N. 4/2014
VADEMECUM “LE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DI INTERESSE PER LE IMPRESE”
Aggiornato al 4 dicembre 2014
N. 4/2014
MISURA
Agenda per la semplificazione per il triennio 2015 - 2017
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 24, co. 1, DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 (cd. Decreto PA)
DESCRIZIONE
INDICAZIONI OPERATIVE
L’Agenda contiene le linee di indirizzo in materia di semplificazione condivise tra Stato, Regioni ed Enti locali, nonché il cronoprogramma per la loro realizzazione nel triennio 2015-2017.
L’Agenda è stata approvata dal Governo il 1° dicembre 2014.
Al fine di coordinare le azioni indicate nell’Agenda e verificarne l’operatività, la Conferenza Unificata del 13 novembre 2014 ha sancito Con particolare riguardo ai un accordo tra Governo, profili di interesse per le Regioni ed Enti locali avente imprese, l’Agenda prevede a oggetto: interventi in materia di: la consultazione delle fisco: verifica delle misure imprese nelle fasi di di semplificazione già attuazione dell’Agenda e adottate, di monitoraggio delle standardizzazione delle semplificazioni adottate; delibere comunali relative l’istituzione del alle addizionali; Comitato interistituzionale per la ambiente: operatività semplificazione, che dell'AUA, moduli standard sarà supportato dal per adempimenti tavolo tecnico per la ambientali, semplificazione semplificazione. procedura verifica di assoggettabilità alla VIA;
edilizia e paesaggio: modulistica unica in materia edilizia, operatività dello sportello unico per l'edilizia, regolamento edilizio unico, semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità; SUAP: standardizzazione della modulistica e azioni per accelerare la gestione delle procedure complesse; conferenza di semplificazione procedura;
servizi: della
controlli amministrativi sulle imprese: semplificazione e coordinamento;
N. 4/2014 digitalizzazione della giustizia: informatizzazione del processo amministrativo.
Modifiche alla disciplina della conferenza di servizi (1)
Modifiche alla disciplina della conferenza di servizi (2)
Modifiche alla disciplina dell’autotutela amministrativa SCIA
Modifiche alla disciplina dell’autotutela amministrativa Revoca
Art. 25, co. 1, lett. a) del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Art. 25, co. 1, lett. b), nn. 1 e 2 del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Art. 25, co. 1, lett. bbis) del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Art. 25, co. 1, lett. bter) del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Norma in vigore dal 13 Si interviene sulla validità settembre 2014. degli atti (autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.) Art. 14-ter, co. 8-bis della acquisiti in conferenza di legge n. 241/1990. servizi, precisando che i relativi termini di validità decorrono dall’adozione del provvedimento finale. Si attribuisce natura di “atto di alta amministrazione” alla deliberazione del Consiglio dei Ministri necessaria per il superamento del dissenso espresso da un’amministrazione portatrice di interessi sensibili. Al riguardo, si prevede che un’eventuale decisione in contrasto con in dissenso debba essere motivata.
Norma in vigore dal 12 novembre 2014.
Nei casi in cui è stata presentata la SCIA, decorsi i termini per l’esercizio dei poteri di controllo, l’amministrazione può agire in autotutela ai sensi degli art. 21-quinquies (revoca) o 21-nonies (annullamento d’ufficio) solo per motivi attinenti al pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.
Norma in vigore dal 12 novembre 2014.
La revoca per mutamento della situazione di fatto viene limitata ai soli casi non prevedibili al momento dell’adozione del provvedimento.
Norma in vigore dal 12 novembre 2014.
Per i provvedimenti di autorizzazione e di
Art. 14-quater, co. 3 della legge n. 241/1990.
Art. 19, co. 3 e 4 della legge n. 241/1990.
Art. 21-quinquies, co. 1 della legge n. 241/1990.
N. 4/2014 attribuzione di vantaggi economici, la revoca non è ammessa per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. Norma in vigore dal 12 novembre 2014.
Art. 25, co. 1, lett. bquater) del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Viene precisato che la PA non può annullare d’ufficio il provvedimento illegittimo per vizi meramente formali (provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato)
Norma in vigore dal 13 settembre 2014.
Semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
Art. 25, co. 3 del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Autorizzazione paesaggistica – Interventi esclusi
Art. 25, co. 2, lett. a) del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Viene eliminata la possibilità per l’amministrazione procedente di indire la conferenza di servizi nel caso in cui il Soprintendente non abbia rilasciato il parere richiesto dalla legge entro il termine prescritto. Al riguardo, si prevede anche che, decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Soprintendente, l’amministrazione procedente provveda sulla domanda di autorizzazione. Delega al Governo per precisare gli interventi per i quali l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta.
Norma in vigore dal 13 settembre 2014.
Modifiche alla disciplina dell’autotutela amministrativa – Annullamento d’ufficio
Art. 21-nonies, co. 1 della legge n. 241/1990.
Art. 146, co. 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il Regolamento dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2014.
N. 4/2014
Autorizzazione paesaggistica – Interventi di lieve entità
Art. 25, co. 2, lett. b) del DL n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia)
Delega al Governo per precisare gli interventi di lieve entità che possono essere regolati anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti locali..
Norma in vigore dal 13 settembre 2014. Il Regolamento dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2014.