Esente bollo art. 17 Decreto Leg.vo n. 460/97 e art. 27/bis del D.P.R. 26/10/72 n. 642
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE Oggi, ..........................., i signori soci e signore socie sottoscrittori/trici del presente Atto costituiscono - ai sensi dell'art. 36 e seguenti del c.c. - una Associazione non a scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE MISSIONARIA AMICI DEL CENACOLO ONLUS (A.M.A.C. Onlus)”. L'Associazione ha sede legale in via Valpantena 85/D, Quinto di Valpantena (VR), presso la casa generalizia delle suore: POVERE ANCELLE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE “CENACOLO DELLA CARITA’”, ed ha durata fino al 2030. I soci e le socie adottano lo statuto che segue. STATUTO TITOLO I Denominazione - Sede - Durata ART. 1 - Denominazione È costituita una Associazione non a scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE
MISSIONARIA
AMICI
DEL
CENACOLO
ONLUS (A.M.A.C. Onlus)”. L’Associazione utilizzerà in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” e l’acronimo ONLUS. ART. 2 - Sede L'Associazione ha sede legale in via Valpantena 85/D, presso la casa generalizia di Quinto di Valpantena (VR). Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative in Italia ed anche altrove.
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ART. 3 - Durata L'Associazione ha durata fino al 2030. L'Assemblea straordinaria dei/delle soci/ie potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata. TITOLO II Scopo ed Oggetto ART. 4 - Scopo L’Associazione intende svolgere esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di collettività estere alle quali indirizzare aiuti umanitari ed attività di beneficenza, impegnandosi nella cooperazione al progresso sociale, culturale, sanitario ed economico di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. ART. 5 - Oggetto Per realizzare gli scopi sociali l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività: -
raccogliere tra i soci e i non soci fondi e materiali da destinare alle popolazioni bisognose, anche mediante le adozioni a distanza di bambini/e;
individuare
urgenze
(emergenze
di
intervento),
sviluppare adeguati progetti, avviare e perfezionare pratiche necessarie per ottenere finanziamenti, presso Istituti nazionali ed internazionali, utili a realizzare , presso popolazioni bisognose, interventi di promozione; -
promuovere il volontariato e altre possibili prestazioni da parte di persone disposte a collaborare con l’Associazione a tempo determinato o indeterminato; organizzare visite dei soci nelle zone di attività, in modo da ottenere per tutti gli associati una migliore partecipazione, consapevolezza e verifica dell’attività e dei risultati delle iniziative;
-
promuovere
ogni
altra
attività
che
possa
concorrere
al
raggiungimento dello scopo dell’Associazione, diffonderne la conoscenza per ampliarne la base di partecipazione. 2
-
collaborare con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali aventi simile o medesimo fine;
-
l’Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività connessa ed accessoria per il raggiungimento degli scopi istituzionali nei limiti previsti dall’art. 1 punto 5 D.L.vo 460/97.
L’Associazione svolgerà esclusivamente le attività di finalità di solidarietà sociale menzionate, ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse. TITOLO III Soci ART. 6 - Adesioni Possono
essere
soci/ie
coloro
che,
condividendo
gli
scopi
dell'Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione, con le loro prestazioni gratuite e volontarie o, se strettamente necessario, nei limiti di quanto previsto dall’art. 10 punto 6 comma c) ed e). I soci e le socie possono essere persone fisiche e/o giuridiche, enti, organismi e associazioni senza scopo di lucro. Le persone giuridiche devono nominare un loro rappresentante. È fatto divieto di partecipazione associativa temporanea, prevedendo espressamente negli articoli a seguire l’uniformità del rapporto associativo. ART. 7 I soci e le socie si suddividono in quattro categorie: -
soci/ie fondatori/trici;
-
soci/ie collaboratori/collaboratrici;
-
soci/ie ordinari/ie;
-
soci/ie onorari/ie.
Sono soci/ie fondatori/trici coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo e si impegnano fattivamente per lo sviluppo dell’Associazione. Sono soci/ie collaboratori/collaboratrici - oltre ai/alle fondatori/trici coloro che si impegnano nell'Associazione con apporti continuativi e che si rendono promotori di attività e di servizi di cui all'oggetto sociale.
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Sono soci/ie ordinari coloro che condividono lo spirito dell’Associazione e si impegnano a rinnovare la quota associativa annuale. Sono soci/ie onorari/ie gli eletti dall’Assemblea, a maggioranza dei ¾ degli aventi diritto al voto, per particolari benemerenze acquisite nei confronti dell’Associazione. I soci e le socie sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal Consiglio Direttivo. Le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili. ART. 8 – Domanda di ammissione Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda con esplicita dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto. Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo. ART. 9 - Cessazioni I soci o le socie cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. ART. 10 - Recesso Può recedere su domanda il/la socio/a che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Il recesso è accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che il/la socio/a ha in corso con l'Associazione. ART. 11 - Decadenza Può essere dichiarato decaduto il/la socio/ia: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali. ART. 12 - Esclusione Può essere escluso il socio o la socia: a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione; b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
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c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio o alla socia sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. ART. 13 Il socio o la socia che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza od esclusione, come pure gli eredi del/della socio/ia defunto/a, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate. TITOLO IV Organi sociali ART. 14 - Organi dell’Associazione Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea dei/delle soci/ie; - il Consiglio Direttivo; - il/la Presidente. ART. 15 - Assemblea e suoi compiti L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo a mezzo di avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata. Ogni socio/ia ha un solo voto. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio/a mediante delega scritta. Un terzo dei soci/ie aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.
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Sono compiti dell'Assemblea: a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione; b) approvare il bilancio annuale consuntivo; c) nominare i componenti del Direttivo fissandone il numero prima dell'elezione; d) deliberare su ogni argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo; e) modificare lo statuto sociale e deliberare sullo scioglimento. f) approvare un regolamento interno e garantirne il rispetto da parte di tutti i soci. ART. 16 - Presidenza dell’Assemblea Le Assemblee sono presiedute dal/la Presidente o da un/una socio/ia nominato/a dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. ART. 17 - Validità delle Assemblee Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le soci/ie deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. Le Assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci/ie e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti. In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci/ie presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti. Di ogni Assemblea verrà redatto apposito verbale. ART. 18 - Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni. La maggioranza dei componenti deve essere costituita da soci/ie fondatori/trici e/o collaboratori/trici. I/le componenti del Consiglio Direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di tredici, purchè sempre in numero dispari, sono rieleggibili. 6
Il
Consiglio
Direttivo
può
delegare
alcune
funzioni
a
un/a
amministratore/trice delegato/a, ad un comitato esecutivo, a un direttore o a una direttrice, purchè soci. ART. 19 - Compiti del Consiglio Direttivo Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea; b) progettare, assegnare e verificare lo svolgimento delle attività sociali; c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo; d) convocare le assemblee previste dallo statuto; e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei/delle soci/ie, anche attraverso apposito regolamento deliberato dal direttivo stesso specialmente in materia di ammissione e di passaggio da una categoria ad un’altra di soci; f) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari; g) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di conti correnti con Enti finanziari e/o Istituti bancari nell'ambito delle attività sociali; h) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci/ie e terzi; i) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto; l) approvare regolamenti interni all'Associazione. ART. 20 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e, inoltre, ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un/una tesoriere/a e un/una segretario/a verbalizzante. Il consigliere impedito a partecipare può delegare ad altro consigliere i propri poteri. 7
ART. 21 - Presidente Il/la Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione ed è nominato/a dal Consiglio Direttivo. Per le operazioni di tipo economico sarà obbligatoria la doppia firma del Presidente e del Tesoriere. Il/la Vicepresidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo, ricopre le funzioni del/della Presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti all'amministratore/trice delegata e/o al Direttore/trice ed eventualmente ad operatori/trici dell'Associazione. TITOLO V Fondo Comune - Esercizio sociale ART. 22 Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti. Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei/delle soci/ie e con i proventi delle attività sociali. Il Fondo Comune destinato alle attività istituzionali e gli avanzi di gestione non sono mai distribuibili, anche in modo indiretto, tra i soci o altri soggetti terzi. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno. L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. TITOLO VI Scioglimento e Liquidazione ART. 23 L'Assemblea dei/delle soci/ie si riunisce in seduta straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, in prima convocazione con la 8
presenza del 75% dei soci/ie, in seconda convocazione con qualsiasi numero dei/delle soci/ie. La deliberazione è presa, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti. Le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 Legge 23 dicembre 1996 n. 662. TITOLO VII Clausola Compromissoria ART. 24 I/le soci/ie sono obbligate a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci/ie e tra Associazione e soci/ie che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte
che
ricorre
all’arbitrato,
uno
nominato
dalla
controparte
(l'Associazione oppure il/la socio/ia in caso di controversie tra i/le soci/ie) e il terzo nominato dagli altri due arbitri oppure, in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona. TITOLO VIII Norma finale e transitoria A comporre il primo Consiglio Direttivo saranno i/le signori/e: Quagini Zaccaria Giorgio – Presidente Angero Dario – Vice Presidente Todeschini Attilio – Tesoriere Massalongo Stefania – Segretario Per l’Anno 2004 la quota di adesione all’Associazione è fissata in 10,00 euro. 9
SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO I SEGUENTI SIGG.: 1) AMBROSI ELISA n° Tel. 045 870069 nata a S. Pietro Incariano ( VR) ………………………………… il 31-03-1942 Cod.Fis. MBRLSE42C71I109C res. a Quinto di Valpantena, in Via Ponte di Veia, 7 - Verona
2) ANGERO DARIO n° Tel. 045 7020560 nato a Albaro di Ronco All’Adige ( VR) il 14.09-1944 Cod.Fis. NGRDRA44P14H540S res. a Albaro, in Via Ronchi, 10
…………………………………
-
Verona
3) BALLINI ANNA n° Tel. 045 907704 nata a Grezzana ( VR) ………………………………… il 14-09-1928 Cod.Fis. BLLNNA28P54E171L res. a Grezzana, in Via Dino Degani, 11 - 37023 - Verona
4) BONOMI ADRIANA n° Tel. nata a Grezzana ( VR) il 23-11-1949 Cod.Fis. BNMDRN49S63H608J res. a Grezzana, in Via Ardizzone, 8
5) BROGGIO LUCIANA n° Tel. 045 7020560 nata a Legnago ( VR) il 20-12-1947 Cod.Fis. BRGLCN47T61E512Q res. a Albaro, in Via Ronchi, 10 -
6) MASSALONGO STEFANIA n° Tel. 045 7835688 / 347 9063975 nata a Verona ( VR) il 21-05-1971 Cod.Fis. MSSSFN71E61L781F res. a Roverè, in Via
7) QUAGINI ZACCARIA GIORGIO n° Tel. 045 989623 / 3355701477 nato a Sona ( VR) il 13-05-1940 Cod.Fis. QGNZCR40E13I826T res. a Verona, in Via Gardesane 204
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…………………………………
- 37023 - Verona
…………………………………
Verona
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-
…………………………………
- 37139 - Verona
8) SCARDONI PAOLA n° Tel. 045 6518024 nata a Verona ………………………………… il 22-03-1972 Cod.Fis. SCRPLA72C62L781I res. a Roverè, in Via Gen. Cantore, 21A (Verona)
9) TODESCHINI ATTILIO n° Tel. 045 907625 nato a Grezzana ( VR) il 16-12-1032 Cod.Fis. TDSTTL32T16E171T res. a Grezzana, in Via Nocterio, 16
10) ZAVAGLIO ANNAMARIA n° Tel. 045 7835809 nata a Monza (MI) il 16-06-1962 Cod.Fis. ZVGNMR62H56F704K res. a Roverè, in Via Cantero, 4
11) PAZZOCCO SILVIA n° Tel. 045 7835732 nata a Roverè ( VR) il 11-09-1954 Cod.Fis.PZZSLV54P51H608E res. a Roverè, in Via Vazzi, 1
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-
Verona
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(Verona)
…………………………………
(Verona)
12) AGANETTI CRISTINA n° Tel . 045 6516023 nata a Roverè (VR) ………………………………… il 16-10-1973 Cod.Fis. GNTCST73R56L781D res. a Roverè, in Via Fontana Vecchia, 21 (Verona)
13) ZANCANELLA suor SOFIA (Chiara) n° Tel. 045 550049 nata a Ronco All’Adige ………………………………… il 28-04-1949 Cod.Fis.ZNCSFO49D63H540F res. a Quinto di Valpantena, in Via Valpantena, 85 Verona
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REGOLAMENTO DELL’A.M.A.C. Associazione Missionaria Amici del Cenacolo – ONLUS
La vita dell’Associazione è retta da un regolamento, approvato dall’Assemblea Generale, con il nulla osta della Superiora generale delle suore. In particolare la Congregazione delle Suore partecipa alla vita attiva dell’Associazione con la nomina di diritto di un’assistente spirituale che garantisce, a nome del Consiglio di Istituto, lo spirito e le finalità dell’Associazione stessa. Nel Consiglio Direttivo deve sempre essere presente una Suora che rappresenta la Congregazione e che in materia decisionale si riserva l’approvazione del Consiglio di Istituto. Art. 1 – FINE L’A.M.A.C. si propone di promuovere la conoscenza, la stima e l’amore nei confronti delle attività che la Chiesa svolge nel Terzo Mondo e che indirizza agli emarginati di tutto il mondo. Art. 2 – MEZZI I mezzi con i quali i soci dell’A.M.A.C. vogliono raggiungere il loro fine sono: -
raccolta di offerte (denaro, indumenti, macchinari, attrezzature, materiali di consumo ecc..) da destinare alle opere ed alle attività previste dallo statuto.
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collaborazione alla costruzione di opere destinate ai servizi sociali nel Terzo Mondo, collaborazione ad iniziative di assistenza, di istruzione e lavoro nei Paesi in Via di Sviluppo.
Art. 3 – ISCRIZIONI I soci effettivi, offrendo la loro disponibilità ad un servizio gratuito a favore della Chiesa e dei poveri di tutto il mondo si impegnano, con una scelta personale e determinante, a mettersi a disposizione dell’Associazione, dando ad essa tutto
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quello che possono, relativamente al tempo e alle attività, come gruppo a servizio delle urgenze. Tutti
indistintamente possono
essere iscritti, sia individualmente che
collettivamente (famiglie, gruppi o scuole, collegi, oratori, ecc..), purché rispettino il regolamento e condividano lo spirito che anima l’Associazione. Le iscrizioni si ricevono presso la Sede dell’A.M.A.C., direttamente o per mezzo dei Presidenti dei Gruppi, o Comitati zonali. Art. 4 – I GRUPPI (comitati zonali) Un gruppo di iscritti composto di almeno dieci persone può erigersi in comitato zonale. Ogni comitato zonale ha un Presidente e un Regolamento propri. Art. 5 – ASSEMBLEE GENERALI -
Sono adunanze pubbliche di tutti gli iscritti.
-
L’Assemblea si riunisce normalmente una volta l’anno.
-
Durante le Assemblee viene presentata una relazione del lavoro compiuto e vengono esaminati i progetti generali, le prospettive e il programma da attuare l’anno seguente.
-
L’Assemblea
Generale
è
organizzata
e
presieduta
dal
Presidente
dell’A.M.A.C., assistito dal Consiglio Direttivo. Art. 6 – ADUNANZE ZONALI I Comitati zonali si riuniscono normalmente almeno due volte l’anno. All’Adunanza ha diritto di partecipare l’Assistente spirituale dell’A.M.A.C. o un suo delegato. Le adunanze zonali si svolgono secondo un regolamento approvato dal Comitato.
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