I.P.
Vita
Informazioni Tecniche
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I N F O R M A Z I O N E
T E C N I C A
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TREVISO ORGANO UFFICIALE - VIA PIAVE 15 - 31100 TREVISO - TELEFONO 0422 312700 - FAX 0422 420472
I.P.
Cartostampa Chiandetti srl - Via Vittorio Veneto - 33010 Reana del Rojale/UD - Reg. Tribunale di Udine - n. 19/2000 del 19 luglio 2000 - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB UDINE - Anno decimo - Periodicità mensile - € 4,00 - Direttore responsabile Luigi Chiandetti
Numero PORTOBUFFOLÈ - Torre Castello (Foto: Studio Tecnico Gregolin - Treviso)
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COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TREVISO Via Piave n. 15 - 31100 TREVISO Tel. 0422 312700 - Fax 0422 420472 e-mail:
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PRESIDENTE Geom. Bruno CISTERNA DIRETTORE RESPONSABILE Dott. Geom. Ermanno FELLET COORDINATORE STAMPA Geom. Roberto ZAVA
Si ringrazia per la collaborazione, nella stesura del presente numero, i seguenti Geometri: Geom. Ferruccio CLEMENTI Geom. Fiorenzo DALL’AVA Geom. Alberto VARAGO
Sommario • Vita del Collegio 3 Aggiornamento Albo Professionale 3 Aggiornamento Registro dei Praticanti 3 Avviso importante
• Fisco 4 Finanziaria 2010
• Scuola 5 Scuole superiori - Si volta pagina
• Urbanistica 7 Autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità
• Le leggi 8 Sopraelevazione o trasformazione del tetto?
• Sicurezza cantieri 10 Anche il committente è responsabile
• Dalle riviste 11 Sicurezza cantieri - Notizie Flash 13 In Veneto obbligatorie le linee vita in copertura
• UNI 14 Per gli impianti sicuri 350 nuove norme nel 2009 15 Impianti domestici a gas più sicuri con la nuova norma UNI 7129 16 Prestazioni energetiche degli edifici e climatizzazione: anteprima a Milano Dispositivi di bloccaggio a prova di bambino
Vita del Collegio
AGGIORNAMENTO ALBO PROFESSIONALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25 MARZO 2010 NUOVE ISCRIZIONI 1. Geom. ANDREA MAGOGA di Vazzola; 2. Geom. DANIELE MENEGHETTI di Crocetta del Montello; 3. Geom. ERIK PUPPINATO di Quinto di Treviso; 4. Geom. MIRCO ZAGO di San Vendemiano.
AGGIORNAMENTO REGISTRO DEI PRATICANTI SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25 MARZO 2010 NUOVE ISCRIZIONI - Geom. MATTEO BUSO di Negrisia di Ponte di Piave - Geom. STEFANIA FEDATO di Trevignano - Geom. ENEA GRAVA di Susegana - Geom. LUCA TOSATO di Vedelago
CANCELLAZIONI PER COMPIUTO PRATICANTATO - Geom. LUCA BENETTON di Istrana - Geom. ANGELO CERATO di Romano d’Ezzelino - Geom. CHIARA GIUSTI di Godega di Sant’Urbano
CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI - Geom. FEDERICA MORO di Ponzano Veneto; - Geom. JASMIR ZENJILOSKI di Vidor.
AVVISO IMPORTANTE Si ricorda agli Iscritti che a decorrere dall’1 marzo 2010, il Collegio ha iniziato ad inviare le informative/circolari a mezzo Posta Elettronica Certificata – PEC. Per qualsiasi esigenza e/o maggiore approfondimento in merito, gli uffici sono sempre a completa disposizione (tel. 0422/312704).
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Fisco
Studio Dottori Commercialisti Associati
FINANZIARIA 2010 • RISTRUTTURAZIONI: la detrazione IRPEF del 36%, ai sensi dell’art. 1, comma 18, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, riguardante le ristrutturazioni edilizie, è stata prorogata a tutto il 2012. Diventa definitiva, sempre per le ristrutturazioni edilizie, l’aliquota Iva agevolata del 10% su manutenzioni ordinarie e straordinarie. • RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI: reintrodotta, per le persone fisiche, la possibilità di rivalutare il valore o il costo delle partecipazioni non quotate e delle aree agricole ed edificabili possedute alla data del 1° gennaio 2010. Il beneficio fiscale è concesso a condizione che sia versata un imposta sostitutiva (del 2 o 4%) e che sia predisposta una perizia giurata di stima entro il 31 ottobre 2010. • IVA: con le regole in vigore dal 01-01-2010, nei rapporti tra soggetti passivi, vale la regola del prelievo nel luogo del committente, estesa però anche ai prestatori comunitari, mentre nei rapporti tra soggetti passivi e privati si continua a far riferimento (in deroga) al luogo di effettuazione dell’operazione sottostante. In particolare, in base all’art. 7-ter del Dpr 633/72, le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando: a) sono rese a soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato; b) sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato. Pertanto, dal 2010, le prestazioni di servizi generiche, fatturate a soggetti passivi d’imposta non residenti, non dovranno più essere assoggettate a Iva, mentre dovrà essere emessa una autofattura, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 633/72, per le prestazioni ricevute, da registrare sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite. • MODELLI INTRASTAT: secondo l’articolo 262 della direttiva 2006/112/Ce, dal 01-01-2010 nei modelli Intrastat devono essere indicate anche le prestazioni “generiche” di servizi effettuate da un soggetto nazionale nei confronti di un operatore stabilito in un altro Stato membro, quando questo operatore deve assolvere l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile all’interno del suo Paese. Nel recepire la direttiva, lo schema di decreto legislativo prevede l’obbligo non solo di indicare le prestazioni rese, ma anche quelle ricevute. In assenza della normativa di recepimento, però, la disposizione è sostanzialmente inapplicabile anche perché manca il provvedimento dell’agenzia delle Dogane di approvazione dei nuovi modelli. La direttiva 2008/117/Ce ha previsto l’obbligo di
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presentare mensilmente i modelli Intrastat ma gli Stati membri possono concedere una frequenza trimestrale a quei soggetti che non hanno superato 50mila euro per trimestre, soglia che può essere elevata fino a 100mila euro fino al 31 dicembre 2011. La mancata attuazione, da parte del governo italiano, della direttiva renderebbe però direttamente applicabile la norma comunitaria e, quindi, gli operatori nazionali potrebbero essere costretti a presentare i modelli con cadenza mensile a prescindere dal volume di queste operazioni. • STUDI PROFESSIONALI: gli associati di un’associazione professionale o i soci di una società di persone possono consentire che le ritenute, che residuano dopo aver effettuato lo scomputo delle stesse dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o dall’associazione in compensazione per eventuali altri debiti d’imposta (rif.: circolare 56/E del 2009). In pratica, sarà possibile compensare le ritenute Irpef con l’Iva, l’Irap, i contributi e altri tributi dovuti dai soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, quindi appunto studi associati e società di persone. • SCUDO FISCALE: il Dl milleproroghe ha prorogato i termini per l’adesione allo scudo fiscale. Entro il 28 febbraio 2010 l’aliquota proposta sarà del 6%, per chi invece utilizzasse i successivi due mesi (ovvero tra il primo marzo e il 30 aprile 2010) l’aliquota sarà del 7% delle attività detenute oltre confine in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW). Principale effetto dello scudo fiscale è la copertura dagli accertamenti. La dichiarazione riservata, con cui si attesta l’adesione allo scudo (essa non può essere utilizzata a danno del contribuente), può essere opposta al Fisco in caso di controlli, anche se si tratta del redditometro. Da considerare anche l’estensione della copertura alle società per le quali la persona fisica che aderisce allo scudo sia “dominus”. La proroga allo scudo comporta anche il raddoppio dei termini per l’accertamento delle attività detenute all’estero. Si arriverà, quindi, al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, così come vengono raddoppiati i termini per accertare le violazioni sul monitoraggio fiscale. Inoltre, resta operante la presunzione introdotta dal Dl 78 del 2009, per il quale le attività detenute all’estero in violazione delle regole sul monitoraggio fiscale ai soli fini fiscali si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. La presunzione inverte l’onere della prova a carico del cittadino italiano che dovrà dimostrare che non si tratta di redditi.
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Scuola
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SCUOLE SUPERIORI, SI VOLTA PAGINA F.P. da “L’Azione”, del 14/02/2010
SÌ DEFINITIVO ALLA RIFORMA. SI PARTE A SETTEMBRE La riforma della scuola superiore ha ora il suo volto definitivo. Dal Consiglio dei ministri è venuta giovedì 4 febbraio l’approvazione dei tre decreti presidenziali che riordinano licei, istituti tecnici e professionali. Era un provvedimento atteso in vista delle ormai prossime iscrizioni e per la riorganizzazione a cui dovrà essere messa mano in gran fretta, in modo da essere pronti per l’inizio La riforma a partire dalle classi prime. Scelta ed iscrizioni entro il 26 marzo. Riduzioni d’orario nelle classi seconde, terze e quarte. E “tagli” nel numero degli insegnanti dell’anno scolastico 2010-2011. Rispetto alla bozza dello scorso giugno ci sono stati alcuni cambiamenti, ma l’impianto della riforma è rimasto con l’obiettivo, come ha dichiarato anche il ministro Mariastella Gelmini, di «fornire maggiore sistematicità e rigore, e coniugare tradizione e innovazione; razionalizzare i piani di studio, privilegiando la qualità e l’approfondimento delle materie; caratterizzare accuratamente cia-
scun percorso liceale e articolare il primo biennio in alcune discipline comuni, anche al fine di facilitare l’adempimento dell’obbligo di istruzione e il ‘passaggio tra i vari percorsi; riconoscere ampio spazio all’autonomia delle istituzioni scolastiche; consentire una più ampia personalizzazione, grazie a quadri orari ridotti che danno allo studente la possibilità di approfondire e recuperare le carenze». Che ci fosse la necessità di una riforma delle scuole superiori era convinzione di tanti. E questa riforma prende spunto anche dai tentativi avviati dai ministri precedenti, in particolare dalla Moratti e da Fioroni.
LE NOVITÀ PRINCIPALI Il percorso di tutte le scuole superiori sarà ora articolato in due bienni e un quinto anno. Nei sei licei previsti sono numerose le innovazioni. Alcune “trasversali”: potenziamento dell’area scientifico matematica; potenziamento delle lingue straniere; insegnamento, nel quinto anno, in lingua straniera di una materia non linguistica; valorizzazione della lingua latina in quattro licei e come opzione negli altri due. Inoltre, nel classico si studierà per l’intero quinquennio una lingua straniera. Nello scientifico aumenta il peso
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di matematica e discipline scientifiche ed è prevista una nuova opzione “scienze applicate”. Il linguistico prevederà sin dal primo anno l’insegnamento di tre lingue straniere. Il liceo delle scienze umane sostituisce il liceo sociopsicopedagogico, con la possibilità di attivare una sezione economico-sociale. Novità assoluta è il liceo musicale, però con sole 40 sezioni musicali e 10 coreutiche, attivate in convenzione con conservatori e accademie di danza. Negli istituti tecnici sono previsti più laboratori: negli indirizzi del settore tecnologico 264 ore nel biennio e 891 nel triennio. I nuovi istituti sono caratterizzati da un’area di istruzione generale comune ai due percorsi e in distinte aree di indirizzo legate al mondo del lavoro e al territorio. Sono state incrementate le ore di inglese (con la possibilità di studiare altre lingue) e favorita la diffusione di stage, tirocini e l’alternanza scuola-lavoro. Gli istituti professionali potranno utilizzare le quote di flessibilità per organizzare percorsi per il conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi professionali di durata quadriennale. Anche in questo comparto di istruzione sono previsti più laboratori, stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere, soprattutto nel secondo biennio e nel quinto anno, attraverso l’esperienza diretta.
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Scuola ORE DI SCUOLA
Un cambiamento apparentemente secondario, ma in realtà rilevante, è il calcolo delle ore di scuola effettive, quindi non più le “ore” virtuali di 50 minuti. Questo calcolo comporterà per gli insegnanti una esatta corrispondenza tra tempo di lavoro e stipendio. Nei licei l’orario settimanale sarà di 27 ore nel biennio e 30 ore nel triennio, con alcune eccezioni: al classico 31 ore, per rafforzare la lingua straniera; all’artistico fino a 35 ore e nel musicale e coreutica fino a 32, in considerazione delle materie pratiche e delle esercitazioni. Negli istituti tecnici e in quelli professionali l’orario settimanale sarà di 32 ore.
L’AUTONOMIA DELLE SCUOLE Nella riforma viene riconosciuta agli istituti scolastici la possibilità di usufruire di una quota di flessibilità degli orari. Nei licei potrà esserci fino al 20% di flessibilità nel biennio e fino al 30% nel triennio. Negli istituti tecnici si potrà arrivare al 30% nel secondo biennio e al 35% nel quinto anno. Inoltre viene ammessa un’ulteriore “quota del 20% di autonomia rispetto al monte ore complessivo” per “recuperare e valorizzare settori produttivi strategici per l’economia del Paese”. Nelle scuole professionali la flessibilità sarà ancora maggiore: oltre alla quota del 20% nel biennio potrà aumentare di un altro 25%, del 35% in terza e quarta, del 45% in quinta. Si valuta che questa elasticità permetterà anche di "recuperare" numerosi insegnanti, le cui materie non sono più contemplate nella riforma. D’altra parte rischia però di favorire un’eccessiva differenziazione della proposta formativa, contraddicendo la volontà di ridurre e semplificare la realtà delle scuole superiori, fino ad oggi con troppi indirizzi e sperimentazioni. L’autonomia, infatti, potrà far sì che nella stessa città due licei con lo stesso nome potrebbero nella realtà essere assai diversi tra loro. L’autonomia sarà, possibile an-
che sulla gestione del monte ore, per materia, che è annuo e quindi potrà essere distribuito in modo diverso, anche accorpato in periodi più brevi.
TAGLI AL PERSONALE DOCENTE Uno degli effetti più pesanti derivanti dalla riforma, denunciato dai sindacati senza smentite da parte del ministero, è la riduzione del numero di insegnanti. Le previsioni vanno dai 14 ai 17 mila professori in meno, nel giro di due anni.
CAMBIAMENTI ANCHE PER GLI STUDENTI PIÙ GRANDI La riforma partirà con le classi prime, c’è da immaginare con grandi difficoltà per i dirigenti scolastici che dovranno gestire questa convivenza del vecchio con il nuovo, con contenuti e aspetti
organizzativi assai diversi. Ma nella riforma sono previsti cambiamenti anche per gli altri studenti. Infatti, per le classi seconde, terze e quarte è stabilita una novità riguardo agli orari, con una riduzione del tempo-scuola che comporterà il taglio orario di qualche disciplina, ancora da individuare, oppure l’eliminazione di qualche materia.
LA CORSA ALL’ATTUAZIONE Ora, nella corsa contro il tempo che gli uffici e gli istituti scolastici dovranno compiere, la prossima importante tappa – fondamentale per alunni e famiglie che devono scegliere, ma anche per gli insegnanti – è quella di definire negli istituti superiori attuali quali indirizzi verranno riconosciuti. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 26 marzo prossimo.
LA RIFORMA TUTTI GLI INDIRIZZI I SEI LICEI Liceo classico Liceo scientifico Liceo linguistico Liceo delle scienze umane Liceo musicale e coreutico Liceo artistico, articolato in 6 indirizzi: arti figurative; architettura e ambiente; audiovisivo e multimedia; design; grafica; scenografia
GLI ISTITUTI TECNICI Settore economico, articolato in 2 indirizzi: - Amministrativo, finanza e marketing - Turismo Settore tecnologico, articolato in 9 indirizzi: - Meccanica, meccatronica ed energia - Trasporti e logistica - Elettronica ed elettrotecnica - Informatica e telecomunicazioni - Grafica e comunicazione - Chimica, materiali e biotecnologie - Sistema moda - Agraria e agroindustria - Costruzioni, ambiente e territorio
ISTITUTI PROFESSIONALI Settore dei servizi, articolato in 4 indirizzi: - Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale - Servizi socio-sanitari - Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - Servizi commerciali Settore industria e artigianato, articolato in 2 indirizzi: - Produzioni artigianali e industriali - Servizi per la manutenzione e l’assistenza tecnica.
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Urbanistica
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ Conferenza unificata: intesa circa lo schema di regolamento sul procedimento semplificato Nella seduta della Conferenza Unificata del 26 novembre scorso è stata sancita l’Intesa sullo Schema di regolamento del Ministro per i Beni e le Attività culturali recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell’art.146, comma 9, del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in cui si prevede, tra l’altro, che su proposta del Ministro, d’intesa con la Conferenza Unificata sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti. Lo Schema di regolamento, allegato all’Intesa, dispone, tra l’altro, che siano assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della Parte III del Codice (beni paesaggistici), sempre che comportino un’alterazione dei luoghi e/o dell’aspetto esteriore degli edifici, indicati in un apposito elenco allegato allo Schema stesso. All’elenco potranno essere apportate specificazioni, rettifiche ed integrazioni, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica, con apposito decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali, di concerto con il Ministro per lo Sviluppo economico, con il Ministro dell’Ambiente e sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa in Conferenza. Altre norme del testo attengono alla semplificazione documentale, procedurale ed organizzativa nonché ai termini per la conclusione del procedimento autorizzatorio semplificato, che dovrà concludersi, con un provvedimento espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Al riguardo, viene previsto che l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione scritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istrut-
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torie ed adotta, quando ricorrano i presupposti di non conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento. Le disposizioni del testo troveranno immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, adotteranno, entro 180 giorni, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri dello Schema. Il testo è stato modificato come concordato in una precedente riunione tecnica nel corso della quale, in particolare, il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha evidenziato che i contributi migliorativi proposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Lazio sono stati accolti, mentre le osservazioni della Regione Lombardia – che ha espresso preoccupazione, in particolare, per la difficoltà dei tempi di applicazione nelle Regioni – sono state accolte in parte ed in parte troveranno accoglimento nel corso delle modifiche degli artt. 146 e 149 del D.Lgs 42/2004 relativi alla disciplina dell’autorizzazione e agli interventi non soggetti alla stessa. Nella stessa riunione, le Regioni Umbria, Piemonte, Emilia-Romagna e Calabria, oltre a proporre delle modifiche accolte dal Ministero, hanno ribadito la necessità di rivedere gli articoli 146 e 149 sopra citati. Nella successiva seduta del 26 novembre Regioni ed Enti locali hanno, quindi, espresso avviso favorevole all’Intesa sullo Schema, chiedendo però contestualmente l’attivazione immediata di un Tavolo congiunto Stato-Regioni ed Enti locali per la modifica degli articoli 146 e 149 del D.Lgs. 42/2004. Lo Schema, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 9 ottobre scorso, dovrà ricevere i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. Successivamente, tornerà al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
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Le leggi
SOPRAELEVAZIONE O TRASFORMAZI0NE DEL TETTO? Massimiliano Debiasi da “Prospettive Geometri”, 3.2009
La sopraelevazione dell’ultimo piano di uno stabile, tanto attuale per il recente “piano casa”, non trova pace e necessita, anche in seguito a una recente sentenza argomento, di un excursus chiarificatore sul significato del diritto di sopraelevazione sancito dall’art. 1127 c.c. Anzitutto il diritto di sopraelevazione consiste ai sensi dell’art. 1127 c.c. nella facoltà per il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio di costruire un ulteriore piano o fabbriche sopra l’ultimo piano dell’edificio, diritto esercitabile – senza dover chiedere permesso a nessuno – salvo che risulti altrimenti dal titolo, titolo che naturalmente per essere opponibile a terzi dovrà necessariamente essere trascritto od intavolato (titolo che, oltre ad una servitù negativa, ben potrebbe essere un regolamento di condominio c.d. contrattuale con divieto espresso di sopraelevazione). Quando però non vi è alcun titolo che vieti la sopraelevazione, il proprietario dell’ultimo piano non necessita di alcun riconoscimento od autorizzazione da parte degli altri condomini, salve le ipotesi che vedremo oltre. La giurisprudenza giustifica il diritto di sopraelevazione con un assunto di carattere pratico e cioè che il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio è preferito di fatto per la posizione più idonea tra i condomini. Per quanto riguarda la nozione di ultimo piano dell’edificio la giurisprudenza ha ritenuto che il diritto di cui al 1127 I co. c.c. spetti al proprietario dell’ultimo piano in senso verticale, ma pure al proprietario esclusivo del lastrico solare ed anche al proprietario di una terrazza a livello tetto. Inoltre per l’esercizio del diritto di sopraelevazione non è necessario che vi sia la realizzazione di un intero piano, l’interessato può anche elevare solo una parte di piano, ma i piani possono essere anche più d’uno (Cass. 959/1961) ed è sufficiente una costruzione in qualsiasi materiale purché consistente e stabile. È evidente che per esercitare il proprio diritto l’interessato dovrà demolire il tetto esistente – anche se comune – e quindi alla sopraelevazione deve necessariamente fare seguito la ricostruzione della copertura dell’edificio o del lastrico solare ed il ripristino dello stato esistente del lastrico (riposizionando ad esempio i serbatoi e quant’altro), ma anche della rampa di scale – eventualmente comuni – per giungervi (con le stesse caratteristiche della scala già esistente). A parte il titolo (atto costitutivo del condominio, regolamento formato dall’originario venditore e richiamato negli atti di vendita dei singoli apparta-
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menti, regolamento condominiale di tipo contrattuale) che impedisce la sopraelevazione, la stessa evidentemente non è ammessa neppure, pare ovvio, se le condizioni statiche dell’edificio non lo consentono. Tale ultimo divieto è assoluto, superabile solo con il consenso unanime di tutti i condomini che autorizzano contestualmente tutte le necessarie opere di consolidamento e rafforzamento (Cass. 26 maggio 1986 n. 3532) che altrimenti non sono fattibili per scelta del condomino sopraelevante. Va specificato quindi che il mancato accertamento dell’idoneità statica dell’edificio a sostenere la sopraelevazione impedisce l’esercizio del diritto (Cass. 15504/2000) al di là dei correttivi suggeriti dal sopraelevante. Altri limiti alla sopraelevazione sono dati dall’aspetto (non “decoro”) architettonico dell’edificio nonché dalla notevole diminuzione di aria e della luce per i piani sottostanti, in questi casi infatti i condomini possono opporsi alla sopraelevazione dell’edificio. Occorre specificare che per aspetto architettonico (diverso dal “decoro”) si deve intendere la caratteristica principale inserita nello stile architettonico dell’edificio, sicché l’adozione nella parte sopraelevata di uno stile diverso da quello della parte preesistente comporta normalmente un mutamento peggiorativo dell’aspetto architettonico complessivo, percepibile da qualunque normale osservatore. Al di là del divieto di stravolgimento dell’estetica
ABBATTIMENTO DI PARTE DEL TETTO PER REALIZZARE UNA TERRAZZA A USO ESCLUSIVO CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA N. 19281 DEL 7 SETTEMBRE 2009 Costituisce uso non consentito delle cose comuni e, quindi, innovazione vietata, l’abbattimento di parte della falda del tetto e della muratura per la costruzione della terrazza, con utilizzazione per uso esclusivo di parte del sottotetto di proprietà altro condomino. Le trasformazioni strutturali realizzate, infatti, attuano l’appropriazione definitiva di cose comuni a favore di proprietà esclusive e la lesione di diritti altrui quali quelli dei condomini proprietari degli immobili che, prima delle innovazioni, godevano con la copertura a tetto della camera d’aria costituita dal sottotetto sovrastante non praticabile, e costruita la terrazza ne sono stati privati, con conseguente maggiore incidenza dei fattori climatici sui loro sottostanti appartamenti.
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Le leggi dell’edificio (che è essa stessa, l’estetica, parte comune) l’intervento è fattibile. Quelli fino ad ora citati sono i limiti codicisticamente previsti ai sensi dell’art. 1127 cc., ai quali vanno aggiunti quelli individuati dalla giurisprudenza e consistenti in sopraelevazioni che si estendono al di là del perimetro dell’ultimo piano. Va inoltre precisato che colui che realizza la sopraelevazione ai sensi del comma 4 dell’art. 1127 c.c. deve corrispondere agli altri condomini un’indennità, questa obbligazione sorge solo al momento del completamento dell’opera ed avrebbe la natura (discussa) di una compensazione per la privazione degli altri proprietari di una parte della colonna d’aria sovrastante l’edificio (che è comune come il sottosuolo sotto le cantine) e con la maggiore utilizzazione obiettiva che il sopraelevante fa delle parti comuni. È importante notare che la giurisprudenza pressoché univoca ai fini del rispetto delle distanze legali considera le sopraelevazioni come rientranti nella nozione di nuova costruzione, nozione che comprende qualsiasi modifica della volumetria di un fabbricato preesistente che comporti l’aumento della sagoma d’ingombro in guisa da incidere direttamente sulla situazione di distanza tra edifici ed indipendentemente dalla sua utilizzabilità ai fini abitativi. Ma qui siamo in argomento di distanze, ben risolto una volta per tutte, crediamo, dalla PAT con la sua delibera del 30 ottobre 2008. Spesso però l’ultimo piano sottotetto, esistente, è oggetto di sistemazione, ristrutturazione o adattamento e non solo sopraelevazione. Ma cos’è “sopraelevazione”? La sopraelevazione di un edificio condominiale deve intendersi non nel senso di costruzione oltre l’altezza precedente di questo, ma la costruzione di uno o più piani sopra l’ultimo piano dell’edificio, quale che sia il rapporto con l’altezza precedente dello stesso. Spesso, quindi, il semplice innalzamento di un sottotetto per renderlo abitabile, potrebbe non costituire sopraelevazione nonostante l’innalzamento dell’immobile di 50 o 100 cm, in quanto non vi sarebbe la creazione di un nuovo piano. Diverso è se si modifica il tetto e basta (orientamento, vasche, terrazze ecc.). A questo proposito, con la recente pronuncia Sent. 7 febbraio 2008 n. 2865 della Corte di Cassazione è stata distinta l’ipotesi di sopraelevazione da quella diversa e spesso vietata della trasformazione del tetto. Nel caso specifico si trattava di un ampliamento della superficie di un appartamento all’ultimo piano che aveva comportato una modificazione strutturale del tetto, inglobando una parte di esso nella proprietà esclusiva dei sopraelevanti attraverso la creazione di un accesso diretto. La Cassazione citata non qualifica come sopraelevazione tale operazione sul presupposto che il tetto ai sensi dell’art. 1117 n. 1 c.c. è un bene comune
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e come tale non può essere suscettibile di appropriazione, anche solo di parte di esso, alla proprietà esclusiva di un condomino e conseguente esclusione del diritto di utilizzazione degli altri condomini. La sentenza in esame ha ritenuto che i proprietari dell’appartamento avessero violato l’art. 1102 c.c. applicabile in materia di condominio degli edifici in virtù del rinvio operato dall’art. 1139 c.c. “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto...” La Corte nella citata sentenza ritiene che sebbene la nozione di pari uso della cosa comune non vada intesa nel senso di uso identico e contemporaneo della stessa, il dettato normativo dell’art. 1102 c.c. implica il divieto per il singolo condomino di trarre dalla cosa comune (tetto) una utilizzazione incompatibile con il diritto degli altri condomini. Secondo la Corte la ratio della norma va ricercata nel fatto che la sopraelevazione sfrutta lo spazio sovrastante l’edificio e occupa la colonna d’aria su cui esso insiste, situazione ben diversa da quella in cui egli trasformi il tetto dell’edificio, eseguendo opere e manufatti tali da sottrarlo anche in parte alla sua destinazione e ad attrarlo nella sfera della sua disponibilità esclusiva. Attenzione quindi nella fase progettuale della sopraelevazione a non prevedere una trasformazione di un bene comune in proprietà esclusiva del condomino dell’ultimo piano! Ma siccome sulla trasformazione del tetto con nuovi abbaini, velux, camini, pannelli solari ecc. la giurisprudenza è variegata, sul punto sarà bene approfondire volta per volta le concrete modalità costruttive. Ultimo aspetto è quello urbanistico/civilistico ove sia concesso un ampliamento percentuale sia laterale che in sopraelevazione. Ci pare di poter affermare, in attesa di sentenze sul punto, che l’utilizzo di volumetria “condominiale” debba comunque essere gestito – al di là del solo diritto alla sopraelevazione – in sede condominiale altrimenti il singolo condomino, sopraelevando si appropria di volumetria che poteva essere sfruttabile da terzi o da tutti in altra parte dell’edificio e non ci pare legittimo.
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Sicurezza cantieri
ANCHE IL COMMITTENTE È RESPONSABILE Fonte www.lavoripubblici.it/news 2009/09
Sentenza Corte di Cassazione 21 settembre 2009, n. 36581 Giro di vite sulla sicurezza nei cantieri. Il committente dei lavori è responsabile, qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale per assumersi la responsabilità dell’attuazione generale delle norme antinfortunistiche. Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 36581 del 21 settembre scorso, è nuovamente intervenuta su un tema caldo e di forte attualità: la tutela e la salute della sicurezza dei lavoratori. In particolare, la sentenza ha accolto con rinvio a giudizio il ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari contro la sentenza che assolveva completamente il proprietario di un immobile che aveva commissionato ad un operaio, dipendente in mobilità di un’impresa, senza né mezzi né attrezzature, il rifacimento del tetto dello stabile, a causa del quale l’operaio ha perso la vita. In prima battuta, il Tribunale Amministrativo Regionale aveva condannato il proprietario dell’immobile alla pena di 6 mesi di reclusione per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Successivamente, la Corte d’Appello, ribaltando completamente la sentenza di primo grado, ha assolto l’imputato ritenendo l’insussistenza del fatto. La Corte d’Appello ha, infatti, ritenuto che non vi fosse rapporto di subordinazione che legava il proprietario dell’immobile con l’operaio, né che il proprietario stesso avesse il
ruolo di direttore lavori nell’esecuzione degli stessi. Contro questa sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari ha fatto, quindi, ricorso in Cassazione deducendo “inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 4 d.P.R. 547/1955 nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata”. Ma non solo, la Procura di Bari ha evidenziato come “La Corte territoriale aveva del tutto ignorato che, nell’ambito degli obblighi di attuazione e rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni, il committente dei lavori è responsabile, qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale per assumersi la responsabilità dell’attuazione generale delle norme antinfortunistiche”.
RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO ANCHE IN PRESENZA DI UN CAPO CANTIERE CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 46747 DEL 4 DICEMBRE In caso di infortunio in cantiere per mancato uso delle cinture di sicurezza, uso previsto dalle norme antinfortunistiche, la presenza di un capo cantiere non esclude il ruolo di garanzia del datore di lavoro in mancanza di una delega espressa in tema di sicurezza; ed inoltre non esclude l’obbligo di controllo in ordine all’applicazione delle regole previste dal piano di sicurezza, per fronteggiare i rischi del lavoro che, nel caso di specie, veniva svolto a settanta metri di altezza.
GUIDA ISPESL SULL’ESECUZIONE IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ DI SCAVO L’Istituto superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del lavoro (Dipartimento Tecnologie di sicurezza), nello scorso mese di dicembre ha reso disponibile una guida per l’esecuzione in sicurezza delle attività di scavo. Con la guida l’Ispesl offre agli operatori del settore uno strumento utile per una migliore conoscenza dei rischi da ridurre e dei sistemi di prevenzione da adottare nelle attività di scavo. Le diverse situazioni di lavoro sono analizzate mettendo in evidenza l’esigenza di rispettare le norme di prevenzione per eliminare o ridurre i particolari rischi connessi a tali attività. Sebbene oggi si abbia una esperienza consolidata nel settore degli scavi e siano disponibili sia tecnologie che normative atte a realizzare metodologie di lavoro sicure, si verificano numerosi infortuni causati per lo più da procedure o abitudini errate nel-
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l’utilizzo delle macchine e delle attrezzature. Gli scavi sono un’attività lavorativa a “rischio rilevante” ed il Legislatore, con il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha ritenuto di dover elencare in un allegato, una lista di lavori che comportano rischi particolari, tra cui quello di seppellimento o sprofondamento. La guida vuole fornire, anche, indicazioni relative ai criteri di valutazione dei rischi nella attività di scavo, anche in relazione alla scelta e all’utilizzo di macchine, sistemi ed attrezzature, in modo di facilitare il compito del datore di lavoro in un particolare settore di attività, in cui la sicurezza e la salute dei lavoratori, esposti costantemente a rischi particolarmente elevati, dipendono da una scelta idonea ed un uso corretto dei mezzi impiegati.
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Sicurezza cantieri I giudici della Suprema Corte, condividendo la tesi della Procura di Bari, hanno evidenziato come i giudici della Corte d’appello non abbiano preso in considerazione il fatto che il proprietario dell’immobile aveva commissionato i lavori di parziale ristrutturazione dello stabile, con particolare riferimento al rifacimento del tetto, ad un operaio, non titolare di impresa edile ma dipendente in mobilità di altra impresa, che non disponendo né di mezzi né di strumenti propri per eseguire le opere, aveva utilizzato le attrezzature del nipote. Come prescritto dalla Suprema Corte, l’avere utilizzato le prestazioni lavorative della vittima nelle suddette condizioni e la pericolosità del luogo di lavoro (i lavori venivano eseguiti a circa 15 metri di altezza dal suolo, senza alcuna precauzione o dispositivo per evitare cadute dall’alto), avrebbe imposto al committente una verifica delle condizioni di sicurezza ai sensi della normativa antinfortunistica. La Suprema Corte ha, dunque, annullato la sentenza impugnata con rinvio a giudizio in cui si chiarisca se il proprietario rimaneva in ogni caso garante della salvaguardia dell’incolumità di chi, come l’operaio in questione, prestava nel suo interesse attività lavorativa e, quindi, trattandosi di opere pericolose, poteva o meno disinteressarsi di come queste venivano eseguite. In definitiva, dalla sentenza emerge un concetto molto chiaro, ovvero che affidare un lavoro ad un’impresa specializzata solleva il proprietario da qualsiasi responsabilità penale, di contro affidare il lavoro ad un’impresa improvvisata rende solidale il proprietario in caso di danni o peggio di morte di un operaio.
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DALL’ISPESL IL GLOSSARIO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO Sono numerosissimi i provvedimenti normativi (norme e regolamenti sia nazionali che internazionali) che utilizzano termini di provenienza tecnica e che, pertanto, necessitano in qualche caso di chiarimenti e specificazioni. In quest’ottica, Ispesl ha selezionato numerosi termini, utilizzati nell’ambito delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro, realizzando un “glossario della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro”, a servizio di tutti coloro che si interessano di prevenzione infortuni e di malattie professionali nei luoghi di lavoro (come ad esempio: datori di lavoro, RSPP, ASPP, RLS, ecc.). I termini contenuti nel glossario sono di uso frequente nella normativa vigente in materia di: • sicurezza del lavoro nelle costruzioni • sicurezza del lavoro nelle cave • sicurezza di macchine ed impianti elettrici • sicurezza di macchine ed impianti • igiene del lavoro • lotta agli incendi • esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, etc. Il Glossario della Sicurezza e della Salute nei luoghi di lavoro è consultabile on line sul sito dell’Ispesl.
Dalle riviste
SICUREZZA CANTIERI - NOTIZIE FLASH a cura di Ermanno Fellet
DAL MINISTERO CHIARIMENTI SULL’OBBLIGO DEL COORDINATORE Con circolare n. 30 del 29/10/2009, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito quanto indicato nell’art 90 comma 11 del D.Lgs. 81/08, sull’esonero dalla nomina del Coordinatore in fase di Progettazione (CSP), nei cantieri riguardanti lavori privati non soggetti al permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100 mila euro. In tale ambito la normativa prevede la nomina del solo Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE). Con la circolare in questione, il Ministero chiarisce che la nomina del solo CSE non equivale all’esonero dalla predisposizione del coordinamento in fase di progettazione. Il coordinamento in fase di progettazione, chiarisce la circolare, dovrà essere sviluppato dallo stesso CSE, come peraltro indicato dalla stessa normativa in esame. Di conseguenza, nei casi in oggetto, la circolare stabilisce che la nomina del CSE deve essere fatta già in fase di conferimento dell’incarico di progettazione.
FOSSE ISPEZIONE E REQUISITI DI SICUREZZA Entrata in vigore la norma UNI 9721:2009 riguardante i requisiti di sicurezza relativi alle fosse di ispezione veicoli. La norma è un utile e opportuno riferimento per la progettazione e realizzazione delle fosse in questione.
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Dalle riviste
NUOVE DISPOSIZIONI PER I CORSI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI Il cosiddetto testo unico sicurezza prevede una formazione mirata e specifica in materia di sicurezza per tutti i dirigenti ed i preposti. La formazione in questione non deve essere confusa con gli obblighi di formazione riferiti agli addetti al primo soccorso, antincendio, ai componenti del servizio aziendale di prevenzione e protezione dei rischi (SPP), ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Dirigenti e preposti devono essere formati in materia di sicurezza in relazione ai ruoli ed ai specifici compiti che svolgono in azienda. In sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome, sarà a breve emanato un accordo, come previsto dal D.Lgs. 81/08, sulle modalità di formazione degli addetti in questione. L’accordo in esame definirà anche le nuove modalità di formazione per Datori di Lavoro che svolgono i compiti del SPP, e per il RLS. Si conclude segnalando che il testo unico sicurezza obbliga anche a fornire a TUTTI i lavoratori mirata informazione, formazione e (nei casi previsti), addestramento in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione alle attività svolte dall’azienda.
MINISTERO DEL LAVORO E CIRCOLARE SU SOSPENSIONE ATTIVITÀ Con circolare 33/2009, il Ministero del Lavoro ha fornito agli enti di controllo alcune indicazioni e chiarimenti in merito al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale stabilito dall’art. 14 del D.Lgs. 81/08 e smi. In sostanza, nella circolare in esame, dopo aver chiarito gli ambiti di competenza degli enti di controllo, il Ministero si sofferma sulle caratteristiche ed i requisiti del provvedimento di sospensione. Tra le altre cose, si segnala quanto segue. La circolare chiarisce la discrezionalità prevista dalla norma per il provvedimento di sospensione. Per il Ministero, il provvedimento deve essere “di norma” adottato ogni qualvolta ne siano accertati i presupposti, salvo circostanze particolari e, tra queste, il provvedimento non deve essere adottato dove la sospensione dell’attività possa comportare rischi maggiori per l’incolumità dei lavoratori e di terzi. La circolare poi ribadisce, specificandoli, i presupposti per l’adozione del provvedimento. Essi sono in sostanza, l’impiego di lavoro “nero” irregolare e/o le “gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”. Per questo secondo aspetto, il Ministero chiarisce che in attesa del decreto previsto per l’individuazione dei casi di “gravi e reiterate violazioni”, le violazioni gravi che fanno da presupposto al provvedimento di sospensione sono quelle indicate dall’Allegato I del D.Lgs. 81/08 e la reiterazione debba essere valutata sulle violazioni di “pari indole” compiute negli ultimi 5 anni, come previsto dal D.Lgs. 106/09 di modifica del D.Lgs. 81/08. La circolare continua e conclude chiarendo le modalità e le possibili conseguenze del provvedimento di sospensione in termini di adozione, revoca, inottemperanza, ricorsi e conseguenti provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le PP.AA.
QUALI SONO LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DOLL IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI O DEI LAVORATORI AUTONOMI IN CASO DI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE? La disciplina giuridica relativa alla valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi risulta rinvenibile all’art. 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, anche noto come “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro e, per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del citato “testo unico”, all’art. 90, comma 1, lettera a), il quale opera uno specifico rinvio all’allegato XVII. Ferma restando la disciplina per ultimo citata, va al riguardo rimarcato come la valutazione di cui all’art. 26, comma 1, lettera a) è al momento effettuata attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato della impresa o del lavoratore autonomo o mediante autocertificazlone (art. 26, comma 1, lettera a), d.lgs., n. 81/2008). Ciò fino a quando non verrà emanato il D.P.R. previsto dal combinato disposto degli articoli 6, comma 8, lettera g) o 27 del “testo unico”, il cui scopo principale è, appunto, individuare settori e criteri per la qualificazione delle imprese, in modo che, tra l’altro, sia possibile “misurare” – per mezzo di strumenti legati al riscontro del rispetto delle regole in materia di salute e sicurezza da parte dello imprese e dei lavoratori autonomi – la idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi.
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Infine, si coglie l’occasione per rimarcare come l’obbligo per il datore di lavoro di valutare l’idoneità allo svolgimento della attività commissionata dell’impresa appaltatrice, anche a non voler considerare le disposizioni specificamente dirette a regolamentare i profili di salute e sicurezza sul lavoro, corrisponde al principio generale in forza del quale ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del propri lavoratori (art. 2087 c.c.), tra le quali – ovviamente – rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere “in sicurezza” attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente. Pertanto, per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede al datore di lavoro, che affidi lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un’ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima.
IN VENETO OBBLIGATORIE LE LINEE VITA IN COPERTURA Marco Gaiga da “il Geometra veronese”, novembre 2009
Novità importanti per progettisti, coordinatori per la sicurezza, committenti, amministratori di condominio, imprese La Regione Veneto con DGR n. 2774 pubblicata nel B.U.R. n. 86 del 20 ottobre scorso ha approvato le “Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”. Cosa prevede la Delibera Regionale Con questo provvedimento nella Regione Veneto diventa OBBLIGATORIA la predisposizione di specifiche misure per garantire che qualsiasi intervento di futura manutenzione in quota di un edificio venga eseguito dagli addetti in condizioni di sicurezza (con riferimento al rischio di caduta dall’alto). Quali possono essere gli interventi di manutenzione in quota A titolo esemplificativo si tratta di installazione/sostituzione di antenne, pulizia e manutenzione di comignoli e canne fumarie, manutenzione/rifacimento del tetto, pulizia e riparazione di grondaie, sostituzione/pulizia di vetrate, installazione/manutenzione/riparazione di impianti sulla copertura, ecc. Per quali interventi si applica la delibera Per tutti gli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o ristrutturazione di edifici esistenti. Quali sono gli obblighi per il progettista In fase di richiesta del permesso di costruire o di denuncia di inizio attività dovrà essere allegata per il Comune una specifica documentazione relativa alle misure preventive e protettive che saranno predi-
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sposte per la sicurezza degli operatori nei successivi lavori di manutenzione in quota. La mancata previsione di tali misure comporterà il DINIEGO dell’autorizzazione o concessione a costruire ed impedirà il decorso dei termini per l’efficacia della D.I.A. ... e gli obblighi dei Comuni I Comuni dovranno adeguare i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche della Delibera prevedendo adeguati controlli sulla effettiva predisposizione delle misure anche al fine del rilascio del certificato di agibilità. Quali sono le misure di sicurezza previste nelle istruzioni tecniche Le misure andranno previste sia per l’accesso (percorsi, aperture, scale) che per il transito e l’esecuzione di lavori in quota che espongano gli addetti a rischi di caduta dall’alto. Andranno comunque privilegiati sistemi collettivi di protezione rispetto a protezioni individuali. Ecco alcuni esempi di misure che andranno predisposte negli edifici: - per l’accesso in copertura: scale fisse a gradini, scale fisse a pioli o scale retrattili a gradini, lucernari; - elementi permanenti di protezione: parapetti, passerelle, camminamenti, reti di sicurezza; - per l’impiego di dispositivi di protezione individuale anticaduta: linee di ancoraggio (lifelines), dispositivi di ancoraggio, ganci di sicurezza da tetto. Le istruzioni definiscono nel dettaglio caratteristiche tecniche e dimensionali delle misure di sicurezza, indicando anche i cartelli informativi da applicare e la documentazione richiesta all’installatore a lavori ultimati.
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UNI
PER GLI IMPIANTI SICURI 350 NUOVE NORME NEL 2009 Fonte: UNI da “Italia Casa” n. 2 gennaio 2010
Nel 2009 sono state 350 le nuove norme pubblicate dall’UNI nel settore dell’impiantistica: 47 riguardano i principi generali di progettazione, esecuzione, installazione e manutenzione degli impianti, 37 riguardano le attrezzature e la strumentazione, 70 sono sulla componentistica, mentre le rimanenti coprono argomenti di carattere generale comunque riconducibili al campo di applicazione del decreto. Gli impianti trattati sono tutti
quelli oggetto del DM 37/08 (ad eccezione di quelli elettrici), quindi idrosanitari, a gas, antincendio, di sollevamento, riscaldamento e climatizzazione. In totale, le norme UNI sugli impianti sono circa 2.000 e offrono pertanto a tutti gli operatori (installatori, progettisti, produttori di sistemi e di componenti) un completo quadro di riferimento per soddisfare il requisiti di legge e anche per tutelarsi da eventuali contro-
versie post-intervento, assicurando la conformità allo stato dell’arte. A 19 anni dall’emanazione della Legge 46/90 (ora DM 37/08) sulla sicurezza degli impianti continua l’impegno dell’UNI sia nella messa a punto e pubblicazione delle norme tecniche che stabiliscono lo “stato dell’arte” in materia sia nella divulgazione della cultura normativa tra gli operatori, attraverso seminari di aggiornamento, indispensabile
I PRINCIPALI INTERVENTI PUBBLICATI NEL 2009 NORMA UNI 10389-1
TITOLO
PUBBLICATA
Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso
24/09/09
Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Prescrizioni di sicurezza - Parte 2: Requisiti specifici per impianti con apparecchi per il riscaldamento di tipo domestico alimentati a combustibile solido con caldaia incorporata, con potenza del focolare complessiva non maggiore di 35 kW
26/03/09
UNI 9167
Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale - Progettazione, costruzione e collaudo
27/05/09
UNI CEI 11339
Gestione dell’energia - Esperti in gestione dell’energia - Requisiti generali per la qualificazione
10/12/09
UNI EN 12016
Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Immunità
15/12/09
UNI EN 12845
Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione
21/07/09
UNI EN 13015
Manutenzione di ascensori e scale mobili - Regole per le istruzioni di manutenzione
15/12/09
UNI EN 15004-1
Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1: Progettazione, installazione e manutenzione
24/03/09
UNI EN 671-3
Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili
21/07/09
UNI EN 81-71
Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci - Parte 71: Ascensori resistenti ai vandali
19/11/09
UNI EN 81-80
Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori - Ascensori esistenti - Parte 80: Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti
24/04/09
UNI/TR 11328-1
Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia - Parte 1: Valutazione dell’energia raggiante ricevuta
23/04/09
UNI/TS 11325-1
Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 1: Valutazione dello stato di conservazione ed efficienza delle tubazioni in esercizio ai fini della riqualificazione periodica d’integrità
12/03/09
Impianti a gas per uso domestico e similari - Impianti di adduzione gas realizzati con sistemi di tubi semirigidi corrugati di acciaio inossidabile rivestito (CSST) e loro componenti - Progettazione, installazione, collaudo e manutenzione
17/12/09
Impianti a gas per uso domestico - Impianti di adduzione gas per usi domestici alimentati da rete di distribuzione, da bidoni e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici - Progettazione, installazione e manutenzione
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UNI 10412-2
UNI/TS 11340
UNI/TS 11343
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UNI per una reale crescita professionale del settore. Per quanto concerne le norme tecniche, il DM 37/08 conferma i principi della Legge 46/90 per i quali si stabilisce che gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte e si riconosce che gli impianti realizzati in conformità alle norme UNI soddisfano questo requisito. È un approccio legislativo decisamente innovativo e allineato al cosiddetto nuovo approccio europeo, ovvero la strategia politica che prevede una chiara distinzione e complementarietà dei ruoli tra organismi le-
gislativi, che limitano il loro intervento alla definizione di requisiti essenziali generalmente connessi ad aspetti di sicurezza e incolumità delle persone, e organismi preposti alla normazione volontaria, che stabiliscono gli strumenti normativi (le norme UNI appunto) di attuazione dei principi legislativi. Da cui risulta evidente la grande opportunità per gli operatori di partecipare come protagonisti al processo normativo, per orientarne i contenuti anziché subire a posteriori le decisioni prese dai propri concorrenti. Per quanto concerne, in-
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vece, l’attività divulgativa, anche nel 2009 si è tenuta la serie di seminari di aggiornamento professionale, distribuiti su tutto il territorio nazionale, che hanno visto la partecipazione di diverse centinaia di operatori interessati ad investire la propria professionalità nell’aggiornamento normativo. Grazie al patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, questi corsi prevedono la partecipazione gratuita e la distribuzione, altrettanto gratuita, dei manuali contenenti le principali norme sulle diverse tipologie di impianto di volta in volta considerate.
IMPIANTI DOMESTICI A GAS PIÙ SICURI CON LA NUOVA NORMA UNI 7129 Fonte UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione
Pubblicata la nuova versione della norma UNI EN 509:2008 che definisce i requisiti e i metodi di prova per la costruzione e la sicurezza di apparecchi alimentati a gas In Italia, sono oltre 26 milioni le utenze domestiche interessate all’utilizzo di gas combustibili per riscaldamento, produzione di acqua calda e per la cottura di cibi. Nonostante nel corso del 2007 non vi sia stato un incremento, rispetto all’anno precedente, di incidenti dovuti all’utilizzo per uso civile di gas, il tema della sicurezza e della prevenzione dei rischi è sempre più sentito. In questa direzione l’UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, tramite il suo Ente federato CIG, Comitato Italiano Gas, ha aggiornato la norma UNI 7129, norma base per la sicurezza degli impianti domestici alimentati a gas naturale e GPL distribuiti a mezzo di reti. Tra le novità introdotte dalla nuova versione della UNI 7129, che stabilisce i criteri per la progettazione, installazione, messa in servizio e manutenzione degli impianti domestici e similari (impianti a gas utilizzati per il riscaldamento, acqua calda sanitaria e cottura cibi, installati in negozi, palazzine, uffici, palestre, etc.), occorre ricordare che: • si applica ai nuovi impianti, alle ristrutturazioni – in questi casi non sarà consentita l’installazione di piani di cottura privi del dispositivo di controllo di fiamma (termocoppia) – alle modifiche necessarie sugli impianti esistenti e in caso di manutenzione straordinaria; • si applica anche in caso di riattivazione della fornitura di gas in seguito a interruzione dovuta a dispersioni; • la norma prevede inoltre numerose soluzioni impiantistiche prima non contemplate che, in alcuni casi, consentiranno di ridurre i costi di installazione. Nello specifico, sono stati ottimizzati i sistemi di tracciabilità per la posa delle tubazioni
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nelle aree condominiali, nel rispetto degli aspetti architettonici delle facciate degli edifici; • nel caso di contatori esterni, grazie all’introduzione di rubinetti e prese di pressione subito sotto il contatore, si potrà verificare la tenuta dell’impianto dall’esterno dell’alloggio, con conseguente riduzione dei costi per il controllo periodico dell’impianto; • inoltre, la nuova norma UNI 7129 prevede soluzioni tecniche apposite che, da una parte, rispondono ai mutamenti del panorama edilizio nazionale, come tubazioni interrate in apposti alloggiamenti e posizionamento dei rubinetti di intercettazione generale e, dall’altra, vengono incontro alle esigenze estetiche dei locali con impianti a gas, contemplando la possibilità di ridurre, e in alcuni casi eliminare, il diametro dei fori di aerazione e ventilazione. In caso di incidenti è inoltre necessario ricordarsi dell’assicurazione già inclusa nella bolletta. A volte, l’evoluzione del quadro normativo di riferimento, l’attenzione degli operatori di settore e l’osservanza di piccoli accorgimenti da parte dell’utente non basta. In caso di incidente riconducibile all’uso di gas, occorre ricordare che esiste un’assicurazione di cui si è beneficiari, in via automatica, solo per il fatto di essere utenti di gas distribuito a mezzo reti. La polizza assicurativa, che non copre gli incidenti da GPL in bombole o piccoli serbatoi, è stata istituita su delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e stipulata dal CIG - Comitato Italiano Gas. L’assicurazione, il cui costo per l’utente è di 0,40 euro all’anno e viene trattenuto direttamente in bolletta, è collettiva e nazionale, e copre oggi circa 19 milioni di famiglie italiane. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del contatore.
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PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI E CLIMATIZZAZIONE: ANTEPRIMA A MILANO Si è svolto martedì 26 gennaio, presso la Camera di Commercio di Milano, il primo dei due incontri in anteprima dedicati al tema dell’energia. Il numeroso pubblico intervenuto ha assistito ad un approfondimento dedicato alla specifica tecnica UNI TS 11300-3 – di prossima pubblicazione – che riguarda il calcolo del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva. Il tema del rendimento energetico, variamente
declinato, è di grande importanza e attualità. Se si considera che circa l’80% dell’energia consumata nell’Unione Europea deriva da combustibili fossili (cioè petrolio, gas naturale e carbone) è evidente che le ricadute ambientali di un sistema così consolidato possono essere notevoli. Uso più razionale e migliore gestione complessiva dell’energia sono dunque i principi cardine di un vero sviluppo sostenibile. In questo campo la normazione tecnica sta da tempo mettendo a punto degli strumenti che vanno in questa direzione e che già ora possono potenzialmente supportare specifiche politiche energetiche e ambientali. La specifica tecnica UNI TS 11300-3 è uno di questi strumenti: un documento articolato che è stato illustrato da chi ha partecipato attivamente ai lavori di elaborazione normativa, sviluppati dal GdL 506 “Efficienza energetica degli impianti di climatizzazione estiva” del CTI (Comitato Termotecnico Italiano). L’incontro è stato organizzato da UNI in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano e con ALINTEC, Punto UNI di Milano Centro.
DISPOSITIVI DI BLOCCAGGIO A PROVA DI BAMBINO Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 4 dello scorso 8 gennaio è stata pubblicata la Decisione della Commissione relativa ai requisiti di sicurezza che devono essere rispettati dalle norme europee relative ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consumatori, per finestre e porte finestre, a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Per ridurre o prevenire le cadute accidentali dall’alto – riporta il provvedimento – oggi esistono alcuni requisiti di sicurezza relativi alle dimensioni delle finestre e delle ringhiere o dei cancelletti per finestre, generalmente stabiliti nelle normative nazionali in
materia di costruzioni (che possono quindi variare da uno Stato membro all’altro). Sul mercato si trovano anche prodotti progettati per limitare o bloccare l’apertura di finestre e porte finestre che vanno installati direttamente dal consumatore. Non esistono però norme di sicurezza europee per questi prodotti. È quindi necessario stabilirne i requisiti conformemente alla direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, e in base a detti requisiti incaricare gli organismi europei di normazione a elaborare specifiche norme europee per assicurare che tali dispositivi siano a prova di bambino, si mantengano integri dal punto
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di vista strutturale per tutto il periodo di funzionamento, resistano all’usura e ai fattori meteorologici e siano corredati di istruzioni e informazioni chiare per i consumatori.