Anno XIII n. 06 – GIUGNO 2011
NewsLiftLetter Registrazione N. 259 Tribunale di Roma – anno 1999
1° anno di pubblicazione: 1999
Periodicità 12 numeri
Organo mensile di informazione tecnica – fiscale – normativa – amministrativa del lavoro Pubblicazione specifica di tematiche di certificazione CE, Direttive di Nuovo Approccio, Notifica – Abilitazione e altre autorizzazioni Organismi Notificati, Autorizzati e Soggetti Abilitati – Accreditamento Organismi Ispezione
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Il numero attuale si compone di NN. 68 pagine
Editore e Direttore Responsabile: Iginio S. Lentini
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In questo Numero: Pag. 2 – Editoriale Pag. 4 – FORUM OONN/OOAA Pag. 6 – Verbale riunione MSE Pag. 9 – UNION - Verbale riunione MSE Pag. 11 – Diffida UNION al MSE per reintroduzione tariffe Pag. 12 – Posposti i termini operativi dell'art. 71 - Inizia l'accreditamento anche per la direttiva ascensori Pag. 13 – Seminario Confindustria Terni Pag. 15 – Verbale riunione Bruxelles NB-Lift Pag. 22 – Relazione su NANDO Pag. 23 – Schema Convenzione con Laboratori Prova Pag. 26– Report CdA Confindustria SIT Pag. 27 – Accredia – protocollo intesa con Min. Trasp. Pag. 28 – Federmanager24WEB: Newsletter Pag. 30 – Federmanager – Lettera al Governo sulla "perequazione automatica delle pensioni" Pag. 33 – Congedo/Aspettative/Permessi Pag. 35 – TelexAnie estratto Pag. 47 – ALPI – informativa a UNION - Quesiti Pag. 49 – UNION a ALPI – informativa - Quesiti Pag. 50 – Confartigianato a MSE p.c. UNION Pag. 52 – UNION a MSE quesiti (DPR 214) Pag. 68 – UNION Elenco Organismi Associati http://www.newsliftletter.it/
Articoli, foto, disegni e manoscritti inviati alla redazione, non si restituiscono. Gli articoli, anche se non firmati, impegnano, comunque, il Direttore Responsabile. E’ consentita la copia di parte del contenuto purché ne sia citata la fonte.
****** Per la natura stessa dell’operatività degli Organismi Notificati/Abilitati e degli Soggetti parimenti autorizzati dalla P.A., il presente organo di stampa fa riferimento all’UN.I.O.N. – Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati da cui attinge notizie, fatti e situazioni di mercato, attività associativa, proposte e comunicazioni ai Ministeri di riferimento, pubblicando quant’altro pervenuto da altri all’associazione stessa o al Direttore responsabile del periodico stesso.
Tematiche e problematiche di: Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale – Certificazione CE – Accreditamento Legislazione nazionale ed europea Ministeri: circolari – quesiti – risposte – proposte Attività MiSE – Direzione Generale Vigilanza e Normazione Tecnica Legislativo, Consiglio di Stato – Corte Costituzionale / Giurisprudenza Pareri legali e Pareri tecnici Comportamento dei non iscritti Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati Comportamento imprese di manutenzione Comportamento amministratori condominiali Prodotti in attesa di regolamentazione (impianti di sollevamento, etc.) Lift & Machinery Notified Bodies Group – Bruxelles Uni – Cei: norme e informativa varia Attività dell’associazione Aggiornamento normativo Comitato di Controllo Codice Deontologico Union Conflittualità tra Organismi Accredia – Ente Unico Italiano Lettere di segnalazioni pervenute e risposte Assemblee – convegni – riunioni DPR 462/01 – operatività e problematiche DM Art. 71 – operatività e problematiche Pagina 1
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NewsLiftLetter L’Editoriale
Non so se vi sia mai capitato di un mese o comunque periodo di tempo trascorso così velocemente da rimanere increduli, quasi da esclamare: ma non è possibile!: è quello che è capitato al sottoscritto e purtroppo quest’anno non è la prima volta! Viviamo una esistenza che, proprio perché i problemi aumentano, le difficoltà raddoppiano e l’attività si triplica: non è normale e non lo è soprattutto quando si è costretti a lavorare con l’affanno, il nervosismo, la constatazione dell’impossibilità di portare tutto a termine nella certezza di averlo fatto bene. Credo peraltro che il confine tra le due sponde sia labile e dipende tuttavia dall’individuo o, meglio, da chi e come è stato abituato nella sua esistenza umana, familiare, educativa, professionale e, quindi……. a non lasciare nulla sul proprio tavolo. È stato duro pertanto constatare che le ‘’carte’’ aumentavano, come se fossi andato al mare tutti i giorni, ed il nervosismo per vedersele davanti, rimanendo impotente davanti al mancato obiettivo di reil mare, la passeggiata, una comunque evasione fosse stata la soluzione migliore??) In questo contesto rientra pure l’attività esterna . Alla Federmanager, dove sono iscritto da ‘’qualche’’ anno, non mi vedevano da tempo e, forse, con il problema dell’intervento sindacale che ho loro posto, avrebbero forse preferito vedermi magari dopo le vacanze! Si tratta infatti di una patata bollente di cui gradirei conoscere da chi mi legge il proprio pensiero. Inizio la narrazione. Mi trovavo ad aprile dalle parti di Milano e, sperando di non essere accusato di fare pubblicità al quotidiano più venduto in Italia, leggevo (come peraltro faccio da ex milanese da quasi 35 anni), il Corriere della Sera: lo cito perché – come vedremo – è stato l’unico a dare la notizia (nessun altro: quotidiani, mensili, televisioni di destra, sinistra e centro comprese, ne aveva parlato), permettendo così di aprire (meglio, sgranare) gli occhi ad un cittadino, probo contribuente, rispettoso delle leggi e del senso dello Stato , lavoratore indefessamente prodigo malgrado la falcidia delle tassazioni sempre in aumento (ho scoperto che l’ultimo stipendio della nostra impiegata dell’associazione è stato gravato di oltre il 60% di balzelli a carico del datore di lavoro e sfido chiunque, davanti a tale evidenza, che non abbia pensato a ‘’chi me lo fa fare ad essere tanto onesto!’’), tuttavia, mai pensando che si potesse pervenire ad ideare una vera e propria ingiustizia quale quella che tuttora (e sono passati quasi tre mesi) sento feroce come si trattasse dello stesso primo giorno, mai sopita: a da furni’ a nuttata, diceva Eduardo ma nei miei confronti avrebbe comunque sbagliato. Ritornando a….bomba, l’articolo era stato posto alle pagine interne (sappiamo che si leggono con meno interesse, ovvero fuggevolmente) e metteva in guardia chi percepiva redditi di lavoro autonomo, aggiuntivi della ‘’lauta’’ pensione (falcidiata dall’entrata in vigore dell’euro che ne ha decurtato del 50% di per sé) ed il giornalista che, guarda caso!, era andato quel giorno all’INPS di MILANO per svolgere altra indagine, altrimenti nessuno avrebbe saputo dell’entrata in vigore, da aprile, della disposizione inpsiana, aggiungeva che per continuare ad avere la pensione per intero (quella stessa che costringeva il dirigente a dover continuare a lavorare), il reddito da lavoro autonomo veniva, sic et simpliciter, decurtato del 50% oppure mantenuto per intero ma con l’assegno di pensione regalato allo Stato del medesimo, eguale, stesso 50%: come dire, girala come vuoi sempre mazziato tu sei! Vorrei osservare quanto, tutto ciò, rilevi – di macroscopicamente negativo – non solo sul piano del merito quanto, anche, su quello del metodo. Iniziando dall’analisi di quest’ultimo, si sottolinea: a) l’impossibilità di comprendere come, avendo non so quanti quotidiani nel nostro Paese; quante TV nazionali e quante, altre, locali; quante associazioni dei consumatori che avrebbero dovuto tutelare almeno il diritto all’informazione; quante sedi INPS (non esclusa, ovviamente, quella romana dove sono peraltro iscritto a seguito dello scioglimento dell’INPDAI) sparse in Italia e nemmeno questa di Roma – che non è da …pinzillacchere – abbia ritenuto di spedire una semplice, minuscola nota di comunicazione ufficiale della ……insignificante notizia, permettendo a chi non avesse letto Il Corriere di correre ai ripari, evitando di non perdere il 50% (mica bazzecole!) della sudata pensione. Nulla, di nulla, di nulla. Ma è possibile che associazioni dei pensionati, di quelle di categoria, la CNA, la Confartigianato, le Federazioni dei Dirigenti d’azienda, la stessa Confindustria (che pura non è parca di notizie di ogni genere), nessuno (!!!!) , compresi i Sindacati….., che abbia sentito il dovere di porre in luce questo arbitrio? Oppure, per non schierarsi politicamente, di parlarne solo e semplicemente come notizia? Sul piano del merito, invece, vorrei sottolineare: 1) l’erario non va a perdere quel ‘’fatturato’’ che tassava quale lavoro autonomo che peraltro si sommava all’assegno di pensione, facendo maturare quell’anomala e tuttavia obtorto collo maggiore aliquota? 2) Quale economia l’INPS ricava oggi da questa invenzione, rispetto a quella di http://www.newsliftletter.it/
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maggiore introito della tassazione precedente? 3) Il fatto di non voler incentivare il lavoro di quei pensionati che peraltro sono costretti a trovarsi una occupazione (per problemi che qui sarebbe lungo elencare, come sul discorso ‘’necessità’’), se non addirittura a crearsela questa stessa occupazione (alias: capitali e risparmi investiti in prima persona senza chiedere alcunché allo Stato), rischiando pertanto sulla propria pelle, rappresenta un modo/sistema intelligente che va incontro alla ‘’Tutela delle Condizioni di Lavoro’’ che Sacconi, Ministro del Lavoro, persegue la giusta difesa attraverso una apposita Divisione ministeriale con annessa specifica Direzione Generale? 4) Un provvedimento di tale portata umana e sociale che investe peraltro anche del dubbio della parità di godimento dei diritti di ciascun italiano (perché incide solo sulle pensioni di invalidità e non su tutte le altre? È lecito condizionare l’importo maturato dopo 35 anni di contribuzione pagata? 5) La portata di un siffatto provvedimento, non avrebbe dovuto essere ‘’opera’’ di governo, di una legge apposita? Di un preliminare confronto tra le parti?; 6) Diversamente da una pensione di vecchiaia, a quella di invalidità si attribuisce lo status di ‘’privilegiata’’, al punto da porla tra le condizioni migliori, più favorevoli, rispetto alla prima? Oppure, la logica – se ancora ne esiste – vorrebbe una maggiore assistenza, una sanità che tenesse conto delle spese complementari che tale necessità impone? E che lo Stato non riconosce? O premia, dicendogli ‘’bravo’’, malgrado tutto, continui a lavorare e a produrre? No, amici miei, l’INPS (ma può aver agito da sola?), fa esattamente tutto il contrario, fino ad umiliarlo, a renderlo un cittadino di serie ‘’C’’: a questo cittadino, non solo non gli si riconosce la natura dell’essere eguale agli altri sul piano dei diritti ma neppure l’altra, oggettiva, di essere costretto a spendere di tasca propria per tirare a campare e, quale consolazione, inibirgli pure di lavorare, tarpandogli quelle residue ali che dal sostentamento economico del proprio lavoro gli consentivano di poter spendere per la propria salute!! Ora non Associazioni e Sindacati si prenderanno cura di far rilevare questa palese ingiustizia ma sono sicuro, conoscendomi, che il sottoscritto non demorderà, arrivando a scomodare anche la Corte di Giustizia Europea perché sia lei a pronunciarsi. Infine, chiedo scusa se qualcuno si aspettava un Editoriale diverso, modellato sui nostri problemi (che pure sono tanti… come le verifiche che non si sa da quale e quante parti stiano) ma un fatto così macroscopico non poteva rimanere assente di notizia, pertanto mi ritengo nel giusto, semmai con critica alla….. ragion pura. Dr. Iginio S. Lentini From: Luca Incoronato Sent: Tuesday, June 28, 2011 6:10 PM To:
[email protected] Cc: 'Anacam' ; 'Michele Mazzarda' Subject: R: Invito Workshop Forum - Hotel dei Congressi, Roma - 2 luglio 2011 Egregio Dotor Lentini, La ringrazio molto per l’invito e mi scuso per non aver risposto subito, essendo stato impegnato con la nostra Assemblea nazionale per tutta la passata settimana. Purtroppo impegni personali mi impediscono di partecipare alla Vostra interessante iniziativa di sabato prossimo. Ho informato dell’invito il Presidente, il quale per quel giorno ha degli impegni familiari; tuttavia, mi ha chiesto di farle sapere che, se riuscirà a liberarsi, proverà a passare all’hotel dei Congressi per rivolgere a Lei e ai partecipanti al workshop un breve saluto. Con i migliori saluti Luca Incoronato ANACAM
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FORUM NAZIONALE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI E ABILITATI 1° Workshop sul tema LE CERTIFICAZIONI E ISPEZIONI COGENTI IN ITALIA STATO ATTUALE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO 2 Luglio 2011 Hotel dei Congressi – Roma EUR Obiettivi e Programma della manifestazione L’incontro – aperto alla partecipazione di tutti i Soggetti interessati al tema delle certificazioni e ispezioni cogenti in Italia (Organismi di valutazione della conformità, Autorità di Regolazione, Ente Nazionale di accreditamento, imprese, cittadini utenti e consumatori) – ha lo scopo di esaminare e discutere alcune delle principali problematiche che il sistema delle certificazioni e ispezioni cogenti è oggi chiamato ad affrontare, onde contribuire al loro superamento, cogliendo e valorizzando, al contempo, le opportunità di miglioramento correlate. L’incontro si pone altresì l’obiettivo di promuovere la collaborazione tra tutte le Parti istituzionali, economiche e sociali aventi ruoli complementari e sinergici nel perseguimento del fine comune di sostenere la crescita della competitività delle imprese e di assicurare la tutela dei bisogni fondamentali di sicurezza e salute della collettività, tramite un efficace sistema di certificazione e ispezione di conformità ai requisiti della legislazione Europea e nazionale. Nel corso dell’incontro, verranno trattati i seguenti argomenti: Apertura dei lavori: Lentini Sessione generale Moderatore: Thione -
L’importanza della collaborazione tra Organismi di valutazione della conformità: il Forum Nazionale degli Organismi Notificati e Abilitati. (Relatore: Thione; Interventi: Iacuzio, Lentini, Correggia, Candreva)
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Prospettive e modalità di utilizzo dell’accreditamento, ai sensi del Regolamento (EC) 765/2008, ai fini del rilascio delle autorizzazioni e conseguenti notifiche (ove applicabile); problematiche correlate di carattere istituzionale, tecnico ed economico e possibilità di risoluzione (Interventi: Thione, Lentini, Petrilli, Correggia, Candreva).
Sessione tematica -
Esigenze di miglioramento della tempestività ed efficacia dei processi autorizzativi e necessità di chiarimenti in ordine a: Moderatori: Lentini, Magliacane
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* Autorizzazioni per le Direttive Ascensori e Macchine (disposizioni di cui al DPR 214/2010 ed al Regolamento N. 17/2010, e problemi connessi con la reintroduzione delle tariffe di cui DM 52/2006) (Relatori: Lentini, Correggia) * Disposizioni relative alle Verifiche Periodiche su Ascensori e Macchine ed esigenze di riordino complessivo della materia (vedi Circolare MSE N. 001795 del 7 Marzo 2008) (Relatori: Lentini, Varisco, Correggia) * Problematiche relative al DPR 462/2001 e chiarimenti correlati (Relatori: Lentini, Iacuzio, Correggia) -
Il nuovo regime di Verifiche Periodiche delle attrezzature di lavoro di cui al DM 11.04.2011: Moderatori: Iacuzio, Alvino * Disposizioni generali di regolamentazione (Relatore: Candreva) * L’abilitazione degli Organismi (Relatore: Candreva) * Modalità di effettuazione delle verifiche e norme e procedure tecniche applicabili (Relatori: Alvino, Cianotti) * Esigenze di chiarimenti interpretativi e applicativi; emanazione di Circolari esplicative (Interventi: Lentini, Iacuzio, Alvino, Candreva, Correggia, Thione)
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Altri temi eventuali su richieste dei partecipanti (Proposte del pubblico)
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Dibattito conclusivo
Rev. 01 – 30.06.2011 Il Coordinatore del Forum Ing. Lorenzo Thione All’evento parteciperanno in veste di Relatori o Coordinatori delle Sessioni/Temi: - L’ing. M. Candreva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - L’ing. V. Correggia del Ministero dello Sviluppo Economico - L’ing. R. Cianotti, Presidente Commissione UNI “Apparecchi di sollevamento” - L’ing. G. Varisco Redattore Rivista “Elevatori” - L’ing. M. Alvino e il dr. G. Magliacane, in qualità di esperti e moderatori - I Presidenti delle Associazioni aderenti al Forum: dr. V. Iacuzio, dr. I. Lentini, ing. L. Thione. Sono stati invitati a partecipare: - Rappresentanti delle autorità di regolamentazione - Il dr. F. Trifiletti, Direttore Generale ACCREDIA - Rappresentanti di Categorie L’orario dell’incontro è il seguente: 10.00 – 13.00 ÷ 14.00 – 18.00. La partecipazione all’incontro è gratuita, nei limiti della capienza della Sala Riunioni pari a 90 presenze. Gli interessati ad intervenire sono pregati di inviare Modulo di Iscrizione alla Sede di Roma del Forum via M. Peroglio, 15/A – 00144 Roma (N° di fax 06/62204011) o a mezzo e-mail all’indirizzo
[email protected], entro Venerdì 20 Giugno 2011. COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL WORKSHOP: ROMA - Viale Shakespeare, 29 IN AUTO: Grande Raccordo Annullare: prendere l'uscita 26 ed entrare sulla SS148; svoltare leggermente a sinistra in Via Cristoforo Colombo. Svoltare a destra in Viale Asia e svoltare nuovamente a destra in Viale Shakespeare. IN TRENO: Stazione Termini oppure Ostiense (Metro Linea B stazione Piramide): prendere la linea METRO B (direzione LAURENTINA). Scendere alla fermata EUR Fermi. La sede del corso è a 600 metri a piedi. IN AEREO: Aeroporto “Fiumicino L. Da Vinci”: prendere il treno “Leonardo Express” (partenza ogni 30 minuti). All’arrivo alla Stazione Ostiense (circa 30 minuti) o Termini (circa 40 minuti) seguire le indicazioni sopra riportate. Sede evento: Hotel dei Congressi Viale Shakespeare, 29 - 00144 Roma http://www.newsliftletter.it/
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From: Antonio Foschi Sent: Monday, June 27, 2011 11:53 AM To: Anacam; Marchetti; Linetti; Belloli; Eltisrl; Sodini; Kone; Migliavacca; Iacuzio; Venditti; Varisco; Tattoli; Presidente Union Cc: 'Vincenzo Correggia' Subject: Verbale riunione del 13/06/2011 sul DPR 214/2010 Si inoltra il Verbale della riunione del 13 Giugno 2011 sul DPR. 214/2010 con l’elenco dei partecipanti. Con la presente, si informa che a seguito di un infortunio all’Ing. Correggia, la data della riunione prevista per il prossimo 6 luglio è stata posticipata alla seconda decade del mese di Settembre 2011. Cordiali saluti Antonio FOSCHI Divisione XVIII – Normativa Tecnica D.G. Mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica Dipartimento Impresa e internazionalizzazione MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Via Sallustiana, 53
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 13 GIUGNO 2011 SUL DPR. 214/2010 In data 13 Giugno 2011 presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, in Via Sallustiana,53 - Roma, si è svolta una riunione sul D.P.R. 214/2010. Erano presenti: Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, (Vincenzo CORREGGIA, Antonio FOSCHI); ANACAM – (Luca INCORONATO); EPSA – (Marco MARCHETTI, Piercarlo LINETTI) ); ALPI – (Marco BELLOLI, Luigi CLEMENTI); CONPIAI – (Mauro SODINI); UNION – (Urbano SIMONELLI, Linda BARANCIUC); ASSOASCENSORI – (Eugenio CAVAGNOLI); ANIE/ASSOASCENSORI - (Silvia MIGLIAVACCA); ASSOCERT – (Vincenzo IACUZIO); CONFARTIGIANATO ASCENSORISTI – (Bruno VENDITTI); COMMISSIONE ASCENSORI UNI – (Paolo TATTOLI); Libero professionista - Giovanni VARISCO; L’ing. Correggia spiega il motivo per cui è stata convocata la riunione presso il Ministero avente come argomento il DPR 214/2010, in quanto ha ricevuto una serie di richieste sia da privati che da parte di varie ASL, in relazione a impianti di sollevamento come i montascale.
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Alla riunione sono presenti tutte le categorie interessate alla norma (ALPI, UNION, AssoAscensori, ANACAM, CONPIAI, Confartigianato, EPSA), mentre risultano assenti anche se invitati, i referenti del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. L’Ing. Correggia fa presente che, il D.P.R. 214 è stato un passo avanti per la classificazione degli apparecchi, anche se forse la norma non è ancora del tutto definitiva. Indipendentemente dalla classificazione, lo Stato membro ha deciso di fare rientrare i montascale e le piattaforme elevatrici nelle verifiche periodiche. In ogni caso esistono problemi per il pregresso (anteriore al 30 dicembre 2010 entrata in vigore della norma). Viene eseguito fra tutti i presenti, un giro di tavolo sull’esattezza o meno di trattare i montascale come ascensori esprimendosi così nel seguente modo: ASSOASCENSORI: Già in sede di recepimento avevano chiesto tale assimilazione. Si tratta di accogliere una richiesta che in realtà trattava di scale mobili (Il Ministero afferma che sono escluse dal D.P.R. 214/2010) UNION D’accordo CONPIAI D’accordo ALPI D’accordo, inoltre fanno riferimento alla nota inviata al Ministero dello Sviluppo Economico EPSA D’accordo per quelle macchine (montascale), a parte l’esclusione giuridica fatta dalla direttiva per altre macchine come le scale mobili. Sarebbe una semplificazione. ANACAM D’accordo Confartigianato D’accordo ASSOCERT D’accordo L’Ing. Varisco propone di considerare anche gli ascensori per i parcheggi. EC dice che possono essere gestiti dai Vigili del Fuoco e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ma che comunque potrebbero rientrare nelle disposizioni del D.P.R. 214/2010. L’Ing. Correggia reputa che si deve capire, quali sono le attrezzature che sono incluse ed escluse dal campo di applicazione del Capo II del DPR 162/1999 come modificato dal DPR 214/2010 e invece richiederebbero verifiche (e/o modifica del decreto). Montacarichi: si deve dire quali sono i montacarichi e i prodotti tipici. Allo scopo, Assoascensori viene incaricato di approntare di concerto con l’ing. Varisco, una bozza di documento contenente la lista di apparecchiature di sollevamento con esplicitazione delle possibili classificazioni. In materia si asserisce, che devono considerarsi anche le piattaforme per disabili, i montalettighe, i monta e cala feretri, i caricatori e scaricatori di passeggeri di navi. Si deve anche ipotizzare che su tutti gli impianti di cui sopra vengano fatte manutenzioni, verifiche, ecc. Per le apparecchiature che non sono incluse nella Direttiva ascensori, è utile definire che cosa deve essere fatto per eseguire le verifiche periodiche, semestrali e biennali. http://www.newsliftletter.it/
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Non si possono inserire prove o altre verifiche che diano un aggravio di oneri al costruttore, in quanto porterebbe a violare il principio della libera circolazione dei prodotti all’interno della U.E. I presenti, ritengono opportuno un approfondimento delle apparecchiature rientranti nel campo di applicazione del capo II del DPR 162/99, si valuterà l’opportunità di emettere una circolare o altro documento chiarificatorio. Il Dott. Clementi chiede ad AssoAscensori di indicare gli incidenti, in particolare per le scale mobili. L’Ing. Correggia ripete ancora che le scale mobili sono escluse, sostenendo che in una fase successiva, si potrebbero inserire anche le scale mobili se mancasse qualche cosa dal punto di vista della sicurezza. L’ing. Correggia legge la dizione dell’Allegato II, il quale inserisce gli apparecchi di sollevamento che rientrano nella definizione di ascensore. Le scale forse lo sono e magari non lo sono i marciapiedi mobili (l’importante che la loro inclinazione non superi 15°). Il Dott. Belloli è a favore della sicurezza, ma solleva questioni legali di esclusione delle scale mobili, mentre l’Ing. Correggia rigetta, dicendo che il Capo II, permette allo Stato membro di stabilire regole per la messa in servizio e per il mantenimento in esercizio per certe attrezzature ai fini della sicurezza. Al fine di approfondire quali componenti degli apparecchi rientrano nel campo di applicazione del Capo II del DPR 162/99 diversi dagli ascensori e montacarichi, che dovranno essere sottoposti a verifiche e controlli periodici, si concorda che ALPI e l’Ing. Tattoli prepareranno un elenco tecnico delle procedure di prova per le opportune verifiche. Pregresso L’Ing. Correggia afferma che è necessaria una sanatoria, non necessariamente è il caso che si cambi la macchina, ma l’importante è che siano garantite le prestazioni e le condizioni di sicurezza. L’Ing. Correggia e l’Ing. Varisco in materia effettueranno un lavoro a parte. Conclusioni Richiesta ulteriore di EC: Tipologia di incidenti e indicazione degli incidenti rilevati per tipo di impianto (AssoAscensori si dichiara disponibile). Si fissa per il 6 Luglio 2011 la data per il prossimo incontro, per un aggiornamento e fare un punto su quanto fissato nel corso della presente riunione. Roma lì, 16 Giugno 2011 IL DIRIGENTE f. to (Ing. V. Correggia)
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Verbale di massima della riunione al MiSE - Ing. Correggia 13/06/2011
Sono presenti: Ing. Correggia MISE Ing. Varisco Ing. Simonelli e Sig.a Baranciuc UNION Ing. Iacuzio ASSOCERT Sigg. Belloli e Clementi ALPI Ing. Tattoli Presidente Commissione UNI Sig. Venditti CONFARTIGIANATO Sig. Sodini CONPIAI Sigg. Marchetti e Linetti EPSA Sig. Incoronato ANACAM Sig.a Migliavacca ASSOASCENSORI Direttore Tecnico KONE Toschi, Cavagnoli L'In. Correggia introduce l'argomento, cioè in sostanza la richiesta di aiuto pratico a stilare un elenco di macchine/attrezzature/impianti che dovrebbero essere sottoposti al regime delle verifiche, in virtù delle nuove definizioni del novellato DPR 162/99 da parte del DPR 214/2010, prendendo in particolare spunto dall'emergente problematica connesa ai servoscala Numerosissime sono state le richieste in tal senso pervenute al MISE da parte di varie ASl ed ARPA ed inoltre da vari Comuni, non ultimo quello di Milano. L'Ing. Correggia, a più riprese ribadisce che il Capo I del DPR 162/99 rappresenta l'obbligo assolto a livello comunitario di recepimento della Direttiva 95/16, mentre il Capo II (dall'articolo 11 in poi) riporta disposizioni amministrative emanate dallo Stato italiano in virtù della sua sovranità legislativa nell'ambito nazionale e su questo Capo II si può giocare la partita di revisione e/o cambiamento del DPR 214/2010. L'Ing. Correggia ipotizza tre fasi di lavoro: 1° di ricerca, mappatura ed elencazione delle attrezzature che restano oggi fuori dal DPR 162 novellato 2° di scelta concordata anche a livello interministeriale delle attrezzature ammissibili tra quelle segnalate 3° fase revisione e/o cambiamento del DPR 214/2010 entro due anni. Preliminarmente tutti i presenti dichiarano di essere d'accordo sulla necessità di introdurre nel regime delle verifiche periodiche i servoscale ed altre attrezzature. L'Asso Ascensori si assume l'incarico entro 15/20 giorni di predisporre l'elenco delle attrezzature di cui sopra e di farlo circolare via Email ai presenti per una prima valutazione, mentre l'ALPI si assume quello di predisporre un ' elencazione delle procedure di verifica avendo Belloli e Clementi fatto varie verifiche volontarie nel settore. Si prospetta già la problematica insorgente in ordine alla sanatoria delle attrezzature ante 1990 con riferimento alla Legge 46/90 così come modificata dalla Legge 37/08 ed all'obbligo della dichiarazione di rispondenza che secondo l'Ing. Correggia compete al Tecnico professionista L'EPSA solleva una definizione certa del termine "corsa" usato nell' articolo 2 del DPR 162/99 novellato per escludere, qualora detta corsa sia inferiore a due metri, l'applicazione del Regolamento Sia l'ing. Correggia che l'Ing. Varisco affermano che per corsa si deve intendere la distanza tra il punto di partenza e quello di arrivo. Si conviene di fissare un nuovo incontro allargato se possibile a livello interministeriale, indicativamente per il 6 Luglio pv. Liborio Simonelli
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[email protected] Sent: Tuesday, June 28, 2011 2:37 PM To: Ing. Correggia V. Subject: Sinceri voti augurali di pronta guarigione Egregio Ing. Correggia, I sottoscritti legali rappresentanti: Francesco Paparatto - A. & C. srl Franco Vairo - ASFALEIA srl Carlo Dellagiovanna - CSDM srl Nunzia Cannillo e Benedetto D’Introno - E.M.Q.-DIN srl Emanuele Quaranta - E.Q.M. srl Ottavio Sciancalepore - ECC srl Guido Degasperi - I. & S. srl Pier Alberto Frighi - I.C.E.P.I. spa Rosana Carozzi - I.C.T. srl Iginio Lentini - I.N.C.S.A. Srl Francesco Mastroianni - MA.DE. ENGINEERING srl Guido Torretta e Vivian Vindas- MCJ srl Angelo Garbellano - OCERT srl Giorgio Castellazzi - Q.S.M. Srl Giorgia Feneri - S.I.C. srl Pasquale Serra - SAFETY SYSTEMS srl Massimo Malerba - SEVEN srl Daniele Grippo - TECNICA srl Luca Beccari - VERICERT srl Giancarlo Gobbi - VERIFICHE INDUSTRIALI srl Riccardo Manzoni - VERIGO srl Luca Capra - SOVIT srl Sergio Squadito - OEC srl Maurizio Cogoni - Automatos sas Kurt Murari - Verit srl Raffaele Esposito - I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche srl Enzo Deotto - C.T.E. Certificazioni srl Dante Lisi - Verifica Spa Ing. Liborio Simonelli spiritualmente a Lei vicini desiderano esprimere sinceri voti augurali di pronta guarigione. Con viva cordialità. Union Presidente, Consiglio Direttivo e Segreteria **************************************
Dott. I. Lentini Presidente UNION
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Anno XIII n. 06 – GIUGNO 2011
NewsLiftLetter Avv. Pietro De Santis
ATTO DI DIFFIDA La I.N.C.S.A. S.r.l. Istituto Nazionale Controllo Sicurezza Ascensori, con sede in Roma, Via Michelangelo Peroglio n. 15 in persona del legale rappresentante in carica, Dott. Iginio Lentini, la OCERT S.r.l., con sede in Torino, Via Spalato n. 65/B in persona del legale rappresentante in carica, Sig. Angelo Garbellano, la BOREAS S.r.l. con sede legale in Torino, Via Sant’Ottavio n. 43 in persona del legale rappresentante in carica, Sig. Guido Torretta, la E.M.Q. – DIN S.r.l. con sede in Corato (Bari) Via Duomo n. 6, in persona del legale rappresentante in carica, Avv. Nunzia Cannillo, società tutte elettivamente domiciliate in Roma, Circ. ne Gianicolense n. 18, presso lo studio dell’Avv. Pietro De Santis, PREMESSO CHE - con ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato in data 27 luglio 2004 al Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, le S.r.l. INCSA, OCERT, BOREAS, E.M.Q. - DIN ed altri ricorrenti chiedevano l’annullamento del Decreto 13 febbraio 2004 del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2004, serie generale n. 84, con il quale venivano stabilite le tariffe e le modalità di pagamento relative “alle attività effettuate dal Ministero delle Attività Produttive finalizzate all’autorizzazione degli organismi, alla vigilanza sugli stessi e all’effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; - il ricorso veniva assegnato alla Sezione Terza del Consiglio di Stato e distinto con n. 12022/04; - con parere reso all’adunanza del 24 gennaio 2006, il Consiglio di Stato si esprimeva in favore dell’accoglimento del predetto ricorso; - con raccomandata a. r. del 5 marzo 2007, il procuratore dei ricorrenti, Avv. Pietro De Santis, chiedeva ad entrambe le Amministrazioni firmatarie del decreto impugnato, se fosse stata inviata al Presidente della Repubblica la proposta ministeriale di decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 1199/1971; - rispondeva il Ministero dello Sviluppo Economico con nota dell’11 maggio 2007, n. 0027286 a firma del Direttore Generale Dott. Andrea Bianchi, assicurando che erano in preparazione i “provvedimenti che, recependo le motivazioni del Consiglio di Stato e dei ricorrenti, regolamenteranno la materia e revocheranno i decreti impugnati”; - a tutt’oggi, invece, nessun seguito è stato dato dai Ministeri a ciò tenuti, alla pronuncia del Consiglio di Stato. Tanto premesso, si DIFFIDANO il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi rappresentanti in carica, affinché provvedano, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto ed in applicazione dell’art. 14 del D.P.R. n. 1199/1971, ad inviare al Presidente della Repubblica la proposta ministeriale di decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui in premessa, dandone formale comunicazione ai diffidanti. Con avviso che, in difetto, verranno adite le competenti sedi giudiziarie. Roma, 31 maggio 2011 I.N.C.S.A. S.r.l., il legale rappresentante in carica Dott. Iginio Lentini OCERT S.r.l., il legale rappresentante in carica Sig. Angelo Garbellano BOREAS S.r.l., il legale rappresentante in carica Sig. Guido Torretta E.M.Q. – DIN S.r.l., il legale rappresentante in carica Avv. Nunzia Cannillo Si notifichi a: 1. Ministero dello Sviluppo Economico in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per la carica in Roma, Via Molise n. 2 (c.a.p. 00187); 2. Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per la carica in Roma, Via XX Settembre n. 97 (c.a.p. 00187).
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Ve, 27.06.2011 A tutti i futuri ''Soggetti Abilitati'' Oggetto:
A tutti gli Organismi Notificati
Posposti i termini operativi dell'art. 71 Inizia l'accreditamento anche per la direttiva ascensori
Informo che il 22 u.s. il MSE ha firmato la convenzione con Accredia per l'accreditamento dei notificati e pertanto sia chi è in fase di rinnovo dell'autorizzazione, sia chi ha rinnovato da poco o peraltro gli anni scorsi, dovrà inoltrare - dopo l'informativa ufficiale che perverrà - domanda all'ente unico per l'ottenimento dell'accreditamento. Come è arcinoto, per ottenerlo si paga ed a nulla rileva che l'O.N. ha già pagato il MSE per avere l'autorizzazione, quindi una doppia imposizione economica!! Sul punto, l'Union ha chiare le idee e si attiverà con i due soggetti ''incassatori'' per far valere il principio '' dei due solo uno''!! Quanto all'art. 71 il Ministero del Lavoro sollecitato anche da Confindustria ha informato che il decreto sarà operativo solo a partire dagli inizi del 2012 seppure ''definitivizzato'' a fine anno in corso. Cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. Ve, 27.06.2011 A tutti i futuri ''Soggetti Abilitati'' Oggetto:
A tutti gli Organismi Notificati
Posposti termini operativi dell'art. 71 – convenzione MSE e Accredia - Workshop Forum Roma
A seguito di pre-informazioni avute da Confindustria Terni peraltro confermate oggi dal Dr. Iacuzio che ha partecipato nei giorni scorsi ad analogo incontro Confindustriale a Salerno, presente il Dr. Fantini dirigente del Min. Lavoro, si informa del quasi certo slittamento del decreto a fine anno con inizio presumibilmente operativo agli inizi del 2012. Nel corso del Forum prossimo di Roma si parlerà, peraltro, anche della convenzione già firmata tra MSE e Accredia riguardo l'accreditamento delle autorizzazioni ASCENSORI e quindi dell'imposizione del doppio pagamento a MSE e ad Accredia per tutti gli OONN notificati e/o in scadenza di autorizzazione, chiarendo che l'Union : a. Ha presentato diffida a MSE per la reintroduzione delle tariffe (prossimo passo è il ricorso al Capo dello Stato come cinque anni fa) b. non è comunque d'accordo (nelle more del pronunciamento del Consiglio di Stato) nel pagare anche Accredia a seguito dell'entrata in vigore dell'accreditamento dopo aver pagato anche le tariffe al MSE!! Cordiali saluti.
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Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
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From: De Laurentiis Pier Franco Sent: Monday, May 30, 2011 3:38 PM To:
[email protected] Cc: Andrea Dominici – Confindustria Terni Subject: seminario sul DM 11-4-2011 Buona sera, Le accennavo telefonicamente del progetto di seminario che l’Associazione degli Industriali di Terni sta organizzando per affrontare gli aspetti applicativi del DM 11-4-2011 relativo ai controlli periodici delle attrezzature di lavoro. Il programma di lavoro prevede interventi dei rappresentanti degli enti locali ex ISPESL ed ASL demandati ai controlli periodici, esperti di Confindustria e del Ministero del Lavoro. Saranno invitate le aziende aderenti a Confindustria, gli iscritti agli ordini degli ingeneri, architetti, geometri e periti industriali. Riteniamo la partecipazione di UNION in qualità di Associazione degli Organismi Notificati molto importante al fine di raccogliere tutti i punti di vista. Abbiamo fissato la giornata per la mattina del 24 Giugno prossimo, presso i locali dell’Associazione, Zona Fiori 116/i Terni. Le chiedo gentilmente la disponibilità della sua Associazione a partecipare con una vostra presentazione sull’argomento di circa 20 minuti. Per ulteriori e approfonditi chiarimenti può contattare oltre a me il collega Andrea Dominici di CONFINDUSTRIA TERNI Tel. 0744 443418. Resto in attesa di una sua gentile risposta Cordialmente Pier Franco De Laurentiis HSE Manager Resposabile Sicurezza & Ambiente Societa delle Fucine S.r.l.
“Entrando dietro le quinte del proscenio che ha interessato dapprima la costruzione del decreto sull’art. 71 e, poi, la nascita della legge attraverso il DM 11.04.2011 (apposto però in G.U. solo il 29 di tale mese) che vedrà l’entrata in vigore il 28 luglio p.v.), non si può ovviare di rilevare come l’UNION- associazione che unisce sia gli Organismi Notificati (direttive europee di prodotto del “nuovo approccio”), Organismi Abilitati (enti egualmente privati ma che discendono operativamente da disposizioni legislative solo nazionale, come le verifiche degli impianti di messa a terra elettrici di cui al Dpr 462/01), si sia prodigata sin dalla lettura delle cinque bozze che hanno preceduto l’odierno definitivo decreto, attraverso le numerose riunioni, tenutesi anche presso Confindustria-Csit insieme con altre organizzazioni interessate al provvedimento, atteso peraltro da lungo, troppo, tempo, solo a giudicare quanto ne dimostra l’arretrato cumulatosi nel tempo presso gli enti pubblici allora, come oggi peraltro, “titolari della funzione”. Da quanto ne ho saputo, tale arretrato è nell’ordine di quasi 200 mila pratiche che attendono di essere evase. Parlando tuttavia della tuttora permanenza nel decreto della titolarità assegnata a Inail (Ispesl compresa ) e, dopo, alle ASL, non appare antitetico chiedersi: possono bastare quei 60 + 30 gg. di tempo per smaltire, oggi, le domande inevase dei numerosi Datori di Lavoro alle prese con le varie attrezzature di lavoro da far controllare? La risposta è solo logica: NO. E, allora, Dio salvi l’ausilio che l’ente privato può fornire all’intervento della causa e ben vengano, ma non certamente quale “spada tratta” a mò di difesa corporativa, essendo tali nuovi coniati “soggetti abilitati” (sfugge tuttora il perché non siano stati chiamati “organismi”, sulla cui denominazione il sottoscritto si è http://www.newsliftletter.it/
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battuto, invano però, tuttavia entrati ormai in quel sistema conoscitivo delle imprese e dei consumatori e pertanto affidabili della natura dell’operatività alla quale sono preposti) Venendo all’oggi post decreto, si devono riscontrare già non pochi quesiti che il tessuto legislativo ha nelle sue maglie lasciato aperto. Il Ministero del Lavoro – che ha incaricato proprio l’Union di tale summa riepilogativa (al fine di fornire apporto-supporto alle domande) – si è dimostrato disponibile, partecipando peraltro – con l’Ing. Candreva – ad alcuni dei corsi di formazione/aggiornamento sui prodotti oggetto dell’All. VII e sentendo pertanto dal vivo alcune delle istanze di chiarificazione; peraltro, il 2 di luglio p.v. avrà luogo all’Hotel dei Congressi di Roma un workshop al quale sono invitati gratuitamente addetti e collaterali interessati al provvedimento, laddove – proprio in tale circostanza, saranno fornite risposte a quanto l’associazione trasmetterà in questo mese di giugno. Mese, tuttavia, che insieme con maggio vede l’associazione stessa impegnata verso l’elaborazione delle procedure delle verifiche stesse a favore dei numerosi “corsisti” di art. 71. Ci chiediamo, essendo stata l’unica associazione a dimostrare impegno e sensibilità verso la maggiore professionalizzazione dei verificatori dei “soggetti” che dovranno poi essere abilitati, cosa ne sarebbe potuto nascere in assenza di tale indispensabile addestramento. Va, infine, detto come lacci e laccioli posti nel mezzo di chi intende all’uopo abilitarsi se, da una parte, appaiono comprensibili ai fini di scoraggiare situazioni fin troppo neofitesche, d’altra parte non contagino negativamente gli stessi proponenti “soggetti” di cui – apertis verbis – il Ministero (ed il mercato!) hanno assoluta necessità. Grazie all’amico Ing. Alvino ed a Voi tutti per avermi attraverso di lui ascoltato. Iginio Lentini –presidente UNION.” Seguirà la relazione completa dell’Ing. Alvino.
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RIUNIONE DEGLI ORGANISMI PER LA DIRETTIVA ASCENSORI Bruxelles, 17÷18 maggio 2011 Si è tenuta la 27° riunione del Coordinamento Europeo degli Organismi Notificati per la Direttiva Ascensori. La riunione si è tenuta presso l’Hotel Thon, Avenue du Boulevard, Bruxelles, è iniziata puntualmente alle ore 9,00. 1. Benvenuto La riunione è presieduta da Mr. Gottfried Jung (TÜV Austria), presidente, che porge il benvenuto a tutti i partecipanti.
Mr. Gottfied Jung è stato eletto in sostituzione di Mr. Anton Marschall, che ha rassegnato le dimissioni essendo passato a svolgere altra attività. Alla riunione partecipa Mrs. Beata Pich in rappresentanza della Commissione Europea, Direzione Generale Enterprise & Industry. È presente Mrs. Sara Balzano, Responsabile del Segretariato Tecnico. 2. Lista dei partecipanti Il presidente fa l’appello dei partecipanti per nazione, per accertare l’esistenza del quorum. Per l’Italia sono presenti l’Ing. Belloli dell’IMQ e il sottoscritto (Ing. Torretta della BOREAS) in rappresentanza della UNION. È presente l’Ing. Luciano Faletto (ELCA). Vi sono circa 50 partecipanti presenti direttamente. Sono rappresentati: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, italia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Turchia, Regno Unito. Mrs. Balzano afferma che sono presenti 114 organismi su 192 (al 15.5.2011), pari a oltre il 50%, e quindi la riunione può essere valida e idonea per prendere decisioni. http://www.newsliftletter.it/
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NewsLiftLetter NB-LIFTEUROPEAN CO-ORDINATION State of notification date: 15 Aprile 2011 ORGANISMI NOTIFICATI PER NAZIONE Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Netherlands Norway Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden Turkey United Kingdom TOTAL
2 8 5 1 4 2 1 4 21 9 12 3 1 1 49 4 3 3 4 3 2 5 2 4 4 15 7 6 7 192
È stata sopra riportata la lista degli organismi notificati che risultano registrati presso la Commissione Europea (sistema NANDO). Per l’Italia risultano registrati solo 49 Organismi a fronte di circa 150, perché gli Organismi mancanti sono in corso di registrazione a seguito delle informazioni fornite alla Commissione Europea dall’Autorità competente per l’Italia (n.d.r. il Ministero dello Sviluppo Economico). 3. Agenda, accettazione e modifiche L’agenda proposta è approvata; sono presenti le traduzioni in tedesco e in francese. 4. Verbale della 26° riunione tenuta il 9 e 10 novembre 2010 Il verbale della precedente riunione è esaminato e approvato. Le traduzioni in francese e in tedesco, fatte dall’ufficio amministrativo, sono state approvate dal comitato competente per le traduzioni. Il verbale è pubblicato in CIRCA. 5. Direttiva ascensori Mrs. Pich presenta un sommario dell’attività in corso sulla direttiva ascensori. Mr. Luis Girao è il nuovo responsabile del gruppo G/4 Apparecchiature Meccaniche, Elettriche e Telecomunicazioni. Il 17 gennaio 2011 si è tenuto l’ultimo comitato sugli ascensori. http://www.newsliftletter.it/
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Il prossimo si terrà il 17 e 18 ottobre 2011. Le raccomandazioni (RfU) sono state pubblicate sulle Europa Web Pages. Sono stati approvati tre Position Papers sui seguenti argomenti: Use of non linear buffers UMC Protection Asymmetric Rope Anchorages Il periodo transitorio dell’addendum 3 alle norme EN 81-1/2 è stato esteso al 31.12.2011 su richiesta dell’industria degli ascensori. La nuova lista delle norme armonizzate relative alla Direttiva Ascensori è stata pubblicata il 11.3.2011. La Commissione Europea mha ricevuto molte lamentele circa l’attività degli Organismi Notificati, in particolare sono state rilevate non conformità sui seguenti punti: Mancanza di sorveglianza sugli Organismi Notificati; Mancanza di relazioni di verifiche ispettive sugli Organismi Notificati; Mancanza di adeguata preparazione del personale incaricato delle certificazioni di conformità; Mancanza del fascicolo tecnico in conformità alla Direttiva Ascensori; Mancanza di imparzialità degli Organismi Notificati; Certificati falsificati. In questo caso, la Commissione Europea richiede all’Autorità di Notifica dello Stato membro di intervenire. Sulla base delle osservazioni ricevute è in corso una revisione della Direttiva Ascensori, che tenga conto delle non corrette situazioni rilevate. Per gli Organismi non accreditati la procedura di inserimento è più lunga, perché occorre fare la traduzioni dei documenti presentati dall’Autorità Nazionale. Sono in corso le attività relative al New Legal Framework per l’inserimento dei prodotti sl mercato. Ci sono modifiche dovute in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, articolo 114 TFEU al posto del precedente art. 95. Sono stati esaminati i seguenti aspetti: http://www.newsliftletter.it/
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obblighi dei produttori, importatori e distributori; procedure di sorveglianza del mercato; notifica degli organismi di verifica della conformità; armonizzazione dei moduli per la verifica della conformità e definizione dei prodotti cui si applica, nel caso di prodotti che rientrano in più direttive. Piano di attività: giugno 2011 traduzione di 10 direttive + comunicazione della commissione, spiegando le ragioni dell’allineamento luglio 2011 adozione del pacchetto da parte della Commissione Europea – art. 144 TFEU (precedentemente art. 95). È possibile che la bozza della nuova Direttiva Ascensori sia pubblicata a luglio 2011. 6. Attività dei gruppi NB-L/Ad-Hoc Sono esaminate le composizioni dei gruppi di lavoro ad hoc (presidenti e componenti) per verificare se sono ancora validi o hanno avuto modifiche. I gruppi e la loro composizione sono consultabili sul CIRCA. 6.1 Relazione del 6° Conveners meeting È stato tenuto a Berlino il 25 marzo 2011. Partecipanti: Mr. Jung Mr. Belloli Mr. Miles Mr. Rau Mr. Siekhans Ms. Balzano 6.2 Elezione del Presidente e del Vicepresidente NB-L Il Presidente è eletto per un periodo da due a tre anni. A novembre di quest’anno occorre nominare un nuovo Presidente e un nuovo Vicepresidente. Mr. Jung raccomanda quindi gli Organismi Notificati di inviare proposte. Mr. Balzano chiede di inviare i candidati circa due mesi prima della scadenza, cioè a metà ottobre; i candidati e una breve presentazione degli stessi saranno riportati in CIRCA.
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6.3 Relazione del gruppo NB-L/AH-FI (Final Inspection) Mr. Belloli riferisce sull’attività svolta dal gruppo. Non c’è stato un incontro diretto, ma uno scambio di documenti. Si è lavorato a una nuova edizioni dei documenti, che riportano l’elenco delle prove che devono essere fatte per la certificazione dei nuovi ascensori. Sono anche separatamente indicate le prove che devono essere effettuate, se l’ascensore non è conforme alle norme armonizzate; è riportato anche dove è necessario effettuare la valutazione dl rischio. 6.4 Relazione del gruppo NB-L/AH-M (Direttiva Macchine) Mr. Siekhans riferisce sull’attività svolta dal gruppo. Ha ricevuto poche reazioni e pochi commenti sull’attività svolta. Il documento è approvato.
6.5 Relazione del gruppo NB-L/AH-QM (Quality Management) Mr. Carmichael riferisce sull’attività svolta dal gruppo. Non si sono riuniti dall’ultima riunione. 6.6 Relazione del gruppo NB-L/AH-SC (Safety Components) 6.6.1 Protezioni contro i Movimenti Incontrollati della Cabina (UCM) Mr. Rau riferisce sull’attività svolta dal gruppo. Sono state distribuite due versioni da parte dell Segretariato tecnico. Occorre riferirsi al Position Paper N° 7 versione 6 dell’11.4.2011 relatvo alle protezioni UCM (Unintended Car Movement). Riunioni effettuate: Filderstadt, 2010-04-30 Munich, 2010-06-11 Filderstadt, 2010-08-05 Filderstadt, 2010-10-22 http://www.newsliftletter.it/
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Filderstadt, 2011-04-11 Sarà apposto sul sistema di protezione contro i movimenti non controllati della cabina una targhetta riportante: il nome del fabbricante del sistema UCM, il tipo di certificazione e i suoi riferimenti. Il sistema sarà conforme alle norme EN 81-1:1998 + A3:2009 e EN 81-21998 + A3:2009. 6.6.2 Ammortizzatori non lineari per velocità superiori a 1 m/s Le norme EN 81-1 e 81-2 prevedono ammortizzatori non lineari fino a una velocità di 1 m/s. I fabbricanti sono ora in grado di fornire ammortizzatori per velocità fino a 1,6 m/s. Occorrerà definire una procedura di prova per ammortizzatori attualmente al di fuori della norma. 6.6.3 Subappalto di prove per componenti di sicurezza In occasione di verifiche su componenti di sicurezza, sono state effettuate prove presso laboratori situati in Cina, in Turchia o in altri Paesi al di fuori dell’Unione Europea. Si chiede di sapere se tale procedura è accettabile. La procedura non è accettabile, perché i laboratori devono essere nell’Unione Europea. 6.7 Relazione del gruppo NB-L/AH-CW (Condition of Working) Mr. Willem Kastelejn riferisce sull’attività svolta dal gruppo. Non ci sono state riunioni sull’argomento. 7. Situazione delle raccomandazioni e dei position papers Mr. Deckers espone che la situazione dei position papers rimane poco chiara, perché dovrebbero alla fine tradursi in RfU o essere annullati; diversamente, non è chiaro il loro impiego. Mr. Jung espone la situazione delle RfU raccomandazioni per l’uso ancora aperte; quelle aperte sono colorate in giallo nell’ultima lista presentata (versione 15.01 del 6.5.2011). 7.1 Position paper sul terminale asimmetrico delle funi: norme armonizzate e pratica Mr. Jones presenta la versione schematica del fissaggio della fune, come deve essere effettuato. 8. Norme. 8.1 Stato delle norme relative agli ascensori. Mr. Gharibaan del CEN illustra la situazione delle norme gestite dal CEN/TC 10. La situazione completa e il documento presentato da Mr. Gharibaan è stato inviato e è disponibile su CIRCA. 8.2 Stato di avanzamento delle revisioni delle norme EN 81-1 e 81-2. Mr. Jones espone la situazione delle norme EN 81-1 e 81-2. A breve dovrebbe essere disponibile la revisione, per essere inviata in inchiesta pubblica. Espone anche la situazione della revisione della norma EN 81-70, riguardante l’accesso dei disabli agli ascensori. La situazione è complessa per il fatto che c’è la normativa ISO, poi ci sono vari Stati nazionali, che hanno emesso disposizioni nazionali diversi e in alcuni casi hanno norme nazionali diverse. Stanno perciò raccogliendo i dati da tutte queste disposizioni, cercando di determinare requisiti comuni unificati. Il documento sarà pubblicato sul CIRCA. Mr. Constantin fa osservare che non sono state considerate le implicazioni della Direttiva Materiali da costruzione sulla Direttiva Ascensori. Il punto principale è quello del rumore, dove la Direttiva Materiali da Costruzione dà indicazioni, che non sono recepite dalla Direttiva Ascensori. In molti casi, il problema è quello della struttura dell’edificio, che trasmette il rumore dell’ascensore in punti diversi dell’edificio. Mr. De Mas Latrie informa che ELA sta considerando il problema, per verificare quali possibili regole potrebbero essere definite. 9. Questioni d’ordine generale. 9.1 Dichiarazioni di conformità da parte degli Organismi Notificati con riferimento all’Emendamento 3. Il periodo transitorio è stato esteso al 31.12.2011. Si ricorda che entreranno in applicazione dal 1°.1.2012 le norme EN 81-1:1998 + A3:2009 e EN 81-21998 + A3:2009. http://www.newsliftletter.it/
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Tutte le certificazioni di ascensori emesse dal 1° gennaio 2012 dagli Organismi Notificati dovranno dunque essere conformi agli emendamenti A3:2009, che in particolare contengono le prescrizioni contro i MOVIMENTI INCONTROLLATI DELLA CABINA. 9.2 Global Conformity Assessment Procedure (GCAP) Mr. De Mas Latrie della ELA espone i lavori in corso su questo argomento. In un documento presentato risulta la situazione normativa mondiale nell’area degli ascensori, scale mobili e tappeti mobili. Si rileva comunque che la maggioranza dei Paesi del mondo applicano le norme 81-1 e 81-2, con le sole significative eccezioni di Stati Uniti, Canada e Giappone. Se ne occupa il gruppo ISO TC 178. 9.3 Una biblioteca facile da usare per NB-L Circa Mr. Balzano spiega le modalità di accesso. È un obiettivo evitare duplicazioni di informazioni tra CIRCA e NANDO, e avere piuttosto dei riferimenti tra l’uno l’altro anziché duplicare le informazioni. 10. Prossime riunioni. Sono fissate le seguenti riunioni: Direttiva Ascensori 28° riunione Bruxelles 15÷16.11.2011 29° riunione Bruxelles 22÷23.05.2012 30° riunione Bruxelles 13÷14.11.2012 Riunione dei delegati (conveners meeting) 7° riunione Vienna 27÷28.09.2011 11. Altre varie. Mr. Deckers chiede spiegazioni sui certificati ritirati. Mrs. Balzano conferma che l’informazione è pubblicata su CIRCA, e può essere inviata alla Commissione Europea Mrs. Pich. Il presidente Mr. Gottfried Jung ringrazia tutti e augura buon ritorno. Guido Torretta Comitato Tecnico UNION
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NewsLiftLetter Milano, 16 Giugno 2011
Nota Informativa
INCONTRO CON FUNZIONARI DELLA COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15 Giugno 2011 Oggetto:
Problematiche correlate alla pubblicazione sulla banca dati della Commissione Europea NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations) delle Notifiche degli Organismi italiani
Si riporta nel seguito una breve sintesi delle risultanze dell’incontro in oggetto. La Commissione Europea ha preso atto dell’impegno assunto dall’Autorità di Notifica Italiana (Ministero dello Sviluppo Economico) di: delegare all’Ente Nazionale di accreditamento la valutazione degli Organismi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione e successiva notifica alla Commissione, per le Direttive di esclusiva competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché per le Direttive a competenza condivisa con altre Amministrazioni con cui sono state già definite o sono in via di finalizzazione le previste “Convenzioni” con l’Ente di accreditamento; nelle more del pieno utilizzo dell’accreditamento, condurre, nei confronti degli Organismi interessati, tramite gruppi di valutazione comprendenti funzionari del Ministero e valutatori dell’Ente di accreditamento, opportuni audit di verifica della conformità ai requisiti applicabili, con successiva trasmissione alla Commissione dei rapporti di audit finali (rapporti attestanti la conformità, emessi a valle della rimozione di eventuali carenze emerse nel corso degli audit). A fronte di tali promesse, la Commissione si è impegnata a pubblicare, in via transitoria, sulla banca dati di cui trattasi, tutte le Notifiche ad essa comunicate dall’Autorità Italiana di Notifica, alle seguenti condizioni: la pubblicazione ha validità temporanea con scadenza il 31 Dicembre 2011; a tale data, le Notifiche degli Organismi notificati alla Commissione – nei confronti dei quali non saranno stati effettuati gli audit di cui sopra e le relative evidenze di conformità trasmesse alla Commissione – verranno automaticamente cancellati dalla banca dati. gli Organismi che saranno stati oggetto di valutazione, con esito positivo documentato, continueranno ad essere presenti sulla banca dati. La scadenza di tale status sarà probabilmente collegata alla scadenza della validità del certificato di accreditamento che, nel frattempo, dovrà essere stato conseguito. Al momento attuale, sono state pubblicate sulla banca dati le notifiche relative a 31 Organismi per la Direttiva “Ascensori” e ad 11 Organismi per la Direttiva “Macchine”, nonché le notifiche relative alla Direttiva EMC. La Commissione ha confermato di aver pubblicato tutte le notifiche ricevute dal Ministero dello Sviluppo Economico. Non risultano chiari i criteri di scelta di suddette designazioni – apparentemente in numero limitato rispetto alle autorizzazioni rilasciate – ma la Commissione ha dichiarato che non può e non intende entrare nel merito di suddette scelte, ribadendo, comunque che provvederà a pubblicare tutte le notifiche che le verranno comunicate nel rispetto ed ai sensi di quanto precede. La Commissione ha altresì precisato che le pubblicazioni di cui trattasi non hanno nulla a che vedere con gli audit congiunti eventualmente ad oggi effettuati (peraltro in numero limitato e di cui la Commissione stessa non ha ricevuto alcuna notizia) ma sono esclusivamente basate sugli impegni assunti dalla Autorità di Notifica nei termini di cui sopra, in cui la Commissione ripone, per il momento, piena fiducia. Vengono pertanto a cadere le interpretazioni basate sul significato “campionatorio” degli audit effettuati ai fini di sblocco delle notifiche ad essi in qualche modo collegate, nonché le aspettative circa la condizione “privilegiata” di cui dovrebbero godere gli Organismi già effettivamente “auditati”. La Commissione ha infine chiarito che i modesti slittamenti temporali delle “ricomparse” di cui trattasi (dal 19 Aprile al 5 Maggio 2011) sono esclusivamente dovuti a “ritardi” procedurali interni e non rivestono né intendono rivestire alcuna valenza discriminatoria. Milano, 16 Giugno 2011 Ing. Lorenzo Thione Presidente ALPI Associazione http://www.newsliftletter.it/
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CONVENZIONE PARTI
___________________ S.r.l., nel seguito denominata ________, con sede a __________ in via ____________________, C.F./P.IVA _________________, Organismo Notificato CE ________ per Direttive Europee, 95/16/CE (ascensori) e 2006/42/CE (macchine), autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ed Organismo Abilitato di ispezione tipo A, autorizzato dal Ministerro dello Sviluppo Economico per la effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, di cui al DPR 462/01, rappresentata dal rappresentante legale e Direttore Tecnico __________________. Laboratorio _______________ s.r.l., con sede legale e amministrativa con laboratori a ____________________ in via ___________________, e con sede operativa presso consociata con ____________________ s.r.l. sita in via _________________ a _______________, azienda operante nel campo dei controlli non distruttivi con rilievi spessimetrici e controllo saldature, delle prove meccaniche e tecnologiche sui materiali, della taratura strumenti e misure, effettuazione prove e controlli sulle saldature, ricerca e prove speciali su raccordi a pressione e ricerca cause di rottura; rappresentata dal rappresentante legale __________________.
PREMESSO a) b)
c)
d) e)
f) g) h)
che ______________ opera come organismo notificato CE Nr. __________ dal ___________ nella certificazione di impianti sollevamento persone e cose, con rilascio Attestati CE di tipo, con propria struttura tecnico ed amministrativa in __________ a __________; che ______________ opera come organismo abilitato di tipo A, ai sensi del DPR 462/01, per l’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione; che ___________ ha come Direttore Tecnico il ___________, di riconosciuta competenza, professionalità, serietà e con pluriennale esperienza nel settore della sicurezza e dei collaudi, verifiche e certificazioni di ascensori, macchine, attrezzature di lavoro, impianti elettrici e di messa a terra in conformità alle norme CEI e UNI EN, sia in settori pubblici che nelle attività produttive; che __________ possiede una struttura operativa, costituita da ingegneri certificatori, di qualificata preparazione, professionalità ed esperienza nel campo della sicurezza; che __________ inoltre svolge la sua attività nel settore dei controlli tecnici di sicurezza, su impianti di sollevamento e trasporto in genere (quali ascensori, ascensori inclinati, piattaforme, gru, scale e marciapiedi mobili, servoscala, montacarichi e simili, ecc.); e, in genere, su macchine e su impianti e installazioni elettriche, quali messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche, nonché valutazione dei rischi in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni per la sicurezza e la salute ai sensi del DLgs. 81/2008; che __________ intende operare nei controlli e nelle verifiche di impianti/apparecchi a pressione così come individuati nell’ALL.VII del D.Lgs. 81/2008 ai sensi di “soggetto abilitato” come individuato nel D.M. 11/04/2011. che ___________ ha individuato ___________ il partner qualificato e affidabile per integrare la propria attività di “soggetto abilitato” per le indagini previste dalle verifiche periodiche del succitato decreto del Ministero del Lavoro; che si rende necessario addivenire alla stipula di apposita convenzione regolante i rapporti tecnici e commerciali fra ___________ Srl e Laboratorio ___________ Srl
Per tutto quanto in premessa, http://www.newsliftletter.it/
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NewsLiftLetter SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1 Oggetto della convenzione Forma oggetto del presente atto le prestazioni effettuate da Laboratorio ___________ per conto di __________ di prove tecniche e indagini di laboratorio inerenti l’attività di verifica di attrezzature ed impianti a pressione nell’ambito delle tipologie trattate. Per la fornitura dei servizi, il Laboratorio ___________ utilizza gli immobili, le attrezzature, le macchine e le strumentazioni in dotazione di sua disponibilità e site nei laboratori di cui in premessa. Art. 2 Funzioni e compiti di ___________ Srl ____________ svolgerà la funzione e la propria attività di organismo notificato e “soggetto abilitato” per gli scopi previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro del 11/04/2011. I tecnici di ___________ potranno assistere all’effettuazione delle prove, accertandone lo svolgimento in conformità alle normative di riferimento. Art. 3 Funzioni e compiti di Laboratorio ___________ Il Laboratorio ___________ si impegna ad effettuare le prove tecniche e le operazioni tecniche in conformità alle norme applicabili emettendo i relativi rapporti di prova. I dati relativi all’accreditamento sono reperibili presso il Laboratorio ___________. Gli oneri del Laboratorio __________ relativi all’esecuzione delle attività di prova saranno a carico di ___________ Tempi e modalità di effettuazione delle prove saranno concordati fra le parti, tenuto conto dei carichi di lavoro contingenti e delle risorse umane e tecniche disponibili. Art. 4 Durata della convenzione La convenzione ha la durata di 3 (tre) anni, tacitamente rinnovabile di anno in anno salvo disdetta. La convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione. Entrambe le parti potranno in qualsivoglia momento recedere dalla presente Convenzione, con preavviso di almeno sei mesi, da notificare a mezzo di raccomandata A.R. Art. 5 Tariffe Gli importi che ____________ dovrà corrispondere al Laboratorio ___________ dipenderanno dal numero e dal tipo delle prestazioni che verranno richieste da ___________ relativamente alla effettuazione delle attività di cui al precedente art.3 sulla base del tariffario del Laboratorio ___________ in vigore al momento della richiesta della prova. Art. 6 Pagamenti I pagamenti dei corrispettivi saranno corrisposti da ___________ al Laboratorio ___________ tramite bonifico bancario a 60 giorni dalla data di emissione della fattura fine mese. Art. 7 Personale e servizi Le qualifiche e le funzioni del personale del Laboratorio ___________ sono indicate nel rispettivo Manuale della Qualità, con tutti gli obblighi che ne conseguono. L’accreditamento del Laboratorio __________ è garanzia di continua qualificazione ed adeguata dotazione del personale necessario. Art. 8 Continuità del servizio In caso di difetti, guasti, malfunzionamenti dei macchinari, attrezzature e strumentazioni, che possano inficiare le regolare effettuazione delle prove o delle prestazioni di cui all’art. 1, il Laboratorio trentino dovrà, a proprie spese, provvederea ripristinare tempestivamente la completa funzionalità degli impianti e delle attrezzature, nonché a rimuovere senza indugio gli ostacoli che impediscono il corretto funzionamento dei servizi. In caso di impossibilità ad eseguire le prove richieste il Laboratorio ___________ si impegna a darne tempestiva comunicazione a ___________ Art. 9 Responsabilità del Laboratorio ___________ per danni, infortuni e protezione http://www.newsliftletter.it/
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Sono a carico del Laboratorio ___________ le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nell’esecuzione della convenzione. Ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni alle persone e alle cose durante la prestazione dei servizi è ad esclusivo rischio del laboratorio ___________. Il Laboratorio ___________ si assume, inoltre, tutti gli oneri in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e tutti gli oneri della sorveglianza ove questa sia necessaria. Il Laboratorio ___________ si impegna inoltre a provvedere alla copertura assicurativa per danni arrecati a terzi,persone e cose, durante l’esercizio e la manutenzione del laboratorio, compresi i danni che possono verificarsi nell’effettuazione delle prove ed operazioni tecniche di cui all’art. 1. Copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa alla ___________ prima dell’inizio delle attività. Il personale incaricato da ___________ di assistere alle prove si atterrà scrupolosamente alle disposizioni impartite dal personale del laboratorio ___________ in ordine alla sicurezza sul luogo di effettuazione delle prove stesse. Art. 10 Assicurazione lavoratori Il Laboratorio ___________ si impegna a tenere indenne ___________ da qualsiasi pretesa per danni a persone e cose subiti dai propri dipendenti o da terzi durante l’esercizio e la manutenzione del Laboratorio. Il Laboratorio trentino si impegna altresì ad assicurare regolarmente i propri dipendenti ed eventuali collaboratori esterni in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia di previdenza, assistenza ed infortuni sul lavoro ed esonera ___________ da ogni responsabilità connessa a tali obblighi. Il Laboratorio Trentino si impegna a provvedere alla copertura assicurativa degli immobili oggetto della presente convenzione secondo le modalità in uso nel settore. Eventuali prove esterne alla sede del Laboratorio __________ saranno effettuate in conformità alle norme e alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed ognuno dei soggetti risponderà per la propria parte di competenza. Art. 11 Obblighi del Laboratorio Trentino Ai sensi dell’art.7 comma 11 della legge 19.03.1990 n.55 e successive integrazioni, il Laboraorio ___________ è tenuto a comunicare tempestivamente a ___________ ogni modificazione organizzativa e strutturale. Art. 12 Spese e regime fiscale Ai fini dell’applicazione della legge n.154 del 27/4/1989 , il Laboratorio ___________ dichiara espressamente di essere assoggettata ad IVA nella misura di legge. Il numero di Codice Fiscale/P.IVA del Laboratorio __________ è: ___________ Il numero di Codice Fiscale di ____________ è: ___________. Eventuali spese relative alla registrazione del presente atto saranno ugualmente ripartite tra le parti. Art. 13 Domicilio di ___________ e del Laboratorio ____________ e controversie Per tutti gli effetti del presente atto il Laboratorio ___________ elegge domicilio in ___________ in via ___________ e ___________ in ____________ in via ___________. Per la definizione di eventuali controversie tra ___________ e il Laboratorio ___________ il foro competente è quello di ___________. FIRME Per ___________ srl: Il Direttore Tecnico Ing. ___________ -------------------------------------------------
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Per il Laboratorio __________ srl Ing. ____________ --------------------------------------------------
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Cari colleghi, prima di tutto ringrazio quanti sono riusciti a partecipare ai lavori dello scorso 7 giugno: Andretta Franco (ASSORECA), Contento Maria Pia (AISCRIS), Cusolito Roberto (ALPI), Favorito Rosa Anna (CEPAS), La Rovere Luigi (ALPI), Liguori Antonio (RINA), Macculi Carlo (LECCE), Oliveri Giovanni (AIOICI), Provetti Claudio (CISQ), Thione Lorenzo (ALPI). Ha partecipato per la Federazione Simona Quinzi (Relazioni interne associative). Come da accordi di seguito vi riepilogo quanto concordato nel corso del nostro ultimo incontro. Nel corso della riunione abbiamo insieme riflettuto su due punti importanti per il Comitato: da un lato la necessità di procedere definendo il programma di attività per il biennio 2011-2012; un programma propositivo e di supporto all’attività della Federazione. Dall’altro sono emerse riflessioni a più voci sulla delicata situazione politica della Federazione e, conseguentemente, la necessità o meno di affrontare il tema di una migliore focalizzazione delle priorità del Settore delle prove, controlli, valutazioni in ottica di filiera. A valle dell’ampio dibattito, si è concordato di: - predisporre un documento di indirizzo politico con focus sul ruolo delle attività di conformità nella futura rinnovata mission federativa del Comitato da portare all’attenzione dell’Assemblea di CSIT. Questo documento sarà elaborato dal Presidente Babini con il supporto di Lorenzo Thione e Luigi La Rovere. - approvare le attività del Comitato esaminate nel precedente incontro del 10 maggio e riproposte nel corso della odierna riunione come da documentazione distribuita e allegata al presente report. In estrema sintesi tre sono le aree di approfondimento espresse dai componenti del Comitato e su cui si intende lavorare: Semplificazione amministrativa. Hanno presentato proposte in quest’ambito: AIOICI (A.Vivi), AISCRIS-Lecce (C.Macculi), CISQ (C.Provetti), RINA (R.Cavanna). Coordina i lavori Carlo Macculi, Sviluppo Sostenibile e Green Economy. Hanno presentato proposte in quest’ambito: AISCRIS (M.P.Contento), ALPI (R.Raffaelli), ASSORECA (F.Andretta). In considerazione del progetto già definito in tutte le sue componenti “Progetto per lo Sviluppo Sostenibile: come cogliere le opportunità della Green Economy”, Franco Andretta coordinerà i lavori in quest’ambito. Peraltro Andretta, consigliere delegato CSIT per lo Sviluppo Sostenibile sarà supportato dalla Federazione per avviare la disseminazione del progetto “Progetto per lo Sviluppo Sostenibile: come cogliere le opportunità della Green Economy”, sul territorio con il supporto della rete territoriale aderente a CSIT ed, eventualmente e ove possibile, in sinergia con il progetto di deployment territoriale del Libro Bianco. Osservatorio sul Settore. Hanno presentato proposte in quest’ambito: ALPI (L.Sita-NOMISMA), ALPI (L. La Rovere), CEPAS (G.Colferai), UNION (I.Lentini). temporanea il Presidente coordina il Gruppo "Osservatorio. Coordina i lavori , in fase di avvio del gruppo di lavoro, il Presidente del Comitato. Infine, viene riconfermata l'iniziativa di deployment del Libro Bianco e analisi delle iniziative da intraprendere e coordinare sul territorio in collaborazione, programmatica e gestionale, con CNCT. Questo lavoro sarà coordinato in tutte le sue fasi da Claudio Provetti. Il Comitato dà mandato ai coordinatori delle attività per le neocostituite aree di intervento di consolidare il programma operativo di intesa con tutti gli altri del gruppo e, possibilmente, un documento di “Pregressi, Motivazioni ed Intenti” da avere pronto per utilizzarlo alla prima occasione istituzionale o pubblica. Vi ricordo che a fine riunione abbiamo concordato di fissare il prossimo incontro del Comitato al 13 luglio ore 14,00. Gian Nicola Babini
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From: emanuela santoro Sent: Wednesday, June 22, 2011 7:27 PM Subject: 22.06.2011 SIGLATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA ACCREDIA E IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 22.06.2011 Siglato il Protocollo d'intesa tra Accredia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Roma 22 giugno 2011 - Il Presidente di Accredia, Cav. Lav. Federico Grazioli, e il Direttore Generale per le Infrastrutture Stradali, Dr.ssa Barbara Marinali, hanno siglato un protocollo d'intesa tra l'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con tale accordo viene affidato ad Accredia il compito di accreditare gli Organismi incaricati di eseguire o controllare la conformità alle specifiche o l'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità dei sistemi di telepedaggio al livello Europeo così come previsto nella Decisione 2009/750/CE. Dalla valutazione di Accredia, dipenderà dunque il rilascio del certificato di accreditamento agli Organismi con validità quadriennale. Tale certificato costituirà pre-requisito obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a svolgere l'attività di valutatore della conformità in qualità di Organismo notificato. La comunicazione infatti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Ministero dello Sviluppo Economico, quale Autorità competente alla notifica dell'autorizzazione agli Organismi nei confronti Commissione Europea, comporterà, per gli Organismi stessi, l'iscrizione nella banca dati NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). E' POSSIBILE INOLTRARE AD ACCREDIA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO UTILIZZANDO I MODULI ALLEGATI: DA 00 - Domanda di accreditamento DA 04 - Domanda di accreditamento per Organismi di certificazione e/o di Ispezione ai fini della notifica
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From: Federmanager Sent: Friday, June 24, 2011 5:54 PM To:
[email protected] Subject: Federmanager24WEB: Newsletter n. 4 - 15/06/2011.
Il Presidente
Gentile LENTINI SALVATORE IGINIO, per informarti che è in linea la quarta edizione di FEDERMANAGER24WEB realizzata in collaborazione con l'Agenzia di stampa Radiocor del Sole 24 Ore. Sperando ancora una volta in un tuo apprezzamento, cogliamo l'occasio ne per inviarti i nostri più cordiali saluti. Giorgio Ambrogioni
Riforma fiscale per riattivare la crescita Federmanager è impegnata da tempo a definire un nuovo profilo della propria azione di rappresentanza. Sempre più strategica è l’elaborazione di proposte utili per far uscire l’Italia da una crisi ancora molto presente: è in tale quadro che Federmanager vuole presentare una propria proposta di riforma fiscale, elaborata con il centro di ricerche per il diritto d’impresa (Ceradi) della Luiss Guido Carli e condivisa con ManagerItalia (vedi articolo sui contenuti della proposta). Il paese sta impoverendo e diventa sempre più concreto il rischio di diventare il fanalino di coda dell’Europa, senza un “colpo d’ala” che sappia stimolare e incentivare le grandi potenzialità del nostro sistema sociale e produttivo. Come Federmanager, riteniamo che la riforma fiscale sia “la madre” di tutte le riforme, indispensabile per riattivare il motore della crescita: occorre che il governo trovi la forza e il coraggio di impostare e varare tale riforma, uscendo da una situazione di inaccettabile incertezza. Le aziende dei principali paesi avanzati godono di un vantaggio competitivo incolmabile rispetto alle imprese italiane: i paesi in cui il fisco è più oppressivo hanno registrato una crescita inferiore negli ultimi anni. La leva fiscale costituisce un potente incentivo per rilanciare lo sviluppo economico. Uno stato meno burocratico e costoso e più efficiente nei servizi e un sistema fiscale più leggero sono infatti i presupposti fondamentali su cui si deve basare un serio progetto di rilancio della nostra società. Federmanager ha dimostrato come, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie informatiche e gestioni più manageriali, sia possibile intervenire efficacemente su voci fondamentali della spesa pubblica e quindi realizzare i dovuti controlli e importanti economie di spesa. http://www.newsliftletter.it/
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Altrettanto indispensabile è la riduzione del sommerso, che pesa enormemente sulla nostra economia. E’ noto a tutti che il peso dell’imposizione personale sui redditi grava prevalentemente sul lavoro dipendente: i dirigenti, pur rappresentando appena lo 0,6% del totale dei contribuenti italiani, concorrono per circa il 12% al gettito totale dell’Irpef. È necessario che il legislatore fiscale prenda atto del mutato contesto giuridico e socio-economico, in cui si inserisce il lavoro dipendente e, in un’ottica di medio periodo, punti a ridurre la progressività della curva delle aliquote Irpef, compatibilmente con lo stato dei conti pubblici e con il recupero dell’evasione e dell’erosione fiscale. Istituzioni “forti”, non in contrapposizione tra loro, responsabilizzazione di chi governa ai diversi livelli istituzionali nella gestione della spesa pubblica e riforma fiscale sono i tre assi portanti per dare la spinta giusta e creare le condizioni per tornare a crescere, stimolare i consumi interni, dare una prospettiva al sud ed ai giovani. Obiettivi ambiziosi su cui occorre creare condivisione e consenso. Federmanager farà la sua parte, perché questo si realizzi. *Tratto dall’intervento del Presidente al Convegno ‘Un Progetto di Riforma fiscale per il Paese’ tenutosi a Roma il 9 giugno scorso Giorgio Ambrogioni Presidente Federmanager © Il Sole 24 ORE Radiocor – Testata in corso di registrazione Redazione / Privacy FISCO - Un progetto di riforma fiscale per il paese Modernità e attenzione a giovani e anziani. Sono questi i punti cardine della proposta di riforma fiscale, a costo zero, presentata da Federmanager durante il convegno “Un progetto di riforma fiscale per il Paese”, tenutosi lo scorso 9 giugno a Roma.Il sistema italiano, fermo agli anni Novanta, ha urgentemente bisogno di adeguarsi alle trasformazioni del mondo del lavoro, anche perché il peso delle imposte sui cittadini rimane troppo elevato. La pressione fiscale nel 2010 è rimasta intorno al 43%, mentre sul versante delle aziende ... INDAGINE FEDERMANAGER - Troppi manager senza lavoro, puntare sulla professionalita' Nel corso del 2010 oltre 4mila dirigenti hanno risolto il proprio contratto di lavoro e, negli ultimi due anni, circa il 10% della categoria e' uscito dal sistema produttivo del Paese. E' quanto emerge da un'indagine condotta da Federmanager, con la collaborazione delle Associazioni territoriali. Lo studio ha evidenziato un abbassamento dell'eta' dei dirigenti che hanno risolto il proprio rapporto di lavoro (circa il 42% delle risoluzioni ha riguardato manager under 50), fenomeno ... GIOVANI FEDERMANAGER - Dosio nuovo coordinatore nazionale È Federico Dosio, ingegnere di 43 anni e responsabile di stabilimento di Salgomma Srl, il nuovo coordinatore nazionale del Gruppo Giovani Federmanager. Dosio è stato eletto nel corso del 9° Meeting del Gruppo Giovani che si è svolto il 10 e l’11 giugno a Torino. Guiderà un comitato di 27 componenti insieme a Giuseppe Chiari, 42 anni, direttore industriale della Margaritelli Spa, eletto vice coordinatore. Nel nuovo comitato sono presenti 10 donne, pari al 37% di rappresentanza rispetto a una media nazionale del 7%. ...
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From: Federmanager Sent: Saturday, June 25, 2011 6:52 AM To:
[email protected] Subject: Lettera al Governo sulla "perequazione automatica delle pensioni".
Gentile LENTINI SALVATORE IGINIO, a seguito della notizia, anticipata sui mass media, di un possibile nuovo blocco della perequazione automatica delle pensioni operato dal Governo, tutte le principali Organizzazioni di rappresentanza delle dirigenza, nei giorni scorsi, hanno inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministri competenti, per esprimere il dissenso della Categoria rispetto a tale possibilità. Si tratta di una iniziativa promossa da Federmanager, che ha raccolto la condivisione delle al tre Associazioni e Confederazioni di Categoria, a cui faremo seguire un'azione di sensibilizzazione diretta nei confronti di esponenti delle forze parlamentari e di Governo, per cercare di evitare l'ennesimo intervento demagogico sulle pensioni medio-alte, al fine di recuperare nuove risorse per la finanza pubblica. Tale iniziativa costituisce solo il primo atto dell'azione energica che la Federazione intende portare avanti, a tutela delle legittime aspettative dei nostri pensionati, in vista della prossima manovra finanziaria, evidenziando l'iniquità del sistema solo parzialmente perequativo delle pensioni, con la consistente perdita del potere di acquisto subita in questi anni dai pensionati, a fronte del pieno assolvimento degli obblighi fiscali. In allegato: "Lettera al Governo su perequazione pensioni" Con i più cordiali saluti. Il Vice Presidente, Giovanni Bigazzi
Roma, 20 giugno 2011 Egregio Signor Presidente del Consiglio, Signori Ministri, dai mass media apprendiamo, con molta preoccupazione, notizie su possibili ulteriori provvedimenti che il Governo potrebbe adottare con la prossima manovra finanziaria, finalizzati a sospendere nuovamente il meccanismo di perequazione automatica delle pensioni.
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Le scriventi Organizzazioni, con la presente, si vedono costrette ad esprimere tutto il loro dissenso riguardo alla eventuale reiterazione di misure punitive nei confronti di una categoria che è già stata abbondantemente vessata e che assolve pienamente ai propri obblighi fiscali. Non potremmo accettare eventuali nuovi interventi da parte di questo Governo che andassero a colpire ulteriormente i pensionati, con l’intento di recuperare risorse per finanziare una spesa pubblica ancora ricca di sprechi e sacche improduttive. Abbiamo già più volte evidenziato come il mancato adeguamento delle pensioni al costo della vita nell’ultimo decennio abbia fatto registrare una perdita di potere d’acquisto, che abbiamo calcolato tra l’8% ed il 10%, colpendo, in particolare, i pensionati over 70, titolari di pensioni mediamente più basse che non hanno ulteriori fonti di reddito. Tale effetto negativo è stato ulteriormente aggravato dal blocco della perequazione istituito negli anni 1998, 1999, 2000 e 2008, per concorrere in modo solidaristico al finanziamento degli interventi di riforma del sistema pensionistico. In particolare, con riferimento alla normativa che disponeva la sospensione della perequazione automatica per il 2008 delle pensioni di importo superiore a 8 volte il minimo Inps (art.1, comma 19, legge n. 247/2007), la Corte Costituzionale si è pronunciata, con sentenza n. 316/2010, in merito alla legittimità costituzionale del provvedimento. In tale sentenza, pur dichiarando non fondata la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Vicenza, tuttavia, la Corte Costituzionale pone un monito al Legislatore allorquando, concludendo le motivazioni, segnala che “la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità (su cui, nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta”. Quest’ultimo richiamo dell’Alta Corte, nelle motivazioni della sentenza richiamata, costituisce una novità rispetto ai precedenti interventi, che ci auguriamo sia tale da indurre il Legislatore a non reiterare simili provvedimenti in futuro. In tal modo si ritornerebbe a porre la questione della violazione dei principi costituzionali che affermano la proporzionalità e l’adeguatezza delle pensioni in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta, nonché la tutela dei diritti acquisiti, che saremmo costretti a riproporre al giudizio della magistratura. A ciò si aggiunga che, a partire dal 1° gennaio 2011, i pensionati hanno già subito una evidente grave penalizzazione a causa della mancata conferma del meccanismo di perequazione automatica introdotto con la Legge 3 agosto 2007 n. 127, per effetto della quale l’indice di piena rivalutazione automatica delle pensioni è tornato ad essere applicato fino a 3 volte il minimo Inps anziché a 5 volte, come era valso per il triennio 2008-2010. Il citato provvedimento aveva accolto, seppure parzialmente ed in via transitoria, le richieste dalle scriventi Organizzazioni, dimostrando la consapevolezza delle Istituzioni circa la iniquità del meccanismo parzialmente perequativo e la conseguente necessità di dover dare una risposta, in termini progressivi, alle legittime aspettative dei pensionati. Siamo consci delle difficoltà della situazione economica del Paese e della necessità di perseguire gli obiettivi di riequilibrio del bilancio pubblico, come da impegni assunti in sede comunitaria, tuttavia, una politica economica di spending review e l’introduzione di strumenti e normative atte a ridurre significativamente il livello di evasione fiscale, che caratterizza negativamente il nostro Paese, con l’obiettivo di un fisco più equo che riduca la pressione fiscale su lavoro, pensioni e imprese, deve e può trovare soluzioni di allargamento della base imponibile anziché andare a penalizzare e mortificare quelle categorie che assolvono onestamente ai propri obblighi fiscali. Chiediamo, pertanto, di poter aprire un confronto immediato con il Governo, per poter esplicitare in modo più dettagliato le proposte delle scriventi Organizzazioni ai fini di rilanciare la crescita del Paese, in un clima di coesione sociale. In attesa di un Suo positivo riscontro, cogliamo l’occasione per inviare i più cordiali saluti. http://www.newsliftletter.it/
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NewsLiftLetter Giorgio Corradini CIDA
Silvestre Bertolini CONFEDIR-MIT
Costantino Troise COSMED
Giorgio Ambrogioni FEDERMANAGER
Guido Carella MANAGERITALIA
Giorgio Rembado FUNZIONE PUBBLICA CIDA
-------------------------------------------------------------------Egregio On. Silvio Berlusconi Presidente del Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi Piazza Colonna, 370 00187 – ROMA Egregio Dr. Gianni Letta Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi Piazza Colonna, 370 00187 – ROMA Egregio On. Renato Brunetta Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione Corso Vittorio Emanuele II, 116 00186 - ROMA Egregio Sen. Maurizio Sacconi Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Via Veneto, 5600186 - ROMA Egregio On. Giulio Tremonti Ministro dell’Economia e delle Finanze Via XX Settembre, 97 00187 – ROMA
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Congedo, aspettative e permessi: riordino della normativa Presentazione Il Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2011 ha approvato un decreto legislativo per il riordino di permessi, congedi e aspettative nel settore pubblico e privato, a fini di razionalizzazione, semplificazione e risparmio di spesa. Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari; Tra le novità: Flessibilità del congedo di maternità Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, come pure in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute. Congedo parentale Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n . 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave Il diritto a fruire dei permessi è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ha diritto a fruire del congedo. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno de i figli conviventi; In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi . Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa . Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza . Il congedo ed i permessi di cui art. 33, comma 3, della 1 . n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n . 104 e 33, comma 1, del presente decreto . Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento , e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43 .579,06 annui per il congedo di durata annuale . Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità . I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono http://www.newsliftletter.it/
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l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente . Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n . 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n . 33 . Aspettativa per dottorato di ricerca E’ facoltà discrezionale dell'amministrazione la concessione del congedo per dottorato di ricerca , prevedendo che il congedo possa essere accordato compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione stessa. Il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro alle dipendenze di qualsiasi Pubblica Amministrazione, nei due anni successivi, è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di aspettativa . Fonte: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione/Ministero del lavoro e delle politiche sociali
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APPALTI PUBBLICI AGGIORNAMENTI DI GIURISPRUDENZA Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 maggio 2011, n. 2646 COMUNICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE COMPLETA DELLA MOTIVAZIONE – DECORRENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato precisa l’importanza dei contenuti e delle modalità mediante le quali le stazioni appaltanti dovranno effettuare la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, secondo le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 53/2010 (decreto di recepimento della cd. “Direttiva Ricorsi”), ai fini dell’impugnazione dello stesso provvedimento di aggiudicazione. La nuova disciplina, infatti, oltre ad aver ridotto il termine per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva a 30 giorni, a decorrere dalla comunicazione degli atti, disciplina anche contenuto e modalità mediante cui effettuare la comunicazione. L’art. 79 novellato del Codice dei contratti, infatti, prevede che la comunicazione deve essere inviata ad ogni offerente che abbia presentato un offerta selezionabile e deve essere accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione, la quale, a sua volta, deve contenere l’indicazione almeno delle caratteristiche e dei vantaggi dell’offerta selezionata ed il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto. La corretta applicazione della suddetta disposizione assume notevole importanza ai fini del decorso del termine per l’impugnazione del provvedimento. Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, infatti, anche alla luce del nuovo articolo 120 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), la regola del termine dimezzato per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione costituisce regola speciale e comporta necessariamente che la comunicazione sia regolata da disposizioni specifiche e di dettaglio, quali quelle previste dal legislatore in merito ai contenuti minimi della comunicazione (art. 79 citato). La necessità comunicare al soggetto non aggiudicatario “caratteristiche e vantaggi dell’offerta selezionata” - prevista dall’art. 79 – assolve pertanto ad una funzione di garanzia per i partecipanti alle gare pubbliche, in quanto permettere di sindacare con completezza le scelte dell’amministrazione, con ciò facilitando l’eventuale esercizio del diritto di azione giurisdizionale da esercitarsi nel termine dimezzato. Consiglio di Stato, Sez. V, 6 maggio 2011, n. 2713 REVOCA LEGITTIMA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – INDENNIZZO PARI AL SOLO DANNO EMERGENTE Nel caso in cui un’amministrazione giunge alla revoca legittima in autotutela dell’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante è tenuta ad indennizzare l’affidatario limitatamente al danno emergente, secondo quanto previsto dall’art. 21-quinquies, comma 1-bis, della L. 241/90. Con il provvedimento in esame, il Consiglio di Stato rileva che, in merito alla determinazione del risarcimento dei danni provocato dalla revoca di un provvedimento amministrativo, l’ordinamento giuridico opera una distinzione tra conseguenze patrimoniali del provvedimento illegittimo di revoca e - come disposto nel caso di specie - effetti economici della legittima esplicazione del potere di autotutela. I giudici hanno affermato, inoltre, che ai fini della quantificazione occorre fare riferimento al dettaglio delle spese sostenute dall’aggiudicatario, nel torno di tempo compreso tra la data di affidamento del servizio e la data della revoca, escludendo le voci di spesa che hanno trovato adeguata remunerazione nell’aggio percepito per il periodo in cui il servizio è stato espletato. Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma, Sez. I ter, 12 maggio 2011 n. 4145 AVVALIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ Il TAR Lazio si pronuncia, con la sentenza in nota, sulla annosa questione relativa alla possibilità di avvalersi della certificazione di qualità (ISO) di altra impresa ai fini della partecipazione ad una gara d’appalto. Nel caso di specie, i giudici laziali interpretano la disciplina sull’avvalimento nel senso più estensivo, in quanto l’ordinamento comunitario privilegia l’utilizzo di tale strumento quale incentivo alla concorrenza e, http://www.newsliftletter.it/
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in ogni caso, la disciplina nazionale (art. 49 del Codice dei Contratti pubblici) non prevede alcuno specifico divieto o limitazione. Il Tar Lazio si allinea così alla più recente giurisprudenza sul tema, che vieta il ricorso all’avvalimento per i soli requisiti di carattere generale, ovvero quei requisiti di onorabilità, moralità e professionalità che rendono un soggetto affidabile ed idoneo a contrarre con la pubblica amministrazione. Al di fuori di tali requisiti, l’istituto dell’avvalimento ha portata generale e qualsiasi limitazione è contraria sia al diritto interno che a quello comunitario. La certificazione di qualità, quindi, non rientrando nell’ambito dei requisiti generali ma piuttosto tra i requisiti di carattere tecnico-organizzativo, al pari dell’attestazione SOA, può essere oggetto di un contratto di avvalimento ai sensi del citato articolo 49 (vedi anche TAR Basilicata, Sez. I, 3 maggio 2010 n. 220). La giurisprudenza amministrativa (TAR Basilicata, sent. n. 220/2010), in passato ha sottolineato come sarebbe illogico escludere l’avvalimento della certificazione di qualità se si consideri che il legislatore ha espressamente ammesso l’avvalimento della attestazione SOA, la quale certifica il possesso non solo dei requisiti di ordine generale e speciale ma anche della certificazione di qualità,. Dello stesso parere anche il Consiglio di Stato, che ammette l’avvalimento della certificazione di qualità ma solo in presenza di una chiara obbligazione da parte dell’impresa ausiliaria, risultante dal contratto di avvalimento, di mettere a disposizione dell’impresa concorrente tutte le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo per le parti che nell’esecuzione del contratto richiedono il requisito di qualità (Sez. III, 18/04/2011 n. 2344; Sez. V, 15/11/2010 n. 8043). a cura del Servizio Centrale Appalti ANIE CONCORRENZA DIRITTO ANTITRUST & RESPONSABILITÀPERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI - LA CORTE DEI CONTI CONDANNA GLI AMMINISTRATORI E SINDACI DI TRAMBUS AL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALL’IMPOSIZIONE DI SANZIONI IN MATERIA ANTITRUST Con la sentenza n. 325/2011, depositata il 22 febbraio 2011 ma pubblicata solo di recente, la Corte dei Conti ha condannato i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci di Trambus s.p.a. (Trambus) al risarcimento del danno derivante dall’imposizione di una sanzione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per violazione dell’Art.101 TFEU nel settore del trasporto pubblico locale. La sanzione irrogata a Trambus, confermata in via definitiva con la sentenza del Consiglio di Stato del 9 aprile 2009 (sez. VI, n. 2201), era di complessivi EUR 2.232.880. Con la sentenza in commento la Corte dei Conti ha condannato in via equitativa i convenuti a risarcire EUR 140.000 ciascuno, per un totale di EUR 1.120.000, ossia circa il 50% della sanzione monetaria irrogata dall’AGCM. La vicenda trae origine dal fatto che l’AGCM aveva accertato che numerose società italiane operanti nel settore del trasporto pubblico locale (TPL), tra cui Trambus (successivamente confluita nella nuova azienda del trasporto pubblico del comune di Roma, Atac s.p.a.) avevano posto in essere intese restrittive della concorrenza. Secondo quanto accertato dall’AGCM, e confermato dalla suprema corte amministrativa, queste concertazioni avevano quale finalità il mantenimento dell’affidamento dei servizi di TPL in capo al gestore incumbent ovvero la riduzione del confronto competitivo tra operatori potenzialmente concorrenti, in ipotesi di partecipazione a gare c.d. “fuori bacino” (ossia, fuori dal territorio di affidamento storico del servizio). In particolare, nel 2001 era stato stipulato da tre imprese (Trambus, ATC-Bologna e ATAF-Firenze) un documento denominato “Protocollo di intesa e protocollo di politica commerciale”, riguardante un generale inquadramento dei vantaggi e delle prospettive di collaborazione tra le stesse. Un allegato al protocollo, anch’esso imputabile alle tre imprese, faceva espresso riferimento alla concertazione in vista delle gare. La Corte, ritenendo che la predetta sanzione irrogata alla Trambus costituisca un danno concreto ed attuale alle pubbliche finanze, gravando sul bilancio della società pubblica e dunque sull’ente territoriale socio di riferimento (il Comune di Roma), ha condannato gli amministratori e i sindaci al risarcimento del danno, con l’eccezione di un solo componente del consiglio di amministrazione che non era presente all’approvazione del protocollo di intesa e che aveva successivamente dichiarato di non avere fatto proprio l’accordo. In particolare, la Corte ha affermato “...la responsabilità per colpa grave tenuta dagli amministratori e dai componenti il collegio sindacale nell’adozione degli atti inficiati illecitamente dalla http://www.newsliftletter.it/
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violazione delle regole della libera concorrenza, in quanto i convenuti erano tenuti a conoscere bene che vigevano le norme antitrust, oltretutto di comune conoscenza, tanto più che si trattava di amministratori e sindaci di un’importante società a capitale pubblico...”. La Corte ha altresì rigettato l’eccezione dei convenuti secondo cui la sanzione irrogata a Trambus per la violazione delle norme della concorrenza non può ritenersi compensata dalla circostanza che le somme versate dalla società erano comunque rifluite nella finanza pubblica, né ha ritenuto che potessero essere invocate a titolo di compensazione i vantaggi che, genericamente, sarebbero stati acquisiti a Trambus in ragione dell’intesa posta in essere. In proposito, la Corte ha fatto riferimento alla propria giurisprudenza, secondo cui “...tale compensazione è configurabile soltanto quando fra i due elementi da prendere a riferimento ci sia uno stretto legame causale che può venire in essere soltanto all’interno del provvedimento o dei provvedimenti contestati e con riferimento allo stesso soggetto danneggiato”, e ha concluso che tale fattispecie non fosse integrata. La sentenza in commento (passibile di appello) indica che la possibilità che amministratori e sindaci di imprese a capitale pubblico siano personalmente chiamati a risarcire – almeno in parte – il danno derivante dall’imposizione di sanzioni per illeciti di natura anticoncorrenziale non è affatto remota. Un segnale, questo, in contrasto con una recente sentenza della Court of Appeal inglese, in cui – a fronte del tentativo di Safeway di rivalersi sui dirigenti direttamente responsabili di illeciti in materia antitrust – i giudici hanno ritenuto che sussistesse un interesse di ordine pubblico a non permettere alle imprese di trasferire la propria responsabilità sui singoli individui e le loro assicurazioni. Rimane il fatto che questo tipo di responsabilità indiretta degli amministratori e sindaci è circoscrivibile unicamente alle società a controllo pubblico, mentre non sono allo stato noti casi in Italia in cui gli amministratori di una società a capitale privato abbiamo avuto un analogo destino. Avv. Ermelinda Spinelli Freshfields Bruckhaus Deringer
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Approfondimento del mese di maggio 2011 LE DISPOSIZIONI DEL “NUOVO PACCHETTO COMUNITARIO” IN MATERIA DI VERIFICHE DI CONFORMITÀ E DI “ATTENDIBILITÀ” DELLA MARCATURA CE (Parte I) 1. Il new legislative framework Nel 2008 le istituzioni comunitarie hanno emanato una serie di provvedimenti normativi, conosciuti anche come l'appellativo di "new legislative framework", tradotto in Italiano, anche da parte di talune Autorità di controllo del mercato, come "Nuovo pacchetto legislativo comunitario". Il "New legislative framework" è composto da due Regolamenti comunitari - 765/2008/CE e 764/2008/CE e dalla decisione 768/2008/CE. I suddetti provvedimenti hanno carattere orizzontale e sono volti a garantire, in misura maggiore rispetto al passato, i diritti alla "libera circolazione delle merci" ed alla "salute e sicurezza" degli utilizzatori dei prodotti e dell'ambiente. Il primo dei due regolamenti contiene norme in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti, norme in materia di vigilanza del mercato, nonché i "principi generali" applicabili in materia di "marcatura CE". Il regolamento 765/2008/CE, inoltre, ha l'obiettivo di migliorare i sistemi di controllo dei prodotti alle frontiere esterne della U.E., nonché i sistemi nazionali di vigilanza del mercato, attraverso una armonizzazione delle procedure attuabili nelle attività di sorveglianza. Il regolamento medesimo ha, inoltre, l'obiettivo di migliorare il sistema di valutazione della conformità dei prodotti anche attraverso l'introduzione di norme finalizzate ad "armonizzare" il sistema di accreditamento, di designazione e di notifica degli "organismi notificati" per la "valutazione della conformità" dei prodotti. Attraverso l'attuazione delle suddette misure l'Unione Europea intende incrementare la credibilità dei certificati emessi aumentando la fiducia reciproca degli Stati membri in merito all'attendibilità della "marcatura CE". Il regolamento 764/2008/CE prescrive, invece, procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti non rientranti nell'ambito di applicazione di direttive comunitarie di armonizzazione. Detti prodotti, nonostante godano del diritto alla libera circolazione sulla base del principio del "mutuo riconoscimento" enunciato dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. risultano i più discriminati nel mercato unico a causa di pratiche protezionistiche ancor oggi, purtroppo, largamente diffuse. La decisione 768/2008/CE contiene, invece, un "quadro comune" per la commercializzazione dei prodotti destinato a costituire il "modello legislativo" di riferimento per la redazione delle nuove direttive europee di prodotto, nonché per l'aggiornamento, la revisione e la rifusione delle direttive già esistenti. Il "modello legislativo" introdotto dalla decisione 768/2008/CE sarà di volta adattato precisato e completato, in funzione delle specifiche esigenze di settore, mantenendo però la base comune che dovrebbe, secondo le intenzioni del legislatore, rimanere comune a tutti i settori oggetto di armonizzazione. La decisione, come chiarito esplicitamente dal legislatore comunitarioi, costituisce, altresì, un testo di riferimento per l'interpretazione della normativa esistente, in quanto codifica una serie di principi, talvolta non esplicitati nelle direttive di prodotto più risalenti, ma già espressi e consolidati a livello interpretativo nelle "Guide comunitarie" della Commissione Europea e nelle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Altro obiettivo a lungo termine della decisione 768/2008/CE é evidentemente quello di ravvicinare quanto più possibile le disposizioni delle specifiche direttive di settore al fine di semplificare l'applicazione congiunta delle stesse da parte dei "fabbricanti" e, conseguentemente, semplificare anche la "valutazione della conformità" di prodotti soggetti a più direttive comunitarie di armonizzazione. Il nuovo "modello legislativo" introdotto con la decisione 768/2008/CE é già stato utilizzato per l'emanazione di due importanti normative di settore quali la direttiva "giocattoli" 2009/48/CE ed il recentissimo "regolamento CE" sui "prodotti da costruzione" 305/2011/UE che abroga la direttiva 89/106/CEE. http://www.newsliftletter.it/
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La Commissione Europea ha, inoltre, già manifestato la propria intenzione di allineare al nuovo "modello legislativo" le seguenti direttive di prodotto: 2006/95/CE cd. direttiva "Bassa tensione", 2004/108/CE cd. direttiva "EMC", 94/9/CE cd. direttiva ATEX (apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva), 95/16/CE cd. direttiva "Ascensori", 97/23/CE cd. direttiva "PED"(attrezzature a pressione) , 2009/105/CE - contenitori semplici a pressione, 2004/22/CE - sugli Strumenti di misura, 2009/23/CE - Strumenti non automatici di pesatura, 93/15/CEE - Esplosivi per uso civile. Il "nuovo pacchetto legislativo comunitario" influisce in materia determinante sul sistema del "nuovo approccio", migliorando e precisando sulla base dell'esperienza la disciplina relativa a "marcatura CE", "valutazione di conformità" e "certificazioni" dei prodotto, nonché stabilendo con maggiore precisione rispetto degli "operatori economici" ovvero i produttori, gli importatori ed i distributori. 2. Obblighi di fabbricanti, importatori e distributori 2.1 Obblighi di fabbricanti ed importatori L'articolo 30 del regolamento 765/2008/CE contiene i "principi generali" che regolano la "marcatura CE". In particolare, la suddetta previsione ribadisce che la "Marcatura CE" é l'unica "marcatura" che attesta la conformità dei prodotti alle prescrizioni contenute nella normativa comunitaria applicabile. La disposizione medesima statuisce, inoltre, in modo esplicito, uno dei principi cardine del sistema del "nuovo approccio", più volte esplicitato nelle varie guide comunitarie alle direttive di prodotto, ma spesso disapplicato da parte degli "operatori economici", secondo il quale "la marcatura CE" può "essere apposta solo dal fabbricante" o dal "Suo mandatario". L'apposizione della "marcatura CE" compete, pertanto, ai soli "fabbricanti" con conseguente esclusione di qualsiasi altro "operatore economico", fatte salve, ovviamente, alcune eccezioni che saranno precisato in seguito. Il regolamento 765/2008/CE e la decisione 768/2008/CE precisano che può essere considerato "fabbricante" solo colui che "fabbrica" un prodotto o lo "fa progettare o fabbricare" e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio . I due atti normativi escludono quindi l'apposizione della "marcatura CE" da "importatori" e "distributori", fatta salva l'ipotesi che questi ultimi non intendano assumere il ruolo di "fabbricante" o di "mandatario" con le modalità che saranno di seguito indicate. Alcune Autorità italiane hanno di recente provveduto a dichiarare invalide le procedure di valutazione della conformità effettuate da soggetti diversi dai "fabbricanti" e, conseguentemente, illegittima la apposizione della "marcatura CE" da parte di soggetti "importatori". "Importatori" e "distributori" non possiedono, infatti, alcun titolo giuridico per "marcare CE" i prodotti "fabbricati" da altri soggetti, a meno che non vengano nominati "mandatari" o decidano, quale unica alternativa, di apporre i propri "marchi" e/o "segni distintivi" sui prodotti presentandosi al pubblico degli utilizzatori come "fabbricanti" ed assumendosi conseguentemente ogni responsabilità in merito al rispetto della normativa comunitaria di prodotto. Al riguardo la decisione 768/2008/CE precisa che la nomina a "mandatario"ii può avvenire solo per mezzo di un atto redatto in forma scritta che dovrà obbligatoriamente indicare i poteri che sono conferiti al "mandatario" medesimo.iii Il contratto di "mandato" dovrà inoltre menzionare espressamente gli adempimenti delegati al mandatario quali l'obbligo di mantenere a disposizione delle autorità nazionali la "dichiarazione ce di conformità" e la documentazione tecnica, l'obbligo di fornire alle Autorità medesime tutte le informazioni e la documentazione necessarie, nonché l'obbligo di collaborare con le Autorità stesse nello svolgimento delle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dal prodotto. Gli obblighi relativi alla redazione della "documentazione tecnica" sono, invece, espressamente esclusi dal novero delle attività demandabili al "mandatario" così come non sono demandabili le attività di "progettazione" e "fabbricazione" dei prodotti. http://www.newsliftletter.it/
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La redazione e la sottoscrizione della "dichiarazione CE di conformità" e l'apposizione della "marcatura CE" sono attività che potranno, invece, essere delegate al "mandatario". Come già accennato in precedenza, "importatori" e "distributori" avranno, invece, l'obbligo di eseguire la procedura di valutazione della conformità dei prodotti e di apporre la "marcatura CE" sui prodotti solo qualora decidano, pur non essendo i fabbricanti materiali, di assumere il ruolo di "fabbricanti" giuridici dei prodotti, attraverso l'apposizione dei propri "marchi" e dei propri "segni distintivi". Analogamente, gli "importatori" ed i "distributori" dovranno procedere alla valutazione di conformità dei prodotti ed alla conseguente apposizione della "marcatura CE" qualora modifichino i prodotti già "immessi sul mercato" e già "marcati CE" da altri soggettiiv. Il regolamento e la decisione pongono l'obbligo di "marcatura" CE in capo al "fabbricante" quale soggetto che dispone del pieno controllo delle fasi di "progettazione" e di "fabbricazione" del prodotto e quale soggetto in possesso di tutti gli elementi giuridici e tecnici necessari per l'effettuazione dell'analisi dei rischi, per l'esecuzione della procedura di valutazione della conformità del prodotto e per la "marcatura CE" del prodotto medesimo. Il "fabbricante" inoltre, é l'unico soggetto in grado di garantire la conformità della produzione nel tempo. La decisione 768/2008/CE che deve essere considerata anche un punto di riferimento per la valutazione della normativa già in vigore, precisa, infatti, che spetta ai "fabbricanti" garantire che i prodotti siano stati "progettati" e "fabbricati" conformemente alla normativa comunitaria e chiarisce, altresì, come già accennato, che spetta esclusivamente agli stessi preparare la documentazione tecnica prescritta dalla normativa comunitaria ed eseguire o far eseguire la procedura di valutazione delle conformità dei prodotti. Per quanto concerne gli "importatori", invece, la decisione 768/2008/CE, ha recepito ed esplicitato quanto già ampiamente statuito dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europeav Viene sancito, in particolare, che agli "importatori" competono obblighi di controllo relativi alla correttezza e completezza formale degli adempimenti posti in essere dal "fabbricante" in adempimento agli obblighi derivanti dai provvedimenti nazionali di attuazione delle direttive comunitarie di prodotto (art. R4 dec. 768/2008/CE). Detti obblighi consistono nella verifica della esecuzione della appropriata procedura di valutazione della conformità del prodotto, nella verifica della esistenza e della regolarità formale della documentazione tecnica, nonché nella verifica della corretta apposizione della "marcatura CE" e di altre marcature di conformità apposte sui prodotti (ad esempio marcatura "Ex" NEL SETTORE ATEX, o la marcatura "e" nel settore automotive). In altre parole l'"importatore", che non può sostituirsi al "fabbricante" nello svolgimento della "procedura di valutazione della conformità", salvo i casi particolari suesposti esposti, è chiamato al controllo del formale e regolare adempimento degli obblighi di legge. Come chiarito anche dalla più recente Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'"importatore" non potrà essere obbligato da norme statali a ripetere le valutazioni di conformità dei prodotti che sulla base della normativa comunitaria competono ai "fabbricanti". 2.2. Obblighi dei distributori La decisione 768/2008/CE - all' allegato art. R5 - contiene, inoltre, specifiche norme che riguardano i "distributori". Tali disposizioni risultano di particolare importanza in quanto, per la prima volta, in un testo normativo comunitario viene proposta una elencazione analitica e dettagliata degli obblighi che fanno capo ai “distributori” al fine di garantire la sicurezza dei prodotti già “immessi sul mercato”. Gli obblighi dei "distributori" indicati in via generale nella decisione 768/2008/CE sono stati tutti riportati nel D.lgs. 54/2011 di attuazione della nuova direttiva giocattoli 2009/48/CE, nonché nel nuovo regolamento comunitario, self executive, sui "prodotti da costruzione" 305/2011/UE. Gli obblighi dei "distributori", qui di seguito esposti, diverranno pertanto applicabili nei settori dei "giocattoli" e dei "prodotti da costruzione" già a partire, rispettivamente, dal 20 luglio 2011 e dal 11 luglio 2013.
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Occorre premettere che i “distributori” si differenziano dalle figure di “fabbricanti” ed “importatori” in quanto non “immettono prodotti nel mercato” unico europeo, ma si limitano a "rendere disponibili" agli utilizzatori prodotti già “immessi sul mercato” da altri soggetti. La decisione 768/2008/CE prevede, innanzitutto, l’obbligo generale dei “distributori” di agire con la “dovuta attenzione” in relazione alle prescrizioni a loro applicabili. La disposizione si riferisce, seppur con terminologia diversa, all’obbligo di “diligenza professionale e qualificata” che fa a capo al “distributore” nello svolgimento della propria attività nel nuovo quadro normativo risultante dall’ordinamento comunitario e nazionale. In Italia, infatti, l’obbligo di "diligenza qualificata" del “distributore” é già da tempo previsto dall’art.104, comma 6 del “Codice del consumo” di attuazione della direttiva comunitaria 2001/95/CE. Il “distributore”, in adempimento al suddetto dovere di diligenza, dovrà conoscere la legge applicabile ai prodotti che commercializza e verificare la presenza della “marcatura” o delle marcature di conformità previste dalla legge. Il “distributore”, pertanto, non dovrà mettere a disposizione prodotti “non conformi” alla normativa comunitaria di armonizzazione. Tale divieto si estende anche ai prodotti la cui “conformità” ai “requisiti essenziali” di sicurezza risulta dubbia. La previsione di cui sopra é ricollegabile alla disposizione prevista dall’art. 104, comma 6, lett. a) del “Codice del consumo” che obbliga il “distributore” a non fornire prodotti di cui conosce o dovrebbe conoscere la pericolosità in base alla sua qualità di “operatore economico” professionale. Il “distributore” è, inoltre, obbligato alla verifica della presenza della documentazione di accompagnamento prescritta dalla legislazione applicabile, la quale dovrà essere obbligatoriamente espressa in una lingua comprensibile agli utenti finali dello Stato membro in cui il distributore opera. Pertanto, anche al “distributore” competono gli obblighi relativi al controllo del formale adempimento da parte del “fabbricante” dei principali obblighi ed adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di "immissione sul mercato" e "libera circolazione" dei prodotti. Il controllo del “distributore” non si dovrà spingere sino al punto di riverificare nella sostanza la conformità dei prodotti, ma dovrà essere limitato alla verifica di eventuali inadempimenti ed omissioni formali che siano tali - per la loro evidenza - da far sorgere dubbi in merito alla effettiva all’esecuzione da parte del “fabbricante”, dei controlli ed alla sicurezza del bene venduto. Il “distributore”, inoltre, avrà l'obbligo di informare “fabbricanti”, “importatori” ed “Autorità di Vigilanza” qualora nell'ambito della propria attività rilevi rischi nei prodotti commercializzati. Anche in questo caso esiste una analoga disposizione derivata dalla direttiva comunitaria sulla “sicurezza generale dei prodotti”, attuata e recepita in Italia con l’art. 104, comma 6, lett. b) del “Codice del consumo”. Tale disposizione prevede infatti che il “distributore” deve: “partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza” Infine, decisione 768/2008/CE prevede l’obbligo dei “distributori” di garantire che il prodotto sia immagazzinato e trasportato in maniera tale da non mettere a rischio la “conformità” alle prescrizioni di cui alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione. Il “distributore” deve, pertanto, garantire che le attività da egli stesso compiute non mettano a rischio la conformità del prodotto alla legislazione applicabile. Si rileva che il decreto nazionale italiano di recepimento della "direttiva giocattoli" 2009/48/CE, che già attua le disposizioni della decisione 768/2008/CE, prevede specifiche sanzioni per le violazioni poste in essere dai "distributori" che possono arrivare fino ad un massimo di € 50.000. 3. Disposizioni sulla apposizione della "marcatura CE" Dato che il regolamento comunitario 765/2008/CE prescrive in via generale i "principi" della marcatura CE", le direttive comunitarie di prodotto di nuova generazione non conterranno più disposizioni volte a disciplinare gli aspetti relativi a tale "marcatura", ma si limiteranno ad operare dei richiami ai principi ed alle "prescrizioni generali" contenute nel nuovo regolamento comunitario. Il rinvio alle disposizioni sulla "marcatura CE" contenute nel regolamento 765/2008/CE é già stato operato dalla "nuova direttiva giocattoli" 2009/48/CE che, all'articolo 16, comma 2, si limita a prevedere che "la marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008". http://www.newsliftletter.it/
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Anche l'articolo 8 del nuovo regolamento 305/2011/UE sui "prodotti da costruzione" prevede, analogamente, che "I principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applicano alla marcatura CE". Il regolamento 765/2008/CE precisa che la "marcatura CE" dovrà essere apposta solo sui prodotti ricompresi nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria e non già su altri prodotti. Tale previsione era già ricavabile, in realtà, implicitamente, dalle varie direttive comunitarie vigenti, ma il legislatore ha preferito esplicitare il suddetto principio allo scopo di porre fine o, quantomeno di limitare, il fenomeno, sempre molto diffuso, consistente nell'apposizione indiscriminata della "marcatura CE" anche su prodotti esclusi dall'ambito di applicazione di direttive comunitarie di armonizzazione. Occorre evidenziare al riguardo che l'apposizione della "marcatura CE" su prodotti non soggetti a direttive comunitarie di armonizzazione é punibile in Italia sulla base dell'art. 517 del Codice Penale, rubricato "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci", con la pena della reclusione fino ad un anno e con la multa fino ad € 20.000. Il nuovo "regolamento" contiene, nell'allegato II, anche specifiche previsioni riguardanti la forma grafica della "marcatura CE". Le direttive comunitarie di futura emanazione, a differenza di quanto avveniva in passato, non conterranno più alcuna disposizione relativa agli aspetti grafici della "marcatura CE", ma si limiteranno a rinviare alle prescrizioni generali dell'articolo 30 e dall'allegato II al regolamento 765/2008/CE. Il regolamento ribadisce inoltre, a livello generale, quanto già prescritto nelle specifiche direttive di prodotto relativamente al divieto di utilizzo di "marcature", "segni" ed "iscrizioni" che possano indurre i terzi in errore circa il significato della "marcatura CE" o il simbolo grafico della stessa. In concreto viene, pertanto, vietata l'apposizione sui prodotti di marchi "confusivi" quali ad esempio "China export" o alti marchi similari, mentre persiste la possibilità di apporre sui prodotti, alle condizioni prescritte dal regolamento, altri marchi quali ad esempio i "marchi di qualità" rilasciati dagli organismi notificati o le marcature di conformità previste dalle legislazioni di altri paesi, quale ad esempio la marcatura CCC cinese o altri marcature nazionali. In ogni caso è confermata la possibilità per i "fabbricanti" di apporre sul "prodotto" segni che non compromettano la visibilità, la leggibilità ed il significato della "marcatura CE". I provvedimenti nazionali di attuazione delle direttive comunitarie, con ogni probabilità, provvederanno sanzioni amministrative pecuniarie più elevate rispetto al passato per le violazioni delle disposizioni in materia di "marcatura CE". Il regolamento 765/2008/CE, all'art. 30, comma 6, prescrive, infatti, l'obbligo degli Stati medesimi di istituire "sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione" e che "costituiscano un deterrente efficace all'uso improprio della marcatura CE". Al riguardo risulta opportuno rilevare che il decreto di attuazione della "direttiva giocattoli" 2009/48/CE prevede sanzioni fino a € 30.000 per l'"immissione sul mercato" di prodotti privi di "marcatura CE" facendo salve le sanzioni di carattere penale che possano dipendere dalla violazione medesima. Avv. Prof. Antonio Oddo - Avv. Claudio Gabriele Studio legale Oddo (Milano) NOTE: i v. considerando 2 della Decisione 768/2008/CE ii Il "mandatario" viene indicato nel nuovo pacchetto comunitario anche con l'appellativo di rappresentante autorizzato definito come una persona fisica o giuridica stabilita nella comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti. iii Art. R3, Allegato I, Dec. 768/2008/CE. iv v. art. R6, allegato I, Decisione 768/2008/CE. v v. sentenza della Corte di Giustizia EU 40/04
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Approfondimento del mese di giugno 2011 LE DISPOSIZIONI DEL “NUOVO PACCHETTO COMUNITARIO” IN MATERIA DI VERIFICHE DI CONFORMITÀ E DI “ATTENDIBILITÀ” DELLA MARCATURA CE (Parte I Ii) 4. L'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità Una delle finalità del regolamento 765/2008/CE è quella di aumentare la credibilità della "marcatura CE" attraverso la modifica delle prescrizioni riguardanti gli "organismi di valutazione della conformità" dei prodotti. Le direttive comunitarie sinora emanate prevedono, infatti, la facoltà e, in taluni casi persino l'obbligoii, dei "fabbricanti" di rivolgersi ad "organismi notificati" per eseguire i test iniziali di tipo o per la "certificazione" della rispondenza dei prodotti ai "requisiti" fissati dalle direttive o dalla normativa tecnica armonizzata di prodottoiii. Proprio in relazione a tali aspetti, infatti, il "sistema" comunitario del "nuovo approccio" ha evidenziato gravi lacune a cui il legislatore europeo ha tentato di porre rimedio con il nuovo "pacchetto legislativo". L'Unione Europea aveva, infatti, rilevato, la mancanza di regole comuni per l'accreditamento degli "organismi notificati" nonché, conseguenti, significative differenze nell'espletamento delle attività di accreditamentoiv degli organismi notificati. Le suddette differenze dovute all'adozione di metodi, procedure e sistemi "non armonizzati" per la l' "accreditamento" e la "designazione" dei suddetti organismi hanno comportato, quale effetto, la riduzione della fiducia reciproca tra gli Stati membri in merito al valore ed alla credibilità dei "certificati" e dei "rapporti di prova" emessi. L'Unione Europea, con il regolamento 765/2008/CE ha, quindi, provveduto ad introdurre nuove norme sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità che prevedono l'istituzione dell'organismo nazionale unico di accreditamento (n.d.r. in Italia "Accredia"v). A tale organismi é affidato il compito di valutare e di controllare nel tempo i requisiti degli organismi, nonché il compito di attestare i requisiti medesimi per mezzo del rilascio di "certificati di accreditamento" emessi sulla base principi comuni a tutti gli Stati membri e la cui applicazione sarà oggetto di verifica da parte della Cooperazione Europea per l'Accreditamento. Secondo le previsioni del regolamento 765/2008/CE gli organismi nazionali di accreditamento dovranno, inoltre, possedere adeguate risorse finanziarie, nonché la capacità di garantire standard qualitativi più elevati rispetto a quelli finora praticati dalle Autorità di accreditamento nazionali, sulla base del previgente sistema. Il possesso dei necessari requisiti da parte degli "organismi di accreditamento" sarà garantito, inoltre, dai controlli che saranno eseguiti dalle Autorità statali competenti (ad esempio in Italia tali controlli saranno posti in essere dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero della Salute e dal Ministero dei Lavori pubblici e dei Trasporti). Il controllo inter pares effettuato a livello comunitario dovrebbe garantire una standardizzazione delle procedure per l'accreditamento ed un innalzamento complessivo del livello di competenza degli "organismi notificati" con l' obiettivo di aumentare il generale livello di fiducia nelle "certificazioni" e nei "rapporti di prova" emessi, nonché migliorare le condizioni per la "libera circolazione" delle merci nel territorio della U.E.. Contestualmente l' U.E. mira ad innalzare il livello generale di competenza degli "organismi notificati" con conseguente incremento della fiducia degli operatori economici e, più in generale del mercato nei confronti degli organismi medesimi 5. Controlli alle frontiere e vigilanza del mercato Il regolamento 765/2008/CE é intervenuto anche in materia sorveglianza alle frontiere istituendo procedure standardizzate da applicare ai controlli eseguiti sui prodotti in ingresso nella Unione Europea. Lo scopo di tali previsioni é quello di aumentare l'efficacia dei controlli stessi e di standardizzare le procedure attuate nei punti di ingresso del mercato comunitario. In particolare, l'art. 27 impone l'obbligo agli Stati membri di dotare le Autorità Doganali dei poteri e delle risorse necessarie per svolgere adeguatamente i loro compiti. In Italia il controllo alle frontiere esterne della U.E. é svolto dalla Agenzia delle Dogane. http://www.newsliftletter.it/
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Gli articoli 27 e successivi del regolamento 765/2008/CE prevedono il potere delle Autorità di controllo delle frontiere esterne di controllare, in modo appropriato e su scala adeguata, le caratteristiche dei prodotti attraverso verifiche che possono essere sia documentali che fisiche, nonché attraverso l'esecuzione di opportuni esami di laboratorio che l'Autorità medesima ha il diritto di disporre. Per l'effettuazione di tali controlli le Autorità dispongono del potere di richiedere agli "operatori economici" la messa a disposizione delle informazioni che ritengono necessarie, nonché il potere di effettuare prelievi di prodotti a campione. Le autorità doganali dispongono, inoltre, di un potere controllo successivo allo sdoganamento dei prodotti, che potrà essere esercitato, sulla base di apposite procedure, anche per mezzo dell'accesso ai locali degli "operatori economici"vi. L'Agenzia delle dogane e le altre Autorità doganali dell'Unione Europea possono, inoltre, sospendere le procedure di "immissione in libera" pratica dei prodotti, anche senza l'intervento delle Autorità di controllo e di vigilanza del mercato, qualora i prodotti stessi presentino caratteristiche che facciano ritenere la sussistenza di un "rischio grave" per la salute dei consumatori e degli utilizzatori, per l’ambiente o per la sicurezza pubblica. Analogo potere delle Dogane sussiste qualora i prodotti non siano accompagnati dalla documentazione richiesta dalla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione. La documentazione oggetto di controlli a cui si riferisce il regolamento può consistere, ad esempio, nella "dichiarazione di conformità", qualora la stessa debba accompagnare il prodotto, nonché nel manuale di istruzioni ed avvertenze. Nella prassi, l'Agenzia delle Dogane, richiede agli "importatori" anche l'esibizione dei "certificati" o "rapporti di prova" rilasciati dagli "organismi notificati" dei quali l'Agenzia medesima dovrà obbligatoriamente tenere conto secondo quanto previsto dall'art. 19, paragrafo 1 del regolamento. Il potere di "sospensione" é inoltre previsto nei casi in cui prodotti non rechino i "marchi" previsti dalle direttive di prodotto, quali la "marcatura CE" (oppure la marcatura "Ex" per i prodotti soggetti alla direttiva ATEX o la marcatura "e" prevista per i prodotti soggetti alla direttiva automotivevii). Analogamente, il medesimo potere di "sospensione" può essere esercitato qualora sui prodotti sia stata apposta la "marcatura CE" in modo falso o fuorviante, oppure nei casi nei quali risultino assenti il "marchio" e/o i "segni distintivi" del "fabbricante". La "sospensione della immissione in libera pratica" può essere disposta, a norma dell'art. 27 del regolamento 765/2008/CE, per un massimo di tre giorni lavorativi, al termine dei quali i prodotti dovranno essere "immessi in libera pratica" o dovranno essere assoggettati ad un provvedimento di divieto dell' "immissione in libera pratica". La decisione finale sulla eventuale adozione di provvedimento restrittivo della "immissione in libera pratica" competerà alle Autorità di Controllo e Vigilanza del Mercato che dovranno essere tempestivamente informate delle dogane di ogni provvedimento di "sospensione" adottato dalle medesime. I provvedimenti di divieto di "immissione in libera pratica" potranno essere emessi unicamente nel caso in cui vengano riscontrati "rischi gravi" per gli utilizzatori o "non conformità" dei prodotti alla normativa comunitaria di armonizzazione. Il riscontro di "rischi gravi" comporterà, quale conseguenza, l'apposizione sulla fattura e su ogni altro documento di accompagnamento, da parte delle autorità doganali, della dicitura: "Prodotto pericoloso - immissione in libera pratica non autorizzata- Reg n. 765/2008/CE". Qualora, invece, il prodotto non risulti conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione verrà ordinata l'apposizione della seguente dicitura: "Prodotto non conforme - immissione in libera pratica non autorizzata - Reg. 765/2008/CE". Le Autorità degli Stati membri, inoltre, qualora lo ritengano opportuno e proporzionato potranno distruggere o rendere inutilizzabili i prodotti che presentino un "rischio grave". 6. I controlli nel mercato interno La nuova disciplina comunitaria riguarda sia i controlli alle frontiere esterne dell'Unione Europea che i controlli sul mercato interno. Per quanto concerne i poteri che fanno capo alle Autorità di vigilanza del mercato il regolamento prevede, al pari di quanto previsto per i controlli alle frontiere, il potere di controllare i prodotti attraverso l'esecuzione di verifiche documentali, quali l'esame dei "fascicoli tecnici", della "dichiarazione di conformità", dei "certificati" e dei "rapporti di prova" rilasciati dagli organismi notificati. http://www.newsliftletter.it/
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Qualora risulti necessario, le Autorità di controllo e vigilanza potranno procedere alla verifica della conformità dei prodotti attraverso verifiche fisiche e/o di laboratorio (art. 19, paragrafo 1) per il tramite di "organismi notificati" con i quali le competenti Autorità hanno già stipulato apposite convenzioni. Nell'esercizio delle attività affidate, le Autorità di Vigilanza del mercato avranno la facoltà di richiedere agli "operatori economici" la messa a disposizione della documentazione e delle informazioni necessarie al fine di valutare la conformità dei prodotti alle pertinente normativa comunitaria. A tal fine le Autorità potranno procedere anche all’accesso ai locali degli operatori economici ed al prelievo dei necessari campioni di prodotti. 6.2 Certificati e rapporti di prova emessi dagli organismi notificati Come rilevato le Autorità di controllo e vigilanza del mercato e delle frontiere potranno chiedere l'esibizione di "certificati" ed di "rapporti di prova" in possesso del "fabbricante". Al riguardo, il regolamento 765/2008/CE prevede l'espresso obbligo da parte delle Autorità di Vigilanza del mercato di tenere in debita considerazione i "rapporti di prova" e dei "certificati" rilasciati dagli "organismi notificati" (art. 19, paragrafo 1). La motivazione della suddetta previsione risulta evidente e consiste nel particolare valore che detti "certificati" e detti "rapporti" rivestono nel sistema comunitario del nuovo approccio. I "certificati" ed i "rapporti di prova" suddetti sono, infatti, rilasciati da soggetti designati dallo Stato membro e notificati alla Commissione Europea in seguito alla scrupolosa verifica dei requisiti di indipendenza, terzietà e competenza da parte del personale incaricato delle verifiche, nonché in seguito alla valutazione della adeguatezza delle procedure utilizzate per il compimento degli esami effettuati. Il possesso dei suddetti "requisiti" é attestato dall' "organismo unico di accreditamento" che agisce sulla base di procedure condivise a livello comunitario per il rilascio dei "certificati di accreditamento" che costituiscono il presupposto necessario per la designazione degli "organismi notificati". I certificati rilasciati dagli "organismi notificati" godono, pertanto, di un particolare credibilità che deriva dalla designazione pubblica e che comporta l'obbligo da parte delle Autorità di Vigilanza tenere conto degli esiti degli esami documentali e di laboratorio in essi riportati. Il suddetto riconoscimento non sussiste invece in relazione a "certificati" e "rapporti di prova" che siano rilasciati, come spesso avviene per prodotti importati da paesi terzi, da soggetti che non sono stati assoggettati a procedure di "accreditamento" sulla base della normativa comunitaria e che non siano, pertanto, qualificabili come "organismi notificati" alla Commissione europea. Quanto sopra non comporta che i "rapporti di prova" rilasciati da enti "non notificati" non possano o non debbano essere tenuti in considerazione da parte delle Autorità di controllo e vigilanza del mercato, ma comporta che la valutazione degli stessi é rimessa alla discrezionalità della Autorità. La discrezionalità concessa alla pubblica Autorità nella valutazione dei "rapporti di prova" e dei "certificati" emessi da organismi "non notificati" e non riconosciuti a livello comunitario é motivata dal fatto che tali organismi, sopratutto se dislocati in paesi extracomunitari, non possono offrire adeguate garanzie in merito alle competenze del personale impiegato, alle attrezzature ed procedure utilizzate per la valutazione dei prodotti, nonché in merito alla effettiva indipendenza e terzietà degli stessi rispetto ai "fabbricanti" o di "associazioni di fabbricanti". 6.3 I diritti di fabbricanti ed importatori Il regolamento 765/2008/CE prevede, infine, taluni diritti degli "operatori economici" che devono essere necessariamente rispettati nello svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza del mercato ed alle frontiere. In primo luogo, l'art. 19, paragrafi 4 e 5 prevede che le Autorità di controllo e vigilanza del mercato debbano eseguire i loro compiti in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi. Inoltre, le Autorità medesime devono obbligatoriamente mantenere riservate le informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività. Sono fatte salve al riguardo le sole necessità derivanti dall'obbligo di garantire l'efficacia delle azioni di mercato e le necessità di scambio di informazioni tra le varie Autorità di Vigilanza del Mercato. Detto obbligo di "riservatezza" riguarda le informazioni la documentazione e, quindi, anche le "certificazioni" acquisite nel corso delle attività di vigilanza. Saranno soggette a riservatezza anche le informazioni e la documentazione fornite volontariamente dagli "operatori economici" in adempimento all' obbligo di collaborazione con le Autorità di Controllo e Vigilanza del Mercato. http://www.newsliftletter.it/
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Il regolamento inoltre prevede il potere delle Autorità di controllo e vigilanza di vietare o limitare la messa a disposizione dei prodotti sul mercato, ritirare o richiamare i prodotti medesimi alla condizione che le suddette misure risultino proporzionate, motivate e che sia stata fornita la possibilità soggetto interessato di essere sentito almeno 10 giorni prima dell'adozione del provvedimento. Sono fatte salve in questo caso particolari condizioni d'urgenza che non consentano di sentire il soggetto interessato nei suddetti termini. La proporzionalità delle misure attuate potrà essere valutata, se necessario, nel corso di un procedimento giurisdizionale instaurato al fine di impugnare gli atti limitativi della libera circolazione dei prodotti emanati dalle Autorità. 7. Il regolamento 764/2008/CE Il regolamento 764/2008/CE, divenuto applicabile il 13 maggio 2009, ha l’obiettivo di ridurre ulteriormente gli ostacoli alla libera circolazione delle merci non soggette a normativa comunitaria di armonizzazione, ostacoli che (come dimostra l’esperienza) sono posti in essere dagli Stati membri attraverso l’utilizzo di “regolamentazioni tecniche” nazionali, che violano gli art. 34 e 36 del TFUE. L’Unione europea, infatti, ha avuto modo di riscontrare numerose disapplicazioni, da parte degli Stati membri, del principio del “reciproco riconoscimento” delle regolamentazioni tecniche nazionali in relazione a prodotti non soggetti a direttive comunitarie di “nuovo approccio”. Nel corso delle suddette indagini è emerso che, ancora oggi, non di rado, le imprese si vedono costrette a modificare la propria produzione a seconda del paese di destinazione delle merci, per rendere la produzione conforme a “regole tecniche” nazionali. Il regolamento 764/2008, del quale ora si tratta, per evitare le situazioni suddette, istituisce nuove norme e procedure trasparenti a cui devono attenersi le Autorità competenti di uno Stato membro quando adottano decisioni amministrative contenenti provvedimenti impeditivi e limitativi della “libera circolazione” delle merci quali: a) il divieto di immissione sul mercato; b) l’obbligo di modifica del prodotto; c) la effettuazione di prove supplementari ai fini dell’immissione sul mercato; d) il ritiro del prodotto dal mercato Sulla base di questo regolamento, le Autorità nazionali precedentemente all’adozione di provvedimenti restrittivi della libertà di circolazione delle merci, devono: a) richiedere al fabbricante informazioni pertinenti sulle caratteristiche del prodotto o del tipo di prodotto in questione; b) richiedere informazioni pertinenti e prontamente disponibili sulla commercializzazione legale del prodotto in un altro Stato membro; c) Tenere in debito conto il principio di proporzionalità nell’assunzione delle proprie decisioni. Avv. Prof. Antonio Oddo - Avv. Claudio Gabriele Studio legale Oddo (Milano) NOTE i La prima parte di questo contributo è stata pubblicata sul Telex ANIE di maggio 2011. ii Ad esempio per le macchine indicate nell'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE o per taluni prodotti da Costruzione ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva 89/106/CEE. iii In particolare per quanto riguarda i materiali da costruzione per i quali le specifiche tecniche armonizzate sono sostanzialmente obbligatorie. iv Dette attività consistono nella valutazione ed attestazione della competenza tecnica degli organismi notificati ai fini dell'autorizzazione al compimento attività di valutazione della conformità dei prodotti finalizzata alla futura designazione statale. v Accredia nasce dalla dalla fusione di SINAL e SINCERT come Associazione senza scopo di lucro. Accredia éstata designata quale ente unico di Accreditamento Italiano con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2009. vi vedere manuale procedurale per i controlli doganali ed. 2009; vii direttiva 72/245/CEE, abrogata dal Regolamento (CE) n. 661/2009 con decorrenza dal 1 novembre 2014.
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Roma, 20.05.2011
Egregio Sig. Ing. Giuseppe BIANCHI Segretario Generale ALPI Associazione Via P.A. Saccardo, 9 20134 MILANO
Oggetto: quesiti al MSE del 9 u.s. Egregio Ing. BIANCHI, in attesa che il Ministero si decida a rispondere (sul punto Le ho scritto delle mie perplessità soprattutto di immediatezza del riscontro), vorrei consigliarLe di trasmettere – a parte – i quesiti stessi al Dirigente Della Div. XVIII – Normativa Tecnica – Ing. V. Correggia : all’uopo, avendo faticato un po’ a comprendere le responsabilità della D’Alessandro e, le altre, del citato Correggia, Le allego – ad ogni buon futuro bisogno quanto di spettanza specifica dei due suddetti. Venendo al merito dell’oggetto, essendomi confrontato con l’Ing. Varisco, Le trasmetto, a puro titolo di informazione, il punto di vista-parere che ne è venuto fuori e che, peraltro, forse conoscerà, fermo restando l’attesa dell’ipse dixit ministeriale. In linea di puro principio, afferente anche la sicurezza, le associazioni devono propendere verso la necessità che macchine come un montascale siano assoggettate a collaudi, manutenzione e verifiche di legge. Da un punto di vista del contenuto della disposizione legislativa, scaturisce la considerazione che un ascensore, configurato come un montascale, non potrebbe esistere perché avrebbe un andamento zigzagante con tratti orizzontali: E inclinati. E, pertanto, quale ratio potrebbe essere accampata da un proprietario/legale rapp.te di tale impianto che rifiutasse, in relazione alle suddette motivazioni, di sottoporlo a manutenzione e farlo verificare periodicamente ogni due anni? Se poi qualche ‘’soggetto’’ contrario ad affrontare tali spese si dovesse rivolgere ad un T.A.R.,il tutto rientrerebbe nel suo pieno diritto. Tornando al Ministero, questi dovrebbe/deve …. sgombrare tuttavia il campo da eventuali dubbi, finalmente chiarendo: Il Dpr 214 si applica solo ai tratti inclinati La pendenza si calcola come pendenza media dividendo la corsa totale per il dislivello tra le fermate estreme. Tali valutazioni tecniche sono necessarie per evitare le sempre possibili future sorprese, come peraltro quelle di confusioni interpretative. Infine, che la manutenzione andrebbe effettuata per tutti gli apparecchi che sollevano persone, sembra di tale logicità solo a considerare la loro sicurezza. Un sincero e cordiale saluto. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
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IMPIANTI CONFARTIGIANATO ASCENSORISTI
Roma, 6 giugno 2011 Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l’impresa e l’internalizzazione Direzione Generale per il Mercato… Divisione XIV Via Sallustiana, 53 00187 Roma Alla cortese attenzione della Dr.ssa Antonella D’Alessandro Oggetto: Applicabilità ai “monta-scale” delle disposizioni di cui al DPR 5 ottobre 2010, n° 214. Il Dpr 5 ottobre 2010 n° 214 ha modificato, tra l’altro, il Capo II del DPR 162/99, estendendo gli obblighi relativi alle comunicazioni al Comune di competenza per territorio – in ordine all’effettuazione delle verifiche periodiche biennali, delle verifiche straordinarie e della manutenzione – anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s. Riteniamo che tali obblighi siano applicabili anche agli impianti “monta-scale” utilizzati per il superamento delle barriere architettoniche – che servono piani definiti, aventi corsa superiore a 2 m ed inclinazione sull’orizzonte superiore a 15 gradi – poiché tali apparecchi rispondono alla definizione di ascensore di cui all’art. 3 del DPR in oggetto. Con l’auspicio che codesto Dicastero possa dare chiare indicazioni in questo senso, porgiamo cordiali saluti.
Il Presidente (Bruno VENDITTI)
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IMPIANTI CONFARTIGIANATO ASCENSORISTI Roma, 6 giugno 2011 Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l’impresa e l’internalizzazione Direzione Generale per il Mercato… Divisione XIV Via Sallustiana, 53 00187 Roma Alla cortese attenzione della Dr.ssa Antonella D’Alessandro Oggetto: Impianti di sollevamento installati in data antecedente alla pubblicazione del Dpr, 5 ottobre 2010, n° 214. Il Dpr 5 ottobre 2010 n° 214 ha modificato, tra l’altro, il Capo II del DPR 162/99, estendendo gli obblighi relativi alle comunicazioni al Comune di competenza per territorio – in ordine all’effettuazione delle verifiche periodiche biennali, delle verifiche straordinarie e della manutenzione – anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato, e specificando altresì, all’art. 5, le procedure che il proprietario deve seguire per la messa in servizio di tali apparecchi. Considerato che al comma 5 dell’articolo 5 del Decreto è fatto divieto di porre o mantenere in esercizio gli impianti per i quali non siano state effettuate o aggiornate le comunicazioni al Comune competente per territorio, riteniamo che gli obblighi di cui al Capo II del DPR 162/99 come modificato dal DPR 214/10, siano applicabili anche agli impianti, quali piattaforme elevatrici, monta-auto, monta scale e apparecchi similari, compresi quelli installati in ottemperanza alla legge 13/1989, messi in servizio dell’entrata in vigore del Decreto di cui trattasi. Con l’auspicio che codesto Dicastero possa dare chiare indicazioni in questo senso, porgiamo cordiali saluti.
Il Presidente (Bruno VENDITTI)
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NewsLiftLetter Roma, 10.06.2011
E p.c.
Spett. Ministero dello Sviluppo Economico Direz. Gen.le MCCVNT Dip.to Impresa ed lntenazion.ne Div. XVIII Dirigente Ing. V. Correggia Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Ing. Venditti – Confartigianato Ascensoristi Ing. Bianchi – ALPI
Oggetto: quesiti Confartigianato Ascensoristi e ALPI DPR 214/2010. La scrivente Associazione, preso atto di quanto alla stessa pervenuto dalle due Altre Associazioni in oggetto, concorda pienamente con le conclusioni di autenticità interpretativa da loro espresse. Informa pertanto che, in assenza di riscontro della richiesta di conferma o, tuttavia, di diversa indicazione di codesta Div. XVIII, indirizzerà gli OO.NN. iscritti in relazione alle verifiche periodiche dei montascale, come degli altri impianti, di cui alle modifiche del capo II DPR 162/99. Distinti saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. From: Vincenzo Correggia Sent: Tuesday, June 14, 2011 7:35 PM To:
[email protected] Cc: 'Sig. Venditti - Confartigianato' ; 'Ing. Bianchi' Subject: R: Quesiti Confartigianato Ascensoristi e ALPI DPR 214/2010 Carissimi, mi fate capire di quali interpretazioni parlate e quindi di quali note??? In ogni caso interpretazioni autentiche può darne solo chi emana un provvedimento (in questo caso il Ministro delle politiche europee ovvero il ministro a competenza maggiore – Ministro dello sviluppo economico). Mi sembra quindi un tantino prematuro dare l’indirizzo che il presidente Lentini vuole dare con la sua nota. Un saluto e a presto vederci. Enzo Correggia. From:
[email protected] Sent: Friday, June 17, 2011 11:21 AM To: Ing. Correggia V. ; Ing. Bianchi ; Sig. Venditti - Confartigianato ; Ing. Giovanni Varisco Subject: Re: R: Quesiti Confartigianato Ascensoristi e ALPI DPR 214/2010 C.a. Ing. V. Correggia – Dirig. Div. VIII MSE Vorrei chiarire - per quanto di pleonastico appare - che il termine ''interpretazione autentica'' dal sottoscritto coniato nella circostanza-comunicazione, intendeva affermare un quadro di convergenza, se non probante almeno probatoria, dell'appartenenza di montascale et similia ad una categoria-prodotto, dal momento che : - Alpi - Union (che si era già espressa informando la suddetta e chiarendo peraltro che il soggetto istituzionale non era la Div. XIV) - Confartigianato (che aveva informato Union) Confortati e supportati infine dall' Ing. Varisco, ''autenticamente'' , cioè dello stesso, medesimo, eguale giudizio, indicavano tutti una condivisione interpretativa. Non essendo un ''ministeriale'' (molti e molti anni fa la scampai!) non mi sarei potuto mai arrogare un principio di liceità giuridico-amministrativa seppure anche questi talvolta risulta assiomaticamente opinabile, TAR et Consiglio di Stato docent. Saluti. ============================== Dott. I. Lentini – Presidente UNION http://www.newsliftletter.it/
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Promosso dalla Commissione Europea e da Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, con il patrocinio dell’Agenzia per la Diffusione delle Tecnologie per l’Innovazione, si terrà a Padova martedì 5 luglio il convegno “Servizi innovativi per il Made in Italy”. L’incontro – che vedrà, tra gli altri, i contributi del Vice Presidente Confindustria, Edoardo Garrone, del Presidente dell’Agenzia per l’Innovazione, Davide Giacalone e dei rappresentanti dell’Expert Panel e della Commissione Europea -, si inserisce nella campagna di sensibilizzazione voluta dalla Commissione per diffondere i risultati dell’Expert Panel on Service Innovation in the EU. Istituito agli inizi del 2010, il gruppo di lavoro, formato da esperti europei di alto livello provenienti da 15 paesi dell’UE (l’Italia è stata rappresentata da Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici), nel suo Rapporto conclusivo presentato a Roma lo scorso febbraio ha indicato i cosiddetti Knowledge Intensive Business Services (KIBS), come un fattore strategico nell’integrazione fra nuove tecnologie, industria e servizi innovativi, per rilanciare crescita e competitività dell’economia europea, così da raggiungere gli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva stabiliti da Europa 2020. In particolare, il lavoro dall’Expert Panel ha analizzato la capacità dei servizi innovativi di innovare e trasformare il business, evidenziando casi concreti di demonstrators e best practices, in atto anche nel nostro Paese, in settori industriali e di grande impatto per la società europea come la sanità, la mobilità, il turismo, l’energia, l’istruzione. Alla luce di questi risultati e delle raccomandazioni dell’Expert Panel, la Commissione Europea desidera richiamare l'attenzione degli interlocutori politici e istituzionali nazionali sulla necessità di valorizzare meglio il potenziale dei servizi innovativi il cui ruolo centrale è già percepito in gran parte dalla UE, sollecitando i Paesi membri ad adottare adeguate politiche di sviluppo e rafforzamento del settore dei servizi innovativi. Il convegno di Padova sarà l’occasione per riflettere, in particolare, sul delicato aspetto dell’impatto che i Servizi Innovativi possono avere sul sistema Industriale e sul Made in Italy e su come le politiche dei territori possano agevolare questa opportunità. Informazioni e adesioni: Confindustria Padova, Dott.ssa Nadia Bortolazzi Via E.P. Masini n.2, Cap 35131, Padova, Italia
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From: Per informazioni sul servizio e scambio feed: Area Web CSIT - Ilias Chasapakis - Scrivere sul modulo 'Contatti' del sito www.confindustriasi.it per ottenere assistenza e/o informazioni Sent: Tuesday, June 21, 2011 12:07 PM Subject: Accordo per promuovere l'innovazione. Siglato a Napoli dall'Agenzia per l'Innovazione e da Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici un protocollo di collaborazione. Napoli, 21/6/2011 – E’ stato siglato oggi a Napoli, fra il presidente dell’Agenzia per la Diffusione delle Tecnologie per l’Innovazione Davide Giacalone ed Ennio Lucarelli vicepresidente vicario di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, un protocollo di collaborazione per promuovere la cultura dell’innovazione presso le imprese e le istituzioni. L’accordo, in particolare, mira a valorizzare, creando nuove sinergie, il programma dell’Agenzia “Italia degli Innovatori”, volto a far emergere le capacità innovative delle Pmi italiane, e il “Premio per l’innovazione nell’Icmt” di Csit, che assegna riconoscimenti alle best practices delle imprese basate sulla convergenza fra tecnologie informatiche, telecomunicazioni, contenuti multimediali. I primi effetti del protocollo riguardano il Premio Icmt, che ha incassato formalmente il patrocinio dell’Agenzia, la quale partecipa alle fasi di selezione delle candidature e il suo presidente è membro della Giuria. Csit, a sua volta, si impegna a sostenere le iniziative dell’Agenzia presso le imprese, anche invitando i vincitori del Premio a partecipare a “Italia degli innovatori” secondo le modalità previste. “ Attraverso le intese siglate stamani, proseguiamo sulla strada di fornire al mercato tutti i servizi occorrenti alla competizione del Paese, selezionando le migliori energie capaci di imporsi sui mercati internazionali“ ha dichiarato Davide Giacalone, presidente dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione. “Lo Stato deve accompagnare ed aiutare – ha proseguito Giacalone - con azioni a basso costo e burocrazia zero l’innovazione di qualità, senza nessuna azione per tenere artificialmente in vita ciò che non si regge sul mercato della competizione”. A sua volta Ennio Lucarelli, viceopresidente vicario di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici ha sottolineato che “Le Pmi italiane hanno grandi potenzialità di fare innovazione, ma si trovano spesso penalizzate dalla dispersione e dalle difficoltà nel trovare canali di sostegno e fonti di finanziamento. Perciò oggi è fondamentale giungere a un raccordo sistematico ed efficiente fra gli attori promotori dell’innovazione sul territorio quali le Regioni, le rappresentanze delle imprese e le istituzioni nazionali. L’obiettivo è individuare interessi condivisi di ricerca e sviluppo di soluzioni innovative nei settori strategici per il Paese, come la sanità, i nuovi servizi digitali, i beni culturali, la competitività industriale, da rappresentare in sede europea e armonizzare nei programmi comunitari di finanziamento dei progetti di ricerca e innovazione. L’accordo di collaborazione siglato oggi con l’Agenzia nazionale per l’Innovazione rappresenta un passo importante in questa direzione ed è significativo che sia stato siglato a Napoli, come auspicio e incitamento per un ruolo da protagonista delle regioni e istituzioni del Mezzogiorno nella promozione dell’innovazione”. L’occasione per la firma del Protocollo è stata offerta dal convegno “Servizi innovativi e sviluppo dei territori”, promosso dalla Commissione Europea e da Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, organizzato con la collaborazione di Confindustria Campania e con il patrocinio dell’Agenzia per l’innovazione. L’incontro si è tenuto nell’ambito della campagna di sensibilizzazione avviata dalla Commissione Europea, che ha scelto Napoli come prima tappa italiana per diffondere sul territorio nazionale i risultati del lavoro dell’ Expert Panel on Innovation Service in the Eu, a cui ha preso parte Csit in rappresentanza dell’Italia. Per informazioni Ufficio stampa Agenzia per l’Innovazione – Gianluca La Torre Ufficio stampa Csit – Anna Borioni
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From: Vincenzo Delacqua Sent: Friday, June 24, 2011 12:45 PM Subject: R: 35th NB Machinery Meeting, 28 June 2011 Dear Sirs, With reference to item 5.3 on the Agenda for the 35th Meeting of the HORIZONTAL COMMITTEE of the EUROPEAN CO-ORDINATION OF NOTIFIED BODIES FOR MACHINERY DIRECTIVE, we propose the inclusion of ICIM (NB0425) in the list of NBs in doc. CNB/M/0/2011-005 V01 - Status of the accreditation of NBs. In support of the above request, we inform you that the authorization granted by the Italian Government to ICIM was published in the Italian Official Journal N° 237 on 9 October 2010 (see attachment authorization decree on 13 September 2010). The authorization is valid until 9 October 2013 (3 years after publication). Best regards Vincenzo Delacqua Vincenzo Delacqua Responsabile Innovazione, Sviluppo & Governance Innovation, Development & Governance Manager ICIM S.p.A. Piazza Don Enrico Mapelli, 75 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI
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IL COLLASSO STA ARRIVANDO ! SIETE PRONTI ? DI GERALD CELENTE lewrockwell.com Non va tutto bene. E le cose andranno peggio... molto peggio. L'economia è sull'orlo del baratro. Le guerre si espandono come incendi. Il mondo è sulla lama di un rasoio. I leader mondiali e gli esperti dei media dicono che non è così. Sì, ci sono problemi, ma finanza e politica ne sono a conoscenza. Sono già state prese le politiche e le misure per correggere questi problemi. Che siano economie fallimentari, vecchie guerre irrisolvibili o nuove che imperversano, dall'alto si sostiene sempre che sono stati fatti progressi costanti e si conforta la popolazione assicurando che le menti più brillanti e i migliori generali si occupano del caso. Su tutti i fronti il successo è certo e la vittoria è a portata di mano. E' necessaria solo "pazienza"... assieme a più uomini, più tempo e più soldi. Per quanto riguarda questi "leader" e i loro mezzi di comunicazione, l’unica opinione valida viene da un gruppo ristretto di esperti, da fonti ufficiali e dai loro politici favoriti. Solo loro hanno le credenziali per poter parlare con autorità e fornire previsioni attendibili. Il fatto che queste siano spesso, se non sempre, errate pare non diminuire la loro credibilità. Come può una persona pensare che gli stessi banchieri centrali, gli stessi operatori finanziari e politici responsabili della crisi economica, possano anche risolverla? A pochi giorni dal suo annuncio, noi avevamo predetto che il TARP (Troubled Asset Relief Program) di Bush era destinato a fallire, poi predimmo lo stesso per il pacchetto di stimoli di Obama (The American Recovery and Reinvestment Act). Non erano altro che una copertura: non ci sarebbe nessun recupero. Ecco il Nuovo Piano, Uguale al Vecchio Piano Non fa differenza se sono Democratici o Repubblicani. Nonostante la solita retorica, la soluzione dei problemi economici ha poco a che vedere con il partito al governo, riguarda la competenza professionale. Entrambi gli schieramenti hanno avuto la loro occasione. Entrambi hanno usato il loro potere per avviare politiche che hanno creato problemi. Entrambi avevano l'occasione per rimediare ai danni da loro stessi causati. Entrambi hanno fallito, come avevamo predetto. Dato chi sono e cosa hanno fatto, possiamo predire con sicurezza per il futuro una sequenza ininterrotta di fallimenti bipartisan. Gli incompetenti della politica sono al timone. Quale persona con un sano principio di autoconservazione può credere alle promesse dei politici o fidarsi dei giudizi dei banchieri centrali o dei finanzieri di Wall Street, quando i loro veri interessi sono solo i loro interessi? Non è "Business as Usual". Nel 1920 il presidente americano Calvin Coolidge dichiarò: "Il business dell'America è il vero business". Novant'anni dopo, la guerra è diventato il business dell'America: i quaranta anni della Guerra alla Droga, i dieci anni di Guerra al Terrorismo, la guerra in Afghanistan (la più lunga della storia americana), la guerra in Iraq che dura da nove anni e non se ne vede la fine, le guerre segrete in Pakistan e Yemen e più recentemente l'"azione militare a tempo limitato, scopo definito" in Libia. Mentre le giustificazioni per entrare in questi conflitti sono state sempre diverse, si è sempre trattato di assassini immorali, interminabili, rovinosamente costosi e fallimentari. Perché si dovrebbe credere alle comunicazioni ottimiste rilasciate dai generali e ufficiali che continuano a rassicurare il pubblico sostenendo che l'applicazione di vecchie strategie fallimentari, questa volta, porteranno al successo? Eppure, anche di fronte ai loro fallimenti e alla loro totale incompetenza, chiunque provi a mettere in discussione la linea del partito o la saggezza tradizionale viene tacciato come un "allarmista", un "pessimista" e un "alimentatore di paure". Sebbene le nostre previsioni possano essere sgradite pessimismo, ottimismo, che piacciano o meno è irrilevante - conta solo la loro accuratezza. Abbiamo accuratamente previsto: - che la guerra in Afghanistan e Iraq sarebbero state un guaio; - lo scoppio della bolla immobiliare; - la corsa all'oro; - la crisi del 2008; - la crisi dell'Unione Monetaria Europea; - il fallimento del piano di salvataggio e degli stimoli americani per rianimare il mercato immobiliare e creare posti di lavoro; http://www.newsliftletter.it/
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- la caduta di governi, la diffusione di guerre civili e di sconvolgimenti sociali su scala mondiale. Abbiamo detto anche che la previsione economica della Federal Reserve sui "green shots" nel marzo 2009 era un "miraggio" e avevamo predetto che il loro vantato "recupero" non era altro che una soluzione temporanea, un tappabuchi, a cui sarebbe seguita "la più grande depressione". Ed ora, a giugno 2011, con il Dow Jones in trend negativo e i dati economici che puntano verso la crisi, Washington e Wall Street continuano a negare. L'unico dibattito tra gli "esperti" è se un "doppio tonfo" di recessione sia probabile o meno. Comunque, per l' uomo comune, colpito dalla diminuzione dei salari, dall'aumento dei prezzi, dalla disoccupazione senza controllo, dall'aumento delle tasse e dalle repressive misure di austerity, la "Depressione", non la "Recessione" e di sicuro non la "prosperità", è dietro l'angolo. Secondo un sondaggio della CNN e Opinion Research Corporation del 8 giugno, il 48% degli americani crede che un' altra Grande Depressione possa essere probabile nei prossimi anni - la percentuale più alta mai raggiunta. Il sondaggio indica anche che poco meno della metà degli intervistati vive in una famiglia dove un membro ha perso il lavoro o è preoccupato che la disoccupazione possa colpirlo nel futuro prossimo. Improvvisamente, dopo anni di disagi economici per milioni di Americani - e solo quando la sofferenza e il dolore non possono più essere mascherati con astrazioni o statistiche precotte - i media osano pronunciare la parola vietata che inizia con "D". Per i lettori del Trends Journal, avvisati dell'emergere di questa tendenza circa tre anni fa, la prospettiva di una depressione non dovrebbe essere una sorpresa. E nemmeno l'idea che, quando la crisi colpirà e non potrà più essere negata, una gran parte della popolazione sofferente scenderà in piazza. Quando la feci, questa previsione fu oscurata da gran parte dei maggiori organi di stampa. Ora però, quando qualcuno, in maniera esitante ed in ritardo, solleva questa possibilità, diventa subito una grande notizia e lui viene elevato al grado di grande saggio. Ai primi di giugno lo stratega dei Democratici James “It’s the Economy, Stupid” Carville, dopo aver appreso che 2 piu 2 fa 4, ha avvertito che le condizioni di un'economia in declino accrescono il rischio di disordini civili. Come ho descritto anni fa: "Quando le persone perdono tutto e non hanno altro da perdere, perdono anche quello". Previsione della Tendenza: Le guerre si moltiplicheranno e i disordini civili si intensificheranno. Come previsto, le rivolte ispirate dai giovani nel Nord Africa e nel Medio Oriente si stanno spandendo in Europa. (vedi “Off With Their Heads”, Trends Journal, autunno 2010) Data la tendenza in atto e le persone al potere, il collasso economico a certi livelli è inevitabile. I governi e le banche centrali saranno inesorabilmente determinati a strappare ogni dollaro, sterlina o euro al popolo attraverso le tasse, mentre confiscano i beni pubblici (chiamale privatizzazioni) per coprire le scommesse perse da banche e finanzieri. Quando le persone verranno dissanguate finanziariamente e non avranno più nulla da dare, il sangue scorrerà per le strade. Lezione sulla Tendenza: Impara dalla storia. Ricordi quando divenne evidente per la prima volta che l'economia statunitense era in grave difficoltà e che si stava avviando verso la crisi del 2008? Non molti lo ricordano. La maggior parte della gente era con la mente in vacanza. Era la fine di luglio 2007 quando il mercato azionario è improvvisamente sceso sotto l' euforico livello di 14000. Nonostante noi avessimo avvertito nel Trends Journal dell'estate 2007 (uscito a giugno di quell'anno) che "gli indici di tendenza prevedono una grossa crisi che colpirà il mercato finanziario fra luglio e novembre", il Dow in picchiata è stato minimizzato come un semplice "incidente di percorso"... un periodo di pausa tra picchi di espansione. L' errore più grande in un mercato azionario in caduta Le enormi oscillazioni del Dow Jones stanno ponendo interrogativi agli investitori. Ma togliere i vostri soldi dal mercato ora potrebbe essere l' errore più grande di tutti. NEW YORK - Lo scorso giovedì è stato il secondo peggior giorno dell'anno per il Dow Jones Industrial Average. Ma ricordate, solo una settimana fa il Dow ha chiuso sopra i 14000 per la prima (e unica) volta. Le fluttuazioni del mercato non dovrebbero toccare gli investimenti del 401(k). Tenete a mente il vostro orizzonte temporale: molti dei nostri stanno per essere investiti nel mercato fino a che non andiamo in pensione, di solito fra qualche decina di anni. CNN 27 luglio 2007. http://www.newsliftletter.it/
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Dopo quattro anni e miliardi di dollari persi in azioni e 401(k), quel tipico consiglio di "fare un respiro profondo e mantenere la rotta" appare totalmente sbagliato. Il Dow avrebbe perso più di metà del suo valore ed ora, a giugno 2011, è sceso sotto i 12000. La morale della storia è di non lasciar andare in vacanza la vostra mente. Le condizioni si deteriorano rapidamente ed è imperativo rimanere all'erta. Un altro episodio negativo in ambito finanziario è incombente. Può essere scatenato dall'economia (per esempio, dal contagio delle insolvenze e dalla crisi del debito in Europa, dal crollo del dollaro o dall'impennata dei prezzi delle materie prime), potrebbe essere il terrorismo (vero o false flag), un disastro provocato dall'uomo (un'altra Fukushima) o uno provocato da Madre Natura... o una combinazione di tutto questo. Gerald Celente (fondatore e direttore del Trends Research Institute, autore di Trends 2000 e Trend Tracking (Warner Books) ed è l'editore del Trends Journal. Fa previsioni dal 1980 e ha recentemente previsto il "Crollo del 2009". Link: http://lewrockwell.com/celente/celente71.1.html 15.06.2011 Traduzione per www.comedonchisciotte.org a cura di REIO
I crimini della Nato in Libia
Come diventare canaglie: i crimini di guerra della nato in Libia, di Susan Lindauer È una storia che la CNN non seguirà. La sera tardi c’è qualcuno che bussa a una porta a Misurata. I soldati armati fanno uscire a forza le giovani donne libiche con le armi puntate contro di loro. Una volta spinte le donne e gli adolescenti nei camion, i soldati costringono le donne a un’orgia di gruppo con i ribelli NATO o con chiunque sia presente davanti ai loro mariti e ai loro genitori. Quando i ribelli della NATO hanno terminato di divertirsi con lo stupro, i soldati tagliano la gola alle donne. Le violenze sessuali sono azioni di guerra ordinarie nelle città in mano ai ribelli, che, secondo le parole dei rifugiati, fanno parte di un’organizzata strategia militare. Joanna Moriarty, che fa parte della delegazione d’indagine a livello globale in visita questa settimana a Tripoli, ha anche riportato che i ribelli NATO setacciano Misurata casa per casa, chiedendo ai familiari se sono sostenitori della NATO. Se i familiari dicono di no, vengono uccisi sul posto. Se le famiglie dicono che se ne vogliono stare alla larga dai combattimenti, i ribelli NATO hanno un approccio differente per spaventare le altre famiglie. Le porte delle “case neutrali” vengono chiuse e saldate, come ha riferito Moriarty, intrappolando le famiglie all’interno. Nelle case libiche, le finestre sono generalmente sbarrate. E così, quando le porte di un’abitazione vengono saldate, i libici sono sepolti nelle loro case, dove le forze NATO possono essere sicure che queste famiglie moriranno lentamente di fame. Questi sono fatti normali, non eventi isolati. E i soldati di Gheddafi non sono responsabili. Infatti, le famiglie pro-Gheddafi o quelle “neutrali” sono gli obbiettivi degli attacchi. Alcune delle tattiche della NATO sono state realizzate nella speranza di incolpare proprio Gheddafi. Comunque questi attacchi sono controproducenti.
Per i costi dei partiti la crisi non esiste: +1.110% di rimborsi
Il caso clamoroso dei Ristoranti italiani all'estero Boom nell’uso degli aerei di Stato. Ogni componente del governo vola 97 ore l’anno (Ansa) ROMA - «Un conto è fare un articolo, un altro conto fare un articolato…» , ha osservato pubblicamente, alla festa della Cisl di domenica scorsa a Levico Terme, il ministro dell’Economia. Giulio Tremonti ha sperimentato direttamente quanto sia difficile entrare con i fatti nella carne viva degli scandalosi costi della politica. Con la manovra finanziaria dello scorso anno aveva provato a tagliare del 50% i generosissimi «rimborsi elettorali» , come si chiama ipocritamente il finanziamento pubblico, riconosciuti per legge ai partiti politici, cresciuti fra il Giulio Tremonti 1999 e il 2008 del 1.110%, mentre gli stipendi pubblici aumentavano del 42. Ebbene, il taglio è stato prima ridimensionato al 20%, quindi al 10 per cento. Per non parlare della norma che avrebbe riportato le spese di palazzo Chigi, in alcuni casi letteralmente impazzite, sotto il controllo del http://www.newsliftletter.it/
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Tesoro: saltata come un tappo di champagne. Ciò non toglie che quell’«articolato» prima o poi andrà fatto. Perché qui ci va di mezzo, secondo lo stesso Tremonti, la credibilità della politica e del governo. Se la riforma fiscale le tasse vuole avere una prospettiva minima di serietà, deve passare prima di qua. Fermo restando che i soldi tolti ai privilegi della politica non basteranno certo da soli a tappare il buco che l’eventuale taglio delle tasse (considerato dai capi del centrodestra necessario per arginare l’emorragia di consensi) potrebbe aprire nei conti pubblici. Da dove cominciare? C’è soltanto l’imbarazzo della scelta. «Meno voli blu» , ha detto Tremonti. Una sfida mica da ridere, considerando l’andazzo. Nel 2005 gli aerei di Stato del 31° stormo dell’Aeronautica toccarono il record di 7.723 ore di volo. Due anni dopo, durante il governo Prodi, grazie a una direttiva draconiana del sottosegretario Enrico Micheli erano scesi a 3.902. Tornato Berlusconi, quella direttiva è stata prontamente abrogata e nel 2009 le ore di volo per le sole «esigenze di Stato» sono arrivate a 5.931, ma con un governo ridotto a 61 elementi. Cioè, 97 ore e 15 minuti a testa. Letteralmente stratosferico l’aumento procapite (cioè per ogni componente del governo) rispetto a due anni prima: +154,2%. Ma anche il famoso record del 2005 delle 78 ore e 50 minuti a testa è stato letteralmente polverizzato, con una crescita del 23,3%. Mentre il consumo del cherosene ministeriale, alla faccia della crisi, non si è certamente arrestato. Nel 2009 gli aerei di Stato viaggiavano al ritmo di 494 ore al mese? Nel 2010 si è saliti a 507. Ignoti, ovviamente, i costi. Non sarà facile, per Tremonti. Certo, se si potessero ricondurre i conti di palazzo Chigi sotto il controllo della Ragioneria, com’era prima che nel 1999 il governo di centrosinistra li rendesse completamente autonomi, sarebbe un’altra storia. Si toglierebbero alla politica molti margini di manovra non soltanto sui 3 o 400 milioni l’anno di spese vive della presidenza del Consiglio, ma, per esempio, anche sul miliardo e mezzo di budget della Protezione civile. Meno sprechi, più sobrietà. Peccato che i messaggi arrivati finora siano di segno opposto. Qualche esempio? Nel 2010 il budget per pagare gli «staff» politici di palazzo Chigi aveva superato di slancio 27,5 milioni, con un aumento del 26 per cento. Mistero fitto sul numero delle persone. Quest’anno le spese per gli affitti degli uffici della presidenza del Consiglio sarebbero lievitate (sempre secondo le previsioni) da 10 a 13,7 milioni. Recentissima poi la notizia che palazzo Chigi ha deciso di dotarsi non di uno, ma di due capi uffici stampa retribuiti al pari di un «capo delle strutture generali della presidenza del Consiglio dei ministri». E i nuovi sottosegretari concessi da Berlusconi ai Responsabili come contropartita per il sostegno alla maggioranza? L’Espresso ha calcolato che costeranno 3 milioni l’anno. Il problema dei soldi non tocca invece, almeno all’apparenza, l’ex Pd Massimo Calearo, nominato consigliere del premier per l’export (ma di questo non si occupa già il ministro dello Sviluppo?). Né Antonio Razzi, ora consigliere personale del ministro «Responsabile» dell’Agricoltura Francesco Saverio Romano. Ma siccome il deputato ex dipietrista è stato eletto all’estero ed è fissato con la tutela della cucina italiana, poche ore prima di andarsene per lasciare il posto a Romano l'ex ministro Giancarlo Galan gli ha firmato un decreto che istituisce «l’elenco dei ristoratori italiani all’estero». Prevede una targa con la scritta «Ottimo – ristorante di qualità» da mettere sulla porta. Vi domanderete: chi sceglie i locali da insignire? Un apposito Comitato interministeriale composto dal ministro e da uno stuolo di funzionari oltre, udite udite, da nove esperti nominati anche da altri ministeri. Un Comitato interministeriale! Il decreto dice che nessuno prenderà un euro. E le spese vive, fossero anche solo le targhe e i diplomi, quelle chi le paga? Noi. Ma il colmo è un altro. Perché nemmeno un anno fa lo stesso ministero dell’Agricoltura aveva fatto un accordo con l’Unioncamere per dare un marchio di qualità ai «Ristoranti italiani nel mondo». Forse se n’erano dimenticati… Insomma, se è giusto lamentarsi dei tagli orizzontali e indiscriminati, qui bisognerebbe andarci con il machete. E il Parlamento? Lasciamo da parte il capitolo del numero dei nostri rappresentanti, quasi doppio rispetto alla Spagna. Ma è chiedere troppo di allineare anche le loro retribuzioni alla media europea, come ha suggerito di fare Tremonti per tutti gli incarichi pubblici? Da anni le Camere non promettono che tagli, limitandosi però a indolori sforbiciatine. Guardiamo i bilanci. Le spese correnti della Camera, che nel solo 2010 ha tirato fuori 54,4 milioni per gli affitti, sono previste passare da un miliardo 59 milioni del 2010 a un miliardo 83 milioni nel 2012: +2,3 per cento. Quelle del Senato, che negli ultimi 14 anni ha sborsato 81 milioni per gli uffici di 86 senatori, da 576 a circa 594 milioni: +3,6%. La Camera dispone di 20 auto blu con 28 autisti e i deputati che hanno il diritto a utilizzarle sono soltanto 63. Il machete potrebbe calare, forse a maggior ragione, anche in periferia. Dove gli sprechi della politica sono inimmaginabili. A cominciare dai posti di lavoro clientelari. http://www.newsliftletter.it/
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Anno XIII n. 06 – GIUGNO 2011
È mai possibile che in Lombardia un dipendente regionale costi 21 euro a ogni cittadino contro i 70 della Campania? E i 173 del Molise? O i 353 della Sicilia? È mai possibile che sia ancora in vigore una regola che consente a chi è stato parlamentare ma anche consigliere regionale di incassare ben due vitalizi, uno del Parlamento e uno della Regione? In questa meravigliosa condizione ci sono almeno duecento ex onorevoli. E che vitalizi: si arriva fino a oltre 9 mila euro lordi al mese. Accade nella Regione Lazio, dove si può ancora andare in pensione giovanissimi, come dimostra il caso dell’ex governatore Piero Marrazzo, il quale percepisce il vitalizio di circa 4 mila euro mensili dal 2010, prima ancora di aver compiuto 52 anni. È mai possibile che l’unica regione ad abolire l’arcaico e odioso privilegio del vitalizio per gli ex consiglieri sia stata finora, dopo sforzi immani, l’Emilia Romagna (naturalmente, a partire dalla prossima legislatura…)? È mai possibile che nei consigli regionali non si riesca a porre fine all’indecenza dei gruppi politici costituiti da una sola persona, che dà il diritto talvolta ad assumere collaboratori, avere l’auto blu e addirittura uno stipendio maggiorato? Ce ne sono 74 (settantaquattro). Con casi esilaranti. In Piemonte ci sono ben due gruppi «consiliari» che si richiamano all’ex governatrice Mercedes Bresso, Insieme per Bresso e Uniti per Bresso. Unico componente di quest’ultimo: Mercedes Bresso. Ma anche nel consiglio provinciale di Bolzano sono presenti due monogruppi gemelli: Il Popolo della libertà e Il Popolo della libertà – Berlusconi per l’Alto Adige. E nelle Marche persino il governatore in carica Gian Mario Spacca si è fatto il proprio gruppo. Come si chiama? Gian Mario Spacca Presidente, si chiama. Che domande! Sergio Rizzo 18 giugno 2011
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