Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter Registrazione N. 259 Tribunale di Roma – anno 1999
1° anno di pubblicazione: 1999
Periodicità 12 numeri
Organo mensile di informazione tecnica – fiscale – normativa – amministrativa del lavoro Pubblicazione specifica di tematiche di certificazione CE, Direttive di Nuovo Approccio, Notifica – Abilitazione e altre autorizzazioni Organismi Notificati, Autorizzati e Soggetti Abilitati – Accreditamento Organismi Ispezione
NewsliftLetter SPECIAL Notified & Authorized Bodies
Il numero attuale si compone di NN. 74 pagine
Editore e Direttore Responsabile: Iginio S. Lentini
Invio periodico mensile via e-mail in abbonamento gratuito previa autorizzazione e registrazione sul sito www.newsliftletter.it e spedizione cartacea a Enti di cui all’obbligo di conoscenza Mailing list: nn. 600 Direzione e Amministrazione: 00144 Roma EUR - Via M. Peroglio, 15/A Tel.: 335.1336500 – Fax: 06.52200316 Edizione e Redazione: 00144 Roma EUR - Via S. Forti, 20 www.newsliftletter.it –
[email protected] Organizzazione – Impaginazione – Grafica – Stampa – Aggiornamento on-line: Linda Rodica Mihaela Baranciuc
In questo Numero: Pag. 2 – Editoriale Pag. 4 – Locandina corso (cancellato) Pag. 6 – Qualità e pubblicazione del decennale UNION Pag. 7 – La 19011 ed il cos’è dell’audit Pag. 13 – La lettera ai Ministeri sull’art. 71 Pag. 16 – La lettera alla BT sul ritardo trasloco Pag. 19 – La lettera a Unicredit ritardo nostro (avere) Pag. 22 – Istanza a MSE modifica art. 13 Dpr 162 Pag. 23 – Il contenzioso con Telecom Pag. 30 – A GdL UNION per Dpr 462/01 Pag. 32 – Udienza di ricorso TAR tariffe MSE Pag. 33 – Lettera a Bruxelles – Segreteria tecnica Pag. 37 – Pre-informazione di 1° Assemblea UNION 2012 Pag. 39 – Commiss. UNI Ascensori sostituzione Roccati Pag. 40 – Verbali e determinazioni Commissione UNI Ascensori e Montacarichi Pag. 47 – Sintesi decisioni UNI Pag. 61 – Informativa Lift 2012 Pag. 63 – Corte Costituzionale: sentenza Pag. 65 – Notizie e informazioni varie Pag. 74 – UNION Elenco Organismi Associati
http://www.newsliftletter.it/
Articoli, foto, disegni e manoscritti inviati alla redazione, non si restituiscono. Gli articoli, anche se non firmati, impegnano, comunque, il Direttore Responsabile. E’ consentita la copia di parte del contenuto purché ne sia citata la fonte.
****** Per la natura stessa dell’operatività degli Organismi Notificati/Abilitati e degli Soggetti parimenti autorizzati dalla P.A., il presente organo di stampa fa riferimento all’UN.I.O.N. – Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati da cui attinge notizie, fatti e situazioni di mercato, attività associativa, proposte e comunicazioni ai Ministeri di riferimento, pubblicando quant’altro pervenuto da altri all’associazione stessa o al Direttore responsabile del periodico stesso.
Tematiche e problematiche di: Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale – Certificazione CE – Accreditamento Legislazione nazionale ed europea Ministeri: circolari – quesiti – risposte – proposte Attività MiSE – Direzione Generale Vigilanza e Normazione Tecnica Legislativo, Consiglio di Stato – Corte Costituzionale / Giurisprudenza Pareri legali e Pareri tecnici Comportamento dei non iscritti Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati Comportamento imprese di manutenzione Comportamento amministratori condominiali Prodotti in attesa di regolamentazione (impianti di sollevamento, etc.) Lift & Machinery Notified Bodies Group – Bruxelles Uni – Cei: norme e informativa varia Attività dell’associazione Aggiornamento normativo Comitato di Controllo Codice Deontologico Union Conflittualità tra Organismi Accredia – Ente Unico Italiano Lettere di segnalazioni pervenute e risposte Assemblee – convegni – riunioni DPR 462/01 – operatività e problematiche DM Art. 71 – operatività e problematiche Pagina 1
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter L’Editoriale
Freddo pungente in questo mese di febbraio! A Roma, dopo 26 anni, la neve ha reso la città ancora più bella nel suo insolito manto bianco, tuttavia, dopo, con il gelo, i problemi si sono visti! come, peraltro, quelli che attanagliano gli OONN, alle prese non solo verso la preparazione all'accreditamento, quanto nel chiedersi, non ciò che farà il MiSE davanti all'atto di istanza (presentata dall'Union per la modifica dell'art. 13 Dpr 162/99, ovvero del 214/2010), bensì se smentirà, con il nuovo corso di Passera, i tempi biblici di attesa; non credo, infatti, che si possa rifiutare di adempiervi, solo a considerare il rispetto del Regolamento 765/2008/CE il quale non include le ispezioni nell'accreditamento. Parecchi gli argomenti di cui parlare: iniziamo dall'Alpi, smembratasi dopo che ben 16 (così mi informano i bene....informati) grandi imprese iscritte hanno costituito una ''loro''associazione, defenestrandone il presidente, mentre nulla è dato sapere sul futuro (nuovo statuto?) e nulla neppure di chi è rimasto (vorrei ricordare che tra questi figurano alcuni ex associati Union, tutti, comunque, in attesa di sapere come evolverà la historia; qualcuno, però, ha pensato di cautelarsi, iscrivendosi anche all'altra associazione. Un peccato questa situazione di stallo, anche perché si era instaurato un proficuo dialogo attraverso la creazione del Forum. Attendiamo. Ciò che però non è comprensibile è l'atteggiamento attuale di questa associazione la quale sembra essersi rinchiusa in una specie di convento che, non parimenti al proselitismo di culto religioso, dovrebbe creare – oggi che sembra sparito quello istituzionalizzato fino al 2011 tenutosi al MiSE – un Forum di specificità TPED allargato a tutti al quale, sin d'ora, Union parteciperebbe. Se si pensa al bisogno che tali "tpediani" hanno per i non pochi problemi di questa direttiva, non appaia fuori....luogo tale proposta! Andare in ordine sparso non credo giovi alla causa del comunque iscritto il quale ha bisogno di confrontarsi, di discutere, di avere una visione d'insieme del prodotto...direttivato, ricordando che l'aggregazione e la partecipazione ai gruppi di lavoro, non solo è prevista ma resa obbligatoria dalla Blue Guide della Commissione Europea per tutti gli OONN (...i quali peraltro devono dimostrare di essere iscritti ad una realtà sociale, solo che la Div. XVIII della Direz. Gen.le del Dip.to Impresa ed Inter.ne MiSE, constatando che esistono più del 60% di Organismi non associati da nessuna parte, non ha fatto nulla, evidentemente!, perché ne imponesse). Lo abbiam scritto più volte e cos'è successo ? Nulla di nulla! Ma i dirigenti ministeriali solo da poco sono osservati speciali di provvedimenti legislativi (che pubblicheremo...) e, quindi, risponderanno del loro operato (non che prima non esistessero, ma oggi, le loro responsabilità sono decisamente più stringenti e passibili di provvedimenti disciplinari nell'insieme della valutazione dei danni procurati alla collettività).Un capitolo a parte meriterebbe il metodo della scelta di collocazione di tali dirigenti nei vari, molteplici uffici di cui a Dipartimenti e Divisioni, non riuscendo a comprendere perché coloro che si sono fatti le ossa per lungo tempo, specializzandosi all'interno dei dicasteri in determinate materie/prodotti/servizi fino a diventare preziosi punti di riferimento per le imprese, tali Preziosi Soggetti sono inopinatamente, inconcepibilmente e, se vogliamo, stranamente (!) destinati ad altri compiti di cui a prodotti/servizi, se non diametralmente, quanto meno sconosciuti dell'esperienza che sarebbe necessaria già in partenza possedere. Booh! E pensare che la persona giusta al posto giusto, tra la miriade di funzionari e dirigenti stessi, non sarebbe impossibile cercarla, se solo si osservassero i curricula in una alle ''note di servizio'' espletato all'interno del/dei Ministero/i. E, quindi, quale il danno che l'inesperienza produce? Quale, l'altro, di non rispondere perché tutto questo avviene (speriamo di parlare con l'imperfetto per il futuro!...) ? C'è qualcosa di inspiegabile!? O di .....raccomandabile? Sopratutto, osservando che, malgrado l'evidenza, allo sbaglio si persevera. Lasciamo questo argomento e dedichiamoci, tanto per parlare di ciò di cui....non parliamo, dell'accreditamento, analizzato a monte (ante e durante la firma delle convenzioni), anche qui, rimanendo orfani di qualsiasi spiegazione! Andiamo per ordine. Capiamo, ma solo sotto l'aspetto umano, i problemi dell'Ente Unico per provvedere ad assolvere alle richieste degli OONN, in presenza di un organico auditors, che sta migliorando, ma che la troppa frettolosità del MiSE nel passare la ''patata bollente'', avrebbe meritato una analisi temporale più oggettiva, seppure evidente dell'urgenza (scadenza autorizzazioni e Nando docent...). Ma se capiamo Accredia (cosa doveva fare dopo aver http://www.newsliftletter.it/
Pagina 2
NewsLiftLetter
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
accettato di porsi nella fausta posizione di acquisire un mercato, impegnativo sì ma vuoi mettere?, vergine ma numericamente interessante (si legga: redditizio, quale il cogente?), non la capiamo (inesperienza esclusa) per la gestione in itinere. Infatti, sappiamo tutti che alcune lettere (non vogliamo parlare di ''circolari''...) della Div. XIV MiSE hanno creato confusione tra gli OONN e, senza ''forse'', anche nell'Ente Unico: troppa frammentarietà, dicotomia in relazione alle regole da seguire, ordine temporale da rispettare, conseguente patos accrediano per conoscere la reale consistenza degli accreditandi, interrogativi nel mezzo di questo cammin di nostra-loro vita (risolti ma senza risolvere) e, pertanto, sarebbero state necessarie quelle due riunioni a Rm e Mi – alle quali Accredia aveva fornito assicurazioni ad Union che si era proposta (e si propone) di organizzarle – per fornire tutti i possibili chiarimenti tuttora in afflizione. Certo, in questi, rientrano (anche) quelle di complessiva architettura delle quotazioni, rimaste inspiegabilmente (appunto!..) quelle concepite dalle altre associazioni rappresentative dei grandi OONN (tutte socie dell'Ente Unico stesso), a nulla rilevando le proposte per i piccoli-medi Organismi per i quali si chiedeva equità in rapporto alla loro consistenza aziendale (evitando di dare corpo al preconcetto di cui alla recente conferma di ....''CONFORMA'' che raggruppa, se non tutti, moltissimi iscritti delle suddette). Certo, si potrebbero chiarire altre questioni, tuttavia non quella della liceità dell'accreditamento di insieme delle ispezioni unite alle certificazioni CE (parliamo di ascensori) e, quindi, del complessivo quidcosto di Accredia, stante la situazione tutta italiana dell'art. 13 dpr 162/99 e della conferma peraltro nel Dpr 214/2010: di ciò, fin tanto che non sarà presa una decisione da Passera nel merito della recente istanza Union, Accredia si comporta in piena evidenza dello stato attuale, seppure il Regolamento 765 parla della sola certificazione. Il punto su cui vorremmo soffermarci, partendo dall'inizio della firma delle convenzioni, è un altro. Questa è stata un'esperienza poco significativa a livello di output didattici e per certi versi metodologici. ma lo è stata ancor più nella costruzione dei (diversi) rapporti che hanno portato ad essa. Si sarebbe potuto, e dovuto, coagulare un approccio non solo bilaterale (MiSE-Accredia), tuttavia da condividere, non solo con una gestione delle giornate formative distinta ma coordinata, con gli OONN e con/per le varie direttive (alludiamo, ma non solo, alla TPED che prevede, questa volta nella direttiva stessa, le verifiche). Sembrerà strano, ma in un'Italia che cerca di unirsi dopo le precedenti lacerazioni, il MiSE – ed in un secundis managerialmente condiviso, Accredia – dovrebbero capire che il raggiungimento del risultato è quello riassunto in una doppia parolina inglese: ''win-win'', vincere insieme e non a spese di qualcuno. Iginio S. Lentini
MI SCUSO CON TUTTI PER L’ENORME RITARDO DI USCITA DI QUESTO NUMERO DOVUTO A VARIE CAUSE E CONCAUSE. CERTAMENTE NON ACCADRA’ PIU’, PONENDOVI RIMEDI SIN D’ORA SE LE AVVISAGLIE (EVENTUALI) DOVESSERO MANIFESTARSI.
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 3
NewsLiftLetter
http://www.newsliftletter.it/
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
Pagina 4
NewsLiftLetter
http://www.newsliftletter.it/
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
Pagina 5
NewsLiftLetter
http://www.newsliftletter.it/
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
Pagina 6
NewsLiftLetter
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
La UNI EN ISO 19011:2003: linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità L’attività di audit rappresenta lo strumento fondamentale con cui un’azienda verifica il proprio sistema di gestione per la qualità o per l’ambiente fornendo evidenza oggettiva della propria conformità alla normativa di riferimento, alle prescrizioni di legge, alle procedure, istruzioni e regolamenti, allo scopo di assicurare la soddisfazione dei clienti, degli stakeholders perseguendo, in ultima istanza, l’obiettivo del miglioramento continuo. L’importanza di detto strumento gestionale ha portato l’ISO (International Organization for Standardization) a emanare una norma che ne regola i principi, la gestione dei programmi, le modalità di conduzione, nonché le competenze che gli auditor devono possedere per poter svolgere efficacemente quest’attività. La norma in questione è la UNI EN ISO 19011: 2003, che costituisce il recepimento italiano della norma europea EN ISO 19011:2002 e che è attualmente al vaglio dell’UNI per la traduzione della nuova versione, già pubblicata a livello internazionale a novembre del 2011 e che sarà effettiva in Italia nei primi mesi del 2012. La nuova edizione della norma non introduce nuovi requisiti ma risulta migliorata e chiarisce il significato di alcuni aspetti dei processi di audit allargandone inoltre lo spettro di applicazione ad altri sistemi di gestione oltre a quelli già citati della qualità e dell’ambiente. Rispetto alla edizione 2002 della norma, lo standard aggiunge inoltre il concetto di gestione del rischio. Fermo restando l’utilizzo volontario della norma, questa rappresenta un valido strumento per aiutare le imprese di qualsiasi dimensione e settore a tenere sotto controllo i propri sistemi gestionali e a individuare opportunità di miglioramento. Classificazione degli audit L’audit può essere di prima, seconda o terza parte. L’audit di prima parte è una verifica ispettiva effettuata da personale qualificato, interno o esterno all’azienda, per valutare la corretta attuazione del sistema di gestione qualità/ambiente rispetto alle procedure, alla normativa e alla politica della direzione. L’audit di prima parte è espressamente previsto dalla ISO 9001:2008 (punto 8.2.2) che richiede alle organizzazioni di dotarsi di una procedura documentata che definisca le responsabilità e le modalità di programmazione, conduzione, documentazione e registrazione delle verifiche. L’audit di seconda parte è una verifica esterna effettuata sui fornitori per mantenere e migliorare determinati standard qualitativi di prodotto/servizio. L’audit di terza parte è una valutazione effettuata da un ente terzo per fini certificativi. Una ulteriore classificazione degli audit riguarda l’oggetto della verifica ispettiva che può riguardare: il prodotto: la verifica si attua su un prodotto (o un servizio) per controllare che in una determinata fase sia conforme a quanto specificato nei riferimenti relativi. Esempi di questo tipo di audit sono: sui prodotti dopo una fase di collaudo/controllo, sui prodotti giacenti in magazzino, sugli ordini di acquisto. il processo: è la verifica che un determinato processo rispetti le caratteristiche indicate nella specifica del processo stesso. Esempi di questo tipo possono essere la verifica dello stato di controllo di un processo, verifica dello stato di taratura di uno strumento di misura; il programma: è la verifica che un determinato programma, mirato al raggiungimento di obiettivi qualità, sia portato a termine nei tempi e nei modi e sotto le responsabilità definiti. Esempi possono essere la qualificazione di prodotti e fornitori e la formazione del personale; il sistema: è la verifica che mira a valutare tutti gli elementi di un sistema di gestione della qualità per ciò che riguarda la sua applicazione, efficienza ed efficacia. Le non conformità Durante un audit interno o esterno può verificarsi che si riscontrino degli scostamenti rispetto a uno o più requisiti specificati (norme, leggi, procedure, contratti) rendendo necessaria l’apertura di una o molteplici non conformità. Le non conformità possono presentarsi sotto forma di prodotti non conformi e problemi. Per entrambi la ISO 9001:2008 (rispettivamente punti 8.3 e 8.5.2) richiede una modalità di gestione specifica che deve essere prioritariamente descritta in una procedura documentata. Per le non conformità la ISO 9001:2008 richiede, in particolare, un “Trattamento del prodotto non conforme”, mentre per i http://www.newsliftletter.it/
Pagina 7
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
problemi la stessa norma prevede azioni correttive e preventive nel caso in cui questi abbiano rispettivamente natura reale o potenziale. Trattamento del prodotto non conforme Il prodotto non conforme richiede l’adozione di un trattamento che interviene sulla non conformità in uno dei seguenti modi: - eliminandola; - autorizzandone l’utilizzo, il rilascio o l’accettazione sotto concessione di un’autorità competente; - precludendone l’utilizzo o disponendone una diversa applicazione rispetto allo scopo originario; - predisponendo azioni appropriate agli effetti che la non conformità può provocare nel caso in cui venga rilevata dopo la consegna o dopo che ne sia iniziata l’utilizzazione; Quando il prodotto non conforme viene corretto, deve essere sottoposto a nuova verifica per dimostrarne la conformità ai requisiti. È necessario mantenere delle registrazioni che attestino la rilevazione del prodotto non conforme e i relativi trattamenti. Nel caso in cui il trattamento proposto e attuato non sia sufficiente per l’eliminazione della non conformità, si evidenzia un problema che deve essere gestito attraverso una richiesta di azione correttiva. Di seguito un esempio di modulo relativo a un rapporto di prodotto non conforme: Figura 1 - Rapporto di prodotto non conforme Azienda X Rapporto di prodotto non conforme Prodotto/attività su cui è stata rilevata la non conformità:
RPNC n°
Descrizione della non conformità:
Per materiali/prodotti/strumenti:
Proposta di trattamento Per Documenti:
- utilizzare così com’è - declassare per altro scopo - rottamare/smaltire - altro
Per le attività:
- completare e - rieseguire modificare - non accettare - annullare: - altro - con sostituzione - senza sostituzione - altro Firma del rilevatore…………
Data…………………………. Approvazione del trattamento: Si autorizza il trattamento proposto? SI NO Descrizione del trattamento……………………………………………………………………………………………………………………… Responsabile attuazione:……………. Data:………………………
Termine attuazione:…………………………………………………… Firma Responsabile autorizzazione:………………………….
Firma Responsabile attuazione:……………………………….. Verifica dell’attuazione del trattamento Il trattamento autorizzato è stato attuato? SI NO Il non conforme è stato eliminato?
SI
NO
Data:…………………………… Firma Responsabile Qualità:…………………………………. È necessario aprire una richiesta di azione correttiva? (RAC) SI (n° RAC) NO Data chiusura:…………………. http://www.newsliftletter.it/
Firma…… Pagina 8
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
Azioni correttive Nel caso in cui il trattamento proposto per un prodotto non conforme abbia avuto esito negativo o se la non conformità rappresenti un evento ripetuto nel tempo e dunque rischioso per l’organizzazione, è necessario aprire un’azione correttiva che miri a eliminare la causa del problema. La ISO 9001:2008 (Punto 8.5.2) stabilisce che le aziende debbano dotarsi di una procedura documentata che definisca i requisiti per: - riesaminare le non conformità; - individuare le cause delle non conformità; - valutare l’esigenza di trovare soluzioni definitive per le non conformità; - determinare ed effettuare le azioni necessarie; - registrare i risultati delle azioni effettuate; - esaminare l’efficacia delle azioni effettuate . Di seguito si riporta un esempio di modulo per la registrazione di una richiesta di azione correttiva: Figura 2 - Richiesta di azione correttiva Azienda X Problema generato da:
Richiesta di azione correttiva
RAC n°
Audit del… Reclamo Analisi prodotti/servizi non conformi Altro Descrizione del problema:……………………………………………………………………………………………………………………………… Analisi delle cause:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. Data:…………..
Firma………………………………….. Azione correttiva
Descrizione:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Responsabile attuazione:………………….. interessata:………………………………………..
Firma Responsabile area
Termine attuazione:…………………………. Tempo di osservazione:…………………………………………………………. Data:……………………… correttiva………………………………………
Firma approvazione azione
Chiusura dell’azione correttiva L’azione correttiva è chiusa? Note……………………………………
SI
L’azione correttiva è risultata efficace? SI (%..) Note:……………………………………………………. Firma…………………………………
http://www.newsliftletter.it/
NO
NO Data:………………
Pagina 9
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
Azioni preventive Nel caso, infine, di problemi che non si sono ancora palesati ma che costituiscono un rischio di non conformità potenziale per l’azienda, la ISO 9001:2008 prevede l’apertura di azioni preventive (punto 8.5.2) che ne prevengano il verificarsi. In maniera analoga alle azioni correttive, quelle preventive richiedono una procedura documentata che definisca i requisiti per: - determinare le non conformità potenziali con le relative cause; - valutare l’esigenza di azioni di prevenzione delle non conformità; - predisporre ed effettuare le azioni necessarie; - registrare i risultati; - esaminare l’efficacia delle azioni effettuate. Di seguito, un esempio di modulo di registrazione di un’azione preventiva: Figura 3 - Richiesta di azione preventiva Azienda X Problema potenziale generato da:
Richiesta di azione preventiva
RAP n°
Audit del… Reclamo cliente Analisi prodotti/servizi non conformi Altro Descrizione del problema potenziale evidenziato: ……………………………………………………………………………………….. Analisi delle cause:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Data:…………..
Firma………………………………….. Azione preventiva
Descrizione:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Responsabile attuazione:………………….. interessata:………………………………………..
Firma Responsabile area
Termine attuazione:…………………………. Tempo di osservazione:…………………………………………………………. Data:……………………… preventiva……………………………………
Firma approvazione azione
Chiusura dell’azione preventiva L’azione preventiva è chiusa? Note……………………………………
SI
L’azione preventiva è risultata efficace? SI (%..) Note:……………………………………………………. Firma…………………………………
http://www.newsliftletter.it/
NO
NO Data:………………
Pagina 10
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
Principi dell’audit (cap. 4 UNI EN ISO 19011:2003) Proseguendo nella trattazione della ISO 19011, il capitolo 4 definisce i principi generali che regolano l’attività di audit facendone un efficiente e affidabile strumento in supporto alle politiche di gestione e controllo e fornendo informazioni su quello che un’organizzazione può fare per migliorare le sue prestazioni. L’aderenza a questi principi è un prerequisito, perché le conclusioni di una verifica siano pertinenti e sufficienti e per garantire che verificatori che operano indipendentemente l’uno dall’altro, raggiungano conclusioni simili in simili circostanze. La norma definisce anche i principi a cui devono ispirarsi gli auditor nella conduzione delle attività di verifica; questi sono, nel dettaglio: a) Comportamento etico; b) Presentazione imparziale; c) Adeguata professionalità; d) Indipendenza; e) Approccio basato sull’evidenza. Gestione di un programma di audit (cap. 5 UNI EN ISO 19011:2003) A seconda della dimensione, tipologia, natura e complessità dell’organizzazione da sottoporre ad audit, sarà necessario impostare un programma ovvero un insieme di uno più audit pianificati per un arco di tempo definito e orientati verso uno scopo specifico. Il programma descrive quindi tutto il processo di auditing definendo i processi e le attività da sottoporre a verifica con la previsione temporale del relativo svolgimento. Di seguito si riporta un esempio di programma di audit volutamente semplicistico e rappresentativo: Figura 4 - Esempio di programma di audit Azienda X Programma annuale di audit Processi/Mesi Approvvigionamento Qualifica personale Taratura degli strumenti Data
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
x
x
Revisione n. Giu x
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
x
Firma
Attività di audit (cap. 6 UNI EN ISO 19011:2003) Entrando nel merito dell’attività di audit, il capitolo 6 della ISO 19011 descrive le fasi che accomunano un audit interno o esterno a prescindere dalla complessità e dimensione delle organizzazioni che lo implementano. Di seguito si sintetizzano i principali step da percorrere:
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 11
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter 1) Preparazione Avvio dell’audit Conduzione del riesame della documentazione Preparazione del piano dell’audit Assegnazione dei compiti al gruppo di audit Preparazione dei documenti di lavoro
2) Svolgimento dell’audit Riunione iniziale Svolgimento Riunione intermedia (se necessaria) Riunione preparatoria alla riunione finale Riunione finale
3) Preparazione, approvazione e distribuzione del rapporto di audit
Competenze e valutazione degli auditor (cap. 7 UNI EN ISO 19011:2003) La fiducia e l’affidabilità accordata al processo di audit dipende dalla competenza e professionalità di coloro che lo effettuano. Da qui la necessità di inserire nella norma un capitolo dedicato espressamente alle competenze degli auditors. La competenza delle persone che effettuano gli audit deriva da una combinazione di caratteristiche personali (etica, onestà, riservatezza, diplomazia, perspicacia, versatilità, tenacia, risolutezza, autostima), di conoscenze e abilità generali relative soprattutto ad aspetti gestionali e normativi e infine, di conoscenze e abilità specifiche ambientali. Gli auditor devono sviluppare, mantenere e migliorare le proprie competenze mediante lo sviluppo professionale continuo e una regolare partecipazione ad audit. La centralità della qualifica degli auditors viene ribadita anche nella nuova versione della ISO 19011 nella quale sono identificate in maniera ancora più esplicita le competenze che il team di audit e i singoli auditors devono possedere.
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 12
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
Roma, 28.12.2011
p.c.
AL MINISTRO DEL LAVORO AL MINISTRO DELLA SALUTE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Loro Sedi
Direzione Generale MCCVNT del Dipartimento Impresa ed Internaz.ne-Ministero Sviluppo Ec.co Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro Direzione Generale della prevenzione in materia di Sanità Pubblica e di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, del Ministero della Salute
Oggetto: D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. (cd. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Questa Associazione, che raccoglie 37 Organismi tra Notificati ed Abilitati, con circa 1100 addetti ed operanti su accreditamento e autorizzazioni ministeriali, con un fatturato diretto ed indotto di circa 45.000.000 €. nel settore delle ispezioni tecniche su apparecchiature ed impianti, in vista della prossima entrata in vigore (il 24/01/2012) delle disposizioni applicative dell'art.71, commi 11-13 del decreto in oggetto, si rivolge a Voi Sigg. Ministri per illustrare quanto segue. La regolamentazione di sicurezza italiana ha da sempre previsto che talune attrezzature di lavoro siano obbligatoriamente sottoposte dal datore di lavoro a verifiche periodiche al fine di valutarne lo stato di conservazione e di efficienza per assicurare la necessaria sicurezza. Storicamente, l'esecuzione di tali verifiche è sempre stata riservata, esclusivamente, a soggetti pubblici. Dall'anno 2009, con l'approvazione del decreto citato in oggetto, la possibilità di svolgere tale funzione è stata estesa anche a Soggetti privati Abilitati, come recita l'art.71, comma 11, di seguito riportato: Art.71, comma 11: “Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a VERIFICHE PERIODICHE, con la frequenza indicata nel medesimo allegato, VOLTE A VALUTARNE L’EFFETTIVO STATO DI CONSERVAZIONE E DI EFFICIENZA AI FINI DI SICUREZZA. La prima di tali verifiche è effettuata dall’Ispesl che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e/o di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL e/o dai Soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.”
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 13
NewsLiftLetter
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
Il riconoscimento della capacità (abilitazione) dei soggetti privati all’effettuazione delle verifiche periodiche avviene secondo la procedura prevista dal Decreto 11 aprile 2011 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, tramite istruttoria di una Commissione appositamente costituita, la quale ha attualmente in corso l’esame delle istanze dei Soggetti privati che si candidano a essere abilitati. Per la massima parte, tali domande provengono da Organismi, quali quelli aderenti alla scrivente Associazione, i quali operano in regime di autorizzazione/accreditamento del Ministero dello Sviluppo Economico. È presumibile, ed auspicabile, che il nuovo sistema di verifiche possa avere inizio entro la data prevista dal citato D.M. (originariamente fissata al 2 maggio 2011 e successivamente prorogata al 24 Gennaio 2012). È generalmente riconosciuto che i soggetti pubblici titolari della funzione (INAIL, ex Ispesl ed ASL) riescono, mediamente, a soddisfare non più del 30% delle richieste. Le limitazioni operative del sistema pubblico hanno determinato l'accumularsi nel tempo di un pesantissimo arretrato (al momento INAIL stima in 360 mila il numero dei mancati interventi di verifica). A questa situazione si aggiunge, in prospettiva, una serie di criticità applicative del sistemaverifiche, così come disegnato dall'insieme delle disposizioni del Testo Unico e del più volte citato D.M., le quali possono essere sintetizzate nella complessa procedura burocratico - amministrativa imposta ai datori di lavoro per giungere, per lo meno nel 70% dei casi, all'inevitabile necessità di ricorrere all'intervento dei Soggetti privati Abilitati. PER RISOLVERE IN TERMINI RAGIONEVOLI l'arretrato accumulato e mantenere a regime il sistema di verifica, ed in vista, contemporaneamente, di una semplificazione della procedura amministrativa, questa Associazione ritiene opportuno sottoporre alla Vostra valutazione la possibilità di modificare l'art.71, comma 11, in MODO CHE IL DATORE DI LAVORO POSSA RIVOLGERE L'STANZA DI VERIFICA PERIODICA, DIRETTAMENTE ED INDIFFERENTEMENTE, AL SOGGETTO PUBBLICO O AL SOGGETTO PRIVATO INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO (ART.71, COMMA 12), IN COMPLETA ANALOGIA A QUANTO GIA' AVVIENE CON LE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTACARICHI (D.P.R. N.162/99) COME, PORALTRO, DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA (D.P.R. N.462/01). Allo scopo, è stato elaborato il seguente emendamento di cui si chiede di valutare la possibilità di inserimento nell'articolato del Decreto “milleproroghe” di prossima emanazione: ''ALL'ART.71 DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N.81, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS 3 AGOSTO 2009, N.106, DOPO IL COMMA 11 E' AGGIUNTO IL SEGUENTE: << 11-BIS. PER UN PERIODO DI 36 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO. LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO NON SONO SOGGETTE AI TERMINI TEMPORALI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA. IN DETTO PERIODO IL DATORE DI LAVORO PUÒ AVVALERSI, INDIFFERENTEMENTE, DELL'INAIL, OVVERO ASL-ARPA OVVERO DEI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI ABILITATI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHD PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, CON LE MODALITA' DI CUI AL COMMA 13 '' A supporto di quanto illustrato valgano le considerazioni e motivazioni nel seguito esposte. Il fato che le verifiche periodiche siano state storicamente assegnate in via esclusiva a soggetti pubblici (oggi INAIL, ex Ispesl e ASL-ARPA) ha visibilmente prodotto, nel tempo, ritardi ed arretrati con http://www.newsliftletter.it/
Pagina 14
NewsLiftLetter
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
gravissimi riflessi negativi sulla RIDUZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO , riconducibili al precario stato di conservazione e di efficienza a fini di sicurezza di attrezzature di lavoro NON SOTTOPOSTE ALLA DOVUTA SORVEGLIANZA, senza contare dell'impossibilità da parte del datore di lavoro di assolvere il proprio obbligo di legge (art.71, comma 11, primo periodo) L'adozione delle modifiche, appena suggerite (equiparazione tra i soggetti pubblici ed i soggetti privati Abilitati), oltre che contribuire in modo concreto al contenimento degli infortuni sul lavoro in quanto consente di sottoporre alle verifiche il 100% del parco delle attrezzature di lavoro interessate che costituisce l'obiettivo primario del D.M. 11 aprile 2011 (come dichiarato nella relazione di accompagnamento), DETERMINA I SEGUENTI VANTAGGI: 1) ELIMINAZIONE DELLE INAMMISSIBILI DIFFERENZE NELLA TUTELA DEI LAVORATORI ADDETTI, oggi prodotte dall'utilizzo di attrezzature nel 70% dei casi sprovviste di verifica, ovvero GARANZIA DI UNIFORMI E PIÙ ELEVATI LIVELLI DI PROTEZIONE. 2) SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE A VANTAGGIO DELLE IMPRESE: il sistema burocratico previsto è farraginoso, complesso ed oggettivamente inutile; ad es., il datore di lavoro fa domanda all'ente pubblico e, se entro 30/60 gg., questi non esegue il servizio, deve rivolgere la domanda stessa all'ente privato, ma quest'ultimo riferendosi a sua volta all'Ente pubblico.... (omissis gli altri tortuosi passaggi). 3) ECONOMIA A VANTAGGIO DELLE IMPRESE : si verrebbe a creare una significativa economia per tali imprese obbligate alle verifiche, valutabile in un 15% dei costi, grazie alla flessibilità dei meccanismi tariffari attualmente previsti. 4) SVILUPPO DEI SOGGETTI PRIVATI e DI NUOVE, CONSISTENTI, OPPORTUNITA' DI LAVORO, attraverso il necessario cospicuo aumento degli addetti alle verifiche, stimando il raddoppio delle attuali 6.000 unità, tra verificatori laureati e diplomati. 5) ECONOMIA E MAGGIORE EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: in particolare il personale ispettivo ASL-ARPA potrebbe essere opportunamente utilizzato nelle attività di VIGILANZA, da tempo immemore carenti, potenziando pertanto i servizi di ispezione di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro reso possibile dagli importi (15% della relativa tariffa per ciascuna verifica effettuata) riversati proprio dai soggetti privati Abilitati. Non appaia, infine, irrilevante significare che, in una situazione di sofferenza del sistema di sicurezza delle attrezzature di lavoro, andata progressivamente aggravandosi fino a pervenire all'attuale, questa Associazione ritiene qualsiasi ipotesi di ULTERIORE RINVIO dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'attuale D.M., già peraltro differita di NOVE mesi dall'originaria previsione, non giustificabile sul piano puramente etico, per le negative ripercussioni sugli evidenti, degradati, livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro, né tuttavia opportuna, solo a considerare i cospicui investimenti ed anticipazioni in termini di risorse che, specialmente nella attuale situazione di crisi economica ed occupazionale, gli Organismi hanno affrontato in relazione al quantum di cui alla domanda di abilitazione. Questa Associazione confida nella sensibilità da Voi dimostrata per le problematiche in argomento, quale garanzia di attenta considerazione verso il complessivo quadro suesposto. Con sinceri auspici di un sereno Nuovo Anno. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 15
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
Roma, 13.01.2012 Mail:
c.a. Sig. RUSSO resp. area Eur-BT spa RACCOMANDATA.
Oggetto:
cambio ufficio - sede Union - richiesta spostamento apparati di telefonia fissa - discrasie e disservizio.
Premesso che nella qualità di legale rappresentante sia di I.N.C.S.A. srl (Via M. Peroglio, 15-Roma), sia di Union (Via S. Forti, 20-Roma) ho con BT ben due contratti in essere da molti anni, ai quali se n'e' aggiunto altro in data odierna, trovo particolarmente da sottolineare e stigmatizzare quanto segue: a) ho trasferito l'ufficio Union da una palazzina all'altra, pertanto sempre allo stesso indirizzo di VIA SERGIO FORTI, 20 - 00144 ROMA, sottolineando che tra la vecchia sede e l'attuale distano neppure 50 m.! b) ho provveduto a richiedere lo spostamento delle linee e del fax sin da novembre 2011; c) la segreteria ha insistito ripetutamente nella richiesta suddetta, telefonando a più riprese quasi OGNI GIORNO!, senza risultato; d) stessa sorte è stata "riservata" a ben TRE RECLAMI SCRITTI. Tutto ciò premesso e dettagliatamente circostanziato, si informa che il disservizio causato dall'inadempienza Vostra sta procurando danni di: 1) immagine all'associazione davanti ai Ministeri di riferimento 2) Lamentele da parte degli iscritti 3) Aggiuntive discrasie originate da continue informazioni e dalla perdita di tempo a fornire spiegazioni e motivazioni che a tutti appaiono incomprensibili Pertanto, ove entro 7 gg. lavorativi la BT non provvedesse alla richiesta di specie, l'UNION trasmetterà all'AGCOM rapporto circostanziato della stessa presente, denunciando quindi i fatti e, in quanto ai danni, nel provvedere a dare disdetta del contratto stesso, ne chiederà attivandosi legalmente. Distinti saluti. Dr. lginio S.Lentini Presidente Legale Rappresentante UN.I.O.N.-Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 16
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
Roma, 18.01.2012
Oggetto:
Spett. B.T. spa c.a. Ufficio Reclami Fax n. 800927451
trasferimento linee telefoniche e fax (06.52277363 e 06.8744874) e ADSL
RECLAMO URGENTE A norma dei rapporti che ne regolano tra cliente e gestore di telefonia fissa, il presente reclamo – che si aggiunge al precedente trasmesso in data 12 u.s. e peraltro privo ad oggi di riscontro – è trasmesso allo scopo di provvedere con assoluta urgenza, essendo insostenibile un’attesa così ingiustificatamente rilevante dell’evasione della richiesta stessa.
La causa ostativa di tale disservizio è originata da quanto segue: Nell’anno 2009 lo scrivente chiese ed ottenne da BT il trasferimento delle linee (da Via M.Peroglio,1800144 Roma, all’attuale di Via SERGIO FORTI, 20-00144 ROMA) Tuttavia, oggi (novembre 2011….data del 2° trasferimento delle linee stesse, peraltro stessa via, stesso civico….), si scopre che ai Vostri servizi interni NON RISULTA ESSERE STATO ANNOTATO IL PRIMO TRASFERIMENTO DEL 2009; PERTANTO, LA PRATICA E’ IMPANTANATA IN PASTOIE BUROCRATICHE DELLA BT, ASSOLUTAMENTE ESTRANEE AL RICHIEDENTE E NON RICHIEDE ALTRO CHE VOI STESSI, E SOLAMENTE, PROVVEDIATE AD ANNOTARE IL NUOVO INDIRIZZO DI VIA S.FORTI,20 DAL QUALE E’ OVVIAMENTE PARTITA LA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DELLE SUCCITATE LINEE.
A QUESTO PUNTO, RITENIAMO CHE NON OCCORRANO ALTRE SPIEGAZIONI. SI RIMANE IN URGENTE, RIPETO, ATTESA CHE PROVVEDIATE IN TEMPI CELERISSIMI (IL RITARDO HA CAUSATO MOLTI PROBLEMI CHE ABBIAMO SEGNALATO NEL PRECEDENTE RECLAMO INDIRIZZATO AL VOSTRO SIG.RUSSO)Distinti saluti. Puntualizzazioni: 1) La originaria richiesta di trasloco delle linee (da Via S. Forti, 20 alla stessa via: si tratta solo di pochi metri di distanza!....) è stata effettuata il 10.11.2011, PERTANTO AD OGGI SI HA UN RITARDO DI OLTRE DUE MESI! Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 17
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
Roma, 06.02.2012
All'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM Via delle Muratte, 25 00187 ROMA e p.c. BT Sede di Roma Via Mario Bianchini,15 00142 Roma fax 06-87415700 BT Uff. Comm.le Palermo Via Ugo La Malfa, 75/77 90100 PALERMO fax 800919099
Oggetto: Richiesta trasferimento linee telefoniche – mancato assolvimento del servizio. Si è costretti, esasperati, a segnalare quanta di cui all'oggetto, essendo ormai trascorsi OLTRE TRE MESI senza alcun risultato, malgrado fax, lettere, solleciti telefonici. Emblematico di questa paradossale situazione, è l'ultima "giustificazione": il ritardo è dovuto al mancato aggiornamento della loro anagrafica clienti, il quale riportava l'indirizzo della scrivente di due anni fa (allora ubicata in Via M. Peroglio,15-00144 Roma). Tale informazione avveniva oltre due settimane fa, tuttavia – anziché dare priorità al marchiano errore interno – tutto ancora rimane fermo. Si deve sottolineare che la formale richiesta di trasferimento delle linea telef.ca, fax e ADSL, è partita nei primi gg. di novembre 2011 e che, oltretutto, riguarda 100 m. dal vecchio ufficio al nuovo. Il disservizio sta causando non pochi problemi, anche di immagine (siamo accreditati ai Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro), oltre che di ordine pratico (a Bruxelles NB Lift - la situazione segnalata appare incredibile), senza contare gli altri aggiuntivi con le aziende/organismo iscritte. Si aggiunge infine che saranno quantificati a parte i danni economici conseguenti finora patiti. Nel rimanere in attesa di Codesta AGCOM, si inviano i migliori saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 18
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
Roma, 18.01.2012 Prot.069/23-il Racc.ta via e-mail
A UNICREDIT SpA Dipendenza: 0228 05137 Roma Eur c.a. Sig.na T. Flores P.le dell’Industria, 46 00144 Roma Rm
Racc.ta via Corriere TNT
E p.c.
Studio Legale Avv. Pietro De Santis Roma
Oggetto:
A CNP Unicredit Vita SpA Dr. Francesco Ghizzardi Direttore Area Operativa Sede Legale di Via Cornalia, 30 20124 Milano
via mail
chiusura rapporto UNION-UNICREDIT Dip.za Piccole Imprese Roma Eur – tuttora mancata restituzione dei crediti ex c/c.
Premesso che i due crediti dallo scrivente vantati (oltre al riscatto totale della polizza vita 00006815510 – pratica n.225977, è da aggiungere altro importo di 4.600,00 € relativo a somme precauzionalmente accantonate ai fini della liquidazione TFR della impiegata alla segreteria), si devono osservare, da una parte, e, aggiuntivamente, considerare – non certo deponendo a favore della professionalità di un primario istituto bancario – quanto di cui sin dagli inizi del tormentato rapporto, tuttora se ne evidenzia in discrasie e mancata conoscenza della tipologia del cliente Union. Non appaia pertanto irrilevante alla causa del possibile, speranzoso, chiarimento, la premessa di cui sopra che si integra con il seguito: 1.
Malgrado tutte le informazioni in apertura richieste allo scrivente, completate da documentazione correlata e aggiuntiva (statuto, proventi di quote associative, bilancio, qualità dell’associazione di categoria, la specificità degli Organismi iscritti, consegna della brochure, organigramma, tre visite in segreteria ed altre presso la sede Unicredit etc., etc.), il tutto, intrattenendo il rapporto stesso con un funzionario, Sig.APPETITI, al quale si fornivano risposte, ritenute definitive, tuttavia integrate di altra volontà/esigenza di conoscenza (anche quando si dimostrava che l’associazione non chiedeva credito alcuno ed onorava i suoi impegni con il proprio, l’ottenimento della carta di credito, in una a quella bancomat, ha avuto un iter così tribolato, incongruente solo a considerare il quantum documentale, fino ad impiegare mesi e mesi e tanti, troppi solleciti) Via via, il rapporto, non scorrendo fluido e naturale, causa prima l’evidente errore di inquadramento di un’associazione in un contesto sbagliato: quello di ‘’piccola impresa’’, pertanto incomprensibile ove si consideri la summa di quanto in precedenza chiarito (sarebbe bastato collocare l’associazione nella sua giusta casella unicrediana), tuttavia inspiegabile, ancora, con il prosieguo, lo sfinimento è stato totale e pertanto, preannunciato con tre mesi di anticipo, si e’ provveduto, pacificamente, con la Vostra Tiziana Flores, a chiuderlo;
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 19
NewsLiftLetter
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
2. Si conveniva, quindi, a lacerare le due carte e gli assegni residuali del carnet, garantendo, la stessa Flores, che saremmo rientrati in possesso del nostro avere economico al massimo entro il 31/12.2011. Si arriva ad oggi e, anziché ottenere la restituzione di ambedue gli importi del nostro complessivo credito (in precedenza sottolineati), perviene un’altra missiva : quella a firma del direttore dell’Area Operativa CNP, Francesco Ghizzardi, la quale chiede un incomprensibile documento di ‘’visura camerale’’! Ora, si dovrebbe ripetere la historia dell’essere ‘’associazione’’, della aggiuntiva consistenza di NON PROFIT, essendo del tutto pacifico – posto che la richiesta non serva a dilazionare ulteriormente il già pazientato tempo (tale lettera peraltro, datata ‘’Mi-05/01/2012, è ‘’appena’’ pervenuta ieri 17/01, impiegando ‘’solo,, 12 gg.!!) – che il Sig.Ghizzardi e per esso la sua sede operativa CNP, si riferisca ad una ‘’srl’’ o ‘’spa’’, comunque un’azienda vincolata di iscrizione alla CCIAA, e non certo ad una ’’associazione’’, alla quale – ancorché priva, come dovrebbe essere noto, di pregnanza di tale obbligatorietà - in quanto ‘’Non profit’’, e’ attribuito un particolare Codice Fiscale, a Voi comunicato, quindi conosciuto ed utilizzato in cogenza di rapporto. Peraltro, dal punto di vista gestionale, non e’ neppure in possesso di alcuna partita Iva, in quanto svolge specifica attività, estranea ad aspetti economico-commerciali, avendo comunque obbligo di redazione di un bilancio annuale, approvato dall’assemblea dei soci, infine collocato in apposito registro, a disposizione delle Entrate per eventuali controlli. Tutto qui: sic et simpliciter, pertanto la richiesta di tale ‘’visura camerale’’ non può essere accolta, mancando natura, essenza e principio connaturati alla distintiva opus sociale. Si informa, e se ne conclude, di rimanere in urgente attesa di accredito dei due distinti importi, come da IBAN in precedenza trasmesso a dicembre alla Sig.na T. Flores e che, ad ogni buon bisogno, si puntualizza ancora: IT 03 I 02008 05026 000401455396, sottolineando che, se entro 7 gg. lavorativi dalla data della presente, non vi sarà stato provveduto, il nostro legale è stato adito ai fini del complessivo recupero del credito. Si porgono distinti saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. All. copia lettera ultima del 5.01.2012, a firma F. Ghizzardi.
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 20
NewsLiftLetter
Roma, 30.01.2012
E p.c. Sig.a Tiziana Flores
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
Spett. Unicredit Banca spa Direttore Piccole Imprese Sede Roma-Eur Studio Legale Avv. Pietro De Santis Circonv. Gianicolense, 18 00152 Roma.
Oggetto: addebito polizza vita Unibonus Imprese Plus Premesso che in data 16.01.2012, pertanto senza tener conto della chiusura del rapporto avvenuto ufficialmente in data 15/12/2011 direttamente presso la Vostra sede dell’Eur, sono state indebitamente detratte dall’ex c/c 000401455396, significhiamo che tuttora peraltro si è in attesa della restituzione/riscatto di tale stessa polizza per l’importo di 4.600,00 al quale si devono oggi aggiungere le altre 400,00 recenti. Dal momento, peraltro, che si e’ ulteriormente in attesa della restituzione di altro importo di e.10.000,00 circa, la eccessiva lungaggine ingiustificabile sotto qualsiasi aspetto la si concepisca, ci porta oggi ad affidare la pratica al nostro legale ai fini del complessivo recupero del nostro credito. Distinti saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 21
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
Roma, 30.01.2012 Prot.066/il
Racc.ta
Al Ministero dello Sviluppo Economico Dip.to Impresa ed Internazionalizzazione Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e Normativa Tecnica Via Sallustiana, 53 00187 Roma
Oggetto: istanza di modifica del D.P.R. 162/99 & s.m.i. La scrivente Associazione, rappresenta Organismi autorizzati da Codesto Ministero allo svolgimento di attività di Certificazione di cui alla direttiva 95/16/CE-D.P.R. 162/99, Organismi che, in quanto tali, operano altresì su altra, seppure congiunta, tipologia d’opera, quale quella di verifica periodica, e straordinaria, sugli impianti ascensori ai sensi degli artt.13 e 14 del succitato Dpr 162/99 & s.m.i. Al riguardo, con la nota n.138/il, in data 04/08/2011, la scrivente, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento comunitario n.765/2008, ha ritenuto di sottoporre all’attenzione di codesto Ministero la problematica connessa alla detta attività di verifica periodica, alla luce delle distinte normative internazionali che disciplinano procedure e requisiti richiesti agli OO.NN. per l’attività di certificazione di prodotto e per l’esercizio dell’attività di verifica periodica, rispettivamente DIN EN ISO/IEC 17021 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020. L’approfondita analisi delle citate norme, svolta con la nota in questione, ha portato lo scrivente a ritenere, a suo avviso fondatamente, che l’attribuzione dell’attività di verifica agli Organismi di Certificazione ‘’accreditati’’ non risulta rispondente alle specifiche e peculiari caratteristiche tecniche, professionali ed organizzative richieste dalla relativa norma di riferimento,17020. La scrivente ha altresì segnalato, in merito, i peculiari aspetti relativi alla sicurezza mconnessi, in sede di verifica, al controllo del mantenimento, nel tempo, degli originali livelli di sicurezza costruttivi, già accertati in fase di certificazione. Per le considerazioni svolte, si riteneva necessario che Codesto Ministero valutasse l’opportunità di modificare l’attuale impianto normativo, prevedendo l’adozione di specifiche procedure di validazione degli Organismi incaricati delle verifiche periodiche degli ascensori, da attribuirsi direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico. A distanza di circa sei mesi dalla nota sopra citata, la scrivente è portata ragionevolmente a considerare che il mancato riscontro di Codesto Ministero alle motivate argomentazioni sollevate sulla materia, costituisca, di fatto, l’ammissione di una implicita condivisione, da parte ministeriale, della fondatezza di quanto rappresentato. Tutto ciò premesso, la scrivente, a tutela della sicurezza degli utenti del servizio e degli interessi professionali dei propri associati, rivolge, con la presente, formale istanza perché Codesto Ministero coerentemente dia avvio, con immediatezza, alla procedura di modifica del DPR 162/99, così come mutato dal DPR 214/2010. Con la modifica di cui sopra, si chiede l’abrogazione delle correnti disposizioni che disciplinano le verifiche periodiche e la contestuale adozione di una specifica procedura, volta all’accertamento del possesso, in capo agli Organismi, dei requisiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, 17020, procedura che, in quanto tale, non ricada, in alcun modo, nell’ambito dell’ ‘’accreditamento’’ e delle relative attribuzioni che il Regolamento 765/2008, distintamente, affida all’Ente Unico Nazionale di accreditamento. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 22
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
Roma, 09.03.2012 Prot.36/il
Racc.ta a/r
All’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni AGCOM – Via delle Muratte, 25 00187 ROMA Unione Nazionale Consumatori Avv. M. Dona Via Duilio, 13 00192 Roma
E p.c.
Telecom Italia Serv.Clienti Business Cas. Post.333 – 88900 Crotone
Studio Legale Avv. Pietro De Santis Circonvallazione Gianicolense, 18 00152 Roma
Oggetto: contenzioso: riscontro Telecom Prot.C8231076 del 27.02.2012.. In relazione al nutrito contenzioso, si allega la laconica, superficiale, risposta di Telecom Italia, tanto piu’ inaccettabile solo a rilevarne il, discutibile, merito di una sola delle numerose questioni sollevate, ormai da quasi un anno, tacendo tuttavia delle numerose altre della complessiva controversia. Nel metodo, rimane difficile accettare le motivazioni di quanto per ultimo sostenuto, non solo perché ci si aspetterebbe che l’analisi del contratto fosse esaustiva della summa degli obblighi, quindi anche dei doveri cui e’ tenuta la compagnia telefonica. Nel merito, la Telecom stessa ‘’richiama l’art.10’’ di cui al contenuto di un corposo documento contrattuale, composto ‘’appena’’ da 8 fitte pagine, laddove le parti piu’ significative e vincolanti (revocaadesioni-consensi) delle numerose clausole rilevano della stampa in carattere minuscolo tale da renderle illeggibili. Ci si chiede, in proposito, cosa attendono le associazioni dei consumatori per una decisa azione che elimini l’evidente vessazione, invitando a prendere visione di quanto attuato da altri Paesi europei a difesa dell’utente. Pleonastico risulta, ancora, il parziale riscontro di cui all’oggetto, in quanto il sottoscritto rilevava di tale specifica questione (impossibilità di telefonare attraverso il fisso per assenza del segnale) nel contesto di altri disservizi (importi indebitamente fatturati, mancata sostituzione della chiavetta internet, apparecchi cellulare offerti all’atto della firma del contratto parzialmente pagati nelle varie fatture,tuttavia nuovamente ed interamente ricalcolati per intero all’atto della chiusura del rapporto, parimenti ad altra di richiesta di importi, laddove successivamente si assicurava un credito a favore dell’utente), tuttavia,sottolineando che nel caso di specie, il sottoscritto, cio’ malgrado. ha puntualmente onorato il pagamento degli importi addebitati (linea telefonica), seppure inservibile per i motivi suesposti, quindi costretto ai maggiori costi di utilizzo dei cellulari! Alla lettera, e se ne conclude, del 19.2.2012, indirizzata alla piu’ volte richiamata Telecom (sedi di Crotone e Roma-Credit Management), composta di tre pagine contenenti il quantum ( sei motivati punti http://www.newsliftletter.it/
Pagina 23
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
della historia-contenzioso iniziata il 19.04.2010), la suddetta Compagnia ha ritenuto che per tacitarne sarebbe bastato riferirsi a sei righi di cui a quest’ultima offensiva risposta. Nell’informare che, giunti a questo punto, seppure con l’opportuno, riconosciuto intervento dell’AGCOM, la situazione non pare mostri segni di nessuna apprezzabile comprensione verso le ragioni del sottoscritto, sarà provveduto ad interessare il CORECOM Lazio, unitamente al nostro legale, in relazione alla richiesta dei danni. I migliori saluti.
Dr. Iginio S.Lentini Presidente Legale Rappresentante UN.I.O.N.
Roma, 19.02.2012 Prot.17/il
Al Servizio Clienti Business C.P.333 88900 CROTONE Al Responsabile del Credit Management Clienti Business Centro Viale Parco dei Medici, 61 00148 Roma E p.c
All’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni AGCOM – Via delle Muratte, 25 00187 Roma Confindustria-Csit Comitato Prove-Controlli-Valutazioni-Certificazioni Via Barberini,88 00187 Roma Studio Legale Avv. Pietro De Santis Circonvallazione Gianicolense, 18 00152 Roma
Oggetto:
contenzioso irrisolto – cessazione del rapporto Union-Tim - continuazione di fatturazione in assenza del servizio. Rif. B-COCE.CM 989 del 31.1.2012 e B-COCE.CM 13682 del 10.12.2011- Codice (ex)cliente 598474 –contratto’’Soluzione Mobile TIM’’ n.888001149530.
Va preliminarmente chiarito che, giunti ad un punto morto (la sordità da una parte della Tim, i suoi interlocutori telefonici che informano…disinformando, la dimostrazione di nessuna tenuta in conto delle numerose missive chiarificatrici trasmesse in oltre UN ANNO! )le quali fanno il paio con le contestazioni dello scrivente di cui non si tiene conto, anzi – come se nulla fosse – si continua a fatturare, malgrado l’assenza del servizio, cessato a seguito di formale disdetta seguente all’evidente impossibilità di continuarlo, tutto cio’ premesso, si ritiene di interessare, oltre l’AGCOM, anche Confindustria, di quanto alla conoscenza e difesa nella qualità di soci aderenti e quindi il nostro studio legale che da questo http://www.newsliftletter.it/
Pagina 24
NewsLiftLetter
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
momento si occuperà dei rapporti con la TIM, essendo stato incaricato dell’azione legale conseguente alla summa di inosservanza della Vostra azienda. Per meglio inquadrare la complessa e complessiva questione, possono essere scomodate molte considerazioni ed osservazioni le quali, solo ad osservare l’excursus, appaiono incredibili della gestione amministrativa, di rapporto con il cliente, di interlocutori solo telefonici ciascuno con discordanti conclusioni sia di metodo, che di merito, di quanto si rappresentava, tuttavia, costretti a scrivere molte dettagliate lettere di cui, puntualmente, si è tenuto conto ma solo per non rilevarne ai fini dell’emissione di fatture, identificative di atteggiamento, ormai palese, di stalking horse, ove si consideri la dismissione del servizio e un’ultima fattura con nostro credito. Andando per ordine, si analizza punto per punto l’intera incredibile situazione, precedente e successiva alla nascita di inesistenti motivazioni di addebito laddove, nel mezzo, si deve segnalare che malgrado una lettera specifica del 16.09.2010, tuttora Tim scrive ad un improbabile indirizzo, quello del vecchio ufficio (Via M.Peroglio,18) mentre, ancora, mantiene l’intestazione dell’associazione scrivente omissiva della ragione sociale ‘’UN.I.O.N. . Per il quantum di cui alla sequela dei fatti e delle situazioni, si richiama quanto qui in appresso puntualmente si segnala 1. In data 19.04.2010 subiamo un furto nella sede dell’associazione e, tra i vari danni ed altri asporti, il tutto come da regolare denuncia ai CC inviata a TIM insieme con allegata lettera, figuravano nn. DUE CHIAVETTE INTERNET, UNA DELLE QUALI RILASCIATA DA TIM (l’altra era della BT); 2. Con la suddetta lettera fax del giorno successivo, nell’informare che tale chiavetta era stato provveduto a bloccarla da Tim, si chiedeva a quest’ultima ,urgentemente, la sostituzione; seppure attendendo ogni piu’ che ragionevole tempo, non solo nessuna rifusione avveniva ma, neppure, UNA SEPPUR MINIMA RISPOSTA!; 3. Successivamente, non si contano le telefonate ai diversi call centers, per sollecitare l’invio della chiavetta asportata nel furto, fino al punto in cui – obtorto collo – comunicavamo in una di queste conversazioni, della disdetta del contratto e, l’operatrice, assicurandoci di ‘’aver preso nota e che si sarebbe provveduto a quanto chiesto’’, si pensava di aver risolto finalmente il rapporto, almeno fino a quando una lettera TIM del 3/05/2011 ci informava ‘’di non poter prendere in considerazione neppure la formale lettera scritta (22.04.2011) in quanto NON TRASMESSA PER RACC. AR’’; nel frattempo, malgrado non si usufruisse del servizio di chiavetta da OLTRE UN ANNO, LA TIM NE FATTURAVA IN PALESE IRREGOLARITA’ IN QUANTO RISCUOTEVA INDEBITAMENTE SOMME NON DOVUTE; 4. In data 23.07.2011 Racc.Corr.Espresso si trasmetteva altra lettera a Direz.Gen.Telecom e al Centro Servizi di Crotone, riepilogando tutti i fatti di cui sopra, senza ricevere alcuna risposta; nella stessa venivano puntualmente contestati gli importi della ‘’chiavetta’’, tuttavia pagati in bune fede (non avevamo osservato che si riferivano al suddetto, mancato servizio, tuttavia – a questo punto – contestando le ulteriori fatture di 89,60 del 15.06.2011 e.727,20 di una settimana dopo (23.06.2011), sottolineando che in assenza di provvedimenti riparatori, avremmo adito della quaestio l’AGCOM; 5. Altra, ancora, lettera, racc.AR, veniva inviata l’1/08/2011 alla stessa Direz.Gen.le ed al medesimo Centro Servizi di Crotone, ancora richiamando l’attenzione sugli addebiti di servizi non resi e, fra questi, anche, la totale assenza di campo nella nostra sede, essendo costretti – a costi piu’ elevati – a ricorrere al cellulare per ogni e qualsiasi telefonata. Risposta? Nessuna!. Nella lettera stessa, si faceva presente che nelle fatture contestate erano stati inclusi DOPPI importi relativi all’omaggio dei due cellulari avuti gratuitamente (?) all’atto della firma dell’originario contratto, in quanto già inclusi quale ammortamento nelle diverse fatture, tuttavia, alla conclusione del rapporto, ERANO STATI PER INTERO FATTURATI, QUINDI SENZA TENER CONTO DEGLI IMPORTI DI CUI ALLE FATTURE IN PRECEDENZA ONORATE; 6. FINALMENTE, in data 09.06.2011, perviene allo scrivente il CONTO DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO (Fatt.7X04678503) con un credito Union di 41,56 e.: tutto finito? Ma no, TIM trasmette DUE fatture, quelle in oggetto, SENZA TENER CONTO DELLA CHIUSURA DEL CONTRATTO E, QUINDI, DELLO STESSO LORO CONTO DI ‘’CESSAZIONE DEL CONTRATTO,, sopra richiamato, pretendendo e. 143,54 di cui a fatturazione del 12.10.2011 e di 727,20 e del 19.12.2011 (per quest’ultima erano http://www.newsliftletter.it/
Pagina 25
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
stati puntualmente osservati tutti i punti di contestazione dell’irregolare fatturazione, con la lettera di cui al p.4 di questa stessa), non tenuti, ovviamente!, in alcun conto!, non senza peraltro osservare che tali importi sono afferenti, non solo ai servizi mai potuti utilizzare, quanto, anche, a fatturazione comunque post chiusura del rapporto, tuttavia non accostabili temporalmente neppure all’eventuale utilizzazione ante definizione rapporto. Alla luce, e se ne conclude, di quanto analiticamente considerato sulla scorta di fatture, lettere, fax, telefonate che neppure si contano, non si ritiene di aggiungere altro, se non valutare i danni che il sottoscritto per effetto di perdita di tempo, disservizio, importi pagati e non dovuti, omissione del servizio tuttavia egualmente fatturato e di cui rimando alle decisioni dell’AGCOM e del nostro legale. Distinti saluti. Dr. Iginio S.Lentini Legale Rappresentante Presidente Un.i.o.n.
Roma, 14.01.2012 Prot.06/8-il-p
Racc.ta v. mail
A TIM Servizio Clienti Business Cas. Post.333-88900 Crotone E p.c. Credit Management Clienti Business Centro Viale Parco dei Medici,61 00148 Roma Oggetto: rif. B-CO/CE.CM 13682 del 19.12.2011-sollecito di pagamento Perviene alla scrivente, a firma Luigi Mentani che, pertanto, rileviamo ai fini del procedimento legale in corso, la lettera in oggetto, stupefacente solo a rincorrere la numerosa, circostanziata, corrispondenza che ha formato il vistoso contenzioso tra UNION e TIM. Si deve evidenziare quanto non si vorrebbe stigmatizzare di tutta questa sconcertante vicenda: 1. Reclami sottoposti, non esitati nei canonici 30 gg., quindi rimasti orfani di qualsiasi risposta!: 2. Senza citare il quantum di telefonate, presunte assicurazioni di “sistemazione”, essendo stanchevole quanto ormai pleonastico ripeterci, la problematica è rimasta sempre nel limbo, trovando inespressa qualsiasi volontà di accettazione delle ragioni della scrivente Associazione alla quale, essendo confederata a Confindustria, ne esporrà nella prossima riunione del 19 p.v. con l’intento non certo di dare ulteriore clamore a questa spinosa vicenda quanto, invece, ai fini della sperabile conclusione di analisi delle nostre ragioni. Quanto in premessa, rappresenta solo due delle molteplici osservazioni, preliminari di altre considerazioni dei fatti e delle situazioni che vanno avanti oltre lo speranzoso, naturale e umano tempo di sopportazione. Quest’ultima Vostra dimostra, intanto, che non v’è alcuna corrispondenza informativo/comunicazionale tra i Vostri servizi, ovvero tra le persone le quali presumibilmente avvicendatisi nel tempo, non hanno evidentemente trasferito ai successivi, tuttavia non è affare nostro. Senza dilungarci, alleghiamo: a) Lettera racc.ta del 22.07.2011 b) Risposta da Crotone con la quale si fornivano assicurazioni di definizione con il credito a nostro favore. http://www.newsliftletter.it/
Pagina 26
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
Informiamo di quest’ultima Vostra il nostro legale Avv. Pietro De Santis di Roma ai fini dell’aggiornamento della pratica e per valutare se, a questo punto, essendo del tutto nuova la richiesta addirittura di un nostro presunto debito di 727,20 la quale non ha tenuto conto della lettera di cui al punto a) sopra precisato, avvierà la procedura ufficiale giudiziaria a difesa della scrivente. Distinti saluti.
Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. Legale Rappresentante
Roma, 01.08.2011 Corriere Expr. TNT
Racc.ta
Spett. TELECOM ITALIA SpA Direz. Gen.le e Second. C.so Italia, 41 - 00198 Roma
A: Telecom Italia Serv.Cl.Business c/o Centro Servizi Abramo Customer Care SpA – Cas. Post.333 -Crotone Oggetto:
codice cliente 598474 - contratto n.888001149530 ‘’Soluzione Mobile TIM’’- 2^ lettera di motivazioni di richiesta di rifusione di importi pagati e non dovuti, oltre a danni conseguenti.
In relazione alla nostra precedente racc.ta speditavi con corriere TNT il 22/07 u.s., la presente forma aggiuntivi elementi di cui al complessivo indennizzo causato dal disservizio nato sin dal primo giorno di instaurazione del contratto. Pertanto, si motiva e si sottolinea quanto di cui in appresso: 1. Per ben un anno intero, pur onorando i pagamenti - che ‘’correvano’’ senza tenere in alcun conto le numerose lettere le quali segnalavano l’impossibilità di usufruire del servizio a causa della TOTALE ASSENZA DI CAMPO - si è stati quindi costretti ad effettuare le telefonate dal numero fisso; 2. Appare del tutto evidente che quanto di cui al punto 1) ha riguardato: 2/a – telefonate ricevute dal cellulare e da questi solo rilevate del numero ma senza avere la possibilità di rispondere: 2/b – impossibilità di richiamare ‘’quei ‘’ numeri a causa degli stessi motivi di ‘’assenza di campo di ricezione’’ 2/c – avendo UNION rapporti con numerosi enti, ministeri, altre associazioni, oltre che con consumatori e iscritti delle varie direttive europee di prodotto e, nondimeno, per evadere le richieste telefoniche di quesiti anche di non associati, si è stati costretti – per tutto questo tempo – ad effettuare le telefonate ai vari numeri di cellulare attraverso l’apparecchio fisso; 3. Conseguentemente, i costi sopportati dalla segreteria UNION per tale disservizio attengono ai danni morali (immagine) e materiali (tempi aggiuntivi occorrenti alle telefonate ricevute e non esitate, oltre al diverso, maggiore, costo della telefonata effettuata dal numero fisso), pertanto non possono non trovare motivazione, e richiesta, di aggiuntivo risarcimento dei complessivi danni solo parzialmente richieste, a questo punto, con la precedente nostra del 22 luglio 2011. Nel contesto dell’intera problematica, va sottolineato come la Telecom spa: * non solo non ha tenuto conto delle missive trasmesse per denunciare i fatti http://www.newsliftletter.it/
Pagina 27
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
* non solo non è minimamente intervenuta; * non solo non ha fermato i pagamenti di un servizio mai reso ma, anzi!, alla fine, davanti alla disdetta (anticipata SOLO di qualche mese rispetto alla (in)naturale scadenza) evidentemente causata dall’impossibilità di continuare a pagare un contratto solo unilaterale di costi e addebiti vari al sottoscritto fatturati, ha ritenuto tuttavia legittimo di richiedere l’INTERO pagamento dei due apparecchi cellulari, già peraltro ammortizzati di specifici costi inclusi nelle fatture periodiche stesse e che, anch’essi, si contestano formalmente quanto al mancato rispetto del dirittocriterio di reciprocità venuto totalmente a mancare nella circostanza di tale rapporto/contratto. Possibilmente in attesa, si informa comunque che, in assenza di riscontro, il prossimo 24 agosto p.v. ambedue le lettere trasmessevi saranno inoltrate all’AGCOM in una all’instaurazione di azione giudiziaria. Distinti saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
Roma, 22.07.2011 Corriere Expr. TNT
Racc.ta
A : Telecom Italia Serv.Cl.Business c/o Centro Servizi Abramo Customer Care SpA Casella Postale 333 - 88900 CROTONE Oggetto:
Spett. TELECOM ITALIA SpA Direz.Gen.le e Second. C.so Italia, 41 00198 Roma
codice cliente 598474 - contratto n.888001149530 ‘’Soluzione Mobile TIM’’ – tuttora aperta controversia relativa ad importi di fatture nonché ai costi di chiusura del contratto.
Ai fini di un ultimo tentativo di risoluzione della controversia in atto ed ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in una alle procedure emanate in proposito dall’AGCOM (art.84-D.lgs n.259 dell’1.8.2003), si informa correttamente in ordine al complesso e complessivo excursus della quaestio, peraltro in atto dal 20.04.2010 laddove via fax al n.800423131 (c/ricevuta di regolare ricezione n.1546-ore 16.06) informavamo della sottrazione ad opera di ignoti di computer e varie e, tra questi, anche della ‘’chiavetta’’ internet con relativa scheda n,335/1348034 da Voi rilasciata all’atto della sottoscrizione del contratto del 7.10.2009: I FATTI e LORO DIMOSTRAZIONE Premesso che la chiavetta in questione è stata bloccarla da Voi il 19,04.2010, come comprovato da lettera fax di cui sopra trasmessavi il 20.04.2010 unitamente a copia della denuncia ai Carabinieri e a copia della carta di identità del sottoscritto legale rappresentante, si forniscono tutti gli altri elementi documentali e notiziali che, in assenza della sostituzione di tale chiavetta e quindi della richiesta di ottenimento di NUOVA (espressamente richiestavi contestualmente a tale suddetta, complessiva, lettera), avrebbero dovuto essere tenuti in debito conto agli effetti della fatturazione successiva che invece è stata applicata per intero pur in assenza del servizio. (s.v. preliminarmente gli Allegati: 1-2) http://www.newsliftletter.it/
Pagina 28
NewsLiftLetter
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
Da quella data (fax 20.04.2010 sopra citato), malgrado TRE telefonate di sollecito effettuate a cadenza quasi trimestrale al 191 (nel frattempo veniva utilizzata la chiavetta di altro gestore di telefonia mobile), nel corso delle quali si aveva il solito refrain delle operatrici (‘’sarà provveduto’’), nulla accadeva, se non il ‘’regolare’’ invio delle fatture che continuavamo correttamente a pagare malgrado la discrasia di assenza del servizio, pensando che la serietà della Telecom avrebbe riconosciuto alla fine la detrazione delle stesse, una volta accortasi che non disponevamo della piu’ volte richiamata chiavetta! Tuttavia, ancora oggi si rimane stupefatti dell’ultima conversazione telefonica con l’operatrice (riteniamo di Crotone) di oltre 3, se non 4, mesi addietro, alla quale – considerati i costi che comunque venivano addebitati per un servizio impossibilmente utilizzato – comunicavamo (a questo punto!....) la volonta’ DI RINUNCIA del CONTRATTO IN ESSERE, non prima di aver chiesto il costo al quale saremmo andati incontro; risposta : ‘’ IL COSTO SARA’ DI 42 EURO…’’, quindi comunico la mia formale accettazione e lì finisce o, almeno, così credevo!! Infatti: A non conferma dell’asserito della stessa, perviene in questi giorni: a) una prima fattura di ben 606,00 euro (cq2020111000492895 del 23.06.2011 laddove si addebitavano 72,00 euro e, aggiuntivamente, i due apparecchi cellulari nel 2009 uniti alla promozione di ingresso del nuovo contratto, il tutto per un importo di 606,00 e.!. b) non solo, qualche giorno dopo ne perviene altra, 15.06.2011 n. 7x02962018, in data antecedente la suddetta del p.A) relativa al 4 bim.2011 (luglio-agosto 2011) la quale, come se nulla fosse, non tenendo in alcun conto il quantum addebitato per la risoluzione del contratto, ne fa evidentemente continuare gli effetti, a tal punto da richiedere altre 89,60 euro, Francamente, sinceramente, apertis verbis inspiegabile e direi vessatorio! CONCLUSIONI. Per quanto complessivamente spiegato e documentato suffragato da allegati, si contestano – oltre a tali ultime due fatture di cui ai punti a) e b), i seguenti altri importi impropriamente da Voi richiesti e dal sottoscritto peraltro onorati: a) Fatt.7XD6658761 del 15,12,2010 importo pagato € 93,36 b) Fatt. 7X01004118 del 14.02.2011 ‘’ ‘’ 89,60 c) Fatt. 7X05374650 del 25.11.2010 ‘’ ‘’ 245,85 d) Fatt. 7x04371011 del 6,10.2010 ‘’ ‘’ 286,79 Opinabile anche la richiesta di pagamento dell’importo totale della fatt.7x03245639 del 15.06.2010 per un importo di 285,92, in quanto includeva la parte del servizio stesso di cui non si è potuto usufruire per i motivi ampiamente spiegati, tuttavia anch’essa pagata per intero, mentre nulla quaestio per la precedente di e.378,21 (fatt.7x02096120 del 15.04.2010) e delle due altre ancora del 12.02.2010 di 253,77 e 18.12.2009 di ben 340,54.. Infine, crediamo di aver sufficientemente dimostrato fiducia nella Telecom nell’onorare i pagamenti e, in quanto non dovuti, se ne attende la restituzione. Nell’attesa non più rinviabile di tale definizione, informiamo di aver comunicato alla BPM ag.328 di Roma-Eur, di non provvedere ad alcun ulteriore pagamento di Vostre fatture, per la precisione le ultime due C129291119000492895 del 23,06.2011 di 727,20 e 7X02962018 del 15,06,2011 di 89,60 e... Si rimane in urgente attesa di riscontro e, non ricevendone entro 30 gg. dalla presente, il sottoscritto trasmetterà questa stessa all’AGCOM e il proprio legale per l’inevitabile ricorso all’autorità giudiziaria. Si porgono i saluti migliori. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. http://www.newsliftletter.it/
Pagina 29
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
Roma, 20.02.2012
Al GdL Tecnico: Coordin. p.i. G. Castellazzi e componenti p.i. M. Manerba e Ing. S. Sciancalepore al GdL del DPR 462/01 - Coord. p.i. G. Castellazzi e componenti Ing. P. Gentile, p.i. M. Manerba, p.i. A. Bertone e p.c. supplente Ing. S. Sciancalepore e p.c. altri associati Abilitati al Dpr 462/01 e p.c. OO.NN. solo la parte riservata ai ''notificati''
Oggetto: Attività e problematiche aperte del DPR 462. Con la presente, ritengo di dover affrontare due questioni:
la prima, in ordine alle nuove elezioni di rinnovo o conferma delle attuali cariche, sarà affrontata e risolta nel corso della 1^ assemblea annuale 2012 che avrà luogo quest'anno in aprile p.v. in località ancora da decidere ; l'altra rileva invece di altri due aspetti. Che chiarisco:
1. premesso che Sergio Sciancalepore ha prodotto, presentato e spiegato l'ottimo suo lavoro, in ordine alle possibilità di ampliamento operativo dell'oggi limitato 462, nel corso dell'ultima assemblea di Torino, tuttavia senza che il Correggia-Ministero approvasse le proposte, occorrerebbe che si insista, questa volta attraverso una rimodulazione/semplificazione dell'ampiezza propostale, ovvero su quanto i verificatori stessi potrebbero svolgere (penso al risparmio energetico, al Dpr 462 attuato nelle abitazioni private su loro richiesta volontaria, al condizionamento dell'aria negli uffici e nelle abitazioni che nessuno controlla, e altro ancora (basti pensare alle leggi esistenti che non vengono applicate...) 2. si era rimasti d'accordo con Correggia che avremmo organizzato un corso refresher di 462, esplicato a ''largo raggio'',quindi interessando aree contigue della esclusiva specificità (mi pare fosse affidato a Sergio Sciancalepore per la parte generale) e, ciò, non solo per dimostrare l'assolvimento dell'obbligo annuale di aggiornamento professionale dei verificatori che l'OA, come è noto, dovrà allegare ''quel'' giorno di richiesta del rinnovo dell'autorizzazione, quanto, peraltro, in relazione al maggiore/migliore ausilio di cultura che potrebbe riguardare aree finora non toccate o sfiorate (Atex e dintorni, aggiornamento normativo, etc.) PARTE RISERVATA ALLA CONOSCENZA DEI ''NOTIFICATI'' ma p.c. anche agli ''ABILITATI''. Parimenti, e se ne conclude, in relazione al rinnovo delle cariche dei GdL, queste riguarderanno, ovviamente, anche quelle di Dpr 162/99, di D.lgs 17/2010, dei componenti della Commiss. Tecnica, del Collegio dei Probiviri, della conferma o sostituzione del nostro rappresentante a Bruxelles, mentre, per la commiss. Uni ascensori e montacarichi, si è già provveduto, assegnando tale compito all'Ing. Cucchiararo che ha sostituito pertanto l'Ing. Roccati. Nell'assemblea prossima, di cui attendiamo eventuali proposte di inclusione nell'OdG , sarà peraltro definito il nuovo assetto della segreteria Union, assegnando a ciascuna delle due (part-time antimeridiano http://www.newsliftletter.it/
Pagina 30
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
9-13.00 più un'ora al pomeriggio a Linda Baranciuc e nuovo part-time di altra, quindi dalle 13.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, salvo convegni, assemblee, partecipaz. a Mecspe-Parma e Lift Milano, riunioni ministeriali che imporranno viaggi, trasferte e giorni/orari non canonici. Rimango in attesa delle Vostre eventuali considerazioni e porgo cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. p.s. Prego la segreteria-Linda nel predisporre la cartellina provvisoria della pross. Assemblea, di INCLUDERE GLI ARGOMENTI DI CUI ALLA PRESENTE.
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 31
NewsLiftLetter
Roma, 06.02.2012
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
Agli associati Notificati e p.c. Iscritti Abilitati - ll.ss.
OGGETTO: RICORSO TAR TARIFFE MSE Vi informo di quanto segue: - all'udienza del 27 gennaio u.s., la discussione del ricorso è stata rinviata al 22 marzo (tutto sommato, considerando gli abissali tempi della giustizia italiana, ci è andata bene!) Comunque, dalle dichiarazioni rese in udienza dall'avvocato dello Stato, è risultato che il MSE ritiene ancora valida la nota di tale Ministero del 16.02.2006 (quella richiamata dall'allora dr. Bianchi dell'11.05.2007) con cui si comunicava a Union e agli OONN – da parte dell'Ing. Goti Dirett. Gen.le – DI NON PAGARE LE SOMME DI CUI AL DM 13.02.2004. Se ciò risulterà confermato dalla documentazione che il Ministero dovrà depositare nei prossimi giorni, potrebbero riscontrarsi i presupposti per la cessazione della materia del contendere, convenendo al Ministero stesso di estinguere il processo SENZA NECESSITA' di tenere la prossima udienza. Peraltro, sentendo ieri il Dr. Magliacane – che a quel tempo come è noto dirigeva la parte specifica del già Ispettorato Tecnico e che oggi è nostro consulente – egli conferma il fatto positivo (validità della nota 16.02.2006), che però sembra in contraddizione con il disposto del dpr 214/2010 che, come è noto – senza tener conto della sentenza del Consiglio di Stato che aveva dato ragione a Union, aveva reintrodotto le tariffe stesse – e, perché si possa "ritenere venuta meno la materia del contendere, è necessario che il Ministero attuale, dopo aver emanato, ora per allora, il Dpr di annullamento delle tariffe del 13.02.2004, rendesse, con un provvedimento ad hoc, una interpretazione autentica del dpr 214, escludendo pertanto che quanto disposto a proposito delle tariffe, preveda l'obbligo attuale del pagamento, tutto ciò comportando che tale obbligo sia rinviato alla emanazione di un nuovo decreto in materia di tariffe, in linea ed alla luce del parere del Consiglio di Stato emesso a suo tempo. Si inviano cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 32
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
Rome, 23.01.2012
c.a.
Mr. BEINVEGNANT – Brussels Technical secretariat European Co-ordination of Notified Bodies for Machinery (Horizontal Committee)
Oggetto: riferimento alle problematiche della riunione del 13/09/2011 – Bruxelles. Egregio Sig. Beinvegnant, mi scuso – intanto – per il ritardo di cui a questa risposta. Mi riferisco alle informazioni avute dal nostro rappresentante presente a Bruxelles all'ultima riunione del 13/12/2011, di cui al relativo verbale ed a proposito, pertanto, della situazione degli Organismi Notificati non inseriti su CIRCA BC. Per quanto riguarda le mie possibilità e nella qualità di presidente dell'UNION – Unione Italiana Organismi Notificati, già accreditata peraltro a Bruxelles all'ex EOTC, sano disponibile ad occuparmi della questione, accettando la proposta di porre l'associazione quale intermediaria nazionale presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Dip.to Impresa ed Internazionalizzazione – Direz. Gen.le Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa tecnica – Div. XIV, rivolgendomi direttamente al Direttore Generale Dott. G. Vecchio, il tutto per colmare la grave lacuna esistente, promuovendo quindi la registrazione sul portale stesso. Non potrei ovviamente porre la problematica a soluzione senza il necessario, preventivo incarico da Lei trasmessomi che, pertanto, attenderei. Voglia gradire gli auguri di una buona prosecuzione di nuovo anno insieme con i sinceri sensi della mia stima ed a cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 33
NewsLiftLetter
Roma, 15.01.2012
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
Agli ASSOCIATI INTERESSATI AL CONSORZIO
Oggetto: puntualizzazioni e chiarimenti sull’eventuale costituzione dell’ipotizzato Consorzio. Premessa. La presente è doverosa per chiarire quanto, ritengo, sia stato ottimisticamente interpretato, complice – forse – l’erronea affermazione del sottoscritto (discendente da una frettolosa lettura del documento ultimo, diverso da quello presentato a Torino dall’Ing. Alvino, a qualcuno trasferita sulla….botte piena e la moglie…….la quale avrebbe dovuto permettere il mantenimento della propria identità in una alla notifica/accreditamento da assegnare al Consorzio. Pertanto, prima di organizzare una riunione – che sarebbe apparsa definitoria – ho sentito doveroso il bisogno di ritornare sull’argomento. Iniziamo dall’…..inizio. Il “Consorzio” è, intanto, obbligato al rispetto degli artt. 2602-2620 c.c., quindi non e possibile “costruirne” uno “su misura”, posto che non rispettasse i suddetti artt. Tralasciamo le ovvietà e vediamo pertanto gli aspetti più salienti che devono essere conosciuti. Il contratto di specie è quello di costituire una organizzazione comune tra i “consorziati” per condividere servizi (nel nostro caso) che sarebbero meglio ottimizzati, in quanto difficilmente presenti in eguale misura in un singolo soggetto. Sgombriamo il dubbio sull’autonomia: i consorziati restano autonomi dal punto di vista economico e giuridico (pertanto, “se” per “mantenimento della propria identità” , ci si riferisce a questo,solo, specifico aspetto, nessun problema. Tuttavia, i consorziati sono pedissequamente tenuti al rispetto di cui al contratto consortile (s.v. riferimento al c.c.) Atteso che ove il “SalvaItalia” avesse mantenuto (da verificare..) le agevolazioni finanziarie e fiscali riservate proprio alle piccole Imprese che si vogliono consorziare, va detto che questo contratto (una possibile ‘’srl’’) ..viene applicato in tutti i settori imprenditoriali. Ritornando ad uno dei vincoli imposti, ad es., dall’art.2602 c.c., ne cito la definizione: “Il consorzio è un contratto con cui più imprenditori costituiscono un’organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Quale l’utilità (questa spiegazione serve anche a capire il “come” ed il “quanto” di ciò che rimane all’interno della propria azienda e di ciò che invece è il Consorzio a dover provvedere…) Ad es., gestire in modo integrato alcune attività, specie quelle complesse ed onerose(pensiamo agli appalti, all’acquisto di beni, etc.), tuttavia, l’attività deve essere puramente strumentale rispetto a quella oggi svolta da noi singoli consorziati: però tutto ciò NON SIGNIFICA CHE IL CONSORZIO NON POSSA AGIRE IN MODO AUTONOMO O SVOLGERE ATTIVITA’ COMMERCIALI (che se condotte in porto da uno solo, si riversano tuttavia a favore e nell’interesse di TUTTI QUANTI). E, allora, cosa aggiunge il richiamato art.2602 cc? Dice che l’atto costitutivo CONSENTE AI MEMBRI DI CONSERVARE LA PROPRIA AUTONOMIA, NON SOLO SOTTO L’ASPETTO ECONOMICO E FINANZIARIO, MA – A N C H E – SOTTO IL PROFILO OPERATIVO. Quanto al “nostro” Consorzio di Servizi, questi possono essere gestiti in quanto esclusivamente quali “servizi pubblici”, privi di rilevanza industriale. Tralasciando la sequela delle attività che può svolgere il Consorzio perché ciò che ci interessa è sapere se le verifiche possiamo continuarle ad eseguire autonomamente http://www.newsliftletter.it/
Pagina 34
NewsLiftLetter
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
(seppure convogliate nel “calderone” cumulativo centrale della sede del Consorzio), sarà bene accennare alla classificazione dei Consorzi per meglio addentrarci nella possibile chiarezza di comprensione: CONSORZIO ORIZZONTALE L’“orizzontale” è particolarmente indicato per le piccole imprese, ad es: : per fare fronte comune contro le grandi imprese che dominano il mercato. Ovviamo alla spiegazione del Consorzio Verticale perché non essenziale del nostro caso. Soffermandoci,sul CONSORZIO DI SERVIZI (attività di supporto, assistenza tecnica e di consulenza, etc) a favore dei Consorziati), è da chiarire che delle due tipologie, si è obbligati a scegliere quello con attività esterna, in quanto quello “interno” non possiede personalità giuridica (…non sarebbe accettato dal MSE) Vediamo in cosa consiste. - L’attività e finalizzata all’esercizio di una impresa (sia pure senza fini di lucro) e riguarda direttamente i terzi; - Verso questi ultimi, il Consorzio assume obbligazioni: O in nome e per conto dei consorziati O in nome proprio ma sempre per conto dei consorziati (una di queste obbligazioni è quella dell’esecuzione di contratti……) Attenzione a questo passaggio: le attività dei consorziati vengono integrate gestendo in comune una o più fasi dei cicli produttivi di ciascuno. Per “ciclo produttivo, si intende ogni singola frazione del processo del servizio (nel nostro caso…) che costituisce, insieme con le altre, la specifica attività degli OONN/OOAA consorziati (fornitura di servizi tecnici), pertanto è possibile che i consorziati si riservino, in esclusiva (e non più in comune con gli altri), almeno UNA FASE DEL SUDDETTO CICLO (potrebbe essere, ad es., l’esecuzione diretta attraverso i propri verificatori delle verifiche di proprietà dell’ON/OA, tuttavia non più controllati/e dal proprio direttore tecnico, bensì da un altro, assunto dal Consorzio, il quale provvede per tutti/e. Pertanto, questa tipologia di “consorzio esterno” (da iscrivere obbligatoriamente al Registro delle Imprese) gode di una certa autonomia ma, svolgendo la propria attività direttamente con i terzi, è obbligato nei loro confronti (funge da intermediario tra consorziati e i terzi suddetti), essendo dotato – come abbiamo prima detto – di una (relativa) autonomia decisionale. Esiste, infine, la possibilità delle società consortili di cui ovviamo a parlarne, non attanagliandosi – a mio avviso – alla nostra realtà. CONCLUSIONI Per essere certo che: 1. Ogni consorziato possa acquisire la “fase del ciclo” di esecuzione diretta delle verifiche (questo è il punto che viene incontro ai desiderata espressi, consentendo pertanto di continuare la propria attività attraverso la prosecuzione di esistenza dell’Organismo, ove lavorano – possibilmente – i propri familiari i quali potranno proseguire – seppure in forma ridotta – il loro lavoro attuale oltre a quello ex novo acquisito) 2. Il Consorziato, tuttavia, non potrà (?) fatturare, se non attraverso il Consorzio al quale, pertanto, sarà affidato il compito amministrativo e/o di incasso delle fatture; 3. Il Consorziato potrà mantenere il proprio logo e denominazione sociale ma solo nell’ambito del logo e denominazione sociale del Consorzio (ad es.: “CONSORZIO ITALIANO ORGANISMI – C.I.O srl – di cui alle seguenti Imprese/enti consorziate: - X……………………… - Y…………………………. - Z……………………………. - W……………………………….. - K……………………………………. - J……………………………………….. Ovviamente l’ON/OA, potrà mantenere la sua identità societaria per proprio conto (attività escluse da quelle del Consorzio), chiarendo però che la fase successiva alla verifica periodica -straordinaria (alias: verbale) riporterà solo la denominazione del Consorzio, essendo del tutto evidente la pregnanza di fatturazione (ove l’ON non potesse anch’essa effettuarla…) http://www.newsliftletter.it/
Pagina 35
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
Rimandiamo,pertanto, quanto alla definitiva risposta, al nostro legale Avv. De Santis al quale raccomanderò l’urgenza dell’esito, trasmettendogli questa stessa, contestualmente all’invio a Voi. Successivamente, sarete informati della data e sede della comunque riunione di cui alle decisioni finali di costituzione, o meno, dell’ipotizzato Consorzio. Cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. n.b Ho evitato di intrattenervi sulle regole generali applicabili a tale Consorzio, le quali dovranno trovare giusta chiarificazione ma solo dopo aver compreso “quei” punti nodali (1.2.3) di cui sopra.
Roma, 01.01.2012
e-mail
Spett.le UNI c/a Sig. F. Galbiati Via Sannio 2 20137 MILANO MI E p.c.
Ing. L. Cucchiararo
Oggetto: comunicazione di sostituzione dell’Ing. Luciano Roccati. In relazione all’attuale rappresentante UNION in seno alla Commissione UNI Ascensori, si comunica con la presente la sua sostituzione con l’Ing. Luigi CUCCHIARARO a partire dalla data della presente. Si trasmettono gli indispensabili dati di recapito: CUCCHIARARO Luigi nato a XXXXXX il XXXXXXX, residente a XXXXX in Via XXXXXXX tel. cell. XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXX Cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 36
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
Roma, 04.03.2012
e-mail
AGLI ISCRITTI – ll.ss.
Oggetto: prima Assemblea UNION 2012. Vi pre-informiamo che la prossima, prima. assemblea avrà luogo nei gg. 27 e 28 aprile p.v. in località da definire, presumibilmente nel Gargano-Puglia. Seguirà per tempo l'OdG per il quale ricordiamo che ciascun iscritto potrà inserire un argomentointervento di interesse. Parimenti, gli altri interventi di consulenti, invitati, Ministeri. Cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
p.s.
Ai fini del pagamento della quota associativa, l'iscritto sarà ammesso, una volta accertato il versamento di almeno il 50% dell'importo dovuto per l'anno in corso, derogando eccezionalmente dall'imposizione, come da statuto, della sua totalità che comunque dovrà pervenire entro il mese di maggio 2012.
e p.c. Ing. V. Correggia – Ing. M. Candreva – Ing. M. Alvino – Dott. G. Magliacane – Ing. R. Cianotti – Ing. G. Varisco – Dott. V. Iacuzio – Dott. Trifiletti – Sig. G. Recchia – Presidenza Con.p.i.a.i. – Presidenza Inail – Coord. Stato-Regioni – e altri.
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 37
NewsLiftLetter
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
From: Varisco Giovanni Sent: Friday, February 17, 2012 12:35 PM To:
[email protected] Subject: Guide saldate. Caro Iginio, la presenza di guide saldate è un fatto poco frequente o addirittura insolito se consideriamo i danni che possono essere provocati da eventi sismici a una struttura così rigida. Le tue considerazioni sono esatte e ritengo che anche l’installatore dell’ascensore debba essere certificato secondo ISO 3834. In aggiunta esiste anche il problema della tracciabilità dei materiali utilizzati. Il responsabile del cantiere ha 30 giorni dall'arrivo in cantiere del materiale che andrebbe immagazzinato in un’area separata, per condurre i controlli che rendano evidente l'origine del materiale e quindi la tracciabilità dello stesso sia come provenienza che come destinazione (la destinazione può essere il manufatto finito, come nel caso del tuo interlocutore). Per capirci, tutti i singoli componenti devono essere riconoscibili con la stampigliatura indelebile di un codice e, in aggiunta, si deve apporre una targhetta di riconoscimento che riporta i dati dell’installatore. Non mi soffermo troppo sulla gestione dei certificati di colata provenienti dal fornitore dell'acciaio, sulle prove chimiche e meccaniche per controllare periodicamente la veridicità di detti certificati, sui provini del materiale usato affinché il "Collaudatore" possa a suo piacimento effettuare prove di controllo. ISO EN 3834: la qualifica del processo di saldatura, la qualifica dei saldatori, e l'esistenza della cosiddetta "welding map" che consenta di riscontrare sul manufatto quali saldature sono state controllate e con quali criteri, sono egualmente condizioni necessarie. Questo perchè in genere l'ingegnere che esegue i calcoli suppone, anche perchè è difficile fare diversamente, che la saldatura sia tale da aver ripristinato le caratteristiche di base del materiale utilizzato. Occorre poi un supervisore qualificato che controlli processi e procedure perchè anche il filo ed il gas devono provenire da fornitori qualificati in grado di garantire uno standard di fornitura. E’ inoltre necessario un sistema di archiviazione che consente, in caso di incidente, di recuperare le informazioni utili a dimostrare che il processo di produzione del manufatto è stato realizzato nel rispetto dei dettami delle NTC 2008. Perché non adottano guide tradizionali? Un abbraccio. Giovanni
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 38
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
Sintesi decisioni Riunioni Commissione ASCENSORI c/o UNI del 19 e 31 gennaio 2012
Il giorno 19 gennaio si riunisce il GL9 “Revisione delle norme UNI 10411-1&2”, per completare gli ultimi aggiustamenti alla norma UNI 10411-1 relativa alle modifiche degli ascensori elettrici preesistenti. La nuova norma conterrà anche i riferimenti e risulterà allineata alle norme UNI EN 81-21, 81-70, 81-80 e ad altre norme specifiche in vigore. Nella riunione plenaria del 31 gennaio verrà approvata, dopodiché si passerà ai lavori di modifica della UNI 10411-2 relativi agli ascensori oleodinamici. Il giorno 31 gennaio si riunisce, presso la sede dell’UNI, la Commissione Ascensori plenaria. I principali punti discussi nella riunione risultano i seguenti: -
Si approvano all’unanimità i resoconti delle precedenti riunioni del 11 e 29 novembre 2011
-
Il Presidente Tattoli propone l’istituzione di nuovi GdL su nuovi argomenti spesso in contrasto e/o commistione con altre Commissioni quali gli ascensori da cantiere, le piattaforme e gli ascensori “pubblici”. Il Segretario Miccichè riferirà all’UNI e vedrà le possibilità in proposito.
-
Si passa poi al rinnovo della carica di Presidente della Commissione Ascensori. L’attuale Presidente Tattoli esce dalla sala, dopo aver incaricato Corradini di sostituirlo. Vista la mancanza di altre candidature e l’assenza di espressioni negative nei confronti dell’attuale Presidente Tattoli, si approva all’unanimità la sua ricandidatura a Presidente.
-
Faletto relaziona la Commissione sulle novità in campo CEN e ISO. In particolare, circa le norme sulla classificazione degli ascensori sul risparmio energetico, sembra che l’orientamento sia quello di separare le prestazioni dell’ascensore da quelle dell’edificio. E’ comunque al lavoro uno nostro Gdl che presto ci relazionerà in proposito.
-
Corradini illustra le principali novità di introdotte nella modifica della norma UNI 10411-1, allineata con alcune altre norme in vigore (es. UNI EN 81-21) e comunica che il GdL9, salvo controindicazioni, andrà avanti nella prossima riunione del 29/2 a rivedere la UNI 10411-2, relativa agli ascensori oleodinamici.
-
Si discute infine di alcuni pareri del GL7 ed in particolare di un quesito relativo all’emendamento A3. Faletto spiega come va visto il problema secondo le norme europee, ma la discussione diventa molto animata a causa di punti di vista non del tutto uniformi sul problema della “certificazione” dei dispositivi di sicurezza e sul monitoraggio dei “circuiti di sicurezza”. Vista la difficoltà di addivenire in tempi brevi ad una risposta concordata sul quesito, si chiede a tutti di approfondire il problema e di rimandare la decisione alla prossima riunione del 16 marzo 2012.
Ing. Luciano Roccati Rappresentante UNION in seno alla Commissione UNI Ascensori
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 39
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
CONVOCAZIONE RIUNIONE
Ns. Rif. - Sigla
BTTO U36 - RB
01 Marzo 2012
Milano,
Ai Signori
GL U360005 “Linea guida applicativa per l’esecuzione dei controlli su apparecchi di sollevamento e relativi accessori”
Membri del
Egregi Sig.ri Su richiesta del Presidente, ing. Roberto CIANOTTI, ci pregiamo invitarVi alla riunione che il GL U360005 dell’UNI terrà:
Luogo
Data
Ora
UNI
Milano, Via Sannio 2
13 Aprile 2012
10.00 inizio riunione
12.30 fine riunione prevista
con l’Ordine del Giorno di seguito elencato.
ORDINE DEL GIORNO 1.
Apertura riunione e controllo presenze
2.
Approvazione dell'Ordine del Giorno (O.d.G)
3.
Definizione del programma di lavoro del GL U360005
4.
Costituzione dei sottogruppi di lavoro
5.
Assegnazione dei compiti di lavoro
6.
Varie ed eventuali
7.
Data e luogo della prossima riunione Confidando nel Vostro cortesemente intervento, ringraziamo anticipatamente e porgiamo i nostri migliori saluti. Il Funzionario Tecnico (Emilio TREMOLADA)
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 40
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
CONVOCAZIONE RIUNIONE
Ns. Rif. - Sigla
BTTO U36 - RB
01 Marzo 2012
Milano,
Ai Signori
Commissione “APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E RELATIVI ACCESSORI”
Membri del
Egregi Sig.ri Su richiesta del Presidente, ing. Roberto CIANOTTI, ci pregiamo invitarVi alla riunione che la commissione “Apparecchi di sollevamento e relativi accessori” dell’UNI terrà:
Luogo
Data
Ora
Milano, Via Sannio 2
UNI
13 Aprile 2012
13.30 inizio riunione
16.30 fine riunione prevista
con l’Ordine del Giorno di seguito elencato.
ORDINE DEL GIORNO 8. 9.
Approvazione dell'Ordine del Giorno (O.d.G) Approvazione del resoconto provvisorio della precedente riunione del 02 Novembre 2012
10. Comunicazioni del Presidente e/o della segreteria 3.1 Comunicazioni dalla segreteria sullo stato di applicazione delle decisioni prese nella riunione precedente 3.2 GL U360004 e GL U360005 3.3 Partecipazione italiana alle assemblee plenarie CEN TC 147 e ISO TC 96 3.4 Stato recepimento norme EN CEN/TC 147 - CEN/TC 98 – CEN/TC 168 3.5 Partecipazione esperti italiani ai lavori di revisione EN 13001 Cranes – General
design 3.6 Adozione norme ISO/TC 96 – ISO/TC 214 ISO TC 111 (risoluzione 25 CCT) http://www.newsliftletter.it/
Pagina 41
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter 11.
Relazioni dei coordinatori dei GL sullo stato di avanzamento dei lavori CEN/ISO
4.1
Ing.Pagano – Relazione apparecchi di sollevamento e accessori
4.2 Ing. Maitilasso – Relazione Gruppi di lavoro CEN TC 168 e ISO TC 111 4.3
Ing.Palmieri – Relazione piattaforme elevabili. Riunione CEN/TC 98/WG1
12. VOTO ai documenti CEN in scadenza 13. VOTO ai documenti ISO in scadenza 14. Varie ed eventuali 15. Data e luogo della prossima riunione Confidando nel Vostro cortesemente intervento, ringraziamo anticipatamente e porgiamo i nostri migliori saluti.
Il Funzionario Tecnico (Emilio TREMOLADA)
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 42
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
CONVOCAZIONE RIUNIONE
Ns. Rif. - Sigla
13 febbraio 2012
Milano,
U85000900
Organo Tecnico
Luogo
“REVISIONE DELLA UNI 10411”
UNI
Data
29 febbraio 2012
Ora
9.30 inizio riunione
Milano, Via Sannio 2
13.00 fine riunione prevista
ORDINE DEL GIORNO 1. Apertura dei lavori 2. Approvazione dell'ordine del giorno 3. Approvazione del resoconto della riunione precedente tenuta il 19 gennaio 2012 (documento UNIONE DZI10032) 4. Progetto U85000451 "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti" (Revisione della UNI 10411- 1:2008) – esame del progetto di norma (il testo è disponibile in allegato al resoconto della riunione precedente) 5. Progetto U85000452 "Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti" (Revisione della UNI 10411-2:2008) – esame del progetto di norma 6. Varie ed eventuali
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 43
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
CONVOCAZIONE RIUNIONE
Ns. Rif. - Sigla
27 dicembre 2011
Milano,
U850009 “REVISIONE DELLA UNI 10411”
Organo Tecnico
Luogo
UNI
Data
19 gennaio 2012
Ora
9.30 inizio riunione
Milano, Via Sannio 2
13.00 fine riunione prevista
ORDINE DEL GIORNO 1. Apertura dei lavori 2. Approvazione dell'ordine del giorno 3. Approvazione del resoconto della riunione precedente tenuta il 29 novembre 2011 (documento UNIONE DZI10028) 4. Presentazione delle novità procedurali e degli strumenti relativi all’attività normativa 5. Progetto U85000451 "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti" (Revisione della UNI 10411- 1:2008) – esame del progetto di norma (il testo è disponibile in allegato al resoconto della riunione precedente) 6. Progetto U85000452 "Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti" (Revisione della UNI 10411-2:2008) – esame del progetto di norma 7. Varie ed eventuali
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 44
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
CONVOCAZIONE RIUNIONE
Ns. Rif. - Sigla
27 dicembre 2011
Milano,
U85000000 “Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari”
Organo Tecnico
Luogo
Milano, Via Sannio 2
UNI
Data
31 gennaio 2012
Ora
9.30 inizio riunione
13.00 fine riunione prevista
ORDINE DEL GIORNO 1. Apertura dei lavori 2. Approvazione dell'ordine del giorno 3. Approvazione dei resoconti delle riunioni tenute il 11 novembre 2011 e 29 novembre 2011 4. Comunicazioni della Segreteria – Presentazione delle novità procedurali e degli strumenti relativi all’attività normativa 5. Comunicazioni del Presidente 6. Esame di nuovi o potenziali argomenti normativi, sulla base di riscontrate esigenze del mercato 7. Rinnovo della carica di Presidente di Commissione (eventuali candidature devono essere trasmesse alla Segreteria UNI – entro il 20 gennaio 2012) 8. Attività di interfacciamento al CEN e recepimento di norme EN 8.1.
prEN 12016 "Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Immunity" – definizione della posizione italiana (documento UNIONE BFN10744; scadenza CEN 2012-04-10; scadenza UNI 201202-20)
9. Attività di interfacciamento all’ISO ed eventuale adozione di norme ISO 9.1.
Revisione sistematica norme ISO: ISO 4190-2:2001
"Lift installation -- Part 2: Class IV lifts"
ISO 4190-6:1984 "Lifts and service lifts (USA : elevators and dumbwaiters) – Part 6: Passenger lifts to be installed in residential buildings -- Planning and selection definizione della posizione italiana (documento UNIONE BFN10734; scadenza ISO 2012-03-15; scadenza UNI 2012-01-15) 10. Relazione dei Coordinatori sull’attività svolta dagli Organi Tecnici dipendenti
11. Varie ed eventuali http://www.newsliftletter.it/
Pagina 45
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
CONVOCAZIONE RIUNIONE
Ns. Rif. - Sigla
27 dicembre 2011
Milano,
U850009 “REVISIONE DELLA UNI 10411”
Organo Tecnico
Luogo
UNI
Data
19 gennaio 2012
Ora
9.30 inizio riunione
Milano, Via Sannio 2
13.00 fine riunione prevista
ORDINE DEL GIORNO 8. Apertura dei lavori 9. Approvazione dell'ordine del giorno 10. Approvazione del resoconto della riunione precedente tenuta il 29 novembre 2011 (documento UNIONE DZI10028) 11. Presentazione delle novità procedurali e degli strumenti relativi all’attività normativa 12. Progetto U85000451 "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti" (Revisione della UNI 10411- 1:2008) – esame del progetto di norma (il testo è disponibile in allegato al resoconto della riunione precedente) 13. Progetto U85000452 "Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti" (Revisione della UNI 10411-2:2008) – esame del progetto di norma 14. Varie ed eventuali
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 46
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
RESOCONTO RIUNIONE
Ns. Rif. - Sigla
19 gennaio 2012
Milano,
U850009 “REVISIONE DELLA UNI 10411”
Organo Tecnico
Luogo
Milano, Via Sannio 2
UNI
Data
19 gennaio 2012
Ora
9.30 inizio riunione
13.00 fine riunione prevista
ORDINE DEL GIORNO 1. Apertura dei lavori 2.
Approvazione dell'ordine del giorno
3. Approvazione del resoconto della riunione precedente tenuta il 29 novembre 2011 (documento UNIONE DZI10028) 4. Presentazione delle novità procedurali e degli strumenti relativi all’attività normativa 5. Progetto U85000451 "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti" (Revisione della UNI 10411- 1:2008) – esame del progetto di norma (il testo è disponibile in allegato al resoconto della riunione precedente) 6. Progetto U85000452 "Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti" (Revisione della UNI 10411-2:2008) – esame del progetto di norma 7. Varie ed eventuali 1.
PRESENTI Andreani Barbieri Belletti Capra Ciborra Coretti Corradini De Nicolò Di Lillo Marinoni Miccichè Roccati Scaldaferri Stablum Tattoli
Giuseppe Massimo Carlo Ovidio Bruno Maurizio Roberto Giuseppe Nicola Alberto Giovanni Luciano Luca Paolo Paolo
ICOVER TECHNOLIFT IGV GROUP ELEVATORI ANICA S.E.B. ANACAM CNA INSTALLAZIONE IMPIANTI OSAR NEULIFT UNI UNION SCHINDLER RINA SERVICES INAIL – ex ISPESL
HANNO COMUNICATO DI NON POTER INTERVENIRE Varisco
http://www.newsliftletter.it/
Giovanni
KONE
Pagina 47
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter LISTA PRESENZE (vedere Allegato A del presente resoconto) DECISIONI N° 1.
dell’O.d.G. Il Gruppo di Lavoro approva l'ordine del giorno senza modifiche.
Punto 2
La decisione è presa all'unanimità. N° 2.
Punto 3 dell’O.d.G. Il Gruppo di Lavoro approva senza modifiche il resoconto della riunione precedente tenuta il 29 novembre 2011 (doc. UNIONE DZI10028). La decisione è presa all'unanimità.
RELAZIONE SINTETICA
Punto 1. dell’O.d.G. Roberto Corradini, Coordinatore dell'U850009 "Revisione della UNI 10411", apre la seduta dando il benvenuto ai convenuti. Punto 2. dell’O.d.G. Roberto Corradini chiede ai presenti se hanno proposte in merito all'ordine del giorno. I presenti prendono la seguente decisione. Vedere Decisione N. 1. Punto 3. dell’O.d.G. Giovanni Miccichè informa i presenti che il resoconto è stato reso disponibile in UNIONE come documento DZI10028 in discussione fino al 18 gennaio 2012. Roberto Corradini chiede ai presenti se hanno commenti sul resoconto in oggetto. I presenti prendono la seguente decisione. Vedere Decisione N. 2. Punto 4. dell’O.d.G. Giovanni Miccichè informa che, dall'ultima riunione del gruppo di lavoro, non ci sono novità da presentare. I presenti prendono atto. Punto 5. dell’O.d.G. Giovanni Miccichè ricorda i presenti di aver ricevuto da Roberto Corradini una versione aggiornata del documento in discussione e di averlo reso disponibile in UNIONE come documento DZI10030. Tramite l'ausilio di uno schermo, i presenti esaminano le modifiche inserite nel testo del progetto. Le osservazioni, sulle quali c’è l’accordo dei presenti, sono inserite direttamente nel testo a cura della Segreteria.
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 48
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
I presenti concordano di rimandare alla prossima riunione la lettura del documento, per allinearlo all'emendamento A3 delle UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2 e alla UNI EN 81-70. I presenti chiedono alla Segreteria di rendere disponibile in UNIONE, unitamente al resoconto, l'ultima versione del documento (vedere Allegato B del presente resoconto). Punto 6. dell’O.d.G. Il presente punto è rinviato alla prossima riunione. Punto 7 dell’O.d.G. Prossima riunione I presenti concordano di tenere la prossima riunione il 29 febbraio 2012. L’O.d.G., la data e l’ora saranno, in ogni caso, confermati tramite l’invio della regolare convocazione.
Chiusura dei lavori Non avendo i presenti ulteriori argomenti da trattare, Roberto Corradini ringrazia gli intervenuti per la collaborazione prestata e dichiara sciolta la seduta.
DOCUMENTI ALLEGATI AL RESOCONTO RIUNIONE All. A Lista presenze All. B Progetto U85000451 "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti" (Revisione della UNI 10411-1:2008) – versione del 19 gennaio 2012
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 49
NewsLiftLetter
http://www.newsliftletter.it/
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
Pagina 50
NewsLiftLetter
http://www.newsliftletter.it/
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
Pagina 51
NewsLiftLetter
http://www.newsliftletter.it/
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
Pagina 52
NewsLiftLetter
http://www.newsliftletter.it/
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
Pagina 53
NewsLiftLetter
http://www.newsliftletter.it/
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
Pagina 54
NewsLiftLetter
http://www.newsliftletter.it/
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
Pagina 55
NewsLiftLetter
http://www.newsliftletter.it/
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
Pagina 56
NewsLiftLetter
http://www.newsliftletter.it/
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
Pagina 57
NewsLiftLetter
http://www.newsliftletter.it/
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
Pagina 58
NewsLiftLetter
http://www.newsliftletter.it/
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
Pagina 59
NewsLiftLetter
http://www.newsliftletter.it/
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
Pagina 60
NewsLiftLetter
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
From: PRESS LIFT Sent: Friday, March 09, 2012 4:07 PM To:
[email protected] Subject: A Novembre 2012 Lift a Milano, capitale dell'ascensorismo europeo
Gentile Collega, ti invio in allegato il nuovo comunicato stampa relativo alla prossima edizione di Lift, Esposizione Biennale internazionale di ascensori, componenti, accessori, stampa professionale e servizi, che si terrà a Fiera Milano dal 7 al 9 novembre 2012. In una panorama che vede l'Italia uno dei paesi chiave dell'industria ascensoristica mondiale e Milano capitale dell'ascensorismo europeo, Lift si configura come evento strategico per il settore del trasporto verticale e rappresentativo di un mercato d’eccellenza a livello mondiale. Con l’augurio che tu possa darne informazione ai tuoi lettori, resto a tua disposizione per ogni eventuale approfondimento o richiesta di informazioni. Mariagrazia Scoppio Ufficio Stampa BU Technology
Fiera Milano SpA
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 61
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
STAMPA PRESS
COMUNICATO STAMPA IN UN’ITALIA CHE SI CONFERMA PAESE CHIAVE DELL’INDUSTRIA DEL TRASPORTO VERTICALE MONDIALE, LIFT 2012 SI PREPARA A TORNARE A MILANO, CAPITALE DELL’ASCENSORISMO EUROPEO. Milano, 9 marzo 2012. Lift, la biennale internazionale del trasporto verticale nata nel 1994, si prepara alla sua 10° edizione, che si svolgerà dal 7 al 9 Novembre 2012 nell’innovativo polo espositivo Fiera Milano a Rho. Un appuntamento strategico per il settore, che si rinnova in Italia, Paese che per il trasporto verticale rappresenta un mercato d’eccellenza a livello mondiale, un benchmark di riferimento per innovazione tecnologica e design di impianti:
1° Paese in Europa e 2° al mondo per numero di ascensori in servizio (950.000) 1° Paese al mondo per il mercati delle modernizzazioni (oltre 700.000 impianti) 1° Paese esportatore al mondo di ascensori e montacarichi (15% quote di mercato) e componenti (14% quote mercato) Circa 2.000 aziende ascensoristiche (senza considerare l’indotto), con oltre 25.000 addetti.
E se l’Italia è uno dei paesi chiave dell’industria ascensoristica mondiale, Milano è la capitale dell’ascensorismo europeo. Milano e la Lombardia sono infatti il cuore dell’industria italiana del trasporto verticale, visto che circa un quarto delle 2.000 aziende italiane del settore ha sede qui. La scelta di Milano, dunque, non solo è congruente con la localizzazione del mercato, ma rappresenta un valore aggiunto anche sotto numerosi altri punti di vista. Il capoluogo lombardo, infatti, è al centro di un’area con quasi 10 milioni di abitanti - come Londra o Parigi - che produce il 10% del PIL italiano e che registra il 40% dei nuovi brevetti d’innovazione: una metropoli internazionale, una delle capitali economiche, finanziarie e industriali d’Europa, ma anche un centro fieristico di assoluta eccellenza nel panorama internazionale. Inoltre, Milano sarà sede dell’Expo 2015. Dedicato al tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, l’Expo 2015 sarà un evento unico, un’occasione straordinaria anche in termini di crescita per l’Italia, per la Lombardia e per Milano stessa. Poche fiere al mondo possono godere del mix vincente di Lift:
il più grande mercato europeo e uno dei maggiori al mondo aziende che rappresentano l’eccellenza internazionale (la maggior parte delle quali si trova a pochi passi dalla sede della manifestazione) una metropoli capitale dell’industria ascensoristica internazionale Fiera Milano: il più grande operatore fieristico italiano e uno dei maggiori al mondo, con un quartiere di altissima eccellenza per logistica e qualità dei servizi. Per informazioni: Mariagrazia Scoppio Ufficio Stampa BU Tecnology Fiera Milano
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 62
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
L'ascensore pesa anche a piano terra Luana Tagliolini L'ascensore rientra fra i beni che si presumono comuni (ai sensi dell'articolo 1117, n.3, del Codice civile) a tutti i condomini – compresi i proprietari del piano terra e dei negozi – se diversamente non è stabilito dal regolamento contrattuale o desunto dalla "corretta destinazione" del bene posto al servizio solo di alcune proprietà. La presunzione di bene comune, però, non si applica all'ascensore installato dopo la costruzione dell'edificio, per iniziativa di uno o più condomini, che diventerà di proprietà solo di coloro che lo hanno installato (comunione parziale, articolo 1123 del Codice civile, ultimo comma). Le spese per la manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente si suddividono ex articolo 1124 del Codice civile (per metà in base all'altezza e per metà in base ai millesimi di proprietà), poiché l'impianto assolve all'analoga funzione delle scale. Si identificano i proprietari dell'impianto installato successivamente e, quindi, chi deve pagare le spese relative all'opera. Per quanto esistano anche opinioni discordanti tra i giudici, l'ascensore ab origine – secondo un orientamento giurisprudenziale di merito – appartiene anche ai proprietari degli appartamenti siti al piano terra, tenuti a contribuire alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e a quelle di ricostruzione per quella parte di oneri (metà) suddivisa, ai sensi del citato articolo 1124, in ragione del valore del piano o della porzione di piano (millesimi di proprietà); non è invece dovuta alcuna quota di quella parte di spese (l'altra metà) ripartite proporzionalmente alla distanza dei piani dal suolo. Tali deduzioni scaturiscono dalla circostanza che, se è vero che l'ascensore è una cosa destinata a servire i condomini in misura diversa, va rilevato che anche i partecipanti che hanno la proprietà di porzioni al piano terra possono trarre utilità dall'impianto. Non solo, infatti, l'esistenza dell'impianto è idonea a valorizzare l'intero immobile, ma in più normalmente l'ascensore permette di raggiungere più comodamente parti superiori che sono comuni a tutti, come i locali sottotetto, i lastrici solari, il tetto eccetera (tribunale di Milano, sentenza 16 marzo 1989). Da un punto di vista pratico, comunque, bisognerà tenere conto dell'uso potenziale e non della concreta utilizzazione, oltre che, ovviamente, di quanto dispone il regolamento. Ambiente & sicurezza 31.01.2012 n. 02 – Il Sole 24 Ore
Sospensione e obbligo di motivazione dell'atto
Corte Costituzionale, 5 novembre 2010, n. 310, Pres. Amirante, Rei. Criscuolo Lavoro subordinato (rapporto di) – Tutela delle condizioni di lavoro – Sicurezza e prevenzione infortuni – Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale – Non in applicabilità delle disposizioni materia di procedimento amministrativo – In particolare, esclusione dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo – Questione di legittimità costituzionale – Lesione dei principi di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione, nonché della tutela giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo – Illegittimità costituzionale in parte qua Escludendo in modo espresso l'applicabilità dell'intera legge n. 241/1990 ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, previsti dall'art. 14, comma 1, del Dlgs. n. 81 del 2008, nel testo sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 106/2009, si rende non applicabile anche a tali, provvedimenti l'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, comma 1, di detta legge, consentendo così all'organo o ufficio procedente di non indicare, «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze del l'istruttoria». Nota La Corte Costituzionale ha riportato, più che opportunamente, il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale prevista dall'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 nell'alveo degli ordinari provvedimenti amministrativi che necessitano, per la loro validità, di essere opportunamente motivati in modo da consentire al resistente il pieno esercizio del diritto di difesa. D'altronde, appare più che giusto che la pubblica amministrazione sia tenuta a rendere noto al "trasgressore" i motivi per i quali ha applicato una sanzione, peraltro, così dura e rilevante come la sospensione dell'attività imprenditoriale. http://www.newsliftletter.it/
Pagina 63
NewsLiftLetter
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
È stato il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria a sollevare, in riferimento agli artt. 97, comma 1, 24 e 113, Costituzione questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1; D.Lgs: n. 81/2008, nella parte in cui ha previsto che «ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 » e, segnatamente, nella parte in cui ha escluso l'applicazione ai provvedimenti de quibus dell'art. 3, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241. Il TAR Liguria ha rilevato che «la disposizione censurata, statuendo che "ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241", verrebbe a sottrarre i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale all'obbligo generale di motivazione. Pertanto essa, dovendo trovare applicazione nella fattispecie, impedirebbe al tribunale di conoscere della relativa censura. D'altro canto, il de dotto difetto di motivazione non potrebbe neppure essere valutato sotto il profilo dell'eccesso di potere, perché la norma censurata escluderebbe in modo espresso il relativo obbligo, la cui mancanza, dunque, non potrebbe costituire sintomo del detto vizio». Inoltre, ad avviso del Collegio, «la questione non sarebbe manifestamente infondata. Infatti, l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi – di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 – costituirebbe un principio generale, attuativo sia dei canoni d'imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 97 Cost., sia di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa contro gli atti della stessa pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost. Di più, il suddetto obbligo sarebbe principio del patrimonio costituzionale comune dei Paesi europei, desumibile dall'art. 253 del Trattato sull'Unione europea (oggi art. 296, comma 2, del Trattato di Lisbona sul funzionamento dell'Unione europea, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n.130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009), che lo estende addirittura agli atti normativi. I principi d'imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., esigerebbero dunque che, quando l'interesse pubblico si fronteggia con un interesse privato, l'amministrazione debba dare conto, attraverso la motivazione, di aver ponderato gli interessi in conflitto. In altri termini, in caso di provvedimenti discrezionali, "la motivazione costituisce lo strumento principe a mezzo del quale effettuare il controllo di legittimità dell'atto, consentendo al giudice il sindacato sull'iter logico seguito dall'autorità amministrativa e sul ricorrere dei presupposti del potere in concreto esercitato"». Con motivi sostanzialmente corrispondenti, si è costituita in giudizio anche la parte privata soggetto passivo del provvedimento di sospensione, mentre l’Avvocatura dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata argomentando che la normativa censurata ha disciplinato il procedimento per l'adozione della misura cautelare che ha disposto la sospensione dell'attività imprenditoriale, che deve essere posta in essere in presenza di determinati presupposti e di condizioni di effettivo rischio e pericolo, certificati nel verbale redatto dagli ispettori del lavoro, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti. «La procedura sarebbe diretta al rispetto delle esigenze di celerità e di non aggravamento del procedimento, con prevalenza dell'interesse pubblico primario tutelato dall'art. 97 Cost, avuto riguardo alla particolare finalità della disposizione, per la quale si sarebbe reso necessario escludere l'applicabilità della legge n. 241 del 1990 allo scopo di evitare che il provvedimento di sospensione sia adottato soltanto all'esito del procedimento sanzionatorio. Ad avviso dell'interveniente, peraltro, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, imporrebbe di ritenere che la norma, nella parte in cui esclude l'applicazione della legge n. 241/1990, faccia salvo l'obbligo di motivazione del provvedimento di sospensione, perché questo è imposto direttamente dalle norme costituzionali, a garanzia del diritto del privato di agire in giudizio a tutela delle situazioni giuridiche ritenute lese dà provvedimenti amministrativi». Questo obbligo discenderebbe, infatti, dagli artt. 24, 97 e 113, Cost., mentre la mancanza di motivazione avrebbe configurato una figura sintomatica di eccesso di potere prima ancora che fosse introdotto l'art. 3, legge n. 241/1990. «Sotto tale aspetto, la disposizione censurata non violerebbe i principi costituzionali invocati dal rimettente, in quanto "il richiamo ai presupposti di legge accertati nel verbale ispettivo costituisce un momento del procedimento amministrativo su cui si fonda, sotto il profilo sostanziale, la legittimità del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale"». La Corte Costituzionale ha accolto le ragioni del TAR dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, «nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di http://www.newsliftletter.it/
Pagina 64
NewsLiftLetter
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
sospensione dell'attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), esclude l'applicazione ai medesimi provvedimenti dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990». La conseguenza pratica e immediata è che, pertanto, anche i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, per essere validi debbono essere adeguatamente motivati come ogni atto amministrativo. Infatti, è opportuno osservare che l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è diretto a realizzare la conoscibilità e quindi, la trasparenza, dell'azione amministrativa e a consentire un efficace diritto di difesa alla parte privata. Questo principio è espresso negli artt. 97 e 113, Cost, in quanto, da un lato, ha costituito presupposto dei principi di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione e, dall'altro, ha consentito al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale. In tal senso, l'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, non ha rispettato certamente i parametri costituzionali di legittimità; infatti, escludendo in modo espresso l'applicabilità dell'intera legge n. 241/1990 ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, ha reso non applicabile anche a questi provvedimenti l'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, comma 1, legge n. 241/1990, consentendo così all'organo o all'ufficio procedente di non indicare «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria», restando, dunque, illegittimamente inapplicati i principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, pure affermati dall'art. 1, comma 1; legge n. 241/1990, ai quali deve essere riconosciuto il valore di principi generali, diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97, comma 1, Cost.), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa amministrazione (artt. 24 e 113, Cost). In tal modo rimane pregiudicata per il privato la conoscibilità dell'azione amministrativa nei suoi motivi, poiché proprio la motivazione dell'atto è lo strumento che consente di esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall'autorità amministrativa nell'adozione di un provvedimento prima di tutto discrezionale ma anche dotato di indubbia lesività per le situazioni giuridiche del soggetto che ne è destinatario. La Corte ha concluso precisando che «Invero, la giusta e doverosa finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, non è in alcun modo compromessa dall'esigenza che l'amministrazione procedente dia conto, con apposita motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria». Come anticipato, la decisione della Corte Costituzionale è assolutamente condivisibile; non è concepibile un provvedimento della pubblica amministrazione, così incisivo e potenzialmente pregiudizievole, che non sia adeguatamente motivato. La motivazione non ha tolto affatto immediatezza e tempestività all'atto, ma anzi lo ha rafforzato mettendo il destinatario in condizioni di condividere o meno le ragioni dello stesso. Ambiente & sicurezza 31.01.2012 n. 02 – Il Sole 24 Ore
Incentivi INAIL in materia di salute e sicurezza sul lavoro Luana Tagliolini
Comunicato dell'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro «Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro» (in G.U. del 27 dicembre 2011, n. 300) È stato pubblicato il comunicato INAIL relativo al nuovo bando 2 011 diretto a finanziare progetti volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, in attuazione dell'art. 5, D.Lgs. n. 81/2008. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 205 milioni di euro, ripartiti fra le singole Regioni in funzione del numero degli addetti e del rapporto di gravità degli infortuni. A essere interessate sono tutte le imprese (anche quelle individuali) con sede in Italia e iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il bando 2011 finanzia progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie: http://www.newsliftletter.it/
Pagina 65
NewsLiftLetter
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
progetti di investimento: - ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro; - installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature; - modifiche del layout produttivo; - interventi finalizzati alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio, quali, per esempio, l'esposizione ad agenti biologici, a sostanze pericolose, ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, ad, agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti/non ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali),movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti ecc.; progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale: - adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore previsti da accordi INAIL-parti sociali; - adozione ed eventuale certificazione di un SGSL; - adozione di un modello organizzativo e gestionele ex D.Lgs. n. 231/2001 (per i soli reati di cui all'art. 300, D.lgs. n. 81/2008); - adozione di un sistema certificato SA 8000; - modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente. Le imprese possono presentare un solo progetto, di un solo tipo, per una sola unità produttiva. Sono considerate ammissibili tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza. Il sostegno consiste in un contributo in conto capitale pari al 50% delle spese animasse, concesso in de minimis ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1998/2006 (applicabile alle imprese in generale, con alcune eccezioni), n. 1535/2007 (applicabile alle imprese produttrici di prodotti agricoli) e n. 875/2007 (applicabile alle imprese del settore della pesca). L'importo massimo erogabile a ogni impresa è fissato in 100.000 euro, mentre quello minimo è determinato in 5.000 euro (per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa). La presentazione delle domande è articolata in 3 fasi: accesso alla procedura on line e compilazione della domanda - dal 28 dicembre 2 011 e sino alle ore 18.00 del 7 marzo 2012, le imprese hanno a disposizione una procedura informatica che consentirà l'inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell'impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 105 (punteggio soglia). Al termine dell'inserimento della domanda nella procedura informatica, le imprese, la cui domanda salvata abbia raggiunto il punteggio soglia, riceveranno un codice che identificherà in maniera univoca la domanda; invio della domanda on line – le domande inserite, alle quali e stato attribuito il codice identificativo, potranno essere inoltrate on line (la data e l'ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l'inoltro delle domande saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dal 14 marzo 2012). L'elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate, per ciascuna regione e provincia autonoma, sarà pubblicato sul sito INAIL, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per I'ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva; invio della documentazione a completamento della domanda – entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità del progetto, l'impresa dovrà inoltrare via PEC (posta elettronica certificata), alla sede INAIL competente, la copia della domanda telematica generata dal sistema, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa (firma digitale o autografa), oltre a tutti i documenti relativi al progetto e al possesso dei requisiti dichiarati. La documentazione che non sarà possibile inviare via PEC, dovrà essere consegnata a mano o spedita per posta nel termine di 30 giorni alla sede regionale INAIL. In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa avrà un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica di ammissibilità dell'istanza. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, sarà predisposto quanto necessario all'erogazione del contributo.
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 66
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter Il Sole 24 Ore – 12.09.2011 Condominio. Piena responsabilità per gli infortuni degli addetti alle pulizie
Amministratore garante della sicurezza sul lavoro L'inosservanza della normativa assorbe eventuali imprudenze
Luana Tagliolini Il datore di lavoro, garante dell'incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e non può invocare a sua discolpa eventuali responsabilità altrui. Un principio applicato dalla Cassazione penale (sentenza 22239/2011) a un amministratore di condominio al quale era stato addebitato di aver cagionato la morte dell'addetto alle pulizie – caduto nella tromba delle scale durante il lavoro – per colpa generica e per inosservanza delle norme di prevenzione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per non aver adeguato l'altezza dei parapetti alle norme vigenti (84 curi anziché un metro). Il Gup aveva deciso di dichiarare il non doversi procedere «perché il fatto non costituisce reato» dell’amministratore, poiché non risultava chiara l’effettiva causa della caduta del lavoratore, né poteva dirsi acquisita la certezza processuale che «ove quel corrimano fosse stato alto un metro, il pulitore non sarebbe precipitato, e viceversa che la sua morte sarebbe derivata necessariamente dalla presenza di un parapetto inferiore all'altezza minima prescritta». In Cassazione il ricorso degli eredi della persona offesa ha trovato accoglimento. Richiamando un precedente, i giudici di legittimità hanno ribadito che il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera. Chi è responsabile della sicurezza deve avere sensibilità tale da rendersi interprete del comportamento altrui perché in tema di infortuni sul lavoro, il principio d'affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica. Il datore di lavoro, quindi, garante dell’incolumità personale dei suoi dipendenti, «è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza,. prudenza e perizia, eventuali responsabilità altrui» (Cassazione penale, sentenza 22622/2008) anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti a eventuale imprudenza e disattenzione degli operai subordinati. E invero, anche se i destinatari delle nonne di prevenzione sono non solo datori di lavoro, dirigenti e preposti, ma anche gli stessi operai, l'inosservanza di dette norme da parte dei datori di lavoro, dirigenti e preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che i soggetti obbligati abbiano rispettato le prescrizioni di loro competenza. Riguardo alla fattispecie in esame deve ritenersi che, anche se l'addetto alle pulizie fosse caduto nel tentativo di rimuovere una rapatela (come supposto ma non provato), non potrebbero ravvisarsi connotazioni di abnormità in una tale condotta, trattandosi comunque di comportamento collegato alle mansioni espletate ed all'attività lavorativa svolta. Del resto, se le misure previste dalle norme antinfortunistiche sono state ritenute dal legislatore indispensabili per la salvaguardia dell’incolumità del lavoratore con riferimento all'attività lavorativa cui le specifiche misure sono riferibili, l'aver stabilito, in un metro, l'altezza minima di un parapetto starebbe a significare che un'altezza inferiore non possa considerarsi inidonea ad assicurare una tutela efficace. Il principio Il compito del datore di lavoro va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori, e dalla necessità di adottare misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure. La prospettazione di una causa di esenzione da colpa che si richiami alla condotta imprudente altrui, non rileva allorché chi la invoca versa in re illicita, per non avere impedito l'evento lesivo. Nel caso di specie, se il legislatore ha stabilito in un metro l'altezza minima di un parapetto ha evidentemente ritenuto che un'altezza inferiore non possa considerarsi inidonea ad assicurare una tutela efficace. - Cassazione, sezione IV penale, sentenza 22239/2011
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 67
NewsLiftLetter
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
Il Sole 24 Ore – 01.08.2011 Edifici. La Cassazione regola la restrizione delle rampe
Sì a scale «ridotte» per l'installazione del nuovo ascensore
Vincoli alleggeriti dall'inquadramento come manutenzione straordinaria A CURA DI Enzo Fornasari «Il condomino non può lamentare una lesione del diritto a godere del pianerottolo perché ristretto a seguito dell'installazione di un ascensore. A prevalere, infatti, è il più generale interesse dei condomini». È il principio dettato dalla Corte di cassazione con la sentenza 15308/2011 del 12 luglio scorso, con cui sono state ribaltate le conclusioni della Corte d'appello di Napoli. I giudici di secondo grado avevano invece riconosciuto le ragioni della ricorrente – che in sostanza si opponeva all'impianto – a sua volta rovesciando la decisione in primo grado. La Suprema corte è stata sollecitata ancora una volta a pronunciarsi sull'argomento dell'installazione dell'ascensore all'interno di un edificio preesistente, nel quale non era prevista originariamente la presenza di un ascensore al servizio dei condomini. È una situazione che coinvolge più interessi, e che spesso genera un violento contenzioso in ambito condominiale. Spesso, poi,nel contrasto tra interessi opposti entrano in gioco argomentazioni tecniche fuori luogo (si vedano gli articoli in pagina). La soluzione non può che arrivare componendo i diversi interessi in gioco. Basti ricordare due recenti pronunce della Cassazione. Secondo la sentenza 14786/2009, «non è possibile, nemmeno quale abbattimento delle barriere architettoniche, installare un ascensore nella chiostrina se lede i diritti anche di un solo condomino». Sul "come" interpretare questa riduzione dei diritti individuali, invece, secondo la sentenza n. 20902/2010 «il concetto (...) va interpretato come sensibile menomazione dell'utilità che il condomino ritraeva secondo l'originaria costituzione della comunione, con la conseguenza che pertanto devono ritenersi consentite quelle innovazioni che, recando utilità a tutti i condomini tranne uno, comportino per quest'ultimo un pregiudizio limitato e che non sia tale da superare i limiti della tollerabilità». A livello tecnico esistono principalmente due soluzioni: la prima prevede l'installazione di un ascensore racchiuso da un involucro (di solito in acciaio e vetro) all'esterno del fabbricato, appoggiandolo a una delle pareti perimetrali dello stesso; la seconda consiste nell'installare il nuovo ascensore racchiuso da un involucro analogo al precedente, all'interno del fabbricato, di solito nella preesistente cassa-scale o in qualche cortile coperto o scoperto. Di fatto, la soluzione tecnica può essere quasi sempre individuata. IL PRINCIPIO La nuova struttura non deve compromettere i diritti di nessun condomino, misurati però secondo la normale tollerabilità La norma chiave è la legge 13/1989, che si riferisce sia agli edifici di nuova costruzione sia alla ristrutturazione di interi edifici (articolo 1) sia alle innovazioni da inserire nelle strutture preesistenti. Gli articoli da 2 a7 dettano poi una serie di facilitazioni, come l'abbassamento delle maggioranze condominiali (articolo 2), la deroga ai regolamenti edilizi (articolo 3), il superamento dei vincoli con la sovrintendenza (articoli 4 e 5). La normativa, in pratica, si presenta con una serie di vincoli forti per progettisti solo in caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni. Mentre l'installazione di un nuovo ascensore in un edificio preesistente può essere largamente classificata come intervento edilizio di manutenzione straordinaria. Si veda l'articolo 3 del Dpr 380/2001 che cita tra gli altri gli «interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici (quali gli ascensori, ndr), sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso». Anche la circolare 57/E del 24 febbraio 2oo8, relativa alle detrazioni fiscale del 36% riporta l'elenco degli interventi classificati come manutenzione straordinaria e include la «realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non portino aumento di volumi e superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, centrali termiche, impianti ascensori, scale di sicurezza». Si tratta di un passaggio che ha notevoli conseguenze pratiche, perché da questa affermazione deriva l'applicazioni di leggi, norme e regolamenti. Peraltro, è importante segnalare che spesso accade di vedere applicate; nelle sentenze relative all'installazione di ascensori in edifici preesistenti, le disposizioni relative http://www.newsliftletter.it/
Pagina 68
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
alle nuove edificazioni e alle ristrutturazioni edilizie. Il che si traduce in un'installazione decisamente più gravosa e complessa. Norme tecniche. La sicurezza statica
Immobili preesistenti a prova di rischio sismico
Rispetto a quanto stabilito dal Dm 14 gennaio 2oo8, è possibile inquadrare le strutture in acciaio che sostengono e racchiudono gli impianti ascensori, secondo quanto stabilito al capitolo relativo alle «Costruzioni esistenti». L'inserimento di un vano ascensore può essere considerato come un «intervento non dichiaratamente strutturale, che interagisce in parte con elementi aventi funzione portante, ma che ne non ne riduce la capacità e la rigidezza». Per poter dimostrare che l'inserimento di un impianto ascensore all'interno di un edifico esistente non crea, se opportunamente progettato, una riduzione della capacità e della rigidezza degli elementi della struttura esistente occorre fare considerazioni sulle masse in gioco, paragonando i carichi permanenti dell'edificio con quelli della struttura in acciaio che sostiene l'impianto ascensore. L'ingegnere Dario Parente dell'Università di Roma ha affrontato analiticamente il problema per conto dell'Anacam (Associazione nazionale delle imprese di costruzione e manutenzione ascensori). Un ascensore e la sua "torre" portante possono pesare al massimo 10mila kg, che è un valore quasi sempre inferiore all'1% se paragonato con le masse dell' edificio. Inoltre, analizzando un caso concreto standard, si è calcolato che le forze sismiche e le rigidezze della struttura in acciaio comportano una variazione inferiore allo 0,4% rispetto all'edificio in cemento armato, pertanto appare chiaro che – in linea di principio – non vengono ridotti assolutamente capacità e rigidezza degli elementi strutturali dell'edificio esistente. A REGOLA D'ARTE Gli elementi in acciaio devono essere «calcolati» dal professionista per resistere ai carichi in caso di incidente Lo studio conclude che la normativa attualmente in vigore permette di collegare strutture in acciaio a sostegno dell'ascensore a edifici esistenti senza che subiscano danni o ripercussioni dal punto di vista sismico. Le strutture in acciaio non graveranno verticalmente sugli edifici esistenti, ma scaricheranno le loro azioni direttamente sul fondo fossa. I vincoli saranno realizzati in maniera da trasmettere soltanto le forze nel piano orizzontale e da impedire l'azione di martellamento in caso di variazione dinamiche (sisma e vento). Le forze puntuali potranno essere ripartite su un numero di connessioni necessario ad impedire fenomeni di rottura locale degli elementi strutturali interessati. La struttura in acciaio sarà calcolata per essere in grado di resistere, oltre che a tutti i carichi permanenti ed accidentali, ai carichi sismici generati dalla propria massa.
Grandi salite a fatica zero (anche se l’ascensore è mini)
Le case senza ascensore sono ideali per fare un po’ di esercizio. Salire e scendere le scale ogni giorno è un’ottima ginnastica per le gambe e per il cuore. Ma quando si ha una gamba ingessata, oppure una certa età, e si devono portare le borse della spesa, i gradini sono un grande problema. La Relazione sullo stato sanitario del Paese presentata qualche settimana fa ha sottolineato che un quinto della popolazione ha più di 65 anni e, nel 2030, il dieci per cento degli italiani avrà più di 85 anni. Installare l'ascensore è cosa lunga e complicata. Costa molto e, nei condomini, mettere d'accordo tutti è spesso una missione impossibile Inoltre qualche volta la casa ha un vano scale davvero piccolo, oppure non ce l'ha affatto. In aiuto arriva l'evoluzione dei miniascensori, dove il prefisso «mini» vale sia per il prezzo, inferiore ai modelli standard, sia per le dimensioni, sia per la facilità e rapidità di posa in opera: ormai basta un vano largo anche poco più di sessanta centimetri. Gli interventi murari sono ridotti al minimo o praticamente annullati se si usa l'incastellatura metallica, una struttura autoportante che può anche essere installata all'esterno, soluzione particolarmente adatta quando il vano scale non c'è e si hanno invece dei balconi con porte-finestre di accesso. Qualche esempio pratico: il sito Globoweb promette miniascensori fino a 13 metri per tre persone a partire da 6.200 euro, trasporto montaggio e Iva (agevolata al quattro per cento) esclusi. Ceteco (come il Gulliver) non ha nemmeno bisogno della fossa, ossia lo scavo a fondo corsa. Per quanto riguarda il design, trovate di tutto: alluminio e vetro, porte a battente o scorrevoli, finiture in qualsiasi colore e materiale: sfogliate il catalogo online di DomusLift (domuslift.com). Infine, è appena uscito il primo http://www.newsliftletter.it/
Pagina 69
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
miniascensore con finanziamento integrato: ThyssenKrupp Encasa (infotel: 050-955111) propone i modelli Orion e Gulliver, larghezza minima 66 centimetri, con un finanziamento da 12 a 48 rate. Un condominio di 12 famiglie pari quota, per un Gulliver spenderà in due anni 35 euro mensili per unità. Fiamme gialle Quattordici arrestati, due milioni la somma sottratta. A capo della banda un romeno
«Fa il conto?». E scattava la truffa
Dati delle carte di credito rubati: tre ristoranti coinvolti Corriere della Sera 18.01.2012 I romeni ci mettevano il know how (nella clonazione si sono specializzati), altri fornivano lo skimmer, i possessori di carta di credito ci mettevano (inconsapevolmente) i soldi. Diversamente da altre, solitarie vicende di clonazione urbana (si tratta di un reato che va moltiplicandosi a Roma), in questo caso, il furto avveniva dietro la cassa di un ristorante o dal banco di un negozio di abbigliamento. Un meccanismo semplice per il quale, ieri, il nucleo di polizia valutaria della finanza guidato dal generale Leandro Cuzzocrea, ha arrestato 14 persone, inclusi tre camerieri infedeli di ristoranti del centro storico e la dipendente di un negozio di abbigliamento. Il capo dell'organizzazione alla quale il pm Stefano Fava, coordinato dal procuratore aggiunto Nello Rossi, contesta associazione per delinquere (transnazionale) finalizzata alla clonazione di carte di credito, si chiama Ion Cristian e ha qualche piccolo precedente. Uno dei ristoranti era «Squisito» di via Lucullo traversa di via Veneto, centrale, turistica, fruttuosa. Qui, un cameriere infedele, all'insaputa del titolare, aveva brevettato un sistema veloce per clonare i dati delle carte. Dopo aver prontamente ritirato la tessera magnetica con il conto, strisciava la banda attraverso un lettore (non è difficile procurarsi uno skimmer: è in commercio) e quindi catturava i dati. Un furto che gli fruttava cinquanta euro a volta. Complessivamente, l'organizzazione aveva catturato i dati di cento carte di credito, per un totale di circa due milioni di shopping ai danni di titolari di varie carte (clonate Visa, Master Card, CartaSi, American Express). Tessere magnetiche sulle quali non erano in funzione i meccanismi di alert (come ad esempio gli sms che segnalano le transazioni effettuate al titolare). L'indagine Sequestrate oltre cento «card». Tutto iniziò con il furto del portafoglio di un finanziere all'Ikea La scintilla di un'indagine cominciata a maggio 2010 era partita da una cassa all’Ikea. Qui, fatalità, un ufficiale delle Fiamme Gialle era stato derubato del portafogli mentre faceva acquisti. I numeri della sua carta di credito (clonata) in seguito erano stati utilizzati per fare spese all'Ikea gemello della Bufalotta. In seguito, attraverso le immagini delle telecamere a circuito chiuso, è stato possibile identificare l'autore del furto: un italiano con svariati contatti nella comunità romena. Il gruppo è stato seguito e intercettato. Da qui si è sviluppata un'inchiesta, che, complessivamente ha portato a indagare 25 persone e ad effettuare quattordici perquisizioni ai domiciliari. Corriere della Sera 15.09.2010 La storia Richiesta di risarcimento per un terreno espropriato dal Comune: il consulente voleva il 5% del valore
Tangenti in cambio di perizie gonfiate
Lavinia Di Glanvito Rinaldo Frignani
Due sorelle fanno arrestare un perito: preso con una mazzetta da 20 mila oro Sul lungotevere Giuseppe Fabbri aveva garantito una valutazione più alta, da 3 a 5,5 milioni di euro. Bloccato sul lungotevere al momento del pagamento della prima tranche. In tutto pretendeva 130 mila euro L'appuntamento per la consegna dei soldi era sul lungotevere. Un luogo affollato di pomeriggio, molto trafficato, dove un consulente tecnico d'ufficio del tribunale civile Giuseppe Fabbri, 65 anni, pensava di passate inosservato a bordo della sua auto, una Citroen. Nella busta che un avvocato gli avrebbe dovuto passare di nascosto c'erano 20 mila euro in contanti, la prima tranche di una «mazzetta» chiesta alle proprietarie di un terreno espropriato dal Comune a Fonte Galeria.
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 70
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
Ma da qualche giorno il consulente, incensurato, era pedinato dai carabinieri che sono intervenuti subito dopo la consegna del denaro. «Sono mortificato», ha commentato Fabbri; condotto a Regina Coeli con l'accusa di concussione. Un personaggio insospettabile, secondo gli investigatori del Gruppo di Ostia, guidati dal colonnello Giuseppe Lagala, che avevano ricevuto la denuncia da parte di due sorelle, proprietarie dell'appezzamento di terreno di Ponte Galeria, e del loro avvocato. Il consulente, da anni iscritto all'albo; di categoria e nominato ad aprile, si era fatto vivo più volte negli ultimi tempi proprio con il legale, proponendogli una perizia «appesantita» con una quotazione maggiorata del terreno espropriato. Da 3-4 milioni di euro, Fabbri ha proposto di sottoscrivere un documento che innalzava il valore a 5 milioni e mezzo, «Voglio il 5 per cento – ha spiegato il consulente all'avvocato delle sorelle – da pagare a rate». Alla fine il sessantenne avrebbe intascato circa 130 mila euro, secondo gli accertamenti degli investigatori Coordinati dal pm Andrea Mosca che ha chiesto l’emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Fabbri. L'avvocato, delle proprietarie ha finto di accettare la richiesta del consulente e si è invece rivolto ai carabinieri, che hanno preparato la trappola. Al momento dell'arresto flagrante, avvenuto sabato scorso, i militari dell'Arma gli hanno anche sequestrato la perizia ritoccata che avrebbe dovuto depositare alla Corte d'Appello, competente per le cause di questo tipo. Nell'abitazione del consulente, invece, gli investigatori hanno trovato un computer e una nutrita documentazione sull'attività di Fabbri al tribunale civile. E numerose consulenze sulle quali sono in corso accertamenti: c'è infatti il sospetto che il sessantenne possa aver preteso percentuali per i suoi servizi anche in altre cause in discussione.
In ascensore all’angelo
26.08.2011
Tossicodipendente vomita sangue in faccia a un bambino
Lucia Ravbar Un getto di sangue di un tossicodipendente ha colpito il viso di un bambino di due anni all'interno dell'ascensore dell'Ospedale dell'Angelo. È successo ieri pomeriggio. Adolfo (nome di fantasia) e la mamma erano appena entrati in ascensore per recarsi al pronto soccorso dopo aver pagato un ticket, quando sono stati bloccati da un uomo che voleva ad ogni costo salire con loro. La donna, vedendolo che non si reggeva in piedi e aveva gli abiti sporchi di sangue, lo ha ignorato nella speranza che non ci fosse alcuna reazione violenta, visto che non c'erano altre persone nei paraggi che potessero difenderla. L'uomo anziché allontanarsi ha bloccato la porta che si stava chiudendo, riuscendo ad entrare nell'ascensore. Barcollante si è chinato avvicinandosi al bambino, e quindi ha vomitato del sangue sulla faccia del piccolo. La mamma ha immediatamente pulito il viso con un fazzolettino di carta, chiedendo aiuto. Tempestivo è stato l'intervento del personale medico ed infermieristico del pronto soccorso appena capito quello che successo: il bambino è stato portato nel reparto di pediatria dove con la consulenza dell'infettivologo lo hanno sottoposto ad alcuni accertamenti. La polizia è riuscita a rintracciare l'uomo per essere sottoposto ad esami clinici. «Solo in base all'esito degli esami si potrà stabilire se a mio figlio sarà necessario iniziare la profilassi prevista dal protocollo per verificare infezioni, in primis l'Hiv. Non prima delle 48 ore – ha spiegato la mamma sotto shock – Mi è stato spiegato che quest'uomo era tutto il pomeriggio che vagava per l'ospedale. Per fortuna il piccolo è tranquillo, non si rende conto di quello che è successo». La mamma vuole ringraziare tutte le persone che in questo difficile momento le sono state vicine «la direzione sanitaria dovrebbe essere orgogliosa del personale medico ed infermieristico del pronto soccorso, del reparto di pediatria, e del reparto di malattie infettive».
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 71
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter 26.08.2011
Reclusa in casa per colpa dell'ascensore Maria Alessandra ha 85anni e vive al quinto piano di un condominio in Viale Garibaldi, a due passi da Piazza Ferretto. Da mesi, però, ha paura a uscire di casa per via dei continui guasti accaduti all'ascensore condominiale. Il problema, sia chiaro,. non sono i cinque piani da fare - eventualmente - a piedi, ma il fatto che la , signora Maria, per vivere, non può separarsi dalla sua bombola d'ossigeno che la aiuta a respirare. «Mi sento prigioniera a casa mia – accusa – perché per uscire ho bisogno della bombola, ma non posso rischiare di restare chiusa in ascensore, che si rompe ogni due mesi. E quando si rompe, bisogna aspettare ore prima che lo mettano in funzione. Non mi fido più ad uscire ed è una vera ingiustizia». Maria Alessandra non vuole rinunciare alla propria indipendenza. Chiede solo di sentirsi libera di andare a far la spesa, prendere un caffè in piazza, fare una passeggiata. E che l'ascensore funzioni sempre e che si guasti solo in via eccezionale, non periodicamente. «Ho abitato 40anni a Milano e in quel condominio l'ascensore si è fermato solo una volta – attacca – , mentre qui ci sono 28 famiglie che convivono tutte con lo stesso mio problema. Ho chiesto all'amministratore di risolvere la faccenda, ma non ho ancora avuto risposta». Un consiglio, però, la signora Maria lo ha avuto da una sua amica dottoressa che, sconsolata, le ha consigliato di rivolgersi al Gazzettino. «Solo così puoi sperare che cambi qualcosa, mi ha detto. Sono stufa di sapere cosa succede fuori solo leggendo i giornali. Voglio aver la possibilità di scendere e di vedere come va il mondo». (M.Dor)
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 72
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
Roma, 20.02.2012
e-mail c.a.
e p.c. A tutti gli Associati UNION – ll.ss.
Spett.le MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO Ing. Vincenzo Correggia Dott.ssa Antonella D’Alessandro Geom. Alberto Iacocagni Ing. Giuseppe Aurilio Dott. Riccardo Chiesi Via Sallustiana, 53 00187 ROMA RM
Oggetto: comunicazione nuova adesione all’UNION. Si comunica che un nuovo associato ha aderito all’Associazione. L’organismo di cui trattasi è: T-System Srl Via Belvedere, 45/A – 22100 Como Cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
Roma, 22.02.2012
e-mail c.a.
e p.c. A tutti gli Associati UNION – ll.ss.
Spett.le MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO Ing. Vincenzo Correggia Dott.ssa Antonella D’Alessandro Geom. Alberto Iacocagni Ing. Giuseppe Aurilio Dott. Riccardo Chiesi Via Sallustiana, 53 00187 ROMA RM
Oggetto: comunicazione nuova adesione all’UNION. Si comunica che un nuovo associato ha aderito all’Associazione. L’organismo di cui trattasi è: Eco Certificazioni Spa Via Mengolina, 33 – 48018 Faenza Cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. Allegato: elenco associati UNION aggiornato. http://www.newsliftletter.it/
Pagina 73
Anno XIV n. 02 – FEBBRAIO 2012
NewsLiftLetter
www.union-associazione.net UN.I.O.N.
[email protected] Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati 00144 Roma – Sergio Forti, 20 Segreteria cell. 335 1004160 Tel. 06-52277363 Fax 06-62204011 / 06-87440784 ORGANISMI NOTIFICATI DIRETTIVA ASCENSORI 95/16/CE - DPR 162 - DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE - Dlgs 17/2010 - DIRETTIVA PED 97/23/CE - DLN 98 E ORGANISMI AUTORIZZATI ALLE VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA - DPR 462/01 UN.I.O.N.- Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati
Autor.
Notificazioni
Telefono
Telefax
E-mail
PIEMONTE A. & C. srl – Strada del Drosso, 128/23 – 10135 Torino BOREAS srl – Via Sant’Ottavio, 43 – 10124 Torino McJ srl – Via Sant’Ottavio, 43 – 10124 Torino OCERT srl – Via Spalato 65/B – 10141 Torino Certificazioni e Collaudi srl – Via Orfanotrofio, 25 13900 Biella
011-3473681 011-3273632 011-8174896 011-8174896 011-3191611
462 162
462 462
162
PED
011-3273633
[email protected]
011-5692074 011-5692074 011-3804222
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
015-8353451
015-29142
LIGURIA
TECNICA srl – Via A. Volta, 36 – 18038 Sanremo IM
LOMBARDIA
C.S.D.M. srl – Via E. Caviglia, 3 – 20139 Milano MI I.C.T. srl – Via A. Catalani, 68 – 20131 Milano MI SICAPT srl – Via Palestro, 20 – 23900 Lecco Q.S.M. srl – Via d. Rimembranze, 11 – 26020 Madignano CR VERIGO srl - Via A. Stradivari, 3 - 20833 Giussano (MB) SEVEN srl – Viale Henry Dunant, 6 – 46043 Castiglione delle Stiviere MN ECC srl – P-za Giovine Italia, 4 – 21100 Varese ECS srl – Via Solferino, 7 – 46100 Mantova VERIT srl – Via Corfù, 55 – 25124 Brescia Verifica Spa – Via Monte Rosa, 14 – 20149 Milano * T-System Srl – Via Belvedere, 45/A – 22100 Como
VENETO
462 462 462
162 17
462 462
0184-506492
162 162 162
02-56816188 02-26142902 0341-353721 0373-658430 0363-51309
0184-540731
[email protected]
02-56818575 02-26142904 0341-371327 0373-650371 0363-51309
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
462
0376-847331
0376-840921
[email protected]
462
0332-1800100 0376-288510 030-3546580 080-4315853 031-891267
0332-1800101 0376-287104 030-5100070 080-4315946 031-4039569
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
162
462 462 462
VERIFICHE INDUSTRIALI srl – Via Buzzaccarini, 35 – 35124 Padova PD
462
162
049-680046
049-8808081
[email protected]
C.T.E. Certificazioni srl – Via Monte Sabotino 12/b – 35020 Ponte San Nicolò PD
462
162
049-635551
049-8987317
[email protected]
* Veneta Engineering Srl – Via Lovanio, 8 – 37135 Verona
462
17
162
045-8200948
045-8201982
[email protected]
I. & S. srl – Via Marie Curie, 17 – 39100 Bolzano
462
17
162
0471-301611
0471-326266
[email protected]
ISIEI Sas – Via Alpe Adria, 63 - 33049 San Pietro al Natisone UD
462
0432-717225
0432-717633
[email protected]
ICEPI spa – Via Paolo Belizzi, 29/33 – 29100 Piacenza VERICERT srl – Via S. Cavina, 19 – 48100 Ravenna SOVIT srl – Via Venezia, 195 – 43100 Parma * Eco Certificazioni Spa – Via Mengolina, 33 – 48018 Faenza
462 PED 462 PED 462 462 PED
0523-591300 0544-467220 0521-791314 0546-624922
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
ALTO ADIGE FRIULI-VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA
LAZIO
17 17
162 162
17
162
0523-609585 0544-501951 0521-775915 0546-624911
I.N.C.S.A. srl – Via M. Peroglio, 15/15-A– 00144 Roma
462
162
06-52246324
06-52247268
[email protected]
MA.DE. Engineering srl – Via S. Luca, 2 – 81020 Casapulla CE S.I.C. srl – Via Luigi Guercio, 353 – 84134 Salerno SA I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche srl – Via Brambilla, 27/B – 80053 Castellammare di Stabia NA C.M.L. Verifiche srl – Via Domenico Morelli, 49 – 80021 Afragola NA
462 462
162
0823-466717 089-2756576
02-700402869 089-2751642
[email protected] [email protected]
081-3914735
081-8739521
[email protected]
462
162
081-8602781
081-8602781
[email protected]
Safety Systems srl – Via G. Falcone, 22 – 87100 Cosenza
462
162
EMQ-DIN srl – Via Duomo, 6 - 70033 Corato BA E.Q.M. srl – Via V. Calo’, 63 – 74023 Grottaglie TA
462 462
162 162
080-3588849 099-5610092
080-3588849 0995610092
[email protected] [email protected]
OEC srl – Via Acquavena, 20 – 98048 Spadafora ME
462
162
090-9941695
090-9920872
[email protected]
Automatos srl – Via Tuveri, 25 – 09129 Cagliari CA
462
070-2341315
1786065800
[email protected]
CAMPANIA
462
CALABRIA PUGLIA SICILIA
SARDEGNA LAZIO
Sistemia SpA – Via Valadier, 42 – 00193 Roma
* Organismi nuovi (iscritti nel 2012) http://www.newsliftletter.it/
17
0984-483757
ASSOCIATI A LATERE
0984-483757
06-42016117
06-42011549
[email protected]
[email protected]
Elenco aggiornato a tutto al 31/12/2011 Pagina 74