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[email protected] TURCHIA: LA GUIDA PER LE IMPRESE ITALIANE Introduzione Capitolo n. 0. Background Capitolo n. 1. L'impresa e la società Sotto Capitolo n. 1.1. Introduzione Sotto Capitolo n. 1.2. La normativa sugli investimenti esteri Sotto Capitolo n. 1.3. Le società: inquadramento generale Sotto Capitolo n. 1.4. Gli altri veicoli per gli investimenti Sotto Capitolo n. 1.5. La disciplina della concorrenza tra imprese Capitolo n. 2. Il sistema bancario e finanziario Sotto Capitolo n. 2.1. Premessa Sotto Capitolo n. 2.2. La Banca Centrale Sotto Capitolo n. 2.3. La Banking Regulation and Supervision Agency Sotto Capitolo n. 2.4. L'esercizio dell'attività bancaria Sotto Capitolo n. 2.5. La vigilanza bancaria Sotto Capitolo n. 2.6. La tutela dei depositanti e la ristrutturazione del sistema bancario Sotto Capitolo n. 2.7. Il sistema bancario turco: caratteri strutturali e performance Capitolo n. 3. Il regime valutario Capitolo n. 4. Il mercato dei capitali Sotto Capitolo n. 4.1. Premessa Sotto Capitolo n. 4.2. La disciplina delle public companies Sotto Capitolo n. 4.3. La sollecitazione del pubblico risparmio Sotto Capitolo n. 4.4. La dematerializzazione degli strumenti finanziari Sotto Capitolo n. 4.5. La disciplina delle deleghe Sotto Capitolo n. 4.6. La disciplina dei dividendi Sotto Capitolo n. 4.7. La prestazione di servizi d'investimento e la disciplina degli intermediari Sotto Capitolo n. 4.8. La gestione collettiva del risparmio Sotto Capitolo n. 4.9. La disciplina dei mercati regolamentati Sotto Capitolo n. 4.10. La borsa di Istanbul Capitolo n. 5. Il sistema fiscale in generale Sotto Capitolo n. 5.1. L'amministrazione delle imposte Capitolo n. 6. L'imposizione sui redditi delle persone fisiche Sotto Capitolo n. 6.1. Soggetti passivi e base imponibile Sotto Capitolo n. 6.2. Aliquote Sotto Capitolo n. 6.3. Deduzioni, detrazioni ed esenzioni Sotto Capitolo n. 6.4. Plusvalenze e minusvalenze Sotto Capitolo n. 6.5. Compensi ad amministratori Sotto Capitolo n. 6.6. Adempimenti dichiarativi e riscossione dell'imposta Capitolo n. 7. L'imposizione sui redditi societari Sotto Capitolo n. 7.1. Soggetti passivi Sotto Capitolo n. 7.2. Periodo d'imposta Sotto Capitolo n. 7.3. L'imposizione sulle società residenti Sotto Capitolo n. 7.4. L'imposizione sulle società non residenti
Sotto Capitolo n. 7.5. Incentivi fiscali agli investimenti Sotto Capitolo n. 7.6. La disciplina fiscale sui gruppi e le riorganizzazioni societarie Sotto Capitolo n. 7.7. Transfer pricing Sotto Capitolo n. 7.8. Operazioni straordinarie d'impresa Sotto Capitolo n. 7.9. Dichiarazione e liquidazione dell'imposta Sotto Capitolo n. 7.10. Accertamento e sanzioni Capitolo n. 8. Aspetti di fiscalità internazionale Sotto Capitolo n. 8.1. I trattati in vigore contro le doppie imposizioni sui redditi Sotto Capitolo n. 8.2. La Convenzione Italia - Turchia contro le doppie imposizioni sul reddito Sotto Capitolo n. 8.3. Il credito per le imposte assolte all'estero Capitolo n. 9. Altre principali imposte Sotto Capitolo n. 9.1. Imposta sul valore aggiunto Sotto Capitolo n. 9.2. Special Consumption Tax - Imposta di fabbricazione/importazione Sotto Capitolo n. 9.3. Real Estate Tax - Imposta sul patrimonio immobiliare Sotto Capitolo n. 9.4. Altre imposte minori Capitolo n. 10. Italia - Turchia: riflessi fiscali di alcuni percorsi operativi - Distribuzione commerciale diretta Sotto Capitolo n. 10.1. Imposte dirette Sotto Capitolo n. 10.2. Imposte indirette e dazi doganali Capitolo n. 11. Distribuzione commerciale indiretta: il franchising Sotto Capitolo n. 11.1. Il contenuto essenziale dei contratti di franchising nella prassi internazionale e nella recente legge 129/2004 Sotto Capitolo n. 11.2. I caratteri del rapporto di franchising Sotto Capitolo n. 11.3. Le forme del franchising internazionale Sotto Capitolo n. 11.4. I riflessi fiscali dei contratti di franchising stipulati dalle imprese italiane per la distribuzione e/o la produzione in Turchia dei beni o dei servizi da loro prodotti Capitolo n. 12. Accordi ed operazioni relativi a diritti industriali Sotto Capitolo n. 12.1. Regime legale Sotto Capitolo n. 12.2. Regime fiscale Capitolo n. 13. Produzione con presenza in Turchia Sotto Capitolo n. 13.1. Acquisizione di partecipazioni di una società turca già esistente Sotto Capitolo n. 13.2. Costituzione di unità locali e sedi secondarie Sotto Capitolo n. 13.3. Costituzione di società controllate Sotto Capitolo n. 13.4. Joint Ventures Capitolo n. 14. Prospetti di sintesi Capitolo n. 15. Elenco zone franche Capitolo n. 16. Principali riferimenti normativi Capitolo n. 17. Alcuni siti di interesse Capitolo n. 18. Indice abbreviazioni e acronimi principali Capitolo n. 19. Principali aggiornamenti 2009
Introduzione Turchia: La guida per le imprese italiane
Il panorama del commercio internazionale sta profondamente cambiando. Lo sviluppo dei commerci mondiali si è già spostato, in Asia e nei paesi emergenti dell’est europeo. In questo contesto la Turchia, ponte ideale tra l’Europa e l’Asia, è destinata a svolgere un ruolo sempre più significativo ed importante. A dimostrarlo basterebbero i dati più recenti, sull’import-export italiano: nel 2004 le nostre esportazioni sono cresciute di quasi il 21% ed un più 19% hanno segnato le importazioni. Un trend proseguito anche nel 2005 dove la Turchia si è segnalato come uno dei pochi mercati in crescita, per l’export delle nostre imprese, con un più 11%, nel primo semestre. Sono dati che si spiegano con la dinamicità dell’economia turca e delle sue esportazioni. Un dinamismo che potrebbe avere impulsi ulteriori se, come ci pare ineluttabile, proseguirà l’integrazione della Turchia in Comunità Europea, fino alla sua formale adesione alla UE. Va inoltre sottolineato un dato empirico ma importante, la complementarietà delle nostre due economie, non solo per la comune appartenenza all’area mediterranea ma per la vocazione forzatamente manifatturiera dei nostri due paesi, poveri di materie prime e costretti perciò a specializzarsi nella trasformazione industriale di quanto importano.
Anche per la Turchia si propone un tema comune a tutti i mercati del mondo: non è più il tempo delle vendite occasionali ma è il tempo dell’internazionalizzazione, del radicamento delle aziende nel mercato, per meglio assistere la clientela, per gestire e non subire la distribuzione, per attuare politiche di diversificazione produttiva in grado di restituire concorrenzialità al Made in Italy. Per tali motivi l’Associazione ha deciso di dedicare anche alla Turchia uno studio approfondito, unico nel suo genere, capace, almeno nelle nostre speranze, di offrire ai nostri imprenditori tutte quelle informazioni che è importante conoscere, prima di affrontare, in modo strutturato, un grande mercato. Dei risultati sono personalmente grato ai nostri Vice Presidenti che coordinano l’Area Commercio Estero e l’Area Fiscale, Adamo Dalla Fontana e Michele Amenduni. Un ringraziamento va poi rivolto alla Banca Popolare di Vicenza, nostro affezionato partner in questi progetti, e a tutto il team del Centro di Ricerca sulla Finanza e Fiscalità Internazionale, responsabile del coordinamento scientifico del progetto.
Capitolo n. 0 Background
Il territorio dell’odierna Turchia (Türkiye Cumhuriyeti) occupa circa 780.000 chilometri quadrati (oltre 810.000 considerando i laghi; all’incirca come l’Italia e la Spagna messe assieme) che si estendono in una delle zone a più alto rischio sismico del mondo, posta tra l’Europa - nella quale si trova il 3% del territorio turco e il 10% della popolazione - e l'Asia. Le parti europea e asiatica sono separate, nel nord-ovest del Paese, dal Mar di Marmara e dagli stretti dei Dardanelli e del Bosforo, che collegano il Mar Nero con il Mar Egeo e il Mediterraneo. La Turchia asiatica occupa la Penisola dell’Anatolia (o Asia Minore), enorme altopiano, culla di civiltà millenarie, che si estende per 1.650 chilometri in longitudine e per 650 in latitudine ad un altezza media di circa 1.000 metri sul livello del mare, confinante a Est con la Georgia, l’Armenia, la Repubblica Autonoma di Nakhcevan (parte dell’Azerbaigian) e l’Iran; a Sud-Est con l’Iraq e la Siria. La parte Europea del paese (nella Tracia orientale), invece, confina a Ovest con la Grecia e la Bulgaria. Se i confini terrestri si estendono per oltre 2.500 chilometri, la maggior parte del Paese – circa 8.000 chilometri – è circondata dal Mare: a nord il Mar Nero, che separa la Turchia dalla Romania, dall’Ucraina e dalla Russia mentre a sud il Mediterraneo, che separa la Turchia dall’Isola di Cipro. Il territorio della Turchia può essere suddiviso in sette regioni fisiche (cui peraltro corripondono sette regioni amministrative): la Tracia e le terre affacciate sul mar di Marmara, la regione costiera mediterranea e quella egea; la regione del Mar Nero; l’Anatolia centra-occidentale; le zone montuose dell’Anatolia orientale; l’Anatolia sud-orientale. La Tracia e le terre bagnate dal mar di Marmara comprendono un fertile altopiano centrale, in parte coltivato, che a est trova nel monte Olimpo (Ulu Dağ) la sua cima più elevata, con un’altitudine di 2.543 metri sul livello del mare. La fascia costiera bagnata dal mar Egeo e dal Mar Mediterraneo è stretta e collinare; coltivata solo in prossimità del confine con la Siria, si apre sulla pianura solcata dal fiume Ceyhan; quest’ultima, coltivata estesamente a cotone, è collegata ai monti del Tauro (Toros Sýradaðlarý) dalle “Porte di Cilicia”, passo montano noto già nell’antichità. La regione del Mar Nero include i monti Pontici (Karadeniz Sýradaðlarý), che si innalzano da ovest verso est a ridosso della costa con versanti scoscesi, raggiungendo altitudini superiori ai 3.800 metri. L’Anatolia occidentale è costituita da rilievi irregolari e vallate interne che separano la costa egea dall’altopiano centrale anatolico. L’altopiano centrale, che occupa gran parte del territorio turco, è interamente chiuso da rilievi, la cui vetta più alta è il monte Argeo (Erciyes Daðý, 3.916 metri), in Cappadocia. La regione orientale, corrispondente alla storica Armenia, è più aspra e montuosa, culminante nella vetta del monte Ararat (Aðrý, 5.165 m), di biblica tradizione. La sezione orientale del paese comprende inoltre numerosi rilievi di origine vulcanica, che determinano l’elevata sismicità della regione, e ospita le sorgenti dei fiumi Tigri ed Eufrate, i due maggiori fiumi del Medio Oriente. L’Anatolia sudorientale è costituita da un altopiano collinare, circondato da montagne a nord, est e ovest. L’aridità dell’interno e la struttura ad altopiano, chiuso da catene montuose, fanno sì che la rete idrografica del Paese sia di scarso rilievo (mentre al contrario il Paese è ricco di laghi, molti dei quali occupano i crateri di vulcani ormai spenti). Quasi tutti i fiumi della Turchia sono a regime torrentizio e non sono quindi navigabili. Il fiume più lungo, con oltre 1180 chilometri di corso, è il Kizilirmak, che sfocia nel Mar Nero, come il Sakarya. Il Büyük Menderes (l’antico Meandro) scorre dall’Anatolia occidentale fino al mare Egeo con il percorso tortuoso che ne ha reso celebre il nome. Il Tigri e l’Eufrate attraversano le regioni orientali della Turchia e sfociano nel golfo Persico, dopo aver percorso in territorio turco rispettivamente 520 e 970 km; di rilievo è inoltre il Ceyhan (l’antico Piramus), che scende invece da nord est da un elevato e selvaggio altopiano interno praticamente disabitato e sfocia nel Mediterraneo. Infine, in Tracia, il fiume Meriç (Marizza) segna parte del confine tra Grecia e Turchia.
Il maggiore lago turco è il Van (con una superficie di circa 3.700 chilometri quadrati), le cui acque sono salate, così come quelle del lago Tuz. Tra i laghi di acqua dolce, tutti situati nella sezione sudoccidentale del paese, meritano di essere menzionati il Beyþehir, l’Eþridir e il Burdur. La Turchia comprende tre grandi zone climatiche : le zone costiere sul Mar Nero e sul Mar di Marmara a nord, presentano un clima temperato, con piogge distribuite lungo tutto l’arco dell’anno e temperature miti sia d’inverno che d’estate; le zone costiere occidentali e meridionali, godono di un clima mediterraneo, con estati calde e secche e inverni miti; la zona centrale dell’Anatolia ha un clima più continentale ed aspro, con estati molto calde (le temperature superano spesso i 40°), ed inverni rigidi, caratterizzati da intense precipitazioni nevose a causa delle elevate altitudini. La popolazione del Paese, assai giovane (oltre il 70% ha meno di 35 anni), ammonta a oltre 70 milioni di abitanti, con un tasso di crescita annuo stimato attorno al 1,1% – 1,2% ed un elevato tasso di urbanizzazione, considerato che circa il 60% degli abitanti vive in aree metropolitane o urbane; in effetti la sola Istanbul ospita circa 10 milioni di persone, Ankara (la capitale) oltre 4 milioni, Izmir (Smirne) circa 3,3 milioni; Bursa e Konya superano entrambe i due milioni di abitanti, altre nove (tra cui Antalya e Diyarbakir) superano il milione. Circa il 90% della popolazione è di etnia turca; vi sono tuttavia numerose minoranze, tra cui Greci, Armeni, Circassi, Albanesi, Arabi e, soprattutto, Curdi. A dire il vero, quello della convivenza con le minoranze etniche, ed in particolari con gli Armeni e i Curdi, costituisce uno degli aspetti più controversi della politica turca, ed un notevole ostacolo sulla via dell’adesione della Turchia all’Unione Europea. L’etnica curda è concentrata nella quattro province sudorientali del Paese, che costituiscono nel loro insieme la porzione di Kurdistan sotto il controllo di Ankara (il resto è prevalentemente in territorio iracheno). La lingua ufficiale dello Stato è il turco, usato perlopiù nella forma standard stabilita negli anni Trenta del XX secolo nel corso della riforma linguistica della lingua turca, e le forme dialettali da questa derivate; più rare, ma ancora presenti e variamente comprese, le varianti dialettali dell’Ottomano. La lingua turca, peraltro, è parlata anche in molte delle Repubbliche caucasiche, resesi indipendenti dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Nelle relazioni d’affari sono molto diffusi il francese e soprattutto l’inglese. Sebbene la Turchia sia stata secolarizzata fin dal 1923 - cioè dall’epoca della fondazione della Repubblica di Turchia sulle ceneri dell’impero ottomano, ad opera del padre della patria ed eroe di guerra Mustafa Kemal, passato alla storia con il nome di Atatürk (“padre dei Turchi”) - la religione riveste un ruolo di fondamentale importanza nella vita e nella società turca: il 98% della popolazione appartiene alla religione islamica, e di questa due terzi circa è di rito sunnita, la restante prevalentemente di rito sciita, ma si deve aggiungere, specie fra la popolazione di etnia curda, un discreto numero di aleviti (l’Alevismo, o Kizil Nash, è un gruppo religioso sincretista particolarmente devoto alla figura di Alì, cugino e genero di Maometto, quasi al punto di deificarlo; gli aleviti non sono considerati ortodossi, o anche solo musulmani, da molti altri gruppi musulmani; non impongono il divieto dell’alcol; hanno una forte devozione per Gesù e Maria; la loro fede è inoltre ricca di elementi animisti). Il residuo 2% comprende piccoli gruppi di comunità di ebrei sefarditi, ortodossi di rito greco e armeno, cattolici di rito bizantino e protestanti. La Costituzione turca, la cui ultima versione è stata adottata nel 1982, stabilisce la forma repubblicana dello Stato, (art. 1 Cost.) proclamandone la natura laica, democratica e sociale (art. 2 Cost.). La struttura dello Stato presenta la tradizionale tripartizione di poteri tipica delle democrazie occidentali: legislativo, esecutivo e giudiziario. Il potere legislativo è affidato ad un organismo monocamerale, la Grande Assemblea Nazionale (Türkiye Büyük Millet Meclisi), composta di 550 membri eletti a suffragio universale (art. 75 Cost.) fra i cittadini turchi di età superiore ai 30 anni (art. 76) purché abbiano determinati requisiti di onorabilità e non si trovino in condizioni di incompatibilità a causa di altri incarichi ricoperti nell’amministrazione dello Stato. La legislatura dura cinque anni anche se la camera può essere sciolta anticipatamente; i deputati possono essere rieletti. In generale, le funzioni e i poteri dell’Assemblea comprendono (art. 87 Cost.); z
l’adozione, la modifica e l’abrogazione delle leggi (le quali possono derivare sia da proposte presentate dai deputati che dall’iniziativa del Governo);
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la supervisione sull’attività dei Ministri; la delega al Consiglio dei Ministri per l’adozione di decreti aventi forza di legge in determinate materie; la discussione e l’approvazione del bilancio dello Stato e della legge finanziaria; la dichiarazione di guerra e la ratifica di trattati internazionali; la concessione di amnistie e la conferma di sentenze capitali emesse dai Tribunali.
L’Assemblea Nazionale, inoltre, elegge fra i suoi membri con più di quaranta anni, il Presidente della Repubblica (Cumhurbaskani; art. 101 e ss. Cost.), che rimane in carica per sette anni e non può essere rieletto. La scelta del Presidente può ricadere anche al di fuori dei membri del parlamento, purché si tratti di cittadini turchi dotati dei requisiti di eleggibilità previsti per i deputati e dell’età minima richiesta; in tal caso, pero, la proposta di nomina deve provenire per iscritto da almeno un quinto dei deputati. L’elezione del Presidente deve avvenire con maggioranza qualificata dei due terzi del totale dei deputati; nel caso in cui la maggioranza richiesta non sia raggiunta per due votazioni, la terza votazione sarà effettuata a maggioranza semplice; qualora anche in questo caso nessun candidato raccolga voti sufficienti, si procederà ad una quarta votazione, sempre a maggioranza assoluta dei deputati, tra i due candidati maggiormente votati nella terza. Il presidente della Repubblica è dotato sia di poteri in ambito legislativo che in ambito esecutivo (art. 104 Cost.). Sotto il primo profilo, il presidente, tra le altre cose: z z z
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promulga le leggi approvate dall’Assemblea; rinvia le leggi all’Assemblea affinché siano oggetto di un nuovo dibattito (in caso di nuova approvazione senza modifica, la promulgazione da parte del Presidente diventa un atto dovuto); indice referendum su proposte di modifica della Costituzione, se lo ritiene necessario (anche nei casi in cui il referendum non è obbligatorio, per essere stata la modifica costituzionale approvata da due terzi del Parlamento); può adire la Corte Costituzionale, ove ritenga che una disposizione di legge sia contraria alla Costituzione; indice le elezioni per l’Assemblea Nazionale.
In ambito esecutivo, il Presidente: z z z z z z
nomina il Primo Ministro e ne accetta le dimissioni, e su indicazione di questi nomina i Ministri; presiede il consiglio dei ministri e lo convoca quando lo ritiene necessario; presiede e convoca il Consiglio Nazionale di Sicurezza; proclama la legge marziale e lo stato di emergenza, ed emette decreti aventi forza di legge in accordo con il consiglio dei ministri; concede la grazia a singoli individui, in ragione del loro stato di salute o della loro età; nomina i membri della Corte Costituzionale, un quarto dei membri del Consiglio di Stato, il procuratore generale dello Stato il sostituto procuratore nelle Alte Corti dello Stato, nonché i membri del Consiglio Superiore della Magistratura.
Il potere esecutivo è condiviso dal Presidente con il Consiglio dei Ministri, organo composto dal Primo Ministro (Basbakan) e dai Ministri, nominati, il primo, come detto, dal Presidente della Repubblica fra i deputati, i secondi dall'Assemblea su proposta del Primo Ministro. Il Primo Ministro assicura la cooperazione tra i Ministri nell’ambito delle linee politiche stabilite nel programma di governo. La Costituzione turca (art. 138) sancisce l’indipendenza del potere giudiziario da qualsiasi altro potere dello Stato. La costituzione prevede diversi organi di tipo giurisdizionale, tra cui in particolare, meritano di essere menzionati i seguenti. z
La Corte costituzionale (art. 146 e ss. Cost.). Composta di undici membri effettivi e 4 sostituti, giudica della costituzionalità delle leggi e dei decreti aventi forze di legge; il giudizio davanti alla corte può essere instaurato su richiesta dei tribunali di merito, del Presidente della Repubblica, o di un quinto dei deputati. I membri sono scelti dal Presidente fra i membri delle Alte Corti d’Appello (due effettivi e due sostituti), del Consiglio di Stato (due effettivi e un sostituto), dell’Alta Corte d’Appello Militare, dell’Alta Corte Amministrativa Militare e della Corte dei Conti (un effettivo ciascuna) e di altri organi di alto rango istituzionale;
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Le Alte Corti di Appello (art. 154 Cost.). Rappresentano l’ultimo grado di giudizio nei procedimenti
penali e civili; z
Il Consiglio di Stato (art. 155 Cost.). E’ la corte di ultima istanza per i procedimenti amministrativi;
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L’Alta Corte d’Appello Militare (art. 156);
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L’Alta Corte Amministrativa Militare (art. 157);
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La Corte per i conflitti giurisdizionali (art. 158);
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La Corte dei Conti (art. 160).
Nel 2004, la Turchia ha registrato una poderosa crescita economica , che, seppure in linea con i costanti incrementi registrati nel biennio precedente, risulta ancora più rilevante in quanto testimonia la decisa reazione – tanto negli ambienti governativi, quanto in quelli dell’imprenditoria – alla durissima crisi che aveva rischiato di minare le fondamenta dell’economia nazionale turca nel corso del 2001. Nel febbraio del 2001, infatti, la Turchia sembrava essere sprofondata in una delle crisi più nere della sua storia, di cui basta riportare alcuni dati macroeconomici per rendere l’idea dell’effettiva gravità della situazione. In tale periodo, si registrò una caduta del Prodotto Interno Lordo del 7,4%, del PIL procapite da 2.900 a 2.100 dollari ed una crescita dell’inflazione pari al 68,5%. La ripresa economica è per lo più imputabile ad una ritrovata stabilità politica che, con l’aiuto determinante del Fondo Monetario Internazionale, ha avuto il merito di aver restituito credibilità ad un sistema che spesso in passato si era caratterizzato per un elevato livello di instabilità ed inefficienza. Dai dati sull’economia turca nel corso del 2004, diffusi dall’Istituto Statistico di Stato turco, ciò che più colpisce è il tasso di crescita economica, che, attestandosi ad un livello del 9,9% nel 2004, ha consolidato il trend favorevole avviatosi nel 2002 con una crescita del 7,8% e proseguito nel 2003 ad un ritmo del 5,9% – innalzando così il valore del PIL pro-capite a 4.172 dollari. Si è registrata inoltre una notevole diminuzione del tasso annuo di inflazione, che, per la prima volta dopo un trentennio, si è attestata al di sotto del 10%. Tale risultato, tanto più sorprendente se paragonato al 70% registrato all’inizio del 2002, è stato frutto di attente politiche governative che, forzando la svalutazione della lira turca (YTL) sui mercati internazionali, hanno, da un lato, posto un freno alla spirale inflazionistica e, dall’altro, permesso una sensibile riduzione dei tassi di interesse, della quale hanno beneficiato soprattutto gli investimenti. La politica fiscale che ha accompagnato tale processo dimostra come le prestazioni dell’economia turca non abbiano pesato sui conti pubblici attraverso politiche di espansione del debito, ma, al contrario, esse siano state accompagnate da provvedimenti fiscali restrittivi volti a razionalizzare il tessuto economico nazionale. Tale processo di razionalizzazione ha riguardato vari settori e comparti dell’economia turca; in particolare, si è assistito al taglio dei sussidi in favore dell'inefficiente ed arretrato settore agricolo (dai 6 milioni di dollari del 2002 agli attuali 1,5 milioni). Ma forse la decisione più convincente operata dal governo di Ankara è stata quella di introdurre, a partire dal 1° gennaio 2005, la Nuova Lira Turca (d’ora innanzi YTL, ma indicata, a livello internazionale, anche con TRY o YTR), Legge 5083 G.U. 31/01/2004. L’inflazione aveva infatti portato a spropositati incrementi nel valore nominale della valuta nazionale turca, attestatasi ad un rapporto di cambio con il dollaro di 1 a 1.800.000 (dicembre 2004). Da qui la decisione, salutata con favore tanto dal mondo economico quanto dalla generalità dell’opinione pubblica turca, di eliminare 6 zeri dal valore nominale della stessa, facilitando notevolmente le transazioni economiche tanto interne quanto internazionali. Il cambio medio YTL/EUR accertato dall’Agenzia delle Entrate per il mese di agosto 2005 (Provv. 12/09/2005, in GU n. 222 del 23/09/2005) è stato pari a 1,6532 nuove lire turche per un euro. Bisogna comunque sottolineare come il processo di modernizzazione politica ed economica della Turchia sia ben lontano dal potersi considerare concluso. Tra le varie questioni che dovranno essere affrontate, appare necessario innanzitutto un più deciso intervento per ridurre le numerose partecipazioni statali nelle imprese e nel sistema creditizio nazionale. Il processo di privatizzazione è infatti proceduto, fino ad oggi, con eccessiva timidezza. Troppo spesso considerazioni politiche, tanto di ordine interno quanto internazionale, hanno impedito che venissero offerte, agli investitori, possibilità di intervento nei settori chiave dell’economia. Un’altra delle riforme annunciate
riguarda la riforma del sistema giudiziario il cui elevato grado di corruzione finisce per disincentivare quegli stessi investitori stranieri il cui apporto all’economia turca appare di fondamentale importanza in vista della stabilizzazione della stessa. La crescita economica, d’altro canto, non ha comportato un incremento nel livello di occupazione, né in quello della ridistribuzione della ricchezza. Al di là infatti dei dati ufficiali sulla disoccupazione – un irrealistico 10% – notevoli differenze permangono nella distribuzione della ricchezza, tanto da un punto di vista geografico – le sole Istanbul ed Ankara pesano per un 30% sul PIL – quanto etnico – in alcune zone sud-orientali del Paese, la disoccupazione tra i curdi sfiora il 70% – mettendo a rischio lo stesso sostegno socio-politico alle riforme. Resta, inoltre, da razionalizzare l’inefficiente sistema di riscossione delle tasse la cui riforma, oltre a poter permettere una nuova legislazione per la sicurezza sociale, consentirebbe di far emergere un sommerso, quello della economia in nero della Turchia, che è stimato essere pari ad un 30% del PIL. In conclusione, si segnala che il 3 ottobre 2005, giornata storica per i turchi, sono stati avviati i negoziati che dovrebbero portare la Turchia ad entrare nell’Unione Europea entro il 2014. L’adesione implicherà l’accettazione del complesso delle norme e dei principi alla base del diritto dell’Unione da parte della Turchia (“acquis” comunitario). Tra le principali questioni che la Turchia dovrà affrontare e risolvere per poter definitivamente entrare nell’UE vi è la risoluzione dei conflitti con Cipro iniziati nel 1974 allorché metà dell’isola fu occupata dai Turchi. Il Consiglio dell’Unione Europea ha infatti posto come prerequisito essenziale per la prosecuzione dei negoziati il proseguimento degli sforzi della Turchia per giungere a un regolamento globale della questione cipriota nel quadro dell'ONU e la registrazione di progressi nella normalizzazione delle relazioni bilaterali fra la Turchia e tutti gli Stati membri dell’UE, compresa la Repubblica di Cipro.
Capitolo n. 1 L'impresa e la società
Sotto Capitolo n. 1.1 Introduzione
A seguito di una serie di riforme attuate negli ultimi vent’anni circa, l’ordinamento turco ha radicalmente cambiato aspetto al fine di incentivare la crescita economica e lo sviluppo del Paese. In particolare, dagli anni Ottanta in poi, c’è stato un progressivo smantellamento dell’originario sistema economico caratterizzato da un forte intervento diretto dello Stato che si esercitava nelle forme delle State Economic Enterprises e delle State Pubblic Enterprises e che riduceva ad un ruolo marginale l’iniziativa imprenditoriale privata imbrigliata da una serie di controlli e limitazioni. L’avvicinamento ai principi dell’economia del libero mercato attuato tramite mirate riforme strutturali volte a ridurre l'ingerenza statale e una nuova politica liberale e favorevole nei confronti degli investimenti stranieri ha determinato l'instaurazione di un nuovo sistema più flessibile ed aperto verso l’esterno che, nonostante la pesante crisi economica del 2001, ha dimostrato notevoli potenzialità. Tra le diverse innovazioni che sono state introdotte si possono ricordare la completa riorganizzazione del sistema bancario, l’affermata indipendenza della Banca Centrale, una nuova politica fiscale, la liberalizzazione dei trasferimenti di capitale e l’instaurazione di efficiente mercato finanziario per favorire gli scambi con l’estero. Occorre anche citare il vasto programma di privatizzazioni che, sotto la conduzione dell’Alto consiglio di privatizzazione (Privatization High Council) e della Direzione della Privatizzazione (Privatization Administration – ÖÝB), ha ridotto notevolmente la presenza statale sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi. I maggiori obiettivi di tale programma sono stati individuati dal governo turco nel ridurre il coinvolgimento dello Stato nelle attività industriali e commerciali nell’economia, nel fornire un ambiente legale e strutturale per far operare la libera impresa, nel diminuire il peso finanziario delle imprese economiche di Stato sul budget nazionale, nel trasferire le entrate della privatizzazione ai più importanti progetti delle infrastrutture, nell’allargare e aumentare l’esistente mercato capitale promuovendo una più ampia partecipazione proprietaria e nel fornire un’efficiente distribuzione delle risorse. La privatizzazione è intesa come una limitazione del ruolo dello Stato in diversi settori dell’economia (salute, sicurezza sociale, difesa nazionale, investimenti su larga scala delle infrastrutture), al fine di dare spazio alla libera impresa in un contesto di libero mercato e sviluppo della concorrenza. Lo Stato turco ha cercato di instaurare un clima favorevole per gli investimenti esteri con diversi interventi specifici. In quest’ottica, oltre alla nuova legge sugli investimenti esteri n. 4875 del 2003 (per la quale si rimanda al par. 1.2.2.), si può ricordare come il governo abbia istituito con decreto un “comitato intergovernativo di coordinazione per il miglioramento del clima di investimento (YOIKK)” composto da rappresentanti ad alto livello dei ministeri competenti, e del settore privato per contribuire a rimuovere gli ostacoli burocratici all’investimento. Il governo inoltre intende installare simultaneamente una nuova agenzia per la costituzione di un fondo di promozione per l’ investimento in grado di funzionare all’interno del governo stesso e di effettuare una strategia di multi-anno per promuovere l’investimento in Turchia. Nel capitolo che segue particolare attenzione viene prestata all’analisi dei diversi veicoli per gli investimenti che uno straniero può utilizzare per avviare un’attività imprenditoriale in Turchia. Saranno quindi esaminati, accanto agli aspetti fondamentali della normativa sugli investimenti esteri, le seguenti alternative di investimento che possono essere intraprese: z z z z
costituire una società di persone; costituire una società di capitali; costituire una joint ventures; stabilire uffici di rappresentanza e sedi secondarie.
Oltre a ciò si accennerà ad altri veicoli per l’investimento quali associazioni, cooperative, trust, società e
fondi di investimento. Verranno anche esaminate le principali disposizioni in materia di concorrenza tra imprese, con particolare riferimento agli interventi anti-dumping. Le fonti normative di riferimento sono il Turkish Commercial Code (di seguito TCC) ed il Code of Obbligation. Importanti disposizioni sono poi contenute nei seguenti provvedimenti normativi: - la legge sugli investimenti esteri n. 4875 in data 05/06/2003 (cfr. infra par. 1.2.); - la legge sul lavoro n. 4857 del 22/05/2003; - la legge sui lavoratori stranieri n. 25040 del 06/03/2003; - la legge per la privatizzazione n. 4046 del 1994; - la legge relativa alle zone franche n. 4059 del 1994; - il decreto sui marchi d’impresa n. 556 del 1995; - il decreto n. 6990 del 07/06/1995 in materia di accordi di licenza che necessitano dell’autorizzazione del General Directorate of Foreign Investments (GDFI); - la legge che regola l’arbitraggio n. 4686 del 21/06/2001. L’analisi dei diversi modelli societari turchi risulta ancor più interessante alla luce dei rapporti commerciali Italia - Turchia che si presentano assai importanti e vivaci. Basti evidenziare come analizzando l’export italiano per paese di destinazione la Turchia sia il paese, escludendo Cipro, che ha fatto registrare il più alto tasso di crescita (+20,6% rispetto al 2003), seguita dalla Siria (+17%). Anche in termini d’incidenza la Turchia risulta il primo partner, in termini assoluti, assommando una quota di circa il 33% dell’export totale italiano verso l’area del Mediterraneo, seguita dalla Tunisia che raggiunge una quota del 12% circa. Si può aggiungere, per avere un quadro un poco più completo come, analizzando le quote di mercato in termini di export che ciascun paese UE detiene per paese di destinazione, l’Italia risulti leader in ben cinque mercati del Mediterraneo: Libia, Libano, Cipro, Malta e Siria, seguita dalla Germania (leader in Turchia, Egitto e Giordania) e dalla Francia (leader in Algeria, Tunisia e Marocco). In Tunisia, Egitto, Giordania e Turchia, l’Italia è il secondo Paese fornitore.
Sotto Capitolo n. 1.2 La normativa sugli investimenti esteri
La normativa turca in materia di investimenti presenta un carattere di forte apertura all’investimento estero, visto quale mezzo imprescindibile in un ottica di sviluppo del sistema economico domestico. Entro il contesto delineato, le linee di politica economica seguite dalle autorità turche in materia di investimenti esteri presentano caratteri di flessibilità e sono parte essenziale del processo di liberalizzazione del sistema economico. 1.2.1 La situazione prima della riforma del 2003 L’apparato normativo in materia di investimenti esteri è stato oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore turco negli ultimi venti anni nel tentativo di attirare quanto più possibile gli investitori. Per avere un corretto e completo quadro della situazione occorre ricostruire l’evoluzione della normativa in esame, analizzando l’originaria disciplina contenuta nella legge n. 6224 in data 18 gennaio 1954, così come modificata dal decreto in materia di investimenti stranieri n. 6990/1995 e dai successivi comunicati ministeriali pubblicati in data 24 agosto 1995 e 27 giugno 1996. La previgente normativa, che all’epoca si presentava come una delle più avanzate e liberali, si basava sui seguenti aspetti principali, in parte tuttora validi (cfr. par. 1.2.3):
¾ Principio del trattamento nazionale : le società straniere costituite secondo quanto stabilito dal TCC e registrate presso il Turkish Trade Registry sono equiparate alle società turche.
¾ Tipologia di investimento : la legislazione turca ammette l’investimento estero mediante apporto di capitale secondo una pluralità di forme, tra cui le seguenti:
a) Valuta estera convertibile; b) Impianti, macchinari, attrezzatura e beni simili approvati dal Sottosegretariato al Tesoro, Direttorato Generale per gli investimenti esteri (GDFI); c) Altri asset; d) Proprietà intellettuali quali, ad esempio, diritti di brevetto, marchi ed altri approvati dal GDFI.
¾ Quote di partecipazione : la legge non pone limiti specifici alle quote di partecipazione detenute da investitori stranieri in iniziative imprenditoriali in Turchia. Conseguentemente, un soggetto economico operante nel paese può essere pure controllato al 100% da soggetti non residenti.
¾ Capitale minimo richiesto : l’apporto dei soggetti esteri almeno pari a 50.000 dollari. ¾ Campi di attività ed investimento: gli investitori stranieri possono operare in tutti i settori commerciali e merceologici in cui operano i soggetti turchi.
¾ Forme d’impresa: l’esercizio di attività d’impresa o di altra attività commerciale è consentito agli
investitori stranieri mediante la costituzione di una società per azioni (nella fattispecie sono necessari almeno cinque soci), una società a responsabilità limitata (nel qual caso il numero minimo di soci è due) ovvero l’apertura di filiali di aziende estere. E’ consentita, altresì, l’apertura di uffici di rappresentanza.
¾ Trasferimento di partecipazioni : un soggetto straniero che intende acquistare azioni di una società
turca necessita dell’autorizzazione del GDFI; il prezzo di cessione può essere liberamente determinato dalle parti ed in caso di trasferimento da parte di un socio straniero ad un altro socio straniero non sono necessarie autorizzazioni ulteriori.
¾ Investimenti finanziari : Gli investitori stranieri, tra i quali sono ricompresi trusts e fondi di investimento,
possono liberamente acquistare titoli e tutti gli altri strumenti finanziari tramite banche oppure intermediari autorizzati in base alla legislazione in materia di mercato di capitali (cfr. capitolo 4), senza alcuna ulteriore autorizzazione da parte del GDFI. Qualora però l’investitore straniero sia titolare di una partecipazione in una società turca pari ad almeno il 10% del capitale sociale ed intenda partecipare all’assemblea degli azionisti o alle riunioni del consiglio di amministrazione, è necessario che tale presenza sia comunicata al GDFI.
¾ Aumenti di capitale: Gli aumenti di capitale devono essere notificati al Ministero dell’industria e del
commercio; qualora vengano modificati i rapporti tra la quota di partecipazione degli investitori locali e quella degli investitori stranieri, occorre l’approvazione da parte del GDFI.
¾ Trasferimento di dividendi e profitti . Gli investitori esteri possono liberamente rimpatriare, attraverso il
sistema bancario, i proventi sotto forma di dividendi corrisposti dalle società nelle quali partecipino. Nel momento in cui l’investitore estero ceda, totalmente o parzialmente la propria quota di partecipazione ovvero la società sia posta in liquidazione, le somme conseguite dalla cessione (o liquidazione) possono pure essere rimpatriate purché sia stata ottenuta l'autorizzazione del GDFI alla cessione (o liquidazione). Dal lato fiscale, i dividendi azionari non sono esenti dalle tasse; il prelievo fiscale sugli stessi è fissato nella misura del 10%. Peraltro la distribuzione di dividendi a soggetti residenti e filiali di imprese non residenti non è soggetta a prelievo alla fonte (cfr. par. 7.3.5). 1.2.2 La Riforma del 2003: le nuove procedure per la costituzione di un ’impresa a capitale straniero e per la partecipazione in una societ à locale A seguito delle grandi riforme strutturali volte a liberalizzare l’economia turca, nel 2003 è stata promulgata la nuova legge n. 4875 sugli investimenti esteri che ha introdotto ulteriori e fondamentali innovazioni nella situazione sopra descritta, nel tentativo di creare un clima più favorevole agli investimenti con una generale semplificazione delle procedure burocratico-amministrative. I principi ispiratori di questa riforma possono essere così riassunti:
z z z z
eliminazione di ogni preventiva autorizzazione o approvazione per la costituzione di una società; eliminazione del capitale minimo pari a 50.000 dollari per gli apporti dei soci esteri; valorizzazione dei diritti degli investitori; utilizzo di un sistema di monitoraggio successivo delle attività piuttosto che di un sistema autorizzativo preventivo.
In sintonia con gli obiettivi della riforma, sono state eliminate tutte le autorizzazioni da parte del GDFI per costituire in Turchia una società a capitale straniero equiparando in tutto e per tutto tali società a quelle locali. Conseguentemente le società a capitale straniero dovranno ottenere esclusivamente le autorizzazioni locali, esattamente come le società turche. Più in particolare, oltre alle sopra menzionate autorizzazioni per costituire una società, sono state eliminate anche le seguenti: - le autorizzazioni per la partecipazione sociale da parte di soci stranieri; - le autorizzazioni per gli investimenti; - le autorizzazioni per gli aumenti di capitale; - le autorizzazioni riguardanti la modifica del tipo di attività svolta da parte di società straniere; - le autorizzazioni per le partecipazioni indirette; - l’autorizzazione per il trasferimento di know-how, gli accordi di assistenza tecnica ed altri accordi simili e la registrazione di licenze. Alla luce di quanto sopra, pare opportuno esporre in sintesi i diversi adempimenti che devono essere effettuati per giungere alla costituzione di una società di capitali a partecipazione interamente straniera ovvero di una società, sempre di capitali, con soci sia stranieri che turchi. Nel primo caso, occorre stipulare un contratto sociale per atto notarile che deve essere presentato per la registrazione al Trade Registry Office competente per la provincia dove si colloca la sede della costituenda società, il tutto entro 15 giorni dalla stipula. La registrazione viene poi pubblicata sulla Trade Registry Gazzette. Tale registrazione viene recepita automaticamente dal General Directorate of Foreign Investment del
Sottosegretariato al Tesoro. Una volta ottenuta la registrazione, la società acquista la propria personalità giuridica. Nel caso invece in cui si voglia costituire una società a partecipazione sia straniera che turca, è richiesta la predisposizione di un contratto sociale sia in inglese che in turco e di una lettera di intenti dei soci stranieri autenticata da un notaio nel proprio Paese di residenza. Qualora il socio straniero sia una società, devono essere inviate al General Directorate of Foreign Investment le copie dei bilanci degli ultimi 5 esercizi ed una relazione dettagliata sull’attività svolta. Infine sono necessarie le copie dei documenti di identità dei soci turchi e dei passaporti dei soci stranieri autenticati da un Notaio turco. Occorre poi l’autenticazione della firma degli amministratori stranieri sia nel paese di residenza che in Turchia. Tale documentazione deve essere inviata al Trade Registry Office per la registrazione. Prima della registrazione, a fini semplicemente statistici (registrazione dell’investimento) è richiesta l’approvazione del General Directorate of Foreign Investment, che si limita alla verifica della regolarità e della completezza della documentazione presentata. Dopo la registrazione, e questo vale sia per la società a partecipazione interamente straniera che per quella “mista”, devono essere espletati i seguenti adempimenti principali: - registrazione presso i competenti uffici periferici dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti previdenziali, in relazione al domicilio della società; - registrazione presso il Ministero dell’Industria qualora la società svolga un’attività industriale; - registrazione presso il Ministero del Lavoro; - registrazione presso il Ministero delle Finanze. Inoltre, per costituire un’impresa in una c.d. “zona franca” - particolari aree che offrono notevoli vantaggi per gli investimenti - occorrono ulteriori autorizzazioni per le quali si rinvia al successivo par. 1.2.4. Nelle pagine che seguono si approfondiranno più nel dettaglio gli elementi essenziali dei diversi tipi societari. 1.2.3 Gli incentivi agli investimenti esteri in generale Particolarmente articolata è la politica degli incentivi agli investimenti in Turchia. Diverse, infatti, sono le fattispecie tipologiche, rispondenti a specifiche finalità, che possono beneficiare degli incentivi: dall’omogeneizzazione delle condizioni di sviluppo attraverso il superamento degli squilibri regionali agli incentivi all'export; dalla ricerca e sviluppo all’ambiente. La tabella seguente schematizza, nel dettaglio, i settori ammessi a beneficiare delle politiche di incentivo. Tabella 7 – Le tipologie di incentivo a) Incentivi all’investimento forniti dallo stato b) Investimenti concernenti zone “prioritarie” o a basso livello di sviluppo c) Incentivi relativi alle “Zone Franche” d) Esenzioni fiscali all’export e) Incentivi doganali
Gli incentivi forniti dallo stato rispondono a diverse logiche e finalità: oltre al superamento degli squilibri territoriali, ci si propone di supportare attività suscettibili di produrre impatti positivi sui livelli di occupazione, di promuovere l’ingresso di capitali esteri nel paese e l’acquisizione di tecnologie innovative. Gli strumenti principalmente utilizzati sono: z z
Fiscali (esenzioni dall’IVA e dalle tasse doganali, esenzione dalle imposte di bollo ed altre agevolazioni); Non fiscali, quali fornitura di terra per la realizzazione degli investimenti e contributi a valere sul fondo per gli incentivi (Investment Incentives Fund).
In linea generale, gli incentivi statali presuppongono l’ottenimento di un apposito certificato (Investment Incentive Certificate – IIC); trattasi di un documento rilasciato all’investitore dal Sottosegretariato al Ministero del Tesoro che
garantisce il diritto a beneficiare degli incentivi previsti. Il rilascio dell’IIC è subordinato alla realizzazione di investimenti per un controvalore minimo (cfr. par. 7.5) pari a: z z z
200.000 YTL, nelle regioni ad elevata priorità; 400.000 YTL nelle zone sviluppate.
Gli incentivi relativi alle cosiddette “zone prioritarie” o a basso livello di sviluppo si caratterizzano per una maggiore limitatezza degli obiettivi e finalità: l’incremento dei livelli occupazionali attraverso strumenti quali esenzioni fiscali ovvero fornitura di terreni per la realizzazione degli investimenti. 1.2.4 Le zone franche Alla luce di quanto visto sopra, pare utile accennare alla legislazione sugli incentivi agli investimenti sia locali che esteri con particolare riferimento alle zone franche. L’approfondimento dei vantaggi che tali zone offrono appare molto rilevante per la localizzazione di una eventuale attività imprenditoriale da parte di un investitore straniero. La legislazione turca sulle zone franche, infatti, come anche quella sugli incentivi statali agli investimenti, sia esteri che nazionali, è difforme da quella dell’Unione Europea che si ispira alla protezione della libera concorrenza. Pertanto, quando la Turchia - Paese candidato ma tuttora ancora distante dai requisiti per l’ammissione - dovesse accedere all’Unione Europea, i benefici previsti verrebbero a decadere, anche se il governo di Ankara tenterà probabilmente di negoziare una gradualità. La logica di funzionamento delle Zone Franche, costituite con la legge 3218 del 15/06/1985, risiede nella promozione degli investimenti e delle attività produttive, con particolare attenzione alla diffusone delle tecnologie. Le aree rientranti nelle Zone Franche sono considerate extraterritoriali ai fini doganali. I movimenti di merci dalla Turchia a tali zone sono trattati come operazioni di import/export. Il diritto ad operare nelle Zone Franche consegue all’ottenimento di apposita licenza, concessa dal Sottosegretariato al commercio estero, Direzione Generale delle Zone Franche, sulla base di talune priorità: in particolare, progetti ad alto valore aggiunto, iniziative economiche suscettibili di incrementare l’export turco (e di produrre effetti positivi sulla bilancia dei pagamenti) o l’occupazione, di favorire l’ingresso di nuove tecnologie, l’afflusso di capitali e, soprattutto, che non si pongano in competizione negativa con i potenziali esportatori turchi. A partire dall’anno della loro costituzione (1987), le “free trade zones” hanno raggiunto l’attuale numero di ventuno. Esse sono: Adana-Yumurtalýk Free Zone, Aegean FZ, Antalya FZ, Bursa FZ, Denizli FZ, East Anatolian FZ, Europe FZ, Gaziantep FZ, Istanbul Ataturk Airport FZ, Istanbul Thrace FZ, Kayseri FZ, Mardin FZ, Mersin FZ, Rize FZ, Samsun FZ, Trabzon FZ, , nonché quelle specializzate per settore, quale quella della Pelletteria e dell’Industria di Istanbul (Istanbul Leather and Industry FZ), della Pelletteria di Smirne (Izmir Menemen Leather FZ) e l’ISE FZ (Istanbul Stock Exchange FZ), cui si aggiungono le due più recenti, istituite rispettivamente nel 2001 e nel 2002, Kocaeli FZ e Tübitak-Marmara Research Center Technology FZ (cfr. in appendice “Elenco zone franche”). I non residenti sono ammessi a lavorare nelle Zone Franche previo ottenimento di un permesso di lavoro, di un permesso VISA e di un permesso di residenza. Dal lato delle procedure, il permesso di lavoro è richiesto al Sottosegretariato per il commercio estero, Direttorato Generale per le Zone Franche. Ottenuto il permesso di lavoro, è necessario inoltrare richiesta all’ambasciata turca per la VISA. La VISA ed il permesso di lavoro consentono di ottenere dal Ministero per gli affari interni il permesso di soggiorno. I principali vantaggi offerti dall’operare nelle zone franche sono i seguenti: - i redditi generati al loro interno sono esenti da imposte. Tale agevolazione è destinata a restare in vigore solo fino alla fine del periodo di imposta nel quale la Turchia entrerà (in ipotesi) a far parte dell’Unione Europea. Va comunque precisato che per quanti già operano nelle FZ in base a licenze per attività diverse da quelle produttive/manifatturiere rilasciate prima del 6/2/2004, l’esenzione continuerà a valere fino alla eventuale scadenza di cui sopra, mentre per quanti operano in base a licenze per attività diverse da quelle produttive/manifatturiere rilasciate dopo il 6/2/2004, l’esenzione non è più fruibile; - la licenza ha una durata di 10 anni per gli affittuari, di 20 per chi intende costruire propri fabbricati; se la
licenza riguarda attività produttive/manifatturiere - le uniche a godere dell’esenzione da imposizione sui redditi per le licenze rilasciate dopo il 06/02/2004 -, tali termini si allungano, rispettivamente, a 15 ed a 30 anni; - i redditi prodotti possono essere trasferiti senza alcuna restrizione; - i prodotti possono essere venduti anche all’interno della Turchia, con una tassa dello 0,5% sul valore; - i beni importati nella zona franca sono esenti da imposte doganali e dall’imposta sul valore aggiunto; - è possibile prendere in affitto uffici e magazzini a prezzi inferiori a quelli di mercato; - le infrastrutture sono conformi agli standards internazionali; - le procedure burocratiche sono semplificate e vi è un’unica agenzia competente; - non ci sono restrizioni riguardanti prezzi o qualità di ciò che viene prodotto all’interno delle aree; - per i primi dieci anni, serrate e scioperi sono vietati e per ogni controversia riguardante la contrattazione collettiva è competente il Consiglio di Arbitrato Supremo; - non c’è alcun limite alla quota di capitale straniero nell’investimento; - sono utilizzabili tutte le valute accettate dalla banca centrale turca. Le imprese con capitale italiano presenti nelle zone franche, essenzialmente in joint-venture con imprese turche, risultano essere 14 secondo la relativa Direzione Generale del Sottosegretariato al Tesoro (in linea di massima confermate da rilevazioni consolari), di cui: 8 nella Aegean FZ; 2 nella z.f. “Pelletteria” di Istanbul; 2 nella z.f. di Antalya; 1 nell’Aeroporto Ataturk di Istanbul; 1 nella z.f. di Mersin. La maggioranza è dedita ad attività di magazzinaggio/distribuzione, ma almeno cinque imprese risultano operare nel comparto manifatturiero. L’investimento più importante (USD 20 milioni) è della comasca ELDOR, che nella zona franca Egea produce microprocessori per TV e GSM.
Sotto Capitolo n. 1.3 Le società: inquadramento generale
Il diritto commerciale turco divide in due fondamentali categorie i fenomeni associativi: - le ordinary partnerships disciplinate dal Code of Obbligation; - le società commerciali disciplinate dal TCC. La differenza essenziale è che le seconde sono dei soggetti giuridici autonomi rispetto ai soci e dotati di personalità giuridica mentre le prime sono forme di associazioni non soggettivizzate e prive di autonomia rispetto ai soci. Più specificamente, l’ordinary partnerships consiste essenzialmente in un accordo tra imprenditori. È sufficiente un accordo orale dal momento che comunque non ha rilevanza verso i terzi. Non occorre la registrazione presso la camera di commercio né è necessaria una ragione sociale propria. I soci, o forse meglio gli associati, hanno tutti eguali diritti ed obblighi e responsabilità illimitata per i debiti sociali. Non sono previste norme vincolati per l’amministrazione e la gestione dell’attività sociale. Le società commerciali si distinguono in società di persone e società di capitali. Sono società di persone la società collettiva (kollektif sirket) e la società in accomandita semplice (adi komandit sirket). Le società di capitali si distinguono in: - società per azioni (anonim sirket, AS); - società a responsabilità limitata (limited sirket, LS); - società in accomandita per azioni (sermayesi paylara bölünmüs komandit sirket). Le principali differenze tra le società di persone e le società di capitali, anticipando quanto sarà meglio analizzato successivamente, consistono nel fatto che i soci delle seconde godono del beneficio della responsabilità limitata all’entità della propria partecipazione per i debiti sociali mentre i soci delle prime rispondono illimitatamente con il proprio patrimonio personale per i debiti della società. Per costituire una società di capitali il legislatore ha fissato dei precisi requisiti che devono essere soddisfatti quali ad esempio un capitale sociale minimo ed ha stabilito delle precise regole per il funzionamento della struttura societaria, mentre le società di persone sono meno rigidamente disciplinate. Infine, dal punto di vista fiscale le società di capitali sono soggetti passivi d’imposta autonomi sottoposti all’imposta sul reddito delle società, mentre il reddito delle società di persone, secondo il principio di trasparenza, è imputato direttamente ai soci. 1.3.1 Le società di persone: la società collettiva e la societ à in accomandita semplice Secondo quanto stabilito dall’art. 153 TCC, la società collettiva è una società di persone costituita da persone fisiche al fine di svolgere un’attività commerciale sotto una ragione sociale. Non possono essere soci le persone giuridiche. Tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per i debiti sociali. Responsabilità illimitata significa che un socio, se la società non è in grado di pagare i creditori, risponde
personalmente con tutto il suo patrimonio, naturalmente dopo che i creditori della società abbiano fatto valere le proprie pretese sul patrimonio sociale, senza essere stati interamente soddisfatti. Responsabilità solidale significa che un socio, quando la società non è in grado di far fronte ai propri impegni, ne risponde pienamente e non solo in proporzione alla sua quota di partecipazione. Non è previsto un capitale sociale minimo per la costituzione. La quota di partecipazione dei singoli soci può essere trasferita per atto scritto ed esclusivamente con il consenso anche degli altri soci. Ai sensi dell’art. 201 TCC, il trasferimento deve essere registrato presso il Trade Registry Office e deve essere pubblicato sulla Trade Registry Gazzette. Tutti i soci hanno poteri di controllo e di gestione. L’atto costitutivo, ex art. 160 TCC, può attribuire ad uno o più soci l'amministrazione e la rappresentanza della società. L’assemblea dei soci decide a maggioranza semplice dei voti mentre per le modifiche dei patti sociali occorre l’unanimità (art. 168 TCC). I poteri ed i diritti di controllo che spettano ai soci non possono essere soppressi o trasferiti e possono essere esercitati solo personalmente e non per delega. Caratteristica peculiare della società in accomandita semplice è l’esistenza di due categorie di soci: i soci accomandanti (komandite ortak) che rispondono limitatamente alla quota conferita per i debiti sociali, ed i soci accomandatari (komanditer ortak) che rispondono invece illimitatamente. Possono essere soci accomandatari esclusivamente persone fisiche mentre possono essere accomandanti anche persone giuridiche così come stabilito dall’art. 243 TCC. Anche in questo caso non è previsto un capitale minimo. Per il trasferimento delle partecipazioni, entrambi i tipi possono essere trasferiti per atto scritto ed esclusivamente con il consenso anche degli altri soci. I poteri di gestione e di controllo dei soci accomandatari sono simili a quelli visti per i soci di società collettiva. I soci accomandanti, invece, non partecipano alla gestione della società, non hanno poteri di rappresentanza né possono compiere atti di amministrazione. Tale disciplina non può essere derogata dall’atto costitutivo attesa l’inscindibilità del binomio responsabilità illimitata/amministrazione della società. I soci accomandanti, ai sensi degli artt. 248 e 249 TCC, hanno il diritto di opporsi a tutte quelle operazioni che esulano dalla normale gestione e amministrazione della società. Per quanto riguarda il procedimento di formazione di entrambi i tipi societari in esame occorre un atto costitutivo redatto per atto notarile. Tale atto deve indicare: - i nomi dei soci con l’indicazione delle rispettive residenze; - la ragione sociale; - la sede sociale; - le quote di partecipazione al capitale sociale di ciascun socio; - i soci cui viene attribuita la rappresentanza della società; - l’indicazione della qualifica di accomandatario o di accomandante per i soci della società in accomandita (art. 245 TCC). L’atto costitutivo deve essere registrato presso il Trade Registry Office entro 15 giorni dalla stipula e deve essere pubblicato sulla Trade Registry Gazzette. A seguito della registrazione la società ottiene la propria personalità giuridica. Circa le cause di scioglimento e la procedura di liquidazione l’art. 185 TCC stabilisce che le società di persone si estinguono per: - il decorso del termine previsto nell’atto costitutivo;
- il raggiungimento dell’oggetto sociale; - decisione unanime dei soci; - perdita del capitale; - per fusione con un’altra società; - bancarotta; - bancarotta di uno dei soci a meno che vi sia una diversa decisione dei soci; - decisione del tribunale. La liquidazione (artt. 221 ss. e 267 ss. TCC) che segue al verificarsi di una delle cause di scioglimento è affidata a dei liquidatori che possono essere anche soggetti esterni e quindi non soci. I liquidatori devono raccogliere le documentazioni contabili, incassare i crediti della società, pagare i debiti, vendere i beni sociali e predisporre un bilancio finale di liquidazione. I soci possono proporre osservazioni ed opporsi al bilancio di liquidazione. Qualora entro un mese non vi sia l’opposizione di nessun socio, i liquidatori provvedono alla distribuzione delle eventuali attività rimanenti e devono comunicare la fine del procedimento di liquidazione al Trade Registry Office per la cancellazione della società dal registro. Avvenuta la cancellazione si estingue la personalità giuridica della società. 1.3.2 Le società di capitali: osservazioni per l ’investitore straniero Le società di capitali costituiscono sicuramente il veicolo privilegiato per gli investimenti esteri date le loro caratteristiche strutturali che consentono anche un più facile accesso al credito bancario. La responsabilità limitata alla propria quota di partecipazione, caratteristica principale dei modelli in esame (ad eccezione del socio accomandatario nella società in accomandita per azioni), consente di gestire al meglio l’attività d’impresa con la consapevolezza di un rischio comunque limitato. L’assenza di autorizzazioni preventive per la costituzione, l’attribuzione di personalità giuridica, la strutturazione e le funzioni dell’organo amministrativo nonché la soggettivizzazione ai fini fiscali costituiscono ulteriori elementi che rendono tali modelli particolarmente apprezzabili. Un potenziale investitore straniero sostanzialmente può scegliere, a seconda delle proprie esigenze, tra il modello organizzativo della società per azioni e quello della società a responsabilità limitata. La società in accomandita per azioni infatti, date le proprie caratteristiche peculiari che saranno esaminate, può forse risultare meno adatta per soddisfare le esigenze degli investitori. Si esaminano ora nel dettaglio le caratteristiche strutturali ed il funzionamento dei tre modelli di società di capitali. 1.3.3 Le società di capitali: la società per azioni La disciplina generale della società per azioni (AS - Anonim Sirket) è prevista dal Turkish Commercial Code agli artt. 269 – 474. Tali disposizioni sono poi integrate da alcune leggi speciali riferite a specifici settori quali quello bancario e assicurativo. La società per azioni è definita dall’art. 269 TCC come una società: - che opera sotto una propria ragione sociale; - il cui capitale è diviso in azioni; - i cui creditori possono esclusivamente rivalersi sul patrimonio sociale e (conseguentemente); - i cui soci rispondono esclusivamente entro i limiti della propria partecipazione al capitale sociale. L’art. 277 TCC stabilisce che per la costituzione occorrono almeno cinque soci che possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. Qualora la compagine sociale sia costituita da più di 250 soci la
società è considerata come pubblic corporation e quindi soggetta al controllo ed alla supervisione del Capital Market Council. Tale organismo di natura ministeriale ha poteri di vigilanza e controllo per i mercati finanziari e azionari ed inoltre ha funzione di protezione dei profitti degli azionisti. Per quanto riguarda l’oggetto sociale e gli obiettivi della società, che ai sensi dell’art. 271 TCC devono essere chiaramente indicati nello statuto, non sono previste limitazioni di sorta. Sono quindi consentite tutte le attività fatta eccezione per quelle vietate dalla legge. Gli organi sociali fondamentali sono: - l’assemblea degli azionisti; - il consiglio di amministrazione; - gli auditors (sindaci), organo con funzioni di controllo. L’assemblea degli azionisti L’assemblea degli azionisti svolge un ruolo essenziale nella vita della società. In tale sede infatti gli azionisti esercitano il proprio diritto di voto e decidono sulle richieste che vengono loro sottoposte da parte del consiglio di amministrazione e da parte dei revisori. L’assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all’anno entro tre mesi dalla fine dell’anno finanziario ed in sede straordinaria tutte le volte in cui devono essere prese decisioni urgenti ed essenziali per la vita sociale. L’assemblea ha competenze fondamentali che la rendono l’organo più importante della società. Rientrano infatti tra le competenze esclusive ed inderogabili dell’assemblea: - le modifiche allo statuto sociale; - l’elezione e la rimozione dei componenti del consiglio di amministrazione e degli auditors o degli special auditors; - l’approvazione del bilancio d’esercizio e delle relazioni degli amministratori e degli auditors; - le decisioni circa le proposte degli amministratori o dei soci fondatori circa la distribuzione degli utili e le riserve; - l’emissione di titoli di credito. Per quanto riguarda i quorum costitutivi, ai sensi dell’art. 372 TCC, l’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto al voto salva diversa disposizione dello statuto. Qualora si debba deliberare su particolari materie quali l’aumento o la riduzione del capitale sociale, ovvero la liquidazione della società o l’emissione di titoli di credito, ai sensi dell’art. 388 TCC, l’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un mezzo degli aventi diritto. Circa i quorum deliberativi, le decisioni dell’assemblea sono validamente prese a maggioranza semplice dei presenti (art. 378 TCC). È prevista l’unanimità qualora si debba decidere circa la nazionalità della società ovvero quando si debbano incrementare gli obblighi a carico degli azionisti, con l’eccezione, per quest’ultimo caso, dell’aumento di capitale. Il Consiglio di amministrazione L’organo amministrativo è costituito da un consiglio di amministrazione costituito da almeno tre membri. Lo statuto può fissare il numero dei membri per il quale comunque non è fissato un limite massimo. I consiglieri possono essere nominati nell’atto costitutivo ovvero essere eletti dall’assemblea degli azionisti. La qualità di socio rappresenta un requisito necessario per essere nominati amministratori. Qualora fosse nominato un soggetto esterno, questo assume la propria funzione soltanto dopo essere divenuto anche
socio in base all’art. 312 TCC. I consiglieri sono infatti obbligati a depositare i propri certificati azionari che devono rappresentare almeno l’1% del capitale sociale. Non possono essere nominati amministratori i soggetti dichiarati falliti, né, in base alle norme dello State Officials Act, i dipendenti pubblici. Non sono invece previste limitazioni per la nomina di amministratori stranieri. Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della metà dei consiglieri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. Le decisioni devono essere prese in forma scritta e devono essere riportate nel libro delle adunanze del consiglio. I consiglieri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili salva diversa disposizione statutaria. Generalmente sono sufficienti le firme di due membri del consiglio al fine di integrare la rappresentanza della società. Gli amministratori hanno i poteri previsti dallo statuto e possono compiere gli atti necessari al perseguimento dell’oggetto sociale. Gli atti che eccedono l’oggetto sociale sono nulli ed in nessun modo vincolanti nei confronti della società. Al consiglio sono attribuite diverse funzioni relative alla gestione economica della società ed al suo funzionamento. Tra tali competenze si ricordano le due più importanti: - la predisposizione del bilancio e del conto profitti/perdite (art. 325 TCC); - la predisposizione delle relazioni di accompagnamento al bilancio che devono essere accessibili ai soci nei 15 giorni antecedenti l’assemblea (art. 327 TCC). Qualora dal bilancio emerga una perdita superiore alla metà del capitale sociale, gli amministratori sono tenuti a convocare l’assemblea al fine di informarla della situazione. Nel caso in cui le perdite siano superiori all’intero patrimonio sociale, il consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 324 TCC, deve avviare le procedure per la bancarotta. In caso di inadempimento dei propri obblighi, l’art. 336.5 TCC prevede che gli amministratori siano responsabili personalmente con tutti i propri beni tanto nei confronti dei creditori sociali quanto verso la società stessa per i debiti e le perdite accumulati. Possono essere delegate specifiche funzioni a singoli componenti del consiglio o ad un manager che può anche non essere socio. Quest’ultimo agisce quale rappresentante del consiglio (art. 319 TCC). Gli auditors Gli auditors sono dei revisori che esercitano funzioni di controllo e supervisione sulla gestione della società, svolgendo un compito di tutela nei confronti degli azionisti di cui sono rappresentanti. Rivestono una carica che può essere avvicinata a quella dei sindaci nella società per azioni italiane. Tali soggetti controllano e verificano i bilanci, il conto profitti/perdite, i flussi di cassa, gli strumenti finanziari della società, le procedure di convocazione dell’assemblea degli azionisti. Predispongono inoltre, ai sensi degli artt. 353 e 354 TCC, una relazione annuale da presentare all’assemblea dei soci ed informano direttamente i singoli soci che non hanno il diritto di esaminare i registri contabili. Si tratta comunque di compiti di controllo essenzialmente formali. È loro consentito assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione ed in taluni casi possono convocare l’assemblea generale in caso di inerzia del consiglio di amministrazione. Il numero varia da un minimo di uno ad un massimo di cinque: qualora siano almeno due, costituiscono un organo collegiale, la cui maggioranza dovrà essere costituita da cittadini turchi. Si tratta di un organo con garanzie di autonomia; non possono infatti essere nominati auditors i dipendenti della società né i parenti più vicini degli amministratori. In determinati casi possono essere nominati anche dei revisori speciali che si affiancano agli auditors “ordinari”. La nomina di tali revisori può essere richiesta dagli azionisti di minoranza al fine di tutelare
meglio i propri diritti. Oltre al controllo affidato agli auditors è comunque necessario che le scritture contabili e le dichiarazioni dei redditi di una società siano approvate da parte di un consulente finanziario o fiscale ovvero da contabili professionisti. Le società che emettono titoli scambiati sui mercati e le banche sono soggette ad un ulteriore controllo da parte di revisori indipendenti. Il capitale e le azioni L’art. 272 TCC prevede un capitale minimo per la costituzione di una società per azioni pari a 50.000 YTL (circa euro 30.000). Alcune leggi speciali prevedono dei limiti minimi diversi per particolari categorie di società. Più in particolare, per le banche è previsto un capitale minimo pari a 20.000.000 YTL che devono essere versati integralmente ed in contanti in sede di costituzione; per le assicurazioni il capitale minimo richiesto è pari a 10.300.000 YTL anch’essi da versare integralmente ed in contanti in sede di costituzione; per le società che gestiscono fondi pensione il capitale minimo è di 20.000.000 YTL dei quali 10.000.000 devono essere versati in contanti alla costituzione mentre i rimanenti 10.000.000 possono essere versati nei tre anni successivi. Il capitale è rappresentato e suddiviso in azioni del valore minimo, ex art. 399 TCC, di 0,01 YTL. Le azioni in sede di costituzione possono essere sottoscritte integralmente oppure in parte. Nel primo caso si avrà una costituzione automatica, nel secondo una graduale. In caso di costituzione automatica, almeno un quarto delle azioni deve essere liberato prima della costituzione stessa o entro tre mesi dalla registrazione. Le rimanenti azioni devono essere liberate entro tre anni secondo i termini intermedi che lo statuto può prevedere. Nel caso di costituzione graduale, ai sensi dell’art. 262 TCC, soltanto una parte di azioni viene sottoscritta dai soci fondatori mentre la rimanente parte viene offerta al pubblico. Le azioni che vengono offerte al pubblico devono essere registrate presso il Capital Market Council. È previsto anche il conferimento di beni in natura. L’art. 294 TCC prevede, in questo caso, che il valore del bene sia determinato da un esperto nominato dal Tribunale. Le azioni emesse a fronte di un tale conferimento non possono essere trasferite per due anni. Sono ammesse operazioni di aumento e riduzione del capitale secondo le disposizioni contenute negli artt. 391 e 396 TCC. In questa sede è sufficiente evidenziare come per tali operazioni occorra che le azioni in circolazione siano integralmente liberate. È inoltre prevista per la validità di tali delibere i voti favorevoli di almeno la metà dei soci. Possono essere emesse azioni nominative o al portatore. Le prime possono essere trasferite purché vi sia l’approvazione del consiglio di amministrazione e sempre che il trasferimento non sia vietato dallo statuto. È necessario inoltre l'annotazione del trasferimento nel libro soci. (art. 415 e 416 TCC). Le seconde sono liberamente trasferibili in base alle disposizioni del Code of Obbligation. Possono essere emesse azioni ordinarie o privilegiate ai sensi dell’art. 401 TCC. Inoltre, possono essere emesse azioni a voto plurimo ed azioni prive del diritto di voto conformemente però alle disposizioni del Capital Market Board che, di fatto, ne rendono pressoché nullo il ricorso nella pratica. Il 5% del profitto netto annuale deve essere imputato alla prima riserva legale finché questa non abbia raggiunto il 20% del capitale integralmente versato. Lo statuto può innalzare la soglia del 20%. È prevista anche una seconda riserva legale alla quale deve essere destinato un ammontare pari al 10% dei dividendi distribuiti ai soci. È possibile anche l’offerta al pubblico di azioni di società già esistenti previa l’autorizzazione e la registrazione presso il Capital Market Council. Stesso procedimento deve essere seguito per l’offerta al pubblico di azioni di nuova emissione a seguito di un aumento di capitale. In entrambe queste circostanze il rapporto tra le azioni offerte al pubblico ed il capitale nominale deve restare entro i seguenti limiti:
- 15% per le società con capitale nominale uguale o inferiore a YTL 1.000.000; - 10% per le società con capitale nominale compreso tra YTL 1.000.000 e 5.000.000; - 5% per le società con capitale nominale superiore a YTL 5.000.000. Lo statuto Lo statuto contiene le regole essenziali di funzionamento della società condivise in sede di costituzione da tutti i soci fondatori. Lo statuto deve contenere le seguenti indicazioni fondamentali: - la ragione sociale; - la sede legale della società; - l’oggetto sociale; - l’ammontare del capitale sociale, il numero di azioni in cui è suddiviso e il valore nominale di ciascuna di esse; - le condizioni e le modalità di liberazione delle azioni sottoscritte; - le indicazioni relative ai conferimenti in natura; - le speciali indennità da corrispondersi ai soci fondatori ed agli amministratori; - le procedure per la nomina degli amministratori, degli auditors e dei soggetti cui viene attribuita la rappresentanza della società; - i diritti ed i doveri degli amministratori e degli auditors. Lo statuto di una società, in linea generale, non necessita di alcuna approvazione da parte del Ministero dell’Industria e del Commercio. Gli statuti delle banche, delle compagnie di assicurazione, di taluni istituti finanziari, delle società di leasing e di factoring e delle holding deve essere approvato da parte del distaccamento provinciale del Ministero. Anche le modifiche statutarie per le società di cui sopra devono essere effettuate col consenso del Ministero. Nel caso di formazione graduale (cfr. paragrafo precedente), lo statuto deve essere approvato da parte del Capital Market Council e successivamente deve essere presentata una richiesta di verifica al Ministero dell’industria e del Commercio. Dopo l’esito positivo di tale verifica le azioni possono essere offerte al pubblico previa la registrazione delle stesse presso il Capital Market Council. Libri e registri sociali I libri contabili devono utilizzare come valuta le Lire turche e devono essere redatti in lingua turca secondo quanto stabilito dalla legge n. 213 in materia di procedura fiscale (cfr. par. 7.9). A seguito di una recentissimo emendamento del Ministero delle finanze contenuto nella legge n. 5228 pubblicata il 31/7/2004, i libri sociali possono essere stilati anche in una lingua straniera purché siano tenuti anche i libri in turco. Inoltre la valuta è sempre la Lira turca tuttavia, in alcuni casi, può essere utilizzata una valuta straniera a condizione che sia sempre indicato l’equivalente in lire turche. Più in particolare, il Consiglio dei Ministri può concedere l’autorizzazione a tenere i libri contabili in un’altra valuta a quelle società per azioni che abbiano un capitale sociale pari ad almeno USD 100.000.000 e con un azionariato straniero pari ad almeno il 40%. Scioglimento e liquidazione Ai sensi dell’art. 434 TCC una società per azioni si scioglie: - per il decorso del termine previsto in sede di costituzione;
- per il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dallo statuto sociale; - per il raggiungimento dell’oggetto sociale; - per decisione dell’assemblea dei soci; - per la perdita del capitale; - per il venir meno del numero minimo di soci (cinque); - per fusione con un’altra società; - per bancarotta. Verificata una delle cause di scioglimento si apre la fase della liquidazione durante la quale la società comunque mantiene la propria personalità giuridica. Secondo l’art. 438 TCC, lo scioglimento deve essere comunicato e registrato presso il Trade Registry office e deve essere pubblicato per tre volte sulla Trade Registry Gazzette con l’invito per i creditori sociali di comunicare le proprie ragioni di credito nei confronti della società entro un anno. Per quanto riguarda la fase di liquidazione, tendenzialmente gli amministratori svolgono anche la funzione di liquidatori a condizione che l’assemblea dei soci non decida di nominare liquidatori esterni. I nomi dei liquidatori devono essere iscritti presso il Trade Registry office e pubblicati sulla Trade Registry Gazzette. I liquidatori, alla fine di ogni anno, devono predisporre un bilancio di liquidazione, che deve essere approvato dall'assemblea. Il loro compito consiste nel liquidare i beni e le attività aziendali, raccogliere le documentazioni contabili, incassare i crediti della società e pagare i debiti. Qualora al termine della liquidazione residuino delle attività, queste possono essere distribuite ai soci esclusivamente dopo un anno, o entro il minor termine eventualmente stabilito dal giudice, dalla pubblicazione dell’ultimo dei tre avvisi di liquidazione. Se lo statuto non dispone diversamente, ai sensi dell’art. 447 TCC, l’attivo di liquidazione deve essere distribuito ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione e conformemente agli eventuali diritti di preferenza connessi alle azioni privilegiate. Al termine della liquidazione deve essere data comunicazione al Trade Registry office. A seguito di tale adempimento pubblicitario la società viene cancellata dal registro stesso e vede estinta la propria personalità giuridica. 1.3.4 Le società di capitali: la società a responsabilità limitata Le regole relative alle società a responsabilità limitata (limited sirket, LS) e i diritti dei detentori di azioni sono contenute negli articoli 503-556 del codice commerciale. Tale codice definisce le società a responsabilità limitata come società che: - operano sotto una ragione sociale, - il cui capitale è fisso, - i cui creditori possono rivalersi unicamente nei confronti dei beni sociali. La responsabilità degli azionisti è quindi limitata a ciò che essi hanno sottoscritto per contribuire al capitale sociale (art. 503 c.c.). Coloro che partecipano a società a responsabilità limitata hanno tuttavia un’ulteriore responsabilità personale circa i debiti di diritto pubblico della società (per esempio, in materia di imposte erariali), nei casi in cui tali debiti non possono essere adempiuti dalla società. Tale responsabilità è limitata al valore proporzionale del conferimento dell'azionista al capitale sociale. Il modello di Società a responsabilità limitata è stato rivisto profondamente dalla riforma per soddisfare le esigenze soprattutto delle imprese piccole e medie. La Srl non si presenta più come una piccola Spa, ma
ha assunto una fisionomia propria, caratterizzata da una spiccata elasticità e dal ruolo centrale dei soci: una società tra persone, da un lato con il beneficio della responsabilità limitata dei soci, dall’altro senza le rigidità della società per azioni. La snellezza del modello si nota fin dalla costituzione della Srl, possibile anche in assenza di valori accertabili oggettivamente. L’atto costitutivo può attribuire diritti particolari e privilegiati a singoli soci, in merito ai poteri nella società e alla partecipazione agli utili. Nel rispetto della natura spiccatamente personale della Srl, possono essere introdotti limiti alla circolazione delle partecipazioni. Vi è invece totale libertà nella scelta degli amministratori e del metodo di gestione della società. Si va dalla forma di amministrazione disgiuntiva a quella congiuntiva. Nel caso di amministrazione collegiale, le decisioni possono essere adottate senza necessità di specifiche riunioni, essendo sufficienti delle consultazioni per iscritto. La determinazione e la ripartizione delle competenze tra soci e amministratori spettano sempre al contratto sociale, fatta salva l’esclusiva assegnazione ai soci della titolarità delle decisioni sulle modifiche all’atto costitutivo e sull’approvazione del bilancio. A differenza di quanto avviene per le ditte individuali, la costituzione di un’impresa sotto forma di società deve obbligatoriamente avvenire per atto pubblico in presenza di un notaio. All’atto della costituzione ogni società viene dotata di un proprio statuto, in cui si definisce l’oggetto sociale dell’impresa, si stabiliscono diritti e doveri dei soci e si delimita il potere degli amministratori. Nelle società di persone, i soci hanno di norma una responsabilità «illimitata e solidale» di fronte ad eventuali problemi societari. Nelle società di capitali, i soci hanno invece una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto. Le maggiori differenze fra società a responsabilità limitata e società per azioni sono: - il capitale sociale minimo di una società a responsabilità limitata è di 5.000 YTL (circa euro 3.000), per la società per azioni di 50.000 YTL; - il capitale di entrambe le tipologie societarie è diviso in azioni, ma solo la società per azioni può emettere certificati azionari ed obbligazioni; - sottoscrizioni di azioni in una società a responsabilità limitata non possono essere offerte al pubblico e le azioni non possono essere quotate in borsa; - il trasferimento di azioni in una società a responsabilità limitata deve avvenire in forma di accordo scritto e la sottoscrizione deve essere autenticata dal notaio. Tale contratto va registrato nel libro degli azionisti. Ai fini di tale registrazione è necessario il consenso di tre quarti degli azionisti che detengano i tre quarti del capitale (art. 520). Secondo il codice commerciale, le società a responsabilità limitata possono riguardare attività economiche diverse da quelle proibite per legge: mentre per le società per azioni gli scopi sociali e gli obiettivi sono chiaramente definiti dal codice, per le società a responsabilità limitata viene solamente stabilito che non possono svolgere attività bancarie o assicurative. Una società a responsabilità limitata può essere fondata da almeno due sottoscrittori, ma da non più di cinquanta, sia persone fisiche che giuridiche, nazionali o estere. Tre sono i maggiori organi di una società a responsabilità limitata: - l’assemblea degli azionisti, - gli amministratori, - i sindaci. Gli amministratori Di solito gli amministratori sono anche azionisti (art. 541). Le regole valide per l’assemblea degli azionisti delle società per azioni sono valide anche per le società a responsabilità limitata con più di venti azionisti. Se gli azionisti sono venti o meno, le decisioni possono essere prese tramite accordo scritto fra gli azionisti.
L’amministrazione della società spetta, ove l’atto costitutivo non disponga diversamente, ai soci (art. 529). Tutte le azioni devono essere sottoscritte per 25 YTL o per multipli. Un quarto delle azioni sottoscritte deve essere pagato prima della fondazione o entro tre mesi dalla registrazione. Il restante capitale dev’essere versato entro tre anni. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere che l’amministrazione sia disgiuntiva o congiuntiva. La redazione del progetto di bilancio, del progetto di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sociale sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo. L’assemblea dei soci I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: - l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; - la nomina, se prevista dall’atto costitutivo, degli amministratori; - la nomina, nei casi previsti, dei sindaci; - le modificazioni dell’atto costitutivo; - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale; - le decisioni ad essi demandate dalla legge: z
riduzione per perdite del capitale sociale;
z
l’emissione di titoli di debito;
z
la messa o la revoca della liquidazione.
L’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci. Se l’atto costitutivo non dispone diversamente ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti persone. L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: - l’argomento oggetto della decisione; - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; - l’indicazione dei soci consenzienti; - indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l’indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione. L’assemblea si considera regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Per ciò che attiene alle decisioni relative alle modificazione dell’atto costitutivo e di compiere operazioni che comportano modificazioni sostanziali all’oggetto sociale queste vanno assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale. Anche in mancanza di formale convocazione l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento. Gli auditors
Il collegio sindacale obbligatorio e facoltativo. Ove non ricorrono i casi di obbligatorietà, l’atto costitutivo può comunque prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. Come per le Spa, il collegio sindacale delle Srl si compone di tre o cinque membri, soci o non soci, oltre a due supplenti, nominati nell’atto costitutivo o con successiva decisione dei soci. Anche in questo caso l’ampia autonomia statutaria delle Srl può prevedere cause di ineleggibilità o decadenza. Il collegio sindacale deve riunirsi: delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Il collegio è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci devo adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Inoltre, sono responsabili con gli amministratori per gli atti o le omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Le cause di scioglimento Cause generali di scioglimento di una società a responsabilità limitata sono (art. 549): z z z z z z
decorso dei termini fissati nello statuto; raggiungimento degli obiettivi sociali; riduzione del numero degli azionisti a meno due; perdita del capitale sociale; fusione; bancarotta.
Benché nella legge turca non ricorra il termine “holding” per denotare una specifica tipologia sociale, di fatto è possibile che una società a responsabilità limitata abbia il controllo delle partecipazioni in altra società e si comporti - di fatto - come una holding. 1.3.5 Le società di capitali: la società in accomandita per azioni Tipo societario usato raramente tanto per gli investimenti locali quanto per quelli esteri, la società in accomandita per azioni (sermayesi paylara bölünmüs komandit sirket)è regolata dal Turkish Commercial Code dagli artt. 475 – 484. Il capitale sociale è diviso in azioni come nelle società per azioni, ma, a differenza di quest’ultima, non tutti i soci hanno una responsabilità limitata. Come accade infatti nella società in accomandita semplice (cfr. par. 1.3.1.), esistono due categorie di soci: gli accomandanti e gli accomandatari. I primi rispondono esclusivamente nel limite della partecipazione da essi posseduta mentre i secondi hanno una responsabilità illimitata. Occorre almeno un socio accomandatario. I soci accomandatari, data la propria responsabilità illimitata, amministrano la società con compiti e poteri molto simili a quelli di un consiglio di amministrazione nella società per azioni. È loro affidata la rappresentanza della società di fronte ai terzi. L’assemblea dei soci ha poteri simili a quelli visti sopra per la società per azioni, con le differenze derivanti dal binomio responsabilità illimitata/amministrazione. Analogamente a quanto visto sopra sono previsti degli auditors con funzioni di controllo. I soci accomandatari non possono essere nominati auditors per esigenze di garanzia di indipendenza dell’organo di controllo. 1.3.6 La trasformazione La trasformazione da un tipo societario ad un altro è ammessa e regolata dal diritto societario turco. Principio essenziale è quello della continuità dei rapporti giuridici intercorrenti prima e dopo la trasformazione: la società cambia soltanto il proprio modulo organizzativo continuando a mantenere la
propria soggettività giuridica. Occorre distinguere la trasformazione da società di capitali a società di persone e viceversa, dalla trasformazione da un tipo all’altro di società di capitali. Nel primo caso, infatti, occorre una decisone presa all’unanimità dai soci. Tale decisone si giustifica per il radicale cambiamento di responsabilità da parte dei soci stessi. Nel caso invece di trasformazione da società per azioni in società a responsabilità limitata e viceversa, occorre il consenso di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. Il verbale dell’assemblea che delibera la trasformazione deve avere la forma dell’atto pubblico redatto da Notaio e deve essere registrato presso il registro imprese. 1.3.7 La scissione Il codice di commercio turco non prevede particolari disposizioni in materia di scissione ma, la configurabilità di tale operazione può essere desunta da un recente provvedimento legislativo (la Legge n. 4684) che ne ha disciplinato gli aspetti fiscali. La nuova disciplina prevede due ipotesi di scissione: z
z
il trasferimento dell’intero patrimonio sociale di una società residente a due o più società residenti preesistenti o di nuova costituzione con attribuzione ai soci della società trasferita di azioni delle società “riceventi”. A seguito di tale trasferimento la società “trasferita” si scioglie e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad essa facenti capo si trasferiscono alle altre società coinvolte nell’operazione. I debiti ed i crediti si trasferiscono al proprio valore di bilancio; il trasferimento di una proprietà immobiliare o di una partecipazione azionaria di una società di capitali residente o di uno stabile organizzazione in Turchia di una società non residente, come conferimento in natura ad una società preesistente o ad una di nuova costituzione. Come corrispettivo di tale trasferimento la società acquirente trasferisce proprie azioni alla società trasferente o ai socie della stessa. I beni ed i debiti si trasferiscono al proprio valore di bilancio.
Come nel caso della fusione (per la trattazione della quale si rimanda al paragrafo successivo) le società che si scindono devono scindersi in società dello stesso tipo. 1.3.8 La fusione Occorre distinguere la fusione per incorporazione (absorption) dalla fusione pura (combination). Nel primo caso una società (o un gruppo di società) viene assorbita da un’altra società preesistente mentre nel secondo due società si estinguono fondendosi in una nuova società. Le società che si fondono devono essere dello stesso tipo. Ai fini dell’operazione in esame, ai sensi dell’art. 147 TCC, sono considerate dello stesso tipo le società per azioni e le società in accomandita per azioni e le società collettive e le società in accomandita semplice. Di conseguenza sono possibili le seguenti combinazioni: - società collettive con società collettive; - società collettive con società in accomandita semplice; - società cooperative con società cooperative; - società per azioni con società per azioni; - società per azioni con società in accomandita per azioni; - società a responsabilità limitata con società a responsabilità limitata. A seguito della fusione per incorporazione, i soci della società incorporata ricevono azioni della società incorporante mentre nel caso di fusione pura i soci di entrambe le società che si estinguono ricevono in cambio azioni della nuova società sempre secondo un particolare rapporto di cambio.
Le società che partecipano alla fusione devono incontrasi su un accordo di fusione e devono deliberare la fusione stessa. Nelle società per azioni ed in accomandita per azioni la delibera viene presa a semplice maggioranza ma occorre che sia presente almeno la metà dei soci. Qualora sia coinvolta una pubblic corporation, e quindi una società per azioni con più di 250 soci, la delibera di fusione deve essere approvata dal Capital Market Council. Per le società a responsabilità limitata occorre il consenso di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale salva diversa disposizione dello statuto. Per le società di persone occorre invece l’unanimità. La delibera di fusione deve essere iscritta presso il Trade registry office e pubblicata sulla Trade Registry Gazzette. Nel caso di società per azioni, a seguito dell’iscrizione della delibera si verifica il passaggio di tutto il patrimonio sociale al nuovo ente in una sorta di successione universale dall’uno all’altro (o a quello preesistente nel caso di fusione per incorporazione). Per le altre società, ai sensi degli artt. 150 e 151 TCC, il passaggio del patrimonio sociale avviene tre mesi dopo la pubblicazione di cui sopra, a meno che prima della pubblicazione le società interessate dalla fusione abbiano pagato i propri debiti o depositato una somma di pari importo presso la Banca Centrale Turca. In quest’ultimo caso, gli effetti della fusione saranno immediati. Nei tre mesi successivi alla pubblicazione della fusione i creditori delle società interessate possono proporre opposizione presso il competente tribunale. In questo caso la fusione non avrà effetto finché l’opposizione venga rigettata dal giudice e venga prestata idonea garanzia da parte della società interessata. Occorre ricordare come per le operazioni di fusione riguardanti particolari tipi di società come le banche o le assicurazioni vi siano delle disposizioni specifiche contenute in leggi speciali.
Sotto Capitolo n. 1.4 Gli altri veicoli per gli investimenti
Vengono ora presi in considerazioni i veicoli diversi dalle società che possono essere utilizzati dalle imprese straniere per effettuare i propri investimenti in Turchia. Saranno specificamente analizzate le procedure per costituire un ufficio di rappresentanza (liaison-Office), una filiale ed una joint venture con imprese locali. Saranno anche tratteggiate le linee essenziali di associazioni, cooperative, trust ed altri astuti rilevanti. 1.4.1 Gli uffici di rappresentanza Una società straniera può istituire un proprio ufficio di rappresentanza al fine di rappresentare la società in Turchia ed ottenere importanti informazioni sul mercato locale e favorire accordi e collaborazioni con imprese locali. È una struttura priva di una personalità giuridica autonoma rispetto alla società che lo ha costituito. Di conseguenza di tutte le obbligazioni che vengono contratte da tale ufficio nell’esercizio della propria attività risponde la società costituente straniera. Per la creazione di un ufficio di rappresentanza occorre un’autorizzazione del General Directorate of Foreign Investment. Tale autorizzazione viene rilasciata previa la presentazione della seguente documentazione: 1) predisposizione patto sociale in lingua inglese e turca; 2) relazione illustrativa sulle attività che la società straniera svolge e sulla necessità di un ufficio di rappresentanza in Turchia; 3) copia del rapporto annuale dell’azienda all’estero; 4) certificato ufficiale sull’attività che la ditta svolge all’estero (tale certificato deve essere vidimato dal Consolato Turco all’estero); 5) copia del bilancio commerciale dell’ultimo anno; 6) delega per il direttore che sarà assunto per l’Ufficio di Rappresentanza in Turchia (tale documento deve essere vidimato dal Consolato Turco all’estero); 7) lettere di referenza da parte di due banche di fiducia all’estero; 8) budget annuale dettagliato delle spese che si prevedono di sostenere in Turchia. In prima istanza l’autorizzazione viene rilasciata per tre anni e successivamente può essere rinnovata per altri tre anni a seguito di una valutazione delle attività che sono state svolte e dei programmi per il futuro della società estera. All’ufficio di rappresentanza, per definizione, è vietato lo svolgimento di attività commerciali in nome e per conto proprio. Gli è però consentito rappresentare la società “madre” nel compimento di determinate operazioni necessarie per l’operatività dell’ufficio stesso come la stipulazione di contratti l’affitto degli uffici, per i servizi di fornitura dell’energia elettrica, del telefono ecc., per l’assunzione di personale locale e per eventuali acquisti. Il potere di rappresentanza può comunque essere limitato prevedendo l’espressa approvazione di determinate operazioni da parte della società madre.
Per il tramite dell’ufficio di rappresentanza possono essere importate attrezzature dall’estero e possono essere intrattenuti contatti con imprese e clienti turchi. In particolare può svolgere attività di ricerche di mercato, elaborare studi di fattibilità e raccogliere informazioni sulle opportunità di investimento sempre nell’ottica di una valorizzazione degli interessi della società madre. L’ufficio di rappresentanza, poiché non può effettuare attività commerciale, non produce redditi imponibili e, di conseguenza, non è soggetto all’imposta sul reddito delle persone giuridiche. L’ufficio comunque deve tenere i registri contabili e deve conservare la documentazione relativa ad ogni entrata ed uscita e ad ogni trasferimento da parte della società madre. Quest’ultima, a sua volta, è soggetta all’ispezione da parte dei funzionari del Ministero delle finanze. Non vi sono particolari norme circa i registri contabili che devono semplicemente essere chiari e completi in relazione ad ogni operazione effettuata e, soprattutto, devono essere coerenti con i registri tenuti dalla società madre al fine di poter ottenere una deduzione fiscale nello Stato di residenza per le spese sostenute dall’ufficio in Turchia. L’ufficio di rappresentanza deve inoltre predisporre una relazione annuale relativa alla propria attività al General Directorate of Foreign Investment al fine di dimostrare il rispetto delle condizioni necessarie per l’autorizzazione. Nella richiesta di autorizzazione devono essere indicati anche i requisiti del personale dipendente dell’ufficio che può essere sia personale locale che straniero. L’ufficio di rappresentanza è tenuto a trattenere dagli stipendi dei dipendenti i contributi sociali che devono essere determinati secondo il tasso ufficiale e che devono essere versati ogni mese agli uffici competenti. Deve essere tenuto un registro degli stipendi che può essere ispezionato dalle autorità. Tutte le spese sostenute dall’ufficio di rappresentanza devono essere finanziate tramite versamenti da parte della società “madre” estera. 1.4.2 Le sedi secondarie Le società straniere posso costituire sedi secondarie (branches) in Turchia per gestire attività economiche. Le sedi secondarie operano quindi in nome e per conto della propria casa madre intrattenendo direttamente rapporti commerciali con i terzi. Per la costituzione, la legge turca prevede un’autorizzazione da parte del Ministero dell’Industria e del Commercio e la registrazione presso l’Ufficio delle imposte. Per le banche occorre un’autorizzazione aggiuntiva da parte dell’Agenzia per i controllo e la regolamentazione dell’attività bancaria. La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dai seguenti documenti: - lo statuto della sede secondaria; - lo stralcio di talune fondamentali parti dello statuto della società madre; - il verbale dell’assemblea dei soci della società madre che ha deliberato l’istituzione della sede secondaria; - una copia della ricevuta d’acquisto di valuta estera rilasciata e ratificata dalla Banca Centrale turca. Non sono richiesti capitali minimi da versare e non sono previsti particolari requisiti per il fondo di riserva legale. Le sedi secondarie sono prive di un’autonoma personalità giuridica e non hanno una struttura amministrativa tipizzata fatta eccezione per la necessità di un direttore. Le principali differenze tra una sede secondaria ed una società per azioni turca a capitale straniero risiedono nel regime di responsabilità per i debiti. La società di capitali, sia nella forma di SPA che di SRL, infatti, risponde solo ed esclusivamente con il proprio patrimonio mentre per le obbligazioni contratte direttamente dalla sede secondaria risponde anche la società “madre”. Dal punto di vista fiscale, le branches sono trattate come una società a responsabilità limitata non
residente e, di conseguenza, soltanto i redditi prodotti in Turchia sono sottoposti all’imposta sui redditi societari (cfr. par. 7). 1.4.3 Joint ventures Il termine Joint Venture (j.v.), indica una forma di associazione temporanea tra imprese, finalizzata alla realizzazione di un investimento o di un’opera in un settore d’interesse comune: esso designa cioè l’accordo fra due o più imprese mirato alla creazione di complessi sistemi industriali, di appalti, ovvero alla comune ricerca tecnologica od allo sviluppo di reti commerciali. Storicamente le radici delle joint ventures sono da ricercarsi nei sistemi di common law, in particolar modo negli Stati Uniti, presentandosi poi sul panorama turco quale biglietto da visita per accedere a quei settori dell’economia e della finanza normalmente preclusi alle singole imprese, a causa degli ingenti capitali necessari, degli alti rischi connessi, o semplicemente della complessità dell’opera da realizzare: qualunque sia la forma che si decida di dare alla j.v., essa vivrà comunque in funzione della realizzazione di uno specifico progetto o di una singola operazione, in vista della quale le imprese co-venturers faranno convergere denaro, beni materiali, know-how, acquisendo così il diritto di partecipare ai benefici dell’impresa comune (sharing of profits ), così come agli eventuali esiti negativi della stessa. Il primo e più evidente vantaggio che offre una j.v. è quello di ripartire costi e rischi dell’impresa, favorendo inoltre l’aggregazione della domanda laddove non vi sia mercato; una j.v. consente di aggredire nuovi mercati sfruttando positive sinergie e razionalizzando gli investimenti. I rapporti tra j.v. company ed i suoi azionisti co-venturers sono normalmente disciplinati da un accordo noto come j.v. agreement o main agreement, in cui saranno specificati: - gli obiettivi prefissi dalle parti; - i rispettivi apporti e le relative modalità; - la forma giuridica del nuovo soggetto; - le modalità di trasferimento delle azioni (inserendo eventuali divieti di alienazione, clausole di prelazione o di gradimento, sempre compatibilmente con la normativa societaria locale); - la struttura gestionale, che sarà plausibilmente corroborata da patti parasociali a tutela del socio estero o di minoranza; - le modalità di ripartizione dei profitti e delle perdite; - le ipotesi di scioglimento della joint venture. Le aziende turche sono ancora in ricerca di joint-venture con le aziende straniere, soprattutto nei settori abbigliamento, pelletteria, chimica, plastica, e energia. 1.4.4 Associazioni, cooperative e trusts Associazioni, cooperative e trust sono istituti raramente usati per l’esercizio di attività economiche, rispetto alle precedentemente esaminate figure giuridiche. Le norme in materia di associazioni (dernek) sono raccolte nell’ Associations Act. Le associazioni sono entità giuridiche fondate da almeno sette individui che mettono in comune le loro conoscenze e abilità per uno specifico e comune scopo non economico. Associazioni possono essere fondate da società, per la realizzazione dei loro scopi commerciali. Le regole in materia di cooperative (kooperatif) sono fornite dal Cooperatives Act. Per la loro fondazione è necessario il consenso del Ministro dell’Industria e del Commercio. Esse svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, che non sono finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ma svolgono anche attività di varia natura, agricole, industriali, commerciali o di servizi. Quindi: - svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; - si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci; - si avvalgono prevalentemente, nella loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50% del totale del costo del lavoro. Il trust è regolato dall’articolo 101 del codice civile. Il punto sostanziale che qualifica un trust è la piena separazione, rectius, segregazione, ed il totale distacco del patrimonio conferito dalla sfera giuridica del settlor per passare in piena proprietà al trustee. Ed è proprio su questo presupposto-effetto che si basano tutte le operazioni di tutela patrimoniale poste in essere nel mondo a mezzo trust. Nella legislazione turca i tre soggetti possono anche coincidere: il settlor (disponente), che si spossessa dei propri beni e istituisce il trust attribuendo la proprietà degli stessi al trustee (gestore) che è la figura chiave di tutto lo strumento e che, oltre a divenire l’ effettivo proprietario, assume funzioni di gestione. Il trustee dispone dei beni secondo l’atto di trust, ma è comunque obbligato a gestirli nell’interesse dei beneficiari individuati o dello scopo determinato dal settlor: in quest’ultimo caso si parlerà di “trust di scopo”.
Sotto Capitolo n. 1.5 La disciplina della concorrenza tra imprese
La disciplina della concorrenza in Turchia presenta degli aspetti peculiari che devono essere approfonditi nell’ottica di un potenziale investitore straniero. L’apparato normativo di riferimento è costituito dalla legge n. 4054 in materia di protezione della concorrenza e dalla legge 3577 in materia di anti-dumping, oltre a specifiche disposizioni del Turkish Commercial Code e del Code of Obbligation. Secondo la legge 4054 si ha rapporto di concorrenza allorché due o più imprese, in un determinato periodo, offrano (o domandino) o possano offrire (o domandare) beni o servizi suscettibili di soddisfare, anche in via succedanea, lo stesso bisogno, o bisogni simili o complementari, nel medesimo ambito di mercato attuale o immediatamente potenziale. La successiva nozione di concorrenza sleale impone alle imprese operanti nel mercato regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna si possa avvantaggiare nella diffusione e collocazione dei propri prodotti o servizi, con l’adozione di metodi contrari all’etica delle relazioni commerciali. Ne consegue che si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi riguardano la stessa categoria di consumatori e che operano quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinata a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni”. Secondo un orientamento giurisprudenziale turco consolidato l’applicabilità della disciplina della concorrenza sleale richiede, poi, la sussistenza di due fondamentali presupposti soggettivi, quali: - la qualità di imprenditore del soggetto attivo e passivo dell’atto; - l’esistenza tra essi di un rapporto di concorrenza economica. Quest’ultimo presupposto viene solitamente posto in relazione con il diffuso convincimento secondo il quale il danno concorrenziale si concreterebbe, di regola, in uno sviamento della clientela, configurabile esclusivamente in presenza di una comunanza, effettiva o quantomeno potenziale, di clientela e, pertanto, di un’effettiva o potenziale relazione concorrenziale fra i soggetti interessati e coinvolti. Tra imprenditori può essere sottoscritto un patto di limitazione della concorrenza, che dovrà essere territorialmente circoscritto e non potrà eccedere una durata di 5 anni. In caso di conflitto su tale patto, per essere invocato, esso deve risultare da atto scritto. Nel caso in cui un’impresa operi in regime di monopolio, essa ha l’obbligo di non fare discriminazioni tra coloro che richiedono le prestazioni che formano oggetto dell’impresa. Il trattamento deve essere paritetico per tutti i richiedenti. Ipotesi di concorrenza sleale sono: - l’abuso dei nomi e dei segni distintivi altrui; - l’imitazione servile dei prodotti di un concorrente; - il compiere atti idonei a creare confusione con prodotti e/o con l’attività di un concorrente; - la diffusione di notizie ed apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, notizie ed apprezzamenti idonei a concretizzare un discredito; - l’appropriazione di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente. Dal punto di vista della difesa commerciale, rilevante ai fini della disciplina della concorrenza la legislazione turca prevede, tra le misure principali le misure antidumping, nei confronti di importazioni effettuate sul mercato turco da parte di imprese di paesi terzi che vendono sul mercato europeo prodotti a prezzi inferiori al prezzo di vendita sul mercato d'origine della merce (importazioni in dumping).
Voce derivata dall’inglese medievale dumpen, dompen, a sua volta mutuata dallo scandinavo e traducibile in italiano con lasciar cadere. Il termine, tuttavia, usato esclusivamente in senso tecnico (commercio internazionale), non può essere tradotto nella lingua italiana con un’unica voce. Esso indica la pratica commerciale, adottata da un fornitore o produttore, consistente nel vendere un bene in uno o più mercati esteri a prezzi inferiori di quelli praticati nel mercato d’origine attuando una concorrenza sleale sia verso i produttori /esportatori locali suoi concorrenti, sia verso i produttori esteri. Il produttore che pratica il dumping talvolta è sovvenzionato dallo Stato. La sovvenzione, in questo modo, gli può permettere di colmare le perdite derivanti dal vendere in dumping. Lo scopo, intuitivamente, è quello di conquistare rapidamente quote consistenti di mercati esteri collegato anche all’ obiettivo non secondario di procurarsi scorte di valute straniere. Questo fenomeno è monitorato dalle organizzazioni internazionali come il WTO (World Trade Organization) e l’Unione Europea che, per contrastarlo, hanno previsto misure ad hoc, definite antidumping. In particolare l’accordo di antidumping del WTO è il riferimento principale per l’autorità turca. In pratica, l’accordo è osservato integralmente dalla Turchia fino al punto che, nei casi del conflitto, esso prevale sulla legislazione domestica. Tale accordo serve a proteggere il mercato di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti dalle importazioni di beni offerti a prezzi inferiori ai prezzi degli stessi beni venduti sul mercato d’origine. Secondo tale accordo: 1) Qualora uno Stato aderente all’accordo constati pratiche di dumping nella relazioni commerciali sottoposte all’accordo stesso, può adottare contro tali pratiche i provvedimenti necessari, conformemente all’articolo IV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, nonché alle regole stabilite dagli accordi relativi a tale articolo, secondo le condizioni e le procedure previste dall’art. 23. 2) Gli Stati, che prendono parte all’accordo, direttamente implicati si sforzano di aderire agli accordi stipulati in questo settore nell’ambito dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio. Si tratta di in un procedimento quasi amministrativo regolato dal diritto condotto d’ufficio o dietro presentazione di un ricorso da parte dei soggetti interessati. Tale procedimento, in caso di accertamento dell’esistenza di un comportamento di dumping, prevede l’applicazione di dazi all’importazione, ovvero di dazi che sono diretti ad innalzare il prezzo finale del bene importato fino al livello dei prezzi vigente nel mercato d’origine della merce, a meno che non sia possibile concludere con le aziende produttrici dei beni importati un accordo di prezzo minimo che abbia lo stesso effetto. I dazi antidumping sono applicati se, nel corso del procedimento, sono accertate 4 condizioni: - esistenza della pratica di dumping, cioè quando il prezzo di vendita di un prodotto esportato nel mercato risulta inferiore al prezzo dello stesso prodotto in vigore sul mercato d’origine della merce; - esistenza di un importante pregiudizio a carico dei produttori derivante dal dumping; - esistenza di un nesso causale tra il pregiudizio e il dumping (ossia il danno dell’industria europea deve essere causato dalle importazioni in dumping); - interesse: i benefici derivanti dalla introduzione del dazio devono essere superiori ai costi che ne deriverebbero (ad esempio a carico dei consumatori). Il dazio è applicato a tutte le imprese esportatrici del Paese da cui proviene la merce in dumping. Il livello del dazio antidumping sarà pari alla differenza tra il prezzo in vigore nel Paese d’origine della merce e il prezzo di vendita nel mercato (il dazio è espresso in percentuale rispetto al prezzo di esportazione). Qualora un dazio inferiore sia in grado di eliminare ogni pregiudizio per l’industria europea, il valore del dazio sarà pari al livello in cui il danno dell’industria è eliminato (tale regola è detta del “dazio minimo”). I soggetti coinvolti nella procedura sono: a) le aziende interessate : esse sono tenute a presentare un ricorso che contenga elementi di prova relativi alle condizioni necessarie per l’imposizione di un dazio compensativo, oltre ad elementi relativi alle aziende che agiscono ed al mercato di riferimento. Nel corso della procedura, possono comunque intervenire per presentare proprie osservazioni; b) l’associazione di categoria : essa può presentare il ricorso per conto dei propri associati e, comunque, può svolgere una importante attività di raccolta di dati.
Il Ministero delle Attività Produttive che può fungere da tramite tra le aziende interessate e la Commissione, assistendo entrambi nella costruzione del dossier. In una economia aperta e sempre più integrata nel mercato globale, la competitività delle imprese e dei sistemi paese è un elemento fondamentale per garantire lo sviluppo e la crescita del benessere. Pertanto nell’ambito delle politiche industriali sempre maggiore attenzione è rivolta a quegli elementi di contesto che determinano e condizionano la competitività del sistema produttivo. Coerentemente con gli obiettivi indicati dall’Unione Europea, le attività di indirizzo del Ministero delle Attività produttive si rivolgono verso il supporto ai fattori produttivi. In questo contesto vanno inserite le politiche a sostegno dei processi di innovazione tecnologica e di trasferimento di know how verso il sistema delle imprese, la diffusione delle metodologie di benchmarking quale strumento di analisi e miglioramento delle performance di imprese, enti e Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, le problematiche ambientali, la certificazione di qualità, l’internazionalizzazione del processo produttivo, lo sviluppo dei servizi reali per le imprese, la promozione dei sistemi locali d’impresa.
Capitolo n. 2 Il sistema bancario e finanziario
Sotto Capitolo n. 2.1 Premessa
Dal lato normativo, il sistema bancario turco si compone della legge di disciplina della Banca Centrale e della legge bancaria n. 48389 promulgata il 18 giugno 1999 e successivamente emendata dalla legge n. 5354, cui si affiancano una serie di provvedimenti speciali che disciplinano le procedure di ristrutturazione del sistema bancario del paese. Si menzionano, in particolare: z
Legge di disciplina della AMC (Asset Management Company);
z
Programma di ristrutturazione finanziaria;
z
Legge sulle procedure di Auditing;
z
Legge sulla ristrutturazione del debito verso il settore finanziario;
z
Regolamentazione sulla ricapitalizzazione del settore creditizio;
z
Legge sulla privatizzazione delle banche commerciali a controllo pubblico.
Ciò che distingue i controlli sul sistema finanziario turco è la dissociazione delle funzioni di vigilanza sul sistema bancario e sul sistema finanziario in generale. A differenza della generalità degli ordinamenti, ove la banca centrale assume tra le sue funzioni prioritarie la supervisione sul sistema bancario, in Turchia tale funzione rientra nelle competenze di un'agenzia ad hoc, la Banking Regulation and Supervision Agency; la banca centrale, di converso, conserva la supervisione sulla stabilità del sistema finanziario in generale, attraverso l’esercizio della politica monetaria, il controllo degli aggregati monetari e delle dinamiche inflazionistiche e l’esercizio della politica dei cambi.
Sotto Capitolo n. 2.2 La Banca Centrale
La Banca Centrale di Turchia repubblicana (Central Bank of Turkey) è stata fondata il 3 ottobre 1931. Organizzazione, funzioni e poteri sono disciplinati dalla legge di disciplina della Banca Centrale (Law on the Central Bank of the Republic of Turkey n. 1211 emanata nel gennaio 1970). In qualità di istituto di emissione assume in via esclusiva le seguenti funzioni e responsabilità: z z
ha la potestà esclusiva in materia di emissione monetaria; garantisce la stabilità della divisa domestica.
La legge sulla Banca Centrale ne specifica gli obiettivi statutari e le funzioni all’art. 4. Gli obiettivi della Banca Centrale comprendono, oltre alla difesa della divisa, lo sviluppo ed il rafforzamento del sistema finanziario e la garanzia dell'ordinato ed efficiente funzionamento del sistema dei pagamenti. La finalità lucrativa, d’altra parte, non rientra tra i fini propri della Banca Centrale. Nel perseguimento delle suddette finalità la Banca Centrale: z
è responsabile, di concerto con il governo federale, dell’esercizio della politica monetaria;
z
è l’unico istituto di emissione;
z
funge da prestatore di ultima istanza per gli enti creditizi;
z
ha potestà regolamentare in materia di funzionamento del sistema dei pagamenti.
In generale, la Banca Centrale di Turchia assume competenze prettamente macroeconomiche, avendo quale obiettivo prioritario la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso. Non assume, invece, come è usuale per la generalità delle banche centrali, la funzione di vigilanza sulle banche. Nel programma di stabilizzazione monetaria, la banca centrale può, ora, avvalersi di un nuovo strumento, la ridenominazione della valuta domestica, disciplinata con legge n. 5083 del 30 gennaio 2004. In forza della legge in discorso, con effetto dal 1° gennaio 2005, la nuova unità di conto è la nuova lira turca (YTL) che corrisponde a 1 milione delle vecchie lire turche. A partire dalla medesima data tutti i prezzi e tariffe sono espressi nelle due unità di conto; tutti i provvedimenti legislativi, i documenti legali che contengano riferimenti all’unità di conto, i conti bancari ed i bilanci societari sono convertiti nella nuova unità di conto secondo il rapporto di conversione fissato. Le autorità turche si aspettano, da questo provvedimento, il declino dei tassi d’inflazione ad una sola cifra.
Sotto Capitolo n. 2.3 La Banking Regulation and Supervision Agency
Trattasi di un soggetto di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e finanziaria investito della supervisione sul sistema creditizio. La mission della BRSA (Banking Regulation and Supervision Agency) è la vigilanza sull’applicazione della legge bancaria, la protezione dei depositanti e la salvaguardia della sana e prudente gestione delle istituzioni creditizie; entro il contesto delineato, l’agenzia ha potestà regolamentare. L’agenzia è sottoposta a controllo governativo, nella persona del Primo Ministro il quale può richiedere l’esibizione del rendiconto annuo e le specifiche delle spese sostenute dall’agenzia medesima nell’esercizio della propria attività L’organo decisionale dell’agenzia è il Banking Regulation and Supervision Board (BRSB) composto da 7 membri, inclusi il presidente (che assume pure la carica di presidente dell’agenzia) ed il vice presidente. I membri del consiglio devono essere in possesso di elevati requisiti di professionalità e competenza in materia finanziaria. Come si vedrà, tra le più importanti attribuzioni del consiglio rientra l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria; a tal fine, il consiglio definisce i principi e le procedure per la concessione dell’autorizzazione. Molto importanti, tuttavia, sono pure gli interventi del BRSB nella regolamentazione degli schemi di protezione dei depositanti e dei principi contabili cui le banche devono attenersi.
Sotto Capitolo n. 2.4 L'esercizio dell'attività bancaria
L’esercizio dell’attività bancaria in Turchia è consentito esclusivamente alle banche, siano esse turche ovvero istituzioni bancarie estere ammesse ad operare nel paese. L’esercizio dell’attività bancaria consiste nella raccolta di depositi e nell’esercizio del credito. L’istituzione di un impresa bancaria in Turchia, ovvero l’apertura della prima filiale di una banca estera, è subordinata alla preventiva autorizzazione concessa dal BRSB: l’autorizzazione, a tal fine, s’intende concessa con il voto favorevole di almeno cinque membri sui sette che compongono il consiglio. L’autorizzazione è concessa previo accertamento di una serie di requisiti oggettivi concernenti le qualità personali dei fondatori. Questi ultimi devono essere in possesso di buona reputazione e standing finanziario adeguato; non devono essere dichiarati falliti, né devono essere titolari di partecipazioni qualificate (superiori al 10%) in altra istituzione bancaria soggetta a procedura fallimentare. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria è soggetta a nullità qualora la banca non dia avvio all’operatività concreta entro un anno. Il capitale minimo richiesto per l’istituzione di un’impresa bancaria è di 20.000.000 di nuove lire turche; tale requisito vige pure per le banche estere che vogliano istituire filiali in Turchia. Attualmente, in Turchia il settore bancario conta per circa il 75% dell’intero settore finanziario. Sono riscontrabili 3 tipologie di imprese bancarie: z
Banche commerciali;
z
Banche di investimento e sviluppo;
z
Banche la cui proprietà è trasferita al fondo di assicurazione dei depositi (Savings Deposits Insurance Fund-SDIF).
Le operazioni eseguibili dalle istituzioni bancarie in Turchia comprendono in particolare: z
Raccolta di depositi da persone fisiche e giuridiche, a tempo o a vista;
z
Impiego delle risorse raccolte;
z
Apertura di conti bancari intestati a persone fisiche o giuridiche;
z
Effettuazione di pagamenti per conto di persone fisiche e giuridiche, comprese banche corrispondenti;
z
Negoziazioni in valuta estera;
z
Negoziazioni in metalli preziosi;
z
Concessione di garanzie bancarie;
z
Rimesse su ordine di persone fisiche.
Si noti che le banche commerciali incontrano delle limitazioni alla propria operatività, non potendo effettuare compravendite immobiliari o di merci con finalità commerciali e neppure operazioni tradizionalmente rientranti nel
parabancario come il leasing (le operazioni di leasing possono essere svolte solamente attraverso società controllate).
Sotto Capitolo n. 2.5 La vigilanza bancaria
L’attività bancaria, come detto, è soggetta a vigilanza da parte della BRSA; i criteri che ispirano l’esercizio delle relative funzioni attengono alla sana e prudente gestione delle istituzioni creditizie, in un’ottica di protezione del risparmio. Gli stili di vigilanza si rifanno, in larga misura, alle best practices invalse a livello internazionale e trovano i propri capisaldi nella disciplina della vigilanza prudenziale, fondata sul meccanismo dei ratios. E’ la legge bancaria a fissare, in primo luogo, i coefficienti patrimoniali minimi posti a presidio della sana e prudente gestione ed, in particolare, il coefficiente di adeguatezza patrimoniale (rapporto tra patrimonio di vigilanza e somma degli attivi ponderati) ed il coefficiente sui grandi rischi. La tavola che segue sintetizza il sistema dei coefficienti. Tavola 1 Patrimonio di vigilanza/attivo ponderato Esposizione vs singolo soggetto o gruppo di soggetti collegati Grandi rischi Sommatoria grandi rischi
Ratios ≥ 8% ≥ patrimonio di vigilanza Esposizioni vs un singolo cliente o gruppo di soggetti collegati > 10% ≥ 800% del patrimonio di vigilanza
Il sistema di vigilanza prudenziale sulle banche che emerge dalla precedente tabella deriva dal recepimento degli schemi di Basilea I nell’ordinamento turco. Nel 2002 il BRSB ha emanato un regolamento (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24657 del 31 gennaio 2002) che disciplina in modo puntuale l’applicazione dei principi di vigilanza. La principale innovazione introdotta concerne l'applicazione del coefficiente minimo di adeguatezza patrimoniale (8%) su base consolidata. Pertanto, le banche capogruppo, obbligate al consolidamento dei propri conti sono tenute a determinare il coefficiente di adeguatezza patrimoniale tanto su base individuale quanto su base consolidata. La nozione di patrimonio di vigilanza ricalca quella definita da Basilea I e si compone di un patrimonio di base (capitale più riserve) e di un patrimonio supplementare nel quale rientrano poste quali i fondi per rischi generali, i debiti subordinati e le riserve da rivalutazione.
Sotto Capitolo n. 2.6 La tutela dei depositanti e la ristrutturazione del sistema bancario
Il sistema bancario turco nell’ultimo quadriennio ha conosciuto un importante processo riformatore volto a superare i caratteri di fragilità che ne minavano la capacità di esercitare efficacemente la propria funzione di intermediazione del risparmio. Le tradizionali debolezze del settore bancario erano identificabili nella scarsa patrimonializzazione e nella carente qualità del portafoglio crediti con un eccesso di sofferenze. Tale condizione investiva in modo particolare le banche pubbliche, maggiormente affette da inefficienze manageriali. Le problematiche in discorso sono state ingigantite dalla crisi del 2001. Questo passaggio ha indotto le autorità turche ad adottare quale chiara opzione politica la ristrutturazione del settore. Il processo di riforma poggia su due pilastri: z
la privatizzazione del settore bancario, volta alla creazione di una struttura industriale solida ed efficiente, poggiante su un settore privato guidato da principi di efficienza gestionale;
z
la ricapitalizzazione delle imprese bancarie.
La ricapitalizzazione delle imprese bancarie segue delle procedure che vedono, sovente, il coinvolgimento diretto, secondo logiche diverse, di enti quali lo SDIF e la BRSA. La BRSA può intervenire nelle procedure di ricapitalizzazione delle banche private costituite in Turchia ed autorizzate all'assunzione di depositi (escluse le banche poste sotto il controllo dello SDIF, le banche pubbliche e le istituzioni finanziarie speciali). L’intervento dell’Agenzia è attivato nel momento in cui l’adeguatezza patrimoniale della banca scenda al di sotto del coefficiente di adeguatezza patrimoniale minimo definito dalla vigilanza (8%); in tal caso l’Agenzia notifica alla banca la necessità di incrementare il capitale ovvero di adottare ulteriori misure ritenute indispensabili (ad esempio, l'emissione di prestiti subordinati). Importante nel processo di ristrutturazione è l’intervento delle società di gestione (Asset Management Companies); trattasi di una figura introdotta dalla regolamentazione cui è attribuita la funzione specifica di rilevare gli asset ceduti dalle banche in via di ristrutturazione. La legge bancaria, infine, detta delle clausole a tutela dei depositanti a fronte di eventuali condizioni di illiquidità delle banche che ne minino la capacità di rimborso; tali disposizioni sono integrate dalle regole di dettaglio dettate dalla BRSA. Lo strumento di protezione disciplinato dalla legge (art. 15 della legge bancaria) è il fondo di tutela dei depositanti cui è attribuita la personalità giuridica ed è gestito da apposito board, composto da sette membri nominati dal Consiglio dei Ministri. Le risorse raccolte dal fondo sono impiegate per compensare i depositanti nel momento in cui la banca non sia in grado di adempiere le proprie obbligazioni di rimborso; va tuttavia osservato come la funzione del fondo non si esaurisca nella mera assicurazione dei depositi; piuttosto, il medesimo estende le proprie responsabilità nell’ambito di un più generale processo di ristrutturazione dell’impresa bancaria. D’altra parte le stesse fonti da cui il fondo consegue le proprie risorse sono differenziate e non si esauriscono nel premio di assicurazione versato dalla banca. Concorrono, infatti, a costituire l'ammontare complessivo del fondo le contribuzioni che i fondatori della banca sono tenuti ad effettuare all’atto della costituzione nella misura del 10% del capitale versato ed il 15% delle sanzioni pecuniarie imposte alla banca (in via giurisdizionale od amministrativa) nel caso di violazione delle norme di legge. Come detto, l’intervento del fondo può estendersi ad una vera e propria opera di risanamento delle
istituzioni creditizie che si trovino in stato d’insolvenza. Tale intervento comporta il subentro del fondo nella gestione della banca in stato d'insolvenza e si manifesta nel potere di nomina dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza e direttori generali. Il suddetto intervento del fondo è previsto, a termini di legge, nel momento in cui l’istituzione creditizia presenti una struttura finanziaria debole tale da minarne la solidità ovvero quando la continuazione dell’attività bancaria possa recare danno al pubblico dei risparmiatori. Nella fattispecie, il BRSB può, con voto favorevole di almeno cinque membri, revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria e/o all’assunzione di depositi ovvero trasferire il controllo dell’istituto al Fondo. L’intervento del fondo può condurre a due esiti alternativi: risanamento della banca in difficoltà ovvero liquidazione della stessa. Molto spesso, il Fondo promuove processi di fusione tra istituti sotto la propria egida onde giungere alla costituzione di gruppi di maggiori dimensioni e maggiormente patrimonializzati. Dal 1997, 20 banche sono state trasferite sotto il controllo del fondo (di queste, 12 sono state oggetto di processo di fusione, altre cinque sono state alienate dal Fondo dopo il risanamento mentre una è stata liquidata; 2 banche sono tuttora sotto amministrazione del Fondo).
Sotto Capitolo n. 2.7 Il sistema bancario turco: caratteri strutturali e performance
Il sistema bancario turco ha conosciuto, negli ultimi anni, un profondo processo di ristrutturazione che si inquadra nel contesto istituzionale e normativo sopra tratteggiato. Le direttrici di tale processo sono, sostanzialmente, due ed attengono alla privatizzazione di larga parte degli assets bancari (anche se, come si vedrà, la presenza pubblica nel settore permane tuttora non trascurabile) ed alla promozione di un’industria del credito efficiente e competitiva. L’obiettivo dell’efficienza è perseguito, a sua volta, spingendo dal lato delle concentrazioni, onde giungere alla creazione di importanti players in grado di reggere le pressioni competitive. La privatizzazione dell’industria bancaria ha concorso a definire una configurazione della stessa ove il settore privato gioca un ruolo, ormai, di primo piano sotto il profilo della gestione dei principali aggregati (asset gestiti, depositi raccolti e prestiti concessi). Generalmente, le banche private annoverano nella propria struttura proprietaria la presenza di capitale industriale. In proposito, si noti, la legge bancaria contiene delle norme volte a separare la tipica operatività bancaria (intermediazione di fondi tra unità in surplus ed unità in deficit) dall’attività dei soggetti controllanti, ponendo dei limiti abbastanza stringenti alla concessione di prestiti a questi ultimi. La tavola che segue presenta il numero di banche (e relativo numero di filiali) operative nel paese per tipologia. Tavola 2 N. banche 2003 3 18 2 13
2004 3 18 1 13
N. filiali 2003 2.070 3.609 175 209
Banche pubbliche Banche private SDIF Banche estere Investments and development 14 13 24 banks Totale 50 48 6.087 Fonte: Banca Centrale di Turchia, Annual Report, anni vari
2004 2.236 3.736 1 209 33 6.215
La tavola che segue fornisce uno spaccato degli attivi aggregati gestiti dal settore bancario distinti per tipologia di istituto. Tavola 3 Dicembre 2003 mld USD % 59,6 33,3 101,9 57 5,1 2,8 5 2,8
Banche pubbliche Banche private SDIF Banche estere Investments and development 7,4 4,1 banks Totale 178,9 100 Fonte: Banca Centrale di Turchia, Annual Report, anni vari
Novembre 2004 mld USD % 74 34,6 123,3 57,6 1,4 0,6 7,4 3,5 7,8
3,6
213,8
100
Sebbene il processo di privatizzazione del settore bancario abbia conseguito risultati importanti, tuttavia una quota non trascurabile degli attivi dell’industria permane sotto controllo delle banche pubbliche. Ciò sta a testimoniare come, nonostante la riduzione del numero delle banche sotto controllo pubblico, le stesse mantengano un discreto livello di concentrazione. Tavola 4 Asset totali Mld NTL
Quota mercato%
Depositi raccolti Mld NTL Quota mercato %
Prestiti concessi Mld NTL Quota mercato %
Banche pubbliche 106.902 34,9 Banche private 175.926 57,4 SDIF 1.938 0,6 Banche estere 10.356 3,4 Investments and development 11.327 3,7 banks Totale 306.449 100 Fonte: Banca Centrale di Turchia, Annual Report, anni vari
81.086 105.195 69 4.714 -
42,4 55,1 2,5 -
20.926 68.432 11 4.665 5.308
21,1 68,9 4,7
191.065
100
99.342
100
5,3
Parallelamente al declino dei tassi d’inflazione e dei tassi d’interesse ed alla ripresa della domanda interna (sviluppi favoriti pure dal recupero della valuta domestica rispetto al dollaro), si manifesta un forte incremento della domanda di credito al settore bancario. Le evidenze mostrano una sostanziale concentrazione del settore bancario turco con riferimento ai principali aggregati. Come si può osservare dalla tabella seguente, una netta maggioranza delle risorse gestite è appannaggio delle prime cinque banche per dimensione (che controllano, rispettivamente, il 59,5% degli asset totali del sistema, il 65% circa dei depositi raccolti ed il 54% dei prestiti concessi). Ne emerge che il grado maggiore di concentrazione è riscontrabile sotto il profilo degli attivi gestiti e nell’assunzione di depositi mentre l’attività creditizia sembra svolgersi in condizioni di maggiore concorrenzialità. Tavola 5 Asset totali Mld NTL
Quota mercato% Prime 5 banche 182.398 59,5 Prime 10 banche 257.350 84 Prime 5 banche private 134.688 44 Fonte: Banca Centrale di Turchia, Annual Report, anni vari
Depositi raccolti Mld NTL Quota mercato % 123.965 64,9 171.103 89,6 80.627 42,2
Prestiti concessi Mld NTL Quota mercato % 53.771 78.529 50.280
54,1 79 50,6
Interessanti, sono, inoltre, alcune evidenze concernenti la rischiosità degli attivi delle banche turche. La tavola seguente riporta la quota di sofferenze bancarie sul portafoglio creditizio delle diverse tipologie di banche. Tavola 6 2002 2003 Banche pubbliche 37,4% Banche private 8,9% SDIF's banks 69,4% Banche estere 4,9% Tot. Settore bancario (escluse 14,5% SDIF's banks) Tot. Settore bancario 17,6% Fonte: Banca Centrale di Turchia, Annual Report, anni vari
2004 26,2% 6,5% 53,8% 4,3% 10,6%
10,3% 4,8% 91,6% 3,2% 5,9%
11,5%
6%
La tabella evidenzia un netto miglioramento della qualità del portafoglio prestiti delle banche turche, espresso da una sensibile riduzione della quota di sofferenze sul portafoglio creditizio. Tali sviluppi sono particolarmente interessanti per le banche pubbliche, le più coinvolte, tradizionalmente, dal peso dei crediti in sofferenza. Le banche private, viceversa sono caratterizzate da dinamiche molto più contenute per quanto concerne il peso dei crediti in sofferenza. Com’è ovvio, le SDIF’s banks presentano livelli molto elevati di prestiti in sofferenza, essendo funzione del Fondo l’assunzione della gestione delle banche in crisi onde avviarle lungo un sentiero di risanamento. Le evidenze mostrano un sostanziale declino della rischiosità degli asset detenuti dalle banche turche. Gli stessi tassi di sofferenza sui crediti concessi a clientela mostrano una tendenza al declino. Tali sviluppi appaiono essere il risultato tanto dei processi di ristrutturazione dei portafogli creditizi delle banche quanto delle più stringenti pratiche di controllo dei rischi indotte dalle riforme bancarie.
Capitolo n. 3 Il regime valutario
La valuta domestica è la lira turca. Il paese adotta un regime di cambi flessibili in rapporto alle divise estere. La disciplina del regime valutario è affidata al decreto n. 32 del 1989, recante disposizioni in tema di protezione del valore della divisa domestica. In un’ottica di liberalizzazione del sistema finanziario turco, il decreto n. 32 consente ai non residenti l'investimento in strumenti finanziari domestici e, parimenti, consente ai residenti di esportare capitale attraverso l'acquisto di strumenti finanziari esteri. Il provvedimento in questione, in particolare, individua le operazioni e gli strumenti (mezzi di pagamento, strumenti finanziari negoziati sul mercato dei capitali, strumenti del mercato monetario) il cui utilizzo è suscettibile di incidere sui rapporti di cambio, disciplina l’utilizzo e la gestione di divise estere nonché importazioni ed esportazioni di valuta. Operazioni in divisa domestica . Le importazioni di valuta domestica e le disposizioni di pagamento in lira turca non sono soggette a restrizioni. L’export di divisa domestica è, a sua volta, sostanzialmente libero: z
Residenti e non residenti possono liberamente esportare divisdomestica tramite banche ed altre istituzioni finanziarie;
z
E’ consentito portare all’estero banconote il cui controvalore non superi l’equivalente di 5.000 USD;
z
L’export di mezzi di pagamento che consentano l’effettuazione di pagamenti in valuta domestica è libero.
Infine, i non residenti sono liberamente ammessi ad effettuare pagamenti in lira turca, ricevere ed effettuare depositi in Turchia denominati in lire. Si noti che le banche e le istituzioni finanziarie speciali (ossia le istituzioni finanziarie costituite in forma di società per azioni, che entro il quadro regolamentare e le procedure definite dal Decreto n. 7506 del 1983, raccolgono fondi in Turchia ed all’estero e li allocano a sostegno dell’attività economica, assimilabili, per la loro natura, ad imprese di venture capital) sono tenute ad informare le autorità circa i trasferimenti all’estero di divisa domestica per importi il cui equivalente ecceda 50.000 USD (esclusi i pagamenti per importazioni). Divisa Estera. In primo luogo, il Decreto n. 32 sancisce la libertà di importazione, in Turchia, di divise estere. I soggetti residenti sono liberamente ammessi a detenere ed acquistare da banche ed altre istituzioni finanziarie divise estere così come ad aprire conti bancari denominati in valuta; inoltre, i residenti possono liberamente ricevere valuta dai non residenti in contropartita delle transazioni che questi effettuino in Turchia. Parimenti, soggetti esteroresidenti possono acquistare senza restrizioni valuta da banche ed istituzioni finanziarie speciali. Residenti e non residenti, inoltre, possono trasferire liberamente valuta all’estero tramite banche ed istituzioni finanziarie speciali. Tassi di cambio. I tassi di cambio della lira turca contro le divise estere sono determinati secondo le procedure fissate dalla Banca Centrale. La politica dei cambi è gestita dalla Banca Centrale nel contesto delle proprie strategie di politica monetaria; gli strumenti in genere impiegati per orientare il valore della divisa estera nei confronti delle altre monete consistono in operazioni spot e forward sul mercato dei cambi, swap su tassi di cambio ed altre operazioni in derivati. Negoziazioni sul mercato dei cambi . Le transazioni sul mercato dei cambi in valute convertibili sono riservate alla Banca Centrale, alle banche ed alle istituzioni finanziarie speciali a ciò autorizzate. La Banca Centrale, inoltre, determina i principi e le procedure da osservare nelle negoziazioni aventi ad oggetto divise non convertibili. Le banche e le altre istituzioni finanziarie, infine, sono tenute a trasferire
alla Banca Centrale le proprie disponibilità valutarie. Importazioni. Le banche e le altre istituzioni finanziarie che fungono da intermediari nel regolamento delle importazioni sono abilitate a pagare (secondo le procedure definite dal Ministero delle Finanze) le forniture tanto in lire Turche quanto in valuta, in accordo con gli usi bancari e le intese intercorse tra acquirente e venditore. Esportazioni. La normativa istituisce l’obbligo, in capo agli esportatori, di rimpatriare i proventi delle esportazioni e di alienare la valuta estera alle banche ed altre istituzioni finanziarie autorizzate entro 180 giorni dalla spedizione (salvo ritardi dovuti a cause di forza maggiore espressamente previste dalla normativa). Tuttavia, qualora almeno il 70% dei proventi valutari siano trasferiti alle banche entro 90 giorni dalla data della spedizione, il rimanente 30% può essere lasciato nella libera disponibilità dell’esportatore. Nel caso in cui, peraltro, la valuta sia ceduta oltre il termine di 180 giorni definito dalla normativa, l’eventuale tasso di cambio più favorevole all’esportatore (rispetto a quello vigente l’ultimo giorno del periodo), non sarà applicato. Importazione di capitali in Turchia . La normativa turca sancisce la sostanziale libertà per i non residenti di effettuare attività economica nel paese attraverso la costituzione di imprese, la partecipazione in imprese già esistenti ovvero l’apertura di filiali. A tal fine, è tuttavia necessario l’ottenimento di apposita autorizzazione ai sensi della legge n. 6224 (Law of encouragement of foreign capital) promulgata nel contesto delle politiche di incentivazione degli afflussi di investimenti esteri nel paese. La disciplina in questione, tra l’altro, regola gli accordi tra residenti e non residenti concernenti licenze, know-how ed assistenza tecnica. Esportazione di capitali . Parimenti, la normativa turca sancisce la sostanziale libertà per i soggetti residenti di esportare capitale finalizzato all’effettuazione di investimenti o di attività economiche e commerciali all’estero.
Capitolo n. 4 Il mercato dei capitali
Sotto Capitolo n. 4.1 Premessa
Il mercato dei capitali turco è disciplinato dalla legge n. 2499 (Capital Market Law, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 1981 e successivamente emendata con diversi provvedimenti normativi), che si configura come un vero e proprio testo unico in materia di intermediazione finanziaria, dettando una disciplina onnicomprensiva degli strumenti di mercato dei capitali, delle società quotate, degli intermediari finanziari e dei mercati ove si negoziano strumenti finanziari. La nozione di capital market instruments, introdotta dalla legge n. 2499, sta a designare, nel contesto della medesima, gli strumenti finanziari e gli “altri strumenti di mercato dei capitali” ove per strumento finanziario s’intende qualsiasi titolo (rappresentativo di una quota di partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero di un debito del medesimo) liberamente negoziabile e fungibile; gli “altri strumenti di mercato dei capitali” rappresentano, invece, strumenti, diversi dagli strumenti finanziari come sopra definiti, con contenuto e diritti conferiti al possessore stabiliti dalla commissione di vigilanza La vigilanza sul mercato dei capitali è appannaggio di apposito organismo dotato di personalità giuridica, il Capital Market Board (CMB), cui compete la supervisione e la regolamentazione sulle istituzioni del mercato dei capitali (banche, intermediari finanziari, società di gestione) e sugli emittenti strumenti finanziari negoziati sul mercato dei capitali. Il Board è composto da sette membri nominati dal Consiglio dei ministri: due sono scelti su quattro candidati proposti dal Ministro competente, due sono proposti rispettivamente dal Ministro delle Finanze e dal Ministro dell’Industria mentre gli altri tre sono emanazione del mondo finanziario (uno è nominato su proposta del BRSB, uno su proposta dell’Associazione degli intermediari ed uno è designato dall’UCCET (Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey). A seguito dell'emanazione della legge n. 2499, i necessari regolamenti integrativi sono stati emessi dal CMB.
Sotto Capitolo n. 4.2 La disciplina delle public companies
La legge di disciplina del mercato dei capitali regolamenta le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, dettando norme a tutela dell’investitore (in particolare all’atto della sollecitazione del pubblico risparmio mediante offerta pubblica dei propri titoli). Tale corpo normativo è finalizzato a garantire la gestione trasparente delle public companies. Gli aspetti disciplinati attengono al complesso dei rapporti tra l’azienda, gli azionisti ed i potenziali investitori: z
Sollecitazione del pubblico risparmio;
z
Dematerializzazione degli strumenti finanziari;
z
Distribuzione dei dividendi;
z
Esercizio del voto in assemblea tramite delega.
Il codice di commercio del 1956 disciplina la costituzione e l’operatività delle società. Le società che rientrano sotto l’egida della legge sul mercato dei capitali soggiacciono alle disposizioni contenute nel codice di commercio, ove la stessa legge n. 2499 non disponga diversamente. Ai fini della legge in discorso, si considerano società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante quelle società con più di 250 azionisti.
Sotto Capitolo n. 4.3 La sollecitazione del pubblico risparmio
La sollecitazione del pubblico risparmio identifica l’attività di offerta al pubblico di propri strumenti finanziari da parte dell'emittente. Vi rientrano, pertanto, le offerte pubbliche di sottoscrizione e le offerte pubbliche di vendita. Al fine di garantire certezza in merito alla titolarità degli strumenti offerti, la legge disciplina il meccanismo della registrazione; concretamente, ciò significa che le emissioni di strumenti finanziari (di capitale o di debito) oggetto di sollecitazione, dovranno essere, preventivamente, registrate in apposito registro tenuto ed amministrato dalla commissione di vigilanza. Il meccanismo in questione, tra l’altro, reca delle implicazioni molto importanti con riferimento al trasferimento di tali strumenti. In effetti, qualsiasi atto di trasferimento è provato attraverso apposita annotazione sul registro medesimo: la legge turca accede, pertanto, al principio della dematerializzazione (che, come noto, implica che gli strumenti finanziari perdono la propria consistenza fisica, per cui il trasferimento della proprietà non ha luogo con la consegna di un certificato fisico bensì attraverso una serie di scritture contabili sul registro amministrato dalla commissione di vigilanza) degli strumenti finanziari diffusi tra il pubblico. L’offerta al pubblico di strumenti finanziari è preceduta dalla pubblicazione di un prospetto informativo ove siano contenute esplicitamente tutte le informazioni rilevanti al fine di consentire un’effettiva valutazione dell’investimento proposto. Il prospetto, in particolare, reca informazioni sull’emittente (condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali) sugli strumenti oggetto di offerta (tipologia dello strumento offerto - di capitale o di debito -, contenuti, eventuale scadenza, remunerazione offerta ) ed il periodo d’adesione all’offerta. Il prospetto, inoltre, è accompagnato da una circolare ove, concretamente, sia contenuto l’invito rivolto al pubblico alla sottoscrizione degli strumenti emessi. L’offerta ha luogo per il tramite di un intermediario finanziario che sottoscrive tanto il prospetto informativo quanto la circolare e che condivide con l’emittente la responsabilità per ogni dichiarazione mendace contenuta in tali documenti. La legge, inoltre, detta disposizioni particolari concernenti l’offerta al pubblico di titoli azionari, prevedendo che il regolamento abbia luogo esclusivamente in denaro. La commissione, inoltre, può prevedere che gli azionisti, i soci fondatori ovvero le istituzioni finanziarie che intervengono nel processo di collocamento dei titoli emessi, s’impegnino alla sottoscrizione delle azioni rimaste invendute. Il trasferimento della proprietà degli strumenti offerti ha effetto dalla data della vendita degli stessi.
Sotto Capitolo n. 4.4 La dematerializzazione degli strumenti finanziari
Sono soggetti al regime di dematerializzazione tutti gli strumenti finanziari negoziati sul mercato dei capitali. Gli strumenti finanziari di mercato del mercato dei capitali sono gestiti in forma accentrata; il relativo servizio è prestato da una società di deposito accentrato che, giuridicamente, si qualifica come persona giuridica soggetta alla supervisione ed alla regolamentazione della commissione di vigilanza (la regolamentazione dettata dalla commissione concerne, in particolare, le procedure di trasferimento dei diritti di proprietà degli strumenti di mercato dei capitali a seguito di atti di disposizione degli stessi). L’attività di deposito accentrato di strumenti finanziari si sostanzia nella prestazione dei seguenti servizi: z
Registrazione in forma elettronica degli emittenti strumenti finanziari e dei titolari degli stessi.
z
Registrazione, in forma elettronica, degli atti di trasferimento della titolarità degli stessi strumenti finanziari.
Concretamente, la società di deposito accentrato accende dei conti intestati agli emittenti, agli investitori ed agli intermediari. Nei conti degli emittenti sono registrate le diverse emissioni di strumenti finanziari della stessa specie che lo stesso abbia effettuato. Nei conti accesi agli intermediari ed agli investitori sono registrate le operazioni di acquisto e vendita di tali strumenti (l’acquisto darà luogo, pertanto, ad un operazione di accredito per il quantitativo negoziato sul conto titoli intestato all’investitore o all’intermediario mentre la vendita sollecita un'operazione di addebito per il quantitativo negoziato sul medesimo conto). Gli atti di disposizione, pertanto, danno luogo al trasferimento della proprietà dei titoli scambiati attraverso un sistema di scritture contabili. Tecnicamente, il funzionamento della società di deposito accentrato si fonda sul principio della membership. La commissione di vigilanza chiarisce, con proprio regolamento, che sono ammessi alla membership della società di deposito accentrato solamente emittenti ed intermediari in possesso di requisiti organizzativi e tecnologici minimi (in grado di assicurare efficienza e sicurezza ai processi di registrazione ed alle comunicazioni con altri organismi che intervengono nello scambio di strumenti finanziari). Solamente i membri, quindi, possono essere intestatari di conto presso la società di deposito accentrato. Gli intermediari che non siano in grado di soddisfare i requisiti minimi di membership aderiscono alla società di deposito accentrato in via indiretta, attraverso un intermediario membro. Ciascun intermediario membro, pertanto, sarà intestatario presso la società di deposito accentrato di conti propri e conti accesi a nome degli intermediari che rappresenta. Nella registrazione dei trasferimenti azionari nel registro delle società ai sensi dell’articolo 417 del Codice di Commercio, le risultanze delle scritture contabili effettuate dalla società di deposito accentrato sui conti che la stessa gestisce saranno assunte come base; non sono richieste ulteriori formalità.
Sotto Capitolo n. 4.5 La disciplina delle deleghe
Le deleghe di voto in assemblea possono essere conferite dagli azionisti ad altri azionisti ovvero a soggetti che non figurino nella base sociale dell’impresa (posto che l’atto costitutivo non disponga diversamente). Sono ammesse a ricevere deleghe di voto pure le banche (o altri intermediari finanziari) che detengano le azioni del socio in custodia. Un medesimo soggetto può raccogliere deleghe da più azionisti. Il meccanismo della rappresentazione funziona attraverso un apposito modulo ove siano indicati l’assemblea, le materie da trattare. Le deleghe si considerano legalmente conferite nel momento in cui sul modulo vi sia l’autenticazione della firma. Tale formalità non è necessaria qualora la delega di voto sia conferita dall’azionista alla banca o altro intermediario finanziario che detenga in custodia i titoli dell’azionista conferente. Le deleghe di voto, in realtà, possono essere presentate dall'azionista ad una banca (od altro intermediario finanziario) diversa da quella che ha i titoli relativi in custodia: in tale circostanza, tuttavia, il conferimento della delega di voto implica il trasferimento della custodia dei titoli presso la banca (o intermediario) conferitaria sino al termine dell’assemblea. Le deleghe dovranno essere presentate alla società al più tardi all’atto della riunione dell’assemblea. La rappresentanza può assumere contenuti diversi, a seconda delle modalità di voto che l’azionista conferente definisce nel modulo di delega: tali modalità definiscono, correlativamente, i vincoli cui è soggetto il rappresentante (il socio conferente può fornire, nella delega, istruzioni precise in merito all’esercizio del voto in assemblea ovvero lasciare piena discrezionalità al rappresentante). Disciplina specifica trova poi la sollecitazione delle deleghe, ovvero l’attività di raccolta di deleghe al fine di esercitare il controllo in assemblea. Nel caso di specie, il soggetto che sollecita la delega utilizza un apposito modulo informativo, inviato agli azionisti o pubblicato su quotidiani a diffusione nazionale; tale modulo informativo reca indicazione della natura del legame (o di capitale, o commerciale o di altro genere) con la società e le proposte di voto sugli argomenti all’ordine del giorno. Il titolare del diritto, peraltro, è autorizzato a fornire indicazioni di voto sugli argomenti trattati. Il CMB disciplina, poi, con apposito regolamento (Communiquè n. 8) le offerte pubbliche di acquisto di strumenti finanziari al fine di acquisire il controllo di una public company. A tal fine, l’offerente è tenuto ad inviare al CMB un documento informativo 30 giorni prima dell’inizio del periodo d’offerta contenente tutte le informazioni necessarie ad una corretta valutazione dei termini dell’offerta medesima. Il periodo d’offerta è di almeno 30 giorni. Se le azioni della società target sono negoziate in borsa, entro una settimana dalla chiusura del periodo d’offerta l’offerente è tenuto ad inviare alla borsa stessa un’informativa contenente i risultati dell’offerta ed i nuovi assetti proprietari. Infine, il regolamento emanato dal CMB disciplina l’obbligo di OPA totalitaria, imponendo a chiunque venga a detenere oltre il 25% dei diritti di voto di una società con azioni diffuse tra il pubblico di promuovere un’offerta volta all’acquisizione dei residui diritti di voto.
Sotto Capitolo n. 4.6 La disciplina dei dividendi
La legge consente alle società con azioni diffuse tra il pubblico la distribuzione di dividendi infrannuali, secondo un tasso non inferiore a quello fissato dalla commissione di vigilanza con proprio regolamento. L’opzione di distribuzione dei dividendi infrannuali deve essere contemplata dall’atto costitutivo della società. Più precisamente, i dividendi infrannuali possono essere distribuiti a valere sui risultati trimestrali della società, purché determinati sulla base dei principi definiti dalla legge e sottoposti ad auditing da parte di un’agenzia indipendente. In ogni caso, valgono i seguenti limiti: z
il dividendo distribuito trimestralmente non può eccedere la metà di quanto rimane dopo aver dedotto dal profitto di periodo le somme accantonate a riserva;
z
il totale dei dividendi infrannuali distribuiti in ciascun esercizio non può eccedere la metà dei profitti realizzati nell'esercizio precedente.
Sotto Capitolo n. 4.7 La prestazione di servizi d'investimento e la disciplina degli intermediari
La legge n. 2499 disciplina la prestazione di servizi aventi ad oggetto strumenti finanziari negoziati sul mercato dei capitali attraverso il meccanismo della riserva di legge. La tassonomia di tali servizi (schematizzata nella tavola seguente) riecheggia la nozione di servizio d’investimento di derivazione comunitaria. Tavola 7 a) Sottoscrizione con o senza impegno di acquisto a fermo di strumenti finanziari in emissione. b) Prestazione di servizi di negoziazione su strumenti finanziari per conto terzi o per conto proprio; c) Ricezione e trasmissione di ordini di negoziazione su strumenti finanziari; d) Gestione di portafogli di investimento per conto dei clienti, indipendentemente da istruzioni specifiche ricevute; e) Servizi di consulenza alla clientela inerenti l’investimento in relazione all’investimento in strumenti finanziari.
La prestazione dei suddetti servizi è consentita agli intermediari appositamente autorizzati dalla commissione di vigilanza. Tale autorizzazione concessa ne specifica l’ambito, indicando specificamente i servizi per i quali è concessa (nel momento in cui l’intermediario intenda prestare servizi non coperti dall’autorizzazione dovrà, pertanto, presentare alla commissione apposita istanza di estensione dell’autorizzazione originariamente concessa). Gli intermediari abilitati, secondo le specifiche riserve dettate dalla legge, alla prestazione dei servizi d’investimento sono: z
Società di intermediazione;
z
Imprese d’investimento;
z
Società di gestione del risparmio;
z
Altre tipologie di intermediari cui la commissione di vigilanza conceda l’autorizzazione alla prestazione di determinati servizi d’investimento.
Società di intermediazione. Costitute sotto forma di società per azioni, ad esse è riservata, ex lege, la prestazione dei servizi di intermediazione in strumenti finanziari e di collocamento (servizi sub a) e sub b) nella tavola precedente). L’inizio dell’operatività di tale tipologia di intermediario è subordinata all’intero versamento del capitale sottoscritto. Il trasferimento delle azioni da parte dei soci è consentito previa acquisizione dell’autorizzazione della commissione di vigilanza. Le società di intermediazione possono operare in borsa; a tal fine devono, tuttavia, presentare alla borsa istanza di membership secondo le regole definite dalla borsa stessa. Imprese d’investimento. Costituite sotto forma di società per azioni, ad esse è riservata, ex lege, la prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli composti da strumenti di negoziati sul mercato dei capitali, proprietà immobiliari e metalli preziosi. La gestione ha luogo sulla scorta delle istruzioni impartite dall’investitore. Al pari delle società di intermediazione sono abilitate all’inizio dell’operatività subordinatamente all’intero versamento del capitale sottoscritto. Il trasferimento delle azioni da parte dei soci è consentito previa acquisizione dell’autorizzazione della commissione di vigilanza La commissione di vigilanza, peraltro, interviene con proprio regolamento a disciplinare la prestazione del servizio, in un'ottica di contenimento dei rischi. Il regolamento individua, in particolare, le tipologie di asset
in cui possono essere investite le risorse raccolte, i principi di valutazione e le modalità di distribuzione dei profitti. Società di gestione del risparmio . Trattasi di società per azioni cui la legge riserva l’esercizio del servizio di gestione del risparmio su basi collettive. Tale servizio è prestato mediante l’istituzione e la gestione di fondi comuni di investimento. Le quote di partecipazione ai fondi gestiti sono rappresentate dai certificati di partecipazione. La commissione interviene con proprio regolamento dettando particolari limiti e vincoli alle politiche di investimento delle risorse raccolte dai fondi in un’ottica di contenimento del rischio. Altre tipologie di intermediario . I soggetti autorizzati all’esercizio di attività di intermediazione sul mercato dei capitali, sono tenuti ad aderire all’associazione di categoria (Association of Capital Market Intermediary Institutions of Turkey), associazione professionale avente personalità giuridica. Le funzioni dell’Associazione sono molteplici e spaziano dall’attività di ricerca in materie economico-finanziarie finalizzate alla promozione della crescita del mercato alla prestazione di servizi a favore degli associati. Non di secondo piano, poi, è la funzione regolamentare ad essa attribuita. Vi rientrano, in particolare, i regolamenti di disciplina dell’attività degli intermediari membri: trattasi di codici di condotta che fissano delle best practices cui gli intermediari devono attenersi nell’esercizio delle proprie funzioni. L’Associazione è, altresì, autorizzata ad adottare le misure appropriate al fine di prevenire pratiche competitive scorrette tra i membri.
Sotto Capitolo n. 4.8 La gestione collettiva del risparmio
Il citato decreto n. 32 di liberalizzazione del sistema valutario turco incide in misura rilevante sull’attività di gestione collettiva del risparmio, aprendo il mercato domestico all’operatività di fondi comuni d’investimento esteri. La legislazione sul mercato dei capitali opera una distinzione tra fondi esteri autorizzati a collocare i propri certificati di partecipazione in Turchia (Qualified Investment Funds – QIF’s) da quelli che non hanno tale autorizzazione: questi ultimi possono effettuare solamente investimenti di portafoglio in Turchia. Dal punto di vista regolamentare, i fondi autorizzati a collocare i propri certificati di partecipazione sono regolati in modo più stringente: oltre all’ottenimento dell’autorizzazione sono tenuti a registrarsi presso la commissione di vigilanza e soggiacciono ai limiti all’investimento previsti in via generale per i fondi comuni dalla legislazione turca. La commissione disciplina con proprio regolamento (Communiqué Serial VII n. 10) le politiche d’investimento dei fondi comuni d’investimento. Gli strumenti finanziari cui i fondi possono investire sono schematizzati nella tabella che segue. Tavola 8 a) Azioni di società turche (private, in via di privatizzazione o tuttora sotto controllo pubblico); b) Titoli del debito pubblico ed obbligazioni corporate; c) Titoli di capitale e di debito esteri; d) Oro e metalli preziosi; e) Altri strumenti di mercato dei capitali.
La commissione, inoltre, pone particolari vincoli agli investimenti dei fondi, sancendo ad esempio l’obbligo di concentrazione degli scambi (in virtù di tale obbligo, gli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato, quale un mercato di borsa, possono essere negoziati solamente su tale mercato) e limitando la concentrazione dei rischi (il fondo non può investire una frazione superiore al 10% del proprio patrimonio in strumenti finanziari di una stessa società e non può detenere oltre il 9% dei diritti di voto in una singola società). Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione al collocamento dei propri certificati di partecipazione, il fondo comune estero deve essere istituito da almeno 3 anni ed avere un controvalore minimo dei certificati di partecipazione in circolazione di almeno 1 milione di dollari. I limiti alle politiche d’investimento sono simili a quelli previsti per i fondi turchi; vale, in particolare, il limite del 10% all’investimento in strumenti finanziari di una stessa società. Vi è tuttavia, una restrizione ulteriore agli investimenti del patrimonio gestito dai Qualified Investment Funds: almeno l’80% di tale patrimonio deve essere investito in strumenti finanziari diversi da titoli di stato turchi o emessi da soggetti residenti. I fondi che non collocano i propri certificati in Turchia, d’altra parte, non necessitano dell’autorizzazione della commissione di vigilanza e possono liberamente negoziare sul mercato dei capitali turco ai sensi del decreto n. 32. Si noti, peraltro, che nel momento in cui l’investitore estero (e, pertanto, anche un fondo d’investimento) venga a detenere oltre il 10% del capitale di una società turca questi è tenuto a darne notifica al Direttorato per gli investimenti esteri.
Sotto Capitolo n. 4.9 La disciplina dei mercati regolamentati
La costituzione di mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari è autorizzata dalla commissione. I mercati regolamentati, secondo la legge turca, si configurano come self regulatory organizations, vale a dire organizzazioni dotate di potestà regolamentare (entro i limiti e secondo le modalità definite dalla legge) per quanto concerne il proprio funzionamento: in particolare, disciplinano le modalità di ammissione a quotazione degli strumenti finanziari, le modalità di ammissione degli intermediari alle negoziazioni, nonché le modalità di esecuzione degli scambi sui mercati gestiti. Il board della commissione di vigilanza è l’organismo competente in materia di supervisione sull’operatività delle borse valori. Sotto il profilo giuridico, le borse valori si configurano, per la legge turca, quali enti pubblici, a testimonianza del carattere di pubblico interesse annesso al buon funzionamento dei mercati; l’ordinamento turco, infatti, non ha ancora intrapreso il percorso ormai da tempo compiuto da parecchi ordinamenti, anche non rientranti tra quelli dei paesi maggiormente evoluti, nel senso della privatizzazione del business di borsa. Il carattere pubblico assume rilevanza pure sotto il profilo economico-finanziario, essendo la borsa vincolata a contribuire, con i propri risultati reddituali, al finanziamento della commissione di vigilanza. E’, infatti, previsto che la borsa destini, annualmente, fino al 5% delle listing fees - cioè le commissioni caricate agli emittenti nel momento in cui i propri titoli sono ammessi a quotazione di borsa - al budget della commissione. Tale percentuale, tuttavia, può, con decisione ministeriale (su proposta del board della commissione) essere elevata al 10%. In realtà, le disposizioni regolamentari in tema di mercati regolamentati contenute nella legge n. 2499 sono alquanto limitate. Disposizioni di maggior dettaglio in materia di costituzione, organizzazione, operatività e supervisione dei mercati regolamentati sono contenute in apposito decreto legge n. 91 del 3 ottobre 1983. Il decreto in questione conferma la natura pubblicistica delle borse, definite come “enti pubblici autorizzati alla prestazione di servizi di scambio su strumenti finanziari e di determinazione dei prezzi”. La costituzione di un mercato di borsa è soggetta all’autorizzazione del Ministro delle Finanze su proposta del Board della commissione di vigilanza. Il decreto definisce, poi, le linee guida cui dovranno attenersi le borse nella gestione dei mercati istituiti, quanto a organizzazione degli scambi, modalità di determinazione dei prezzi degli strumenti negoziati e pubblicità degli stessi, etc. Valgono, al proposito, i seguenti principi con riferimento al listing ed all’attività negoziale sui mercati di borsa: z
L’ammissione a quotazione (listing) in borsa è governata da principi e criteri (concernenti i requisiti di ammissione) definiti da regolamento emanato dal board della commissione ed adottato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Finanze. E’ obbligatoria, su proposta dello stesso ministro, l’ammissione a quotazione di borsa degli strumenti finanziari emessi dalle pubbliche amministrazioni o dalle imprese a controllo statale. Inoltre, è soggetta a preventivo assenso del Ministero delle Finanze l’ammissione a quotazione di strumenti finanziari di emittenti esteri;
z
Le regole di disciplina dell’attività negoziale sui mercati di borsa (organizzazione dei mercati, modalità di esecuzione delle negoziazioni, modalità di determinazione dei prezzi) sono fissate dal consiglio di borsa ed adottate dal board della commissione che le rende effettive.
Ne risulta come la liberalizzazione dei mercati di borsa sia ben lungi dall’essere giunta a completamento. Le borse, in Turchia operano, tuttora, come self regulatory organizations imperfette.
Sotto Capitolo n. 4.10 La borsa di Istanbul
Allo stato, le negoziazioni su strumenti finanziari in Turchia hanno luogo alla borsa di Istanbul. L’operatività della borsa di Istanbul è disciplinata dall’incrocio delle disposizioni contenute nella legge di disciplina del mercato dei capitali e nel regolamento adottato dalla borsa stessa. Quest’ultimo, peraltro, è emanato nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal decreto citati. Le materie disciplinate dal regolamento di borsa attengono a: z
Determinazione dei requisiti per l’ammissione a quotazione;
z
Determinazione delle fattispecie atte a giustificare un provvedimento di delisting dei titoli precedentemente ammessi a quotazione;
z
Organizzazione dell’attività di trading (modalità e procedure di esecuzione degli scambi e determinazione dei prezzi).
L’ammissione a quotazione . L’ammissione a quotazione alla borsa di Istanbul è subordinata alla presentazione di apposita istanza al board della borsa cui va allegata copia dello statuto, verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie degli ultimi tre anni, bilanci e report dei revisori degli ultimi tre esercizi nonché copia del documento di registrazione rilasciato dalla commissione e copia del prospetto informativo. L’ammissione a quotazione è disposta sulla base della verifica di alcuni requisiti concernenti tanto l’emittente quanto gli strumenti finanziari di cui si chiede l’ammissione. Tavola 9 Requisiti degli emittenti - Tracking record: 3 anni - L’emittente deve aver chiuso in utile gli ultimi due esercizi - Capitale sociale minimo dell’emittente: 10.000.000 YTL Requisiti delle azioni di cui si chiede la quotazione - Capitalizzazione di mercato: almeno 15.000.000 YTL - Il valore nominale dei titoli ammessi a quotazione deve rappresentare almeno il 25% del capitale emesso e versato della società
Il regolamento di borsa disciplina, inoltre, il caso in cui una società i cui titoli siano ammessi a quotazione di borsa sia successivamente posta in liquidazione. Nel caso di specie, non soggiace al rispetto dei suddetti requisiti di ammissione: z
La società che abbia acquistato gli asset dell’impresa cessata e decida di presentare istanza di ammissione a quotazione;
z
Una società di nuova costituzione che intenda presentare istanza di ammissione a quotazione nel caso in cui il 51% dei propri asset derivi dal conferimento degli attivi della società liquidata.
Le negoziazioni sulla borsa di Istanbul . Gli intermediari finanziari autorizzati ad esercitare attività di intermediazione in strumenti finanziari sono ammessi ad ottenere la membership di borsa. L’ottenimento della membership è condizione necessaria e sufficiente per poter negoziare sui mercati di borsa. Il conferimento della membership è subordinato all'accertamento, da parte della borsa di taluni requisiti oggettivi in capo all’intermediario (adeguatezza delle infrastrutture tecniche ed organizzative, procedure di adeguate di controllo dei rischi). La tabella che segue evidenzia alcune grandezze relative al mercato dei capitali turco (numero di emittenti registrati, numero di emittenti quotati in borsa, capitalizzazione di mercato ed investitori operanti
sul mercato). Tavola 10 N. emittenti registrati N. emittenti quotati Capitalizzazione di mercato N. intermediari operanti sul mercato - Banche - Imprese d'investimento Fondi comuni domestici (n.) - Controvalore dei portafogli gestiti Fondi comuni esteri (n.) - Controvalore dei portafogli gestiti Fonte: CMB, Annual Report 2004
625 307 98,1 mld USD 42 112 253 18,3 mld USD 47 19,3 mld USD
I dati riportati evidenziano la limitatezza delle dimensioni del mercato borsistico turco, se rapportato alla generalità dei mercati dell’Europa occidentale, quanto a capitalizzazione complessiva. Altro elemento di debolezza del mercato dei capitali turco è la scarsità di emittenti esteri con titoli quotati in borsa (ciò, peraltro, è soprattutto conseguenza del regime normativo attualmente in vigore che, come già osservato, richiede il preventivo assenso per l’ammissione a quotazione di titoli di emittenti esteri), evidenziando con ciò un limitato grado di apertura del mercato. Per quanto concerne l’industria del risparmio gestito, tuttavia, si osserva una buona presenza dei fondi comuni di matrice estera: sebbene vi siano solamente 47 fondi comuni esteri rispetto ai 253 domestici, tuttavia il portafoglio gestito dai primi supera, per controvalore, il portafoglio dei secondi.
Capitolo n. 5 Il sistema fiscale in generale
Il sistema turco prevede sia un sistema di imposizione diretta che di imposizione indiretta. La tassazione diretta si suddivide nell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nell’imposta sul reddito delle società e nell’imposta sulle proprietà immobiliari. La tassazione indiretta va a colpire principalmente i trasferimenti dei beni e le manifestazioni di ricchezze al momento del consumo dei beni (imposte di successione e donazione, IVA, tassa su transazioni bancarie e assicurative, imposta di bollo e altre imposte locali minori).
Sotto Capitolo n. 5.1 L'amministrazione delle imposte
La legislazione tributaria turca si basa essenzialmente su tre leggi: z
Legge sull’imposta sul reddito - Income Tax Act (ITA – Gelir Vergisi Kanunu), Legge 193 (G.U. 06/01/1961);
z
Legge sui redditi societari - Corporate Income Tax Act (CTA – Kurumlar Vergisi Kanunu), Legge 5422 (G.U. 10/06/1949);
z
Legge sulle procedure fiscali - Tax Procedure Act (TPA – Vergi Usul Kanunu), Legge 213 (G.U. 10/01/1961); in tale provvedimento sono contenuti, tra l’altro, i regolamenti in materia di tenuta delle scritture contabili, i principi di valutazione e i metodi di registrazione da seguirsi nella determinazione dell’imponibile fiscale.
Il potere legislativo in materia tributaria è di competenza esclusiva del Parlamento turco, tuttavia le leggi fiscali contemplano al loro interno la possibilità di subire modificazioni delle aliquote su iniziativa del Consiglio dei Ministri. Nessun potere legislativo in materia fiscale viene invece demandato alle autorità a livello locale. I Regolamenti emanati dal consiglio dei Ministri e i Regolamenti emanati dal Primo Ministro o dal Ministero delle Finanze disciplinano poi l'applicazione concreta delle leggi fiscali, integrandole. Tali norme, che sono legalmente vincolanti per tutti gli organi statali ed i contribuenti, si applicano relativamente alle questioni procedurali. Vi sono poi le circolari e le risoluzioni emanate dal Ministero delle Finanze che forniscono le linee guida per l’applicazione delle leggi fiscali. Le circolari e risoluzioni emanate in base ad una speciale autorizzazione fornita dal parlamento regolano l’esecuzione di una determinata norma. Esse sono vincolanti per legge. Tuttavia le circolari e le risoluzioni emesse in difetto di tale autorizzazione forniscono esclusivamente un’interpretazione della legge da parte del Ministero e sono vincolanti solo nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. La legge è poi integrata, in particolari casi, dall’interpretazione giurisprudenziale fornita dalle sentenze emanate dalla Suprema Corte Amministrativa a sezioni riunite, e concernenti l’armonizzazione di contraddittori risolti in maniera difforme dalle singole sezioni, che assumono dunque forza di legge e a cui le varie corti o i soggetti si dovranno adeguare nella risoluzione di successive controversie. La riscossione delle imposte è affidata al Ministero delle Finanze (che agisce in rappresentanza del governo centrale). Il ministero si avvale, nella sua attività di riscossione, della collaborazione di uffici dislocati sull’intero territorio nazionale. La riscossione dell’IVA e dei dazi sui beni importati è invece competenza degli uffici doganali locali, mentre le autorità municipali hanno il compito di riscuotere le tasse sulla proprietà e le imposte comunali.
Capitolo n. 6 L'imposizione sui redditi delle persone fisiche
Sotto Capitolo n. 6.1 Soggetti passivi e base imponibile
Le persone fisiche residenti sono tassate su tutti i redditi ovunque prodotti (worldwide taxation principle), mentre i soggetti che non sono residenti devono scontare la tassazione esclusivamente sui redditi di fonte turca. Ai fini fiscali si considera residente in Turchia una persona che abbia il proprio domicilio legale nel paese oppure una persona che sia rimasta in Turchia per un periodo continuativo superiore ai 6 mesi durante l’anno solare (le assenze temporanee non interrompono tale periodo). Una persona residente in Turchia che lavora per un soggetto non residente ed è retribuita in valuta straniera non è soggetta a tassazione in Turchia purchè: z
il soggetto straniero paghi i salari all’estero;
z
il soggetto straniero non tenga conto dei salari pagati (sostanzialmente non portandoli in deduzione) nella determinazione della base imponibile su cui calcolare le imposte eventualmente dallo stesso dovute in Turchia.
Sotto Capitolo n. 6.2 Aliquote
Il reddito tassabile è formato da tutti i compensi ricevuti sia in denaro che in natura che derivino da un’attività svolta in Turchia. Come avviene anche in Italia il reddito complessivo su cui calcolare le imposte deriva dall’aggregazione delle varie tipologie di reddito percepite dal contribuente durante il periodo d’imposta con la sola eccezione dei redditi derivanti da prestazioni di lavoro dipendente che, a partire dal 2005, trovano autonoma e separata tassazione (cfr. par. 6.3.). In particolare in Turchia concorrono a formare il reddito complessivo: z
i redditi agrari;
z
i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo o imprenditoriale;
z
i redditi da proprietà immobiliare;
z
i redditi da capitale;
z
i redditi diversi.
Le aliquote applicabili nell’esercizio 2005 per la determinazione delle imposte sul reddito delle persone fisiche sono rappresentate nelle tabelle di seguito riportate: REDDITI DIVERSI DA SALARI E STIPENDI Reddito (YTL) Aliquota Fino a YTL 6.600 20% Fino a YTL 15.000 25% Fino a YTL 30.000 30% Fino a YTL 78.000 35% Oltre YTL 78.000 40%
REDDITI DA SALARI E STIPENDI Reddito (YTL) Aliquota Fino a YTL 6.600 15% Fino a YTL 15.000 20% Fino a YTL 30.000 25% Fino a YTL 78.000 30% Oltre YTL 78.000 35%
Alcuni redditi sono tassati tramite un sistema di ritenute alla fonte: z
i dividendi distribuiti da società residenti e percepiti da persone fisiche residenti o non residenti sono soggetti ad una ritenuta pari al 10%.Tuttavia i soggetti residenti scontano le imposte solo sul 50% dei dividendi percepiti e la ritenuta subita è completamente utilizzabile in compensazione di detti redditi;
z
gli interessi derivanti da depositi bancari sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta, che in base al tempo di maturazione degli interessi può variare dal 7% al 25%.
¾ Novità in vigore dal 2006 La Legge 5281 prevede, che dal 1° gennaio 2006, si applicherà una ritenuta fiscale del 15% sui capital gains e gli interessi percepiti da persone fisiche e società residenti e non residenti, nell’ambito di un regime fiscale unico e forfetario che si applicherà a tutti i redditi di tipo finanziario, ivi compresi capital gains ed interessi, con la sola esclusione dei dividendi (cfr. par. 6.4, 7.3.4, 7.3.6, 7.4). Le persone fisiche residenti e non residenti non sono tenute a dichiarare il reddito oggetto di ritenuta e ad includerlo nella dichiarazione dei redditi annuale presentata all’Ufficio imposte in
relazione ad altre fonti di reddito, per cui la ritenuta fiscale si intende versata a titolo di imposta definitiva. Resta salvo il fatto che i trattati contro le doppie imposizioni possono prevedere aliquote ridotte rispetto a quelle esposte.
Sotto Capitolo n. 6.3 Deduzioni, detrazioni ed esenzioni
A ogni soggetto residente è garantita una deduzione annua base pari a YTL 262,80, a cui va aggiunta una percentuale delle spese sostenute dal soggetto durante l’anno e riguardanti: spese sanitarie, vitto, educazione, affitti e vestiario. La percentuale di deducibilità di tali spese varia tra il 4% e l’8%. Oltre a tale previsione generale, per ogni categoria di reddito sono poi previste delle particolari ipotesi di deducibilità dei costi sostenuti. Redditi da lavoro dipendente – il reddito tassabile è formato dai salari percepiti e dagli altri compensi ricevuti in danaro o in natura. Il reddito da lavoro dipendente non deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi annuale in quanto lo stesso sconta la tassazione mese per mese in base al sistema delle ritenute (cfr. par. 6.6). Reddito da attività commerciali – un soggetto può generalmente portare in deduzione le spese generali sopportate nello svolgimento dell’attività d’affari. Sono deducibili: le spese di vitto e alloggio per i dipendenti (cfr. par. 7.3.2), i premi di assicurazione, le spese di viaggio se correlate all’attività, le tasse sulla proprietà, le imposte comunali e l’ammortamento delle immobilizzazioni (cfr. 7.3.3). Reddito da lavoro autonomo – un soggetto che presta la propria attività di lavoro autonomo può dedurre dall’ammontare dei redditi imponibili le spese ordinarie in cui incorre nello svolgimento della sua attività. Tali spese includono, tra le altre: spese per salari, spese di noleggio e affitto, canoni e ammortamento dei beni immobilizzati. Il reddito ritraibile dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo è tassabile in base alle normali aliquote progressive previste per la tassazione dei redditi delle persone fisiche (cfr. par. 6.2, seconda tabella). Chi corrisponde il compenso deve effettuare una ritenuta del 22% su quanto pagato e versare la ritenuta effettuata al competente ufficio fiscale in nome del percipiente. La ritenuta subita alla fonte verrà in seguito portata in diminuzione dal totale delle imposte di competenza del periodo. Redditi da capitale – sono deducibili le spese di custodia e assicurazione dei titoli e le spese per la riscossione di interessi e dividendi. Redditi da proprietà immobiliari - un soggetto che percepisca redditi dall’affitto di proprietà immobiliari può dedursi le spese di riscaldamento, elettricità e di amministrazione. Sono inoltre deducibili i premi assicurativi per la polizza sull'immobile, le tasse pagate sulla proprietà (cfr. par. 9.3.) e le spese di manutenzione. Alternativamente è consentita la deduzione forfetaria del 25% del reddito prodotto attraverso lo sfruttamento di dette proprietà immobiliari.
Sotto Capitolo n. 6.4 Plusvalenze e minusvalenze
Le persone fisiche sono generalmente tassate sulle plusvalenze realizzate su azioni e titoli, proprietà immobiliari e beni mobili. Tuttavia le plusvalenze realizzate a seguito della vendita di quote di società residenti sono esenti da imposizione se le azioni sono state detenute ininterrottamente dal soggetto per un periodo di almeno un anno (tre mesi per azioni di società quotate). Dal 2006 il periodo minimo di detenzione per poter fruire dell’esenzione dovrebbe essere innalzato a due anni sia per azioni di società residenti quotate che non. Le plusvalenze derivanti dall’alienazione di titoli esteri sono comunque imponibili. Pare utile sottolineare che le minusvalenze realizzate dalla vendita di titoli quotati sul mercato regolamentato (Borsa di Istanbul Istanbul Stock Exchange – Cfr par. 4.10) sono compensabili solo ed esclusivamente con le plusvalenze che si realizzano con la vendita di titoli con le medesime caratteristiche. Salvo i casi sopra esposti in cui è prevista l’esenzione, si ricorda che dal 1° gennaio 2006 (cfr. par. 6.2) le banche e gli intermediari finanziari applicheranno una ritenuta fiscale del 15%, a titolo d’imposta, sui capital gains derivanti dalla vendita di titoli (azioni ed obbligazioni) e di strumenti del mercato finanziario nel quale agiscano da intermediari.
Sotto Capitolo n. 6.5 Compensi ad amministratori
I compensi corrisposti agli amministratori possono essere trattati come redditi di lavoro dipendente o, alternativamente, come distribuzione di dividendi, a seconda della natura del pagamento. I compensi periodici corrisposti agli amministratori, comprese le indennità e i rimborsi, sono classificati come salari e sono pertanto soggetti a ritenuta alla fonte (cfr. par. 6.6). Le partecipazioni agli utili concesse ad amministratori in forza di disposizioni contenute nello statuto oppure a seguito di decisioni degli azionisti si qualificano invece come dividendi (cfr. par. 6.2).
Sotto Capitolo n. 6.6 Adempimenti dichiarativi e riscossione dell'imposta
La dichiarazione dei redditi annuale va presentata entro il 15 marzo dell’anno successivo al periodo di imposta. Il pagamento delle imposte va effettuato in due rate di pari importo in marzo ed in luglio. Dall’importo determinato in sede di dichiarazione dei redditi vengono sottratti gli importi già corrisposti tramite il sistema delle ritenute e gli importi versati a titolo d’acconto durante il periodo d’imposta. A tal fine gli acconti d’imposta vengono calcolati trimestralmente (per i soggetti che svolgano attività d’impresa o di lavoro autonomo) nella misura del 15% del reddito imponibile prodotto nel trimestre. La determinazione dell’acconto deve essere fatta entro il giorno 10 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento ed il versamento deve essere operato entro il giorno 17 dello stesso mese. I soggetti che svolgono il loro lavoro alle dipendenze di un soggetto residente scontano la tassazione alla fonte mese per mese, percepiscono cioè dal datore di lavoro (che quindi è definibile come sostituto d’imposta) gli importi al netto delle ritenute effettuate. Tali ritenute variano tra il 15% ed il 35% (cfr. 6.2, prima tabella) in base allo scaglione di reddito a cui appartiene il soggetto percipiente. Le ritenute da operare sui salari devono essere determinate entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce la retribuzione, il versamento di quanto dovuto deve poi essere eseguito entro il giorno 26 del medesimo mese. Tuttavia per i soggetti che occupano meno di dieci persone si contempla la possibilità, a seguito di richiesta da presentare all’ufficio competente, di determinare (e conseguentemente versare) tali ritenute con cadenza trimestrale.
Capitolo n. 7 L'imposizione sui redditi societari
Sotto Capitolo n. 7.1 Soggetti passivi
Soggetti passivi dell’imposta sui redditi societari sono: z
le società residenti (full taxpayers), tassate su tutti i redditi ovunque prodotti (worldwide taxation principle), alle quali viene riconosciuto un credito per le imposte corrisposte sui redditi di fonte estera (cfr. par. 8.3);
z
le società non residenti (limited taxpayers), le quali sono invece tassate esclusivamente sui redditi di fonte turca (source taxation principle).
Una società si considera fiscalmente residente in Turchia qualora la sua sede legale, o alternativamente, l’effettiva sede di direzione e management (tale localizzazione deve esplicitamente risultare dallo statuto sociale), sia posta in territorio turco. Nel dettaglio sono soggetti passivi della Corporate Income Tax: z
le società per azioni (anonim sirket, AS; cfr. par.1.3.3);
z
le società a responsabilità limitata (limited sirket, LS; cfr. par. 1.3.4);
z
le società in accomandita per azioni (sermayesi paylara bölünmiis komandit sirket);
z
i fondi di investimento;
z
le società cooperative;
z
le imprese industriali e commerciali a partecipazione statale;
z
soggetti stranieri assimilati ai precedenti.
Sotto Capitolo n. 7.2 Periodo d'imposta
Il periodo d’imposta corrisponde con l’anno solare, inizia quindi il 1° gennaio di ogni anno e si conclude il 31 dicembre dello stesso. È tuttavia consentito, su specifica approvazione del Ministero delle Finanze, l’adozione di un diverso periodo fiscale di 12 mesi per contemperare le esigenze di particolari attività.
Sotto Capitolo n. 7.3 L'imposizione sulle società residenti
Una società residente è essenzialmente tassata su tutti i redditi ovunque prodotti nel corso di un periodo d’imposta. In Turchia, come avviene peraltro anche nel nostro ordinamento, tutti i redditi prodotti da un’impresa, da qualunque fonte provengano, sono attratti all’interno del reddito d’impresa che quindi va a formare la base imponibile ai fini dell’imposta e sulla quale si devono operare le rettifiche previste dalla normativa fiscale. Anche in Turchia si ha un “doppio binario” dovuto al diverso trattamento operato dalla normativa civilistica e da quella tributaria sui singoli elementi che vanno a comporre rispettivamente l’utile d’esercizio e il reddito imponibile, per cui sui dati determinati nel bilancio d’esercizio in base ai criteri civilistici sarà necessario operare, in sede di dichiarazione dei redditi, le opportune riprese in aumento e/o in diminuzione. 7.3.1 Aliquote Dal 1° gennaio 2005 la tassazione sulle società residenti (e sulle stabili organizzazioni di società straniere) è scesa al 30%, mentre in precedenza tale tassazione ammontava al 33%. Per determinate categorie di redditi, poi, è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte, così sintetizzabili: z
interessi: aliquote variabili dallo 0% al 24% (15% dal 2006: cfr. par. 6.2);
z
capital gain: 15% dal 2006 (ad eccezione di quelli che si qualificano per l’esenzione cfr. par. 7.3.4).
7.3.2 Determinazione della base imponibile La base imponibile si determina in via generale sottraendo i costi deducibili dall’ammontare dei ricavi imponibili generati dall’attività d’impresa. In via generale sono da ritenersi deducibili tutte le spese che vengono sostenute per generare il reddito d’impresa. COSTI Costi fiscalmente deducibili ai fini della determinazione della base imponibile sono, fra gli altri: z
gli ammortamenti delle immobilizzazioni (cfr. par. 7.3.3);
z
le spese sostenute per l’emissione di certificati azionari e obbligazioni;
z
i costi di impianto e di ampliamento (vi è la facoltà per il contribuente di spesare tali costi interamente nell’esercizio o in alternativa di capitalizzarli e successivamente procedere al loro ammortamento in più periodi);
z
i costi relativi a fusioni o liquidazioni;
z
gli ammortamenti e le spese afferenti le auto aziendali concesse in uso ai dipendenti (nel sistema turco la concessione in uso di automobili aziendali non viene considerata fringe benefit e quindi non si ha tassazione in capo ai dipendenti che fruiscono dell’autoveicolo aziendale);
z
i costi per pasti forniti in mense interne aziendali ai dipendenti sono deducibili senza alcun limite. Tuttavia, per i buoni pasto concessi ai singoli dipendenti per il consumo di pasti all’esterno dell’azienda viene posto un limite di deducibilità giornaliero (ed il cui importo è soggetto ad adeguamenti annuali);
z
i contributi per la previdenza sociale;
z
le spese di vitto e alloggio inerenti all’attività e commisurate al volume d’affari;
z
le spese per ricerca e sviluppo, nel limite del 40% dei costi effettivamente sopportati;
z
l’imposta di bollo (cfr. par. 9.4), le tasse sulle proprietà immobiliari (cfr. par. 9.3) e le imposte comunali;
z
i versamenti effettuati dal datore di lavoro alle Labor Unions;
z
i contributi versati dal datore di lavoro ai fondi pensione privati (vi è un tetto massimo di deducibilità);
z
le donazioni effettuate a favore di istituzioni governative o associazioni e fondazioni esentate da tassazione dal Consiglio dei Ministri. La deducibilità è tuttavia limitata al 5% dei profitti realizzati nel periodo d’imposta;
z
tutte le donazioni effettuate allo scopo di favorire la costruzione di dormitori, scuole materne, case di riposo e centri riabilitativi;
z
le donazioni a carattere culturale e artistico effettuate a favore di istituzioni governative o associazioni e fondazioni esentate da tassazione dal Consiglio dei Ministri;
z
le spese sostenute per la sponsorizzazione di attività sportive dilettantistiche. Sono inoltre deducibili nella misura del 50% le spese sostenute per l’attività di sponsorizzazione di attività sportive organizzate in forma professionistica.
Di contro vi sono delle altre spese che sono considerate fiscalmente indeducibili e che quindi in sede di determinazione delle imposte vanno ad incrementare la base imponibile. In generale l’indeducibilità di tali spese può derivare o dalla mancanza di documentazione che comprova le stesse oppure dalla mancanza di collegamento con l’attività posta in essere e quindi carenti del requisito dell’inerenza. In breve si considerano non deducibili: z
i costi derivanti da pagamenti di multe e penalità dovute dal contribuente a seguito di comportamenti errati o illeciti;
z
le donazioni a fondazioni (esentate dall’imposta sul reddito a seguito di decisione del Consiglio dei Ministri) o a istituzioni governative il cui valore eccede il 5% dei profitti realizzati nel periodo d’imposta;
z
i costi sostenuti per generare redditi esenti;
z
il disaggio o altre perdite realizzate per la vendita sotto la pari delle azioni della società;
z
per le società non residenti: le commissioni, gli interessi e altre spese generali corrisposte alla casa madre o ad altri uffici ubicati all’estero per acquisti o vendite fatti nel proprio interesse.
RICAVI Vi sono dei componenti di reddito che non concorrono alla formazione della base imponibile in quanto esenti da imposizione. Tra questi si annoverano: z
i dividendi distribuiti da società residenti, Participation Exemption (cfr. par. 7.3.5.);
z
dividendi esteri derivanti da partecipazioni qualificate e redditi da stabili organizzazioni localizzate all’estero (cfr. par. 7.3.5);
z
i ricavi esentati da tassazione a seguito dell’ottenimento degli incentivi agli investimenti (cfr. par. 7.5.1);
z
redditi derivanti da fondi comuni d’investimento;
z
ricavi provenienti dalla realizzazione, ristrutturazione e messa in opera di progetti e servizi tecnici resi all’estero;
z
redditi derivanti dalla prestazione di servizi per istruzione privata primaria e secondaria per un periodo di cinque anni dalla data d’inizio.
Inflation Accounting Novità introdotta nel corso del 2004 all’interno del sistema fiscale turco, l’Inflation accounting ha il compito di eliminare la tassazione di ricavi fittizi che compaiono nei bilanci delle società e che sono generati dall’alto tasso di inflazione presente in Turchia. Per raggiungere tale obiettivo in base all’Inflation accounting tutte le voci che compaiono nel bilancio d’esercizio vengono considerate al loro valore monetario corrente. L’applicazione dell’Inflation accounting presuppone, da una parte, di dividere le voci di bilancio in due macro categorie e cioè voci monetarie e voci non monetarie. Tra le prime si annoverano la liquidità, i titoli negoziabili, i crediti verso clienti, i debiti verso fornitori e i finanziamenti/prestiti; le seconde si compongono invece principalmente delle giacenze di magazzino, delle partecipazioni, delle immobilizzazioni materiali e del capitale. Se in linea di principio le voci monetarie iscritte nel bilancio sono contabilizzate al loro valore corrente, altrettanto non si può dire per quelle non monetarie che sono contabilizzate al loro costo di acquisto e che quindi non tengono conto degli effetti inflativi. Come conseguenza si ha che il valore iscritto in bilancio per le voci non monetarie non riflette il loro valore corrente. Qui interviene l’Inflation accounting che attraverso l’applicazione di un coefficiente mira ad aggiustare il valore delle voci non monetarie portandole ad un valore corrente. Si ricorda tuttavia che il meccanismo in commento può essere utilizzato solo se si realizzano contemporaneamente due condizioni: z
l’indice dei prezzi al consumo, rilevato dall’Istituto Statistico Turco, sia cresciuto di oltre il 100% negli ultimi tre anni;
z
l’indice dei prezzi al consumo, rilevato dall’Istituto Statistico Turco, sia cresciuto di almeno il 10% nell’ultimo anno (periodo di riferimento).
A seguito di tale rivalutazione si ha l’annullamento di plusvalenze fittizie (in quanto l’aumento di valore è generato esclusivamente dall’inflazione e non da un effettivo aumento intrinseco del valore del bene) generate dallo smobilizzo di tali voci. 7.3.3 Ammortamenti In precedenza il sistema turco prevedeva che tutti i beni materiali, ad eccezione dei terreni, ed immateriali, fossero ammortizzabili in un periodo minimo di cinque esercizi. Il contribuente aveva la facoltà di determinare liberamente l’aliquota di ammortamento applicabile al bene, tuttavia tale aliquota non poteva essere superiore ad un 20%. È facilmente intuibile come l’introduzione della sopra citata Inflation accounting (cfr. paragrafo precedente) abbia comportato uno stravolgimento anche nei modi di determinare gli ammortamenti delle immobilizzazioni da imputare a conto economico. È evidente infatti che la rivalutazione di un bene deve essere seguita dall’opportunità per il contribuente di portare in deduzione maggiori ammortamenti negli anni successivi. Per prevenire eventuali manovre elusive da parte dei contribuenti le immobilizzazioni materiali acquisite successivamente alla data del 1° gennaio 2004 sono soggette ad ammortamento in base ad aliquote stabilite dal Ministero delle Finanze ed esposte in tabelle ministeriali a cui tutti i contribuenti devono fare riferimento per la determinazione degli ammortamenti da imputare all’esercizio. Tali aliquote, che si basano sulla vita utile dei singoli beni (concetto di nuova introduzione nell’ordinamento turco), sono comprese tra il 2% e il 33%. Alcuni esempi vengono di seguito riportati: Tipologia di beni Immobili Forniture e arredamenti d'ufficio Automobili Computers (hardware) Computers (software) e cellulari
Vita utile/anni (in base comunicato Ministero delle Finanze) 50 5 5 4 3
Si mantiene invece il previgente metodo di ammortamento per le immobilizzazioni già in proprietà alla data del 1° gennaio 2004. L’ammortamento può essere applicato indifferentemente con il metodo ad aliquote costanti oppure con quello ad aliquote decrescenti. Si può passare dall’ammortamento ad aliquote decrescenti a quello ad aliquote costanti (ma non viceversa) in qualsiasi momento durante la vita utile del bene. L’aliquota di ammortamento applicabile con il metodo ad aliquote decrescenti è doppia rispetto a quella ritraibile utilizzando un metodo ad aliquote costanti. Ciò detto si tenga comunque conto che l’aliquota non può mai eccedere la soglia del 50% (es. ammortamento ad aliquote costanti 33%, ammortamento ad aliquote decrescenti comunque 50% e non 66%) e che per alcune immobilizzazioni è interdetto l’utilizzo del metodo ad aliquote decrescenti. Un esempio è dato dall’avviamento (goodwill) che deve essere necessariamente ammortizzato in cinque anni ad aliquote costanti. Nessun ammortamento “anticipato” è ammesso. Dal gennaio 2004 l’ammortamento di immobili e terreni agricoli è determinato con un’aliquota che varia dal 2% al 10%. Le strade di nuova costruzione soggiacciono ad ammortamento con aliquota del 12,5% mentre un’aliquota pari al 6,66% è applicabile a canali, ponti e parchi. Gli impianti vengono ammortizzati con aliquote che variano dal 2,5% al 10% mentre ai macchinari e alle attrezzature si applica un’aliquota che può variare dal 6,66% al 50%. Alcuni beni immateriali quali marchi e brevetti vengono ammortizzati con aliquota del 6,66%. Le attrezzature ed altri beni che presentino un valore inferiore a YTL 480 devono essere completamente spesati nell’esercizio. L’ordinamento turco prevede che se un bene viene acquisito nel corso del periodo d’imposta l’ammortamento può essere determinato come se il bene fosse detenuto dall’inizio del medesimo periodo. Eccezione a tale regola generale è rappresentata dall’acquisto di auto aziendali per le quali l’ammortamento del primo anno (periodo d’acquisto) è calcolato su base mensile. Ad esempio poniamo il caso dell’acquisto di un’automobile, in settembre, pagata YTL 10.000 e per la quale l’aliquota di ammortamento riconosciuta fiscalmente sia del 15%. L’ammortamento imputabile per l’intero (primo) esercizio sarebbe pari a YTL 10.000 x 15% = YTL 1.500, tuttavia avendo acquisito l’automobile in settembre l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali ammonta a YTL 1.500 x (4 mesi / 12 mesi) = YTL 500. Quanto non dedotto nel primo esercizio sarà recuperabile nel periodo conclusivo di ammortamento in aggiunta al normale ammortamento calcolato in tale sede. 7.3.4 Plusvalenze e minusvalenze Le plusvalenze realizzate sono generalmente trattate alla stregua dei normali ricavi d’impresa e soggiacciono quindi all'aliquota di tassazione ordinaria del 30%. La misura della plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto a cui si sommano tutti i costi direttamente imputabili; si considerano inoltre gli aggiustamenti derivanti dall’applicazione dell’Inflation accounting (cfr. par. 7.3.2.). Le plusvalenze che derivano dalla vendita di immobilizzazioni (ammortizzabili) non sono soggette a tassazione purchè quanto ricevuto a seguito dello smobilizzo sia successivamente reinvestito in altri beni ad utilità pluriennale. Tuttavia tale importo reinvestito dovrà essere sottratto dal costo d’acquisto delle nuove immobilizzazioni ai fini dell’ammortamento. Al contrario nell’ipotesi in cui non vengano immediatamente reinvestiti l’ordinamento turco prevede che i guadagni ricevuti a seguito dello smobilizzo siano accantonati in una speciale riserva; se entro tre anni non si procede all’acquisto di beni similari a quelli dimessi. L’importo accantonato a riserva verrà ripreso a tassazione alla stregua di reddito d’impresa all'aliquota ordinaria. come sopra già detto. Dal 1° gennaio 2005 una società residente non sconta alcuna tassazione sulle plusvalenze realizzate a seguito delle cessioni di proprietà immobiliari o partecipazioni. Per avere diritto all’esenzione, la proprietà o le azioni devono essere state possedute dalla società nei due anni precedenti ed il ricavo conseguito deve essere capitalizzato entro due anni. In particolare si segnala che possono fruire di tale esenzione le plusvalenze realizzate in seguito allo smobilizzo di titoli che rappresentino quote di partecipazioni in AS (cfr. par. 1.3.3) o LS (cfr. par. 1.3.4). Tale regime di esenzione non è fruibile da società che svolgano come attività principale la compravendita di proprietà immobiliari e di titoli. L’esenzione è concessa anche alle società non residenti; in questo caso non è necessaria la capitalizzazione del reddito, ma le eventuali plusvalenze devono restare depositate in un conto speciale per un periodo di 5 anni.
Per quanto riguarda le plusvalenze che non posseggono i requisiti per l’esenzione si ricorda che le stesse vengono assoggettate, a partire dal 2006, a ritenuta alla fonte con aliquota 15% (cfr. par. 6.2, 7.3.1.). La base imponibile della ritenuta fiscale sarà la differenza tra il prezzo d’acquisto e il prezzo di vendita. Nei casi in cui lo stesso tipo di titoli o altri strumenti finanziari vengono acquistati in date diverse, il prezzo d’acquisto sarà determinato con il metodo FIFO. I valori di acquisto e di vendita dei titoli indicizzati alle valute estere o all’oro saranno determinati in base al valore della nuova lira turca alla data dell’operazione. La ritenuta fiscale, operata dagli intermediari finanziari, sarà prelevata a cadenza trimestrale. Le perdite generate dalla vendita della stessa tipologia di titoli o altri strumenti finanziari possono essere riportate a nuovo e dedotte dalla base imponibile nei successivi trimestri, ma non possono essere riportate a nuovo all’anno di calendario successivo. Non sono soggette a ritenuta fiscale le plusvalenze derivanti dall’alienazione dei seguenti titoli: z
azioni di partecipazione in fondi di investimento nazionali costituiti secondo la legge sul mercato finanziario (salvo i fondi di investimento nella borsa valori);
z
partecipazioni in società di investimento;
z
titoli emessi dal Tesoro in paesi stranieri;
z
azioni di società residenti possedute da oltre 2 anni dalla data dell’acquisto;
z
capital gains derivanti da fondi di investimento nella borsa valori e fondi pensione.
Per le plusvalenze da operazioni effettuate con contratti a termine o a premio stipulati in Turchia, l’aliquota della ritenuta fiscale è pari a zero. Le società residenti e le stabili organizzazioni o rappresentanze permanenti di società non residenti hanno l’obbligo di includere i capital gains e gli interessi nella base imponibile annuale. La ritenuta del 15% prelevata sarà portata in detrazione dall’imposta finale dovuta dai contribuenti-persone giuridiche. 7.3.5 Dividendi I dividendi ricevuti da società residenti non sono soggetti a tassazione. Nessuna ritenuta alla fonte deve essere operata dalle società residenti all’atto della distribuzione dei dividendi ad altre società residenti o non residenti che ricevono i dividendi per il tramite di stabili organizzazioni in Turchia. Di contro una ritenuta del 10% deve essere operata dalla società residente al momento della distribuzione dei dividendi se il percipiente è: z
una persona fisica residente o non;
z
un soggetto residente, non soggetto né all’imposta sul reddito delle società né all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
z
una società non residente (cfr. par. 7.4).
7.3.6 Participation Exemption sui dividendi Dal 1° gennaio 2005 una nuova legge ha introdotto in Turchia l’istituito della Partipation Exemption (PEX) che esclude totalmente da imposizione i dividendi di fonte estera percepiti da società residenti e i redditi derivanti da stabili organizzazioni turche situate all’estero. Per poter fruire della PEX sui dividendi percepiti da società estere devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: z
la società turca deve detenere ininterrottamente e per un periodo minimo di almeno due anni, antecedenti alla data distribuzione del dividendo, una partecipazione di almeno il 25% nella società
straniera che distribuisce i dividendi; z
la società estera partecipata deve essere assimilabile alle società di capitali previste dall’ordinamento turco (AS o LS, cfr. par. 1.3.3 e 1.3.4.: per quanto riguarda l’Italia si tratterà, in definitiva, delle S.p.a. delle S.a.p.a e delle S.r.l.) e la sua attività principale deve essere diversa dall’attività di concessione di leasing finanziari e/o dall’attività di investimento in titoli negoziati;
z
la società estera partecipata sia soggetta ad imposta sul reddito con aliquota almeno pari al 20% nel paese in cui è situata (per le società partecipate la cui attività principale è l’approvvigionamento di finanziamenti o l’attività assicurativa l'aliquota minima deve essere almeno pari a quella vigente in Turchia e cioè 30%);
z
il reddito della partecipata deve derivare per almeno il 75% da attività commerciale, industriale o agricola o dalla prestazione di servizi professionali;
z
il reddito derivante dalle partecipate deve essere trasferito in Turchia entro la data di compilazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Si ha altresì esenzione da imposta per i redditi che vengono corrisposti da stabili organizzazioni di soggetti residenti in Turchia qualora: z
la stabile organizzazione situata in territorio estero sia ivi soggetta ad imposta sul reddito con aliquota almeno pari al 20% (per le stabili organizzazioni la cui attività principale è l’approvvigionamento di finanziamenti o l’attività assicurativa l'aliquota minima deve essere almeno pari a quella vigente in Turchia e cioè 30%);
z
la stabile organizzazione non deve svolgere come attività principale l’attività di concessione di leasing finanziari e/o l'attività di investimenti in titoli negoziati;
z
il reddito della stabile organizzazione deve derivare per almeno il 75% da attività commerciale, industriale o agricola o dalla prestazione di servizi professionali;
z
il reddito derivante dalle stabili organizzazioni deve essere trasferito in Turchia entro tre mesi dalla data di compilazione della dichiarazione annuale dei redditi.
7.3.7 Interessi Gli interessi pagati a società residenti sono soggetti ad una ritenuta a titolo d’acconto ,che in base a quanto disposto dall'art. 94 dell’Income Tax Act, è pari al 25%. Il Consiglio dei Ministri può procedere a variare tale aliquota portandola da un minimo dello 0% ad un massimo del 50%. Solitamente tale facoltà è sfruttata dal Consiglio dei Ministri per applicare aliquote diversificate su interessi di natura diversa. Le aliquote attualmente in vigore vengono di seguito esposte. z
Ritenuta pari allo 0%: o
z
Ritenuta pari al 10%: o
z
sugli interessi da obbligazioni emesse da soggetti non governativi.
Ritenuta pari al 18%: o
z
sugli interessi da obbligazioni governative e titoli di debito pubblico.
sugli interessi che maturano sui prestiti in corso tra banche e società di intermediazione mobiliare.
Ritenuta pari al 22%: o
Sulle operazione di pronti contro termine concernenti obbligazioni governative e titoli di debito pubblico.
z
Ritenuta variabile dal 7% al 24% sugli interessi maturati sui conti di deposito. Le diverse aliquote sono applicate in base al tempo di capitalizzazione degli interessi prevista dal deposito, il principio generale prevede che tanto più lungo è il periodo di capitalizzazione tanto più bassa sarà l’aliquota applicata.
Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2006 (cfr. par. 6.2 e 7.3.1) si applicherà una ritenuta del 15% a titolo di acconto: z
sugli interessi derivanti da tutti i tipi di obbligazioni (esclusi i titoli emessi dal Tesoro di paesi stranieri nonché gli interessi pagati a banche e istituti d’intermediazione finanziaria);
z
sugli interessi derivanti da conti di deposito;
z
sugli interessi da operazioni a pronti contro termine relative a obbligazioni governative.
7.3.8 Royalties Non si applicano ritenute sui compensi per royalties corrisposti a società residenti. Si applica una ritenuta del 5% ai canoni periodici corrisposti, in forza di contratti di durata pluriennale, a società residenti la cui attività è incentrata sulla realizzazione di progetti di costruzione e manutenzione di immobili. 7.3.9 Perdite Le perdite conseguite in un esercizio possono essere riportate negli esercizi successivi per un periodo massimo di cinque anni (c.d. “carry forward”). Non è invece ammesso il riporto all’indietro o “carry back”. Le società residenti possono portare in compensazione anche perdite realizzate dallo svolgimento di attività all’estero tramite stabili organizzazioni o succursali purchè: z
tali perdite siano certificate da revisori autorizzati dalle autorità dell’ordinamento estero a cui si riferisce la perdita in discorso;
z
si spedisca una copia tradotta dell’audit report ai competenti uffici fiscali turchi;
z
si spedisca altresì, assieme all’audit report di cui sopra, una copia, tradotta in lingua turca, della dichiarazione dei redditi e del bilancio d’esercizio presentati alle autorità straniere. Qualora nel paese estero in cui opera la società non sia previsto un sistema di controlli svolto da soggetti indipendenti e privati, quali le società di revisione, i documenti di cui sopra devono preventivamente essere approvati dall’ambasciata o dal consolato turco.
Tuttavia le perdite sopportate all’estero non possono essere dedotte se il reddito che viene prodotto all’estero è esente da tassazione in Turchia (vedasi ad esempio il reddito esentato da tassazione prodotto da stabili organizzazioni di soggetti residenti, cfr. par. 7.3.6).
Sotto Capitolo n. 7.4 L'imposizione sulle società non residenti
I redditi su cui i soggetti non residenti vengono tassati sono essenzialmente quelli di fonte turca i quali come possono derivare essenzialmente da: z
profitti ritraibili dallo svolgimento di attività d’impresa;
z
profitti ritraibili dallo svolgimento di attività agricole;
z
redditi ritraibili dallo svolgimento di attività professionali;
z
redditi da proprietà immobiliari (ad esempio affitti);
z
redditi da capitale (ad esempio dividendi ed interessi);
z
altri redditi (ad esempio capital gain).
¾ Dividendi Sui dividendi distribuiti a società non residenti si deve operare una ritenuta del 10% (cfr. par. 7.3.5.). Nessuna ritenuta deve essere operata se i dividendi sono percepiti da una stabile organizzazione, di una società straniera, situata in territorio turco.
¾ Interessi Gli interessi pagati a società non residenti sono soggetti a ritenuta alla fonte con aliquota del 25%. Il Consiglio dei Ministri può procedere a variare tale aliquota, portandola da un minimo dello 0% ad un massimo del 50%. z
z
z
Ritenuta pari allo 0%: o
sugli interessi da obbligazioni governative e titoli di debito pubblico;
o
sugli interessi corrisposti a fronte di crediti vantati da stati stranieri, istituzioni internazionali e banche o istituzioni estere.
Ritenuta pari al 10%: o
sugli interessi maturati su fidi bancari;
o
sugli interessi da obbligazioni emesse da soggetti non governativi.
Ritenuta pari al 12%: o
z
Ritenuta pari al 18%: o
z
sugli interessi maturati su titoli emessi sotto la pari.
sugli interessi che maturano sui prestiti in corso tra banche e società di intermediazione mobiliare.
Ritenuta pari al 22%: o
sulle operazione di pronti contro termine concernenti obbligazioni governative e titoli di debito pubblico (tale aliquota si applica anche alle società non residenti e alle persone
fisiche). z
Ritenuta variabile dal 7% al 24% sugli interessi maturati sui conti di deposito. Le diverse aliquote sono applicate in base al tempo di capitalizzazione degli interessi prevista dal deposito: il principio generale prevede che tanto più lungo è il periodo di capitalizzazione tanto più bassa sarà l’aliquota applicata.
Dal 1° gennaio 2006 si assisterà all’introduzione di importanti novità, già esposte al precedente par. 7.3.7. Tuttavia a differenza di quanto previsto per le società residenti la ritenuta alla fonte subita da società non residenti, con aliquota del 15%, è da intendersi effettuata a titolo definitivo e non a titolo d’acconto d’imposta.
¾ Royalties La ritenuta da applicarsi sulle royalties corrisposte a soggetti stranieri è del 22% (per ricavi ritraibili dalla sola concessione del diritto d’uso) oppure del 25% (per ricavi derivanti dalla vendita del diritto).
¾ Altre ritenute Vi sono poi altri redditi prodotti da società straniere che vengono assoggettati a ritenuta alla fonte, in particolare: z
compensi per servizi tecnici, ai quali si applica una ritenuta del 22%;
z
compensi per servizi tecnici legati al settore petrolifero, ai quali si applica una ritenuta del 5%;
z
pagamenti ricevuti per affitti di beni mobili ed immobili, ai quali si applica una ritenuta del 22%;
z
incassi derivanti dal trasferimento di diritti su beni immateriali quali copyrights, brevetti e marchi, ai quali si applica una ritenuta del 25%;
z
redditi derivanti da attività commerciali nell’ambito di mostre o fiere per cui tuttavia l’aliquota attualmente in vigore è dello 0%.
Sotto Capitolo n. 7.5 Incentivi fiscali agli investimenti
Per beneficiare degli incentivi sugli investimenti occorre preliminarmente ottenere un “certificato d’investimento” rilasciato dal Sottosegretariato del Ministero del Tesoro dietro presentazione di formale richiesta. A tale domanda va allegata la documentazione afferente gli investimenti che si vogliono operare, affinché lo stesso Ministero possa valutare l'opportunità di concedere tali agevolazioni. La domanda di accesso ai benefici può essere respinta qualora i progetti analizzati non risultino economicamente, finanziariamente e tecnicamente realizzabili. Si qualificano invece per la concessione del beneficio quegli investimenti che siano in linea con i piani di sviluppo a medio lungo termine (quinquennali), che si caratterizzino per l’espansione della produzione, l’aumento della produttività, l’accrescimento delle esportazioni, l’accrescimento della qualità dei prodotti, il risparmio dell’energia oppure che aumentino il livello di conoscenza e che promuovano l’attività di ricerca e sviluppo. All’atto della domanda di ammissione ai benefici, il richiedente dovrà pagare alla Banca Centrale una commissione pari a YTL 200 per i progetti di investimento che si intendono realizzare nelle regioni/aree più arretrate (first degree priority regions), e una commissione pari a YTL 400 per gli investimenti da operarsi nelle regioni/aree più sviluppate o ordinarie. A tal proposito il governo (con decreto 02/4367) ha provveduto a suddividere il territorio turco in tre fasce: z
aree ad alto sviluppo (developed regions): sono le aree ricomprese nei confini delle province di Istanbul e Kocaeli, e le aree metropolitane di Ankara, Bursa, Izmir, Adana e Antalya;
z
aree a basso sviluppo (first degree priority regions): sono le aree ricomprese nei confini delle province di Adiyaman, Agri, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartin, Barman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çanakkale (Bozcaada e Gökçeada), Çankiri, Çorum, Diyarbakir, Elazig, Erzincan, Erzurum, Giresun, G.m.shane, Hakkari, Igdir, Kahramanmaras, Karab.k, Karaman, Kars, Kastamonu, Kilis, Kirikkale, Kirsehir, Malatya, Mardin, Mus, Nevsehir, Nigde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Sanliurfa, Sirnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat e Zonguldak;
z
aree con normale livello di sviluppo: province rimanenti.
L’investimento minimo da effettuarsi per ottenere i benefici è di YTL 200.000 nelle aree scarsamente industrializzate e di YTL 400.000 nelle altre aree. Tali importi vengono diminuiti del 25% se gli investimenti vengono effettuati tramite contratti di leasing finanziario. In materia di agevolazioni agli investimenti esteri, ed in particolare per quelle previste per le zone franche, si rinvia ai par. 1.2.3 e 1.2.4. 7.5.1 Deduzione per investimenti Come si è visto (cfr. par. 7.3.2), la deduzione per investimenti è da intendersi come esclusione dalla base imponibile dell’ammontare dei ricavi corrispondenti all’agevolazione concessa a fronte di nuovi investimenti in beni capitale. Tale deduzione si calcola applicando l’aliquota (attualmente pari al 40%) sul totale dei beni capitale acquisiti o costruiti e provvedendo ad escludere da tassazione la parte di ricavi corrispondenti all’importo così ottenuto. Se ad esempio un bene è stato acquistato per YTL 1.000.000 e l’aliquota di deduzione per investimenti è fissata al 40% si avrà che i ricavi saranno esentati dalla Corporate Tax per un importo pari a YTL 1.000.000 x 40% = YTL 400.000. Se il bene viene rivalutato in seguito all’applicazione dell’Inflation accounting (vedi cfr. par. 7.3.2) ai fini del calcolo della deduzione si tiene in considerazione tale valore rivalutato. Tale deduzione, quando non può essere recuperata in un solo esercizio, poiché i ricavi generati si dimostrano insufficienti a coprire l’intera deduzione, potrà essere utilizzata negli esercizi successivi previa rivalutazione in base all’indice dei prezzi all’ingrosso determinato dall’Istituto Statistico di Stato. La deduzione non è più fruibile se il bene viene venduto entro due anni dalla data della sua prima iscrizione tra le attività.
La regola generale prevede che tutti gli investimenti effettuati in beni soggetti ad ammortamento si qualifichino per l'esenzione. A tale regola generale si accompagnano le disposizioni che prevedono che per l’effettiva fruibilità dell’agevolazione non basta che i beni in oggetto siano ammortizzabili, ma occorre altresì che gli stessi siano nuovi (eccetto le navi fino a 12 anni) e che il loro costo di acquisto sia di almeno YTL 10.000. Vi sono poi da menzionare delle esclusioni assolute dal regime della deduzione per determinate categorie di investimenti. In particolare non fruiscono della deduzione: z
i diritti (eccetto quelli su software da applicarsi per l’operatività e il funzionamento dei beni);
z
i costi di ristrutturazione e manutenzione che prolunghino la vita utile di immobili e navi se gli stessi sono detenuti da meno di cinque anni;
z
attrezzature ed equipaggiamenti non direttamente connessi allo svolgimento dell’attività tipica;
z
le immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito;
z
gli immobili sia costruiti che acquisiti;
z
i terreni;
z
macchine e autoveicoli, yachts, vascelli e aeromobili (ad eccezione di quelli direttamente connessi con l’attività della società).
7.5.2 Altri incentivi Oltre agli incentivi legati agli investimenti, l’ordinamento turco prevede altre categorie di agevolazioni. Incentivi fiscali, sul consumo di energia e concessione gratuita di terreni sono solo alcuni dei benefici fruibili per le società che si stabiliscano in luoghi in cui il reddito pro capite della popolazione sia inferiore a 1.500 USD. Inoltre per le società che inizino ad operare all’interno di speciali aree industriali organizzate è prevista un’agevolazione afferente il costo del lavoro. Se infatti il progetto di investimento viene sviluppato entro due anni la società avrà la facoltà di non versare le ritenute operate sui salari dei lavoratori per un periodo di cinque anni, a partire dalla data in cui inizia la realizzazione del progetto. È previsto inoltre che i contributi sociali dei lavoratori a carico dell’azienda siano pagati dal Ministero del Tesoro. Le agevolazioni sopra esposte (incentivi fiscali, agevolazioni su consumi energetici e concessione gratuita di terreni) possono essere fruite congiuntamente da quelle società che realizzino investimenti di carattere culturale quali possono essere ad esempio la costruzione e la gestione operativa di cinema, teatri, musei e centri culturali. A queste società, oltre ad essere garantita una serie di agevolazioni a carattere fiscale ed energetico, congiuntamente alla concessione gratuita di terreni per la realizzazione delle opere in oggetto, viene altresì riconosciuta la possibilità di versare solo il 50% delle ritenute operate sui salari nel periodo di costruzione dell’opera, per un periodo massimo di tre anni, e di diminuire del 25% tutte le imposte da corrispondere agli uffici tributari durante il periodo di gestione operativa degli impianti, ( al massimo sette anni). Propedeutico alla fruizione di tali agevolazioni è il rilascio da parte del Ministero del Turismo e della Cultura di un documento che certifichi il carattere “culturale” dell’investimento. Le società che si stabiliscano all’interno delle speciali zone di sviluppo tecnologico create dal Consiglio dei Ministri, svolgendo attività di ricerca e innovazione di software, possono contare sia su un’esenzione dall’imposta sul reddito delle società sia su un’esenzione da ogni onere applicabile ai ricavi percepiti fino al 31 dicembre 2013. Inoltre gli stipendi dei lavoratori impiegati nello sviluppo di tali processi all’interno di queste zone speciali non scontano nessuna tassazione fino alla medesima data. Per incentivare lo sviluppo dell’industria navale in Turchia si prevede che il reddito d’impresa derivante dallo svolgimento di tale attività sia esentato sia dall’imposta sul reddito della società sia da ogni ritenuta eventualmente applicabile ai ricavi percepiti. Sono esenti da imposta le plusvalenze realizzate dalla vendita di ogni nave come sono esenti da imposta i salari ottenuti dai membri degli equipaggi. Unica condizione per poter fruire di tali agevolazioni è che la nave venga iscritta nel Turkish International Shipping Registry.
Sotto Capitolo n. 7.6 La disciplina fiscale sui gruppi e le riorganizzazioni societarie
In Turchia non è contemplata la tassazione di gruppo, ogni società rappresenta quindi un singolo contribuente.
Sotto Capitolo n. 7.7 Transfer pricing
Le disposizioni in materia di transfer price ricalcano, in gran parte, quanto previsto in numerosi altri ordinamenti, tuttavia, attualmente, non vi è una specifica legislazione che regolamenti tale materia all’interno del sistema turco. L’unico richiamo alla disciplina del transfer price è contenuto nell’articolo 17 del Corporate Income Tax e prevede che le transazioni tra “parti correlate” debbano essere effettuate a valori di mercato (c.d. arm’s length price). In particolare la definizione di “imprese correlate” è conforme a quella fornita dall’art. 9 (“Imprese associate”) del modello OCSE di Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi, generalmente contenuto nei trattati bilaterali stipulati dalla Turchia (art. 9 della convenzione Italia/Turchia), e comprende: z
l’impresa che partecipa direttamente o indirettamente, al capitale di altra impresa, o ne esercita il controllo o la direzione;
z
le imprese che siano dirette, amministrate o partecipate dagli stessi soggetti.
Sotto Capitolo n. 7.8 Operazioni straordinarie d'impresa
7.8.1 Liquidazione I proventi realizzati in fase di liquidazione aziendale sono soggetti all’imposta sul reddito della società. La liquidazione, indipendentemente dalla sua durata, viene considerata come un singolo periodo d’imposta, tuttavia se il periodo di liquidazione si protrae per più esercizi, alla fine di ogni periodo sarà necessario presentare una dichiarazione “provvisoria”. Le imposte, a debito o a credito, che emergono dalle dichiarazioni “provvisorie” vengono poi compensate con l’imposta finale determinata in sede di chiusura della liquidazione. Tali regole non sono applicabili alle società non residenti alle quali è richiesto solamente di presentare una dichiarazione di liquidazione al competente ufficio locale entro 15 giorni dalla chiusura della procedura di liquidazione. Chiusa la fase di liquidazione, si passa a distribuire ai soci il residuo di liquidazione che, per l’eccedenza rispetto al capitale inizialmente versato, rappresenta per gli stessi un dividendo e viene quindi trattato alla stregua di quanto detto in precedenza (cfr. par. 7.3.5 e 7.4.). 7.8.2 Trasformazione A determinate condizioni, la trasformazione non comporta il realizzo di plusvalori imponibili in capo al soggetto trasformato e ai rispettivi soci. Non vengono assoggettati a tassazione i capital gain realizzati a seguito di una trasformazione di una società di persone (cfr. par. 1.3.1) in una società di capitali (cfr. par. 1.3.2 e ss.). Al fine di beneficiare di tale esenzione è necessario: z
che le attività e le passività comparenti nello stato patrimoniale della società che attua la trasformazione siano interamente trasferite alla società di capitali senza subire alcuna rivalutazione;
z
che i soci della società trasformata ricevano certificati azionari nominativi per un valore equivalente al patrimonio netto trasferito.
Sono altresì esentati da tassazione i capital gain che dovessero emergere in seguito alla trasformazione di una società di capitali in altra forma di società di capitali (ad esempio trasformazione da AS, cfr. par. 1.3.3, in LS, cfr. par. 1.3.4); tuttavia la trasformazione di una società di capitali in una società di persone viene equiparata sotto il profilo fiscale ad una forma di liquidazione, e quindi tassata. 7.8.3 Fusione In base alla legislazione turca, le operazioni di fusione possono essere effettuate a valori correnti, scontando l’imposizione sulle plusvalenze che emergono dalla differenza tra i valori correnti ed i valori di libro. I plusvalori verranno tassati con aliquota del 30% (cfr. par. 7.3.1) e i beni trasferiti a seguito dell’operazione saranno assoggettati ad IVA. Si evidenzia inoltre che la società incorporante non potrà utilizzare in compensazione l’IVA a credito e le perdite dell’incorporata. Vi è tuttavia un’eccezione a tale principio generale rappresentata dall’operazione di “fusione per incorporazione”. Tale operazione si configura per il trasferimento totale di tutte le attività e le passività, a valore di libro, da una società ad un'altra società senza che ciò comporti l’emersione di capital gain tassabili. A tal fine ambo i soggetti coinvolti nell'operazione devono essere residenti in Turchia ed avere la medesima forma legale. È inoltre richiesto che: z
l’incorporante e l’incorporata compilino e spediscano, sottoscrivendola congiuntamente, all’ufficio fiscale competente nel cui territorio aveva sede l’incorporata, una dichiarazione dei redditi dell’incorporata per il periodo antecedente la fusione entro 15 giorni dall’avvenuta fusione. A tale dichiarazione deve essere allegata la situazione patrimoniale di fusione;
z
l’incorporante compili ed alleghi all’atto di fusione una dichiarazione con cui si impegna a far fronte a tutti gli oneri e agli impegni tributari e non che in precedenza gravavano in capo all’incorporata.
7.8.4 Scissione L’istituto della scissione è stato introdotto solo di recente nell’ordinamento turco. Scissione totale – può essere vista come la dissoluzione di una società senza che la stessa attui la liquidazione. Nella scissione totale, infatti, tutte le attività e le passività di una società residente sono trasferite, a valore di libro, a due o più società residenti. Di contro, gli azionisti della società che ha attuato la scissione totale riceveranno azioni o quote delle società beneficiarie. Si segnala che la scissione totale non è ancora stata completamente recepita dall’ordinamento turco e dunque al momento tale tipologia di scissione non risulta utilizzabile. Scissione parziale – nella scissione parziale solo una parte dell’attivo e del passivo della società scindenda viene trasferito a una o più società beneficiarie, anche di nuova costituzione, senza che vi sia la sparizione della scindenda. Il trasferimento avviene a valori di libro e le società beneficiarie a fronte degli assets ricevuti attribuiscono proprie azioni o quote ai soci della società scindenda.
Sotto Capitolo n. 7.9 Dichiarazione e liquidazione dell'imposta
La dichiarazione dei redditi delle società deve essere presentata entro il 15 aprile, o entro il giorno 15 del quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio per le società il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, all’ufficio tributario del distretto in cui la società ha la propria sede legale. La dichiarazione dei redditi, precedentemente al suo invio alle autorità (dal 1° gennaio 2005 è consentito l’invio delle dichiarazione anche per via telematica), deve essere approvata da un consulente fiscale o un esperto contabile. All’atto della consegna la dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente essere accompagnata (in base a quanto disposto dal TPA) dai seguenti documenti: z
stato patrimoniale;
z
conto economico;
z
documentazione che certifichi le imposte assolte tramite ritenute subite alla fonte;
z
documentazione che certifichi le imposte assolte all’estero.
A supporto di tale documentazione è necessario esibire a richiesta delle autorità fiscali: il libro di carico e scarico del magazzino, il libro giornale e il libro mastro. Tutti i libri e i documenti devono essere conservati ai fini dell’accertamento per un periodo minimo di cinque anni, mentre il codice Civile turco estende tale periodo di conservazione a dieci anni. I libri devono essere redatti in lingua turca, ma è previsto altresì, ove necessaria, la contemporanea tenuta dei libri anche in lingua straniera. È consentito altresì tenere i libri contabili in moneta straniera, dietro autorizzazione del Ministero delle Finanze e purchè (i) almeno il 40% delle azioni della società sia detenuto da soggetti stranieri (ii) il patrimonio della società ammonti almeno a 100.000.000 USD. Durante il periodo d’imposta si versano degli acconti con cadenza trimestrale. Tali acconti vengono determinati applicando l’aliquota del 30% sui redditi tassabili prodotti in ciascun trimestre; tali acconti verranno in seguito portati a compensazione dell’effettivo ammontare d’imposta determinato in sede di liquidazione, che, come abbiamo detto in precedenza avviene entro il giorno 15 del quarto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta. Gli acconti vanno determinati entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e l’importo deve essere versato entro il 17 dello stesso mese. Il saldo d’imposta (ovviamente se positivo) deve essere versato entro la fine del quarto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Se l’importo degli acconti è superiore alle imposte effettivamente dovute, la differenza può essere utilizzata in compensazione per altre imposte e solo in seguito se ne può chiedere il rimborso.
Sotto Capitolo n. 7.10 Accertamento e sanzioni
Se il soggetto passivo d’imposta, nell’assolvimento del suo obbligo contributivo, commette delle irregolarità, gli uffici amministrativi provvedono ad aprire la fase di accertamento, andando a rideterminare la base imponibile e notificandolo al contribuente. Ciascun periodo d’imposta può essere oggetto d’accertamento per un periodo di cinque anni, decorsi i quali nessun errore o irregolarità può più essere corretto. Le imposte rideterminate in sede di accertamento devono essere corrisposte all’autorità amministrativa entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, salva l’opportunità del contribuente di presentare ricorso. Se quanto dovuto non viene corrisposto entro i termini stabiliti, iniziano a maturare gli interessi passivi con un’aliquota pari al 4% per ogni mese di ritardo. Il contribuente ha comunque la facoltà di richiedere uno slittamento dei termini di pagamento. L’ufficio valuta l'opportunità di differire i termini di pagamento e, se acconsente, l’ammontare differito da corrispondersi viene incrementato del 36% annuo. Le imposte versate in eccesso che dovessero essere rimborsate al contribuente non maturano interessi se sono corrisposte entro tre mesi dalla domanda di rimborso. Decorso tale termine sulle somme a credito del contribuente maturano interessi nella misura del 4% mensile. Vi sono vari tipi di illeciti ed inadempienze che comportano l’irrogazioni di sanzioni amministrative, tra queste si riportano di seguito le più frequenti: z
evasione – la sanzione applicabile è pari al 100% di quanto non dichiarato più la metà degli interessi che si corrispondono per il ritardato pagamento;
z
reato di frode – tale reato si ha quando il contribuente tiene una doppia contabilità per registrare l’attività in nero, falsifica le fatture o i libri contabili al fine di dare una visione distorta dell’attività e trarre in inganno i terzi. Tale reato è punito con la detenzione dai 6 mesi ai 3 anni. Se tale attività fraudolenta configura anche il reato di evasione la sanzione applicabile è aumentata al 300% di quanto evaso;
z
sanzioni in misura fissa sono irrogate in caso di errata applicazione delle procedure dichiarative (che non contemplino il reato di evasione).
Le sanzioni sono applicate con un minor gravame e non è prevista la reclusione qualora il contribuente provveda a denunciare e sanare i reati relativi ad evasione o frode prima che l’autorità fiscale intraprenda procedure di accertamento al riguardo. Qualora l’accertamento sia già iniziato ed il contribuente provveda a corrispondere quanto dovuto entro i termini previsti e senza opporre ricorso la sanzione viene ridotta alla metà, in caso di accertata evasione, e di un terzo, in caso di accertata errata applicazione di procedure dichiarative.
Capitolo n. 8 Aspetti di fiscalità internazionale
Sotto Capitolo n. 8.1 I trattati in vigore contro le doppie imposizioni sui redditi
La Turchia ha stipulato, con numerosi paesi, trattati bilaterali contro la doppia imposizione sui redditi, finalizzati principalmente a stabilire delle regole condivise per l’individuazione dello Stato a cui spetta (in via esclusiva o concorrente con l’altro Stato contraente) la potestà impositiva su diverse tipologie reddituali. I trattati stipulati dalla Turchia, alcuni dei quali non ancora in vigore perché in attesa degli strumenti di ratifica, sono i seguenti: Albania Algeria Austria Azerbaijan Bangladesh Belgio Bielorussia Bulgaria Ceca (Rep.) Cina Croazia Danimarca Egitto Emirati Arabi Uniti Estonia (*) Finlandia Francia Germania Giappone Giordania Grecia
India Indonesia Israele Italia Kazakhstan Korea Kuwait Kyrgichistan Lettonia Lituania Lussemburgo (**) Macedonia Malesia Moldova Mongolia Norvegia Olanda Pakistan Polonia Regno Unito Romania
Russia Singapore Siria Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Sudan Tajikistan Thailandia (*) Tunisia Turkmenistan Ucraina Ungheria USA Uzbekistan
(*) Trattato firmato ma non ancora in vigore (**) Trattato che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2006
Infine, per completezza, si segnala che la Turchia ha stipulato anche degli accordi volti a disciplinare i casi di doppia imposizione con esclusivo riferimento ai redditi derivanti da trasporti aerei e marittimi, sui quali è generalmente previsto che il potere impositivo spetti al Paese in cui l’operatore è residente. Un accordo di tale genere è stato siglato, ad esempio, con l’Arabia Saudita.
Sotto Capitolo n. 8.2 La Convenzione Italia - Turchia contro le doppie imposizioni sul reddito
Il trattato contro le doppie imposizioni sui redditi tra l’ Italia e la Turchia, firmato il 27/07/1990, e ratificato in Italia dalla Legge 07/06/1993, n. 195 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993, supplemento ordinario n. 52) è in vigore dal 01/12/1993. Si analizza di seguito il regime previsto dal trattato per le tipologie reddituali più comuni: Redditi immobiliari (art. 6): i redditi ottenuti dal residente di uno Stato contraente da immobili (inclusi i redditi derivanti dall’esercizio di imprese agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili nello Stato della fonte, ossia nello Stato nel quale sono ubicati gli immobili. Per “beni immobili” si intendono, oltre a quelli definiti come tali in conformità alle leggi dello Stato in cui sono situati, gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, l’usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Non sono considerati beni immobili le navi, i battelli e gli aeromobili. Tra i redditi immobiliari sono infine compresi quelli derivanti dall’uso diretto, dalla locazione o dall’affitto, e da qualunque altra forma di utilizzo di un immobile. Utili delle imprese (art. 7): gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato (Stato della residenza). Tuttavia, se l’impresa svolge attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione, gli utili dell'impresa saranno imponibili nell’altro Stato (Stato della fonte), a condizione che essi siano attribuibili alla stabile organizzazione, la quale a tal fine deve essere identificabile come un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe, in condizioni identiche o analoghe o in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. Si evidenzia, infine, che, come previsto nel modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, nella determinazione dell’utile della stabile organizzazione si potrà tenere conto di tutte le spese per lo svolgimento dell’attività industriale/commerciale, ivi incluse le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, che altrove. Dividendi (art. 10): i dividendi pagati da una società residente in uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili nello Stato del percettore (Stato della residenza). Tuttavia, i dividendi possono essere tassati anche nello Stato della fonte (ossia nello Stato nel quale risiede la società erogante), secondo la legislazione di tale Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l'imposta applicata non potrà eccedere il 15% dell’ammontare lordo dei dividendi. Interessi (art. 11): gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato (Stato della residenza). Tuttavia, gli interessi possono essere tassati anche nello Stato della fonte (ossia nello Stato nel quale risiede la società erogante), secondo la legislazione di tale Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta applicata non potrà eccedere il 15% dell’ammontare lordo degli interessi. Canoni (Royalties) (art. 12): i canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Detti canoni possono essere anche tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se il percettore è il beneficiario effettivo di detti canoni, l’imposta applicata nello Stato della fonte non potrà essere superiore al 10% dell’ammontare lordo di
quanto corrisposto. Utili da capitale (Capital gain) (art. 13): gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili, così come definiti dall’art. 6 della convenzione, situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili solo nello Stato in cui sono situati gli immobili. Per quanto concerne gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili o di veicoli stradali utilizzati per il traffico internazionale nonché dalla cessione di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili o veicoli stradali, la convenzione prevede che essi siano imponibili nello Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa. Gli utili provenienti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli sopra indicati sono invece imponibili esclusivamente nello Stato di residenza dell’alienante. In conclusione, si ricorda che le disposizioni convenzionali su dividendi, interessi, canoni e capital gain, non si applicano nel caso in cui il percettore eserciti nell’altro Stato contraente (Stato della fonte) una attività commerciale o industriale o una libera professione tramite una stabile organizzazione ed il diritto o il bene, che genera i proventi, si ricolleghi all'attività ivi esercitata; in tal caso la potestà impositiva spetta all’altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. Infine, si rileva la presenza di una disposizione di notevole interessante nella Convenzione Italia Turchia, contenuta all'art. 23, comma 4, (c.d. clausola del matching credit o tax sparing credit), che consente di trasferire nello Stato di residenza del percettore del reddito (es: Italia) eventuali agevolazioni previste dalla legislazione interna dello Stato da cui quel reddito proviene (es: Turchia): la norma prevede che “quando l’imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi, sugli interessi o sui canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta ai sensi delle leggi di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare non superiore: a) al 36% degli utili di imprese di cui all’articolo 7; b) al 15% dell’ammontare lordo dei dividendi di cui all’articolo 10; c) al 15% dell’ammontare lordo degli interessi di cui all’articolo 11; d) al 10% dell’ammontare lordo dei canoni di cui all’articolo 12”.
Sotto Capitolo n. 8.3 Il credito per le imposte assolte all'estero
Come noto, la contemporanea applicazione del principio di imposizione worldwide da parte del Paese di residenza fiscale e del principio della fonte da parte del Paese estero in cui viene prodotto il reddito, può portare a fenomeni di doppia imposizione. La Turchia, come quasi tutti i Paesi dotati di una legislazione tributaria sufficientemente evoluta, riconosce ai residenti fiscali il diritto di utilizzare in riduzione dell’imposta dovuta in Turchia, l’importo corrispondente alle imposte assolte all'estero sui redditi ivi prodotti (c.d. “credito d’imposta”). Si tratta di una misura unilaterale prevista dalla normativa interna turca per i soggetti residenti, applicabile qualora i redditi provengano da Paesi con i quali non siano in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni. La misura massima del credito d’imposta non potrà tuttavia eccedere l’imposta dovuta in Turchia sullo stesso reddito. Per poter usufruire del credito di imposta, è necessario dimostrare l’avvenuto pagamento delle imposte all’estero: va quindi richiesto il rilascio di apposita documentazione al consolato o all’ambasciata della Turchia nello Stato estero in questione. Qualora i documenti non dovessero essere esibiti nei tempi richiesti per il versamento delle imposte, è consentito procedere ad una determinazione provvisoria dell’imposta assolta all’estero, basata sull’aliquota vigente nel Paese in questione (purché non eccedente quella applicabile in Turchia sul medesimo reddito); nel caso in cui i documenti siano poi esibiti entro un anno, la misura del credito d’imposta sarà definitivamente fissata sulla base delle risultanze documentali, in caso contrario (e tranne nei casi di forza maggiore) si perderà il diritto al credito. Nel caso, invece, in cui i redditi provengano da paesi con i quali siano stati stipulati dei trattati bilaterali (cfr. par. 8.1), i metodi per evitare la doppia imposizione sono stabiliti negli stessi trattati e possono essere suddivisi tra: z
trattati che prevedono il c.d. “metodo dell’esenzione”, in base al quale i redditi che possono essere tassati in un paese saranno esentati nell’altro paese, pur potendo esser in ogni caso considerati ai fini della determinazione degli scaglioni, laddove previsto dalle leggi interne;
z
trattati che prevedono il c.d. “metodo del credito d’imposta”: tra questi, meritano di essere ricordati quelli che, come quello vigente con l’Italia, prevedono la clausola del tax sparing credit (cfr. par. 8.2.).
Paese Algeria (solo fino al 31/12/2006) Croazia (solo fino al 31/12/2005) Corea Germania Grecia (solo fino al 31/12/2009)
Italia Malesia
Tipologia di reddito ammessa Tutti Dividendi Interessi Dividendi Interessi Royalties Dividendi Interessi Royalties Interessi (per finanziamenti a società operanti in determinati settori) Dividendi Interessi Royalties Redditi d'impresa Interessi Royalties
Imposte considerate pagate (in % del reddito) Aliquote domestiche 10% 10% 15%/20% 10%/15% 10% 10% 10% 10% 12% 15% 15% 10% 36% 15% 10%
Pakistan
Dividendi Interessi Royalties Lavoro autonomo
10%/15% 10% 10% 10%
Capitolo n. 9 Altre principali imposte
Sotto Capitolo n. 9.1 Imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto (Katma Deðer Vergisi Kanunu – KDVK) è stata introdotta in Turchia nel 1985 con la Legge n. 3065 (Turkish VAT Law) apparsa sulla G.U. del 02/11/1984. L’imposta si applica (i) sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi (ii) effettuate da soggetti esercenti attività di lavoro autonomo o attività industriali, commerciali o agricole (iii) in territorio turco (requisito oggettivo, soggettivo e territoriale). Sono altresì assoggettate all’IVA le importazioni. L’imposta, la cui aliquota principale è del 18%, viene determinata periodicamente per ogni soggetto come differenza tra l’IVA a credito sugli acquisti fatti e l’IVA a debito maturata sulle vendite o le prestazioni rese, nel caso l’IVA a credito dovesse eccedere l’IVA a debito, l’eccedenza può essere chiesta a rimborso oppure portata in compensazione nei successivi periodi. 9.1.1 Base imponibile La base imponibile è solitamente rappresentata dal corrispettivo. Il corrispettivo è definito, in base alla KDVK Law, come l'importo totale in denaro o in natura che il fornitore è legittimato a ricevere a seguito della prestazione eseguita. Nel caso non sia possibile valorizzare monetariamente tale corrispettivo, per la determinazione della base imponibile si prende a riferimento il valore di mercato inteso come il prezzo medio riscontrabile in un dato momento per beni e servizi non dissimili. Nella base imponibile si devono altresì ricomprendere: z
i costi di trasporto;
z
i costi di imballaggio, i costi di assicurazione e le tasse o i dazi assolti;
z
i premi, gli interessi (inclusi interessi di mora), i servizi connessi e altri pagamenti similari.
Nella base imponibile non si computano invece gli sconti commerciali purché gli stessi siano in linea con gli usi commerciali correnti e siano comunque esposti in fattura. 9.1.2 Aliquote L’aliquota ordinaria era fissata dalla legge nella misura del 10%. E’ previsto, tuttavia, che il Consiglio dei Ministri possa in ogni tempo aumentare tale aliquota fino ad un massimo del 40% e ridurla fino ad un minimo dell’1%: attualmente l’aliquota è fissata nella misura del 18%. Sono altresì previste delle aliquote ridotte dell’1% e dell’8% da applicarsi su particolari categorie di beni e servizi. In particolare soggiacciono ad aliquota dell’1%: z
il cotone grezzo e le fibre di cotone, gli scarti dalla lavorazione del cotone e il cotone pettinato;
z
i beni forniti con leasing finanziario in base a quanto definito dalla Legge 3226 sul financial leasing da società di leasing finanziario (alcuni tipi di beni concessi in leasing e alcuni mezzi di trasporto motorizzati sono soggetti comunque ad aliquota del 18%);
z
giornali e periodici;
z
macchine usate, veicoli da neve, jeep, veicoli elettrici o a gas;
z
le cessioni di unità abitative con metratura inferiore ai 150 metri quadrati;
z
le forniture a società di costruzione cooperative.
L’aliquota ridotta dell’8% è invece applicabile:
z
ai generi alimentari di primaria necessità;
ad altri beni e servizi tra i quali o registratori di cassa o servizi di istruzione e didattici forniti da scuole e università private o libri e pubblicazioni o medicinali (inclusi quelli utilizzati per scopi agricoli e/o veterinari).
z
Il decreto 2004/8127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del dicembre 2004, riduce da YTL 500 a YTL 100 il limite minimo per l’applicazione dell’aliquota zero ai seguenti beni e servizi: z
beni e servizi per la costruzione, il restauro e la manutenzione di porti e aeroporti;
z
servizi di manutenzione di imbarcazioni e aeromobili presso porti e aeroporti;
z
beni quali aeromobili, imbarcazioni, elicotteri e relativi armamenti, nonché servizi quali attività di ricerca e sviluppo o il software forniti alle forze militari e relative istituzioni;
z
servizi relativi all’attività di esplorazione, estrazione e raffinazione di oro, argento e platino.
9.1.3 Adempimenti formali e liquidazione dell ’imposta La regola generale prevede che ogni soggetto che intraprende un’attività da cui derivi la sua assoggettabilità ad IVA debba, entro 10 giorni dall’inizio di tale attività, darne comunicazione al competente ufficio. Le comunicazioni possono essere inviate direttamente dal soggetto interessato, dai sui legali rappresentanti o da altri soggetti atti a rappresentarlo. L’ufficio provvederà in seguito a fornire un numero di codice identificativo. Ogni soggetto IVA (comprendendo con tale termine ogni soggetto che svolge attività di lavoro autonomo o attività industriale, commerciale o agricola in maniera autonoma, cioè in nome e per conto proprio, sia esso persona fisica, persona giuridica o altro ente) è obbligato a chiedere la registrazione al competente ufficio e deve altresì comunicare al medesimo ufficio ogni variazione successiva di residenza o di sede dell’attività nel termine di un mese. Ogni soggetto dovrà poi mantenere un sistema di registrazione che sia atto al controllo e alla determinazione dell’imposta. In particolare le registrazioni dovranno comunque soddisfare certi requisiti tra cui la descrizione delle operazioni, la base imponibile, l’importo dell’IVA a credito e dell’IVA a debito maturata su ogni operazione. Si noti che i piccoli imprenditori e i piccoli agricoltori possono beneficiare di una procedura semplificata che prevede la mera conservazione dei documenti senza procedere alla loro registrazione. L’IVA va liquidata mensilmente eccezion fatta per i soggetti che svolgano attività di trasporto o transito internazionale per i quali la liquidazione IVA è trimestrale. I contribuenti dovranno compilare la dichiarazione IVA entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento ai fini dell’imposta, procedendo al contestuale pagamento di quanto dovuto entro i 6 giorni che seguono la presentazione di tale dichiarazione. Per quanto riguarda poi le fatture, gli elementi che devono essere obbligatoriamente inseriti nel documento sono: z
numero della fattura;
z
data di emissione della fattura;
z
nome, indirizzo e numero di registrazione IVA della società che riceve la prestazione;
z
descrizione dei beni o dei servizi forniti;
z
quantità e prezzo;
z
data di consegna dei beni;
z
indicazione separata dell’imposta per semplificare il meccanismo della compensazione tra IVA a credito e IVA a debito.
Sotto Capitolo n. 9.2 Special Consumption Tax - Imposta di fabbricazione/importazione
L’introduzione di tale imposta si deve alla Special Consumption Tax Law n. 4760, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11/07/1964, così come da ultima modificata dalla Legge n. 5281, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 25687. Tale imposta, ha provveduto a semplificare il sistema turco andando a rimpiazzare ben 16 tra imposte e tasse prima in vigore, tra le quali le tasse sull’acquisto di automobili e le accise sui carburanti. La Special Consumption Tax colpisce i beni unicamente nel momento della loro produzione o della loro importazione. Tra i beni soggetti a tale imposta si ricordano: z
i derivati del petrolio e i solventi;
z
i veicoli a motore, le automobili, le motociclette, gli elicotteri, gli aeromobili, le navi, gli yachts;
z
i prodotti del tabacco, le bevande alcoliche e i soft drink;
z
i beni di lusso quali pietre preziose, pellicce, prodotti in cristallo;
z
gli elettrodomestici quali frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie, videoregistratori, telecamere, ecc.;
z
le armi da fuoco.
Sono esentate dall’imposta le esportazioni e i beni importati da, o consegnati a, missioni diplomatiche o consolati. La base imponibile su cui applicare l’imposta sui tabacchi è il prezzo al dettaglio, mentre per i solventi e i prodotti petroliferi l’imposta viene determinata forfetariamente in base ai litri o ai chilogrammi; per tutti gli altri beni la base imponibile è determinata ad valorem. Nella determinazione della base imponibile non si tiene conto dell’IVA, viceversa la Special Consumption Tax rientra nella base imponibile su cui applicare l’Imposta sul valore aggiunto. Le aliquote della Special Consumption Tax variano tra lo 0,5% e l’84% a seconda dei beni su cui si deve scontare l'imposta. Si noti che alcune bevande alcoliche sono tassate con aliquota pari al 275,6%. Il Decreto Governativo 05/8410, Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2005, n. 25714, ha previsto che per le bevande alcoliche e il tabacco si prevede comunque un livello di tassazione minima. Le previsioni contenute nella Special Consumption Tax Law autorizzano il Consiglio dei Ministri a ridurre o ad aumentare le aliquote di detta imposta. La Special Consumption Tax non può essere portata in compensazione dell’IVA e deve essere evidenziata a parte nelle fatture e nelle bolle doganali. Mensilmente poi si deve presentare agli uffici competenti una dichiarazione riepilogativa sull'imposta dovuta per tutte le transazioni effettuate nel mese di competenza. Tale dichiarazione va presentata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento provvedendo contestualmente al saldo di quanto dovuto. Per quanto afferisce i derivati del petrolio la dichiarazione è bisettimanale e deve essere presentata, provvedendo contestualmente al pagamento di quanto dovuto, entro i dieci giorni seguenti ogni periodo di riferimento. L’imposta sul primo acquisto di un autoveicolo soggetto a registrazione deve essere determinata e pagata prima della conclusione della transazione. L'imposta dovuta sulle importazioni è quantificata dalle autorità doganali e viene corrisposta assieme alle altre tasse di importazione. In conclusione si riportano alcune aliquote applicabili all’importazione o al primo acquisto di alcuni beni: z
macchine: aliquota variabile dal 37% all’84%;
z
autocarri: aliquota pari al 4%;
z
aeroplani: aliquota pari allo 0,5%;
z
barche a vela: aliquota variabile dal 6,7% all’8%;
z
beni di lusso: aliquota pari al 6,7%.
Sotto Capitolo n. 9.3 Real Estate Tax - Imposta sul patrimonio immobiliare
Tale imposta patrimoniale, introdotta dalla Legge 1319 pubblicata in G.U. 11/08/1970, rappresenta il maggior introito per le amministrazioni a livello locale, alle quali spetta dunque anche l’attività di amministrazione e riscossione, ed è composta da due distinte imposte e cioè: z
l’imposta sui fabbricati;
z
l’imposta sui terreni.
I soggetti passivi di tale imposta sono individuati nelle persone fisiche e nelle società o altri enti legalmente riconosciuti, residenti o non residenti, che vantino diritti di proprietà o altri diritti reali su immobili o terreni situati in Turchia. L’imposta sui terreni viene determinata prendendo a riferimento, quale base imponibile, il valore assegnato dal consiglio direttivo a livello municipale ad ogni particella di terreno. L’imposta sui fabbricati si basa invece, per la determinazione della base imponibile, sui valori determinati congiuntamente dal Ministero delle Finanze e dal Ministero delle Infrastrutture. Tali valori, così assegnati dalle amministrazioni a livello locale e centrale, vengono aggiornati ogni quattro anni. La base imponibile deve poi essere incrementata annualmente della metà del tasso di rivalutazione determinato dal Ministero delle Finanze. Tale tasso di rivalutazione viene assunto pari all’incremento subito dall’indice dei prezzi al consumo nel periodo che intercorre tra il mese di ottobre di un anno ed il mese di ottobre dell’anno successivo. Il tasso di rivalutazione applicabile per il 2004 era pari all’11,2%, mentre quello per il 2005, per quanto detto sopra, deve ancora essere determinato. Le aliquote applicabili per la determinazione dell’imposta sono: z
per le costruzioni in generale: aliquota 0,2%;
z
per i fabbricati residenziali: aliquota 0,1%;
z
per i terreni in generale: aliquota 0,1%;
z
tali aliquote vengono aumentate del 100% per i fabbricati e i terreni situati all’interno dei confini delle grandi città.
L’imposta viene pagata annualmente in due tranches, la prima in marzo o aprile o maggio e la seconda in novembre. In conclusione si segnala che non sono soggetti ad imposta: z
i magazzini, gli stabili, le stalle e altre costruzioni utilizzate in agricoltura;
z
le linee elettriche;
z
i cantieri navali;
z
fabbricati delle imprese turistiche che posseggono i documenti necessari (esenti per i primi 5 anni successivi alla conclusione della costruzione del fabbricato);
z
i terreni e le costruzioni all’interno di aree industriali organizzate e in aree con priorità di sviluppo (cfr. par. 7.5.) per un periodo di 5 anni.
Sotto Capitolo n. 9.4 Altre imposte minori
Tassa sulle telecomunicazioni (special telecommunication tax ) – Legge 5228, Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2004, n. 25539. I servizi di telecomunicazione resi da società di telefonia mobile sono soggetti ad una speciale tassa sulla comunicazione con aliquota del 25%. Le prestazioni rese da TV via cavo e satellitari scontano un’ulteriore imposta pari al 15%. Medesima aliquota viene imposta su altri servizi di telecomunicazione. La base imponibile è determinata alla stregua di quanto previsto per l’IVA, cioè controvalore del servizio reso. Tassa sulle transazioni bancarie e assicurative (tax on banking and insurance transaction ) – Legge 6802 su banche e assicurazioni, Gazzetta ufficiale 23 luglio 1956, n. 9362. Le banche e le società di assicurazione sono esenti da IVA ma soggette a Transaction tax nella misura del 5% (aliquota che va applicata ai guadagni realizzati su ciascuna operazione). L’aliquota viene ridotta allo 0,1% per transazioni su cambi esteri e la base imponibile è costituita dalla somma che viene scambiata. L’aliquota per le operazioni interbancarie è dell’1%. Sono esentati i servizi resi in conformità alla Legge 3226 sul leasing finanziario, Gazzetta ufficiale 28 giugno 1985, n. 18795. Imposta di bollo – l’imposta di bollo, Legge 488 G.U. 11/07/1964, viene applicata ad una pluralità di atti tra cui contratti e bilanci. La base imponibile su cui applicare l’imposta, l’aliquota varia tra lo 0,15% e lo 0,75%, è posta pari al valore monetario sotteso al trasferimento che si attua nel contratto. Nel caso non fosse possibile determinare tale valore monetario l’imposta viene determinata in misura forfetaria. Si noti che anche i salari sono soggetti ad imposta di bollo calcolata in misura dello 0,6% del compenso ricevuto a titolo di retribuzione. I bilanci sono soggetti ad imposta in misura forfetaria. Per i contratti stipulati in Turchia l’obbligo impositivo sorge al momento della firma dell’accordo. Le parti che siglano l’accordo sono obbligate in solido al pagamento dell’imposta a meno che l’accordo non venga sottoscritto da due parti di cui una è un ufficio governativo, nel qual caso l’obbligo di versamento ricade in toto sull’altro contraente. L’imposta va applicata su ogni singola copia firmata del contratto e l’importo massimo di detta imposta non può eccedere YTL 1.028.000. Imposta sulle successioni e le donazioni – la Legge 7338 (G.U. 15/06/1959) prevede che i beni acquisiti a seguito di donazione e successione scontano una tassazione che può variare dal 10% al 30% per i primi e dall’1% al 10% per i secondi. L’imposta è determinata applicando le aliquote esposte alla base imponibile che viene assunta pari al valore stimato dei beni ricevuti. Le imposte di successione e donazione eventualmente già scontate all’estero sono deducibili dal valore del bene. L’imposta può poi essere versata in maniera dilazionata in un periodo di tre esercizi provvedendo a versare due rate di pari importo in ogni anno.
Capitolo n. 10 Italia - Turchia: riflessi fiscali di alcuni percorsi operativi - Distribuzione commerciale diretta
Sotto Capitolo n. 10.1 Imposte dirette
Le attività di distribuzione commerciale effettuate da una impresa residente in Italia direttamente ad un utilizzatore in Turchia o indirettamente tramite un distributore, un agente o comunque un soggetto terzo non sembrano dare luogo, di norma, a fenomeni rilevanti ai fini delle imposte dirette. Come illustrato in precedenza, infatti, una società si considera fiscalmente residente in Turchia qualora la sua sede legale, o alternativamente, l’effettiva sede di direzione e management (tale localizzazione deve esplicitamente risultare dallo statuto sociale), sia posta in territorio turco. In nessuna delle predette ipotesi si realizza, quindi, il presupposto impositivo richiesto dalla normativa turca in tema di imposizione diretta che, per una società non residente, richiede l’esistenza sul territorio nazionale di una stabile organizzazione e coincide con tutti i redditi di fonte turca. Se quindi l’attività di distribuzione commerciale da parte dell’imprenditore italiano non avviene tramite una struttura che integri la stabile organizzazione, ma viene effettuata direttamente nei confronti di operatori turchi o comunque tramite soggetti terzi, non verrà considerata detta attività come rilevante ai fini di una tassabilità in Turchia dei relativi proventi. A tal fine, si ricorda che la definizione di “stabile organizzazione” di cui alla vigente Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Turchia (il trattato contro le doppie imposizioni sui redditi tra l’Italia e la Turchia, firmato il 27/07/1990, e ratificato in Italia dalla Legge 07/06/1993, n. 195 -pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993, supplemento ordinario n. 52- è in vigore dal 01/12/1993.) è quella di “una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”. Nessun dubbio quindi se l’attività viene svolta tramite soggetti terzi, quand’anche esista sul territorio turco una installazione utilizzata però ai soli fini di deposito, esposizione o consegna dei beni dell’impresa, posto che quest’ultima, per le disposizioni di cui all’art. 5 terzo comma della citata Convenzione, non costituisce di per sé stabile organizzazione. Qualche dubbio può sorgere, invece, in merito alle operazioni effettuate tramite agente, quand’anche esso goda di uno status indipendente. Se infatti l’impresa non residente opera attraverso un agente che abitualmente agisce nel territorio turco per conto di questa, esercitando poteri che gli consentono di concludere contratti a nome dell’impresa, per espressa disposizione convenzionale (art. 5 quarto comma della Convenzione) si considera che tale impresa abbia in Turchia una stabile organizzazione in relazione all’attività che l’agente esercita per l’impresa, con le ovvie conseguenze ai fini dell’imposizione diretta. Parimenti accade poi nel caso di impiego di un mediatore, di un commissionario generale o di un altro intermediario, per quanto indipendente, dal momento che non viene riconosciuta la sussistenza di una stabile organizzazione dell’impresa non residente solo a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività (art. 5, quinto comma, della Convenzione).
Sotto Capitolo n. 10.2 Imposte indirette e dazi doganali
Di regola, le imprese straniere che operano sul territorio della Turchia sono soggette, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, agli stessi principi ai quali sono sottoposte le imprese residenti che effettuano la medesima attività imprenditoriale. L’importazione di beni e la produzione di servizi effettuate nel territorio turco danno luogo alla soggettività all’IVA, con l'applicazione dell’aliquota prevista in considerazione del tipo di bene o di servizio prestato. L’ammontare dell’aliquota viene determinato in considerazione del tipo di bene importato, anche se, di regola, l’aliquota coincide con quella applicata su beni dello stesso tipo ceduti nel territorio nazionale. L’imposta viene calcolata sul valore CIF del bene, al quale vengono aggiunti i diritti doganali e le eventuali imposte sul consumo dovute. L’aliquota ordinaria è fissata nella misura del 10%, è previsto tuttavia che il Consiglio dei Ministri possa in ogni tempo aumentare tale aliquota fino ad un massimo del 40% e ridurla fino ad un minimo dell’1%. Attualmente l’aliquota è fissata nella misura del 18%. Sono altresì previste delle aliquote ridotte dell’1% e dell’8% da applicarsi su particolari categorie di beni e servizi (si veda il par. 9.1). L’effettuazione di operazioni di importazione e/o commercializzazione da parte di soggetti stranieri di particolari prodotti considerati strategici o di lusso (quali, ad esempio, combustibili e lubrificanti, bevande alcoliche, tabacchi, autoveicoli o prodotti di lusso) comporta poi l’applicazione dell’imposta sui consumi a tasso variabile a seconda della tipologia del prodotto (Special Consumption Tax). Tale imposta, in vigore dal 1° agosto 2002, ha provveduto a semplificare il sistema turco andando a rimpiazzare ben 16 tra imposte e tasse prima in vigore, tra le quali le tasse sull’acquisto di automobili e le accise sui carburanti. La Special Consumption Tax colpisce i beni unicamente nel momento della loro produzione o della loro importazione (per la elencazione dei beni colpiti da questa imposta si veda comunque il paragrafo 9.2). L’importazione di beni in Turchia determina inoltre l’applicazione di dazi doganali che vengono calcolati sul valore della merce importata. È opportuno ricordare però che nell’ambito delle trattative tra Turchia ed Unione Europea è stato stipulato un accordo doganale (in vigore dal 1996) che elimina dazi e restrizioni quantitative negli scambi tra paesi della Unione e Turchia, limitatamente però ai prodotti industriali. Come membro dell’Unione Doganale, le restrizioni in Turchia sono simili a quelle comunitarie e riguardano principalmente: armi e accessori, materiali radioattivi e relativi macchinari, materiali per la telecomunicazione, autoveicoli, materiali che si usano per l’aviazione civile, materie esplosive, solventi e alcuni prodotti di petrolio, rifiuti, concimi, materiali usati (per le macchine usate da più di 10 anni serve il permesso dell’ufficio competente), materiali non conformi agli standard definiti dall’Istituto di Standard Turco, prodotti che danneggiano la salute, l’ambiente, gli animali, le persone e le piante, le sostanze chimiche definite pericolose (sulla base degli standard internazionali). Va rammentato, inoltre, che, nella prospettiva di favorire gli investimenti in particolari aree del Paese, sono state individuate dal Governo turco alcune “zone franche” all’interno delle quali le operazione avvengo in esenzione dall'applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dei dazi doganali.
Capitolo n. 11 Distribuzione commerciale indiretta: il franchising
Sotto Capitolo n. 11.1 Il contenuto essenziale dei contratti di franchising nella prassi internazionale e nella recente legge 129/2004
Come nel mercato interno, anche nel commercio internazionale gli accordi di franchising o, più in generale, di affiliazione commerciale, costituiscono lo strumento che consente la presenza diretta all’estero dell’impresa esportatrice attraverso una struttura organizzata e caratterizzata dall’utilizzo di una specifica formula distributiva. Le imprese già dotate di un collaudato sistema produttivo e/o distributivo, possono infatti organizzare reti di distribuzione selettiva dotate di stabilità ed avvalersi di collaboratori indipendenti ricorrendo alla conclusione di accordi di franchising, sistema di distribuzione relativamente recente che, inventato e sviluppato negli Stati Uniti, ha un discreto successo nei paesi nei quali i circuiti distributivi e le forme di commercio al dettaglio si presentano già piuttosto sviluppate. La recente legge 6 maggio 2004, n. 129 ha disciplinato espressamente nel diritto italiano il contratto di franchising, che prima di essa era sempre stato un contratto atipico, basato su patti sviluppati nella prassi commerciale interna e internazionale. L’art. 1 L. n. 129/2004 definisce tale contratto come un contratto di affiliazione commerciale stipulato tra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. A tal fine, il know-how oggetto del contratto di franchising è rappresentato da un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante. Tale patrimonio di conoscenze deve essere segreto (non noto, né facilmente accessibile), sostanziale (indispensabile per la vendita o la gestione e l’organizzazione dei servizi contrattuali) e individuato (ovvero descritto in modo esauriente). Il contratto di franchising può essere utilizzato in ogni settore di attività economica e consente all’esportatore italiano di essere sempre in diretto contatto con i clienti esteri, avvalendosi di una struttura appositamente realizzata nel paese estero. Il che gli consente: .. il controllo diretto dei dettaglianti nel paese estero; .. l’utilizzazione di una formula di distribuzione esclusiva già ampiamente collaudata, sia per quanto riguarda il marchio dei beni e dei servizi venduti, sia per quanto riguarda il know-how commerciale, sia, infine, per quanto riguarda eventuali brevetti aventi ad oggetto la produzione industriale dei beni esportati; z
di avvalersi di una rete distributiva uniforme, attuabile con una certa tempestività;
z
di attuare il sistema distributivo attraverso imprenditori locali, ai quali sono richiesti investimenti relativamente modesti a fronte dei benefici commerciali connessi alla notorietà del marchio dei beni o dei servizi esportati.
Con tali caratteristiche, si tratta di una formula commerciale di distribuzione integrata che risulta però remunerativa soprattutto per le imprese che superano certi livelli di fatturato e che consiste nella creazione di un network multiimprenditoriale in cui l’elemento centrale (il franchisor) è costituito dall’impresa esportatrice, che si collega ad elementi satellite costituiti dai dettaglianti residenti nello Stato estero (franchisees) tramite rapporti economico-contrattuali definiti nell’ambito di un pacchetto globale
(franchising package deal), nel quale i singoli franchisees sono dotati di autonomia gestionale e si occupano della distribuzione e della vendita al dettaglio nel paese estero dei beni e dei servizi prodotti o commercializzati dal franchisor. Tale sistema permette di contenere il fabbisogno finanziario, i costi ed i rischi connessi alla penetrazione in mercati esteri non uniformi e poco conosciuti, ma soprattutto accentua le capacità di penetrazione nei mercati esteri già sviluppati (in particolare in quelli evoluti): per ben funzionare, esso presuppone però un mercato in grado di apprezzare l’accentuata componente di marketing che caratterizza le vendite in franchising. Inoltre, l’efficacia di tale metodo distributivo è inversamente proporzionale al grado di innovazione tecnologica ed alla fase del ciclo di vita in cui si trovano i prodotti e i servizi esportati (e quindi risulterà adatto per i beni di largo consumo a contenuto tecnologico medio-basso), nonché direttamente proporzionale alla capacità di controllare il rispetto degli accordi contrattuali da parte dei franchisees.
Sotto Capitolo n. 11.2 I caratteri del rapporto di franchising
Riflettendo rapporti sviluppatisi nella prassi commerciale delle economie più evolute, il contratto di franchising è raramente disciplinato dalle leggi vigenti nei singoli Stati. In mancanza di queste, la disciplina civilistica deve essere delineata in riferimento alla prassi internazionale. Per le sue caratteristiche, il franchising può essere concepito come un contratto di durata in virtù del quale un’impresa produttrice (di beni o di servizi) o già presente sul mercato come distributore (franchisor) concede ad un’altra impresa indipendente (franchisee), la facoltà di entrare a far parte della propria catena di produzione e/o di distribuzione, con il diritto di sfruttare – a determinate condizioni e dietro il pagamento di un corrispettivo finanziario diretto o indiretto (franchise fee) – i brevetti, i marchi, il know-how, il nome, l’insegna o addirittura una semplice formula o segreto commerciale ad esso appartenente. In base allo stesso accordo, il franchisor si obbliga anche ai rifornimenti di beni e/o di servizi, mentre il franchisee si obbliga ad uniformarsi costantemente ad una serie di comportamenti prefissati dal suo dante causa. Le obbligazioni essenziali del contratto di franchising sono quindi: z
l’utilizzazione dei segni distintivi del franchisor;
z
la comunicazione del know-how;
z
l’assistenza commerciale e/o tecnica per tutta la durata del contratto;
z
il rispetto della riservatezza circa il contenuto del package deal fornito dal franchisor;
z
le royalties dovute dal franchisee per il know-how fornito dal franchisor;
z
i corrispettivi dovuti dal franchisee per i beni e i servizi forniti dal franchisor in esecuzione del contratto.
La varietà delle prestazioni oggetto del contratto di franchising, lo rende un contratto misto (cd. mixed contract) in cui la concessione di un know-how si mescola alla fornitura dei beni e all’assistenza tecnica necessaria per aprire e per gestire il punto vendita. Così individuato il nucleo del rapporto, anche nella prassi internazionale si distinguono tre tipi di franchising: z
il franchising di prodotto o industriale , che riguarda la produzione di beni ed in base al quale il franchisor concede al franchisee la licenza di know-how e di marchio per la produzione e la successiva rivendita dei beni da esso prodotti. Nei settori non tecnologicamente avanzati, tale formula consente di abbinare il basso costo della manodopera turca con il know-how fornito dalle imprese italiane e quindi si presta ad essere utilizzata nel settore delle lavorazioni industriali.
z
il franchising di distribuzione , che riguarda la vendita di merci e nel quale il franchisor nomina il franchisee distributore privilegiato dei suoi prodotti, a condizione che questi si uniformi e rispetti completamente la formula commerciale del franchisor. Nei confronti della Turchia, tale forma distributiva si presta a sfruttare l’attuale fase di sviluppo del mercato locale dei beni di consumo.
z
il franchising di servizi , in virtù del quale il franchisee offre e fornisce prestazioni di servizi qualificate sotto l’insegna, la ditta oppure il marchio del franchisor, conformandosi completamente alle direttive di quest’ultimo (ad es. servizi complementari all’industria).
Sotto Capitolo n. 11.3 Le forme del franchising internazionale
Gli accordi di franchising internazionale prevedono spesso la meticolosa codificazione contrattuale delle procedure di esportazione dei prodotti e delle prestazioni di servizio che è relativa ai segni distintivi non tipizzati ed è variamente ricondotta – a seconda dei casi - all’ambito del trasferimento di know-how oppure di quelle informazioni il cui trasferimento caratterizza normalmente l’oggetto del contratto franchising. In assenza di un’espressa regolamentazione normativa, l’esame dei modelli di contratto maggiormente adottati nella prassi consente di distinguere quattro tipi di franchising internazionale. 1) Il franchising diretto Nel franchising diretto un franchisor con attività all’estero conclude contratti di franchising con imprese residenti in paesi stranieri ove egli desidera operare. Tale forma di franchising offre dei vantaggi nei confronti dei paesi vicini nei quali la rete distributiva è già sufficientemente sviluppata e le cui condizioni consentono di mantenere gli standard di processo e/o di prodotto che caratterizzano l’attività del franchisor, senza che questi sia tenuto ad operare direttamente nello Stato estero. Per contro, mano a mano che si sviluppa la rete distributiva il franchisor può trovarsi in difficoltà nel gestire il mercato e nel controllare l’attività del franchisee. 2) Il franchising internazionale attraverso una filiale o una succursale Si tratta di un modello caratterizzato dall’istituzione di una filiale cui affidare l’organizzazione della rete distributiva nella nazione estera. Tale formula favorisce la presenza fisica, e quindi il diretto controllo del mercato estero da sviluppare da parte del franchisor, ma richiede il sostenimento di elevati costi per investimenti. Sotto il profilo fiscale, in base alla disciplina convenzionale OCSE la filiale estera si pone generalmente come stabile organizzazione dell’impresa esportatrice, il che comporta l’attrazione a tassazione nel paese estero dei redditi d’impresa ivi prodotti secondo la legislazione fiscale del luogo in cui è istituita la filiale. Simmetricamente, con riguardo ad eventuali franchisees residenti in Italia di franchisors turchi, l’art. 162, D.p.r. n. 917/1986 stabilisce che la legge italiana configura come stabile organizzazione di un’impresa non residente la presenza nel territorio italiano di una sede fissa di affari utilizzata in tutto o in parte per l’esercizio di attività commerciali in Italia. 3) Il franchising internazionale attraverso la creazione di una filiale comune o di una joint venture con un partner residente nel paese estero In questo modello, il partner è rappresentato da un’impresa residente nel paese straniero che aiuta il franchisor italiano a sviluppare una rete di franchising condividendo con esso i rischi e i profitti. Si tratta di una formula contrattuale usata quando si raggiungono intese con imprese locali già presenti nei mercati interni e spesso già dotate di una propria rete distributiva. 4) Il c.d. master franchising Consiste nella conclusione – tra il franchisor ed un impresa residente nel paese estero (c.d. master franchisee) – di un particolare contratto di franchising in base al quale il master franchisee s’impegna a sviluppare la rete distributiva del franchisor nello Stato target. A tal fine, il master franchisee si impegna a stipulare con altre imprese residenti nel paese estero (c.d.
sub-franchisees) altri contratti di (sub-franchising) dipendenti da quello principale. Questi contratti sono regolati dalla legge locale. Grazie a tale sistema – nel quale il master franchisee può essere anche un’impresa figlia o controllata dal franchisor – questi evita di subire direttamente i rischi legati allo sviluppo della rete di vendita nel paese estero. Egli può così istituire una rete distributiva economicamente efficiente riducendo nel contempo le incertezze conseguenti alla scarsa conoscenza del mercato-obiettivo. Allo stesso modo, il franchisor deve però garantirsi il controllo sul marchio (depositandolo nel paese estero) e sul partner locale. 5) Il franchising attraverso un contratto di supervisione Si tratta di una forma di franchising attuata incaricando un lavoratore autonomo residente nel paese estero dei compiti di creare, organizzare e coordinare i punti vendita locali dietro un compenso determinato in misura percentuale sul fatturato.
Sotto Capitolo n. 11.4 I riflessi fiscali dei contratti di franchising stipulati dalle imprese italiane per la distribuzione e/o la produzione in Turchia dei beni o dei servizi da loro prodotti
I principali riflessi fiscali dei contratti internazionali di franchising sono strettamente connessi allo Stato di residenza fiscale ed al regime fiscale delle imprese interessate; a seconda del tipo di imposta considerata, essi possono riguardare principalmente la rilevanza reddituale delle prestazioni pattuite (cessioni di beni o prestazioni di servizi) o il loro valore aggiunto. Per le caratteristiche delle prestazioni concordate, il contratto di franchising è sempre concluso tra imprenditori. Come conferma la legge n. 129/2004, le principali prestazioni di natura monetaria oggetto del contratto riguardano: z
le royalties dovute per l’utilizzazione del know-how fornito dal franchisor, che sono di regola commisurate al giro d’affari dell’affiliato oppure in quota fissa, da versare in unica soluzione o a scadenze periodiche;
z
il diritto d’ingresso, determinato in quota fissa da versare al momento della stipula del contratto e che è rapportata al valore economico ed alla capacità di sviluppo della rete;
z
l’ammontare degli investimenti e delle spese d’ingresso richieste al franchisee, prima dell’inizio dell’attività.
Le movimentazioni economiche connesse ai rapporti di franchising rilevano direttamente ai fini dell’applicazione dell’Ires (o dell’Irpef), dell’Irap e dell’Iva, imposte che quindi interessano nella maggior parte dei casi i contratti di franchising stipulati da imprese italiane che desiderino operare in tale forma nei mercati turchi. 11.4.1 Le imposte sul reddito : il reddito d’impresa e le componenti reddituali relative ai contratti di franchising La natura dei rapporti di franchising – per lo più caratterizzati dall’autonoma soggettività dei franchisees non residenti rispetto all’impresa del franchisor italiano (ad es. subsidiaries companies, imprese locali) – fa si che anche in ambito internazionale il franchisor residente in Italia sia principalmente assoggettato all’imposizione del reddito d’impresa secondo la legge italiana. Per la legge italiana, il reddito d’impresa concorre a formare o costituisce direttamente (per le società commerciali) il reddito imponibile del franchisor ai fini delle imposte sul reddito a seconda dell’imposta applicabile al soggetto passivo (Irpef o Ires). Coerentemente con il principio della tassazione in base al reddito mondiale, i riflessi in tema di reddito d’impresa per il franchisor residente sono quindi prevalentemente interni e sono correlati ai canoni (royalties e/o entrance fee), ai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi oggetto del contratto ed in genere all’adempimento, da parte del franchisee (o del master franchisee) non residente, delle sue prestazioni contrattuali di natura patrimoniale. Rinviando a quanto specificamente evidenziato in altra parte della presente scheda in tema di investimenti in Turchia tramite società controllate ivi costituite, la pianificazione fiscale di un franchising con imprese turche dovrà tenere conto anche del legame esistente tra il franchisor italiano ed il franchisee turco: nel caso in cui il secondo sia costituito da una società direttamente controllata dal primo, il regime fiscale del rapporto dipenderà dalla disciplina convenzionale sulla tassazione degli utili (dividendi) erogati dalla società controllata residente in Turchia alla casa madre
italiana. Nel caso in cui l’impresa italiana operi in Turchia tramite master franchisees o singoli franchisees ivi residenti, questi costituiscono invece (ad es. come filiali o sedi secondarie) stabili organizzazioni dell’impresa italiana in tale Stato, esse saranno quindi soggette alla locale imposta sul reddito secondo il risultato economico ivi conseguito, con la possibilità di portare in deduzione dall’imposta italiana l’eventuale imposta prelevata in Turchia sul reddito della stabile organizzazione ivi tassato, come previsto dall’art. 24 della Convenzione in vigore. In merito, l’art. 7 della Convenzione Bilaterale contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Turchia, in vigore dal 1 dicembre 1993, stabilisce come regola generale che gli utili di un’impresa di uno Stato sono imponibili solo in detto Stato a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Sotto il profilo tributario, i principali elementi reddituali correlati alle forme più ricorrenti dei contratti di franchising internazionale rientrano nelle categorie delle c.d. royalties, dei corrispettivi per prestazioni professionali e dei ricavi per la vendita di beni oggetto dell’attività d’impresa. Nelle configurazioni più usuali dei rapporti in esame e secondo le previsioni della Legge n. 129/2004, tali varietà di proventi possono quindi essere distinte in due categorie e trattate sinteticamente come segue. A) Royalties ed entrance fees Poiché i contratti di franchising hanno sostanzialmente ad oggetto licenze di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi o insegne e know-how, solo eventualmente correlate a restrizioni relative alla fornitura o all’acquisto di merci, il pagamento al franchisor dei corrispettivi per la concessione di tali licenze costituisce per il franchisee la prestazione tipica del rapporto. Come tali, essi includono: a) Il diritto di entrata (franchise fee) pagato dal franchisee turco per affiliarsi al franchisor italiano. b) Le royalties pagate dal franchisee turco come corrispettivo per la concessione in uso dei beni immateriali oggetto del contratto di franchising (ad es. la licenza di marchio, l’uso dell’insegna, la comunicazione del know-how commerciale o industriale, le procedure di esportazione, ecc.). Nei contratti internazionali di franchising, royalties ed entrance fees costituiscono somme che integrano la nozione di canone prevista dall’art. 12 della Convenzione Bilaterale Modello OCSE, ivi è specificato che il termine “canoni” designa “i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per l’uso oppure la concessione di uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico”. I canoni possono essere determinati in misura forfettaria o in percentuale rispetto al fatturato o ai profitti del franchisee. In linea generale, i canoni corrisposti alle imprese italiane da franchisees residenti in Turchia costituiscono ricavi d'impresa ai sensi dell’art. 85 D.P.R. n. 917/1986 e concorrono a formare il reddito in base al principio di competenza. Nel caso dei rapporti commerciali tra Italia e Turchia, la norma interna deve essere coordinata con la norma convenzionale. In proposito, l’art. 12, 1° comma, della Convenzione Bilaterale contro le doppie imposizioni vigente tra l’Italia e la Turchia stabilisce che i canoni provenienti dalla Turchia sono imponibili soltanto nello Stato del beneficiario, che nel caso è l’Italia (cd. criterio della residenza del destinatario dei canoni). Il 2° comma dell’art. 12 dispone però in aggiunta anche la tassazione nello Stato di provenienza dei canoni, che nel caso è la Turchia; in tal caso, se il percettore è il beneficiario effettivo di detti canoni, l’imposta applicata nello Stato della fonte
(cioè la Turchia) non deve essere superiore al 10 per cento dell’ammontare lordo di quanto corrisposto. In proposito, si segnala che l’art. 23 comma 4 della convenzione consente di trasferire in Italia eventuali agevolazioni tributarie (ad es. territoriali) concesse dalla legge fiscale Turca sulla tassazione dei canoni. Tale previsione stabilisce infatti che qualora i canoni corrisposti da imprese residenti in Turchia ad imprese residenti in Italia non siano soggetti all'imposta sul reddito o questa sia applicata in misura ridotta, il franchisor italiano potrà comunque beneficiare di un credito di imposte pagate all’estero in misura non superiore al 10% dell’ammontare lordo del canone (c.d. matching credit o tax sparing credit). Nell’ipotesi in cui il debitore dei canoni disponga in uno dei due Stati contraenti di una stabile organizzazione alla quale è imputato il contratto di franchising, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione. Ne consegue che se la beneficiaria italiana dei canoni esercita attività di commercio o di distribuzione dei beni oggetto del franchising attraverso una stabile organizzazione in Turchia, i canoni non saranno tassati in base al regime agevolato previsto dalla Convenzione, ma saranno ivi imponibili come utili d’impresa secondo la legge locale. In tale ipotesi l’impresa italiana può scomputare dall’imposta sul reddito dovuta in Italia il credito relativo alle imposte dovute in Turchia (cfr. art. 24 Convenzione Italia-Turchia). Per contro, se il franchisee turco dispone di una stabile organizzazione in Italia in relazione alla quale sostiene gli oneri del rapporto di franchising, i canoni ad essa addebitati dal fornitore italiano si considerano in ogni caso corrisposti in Italia (cfr. art. 12, 6° comma, della Convenzione e art. 23, 1° comma, lett. c) Tuir) ) ai fini della tassazione. In tal caso, la Convenzione consente però la deduzione dall’imposta turca di un ammontare corrispondente all’imposta pagata o maturata in Italia (cfr. art. 24 Convenzione Italia-Turchia). In ogni caso, in presenza di particolari relazioni tra il debitore e l’effettivo beneficiario dei canoni o tra ciascuno di essi e terze persone tali da influire sul prezzo dei canoni, la disciplina convenzionale limita la propria applicabilità all’ammontare dei compensi che sarebbe stato convenuto tra gli interessati in assenza di tali relazioni, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione (know-how) per i quali sono pagati. La parte eccedente è imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato. Il corrispettivo finanziario può essere anche indiretto, come nel caso in cui le royalties sono inglobate nel prezzo di cessione dei beni prodotti o distribuiti dal franchisor oppure quando esso è incorporato nel costo dell’arredamento del punto vendita. In tal caso, per non perdere l’autonoma (e più conveniente) tassazione secondo il regime convenzionale, è opportuno che l’incorporazione dei canoni nel prezzo dei beni risulti da un’apposita clausola contrattuale o quanto meno dalle fatture emesse. Se previsto dal contratto, il diritto fisso di entrata (cd. “entrance fee”) costituisce una immobilizzazione immateriale e come tale esso deve essere imputato nell’attivo dello Stato Patrimoniale ed ammortizzato come tale dal franchisee in relazione alla durata del rapporto. B) I corrispettivi delle prestazioni di servizi accessori forniti dal franchisor (ad. es. la comunicazione del know-how contenuto nei manuali , la formazione del personale del franchisee , l’assistenza al momento dell'apertura, la progettazione dei locali , l’assistenza permanente , ecc.) Anche i corrispettivi delle prestazioni accessorie fornite dal franchisor italiano al franchisee turco in relazione al contratto di franchising costituiscono componenti positivi di reddito d’impresa ai sensi dell’art. 85, D.P.R. n. 917/1986, per cui concorrono a formare il reddito in base al principio di competenza in riferimento alla data di ultimazione della prestazione oppure - in presenza di prestazioni aventi carattere continuativo (ad es. rapporti di somministrazione accessori al franchising) - ai corrispettivi periodici maturati in base alle condizioni contrattuali. Come tali, essi confluiscono nel bilancio dell’impresa italiana se vengono pagati direttamente dal franchisee turco ad essa o ad una sua stabile organizzazione in Turchia. Diversamente, come nel caso in cui il franchisee turco abbia rapporti con una subsidiary del franchisor italiano residente in Turchia, i canoni rileveranno solo indirettamente nei
confronti della casa madre, nel caso in cui influenzino positivamente i dividendi ad essa distribuiti. C) I depositi cauzionali, versati dal franchisee al franchisor e gli eventuali interessi Gli eventuali depositi cauzionali versati direttamente dal franchisee turco al franchisor italiano a garanzia degli impegni contrattuali, costituiscono un debito per quest’ultimo fino al momento di cui non si verifica l’eventuale condizione che ne giustifica la ritenzione da parte del franchisor che si ritiene danneggiato dall’inadempimento del franchisee. Essi rappresentano una semplice movimentazione finanziaria e non rilevano ai fini del reddito posseduto in Italia né al momento della loro percezione, né al momento della restituzione. Le sole eventuali differenze tra le somme ricevute e quelle restituite potrebbero rilevare indirettamente come componenti positivi di reddito o come costi d’esercizio oppure - se relative a diversi periodi d’imposta - come sopravvenienze attive o passive. Ove i depositi cauzionali fossero fruttiferi, gli interessi corrisposti al franchisee turco saranno deducibili dal reddito del franchisor italiano nell’esercizio di competenza se oggettivamente certi e determinabili nel loro ammontare in base alle previsioni pattizie e regolarmente contabilizzati. Diversamente, essi saranno deducibili nell’esercizio in cui si verificheranno tali condizioni. Trattandosi di interessi compensativi, al momento del pagamento l’imprenditore residente non deve comunque applicare la ritenuta prevista dall’art. 26 D.p.r. n. 600/1973. D) Le indennità contrattuali da corrispondere al franchisee o al franchisor Le eventuali indennità che il franchisee turco avesse pattuito di corrispondere al franchisor italiano come indennizzo in caso di anticipata risoluzione del rapporto, sono imponibili come reddito d’impresa in capo al percettore per effetto dell’art. 6, 2° comma, D.P.R. n. 917/1986. Se percepiti da un imprenditore individuale residente in Italia ed aventi ad oggetto la perdita di redditi relativi a più anni, i medesimi importi possono essere tassati separatamente ai sensi dell’art. 17, 1° comma, lett. i) e 2° comma, D.P.R. n. 917/1986. Le eventuali indennità percepite dal franchisor italiano per l’utilizzo abusivo del know-how da parte del franchisee non residente devono invece essere assoggettate ad imposizione come royalties. Se dovute dal franchisor al franchisee costituiranno invece componenti negativi di reddito dell’esercizio di competenza, posto che non è consentita la deduzione fiscale di preventivi accantonamenti annuali a tale titolo. E) I corrispettivi delle cessioni dei beni tra il franchisor (produttore o grossista ) italiano ed il franchisee (grossista o dettagliante ) turco La competenza dei ricavi connessi al contratto internazionale di franchising . Trattandosi di cessioni di beni oggetto dell’attività d’impresa del franchisor italiano, i relativi corrispettivi sono imponibili in capo ad esso secondo il principio di competenza temporale, in relazione a quanto previsto in riferimento alle varie forme di vendita all’estero. Ovviamente, fa eccezione il caso in cui i beni siano direttamente venduti da un’impresa residente in Turchia controllata dal franchisor residente in Italia. In tal caso, le vendite confluiranno nei ricavi della controllata turca che è soggetta alle imposte ivi dovute sul reddito dell’esercizio. La controllante italiana beneficierà degli eventuali dividendi distribuiti dalla subsidiary turca in relazione agli utili conseguiti in tale paese Per tali ragioni, le diverse aliquote delle imposte sul reddito tra i due paesi (ad es. imposta turca al 30% sulle società residenti e sulle stabili organizzazioni di imprese non residenti in confronto all’Ires al 33% oltre all’Irap), potrebbero quindi influire sulle modalità di vendita del franchisor. Le eventuali maggiorazioni applicate ai prezzi di trasferimento delle merci in contropartita del diritto all’uso dei beni immateriali o dei servizi tecnici accessori oggetto del rapporto, non rilevano autonomamente come royalties ed influiscono così solo indirettamente nei bilanci delle imprese interessate. In ogni caso, è
opportuno che tale comportamento sia previsto da un’apposita clausola contrattuale, al fine di non pregiudicare la chiarezza informativa del conto economico e per evitare rettifiche fiscali ai prezzi di trasferimento dei beni. In presenza di cessioni di beni commercializzati o prodotti dal franchisor residente, il contenuto del rapporto di franchising rileva ai fini dell’individuazione del momento di competenza, in quanto le merci possono essere trasferite a mezzo di una serie di semplici vendite, così come anche in base a contratti di somministrazione o di vendita a consegne ripartite. In ogni caso, i ricavi relativi a tali vendite si considerano conseguiti al momento della consegna o della spedizione dei beni, eventi che rilevano ai fini dell’imputazione dei ricavi al periodo d’imposta di competenza se al momento in cui si verificano i corrispettivi delle cessioni sono anche certi ed oggettivamente determinabili nell’ammontare. Diversamente (ad es. nei casi previsti dall’art. 1474 c.c.), il corrispettivo concorre a formare il reddito dell’esercizio in cui si verificano tali condizioni. Ne consegue che le clausole “Ex Works”, “CIF”, ”FOB” e simili (cd. Incoterms 1990) che caratterizzano le vendite internazionali (cd. Incoterms 1990) influenzano solo marginalmente l’imputazione del ricavo al periodo d’imposta di competenza, per quanto incidono sul momento della consegna o della spedizione dei beni, posto che esse non riguardano il trasferimento della proprietà, bensì per lo più il trasferimento del rischio sui beni ceduti. A tal fine, la consegna o la spedizione possono essere provate dagli ordinari documenti che di regola accompagnano i trasporti internazionali di beni, nel caso in cui siano disponibili. Se i corrispettivi, i proventi, gli oneri e le spese sono pagati in valuta turca, essi devono essere valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati effettivamente percepiti o, se precedente, di quello in cui sono stati sostenuti. In mancanza, essi possono essere valutati secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo o quello del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti. 11.4.2 Problematiche in tema di transfer price Come si è anticipato, qualora il franchisee turco sia costituito da una filiale o da una succursale direttamente istituita dal franchisor italiano in tale Stato, ci si trova in presenza di una stabile organizzazione che attrae a tassazione in Turchia tutti i redditi ivi prodotti dall’impresa italiana. Per le relative problematiche, anche ai fini del credito per le imposte pagate all’estero, si rinvia quindi all’apposita sezione. Analogamente accade quando il franchisee turco è costituito da una società autonoma partecipata o controllata dal franchisor italiano, nel qual caso – pur nell’ambito di un rapporto di franchising – si deve rinviare all’apposita sezione per quanto riguarda i riflessi reddituali ed in specie quelli relativi al credito d’imposta sui redditi esteri, alla valutazione delle partecipazioni ed ai flussi dei dividendi. Quando invece il master franchisee (o il semplice franchisee) residente in Turchia si configura come una stabile organizzazione del franchisor italiano oppure è costituito da imprese direttamente o indirettamente controllate da questo, i prezzi contrattuali dei beni e dei servizi trasferiti sono soggetti alla disciplina del transfer-price, per la quale essi devono essere valutati in base al loro valore normale, se da tale valutazione ne deriva un aumento del reddito rispetto a quello che riflette i corrispettivi determinati in base al contratto (cfr. supra sub 4.1.1.). In tal caso, l’eccedenza è imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente. Di qui la necessità di documentare i criteri seguiti per la determinazione dei prezzi per evitare le riprese fiscali in esame da parte delle autorità fiscali italiane e turche. In proposito, si evidenzia che, per quanto riguarda specificamente i canoni pagati dal franchisee turco per le prestazioni eseguite o per i diritti concessi o per le informazioni fornite dal franchisor italiano, la Convenzione Bilaterale contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Turchia prevede comunque un limite massimo all’importo assoggettabile al regime di favore da essa disposto, in presenza di particolari relazioni tra il debitore e l’effettivo beneficiario dei canoni o tra ciascuno di essi e terze persone. In tal caso, l’ammontare eccedente quello pattuibile secondo normali rapporti commerciali è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno stato contraente, sia pure tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione Bilaterale (cfr. art. 12 Convenzione Italia-Turchia).
Riguardo al valore normale dei trasferimenti di beni immateriali, l’Amministrazione finanziaria italiana ritiene ordinariamente giustificabili in base al contratto i canoni pattuiti in misura non superiore al cinque per cento del fatturato del franchisee. F) Gli interessi di dilazione di pagamento corrisposti dal franchisee turco al franchisor italiano in relazione alle forniture ricevute Gli eventuali interessi di dilazione concessi ai franchisees turchi sui crediti di fornitura commerciale concorrono a formare il reddito d’impresa del franchisor. In aggiunta, essi possono essere anche tassati secondo il regime convenzionale, ovvero con l’aliquota massima del 15 per cento, facendo valere in Italia il relativo credito d’imposta. Tale aliquota si applica se il percettore degli interessi ne è l’effettivo beneficiario e se essi non possono essere imputati ad una stabile organizzazione. In quest’ultimo caso, gli interessi non sono infatti soggetti alla ritenuta convenzionale, ma confluiscono direttamente nel reddito della stabile organizzazione in Turchia. 11.4.3 Imposta sul valore aggiunto L’imposta sul valore aggiunto è stata introdotta in Turchia nel 1985 con la Legge n. 3065 (Turkish VAT Law). Attualmente l’aliquota principale è fissata nella misura del 18%. Sono altresì previste aliquote ridotte dell’1% e dell’8% da applicarsi su particolari categorie di beni e servizi. Dal punto di vista italiano, le prestazioni oggetto dei contratti di franchising hanno principalmente per oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi esercitate nell’ambito di un’attività d’impresa commerciale e quindi rilevano ai fini dell'applicazione dell’IVA italiana. In presenza di un contratto internazionale, l’applicazione di tale tributo è però condizionata anche dal requisito della territorialità, il quale è generalmente legato alla residenza dei soggetti interessati ed al luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Poiché la natura della prestazione rileva diversamente in ordine al momento impositivo ed all’esecuzione degli adempimenti formali strumentali all’applicazione del tributo (fatturazione, ecc.), si distingue a seconda che ci si trovi in presenza di cessioni di beni o di prestazioni di servizi. Cessioni di beni nella normativa Iva italiana Ai sensi dell’art. 8 D.p.r. n. 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni nei confronti di soggetti residenti in Turchia sono considerate cessioni all’esportazione. Come tali, esse sono prive del requisito della territorialità e sono effettuate senza applicazione dell’imposta pur comportando l’obbligo di emissione della fattura. L’effettuazione di cessioni all’esportazione consente agli esportatori abituali di acquistare i beni da esportare nello stato originario o altri beni e servizi senza applicazione dell’imposta nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle analoghe cessioni conseguiti nel corso dell’anno solare precedente (c.d. plafond). Se le merci sono esportate senza passaggio della proprietà e vengono successivamente vendute quando sono allo stato estero (ad es. al momento della consegna in territorio estero), non si verifica il requisito della territorialità e quindi la loro cessione non è soggetta all’IVA italiana e non comporta neppure l’obbligo di emissione della fattura (cfr. art. 7, 2° comma, D.p.r. n. 633/1972). Prestazioni di servizi nella normativa Iva italiana La natura degli accordi di franchising fa sì che il destinatario della prestazione di servizi ne sia generalmente anche il diretto utilizzatore.
Ai fini della rilevanza ai fini dell’IVA delle diverse prestazioni di servizi che possono essere oggetto di un contratto di franchising, si distingue tra: a) Prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivo consistenti in cessioni o concessioni di licenze e simili relative a know-how industriale, modelli, disegni, processi, formule, marchi e insegne. b) Prestazioni di assistenza tecnica, comprese quelle di formazione ed addestramento del personale: quando sono rese nei confronti di un impresa turca, le prestazioni in esame non si considerano rese nel territorio dello Stato italiano, per cui non comportano alcun obbligo formale o sostanziale in tema di IVA. Per le prestazioni diverse dalle prestazioni di consulenza ed assistenza nella formazione e nell’addestramento del personale, nonché di elaborazione e di fornitura di dati, la non territorialità è condizionata alla loro utilizzazione fuori del territorio dello Stato. (art. 7, lett. d) ed f) D.p.r. n. 633/1972). c) Prestazioni di trasporto accessorie alle cessioni di beni oggetto del rapporto: le prestazioni di trasporto connesse alle cessioni di beni forniti in base a tali contratti sono imponibili in Italia in proporzione alla distanza percorsa fino al limite del territorio doganale. d) Eventuali prestazioni di servizi diverse da quelle indicate: l’imponibilità ai fini dell’IVA italiana dipende dal requisito della territorialità, che alla luce della vastità dei casi possibili, deve essere esaminata caso per caso in base all’art. 7 D.P.R. n. 633/1972. 11.4.4 Altre tasse, diritti ed imposte applicate in Turchia Quando il franchisee è costituito da un’impresa locale diversa dal franchisor italiano, le altre tasse e diritti applicati in Turchia non sono direttamente a carico dell’impresa italiana, ma possono influire sulla determinazione dei prezzi di vendita dei beni e dei servizi oggetto del franchising. Detti oneri gravano sul valore cif delle merci e sono suddivisi in: A) Imposta di fabbricazione /importazione - Special Consumption Tax Tale imposta, in vigore dal 1° agosto 2002, ha provveduto a semplificare il sistema turco sostituendo ben 16 tra imposte e tasse prima in vigore, tra le quali le tasse sull’acquisto di automobili e le accise sui carburanti. La Special Consumption Tax colpisce i beni unicamente nel momento della loro produzione o della loro importazione. Sono esentate dall’imposta le esportazioni. Tra i beni soggetti a tale imposta rientrano i derivati del petrolio e solventi, veicoli a motore (automobili, motociclette, elicotteri, aeromobili, navi, yachts), prodotti del tabacco, bevande alcoliche, beni di lusso (pietre preziose, pellicce), elettrodomestici ed armi da fuoco. Nella determinazione della base imponibile non si tiene conto dell’IVA; viceversa la Special Consumption Tax rientra nella base imponibile su cui applicare l’Imposta sul valore aggiunto. Le aliquote della Special Consumption Tax variano tra lo 0,5% e l’84% a seconda dei beni su cui si deve scontare l‘imposta. B) Imposta sul patrimonio immobiliare - Real Estate tax Tale imposta patrimoniale rappresenta il maggior introito per le amministrazioni a livello locale ed è dovuta dalle persone fisiche e dalle società, residenti e non residenti, che vantino diritti di proprietà o altri diritti reali su immobili o terreni situati in Turchia. Per tale ragione essa può interessare solo gli immobili utilizzati per l’esercizio della attività oggetto del franchising.
Capitolo n. 12 Accordi ed operazioni relativi a diritti industriali
Sotto Capitolo n. 12.1 Regime legale
12.1.1 La tutela della propriet à intellettuale ed industriale nell ’ordinamento turco : profili generali A partire dalla metà degli anni ’90, in vista dell’adesione all’Unione doganale europea, la Turchia ha intrapreso una vasta azione legislativa per adeguare il proprio sistema di protezione della proprietà intellettuale ed industriale agli standard europei. Tale azione si è in specie tradotta sia nell’adozione di nuove norme interne finalizzate alla disciplina ed alla tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, sia nell’adesione alle principali convenzioni e trattati internazionali in materia (cfr. Tab. 1 seguente). Il nucleo della disciplina sui diritti industriali è stato adottato nel 1995, con una serie di decreti legge, preceduti, nel 1994, dalla creazione dell’autorità preposta alla gestione amministrativa dei diritti di proprietà industriale. L’Istituto Turco per i Brevetti è stato in specie creato come autorità governativa, dotata di autonomia amministrativa e finanziaria, e legata al Ministero dell’Industria e del Commercio. Accanto alle tradizionali funzioni legate all’esame delle domande di brevetto ed alle procedure di registrazione, l’Istituto ha anche compiti di controllo sugli accordi di trasferimento di tecnologie e sulle licenze in particolare (tra l’altro, provvede alla registrazione degli accordi di licenza, valuta lo sfruttamento delle invenzioni, può agire in qualità di mediatore nella predisposizione degli accordi di licenza e nelle relative controversie, ed essere chiamato come esperto nei giudizi davanti al tribunale). Il processo di riforma del sistema di protezione dei diritti industriali ed intellettuali è tuttora in corso. Nel 2001 il parlamento turco ha introdotto una serie di modifiche alla legge sulla tutela del diritto d’autore estendendo la lista delle opere oggetto di tutela ed aumentando le sanzioni contro la pirateria. Tali ultime riforme sono divenute necessarie a seguito dell'adesione della Turchia all'Accordo sugli Aspetti relativi al Commercio dei Diritti di Proprietà Intellettuale (c.d. Accordo TRIPs). Ulteriori interventi sul piano sanzionatorio sono stati apportati nel 2003. Recentemente, infine, la Turchia si è dotata di una disciplina per la tutela delle topografie di semiconduttori e per la protezione delle nuove specie vegetali. A fronte di una disciplina legislativa in linea con gli standard internazionali, la protezione della proprietà intellettuale ed industriale si rivela tuttavia carente sul piano amministrativo e giudiziario, sebbene ulteriori passi in avanti siano stati compiuti anche in questi settori. In specie nel corso del 2001 sono state istituiti Tribunali speciali per la trattazione di controversie in materie di diritti di proprietà industriale ed intellettuale, con sede ad Istanbul. Si prevede inoltre l’apertura di nuove sedi nelle principali città turche. Tab 1. Convenzioni Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale ed industriale Accordo istitutivo dell’OMPI Accordo di Madrid Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di beni e servizi per la registrazione dei marchi Accordo di Vienna sulla classificazione internazionale degli elementi figurativi del marchio Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie Trattato di cooperazione in materia di brevetti Accordo di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti
Data di firma
Status della Turchia Data di adesione
1883
membro
1995
1967 1891
membro membro
1976 1930
1996
membro
1999
1957
membro
1996
1973
membro
1996
1886
membro
1952
1970
membro
1996
1971
membro
1996
Trattato sul diritto dei marchi Accordo de l’Aja sul Deposito internazionale dei disegni industriali Accordo di Locarno sulla classificazione internazionale dei disegni industriali Accordo istitutivoi dell’OMC(incluso Accordo TRIPs)I Trattato di Budapest sul Deposito dei microorganismi Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo FONTE: OMPI
1994
membro
2005
1925
membro
2005
1968
membro
1998
1994
membro
1995
1977
membro
1998
1973
membro
2000
12.1.2 Diritto d’autore La disciplina sulla protezione delle opere dell’ingegno è contenuta nella legge n. 5846 del 5 dicembre 1951, le cui disposizioni sono state oggetto di successive modifiche, le più significative ad opera delle legge n. 4630 del 21 febbraio 2001, intesa ad adeguare la tutela del diritto d’autore agli standard richiesti dall’Accordo TRIPs cui la Turchia ha aderito nel 1994. Ulteriori modifiche, intese a prevenire la pirateria, sono state apportate nel marzo del 2003. Secondo quanto stabilito dall’art.1, la legge disciplina i diritti morali ed economici spettanti agli autori di opere artistiche ed intellettuali, agli interpeti, ai produttori di fonogrammi, ai produttori di film e spettacoli televisivi. La nozione di opere dell'ingegno comprende le opere letterarie e scientifiche (ivi inclusi i programmi per computer – cfr. art. 2, comma 1 della legge sul diritto d’autore), le opere artistiche, musicali e cinematografiche. La tutela si estende anche alle opere c.d. derivate tra le quali rientrano, oltre alle traduzioni, alle varie forme di adattamento di opere letterarie, musicali e televisive, alle raccolte ed antologie, anche le banche dati. Accanto al diritto morale di rendere pubblica un’opera, di essere menzionato come autore, di opporsi a modifiche che possano danneggiare l’opera stessa ovvero la reputazione dell'autore, la legge tutela i diritti economici dell’autore, tra i quali il diritto di sfruttare in via esclusiva l’opera dell’ingegno, mediante riproduzione, distribuzione, esecuzione in pubblico, trasmissione via etere. I diritti economici sono limitati nel tempo; in specie l’esclusiva è garantita per l’intera vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte. 12.1.3 Brevetti Il sistema brevettuale turco, disciplinato dal Decreto legge n. 551 del 1995, comprende sia i brevetti per invenzioni che i brevetti per modelli industriali. A) Il brevetto per invenzioni : contenuto del diritto di esclusiva e requisiti di brevettabilit à L’estensione della tutela accordata al brevetto ed i requisiti di brevettabilità ricalcano la disciplina prevista dalla convenzione di Monaco ed adottata dalla maggior parte dei paesi europei. Il brevetto per invenzione attribuisce al titolare il diritto esclusivo di sfruttare l’invenzione e dunque il diritto di impedire a terzi qualunque impiego non autorizzato dell’invenzione oggetto di tutela, in particolare la produzione, la vendita o l'importazione di prodotti brevettati o di prodotti ottenuti tramite processi oggetto di brevetto. Per essere brevettabile l’invenzione deve essere nuova, suscettibile di applicazione industriale e originale, cioè non desumibile dallo stato dell’arte. Non sono brevettabili le teorie scientifiche ed i metodi matematici, piani principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali, le opere artistiche e letterarie ed i programmi per computer, i sistemi di gestione di dati, i metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici applicabili al corpo umano ed animale. Infine non sono brevettabili le invenzioni contrarie all’ordine pubblico ed al buon costume. B) La procedura di brevettazione : brevetto con esame e brevetto senza esame La domanda di brevetto, corredata dalla necessaria documentazione deve essere presentata all’Istituto turco per i brevetti e la data di presentazione vale a far scattare la tutela dell’invenzione. Sono fatti salvi i diritti di priorità riconosciuti dalla Convenzione di Unione di Parigi, sia nel caso di presentazione di una precedente domanda di brevetto in uno degli stati aderenti alla Convenzione di
Parigi, sia nel caso di precedente presentazione dell’invenzione nell’ambito di una manifestazione fieristica di carattere nazionale o internazionale. Il diritto di priorità può essere fatto valere a condizione che non siano trascorsi più di dodici mesi dalla data di deposito della precedente domanda di brevetto o dalla data di esposizione dell’invenzione; colui che intende far valere la priorità unionista ha l’onere di fornire le relative prove, in specie il certificato di priorità rilasciato dall’autorità brevettuale straniera ovvero dall’ente fieristico (con traduzione in lingua turca). A seguito di un esame preliminare di carattere formale, -comunque entro diciotto mesi dalla data di presentazione- la domanda viene pubblicata sul Bollettino dei brevetti. Successivamente, su istanza dell’interessato e previo pagamento delle commissioni dovute, l’Istituto provvede a svolgere una ricerca, anche avvalendosi di istituzioni estere, sullo stato dell'arte nella materia in cui dovrebbe applicarsi l’invenzione, ricerca che vale anche a verificare la novità dell’invenzione. Il rapporto di ricerca è anch’esso oggetto di pubblicazione sul Bollettino dei Brevetti, per consentire ai terzi interessati di proporre osservazioni, alle quali l’inventore che ha presentato domanda di brevetto è autorizzato rispondere, eventualmente modificando l’istanza originaria. Il rilascio del brevetto può avvenire secondo una duplice procedura, rispettivamente con o senza esame. Nel primo caso (brevetto con esame ), l’esame che deve essere richiesto dall’inventore entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione del rapporto di ricerca, è volto ad accertare i requisiti di brevettabilità; il brevetto così rilasciato ha durata di 20 anni. Nel secondo caso (brevetto senza esame) - tale procedura opera in via residuale quando manchi una tempestiva richiesta di esame da parte dell’interessato - il brevetto viene rilasciato senza ulteriori verifiche sui requisiti di brevettabilità, ed ha durata di 7 anni. C) Il brevetto per modelli industriali Il Decreto legge n. 551, citato, estende la tutela brevettuale anche ai modelli di utilità, con talune peculiarità. Ad esempio coerentemente con la tradizionale visione del modello di utilità quale invenzione minore, secondaria, la legge prescrive i medesimi requisiti di brevettabilità con l’eccezione dell’originalità. Si richiede quindi che il modello sia nuovo ed idoneo all'applicazione industriale ma non che sia frutto di un’attività creativa originale. In secondo luogo occorre precisare che il rilascio del brevetto avviene sempre senza esame ed attribuisce una tutela decennale. 12.1.4 Disegni industriali e modelli ornamentali I disegni industriali e i modelli ornamentali sono oggetto di una disciplina specifica, contenuta nel Decreto n. 554 del 1995, intesa a tutelare alcune caratteristiche esteriori del prodotto, quali linee, colori, forme, materiali, nonché qualunque altra caratteristica percepibile dai sensi. Per l’accesso alla tutela la legge richiede che il disegno sia nuovo ed abbia un carattere individuale, ossia determini un'impressione complessiva, nell’utilizzatore informato, diversa da quella prodotta da altro disegno già registrato o altrimenti di dominio pubblico. A) La procedura di registrazione Titolo costitutivo del diritto di esclusiva non è il brevetto, come per i modelli di utilità, bensì la registrazione (analogamente ai marchi). La domanda di registrazione deve contenere oltre i dati identificativi del richiedente, una descrizione del disegno, da corredare con disegni o dipinti o foto o altra forma di rappresentazione grafica. Occorre altresì allegare la ricevuta del pagamento delle commissioni dovute. L’Ufficio procede ad un esame preliminare formale essenzialmente volto ad accertare la completezza della documentazione prodotta e in un secondo momento ad un esame sostanziale, inteso ad accertare se il disegno di cui si chiede la registrazione sia qualificabile come tale secondo la definizione contenuta nell’art.5 del Decreto legge n. 554, citato. Qualora l’esame accerti la conformità del disegno ai requisiti di legge, la domanda viene pubblicata sul relativo Bollettino. Dalla data di pubblicazione i terzi hanno sei mesi di tempo per proporre eventuali opposizioni, basate sull’invalidità del disegno. Le opposizioni, unitamente ad eventuali repliche del richiedente sono oggetto di un ulteriore esame, al termine del quale l’Ufficio decide se procedere o meno alla registrazione del disegno. Il disegno registrato è tutelato per dieci anni; allo scadere di tale termine la registrazione può essere
rinnovata per periodi successivi di 5 anni, fino ad un massimo di 25 anni complessivi di tutela. 12.1.5 Marchi A) Contenuto del diritto e requisiti di registrabilit à La registrazione del marchio attribuisce al titolare il diritto esclusivo all’uso del marchio registrato quale segno distintivo di beni e servizi. Rientra in specie nel contenuto del diritto, oltre alla facoltà di vietare a terzi l’uso di marchi simili o affini, su prodotti identici o simili (al fine di evitare il rischio di confusione del consumatore), anche la facoltà di vietare a terzi l’uso di marchi identici o affini su prodotti diversi, quando tale uso sia idoneo a danneggiare la rinomanza del marchio registrato. La disciplina sui marchi è contenuta nel Decreto n. 556 del 1995. Possono costituire oggetto di marchio i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente o mediante altro mezzo descrittivo idoneo alla riproduzione ed alla comunicazione al pubblico. Secondo l’art. 7 del Decreto legge n. 556, citato, non sono registrabili come marchi i simboli privi di capacità distintiva, ovvero uguali o simili ad altri già registrati, i simboli meramente descrittivi di caratteristiche e qualità del prodotto, i simboli il cui uso sia vietato dalla Convenzione di Unione di Parigi, i simboli religiosi, i simboli che possiedano un valore storico o culturale di interesse pubblico, ed infine i simboli il cui uso sia contrario all’ordine pubblico o al buon costume. Legittimati a chiedere la tutela accordata dalla legge sono le persone fisiche o giuridiche residenti, o che abbiano uno stabilimento commerciale o industriale sul territorio dello stato, ovvero i soggetti non residenti che siano legittimati in virtù delle disposizioni della Convenzione di Parigi o, in via residuale, gli stranieri, a condizione di reciprocità. B) La procedura di registrazione La procedura di registrazione prevede che la relativa domanda sia inoltrata all’Istituto turco per i Brevetti, che, come già ricordato, ha competenza per tutti i diritti di proprietà industriale. La domanda deve essere accompagnata da una serie di documenti, tra i quali la descrizione del marchio, con degli esemplari suscettibili di pubblicazione o di riproduzione, le ricevute che attestino il pagamento delle commissioni dovute, un certificato che attesti il tipo di attività svolto dal richiedente. In caso di rivendicazione di priorità (sia per presentazione di altra domanda di registrazione di marchio in uno degli stati aderenti alla Convenzione di Unione, sia per presentazione del marchio come segno distintivo di prodotti nell’ambito di esposizioni o fiere svoltesi sul territorio dello stato o in altro stato aderente alla Convenzione di Unione di Parigi nei 6 mesi precedenti) il richiedente deve fornire la documentazione che comprovi la precedente presentazione della domanda o del prodotto marchiato. Dopo un esame preliminare di carattere formale, che può condurre alla richiesta di integrazione della domanda o della documentazione allegata, l’Ufficio procede ad un esame sostanziale inteso ad accertare che il segno non rientri tra quelli per i quali vige il divieto di registrazione ai sensi dell’art.7 del Decreto legge n.556, citato. Ove l’esame si concluda in senso positivo, e dunque il simbolo risulti registrabile, l’Ufficio procede alla pubblicazione della domanda sul relativo Bollettino. In assenza di opposizione da parte di terzi, o quando queste non siano accolte, l’iter si conclude con la registrazione del marchio. La decisione amministrativa di accettazione o diniego di registrazione può essere impugnata davanti all’autorità giudiziaria competente. Il marchio registrato è protetto per dieci anni; allo scadere di tale termine la registrazione può essere rinnovata per successivi periodi di dieci anni, senza limiti. 12.1.6 Segni Geografici L’ordinamento turco ha previsto un’espressa tutela anche per i segni geografici. La disciplina, contenuta nel Decreto n. 555 del 1995, tutela i segni che indichino l’origine di un prodotto, quando tale prodotto possieda una specifica qualità o reputazione o altra caratteristica attribuibile al luogo, area, regione o stato d’origine. Legittimati a chiedere la tutela accordata ai segni geografici sono le persone fisiche o giuridiche, residenti o che abbiano uno stabilimento commerciale o industriale sul territorio dello stato, ovvero i soggetti non residenti che siano legittimati in virtù delle disposizioni della Convenzione di Parigi o, in via residuale, gli stranieri a condizione di reciprocità.
Sono previsti due distinti regimi di tutela a seconda che il segno geografico sia qualificabile come (a) denominazione d'origine o (b) indicazione geografica. Il nome del luogo o della regione d’origine viene definito denominazione d’origine nel caso di prodotti che provengano da una regione o un’area geograficamente individuata, che possiedono caratteristiche indissolubilmente legate a fattori umani o ambientali tipici dell’area in questione ed il cui processo di produzione si svolga nei confini della regione di provenienza. Il nome dell’area o regione di provenienza viene invece definito indicazione geografica nel caso di prodotti provenienti da un’area o regione ben definita, che possiedano qualità reputazione o altra caratteristica connessa al luogo d’origine, e di cui almeno una delle attività di produzione elaborazione o preparazione abbiano luogo nella regione interessata. In assenza delle caratteristiche sopra menzionate i segni geografici non possono essere tutelati. L’art.5 del Decreto n.555, citato, vieta altresì che possa essere accordata tutela a nomi che siano divenuti una denominazione comune di prodotti, ovvero a nomi di piante o animali che possano indurre confusione nei consumatori o infine a simboli che risultino contrari all’ordine pubblico o a principi morali. Quanto al contenuto della tutela, l’art.15 del Decreto n.555, citato, stabilisce che il titolare di un diritto sul segno geografico ha la facoltà di vietare a terzi l’uso commerciale diretto o indiretto di un nome registrato con riferimento a prodotti similari o analoghi o comunque qualunque impiego del segno idoneo o danneggiare la reputazione del segno registrato. Il titolare del segno geografico è altresì legittimato a vietare a terzi l’uso di denominazione geografiche false o fuorvianti o anche l‘uso di denominazioni geografiche che, pur corrispondendo al vero, tuttavia siano idonee a produrre una falsa impressione nel pubblico circa l’origine del prodotto. La domanda di tutela può essere presentata dal produttore, da un’associazione di consumatori o da organismi pubblici che abbiano una relazione qualificata o con il prodotto o con la regione geografica. La domanda, da inoltrarsi all’Istituto nazionale turco per i Brevetti si intende presentata alla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione è preceduta da un esame formale e sostanziale della domanda. Dopo la pubblicazione l’Istituto provvede alla registrazione del segno; si tratta tuttavia di una registrazione provvisoria che assumerà valore definitivo solo in assenza di obiezioni ovvero quando le opposizioni vengano rigettate dall’Istituto, eventualmente dopo un riesame della domanda. La tutela accordata dalla registrazione ha durata illimitata in virtù del carattere anonimo del segno geografico. 12.1.7 Il trasferimento internazionale di tecnologia nell ’ordinamento turco : autonomia privata e controllo pubblico Secondo l’ampia definizione contenuta nel regolamento CE n.772/2004 del 27 aprile 2004 (che ha abrogato il Regolamento n.240/96 del 31 gennaio 1996) per “accordo di trasferimento di tecnologia” si intende “un accordo di licenza di brevetto, un accordo di Know-how, un accordo di licenza di diritti d’autore sul software o un accordo misto di licenza di brevetto, di know-how o di diritti d’autore sul software, compreso qualsiasi accordo di questo tipo contenete disposizioni relative alla vendita, all’acquisto di prodotti o relative alla concessione in licenza di altri diritti di proprietà di beni immateriali o alla cessione di diritti di proprietà di beni immateriali, a condizione che tali disposizioni non costituiscano l’oggetto primario dell’accordo e siano direttamente collegate alla produzione dei prodotti contrattuali: sono considerati accordi di trasferimento di tecnologia anche le cessioni di brevetti, di know-how, di diritti d’autore sul software o una combinazione di questi, ove parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimanga a carico del cedente, in particolare quando il corrispettivo della cessione dipende dal fatturato realizzato dal cessionario per i prodotti realizzati utilizzando la tecnologia ceduta, dai quantitativi prodotti o dal numero di atti di utilizzazione della tecnologia in questione”. Con il termine tecnologia si fa quindi riferimento al complesso di conoscenze tecniche, esperienze, formule, progetti, che l'impresa possiede ed impiega in un dato ciclo produttivo o altro processo industriale. Si tratta di beni di carattere immateriale, coperti o meno da diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, disegni, modelli), i quali concorrono alla formazione del patrimonio dell’impresa. Il “trasferimento di tecnologia” consente la circolazione delle innovazioni, facendo acquisire all’imprenditore destinatario del trasferimento dati, informazioni e conoscenze nuove, che accrescono la produttività e l’efficienza della sua azienda. Il trasferimento può avvenire seguendo tipologie contrattuali differenti ed in particolare o mediante vendita
pura e semplice o, più frequentemente, mediante contratti di licenza, con i quali il titolare dei beni immateriali in oggetto, brevetti, marchi, know-how, pur conservandone la proprietà, concede al licenziatario il diritto di utilizzarli nella propria attività (godimento). Contenuto essenziale di ogni contratto di licenza è dunque la concessione in uso di brevetti, marchi, know-how. A tale contenuto accedono poi una serie di clausole, eventuali, volte a tutelare il licenziatario (ad es. esclusiva territoriale, garanzia della qualità della tecnologia licenziata, garanzia dei risultati), o il licenziante (obbligo di mantenere segrete le informazioni e conoscenze acquisite, obbligo di servirsi della tecnologia solo nei limiti contrattuali, divieto di concorrenza, etc.). La Turchia è stato ed è tuttora essenzialmente un paese importatore di tecnologia, sebbene negli ultimi anni si sia assistito ad un notevole sforzo per incentivare la ricerca in loco e quindi l’autonomo sviluppo di nuova tecnologia. Tali sforzi si sono tradotti nella creazione di istituti di ricerca che operano in collaborazione con istituti stranieri e con le locali università e nella previsione di varie forme di incentivi per le imprese che investano in ricerca e sviluppo. Ciononostante, come testimoniano le statistiche su numero di brevetti rilasciati a residenti e non residenti, l’importazione dall’estero resta il fattore principale di acquisizione di nuova tecnologia. Il processo di liberalizzazione dell’economia, iniziato negli anni ’80 e tuttora in corso ha interessato anche il settore dei trasferimenti di tecnologia. Fino al 2003 infatti gli accordi di licenza di brevetti e gli accordi di know-how nonché gli accordi di cessione di diritti industriali stipulati tra imprese residenti e imprese non residenti erano soggetti a registrazione presso La Direzione Generale per gli Investimenti esteri, ufficio del Sottosegretariato del Ministero del Tesoro. Il consenso per la registrazione era subordinato al controllo dell’accordo di trasferimento di tecnologia, inteso a verificare l’assenza di clausole particolarmente restrittive della libertà del licenziatario (in particolari clausole che imponevano limiti alle esportazioni ovvero alla quantità di beni prodotti con la tecnologia licenziata, o limiti di prezzo, clausole che prevedessero un canone minimo ovvero l’automatica acquisizione da parte del licenziante di eventuali miglioramenti della tecnologia licenziata sviluppati dal licenziatario). L’approvazione poteva essere altresì condizionata all’inserimento nell’accordo di trasferimento di clausole di tutela del licenziatario, quali la previsione dell’obbligo in capo al licenziante di fornire tutta l'assistenza tecnica necessaria per lo sfruttamento della tecnologia oggetto di licenza, la prestazione di garanzie in ordine alla validità dei diritti di brevetto oggetto di licenza, alla qualità della tecnologia licenziata ed eventualmente penali per l'inadempimento degli obblighi di garanzia. In questo quadro normativo si è ora inserita la legge n. 4875 del 2003, c.d. legge sugli Investimenti esteri diretti, che ha inteso liberalizzare gli investimenti esteri, eliminando o snellendo le procedure burocratiche. A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 4875, citata, la Direzione Generale per gli Investimenti Esteri non ha più compiti di controllo bensì di monitoraggio e di raccolta di dati a fini statistici e programmatici. Gli accordi di licenza di know-how ed in generali gli accordi di trasferimento di tecnologia nell’ampia accezione sopra ricordata non devono più essere registrati presso la Direzione Generale per gli Investimenti Esteri. Restano salvi eventuali obblighi di registrazione presso le competenti autorità, a carico delle imprese residenti, previsti dalle singole leggi sui vari diritti di proprietà industriale ed intellettuale.
Sotto Capitolo n. 12.2 Regime fiscale
12.2.1 Il regime fiscale delle importazioni di tecnologia nell ’ordinamento turco A) La tassazione di royalties e commissioni pagate alle imprese non residenti La normativa fiscale turca adotta per i soggetti non residenti il principio della “source–base taxation”, in base al quale sono assoggettati a tassazione solo i redditi che si considerino prodotti sul territorio dello stato. In specie royalties e commissioni pagate da soggetti residenti ad imprese non residenti a fronte della concessione in uso di brevetti, marchi, modelli e disegni industriali ovvero della cessione o licenza di tecnologia, non brevettata ma coperta da segreto si considerano redditi prodotti nel territorio dello stato e, come tali, assoggettati a tassazione mediante applicazione di una ritenuta alla fonte, in misura e con modalità variabili in funzione sia della natura del compenso (sia esso royalty o commissione) e quindi della qualificazione reddituale, sia del tipo contrattuale usato per l’importazione di tecnologia. In dettaglio, i corrispettivi contrattuali convenuti in dipendenza di licenze di brevetto, di marchio o di altro diritto di proprietà industriale o intellettuale – royalties - sono qualificabili come “redditi derivanti da beni immateriali” e scontano una ritenuta del 22%, in genere ridotta in via convenzionale. Con particolare riferimento alla Convenzione Italia-Turchia, la ritenuta sulle royalties si applica con l’aliquota del 10%. Nel caso di contratti di cessione di diritto industriale o intellettuale la ritenuta standard è del 25% (convenzionalmente ridotta al 10%). Per contro i compensi corrisposti a fronte di servizi di assistenza tecnica sono considerati “redditi derivanti da attività professionale”; tali redditi si considerano prodotti sul territorio turco quando siano resi sul territorio dello stato da una società non residente tramite una stabile organizzazione in Turchia, ovvero quando la prestazione del servizio sia resa per un periodo di tempo superiore a 183gg in un arco temporale di 12 mesi continuati. In presenza delle condizioni sopra menzionate i compensi per servizi di assistenza versati a imprese non residenti sono assoggettati a ritenuta alla fonte con l’aliquota del 22%. B) Il trattamento fiscale dei costi sostenuti dall ’impresa residente acquirente In generale l’ordinamento turco consente la deduzione di tutte le spese sostenute per la produzione del reddito d’impresa. Devono quindi considerarsi deducibili anche i canoni e le commissioni versate a fronte di contratti di licenza di brevetto, di marchi, know-how. Nel caso in cui l’importazione di tecnologia avvenga tramite contratti di cessione, il costo d’acquisto dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale potrà essere ammortizzato secondo le regole ordinarie, e dunque in base alla vita utile del bene medesimo. 12.2.2 Il regime fiscale dei trasferimenti internazionali di tecnologia nell ’ordinamento italiano I proventi conseguiti dall’impresa italiana a fronte del trasferimento all’estero di tecnologia mediante contratti di licenza concorrono alla formazione del reddito di impresa secondo le regole ordinarie, a prescindere dalla loro qualificazione in termini di canoni per la concessione di diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, marchi, brevetti, know-how, ovvero di commissioni per la prestazione di servizi di assistenza tecnica (la diversa qualificazione potrebbe invece rilevare qualora il soggetto percipiente non fosse imprenditore), nonché a prescindere dalla loro corresponsione secondo scadenze periodiche o in unica soluzione. Il corrispettivo pattuito viene computato al lordo, restando salva la facoltà dell’impresa di dedurre i costi sostenuti per lo sviluppo della tecnologia trasferita in via analitica secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Va ricordato che, qualora il trasferimento avvenga mediante cessione pura e semplice, il corrispettivo concorrerà alla formazione del reddito di impresa secondo la norma sulle plusvalenze (art. 86 Tuir).
Naturalmente, trattandosi di redditi di fonte estera, è riconosciuto un credito di imposta per le eventuali imposte pagate nello stato turco.
Capitolo n. 13 Produzione con presenza in Turchia
L’instaurazione di una presenza diretta sul territorio turco può avvenire tramite diversi percorsi, con conseguenti differenti riflessi sotto il profilo fiscale. La legge sugli investimenti esteri del 17 giugno 2003 ha innovato lo scenario, prevedendo tra l’altro che non sia più necessaria alcuna autorizzazione preventiva per effettuare investimenti esteri nel Paese. Si è pertanto giunti ad un'assoluta liberalizzazione del mercato, connotata da elementi decisamente innovativi quali, ad esempio, l’abolizione del capitale minimo di apporti stranieri in società di diritto turco, in precedenza fissato in 50.000 dollari, e l’abolizione dei requisiti di approvazione preventiva per la creazione di un’impresa. La nuova legge ha altresì confermato l’assenza di limiti alla composizione dell’azionariato, la libertà di circolazione per profitti, compensi, royalty, e libero rimpatrio dei capitali, nonché un marcato snellimento delle procedure burocratiche in precedenza richieste in materia di licenze, trasferimenti di know-how ed assistenza tecnica, contratti di management. Oltre ad offrire definizioni di investimento e di investitore conformi ai canoni internazionali, la nuova legge ha poi il pregio di aver fatto venir meno le richieste approvazioni da parte dell’Autorità turca, con il risultato che oggi la procedura per costituire una società a capitale straniero in Turchia è esattamente identica a quella in essere per le società di diritto locale. In sostanza, si è passati da un sistema autorizzativo preventivo ad un sistema che prevede il mero monitoraggio a posteriori da parte dell’Autorità governativa, chiamata unicamente a raccogliere dati che possano essere rilevanti al fine di ridefinire la politica verso gli investimenti esteri della Turchia. Permangono, ovviamente, alcune eccezioni riguardanti soprattutto particolari settori considerati strategici, nei quali la partecipazione da parte di investitori stranieri è ancora vincolata. Nelle comunicazioni (radio e televisione), ad esempio, è ammesso solo il 20% di partecipazione straniera, mentre nell’aviazione e nel trasporto marittimo solo 49%. Il settore postale e i monopoli di Stato non sono accessibili a partecipazioni straniere, mentre occorrono permessi particolari per attività minerarie, di servizi e finanziarie.
Sotto Capitolo n. 13.1 Acquisizione di partecipazioni di una società turca già esistente
Come detto, attualmente l’acquisto integrale o parziale di una società o di un’attività d’impresa esistente da parte di soggetti non residenti non richiede particolari modalità. Di norma lo strumento più utilizzato per avviare un’attività imprenditoriale in Turchia è il ricorso alle società di capitali, dotate di responsabilità limitata. Come già esposto in precedenza, trattasi in particolare delle società per azioni (Anonim Sirket o AS) con capitale sociale minimo di 50.000 YTL, pluralità di almeno 5 soci, e con possibilità di quotazione in Borsa nel caso di azionariato diffuso ad almeno 100 soci; ovvero delle società a responsabilità limitata (Limited Sirket o LS), con capitale sociale minimo di 5.000 YTL, almeno 2 soci e non più di 50. Va rammentato, però, che per queste ultime le quote non sono liberamente trasferibili, ma richiedono il consenso di soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale; tali società non possono poi operare nel comparto assicurativo (Cfr. par. 1) . Sotto il profilo più strettamente fiscale, l’acquisizione di partecipazioni di società turche ad opera di un non residente non comporta particolari conseguenze in relazione alle principali imposte, salvo che ciò avvenga tramite una fusione, i cui riflessi fiscali sono di notevole rilievo, interessando la disciplina dei profitti ed accantonamenti, delle perdite, oltreché dell'imposta sul valore aggiunto, come peraltro già illustrato in precedenza. L’acquisizione della titolarità di partecipazioni in una società turca comporta invece alcune conseguenze in ordine alla tassazione dei dividendi, posto che, come ricordato nella parte statica, sui dividendi distribuiti a società non residenti si deve operare una ritenuta del 10%. Nessuna ritenuta deve essere operata se i dividendi sono percepiti da una stabile organizzazione, di una società straniera, situata in territorio turco. La ritenuta è ridotta dal 10% al 5% sui dividendi pagati da società turche a società straniere che si qualificano per l’esenzione prevista dall’International holding regime. È da rilevare, tuttavia, che secondo la normativa della Convenzione vigente tra Italia e Turchia, la ritenuta, a norma dell’art. 10, non può superare il 15%, senza dimenticare però che le disposizioni convenzionali su dividendi, interessi, canoni e capital gain, non si applicano nel caso in cui il percettore eserciti nell’altro Stato contraente (Stato della fonte) una attività commerciale o industriale o una libera professione tramite una stabile organizzazione ed il diritto o il bene, che genera i proventi, si ricolleghi all’attività ivi esercitata; in tal caso la potestà impositiva spetta all’altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. In ogni caso, i dividendi corrisposti concorreranno a formare il reddito del percipiente italiano, secondo le regole dettate dalla normativa nazionale: esclusione dalla base imponibile sul 95% o sul 60% dei dividendi a seconda che il soggetto percettore sia una società di capitali (art. 89 Tuir), ovvero una società di persone o un imprenditore individuale (art. 59 comma 2 Tuir) o una persona fisica avente una partecipazione qualificata nella società turca erogante (art. 68 comma 3 Tuir).
Sotto Capitolo n. 13.2 Costituzione di unità locali e sedi secondarie
Una prima presenza stabile in Turchia può essere costituita tramite l’apertura di un “ufficio di rappresentanza”, attraverso il quale, però, non è consentito lo svolgimento di attività commerciali. È necessaria, comunque, la preventiva registrazione dell’ufficio presso l’Autorità governativa turca per ottenere la quale l’operatore estero deve produrre: -certificato di vigenza della società rappresentata dall’ufficio di rappresentanza, asseverato dal Consolato turco nel paese di provenienza; -informazioni dettagliate sull’attività dell’ufficio ed il numero e mansione degli addetti; -procura rilasciata al rappresentante dell’ufficio per operare e -lettera di impegno finanziario, volta a chiarire che la società estera si farà carico in toto delle obbligazioni finanziarie assunte o generate dall’ufficio, mettendo a disposizione la valuta convertibile richiesta. L’investitore estero può operare in Turchia anche attraverso una filiale a condizione che la ragione sociale ne chiarisca la natura di filiale e la stessa sia registrata presso il registro società e la Camera di Commercio. A tal fine è necessario produrre un certificato di vigenza della società madre, asseverato dal Consolato turco nel paese di provenienza, ed un bilancio dell’esercizio pregresso. Sotto il profilo fiscale, l’apertura di un’unità locale o di una sede secondaria non comporta di per sé l’applicazione di particolari tributi. Per quanto riguarda l’assoggettamento alle imposte sui redditi, la costituzione di una unità locale o sede secondaria in Turchia è considerata come allocazione di una stabile organizzazione sul territorio, come tale soggetta all’imposta sui redditi e alle altre imposte che colpiscono le società operanti sul territorio nazionale. La società estera che esercita attività imprenditoriale in Turchia tramite una organizzazione di questo tipo è, tuttavia, soggetta a tassazione unicamente sui redditi di fonte turca. La costituzione di una entità autonoma sul territorio turco, nelle forme della unità locale o della sede secondaria, comporta, inoltre, che l’attività svolta da questa entità sia soggetta alle imposte indirette, al pari di quelle svolte sul territorio nazionale dalle società residenti.
Sotto Capitolo n. 13.3 Costituzione di società controllate
Se la società estera intende invece costituire una società controllata, più probabilmente nelle forme della società per azioni (Anonim Sirket o AS) ovvero della società a responsabilità limitata (Limited Sirket o LS), deve osservare gli stessi adempimenti previsti per la costituzione di tali società da parte dei residenti. Salvo specifiche limitazioni per alcune attività considerate strategiche, sotto il profilo civilistico le persone giuridiche straniere vengono equiparate a quelle turche, con pressoché identiche modalità di costituzione che comportano ovviamente, la presentazione di varia documentazione. Sul punto si rinvia comunque a quanto esposto nella sezione dedicata al sistema commerciale. Sotto il profilo fiscale, la società controllata costituita dalla società estera viene considerata a tutti gli effetti una società turca e, come tale, è soggetta a tutte le norme che regolano la tassazione delle società residenti, per le quali si rinvia all'apposita sezione dedicata al sistema fiscale.
Sotto Capitolo n. 13.4 Joint Ventures
Un altro modo di operare sul territorio turco da parte di investitori stranieri è quello di costituire una joint venture con imprenditori locali. Si tratta, in questo caso, della creazione, sulla base di un accordo scritto finalizzato alla realizzazione di uno specifico progetto in un tempo definito, di una entità autonoma, costituente un soggetto di diritto diverso dalle persone (fisiche o giuridiche) che lo compongono. È necessario, tuttavia, che almeno uno dei membri della joint venture sia una società soggetta alla relativa imposta. Sotto il profilo fiscale, la joint venture costituisce una entità autonoma, come tale soggetta ad imposizione diretta ed indiretta, ma che, secondo la normativa turca, non possiede, tuttavia, personalità giuridica e non può quindi essere titolare di diritti di proprietà.
Capitolo n. 14 Prospetti di sintesi
SISTEMA FISCALE
Imposta sui redditi delle persone fisiche
Imposta sui redditi societari
Principali componenti della base imponibile
Altre informazioni di interesse sull’imposizione societaria
IVA
Altri principali tributi
Periodo d’imposta: dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Soggetti passivi: 1) persone fisiche residenti (coloro che hanno il proprio domicilio legale nel paese oppure coloro che siano rimasti in Turchia per un periodo continuativo di 6 mesi durante l’anno solare), tassate su tutti i redditi ovunque prodotti; 2) persone fisiche non residenti , tassate sui redditi di fonte turca. Aliquote: (i) progressive per scaglioni di reddito, distinzione tra i redditi da salari e stipendi, aliquote comprese tra il 15% (redditi fino a 6.600 YTL) e il 35% (redditi oltre 78.000 YTL), e redditi diversi da salari e stipendi, aliquote comprese tra il 20% (redditi fino a 6.600 YTL) e il 40% (redditi oltre 78.000 YTL). In alcuni casi sono previste ritenute alla fonte (si veda par. 6.2), con aliquote differenziate in relazione alla tipologia di reddito, e al percettore (residente o meno). Soggetti passivi: (i) società residenti, (società con sede legale o sede effettiva dell’amministrazione in Turchia) soggette ad imposta per tutti i redditi ovunque prodotti; (ii) società non residenti , soggette ad imposta per i redditi di fonte turca. Aliquota: (i) Società residenti: 30% (aliquota ordinaria dal 1° gennaio 2005, in precedenza l’aliquota era fissata al 33%). In molti casi sono previste ritenute alla fonte (si veda par. 7.3.1. e ss.), con aliquote differenziate in relazione alla tipologia di reddito (tra 0% e 24%). (ii) Società non residenti : 30% (ordinaria). Dichiarazione dei redditi: annuale entro il 15 aprile di ogni anno, oppure entro il giorno 15 del quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio per le società il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare (dal 1° gennaio 2005 è consentito l’invio delle dichiarazioni anche per via telematica). Liquidazione dell’imposta: quattro acconti trimestrali, calcolati applicando l’aliquota del 30% sui redditi tassabili prodotti in ciascun trimestre e che devono essere rispettivamente liquidati e versati entro il 10 ed il 17 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Se gli acconti complessivamente versati sono superiori al carico fiscale effettivo, la differenza può essere utilizzata in compensazione per altre imposte e solo in seguito se ne può chiedere il rimborso. 1) Società residenti: Dividendi: esenti se distribuiti da società residenti in Turchia a società residenti. Dal 1° gennaio 2005 in Turchia è stato introdotta una analoga esenzione integrale sui dividendi di fonte estera percepiti da società residenti e sui redditi derivanti da stabili organizzazioni all’estero di società turche. Plus/minusvalenze : le plusvalenze realizzate sono generalmente trattate alla stregua dei normali ricavi d’impresa e tassate quindi con aliquota del 30%. Un particolare regime di esenzione è previsto per le plusvalenze realizzate a seguito dello smobilizzo di proprietà immobiliari o partecipazioni da parte di società residenti. In particolare per le partecipazioni si ha esenzione quando vengono rispettati particolari requisiti di possesso (si veda par. 7.3.4.). Ammortamenti: diverse aliquote che variano dal 2% al 33%, fissate dal Ministero delle Finanze, in relazione alle tipologie di immobilizzazioni (materiali e immateriali). È ammesso l’ammortamento ad aliquote costanti oppure quello ad aliquote decrescenti. Inflazione : E’ previsto un sistema di adeguamento dei valori fiscali per tenere conto degli elevati tassi di inflazione (Inflation Accounting – cfr. par. 7.3.2). 2) Società non residenti : Dividendi di fonte turca : soggetti a ritenuta del 10%. Interessi di fonte turca: ritenute variabili dallo 0% al 24%. Dal 2006 sarà introdotta l’aliquota del 15%. Royalties di fonte turca: la ritenuta da applicarsi sulle royalties corrisposte a soggetti stranieri è del 22% (per la sola concessione del diritto d’uso) oppure del 25% (per la vendita del diritto). Altre ritenute: (i) ritenuta del 5% sui compensi per servizi tecnici nel settore petrolifero (ii) ritenuta del 22% sui pagamenti ricevuti per affitti di beni mobili ed immobili. Perdite fiscali: riporto in avanti (carry forward) per 5 anni, non previsto il riporto all’indietro (carry back). Normativa CFC: non prevista. Consolidato fiscale per i gruppi : non previsto. Transfer pricing : manca normativa in materia (si veda par. 7.7). Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni : stipulate con 58 paesi (tra cui l’Italia), 3 non ancora in vigore. Paese non black -listed per la normativa italiana : non è quindi applicabile la disciplina italiana per le CFC né quella per l’indeducibilità dei costi relativi ad operazioni con paradisi fiscali. L’imposta si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi (nonché sulle importazioni)effettuate da soggetti esercenti attività di lavoro autonomo o attività industriali, commerciali e agricole in territorio turco. La base imponibile è solitamente rappresentata dal corrispettivo. L’aliquota ordinaria è del 18%, sono altresì previste delle aliquote ridotte dell’1% e dell’8%– Si veda par. 9.1. Imposta di fabbricazione/importazione (par. 9.2). Imposta sul patrimonio immobiliare (par. 9.3). Altre imposte minori (par. 9.4).
Incentivi agli investimenti esteri
Le agevolazioni fiscali sono in particolare incentrate sulla localizzazione nelle zone franche (par. 1.2.3, 1.2.4), e sul meccanismo della deduzione per investimenti da intendersi come esclusione dalla base imponibile dell’ammontare dei ricavi corrispondenti all’agevolazione concessa a fronte di nuovi investimenti in beni capitale (par. 7.5).
Capitolo n. 15 Elenco zone franche
DIRETTORATI DELLE ZONE FRANCHE ADANA-YUMURTALIK FREE ZONE DIRECTORATE P.K.10 01920 Ceyhan/ADANA Tel: (+90 322) 634 20 80 634 20 82 634 20 70 Fax : (+90 322) 634 20 71 E-mail:
[email protected] AEGEAN FREE ZONE DIRECTORATE Akçay Cad.No:144/1 Gaziemir/IZMIR Tel : (+90 232) 251 02 44-251 54 54 Fax : (+90 232) 251 16 62 E-mail:
[email protected] ANTALYA FREE ZONE DIRECTORATE P.K. 1 S.B.07070 Yeniliman ANTALYA Tel : (+90 242) 259 01 88 259 14 42 Fax : (+90 242) 259 09 34 www.ant-free-zone.org.tr BURSA FREE ZONE DIRECTORATE Hisar Mevkii Liman Yolu P.K. 35 Gemlik/BURSA Tel: (+90 224) 524 87 87-524 87 89 Fax: (+90 24) 524 87 88 E-mail:
[email protected] DENIZLI FREE ZONE DIRECTORATE 20350 Çardak/DENIZLI Tel: (+90 258) 851 11 19- 851 10 16 Fax: (+90 258) 851 10 38 E-mail:
[email protected] EAST ANATOLIAN FREE ZONE DIRECTORATE 23 Temmuz Fuar Alani 25050 ERZURUM Tel: (+90 442) 235 25 30- 235 28 51 Fax: (+90 442) 235 28 52 E-mail:
[email protected] EUROPE FREE ZONE DIRECTORATE P.K. 350 59860 Çorlu / TEKIRDAG Tel: (+90 282) 691 10 53 691 10 54 Fax : (+90 282) 691 10 59 E-mail:
[email protected] GAZIANTEP FREE ZONE DIRECTORATE P.K. 1160 Baþpýnar Mevkii 27120 GAZIANTEP Tel: (+90 342) 359 10 30 - 359 10 31 (4 lines) Fax : (+90 342) 359 10 35 E-mail:
[email protected] ISTANBUL ATATURK AIRPORT FREE ZONE DIRECTORATE Havalimani 34149 Yesilköy/ISTANBUL Tel : (+90 212) 465 00 65 465 01 24 Fax : (+90 212) 465 00 68 E-mail:
[email protected] ISTANBUL LEATHER AND INDUSTRY FREE ZONE DIRECTORATE Aydinli-Orhanli Mevkii 81464 Tuzla/ISTANBUL Tel : (+90 216) 394 12 61 394 21 28 Fax : (+90 216) 394 12 53 E-mail:
[email protected] ISTANBUL STOCK EXCHANGE FREE ZONE DIRECTORATE Tuncay Artun Cad. 34467 Emirgan/ISTANBUL Tel: (+90 212) 298 21 00 -298 33 46 Fax : (+90 212) 298 25 37 www.imkb.gov.tr ISTANBUL THRACE FREE ZONE DIRECTORATE Karatoprak Mevkii Ferhatpasa Mah.Nato Karþýsý Çatalca/ISTANBUL Tel : (+90 212) 786 60 02 Fax : (+90 212) 786 60 22 E-mail:
[email protected] IZMIR MENEMEN LEATHER FREE ZONE
SOCIETA' DI GESTIONE DELLE FZ ADANA YUMURTALIK FREE ZONE FOUNDER OPERATOR INC. - TAYSEB P.K. 10 01920 Ceyhan/ADANA Tel: (+90 322) 634 20 80 Fax: (+90 322) 634 20 90 www.tayseb.com AEGEAN FREE ZONE FOUNDER-OPERATOR INC. - ESBAS Akçay Cad.No:144/1 Gaziemir/IZMIR Tel: (+90 232) 251 38 51-251 39 51 Fax: (+90 232) 251 08 42 www.esbas.com.tr ANTALYA FREE ZONE OPERATOR INC. - ASBAS P.K. 002 07070 Yeniliman- ANTALYA Tel : (+90 242) 259 09 30 259 09 31 Fax: (+90 242) 259 09 32 www.asbas.com.tr BURSA FREE ZONE FOUNDER OPERATOR INC. BUSEB P.K. 16159 BURSA Tel: (+90 224) 524 86 89 Fax: (+90 224) 524 86 88 www.buseb.com DENIZLI FREE ZONE FOUNDER OPERATOR INC. - DENSER Enver Pasa Cad. No:5 Kat:4 DENIZLI Tel: (+90 258) 851 12 46-851 11 85 Fax: (+90 258) 851 13 35 www.denser.com.tr EAST ANATOLIAN FREE ZONE FOUNDEROPERATOR INC. - DASBAS 23 Temmuz Fuar Alani 25050 ERZURUM Tel: (+90 442) 235 22 44 235 22 46 Fax: (+90 442) 235 22 45 www.erzurumsbm.net EUROPE FREE ZONE FOUNDER OPERATOR INC. P.K. 363 59860 Çorlu / TEKIRDAG Tel: (+90 282) 691 10 10 (15 Lines) Fax: (+90 282) 691 10 26 www.asb.com.tr GAZIANTEP FREE ZONE FOUNDER OPERATOR INC. - GASBAS P.K.1160 27120 GAZIANTEP Tel: (+90 342) 359 10 20- 337 33 26 337 33 27 Fax: (+90 342) 350 10 25 www.gasbas.com ISTANBUL ATATURK AIRPORT. FREE ZONE FOUNDER-OPERATOR INC. -ISBI Havalimani 34830 Yesilköy/ISTANBUL Tel : (+90 212) 468 22 00 Fax : (+90 212) 465 00 09 www.isbi.com.tr ISTANBUL LEATHER AND INDUSTRY FREE ZONE FOUNDER-OPERATOR INC. - DESBAS Aydinli-Orhanli Mevkii 81464 Tuzla/ISTANBUL Tel: (+90 216) 394 18 87 ( 3 lines) Fax (+90 216) 394 12 68 www.desbas.com.tr ISTANBUL STOCK EXCHANGE FREE ZONE FOUNDER-OPERATOR INC. Tuncay Artun Cad. 34467 Emirgan/ISTANBUL Tel: (+90 212) 298 23 76, 298 23 46 Fax: (+90 212) 298 25 00 www.imkb.gov.tr ISTANBUL THRACE FREE ZONE FOUNDEROPERATOR INC. – ISBAS Karatoprak Mevkii Ferhatpasa Mah.Nato Karsisi Çatalca/ISTANBUL Tel: (+90 212) 786 60 02 Fax : (+90 212) 786 60 33 www.isbas.com.tr IZMIR MENEMEN LEATHER FREE ZONE
DIRECTORATE Maltepe Köyü Panaz Tepe Mevkii Menemen/IZMIR Tel : (+90 232) 842 66 27 - 842 66 24 Fax : (+90 232) 842 63 47 E-mail:
[email protected] KAYSERI FREE ZONE DIRECTORATE P.K. 105 KAYSERÝ Tel : (+90 352) 311 39 81 - 311 39 80 Fax : (+90 352) 311 39 82 E-mail:
[email protected] KOCAELI FREE ZONE DIRECTORATE Yeni Köy Arpalý Mevkii P.K. 33 Gölcük/KOCAELÝ Tel: (+90 262) 341 38 41-341 38 50 Fax: (+90 262) 341 38 21 E-mail:
[email protected] MARDIN FREE ZONE DIRECTORATE Organize San.Böl. 47060 MARDIN Tel : (+90 482) 215 20 70 - 215 16 94 - 215 20 55 Fax : (+90 482) 215 15 17 E-mail:
[email protected] MERSIN FREE ZONE DIRECTORATE P.K. 15 MERSIN Tel : (+90 324) 238 75 90 - 238 75 95 Fax : (+90 324) 238 75 98 E-mail:
[email protected] RIZE FREE ZONE DIRECTORATE Engindere Mah.Küçük San. Sitesi Yani 53100 RIZE Tel : (+90 464) 226 09 52- 226 09 53 -226 09 54 Fax : (+90 464) 226 09 56 E-mail:
[email protected] SAMSUN FREE ZONE DIRECTORATE Limaniçi 55100 SAMSUN Tel : (+90 362) 445 19 96 (+90 362) 445 30 14 FAX : (+90 362) 445 11 08 E-mail:
[email protected] TRABZON FREE ZONE DIRECTORATE 61100 Trabzon Limaniçi-TRABZON Tel : (+90 462) 326 42 33-326 18 07 Fax: (+90 462) 326 42 35 E-mail:
[email protected] TUBITAK MARMARA RESEARCH CENTER TECHNOLOGY FREE ZONE P.K.56 41470 Gebze/KOCAELI Tel: (+90 262) 646 30 45 Fax : (+90 262) 644 53 71 E-mail:
[email protected]
FOUNDER OPERATOR INC. - IDESBAS Maltepe Köyü Panaz Tepe Mevkii Menemen/IZMIR Tel: (+90 232) 842 63 11- 842 63 12 Fax:(+90 232) 842 63 49 www.idesbas.com KAYSERI FREE ZONE FOUNDER OPERATOR INC. - KAYSER Ankara Yolu 15.Km. Ambarli Mevkii KAYSERI Tel : (+90 352) 311 39 88 311 39 89 Fax: (+90 352) 311 39 87 www.kayser.com.tr KOCAELI FREE ZONE FOUNDER OPERATOR INC. - KOSBAS Kocaeli Serbest Bölgesi Yeniköy/Kocaeli Tel: (+90 262) 341 38 41 - 341 38 58 Fax: (+90 262) 341 38 80 www.kosbas.com.tr MARDIN FREE ZONE FOUNDER-OPERATOR INC - MASBASOrganize San.Böl.47060 MARDIN Tel: (+90 482) 215 19 82 Fax: (+90 482) 215 17 27 www.masbas.com MERSIN FREE ZONE OPERATOR INC. -MESBAS P.K. 01 MERSIN Tel : (+90 324) 238 74 00 Fax: (+90 324) 238 74 10 www.mesbas.com.tr RIZE FREE ZONE FOUNDER-OPERATOR INC. – RISBAS Engindere Mah. Küçük San.Sitesi Yani 53100 RIZE Tel: (+90 464) 226 09 59 Fax :(+90 464) 226 09 57 E-mail:rizefreezone@mynet-com SAMSUN FREE ZONE FOUNDER OPERATOR INC. - SASBAS Limaniçi 55100 SAMSUN Tel: (+90 362) 445 18 18 FAX: (+90 362) 445 08 45 www.sasbas.com TRABZON FREE ZONE FOUNDER-OPERATOR INC. - TRANSBAS Trabzon Limani TRABZON Tel: (+90 462) 326 38 00 326 38 06 Fax: (+90 462) 326 38 07 E-mail:
[email protected] TUBITAK MARMARA RESEARCH CENTER P.K. 21 41470 Gebze/KOCAELI Tel :(+90 262) 646 30 45 Fax: (+90 262) 646 45 72 www.mam.gov.tr/teknopark Fonte: Sottosegretariato del Primo Ministro per il commercio estero 06510 Emek/Ankara/Turkey Tel:(90.312) 212 82 58 Fax: (90.312) 212 89 06 E-mail: sbgm@foreigntrade .gov.tr
Capitolo n. 16 Principali riferimenti normativi
Società e impresa z z z z z z z z z z
Codice commerciale 6762 (G.U. 09/07/1956), da ultimo modificato dalla legge 5274 (G.U. 09/12/2004); Legge 2508 sulle associazioni (G.U. 07/10/1983), da ultimo modificata dalla legge 4552 (G.U. 30/03/2000); Legge n. 5228 pubblicata il 31/7/2004, sulla possibilità di tenere i libri sociali in lingua straniera; Legge 5084 per favorire gli investimenti ed il lavoro (G.U. 06/02/2004); Legge sugli investimenti esteri n. 4875 (G.U. 17/06/2003); Legge sul lavoro n. 4857 del 22/05/2003; Legge sui lavoratori stranieri n. 25040 del 06/03/2003; Legge per la privatizzazione n. 4046 del 1994; Legge di istituzione delle zone franche n. 3218 del 15/06/1985, e successive modifiche da ultima ad opera della Legge 5217 del 23/07/2004; Decreto n. 6990 del 07/06/1995 in materia di accordi di licenza che necessitano dell’autorizzazione del General Directorate of Foreign Investments.
Proprietà intellettuale z z z z z z z
Legge n. 5846 del 5 dicembre 1951 sulla protezione delle opere dell’ingegno, come modificata successivamente, in particolare dalla Legge n. 4630 del 21 febbraio 2001; Decreti nn. 551 e 554 del 1995 sui brevetti per invenzioni e modelli industriali; Decreto n. 555 del 1995 sui segni geografici; Decreto n. 556 del 1995 sulla disciplina dei marchi Sistema finanziario; Legge bancaria 4389 (G.U. 18/06/1999), da ultimo modificata dalla legge 4842 (G.U. 24/04/2003); Legge 2499 sul mercato dei capitali (G.U. 30/07/1981), da ultimo modificata dalla legge 5020 (G.U. 26/12/2003); Legge 5083 (G.U. 31/01/2004) sulla nuova lira turca.
Sistema fiscale z z z z z z z z z z
Legge 5422 sui redditi societari (G.U. 10/06/1949), da ultimo modificata dalla legge 5035 (G.U. 02/01/2004); Legge 193 sull’imposta sul reddito (G.U. 06/01/1961), da ultimo modificata dalla legge 5035 (G.U. 02/01/2004); Legge 7338 sulle successioni e sui trasferimenti (G.U. 15/06/1959), da ultimo modificata dalla legge 5234 (G.U. 21/09/2004); Legge 1319 sull’imposta sulla proprietà immobiliare (G.U. 11/08/1970), da ultimo modificata dalla legge 4962 (G.U. 07/08/2003); Legge speciale sul consumo n. 4760 (G.U. 11/07/1964), da ultimo modificata dalla Legge n. 5281 (G.U. 31/12/2004) speciale al consumo (G.U. 11/07/1964); Legge 488 sull’imposta di bollo (G.U. 11/07/1964), da ultimo modificata dalla legge 5035 (G.U. 02/01/2004); Legge 213 sulle procedure fiscali (G.U. 10/01/1961), da ultimo modificata dalla legge 5035 (G.U. 02/01/2004); Legge 3065 sull’imposta sul valore aggiunto (G.U. 02/11/1984), da ultimo modificata dalla legge 5035 (G.U. 02/01/2004); Legge 4325 (G.U. 23/01/1998) sugli incentivi per gli investimenti, da ultimo modificata dalla legge 5048 (G.U. 06/02/2004); Legge 4691 (G.U. 06/07/2001) sulle aree di sviluppo tecnologico, da ultimo modificata dalla legge 5035 (G.U. 02/01/2004).
Capitolo n. 17 Alcuni siti di interesse
Siti in italiano Camera di commercio italiana in Turchia - http://www.cciist.com (sito anche in inglese e turco) Ambasciata d’Italia in Ankara - http://www.itaamb.org.tr
z z
Siti in inglese e in turco Ministero del Tesoro turco - http://www.treasury.gov.tr/indexe.htm Camera di Commercio e dell’Industria turca - http://www.tobb.org.tr/eng/index.php Banca centrale della Turchia - http://www.tcmb.gov.tr/yeni/eng/index.html Ministero degli esteri - http://www.mfa.gov.tr/mfa Borsa turca - http://www.ise.org Sottosegretariato del primo ministro per il commercio estero: http://www.dtm.gov.tr/engmenu.htm
z z z z z z
Capitolo n. 18 Indice abbreviazioni e acronimi principali
AS
Anonim Sirket
BRSA
Banking Regulation and Supervision Agency
BRSB
Banking Regulation and Supervision Board
CMB
Capital Market Board
G.U.
Gazzetta Ufficiale
GDFI
General Directorate of Foreign Investment
INAISE
International Association of Investors in the Social Economy
ITA
Income Tax Act – Legge sull’imposta sul reddito
KDVK
Katma Deðer Vergisi Kanunu - Imposta sul valore aggiunto
LS
Limited sirket
SDIF
Savings Deposits Insurance Fund – Fondo di assicurazione dei depositi
TCC
Turkish Commercial Code
TPA
Tax procedure Act – Legge sulle procedure fiscali
YTL o TRY
Nuova Lira turca, unità monetaria turca
Il Centro di Ricerca sulla Finanza e la Fiscalità Internazionale desidera precisare che il presente documento deve essere considerato esclusivamente quale guida generale intesa a fornire un quadro informativo d’insieme del sistema economico, giuridico e fiscale turco. Le indicazioni contenute nel presente lavoro sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione (settembre 2005) e potrebbero essere soggette a integrazioni, aggiornamenti o altre modifiche.
Capitolo n. 19 Principali aggiornamenti 2009
Si segnalano qui di seguito alcuni aggiornamenti, i principali, introdotti nella legislazione turca dell'ultimo triennio. z z z
In materia di normativa sugli incentivi, non viene fatta menzione del “Pacchetto Erdogan” approvato dal parlamento turco il 4 giugno 2009, oggetto della relazione di ISPAT; con riferimento agli aspetti di fiscalità, si segnala che la corporate tax è pari al 20% e non al 30% così come riportato a pag. 81 della Guida; la withholding tax sui dividendi è del 15% e non del 10%, come riportato a pagina 87 della Guida.
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