Parere n. 26/2010 - Trattamento economico del personale nella giornata festiva
Il Comune (omissis) rivolge quesito per sapere quale sia il trattamento economico spettante al dipendente comunale che occasionalmente lavori nella giornata di domenica, in particolare chiedendo quale trattamento economico debba essere corrisposto in tal caso in aggiunta al riposo compensativo. Precisa che il dubbio nasce in quanto ritiene che il CCNL disciplini in modo preciso il trattamento spettante quando il dipendente lavora durante la domenica interessata alla consultazione elettorale, mentre non è altrettanto chiara la disciplina in caso di lavoro svolto durante le altre domeniche.
Premesso che con il decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, come successivamente modificato dal D.lgs. 19 luglio 2004, n. 213 e dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, lo Stato Italiano ha dato attuazione alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Le norme evocate disciplinano l'orario normale di lavoro, le ferie, il riposo, il lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro a turni, lavoro mobile, lavoro offshore. In particolare e con riferimento all’argomento del quesito, viene disposto che: la durata media dell' orario normale di lavoro non deve superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario; ogni lavoratore ha diritto nel corso delle 24 ore di un periodo minimo di risposo di 11 ore; la pausa di lavoro e' prevista qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le sei ore; il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto e comunque non deve superare le 48 ore settimanali di orario normale; il lavoratore notturno, ovvero colui che lavora almeno 3 ore nel periodo notturno tra le ore 24 e le 5 di mattina, non deve lavorare più di 8 ore nell'arco delle 24 ore, e deve avere una valutazione da parte delle strutture pubbliche competenti riguardo al suo stato di salute;
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per ogni periodo di sette giorni il lavoratore deve beneficiare di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore, di regola la domenica, a cui si sommano le 11 di riposo giornaliero; sono fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi; i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse e possono essere previste deroghe, ma soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata. Richiamata la disposizione contrattuale evocata dal Comune istante: l’art 16 del CCNL del Comparto Regione /Autonomie Locali stipulato il 5/10/2001 rubricato: “Integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale”, la quale è del seguente tenore: <1. All’art. 39 del CCNL successivo a quello dell’1.4.2000 sottoscritto il 14.9.2000 è aggiunto il seguente comma 3: “3. Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell’art.24, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative”. 2. In occasione di consultazione elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina dell’art.6 del CCNL del 14.9.2000, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art.52, comma 2, lett. d), nelle seguenti misure: a) 15 %, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno; b) 20 %, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); c) 25 % nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.
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3. Nel caso di lavoro aggiuntivo prestato dal lavoratore a tempo parziale orizzontale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall’applicazione dell’art.6, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato , le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lett. a), b) e c) del comma 2, sono ridefinite nella misura unica del 50%. 4. Per il lavoro straordinario, effettuato in deroga alla disciplina di cui all’art.6, comma 5, primo periodo, del CCNL del 14.9.2000, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, trova applicazione, ai fini della determinazione del relativo compenso, la disciplina generale dell’art.38 del CCNL del 14.9.2000.> A questo punto vanno richiamate le disposizioni contrattuali che, allo stato dell’arte, dopo i chiarimenti forniti dalle Parti (pubblica e sindacale) in sede di dichiarazione congiunta, paiono altrettanto chiare: L’Art. 24 CCNL del 14/9/2000, come modificato dall’ art. 14 CCNL del 5/10/2001 recita, infatti: <1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
(Comma così sostituito dall’art. 14 CCNL del 5/10/2001)
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2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. 4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione. 5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.>
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La dichiarazione congiunta n. 12 al CCNL 14/09/2000 è del seguente tenore:
La dichiarazione congiunta n. 13 CCNL 5/10/2001 puntualizza in merito alla durata del riposo compensativo: Si rammenta che l’art. 24 CCNL del 14/9/2000, rubricato “Nozione di retribuzione”, in quanto evocato dalle disposizioni sopra citate, contiene il parametro di riferimento per la determinazione del trattamento economico: < 1…omissis… 2. La retribuzione corrisposta al personale dipendente dagli enti del comparto RegioniAutonomie locali è definita come segue: a. Retribuzione mensile che è costituito dal valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A1,B1,C1,D1) nonché per le altre posizioni d’accesso previste nelle categorie B e D (B3 e D3); b. Retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria nonché dall’indennità integrativa speciale, i cui valori sono i riportati nella tabella A allegata al presente CCNL; c. Retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile; d. Retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall’importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della
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13^mensilità nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell’anno di riferimento; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di indennizzo nonché quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per trasferimento. 3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto ai sensi dell’art.22 del CCNL dell’1.4.1999 si procede al conseguente riproporzionamento del valore del predetto divisore 4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26. 5. Omissis…> Senz’altro chiarificatrice pare, poi, la risposta dell’ARAN al quesito ( contrassegnato 900-24F1): < Al lavoratore che presta attività in giornata di riposo settimanale deve essere riconosciuta in ogni caso una giornata di riposo compensativo? Riteniamo utile specificare che in tutti i casi in cui il dipendente sia chiamato a prestare attività lavorativa nella giornata destinata al riposo settimanale, al lavoratore debba essere riconosciuta una giornata completa di riposo compensativo solo se ha reso una prestazione quantitativamente equivalente ad una giornata convenzionale di lavoro (6 ore). Diversamente, la durata del riposo compensativo deve essere equivalente alla durata oraria della prestazione lavorativa. In tal senso depone l’art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 nella parte concernente il compenso da corrispondere al lavoratore, che, letto in connessione ai contenuti della dichiarazione congiunta n.12, stabilisce il principio che al lavoratore deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b). In tal modo, dunque, attraverso il riferimento alla retribuzione oraria, le parti hanno inteso chiarire che ai fini della retribuzione, nel caso di lavoro nel giorno di riposo settimanale, occorre prendere in considerazione e remunerare solo le ore di effettiva prestazione lavorativa. Pertanto, sarebbe sicuramente contraddittorio ritenere che, nella medesima ipotesi al lavoratore, da un lato, si riconosce una retribuzione strettamente correlata alla quantità di lavoro prestato, e dall’altro si attribuisce la possibilità di beneficiare di un’intera giornata di riposo compensativo, anche se la sua prestazione è stata inferiore come durata oraria.
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Questa lettura è espressamente confermata dalla dichiarazione congiunta n.13 allegata al CCNL del 5.10.2001 (il cui art.14 ha sostituito, per maggiore chiarezza, l’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000). Quindi, riassumendo: In caso di lavoro straordinario festivo prestato nella giornata di domenica al dipendente comunale spetta, oltre al beneficio del riposo compensativo in misura equivalente alla durata oraria della prestazione lavorativa, la corresponsione di un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b) del CCNL 14/09/2000.
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