N. 3/2014
VADEMECUM “LE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DI INTERESSE PER LE IMPRESE”
Aggiornato al 21 novembre 2014
N. 3/2014
MISURA
Installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12kW
Interventi di manutenzione straordinaria Definizione
Frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 17, co. 1, lett. c), n. 01 del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Art. 17, co. 1, lett. a) n. 1 del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Art. 17, co. 1, lett. a) n. 2 del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
DESCRIZIONE
INDICAZIONI OPERATIVE
L’installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12kW è stata inserita tra gli interventi di manutenzione ordinaria.
Norma in vigore dal 12 novembre 2014. Art. 6, co. 1, lett. a) del TU edilizia.
L’intervento costituisce attività edilizia libera, eseguibile senza titolo abilitativo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sull'attività edilizia (es. norme antisismiche, di sicurezza antincendio, igienicosanitarie, relative all'efficienza energetica, disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio). Norma in vigore dal 13 Viene ampliata la settembre 2014. definizione di “interventi di manutenzione Art. 3, co. 1, lett. b) del TU straordinaria”, specificando edilizia. che sono tali le opere che non alterano la volumetria complessiva degli edifici e non modificano la loro destinazione d’uso. La precedente definizione di interventi di manutenzione straordinaria prevedeva anche il requisito del mantenimento delle superfici delle singole unità immobiliari. Il frazionamento e l’accorpamento delle unità immobiliari non comportanti modifiche alla volumetria complessiva degli edifici e alla loro destinazione d’uso vengono qualificati quali
Norma in vigore dal 13 settembre 2014. Art. 3, co. 1, lett. b) del TU edilizia. Il frazionamento e l’accorpamento delle unità immobiliari possono essere eseguiti previa
N. 3/2014 interventi di manutenzione presentazione della CILA. straordinaria.
Interventi di manutenzione straordinaria eseguibili previa CILA
Interventi di manutenzione straordinaria eseguibili previa CILA – Regime economico
Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) – Semplificazione delle modalità di presentazione
Art. 17, co. 1, lett. c), n. 1a del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Si interviene sulle caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere eseguiti previa CILA, prevedendo che l’intervento non deve riguardare le parti strutturali dell’edificio.
Norma in vigore dal 13 settembre 2014. Art. 6, co. 2, lett. a) del TU edilizia.
Secondo il testo previgente, per realizzare l’intervento con la CILA era necessario anche che l’intervento non dovesse comportare un aumento del numero delle unità immobiliari e dei parametri urbanistici.
Art. 17, co. 1, lett. h), n. 1 del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Si chiarisce che per gli Norma in vigore dal 12 interventi di manutenzione novembre 2014. straordinaria realizzabili Art. 17, co. 4 del TU edilizia. previa CILA, il contributo di costruzione, commisurato alle sole opere di urbanizzazione, è dovuto soltanto qualora l’opera comporti un incremento del carico urbanistico e della superficie calpestabile. In tutti gli altri casi, gli interventi di manutenzione straordinaria soggetti a CILA possono essere realizzati gratuitamente.
Art. 17, co. 1, lett. c), nn. 2 e 4 del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Viene eliminato l’obbligo di Norma in vigore dal 12 presentare novembre 2014. all’amministrazione Art. 6, co. 4 del TU edilizia. comunale la relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali. Pertanto, la CILA deve essere corredata soltanto dall’elaborato progettuale e deve attestare la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici e ai
N. 3/2014 regolamenti edilizi vigenti, nonchè la sua compatibilità con la normativa sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia.
Semplificazione dell’aggiornamento catastale a seguito di interventi realizzati previa CIL o CILA
Interventi di ristrutturazione edilizia
Permesso di costruire in deroga alle destinazioni d’uso
Art. 17, co. 1, lett. c), n. 3 del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Art. 17, co. 1, lett. d) del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Art. 17, co. 1, lett. e), n. 1 del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Si esonera il privato Norma in vigore dal 12 dall’obbligo di presentare novembre 2014. gli atti di aggiornamento Art. 6, co. 5 del TU edilizia. catastale per gli interventi, realizzati previa CIL o CILA, che impattano sul classamento dell'unità immobiliare, qualora comunichi la conclusione dei lavori all’amministrazione comunale. In questo caso, sarà la stessa amministrazione comunale a inoltrare tempestivamente la CIL o la CILA, integrata dalla comunicazione di fine lavori, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate. Vengono eliminati dagli interventi ristrutturazione edilizia realizzabili previa richiesta del permesso di costruire quelli che comportano un aumento di unità immobiliari, modifiche del volume o delle superfici.
Norma in vigore dal 13 settembre 2014.
Viene introdotta la possibilità di richiedere il permesso di costruire in deroga alle destinazioni d’uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia attuati anche in aree industriali dismesse e dichiarati di interesse pubblico dal Consiglio comunale, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta.
Norma in vigore dal 12 novembre 2014.
Art. 10, co. 1, lett. c) del TU edilizia. Rimangono soggetti al permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che modificano la volumetria complessiva degli edifici e i prospetti.
Art. 14, co. 1-bis del TU edilizia.
N. 3/2014
Permesso di costruire – Proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori (1)
Permesso di costruire – Proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori (2)
Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
Art. 17, co. 1, lett. f), n. 1 del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Art. 17, co. 1, lett. f), n. 2 del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Art. 17, co. 1, lett. g), nn. 3, 3-bis e 4 del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Viene introdotta una nuova fattispecie di proroga in caso di difficoltà tecnicoesecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori.
Norma in vigore dal 12 novembre 2014.
Viene prevista la possibilità di ottenere una proroga quando i lavori non possono avviarsi ovvero concludersi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi infondate.
Norma in vigore dal 13 settembre 2014.
Ai criteri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’art. 16, co. 4 del TU edilizia (ampiezza, andamento demografico e caratteristiche geografiche dei Comuni; destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; limiti e rapporti minimi inderogabili), vengono aggiunti quelli di: i) differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia anziché quelli di nuova costruzione; ii) valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione
Norme in vigore dal 12 novembre 2014.
Art. 15, co. 2 del TU edilizia. La norma mira a evitare l’avvio di un nuovo procedimento per il rilascio del permesso di costruire qualora nel corso dei lavori emergano delle difficoltà nell’esecuzione dell’opera.
Art. 15, co. 2-bis del TU edilizia. La norma mira a evitare l’avvio di un nuovo procedimento per il rilascio del permesso di costruire qualora nel corso dei lavori emergano delle difficoltà nell’esecuzione dell’opera.
Art. 16, co. 4, lett. d-bis) e lett. d-ter), co. 4-bis e co. 5 del TU edilizia.
N. 3/2014 d’uso. Su punto, viene precisato che tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il Comune e la parte privata ed erogato da quest'ultima sottoforma di contributo straordinario. In ogni caso, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.
Riduzione dei costi di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia
Riduzione del contributo di costruzione per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione
Limitazione dei casi in cui è possibile raddoppiare i termini per il rilascio del
Art. 17, co. 1, lett. g), n. 5 del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Art. 17, co. 1, lett. h), n. 2 del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Art. 17, co. 1, lett. i) e co. 2-ter del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014
Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, i Comuni possono deliberare che i costi di costruzione siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.
Norma in vigore dal 13 settembre 2014.
Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. Tale riduzione non è consentita nei casi interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d’uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria.
Norma in vigore dal 12 novembre 2014.
Art. 16, co. 10 del TU edilizia. La disciplina precedente prevedeva soltanto che i costi di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia potessero essere “non superiori” a quelli previsti per le nuove costruzioni.
Art. 17, co. 4-bis del TU edilizia. La disciplina precedente prevedeva soltanto che i costi di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia potessero essere “non superiori” a quelli previsti per le nuove costruzioni. Entro il 10 febbraio 2015, i Comuni definiscono i criteri e le modalità per l'applicazione della riduzione.
La possibilità di Norma in vigore dal 13 raddoppiare i termini per il settembre 2014. rilascio del permesso di costruire viene limitata ai Art. 20, co. 7 del TU edilizia.
N. 3/2014 permesso di costruire
(cd. Decreto Sblocca Italia)
soli casi di progetti particolarmente complessi, indipendentemente dal numero di abitanti del Comune di riferimento.
Secondo la disciplina precedente, il raddoppio dei termini per il rilascio del permesso di costruire era consentito sia per i progetti particolarmente complessi, che per quelli da realizzarsi in Comuni con più di 100.000 abitanti. La norma si applicherà ai Comuni obbligati all’esercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia a partire dal 12 novembre 2015.
Le varianti al permesso di costruire realizzabili previa presentazione della SCIA
Attuazione per stralci funzionali delle convenzioni di lottizzazione
Art. 17, co. 1, lett. m), n. 2 del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Art. 17, co. 4 del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Sono realizzabili mediante SCIA e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che: i) non configurano una variazione essenziale; ii) sono conformi alle prescrizioni urbanisticoedilizie; iii) sono attuate dopo l’acquisizione degli i atti di assenso prescritti dalla normativa ambientale, paesaggisticoculturale e da altre disposizioni settoriali (es. norme antisismiche, antincendio, igienicosanitarie).
Norma in vigore dal 13 settembre 2014.
È consentita l’attuazione per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti delle convenzioni di lottizzazione previste dalla legge urbanistica ovvero di accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.
Norma in vigore dal 13 settembre 2014.
Art. 22, co. 2-bis del TU edilizia. La norma amplia la tipologia di varianti al permesso di costruire realizzabili in corso d'opera previa presentazione della SCIA.
Art. 28, co. 6-bis della legge n. 1150/1942. La quantificazione degli oneri di urbanizzazione o delle opere di urbanizzazione da realizzare, nonché delle relative garanzie può essere riferita ai relativi stralci, purché l’attuazione parziale sia coerente con l’intera area oggetto d’intervento.
N. 3/2014 È prevista la conclusione, in sede di Conferenza unificata, di accordi o intese per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti.
Regolamento edilizio-tipo
Realizzazione delle opere interne agli edifici adibiti ad esercizio d'impresa
Art. 17-bis del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Art. 17, co. 1, lett. c), n. 1b del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Norma in vigore dal 12 novembre 2014. Art. 4, co. 1-sexies del TU edilizia. Il regolamento-tipo, che deve indicare le esigenze prestazionali degli edifici con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai Comuni entro i termini fissati negli accordi e, comunque, entro i termini stabiliti dall’art. 2 della legge n. 241/1990. Al fine di garantire l’applicazione delle norme sul regolamento ediliziotipo, è previsto che gli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificata costituiscono livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. e) e lett. m) della Costituzione.
Le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti a esercizio d'impresa possono essere eseguite previa CILA, a condizione che gli interventi previsti non riguardino le parti strutturali dell’edificio.
Norma in vigore dal 13 settembre 2014. Art. 6, co. 2, lett. e-bis) del TU edilizia.