Studio Avv. M. Iorio
Comitato di Vigilanza e Controllo Decisione del 19.02.09 Catene Luminose , presepi ed accessori , addobbi natalizi , giocattoli ESCLUSIONE dal novero dei RAEE Maurizio Iorio Avvocato
2009 W W W.AVVOCATOIORIO.IT
Studio Avv. M. Iorio
W W W.AVVOCATOIORIO.IT
Studio Avv. M. Iorio
Catene Luminose
W W W.AVVOCATOIORIO.IT
Le Catene Luminose non rientrano nella definizione di Apparecchio di illuminazione di cui all’ All. 1.B.5 alla D. 2006/96/CE ( D. RAEE ) Studio Avv. M. Iorio
La norma CEI EN 60598 2.20 ( “ le catene luminose a lampadina sono apparecchi di illuminazione “) NON si applica al campo ambientale La D. RAEE esclude dal suo campo di applicazione (All.1.B.5) gli apparecchi domestici e le lampade ad incandescenza : quindi le catene luminose a lampadina che a questi sono assimilabili . I led sono componenti , e quindi non sono sicuramente RAEE
W W W.AVVOCATOIORIO.IT
Le Catene Luminose non rientrano nella definizione di Apparecchio di illuminazione di cui all’ All. 1.B.5 alla D. 2006/96/CE ( D. RAEE ) Studio Avv. M. Iorio
Infatti, la definizione di "Apparecchio di Illuminazione" ricavabile dalla D. 2002/96/CE (All. IB.5, ultimo capoverso) è quella di apparecchiatura (1) che persegue lo scopo di illuminare e (2) che attua tale scopo attraverso la diffusione o controllo della luce: le catene luminose NON sono un apparecchio di illuminazione in quanto non perseguono lo scopo di illuminare (punto 1) (essendo irrilevante, tra l'altro, l'intensità della luce prodotta e quindi l'effetto illuminante) ma quella di decorare, ed è tra l’ altro dubbia anche la funzione di diffondere la luce (punto 2), trattandosi di led o di sorgenti luminose a filamento prive di qualsiasi supporto, parabola, specchio, congegno volto a diffondere la luce intrinseca nel led e nella sorgente luminosa stessa quando connessi alla corrente elettrica. Le leggi nazionali di attuazione delle direttive comunitarie vanno interpretate in conformità a queste ultime ( D. Lgs 151/05 ) . W W W.AVVOCATOIORIO.IT
La norma CEI EN 60598 2.20 ( “ le catene luminose a lampadina sono apparecchi di illuminazione “) NON si applica al campo ambientale Studio Avv. M. Iorio
La norma tecnica CEI EN 60598.2.20 che definisce le sole catene luminose a lampade a incandescenza (non quelle a led!: infatti il led non è neppure una sorgente luminosa ma un componente elettrico) apparecchi di illuminazione, come tutte le norme tecniche, ha evidentemente lo scopo di garantire la sicurezza dei prodotti, e non la tutela dell’ambiente: pertanto, se non espressamente richiamata dalla legislazione ambientale, NON si applica al di fuori del campo della sicurezza ( = giurisprudenza costante: cfr. da ultimo Cfr . Cass. N. 2902/2006 ).
W W W.AVVOCATOIORIO.IT
Studio Avv. M. Iorio
La D. RAEE esclude dal suo campo di applicazione (All.1.B.5) gli apparecchi domestici e le lampade ad incandescenza : quindi le catene luminose a lampadina che a questi sono assimilabili . I led sono componenti , e quindi non sono sicuramente RAEE
La D. 2002/96/CE, all'allegato IB 5 esclude dal novero degli apparecchi di illuminazione quelli domestici (1° capoverso) e le lampadine ad incandescenza (ultimo cpv.): pertanto, anche a voler considerare le catene luminose apparecchi di illuminazione, essendo comunque apparecchi domestici o ad essi assimilati, sono escluse dal campo della Direttiva RAEE: la legge italiana può riportare misure rafforzative ambientali ex art. 176 trattato CE e quindi in tal caso discostarsi dalla Direttiva 2002/96/CE, ma solo in presenza di un obiettivo, apprezzabile interesse di tutela ambientale, che evidentemente non sussiste assolutamente nel caso delle catene luminose . W W W.AVVOCATOIORIO.IT
Studio Avv. M. Iorio
Presepi ed accessori
W W W.AVVOCATOIORIO.IT
Presepi ed accessori (ad es. modellini di edifici con lampadina o led) Studio Avv. M. Iorio
Questi prodotti hanno una funzione principale decorativa che prescinde dall’eventuale presenza di led o corpo illuminante accessorio: in altri termini, non rientrano nella definizione di AEE ex art. 13.1.a) D.Lgs 151/01 in quanto non dipendono da corrente elettrica "per un corretto funzionamento". Per fare un esempio: un tagliaerbe a benzina, privato della candela elettrica non può funzionare; tuttavia, il suddetto prodotto non è sicuramente un AEE ex art. 3.1.a) D. Lgs 151/05 posto che non dipende dalla corrente elettrica, ma dalla benzina per la sua alimentazione; a maggior ragione una casetta per presepe munita di un piccolo corpo luminoso non è un AEE, posto che evidentemente è idonea a svolgere la sua funzione decorativa anche se l’illuminazione non è attivata. W W W.AVVOCATOIORIO.IT
Studio Avv. M. Iorio
Addobbi natalizi
W W W.AVVOCATOIORIO.IT
Addobbi natalizi e prodotti accessori Studio Avv. M. Iorio
I pupazzi a funzionamento elettrico (ad es. babbo natale, befana, piccoli alberelli che si muovono e producono eventualmente suoni), non sono giocattoli né per legge ( l’allegato I al D. Lgs 313/91 li esclude espressamente dal novero dei giocattoli ), né per funzione (non vengono né utilizzati né commercializzati per funzioni ludiche ). Pertanto, detti prodotti NON rientrano tra nessuna delle categorie di prodotti di cui all’ allegato I A al D. Lgs 151/05. Gli alberi di natale artificiali con luci incorporate (a) non dipendono per la loro funzione decorativa da correnti elettriche, com’è dimostrato dal fiorentissimo mercato di alberi di natale artificiali privi di qualsiasi corpo illuminante: è l’utente che completa se del caso la decorazione con addobbi vari, illuminanti o meno. (b) inoltre i suddetti prodotti NON rientrano tra nessuna delle categorie di prodotti di cui all’ allegato I A al D. Lgs 151/05 , non trattandosi comunque di apparecchi di illuminazione, per gli stessi motivi illustrati con riferimento alle catene luminose. W W W.AVVOCATOIORIO.IT
Studio Avv. M. Iorio
Giocattoli
W W W.AVVOCATOIORIO.IT
Giocattoli Studio Avv. M. Iorio
Tutte le tipologie di giocattoli che NON dipendono per lo scopo ludico perseguito da correnti elettriche ( ad esempio bambole "parlanti", orsacchiotti , peluches ecc. ) devono pertanto ritenersi escluse dal novero degli AEE ex art. 3.1.a) del D. Lgs 151/05
W W W.AVVOCATOIORIO.IT
Corso di Porta Vittoria , 17 20122 Milano
¾
MAURIZIO IORIO
¾
Avvocato
Tel .+39 02 36593383 Cell+39 3351321041 Fax +39 02 93661351
W W W.AVVOCATOIORIO.IT