ISTITUTO
DI ISTRUZIONE SUPERIORE
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Prot. 1545/M/9
Afragola 20/3/2012
Al personale docente e ATA Loro sedi
OGGETTO: Pensionamenti dalla data dell’1/9/2012 – vademecum e istruzioni Il MIUR ha pubblicato la Direttiva n° 22 del 12 marzo 2012 e la circolare applicativa n° 23, di pari data, che esplicitano le disposizioni dei nuovi pensionamenti con decorrenza 1/9/2012. Ciò, alla luce del parere espresso dalla Funzione Pubblica con la circolare n° 2 dell’8/3/2012. Il nuovo impianto giuridico del sistema pensionistico è disciplinato dall’art. 24 del D.L. 201 del 6/12/2011, convertito in Legge n° 214 del 22 dicembre 2011. Nei paragrafi a seguire, riportiamo una sintesi degli aspetti salienti.
PENSIONAMENTI DALL’1/9/2012 QUOTA 96 - ART. 1, COMMA 6, LETTERA C DELLA LEGGE 243/2004, NOVELLATA DALLA LEGGE 247/2007
Il sistema delle quote riguarda il personale nato entro la data 31/12/1951 e che possa vantare un’anzianità complessiva di servizio di almeno 35 anni. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data del 31/12/2011, senza alcuna forma di arrotondamento (35 + 60). Fermo restando tali limiti, è possibile raggiungere quota 96 sommando le residue anzianità anagrafiche e di servizio effettivo, come dagli esempi riportati a seguire:
Età anagrafica 60 61 60 anni, mesi 4 60 anni, mesi 5
Anzianità contributiva 36 35 35 anni, mesi 8 35 anni, mesi 7
Totale 96 96 96 96
PENSIONAMENTI PER VECCHIAIA (65 ANNI PER UOMINI E DONNE) - VECCHIO REGIME
Il personale che entro il 31/12/2011 ha compiuto 65 anni di età (uomini e donne) o 61 anni (solo per le donne con istanza a domanda volontaria), accede alla pensione dall’1/9/2012 con la normativa previgente, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera C del D.lgs 503 del 30/12/1992, salvo i casi del trattenimento in servizio. Lo stesso dicasi per gli anni successivi. Ad esempio, un dipendente che ha compiuto 65 anni entro il 31/12/2011 e sia stato trattenuto in servizio
con il provvedimento di proroga, può accedere al pensionamento anche dall’1/9/2013 e così via. L’anzianità utile, per questa tipologia di collocamento a riposo, è differente a seconda se è applicabile il sistema retributivo o contributivo. I requisiti minimi per potervi accedere sono: Sistema retributivo: Sesso Maschi
Età anagrafica 65
Femmine
61
Anzianità contributiva Non inferiore a 20 o a 15 se in servizio alla Data del 31/12/1992 Non inferiore a 20 o a 15 se in servizio alla Data del 31/12/1992
Sistema contributivo Sesso Maschi Femmine
Età anagrafica 65 61
Anzianità contributiva Non inferiore a 5 anni Non inferiore a 5 anni
Le condizioni di cui sopra dovranno dare però, quale risultato di quanto percepire per la pensione, una somma che non sia inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale, che per il 2011 è stato pari ad €. 429,00
Collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti d’età (anni 65 uomini e donne) Il personale che ha compiuto i 65 anni entro il 31/12/2011 o chi li compie successivamente con il possesso, sempre riferiti al 31 dicembre 2011, dei requisiti dell’anzianità massima contributiva o per effetto del raggiungimento del sistema quota 96 (vedi paragrafo precedente), è collocato in pensione d’ufficio dall’1/9/2012. Per il predetto personale, ciò avviene a prescindere dal preavviso dei sei mesi, come per il raggiunto quarantennio. L’eventuale richiesta di proroga, presentata almeno 12 mesi prima del raggiungimento dei 65 anni, deve essere trasmessa all’Ufficio scolastico regionale, corredata dalla relazione del Dirigente Scolastico, il quale evidenzierà eventuali motivazioni non ostative. L’ufficio competente valuterà, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell’ottica di salvaguardare le aspettative occupazionali e i risvolti negativi che potrebbero riflettersi sugli organici 2011/2012 e 2012/2013. Per effetto, pertanto, delle modifiche apportate all’art. 509, comma 5 del D.lgv. 297/94, è facoltà dell’Amministrazione accordare la permanenza in servizio per un biennio oltre il sessantacinquesimo anno di età. Nulla è mutato, invece, per la vigenza del comma 2 del medesimo articolo (permanenza in servizio fino a 70 anni di età per poter raggiungere il minimo di anzianità previsto per il collocamento in pensione per raggiunti limiti d’età. Restano confermati, ovviamente, i dispositivi di proroga già accordati nel decorso anno scolastico. Con la riforma viene, invece, meno il concetto di massima anzianità contributiva e, quindi, la modifica del sistema rende inapplicabili dall’1/1/2012 tutte le disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentono al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento della stessa per conseguire il massimo della pensione (art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994). Collocamento a riposo coatto per raggiunto quarantennio al 31/12/2011 Resta confermato il pensionamento coatto al personale che ha raggiunto i quaranta anni di servizio entro il 31/12/2011 (applicazione della Direttiva 94 del 4 dicembre 2009). Il servizio da prendere in considerazione è quello effettivo, quindi comprensivo anche di eventuali riscatti già decretati. Per questa tipologia di personale, il Dirigente Scolastico deve (o avrebbe
dovuto…) notificare il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro, entro la data perentoria del 29 febbraio 2012. Non avendovi provveduto (ipotesi), il collocamento coatto potrà avvenire solo a decorrere dall’1/9/2013, a meno che l’interessato non decida di propria volontà di pensionarsi dall’1/9/2012. E’ bene sottolineare che il personale che ha raggiunto il massimo dell’anzianità contributiva entro quella data, ed abbia un’età inferiore ad anni 62, non può essere oggetto di “licenziamento coatto” in quanto ciò determinerebbe le penalizzazioni previste dalla recente riforma. In merito si deve, in ogni caso, tenere presente che l’art. 6 comma 2 quater del d.l. n. 216 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 2011 ha disposto che le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Collocamento a riposo per il sesso femminile (agevolazioni per le donne) La nuova norma non ha abolito, anzi l’ha resa sperimentale sino al 2015, quanto previsto dall’art.1, comma 9, della legge 243/2004, che prevede la possibilità per le lavoratrici di essere collocate a riposo con i requisiti di 57 anni di età anagrafica e di 35 anni di anzianità contributiva, purché il calcolo dell’ammontare della pensione, venga fatto con il sistema contributivo. In effetti questa modalità di uscita comporta una perdita sulla pensione di circa il 25-30% rispetto alle altre tipologie di collocamento a riposo. Ovviamente, se i requisiti di cui sopra, maturano nel corso del 2012, si potrà accedere alla pensione con decorrenza 1/9/2013. Il sistema contributivo per le cessazioni con requisiti maturati entro il 31/12/2011
Il comma 2 dell’art. 24 della Legge salva Italia, stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2012, per tutti i lavoratori, che allo stato attuale si trovino nel sistema retributivo, scatta il sistema contributivo pro-rata. Ovvero, tutta l’anzianità di servizio che sarà maturata dall’1/1/2012, verrà calcolata con il sistema contributivo. Il personale che ha maturato i requisiti al 31/12/2011, non è soggetto, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo prorata per il periodo 1/1/2012 – 31/8/2012. Ricordiamo che nel sistema retributivo sono tutti coloro che alla data del 31/12/1995, possono vantare un’anzianità contributiva pari ad anni 18. Questo aspetto non riguarda chi trovasi nel sistema misto o già nel contributivo puro.
REQUISITI PREVISTI DALL’1/1/2012 Unico e solo sistema:il sistema contributivo Dall’1/1/2012, scatta il sistema contributivo per tutti, anche per coloro che sono nel sistema retributivo. Nulla cambia per chi trovasi nel sistema misto o contributivo. Per chi invece si ritrova nel sistema retributivo, il calcolo della pensione sarà fatto in base all’anzianità contributiva maturata sino al 31/12/2011 con il vecchio sistema retributivo (famose quota A + quota B), a queste poi verrà aggiunta quella che per adesso chiameremo “quota C”, ovvero il calcolo con il sistema contributivo dall’1/1/2012 sino alla data del collocamento a riposo. A tale proposito torna ancora più importante stare attenti all’atto della redazione del decreto del collocamento a riposo, a che ci siano inseriti tutti i compensi accessori, perché ora hanno peso ancora di più sul calcolo della pensione. Collocamento a riposo per vecchiaia Il nuovo requisito è stato portato ad anni 66. Essendo stato cambiato quanto previsto dalla manovra 2010, il famoso incremento dei tre mesi per l’aspettativa di vita, potrà aumentare dall’1/1/2013, con i successivi ritocchi, sino ad arrivare a 67 anni nell’anno 2021.
Collocamento a riposo con modalità “anticipata” A far data dall’1/1/2012, possiamo dire addio alla pensione anticipata legata al sistema delle quote. In effetti si potrà andare in anticipo alle seguenti condizioni: Sesso Età anagrafica Anzianità contributiva Maschi Qualunque Non inferiore a 42 anni ed un mese Femmine qualunque Non inferiore a 41 anni ed un mese I requisiti di cui sopra elevati di un mese nell’anno 2013 e di un altro mese nell’anno 2014 Ciò comporterà, però, le penalizzazioni di cui al paragrafo successivo. Le penalizzazioni (comma 10) Coloro che si ritrovano nel solo sistema retributivo o misto e non contributivo, posso uscire anticipatamente dal lavoro ma con le seguenti penalizzazioni: Posta quale anzianità anagrafica l’età di anni 62, per ogni anno mancante dato dalla differenza dell’anzianità predetta e l’età effettiva di pensionamento, si subiscono le penalizzazioni pari ad una riduzione dell’1% per i primi due anni, calcolata sulla quota di pensione maturata alla data del 31/12/2011; dal terzo anno in poi la penalizzazione sarà pari al 2% per ogni hanno mancante sempre sulla quota calcolata di pensione maturata alla data del 31/12/2011. In effetti se per il collocamento a riposo una persona che ha 58 anni di età e chiede di essere collocato a riposo avrà una riduzione sulla quota di pensione al 31/12/2011 pari all’8/%. PRESENTAZIONE ISTANZE E MODALITA’ Riportiamo, a seguire, il testo della circolare MIUR 23/2012 sulle modalità di trasmissione delle istanze di pensionamento con decorrenza 1/9/2012. Il termine di presentazione è il 30 marzo 2012. Le istanze già presentate resteranno valide. Le modalità sono on line tramite la procedura web Polis e riguarderà tutti il personale, ivi compreso i Dirigenti Scolastici. Il predetto D.M. n. 22 fissa, all’art. 1, il termine finale del 30/3/2012 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione , di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine del 30/3/2012 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1/9/2012. Sempre entro la medesima data del 2012 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. Il termine del 30/3/2012 deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la “quota” 96 chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza. Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza). Presentazione delle istanze Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità: - Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, , la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle
domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea; Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea. Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell’Amministrazione dal contratto, ai sensi dell’art. 72, commi 7 e 11, della legge 133/2008.
Gestione delle istanze Si rende necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis, decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto ex novo dall'art. 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l’apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto; la convalida deve essere effettuata immediatamente dopo il 30 marzo e, comunque, non oltre la data di inizio delle operazioni di mobilità previste per ogni ordine di scuola. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l’organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali. L’art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti; l’accertamento dell’esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali. Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti. di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. La segreteria scolastica o l'ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI. Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPS/INPDAP per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande Da quest’anno le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, attraverso le seguenti modalità:
1) Compilazione della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato; 2) Compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione. Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. La trasmissione telematica delle domande è già disponibile per coloro che si avvarranno dell’assistenza dei patronati, mentre la modalità di compilazione on-line a cura dei singoli interessati sarà disponibile nell’apposita sezione del sito (www.inpdap.gov.it) a partire dal 2 maggio 2012.
IL DIRETTORE SGA Vincenzo Carrella
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Gennaro Salzano