Anno XIII n. 05 – MAGGIO 2011
NewsLiftLetter Registrazione N. 259 Tribunale di Roma – anno 1999
1° anno di pubblicazione: 1999
Periodicità 12 numeri
Organo mensile di informazione tecnica – fiscale – normativa – amministrativa del lavoro Pubblicazione specifica di tematiche di certificazione CE, Direttive di Nuovo Approccio, Notifica – Abilitazione e altre autorizzazioni Organismi Notificati, Autorizzati e Soggetti Abilitati – Accreditamento Organismi Ispezione
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Il numero attuale si compone di NN. 83 pagine
Editore e Direttore Responsabile: Iginio S. Lentini
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In questo Numero: Pag. 2 – Editoriale Pag. 4 – Convegni prossimi: FORUM Pag. 5 – Informativa ai futuri Soggetti Abilitati Pag. 9 – Circolare 157296 e Art. 71 – D.Lgs 81/08 Pag. 14 – Riunione H. Congressi con Ing. Candreva Pag. 15 – Corsi Art. 71 e dintorni Pag. 17 – Quesiti e G.d.L. Art. 71 Pag. 19 – Verbale Riunione Probiviri Pag. 21– L’attesa….araba fenice Pag. 23 – Circolare 3637 MSE – circolare sulle deroghe e SCIA Pag. 30 – Risposte a quesiti Pag. 32 – Congresso SiACeN Pag. 36 – MECSPE – Patrocinio UNION Pag. 37 – Verbale riunioni UNI Pag. 49 – ALPI - Quesiti Pag. 51 – Lettera Commissione Europea Pag. 63 – TelexAnie
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Tematiche e problematiche di: Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale – Certificazione CE – Accreditamento Legislazione nazionale ed europea Ministeri: circolari – quesiti – risposte – proposte Attività MiSE – Direzione Generale Vigilanza e Normazione Tecnica Legislativo, Consiglio di Stato – Corte Costituzionale / Giurisprudenza Pareri legali e Pareri tecnici Comportamento dei non iscritti Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati Comportamento imprese di manutenzione Comportamento amministratori condominiali Prodotti in attesa di regolamentazione (impianti di sollevamento, etc.) Lift & Machinery Notified Bodies Group – Bruxelles Uni – Cei: norme e informativa varia Attività dell’associazione Aggiornamento normativo Comitato di Controllo Codice Deontologico Union Conflittualità tra Organismi Accredia – Ente Unico Italiano Lettere di segnalazioni pervenute e risposte Assemblee – convegni – riunioni DPR 462/01 – operatività e problematiche
Pag. 80 – CEI Magazine http://www.newsliftletter.it/
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Anno XIII n. 05 – MAGGIO 2011
NewsLiftLetter L’Editoriale
Maggio, mese delle rose. E dei….corsi (di formazione-aggiornamento del nuovo decreto che legifera sulle verifiche, e dintorni…, degli apparecchi di sollevamento dell’All.VII D.Lgs 81/08) Apposto in G.U. il 29 aprile, guarda caso un venerdi, non poteva non impegnare i giorni successivi (sabato e domenica) per leggerlo e digerirlo: Vi assicuro che non è stato facile, talché ‘’ripassandolo’’, mi è sembrato di tornare indietro con le lezioni di scuola da svolgere a casa le quali, man mano che le nozioni scorrevano e si pensava di averle afferrate, ci si accorgeva subito dopo che occorreva una rilettura e solo così si incominciava a capirle! . Ebbene, va però detto che lo sforzo operato dal legislatore è stato di tutto rispetto; quanto, invece, a premiarlo dell’intera chiarezza, francamente ce ne corre. D’altronde, troppi aspetti del tessuto legislativo, intersecandosi con altri, collaterali, tuttavia non evitabili nell’unicum di riferimento normativo, essendo già da tempo nebulosi, non potevano essere esclusi: un po’ perché ne costituivano comunque parte integrante e un po’ perché si è ritenuto meglio affrontarle una buona volta, lasciando semmai alle sempre utili e sempre verdi circolari ministeriali il compito di chiarimento e se queste non dovessero bastare per la parte di materia specifica bisognevole di una diversa, più organica e sicura, decisione interpretativa, sempre meglio non lasciarla nel limbo dubbioso dell’operatività delle verifiche. Sulle quali, va detto, si sono addensate nubi ancora maggiori di quelle meteorologiche della variabilità di questo mese: al mattino il sole e il caldo (nascita del decreto); al pomeriggio, la pioggia che quelle stesse nubi lasciavano presagire. La traduzione di ‘’nubi’’ è quella di ciascuno dei ‘’soggetti ‘’ che ancora dovranno essere ‘’abilitati’’: solo a leggere il quantum da produrre (qualcuno che si è già proposto ha parlato di 400 pagine di documentazione!!...) si è messo, non metaforicamente, le mani sui capelli (posto che al non più giovane gliene siano rimasti). Ora, però, bisogna distinguere la giustezza – da una parte – e la fiscalità (accentuata) , dall’altra. Che la legge, di per sé, appariva in partenza ‘’tosta’’, nessuno ne nutriva il minimo dubbio; tuttavia, facendo solo un piccolo, ma significativo, esempio a proposito della dimostrazione dei due anni di esperienza su uno, due o tutti gli apparecchi del decreto, richiesta al soggetto verificatore del neofita proponente ‘’soggetto abilitato’’ , mi sono chiesto quanto possano probanti della seppur giusta finalità, atteso cioè che tale periodo possa non essere quello recente ma riferirsi invece a più di ‘’qualche’’ anno fa e l’attualizzazione quindi della allora conoscenza tecnologica rilevarsi carente alla causa della verifica oggettiva di oggi. Sottoporsi quindi in questo momento post decreto ad una full immersion relativa a quelle attrezzature per le quali ci si vuole proporre ai fini dell’effettuazione di ciò che ‘’ rimarrà’’ (Inail e Asl permettendo) quando il datore di lavoro sarà libero di affidarlo al privato, sembra essere una più sicura, seppure non certissima, comunque adatta fase di ‘’preparazione all’esame’’ . Considerazioni positive di tale addestramento nascono dalla consapevolezza che sia stato curato da ingegneri-docenti che fino a ieri (in servizio presso l’Ispesl, oggi confluito in Inail) erano gli stessi che svolgevano tali compiti verificali, ciascuno nella sua specializzazione Se, poi, come già oggi se ne intravvede, gli stessi corsisti, responsabilmente, propongono di effettuare la ….rilettura delle lezioni cognitive attraverso un nuovo aggiornamento-refresher da tenersi prima della fine di luglio, non si può che accettarne in termini di valenza, a prescindere, cioè, dai ‘’due anni’’ se e come svolti in passato. Che, tuttavia, il decreto mostri il dente aguzzo e non quello di intenzionalità possibilistica di accettare ‘’chi cojo, cojo’’ (mi perdonino i milanesi se traduco il ‘’cojo’’ romanesco con il nazional-italico ‘’cogliere’’), mi pare rientrare nell’ assolutamente doveroso. Il pericolo, però, è che si perseveri troppo nella pretesa di rispetto del più volte citato decreto, anche laddove questi potrebbe mostrare aspetti pratici di malleabilità non nociva, finendo – al contrario - per appesantire le possibilità di acquisizione dei ‘’soggetti’’ i quali, va ricordato, sono utili all’indispensabilità di quanto il mercato, noleggiatori in primis, da tempo chiede, solo a considerare l’accumulo di arretrato di quasi 200 mila pratiche da tempo sofferenti. A completamento, avendo dedicato questo editoriale all’art.71, riteniamo utile concluderlo con quanto estrapolato il 14 maggio u.s. da ‘’Edilizia e Territorio’’, pubblicando pertanto l’intervista ad Assodimi, interessante per quanto quest’ultima si accinge a concretizzare, al di là di quanto già fatto, entro il 28 luglio p.v. data di entrata in vigore del decreto 11.04.2011, tuttavia in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2011. Dr. Iginio S. Lentini http://www.newsliftletter.it/
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VERIFICHE PERIODICHE SUI MEZZI: REGOLATO IL LAVORO DEI PRIVATI EDILIZIA E TERRITORIO C/O IL SOLE 24 ORE 9 – 14 maggio 2011-05-27
di: G.LA.
Dopo mesi di attesa, il mercato delle verifiche periodiche per le macchine da costruzioni è pronto a partire. È stato infatti pubblicato sul supplemento ordinario n. 111 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 98 del 29 aprile 2011 il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell` 11 aprile 2011 che regola questo meccanismo. Era uno dei tanti provvedimenti di dettaglio attesi a integrare il contenuto del testo unico sicurezza. E finalmente è arrivato, andando a fissare i requisiti che dovranno essere rispettati dai soggetti privati abilitati a effettuare le verifiche. Potrà così partire il business delle verifiche che le imprese, noleggiatori in testa, attendevano da tempo. La novità principale del testo unico su questo punto, infatti, risiedeva nell`integrazione tra pubblico e privato nell`effettuare i controlli. Secondo il decreto n. 81, infatti, l`Inail è titolare della prima delle verifiche Franco De Michelis, periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, direttore Assodimi mentre le AsI sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima. Se però il proprietario della macchina non ottiene risposta nei tempi di legge, per le verifiche successive alla prima potrà chiedere a privati di effettuare il controllo. Questi soggetti devono essere iscritti a un elenco istituito presso Inail e Asl e dovranno rispettare una serie di requisiti di carattere tecnico e professionale fissati dal decreto. Il provvedimento stabilisce anche le modalità attraverso le quali vanno effettuate le verifiche periodiche e riporta un modello di scheda da compilare per effettuare il controllo sull’impianto. «Era un provvedimento molto atteso. Questo decreto permetterà di avere tutte le macchine verificate e migliorare la sicurezza nei cantieri, effettuando maggiori controlli», commenta soddisfatto il direttore di Assodimi, Franco De Michelis. Finalmente, con l’entrata in vigore del decreto il prossimo 28 luglio, si definirà quel nuovo mercato che la sua associazione si sta già preparando da qualche mese ad aggredire. I noleggiatori, infatti, si sono già raggruppati per costituire una rete di officine, chiamati centri TreA, che avranno il compito di coadiuvare alcuni organismi certificati presso Inail e Asl nell`effettuare le verifiche. «Faremo la raccolta delle macchine, la manutenzione e tutta l`attività di supporto alle verifiche», spiega. Al momento nella lista di centri compaiono già settanta nomi. «Ma entro luglio contiamo di arrivare almeno a quota cento officine», conclude. G.La.
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Roma, 20.05.2011
Anno XIII n. 05 – MAGGIO 2011
AGLI ORGANISMI NOTIFICATI ASSOCIATI E NON AGLI ORGANISMI ABILITATI ASSOCIATI E NON AI FUTURI ‘’SOGGETTI ABILITATI’’ ASSOCIATI E NON AI PARTECIPANTI CORSI DI FORMAZIONE ART.71
Oggetto: Hotel dei Congressi- Roma-Eur – 2 LUGLIO 2011 – h.10.00 -13.00 ; h. 14.00 - 17.30/18.00 : – W ORKSHOP – ORGANIZZATO DAL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI-ABILITATI ALLO SCOPO DI : 1) FORNIRE RISPOSTE DEFINITIVE SU NUMEROSI ASPETTI DELLA COMPLESSA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA DI CUI AL DM 11.04.2011 MIN. LAVORO; 2) QUESTIONE ACCREDITAMENTO – Nando, previsioni di autorizz. nel cogente ad Accredia, tariffe e dintorni, Nando. 3) DIRETTIVE ASCENSORI E MACCHINE ALLA LUCE DEL DPR 214/2010 E DEL REGOLAMENTO N.17/2010 – DOMANDE E RISPOSTE – REINTRODUZIONE TARIFFE MSE DI CUI AL DM N.52/2006 ART.47; 4) RIORDINO COMPLESSIVO DELLA MATERIA DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI DIRETTIVA ASCENSORI E MACCHINE – chiarimento sulla eventuale risposta fornita dal MSE in relazione alla circ. n. 0017595 del 7.3.2008 del Dirett. Gen.le del Dip.to Competitività – DGVNT – Uff. 3° ex DGSPC; 5) IL D.P.R. 462/01 E LE PROBLEMATICHE IN SOSPESO; 6) Varie ed eventuali. La durata dei lavori per complessive quasi 8 ore, di cui una per l’interruzione di una frugale colazione, consentirà di disporre del necessario tempo per consentire una approfondita analisi delle varie questioni che interessano OONN/OOAA e SS.AA. All’evento, al quale saranno presenti i tre presidenti che compongono il FORUM, ha assicurato già la sua partecipazione l’Ing. M. Candreva, mentre saranno invitati a partecipare: L’Ing. V. Correggia – Dirigente Div. XVIII MSE Il Dr. Trifiletti – Dir. Gen.le Accredia L’Ing. R. Cianotti - Presidente Commiss. Uni Apparecchi di sollevamento L’Ing. G. Varisco – Redatt.C. “Elevatori” – Comp. di varie Comm. Studi Asc. e Macch. Ed altri ancora, mentre – quali moderatori – saranno l’Ing. M. Alvino ed il Dr. G. Magliacane La partecipazione è assolutamente gratuita e comunque assicurata fino al raggiungimento di nn. 90 presenze, in relazione tuttavia alla necessaria preventiva iscrizione da far pervenire entro e non oltre il 20 Giugno p.v. alla sede operativa del FORUM – VIA M. PEROGLIO, 15/A – 00144 ROMA di cui seguirà apposita locandina-invito con i complessivi riferimenti di fax, telefono, e-mail a cura del Coordinatore del Forum stesso. Cordiali saluti.
Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
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Roma, 16.05.2011
Anno XIII n. 05 – MAGGIO 2011
Al FUTURI "SOGGETTI ABILITATI"
E p.c. Ing. Michele CANDREVA Oggetto: Documentazione da presentare di cui al DM 11.04.2011 – art.71 c.13 Atteso che il complessivo disposto di cui al Decreto in oggetto, si ritiene di chiarirne anche in relazione ad alcune difficoltà interpretative emerse durante i corsi di formazione dei proponenti a "soggetto abilitato''. POLIZZA Atteso che i massimali rispecchino quanto il decreto ne chiarisce, va tuttavia aggiunto che – ove l'assicurazione riguardasse un adattamento della precedente laddove non fosse (eventualmente) specificata l'attività in oggetto, si consiglia di far inserire quanto segue: "Condizioni particolari aggiuntive ESTENSIONE DI GARANZIA ALL'ATTIVITA' DI VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE INDICATE ALL'ALLEGATO VII D.LGS 81/2008 SVOLTE AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – D.M. 11.04.2011 Ad integrazione dell'art.1 – Oggetto dell'assicurazione, si precisa che…. (indicare la compagnia di assicurazione) si obbliga a tenere indenne l'assicurato ed i suoi dipendenti e/o collaboratori di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente e direttamente cagionati a terzim per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento dell'attività di soggetto abilitato all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature elencate nell'AIl.VII del D.Lgs n. 81/2008 - D.M. 11.04.2011 del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale" NOTA. La polizza stessa non deve contenere alcuna franchigia, che il Ministero considera non valida ai fini della corretta produzione del documento stesso. 2) DOMANDA E PAGINE/DOCUMENTAZIONE ALLEGATA. La sola domanda dovrà contenere la marca da bollo da € 14,62, mentre ogni singola pagina ne conterrà una da € 0,52. 3) Chi ritenesse di possedere "modelli di gestione" i quali consentirebbero un titolo preferenziale dell'iscrizione, basterà che rilegga il contenuto dell'art. 30 del D.Lgs 81/2008 il quale, ricordandone, si riferisce all'adozione di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al D.Lgs 231/2001 che si ricorda ancora l'Union – in più di una occasione – illustrò agli iscritti, consigliando anche come elaborare il documento stesso, aggiornandolo annualmente. Se, pertanto, gli iscritti hanno seguito gli indirizzi a suo tempo trasmessi nello specifico dall'Associazione, basterà allegare tale documento, segnalandolo nell'elenco complessivo di cui alla domanda (s.v. punto 2) di cui sopra). Allo scopo di aiutare comunque l'iscritto o comunque i non associati che hanno partecipato ai corsi di formazione sulle apparecchiature di All. VII, la segreteria Union dispone comunque del modello stesso predisposto dall'ON del sottoscritto ed è autorizzata a http://www.newsliftletter.it/
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fornirne copia in caso di richiesta, ovviamente adattandolo alla realtà del proprio Organismo. Parimenti, si aggiungerà alla prefenzialità della domanda stessa il documento – ove se ne disponesse – di valutazione dello stress da lavoro-correlato di cui all'art.29 del D.Lgs 81/2008 (anche tale documento é in possesso, in caso di richiesta, presso la stessa segreteria Union). 4) Per la dimostrazione del possesso di "idonea formazione" ricevuta dai verificatori ai fini dell'esecuzione dell'attività tecnica di verifica, allegare all'autocertificazione copie degli attestati di frequenza ai corsi, sottolineando che sono stati tenuti da docenti di enti pubblici già titolari della funzione; 5) Altra autocertificazione, sempre ai sensi di legge, dovrà essere prodotta, dichiarando che i verificatori delle attrezzature dell'All.VII D.Lgs 81/2008 di cui al D.M. 11.04.2011 che hanno o avessero in precedenza svolto certificazione di prodotto, non effettueranno la prima delle verifiche periodiche della specifica attrezzatura di lavoro per la quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE; 6) organigramma generale dell'azienda e altro, specifico, che riguarda l'assetto dell'organizzazione di cui alle qualità di "soggetto abilitato", evidenziando – ai fini dell'operatività che si intende svolgere nelle singole Regioni: a) la sede ed i recapiti telefonici, fax, mail della singola area; b) il responsabile della stessa che può essere lo stesso che esegue l'attività tecnica di verifica, tuttavia in possesso di uno dei titoli di studio e professionali di cui alla lettera d) c.1 o 2 o 3 dislocato nella Regione stessa e qui operante; c) il nominativo del Responsabile Tecnico (dal c.v, dovrà emergere il possesso del titolo di studio di cui al p.1 della lettera d) e, quindi, la dimostrazione che tale R.T. abbia maturato una esperienza di almeno 10 anni, se non nella progettazione, certamente nel controllo di prodotti ed impianti; 7) Procedure operative specifiche delle attrezzature di cui al DM 11.04.2011 del Min. del Lavoro e, di quelle, amministrative che atterranno all'iter di rilascio delle attestazioni di verifica in una alla modulistica complessiva in uso (s.v. quanto previsto nell'All.II del Decreto) 8) Allegare copia dei contratti instaurati con i singoli incaricati della responsabilità di esecuzione delle verifiche tecniche, laddove emerga – se non il rapporto di dipendenza – sicuramente quello di esclusiva collaborazione con il "soggetto abilitato", sottolineando pertanto il divieto di subappalto, fatti salvi i casi specifici (art.1-lett.b). Dulcis in fundo, quanto al possesso dei requisiti di cui all'All. I -art 1-lett.a), accantonando il certificato di accreditamento (non essendo tuttora possibile in Italia, stante l'assenza di opus specifica dell'Ente Unico di Accreditamento), si deve pertanto chiarire la consistenza di dimostrazione di quanto previsto dalla possibilità sostitutiva del suddetto certificato. E pertanto: a) Se il proponente a "soggetto abilitato" è lo stesso che ha ottenuto l'autorizzazione da altra P.A. quale Organismo Abilitato, alias di DPR 462/01, ovvero la notifica quale Organismo Notificato (Direttiva Ascensori, Direttiva Macchine- Dpr 162/99-Dpr 214/2010Dpr n. 17/2010 o di altre comunque direttive di prodotto del cosiddetto "nuovo approccio"), è insito nella concessione dell'autorizzazione stessa il possesso dei requisiti della norma Uni Cei En Iso/lec 17020, avendo una organizzazione conforme alla predetta norma; b) Va, comunque, tale "organizzazione", "adeguatamente documentata". Come?: Il possesso del manuale di qualità conforme, ed aggiornato, alla norma 17020, è il primo testimone oggettivo; http://www.newsliftletter.it/
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Ma il MdQ suddetto deve dimostrare, quanto alla garanzia di competenza dell'ON/OA ad operare nel settore specifico di "soggetto abilitato", "come" tutto ciò avviene e, pertanto: I diversi riferimenti legislativi Le norme di specie di tali attrezzature Gli strumenti di misura di cui si è in possesso (con matr., loro specificità, etc.) Il processo di applicazione delle procedure previste per le singole apparecchiature di All.VIl Il modus operandi all'interno dell'azienda relativo alla gestione, evasione, registrazione, fatturazione, archivio di quanto alle attestazioni (alias, verbali) di verifica; Insomma, senza elencare pedissequamente il diverso quantum, tutto ciò che il manuale di qualità, costruito per un diverso prodotto, deve contenere per dimostrare, appunto, il trasferimento della stessa qualità in un settore/prodotto tuttavia diverso di una diversa attestazione di richiesta di abilitazione Quanto alla dimostrazione di operare nel rispetto della terzietà (indipendenza, imparzialità, integrità propria e del personale) rispetto a progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializz. o gest. legale, diretta o indiretta, rispetto alle attrezzature di All. VII, può validamente rilevare la stessa dichiarazione sottoscritta da ciascuno degli addetti alle verifiche tecniche stesse, pertanto da produrre, inserendola nell'elencazione dei documenti di cui alla domanda.
Per l’adozione dello specifico contratto con i verificatori, si allega quanto predisposto dall’associazione. (seguirà invio via e-mail in quanto in fase di elaborazione) La domanda come altre informazioni, ricevute dall’Ing. Candreva di cui in appreso e peraltro come da decreto, va inoltrata al: Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali DG Tutela Condizioni Lavoro Divisione VI Via Fornovo, 8 - 00192 Roma c.a. Ing. Michele Candreva Indirizzo posta certificata (PEC):
[email protected] 1. Presentazione della domanda 1.1. L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati. pubblici o privati, all'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI, che istituisce, pubblica ed aggiorna il suddetto elenco. 1.2. L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione di cui al punto 1.1., sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere prodotta anche in via telematica certificata e contenere l'elenco delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 per le quali il soggetto pubblico o privato intende effettuare le verifiche, l'indicazione delle Regioni di intervento e l'elenco della documentazione allegata. 2. Documentazione richiesta per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici o privati 2.1. All'istanza di iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici o privati da inviarsi con le modalità di cui al punto 1. devono essere allegati i seguenti documenti, datati, timbrati e firmati dal legale rappresentante, su supporto inform atico: a) certificalo di iscrizione alla camera di commercio, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico: b) copia notarile dell'atto costitutivo e statuto, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico. da cui risulti l'esercizio dell'attività oggetto di istanza: http://www.newsliftletter.it/
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c) documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti di cui all'allegato I completa di manuale di qualità redatto ai sensi della nonna UNI CEI EN ISO IEC 17020 e di elenco dettagliato del personale. dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione di durata non inferiore a quella dell'iscrizione nell'elenco, con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni ed organigramma complessivo con evidenziazione dettagliata della struttura operativa relativa al settore delle verifiche, in particolare, l'indicazione nominativa dei responsabili dei diversi settori di attività di verifica: d) elenco dei laboratori di cui. mediante apposita convenzione da allegare alla domanda. il soggetto pubblico o privato si avvale nel rispetto della nonna UNI CEI EN ISO IEC 17025. Elenco delle attrezzature possedute dai laboratori convenzionati. presso cui vengono effettuati esami e/o prove: e) dichiarazione di possesso delle nonne tecniche di riferimento; f) pl animetria della sede centrale. in scala adeguata, degli uffici, compresi quelli dislocati nelle Regioni di intervento, in cui risultino evidenziate la funzione degli ambienti. Cordiali saluti. Dr. Iginio S.Lentini Presidente Un.i.o.n.
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Roma, 12.05.2011 AGLI ASSOCIATI "CORSISTI" – VERIFICHE ART.71 E p.c. ai NON associati anch'essi partecipanti ai corsi stessi-LL.SS. Oggetto:
circolare n. 157296 del 14.4.1997 Ministero dell'Industria e lettera-circolare 0017595 – 7.3.2008 del Ministero dello Sviluppo Economico – Direz. Gen., Sviluppo Produttivo e Competitività Correlazione operativa con le verifiche del c.13 art.71 D.M. 11.04.2011 Ministero del Lavoro. Atteso che fino all'uscita del D.M. di art. 71, le verifiche di specie di tali montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili erano, e tuttora sono (almeno in attesa di presentazione della domanda di "soggetto abilitato" al Min. del Lavoro di cui al nuovo D.M. 11.04.2011), effettuate in forza della lettera-circolare del 7.3.2008 del MSE che le assegna agli OONN di direttiva ascensori (nulla rileva il possesso della notifica di Direttiva Macchine), va quindi precisato: 1) Ai fini della prosecuzione di effettuazione delle verifiche di specie, i richiedenti l'autorizzazione di "soggetto abilitato", dovranno presentare una istanza a parte rispetto a quella, specifica, del DM sulle attrezzature da lavoro, allo stesso Ministero del Lavoro ed alla stessa Divisione; in tale istanza, di cui si suggerisce il testo: 2) "Oggetto: montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili – istanza di prosecuzione dell'effettuazione delle verifiche di legge. "li sottoscritto……. quale legale rappresentante dell'Organismo Notificato ....., autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico alle verifiche periodiche di legge per i prodotti richiamati in oggetto, in forza della circolare 14.04.1997 n.157296 dell'allora Ministero dell'Industria, così come confermata del Ministero Sviluppo Economico del 7.03.2008, n.0017595 Fa istanza al fine di essere autorizzato alla continuazione di effettuazione delle verifiche di specie in considerazione del mutato quadro legislativo, possedendo le competenze necessarie, per contiguità di materia, per l'espletamento delle attività in argomento. Si rimane in attesa e si porgono i migliori saluti. " (firma) n.b. Si ricorda che a tale domanda va apposta la marca da bollo da € 14,62. 3) Tale stessa istanza può essere parimenti presentata dagli altri OONN che non fossero interessati a proporsi quale "soggetto abilitato", mentre non possono aspirare alla continuazione dell'attività eventuali altri, quali gli Organismi Abilitati (ad es: 462/01), non potendo dimostrare la competenza necessaria. Si allegano le due lettere circolari ai fini di una eventuale migliore comprensibilità e, tuttavia, quale utile documentazione. Cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
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Circolare n. 157296, 14 aprile 1997 Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1997, n. 94 Come è noto, nel campo di applicazione della direttiva CEE 89/392, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, sono compresi gli elevatori per sole cose, con le esclusioni di cui all'art. 1, comma 5, mentre talune tipologie di piattaforme elevatrici, ad esempio per disabili, non ne sono univocamente escluse non essendo immediatamente inquadrabili nella definizione di ascensore. La materia, già trattata dalla legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, per quanto concerne gli elevatori per sole cose ed anche dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per le piattaforme elevatrici per disabili viene ora ad essere inserita - per taluni aspetti - anche nel campo di applicazione della direttiva CEE 89/392. Al fine, quindi, di riordinare le varie disposizioni omogeneizzandole anche, per analogia, con le norme di sicurezza di impiego valevoli per gli impianti di ascensore, si forniscono i seguenti chiarimenti: A. Montacarichi. Ai fini della presente circolare per "montacarichi" si intendono gli elevatori per sole cose con le caratteristiche seguenti: aventi un abitacolo per contenere il carico (cabina o piattaforma o altro contenitore per il carico), non accessibile alle persone; che servono piani definiti; aventi corsa maggiore o eguale a 2 m.; traslanti su guide rigide o, pur non spostandosi lungo guide rigide, traslanti lungo un percorso perfettamente definito nello spazio (per esempio i montacarichi a pantografo); aventi portata non inferiore a 25 kg oppure idonei a sollevare un carico maggiore di 50 kg; installati stabilmente. 1. Dal 21 settembre 1996, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996, gli elevatori destinati al trasporto di sole cose, oggetto della presente circolare, sono installati e messi in servizio in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996. Le licenze di impianto e di esercizio di cui ai successivi punti 4 e 5, rilasciate dai sindaci, non sono condizionate all'esame tecnico favorevole. Gli elevatori destinati al trasporto di sole cose, oggetto della presente circolare, sono soggetti a verifiche periodiche da effettuarsi, su incarico del proprietario dello stabile ove è installato il montacarichi, ogni due anni, da parte di un organismo italiano di certificazione, autorizzato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996, oppure già autorizzato in via provvisoria per le certificazioni di cui al punto 16 dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996, ai sensi della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 febbraio 1993, n. 159258. 2. Per la manutenzione dei montacarichi oggetto della presente circolare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge n. 1415 del 1942, agli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1767 del 1951, e all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1497 del 1963. 3. La licenza di impianto si intende automaticamente rilasciata, previa comunicazione al sindaco, da parte del proprietario dello stabile ove deve essere installato il montacarichi, in cui siano riportati i seguenti dati: http://www.newsliftletter.it/
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indirizzo dello stabile ove si intende installare il montacarichi; portata, corsa e numero delle fermate del montacarichi; ragione sociale della ditta individuata dal proprietario o da chi per esso per l'installazione del montacarichi. Gli uffici comunali assegnano al montacarichi un numero di matricola e lo comunicano al proprietario. 4. La licenza di esercizio si intende automaticamente rilasciata, dopo la marcatura CE del montacarichi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 459 del 1996, previa comunicazione al sindaco da parte del proprietario dello stabile o della costruzione ove è installato il montacarichi, in cui siano riportati i seguenti dati: indirizzo dello stabile ove è installato il montacarichi; portata, corsa e numero delle fermate del montacarichi; dichiarazione di conformità della ditta costruttrice ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996; indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge n. 1415 del 1942, cui il proprietario ha affidato la manutenzione del montacarichi; accettazione dell'incarico ad effettuare le verifiche periodiche sul montacarichi da parte di un organismo italiano di certificazione di cui al primo comma del precedente punto 1. 5. La licenza di esercizio si intende automaticamente rinnovata ogni due anni, mediante effettuazione della verifica periodica con esito positivo da parte dell'Organismo italiano di certificazione, designato dal proprietario. L'Organismo di certificazione è tenuto a rilasciare al proprietario il verbale di verifica periodica e ad inoltrare al sindaco i verbali di verifica periodica con esito negativo. In caso di verifica periodica negativa il sindaco attua le misure del caso, ivi compreso il fermo dell'impianto fino alla rimozione delle cause che lo hanno determinato. Le operazioni di ispezione periodica, dirette ad accertare che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio del montacarichi sono in condizioni di efficienza e che i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente o sono in condizione di funzionare regolarmente e che si è ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti ispezioni, devono essere eseguite dal manutentore, secondo quanto indicato dall'Organismo di certificazione incaricato dell'ispezione. Il proprietario, o chi per esso, è tenuto a fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le ispezioni periodiche del montacarichi. L'esito delle ispezioni periodiche è annotato (o allegato) in apposito libretto o fascicolo nel quale è contenuta anche copia della dichiarazione di conformità del montacarichi di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996 e copia delle comunicazioni del proprietario, o di chi per esso, al sindaco per il rilascio automatico delle licenze di impianto e di esercizio, nonché copia delle comunicazioni del sindaco al proprietario relative al numero di matricola assegnato al montacarichi ed all'avvenuta ricezione della comunicazione per il rilascio automatico della licenza di esercizio. In ogni abitacolo di montacarichi è apposto a cura del proprietario, o di chi per esso, una targa in cui sono riportate le seguenti indicazioni: a) organismo di certificazione incaricato di effettuare le verifiche periodiche; b) ditta installatrice e numero di fabbricazione del montacarichi; c) comune e numero di matricola assegnato; d) portata complessiva in chilogrammi. 6. Per "modifiche costruttive" di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996 si intendono, in particolare, quei lavori che comportino anche uno solo dei seguenti casi: cambiamento della velocità del montacarichi; cambiamento della portata del montacarichi; cambiamento della corsa del montacarichi; cambiamento del tipo di azionamento del montacarichi (idraulico, elettrico, ecc.); sostituzione di parte essenziale del montacarichi; variazione dell'altezza del piano di carico. http://www.newsliftletter.it/
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In caso di "modifiche costruttive" di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996, il proprietario, o chi per esso, invia al sindaco la medesima documentazione prevista per il rilascio automatico delle licenze di impianto e di esercizio informandone l'organismo tecnico già competente all'effettuazione delle verifiche periodiche. Le ispezioni periodiche sono effettuate in conformità al precedente punto 6. 7. I "componenti di sicurezza" dei montacarichi, soggetti a dichiarazione di conformità da parte del costruttore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996, sono: i dispositivi di blocco delle porte o portelli di piano; il dispositivo contro eccesso di velocità; la valvola di blocco (o la valvola di riduzione differenziale); i circuiti di sicurezza con componenti elettronici; il paracadute; gli ammortizzatori, esclusi quelli a molla senza ritorno ammortizzato. 8. I montacarichi installati prima del 21 settembre 1996 si intendono legittimamente immessi sul mercato e messi in servizio se: a) sono conformi alla legislazione previgente e da essa non era previsto il rilascio della licenza di impianto e di esercizio, oppure; b) la licenza di esercizio è stata o viene rilasciata in base alla normativa previgente, oppure; c) l'interessato trasmette al sindaco la comunicazione sopra prevista per il rilascio automatico della licenza di impianto e di esercizio e ne dà comunicazione, qualora esso sia stato già interpellato, all'Organismo tecnico già competente per l'esame del progetto e per il collaudo. I montacarichi non installati prima del 21 settembre 1996, per i quali però è stata presentata domanda per la licenza di impianto ai sensi della legge n. 1415 del 1942, e per i quali l'ISPESL o l'Ispettorato del lavoro non hanno ancora dato parere favorevole, si intendono legittimamente immessi sul mercato o messi in servizio se il proprietario, o chi per esso, trasmette al sindaco le comunicazioni sopra previste per il rilascio automatico della licenza di impianto e di esercizio. B. Piattaforme elevatrici per disabili. Le indicazioni applicative fornite per gli elevatori per sole cose si applicano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente circolare, anche alle piattaforme elevatrici per disabili con altezza di caduta superiore a 2 metri.
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Roma, 20.05.2011 Oggetto:
AI CORSISTI – ASSOCIATI E NON – LL. SS.
documentazione da presentare quale ‘’soggetto abilitato’’ – quesiti apertisi a seguito del D.M. 11.04.2011 - RIUNIONE A ROMA-HOTEL DEI CONGRESSI DEL 19.05 U.S. CON ING. M. CANDREVA.
Atteso che dalla riunione (iniziata alle h.16,00 e terminata alle 20,45 )in ordine alla metodica di invio della istanza, sono stati forniti chiarimenti fino a questo momento mancanti e ricordando peraltro che istanza e documentazione allegata devono pervenire ENTRO il 29 luglio p.v., al Min. del Lavoro se ne sintetizzano alcuni, formulando peraltro per iscritto alla segreteria altri eventuali di cui abbisognaste, alle quali potrà essere fornita risposta anche prima rispetto al seguente appuntamento CHE SIN D’ORA VI COMUNICHIAMO, ED AL QUALE PREGHIAMO NEL VOSTRO STESSO INTERESSE, DI NON MANCARE, meglio chiarito e specificato nell’allegato. Nel merito di questi primi chiarimenti, Vi informiamo di quanto segue: ASSICURAZIONE. L’Ing. Candreva ha dato il suo assenso di massima (il definitivo pronunciamento è stato demandato ai cinque della commissione esaminatrice di cui al decreto stesso) alla seguente formulazione che la polizza deve contenere: ‘’SCOPERTI E FRANCHIGIE In caso di sinistro risarcibile ai sensi di polizza, il risarcimento verrà eseguito integralmente nei confronti del terzo danneggiato senza detrazione di scoperti e/o franchigie, le quali saranno recuperate dalla compagnia assicuratrice……….. direttamente verso l’Assicurato-Contraente’’ Ricordiamo che tale suddetto scoperto è applicato in misura diversa dalla Compagnia con la quale si è assicurati: in genere contempla un 10% con un minimo di 599,00 € e non superare l’importo di 5 mila euro ma, ripeto, ciò non è tassativo in assoluto. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA. Tutte le pagine devono essere datate, timbrate e firmate, allegando inoltre nn. 5 (cinque) cd contenenti , oltre quella cartacea, l’intera documentazione. SPECIFICAZIONE Essendo la documentazione stessa piuttosto corposa, è consigliabile suddividerla in ‘’capitoli’’ o Allegati numerati (N. 1 Allegato contenente……..per un tot. Pag……..; n.2 Allegato contenente……….per un tot.pag…… e così via), il tutto a valere sul contenuto della istanza che informerà di un totale pag. allegate di nn……..e di nn…….allegati PEC La sola istanza va trasmessa per Pec, mentre il resto seguirà per posta, corriere espresso o altro mezzo, ovvero consegnata a mano presso l’Uff. dell’Ing. Candreva. Cordiali saluti.
Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
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Roma, 26.05.2011 Oggetto:
A TUTTI I "CORSISTI" SOGGETTI ABILITATI ASSOCIATI E NON.
1) quesiti, dubbi, discrepanze del decreto e ...dintorni. 2) Uni: partecipazione all'attività normativa dell'art. 71.
1) Atteso l'impegno dell'associazione in tema di raccolta di cui all'oggetto, sia in relazione alla possibilità che ancora prima della data del 2 luglio (Workshop) si possa pervenire attraverso apposita altra riunione da tenersi nella prossima settimana con l'Ing. Candreva (accordi presi dalla segreteria) ad avere risposte, sia nel caso in cui il Min. del Lavoro non potesse rispondere subito e ne posponesse al Convegno succitato. SI PREGANO TUTTI GLI INTERESSATI DI CUI ALL'OGGETTO DI INVIARE ALLA SEGRETERIA UNION CON LA MASSIMA, CORTESE, URGENZA QUANTO DI CUI ABBISOGNANO DI TALI RISPOSTE. 2) UNI. Come appare del tutto ovvio, gli attuali aspetti normativi delle verifiche di art.71, non solo non sono fini a sé stessi ma rilevano tuttavia dell'evoluzione futura. A tale conoscenza, ma soprattutto perché ciascuno dei "soggetti" sia posto nella condizioni di osservare con attenzione ciò che ne sarà del prosieguo di tali verifiche, deve essere interessato ciascuno dei soggetti all'uopo abilitati, i quali, partecipando ai lavori nel luogo ove se ne decide (Commissione Uni Apparecchi di Sollevamento di cui come è noto è presidente l'Ing. R. Cianotti, delegato Union a tale stessa Commissione) possono prendere parte attiva anche ai fini di modifiche, opportune o meno, interessanti tali stessi apparecchi. L'INVITO – QUINDI – E' CHE CIASCUNO SI ISCRIVA A TALE COMMISSIONE (IL COSTO E' DI € 500,00 ANNUE). Si inviano i migliori saluti.
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Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
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Roma, 25.05.2011
A TUTTI GLI INTERESSATI QUALI "SOGGETTI ABILITATI" (ART. 71) ASSOCIATI E NON.
OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA. Si informa che il Dr. Guarino (Tel 0141-536211/536262, fax 0141-536225, e-mail
[email protected]) della REALE MUTUA è stato da quest'ultima incaricato di ricevere e quindi definire ogni e qualsiasi eventuale necessità afferente alla polizza in relazione a quanto richiesto dal Ministero del Lavoro (Decreto) ai fini della corretta formulazione della polizza stessa. Ovviamente, se la polizza riguarda altra Compagnia, è evidente che l'interessato dovrà rivolgersi a quella con la quale ha stipulato il contratto di assicurazione. Saluti. E p.c. Dr. Guarino Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. From: Guarino Graziano Sent: Thursday, May 26, 2011 8:04 PM To:
[email protected] Subject: R: Polizza assicurativa Reale Mutua OONN/OOAA Egregio Dott. Lentini, con un po’ di fatica abbiamo finalmente superato tutti gli ostacoli (compreso quello ministeriale). Ora posso dire di essere “operativo” per soddisfare la Vostra specifica necessità assicurativa. Resto Vs. disposizione, garantendo ai Vostri Associati la miglior assistenza possibile. Cordiali saluti. Graziano Guarino
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Roma, 27.05.2011
AI FUTURI SOGGETTI ABILITATI ASSOCIATI E NON – LL.SS.
E p.c. Ing. Michele Candreva OGGETTO:
verifiche apparecchi di sollevamento di cui al decreto art.71 – quesiti e assistenza tecnica pratica post abilitazione.
Premesso che la complessità di analisi delle attrezzature di lavoro del decreto si possa considerare acquisita solo attraverso il continuo monitorando del proprio comportamento davanti alle varie situazioni attenzionate, non solo al momento tuttavia sempre migliorabili nel tempo, l’associazione ha attivato uno specifico servizio, finalizzando tale consulenza tecnica direttamente con il Presidente della Commissione Uni Apparecchi di sollevamento, nonché egli stesso docente dei corsi tenutisi finora su tutti gli apparecchi, esclusi quelli di Ped ed Insiemi e Ascensori e Montacarichi da cantiere curati come è noto dall’Ing. Cannerozzi e, prossimamente, dall’Ing. Varisco. L’Ing. Cianotti, a date ed orari da stabilire e che saranno comunicati in seguito, risponderà direttamente per via telefonica nei casi più urgenti, ovvero per mail laddove non vi fosse l’esigenza di immediatezza di risposta. Il costo di tale servizio sarà a totale carico dell’associazione e pertanto gratuito per i soli associati. Cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
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Roma, 01.06.2011 Oggetto:
A tutti i proponenti ‘’SOGGETTI ABILITATI’’ – LL. SS.
formulazione della domanda al Ministero del Lavoro Precisazioni sulla tempistica Specificità della mail e dell’oggetto ai fini dell’accettazione del sistema informatico Canale diretto (solo per gli iscritti Union)
In relazione al complessivo oggetto, si precisa e chiarisce quanto – a seguito della visita di stamani dell’addetta alla segreteria Union al Ministero stesso – di cui al seguito: FORMULAZIONE DELLA DOMANDA Premesso che la stessa deve contenere l’ovvio ed analitico ‘’quantum’’ richiesto dal D.M. 11.04.2011, la mail di riferimento – perché sia accettata – non deve essere vergata con lettere in MAIUSCOLO; L’OGGETTO (in capo alla domanda): deve essere corto e preciso, vale a dire senza / (sbarre), ! (punti esclamativi) e/o ? (interrogativi) o comunque altro che è la stessa informatica a non accettare. PRECISAZIONI SULLA TEMPISTICA. A questo proposito è necessario preliminarmente chiarire che la data del 29 luglio 2011 NON RAPPRESENTA LA DATA FINALE ENTRO LA QUALE SPEDIRE (O PORTARE) L’INTERA DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE QUALE ‘’SOGGETTO ABILITATO’’. Tale suddetta data è infatti quella che darebbe luogo - da quel momento (29 Luglio 2011) - ad accettare la domanda e gli allegati, non essendo oggi il DM 11.04.2011 ‘’entrato in vigore’’ (formalmente) : la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il DM in data 29 aprile 2011, tuttavia concedendo 90 gg. a partire da quest’ultima data, i quali scadono, appunto, per l’esattezza il 28 (e non il 29) LUGLIO 2011. Teoricamente, quindi, il Min.del Lavoro ‘’dovrebbe’’ attendere ‘’quel’’ precisato 28 luglio 2011 a partire dal quale iniziare ad accettare l’insieme di proposta di autorizzazione del proponente ‘’soggetto abilitato’’, tuttavia SE NE ACCETTA SIN D’ORA. FILO DIRETTO E’ stato instaurato un filo diretto associazione-Min.del Lavoro (che ha incaricato specificamente la Sig.ra TRABALZINI) AI FINI DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E QUINDI DELLA RICEZIONE DELLA STESSA, DIRETTAMENTE CONSEGNATA DALLA NOSTRA ADDETTA ALLA SEGRETERIA (LINDA). A tale servizio, brevi manu, potranno gratuitamente accedere ed usufruire i soli iscritti all’Union. In questo modo si potrà ovviare ad eventuali discrasie tra sicurezza della ricezione ed effettiva presa in carico della stessa, eliminando le attese di risposta. Cordiali saluti.
Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
Netiquette ed I comandamenti dell'e-mail ( http://it.wikipedia.org/wiki/Netiquette )
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VERBALE RIUNIONE MEMBRI COLLEGIO PROBIVIRI Il giorno 09 Maggio ad ore 16,00 si sono riuniti in Milano l’Ing. Liborio Simonelli e l’Ing. Sergio Sciancalepore, su richiesta del Presidente UNION , per analizzare e discutere la problematica relativa alla nomina del rappresentante UNION in seno alla Commissione UNI. A tal uopo: - Si precisa che la rappresentanza in seno alle Commissioni è un incarico e non una carica dell’Associazione, essendo le cariche espressamente previste dall’articolo 5 dello Statuto - Si conferma che resta valido anche nell’ambito degli incarichi il principio della alternanza - Si ritiene che nulla questio si opponga alla sostituzione dopo un congruo periodo di tempo dell’attuale rappresentante UNION nella Commissione UNI - Si è dell’opinione comunque che la nomina del rappresentante di cui trattasi rientri tra i compiti dell’Assemblea così come previsto dall’articolo 7 dello Statuto. Da quanto sopra esposto , a parere dei due membri del Collegio dei Probiviri ,ne consegue che sia lecita ed anzi auspicabile l’alternanza dei rappresentanti incaricati in seno alle varie Commissioni o Comitati e che in specifico la nomina del rappresentante in seno alla Commissione UNI spetti alla prossima Assemblea ordinaria , indetta verosimilmente per il mese di Novembre 2011 Qualora la data dell’assemblea non renda possibile l’alternanza per decorrenza dei termini di segnalazione, in base al regolamento della Commissione UNI, si propone che con decorrenza 01/09/2011 l’alternanza del rappresentante UNION in seno a tale commissione. Milano 09 maggio 2011 F.to Ing. Liborio Simonelli Ing. Sergio Sciancalepore
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Roma, 21.03.2011
c.a. Ing. C. Moretti c/o Centro Studi ANACI Lombardia
e p.c. Ministero dello Sviluppo Economico Direz. Gen.le MCCVNT Dip.to Impresa ed lntenazion.ne Div. XVIII Dirigente Ing. V. Correggia Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma Oggetto: verifiche di DPR 462/01 Egregio Ing. Moretti, ci è stato segnalato da alcuni condomini, così come da nostri associati, che – durante i corsi da Lei tuttora tenuti agli iscritti ANACI – si afferma l’insussistenza dell’obbligo di verifica degli impianti di messa a terra elettrici (DPR 462/01) da parte dei condomini di civile abitazione. Vorremmo osservarLe quanto l’eventuale affermazione sia destituita di qualsiasi fondamento. Questa Associazione ha, infatti, già avuto conferma dal Ministero dello Sviluppo Economico dell’obbligo di tali verifiche, tra l’altro confermata da risposta scritta a specifico quesito posto da altri, tuttavia in possesso dello scrivente. Riteniamo doveroso peraltro che l’ANACI ove tuttavia volesse sincerarsene, trasmetta tale domanda al Ministero stesso, evitando così possibili confusioni sul mercato. Distinti saluti.
e p.c. spett. Anaci Lombardia alla Presidenza Dott. Agostino Lombardi al Centro Studi Giuridico Avv. Eugenio Antonio Correale
************ Spettabile UNION Via S. Forti 20 00144 Roma
Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
Castelazzo Bormida, 29 aprile 2011 Oggetto: Vostra comunicazione via email in data 31 marzo 2011 Ho ricevuto l' email in oggetto e ne ho letto l'allegato. Il contenuto dei miei incontri formativi rispetta con rigore i testi di legge e le statuizioni fornite dalla Suprema Corte (Cass. Pen. nn. 2947/2003, 35381/2003, 29753/2006, 22843/2007, 29546/2009, ecc.). In tale contesto debbo ritenere che la lettera indirizzata anche al Ministero dello Sviluppo Economico assuma valenza coercitiva degli insegnamenti che da oltre un decennio sono offerti agli associati Anaci, in assoluta autonomia e senza accettare pressioni da parte di alcuno. Sarà lieto se ogni eventuale futura comunicazione sarà inviata a me personalmente e presso i miei recapiti. Distinti saluti. http://www.newsliftletter.it/
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From: Guido Sent: Tuesday, April 19, 2011 6:07 PM To:
[email protected] Subject: Circolare M.I.S.E. N.3637/C e Risoluzione n.14839 del 28.01.2011. Egregio Presidente, Mi è stato posto un quesito, cioè se seguendo quanto detto nella circolare in oggetto del Direttore Generale Dott.G.Vecchio deI 10/08/2010 ( interpretativa della SCIA “Segnalazione certificata di inizio attività”) non sia più richiesta la prevista domanda di deroga al M.I.S.E. nel caso di edifici nei quali fossero stati installati ascensori in vani di corsa con testata e fossa ridotte. Ma, se ben ricordo, non era stato detto dall’ing. Correggia che sarebbe stata emanata una circolare esplicativa tale da definire i modi comportamentali degli Organismi alla luce di quanto previsto nella SCIA nel caso nell’edificio siano installati ascensori in vani di corsa con “testata e fossa ridotte”? E’ stata fatta finalmente chiarezza in merito? La domanda di deroga è richiesta ugualmente anche per le procedure SCIA? Alcuni installatori sono già “in fibrillazione”…..!. In attesa di cortese e urgente riscontro, invio Cordiali saluti. Guido Degasperi ____________________________________________________________________________________ I&S Ingegneria e Sicurezza S.r.l. Via Marie Curie 17 39100 Bolzano
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Roma, 23.04.2011 E p.c. Ministero Sviluppo Economico Dip.to Impresa ed Internaz.ne D.G. MCCVNT — Div. XVIII Via Sallustiana, 53 00187 ROMA
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Spett. I.& S. srI – c.a. Ing. Degasperi
Oggetto: circolare MiSE n.3637/C a firma D.G. Vecchio e relazione con la quaestio "deroghe" In relazione alla mail di cui all'oggetto, di cui nell'insieme rileva la lettera del D.G. Vecchio, premettendo che il contenuto della presente risposta al quesito posto non possa ovviare dalla necessaria conferma del Dirigente la Div. XVIII Ing. Correggia nel merito della tuttora aperta questione delle "deroghe di ascensori collocati in edifici esistenti tuttavia con spazi ridotti rispetto a quanto previsto dalle EN 81.1 o 2", si osserva e considera quanto segue: 1)
L'attivazione della procedura semplificata della segnalazione certificata di inizio attività, cosiddetta SCIA, può ritenersi — intanto — una scelta opzionale dell'interessato che quindi può continuare a presentare istanze per i diversi procedimenti che possono interessare pertanto lo stesso edificio in cui si colloca l'impianto di ascensore come, ad es., la prevenzione incendi (parere di conformità sul progetto, richiesta di sopralluogo finalizzato al rilascio del CPI, deroga, rinnovo CPI) secondo le usuali procedure del DPR n.37: 2) Poiché la SCIA è applicabile agli atti autorizzativi il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge e da atti amministrativi a contenuto generale, tale procedura non appare riferibile alla determinazione dei requisiti derivanti da regole tecniche specifiche per le quali la bisogna di specie occorre applicare principi da modulare caso per caso (sistemazione della collocazione, la duplicità di analisi dei rischi riferibile alla sicurezza del manutentore e, non per seconda, quella dell'utente) 3) Se, come appare evidente, analogo ragionamento porta ad escludere che la SCIA sia applicabile alla procedura per altra tipologia di deroga, prevista dall'art.6 del citato DPR 37, se ne "dovrebbe" concludere che nel caso della "nostra"deroga occorra attivarsi secondo la procedura tuttora esistente, seppure non conosciuta appieno, ovvero bypassata da alcuni costruttori e manutentori (Schindler docet tuttavia non la sola!) i quali non richiedono la prevista autorizzazione al MSE – Div. XVIII. Quanto alla "circolare" applicativa che il MSE avrebbe dovuto stilare in proposito, nulla posso aggiungere se non prenderne atto, così come pure dell'altra che avrebbe dovuto definire "i modi comportamentali degli OONN alla luce di quanto previsto dalla SCIA con riferimento proprio ai vani di corsa con "testata e fossa ridotte". Ritengo tuttavia che, trattandosi di ascensori che comunque soggiacciono alla direttiva ascensori 95/16/CE di cui alle norme sopra richiamate, laddove pertanto la SCIA esclude l'applicabilità delle direttive comunitarie, consegue che permarrebbe la necessità di ricorso alla specifica autorizzazione ministeriale. Cordiali saluti.
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DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione XXI – Registro delle Imprese Divisione IV – Promozione della concorrenza
ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA LORO SEDI (tramite PEC) CIRCOLARE N. 3637 /C
per conoscenza:
Roma, 10 agosto 2010, prot. 105485
ALL’UNIONCAMERE Piazza Sallustio, 21 00187 ROMA ALL’ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE Via Appia Pignatelli, 62 00178 ROMA ALLE REGIONI ASSESSORATO AL COMMERCIO LORO SEDI PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ASSESSORATO COMMERCIO LORO SEDI COORDINAMENTO INTERREGIONALE c/o REGIONE MARCHE VIA TIZIANO 44 60125 ANCONA UNIONE PROVINCE D’ITALIA PIAZZA CARDELLI, 4 00186 R O M A ANCI VIA DEI PREFETTI 46 00186 R O M A CONFCOMMERCIO PIAZZA G.G. BELLI, 2 00153 R O M A CONFESERCENTI VIA NAZIONALE, 60 00184 R O M A http://www.newsliftletter.it/
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NewsLiftLetter ANCC VIA GUATTANI, 9 – PAL. B 00161 R O M A ANCD VIA GUATTANI, 9 00161 R O M A
OGGETTO: Impatto sulle procedure di avvio di alcune attività regolamentate, della riformulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevista dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”). CONSIDERAZIONI GENERALI In data 30 luglio 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 176, la legge n. 122 del 2010, recante conversione con modificazioni del decreto-legge n. 78/2010. Con l’articolo 49, comma 4-bis, del testo vigente del decreto-legge in parola si è provveduto, tra l’altro, a riformulare il testo dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. la cui nuova rubrica é: <
>. La SCIA prende il posto, pertanto, della “dichiarazione di inizio attività”, che a sua volta aveva sostituito la “denuncia di inizio attività”. Si ritiene opportuno, considerata l’immediata entrata in vigore della disposizione in parola, fornire alcune prime indicazioni al riguardo, riservandosi, in ogni caso, di fornire più complete e meditate istruzioni appena possibile. In base alla nuova procedura, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi e ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a carattere generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, salvo alcune eccezioni evidenziate nella norma medesima. Detta segnalazione dovrà essere corredata, per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, dalle dichiarazioni sostitutive dell’interessato. Potrà inoltre essere accompagnata dalle eventuali attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte di un’agenzia per le imprese di cui all’articolo 38, c. 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge. Eventuali pareri di organi o enti appositi, o l’esecuzione di verifiche preventive, ove previsti dalla legge, sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive, dalle attestazioni, dalle asseverazioni e dalle dichiarazioni di conformità di cui sopra. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dal giorno della presentazione http://www.newsliftletter.it/
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della segnalazione stessa. L’amministrazione competente ha ora 60 giorni di tempo per procedere alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, per inibire la prosecuzione dell’attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall’amministrazione medesima. Decorso detto termine di 60 giorni, l’Amministrazione competente può incidere sul provvedimento consolidatosi, solo: a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-octies della legge n. 241 del 1990; b) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3, purché sia verificato che siano state rese, in sede di SCIA, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false e mendaci; c) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3, ma solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. APPLICAZIONE DEL REGIME S.C.I.A. ALLE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, AUTORIPARAZIONE, PULIZIE E FACCHINAGGIO In base a quanto sopra esposto risulta evidente che le indicazioni fornite da questa Amministrazione con circolare n. 3625/C del 17 luglio 2009, circa il corretto procedimento di avvio di alcune attività regolamentate che richiedono la verifica dei requisiti da parte della camera di commercio (impiantistica, pulizia e attività collegate, autoriparazione, facchinaggio) richiedono un adeguamento. In primo luogo, l’eliminazione della comunicazione di inizio di attività (CIA) prevista nel precedente testo dell’articolo 19 consente di superare, in via definitiva, le precedenti incertezze circa il momento (DIA, ovvero CIA) in cui doveva essere presentata la domanda di iscrizione nel registro delle imprese. Consente, inoltre, un più agevole coordinamento con la Comunicazione unica di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) potrà, infatti (v., anche, l’art. 25, c. 3, del decreto legislativo n. 59 del 2010), essere presentata contestualmente alla Comunicazione unica e determinerà l’iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese entro il termine previsto dall’articolo 11, c. 8, del D.P.R. n. 581 del 1995. Risulta evidente, alla luce delle rilevanti limitazioni che la norma prevede al potere inibitorio dell’amministrazione competente decorsi 60 giorni dalla presentazione della SCIA, l’importanza che tutte le verifiche circa la sussistenza dei requisiti e presupposti richiesti siano espletate nel predetto termine di 60 giorni. Ove codeste Camere dovessero poi, all’esito del procedimento previsto dalla legge, adottare provvedimenti di inibizione dell’attività questi determineranno l’iscrizione d’ufficio della cessazione dell’attività illegittimamente svolta, nella posizione REA dell’impresa. Ciò determinerà inoltre, alla luce delle novità recate dalla procedura della Comunicazione http://www.newsliftletter.it/
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unica per la nascita dell’impresa, il permanere dell’iscrizione delle imprese in questione, comprese quelle individuali (ove l’attività regolamentata sia l’unica svolta), nel registro delle imprese, con la possibilità, successivamente, di avviare nuovamente l’attività in questione, una volta che tutti i requisiti ed i presupposti di legge risultino presenti. APPLICAZIONE DEL REGIME S.C.I.A. ALLE ATTIVITÀ DI: INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE E DI AFFARI, AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO, MEDIATORE MARITTIMO, SPEDIZIONIERE. Fermo restando quanto esplicitato alle pagine che precedono, circa l’interpretazione del nuovo art. 19 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (commi da 1 a 4), occorre ora adeguare alla sua formulazione – quindi alla sostituzione della DIA con la SCIA - anche i chiarimenti applicativi forniti da questa Amministrazione con circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010, concernenti le attività di cui agli artt. 73,74,75, 76 del decreto legislativo n. 59 del 25 marzo 2010 (intermediazione commerciale e di affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere). In particolare si rappresentano le disposizioni che seguono, da adottare fino alla data di applicazione delle disposizioni emesse ai sensi dell’art. 80 del richiamato D.lgs. n. 59/2010:
Coloro che intendono iniziare ex novo l’esercizio di dette attività dovranno presentare, in questa prosecuzione della fase transitoria, la SCIA - segnalazione certificata di inizio attività - , in assenza della quale non si procederà ad alcuna iscrizione nei relativi ruoli/ elenchi; per quanto riguarda le sole persone fisiche, la SCIA andrà presentata alla CCIAA della provincia presso la quale si intende iniziare lo svolgimento dell’attività e determinerà la loro iscrizione al ruolo/elenco corrispondente ; per quanto riguarda le imprese, ferma restando comunque l’iscrizione al ruolo/elenco di cui al punto precedente, qualora la SCIA sia contestuale a Comunica - Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa - , essa andrà presentata al Registro delle Imprese e determinerà anche l’iscrizione dell’impresa in questo registro e nel Rea; la verifica dei requisiti professionali e morali richiesti dalle singole leggi degli ausiliari in questione andrà effettuata a seguito della presentazione della SCIA, secondo i termini e le modalità indicati dal nuovo art. 19 della legge n. 241/1990, ai commi 3 e 4; per le persone fisiche rimane invariato l’obbligo di sostenere eventuali esami abilitanti (ove richiesti dalla normativa) presso la Camera di commercio competente per residenza; nella fase transitoria come sopra delineata, l’eventuale inibizione definitiva della prosecuzione dell’attività determinerà la cancellazione della posizione iscritta nel corrispondente ruolo/elenco degli ausiliari.
APPLICAZIONE DEL REGIME S.C.I.A. ALLE ATTIVITÀ DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE La riformulazione dell’art. 19 della citata legge n. 241, comporta conseguenze anche sulle disposizioni in materia di esercizio delle attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68 e 69 del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Nei predetti articoli, infatti, ai fini dell’avvio o della continuazione dell’attività, le disposizioni in alcuni casi prevedono la dichiarazione di inizio di attività, richiamando espressamente l’art. 19 della legge n. 241 ed il periodo del comma 2 dell’articolo che, nella formulazione precedente alla modifica, determinava l’efficacia immediata o differita della dichiarazione. http://www.newsliftletter.it/
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La vigente formulazione dell’art. 19, invece, introduce l’istituto della segnalazione certificata di inizio di attività che sostituisce a tutti gli effetti la DIA e che pertanto deve considerarsi come l’unica utilizzabile ai fini previsti dalle predette disposizioni del d. lgs. n. 59. Di conseguenza, con riferimento alle attività disciplinate dal citato d. lgs. n. 59, sono soggetti alla SCIA di cui all’art. 19 della legge n. 241 attualmente vigente:
il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 64, comma 1; l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, di cui all’art. 64, comma 2; l’avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati, stante l’espresso richiamo, ad opera dell’art. 64, comma 2, all’applicazione della disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (“Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”) e ferma restando, ovviamente, l’applicabilità ai soli casi in cui detto regolamento prevedeva la DIA; l’avvio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare nelle strutture di vendita denominate esercizi di vicinato (cfr. art. 4, comma 1, lett. d, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114), di cui all’art. 65, nonché le attività effettuate mediante le forme speciali di vendita (Spacci interni – Apparecchi automatici - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione Vendita presso il domicilio dei consumatori), di cui agli artt.66, 67, 68 e 69.
Fermo quanto sopra, si richiama il primo comma dell’art. 19 della legge n. 241 il quale, nella formulazione vigente, prevede espressamente che la segnalazione certificata di inizio di attività sostituisce “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi (..)”. Dal contenuto della disposizione risulta evidente l’inammissibilità dell’istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell’avvio di un’attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione. Con riferimento alle attività commerciali, detti strumenti di programmazione sono previsti dal comma 3 dell’art. 64 del d. lgs. n. 59 per le aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dal comma 3 dell’art. 70 del d. lgs. n. 59, il quale ha modificato il comma 13 dell’art. 28 del d. lgs. n. 114 per l’avvio delle attività di vendita sulle aree pubbliche, nonché dall’art. 6 del d. lgs. n. 114, quale programmazione urbanistico-commerciale, per l’avvio dell’attività nelle strutture di vendita denominate medie strutture (cfr art. 4, comma 1, lett. e del d.lgs. n. 114), grandi strutture (cfr. art. 4, comma 1, lett. f del d.lgs. n. 114) e centri commerciali (cfr. art. 4, comma 1, lett. g del d.lgs. n. 114). Di conseguenza, salve ulteriori e più meditate precisazioni da verificare con le amministrazioni regionali competenti, resta ferma la necessità dell’autorizzazione nei seguenti casi: avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle zone del territorio comunale che, in attuazione dell’articolo 64, comma 3, del d.lgs n. 59/2010, http://www.newsliftletter.it/
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siano state assoggettate o siano assoggettabili a programmazione; trasferimento di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ai sensi dell’art. 64, comma 3, del d. lgs. n 59, ad una sede collocata in una zona tutelata nell’ambito di tale programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede nell’ambito di zone tutelate (cfr. punto 3.3 della circolare 6 maggio 2010, n. 3635); avvio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante, di cui all’art. 28 del d. lgs. n. 114, come modificato dall’art. 70 del d. lgs. n. 59 (cfr. punto 10.4 della citata circolare n. 3635); avvio dell’attività di vendita nelle strutture denominate medie strutture, grandi strutture o centri commerciali di cui agli artt. 8 e 9 del d. lgs. n. 114. *****
Si invitano codeste Camere, come di consueto, a voler fornire copia della presente circolare alle locali Commissioni provinciali e regionali dell’artigianato. IL DIRETTORE GENERALE (Gianfrancesco Vecchio)
Risoluzione n. 14839 del 28.1.2011 Oggetto: L.R.29/2005 e segnalazione certificata dell'inizio attività (SCIA). Si fa riferimento al fax con il quale codesto Comune ha trasmesso copia della nota con la quale la Regione (....) — Direzione generale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità — ha risposto ad un quesito "in merito all'obbligo, ai sensi dell'articolo 19 della legge n.241/1990, di corredare la SCIA di asseverazioni e di attestazioni dei tecnici abilitati solo quando necessario oppure se le stesse vadano sempre e comunque allegate, anche nel caso in cui stati, fatti requisiti e presupposti possano costituire oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero dell'atto di notorietà. ". Con riferimento a quanto sopra, la scrivente Direzione generale in via preliminare precisa di concordare con l'interpretazione assunta dalla Regione in discorso in merito alla individuazione dei limiti di corretta applicazione dell'istituto della SCIA introdotto dal citato articolo 19 della legge n. 241/1990. A conferma, riporta nel prosieguo lo stralcio di quanto sostenuto con nota del 12 novembre 2010, n. 1772, dall'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione normativa. "1- L'articolo 5, comma 3 del d.P.R. n. 160 del 2010 prevede che la Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) presentata allo sportello unico per le attività produttive è corredata da tutte le dichiarazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241. Tale previsione è stata inserita nel testo regolamentare per adeguarlo alla novella dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, di cui all'articolo 49 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Rispetto al testo del regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri 10 giugno 2010, non compare più nell'articolo 5, comma 3, l'inciso "ove necessario", di talché potrebbe essere ingenerato il dubbio nell'interprete chela disposizione attuale imponga, in ogni caso ed a prescindere dalle discipline legislative settoriali, l'allegazione alla SCIA di dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni e elaborati tecnici. http://www.newsliftletter.it/
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2- II previgente articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevedeva che la DIA fosse corredata dalle autocertificazioni, certificazioni e attestazioni « normativamente richieste», ciò che implicava l'applicazione, secondo i casi, delle relative normative "di settore", nelle quali erano previsti gli specifici documenti da presentare a corredo della DIA. In linea con detto indirizzo, il nuovo articolo 19 deve essere interpretato quale "disposizione di principio" rispetto alle singole normative di settore, che disciplinano nel dettaglio, individuandola, la specifica documentazione che deve essere di volta in volta allegata alla SCIA. Una opposta lettura del dato normativo determinerebbe il paradosso di ritenere abrogate tutte le normative di settore che disciplinano le singole ipotesi in cui è richiesta la presentazione della SCIA per l'avvio delle attività produttive, con la conseguenza di innovare radicalmente e irragionevolmente l'ordinamento giuridico, privandolo delle discipline settoriali che regolano lo svolgimento delle singole attività. Ulteriore e rilevante argomento a favore della tesi esposta, è che lo stesso articolo 19, nella sua versione rinnovata, prevede espressamente che "tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. La previsione richiamata non potrebbe essere letta nel senso di legittimare l'amministrazione competente, nell'esercizio del suo potere, a richiedere una documentazione diversa da quella normativamente richiesta dalle singole discipline settoriali, per tale via, "necessaria". In conclusione, ad avviso dello scrivente Ufficio, il confronto tra le due versioni dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 (ante e post novella recata dalla legge n. 122 del 2010) porta ad escludere l'obbligo di allegare sempre alla SCIA tolta la documentazione ivi elencata. Infatti, ora come allora, restano salve, e quindi applicabili, le singole discipline di settore, alle quali soltanto spetta di dettare la disciplina e, segnatamente, di fissare la documentazione dì volta in volta necessaria per la presentazione della SCIA." IL DIRETTORE GENERALE (Gianfrancesco Vecchio)
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NewsLiftLetter From: Guido Sent: Tuesday, May 03, 2011 11:35 AM To: [email protected] Subject: Servoscala e piattaforme per disabili Egregio Presidente,
innanzitutto grazie per il tuo interessamento relativo alla corretta interpretazione della SCIA per quanto riguarda le testate ridotte. Per una mia maggior chiarezza sull’argomento (viste anche le richieste da parte di ascensoristi), ne approfitto per sottoporti le seguenti domande: 1) 2) 3)
E’ uscito un decreto che rende obbligatoria la manutenzione anche per i servoscala? Qual è? Esiste adesso anche l’obbligo di verifica periodica dei servoscala? E da parte di chi? Alla luce sia della nuova direttiva macchine(2006/42/CE punto 6) sia del DPR n.214/10 (art.11), è lecito installare ,in edifici residenziali di nuova costruzione, al posto degli ascensori tradizionali, delle piattaforme elevatrici con corsa superiore a 2 m, con porte di cabina e velocità non superiore a 0,15 m/s.? A mio parere sì (l’importante è avere un mezzo equiparabile all’ascensore).
Ti ringrazio anticipatamente per la tua sempre cortese disponibilità. Cordiali saluti. Guido
Roma, 05.05.2011
c.a. Ing. G. Degasperi c/o I.&S. srl- Bolzano
Oggetto: mail 3 u.s. - Servoscala e piattaforme per disabili. Caro Guido, rispondo ai tuoi quesiti. 1) Non c'è nessun decreto nuovo, se non quello che — mutatis mutandis — attiene al relativamente nuovo DPR 214 del 2010 che ha modificato lo storico punto di riferimento costituito dal DPR 162/99 (prima che me ne dimentichi occorre che Christian partecipi al corso di Varisco del 24 maggio p.v. a Mi, perché si parlerà di questo, di quello e di quell'altro che ha rivoluzionato la direttiva Ascensori in una a quella Macchine, intersecandole con Dpr 162 e Dpr 214; pertanto ) Ritornando a quanto sopra, la manutenzione è obbligatoria dal momento che tali impianti di servo scala sono andati a confluire negli ascensori e, pertanto, devono rispettare il 162/99 che obbliga alla manutenzione, alle semestrali ed alle biennali degli OONN; 2) Ho risposto al punto 1): se è verifica periodica non può che appartenere all'obbligo del solo ON ( o degli altri soggetti pubblici come per i "normali" ascensori attuali) 3) La legge lo consente e quindi non si vede come poter inibire l'installazione della "piattaforma elevatrice" che — se vogliamo — è la gemella del classico ascensore anch'esso chiamato in altra forma/dicitura/nomenclatura "piattaforma elevatrice". Cordiali saluti. http://www.newsliftletter.it/
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Da: "Guido" Data: martedì 3 maggio 2011 11:35 A: Oggetto: Servoscala e piattaforme per disabili Egregio Presidente, innanzitutto grazie per il tuo interessamento relativo alla corretta interpretazione della SCIA per quanto riguarda le testate ridotte. Per una mia maggior chiarezza sull’argomento (viste anche le richieste da parte di ascensoristi), ne approfitto per sottoporti le seguenti domande: 1) E’ uscito un decreto che rende obbligatoria la manutenzione anche per i servoscala? Qual è? 2) Esiste adesso anche l’obbligo di verifica periodica dei servoscala? E da parte di chi? 3) Alla luce sia della nuova direttiva macchine(2006/42/CE punto 6) sia del DPR n.214/10 (art.11), è lecito installare ,in edifici residenziali di nuova costruzione, al posto degli ascensori tradizionali, delle piattaforme elevatrici con corsa superiore a 2 m, con porte di cabina e velocità non superiore a 0,15 m/s.? A mio parere sì (l’importante è avere un mezzo equiparabile all’ascensore). Ti ringrazio anticipatamente per la tua sempre cortese disponibilità. Cordiali saluti. Guido From: [email protected] Sent: Friday, May 13, 2011 1:09 AM To: I&S ; [email protected] ; Roberto Pomini Subject: Re: Servoscala e piattaforme per disabili In relazione all’oggetto, avendo approfondito con l'Ing. Varisco in relazione all'ultimo quesito, nel confermare quanto di cui in precedenza, informo che l'unico dubbio che rimane, tuttavia non molto importante, è che un servoscala non sempre risponde esattamente alla definizione di ascensore (come richiesto dal DPR 214 se ha velocità non superiore a 0,15 m/s). Infatti, tale servoscala può avere tratti in piano, mentre la definizione di 'ascensore' che deve essere soddisfatta richiede una pendenza maggiore di 15 gradi. Tuttavia è un dettaglio che però qualche pignolo osservatore potrebbe ....osservare l'apparecchiatura non ricadere nell'obbligo di manutenzione e, quindi, delle verifiche perché' si muove orizzontalmente, anche se SOLO per alcuni tratti. Ove la pensasse così, diversamente dalla posizione Union che nella poca incertezza preferisce avere la maggiore certezza, mentre oggi è tranquillo, domani davanti ad un giudizio tecnicofiscale potrebbe non esserlo. Cordiali saluti ************************************** Dott. I. Lentini Presidente UNION
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CERTIFICAZIONE ACCREDITATA, FATTORE CHIAVE PER LA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE Questo il tema al centro della seconda giornata del “Siacen 2011 - 1° Congresso Nazionale sui Sistemi di Gestione, Accreditamenti, Certificazioni, Notifiche”, organizzato da Angq e Aicq con il supporto di Accredia. Roma, 19 maggio 2011 - Un confronto a 360° sul tema della qualifica e della certificazione delle professioni non regolamentate: un argomento di forte impatto per professionisti, imprese e consumatori, che interessa oltre 3,5 milioni di lavoratori autonomi o dipendenti. Se ne è discusso oggi nel corso della seconda giornata di lavori del “Siacen 2011 - 1° Congresso Nazionale sui Sistemi di Gestione, Accreditamenti, Certificazioni, Notifiche”, organizzato a Roma da Angq e Aicq con il supporto di Accredia, l’Ente Unico Nazionale di Accreditamento. Il tema è di strettissima attualità e, dopo diversi anni, è ora inserito a pieno titolo nell’agenda politica. La X Commissione "Attività produttive, Commercio e Turismo" della Camera dei Deputati sta infatti esaminando diversi disegni di legge in materia che dovrebbe poter contare sull’appoggio bipartisan di tutte le forze politiche, come hanno ribadito l’On. Ignazio Abrignani (Pdl) e l’On. Laura Froner (PD), rispettivamente relatore e membro della X Commissione. Diverse le ipotesi attualmente al vaglio: dalla previsione di un attestato di competenza per il professionista, emesso dalle associazioni professionali di riferimento; alla proposta di un riconoscimento basato sul sistema di certificazione e accreditamento. La differenza sarebbe che, nel secondo caso, si assicurerebbe un giudizio emesso da un soggetto terzo deputato a verificare il possesso dei requisiti del professionista. “Nel corso di questa Legislatura - ha dichiarato Luigi Perissich, Direttore Generale Confindustria SIT - si sta definendo una normativa sulle professioni non regolamentate di cui da anni si avverte l’esigenza. Allo studio anche la proposta di predisporre un elenco di professionisti presso la Camera di Commercio e Unioncamere”. Un tema fortemente sentito anche dai consumatori, come ha ricordato Gianni Cavinato, Presidente dell’Associazione Consumatori Utenti (Acu): “L’utente ha il diritto di sapere con certezza chi sia il professionista cui si affida e quali siano le sue competenze. Inoltre, l’eventuale certificazione assicurerebbe anche una maggiore qualità del servizio, in quanto il lavoratore sarebbe soggetto a verifiche periodiche per l’accertamento del possesso dei requisiti e sarebbe maggiormente stimolato all’aggiornamento professionale”. La certificazione delle professioni non regolamentate è un campo in cui Accredia è fortemente impegnata, come ha ricordato Filippo Trifiletti, Direttore Generale di Accredia, l’Ente Unico Nazionale di Accreditamento: “Finalmente in questa legislatura non solo si registra una comunione d’intenti sul tema ma, soprattutto, sta maturando una convergenza sull’opportunità di optare per un sistema di accreditamento e certificazione anche in questo ambito. Le "professionalità certificate" - ha osservato - costituiscono un elemento cardine delle politiche per l'occupazione, in particolare in un sistema in cui reti sociali ed economiche acquisiscono valore strategico per sostenere le politiche per la crescita e la ripresa”. Già esiste un percorso di accreditamento della certificazione delle figure professionali, in conformità allo “Schema di accreditamento Personale - PRS”, per il quale in Italia operano 15 organismi accreditati dall'ente unico nazionale, che hanno rilasciato già 80.000 certificazioni. Un numero che da già l'idea dell'interesse per questa forma di certificazione che, peraltro, grazie al ruolo di ACCREDIA nell'ambito del mutuo riconoscimento internazionale, gode di piena validità in tutti i principali mercati del mondo. Diverse le figure certificate: dal professionista della qualità (auditor e consulente) al tributarista, dal tecnico certificatore energetico all'igienista industriale, al naturopata http://www.newsliftletter.it/
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e chinesiologo. Contestualmente, l’Ente Unico Nazionale di Accreditamento è costantemente impegnato nel monitorare le dinamiche del mercato del lavoro e accogliere le richieste emergenti. “L’obiettivo di Accredia - ha aggiunto Trifiletti - è quello di analizzare le caratteristiche delle nuove figure professionali in modo da poter avviare quei processi necessari alla messa a punto di nuovi requisiti da valutare che diano piena risposta all’evoluzione delle professionalità”. Nel marzo scorso, Accredia è stata inoltre ascoltata sul tema dalla Commissione "Attività produttive, Commercio e Turismo" della Camera dei Deputati. Durante l’audizione il Presidente di Accredia, Federico Grazioli, ha apprezzato la scelta del legislatore di riconoscere un valore anche alle attestazioni di competenza delle figure professionali rilasciate da organismi di certificazione accreditati, e ha ribadito che “solo il sistema della valutazione della conformità, accreditamento e certificazione, può soddisfare tre requisiti fondamentali per l'affidabilità del mercato delle professioni e per la salvaguardia del mercato dei consumatori: l'imparzialità di chi effettua la valutazione delle competenze; l'aggiornamento professionale continuo; e l'accertamento della competenza stessa”. Relazioni Esterne e Comunicazione ACCREDIA Francesca Nizzero: [email protected] - 02.21009625-41 - 3385611639 Ufficio Stampa ACCREDIA Adnkronos Comunicazione Fabrizio Galassi: [email protected] - 06.5807568 – 3666722512 Roberto Scalise: [email protected] - 06.5807437 ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento Italiano ed è stato riconosciuto dallo Stato con due Decreti Ministeriali del 22 dicembre 2009. ACCREDIA valuta la competenza degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni. Le attività dell'Ente si articolano in quattro Dipartimenti: Certificazione e ispezione; Laboratori di prova; Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti; Laboratori di taratura. L'accreditamento garantisce che i rapporti di prova e di ispezione e le certificazioni (di sistema, prodotto e personale) che riportano il marchio ACCREDIA siano rilasciate nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione della conformità, e dietro una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili (Laboratori e Organismi).
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Spett.le UNION c.a Dott. Iginio S. Lentini
Milano, 22 aprile 2011
Oggetto: MECSPE Meccanica Specializzata – Parma 29-31 marzo 2012 proposta di patrocinio Gentile Presidente, con la presente siamo lieti di proporle il patrocinio del suddetto evento che si terrà a Parma dal 29 al 31 marzo 2012. Le ricordiamo che la concessione del patrocinio non comporta oneri economici per entrambe le parti e costituisce un'ottima opportunità di visibilità. Le comunico con l'occasione la nostra più ampia disponibilità a valutare con lei l'organizzazione di eventuali iniziative speciali da sviluppare nell'ambito della manifestazione, a fronte delle quali saremo lieti di poterle offrire un box istituzionale per la promozione della vostra Associazione in fiera. Con l'auspicio di una fattiva e continuativa collaborazione per lo sviluppo della manifestazione, la ringraziamo per l'attenzione ed in attesa di un suo gentile riscontro, con l'occasione le porgiamo i ns. più cordiali saluti. Senaf srl Maruska Sabato Project Manager Fiera Mecspe
Roma, 27.04.2011
Oggetto:
e-mail
Gent.ma Sig.a Maruska Sabato Project Manager Fiere di Parma Control Italy
riconoscimento di patrocinio MECSPE Meccanica Specializzata – Parma 29-31 marzo 2012
Sono lieto di confermare a nome dell’Associazione che rappresento, il patrocinio per l’edizione 2012. Augurando all’importante evento nazionale il più ampio successo, l’occasione è lieta per inviare cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. PS Per il Convegno, volendo allargare l’interesse anche ad altri operatori, provvederò in seguito.
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RESOCONTO RIUNIONE Milano, 3 maggio 2011 Organo Riunione del GL 9 “Revisione UNI 10411-1&2” operante nella commissione “Impianti di Tecnico ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari” Luogo Data Ora
UNI
Milano, Via Sannio 2
13 aprile 2011 14.00 inizio riunione
17.00 fine riunione
ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione resoconto provvisorio della riunione tenutasi il 9 febbraio 2011 2. Proseguimento dei lavori sulla revisione delle due norme UNI 10411-1&2 Modifiche ad ascensori /elettrici idraulici preesistenti (DZI10015) 3. Varie ed eventuali PRESENTI Corradini Bottio Andreani Belletti Capra Capra Ciborra Coretti De Mattia De Nicolò Di Lillo Ferrari Guarducci Maino Nardi Pavan Sarti Scaldaferri Stablum
Roberto Roberto Giuseppe Carlo Giovanni Ovidio Bruno Maurizio Michele Giuseppe Nicola Paolo Fabio Davide Roberto Daniele Pietro Luca Paolo
Belloli Bertolini Ferrarini Iriti Marinoni Novelli Pisano Ravaioli Roccati Sbrana Segatta Tattoli Varisco
HANNO COMUNICATO DI NON POTER INTERVENIRE Marco IMQ Paolo APAVE ITALIA Ivan FARMA Maurizio IRITI Alberto NEULIFT Daniele ESPERTO Vincenzo PISANO Roberto ECO - EUROPEAN CERTIFYING ORG. Luciano UNION Fabio THYSSENKRUPP CETECO Carlo DOMOLIFT Paolo PRESIDENTE/ISPESL Giovanni KONE
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COORDINATORE/ANACAM Segretario UNI ICOVER I.G.V. ESPERTO ELEVATORI ANICA SEB INAIL/ISPESL CNA OSAR ELMI SARTI OTIS SELE THYSSENKRUPP OSSERVATORE/SARTI SCHINDLER RINA
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NewsLiftLetter DECISIONI N° 1.
L’ordine del giorno viene confermato così come proposto.
Punto 1 dell’O.d.G.
Il resoconto provvisorio della riunione del 9 febbraio 2011 viene approvato con l’aggiunta di Alberto Marinoni tra coloro che erano impossibilitati ad essere presente.
RELAZIONE SINTETICA CORRADINI dà il benvenuto ai presenti ringraziandoli per la partecipazione. Punto 1. dell’O.d.G. Vedere DECISIONE N° 1. Punto 2. dell’O.d.G. Proseguimento dei lavori sulla revisione delle due norme UNI 10411-1&2 CORRADINI riprende i lavori facendo scorrere il testo del progetto soffermandosi su quelle parti oggetto delle proposte di Varisco. Si segnala che: - il riferimento alla UNI EN 81-1&2:2008 sarebbe da aggiornare come 2010 ma, al momento, si preferisce lasciarlo invariato; - 14.1.1.10 essendo stato oggetto di approfondimento e di ampia discussione si riprenderà questo punto per una decisione in merito; - 15.2.10 da riprendere e migliorare. Si rimanda alla copia in UNIONE con codice per maggiori informazioni a riguardo. Per maggiori informazioni a riguardo si rimanda alle copie in UNIONE con codice: - DZI10019, corrispondente alla Vers. 3, che rappresenta il risultato della riunione stessa; - DZI10020, corrispondente alla Vers. 4 che corrisponde alla Vers. 3 migliorata nei punti evidenziati rimasti, ON definiti in riunione. Punto 3. dell’O.d.G. Varie ed eventuali La prossima riunione viene fissata per il pomeriggio di giovedì 23 giugno 2011, dopo la riunione plenaria. CORRADINI ringrazia i presenti per la collaborazione e chiude la riunione alle ore 17 circa. DOCUMENTI DISTRIBUITI IN RIUNIONE NESSUNO DOCUMENTI ALLEGATI AL RESOCONTO RIUNIONE NESSUNO
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RESOCONTO RIUNIONE Milano, 23 maggio 2011 Organo Riunione (plenaria) dalla commissione “Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili Tecnico e apparecchi similari” Luogo Data Ora
UNI
Milano, Via Sannio 2
13 aprile 2011 9.30 inizio riunione
13.00 fine riunione
ORDINE DEL GIORNO 4. Approvazione dell'Ordine del Giorno (O.d.G) 5. Approvazione resoconto precedente riunione svoltasi il 9 febbraio 2011 6. Comunicazioni del Presidente e/o della segreteria 7. Attività di normazione CEN e ISO, riunioni del: - CEN/TC 10/WG 1 del 16 e 17 marzo 2011 (Iotti) - CEN/TC 10/WG 4 del 19-20 Gennaio 2011 a Berlino (Nanetti) 8. Attività del gruppo nazionale GL 7 “Interpretazioni alle EN 81”. 9. Attività del gruppo nazionale GL 9 “Revisione della UNI 10411-1&2” 10. Definizione della posizione nazionale sui documenti: - CEN/TC 10 N 893 - Resolutions - 003/2011 and 004/2011 – Amendment to EN 8121 adoption of NWI and launching of UAP (scadenze CEN per il 30-04-2011 e UNI per il 20-04-2011) 11. Varie ed eventuali
PRESENTI Tattoli Bottio
Paolo Roberto
PRESIDENTE/INAIL ex ISPESL Segretario UNI
Allegra Andreani Bai Barbieri Belletti Belloli Bertolini Bertoni Capra Capra Capuano Ciborra Coretti Corradini De Fusto De Mattia De Nicolò Di Lillo Di Raddo Eusebio Faletto
Rossano Giuseppe Giuliano Massimo Carlo Marco Paolo Stefano Giovanni Ovidio Giovanni Bruno Maurizio Roberto Francesco Michele Giuseppe Nicola Alessandro Emanuele Luciano
ALLEGRA ICOVER CERTIFICAZIONI TECHNOLIFT I.G.V. IMQ APAVE ITALIA MONTANARI GIULIO ESPERTO ELEVATORI LOGICO LIFT PROJECT ANICA S.E.B. ANACAM CEA INAIL/ISPESL CNA OSAR CENPI GRUPPO MILLEPIANI S.A.L.A.
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NewsLiftLetter Ferrari Ferrarini Gallo Guarducci Imbimbo Iriti Marchetti Mazzoni Micciché Morandi Nardi Pasqualoni Pavan
Marco Ivan Pietro Alessandro Fabio Antonio Maurizio Marco Giorgio Giovanni Stefano Roberto Alberto Daniele
Pavia Rovetta Sarti Sbrana Scaldaferri Stablum Viel
Paolo Antonio Pietro Fabio Luca Paolo Andrea
OTIS FARMA ELMA ASCENSORI SARTI MORIS ITALIA IRITI VIMEC ITALCERT UNI TELESAN SELE C.S.D.M. THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA FRIGOLI FERRUCCIO SVI OSSERVATORE/SARTI THYSSENKRUPP CETECO SCHINDLER RINA BELLETTI
HANNO COMUNICATO DI NON POTER INTERVENIRE Borgonovo Luca Paolo KONE Cavagnoli Eugenio KONE Crippa Gilberto KONE De Masi Vito KONE Doppioni Pier Giorgio SYNESIS Gasperini Elisabetta LAFERT Iotti Giuseppe KOPPEL Marinoni Alberto NEULIFT Nanetti Maurizio KONE Novelli Daniele ESPERTO Pisano Vincenzo PISANO Ravaioli Roberto ECO - EUROPEAN CERTIFYING ORG. Roccati Luciano UNION Segatta Carlo DOMOLIFT Varisco Giovanni KONE N° 1.
DECISIONI L’ordine del giorno viene confermato così come proposto.
Punto 1 dell’O.d.G.
N° 2.
Punto 2 dell’O.d.G. Il resoconto provvisorio della riunione del 9 febbraio 2011 viene approvato con l’aggiunta di Alberto Marinoni tra coloro che erano impossibilitati ad essere presente.
N° 3.
Punto 4 dell’O.d.G. Si concorda di tenere una riunione straordinaria il 1 luglio 2011 per approfondire sia il consumo energetico (Faletto) sia il contenuto del prEN 81-20 (Tattoli).
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N° 4.
Punto 7 dell’O.d.G.
La commissione concorda di esprime parere POSITIVO al documento CEN/TC 10 N 893 - Resolutions - 003/2011 and 004/2011 – Amendment to EN 81-21 adoption of NWI and launching of UAP la cui scadenza è il CEN è il 30-04-2011.
N° 5.
Punto 9 dell’O.d.G.
N° 6.
Punto 9 dell’O.d.G.
N° 7.
Punto 10 dell’O.d.G. RELAZIONE SINTETICA TATTOLI dà il benvenuto ai presenti ringraziandoli per la partecipazione.
Punto 1. dell’O.d.G. Approvazione dell'Ordine del Giorno Vedere DECISIONE N° 1. Punto 2. dell’O.d.G. Approvazione resoconto riunione precedente La segreteria informa che Scaldaferri ha espresso il seguente osservazione: Scaldaferri rimarca che non è opportuna la presenza in un regolamento di commissione tecnica di aspetti legati ad "interessi economici" delle parti, piuttosto si dovrebbe parlare di attenzione alla sicurezza. Nel dibatto che ne scaturiva, Scaldaferri manifestava la necessità di lasciare la riunione se la discussione non fosse stata interrotta e ricondotta ad aspetti tecnici di competenza della Commissione (in particolare a fronte di un intervento di Ovidio Capra), interruzione che è stata prontamente effettuata da parte del Presidente. TATTOLI fa presente che nello scambio di opinioni scaturite a seguite delle comunicazione fatte dalla segreteria, gli interventi erano stati diversi e molto articolati. Il Presidente e la segreteria hanno riassunto la discussione emersa con quanto riportato nel resoconto dando maggiore risalto alla decisione presa all’unanimità dai membri della Commissione e riportata nel resoconto stesso. A seguito del chiarimento ricevuto SCALDAFERRI ritira la sua osservazione e si prende quindi la DECISIONE N° 2. Punto 3 dell’O.d.G. Comunicazioni del Presidente e/o della segreteria TATTOLI informa che ha chiesto alla Direzione UNI un aggiornamento sulla situazione emersa tra la KONE e la stessa UNI e ha avuto l’assicurazione che, appena possibile, il rag. Alessandro Santoro, Direttore Generale, aggiornerà personalmente la commissione stessa La segreteria informa che: - il 22 febbraio 2011 è stata inviata al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il documento “Confronto tra criteri progettuali e soluzioni tecniche nazionali ed europee - Documento di sintesi differenze DM 236 - EN 81-70 - EN 81-1&2” elaborato dal gruppo di lavoro ad hoc "Applicazione della UNI EN 81-70"; - la OTIS ha nominato l’ing. Davide Maino nel GL 9; - TeleSAN ha espresso interesse per i lavori della commissione nominando il Sig. Stefano Morandi; - Daniele Pavan partecipa alla commissione non più come rappresentante della Centoducati ma per la THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA; - è stata pubblicata la versione finale in italiano della CEN/CENELEC Guide 17 - Guida UNI “Linee guida per la stesura delle norme tenendo in considerazione le esigenze http://www.newsliftletter.it/
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delle micro, piccole e medie imprese (PMI)” - Guidance for writing standards taking into account micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) needs, che dovrebbe essere messa disponibile su UNIONE nella pagina iniziale di ognuno. A riguardo FALETTO precisa che la Guida è stata elaborata nell’ambito CEN/CENELEC avendo come convener un rappresentante di NORMAPME; gli è stato richiesto da NORMAPME di illustrare il contenuto della Guida 17 in occasione delle riunioni dei TC e WG a cui partecipa; - nella pomeriggio verrà utilizzato il nuovo sistema, denominato GoToMeeting, che permetterà al Sig. Pisano di partecipare alla riunione del GL 9 via web (webconference); - la segreteria informa che dopo l’ultima riunione è avvenuta un’ulteriore ristrutturazione interna a seguito della quale le tre precedenti Divisioni che costituivano l’Ufficio Tecnico Normativo sono state sciolte e sostituite da due nuovi uffici denominati: - Area Normazione Internazionale, - Area Normazione Nazionale Ciò premesso, è in corso una ridistribuzione interna degli Organi Tecnici per cui ogni funzionario tecnico è stato chiamato a lasciare alcuni incarichi presso organi tecnici per assumerne altri. Conseguentemente il segretario Sig. Roberto Bottio, destinato ad altro incarico, non seguirà più la commissione ASCENSORI e verrà sostituito dal Dr. Giovanni Miccichè; TATTOLI, a nome di tutta la commissione, ringrazia il segretario Sig. Roberto Bottio per la proficua e qualificata collaborazione - nella riunione della Commissione Centrale Tecnica svoltasi il 7 aprile 2011, sono state prese alcune decisioni, riportare in modo completo nel documento CCT N 396 presente in UNIONE come BFN10606, del quale si riportano solo alcune considerate più significative: - è stata avviata la rivisitazione delle commissioni UNI e loro strutturazioni, al fine di verificare se esista l’esigenza di attuare complessive soluzioni migliorative della situazione esistente; - è stata costituita la commissione Tecnica “Attività professionali non regolamentate” per elaborare delle norme sulla qualifica del personale, al momento rivolte ai chinesiologi, comunicatori professionali, figure professionali operanti nel campo della fotografia e comunicazione visiva, naturopati, osteopati, patrocinatori stragiudiziali professionisti del risarcimento; - è stato deciso che i riferimenti normativi delle norme nazionali siano sempre datati e che, possibilmente, il loro numero sia limitato. TATTOLI informa che il rag. Alessandro Santoro, Direttore Generale dell’UNI, intende aggiornare personalmente la commissione stessa sugli sviluppi della situazione che ha portato KONE al ritiro della sua rappresentanza dai lavori della commissione. SANTORO ringrazia il Presidente ed i componenti della Commissione e comunica che il Regolamento per lo svolgimento dell’attività di normazione da parte del Sistema UNI, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, è stato oggetto di una revisione necessaria per omogeneizzare la disciplina degli OT UNI e quelli degli OT degli Enti Federati all’UNI. La Giunta Esecutiva dell’UNI, nella riunione dell’11 aprile scorso, ha approvato la nuova versione del Regolamento che, tra le altre modifiche, ha recepito le istanze presentate da Kone spa e da ANIE Assoascensori. Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il prossimo 2 maggio. http://www.newsliftletter.it/
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SANTORO, riassumendo e chiarendo le motivazioni del testo del Regolamento, informa che la comunicazione della decisione presa dalla Giunta Esecutiva dell’UNI sarà quanto prima comunicata ai soggetti che hanno presentato all’UNI istanza di modifica del Regolamento e si augura che sia confermata nell’UNI la correttezza dell’operare e l’assenza di fini pregiudizievoli nei confronti dei propri Soci che positivamente operano nell’interesse del sistema normativo. Punto 4. dell’O.d.G. Attività di normazione CEN e ISO La segreteria informa che i due relatori che avrebbero dovuto relazionare sono stati impossibilitati a partecipare. IOTTI, impossibilitato a partecipare, ha fatto avere il suo contributo sui lavori del WG 1 svolti il 16 e 17 marzo 2011 di seguito riportato: I miei appunti sono ancora più sintetici di quelli di Luciano, quindi ho solo da integrare quanto segue: - una introduzione generale che spieghi come si sia data lettura del draft della norma EN 81-20, pervenendo al punto 5.4, e quindi alla prossima riunione prevista ad Oslo, 8 e 9 giugno restano da esaminare i punti da 5.5 a 7, e le appendici della norma. - punto 5.2.5.7: la delegazione italiana ha recepito con attenzione la totalmente nuova impostazione del punto relativo agli spazi di sicurezza sul tetto di cabina, esprimendo però diversi dubbi e perplessità, e riservandosi pertanto un'ulteriore approfondita valutazione, in particolare in sede di Commissione Ascensori UNI, al fine di dare il proprio contributo a ragionevoli soluzioni ai fini della sicurezza del personale impegnato in operazioni di manutenzione sul tetto di cabina. - punto 5.2.5.8: spazi di sicurezza in fossa: vale quanto sopra. - punto 5.2.6: anche sul punto relativo agli spazi del macchinario, ci si propone un'attenta rilettura in sede di Commissione UNI perché la norma garantisca effettivamente la sicurezza degli utenti e del personale in tutte le situazioni prevedibili, ed in particolare in casi di emergenza (in particolare si esamini con attenzione 5.2.6.6, dispositivi per le manovre di sicurezza e prove) FALETTO completa le informazioni riportando che in tale riunione è stato fatto un primo screening sulle future EN 81-20 e EN 81-50. La tempistica prevista prevede l’inchiesta pubblica al progetto per fine febbraio 2012. NOTA DELLA SEGRETERIA – Il Report della riunione completo è presente in UNIONE con codice BFN10610. FALETTO riporta sinteticamente sui lavori ISO/TC 178/WG 4 e WG 6 svoltisi a Londra e a Parigi. Il WG 4 ha approntato una versione aggiornata della norma ISODIS 22559-1, in cui, dopo lunghe e serrate discussioni, si è infine deciso di inserire nel nuovo appendice D, normativa la specifica che gli ascensori installati in Europa devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza richiamati nella Direttiva Ascensori 95/16. Questa versione del documento sarà inviata in inchiesta pubblica a tutti gli organismi nazionali di normazione. Il WG4 ha inoltre recepito la proposta del gruppo di lavoro sulla convergenza delle norme internazionali (TFC), in particolare per quanto riguarda i componenti di sicurezza, ed ha deciso di proporre, in occasione della prossima riunione plenaria di ISO/TC 178, una risoluzione per la preparazione di una norma internazionale di tipo prescrittivo per gli ascensori, avente come riferimento le norme europee attualmente in fase di revisione. Tale norma dovrebbe costituire un ulteriore elemento della serie ISO 22559. Il WG 6 si è concentrato in particolare sulla preparazione di una specifica tecnica TS basata sulla relazione tecnica DTR 25743, relativa ai requisiti necessari per poter utilizzare gli ascensori come supporto in caso di evacuazione di edifici soggetti ad incendio. http://www.newsliftletter.it/
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FALETTO riferisce inoltre che a febbraio ha partecipato alla riunione di ISO/TC 178/WG 10, nel corso della quale è stato deciso di avviare un gruppo di lavoro specifico che, tramite teleconferenze, metterà a punto alcune proposte da inserire nella norma ISO 25745-2 sulla classificazione del consumo di energia degli ascensori. Propone di organizzare una riunione straordinaria in cui possono essere discusse le proposte che sta elaborando. TATTOLI lo ringrazia per la sua qualificata e proficua partecipazione ai lavori internazionali A seguito dell’ampio confronto emerge la necessità di approfondire sul consumo energetico e sul contenuto delle nuove norme che sostituir anno le norme quadro EN 81-1&2 per cui si prende la DECISIONE N° 3. MARCHETTI informa che la EN 81-41 è stata pubblicata sulla Gazzetta Europea il 5 aprile 2011 per cui ora può essere considerata come norma armonizzata. Malgrado ciò si prevede, da subito, attivare nuovamente il gruppo per migliorare ulteriormente la norma stessa. Allo scopo TATTOLI chiede anticipatamente chi sia interessato e disponibile a parteciparvi. Danno la loro disponibilità: Belletti, Marchetti e Sbrana. Punto 5. dell’O.d.G. Attività del gruppo nazionale GL 7 “Interpretazioni alle EN 81” ALLEGRA presenta il primo dei due quesiti ancora in essere. Quello ricevuto una settimana prima riguardo: Il punto 5.7.1.1 lettera b della norma Uni EN 81-2:2010 riporta: “la distanza libera verticale, espressa in metri, tra il livello della superficie più alta sul tetto della cabina le cui dimensioni rispondono al punto 8.13.2 [con esclusione delle superfici sulle parti di cui al punto 5.7.1.1 c)] ed il livello della parte più bassa del soffitto del vano (inclusi le travi e i componenti installati sotto il soffitto), situati nella proiezione della cabina, deve essere non minore di 1,0 + 0,035V^2”. Con riferimento al caso rappresentato in figura, si ha che le distanze A e B sulla verticale delle superfici aventi dimensioni rispondenti al punto 8.13.2 risultano conformi a quanto richiesto dal punto 5.7.1.1 lettera b. Tuttavia, dal testo della norma sembrerebbe che la distanza da prendere in considerazione al di sotto della trave che cade nella proiezione della cabina sia la C (misurata a partire dal livello della superficie di stazionamento più alta sul tetto di cabina), che nel nostro caso non risulta conforme a quanto richiesto dalla norma. Se così fosse l’ascensore sarebbe da considerarsi in deroga in quanto privo degli spazi di sicurezza imposti. Si chiede quindi quale sia la corretta interpretazione della norma a tal proposito. sul quale scaturisce ampio confronto alla fine del quale, viene chiesto al GL 7 di elaborare un testo che riassuma l'orientamento espresso dagli esperti in fase di discussione. Il secondo è quello in merito alla documentazione che deve accompagnare un componente di sicurezza, nel caso specifico i dispositivi di blocco delle porte di piano del quale si riporta il testo integrale A fronte della nostra richiesta della dichiarazione CE di conformità e dell’attestato di esame di tipo rilasciato da un organismo notificato, il fabbricante del componente di sicurezza sostiene di non essere obbligato a produrre l’attestato di esame di tipo in quanto ha scelto di applicare la procedura elencata nel punto a) III) dell'articolo 8 – Capitolo II della direttiva 95/16/CE Dal confronto emerge che l'argomento è già stato trattato nella Raccomandazione n° 3/002 del Coordinamento europeo degli Organismi Notificati per la Direttiva Ascensori 95/16/CE (NB-L Co), approvata dal LWG del Comitato Permanente che assiste la Commissione Europea nell'applicazione della Direttiva Ascensori 95/16/CE. NOTA DELLA SEGRETRIA In UNIONE è presente: http://www.newsliftletter.it/
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- il testo originale in lingua inglese (BFN10624) e la relativa traduzione in lingua italiana (BFN10623). Analogamente al caso precedente, riconoscendo la delicatezza dell'argomento, che riguarda più l'applicazione della direttiva ascensori che non l'interpretazione delle norme armonizzate, viene richiesto al GL 7 di approfondirlo ulteriormente. Punto 6. dell’O.d.G. Attività del gruppo nazionale GL 9 “Revisione della UNI 10411-1&2”, relazione sull’attività svolta nella riunione precedente CORRADINI comunica che il gruppo sta lavorando speditamente e bene, quindi non ha niente di particolare da riportare. Punto 7. dell’O.d.G. Definizione della posizione nazionale sul documento CEN/TC 10 N 893 TATTOLI riassume sinteticamente il contenuto del documento e la relativa procedura UAP veloce a seguito della la commissione si esprime mediante la DECISIONE N° 4 Punto 8. dell’O.d.G. Varie ed eventuali La segreteria riassume gli errori individuati sulle due norme UNI EN 81-1&2:2010 segnalatigli da Allegra e Bertoni, ai quali si aggiungono quelli di Tattoli, tutti riportati in ALL. 1. ALLEGRA ritiene opportuno che la commissione abbia visibilità dei lavori sulle norme di tipo A e B elaborate ai fine della Direttiva Macchine per cui chiede se fosse possibile attivare un formale collegamento con il relativo organo tecnico. Avendo avuto conferma sulla fattibilità, l’argomento verrà approfondito alla prossima riunione come “Monitoraggio delle norme di tipo B, nomina membro di collegamento nel GL 1 “Sicurezza del macchinario” operante nella sottocommissione “Macchine” della commissione SICUREZZA dell’UNI”. CAPUANO esprime il proprio dissenso sul parere di NON COMPETENZA che la commissione aveva formulato sulla richiesta di chiarimento pervenuto a suo tempo e nella quale un Ente certificatore attribuiva ai CENTRI DI TRASFORMAZIONE DELL’ACCIAIO secondo DM 14 gennaio 2008, la fornitura di tutte le strutture metalliche inerenti agli ascensori oltre ai “castelletti metallici”. Secondo il suo punto di vista la commissione avrebbe dovuto ribadire che tali strutture sono parte integrante della macchina ascensore e non dell’edifico, questo per evitare che in futuro si creassero precedenti per togliere competenze al settore. A seguito dell’intervento di Capuano, la Commissione affida al GL7 il compito di approfondire l'argomento, partendo dalla richiesta di parere di seguito riportata, inizialmente giudicata non di competenza, con la finalità di fare chiarezza e di dimostrare che le NTC08 sono nate per essere applicate alle strutture che fanno parte di edifici o che interagiscono con la loro stabilità, e non per essere applicate indiscriminatamente ad ogni manufatto, specie se facente parte di un "impianto". A seguito dello stralcio prelevato dall'Istituto Giordano, chiedo cortesemente che si chiarisca la posizione di chi installa o trasforma impianti ascensori. Semplicemente chiedo in quale parte dell'installazione di un impianto ricadiamo nell' essere centro di trasformazione. Allo stesso tempo chiedo se sostituendo un gruppo di trazione (macchina in basso) con l'applicazione di nuove putrelle che collegano il nuovo argano ai vecchi tiranti sul basamento esistente, rientriamo nell'essere un centro di trasformazione. (dal momento che nessuno taglia e fora le putrelle direttamente presso il condominio)
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TATTOLI rammenta il prossimo impegno costituiti dalla prossima riunione plenaria del 23 giugno 2011 e quello subito successivo della riunione “speciale” del 1 luglio 2011 per approfondire alcuni specifici argomenti. Ringrazia quindi i presenti per la fattiva collaborazione e chiude la riunione alle ore 13 circa. DOCUMENTI DISTRIBUITI IN RIUNIONE NESSUNO DOCUMENTI ALLEGATI AL RESOCONTO RIUNIONE ALL. 1: Errori evidenziati nell’edizioni 2010 delle due norme UNI EN 811&2 ALL. 1 al RES-COM del 13-04-2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Errori evidenziati nell’edizioni 2010 delle due norme UNI EN 81-1&2 UNI EN 81-1:2010 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Parte 1: Ascensori elettrici Pagina 52, punto 9.11.3 al secondo capoverso dopo la nota sostituire la “e” con una “o” in modo da leggere: ".... verifica della corretta apertura o chiusura del meccanismo o ....". Pagina 52, punto 9.11.5 dopo il terzo trattino: Questi valori devono essere ottenuti con qualunque carico in cabina, fino al 100% della portata. Pagina 53, punto 9.11.6 dopo il secondo trattino: Questi valori devono essere ottenuti con qualunque carico in cabina, fino al 100% della portata. Pagina 122, punto F.8.3.2.1 Dispositivo certificato per una singola massa o coppia Il laboratorio deve eseguire 10 prove con la massa del sistema o una coppia che rappresenti una cabina vuota in salita e 10 prove con la massa del sistema o la coppia che rappresenti una cabina che porti un carico uguale alla portata in discesa. UNI EN 81-2:2010 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Parte 2: Ascensori idraulici Da pagina 1 alla fine, sostituire il riferimento in calce alla pagina, da UNI EN 81-2:2008 a UNI EN 81-2:2010. Pagina 57, punto 9.13.1 al primo capoverso dopo la nota sostituire la “o” con una “e” in modo da leggere: “…. con le porte di cabina non sono chiuse e le porte di piano non sono chiuse….”. Pagina 57, punto 9.13.5 dopo il terzo trattino Questi valori devono essere ottenuti con qualunque carico in cabina, fino al 100% della portata. Pagina 58, punto 9.13.6 dopo il secondo trattino Questi valori devono essere ottenuti con qualunque carico in cabina, fino al 100% della portata.
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NBL-2011037-1 EC NBL-unfinished construction related to item 6.4.2 on the agenda of the 27th NB-L meeting
EUROPEAN COMMISSION ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE-GENERAL Chemicals, metais, mechanical, electrical and construction industries; Raw materials Mechanical, Electrical and Telecom Equipment
Bruxelles, 2011-05-04 ENTRG4/13P/ep/ares.entr.g.4.(2011)522981 Gruppo Coordinamento Organismi Notificati per gli Ascensori
Oggetto: NBL-2010085-1 Anfrage von NB Caro Sig. Mr Jung, Cari Membri del NB-L, In riferimento alla sua domanda riguardo alla valutazione della conformità degli ascensori per uso temporaneo negli edifici durante la fase di costruzione, la invito a trovare qui sotto in allegato la nostra risposta di chiarimento. Innanzitutto vorremmo ricordarle che la questione è stata trattata a fondo dal Gruppo di Lavoro Ascensori. Le conclusioni che sono risultate dalle discussioni sono state introdotte nella Guida all'applicazione della Direttiva Ascensori, accordata ed adottata dal Comitato Ascensori nel 2007. I relativi commenti sono coperti dal Paragrafo 25 della Guida. Secondo l'Articolo 1(4) della Direttiva Ascensori, la messa sul mercato dell'ascensore avviene la prima volta che l’ascensore viene messo a disposizione dell'utente. La Direttiva Ascensori non fa distinzione fra le diverse categorie di utente. In alcuni casi, gli ascensori installati negli edifici nuovi vengono messi a disposizione degli operai edilizi per facilitare l'accesso all'edificio durante il completamento della sua costruzione. In questo caso, l'ascensore è da considerare "messo a disposizione dell'utente". Un tale ascensore deve quindi essere pienamente conforme alla Direttiva Ascensori e devono essere state completate le relative procedure di valutazione della conformità prima che gli operai edilizi lo possano utilizzare. I regolamenti nazionali sull'ispezione degli ascensori in servizio potrebbero imporre, prima di consegnare l'edificio completato ai proprietari, di dover ispezionare un ascensore che è stato usato dagli operai edilizi per accedere all'edificio durante il completamento della sua costruzione. Distinti saluti, La traduzione del presente documento è stata curata da UNION – Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati
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From: Feed: Area Web CSIT Sent: Wednesday, March 30, 2011 12:23 PM Subject: INDUSTRIA ITALIANA DEL GIOCO LEGALE: MODELLO PER L'EUROPA Roma, 30/03/2011 – “L’industria italiana del gioco legale costituisce oggi uno dei settori economici nazionali in cui l’infiltrazione di organizzazioni criminali e di capitali illeciti incontra maggiori ostacoli. Questo grazie allo stringente quadro normativo entro cui si è evoluta nell’ultimo decennio e ai severi sistemi di vigilanza a cui è sottoposta, che non verificano solo il rispetto delle norme, ma si estendono a importanti aspetti gestionali dei Concessionari e delle imprese partners. Il problema di presenze criminali sussiste, invece, per il mercato del gioco illegale, ancora di dimensioni tali da costituire la base di fenomeni di riciclaggio del denaro”. E’ quanto sostenuto questa mattina dalla delegazione dell’Area “Gioco e intrattenimento” di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici (Csit), fra cui vi erano il coordinatore Massimo Passamonti, presidente di Giochi e Società, Giovanni Emilio Maggi presidente di Acadi, Italo Marcotti presidente di Federbingo, Massimiliano Pucci presidente di As.Tro, Francesco Spagnuolo consigliere Acmi, Luigi Perissich, direttore generale di Csit, nel corso di un’audizione da parte del VI Comitato (Riciclaggio e misure patrimoniali e finanziarie di contrasto) della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali. “A partire dal 2002 - ha spiegato la delegazione di Csit - l’industria dei giochi e delle scommesse, ha subito un importante processo evolutivo sulla spinta di adeguamenti giuridico-normativi che hanno permesso di ridurre drasticamente l’area dell’illegalità. In particolare si sono rivelati fattori determinanti della strutturazione e rafforzamento del mercato legale, l’ampliamento del sistema delle concessioni da parte dello Stato, la stretta collaborazione degli imprenditori concessionari con l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) e con le forze dell’ordine, lo sforzo finanziario e tecnologico compiuto per rendere sempre più efficiente e sicuro i sistemi di gioco sia fisici che remoti. Il risultato è che la filiera del gioco e dell’intrattenimento è oggi un’industria importante che occupa oltre 60 mila addetti, produce un volume di affari di 61 miliardi di euro, che al netto di pay-out (somme che ritornano ai giocatori sotto forma di vincite) di circa 45 miliardi, vale una spesa reale di circa 16-17 miliardi euro, dei quali poi vanno all’erario quasi 10 miliardi di euro sotto forma di prelievo fiscale e diritti amministrativi”. Non a caso, il sistema italiano è divenuto il modello di riferimento all’interno dell’Unione Europea. La Francia, dopo anni di studio, ha adottato nell’aprile del 2010, una legge di regolamentazione del proprio settore del gioco on line, che ricalca i principi cardine della legislazione italiana in materia, e altri paesi, tra cui la Spagna e la Danimarca, si apprestano, in questi mesi, a fare altrettanto. La Commissione parlamentare ha ascoltato per quasi due ore i rappresentanti di Csit che hanno, inoltre, colto l’occasione per sfatare il mito della clonazione delle smart-card alla base del sistema di controllo in rete delle macchine per il gioco “comma 6a” che, al contrario, rappresentano un elemento di forte sicurezza essendo basata su una tecnologia utilizzata anche dal sistema bancario. L’audizione si è conclusa con la presentazione da parte di Csit di alcune proposte riguardanti, tra l’altro, l’istituzione di una sezione unica del Tar in materia di giochi per dare uniformità ai pronunciamenti in materia ed evitare interpretazioni normative che talvolta permettono di eludere le norme a tutela del settore e la realizzazione di sistemi di controllo più efficaci sia nei confronti di soggetti che operano illegalmente dall’estero, sia di realtà, sempre illegali, di gioco on-line e di altre situazioni che oggi sfuggono alle verifiche. Secondo Csit, dal contrasto nei confronti di questi fenomeni di illegalità potrebbe emergere un’ulteriore importante quota del mercato dei Giochi che può essere stimata in almeno 10 miliardi di euro l’anno. Quanto alla prossima gara di concessioni del bingo è stata sottolineata l’esigenza di richiedere ai candidati standard tecnici ed economico-finanziari che garantiscano maggiore solidità finanziaria, professionalità e trasparenza, accompagnati da efficaci strumenti sanzionatori e repressivi. A sua volta la Commissione parlamentare ha chiesto ulteriori approfondimenti, che saranno oggetto di un prossimo documento della Federazione.
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From: Feed: Area Web CSIT Sent: Thursday, April 07, 2011 12:16 PM Subject: ASSTEL: SODDISFAZIONE PER LA DECISIONE POSITIVA DEL'UE SUL NUOVO REGIME DI TELEMARKETING Roma, 6 aprile 2011 – “Accogliamo con soddisfazione il giudizio positivo espresso dalla Commissione Europea sul regime dell’opt-out per la gestione degli elenchi telefonici, entrato in vigore in Italia all’inizio di febbraio, perché conferma che tale sistema offre oggettivamente le maggiori tutele per l’utente”. E’ il commento di Stefano Parisi, Presidente di Asstel, a proposito della decisione dell’Ue di chiudere la procedura d’infrazione aperta nel 2010 nei confronti del nostro Paese accusato, a causa dell’inadeguatezza del vecchio regime dell’opt-in, di non riuscire a tutelare sufficientemente gli abbonati italiani contrari a ricevere telefonate commerciali. “Il no alle telefonate commerciali da riportare nel Registro delle Opposizioni– afferma Parisi – è una formula molto più chiara ed efficace che rende l’utente più consapevole, mentre scongiura la possibilità che si venga inseriti a propria insaputa in banche dati a cui accedono le società di telemarketing, così come avveniva prima con il sistema dell’esplicito consenso. Ora ci auguriamo che anche coloro che hanno contestato il nuovo regime prendano atto della decisione della Commissione, mettendo fine a polemiche non costruttive”. Com’è noto, gli operatori di telecomunicazioni aderenti ad Asstel sono voluti anche andare oltre la legge, dotandosi di un Codice di autoregolamentazione che inquadra le attività di telemarketing entro un perimetro di regole rispettose dei diritti alla privacy e alla riservatezza delle persone. “La validità del Codice – conclude il Presidente di Asstel - che si estende a tutta la filiera delle Tlc fino ai call center, è confermata anche dall’adesione di importanti soggetti di altri settori, come l’Enel. Proprio questi primi mesi di applicazione ci hanno convinto che l’autoregolamentazione stia trasformando il telemarketing in uno strumento trasparente, con un valore informativo importante per quei clienti disposti ad accettarlo, considerandolo un’opportunità per conoscere i nuovi servizi e le migliori offerte, per fare acquisti, senza scomodarsi dalla propria poltrona, così come avviene con l’e-commerce”. From: Feed: Area Web CSIT - Ilias Chasapakis – Sent: Friday, March 04, 2011 12:01 PM Subject: Pubblicata la nuova direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 48, del 23 febbraio 2011, la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio La direttiva, dopo l’approvazione da parte del Parlamento europeo il 20 ottobre 2010, era stata definitivamente approvata dal Consiglio il 24 gennaio 2011. Il testo prevede che il ritardo nel pagamento può essere al massimo di 30 giorni a meno che non sia indicato diversamente dal contratto. Si può arrivare fino a 60 giorni in caso di accordo tra le due imprese e ancora oltre se espressamente previsto dal contratto, a condizione che non costituisca un'evidente ingiustizia verso la parte più debole. Per quanto riguarda invece i pagamenti dal settore pubblico verso un'impresa: il limite per i pagamenti è di 30 giorni. Ogni ritardo deve essere giustificato con motivazioni oggettive, che deve essere concordato e non potrà mai andare oltre i 60 giorni. E’ prevista una eccezione per gli enti pubblici che offrono servizi in materia di assistenza sanitaria: limitatamente a questi enti é possibile un ritardo fino a 60 giorni, vista la natura particolare e delicata del servizio. Per quanto riguarda le penali, in caso di ritardi ulteriori rispetto a quanto previsto, le società andranno incontro a una penale pari all'8% sul tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea ed a una spesa di 40 euro come compensazione per i costi di recupero del credito. Anche l’ammontare della penale è frutto di un compromesso tra le richieste del Parlamento europeo (che chiedeva l’applicazione di un tasso percentuale di 9% sul tasso BCE) e quelle degli Stati membri (che avrebbero voluto il 7%). La Federazione seguirà con particolare attenzione l’implementazione della direttiva affinché il Governo consideri opportunamente gli input europei in materia di contrasto al fenomeno dei ritardati pagamenti, adottando quindi soluzioni e provvedimenti volti a risolvere i problemi tuttora esistenti. Per visualizzare la direttiva 2011/7/UE: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:048:SOM:IT:HTML http://www.newsliftletter.it/
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From: Feed: AreaWeb CSIT Sent: Wednesday, May 25, 2011 12:01 PM Subject: CSIT SI ASSOCIA ALLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL SISTRI
Roma, 24/5/2011 - Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici si associa alla richiesta di sospensione dell'obbligatorietà di SISTRI, al fine di consentire la migliore messa a punto del sistema e della sua interoperabilità con le imprese. From: Feed: Area Web CSIT Sent: Friday, April 22, 2011 12:01 PM Subject: SISTRI: ACCORDO FRA CSIT E IL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER AVVIARE I TEST NELLE AZIENDE Roma, 22/4/2011 – Con il protocollo d’intesa sul Sistri, siglato dal Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo e dal presidente di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici Stefano Pileri, è stato realizzato un importante passo operativo sulla strada dell’applicabilità del nuovo sistema nazionale di controllo e tracciabilità dei rifiuti. E’ la posizione di Csit che, in una nota diffusa oggi, evidenzia che l’accordo, da una parte chiude il periodo di fitto dialogo fra Ministero e le rappresentanze industriali interessate, durante il quale sono stati individuati i punti critici del passaggio dal sistema cartaceo di rilevazione dei dati sulla movimentazione dei rifiuti al sistema basato su tecnologie elettroniche. Dall’altra avvia una nuova fase di collaborazione operativa, in cui il processo di implementazione del Sistri verrà attentamente monitorato e messo a punto da un Comitato consultivo, senza oneri a carico della Pa, composto da due rappresentanti delle organizzazioni firmatarie, da un rappresentante del concessionario Sistri e da tre componenti del Ministero dell’Ambiente. “Diamo atto al Ministero di essersi reso pienamente disponibile a una collaborazione di carattere più operativo, indispensabile per superare le problematiche tecniche e strutturali individuate – afferma Bonfiglio Mariotti, presidente di Assosoftware e delegato sul tema di Csit, che sottolinea come, per giungere alla piena efficacia del Sistri sia “ fondamentale verificare l’interoperabilità del sistema con i software gestionali delle aziende che dovranno utilizzarlo, risolvendo via via le problematiche informatiche che dovessero sorgere”. “L’introduzione del Sistri nelle realtà aziendali – conclude il delegato di Csit - è un processo molto complesso e delicato. Le software house dovranno proporre soluzioni operative ed economiche accettabili e al Comitato spetterà il compito di supportare le fasi di test e di avvio del nuovo sistema presso le aziende”. From: Feed: Area Web CSIT Sent: Tuesday, May 24, 2011 12:01 PM Subject: SISTRI: ACCORDO TRA IMPRESE INFORMATICHE E MINISTERO AMBIENTE PER RISOLVERE I NODI SULL'INTEROPERABILITA' Milano, 24 maggio 2011. Il vento è cambiato per il SISTRI, dopo le criticità emerse chiaramente durante il click day, l’avvio del complesso sistema di rintracciabilità dei rifiuti verrà garantito da una piena e operativa collaborazione tra Ministero dell’Ambiente e imprese informatiche mirata alla risoluzione delle problematiche tecniche legate all’interoperabilità dei software. Dichiara Bonfiglio Mariotti, Delegato per le politiche di de-materializzazione di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e Presidente Assosoftware, “ritengo che la prosecuzione della collaborazione e delle attività in corso già concordate, consentiranno in breve tempo la partenza di Sistri e, con il costante monitoraggio delle Software House, il perfezionamento dell’interoperabilità fino al completamento dei lavori”. Questo in sintesi il messaggio emerso dal Comitato di coordinamento fra Assosoftware - Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e Assintel, l’associazione di categoria che rappresenta le imprese di software e servizi ICT in ambito Confcommercio, formatosi a valle del recente protocollo d’intesa siglato con il Ministero dell’Ambiente. Tre sono le linee d’azione concordate e avviate con il Ministero: il supporto alla formazione tecnica, già in corso attraverso una serie di workshop mirati al perfezionamento dei processi di interoperabilità; l’avvio di una sperimentazione mirata su un campione rappresentativo di Imprese di tutti i settori coinvolte nella http://www.newsliftletter.it/
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filiera della gestione dei rifiuti; ed infine una gestione ad hoc dei casi particolari, che permetterebbe al SISTRI di non essere bloccato da casi isolati che hanno specifiche criticità. “L’importanza del SISTRI è sia nei contenuti sia nel messaggio politico che vi è sotteso” - dichiara Giorgio Rapari , Presidente Assintel - “in un’epoca in cui la catena dei rifiuti presenta fin troppe aree oscure, che vanno a impattare talvolta in modo eclatante sulla dimensione ambientale, il sistema una volta a regime rappresenterà una risposta innovativa, pratica e utile per la gestione e il monitoraggio del ciclo completo, e sarebbe un peccato che fosse vanificato da vischiosità tecniche che invece è possibile risolvere con una sana collaborazione fra imprese e Ministero”.
Rifiuti, intesa raggiunta per l’avvio del Sistri. Si comincia il 1° settembre con le grandi imprese Prestigiacomo: Soluzione condivisa che coniuga trasparenza, semplificazione amministrativa e tutela della legalità Una intesa per rimodulare l’entrata in funzione del Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi è stato raggiunto ieri a tarda sera fra il Ministero dell’Ambiente e le principali organizzazioni imprenditoriali Confindustria e Rete Imprese. L’accordo recepisce le esigenze evidenziate nelle ultime settimane dagli operatori del settore ribadendo il valore del Sistri quale importante strumento di legalità e trasparenza nel delicato campo dei rifiuti. “Abbiamo cercato e trovato una soluzione condivisa – afferma il Ministro Stefania Prestigiacomo – nel comune intento di mettere in campo un sistema capace di coniugare trasparenza, semplificazione amministrativa, tutela della legalità. Un sistema che è stato pensato per agevolare il lavoro delle imprese non certo per complicarlo. Credo che la rimodulazione in chiave di progressività dell’entrata in vigore del Sistri sarà utile a collaudare al meglio il sistema e aiuterà le aziende a prendere confidenza con le nuove procedure elettroniche”. Secondo l’intesa raggiunta Il Sistri entrerà in vigore: -
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1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000); il 1° ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e “Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania”; il 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti; il 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 10.000); il 1° gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.
Sono inoltre previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell’operatività del sistema.
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From: Eventi SRDAI Sent: Thursday, May 12, 2011 3:26 PM To: [email protected] Subject: Federmanager SRDAI - Invito Bar Camp : "GOVERNARE IL CAMBIAMENTO. PROTAGONISTI DEL NOSTRO FUTURO" - Luiss Guido Carli 25 maggio 2011 IL PRESIDENTE Cari Colleghi, di seguito trovate l’invito al “Bar Camp” organizzato per mercoledì 25 maggio p.v. L’evento si articola in tre brevi presentazioni a cura dei relatori (15minuti ciascuna). A seguito di ogni presentazione sono previsti interventi e/o domande da parte dei presenti con durata massima di 5 minuti ciascuno, per un totale di 40 minuti). Ogni modulo si concluderà con una breve replica del relatore.(5 minuti) L’incontro ci consentirà di produrre un documento di sintesi che porremo come base di discussione nella parte pubblica della nostra Assemblea che, come sapete, si terrà il prossimo 23 giugno presso l’Hotel Quirinale. Sperando nella vostra attiva partecipazione vi saluto cordialmente. Nicola Tosto N.B. Per esigenze organizzative RSVP ad [email protected] entro e non oltre il 20 maggio p.v.
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Giustizia: obbligatoria la mediazione per le controversie civili Il tentativo di mediazione fra le parti, in caso di controversie civili, diventa Diventa obbligatorio dal 21 marzo 2011 il obbligatorio dal 21 marzo 2011. Obiettivo del nuovo istituto giuridico, istituito tentativo di mediazione con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è quello di disincentivare il fra le parti in caso di ricorso in tribunale, con la conseguenza di veder ridurre progressivamente controversie civili l’arretrato che grava sul sistema giustizia. La mediazione civile è favorita da organismi di conciliazione, (autorizzati e vincolati al Ministero della giustizia). Se la mediazione tra le parti non dovesse avere buon esito entro il termine di 120 giorni, le parti andrebbero in tribunale. Le materie per le quali entra in vigore l'obbligatorietà della mediazione civile riguardano: diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.); divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari. L’obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo. Il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità ed è protetto da norme che assicurano alle parti del procedimento l’assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni emerse. Tali informazioni non possono essere utilizzate in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti, e il mediatore è tenuto al segreto professionale su di esse. Il mediatore è nominato non oltre quindici giorni dal deposito della domanda presso l’organismo di mediazione e il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire. Sono infine previste agevolazioni fiscali per coloro che ricorrono alla mediazione. Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono, infatti, esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente. In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. http://www.newsliftletter.it/
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Per approfondimenti si rinvia al link: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/mediazione_civile/caratteristiche.html Reti d’impresa: presentato il decreto attuativo E’ stato presentato il 13 aprile 2011, a Palazzo Chigi, dal Ministro Presentato il decreto dell’economia e delle finanze, Giulio Tremonti, insieme al Ministro dello sviluppo attuativo delle reti d’impresa. L’iniziativa economico, Paolo Romani, il decreto attuativo delle reti d’impresa. Il contratto di è stata voluta rete, istituito con la legge n. 33 del 2009 e modificato dall’articolo 42 del fortemente da decreto-legge n. 78 del 2010, consente alle imprese appartenenti ad una delle reti Confindustria che ha di imprese riconosciute ai sensi dei commi successivi competono vantaggi fiscali, creato Federreti alla amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'ABI. quale aderisce la Per accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, Federazione più imprenditori possono stipulare un accordo, obbligandosi, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme predeterminate attinenti all’esercizio delle proprie imprese, o a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica, o ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Con il contratto di rete, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali. L’atto deve indicare: l'indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato; la durata del contratto le modalità di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso; l’individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune. Altri elementi possono essere indicati, a discrezione degli imprenditori. Tra questi l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione; l'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa all’attività dell'organo. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle varie procedure, come quelle di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni e quelle inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito. Proposte di legge di riforma delle professioni non regolamentate Sono all’esame della X Commissione permanente (Attività produttive) della Camera dei deputati, che ha istituito un Comitato ristretto, le proposte di legge A.C. nn. 1934, n. 2077, n. 3131, n. 3488, in materia di disciplina delle professioni non regolamentate. Relatore è l’on. Ignazio Abrignani. La Federazione, che segue fin dalle precedenti legislature la materia della riforma delle professioni, al fine di fornire un proprio contributo ha avanzato la richiesta di poter partecipare al ciclo di audizioni presso il Comitato ristretto, istituito presso la X Commissione permanente (Attività produttive) della Camera dei deputati. Il 23 febbraio 2011 si sono svolte le audizioni di rappresentanti delle associazioni COLAP, CNA e Assoprofessioni.
Proposte di legge di riforma delle professioni non regolamentate all’esame della Commissione Attività produttive della Camera che ha istituito un comitato ristretto la Federazione ha avanzato la richiesta di poter partecipare al ciclo di audizioni
Le professioni non regolamentate sono le cosiddette professioni “non protette”, diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale per poter essere esercitate. http://www.newsliftletter.it/
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Le predette proposte di legge, il cui esame parlamentare è stato stralciato dal procedimento relativo alle proposte di legge delle professioni regolamentate rimaste all’esame della II Commissione permanente (Giustizia) della Camera, precisano che per professione si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere in favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il suo concorso, sulla base dei principi deontologici e delle tecniche proprie della medesima attività professionale. Le stesse proposte di legge introducono il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Si consente al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente. Viene disciplinata inoltre la procedura di riconoscimento delle professioni non regolamentate, che avviene tramite decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNEL, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e di concerto con i Ministri competenti per materia; il riconoscimento riguarda solamente le professioni aventi connotazione tipica di interesse diffuso. Viene precisato comunque che il riconoscimento non costituisce motivo di riserva della professione. Per visualizzare le proposte di legge si rinvia al link: http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=1934&stralcio=&navette=&cerca=cerca
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Risarcimento del danno causato dal ritardo della Pubblica Amministrazione by Fausto Indelicato Avvocato, Studio Legale Rusconi & Partners Con la sentenza n. 1739 del 21 marzo 2011 la V sezione del Consiglio di Stato ha riconosciuto il risarcimento del danno causato dalla Regione Veneto per non aver rispettato il termine, previsto dalla relativa legge regionale, per il rilascio del provvedimento di autorizzazione richiesto dall’impresa ricorrente. In data 30 aprile 2008, l’impresa ricorrente presentava istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali, lavaggio e bonifica in un Comune situato nella regione Veneto. A causa dell’inerzia dell’amministrazione regionale, l’impresa proponeva ricorso avverso il silenzio e contestualmente chiedeva il risarcimento del danno. La regione Veneto si costituiva in giudizio depositando la deliberazione con cui, in data 27 ottobre 2009, era stato approvato l’intervento richiesto. Per tale ragione il T.A.R. adito dichiarava cessata la materia del contendere e dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno in quanto incompatibile con la natura accelerata e semplificata del rito avverso il silenzio. Avverso la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria, l’impresa proponeva appello. Il Consiglio di Stato, preliminarmente ha sottolineato come in base alle nuove disposizioni previste dall’articolo 32 del codice del processo amministrativo, deve sempre ritenersi ammesso il cumulo di più domande assoggettate a riti diversi, precisando che “In particolare, l’art. 117, comma 6, del Codice ha previsto che, se l’azione di risarcimento del danno è proposta congiuntamente a quella avverso il silenzio, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria”. Per quanto attiene al merito della controversia, il Consiglio di Stato ha riconosciuto e accertato la sussistenza di un ritardo di oltre un anno nel rilascio dell’autorizzazione e l’imputabilità della colpa in capo all’amministrazione regionale, specificando altresì come il danno può comunque essere risarcito anche ove l’impresa non abbia più ritenuto opportuno iniziare l’attività proprio a causa del ritardo con cui è stata rilasciata l’autorizzazione. Ed infatti “Deve, quindi, ritenersi che il ritardo nel rilascio dell’autorizzazione è imputabile soggettivamente alla regione Veneto e che non sussiste alcun valido elemento idoneo a escludere la colpa dell’amministrazione per il ritardo. L’accertamento della sussistenza di un ritardo di oltre un anno nel rilascio dell’autorizzazione e l’imputabilità del ritardo al Comune non risolvono tutte le problematiche della presente controversia, che attiene al risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa di tale ritardo. Nel caso di specie, ricorre l’ipotesi in cui il privato invoca la tutela risarcitoria per i danni conseguenti al ritardo con cui l'amministrazione ha adottato un provvedimento a lui favorevole, ma emanato appunto con ritardo rispetto al termine previsto per quel determinato procedimento. Il ritardo procedimentale ha, quindi, determinato un ritardo nell’attribuzione del c.d. “bene della vita”, costituito nel caso di specie dalla disponibilità dell’autorizzazione per l’esecuzioni di lavori di realizzazione di un impianto di gestione dei rifiuti. In questi casi la giurisprudenza è pacifica nell’ammettere il risarcimento del danno da ritardo (a condizione ovviamente che tale danno sussista e venga provato) e l’intervenuto art. 2-bis, comma 1, della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 69/2009, conferma e rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi http://www.newsliftletter.it/
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delle p.a., stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. La norma presuppone che anche il tempo è un bene della vita per il cittadino e la giurisprudenza ha riconosciuto che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento, è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica (Cons. Giust. Amm. reg. Sic., 4 novembre 2010 n. 1368, che, traendo argomenti dal citato art. 2-bis, ha aggiunto che il danno sussisterebbe anche se il procedimento autorizzatorio non si fosse ancora concluso e finanche se l’esito fosse stato in ipotesi negativo)[…] Ogni cittadino e ogni impresa hanno diritto ad avere risposta dalle amministrazioni alle proprie istanze nel termine normativamente determinato e ciò proprio al fine di programmare le proprie attività e i propri investimenti; un inatteso ritardo da parte della p.a. nel fornire una risposta può condizionare la convenienza economica di determinati investimenti, senza però che tali successive scelte possano incidere sulla risarcibilità di un danno già verificatosi.”. Per quanto attiene alla prova del risarcimento del danno, il Consiglio di Stato ha però precisato come il ricorrente debba comunque fornire in modo rigoroso la prova dell’esistenza del danno, non potendosi invocare, in assenza di prove, né una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. né la consulenza tecnica d’ufficio. Per tale ragione i giudici non hanno accolto la richiesta di risarcimento del danno della ricorrente sia per gli asseriti costi sostenuti per varie consulenze che in riferimento ai mancati utili. Ed infatti per tali danni non era stato dimostrato né l’effettivo nesso causale con la condotta dell’amministrazione nè soprattutto era stata fornita adeguata giustificazione. Al contrario i giudici dell’appello hanno riconosciuto il risarcimento del danno per quanto attiene agli interessi passivi corrisposti dalla ricorrente e non contestati dall’amministrazione regionale. Secondo la sezione V “Infatti, proprio sulla base della possibilità prospettata di non dare corso all’investimento, il tempestivo rilascio dell’autorizzazione avrebbe messo in condizione l’impresa di rispettare il proprio programma di investimento, mentre il ritardo ha determinato uno sfasamento tra ricorso al credito e attuazione dell’intervento, che ha certamente determinato un danno all’impresa ricorrente, che – ove avesse conosciuto i reali tempi di durata del procedimento amministrativo – avrebbe potuto desistere dall’investimento o comunque non ricorrere subito al finanziamento, non pagando in entrambi i casi gli interessi passivi in questione”. In definitiva con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha riconosciuto come anche il ritardo della Pubblica Amministrazione può essere risarcito dal momento che “…il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell’attuazione dei piani finanziari relativi a qualsiasi intervento…”, ma è onere del ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell’esistenza del danno.
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CONTRATTUALISTICA RITARDI NEI PAGAMENTI: SAGGIO DEGLI INTERESSI PER IL SEMESTRE 1° GENNAIO – 30 GIUGNO 2011 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell’8 febbraio 2011 è stato pubblicato il tasso di riferimento da considerare per calcolare gli interessi nei casi di ritardi nei pagamenti, secondo quanto prevede il D. Lgs. n. 231/2002, di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 tale tasso è pari al 1%, cui vanno aggiunti 7 punti percentuali, secondo quanto prevede la citata normativa, per un interesse di mora complessivo pari, dunque, all’ 8%. Si riepilogano i tassi di riferimento (e gli interessi da applicarsi) fissati dall'entrata in vigore della normativa sui ritardi nei pagamenti fino ad oggi: 1° luglio - 31 dicembre 2002: 3,35% +7%=10,35% 1° gennaio - 30 giugno 2003: 2,85% + 7%= 9,85% 1° luglio - 31 dicembre 2003: 2,10% + 7%= 9,10% 1° gennaio – 30 giugno 2004: 2,02% +7%= 9,02% 1° luglio – 31 dicembre 2004: 2,01% + 7%= 9,01% 1° gennaio - 30 giugno 2005: 2,09% + 7%= 9,09% 1° luglio – 31 dicembre 2005: 2,05% + 7%= 9,05% 1° gennaio - 30 giugno 2006: 2,25% + 7%= 9,25% 1° luglio – 31 dicembre 2006: 2,83% + 7%= 9,83% 1° gennaio – 30 giugno 2007: 3,58% + 7%= 10, 58% 1° luglio – 31 dicembre 2007: 4,07% + 7%= 11,07% 1° gennaio – 30 giugno 2008: 4,20% + 7%= 11,20% 1° luglio – 31 dicembre 2008: 4,10% + 7%= 11,10% 1° gennaio – 30 giugno 2009: 2,50% + 7% = 9,50% 1° luglio – 31 dicembre 2009: 1% + 7% = 8% 1° gennaio – 30 giugno 2010: 1% + 7% = 8% 1° luglio – 31 dicembre 2010: 1% + 7% = 8% 1° gennaio – 30 giugno 2011: 1% + 7% = 8% SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO LA VALUTAZIONE DA STRESS LAVORO– CORRELATO Dal 31 dicembre 2010, il datore di lavoro avrebbe dovuto valutare lo “stress lavoro - correlato”. Lo stress lavoro - correlato viene descritto dall’art. 3 dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 - così come recepito dall’accordo interconfederale del 9 giugno 2008 - quale “condizione che può essere accompagnata da disturbi e disfunzioni di natura fisica, psicologica e sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentano in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”. Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro - correlato. Lo stress lavoro - correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro. La valutazione del rischio da stress lavoro - correlato viene effettuata dal datore di lavoro a mezzo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con l’ausilio del medico competente e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato la circolare del 18 novembre 2010 che indica il percorso “metodologico” per adempiere alle disposizioni sopra riportate. Di seguito ripercorriamo i capi saldi della “metodologia” della valutazione. La valutazione si articola in due fasi: a) una necessaria o preliminare; b) l’altra eventuale. La valutazione necessaria consiste nell’esaminare le rilevazioni di indicatori oggettivi e verificabili di stress, es.: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti disciplinari e relative sanzioni; lamentele da parte di altri dipendenti; conflitti interpersonali, etc. Ove in questa valutazione necessaria non emergano elementi da rischio da stress lavoro - correlato, il datore di lavoro ne darà atto nel documento di valutazione del rischio. Nell’ipotesi in cui, invece, si rilevino elementi di rischio da stress lavoro - correlato si passa al piano b), cioè alla “valutazione eventuale” e/o approfondita. Questa consiste nel predisporre, ad es., questionari, indire e tenere apposite riunioni con il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni più efficaci per evitare lo stress. Nel documento di valutazione dei rischi deve essere indicata la programmazione temporale delle suddette attività di valutazione. Allo scopo di verificare l’efficacia della metodologia indicata ed anche per valutare l’opportunità di integrazioni alla medesima, la Commissione Consultiva permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro provvederà ad elaborare una relazione entro 24 mesi dall’approvazione delle indicazioni metodologiche, a seguito dello svolgimento del monitoraggio sulle attività realizzate. I datori di lavoro che già al 31 dicembre 2010 abbiano effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro - correlato, non debbono ripetere l’indagine, ma devono solo tenere aggiornato il documento valutativo già predisposto. Avv. Stefano Trifirò Trifirò & Partners Avvocati CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N. 5 DELL’11 FEBBRAIO 2011 – SICUREZZA SUI LU OGHI DI LAVORO E APPALTI Con la circolare in oggetto, il Ministero del Lavoro interviene offrendo una serie di indicazioni e chiarimenti relativi al quadro giuridico degli appalti in generale (non solo, quindi, degli appalti pubblici, ma anche degli appalti privati). In tale contesto, viene riservata anche una specifica attenzione agli aspetti dei contratti di appalto relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, la circolare ricorda l’importanza dell’elaborazione del DUVRI – il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza – che, in base all’art. 26 del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro committente è tenuto ad elaborare, per assicurare l’eliminazione o almeno la riduzione dei “rischi da interferenza”. Si ricorda che, anche alla luce delle integrazioni apportate all’art. 26 dal decreto correttivo del 2009, per rischi da interferenza s’intendono i rischi derivanti dalla compresenza nello stesso luogo di lavoro di più lavoratori: quelli dipendenti dall’impresa committente e quelli dipendenti dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Tale documento che a norma di legge non è dovuto per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture nonché per i servizi di durata non superiori ai 2 giorni, è considerato essenziale dal Ministero al fine di preservare la sicurezza sui luoghi di lavoro per gli appalti ed una particolare attenzione va prestata alla sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento e nei luoghi confinanti. Per garantire la sicurezza dei lavoratori in regime di appalto e subappalto, il testo sottolinea inoltre l’importanza della qualificazione professionale delle imprese coinvolte e, quindi, sulla loro idoneità tecnico-professionale, che deve essere oggetto di espressa verifica da parte del datore di lavoro committente, sempre in base all’art. 26 del TU Sicurezza. Ricordiamo che questa prescrizione assume una particolare importanza per servizi come la manutenzione, rispetto ai quali non sempre vi sono disposizioni di legge che richiedono specifiche qualificazioni tecnicoprofessionali del manutentore. Infatti, anche in tali casi, in base all’art. 26 del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro dovrà comunque verificare l’idoneità professionale del manutentore, senza accontentarsi di qualifiche generiche. http://www.newsliftletter.it/
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Interessanti poi le precisazioni che il Ministero offre circa la tessera di riconoscimento di cui il datore di lavoro deve dotare i lavoratori coinvolti nell’appalto e che gli stessi sono tenuti ad esporre, a garanzia della regolarità del rapporto di lavoro. La tessera deve riportare, oltre a foto e generalità del lavoratore ed indicazione del datore di lavoro, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto la relativa autorizzazione. Tale ulteriore indicazione, introdotta dalla recente legge 136/2010, va intesa nel senso che sarà sufficiente mettere la data di richiesta del subappalto per quei subappalti la cui autorizzazione si sia perfezionata con il meccanismo del silenzio assenso. Per gli appalti privati, invece, andrà riportata la data di stipula, anche verbale, del contratto di appalto nel quale si autorizza il subappalto stesso. In conclusione, il Ministero fa un accenno alla responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, per gli eventuali danni riportati dai lavoratori come conseguenza degli infortuni sul lavoro non indennizzabili dall’Inail.
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Islanda: un monito, un esempio di Alessio Mannino - 14/03/2011 Fonte: il ribelle Una nazione minuscola che ha avuto la forza di ribellarsi allo strapotere bancario. Una rivoluzione, che passa anche da un nuovo testo costituzionale, finalizzata a impedire che gli interessi del Paese vengano sacrificati a quelli delle oligarchie della finanza internazionale Piccola e dimenticata, l’Islanda ci fa da monito. L’isola solitaria fra il Polo Nord e la Gran Bretagna, appena 300 mila anime, una piccola patria di pescatori, ha osato l’inosabile: ribellarsi alla plutocrazia globale. Ecco la storia. Alla fine del 2008 la crisi finanziaria si abbatte come un ciclone sugli islandesi, che nell’ottobre decidono di nazionalizzare la banca più importante del paese, Landsbanki. Seguono a ruota la Kaupthing e la Glitnir. I debiti degli istituti falliti sono in gran parte con la City di Londra e con l’Olanda. La moneta nazionale, la corona, è carta straccia e la Borsa arriva a un ribasso del 76%. Il governo conservatore di Geir H. Haarden chiede l’aiuto del Fondo Monetario Internazionale, che approva un prestito di 2 miliardi e 100 milioni di dollari, integrato da altri 2 miliardi e mezzo di alcuni Paesi nordici. Le proteste popolari si susseguono in un crescendo che porta alle dimissioni del primo ministro nel gennaio 2009 e a elezioni anticipate nell’aprile successivo. Dalle urne esce vincitrice una coalizione di sinistra, che non riesce a frenare la caduta dell’economia. L’anno si chiude con una diminuzione del 7% del Pil. Il nuovo esecutivo propone la restituzione dei debiti a Regno Unito e Olanda mediante il pagamento di 3 miliardi e mezzo di euro, somma che pagheranno tutte le famiglie islandesi mensilmente per i prossimi 15 anni al 5,5% di interesse. Nel gennaio 2010 il capo dello Stato, Ólafur Ragnar Grímsson, si rifiuta di ratificarla e dà soddisfazione al popolo che reclama un referendum sulla questione. Il risultato della consultazione che si tiene a marzo è schiacciante: il 93% dei votanti dice no. La ragione è semplice: perché dover pagare tutti gli effetti di una crisi di cui sono responsabili i banchieri, protetti e coccolati dall’Fmi e dal sistema finanziario che tiene sotto ricatto il paese? La rappresaglia non si fa attendere: l’Fmi congela immediatamente gli aiuti. Solo a questo punto il governo di sinistra, coi forconi puntati davanti al parlamento, si decide al gran passo: denuncia e fa arrestare i bankers. L’Interpol emana un ordine internazionale di arresto contro l’ex-Presidente della Kaupthing, Sigurdur Einarsson. In questo clima da resa dei conti, lo scorso novembre si riunisce un’assemblea costituente per scrivere una nuova Costituzione che rifondi il piccolo Stato islandese sottraendolo allo strapotere del denaro virtuale. Il criterio con cui essa viene eletta vuol dare il segnale di un rinnovamento reale, profondo: si scelgono 25 cittadini senza appartenenza politica tra i 522 che hanno presentato la loro candidatura, per la quale era necessario solo essere maggiorenni ed avere l’appoggio di trenta persone. La nuova magna charta sta per essere presentata proprio in questo periodo. Nulla si è saputo da noi di questa Rivoluzione d’Islanda. Pacifica ma dura e determinata. A rileggerne i punti fondamentali, nel paragone con l’immobilismo conservatore che vige dalle nostre parti c’è di che farsi venire un brivido lungo la schiena: dimissioni in blocco di un governo, nazionalizzazione delle banche, referendum perché il popolo decida sulle decisioni economiche fondamentali, carcere per i responsabili della crisi, riscrittura della costituzione da parte dei cittadini. L’unica ombra che grava sul corso politico dell’isola è la richiesta di ingresso nell’Unione Europea. Perché voler buttare nel gelido mare del Nord tutto il magnifico lavoro fatto finora, esempio per gli uomini liberi d’Europa, per aderire a un superstato controllato da banchieri e manager delle multinazionali? Perché i fieri islandesi non provano a perseverare
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nella retta via, imitando i loro ovini e cavalli, lasciati liberi di in ampi pascoli senza recinti e senza cani da guardia?
La prossima guerra sarà per l’oro blu: l’acqua. Nel Medio Oriente e Nord Africa, è già un casus belli. Il paese più ricco è l’Albania… di Antonio de Martini Con un attacco nucleare si può mettere in ginocchio anche un grande paese in trenta giorni. Con la Bomba A ( alimentare) una nazione crolla in una settimana. Se privata di acqua, bastano due giorni. Secondo un rapporto dell’Unicef (“population without improved drinking water sources by region in 2002“WHO/UNICEF,2004), 1,1 miliardo di persone nel mondo non ha accesso all’acqua e 2,6 miliardi ha accesso ad acque non potabili. I continenti più problematici sono l’Asia e l’Africa e il maggior consumatore di acqua è l’attività agricola ( utilizza il 70% della disponibilità mondiale). L’allevamento fa la parte del leone dato che serve una quantità 15 volte maggiore per produrre un chilo di bovino, rispetto a quella necessaria per produrre un chilo di grano. Secondo un rapporto del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo ( PNUD) , il 90% degli abitanti del Medio Oriente nel 2025 vivranno in aree di penuria idrica grave. Ecco perché le guerre dell’acqua sono già cominciate e colpiscono i più poveri. Il Nilo viene conteso tra L’Egitto, il Sudan, l’Etiopia, ma anche ( dal maggio 2010 hanno firmato un accordo e vogliono aggiungersi ) Kenia, Tanzania, Burundi e Repubblica Democratica del Congo. Presto inizieranno i negoziati tra loro e si prevedono tensioni. Cina e Russia hanno già avuto problemi per controllo del bacino del fiume Amur, ma per ora concentriamoci sulla zona calda. Turchia, Siria e Irak e – presto anche il kurdistan- si contendono il controllo dei bacini del Tigri e L’Eufrate. Israele che ha visto ridursi drammaticamente il bacino del Lago di Tiberiade ( dai 450milioni di metri cubi /anno di 20 anni fa , agli 87 milioni di oggi) e ridursi a un rigagnolo maleolente il fiume Giordano, ha già fatto numerosi interventi militari per garantirsi l’uso delle acque del fiume Litani che ha le sorgenti in Libano. Tecnologicamente avanzatissimo, Israele ha costruito 31 centri per la dissalazione delle acque e 9 centri per il riuso delle acque reflue. Israele applica il riuso delle acque al 67% , l’Italia all’8%. Per “fabbricare” un litro di petrolio sono necessari 2,5 litri di acqua, mentre per produrre un litro di biocarburante dai cereali, servono circa mille litri di acqua per ottenerli. Nella crisi siriana , anche l’acqua ha messo lo zampino.Un ricercatore della George Washington University ( Murhaf Jouejati) specialista di problemi siriani, ha calcolato che circa 200.000 persone sono affluite nella zona da Deraa ( dove ci sono i disordini) negli ultimi due anni a causa delle restrizioni unilaterlamente imposte agli agricoltori dell’est siriano dal sistema di dighe turche che regolano il flusso dell’Eufrate, in palese violazione degli accordi sottoscritti nel 1987 che assicuravano alla Siria un minimo di 500metri cubi al secondo. La politica di riempimento dei bacini del GAP ( vedi più sotto) ha bloccato queste acque per mesi. La Turchia, approfittando della debolezza politica dell’Irak, ha ridotto del 40% la quantità di acque che passano in Siria e Irak, creando una “quasi emergenza umanitaria ” a detta degli esperti. L’ isola di Cipro ha problemi di stress idrico ( meno di mille metri cubi per abitante/anno) importanti a causa del flusso di turisti che in estate invade le sue spiagge. L’area di Cipro Nord è rifornita ( 6 milioni di metri cubi/anno) dalla Turchia col sistema dei “sacchi medusa” che , rimorchiati, trasportano ingenti quantitativi. Malta e Creta hanno lo stesso problema. Il sistema dei sacchi medusa è stato usato tra Turchia e Israele per alcuni anni, ma a http://www.newsliftletter.it/
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causa della tensione politica ( e dell’appoggio israeliano ai Kurdi) è stato sospeso, mi pare, nel 2006. Con 22 dighe e 19 centrali elettriche capaci di produrre 30 miliardi di KWh/anno, la Turchia è l’idropotenza del Medio Oriente. La sola diga ATATURK si estende su 800km quadrati per 140 metri di profondità e irrigerà 1,7 milioni diettari di terreno anatolico con 22 miliardi di metri cubi/anno assicurando alla Turchia l’autosufficienza alimentare. La zona , essenzialmente cerealicola, grazie all’acqua potrà assicurare la rotazione delle colture. Certo, i nove dipartimenti turchi coinvolti nel progetto GAP ( progetto del sud est anatolico) sono abitati in maggioranza da Kurdi che parlano una loro lingua indoeuropea, occupano territori centrali in Iran , Irak, Siria e sono circa 40 milioni di persone. II trattato di Sevres alla fine della prima guerra mondiale ne riconobbe l’indipendenza e il diritto a un loro stato, ma la riconquista di Ataturk mise fine al sogno. Il sistema delle acque creato dalla Turchia con una spesa di 30 miliardi di dollari le da uno status di superpotenza regionale se non internazionale e solo la miopia di Sarkosi può cercare di emarginarla dall’Europa. La presenza di questo investimento strategico in territorio Kurdo limita le possibilità dei kurdi ( che il governo chiama “turchi della Montagna”) ed è stato la ragione principale dell’accanimento militare nella repressione del movimento indipendentista. I kurdi irakeni non possono aiutare i connazionali a pena di perdere le risorse idriche che li fanno vivere. Il ricatto dell’acqua è potente. Anche la guerra Iran -Irak ( oltre 300mila morti ) durata otto anni ,è dovuta anche al desiderio di controllo dello Shatt el Arab, la confluenza -estuario di Tigri e Eufrate. L’acqua è dunque preziosa quanto e più del petrolio, presto avrà un costo ( non vuol dire che dovrà essere privatizzata, anzi.) e il paese più ricco di acque del bacino mediterraneo è l’Albania. Non solo , ha anche i maggiori dislivelli naturali rispetto al livello del mare. Con le sue acque ed un buon progetto, si può produrre enrgia pari a quattro centrali nucleari, un acquedotto che disseti il sud Italia e le fornisca energia a meno di metà del prezzo attuale. Teniamoci pronti a difendere almeno Berisha.
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Marca postale elettronica –sicurezza garantita Con il Decreto del 4 dicembre 2010, pubblicato nella GU n. 49 del 1 marzo 2011, sono state definite le modalità tecnologiche per garantire la sicurezza, l'integrità e la certificazione della trasmissione telematica di documenti cui è associata la marca postale elettronica. La Marca Postale Elettronica (EPCM), sviluppata in collaborazione con Microsoft, per conto dell’Unione Postale Universale, consente di inviare in tutta sicurezza documenti in formato elettronico utilizzando la tecnologia Epcm (Electronical Postal Certification Mark). Può essere apposta solo dalle poste e permette di verificare l'integrità del contenuto di un messaggio, rendendo qualunque forma di alterazione e manomissione facilmente ed inequivocabilmente identificabile e di avere la certezza su data e ora di ricezione del documento da parte di Poste Italiane. Il sistema EPCM realizzato da Poste Italiane è una timbratura postale elettronica che permette di vidimare elettronicamente un file, una comunicazione o anche una transazione elettronica, e di associare alla stessa una duplice garanzia: la certezza della data e dell’ora di apposizione della marca; l’integrità dell’oggetto timbrato lettronicamente, verificabili anche a distanza di tempo. In particolare questa seconda caratteristica rappresenta un ulteriore vantaggio rispetto al tradizionale timbro postale, rendendo qualunque forma di alterazione e manomissione facilmente ed inequivocabilmente identificabile.
Dossier “Marca postale elettronica”
Consumatori: contro le clausole vessatorie definiti i contratti tipo 30 contratti-tipo, 6 pareri sulle clausole inique e 3 codici di etica commerciale, raccolti in una banca-dati nazionale on-line liberamente consultabile e a disposizione del piccolo imprenditore come del cittadino consumatore. I settori interessati vanno dal turismo ai servizi, dal condominio all’edilizia. Il progetto è stato realizzato da Unioncamere in collaborazione con l'Antitrust, le associazioni dei consumatori e delle imprese e il supporto di alcuni ordini professionali. I contratti-tipo sono strumenti a carattere preventivo che si predispongono per evitare l’insorgenza di problemi tra consumatori e imprese e che consentono di assicurare regole di trasparenza e di equità. Le clausole inique (o vessatorie), invece, sono quelle clausole che determinano, a sfavore del consumatore, uno squilibrio rilevante nei diritti e negli obblighi derivanti da un contratto. La legge n.580 del 1993 ha affidato alle Camere il compito di promuovere l’utilizzo di questa tipologia contrattuale tra imprese, loro associazioni e associazioni dei consumatori e degli utenti. La ratio del progetto è stata, infatti, quella di concepire i contratti-tipo quali modelli contrattuali semplificati, privi di clausole inique o squilibrate che contribuiscano a prevenire, per quanto è possibile, il contenzioso o quanto meno condurre a una risoluzione stragiudiziale rapida ed efficace, ma soprattutto modelli contrattuali che rappresentino davvero uno strumento di garanzia di una corretta informazione al cliente/ospite consumatore.
Dossier “Unioncamere: contratti-tipo per un mercato equilibrato”
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www.union-associazione.net UN.I.O.N. [email protected] Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati 00144 Roma – Sergio Forti, 20 Segreteria cell. 335 1004160 Tel. 06-52277363 Fax 06-62204011 / 06-87440784 ORGANISMI NOTIFICATI DIRETTIVA ASCENSORI - DPR 162 - DIRETTIVA MACCHINE - DPR 459 - DIRETTIVA PED - DLN. 98 E ORGANISMI AUTORIZZATI ALLE VERIFICCHE ALTRI IMPIANTI - DPR 462/01
PIEMONTE
Autor.
A. & C. srl – Strada del Drosso, 128/23 – 10135 Torino
Notificazioni
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BOREAS srl – Via Sant’Ottavio, 43 – 10124 Torino McJ srl – Via Sant’Ottavio, 43 – 10124 Torino 462 OCERT srl – Via Spalato 65/B – 10141 Torino 462 ASFALEIA srl – Via Padova, 60 – 10152 Torino 462 Certificazioni e Collaudi srl – Via Orfanotrofio, 25 13900 PED BIELLA LIGURIA TECNICA srl – Via A. Volta, 36 – 18038 Sanremo IM 462 LOMBARDIA C.S.D.M. srl – Via E. Caviglia, 3 – 20139 Milano MI 462 459 I.C.T. srl – Via A. Catalani, 68 – 20131 Milano MI 462 SICAPT srl – Via Palestro, 20 – 23900 Lecco 459 EURO-PED srl – Via Friuli, 88 – 20135 Milano MI PED Q.S.M. srl – Via d. Rimembranze, 11 – 26020 Madignano CR 462 VERIGO srl – Via Massarani, 5 - 20050 Verano Brianza (MI) 462 SEVEN srl – Viale Henry Dunant, 6 – 46043 Castiglione delle 462 Stiviere MN ECC srl – P-za Giovine Italia, 4 – 21100 VARESE 462 ECS srl – Via Solferino, 7 – 46100 MANTOVA * VERIT srl – Via Corfù, 55 – 25014 Brescia 462 VENETO VERIFICHE INDUSTRIALI srl – Via Buzzaccarini, 35 – 35124 462 Padova PD * C.T.E. Certificazioni srl – Via Monte Sabotino 12/b 35020 462 − Ponte San Nicolò PD ALTO ADIGE I. & S. srl – Via Marie Curie, 17 – 39100 Bolzano 462 459 EMILIA ROMAGNA 462 ICEPI spa – Via Paolo Belizzi, 29/33 – 29100 Piacenza 459 PED 462 VERICERT srl – Via S. Cavina n. 19 – 48100 Ravenna 459 PED SOVIT srl – Via Venezia, 195 – 43100 Parma 462 LAZIO I.N.C.S.A. srl – Via M. Peroglio, 15/15-A– 00144 Roma 462 459 Oe.Cis. srl – Via Ratto delle Sabine, 59 – 00131 Roma CAMPANIA MA.DE. Engineering srl – Via S. Luca, 2 – 81020 462 Casapulla CE S.I.C. srl – Via Luigi Guercio, 353 – 84134 Salerno SA * I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche srl – Via Brambilla, 27/B – 80053 Castellammare di Stabia NA CALABRIA Safety Systems srl – Via G. Falcone, 22 – 87100 Cosenza PUGLIA EMQ-DIN srl – Via Duomo, 6 - 70033 Corato – BA E.Q.M. srl – Via V. Calo’, 63 – 74023 Grottaglie TA SICILIA OEC srl – Via Acquavena, 20 – 98048 Spadafora (ME) SARDEGNA * Automatos sas – Via Tuveri, 25 – 09129 Cagliari CA * Organismi nuovi (iscritti nel 2011) http://www.newsliftletter.it/
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Telefono 011-3473681 011-3273632 011-8174896 011-8174896 011-3191611 011-857347 015-8353451
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Telefax 011-3273633 011-5692074 011-5692074 011-3804222 011-2484458 015-29142
E-mail [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
0184-506492 0184-540731
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02-56816188 02-26142902 0341-353721 02-55194159 0373-658430 0363-51309
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089-2756576 081-3914735
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Elenco aggiornato a tutto al 08/06/2011 Pagina 83