venerdì 13 marzo 2015
RASSEGNA STAMPA LAVORI PUBBLICI Lavori pubblici, conta la qualità Italia Oggi pag. 34 del 13/03/2015
PREVIDENZA Professionisti, in bilico la rivalutazione dei risparmi Italia Oggi pag. 34 del 13/03/2015
Nuova rata con F24 al 16 marzo Italia Oggi pag. 34 del 13/03/2015
Casse, patrimonio in crescita ma troppi immobili nell’attivo Il Sole 24 Ore pag. 43 del 13/03/2015
Casse, freno tirato Italia Oggi pag. 33 del 13/03/2015
EDILIZIA Per demolizioni e installazioni novità a largo raggio Il Sole 24 Ore pag. 40 del 13/03/2015
Fotovoltaico ammortizzato a sé Italia Oggi pag. 26 del 13/03/2015
ALBO UNICO Periti in cerca di lavoro, via libera all’albo unico Italia Oggi pag. 34 del 13/03/2015
LAVORO Dall’Istituto Corni alla Silicon Valley Il Sole 24 Ore pag. 12 del 13/03/2015
Quando “l’etica conveniente” batte la crisi Il Sole 24 Ore pag. 45 del 13/03/2015
Ritorno in fabbrica L’Espresso pag. 32del 13/03/2015
CRONACA LOCALE Pacchetto di aiuti per studi “junior” Il Sole 24 Ore pag. 45 del 13/03/2015
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Venerdì 13 Marzo 2015
I M P O S T E E TA S S E
Si tratta di una delle conseguenze che derivano dall’applicazione del documento Oic 16
Fotovoltaico ammortizzato a sé La vita utile dell’impianto è indipendente dall’immobile DI
SANDRO CERATO
G
li impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili devono essere ammortizzati in base alla diversa vita utile che gli stessi hanno rispetto all’immobile su cui sono installati, con conseguente separazione della procedura di ammortamento che deve avvenire in maniera autonoma e non necessariamente con la medesima aliquota applicata al bene principale. È questa una delle conseguenze che derivano dall’applicazione del documento Oic 16 revisionato nel corso del 2014 ed applicabile già ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014, unitamente alle indicazioni contenute nella circolare n. 36/E/2013 in tema di trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici. In particolare, il documento Oic 16 prevede che se l’immobilizzazione materiale comprende compo-
nenti, pertinenze e accessori aventi vita utile diversa dal cespite principale, l’ammortamento di tali componenti deve essere calcolato separatamente rispetto al bene principale, salvi i casi in ciò non sia praticabile o non sia significativo. Posto che tale possibilità era di fatto già prevista nella precedente versione dell’Oic 16, le novità del documento revisionato sono le seguenti: - la vita utile dell’elemento ricompreso nel cespite principale deve essere differente e non più solamente inferiore quale condizione per procedere all’ammortamento distinto; - l’ammortamento separato va effettuato quando possibile e significativo. Un esempio pratico di applicazione delle indicazioni contenute nel documento Oic 16 può realizzarsi in relazione alla deduzione delle quote di ammortamento degli impianti fotovoltaici. In
particolare, dopo l’emanazione alla fine del 2013 della circ. n. 36/E, l’Agenzia ha di fatto individuato alcune situazioni in cui l’impianto è da qualificarsi come bene immobile, e per ciò che interessa in questa sede tale qualifica può avvenire anche per gli impianti installati sul tetto dell’edificio a condizione che il valore dell’immobile risulti incrementato di oltre il 15%. Tralasciando qualsiasi considerazioni in merito alla bontà di tale approccio, dal punto di vista fi scale la qualifi ca di bene immobile dell’impianto installato sull’immobile comporta importanti conseguenze in materia di deduzione delle quote di ammortamento, in quanto come precisato nella stessa circ. n. 36/E, si possono verificare due situazioni: - l’impianto fotovoltaico non risulta accatastato autonomamente in quanto integrato all’unità immo-
biliare, con conseguente applicazione dell’aliquota di ammortamento dell’immobile (normalmente 3%) sull’intero costo comprensivo dell’impianto fotovoltaico; - l’impianto fotovoltaico risulta accatastato autonomamente, nel qual caso l’aliquota di ammortamento applicabile è del 4%, riferita al settore dell’energia termoelettrica. Mentre nel primo caso non vi sono particolari questioni, atteso che il costo sostenuto per l’installazione dell’impianto rientra tra quelli incrementativi dell’immobile, nella seconda fattispecie si rende applicabile la procedura di ammortamento secondo le regole descritte nel documento Oic 16 per il component approach, poiché l’impianto costituisce un bene accessorio o pertinenziale all’immobile avente una vita utile diversa dall’immobile stesso, e come tale ammortizzato autonomamente in
base alla sua vita utile. E sul punto un aspetto critico riguarda l’aliquota di ammortamento applicabile, poiché come detto l’Agenzia ritiene applicabile quella del 4%, mentre in sede civilistica si deve individuare la vita utile dell’impianto che potrebbe divergere da quella corrispondente alla procedura di ammortamento fiscale. In particolare, essendo la vita utile del bene collegabile alla durata della tariffa incentivante (20 anni), è possibile applicare in sede di bilancio la percentuale di ammortamento del 5%, con conseguente necessità di operare una variazione in aumento nel modello Unico pari alla differenza tra ammortamento civilistico e ammortamento fiscalmente deducibile (1% quale «spread» di aliquota), e stanziamento della relativa fiscalità anticipata iscrivendo un credito per imposte anticipate. © Riproduzione riservata
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