'art. 11 c.5 del regolamento regionale sugli impianti termici (DPGR 25/R/2015) prevede l'ispezione onerosa nel caso in cui il RCEE non sia pervenuto. Si ricorda che il termine per l'invio del RCEE è fissato dal regolamento regionale in 30 giorni dalla compilazione. Inoltre la legge regionale n. 39/2005 al'art. 23 quinquies c.1 prevede anche una sanzione amministrativa da 60,00 a 360,00 euro nel caso di mancata trasmissione dello stesso. -
Istruzioni per l’uso e la manutenzione dell’impianto. Ricordiamo che il regolamento DPGR 25/R prevede che per gli impianti esistenti al momento di entrata in vigore dello stesso (25/03/2015) sia obbligo del manutentore redigere tale documento. Invece per tutti gli impianti nuovi (dal 25/03/2015) è obbligo per l’installatore di redigere tali istruzioni. In attesa che esca l’integrazione regionale al libretto di impianto, che prevede una scheda aggiuntiva sulla quale saranno riportate tali “istruzioni”, durante le ispezioni sarà segnalata nelle osservazioni del rapporto di ispezione l’eventuale mancanza di tali “istruzioni”; nel momento in cui sarà pubblicata tale scheda, l’eventuale assenza o mancata compilazione darà luogo ad una prescrizione in sede ispettiva (la prescrizione impone l’obbligo di far compilare tale scheda).
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Scheda identififativa dell’impianto. Tale scheda deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia mediante il software ITER-WEB da parte dell’installatore (che dovrà possedere le credenziali per accedere al sistema). Il responsabile dell’impianto può delegare il manutentore a fare tale trasmissione, che seguirà la procedura prevista (nuovo impianto o rottamazione di precedente generatore).
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Emissioni in atmosfera per centrali termiche a biomassa di potenza al focolare superiore a 35 kW. Ricordiamo alle imprese di manutenzione che le centrali termiche a biomassa di potenza superiore a 35 kW devono essere sottoposte, oltre alle normali manutenzioni ed ai controlli di efficienza energetica (questi ultimi dal 2016), anche alle analisi delle emissioni in atmosfera ai sensi del DLgs 152/2006 (testo unico ambientale). L’assenza di tali prove con relativo rapporto costituisce motivo per l’irrogazione di una sanzione amministrativa al responsabile dell’impianto. Ulteriori sanzioni sono previste nel caso di emissioni al di sopra dei limiti previsti dal testo unico ambientale (parte III dell'allegato IX alla parte V del DLgs 152/2006). Nel corso del 2016 saranno eseguiti controlli ai sensi del DLgs 152/2006, sulle centrali termiche (a biomassa, ma anche su quelle a gas e gasolio; si precisa che queste ultime però non sono obbligate a fare le misure annuali delle emissioni), come previsto dal regolamento regionale DPGR 25/R/2015 sugli impianti termici, per verificarne la rispondenza alle norme vigenti.
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La Regione ha approvato le Linee guida regionali in materia di controlli degli impianti termici, con la delibera di Giunta Regionale n.1228 del 15/12/2015 (testo corretto da refusi pubblicato con la delibera n. 11 del 19/01/2016). Tale documento identifica le modalità di esecuzione delle ispezioni, delle comunicazioni con l’ente/organismo, le procedure di gestione di tutte le fasi precedenti e successive all’ispezione.
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Tali linee guida sono obbligatorie per tutti i territori delle Ex-Province, mentre per i comuni di popolazione sopra i 40.000 abitanti sono al momento facoltative. Il documento è scaricabile dal sito dell’Agenzia e dal sito della Regione Toscana: http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2016DG00000000012 -
E stata approvata, nell’ambito delle linee guida, anche la nuova modulistica relativa agli impianti termici: o Comunicazione variazione del responsabile di impianto; o Comunicazione nomina/cessazione terzo responsabile; o Comunicazione nomina/cessazione da amministratore di condominio; o Dichiarazione di disattivazione/riattivazione/esonero dell’impianto termico; o Comunicazione di adeguamento dell’impianto termico (a seguito di controllo); La modulistica è disponibile sul sito dell’Agenzia, al seguente indirizzo: www.firenzenergia.it alla sezione degli IMPIANTI TERMICI. L’uso della stessa è regolata dal regolamento regionale DPGR 25/R (variazione responsabile, amministratore, terzo responsabile) e dalle linee guida regionali (disattivazione/riattivazione/esonero e adeguamento impianto).
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Segnaliamo, infine, la pubblicazione a dicembre 2015 della nuova edizione della UNI 7129. La norma si suddivide adesso in 5 parti. Le cinque parti della norma si applicano agli impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla I, II e III famiglia secondo la UNI EN 437 ed alimentati da rete di distribuzione di cui alla UNI 9165 e UNI 10682. La UNI 7129-1 si occupa dell’impianto interno; la UNI 7129-2 riguarda l’installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione; la UNI 7129-3 è specifica rispetto ai sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione; la UNI 7129-4 si occupa della messa in servizio degli impianti/apparecchi; infine, la nuovissima UNI 7129-5 è relativa ai sistemi per lo scarico delle condense. La norma va a sostituire la precedente edizione del 2008, abrogando anche le UNI TS 11340:2009 (tubi corrugati), UNI TS 11343:2009 (tubi multistrato), UNI 11071:2003 (impianti con apparecchi a condensazione) e UNI TS 11147:2008 (raccordi a pressare). Oltre alle cinque parti della UNI 7129, segnaliamo la nuova edizione della norma UNI 7128 sui termini e definizioni relativi agli Impianti a gas per uso civile. (fonte: sito UNI)
Variazioni su quanto riportato di sopra saranno tempestivamente comunicate da parte dell’Agenzia. Ringraziamo per l’Attenzione. Agenzia Fiorentina per l’Energia.
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