UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI Contratto di diritto privato di lavoro autonomo per collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240 (Tipo B) Tra l’Università degli Studi di Cagliari, cod. fisc. 80019600925, in persona del Dirigente per il Personale, Dott.ssa Fabrizia Biggio, domiciliata per la carica in Cagliari, Via Università 40 e il Dott. Mario Cascetta, ***** residente ***** codice fiscale CSCMRA79C02B354C. L’anno duemilatredici, il giorno 6 del mese di novembre nella sede del Rettorato in Via Università, 40 tra le parti come sopra costituite SI PREMETTE - che l’Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell’art.22 della Legge 30.12.2010 n. 240, può conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; - che, sulla base del citato articolo, l’Università ha emanato, con D.R. n. 468 del 19.05.2011, un proprio Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, rispettivamente, in data 18.04.2011 e 21.04.2011 e ratificato dal Senato Accademico il 17.05.2011. Tale Regolamento è stato successivamente modificato con D.R. n. 620 del 04.08.2011 e, da ultimo, con D.R. n. 981 dell’11.07.2013; - che la Regione Autonoma della Sardegna con “Avviso pubblico di chiamata per il finanziamento di Assegni di ricerca”, pubblicato in data 12.08.2011, persegue, tra le finalità primarie, l’integrazione fra il sistema universitario della ricerca ed il sistema pubblico della ricerca e delle
Schema contratto Rinnovo (dal 1° al 2° anno)
imprese per favorire ed incentivare la crescita economica, in particolar modo con la promozione e la valorizzazione delle risorse umane negli ambiti
di
eccellenza
della
ricerca,
di
base
e
applicata,
e
dell’innovazione. - che l’Ateneo, ha risposto all’Avviso pubblico di chiamata per il finanziamento di assegni di ricerca per le Proposte Progettuali B) Progetti in forma associata e/o partenariale con i Centri di Ricerca Pubblici e le Imprese con sede legale ed operativa nel territorio regionale, di cui al comma 4.3 – Assegni di Ricerca di durata annuale, biennale o triennale - art. 22, comma 4, lett. b) L. n. 240/2010 nell’ambito del P.O.R. FSE 2007-2013 – Obiettivo competitività regionale e occupazione, Asse IV Capitale umano, Linea di Attività 1.3.1, approvato con determinazione n. 684/4603 del 11.08.2011 della RAS
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Assessorato
della
Pubblica
Istruzione,
Beni
Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali, pubblicato sul sito della RAS in data 12.08.2011; - che, con D.R. n. 25 del 19.10.2011, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 17.11.2011, sono state approvate le proposte progettuali di Assegni di Ricerca elaborate dall’Ateneo in risposta all’Avviso di chiamata citato; - che, con nota prot. n. 3223 del 26.04.2012, l’Assessorato della RAS sopra citato, ha comunicato l’approvazione del Progetto Generale presentato dall’Ateneo, per n. 41 Assegni di Ricerca, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. b) L. n. 240/2010; - che la Regione Sardegna ha stipulato con l’Università di Cagliari, in data 23.5.2012, la Convenzione n. 2 prot. 3716, che disciplina le
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modalità per il finanziamento di assegni di ricerca a cui l’Ateneo deve attenersi per la realizzazione delle Proposte Progettuali B) Progetti in forma associata e/o partenariale con i centri di Ricerca Pubblici e le Imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale, di cui al comma 4.3 – Assegni di Ricerca di durata annuale, biennale o triennale - art. 22, comma 4, lett. b) L. n. 240/2010, dell’Avviso sopra citato; - che, con D.R. n. 742 del 16.07.2012, è stata indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 41 assegni, della durata annuale, biennale e triennale per lo svolgimento di attività di ricerca, tra i quali l’assegno annuale da svolgersi nell’ambito del progetto dal titolo “Sviluppo, realizzazione e sperimentazione di un sistema di accumulo termico per impianti di conversione termodinamica dell’energia solare concentrata per produzione di energia elettrica” dell’Area 09 – Ingegneria Industriale e dell’Informazione, SSD: ING-IND/08, Settore Concorsuale: 09/C1, Responsabile Scientifico: Prof . Pierpaolo Puddu, pubblicato sul sito Unica Concorsi e Selezioni in data 17.07.2012, finanziati nell’ambito del POR Sardegna FSE 2007-2013 – Obiettivo competitività regionale e occupazione, Asse IV Capitale umano, Linea di Attività I.3.1; - che, con D.R. n. 63 del 12.10.2012, pubblicato sul sito UNICA Concorsi e Selezioni in data 15.10.2012, sono stati approvati gli atti della suddetta selezione pubblica in cui è risultato vincitore il Dott. Mario Cascetta; che, al riguardo, il Dott. Mario Cascetta ha sottoscritto, in data 31.10.2012, il contratto rep. n. 271/22422 con decorrenza dal
Schema contratto Rinnovo (dal 1° al 2° anno)
05.11.2012 al 04.11.2013; che, il responsabile scientifico, Prof. Pierpaolo Puddu, acquisita la relazione analitica sull’attività di ricerca svolta ha espresso il parere favorevole sui risultati conseguiti dal Dott. Mario Cascetta; che con verbale n. 5/2013, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali, su proposta del responsabile scientifico sopra detto, ha approvato all’unanimità il rinnovo dell’assegno di ricerca del Dott. Mario Cascetta; che la Direzione per la Ricerca e il Territorio, con D.D. n. 66 del 28.10.2013, ha disposto il rinnovo, per la seconda annualità, dell’assegno di ricerca del Dott. Mario Cascetta; che il Dott. Mario Cascetta, ai sensi dell’art. 18 della Legge n.240/2010, non ha vincoli di parentela od affinità, fino al 4° grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. TUTTO CIO’ PREMESSO Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 L’Università con il presente atto affida al Dott. Mario Cascetta, che accetta, per la seconda annualità, la collaborazione all’attività di ricerca da svolgersi nell'ambito del progetto “Sviluppo, realizzazione e sperimentazione di un sistema di accumulo termico per impianti di conversione
termodinamica
dell’energia
solare
concentrata
per
produzione di energia elettrica”, con le modalità specificate nel
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successivo art. 3. Il compenso annuo per la prestazione ammonta ad Euro 19.367,00 al netto degli oneri a carico di questa Università, che sarà erogato in rate mensili. Art. 2 L’attività di collaborazione decorre dalla data del 06/11/2013 per la durata di un anno. Al Dott. Mario Cascetta è garantita la partecipazione, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento a verbale, alle sedute del Consiglio di Dipartimento che prevedano all'ordine del giorno la presentazione della relazione annuale sull’attività di ricerca svolta al fine di esprimersi positivamente o negativamente in merito al rinnovo dell’assegno di ricerca. Art. 3 Il Dott. Mario Cascetta, dal canto suo, si obbliga a svolgere l'attività di ricerca descritta nel progetto, sotto la diretta responsabilità del responsabile del progetto della ricerca, Prof. Pierpaolo Puddu. Il Dott. Mario Cascetta si impegna a svolgere personalmente l’attività di ricerca che deve essere improntata a caratteristiche di flessibilità e svolta in modo continuativo, non meramente occasionale e coordinata con l’attività globale per la realizzazione del progetto in condizioni di autonomia e senza predeterminati vincoli di orario, compatibilmente con la programmazione degli orari di apertura e chiusura delle strutture universitarie, nel rispetto del programma predisposto dal responsabile della ricerca. Il Dott. Mario Cascetta può svolgere, con il consenso del responsabile
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scientifico del progetto, una limitata attività didattica e didattica integrativa per un massimo di n. 40 ore per anno accademico che non deve in ogni caso compromettere l’attività di ricerca. L’assegnista potrà superare
tale
limite
orario,
previa
autorizzazione
del
Senato
Accademico, secondo tempi e modi da concordare fra assegnista e docente responsabile dell’assegno di ricerca. Art. 4 L’attività di ricerca sarà svolta presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Chimica e dei Materiali, così denominato in seguito alla riorganizzazione dei dipartimenti, ai sensi della Legge n. 240/2010, disposta con D.R. n. 172 del 23.12.2011. Previa autorizzazione del responsabile della ricerca, l’attività può essere svolta anche presso altre strutture di ricerca dell’Ateneo o presso qualificate strutture e/o aziende italiane o straniere con costi a carico del Dipartimento. Il Dipartimento metterà a disposizione dell’assegnista di ricerca le informazioni e gli strumenti tecnici necessari per l’espletamento dell’attività di ricerca. L’assegnista è in tal caso responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati con obbligo di risarcire eventuali danni ad essi arrecati ed a lui imputabili. Sarà cura del referente fornire l’assegnista dei documenti, delle indicazioni e dei materiali necessari, relativi alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. L’assegnista si impegna ad espletare la propria attività nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro ed ad osservare le disposizioni ricevute in relazione ai rischi ed alle interferenze presenti presso la struttura.
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Art. 5 Il Dott. Mario Cascetta dovrà tenere un registro, a partire dall’inizio dell’attività di collaborazione indicata all’art. 2 del presente contratto, nel quale annoterà, con cadenza settimanale, i dati utili per eventuali controlli sull'andamento della ricerca disposti dall'Università e che potranno essere oggetto di verifica in sede di valutazione annuale. Il Dott. Mario Cascetta è tenuto a redigere, almeno un mese prima della scadenza del contratto, una relazione analitica sull’attività di ricerca svolta che, previo parere scritto del responsabile scientifico sui risultati conseguiti, verrà presentata al Consiglio di Dipartimento di quest’ultimo che si esprimerà, accertata la disponibilità finanziaria, positivamente o negativamente in ordine al rinnovo dell’assegno di ricerca. Al termine del primo biennio, ferma restando l’obbligo della relazione annuale di cui sopra, previa verifica della disponibilità finanziaria, possono essere rinnovati i contratti di assegni di ricerca i cui titolari abbiano almeno una pubblicazione, ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 8 del 19.03.2010,
su
proposta
del
responsabile
scientifico,
previa
acquisizione del parere favorevole espresso da apposita Commissione nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento, composta da almeno 3 docenti, di cui almeno uno professore di ruolo, esperti nella materia dell’assegno, che valuta la qualità dei risultati della ricerca e della produzione scientifica. Art. 6 La mancata presentazione della relazione nei termini previsti all’art. 5 del presente atto, comporta la risoluzione del presente contratto e la
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conseguente decadenza dalla titolarità dell’assegno. Qualora, nel corso dello svolgimento della attività di collaborazione, si verificassero condizioni di incompatibilità ai sensi del Regolamento, il contratto si risolve di diritto. Il non corretto adempimento dell’attività di ricerca è causa di risoluzione del contratto. Art. 7 Il Dott. Mario Cascetta si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura del rischio di danni a terzi procurati durante lo svolgimento dell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, nonché polizza assicurativa per infortuni, copia delle quali verrà consegnata a questa Amministrazione. Art. 8 La fruizione dell’assegno è incompatibile con l’attività di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato svolta presso i soggetti di cui all’art. 22, comma 1, della L. n. 240/2010, nonché con l’attività di lavoro dipendente presso enti privati sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato sia a tempo parziale. L’attività di ricerca non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività dei titolari degli assegni. La titolarità dell’assegno di ricerca non è compatibile con l’iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il personale dipendente di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui all’art. 22, 1 comma, sopra citato, sia a tempo
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determinato sia a tempo sia a tempo parziale. La titolarità dell’assegno di ricerca è, altresì, incompatibile con coloro che sono stati titolari di rapporti instaurati con qualsiasi Ateneo e le istituzioni ed enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, anche per periodi non continuativi, come ricercatori a tempo determinato e come titolari di assegni di ricerca, per un periodo superiore ai dodici anni esclusi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute. Art. 9
L’attività oggetto dell’assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a infortunio e a congedo di paternità, di cui all’art. 28 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ed in quest’ultimo caso, l’assegno dovrà essere sospeso per un periodo di tempo non superiore a 5 mesi. La durata del rapporto si protrae per il residuo periodo, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione. Tale slittamento non potrà avvenire qualora specifiche caratteristiche dell’attività di ricerca, documentate per iscritto dal responsabile scientifico, rendano impossibile lo svolgimento del progetto al di là del termine previsto di scadenza del contratto. Nel periodo di astensione per congedo di paternità, l’indennità corrisposta dall’INPS, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.07.2007, pubblicato nella G.U. n.247 del 23.10.2007, è integrata dall’Università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca. Art. 10
Schema contratto Rinnovo (dal 1° al 2° anno)
Il presente contratto non è utile ai fini dell’assunzione nei ruoli del personale delle Università e Istituti Universitari Italiani. Art. 11 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, le parti rinviano alla disciplina dettata dall’art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed alle norme del codice civile in materia di lavoro autonomo, nonché al più volte citato Regolamento dell’Università degli Studi di Cagliari. Art. 12 Il collaboratore si impegna a conformare la sua condotta ai doveri, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (pubblicato su G.U. del 04.06.2013 Serie generale n.129) che fa parte integrante del presente contratto. Le parti convengono che il contratto si risolve di diritto nell'ipotesi per le quali l'art. 16, 2 comma, del codice citato prevede sanzioni espulsive. Art. 13 L’Università può recedere dal contratto in parola, ancorché sia iniziata l’attività (tenendo indenne il collaboratore di ricerca delle spese e del lavoro eseguito), per giusta causa e per inosservanza di alcuna delle disposizioni del presente contratto. Art. 14 L’assegnista che intenda recedere dal contratto prima della scadenza è tenuto a darne comunicazione scritta al responsabile scientifico e agli Uffici dell’Amministrazione centrale con almeno 30 giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporterà la trattenuta di un mese di assegno.
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Art. 15 Al presente contratto si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 Agosto 1984, n° 476 e successive modificazioni e integrazioni nonché, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 Agosto 1995, n° 335 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12.07.2007, pubblicato in G.U. n.247 del 23.10.2007 ed in materia di congedo per malattia, l’art. 1, comma 788, della legge 27.12.2006, n.296 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 16 L’assegnista, con la sottoscrizione del presente contratto, è informato che l’Università è titolare dei dati personali conferiti dallo stesso. L’Università, dal canto suo, effettuerà il trattamento di tali dati con le modalità cartacee ed informatiche per i fini del contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti. Art. 17 Il presente contratto, redatto in duplice originale, di cui una viene trattenuta dall’Università e l’altra viene consegnata all’assegnista, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso per iniziativa ed a spesa della parte che vi ha interesse. Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo in modo assoluto in base all’art. 25 “Tabella – allegato B” di cui al D.P.R. n.642 del 26.10.1972 e successive modificazioni ed integrazioni.
Schema contratto Rinnovo (dal 1° al 2° anno)
Letto approvato e sottoscritto L’assegnista
Direzione per il Personale Il Dirigente
F.TO Dott. Mario Cascetta
F.TO Dott.ssa Fabrizia Biggio
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole e i patti contenuti nelle premesse e nell’art. 12 del presente contratto e di approvarli specificatamente L’assegnista
Direzione per il Personale Il Dirigente
f.to Dott. Mario Cascetta
f.to Dott.ssa Fabrizia Biggio
POSTE DI BILANCIO
La spesa graverà sui Fondi RAS L.R. 7/2007 - Annualità 2012, Codice Progetto UGOV: ASSEGNO_PUDDU_CAU_LR7_2012, U.A.: 00.16 Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali, Voce CO.AN.: A.15.01.02.03.01.01, CUP: F71J12000880002.
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