Regione Campania – Provincia di Napoli Piano Sociale di Zona – Penisola Sorrentina e Capri Ambito Territoriale Napoli Tredici – L.328/00 -----------------------------------------------------------------------------------------Comuni Associati di: Capri, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento, Vico Equense A.S.L. NA 5, Distretti Sanitari nn. 87/88 e 89 Comune Capofila: Sorrento – (artt.30 e 34, D.lgs 267/00)
DI
RITTI SABILI
Una strada per ogni esigenza
A cura della Cooperativa Sociale “Oltre i sogni” E del Presidente del Tavolo per l’Inclusione Sociale
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I^ edizione: 2005 In copertina: creazione a cura di M. Guarracino e G.Persico (iscritti alle attività del Centro “Gli Aquiloni”) Grafica e contenuti: a cura del Sig. Mario Esposito e della Dr.ssa Angela sorrentino
Si ringrazia per la sensibilità e la disponibilità dimostrate Nei confronti delle persone diversamente abili Marco Fiorentino Sindaco di Sorrento Dr . CorradoFattorusso Assessore alle Politiche Sociali di Sorrento
Si ringrazia inoltre per la collaborazione profusa La dr.ssa Stinga Giuseppina Responsabile dell’Ufficio Sportello Sociale del Comune di Sorrento
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Attenzione Questo fascicolo è destinato a : I disabili e le famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Napoli Tredici.; Le persone e i servizi che ne vorranno fare richiesta. I diritti di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo di questo documento sono riservati.
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Un Amore profondo L’amore profondo è un mistero prezioso Più lo senti e più ti fa star bene L’amore profondo ci serve a vivere E ci fa star bene L’amore profondo è più grande di tutto È la cosa più bella che puoi dare. Il Signore ci ha dato la vita E l’affetto che noi possiamo dare agli altri. L’amore profondo ci rende liberi E ci da tanta felicità. L. Gargiulo (iscritta al Centro “Gli Aquiloni”)
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Prefazione………………………………………………………………7
1. 1.2 1.2.a 1.2.b 1.2.c 1.2.d 1.2.e 1.2.f 1.2.g 1.2.h 1.2.i 1.2.l
CAP. I^ HANDICAP, DISABILITA’ E INVALIDITA’ Riconoscimento handicap – Definizione…………………………9 Riconoscimento invalidità civile – definizione e fasi ………….10 La commissione A.S.L…………………………………………11 Modulistica da produrre………………………………………..11 La convocazione a visita………………………………………..12 La visita…………………………………………………………12 Le provvidenze economiche……………………………………13 La decorrenza dei benefici economici………………………….13 Caso specifico: Il decesso del richiedente ……………………..13 Il ricorso………………………………………………………..14 L’aggravamento………………………………………………..14 Il verbale di invalidità I^ II^ III^ IV^………………………….14 CAP. II^ AUSILI
2 2.1 2.2 2.2.a 2.2.b 2.2.c 2.2.d 2.2.e 2.2.f
Ausili – premessa………………………………………………17 Gli aventi diritto………………………………………………..17 Le modalità di erogazione………………………………………18 La prescrizione…………………………………………………18 Il programma riabilitativo……………………………………..19 L’autorizzazione……………………………………………….19 La fornitura…………………………………………………….20 Il collaudo………………………………………………………20 Tempi minimi di rinnovo……………………………………….21
CAP. III^ BENEFICI ECONOMICI 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
La pensione d’invalidità – requisiti…………………………..22 L’Assegno mensile di assistenza – requisiti………………….22 La pensione sociale – requisiti………………………………..23 L’indennità mensile di frequenza requisiti …………………..23 L’indennità di accompagnamento – requisiti…………………24 4
3.6 Distinzioni 3.6.1 La pensione per ciechi assoluti……………………………….24 3.6.1.a La pensione per ciechi parziali………………………………25 3.6.1.b L’indennità speciale per ciechi parziali……………………..25 3.6.1.c L’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti……….26 3.6.2 La pensione per sordomuti………………………………….26 3.6.2.a L’indennità di comunicazione……………………………….27 3.7 L’amministratore di sostegno……………………………….27 CAP. IV^ BENEFICI FISCALI E TRIBUTARI 4 Agevolazione fiscali e tributarie: concetti generali………….29 4.1.a Detraibilità: spese mediche e di assistenza specifica…………29 4.1.b Detraibilità: assistenza specifica a persone senza grave disabilità…………………………………………………………….30 4.1.c Detraibilità: contributi colf o addetti all’assistenza…………..31 4.1.d Detraibilità: spese sanitarie…………………………………...31 4.1.e La documentazione da produrre………………………………31 4.1.f Detraibilità spese mediche all’estero…………………………33 4.1.g Detraibilità e caso particolare ………………………………..33 4.2 Esenzione del ticket per invalidità…………………………….34 4.3 Detraibilità: ausili e protesi……………………………………34 4.3.a Iva agevolata: ausili e protesi…………………………………35 4.4 Agevolazione sui mezzi di trasporto………………………….36 4.4.a Disabili motori ………………………………………………..37 4.4.b Disabili motori con gravi difficoltà di deambulazione………..39 4.4.c Disabili psichici o mentali…………………………………….41 4.4.e Disabili sensoriali……………………………………………..42 CAP. V^ DISABILITA’ E LAVORO 5 5.a
Diritto al lavoro………………………………………………44 Agevolazioni lavorative ……………………………………..44
CAP. VI^ BARRIERE ARCHITETTONICHE E MOBILITA’ 6.1 Premessa……………………………………………………..47 6.1.a Agevolazioni per l’abbattimento delle barriere 5
architettoniche………………………………………………………48
6.1.b Campania: contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche………………………………………………………52 6.2 Mobilità: patente di guida ………………………………….53 6.2.a Circolazione e sosta: il contrassegno per invalidi…………..57 6.2.b Rinnovo contrassegno arancione……………………………58 CAP. VII^ HANDICAP E STUDIO 7 Diritto all’educazione e all’istruzione…………………….59 7.1.a Integrazione scolastica……………………………………61 7.1.b Modalità di attuazione dell’integrazione…………………62 7.1.c Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica……………64 7.2 Valutazione del rendimento e prove d’esame……………65 CAP. VIII^ DIRITTI DEL CITTADINO DISABILE 8 8.a
Il diritto al voto…………………………………………..66 Accessibilità dei seggi elettorali………………………….67 CAP. IX^ BREVI CENNI DI STORIA SULLA COOPERATIVA “OLTRE I SOGNI”
9 9.a
Chi Siamo……………......................................................70 Cosa facciamo……………………………………………70
PER SAPERNE DI PIU’ - INDIRIZZI E NUMERI UTILI
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E’ con vero piacere che ho accettato l’invito, da parte della Presidente della Cooperativa “Oltre i sogni” Angela Sorrentino, a scrivere questa breve prefazione. Sono tantissime le cose da dire: la prima è senz’altro sottolineare l’impegno e la passione degli operatori della Cooperativa “Oltre i Sogni” coadiuvati da Mario Esposito - Presidente del Tavolo di Concertazione del Piano Sociale di Zona “Penisola Sorrentina e Capri” - che hanno reso possibile la realizzazione di questa pubblicazione. Poi occorre sottolineare che questo documento viene prodotto nell’ambito del Progetto “Polo O. H.”, un’ulteriore esperienza innovativa nell’ambito del Servizio “Centro Diurno per Persone Diversamente Abili” del Piano Sociale di Zona del nostro Ambito Territoriale. Ora è bene dire due parole sul Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale Napoli Tredici: sono ben dodici i Servizi a favore di minori, anziani, disabili e persone in stato di emergenza sociale attualmente operativi sul territorio dei sette Comuni Associati e cioè Capri, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento, Vico Equense. Presso il Comune di Sorrento c’è l’Ufficio del Piano Sociale di Zona al quale competono tutti gli Atti Amministrativi, Contabili e le Funzioni Tecnico-Scientifiche di coordinamento, progettazione e di vigilanza del Piano Sociale stesso e dei suoi Servizi.. Un’organizzazione moderna, professionale ed efficiente della Pubblica Amministrazione insieme all’importante e determinante contributo del Terzo Settore, vale a dire delle Cooperative Sociali, delle Associazioni e del Volontariato: questo è il “segreto” del Piano Sociale di Zona.. La Cooperativa “Oltre i Sogni” è senz’altro una delle organizzazioni più attive e presenti sul nostro territorio. L’opera che vi accingete a leggere è il frutto del lavoro di persone che hanno scelto di dedicare le proprie energie ed il proprio impegno professionale e di lavoro alle Persone Diversamente Abili. Sì, ora si parla di impegno professionale e di lavoro. Questa è una delle piccole/grandi rivoluzioni operate dal Piano Sociale di Zona: non più volontariato e basta, ma servizi continuativi, cioè che non si interrompono e affidati ad operatori con precise qualifiche professionali, per un effettivo rispetto e considerazione delle esigenze delle Persone Diversamente Abili presenti sul nostro Territorio.
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Il Terzo Settore è ormai maturo anche nel nostro Territorio e questo volume ne è la riprova: a me resta solo il tempo e lo spazio per augurare a “Oltre i Sogni”, a tutto il Terzo Settore ed alle Persone Diversamente Abili del nostro Ambito territoriale nuovi traguardi e nuovi “Sogni” da trasformare in realtà. Buona lettura a tutti !
Il Responsabile 3^ Area Persone Diversamente Abili dell’Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale Napoli Tredici Dott. Giovanni Anzalone
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1.1 Riconoscimento handicap - definizione La Legge 104, emanata il 5 febbraio 1992, accogliendo nella legislazione italiana il termine “Handicap”, riconosce i diritti e prevede adeguata assistenza ed integrazione sociale per le persone con disabilità. I soggetti aventi diritto sono riportati nell’art.3 della presente legge che recita quanto segue: 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali. Esiste una commissione ASL che accerta se la persona è in stato di handicap e ne attestala gravità. L’handicap viene considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale. La situazione di gravità dipenderà dal grado di autonomia personale e/o sociale. Inoltre la gravità dà diritto a particolari agevolazioni fiscali e tributarie, nonché a permessi lavorativi estesi anche ai familiari che assistono la persona in stato di handicap.
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1.2 Riconoscimento invalidità civile – definizione e fasi L'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione, a causa di una menomazione o di un deficit psichico o intellettivo, della vista o dell'udito. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi. In linea generale l'invalidità civile viene definita in percentuale nel caso in cui l'interessato sia maggiorenne, fatta eccezione della cecità civile che, viene, invece, definita in modo descrittivo, ma comunque codificato. Sono considerati tali (L. 382/70) coloro che sono affetti da cecità totale o che hanno un residuo visivo superiore ad un 20° ad entrambi gli occhi per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o da servizio. I cosiddetti decimisti, compresi tra i ciechi assoluti e parziali, non hanno diritto a prestazioni economiche. Viene infine considerato sordomuta la persona affetta da un handicap sensoriale di tipo congenito o acquisito durante l'età evolutiva che gli ha impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio. (L. 381/70). Tali minorazioni hanno e avranno valore fin quando non verrà approvato il disegno di legge che prevede una diversa valutazione del tipo di handicap, cioè in base alla cosiddetta funzionalità residua. Ciò significa quanto una persona riesce a compiere nella sua vita di relazione indipendentemente dalle sue minorazioni. La precedente normativa diceva: (…) i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. (L. 118/71)
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1.2.a La commissione A.S.L. L'invalidità è riconosciuta da una Commissione operante presso ogni Azienda ASL. Essa è composta da un medico specialista in medicina legale, con funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati dell’ASL territorialmente competente. Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell' Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. 1.2.b Modulistica da produrre La richiesta di riconoscimento di invalidità va presentata, dall'interessato o chi lo rappresenta legalmente (genitore o tutore) o a chi ne cura gli interessi nel caso degli inabilitati (curatore), alla Commissione dell'Azienda ASL di residenza. La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo disponibile presso l'Azienda ASL che differisce a seconda dell’età dell’utente. A tale domanda bisogna allegare una certificazione medica che riporti la diagnosi e la tipologia della menomazione. È possibile allegare cartelle cliniche e la documentazione medica in possesso del richiedente. L'iter di riconoscimento di invalidità deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda. 1.2.c La convocazione a visita Entro tre mesi dalla presentazione della domanda di accertamento la Commissione fissa la data di convocazione a visita. Il richiedente riceve una comunicazione che indica la data e il luogo dove verrà effettuata la visita. La persona con disabilità, convocata per gli accertamenti sanitari richiesti, può motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilità a presentarsi a visita. Questa prassi viene solitamente adottata per persone allettate o per le quali gli eventuali spostamenti siano di pregiudizio per la loro salute. Tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare convivente.
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La visita può essere effettuata anche in costanza di ricovero ospedaliero, in particolare nei casi di ricovero in reparti di lungo degenza o di riabilitazione. Nel caso il richiedente sia ricoverato o domiciliato in una Azienda ASL diversa da quella di effettiva residenza, può essere richiesto l'accertamento in rogatoria. Il tipo di accertamento va presentato all'Azienda ASL di residenza. Questa richiederà alla Commissione dell'Azienda ASL ove è domiciliato o ricoverato il richiedente di effettuare gli accertamenti sanitari del caso e di comunicarne l'esito alla Commissione competente, che provvederà ad emettere il certificato con l'indicazione della relativa percentuale. 1.2.d La visita Durante la visita è possibile farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. La Commissione può, nel corso della visita, richiedere accertamenti clinici specialistici ulteriori ed acquisire successivamente agli atti gli esiti di tali verifiche prima di perfezionare la pratica. In seguito alla visita per l'invalidità la Commissione ASL trasmette l'esito alla Commissione di Verifica (ex Commissione periferica per le pensioni di guerra e di invalidità) che lo convalida o meno. La Commissione di Verifica può anche convocare a visita l'interessato per approfondimenti, oppure, richiedere chiarimenti alla Commissione dell'ASL. La Commissione di Verifica ha comunque 60 giorni per richiedere la sospensione della procedura, dopodiché vige il principio del silenzioassenso. La Commissione ASL trasmette quindi all'interessato il verbale, che riporta l'esito della visita con annotate le procedure da attivare per l'eventuale ricorso. 1.2.e Le provvidenze economiche Nel caso in cui l'accertamento attesti minorazioni civili che comportano l'erogazione di pensioni, assegni e indennità, l'ASL richiede all'interessato la documentazione necessaria per la concessione delle relative provvidenze economiche e trasmette il tutto al soggetto cui è affidata la competenza della concessione delle provvidenze economiche stesse. A questo punto possiamo individuare tre fasi: l'accertamento, di cui stiamo parlando, la concessione della provvidenza e infine l'erogazione della provvidenza stessa (affidata all'INPS dall'anno 2000).
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L'art. 130 del Dec. Legis. 112/98 ha trasferito alle Regioni le funzioni in materia di trattamenti economici a favore dei minorati civili, in precedenza svolte dalle Prefetture, per l’appunto quelle legate alle concessione dei benefici economici. Il processo di trasferimento è ad oggi effettivo, ma la gestione del momento concessorio è differente a seconda delle Regioni. Ad esempio in gran parte del sud la competenza è affidata al Comune, nel Veneto è stata trasferita ad Unità Operative Invalidi Civili operanti presso le Aziende ASL capoluogo di provincia. In ogni caso l'iter amministrativo della concessione si conclude con una comunicazione all'interessato e con la trasmissione degli atti all'INPS perché provveda al pagamento della provvidenza economica e degli arretrati. 1.2.f La decorrenza dei benefici economici I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all'Azienda ASL. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa. 1.2.g Caso specifico: il decesso del richiedente Nel caso di decesso del richiedente, la Commissione ASL può, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate. 1.2.h Il ricorso Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente. Tale Assessorato provvederà a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorrere al giudice ordinario. Contro i verbali emessi dalle Commissioni mediche è possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica, alla Commissione Medica Superiore presso il Ministero del Tesoro (Roma). Il ricorso viene definito entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorrere al giudice ordinario. Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.
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1.2.i L'aggravamento Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento. La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo disponibile presso la propria Azienda ASL. A questo va allegato un certificato medico, che precisi in modo puntuale e circostanziato, che la disabilità è aggravata, oppure, che si sono presentate nuove menomazioni. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso. 1.2.l Il verbale di invalidità: I^ II^ III^ IV^ parte Alle persone che abbiano richiesto l'accertamento di una minorazione civile (invalidità civile, cecità civile, sordomutismo), viene consegnato in seguito alla visita di valutazione il relativo verbale (il cosiddetto Modello Asan). Il verbale è distinto in quattro parti. La prima parte – Riporta: o i dati anagrafici ed amministrativi, cioè i dati utili ad individuare il richiedente e il suo stato civile; o i motivi di presentazione della domanda; o la tipologia di accertamento (primo accertamento, revisione d'ufficio, aggravamento, riduzione ecc.); o la data delle seduta; o la data di definizione e viene precisato se si è trattato di visita domiciliare o ambulatoriale. La seconda parte - Riporta il giudizio diagnostico della Commissione. Viene descritta l'anamnesi, segnalati gli eventuali accertamenti disposti e la documentazione acquisita. Sono poi contrassegnate le principali disabilità accertate (psichiche, sensoriali, fisiche, neurologiche, respiratorie, cardiocircolatorie) e le relative cause o concause (malformazioni congenite, malattie infettive, traumi del traffico, traumi domestici, altre cause violente, intervento chirurgico mutilante). La terza parte - Riporta il giudizio espresso dalla Commissione in seguito alla visita e alla valutazione della documentazione prodotta. È particolarmente importante perché consente di individuare con chiarezza lo status accertato e a quali diritti dà luogo. Sinteticamente si riportano le categorie:
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1) "Non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3" - non dà diritto ad alcun beneficio. 2) "Invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/71)" - dà diritto solo alle prestazioni protesiche connesse alla patologia. 3) "Invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/71)" - dà diritto all'assegno mensile di assistenza. 4) "Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/71)" – dà diritto alla pensione di inabilità. 5) "Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80 e L. 508/88)" - dà diritto all'indennità di accompagnamento. 6) "Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80 e L. 508/88)" – dà diritto all'indennità di accompagnamento. 7) "Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hz (L. 289/90)" – dà diritto all'indennità di frequenza. 8) "Cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/70 e 508/88)" – dà diritto alla pensione e all'indennità di accompagnamento riservate ai ciechi parziali. 9) "Cieco assoluto (L. 382/70 e L. 508/88)" - dà diritto alla pensione e all'indennità di accompagnamento riservate ai ciechi assoluti. 10) "Sordomuto (L. 381/70 e L. 508/88)" - dà diritto a pensione e indennità riservate alle persone affette da sordomutismo. La quarta parte - Reca le firme del presidente, del segretario, del medico ASL, del medico del lavoro e del medico di categoria.
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2. Premessa L’ausilio è uno strumento tecnico o una soluzione operativa, che viene utilizzato dal disabile per ridurre o supplire deficit funzionali che impediscono la vita normale (carrozzelle, ausili per la funzione visiva, per quella acustica, per la comunicazione, per l’incontinenza, ecc). La protesi è un apparecchio applicato sulla persona per sostituire una parte del corpo mancante. L’ortesi è un dispositivo per supportare una funzione limitata o mancante della persona. 2.1 Gli aventi diritto Hanno diritto alle prestazioni protesiche: o gli invalidi civili e per servizio; o gli invalidi di guerra e le categorie assimilate (es. vittime civili di guerra); o i privi della vista, cioè coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione; o i sordi, cioè coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio; o i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura, e riabilitazione di un'invalidità permanente; o gli invalidi in attesa di accertamento che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua; o coloro che presentano istanza e sono in attesa di riconoscimento, ai quali, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'azienda ASL, sia stata riscontrata e verbalizzata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo; o coloro che hanno subito un intervento di entero-urostomia, tracheotomia o amputazione di un arto, e che, dopo aver presentato istanza, si trovano in attesa di accertamento; o le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione di certificazione medica;
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o i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, con menomazione grave e permanente, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. In questo caso, contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi, deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità. 2.2 Le modalità di erogazione Il procedimento per l'erogazione di protesi, ausili e ortesi a carico del SSN deve seguire obbligatoriamente quattro tappe: la prescrizione, l'autorizzazione, la fornitura e il collaudo previste dal decreto del Ministro della Sanità che accompagna il Nomenclatore tariffario. In ogni passaggio sono coinvolti in modo diverso l'utente, il prescrittore e il fornitore. 2.2.a La prescrizione La fase della prescrizione dell'ausilio, della protesi o dell'ortesi è il momento più significativo e delicato per il disabile. La prescrizione viene redatta da un medico specialista del SSN, dipendente o convenzionato. Questi dev’essere competente per la tipologia di menomazione o disabilità per cui prescrive il prodotto. La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni, o delle patologie che determinano la menomazione e la disabilità; la prevenzione non ha quindi solo valenze mediche, ma anche sociali. La prima prescrizione dovrebbe derivare da un'attenta valutazione clinica del paziente e deve quindi presentarne una diagnosi circostanziata. Va poi specificata l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto, completa del codice ISO identificativo; devono inoltre essere precisati gli eventuali adattamenti necessari per la personalizzazione del dispositivo. La prescrizione è accompagnata da un programma riabilitativo di utilizzo del dispositivo prescritto. Il paziente, o chi lo assiste, deve essere informato circa le caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.
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2.2.b Il programma riabilitativo Il programma riabilitativo (o terapeutico) non è solo un requisito per la concessione di un ausilio a carico del SSN, ma è essenziale per rendere efficace tale fornitura e, più in generale, l'intervento riabilitativo. In questo programma dev’essere descritto il significato terapeutico e riabilitativo e cioè con quali premesse e con quali finalità si intende utilizzare un determinato dispositivo indicandone le modalità e i limiti di utilizzo e la prevedibile durata di impiego come pure le possibili controindicazioni. Vanno poi previsti dei momenti di verifica dell'andamento di questo programma terapeutico. 2.2.c L'autorizzazione È uno dei passaggi necessari per ottenere un ausilio o un dispositivo protesico, o un’ortesi. L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo è rilasciata dall'azienda ASL di residenza dell'assistito. Questa deve verificare se il richiedente rientra fra gli aventi diritto, e se vi è corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del Nomenclatore. Inoltre, quando si tratta di forniture successive alla prima, dovrà essere accertato il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. L'azienda ASL deve pronunciarsi tempestivamente sulla richiesta di autorizzazione e comunque, in occasione di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della ASL, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa (silenzio assenso). Nel documento di autorizzazione viene riportato il corrispettivo riconosciuto al fornitore dalla ASL per l'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza dell'assistito. L'eventuale differenza di costo è a carico dell'assistito. Attenzione: può accadere che una persona venga ricoverata presso una struttura non ubicata presso l'azienda ASL di residenza e che necessiti di un ausilio. In questa ipotesi, sempre che vi siano condizioni di necessità o urgenza e che le strutture sanitarie (pubbliche o private) siano accreditate, la prescrizione è inoltrata all’azienda ASL di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. Se si tratta di prodotti su misura e c'è silenzio assenso dell’azienda ASL, trascorsi 5 giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa.
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Nel caso dell'autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa fissata dalla regione di residenza dell'assistito. 2.2.d La fornitura Le aziende fornitrici dei dispositivi prescritti sono tenute a rispettare tempi di consegna o fornitura specificamente previsti dal secondo allegato al regolamento e che variano a seconda del prodotto. In caso di ritardo può essere applicata al fornitore una penalità. Per le forniture urgenti riservate ai disabili ricoverati, i tempi di fornitura e consegna devono essere inferiori a quelle normalmente vigenti. Il regolamento precisa che la fornitura di protesi di arto provvisoria o temporanea non modifica il tempo massimo di rilascio della prima fornitura definitiva. È bene sottolineare che il conteggio dei giorni (sempre lavorativi) inizia dal momento dell'acquisizione dell'autorizzazione da parte del fornitore. 2.2.e Il collaudo Il collaudo è l'ultima fase del procedimento di concessione degli ausili. Le procedure di collaudo sono avviate dopo la consegna del prodotto. In tal senso il fornitore dell'ausilio deve informare l'azienda ASL entro tre giorni (lavorativi) dalla consegna. L'assistito viene quindi invitato, entro 15 giorni, a presentarsi per il collaudo; se il disabile non è deambulante la pratica viene effettuata a domicilio o presso la struttura di ricovero. Attenzione: nel caso in cui l'assistito non si presenti alla verifica può incorrere in sanzioni fissate da ciascuna regione. Il collaudo viene eseguito dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa verificando la corrispondenza fra quanto prescritto e quanto fornito; il termine massimo per questa operazione è 20 giorni dalla data di consegna, dopodiché il collaudo si intende effettuato e la relativa fattura deve essere posta in pagamento nei tempi e nei modi prestabiliti. Nell'ipotesi in cui il dispositivo non sia rispondente alla prescrizione il fornitore è tenuto ad adeguarlo. Per i prodotti monouso (ad esempio: cateteri, pannoloni ecc.) non è previsto alcun collaudo. 2.2.f Tempi minimi di rinnovo Il DM della Sanità 332/99 impone dei tempi minimi per poter ottenere la fornitura di un dispositivo successiva a quella precedente. Va ricordato che tale disposizione non è applicabile ai minori di 18 anni. Inoltre, in 19
alcuni casi, si può derogare da tale limitazione.
3.1 La pensione d’invalidità - requisiti La pensione di inabilità è stata istituita dall'art. 12 della L. 118/71. Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale, che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità. Di seguito si riportano i parametri: o Riduzione della capacità lavorativa del 100%; o Età compresa tra i 18 e i 65 anni; o Essere cittadino Italiano residente in Italia, o essere straniero, titolare di carta di soggiorno; o Importo 2005: Euro 233,87 per 13 mensilità; o Disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 13.739,69 La pensione d’invalidità è compatibile con l’indennità di accompagnamento, mentre, è incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, di servizio e di lavoro. 3.2 L’assegno mensile di assistenza - requisiti L'assegno mensile di assistenza è stato istituito dall'art. 13 della L. 118/71. Quell'articolo precisava che l'assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali, fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%). Successivamente il Dec. Legis. 509/88 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. L'innalzamento tuttavia è decorso dall'entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità (DM 05.02.92) e cioè solo dal 1992. Di seguito si riportano i criteri di valutazione: o Riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% ; o Età compresa tra i 18 e 65 anni; o Essere cittadino italiano residente in Italia o essere straniero, titolare di carta di soggiorno; o Essere iscritto all’ufficio di collocamento disabili (ai sensi della legge 68/99); o In caso di non iscrizione alle liste di collocamento, bisogna disporre di un certificato di incollocabilità; può percepire l’assegno anche chi è occupato part-time, in tal caso infatti si può non essere 20
cancellati dalle liste di collocamento; o Disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.017,26; o Non usufruire di altre pensioni erogate dall’I.N.P.S. o altri enti allo stesso titolo; o Importo 2005: Euro 233,87 per 13 mensilità. 3.3 La pensione sociale - requisiti Al compimento del 65° anno di età in sostituzione della pensione di inabilità o dell’assegno mensile di assistenza, è corrisposta la pensione sociale. 3.4 L’indennità mensile di frequenza - requisiti L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla L. 289/90. Tale contributo è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non può essere erogata ne a coloro che percepiscono l’indennità di accompagnamento, ne ai sordomuti che percepiscono l’indennità di comunicazione. L’indennità di frequenza non ha carattere continuativo, ma limitato, ed è subordinata al periodo di effettiva frequenza del minore a trattamenti terapeutici e riabilitativi, a corsi scolastici o di formazione professionale. Di seguito si riportano i criteri di assegnazione: o Essere invalidi civili minori di 18 anni, ai quali siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età; o Essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno; o Frequenza continua o periodica di: centri ambulatori o diurni, pubblici o privati (purchè convenzionati), anche di tipo semiresidenziale specializzati nel trattamento riabilitativo; scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado compresa la scuola materna; centri di formazione o di addestramento professionale; o non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.017,26; o Importo 2005: Euro 233,87 La Sentenza della Corte Costituzionale 20-22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 c. 3, nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido. 3.5 L’indennità di accompagnamento – requisiti L’indennità di accompagnamento può essere concessa in presenza delle 21
condizioni di seguito riportate: o Avere il riconoscimento di un’invalidità totale, non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell’età; o Essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno; o Non essere ricoverati in istituto con pagamento della retta a carico dello stato o di ente pubblico (l’indennità è sospesa in caso di ricovero in reparti riabilitativi o per lunga degenza); o Viene erogata indipendentemente dall’età; o È indipendente dal reddito personale; o Importo 2005: Euro 443,83 per 12 mensilità. L’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e la titolarità di un patente speciale, purchè sussistano i requisiti sanitari. Per l'interpretazione autentica si ricorda che l’art. 1 (L. 392/84) ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 1 della L. 18/80, deve cioè intendersi l’equiparazione, a partire dal 01.01.83, dell’indennità di accompagnamento, istituita in favore degli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti, a quella goduta dai grandi invalidi di guerra. 3.6 Distinzioni 3.6.1 La pensione per i ciechi assoluti L’art. 8 della L. 66/62. stabilisce che la pensione è concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico. La provvidenza era stata estesa ai minorenni dall'art. 14 c. 7 della L. 33/80 successivamente, l'art. 5 della L. 508/88 ha precisato che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione, ma l'indennità di accompagnamento. I requisiti sono analoghi a quanto detto a proposito della Pensione d’Inabilità, ad eccezion e delle seguenti condizioni: Importo 2005: o Euro 252,91 per 13 mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto. o Euro 233,87 per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche in parte, dello Stato (o di Ente pubblico). 3.6.1.a La pensione per i ciechi parziali La pensione è stata istituita dall'art. 8 della L. 66/62 a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi 22
gli occhi anche con eventuale correzione. La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 c. 7 della L. 33/80. Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico. I requisiti sono analoghi a quanto detto a proposito della Pensione d’Inabilità, tranne: o essere stato riconosciuto cieco parziale, cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione; o Importo 2005: Euro 233,87 per 13 mensilità. 3.6.1.b L'indennità speciale per i ciechi parziali L'indennità speciale è stata istituita dall'art. 3 della L. 508/88. Tale contributo spetta ai ciechi parziali e viene erogato al solo titolo della minorazione cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato. Di seguito si riportano le condizioni per il rilascio: o è indipendente dall'età; o essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione; o è indipendente dal reddito personale; o Importo 2005: Euro 161,30 per 12 mensilità. L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra. L'indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali. 3.6.1.c L'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti L'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti è stata istituita dalla L. 406/68 (art. 1). Viene erogata al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dal reddito personale e dall'età. Di seguito si riportano le condizioni per il rilascio: o essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno; o essere stato riconosciuto cieco assoluto; o è indipendente dal reddito; o è indipendente dall'età. Ù 23
o
Importo 2005: Euro 669,21 mensili per 12 mensilità.
È cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali oppure ai sordomuti. È incompatibile con l'erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra. Non preclude la possibilità di svolgimento di attività lavorativa. 3.6.2 La pensione per sordomuti La L. 381/70 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza, provvidenza economica che ha assunto la denominazione di "pensione" con l'art. 14 c. 7 della L. 33/80. Tale contributo è concesso alla persona sordomuta e cioè il minorato sensoriale dell'udito. Ai fini dell'erogazione della provvidenza, l'interessato deve trovarsi in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione. I requisiti sono analoghi a quanto detto a proposito della Pensione d’Inabilità, ad eccezione delle seguenti condizioni: o non disporre di un reddito personale superiore a Euro 13.739,69 annue; o essere stato riconosciuto sordomuto; o Importo 2005: Euro 233,87 per 13 mensilità. o È incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro. 3.6.2.a Sordomuti: l'indennità di comunicazione L'indennità di comunicazione è stata istituita dall'art. 4 della L. 508/88. Criteri di concessione sono diversi a seconda se il richiedente è maggiore o minore dei 12 anni. Nel caso in cui l’età è inferiore ai 12 anni l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore. Mentre se l’individuo ha un’età superiore ai 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Di seguito si riportano le condizioni per il rilascio. o essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno; o essere stato riconosciuto sordomuto (con le precisazioni di cui sopra); o indipendente dall'età; o indipendente dal reddito personale, 24
o Importo 2005: Euro 223,38 per 12 mensilità.
L'erogazione dell'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza (per i minori); non è incompatibile con la titolarità di una patente di guida; non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma; è cumulabile con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili. Spetta anche nel caso di ricovero in istituto. 3.7 L’amministratore di sostegno Fino ad oggi la normativa italiana prevedeva solo due formule a tutela delle persone incapaci di agire: l'interdizione e l'inabilitazione. Nel primo caso in una sentenza, il giudice nomina un curatore, mentre, nel secondo caso, il giudice nomina un tutore. Da quel momento in poi la persona disabile può agire solo tramite chi lo assiste, che risponde delle sue azioni esclusivamente al giudice. Si tratta di una disposizione piuttosto lunga, complicata burocraticamente, che ha un notevole costo economico e delle ripercussioni sulla persona con disabilità. Infatti chi è interdetto non ha più alcuna capacità di agire, non può stipulare contratti, fare testamento o sposarsi, né accedere ad un pubblico impiego. Una disposizione nata per tutelare la persona disabile, quindi, non è infrequente che finisca per rappresentare un vincolo eccessivo. Inoltre la normativa è spesso "sovradimensionata" rispetto alle effettive necessità di protezione delle persone con disabilità. Non sempre, infatti, la cosiddetta "infermità di mente" è tanto grave da necessitare di un'interdizione o di un'inabilitazione. Ed infine le due formule sono pensati solo per le persone "in condizioni di abituale infermità di mente" e "incapaci di provvedere ai propri interessi". A tutti questi limiti tenta di rispondere il nuovo istituto dell'amministratore di sostegno, introdotto dalla L. 6/04 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" n. 14 del 19.01.04). Il nuovo iter prevede che l'amministratore di sostegno venga comunque nominato dal giudice tutelare, il quale può agire su segnalazione della famiglia, dei vicini, degli operatori del territorio, del pubblico ministero o dello stesso disabile. Egli dispone inoltre una rapida istruttoria, consultando anche il diretto interessato e chi gli è più vicino. Conclusa la fase istruttoria, emana poi un decreto, indicando l'amministratore di sostegno e precisando quali operazioni questi potrà effettuare "in nome e per conto" 25
del disabile. Per tale incarico viene precisata la data di inizio e fine. La differenza risiede quindi nel porre dei limiti agli atti (può essere anche uno solo) su cui è prevista l'assistenza. Per tutto il resto il disabile mantiene la propria capacità di agire. Per quanto riguarda il procedimento, che si svolge in modo informale, esso può essere gestito anche senza l'assistenza di un legale. Un altro aspetto rilevante è che l'istituto dell'amministratore di sostegno si rivolge non più solo alle persone con grave disabilità intellettiva o psichica (per i quali è ancora possibile ricorrere all'interdizione, anzi, in alcuni casi non si potrà che ricorrere all'interdizione), ma più in generale alle persone che possono avere necessità di protezione, magari momentanea o limitata. Basti pensare a disabili motori o sensoriali, tossicodipendenti, extracomunitari in difficoltà, alcolisti, persone con trauma temporaneo.
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4. Agevolazioni fiscali e tributarie: concetti generali La normativa fiscale prevede alcune agevolazioni da applicarsi all'atto della riscossione delle imposte indirette, delle imposte dirette e delle concessioni governative. Tali agevolazioni derivano dalla particolarità dell'oggetto dell'imposta (es. un ausilio, un servizio di assistenza ecc.), oppure dalla peculiarità del soggetto che dovrebbe versare tale imposta (es.: un'associazione ONLUS, un disabile ecc.); infine le agevolazioni investono la fonte o l'aliquota dell'imposta (es.: l'IVA al 4%, l'esenzione della tassa automobilistica). Agevolazioni per le persone con disabilità e i loro familiari sono previste dalla normativa che riguarda: l’IVA, l’IRPEF (imposte sui redditi), le tasse di concessione governativa e le tasse automobilistiche. Distinguiamo nell’ambito della normativa relativa alla dichiarazione dei redditi, redatta annualmente, i concetti di: Detraibilità: Le spese sostenute si detraggono dall'imposta lorda che si deve allo Stato; questa sottrazione è effettuata in percentuale; ad esempio le spese sanitarie sostenute nel 2002 possono essere detratte in ragione del 20%. Le spese ammesse alla detrazione sono indicate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi e dalle istruzioni per la compilazione dei Modelli 730 e Unico. Il meccanismo è, quindi, il seguente: se si è sostenuto una spesa (ammessa alla detrazione) di euro 1000, si potrà detrarre dall'imposta che si deve allo Stato euro 200. Deducibilità: è ammessa solo per pochi oneri (es. spese di assistenza specifica ad un portatore di handicap) e consente di sottrarre le relative spese sostenute e documentate dal reddito complessivo. Supponendo quindi che il reddito complessivo sia di 20.000 euro, e la spesa deducibile pari a 2.000 euro, il calcolo dell'imposta dovuta allo Stato sarà effettuato su 18.000 euro. 4.1.a Detraibilità: spese mediche e di assistenza specifica La normativa tributaria prevede un diverso trattamento per le spese mediche generiche e di assistenza specifica e per quelle sanitarie. Le prime, se sostenute da una persona con handicap grave o nel suo interesse, possono essere dedotte, cioè sottratte dal reddito complessivo. Le seconde possono essere detratte in ragione del 19% dall'imposta lorda. Tra le spese mediche generiche e di assistenza specifica rientrano, oltre che le prestazioni rese da un medico generico, anche quelle relative: 27
o all'assistenza infermieristica e riabilitativa; o al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; o al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; o al personale con la qualifica di educatore professionale; o al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza, una comunità, un centro residenziale è possibile dedurre la parte della retta riconducibile alle spese mediche e paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che tali spese siano indicate chiaramente nella documentazione rilasciata dall'istituto di ricovero. Attenzione: queste spese possono essere dedotte anche nel caso siano state sostenute nell'interesse di un familiare, anche se questo non è fiscalmente a carico. Questa possibilità è particolarmente interessante, ad esempio, per quei contribuenti che pagano una retta di ricovero per i genitori che non sono conviventi né fiscalmente a carico. 4.1.b Detraibilità: Assistenza specifica prestata a persone senza grave disabilità La Legge 342/2000 ha previsto, relativa agli oneri sostenuti per l'assistenza specifica, una agevolazione più blanda per qualsiasi contribuente che quindi, anche se non è interessato da una grave disabilità, potrà comunque detrarre (e non dedurre) le spese sostenute, potrà cioè "sottrarre" il 19% di queste dall'imposta lorda dovuta all'Erario; quindi: Spesa di assistenza specifica
Contribuente senza handicap grave e permanente
Detraibilità (19% della spesa sostenuta sottratta dall'imposta lorda con franchigia di 125 €)
Spesa di assistenza specifica
Contribuente con handicap grave e permanente
Deducibilità (intero ammontare sottratto dal reddito complessivo)
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4.1.c Detraibilità: contributi colf o addetti all'assistenza La Legge 342/00 riconosce agevolazioni ai contribuenti che abbiano regolarmente assunto personale addetto "ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare". Gli oneri per i contributi previdenziali e assistenziali versati per questo personale possono appunto essere dedotti, fino ad un tetto massimo di 1500 €, dal proprio reddito complessivo. Questa agevolazione consente quindi di recuperare una parte, pur minima, della spesa sostenuta ad esempio per una colf o per un addetto all'assistenza, ma solo se questi sono stati assunti direttamente. 4.1.d Detraibilità: spese sanitarie Tra le spese sanitarie detraibili (oltre ai sussidi tecnici e ai veicoli) rientrano: o le prestazioni chirurgiche; o le analisi, le indagini radioscopiche, le ricerche e le applicazioni;ùle prestazioni specialistiche; o l’ acquisto o l’affitto di protesi sanitarie; o l’acquisto di medicinali; o gli importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. La detrazione spettante su tali spese (19%) è relativa solo alla parte che eccede i 125 € ca complessivi. 4.1.e La documentazione da produrre Anche la documentazione prevista è diversa a seconda che si tratti di spese mediche o di assistenza specifica oppure di spese sanitarie. Per gli aspetti comuni riprendiamo quanto previsto dalle istruzioni alla redazione degli ultimi Modelli 730: o la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare, corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta; o per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica, il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale).
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La ricevuta deve attestare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta., Iin alternativa alla prescrizione medica, il richiedente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata, se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari; o Nel caso in cui si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Nel caso poi che le spese siano riconducibili a prestazioni mediche generiche e di assistenza specifica, è necessario dimostrare che il contribuente o il familiare è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la seguente: o i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 104/92; o i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche; o i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso delle spese sanitarie (quelle detraibili) che non siano riconducibili a mezzi di locomozione, sollevamento, deambulazione o sussidi tecnici o informatici non è necessario dimostrare lo stato di handicap, in quanto all'agevolazione sono ammessi tutti i cittadini. 4.1.f Spese mediche all'estero Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
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Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata. 4.1.g Detraibilità: caso particolare Un trattamento di particolare favore è riservato alle persone che già sono esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per patologia. Le esenzioni dal pagamento della partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) sono attualmente previste per età, basso reddito, invalidità e, appunto, per alcune patologie definite con diversi decreti del Ministero della Sanità. Per queste persone, e solo per le spese che riguardano la loro patologia (es. visite specialistiche presso centri non convenzionati, farmaci non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, visite all'estero ecc.), è ora ammessa una forma più ampia di detrazione al momento della denuncia dei redditi. Se la persona affetta da patologia che dà titolo all'esenzione è titolare di un proprio reddito può detrarre la spesa sostenuta. Può però accadere che questa persona disponga di un reddito molto basso e quindi può portare in detrazione solo una parte della spesa sostenuta. Su questi casi interviene il "collegato fiscale", estendendo la possibilità di detrazione anche ai familiari conviventi con la persona affetta da patologia che dà diritto all'esenzione dal ticket anche se questa non è fiscalmente a carico. La detrazione può quindi essere operata solo nella parte non detratta dal diretto interessato e solo dai familiari conviventi e indicati dall'art. 433/CC e cioè coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle. Limite alla detrazione: 6.000 euro. Sottolineiamo che l'agevolazione non riguarda, ad esempio, le persone esenti da ticket per invalidità civile o per basso reddito o per età. 4.2 L’esenzione del ticket per invalidità Le persone che sono riconosciute invalide civili, del lavoro o di servizio, hanno diritto a non pagare o a pagare in forma ridotta, secondo le disposizioni delle singole Regioni, i ticket delle spese mediche e sanitarie. In base alla percentuale d'invalidità, sono identificate delle classi di difficoltà, cui corrispondono diversi livelli d'esenzione: o difficoltà lievi, corrispondenti ad invalidità comprese tra il 33,3% e il 66,6% (da 1/3 a 2/3), per la fruizione dell'assistenza protesica; 31
o difficoltà medio-gravi, corrispondenti ad invalidità comprese tra il 66.6% e il 99%, per l'esenzione anche dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie; o difficoltà gravi, corrispondenti ad invalidità pari al 100%, ai fini dell'esenzione dal pagamento della quota fissa sulla ricetta e dal ticket sulle cure termali. Per richiedere l'esenzione, è necessario il certificato di accertamento di invalidità rilasciato dalla ASL del proprio territorio. 4.3 Detraibilità: ausili e protesi È prevista la possibilità di detrarre, in sede di denuncia dei redditi, il 19% delle spese sostenute per l'acquisto di alcune protesi e ausili. Tra gli ausili detraibili rientrano: o le carrozzine per disabili; o apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; o l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione; o ausili per il sollevamento (sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, carrozzine montascale). La detrazione si applica integralmente e cioè sempre nella misura del 19% ma senza che venga applicata la franchigia di 125 euro prevista per le spese sanitarie. Per ottenere tale detrazione è necessario disporre della seguente documentazione: o prescrizione del medico curante (non necessariamente il medico di famiglia). In alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi; o fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico; per essere fiscalmente a carico, il disabile non deve essere titolare di redditi propri. Va poi dimostrato che il contribuente o il familiare a carico è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la seguente:
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o i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 104/92; o i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche; o i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione, non necessariamente da autenticare. 4.3.a Iva agevolata: ausili e protesi Possono godere dell'aliquota IVA agevolata i seguenti prodotti: o
apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche);
o
oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili);
o
oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre;
o apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un’infermità; o poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione; o i servo scala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; o
protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti.
4.4 Agevolazioni sui mezzi di trasporto I disabili o i loro familiari che acquistano un veicolo possono contare su quattro benefici fiscali: l'IVA agevolata, la detraibilità IRPEF, l'esenzione dal pagamento del bollo auto e l'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà. 1. L'IVA agevolata (4%) è riservata ai veicoli con cilindrata fino a 2000 cc, se a benzina, e 2800 cc, se con motore diesel, che rientrino in una delle seguenti categorie: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico. Si può beneficiare di questa agevolazione solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico avvenute prima della scadenza del quadriennio.
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2. La detrazione IRPEF, fatta valere al momento della denuncia dei redditi, è pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto e l'eventuale adattamento del mezzo di trasporto. Questa cifra va sottratta dall'imposta lorda che, per quell'anno, si deve all'erario e può essere suddivisa in quattro quote annuali di pari importo. La spesa ammissibile alla detrazione è di 18075, 99 euro (al 19%). La detrazione spetta solo ogni quattro anni, salvo cancellazione (distruzione, rottamazione) dal PRA prima dei quattro anni. In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, sarà possibile usufruire nuovamente della agevolazione, ma sottraendo dalla spesa di 18075, 99 euro, il relativo rimborso assicurativo. 3. Sono detraibili, sempre con il vincolo dei quattro anni, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione; sono escluse, quindi, le spese sostenute per gli interventi dovuti a normale usura del mezzo come pure i costi di esercizio quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. 4. L'esenzione dal pagamento del bollo auto spetta su un solo veicolo per volta. Per accedere a questo beneficio bisogna presentare una specifica domanda agli uffici periferici del Ministero delle finanze, allegando la documentazione prevista. 5. Anche in questo caso sono previsti gli stessi limiti di cilindrata fissati per l'IVA agevolata (2000 cc motore a benzina, 2800 motore diesel). 6. L'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà (es. IET, APIET ecc.) spetta sia in occasione dell'acquisto di un veicolo nuovo che di un veicolo usato. Su quali veicoli: Ferme restando le limitazioni di cilindrata (2000 cc a benzina, 2800 cc diesel) previste per l'IVA agevolata, solo alcune tipologie di veicoli sono ammesse ai benefici fiscali e tributari. Possono fruirne le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici. Per i disabili psichici, mentali o motori è possibile inoltre accedere alle agevolazioni anche se i veicoli sono motocarrozzette a tre ruote, motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici. Infine le spese sostenute a partire dal 2001 per l'acquisto di caravan, possono essere detratte in sede di denuncia dei redditi; sugli stessi veicoli si continua tuttavia a pagare l'IVA al 20%. Tutte le agevolazioni spettano direttamente alle persone con disabilità, o ai loro familiari che li abbiano fiscalmente a carico.
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Per "fiscalmente a carico" s’intende una persona con disabilità che non percepisce un reddito annuo superiore a 2840,51 euro e convive con il familiare che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali e tributarie. 4.4.a Disabili motori Ai fini delle agevolazioni fiscali sui veicoli rientrano nella categoria dei disabili motori: o I disabili titolari di patenti speciali con ridotte o impedite capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida; o I disabili che abbiano richiesto la patente speciale e che sono in possesso di certificato di idoneità alla guida; o I disabili motori che per la natura della loro menomazione o perché minorenni non possono conseguire la patente di guida speciale e che quindi devono essere trasportati o accompagnati da terzi. Nel caso in cui la disabilità motoria non comporti una grave limitazione delle capacità di deambulare o non dipenda da una pluriamputazione, gli interessati, o i familiari che li abbiano in carico fiscale, devono obbligatoriamente adattare il mezzo al trasporto quale condizione per accedere ai benefici fiscali. I veicoli destinati al trasporto di disabili, per essere considerati tali, devono essere opportunamente allestititi con almeno uno degli adattamenti previsti dal Ministero dei Trasporti. Per i veicoli adattati alla guida possono essere considerati adattamenti anche quelli prodotti in serie (ad esempio il cambio automatico), purché tali dispositivi siano riportati come prescrizione nella patente di guida o nel foglio rosa. Inoltre gli allestimenti al trasporto debbono essere caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, tali da comportare effettivi adattamenti: quindi non possono essere semplici aggiunte di normali "optionals", ovvero consistere nell’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo e da montarsi, in alternativa, a richiesta. Documentazione per iva: Chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all'ufficio doganale: o Fotocopia della patente speciale, o richiesta avanzata per l'ottenimento della stessa; nel caso del disabile "trasportato" tale documento non è richiesto; o Certificazione attestante l'invalidità o l'handicap di carattere motorio rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti;
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o Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall'applicazione dell'IVA agevolata; o Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo. L'IVA agevolata dev’essere applicata anche alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati, e alle cessioni di strumenti e accessori montati sui veicoli. La documentazione necessaria per accedere a quest'ultima agevolazione è un’autodichiarazione in cui l'acquirente specifica che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie e, se necessario, che il disabile è fiscalmente a carico. Documentazione per IRPEF: per ottenere la detrazione IRPEF occorrono: o Certificato di handicap rilasciato (ex art. 3 della L. 104/92) oppure altra certificazione rilasciata da una Commissione pubblica da cui risulti la ridotta o impedita capacità motoria. Tale documentazione, qualora non se ne disponga già, può essere richiesta all'ASL di competenza; o Fattura del veicolo e dell'eventuale adattamento alla guida o al trasporto. Documentazione per esenzione dal bollo auto: per accedere a questi benefici è necessario presentare la richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate (Ministero delle Finanze) competente per Provincia, allegando la seguente documentazione: o Copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo; o Copia della patente speciale (non richiesta se il mezzo è adattato al trasporto); o Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, ove necessario; o Copia del certificato di invalidità o di handicap, rilasciato da una Commissione pubblica, ove sia indicato o si possa evincere che la disabilità comporta "ridotte o impedite capacità motorie permanenti".
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4.4.b. Disabili motori con gravi difficoltà di deambulazione Le persone con disabilità motoria che comporti una grave difficoltà di deambulazione o che derivi da una pluriamputazione, non devono obbligatoriamente adattare il veicolo per poter accedere alle agevolazioni fiscali. Tali condizioni devono essere dimostrate esibendo il certificato di handicap grave rilasciato, dalla ASL competente, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge 104. Questo documento non va confuso con il certificato di invalidità. Documentazione per IVA: chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all'ufficio doganale: o Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dell'applicazione dell'IVA agevolata; o Nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione); o Documentazione sanitaria: i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, devono presentare il verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del c. 3, dell'art. 3 della L. 104/92) derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. L'IVA agevolata deve essere applicata anche alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati, e alle cessioni di strumenti e accessori montati sui veicoli. La documentazione necessaria per accedere a quest'ultima agevolazione è una auto-dichiarazione in cui l'acquirente specifica che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie e, se necessario, che il disabile è fiscalmente a carico. Documentazione per IRPEF: per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre della seguente documentazione: o Verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del c. 3, dell'art. 3 della L. 104/92) derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione; o Fattura del veicolo. Documentazione per esenzione dal bollo auto: per accedere a questi benefici è necessario presentare la richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia, allegando la seguente documentazione: 37
o i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, devono presentare il verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del c. 3, dell'art. 3 della L. 104/92). Disabilità derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. o Nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione); o Copia della carta di circolazione. 4.4.c Disabili psichici o mentali Le persone con disabilità mentale e psichica sono state ammesse solo nel 2001 alle agevolazioni fiscali sui veicoli. In questi casi i benefici vengono concessi senza l'obbligo di adattamento del veicolo. Vi è tuttavia un'altra condizione: il disabile dev’essere un invalido civile titolare di indennità di accompagnamento. Sono esclusi quindi i disabili titolari di indennità di frequenza. Documentazione per l'IVA: chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all'ufficio doganale: o Certificazione attestante l'invalidità rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tale accertamento; dalla certificazione deve risultare la titolarità dell'indennità di accompagnamento. In aggiunta deve essere prodotto anche il certificato di handicap grave previsto dall'art. 3 c. 3 della L. 104/92; o Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall'applicazione dell'IVA agevolata; o Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo. Documentazione per IRPEF: per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre della seguente documentazione: o Certificazione attestante l'invalidità rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tale accertamento; dalla certificazione deve risultare la titolarità dell'indennità di accompagnamento. In aggiunta deve essere prodotto anche il certificato di handicap grave previsto dall'art. 3 c. 3 della L. 104/92; o Fattura del veicolo.
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Documentazione per l'esenzione dal bollo auto: per accedere a questi benefici è necessario presentare la richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia, allegando la seguente documentazione: o Certificazione attestante l'invalidità rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tale accertamento; dalla certificazione deve risultare la titolarità dell'indennità di accompagnamento. In aggiunta deve essere prodotto anche il certificato di handicap grave previsto dall'art. 3 c. 3 della L. 104/92; o Atto attestante che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo (es. fotocopia della prima pagina dell'ultimo Modello 730 o Unico o autocertificazione). 4.4.d Disabili sensoriali I non vedenti e i sordomuti possono godere delle agevolazioni legate all'acquisto e al possesso di veicoli anche se non adattati al trasporto. I non vedenti e i sordomuti possono accedere ai benefici solo in caso di acquisto di autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici. Non è concessa quindi nessuna agevolazione relativamente ai motoveicoli. Non è prevista, inoltre, per questa categoria di disabili, l'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà. La Circolare n. 72 del Ministero delle Finanze del 30.07.01 ha precisato che le agevolazioni spettano oltre che ai ciechi totali e parziali (prima venivano denominati assoluti, decimisti e ventesimisti) anche agli ipovedenti gravi, cioè coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 per cento. Sono invece esclusi dai benefici gli ipovedenti mediogravi e lievi e cioè coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione oppure il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento, e coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione oppure il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento. Documentazione per l'IVA: chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all'ufficio doganale: o Certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta, o il sordomutismo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti; 39
o Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall'applicazione dell'IVA agevolata; o Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo. Documentazione per l'IRPEF: per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre della seguente documentazione: o Certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta, o il sordomutismo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti; o Fattura del veicolo. Documentazione per l'esenzione dal bollo auto: per accedere a questi benefici è necessario presentare la richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia, allegando la seguente documentazione: o Certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta, o il sordomutismo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti; o Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo (es. fotocopia della prima pagina dell'ultimo Modello 730 o Unico). Nessun limite di cilindrata per ottenere l'esenzione dal pagamento del bollo auto. Il "collegato fiscale" alla Finanziaria 1999 ha invece eliminato tutti i margini di interpretazione: l'esenzione dal pagamento del bollo auto spetta alle stesse condizioni previste per ottenere l'IVA agevolata. Pertanto: limiti di cilindrata che per i motori a benzina sono di 2000 cc e per quelli diesel sono di 2800 cc (L. 342/2000, art. 50, c. 3). Il camper o caravan pur adattato non rientra a tutt'oggi fra le categorie di veicoli per i quali è applicabile l'aliquota IVA agevolata; possono godere infatti di quel beneficio le motocarrozzette, i motoveicoli per il trasporto promiscuo, i motoveicoli per trasporti specifici, le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici. Da precisare che per la spesa del camper o del caravan è possibile usufruire della detrazione Irpef del 19%.
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5. Diritto al lavoro La L. 68/99 ha riformato il collocamento obbligatorio a favore delle persone con disabilità. Questa norma prevede che tutti gli invalidi civili, con una percentuale superiore al 45%, possano iscriversi alle liste speciali di collocamento che sono attivate presso gli Uffici del lavoro competenti. Per iscriversi è necessario disporre, oltre che del certificato di invalidità anche di un certificato che attesti e descriva le capacità residue al lavoro. Questa certificazione viene rilasciata dalla Commissione operante in tutte le ASL. La prima cosa da fare quindi è rivolgersi alla Commissione per l'accertamento delle invalidità civili e richiedere l'accertamento ai sensi della L. 68/99. Nel caso l'ASL non avesse ancora attivato la Commissione per l'accertamento delle capacità lavorative residue, può rivolgersi direttamente all'Ufficio del lavoro, in quanto potrebbe essere provvisoriamente ammessa l'iscrizione alle liste di collocamento speciale dietro presentazione del certificato di cui è già in possesso. 5.a Agevolazioni Lavorative Già la L. 104/92 prevedeva 3 giorni di permesso mensili o il loro equivalente frazionamento ad ore per i disabili lavoratori maggiorenni riconosciuti con handicap grave. Analogamente genitori, parenti ed affini entro il terzo grado (anche non conviventi) possono usufruire degli stessi permessi purchè prestino assistenza in via continuativa ed esclusiva. Nel caso di minorenni i permessi sono prolungati fino a tre anni di età per l’astensione facoltativa; in alternativa possono usufruire di 2 ore giornaliere e, dopo i 3 anni, 3 giorni di permesso mensile. Possono usufruirne anche i genitori adottivi; mentre sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici. Il prolungamento dell’assenza facoltativa è coperto da un’indennità pari al 30% della retribuzione ed ha retribuzione figurativa utile ai fini dell’anzianità di servizio. I permessi giornalieri sono retribuiti e computati ai fini dell’anzianità di servizio, ma sono esclusi gli effetti relativi a ferie, tredicesima mensilità e/o gratifica natalizia. Per frazioni di giornata di lavoro (6 ore) si ha un’ora di permesso. Non si hanno permessi nel caso di ricovero a tempo pieno del disabile. Dal 1 gennaio 2001 a genitori o fratelli/sorelle conviventi spettano in alternativa congedi straordinari per la durata massima di 2 anni rispetto alla vita lavorativa. La relativa retribuzione corrisponde ad un’indennità pari all’ultima retribuzione. 41
6 Premessa È dal 1989, in poi, che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici o alla ristrutturazione di interi fabbricati devono essere redatti in base alla prescrizioni di alcune leggi specifiche. Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, per renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Se l'edificio è successivo al 1989 o se l'attività è stata avviata dopo quella data, dev’essere garantita almeno l'adattabilità, il datore di lavoro deve mettere il proprio dipendente nelle condizioni di lavorare in sicurezza. A questo proposito il riferimento è il noto Dec. Legis. 626/94, che all'art. 30 cc 4, 5, 6 recita: “4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap. 5. L'obbligo di cui al c. 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap. 6. La disposizione di cui al c. 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.” 6.a Agevolazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche La L. 13/89 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. 42
Purtroppo spesso tali contributi non sono stati erogati o lo sono stati solo parzialmente a causa di una certa discontinuità nel finanziamento del relativo fondo. La norma più recente di finanziamento della L. 13/89 è la L. 350/03, n. che all'art. 3 c. 116 prevede un finanziamento pari a 20 milioni di euro per il 2004. Gli aventi diritto - presentano domanda di contributo: o i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti; o coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente; o i condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari; o i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità. È bene ricordare che i disabili in possesso di una certificazione attestante un’invalidità totale con difficoltà di deambulazione, hanno diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi. Occorre precisare che le domande di contributo sono ammesse solo per interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche e sono concedibili per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili. I comuni devono accertare che le domande non siano riferite ad opere già esistenti o in corso di esecuzione. Se non è possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche, risultino strettamente idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero ottenuti se l'opera fosse stata realizzabile; l'esempio classico è quello del servoscala o della carrozzina montascale. Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su: o Parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio); o Immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all'interno di un appartamento). Il contributo può essere erogato per: o Una singola opera (es. realizzazione di una rampa); o Un insieme di opere connesse funzionalmente cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante). 43
Se di un unico intervento possono fruire più disabili, viene concesso un solo contributo. Ugualmente, quando si devono eliminare varie barriere nello stesso immobile e che ostacolano la stessa funzione, bisogna formulare un'unica domanda: il contributo sarà uno solo. Se varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad esempio: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), il disabile può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuno degli interventi. Se l'immobile è soggetto ai vincoli storico-artistici o ambientali, l'interessato deve richiedere l'autorizzazione all'intervento alle autorità competenti. Inoltre, qualora l'immobile rientri nella categoria delle costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, il richiedente deve provvedere ad adempiere all'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità. Presentazione della domanda - La domanda in carta da bollo dev’essere presentata al sindaco del comune dov’è l'immobile entro il 1° marzo di ogni anno dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuove gli ostacoli alla sua mobilità. Nel caso di pluralità di disabili, potenzialmente fruitori del medesimo intervento, la domanda può essere formulata da uno o più di essi. Non possono invece presentare la domanda altri soggetti, neanche quelli (ad esempio il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio) che, affrontando la spesa, possono essere titolari del diritto ai contributi: se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal disabile la domanda dev’essere da questi sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione. Ciò significa che quando un contributo viene richiesto da un condominio sarà il disabile a presentare la domanda, anche se il beneficiario del contributo sarà poi chi ha sostenuto effettivamente la spesa. Nella domanda, infatti, dev’essere indicato il soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi in chi ha effettivamente sostenuto le spese per la realizzazione dell'opera. Questi può pertanto coincidere con il disabile che ha presentato la domanda qualora sia lui a sostenere la spesa, oppure può essere il familiare cui il disabile è fiscalmente a carico. Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio nella domanda deve indicarsi il nominativodell'amministratore. In sintesi: a presentare la domanda è sempre il disabile (o il curatore o il tutore), il beneficiario del contributo, invece, può essere anche un'altra persona che abbia effettivamente sostenuto la spesa. Domanda e relativa documentazione - L'istanza deve contenere la 44
descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista. Non è necessario un preventivo analitico, né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, anche se per opere di una certa entità è consigliabile ricorrere ad un progettista. Alla domanda devono essere allegati: Il certificato medico, in carta semplice, può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, e deve attestare l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne derivano, con specificazione, ove occorre, che l'handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell'assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione della ASL; si ritiene che possano essere accettati anche certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (es. invalidità di guerra, servizio, lavoro ecc.). L'autocertificazione deve specificare l'ubicazione dell'immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire. Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni. L'interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati e non sono in corso di esecuzione. Deve altresì precisare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi. Il disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui si intende intervenire. Non si ha diritto ai contributi se l'immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria; si perde inoltre diritto al contributo, se dopo aver presentato l'istanza o dopo aver effettuato i lavori si cambia dimora. Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, correndo il rischio dell’eventuale mancata concessione di contributo. Importo del contributo - L'entità del contributo è determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato. La L. 13/89 è stata finanziata in modo discontinuo e questo ha comportato che i relativi contributi non siano stati erogati secondo le entità a suo tempo previste dalla stessa Legge e dalla Circ. 1669/89 che di seguito ricordiamo: 45
o Spesa fino a 2582,28 €: contributo fino a copertura della spesa; o Spesa da 2582,28 € a 12.911,42 €: contributo aumentato del 25% sulla spesa sostenuta che eccede i 2.582,28 €; o Spesa da 12.911,42 € a 51.645,69 €: contributo aumentato di un ulteriore 5% sulla cifra che eccede i 12.911,42 €; o Se la spesa supera i 51.645,69 €, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa cioè 7099,59 €. I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al disabile; tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta. Infatti il contributo è pari all’effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici. L'erogazione del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al sindaco la conclusione dei lavori con trasmissione della/e fattura/e. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo. Il procedimento amministrativo - È utile ripercorre il procedimento amministrativo dalla presentazione della domanda all'erogazione del contributo. 1 - L'interessato presenta la domanda entro il 1° marzo di ciascun anno; 2 - L'amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza di tutti i requisiti necessari alla concessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori ed alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare; 3 - Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune e forma l'elenco che dev’essere reso pubblico mediante affissione presso la casa comunale; 4 - Il sindaco comunica alla regione il fabbisogno, unitamente ad un elenco delle domande ammesse ed a copia delle stesse; 5 - La regione determina il fabbisogno complessivo e trasmette al Ministro dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati; 46
6 - Il Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto interministeriale in proporzione al fabbisogno indicato dalle regioni; 7 - Le regioni ripartiscono le somme assegnate ai comuni richiedenti, privilegiando il fabbisogno dei comuni ove sono state presentate domande con diritto di precedenza; 8 - I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità assegnano, dandone tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi agli interessati. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, primo criterio da applicare è quello della assoluta precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali; criterio subordinato è quello dell'ordine cronologico di presentazione delle domande; 9 - Il contributo così computato deve essere erogato entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture. 6.b Campania: contributi per l'eliminazione delle barriere La Regione Campania non ha disposizioni specifiche per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Con la LR 11/84 (art. 18), tuttavia, assegna, con piani annuali, ai Comuni che ne facciano richiesta, un apposito fondo finalizzato al parziale rimborso delle spese per la rimozione delle barriere negli alloggi o negli edifici occupati da cittadini disabili. 6.2 Mobilità: patente di guida Dopo l'abolizione della categoria delle patenti F, al disabile possono essere rilasciate le patenti A, B, C o D speciali. Di seguito si riportano le fasi per il rilascio. La visita - Per ottenere il rilascio di una delle patenti speciali, il disabile dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale (CML) preposta a tale accertamento; vi è solitamente almeno una Commissione per provincia. La CML è presieduta dal Responsabile della medicina legale della ASL, in cui è ubicata, e composta da altri due medici e integrata (per le patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della carriera direttiva della M.C.T.C., a sua volta la CML può avvalersi di esperti (art. 330 Regolamento del CdS).
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La visita di idoneità, si richiede presentando un certificato medico redatto su un apposito modulo unitamente ad un documento di riconoscimento; se già titolare di una patente normale (che verrà trasformata in speciale), quest’andrà esibita in luogo del documento di riconoscimento. La visita può essere richiesta anche presso una Commissione diversa da quella di residenza; in tal caso, tuttavia, è discrezione della stessa accettare o meno tale istanza di accertamento. Nel corso della visita potrà essere esibita ulteriore documentazione clinica (preferibilmente rilasciata da un servizio di riabilitazione o da uno specialista della malattia invalidante in questione) in possesso del disabile; il quale può, inoltre, farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia. Nel caso che, nel corso della visita e dell'analisi dei certificati anamnestici, la Commissione nutra dubbi circa l'idoneità, si deve procedere ad una prova pratica alla guida di un veicolo "adattato in relazione alle particolari esigenze". Questo significa che l'idoneità non può essere rifiutata solo sulla base di valutazioni cliniche o documentali. Il certificato di idoneità rilasciato dalla CML è valido 90 giorni. Il ricorso - Purtroppo accade che le CML considerino il candidato non idoneo. Se il disabile ritiene l'accertamento dell'idoneità insufficiente o condotto in modo superficiale può rifiutarsi di sottoscrivere il verbale di visita. La prassi più comune è, tuttavia, il ricorso: il disabile può richiedere di essere sottoposto a una nuova visita di accertamento. Esso va inviato, entro 30 giorni dal diniego e a mezzo raccomandata AR, a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ex "Mot 5" - via G. Caraci, 36 00156 Roma. Alla richiesta di nuovo accertamento va allegato il documento di diniego rilasciato dalla CML (che è importante farsi rilasciare dopo la visita). La Direzione Generale della M.C.T.C. segnalerà al richiedente la data e la Commissione Superiore a cui rivolgersi per il nuovo accertamento. Anche in questo caso il disabile potrà farsi assistere da un medico di fiducia, i cui oneri sono a carico del disabile stesso. L'esame di guida - La CML indica, nel certificato di idoneità, i dispositivi di guida che il disabile dovrà utilizzare; tali modifiche saranno riportate prima sul foglio rosa e poi sulla stessa patente di guida. 48
Dopo il riconoscimento di idoneità e il rilascio del foglio rosa, il disabile potrà esercitarsi alla guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento della patente utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti. In fase di esame pratico, è facoltà dell'ingegnere della Motorizzazione Civile confermare gli adattamenti ipotizzati dalla CML o prevederne di diversi. Lo stesso disabile può richiedere adattamenti diversi da quelli che la Commissione Medica aveva prescritto. Non è obbligatorio utilizzare, per l'esercitazione alla guida, un veicolo dotato di doppi comandi o la propria vettura o quella della scuola guida, importante è che la vettura sia adattata con i sistemi prescritti dalla CML. La patente di guida riporterà gli adattamenti definitivi: il disabile potrà condurre solo i mezzi provvisti di tali dispositivi di guida. Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale, l'esame di guida non dev’essere sostenuto; potrà condurre qualsiasi mezzo, purché provvisto degli adattamenti indicati nel certificato di idoneità rilasciato dalla CML. Il rinnovo - Per le patenti speciali è prevista una validità di cinque anni, anche se spesso -viste le specifiche situazioni o specifiche patologie invalidanti- viene indicata una validità inferiore. Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario presentare alla CML Provinciale, un certificato medico, redatto su apposito modulo, e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità. È consigliabile presentare la richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza della patente. La patente europea - Fino ad oggi nelle patenti speciali veniva descritto per esteso anche l'adattamento obbligatorio, ad esempio: "cambio automatico, freno a lungo braccio, acceleratore al volante ecc.". La nuova patente europea prevede la medesima impostazione e i medesimi codici in tutti i Paesi aderenti all'Unione Europea. Con il recepimento della Direttiva comunitaria, che istituisce la patente europea, anche le descrizioni degli adattamenti dovranno essere sostituite da un codice numerico. Su questo specifico aspetto infatti è stata approvata il 14.09.00, un'ulteriore direttiva comunitaria (Dir. 2000/56/CE) che introduce codici comunitari armonizzati per le patenti di guida. Il Ministero dei trasporti, d'accordo con la Commissione Europea, ha adottato in anticipo codici e procedure utili ad inserire il maggior numero di informazioni possibili sulle nuove patenti di guida, anche per eliminare i fogli aggiuntivi recanti gli adattamenti dei comandi per le patenti speciali. 49
Queste indicazioni sono contenute nella Circolare del Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri (ex MCTC) B/45 del 12.06.01. Le CML, dal 21 giugno del 2000, devono indicare nel certificato relativo alle patenti speciali, oltre alla descrizione degli adattamenti prescritti, anche i corrispondenti codici e subcodici. Gli adattamenti saranno poi indicati sulla patente speciale solo attraverso i codici che li contraddistinguono e che sono elencati nella Circolare e che essendo stati elaborati dalla Commissione europea potranno essere modificati solo dai competenti organi comunitari. Nelle patenti quindi troveremo solo delle codificazioni numeriche. Gli Uffici periferici della Motorizzazione, devono verificare che i codici riportati nel certificato medico corrispondano agli adattamenti descritti in chiaro. Se la commissione medica non avesse provveduto ad indicare i codici, gli Uffici della MCTC devono annotarli sulla pratica. L'attività di controllo si complica anche per le forze dell'ordine che devono poter verificare se il conducente abbia dotato il proprio veicolo con gli adattamenti prescritti. Un'osservazione forse estemporanea: se non vi sarà un sistema di traduzione dei codici, comprensibile anche alle persone disabili, queste rischiano di non sapere con esattezza quali siano gli adattamenti prescritti. Le minorazioni - L’elenco delle minorazioni è notevolmente semplificato. Sono tredici le categorie strettamente connesse agli adattamenti possibili per ciascun caso. Vediamole: o minorazione all'arto inferiore sinistro; o minorazione all'arto inferiore destro; o minorazioni agli arti inferiori (difetti di coordinazione, amputazione degli arti inferiori ecc.); o arti inferiori non funzionali (amputazione, paralisi, difetti della posizione seduta ecc.); o minorazione all'arto superiore destro; o minorazione all'arto superiore sinistro; o minorazioni agli arti superiori; o minorazioni arto superiore sinistro e arto inferiore sinistro; o minorazioni arto superiore destro e arto inferiore destro; o minorazioni a tre arti; 50
o minorazioni ai quattro arti - lesione midollare alta (da C5 a C7); o statura ridotta - focomelia; o altre. I codici cumulativi - La nuova Circolare propone per ogni tipo di minorazione una serie di combinazioni di adattamenti. Le combinazioni previste sono 193, ma è ammessa la possibilità di prescrivere e ottenere anche combinazioni di adattamenti per ora non contemplate. Ad ogni combinazione corrisponde un codice cumulativo. Se da un lato questo sistema di codificazione va in direzione dell'omogeneità, non giova certo alla comprensione immediata da parte dell'utente. A favore della nuova disposizione va ammesso che troviamo, però, descrizioni di adattamenti che non comprimono in alcun modo le possibilità di scelta del prodotto da parte dell'utente. 6.2.a Circolazione e sosta: il contrassegno per invalidi Per le "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" e per i non vedenti è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto "contrassegno invalidi" o "contrassegno arancione". Questo contrassegno, previsto dall'art. 381 del DPR 495/6.12.92, e successive modifiche, permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati. La possibilità di ottenere il "contrassegno invalidi" è stata successivamente estesa anche ai non vedenti (DPR 503/1996 art. 12 c. 3). Per il rilascio, l'interessato deve rivolgersi alla propria ASL e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesi che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta oppure è non vedente. Una volta ottenuto tale certificato dovrà presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato della ASL. Il contrassegno ha validità quinquennale. È utile ricordare che il contrassegno può essere rilasciato anche a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro; in questo caso l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell'invalidità. 51
Da precisare che il facsimile di contrassegno, approvato dal "Regolamento al Codice della Strada", è uguale (e quindi valido) in tutta Italia ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo. Dev’essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo (qualsiasi esso sia). Il contrassegno prevede, oltre al pittogramma della persona in carrozzina, uno spazio dove riportare il numero di concessione e uno dove dovrebbero essere riportate le generalità del titolare. Il Garante per la protezione dei dati personali con Pronuncia del 19.01.99 è intervenuto, sollecitato da alcune associazioni, ravvisando una violazione alla normativa sulla privacy (L. 675/96) che tutela il trattamento e la diffusione dei dati sensibili. Il Garante, a questo proposito, è chiaro: il Legislatore deve provvedere a formulare un nuovo facsimile di tagliando, in cui le generalità del titolare non siano visibili. Attraverso il numero di concessione, infatti, un vigile può effettuare gli accertamenti del caso. Nel frattempo i Comuni possono emanare contrassegni che rispettino la privacy e autorizzare i titolari a mascherare o cancellare i propri dati personali. 6.2.b Rinnovo contrassegno arancione Dopo il primo rilascio, per il successivo rinnovo non è affatto necessario sottoporsi nuovamente a visita presso l'ASL di residenza. Il c. 5 dell'art. 381 del Regolamento del Codice della Strada prevede espressamente: "Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio."
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7 Premessa L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona in situazione di handicap nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Con la L. 118/71 si sono chiuse le scuole speciali per i bambini con handicap ed è iniziato un percorso che ha portato all’integrazione di tutti i bambini disabili nelle Istituzioni scolastiche. Oggi tutti gli alunni con disabilità hanno diritto ad una piena integrazione scolastica sancita dalla L. 104/92: A tutti gli alunni viene garantito il diritto alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado e ad un percorso formativo calibrato sulle diverse esigenze individuali. In riferimento agli Accordi di Programma e Distrettuali per l’integrazione scolastica di allievi in situazione di handicap, la certificazione redatta dal servizio di neuropsichiatria, nelle scuole statali e comunali, da diritto all’insegnante di sostegno per un numero variabile di ore, quantificate dal Dirigente scolastico in base alla gravità del caso e alle assegnazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione. Inoltre il Servizio di Neuropsichiatria Infantile predispone la Diagnosi Funzionale (accerta il tipo e la gravità del deficit, indicando le aree di possibile evoluzione) dell’alunno; partecipa agli incontri collegiali ai fini della formulazione del Profilo Dinamico Funzionale (indica l’alunno cosa sa fare, come lo sa fare e i progressi che s’ipotizza l’alunno possa conseguire ulteriormente con gli opportuni interventi scolastici) e del Piano Educativo Individualizzato (è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati e i percorsi integrati alla programmazione di classe finalizzati alla piena realizzazione del progetto di vita dello studente). Collabora con gli operatori scolastici ai progetti per l’orientamento scolastico e professionale e con la Pubblica Istruzione ed i Servizi Sociali. 7.a Diritto all’educazione e all’istruzione 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido. 2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona 53
handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. 5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. 6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico. 7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della L. 833/23.12.78. 8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. 9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali 54
sezioni staccate della scuola statale.
A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti. 10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto. 7.b Integrazione scolastica 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle L 360/11.05.76, e 517/04.08.77, e successive modificazioni, anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubbici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della L. 142/08.06.90. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate; b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali 55
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale; d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti; e) la sperimentazione di cui al DPR 419/31.05.74, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap. 2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati. 3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del DPR 616/24.07.77, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. 4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, c. 6, let. h). 5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al c. 1, let. e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato. 6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis). 6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di 56
appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16. (1 ter) 7.c Modalità di attuazione dell'integrazione 1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 399/23.08.88, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 4 della L. 168/09.05.89. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì: a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado; b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata; c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età. Nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 4, c. let. ), del DPR 416/31.05.1974, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. 2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della L. 341/19.11.90, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno. 3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la 57
definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati.
Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990. 4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione. 5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni. 6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. 7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. 7.d Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica 1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni. 2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da 58
insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento. 4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40 (2). (2) Vedi, anche, il D.M. 26 giugno 1992. 7.e Valutazione del rendimento e prove d’esame 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari. 5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6 -bis . É consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap , sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato. (2 bis) 5 - bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente 59
delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo. (2 ter
8. Diritto di voto Esistono precise indicazioni normative per favorire l'esercizio del diritto di voto da parte delle persone con disabilità. Farsi assistere - Secondo la normativa vigente sono da considerarsi "elettori fisicamente impediti", "i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità". Le persone con queste disabilità, e non con altre, possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore, purché questi risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al presidente di seggio, dev’ssere richiesto uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall'AziendaASL. Tale documento deve precisare che "l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore". Questi certificati devono essere rilasciati immediatamente, gratuitamente e in esenzione a qualsiasi diritto o applicazione di marche.Nel caso dell'elettore cieco può essere esibito, quale documento probatorio, il cosiddetto "libretto di pensione" dal quale si evince la cecità accertata. utile precisare che chi necessita di essere accompagnato solo fino alla cabina elettorale, ma poi è in grado di esercitare autonomamente il voto, non occorre che presenti alcun certificato. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è apportata un'apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito. I comuni devono assicurare un servizio di trasporto pubblico in modo da garantire il raggiungimento del seggio elettorale. Votare in un'altra sezione. Qualora la propria sezione elettorale sia inaccessibile, il disabile con difficoltà o impedimenti alla deambulazione può votare presso un'altra sezione, del proprio comune, priva di barriere architettoniche. Nei comuni ripartiti in più collegi (senatoriali, collegi uninominali, collegi provinciali) o in occasione dell'elezione degli organi circoscrizionali, la sezione scelta per la votazione deve appartenere al 60
medesimo collegio o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.
Per sapere se la sezione scelta corrisponde a questi requisiti è possibile rivolgersi all'Ufficio elettorale del Comune o al presidente della sezione stessa. Per poter essere ammesso al voto, il disabile deve presentare, assieme al certificato elettorale, un'attestazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dalla propria Azienda ASL o copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Nel caso non si disponga di alcuna certificazione oppure nell'ipotesi in cui dalla certificazione non sia possibile evincere con chiarezza che sussiste un'incapacità alla deambulazione, è possibile richiedere - senza alcun costo una visita all'Azienda ASL. Le Aziende ASL nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, devono garantire in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati e preposti per il rilascio di queste certificazioni. Sarà cura del presidente di seggio iscrivere il disabile nella lista elettorale della sezione e di prenderne nota nel verbale. 8.a L'accessibilità dei seggi elettorali Le disposizioni vigenti forniscono indicazioni circa l'accessibilità dei seggi elettorali. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale. Dev’ssere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri, o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza. I seggi debbono essere poi raggiungibili anche dall'esterno, dove dev’essere segnalata l'accessibilità attraverso il simbolo della carrozzina, tramite percorsi accessibili. I comuni devono provvedere al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e devono intervenire di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future 61
consultazioni.
9 Chi siamo La Cooperativa Sociale “Oltre i sogni” nasce a Sorrento nel maggio 2001, grazie all’impegno e alla dedizione di giovani che per anni spendono il loro tempo come volontari presso il Centro Diurno “Gli Aquiloni”. La denominazione “Oltre i sogni” nasce dalla volontà dei suoi fondatori di stimolare nell’altro la curiosità e di invogliare allo scambio di sogni realizzati e di sogni da realizzare. In pochi anni la Cooperativa riesce a guadagnare credibilità sul territorio, offrendo servizi di qualità a famiglie e a persone con diverse abilità e dando priorità: o Alle piccole dimensioni dell’Ente che garantisce un processo democratico nelle scelte decisionali; o Alla specializzazione e alla territorialità dell’Ente (ciò allo scopo di consentire ai suoi soci di lavorare nel paese di residenza e di maturare negli anni esperienza specifica); o Ai bisogni dell’utente e della sua famiglia; o Alla presenza di personale specializzato; o Alla formazione e all’aggiornamento del personale; o Alla continuità del rapporto operatore-utente; o All’erogazione di servizi in tempo reale. Nell’agosto 2002 la Cooperativa diventa associata del Consorzio “Icaro” che nasce grazie all’iniziativa di alcune cooperative sociali “storiche” della provincia di Caserta. 9.a Cosa Facciamo Attualmente la Cooperativa Sociale “Oltre i sogni” gestisce: o Il Centro Diurno per persone diversamente abili – Servizio del Piano Sociale di Zona “Penisola Sorrentina e Capri”; o L’Assistenza Specialistica per i percorsi educativi/formativi rivolti all’infanzia adolescenza – Servizio del Piano Sociale di Zona “Penisola Sorrentina e Capri”; o L’Assistenza Ludico-Balneare per gli afferenti al Centro A.I.A.S. di Sorrento; o Lo Sportello di informazione, ascolto, consulenza e supporto attivato presso il Comune di Sorrento – Assessorato alle Politiche Sociali 62
– Servizio del Piano Sociale di Zona “Penisola Sorrentina e Capri”; o Il Trasporto presso i Centri di riabilitazione, Comune di Sorrento – Servizio del Piano Sociale di Zona “Penisola Sorrentina e Capri”.
Co-gestisce con la Cooperativa “Prisma” l’asilo nido comunale sito in Sorrento, in via Pantano n° 18. Ha gestito: o L’ Assistenza Domiciliare alle Persone Disabili - I annualità Servizio del Piano Sociale di Zona “Penisola Sorrentina e Capri”; o Il Laboratorio di Lettura e Scrittura Creativa, all’interno del Progetto “Impara l’arte” rivolto a minori residenti in Sorrento; o La Ricerca Azioni per conto del Piano Sociale di Zona nell’anno 2001; o L’indagine sociale per conto dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Sorrento finalizzata a monitorare i disabili residenti nel comune in questione; o I Corsi di pasticceria, Ceramica e Informatica per conto dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Sorrento finalizzati a sviluppare abilità lavorative, tramite, l’acquisizione di un mestiere. Ha realizzato: o Aquilonews – I edizione del Giornalino a cura degli utenti fruitori del Centro Diurno “Gli Aquiloni”; o Colonia balneare per persone diversamente abili presso lo Stabilimento Balneare “Lido Letamare”; o “Le Abilità diverse” – manifestazione come momento di condivisione, di crescita e di confronto con le persone diversamente abili, tenuto presso Piazza Angelina il giorno 2 ottobre 2004; o “Un Natale diversamente abile” – festa natalizia per le persone diversamente abile tenuta presso la Sala Consiliare del Comune di Sorrento il giorno 22.12.2004; o “Una Strada per ogni esigenza” – vademecum a cura della Cooperativa “Oltre i sogni” e del Presidente del Tavolo di Concertazione SIG. Mario Esposito. Di seguito si riportano alcune notizie utili sui nostri servizi. Il Centro Diurno “Gli Aquiloni” - Premessa Il Centro “Gli Aquiloni” nasce a Sorrento nell’ex plesso della Scuola Materna in via Atigliana n° 19. Dopo la realizzazione delle necessarie opere di ristrutturazione e di adattamento della sede, la struttura diventa operativa, a partire dal 1 ottobre 1999. La gestione viene affidata fino al 28 febbraio 2003 alla Cooperativa Sociale “Il Pellicano” e all’Associazione “Un cuore per amico”. In seguito gli stessi volontari 63
che per anni avevano speso il loro impegno nel prendersi cura delle persone diversamente abili, fondano la Cooperativa “Oltre i sogni” e nel 2003 - con l’avvento del Piano Sociale di Zona “Penisola Sorrentina e Capri” - riescono a realizzare il loro sogno, diventando gestori dei servizi a favore delle persone diversamente abili.
La struttura ha carattere non residenziale; è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Gli afferenti al servizio possono ricevere: ospitalità diurna, assistenza materiale e specialistica , sopportarsi ad interventi personalizzati e partecipare ad attività laboratoriali. Numero prese in carico: Nel 2003 presso il Centro “Gli Aquiloni” erano accolte 22 persone diversamente abili, mentre, nel 2004 le prese in carico diventano 38. Si stima che nel 2005 il numero di fruitori del servizio resti invariato. Come si fa a partecipare – Le persone che hanno compiuto 16 anni possono produrre la domanda di iscrizione presso l’Ufficio Sportello Sociale del Comune di residenza. La richiesta va rinnovata ogni anno. Il Responsabile dell’Ufficio Sportello Sociale provvede a redigere apposita graduatoria e concorda con il Coordinatore del Servizio le modalità ed i tempi di inserimento, infatti, dopo la visita e l’accompagnamento presso la struttura i ragazzi vengono inseriti in gruppi di lavoro. Ha inizio, così, un periodo di osservazione a cura dell’equipe pluridisciplinare formata da uno Psicologo (coordinatore), un Educatore Professionale e da uno o più Esperti di Laboratori ad hoc. L’osservazione è finalizzata a valutare le abilità residue e a redigere successivamente un Piano Educativo Individualizzato. Tale documento viene sottoposto a revisione periodica, allo scopo di valutare i punti di forza e quelli di debolezza che hanno caratterizzato i percorsi attuati. Le nostre attività – Laboratorio di Ceramica; Laboratorio di Informatica; Laboratorio di Alfabetizzazione; Laboratorio di Educazione Stradale; Laboratorio di Lettura e Scrittura Creativa; Laboratorio di Musico-Terapia; Laboratorio di Grafico-Pittorico; Laboratorio di Corpo e movimento; Laboratorio di Cucina; Laboratorio di Educazione Sessuale; Laboratorio di Attività Ludica; Laboratorio di Educazione Teatrale. Progetto Polo O.H. - Premessa Il Progetto Polo O.H. si configura come un servizio di: o Informazione; o Ascolto; o Orientamento; o Consulenza alle persone diversamente abili e alle loro famiglie 64
residenti nel Comune di Sorrento. Le attività sono state distinte in: 1. Promozione - realizzata presso gli uffici pubblici, le chiese, i luoghi di ritrovo, i medici di base che hanno dato il loro consenso;
2. Screening - realizzato attraverso la redazione di n° 2 questionari di cui: 1 di tipo sociale somministrato a tutti i disabili residenti nel Comune di Sorrento, mentre, l’altro di tipo clinico somministrato da parte di uno psicologo a coloro che si sono rivolti allo sportello; 3. Sportello O.H. - attivato, il martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 4. Consulenze informative fornite agli afferenti allo sportello; 5. Corso di Pasticceria a cura del Sig. Mario Di Fiore; 6. Corsi di informatica e ceramica a cura degli esperti di laboratorio; 7. Servizio di trasporto - da i luoghi di istruzione ai Centri di riabilitazione siti in Vico Equense e Sorrento e viceversa; 8. Inserimento lavorativo di n°1 persona diversamente abile a cui sono stati impartiti e successivamente fatti mettere in pratica semplici comandi per tenere uno ambiente pulito; 9. Redazione vademecum, rivolto a disabili, famiglie e strutture che ne fanno richiesta. Come si fa a partecipare – La presa in carico avviene presso lo sportello O.H. dove un Operatore Specializzato ascolta le esigenze della persona diversamente abile e/o della sua famiglia. Dopodichè inoltra il caso ad un equipe plenaria formata da uno Psicologo e un Educatore Professionale che predispongono l’intervento ad hoc. Assistenza Specialistica nei percorsi formativi/educativi - Premessa Il Servizio di Assistenza Specialistica si rivolge a tutti i minori diversamente abili per i quali urge un supporto di tipo formativo. La presa in carico si realizza attraverso le seguenti fasi: o La famiglia presenta richiesta all’Ufficio Sportello Sociale del Comune di Residenza; o L’istanza viene analizzata da parte del Responsabile 3^ Area dell’Ufficio del Piano Sociale di Zona, dello Psicologo coordinatore del servizio, del Responsabile dell’Ufficio Sportello Sociale del Comune di residenza dell’utente, e dello Psicologo e dell’Assistente Sociale parte dell’Equipe Pluridisciplinare del distretto n°87-88 dell’A.S.L. NA5; o Il Responsabile dell’Ufficio Sportello Sociale del Comune di residenza dell’utente concorda con il Coordinatore del servizio le modalità ed i tempi che caratterizzano i singoli percorsi. 65
La presa in carico può avvenire presso la scuola da parte di un Operatore Socio-Educativo e/o presso il domicilio da parte di un Educatore Professionale.
Strutture o A.I.A.S – via Marziale, 18 – Sorrento tel./fax. 081.8773057; o A.I.A.S. – via Nicotera, 20 – Vico Equense tel. 081.533.1253; o L’Asilo nido comunale - via Pantano n° 18 Sorrento – 081.878.1043; o A.S.L. NA 5 – direzione generale – via Dei Gasperi – Castellammare di Stabia tel. 081.872.9111 o A.S.L. NA 5 – via del Lamo – Meta tel. 081.5331244/fax 081/533.1253; o Centro di Medicina Psicosomatica – via Napoli,260 – Castellammare di Stabia tel. 081.870.1957/fax 081.870.4756; o Centro Diurno “Gli Aquiloni” – via Atigliana, 19 – Sorrento tel./fax 081.807.3178; o Centro H – via Napoli – Castellammare di Stabia tel. 081.871.1513; o C.R.E. Centro di Riabilitazione Equestre “Madonna di Rosella” via Artemano, 12 – Piano di Sorrento tel. 081.808.3527; o Comune - via delle Botteghe, 28 – Capri tel. 081.838.6303/fax 081.838.6246; o Comune – Piazza Vescovado – Massalubrense tel. 081.808.9571/fax 081.878.9576; o Comune – via Municipio, 13 – Meta tel. 081.532.1498; o Comune – Piazza Cota – Piano di Sorrento tel. 081.532.1478/fax 081.532.1484; o Comune – Piazza Matteotti, 1 – S. Agnello tel. 081. 533.2221 Fax 081.877.1226; o Comune – Piazza s. Antonino, 1 – Sorrento tel. 533.5111/fax 081.877.1980; o Comune – corso Filangieri - Vico Equense tel. 081.801.9248/fax 081. 879.8644; o Il Pellicano Televita – Servizio di Telesoccorso - via Amalfi, 29 tel. 081.532.1690; o Ortopedia Merola – vico S. Maria a Danzati, 24 – Napoli tel. 081.444584/fax 447986; via Balsamo, 93 – S. Agnello tel. 66
081.877.2063; o Ospedale S. della Misericordia – Sorrento tel.081.533.1111; o Piano Sociale di Zona “Ambito Territoriale Napoli Tredici” Corso Italia - Sorrento tel. 081.878.5542; o Sportello O.H. Assessorato alle Politiche Sociale del Comune di Sorrento – Piazza S. Antonino – Sorrento 081.533.5328.
Enti Gestori dei Servizi del Piano Sociale di Zona “Ambito Territoriale Napoli Tredici” o Cooperativa “Oltre i sogni” (Centro Diurno, Assistenza Specialistica e servizi in genere rivolti a disabili e famiglie) – viale Montariello n°14/a Sorrento – tel./fax 081.807.3178; o Cooperativa “Prisma” – (Assistenza alle famiglie, Centri Aggregativi e servizi per minori) via San Renato n°21 Sorrento – tel. 081.877.4772/081.877.4383; o Cooperativa “Progetto Sociale” (Assistenza Domiciliare ai disabili e Centro per la famiglia) – via dei Campi n°32/b Massalubrense - tel. O81. 878.0040; o Cooperativa “Il Pellicano” (Assistenza domiciliare agli anziani e telesoccorso) – via Carlo Amalfi n°24 tel./fax 081.532.1690.
Associazioni ed Enti Territoriali o A.I.A.S – via Marziale, 18 Sorrento - tel./fax. 081.877.3057; o A.I.A.S. – via Nicotera, 20 Vico Equense - tel. 081.533.1253; o Associazione CRE – via Mortora Piano di Sorrento - tel. 081.808.8865; o Associazione “Genitori del 2000” - corso Italia, 211 Sorrento – tel. 081.877.2494; o Associazione “Il Cerchio” via Meta Amalfi, 24 Piano di Sorrento – tel. 081.808.7207; o Associazione Il “Pellicano” via Carlo Amalfi n°24 tel./fax 081.532.1690; o Associazione Sordomuti Campani – via Nocera,21 Castellammare di Stabia – tel. 081.391.5430; o Consulta Regionale degli Handicappati – via San Salvatore, 111 Vico Equense – tel. 081.801.5127; o Cooperativa “Il Delfino” (specializzati in disabilità) – via San Salvatore,111 Vico Equense – tel. 081.801.5127 o Unione Italiana Ciechi – via San Giuseppe dei nodi Napoli – tel. 081.549.8850; o UNITALSI tel. 081.878.5517.
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Associazioni ed Enti Extra-Territoriali o ABC – Associazioni Bambini Celebrolesi – via Borgogna, 5 Milano tel. 02.31.40.77; o A.Di.P.S. – Federhand Associazione Disabili Penisola Sorrentina – via Mortora – San Liborio, 9 – tel. 081.878.8453;
o A.F.A. – Associazioni Famiglie Audiolese – via Bartolomeo degli Armeni, 1 Genova; o Associazione Italiana Persone Down – viale delle Milizie, 106 Roma tel.081.06.3723909; o A.G.P.D. Associazione Genitori e persone con Sindrome di Down – viale Piceno, 60 Milano – tel.02.7610527/fax 02.70004635; o A.I.A.B.A. Associazione Italiana per l’Assistenza ai bambini artistici – via del Gelsomino, 3 Firenze – tel.055.2298961; o A.I.A.S. Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici – via Cipro, 4 – Roma; o A.I.B.I.S.B. Associazione Italiana per i Bambini Idrocefali e Spina Bifida – via Padre Grammatico, 38 Roma - tel.06.5983769; o A.I.C.E. Associazione Italiana contro l’Epilessia – via Laghetto, 2 Milano – tel. 02.76015551/fax 02.76020177; o A.I.P. Associazione Italiana Paraplegici – via Lungo,3 Roma; o A.I.P.O. Associazione Italiana Ipovisione – via M. Pagano, 39 Milano – Tel.02.4812746; o A.I.S.M. Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Piazza Giovine Italia,7 Roma – te. 06.3250087/fax 06.3250758; o A.N.D.I. Associazione Nazionale Disabili Italiana – via Monte Triburtini,534 Roma - tel.06.4510358-9/fax 06.41730638; o A.N.G.S.A. Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Bologna - tel.051.6343367; o A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili – via Maia, 8 Roma – tel.06.76900100/fax 06.78961172; o A.N.M.I.G. Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di guerra – Lungotevere Castello, 2 Roma – tel.06.6879142; o A.N.M.I.L. Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro – via Adolfo Ravà, 124 Roma – tel. 06.546981/fax 06.54022480; o A.R.P.A. Associazione Ricerca sulla Psicosi e l’Autismo – via del Mascherino, 90 Roma – tel.06.6280728/fax 06.66165298; o Associazione Centro Documentazione Handicap – via Legnano,2 Bologna – tel. 051.6415005; o Centro per disturbi cognitivi e del linguaggio - via Palestro, 36 Roma – tel. 06.77305516; o Lega del Filo d’oro - via Montecerno, 1 Osimo, (AN) – TEL. 071.7131202; 68
o LE.D.HA Lega per i diritti degli handicappati – Viale Montesanto,7 Milano – Tel. 02.6570425/fax 02.6570426.
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