Università Commerciale L. Bocconi 30264 - Scienza delle Finanze – CLEAM, classe 2 – A.A. 2013/2014
Carlo Devillanova
Tassazione delle attività finanziarie
Indice della lezione •
Quadro generale 1. Problemi tradizionali. 2. Problemi nati dalla crescente integrazione dei mercati dei capitali.
•
Il sistema attuale 1. Aliquote 2. Modalità del prelievo 3. Risparmio agevolato
•
L'imposizione dei redditi da capitale in un contesto internazionale.
2
Redditi da attività finanziarie Le attività finanziarie sono le diverse forme di impiego del capitale, come ad esempio: acquisto di azioni o quote di capitale di società, acquisto di obbligazioni, acquisto di titoli di Stato, apertura di depositi e conti correnti, ecc. Dal possesso di attività finanziarie si generano normalmente: redditi di capitale (ad esempio: interessi e dividendi); plusvalenze (o minusvalenze); proventi da contratti derivati (ossia contratti il cui valore economico deriva da quello di altre attività finanziarie).
Dettaglio in seguito
Problemi tradizionali e sistema pre-riforma • Reddito Prodotto o Reddito Entrata? • Difficoltà di accertamento dei redditi individuali – Ricorso alle ritenute alla fonte a titolo di imposta operate dal sostituto d’imposta.
• Tutela del risparmio – Esclusione dalla base imponibile dell’imposta progressiva. – Differenziazione delle aliquote fra impieghi a breve e a lunga scadenza.
• La riforma del 1974 seguì di fatto questi principi: – Plusvalenze non tassate (adozione reddito prodotto) – Assoggettamento dei redditi da capitale ad imposte sostitutive.
• Finalità: – promozione dello sviluppo dei mercati finanziari – Sostegno al collocamento dei Titoli di Stato. 4
Situazione precedente al 1998 Disomogeneità nelle aliquote e nelle basi imponibili
5
Conseguenze di carattere economico a. Elusione fiscale (innovazione finanziaria) – Esempio - Zero coupon bonds − Esempio - combinazione di contratti forward − Al tempo t stipulo due contratti − 1) impegno ad acquistare a t+1 un titolo al prezzo Y; − 2) impegno a vendere lo stesso titolo al prezzo Y+C. − Se a t+1 il prezzo del titolo è Z>Y+C: guadagno sul primo contratto = Z-Y; perdita sul secondo = Z-(Y+C). − Guadagno netto = Z - Y - [Z-(Y+C)] = C replica il pagamento di una cedola C al tempo t+1.
b. Distorsioni nelle scelte dei risparmiatori e delle imprese. c. Correzioni disorganiche della legislazione fiscale 6
Le ragioni del processo di riforma (1998-2011)
• Problemi tradizionali • Problemi derivanti dall’integrazione dei mercati finanziari internazionali – Difficoltà di accertamento dei redditi esteri – Aumento della disomogeneità dei trattamenti fiscali – Aumento della sensibilità del risparmio e degli investimenti alle variabili fiscali (spinte alla competizione fiscale) • In seguito
7
Sistema attuale
(riforma 1998/2000 e D.l. 98/2011)
• Obiettivi della riforma Visco (1998/2000) – Riduzione dei problemi di accertamento
• sottraendo le rendite finanziarie all’IRPEF e assoggettandole a regimi sostitutivi (ritenuta a titolo d’imposta) • incentivando l’intermediazione del risparmio • Trattamenti differenziati secondo il regime di risparmio – 4 regimi di tassazione
– Riduzione delle possibilità di elusione
• sottoponendo a imposizione tutte le forme di rendita finanziaria • omogeneizzando i trattamenti fiscali
– Tutela della competitività dell’investimento finanziario in Italia • Esentando (per alcune tipologie di redditi) gli investitori esteri • riducendo le aliquote
– Agevolazione di alcune categorie di risparmio • Risparmio previdenziale (11%)
• Novità (D.L. 98/2011 in vigore dal 2012): – cambiamento delle aliquote (11%; 12,5%; 20%) – ritorno a forme di privilegio per i titoli di Stato – Disomogeneità/non neutralità
8
Redditi di capitale • Costituiscono redditi da capitale i redditi derivanti dall’impiego di capitale finanziario diversi da quelli conseguiti nell’esercizio di impresa (i quali sono considerati reddito di impresa) e dai redditi diversi: • Tipologie più importanti: – – – –
interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti (20%); interessi da obbligazioni private e titoli similari (20%); interessi su titoli pubblici (12,5%) utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali (DIVIDENDI); • non qualificata (20%) • qualificata o società residente in paradiso fiscale: BI Irpef
– proventi derivanti da gestioni collettive del risparmio (fondi comuni di investimento) (20%); – proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute (20%); – rendimenti su premi per contratti di assicurazione sulla vita (esenti); – rendimenti su contributi versati nei fondi di previdenza complementare e rivalutazioni degli accantonamenti TFR (11%); – “ogni provento derivante dall’impiego del capitale, esclusi i rapporti da cui possono derivare utili o perdite in dipendenza di un evento incerto” (20%)
Redditi diversi • Plusvalenze (prezzo di vendita – prezzo d’acquisto) – (a) immobiliari – (b) da cessione di azioni; • non qualificata • qualificata o società residente in paradiso fiscale: BI Irpef
– (c) da cessione di titoli, valute e metalli preziosi • Se da titoli di stato 12,5%
• I redditi conseguiti mediante contratti a termine e prodotti derivati (future, swap, option, ecc.) Proventi derivanti dall’impiego del capitale in cui possono derivare utili o perdite in dipendenza di un evento incerto Tutti gli altri redditi diversi: 20% 10
Ricapitolazione • BI Irpef – Dividendi e plusvalenze da partecipazione qualificata (49,72%) o in società residente in paradiso fiscale (interamente) – Talvolta le plusvalenze immobiliari
• Esenti – Rendimenti su premi per contratti di assicurazione sulla vita
• 11% – Rendimenti su contributi versati nei fondi di previdenza complementare e individuale e rivalutazioni degli accantonamenti TFR
• 12,5% – Interessi e plusvalenze da titoli di Stato
• 20% – Tutti gli altri redditi di capitale e diversi
• NB. Reddito d’impresa
11
Quattro regimi di tassazione 1. 2. 3. 4.
Risparmio individuale Risparmio amministrato Risparmio individuale gestito Risparmio collettivo gestito (fondi comuni d’investimento) •
–
NB. Fino al 2011 (legge 28.02.2011) 3 e 4 trattamento molto simile
In tutti i regimi si applicano le aliquote viste in precedenza. Tuttavia, le modalità applicative divergono rispetto: • • •
all’obbligo di inclusione in dichiarazione o meno (anonimato); al momento in cui rilevano le plus/minusvalenze (realizzazione/maturazione) alla possibilità di recupero delle minusvalenze (compensazione)
12
Risparmio individuale Redditi di capitale • Imposta sostitutiva con ritenute a titolo d’imposta operate dall’intermediario (aliquote descritte in precedenza) • Non c’è obbligo di dichiarazione annuale. • NB. obbligo di dichiarazione annuale per dividendi in BI IRPEF Redditi diversi • Tassati come descritto in precedenza • Devono essere sempre analiticamente dichiarati → non è garantito anonimato • La tassazione avviene alla realizzazione (a fine anno) • La compensazione solo fra redditi diversi nell’ambito dello stesso comparto [imposta sostitutiva 20% e 12,5%; Irpef al 49,72%; Irpef al 100%); • Saldo negativo riportabile in avanti per 4 anni 13
Risparmio amministrato Redditi di capitale • L’opzione non riguarda i redditi di capitale, che vengono trattati come nel regime di risparmio individuale.
Redditi diversi • Rispetto al risparmio individuale: – l’imposta sostitutiva viene prelevata dall’intermediario su ogni singola operazione (non è necessaria la dichiarazione analitica, è garantito l’anonimato) • rimane l’obbligo di dichiarazione delle plusvalenze rientranti in B IRPEF
• La tassazione avviene alla realizzazione – ma quando realizzata, non in sede di dichiarazione
• La compensazione solo fra i redditi diversi (escluse le qualificate) all’interno dello stesso rapporto di amministrazione, nello stesso periodo di imposta e nei 4 successivi; 14
Risparmio individuale gestito • Individuale: un soggetto affida la gestione del proprio patrimonio ad un intermediario • Tassazione alla maturazione – redditi maturati nel periodo di imposta – “Equalizzatore” abrogato nel 2001
• L’intermediario opera da sostituto d’imposta, applicando un’imposta sostitutiva del 20% sul risultato di gestione – Tassazione unitaria e contestuale dei principali redditi di capitale e redditi diversi (quelli tassati al 20%) – Possibilità di compensazione fra redditi da capitale e redditi diversi – Il risultato negativo di un periodo può essere portato avanti per 4 anni
• Regime simile per i fondi pensione (dopo)
15
Risultato di gestione + Patrimonio finale + Prelievi e proventi distribuiti in corso d’anno - Conferimenti e sottoscrizioni in corso d’anno - Interessi e plusvalenze al 12,5% (titoli pubblici white-list) - 62,5% interessi e plusvalenze al 12,5% - Patrimonio iniziale = Risultato di gestione • NB. Il risultato di gestione include redditi da capitale e redditi diversi al 20% 16
Il risultato di gestione • Include tutti i redditi da capitale ed i redditi diversi al 20% • La tassazione del risultato di gestione garantisce: – anonimato; – Compensazione tra redditi di capitale e redditi diversi – Se il risultato di gestione è negativo, il corrispondente importo è sottratto dal risultato di gestione dei 4 anni successivi • La tassazione delle plusvalenze avviene con il criterio della maturazione – anche se non c’è stata realizzazione – N.B: se c’è realizzazione c’è anche maturazione 17
Risparmio collettivo gestito • Fondi comuni di investimento interni (Oicvm, Sicav) • Anche in questo caso viene tassato il risultato di gestione (regole analoghe a quelle già viste) • Tuttavia, l’imposta del 20% alla realizzazione in capo al sottoscrittore – al momento in cui i partecipanti li percepiscono, tramite il riscatto o il rimborso delle quote o, eventualmente, le distribuzioni periodiche – 20% dell’incremento di valore della quota (delta Nav) – Prima: tassati alla maturazione in capo al fondo
• Obiettivo – equiparazione fondi interni e i fondi comunitari armonizzati • tassati, per i sottoscrittori domestici, alla realizzazione in capo al sottoscrittore
– Eliminazione di alcuni elementi di instabilità • crediti di imposta iscritti nel patrimonio dei fondi, inesigibili e a rendimento zero
18
Risparmio collettivo gestito • Principali conseguenze problematiche – Vantaggio rispetto agli altri regimi di risparmio • differimento dell’imposta • possibilità di compensazione delle minusvalenze con i redditi da capitale
– Effetto immobilizzo (lock-in): vantaggio fiscale per il differimento dell’imposta
19
Conclusioni • I redditi da partecipazione qualificata – Sempre in BI Irpef – Compensazione di minusvalenze solo con plusvalenze da qualif
• L’anonimato è garantito eccetto che – Nel risparmio individuale (regime di chiusura) – Partecipazioni qualificate
• Le aliquote sono identiche nei vari regimi • Il risparmio gestito è l’unico che consente la compensazione fra redditi da capitale e altri redditi • Il timing differisce (problemi di equità e neutralità) – – – –
Maturazione nel risparmio individuale gestito Realizzazione nei restanti 3 regimi “Equalizzatore” abrogato nel 2001 Disomogeneità accresciuta nel 2011 20
Risparmio agevolato • Impieghi con finalità previdenziale – Forme di risparmio previdenziale collettivo • Fondi pensione aperti e chiusi
– Previdenza individuale • Fondi pensione aperti
– http://www.tfr.gov.it/TFR/FormeComplementari/ – Vincoli • Periodo minimo di contribuzione • Erogazione prestazione al raggiungimento dell’età pensionabile. • La prestazione deve essere per almeno il 50% sotto forma di rendita
• TFR • Contratti di assicurazione sulla vita 21
Risparmio previdenziale Accumulazione
Prestazione Età pensionabile
• premi deducibili •5165 euro
•Rendimenti finanziari (alla maturazione) 11%
• Rendimenti finanziari esenti •Rendita e K: tassazione separata t[15%-9%] t=15%, ridotta di 0,3 punti per ogni anno di contribuzione oltre il 15° Minima (9%) con 35 anni
Montante = Σpremi + rendimenti •Aliquota ordinaria (20%) finanziari (già tassati, 11%) sul rendimento finanziario -ritiro rendita e capitale (max50%)
22
TFR (trattamento di fine rapporto) Accumulazione
• accantonamenti non imponibili •Parte finanziaria= rivalutazione legale (alla maturazione) 11%
Riscossione (cessazione del rapporto di lavoro)
Montante = Σaccantonamenti + parte finanziaria (già tassata, 11%) -ritiro
capitale K
•Parte finanziaria esente •K: Σpremi, tassazione separata t media Irpef ultimi 5
anni 23
Risparmio previdenziale
• Elementi di regressività • Tassazione del TFR invariata • Costo della riforma rinviato
24
Contratti assicurativi • Risparmio assicurativo (puro) – Accumulazione • Premi detraibili al 19% • Rendimenti esenti
– Prestazione in forma di K • Morte: esenti • Sopravvivenza …
25
Imposizione sui redditi in un contesto internazionale Problema: • come tassare i redditi che i residenti conseguono all’estero? • come tassare i redditi che i non residenti conseguono nel territorio nazionale? Due principi polari • Principio della residenza – Il reddito viene tassato secondo le aliquote del paese di residenza del percettore
• Principio della fonte – Il reddito viene tassato secondo le aliquote del paese in cui il reddito è prodotto 26
Criteri di scelta a. Efficienza b. Rispetto dei principi di equità dell’imposizione personale c. Ripartizione del gettito tra paesi d. Applicabilità delle normative nazionali
27
a. Efficiente allocazione delle risorse CEN • Capital export neutrality Un sistema di tassazione soddisfa la CEN se i fattori fiscali non influiscono sulle scelte di localizzazione internazionale degli investimenti di un investitore domestico.
• Senza imposte – Con perfetta mobilità dei capitali il rendimento al lordo d’imposta non dipende dal paese in cui si investe: rh=rf • Con imposte • il sistema impositivo è neutrale se (sempre con perfetta mobilità dei capitali): rh=rf 28
Il principio di residenza realizza la CEN • Senza imposte: rh=rf è indifferente investire nel paese h e nel paese f (condizione di arbitraggio) • Con imposte e principio di residenza, un individuo residente nel paese h ottiene:
– rh(1-th) se investe nel paese h – rf(1-th) se investe nel paese f Condizione di arbitraggio: rh(1-th) = rf(1-th) rh=rf CEN
• Con imposte e principio della fonte, un individuo residente nel paese h ottiene:
– rh(1-th) se investe nel paese h – rf(1-tf) se investe nel paese f Condizione di arbitraggio rh(1-th) = rf(1-tf) Se th≠tf rh ≠ rf NON neutralità (a meno che th = tf : armonizzazione)
• Stessa conclusione se l’individuo risiedesse in f
29
Efficiente allocazione delle risorse CIN • Capital import neutrality Un sistema di tassazione soddisfa la CIN se, all’interno di un paese, i fattori fiscali non favoriscono o penalizzano gli investimenti provenienti da paesi diversi. Con perfetta mobilità dei capitali tutti gli investitori ottengono lo stesso rendimento netto, indipendentemente dalla loro nazionalità.
• Se il rendimento netto dipendesse dalla residenza dell’investitore, si crea un incentivo (distorsione) a non rimpatriare i redditi di capitali investiti all’estero 30
Il principio della fonte realizza la CIN • Due individui, uno residente in h ed uno in f; entrambi investono in h • Senza imposte ciascuno dei due ha rendimento rh • Con imposte e principio di residenza
– individuo residente in h ottiene rh(1-th) – individuo residente in f ottiene rh(1-tf) Se th≠tf rh(1-th) ≠ rf(1-tf) NON neutralità (a meno che th = tf : armonizzazione)
• Con imposte e principio della fonte
– individuo residente in h ottiene rh(1-th) – individuo residente in f ottiene rh(1-th) Investire in h genera il rendimento rh(1-th) indipendentemente dalla residenza dell’investitore CIN
• Stessa conclusione se investissero in f
31
CEN relativamente più importante • Realizza l’allocazione efficiente del capitale tra paesi. • Condizione di efficienza – – – –
Dato K da allocare nei paesi h e f Funzioni di produzione: fh(Kh) e ff(Kf) Un’allocazione è efficiente se f’h(K*h) = f’f(K*f) In ciascun paese: • Massimizzazione dei profitti in h f’h(Kh)= rh • Massimizzazione dei profitti in f f’f(Kf)= rf
– Se vale la CEN: rh= rf f’h(Kh)= f’f(Kf) efficienza
32
b. Equità • Solo il principio di residenza è compatibile con la personalità dell’imposizione – Progressività
• Considerazione indipendente dal concetto di equità adottato • Indubbiamente da preferire il principio di residenza
33
c. Ripartizione del gettito tra paesi • Principio di residenza: base imponibile = rendite finanziarie generate dal risparmio dei residenti. • Principio della fonte: base imponibile = rendite finanziarie generate dal capitale investito nel paese. Il principio della fonte è preferibile per i paesi il cui risparmio è inferiore al capitale investito (importatori di capitale); il principio di residenza è preferibile per i paesi i paesi che esportano capitale.
34
• Ipotesi: – Risparmio del paese h in f: Khf > 0 – Investimento nel paese h da f: Kfh = 0 h è esportatore netto di capitale f è importatore netto di capitali
• Gettito del paese h: – Principio di residenza: thrf Khf – Principio della fonte: 0
• Gettito del paese f – Principio di residenza: 0 – Principio della fonte: tfrf Khf
I paesi esportatori di capitale hanno un gettito maggiore con il principio di residenza, i paesi importatori con il principio della fonte. 35
• Sistemi misti: fonte + credito di imposta –
Si assoggettano a imposizione i redditi prodotti nel territorio di localizzazione dell’investimento (es. F); il paese di residenza (es. H) riconosce un credito sulle imposte pagate all’estero dai propri residenti.
– Tf = tf rf Khf – Th = th rf Khf - tf rf Khf – Imposta totale = Tf + Th = th rf Khf
• Il credito d’imposta totale realizza la CEN – Il credito d’imposta consente di sfruttare le qualità desiderabili del principio di residenza evitando che i paesi importatori di capitale rimangano senza gettito – NB. Se il credito d’imposta è concesso in misura non integrale si ha un sistema misto (doppia imposizione).
• Caso estremo di doppia imposizione: nessun credito d’imposta (formula semplificata) – Tf = tf rf Khf – Th = th rf Khf – Imposta totale = Tf + Th = (th + tf) rf Khf
36
d. Applicabilità • Problemi di applicazione del principio di residenza – Flussi informativi tra paesi (difficoltà di accertamento dei redditi esteri) per ricostruire la posizione reddituale complessiva del contribuente. • Necessità di uno scambio di informazioni
– Migrazione fiscale • Cambiare residenza effettivamente o fittiziamente tramite prestanome per beneficiare di regimi fiscali più vantaggiosi
– Incentivi a ritardare il rimpatrio dei redditi (soprattutto profitti da parte delle imprese multinazionali) Tax deferral • Se le informazioni sui redditi vengono rivelate al momento del rientro dei redditi nel paese di residenza
37
• Problemi di applicazione del principio della fonte – I problemi di informazione sono ridotti (imposta reale) – In presenza di elevata mobilità del capitale, si genera concorrenza fiscale • Non neutralità (CEN) • Presenza di strumenti finanziari molto sensibili alle variabili fiscali (innovazione finanziaria) • Al limite, esenzione dei redditi da attività finanziarie
– I trattati bilaterali contro la doppia tassazione esentano da ritenute determinati flussi di redditi tra due paesi accrescono la disomogeneità dei sistemi fiscali e le possibilità di arbitraggio.
38
La competitività in Italia • Principio di residenza – Redditi percepiti da non residenti esenti • se il paese di residenza del percettore partecipa a scambio di informazioni e non è paradiso fiscale. – Interessi e plusvalenze » Esenti se il paese di residenza del percettore partecipa a scambio di informazioni (… sia in atto una convenzione per evitare la doppia tassazione del reddito) e non è paradiso fiscale.
– Dividendi » Ritenuta del 27%, rimborsabile fino ai 4/9 se si dimostra che sono state pagate le imposte nello Stato di residenza dei percettori.
– Sui redditi percepiti in Italia da residenti • Esclusi dalla progressività e aliquote ridotte
– Sui redditi percepiti all’estero da residenti • Si applica (con difficoltà) il principio di residenza.
39
In Europa • •
Problema: concorrenza fiscale Alternative
1. Residenza + scambio di informazioni –
•
CEN, equità
2. Fonte + armonizzazione
Es. Direttiva 2003/48/CE (interessi)
– Residenza + scambio di informazioni • •
fine del segreto bancario importanza degli intermediari finanziari
•
ritenuta minima (15% nei primi 3 anni; 20% nei successivi 3; 35% in seguito) 75% della ritenuta trasferita allo Stato di residenza
– Lussemburgo, Belgio e Austria inizialmente non hanno aderito allo scambio di informazioni
•
•
Accordi con paesi terzi
– Svizzera, Andorra, Liechtenstein, San Marino 40