STUDIO LEGALE AVV. TUTTO FARE Viale Piave 34 - 1234 Milano Tel. 02.12345678 - Fax 02. 11254789 TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. VII
R.G. 123456/12
GIUDICE : DR. RE
*** ** * ** *** COMPARSA DI COSTITUZIONE E DI RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE E ISTANZA DI CHIAMATA DEL TERZO EX ART. 269 II CO. C.P.C. Nell’interesse della Società LAVORIPERFETTI S.P.A., in persona dell’amministratore unico Ing. Sono Bravo, P.I. 1508197428, con sede in Lecco, Via dei Fatti 20, rappresentata e difesa dall’Avv. Tutto Fare, cod. fisc. ***, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni del presente
giudizio
presso
il
proprio
n.
fax
02
11254789
o
p.e.c.
[email protected], presso lo studio del quale in Viale Piave 34, Milano è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al presente atto (convenuta) nella causa promossa da: il dr. ROSSO ROSSI, residente in Brescia, Via Nonsò 10, C.F. ***, rappresentato e difeso dall’Avv. Savio Sotutto (attore) *** Con atto di citazione notificato in data 3.11.2012 (All. n. 1), il dr. Rosso Rossi ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la Lavoriperfetti S.p.A., per ivi sentirla condannare all’esecuzione delle opere di ripristino del manto impermeabile del lastrico solare dell’edificio 1
STUDIO LEGALE AVV. TUTTO FARE Viale Piave 34 - 1234 Milano Tel. 02.12345678 - Fax 02. 11254789 sito in Bergamo, Via degli Imbevuti 3 e delle strutture murarie, degli intonaci, delle vernici e dell’impianto elettrico dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva della dr.ssa Bianchi, nonché a rifondere spese e onorari di procedimento oltre IVA e CPA. Il tutto sulla base della premessa, così come si legge nell’atto introduttivo del giudizio, che qui si abbia integralmente ripetuta e trascritta. *** Si costituisce con il presente atto la Società LAVORIPERFETTI S.P.A., in persona dell’amministratore unico Ing. Sono Bravo, ut supra rappresentata e difesa, contestando quanto dedotto dall’attore in fatto e in diritto e chiedendo l’integrale rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate in fatto e diritto. Si eccepisce: - in via pregiudiziale: difetto di legittimazione ad agire di parte attrice Il dr. Rosso Rossi non risulta essere titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e ciò sotto un duplice aspetto. Dall’analisi delle conclusioni dell’atto di citazione, che qui abbiasi integralmente trascritte, parte attrice si arroga il diritto di agire in giudizio sia per ciò che spetterebbe al Condominio, sia per ciò che spetterebbe alla dr.ssa Bianca Bianchi. Nel maggio 2008, infatti, l’appalto avente ad oggetto il rifacimento integrale del manto di impermealizzazione del lastrico solare, veniva affidato dal Condominio di Via degli Imbevuti 3, su deliberazione dell’assemblea, alla Società convenuta. Il contratto (doc. 2), quindi, veniva stipulato tra il Condominio, in persona dell’Amministratore,
geom.
Rigo
Dritto,
e
la
Lavoriperfetti S.p.A.,
in
persona
dell’amministratore unico Ing. Sono Bravo, in quanto gli interventi vertevano esclusivamente su parti comuni dell’edificio di cui all’art. 1117 c.c. Nessuna legittimazione ad agire può, pertanto, spettare al dr. Rosso Rossi. 2
STUDIO LEGALE AVV. TUTTO FARE Viale Piave 34 - 1234 Milano Tel. 02.12345678 - Fax 02. 11254789 Per ciò che, invece, concerne la richiesta di ripristino delle strutture murarie, degli intonaci, delle vernici e dell’impianto elettrico dell’unità immobiliare interessata dalle infiltrazioni, contestando nel merito ogni profilo di responsabilità della comparente, si rileva, così come risulta dal doc.1 dell’atto di citazione, che proprietaria esclusiva dell’immobile è la dr.ssa Bianca Bianchi. Alla stregua di quanto sopra esposto, anche per tale richiesta, nessuna legittimazione può spettare all’odierno attore. Non è dato rinvenire, inoltre, per la fattispecie concreta, alcuna ipotesi di sostituzione processuale, sicché l’azione fatta valere dal dr. Rossi trova ostacolo nel principio espresso dall’art. 81 c.p.c. - Sempre in via pregiudiziale: incompetenza territoriale del giudice adito. Si eccepisce l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano e si indicano, in via alternativa, quali fori territorialmente competenti: ai sensi dell’art. 19 c.p.c., il Tribunale di Lecco, in quanto giudice del luogo in cui ha sede la società Lavoriperfetti S.p.A. e, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., il Tribunale di Bergamo, in quanto luogo di esecuzione della prestazione dedotta in giudizio. - Sempre in via pregiudiziale: nullità dell’atto di citazione ex art. 164, 1 co, c.p.c. Si eccepisce la nullità della citazione per l’assegnazione di termini a comparire inferiori a quelli prescritti dalle legge. - Nel merito, in via preliminare: eccezione di prescrizione. La fattispecie in esame non può essere ricondotta alla fattispecie legale di rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c. con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione. A tal proposito la Suprema Corte, con la sentenza n. 24143/07 ha, infatti, chiarito che “la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c., trova applicazione esclusivamente quando siano riscontrabili vizi riguardanti la costruzione dell’edificio stesso o di una parte di esso, ma non anche in caso di modificazioni o riparazioni apportate ad un 3
STUDIO LEGALE AVV. TUTTO FARE Viale Piave 34 - 1234 Milano Tel. 02.12345678 - Fax 02. 11254789 edificio preesistente o ad altre preesistenti cose immobili, anche se destinate per loro natura a lunga durata”. Il caso in esame deve, pertanto, essere sussunto entro gli schemi di cui all’art. 1667 c.c. in cui è previsto un termine di prescrizione biennale per agire in giudizio contro l’appaltatore e far valere la garanzia per difformità e vizi dell’opera. Nella fattispecie de qua , il termine di prescrizione è ampiamente decorso, atteso che l’unica comunicazione con la quale il geom. Dritto, nella qualità di Amministratore del Condominio di Via degli Imbevuti 3, informa la comparente circa i presunti vizi dell’opera, risale al 20 febbraio 2009 (doc. 3). Dall’intervento di tinteggiatura eseguito nell’unità immobiliare della dr.ssa Bianchi sino alla notifica dell’atto di citazione, avvenuta in data 3 novembre 2012, nessuna denunzia ex art. 1667 c.c. è pervenuta alla Società comparente. Alla luce di quanto sopra esposto il diritto di azione può ritenersi ampiamente prescritto. - Nel merito, in via subordinata. Ferme le eccezioni suesposte, di per sé assorbenti ogni valutazione del merito della presente controversia, per scrupolo difensivo, ed in via rigorosamente subordinata, Le opere eseguite dalla società comparente non presentavano e, ancora oggi, non presentano alcun vizio e/o difetto riconducibile alla categoria dei “gravi difetti”. Come già ampiamente confermato in via extragiudiziale all’amministratore geom. Dritto, le immissioni d’acqua lamentate dalla condomina dr.ssa Bianchi non hanno correlazione alcuna con le opere di impermeabilizzazione del lastrico solare eseguite dalla società convenuta. Le immissioni sono da ricondurre alle gronde dell’edificio delle quali, già nel 2007 la società comparente aveva constatato l’avanzato stato di ammaloramento con contestuale e costante occlusione dovuta alla caduta di foglie trasportate dal vento da un contiguo terreno boschivo (doc. 4: relazione peritale Ing. Betta Betti). Nessun nesso di causalità, pertanto, sussiste tra le immissioni lamentate dalla dr.ssa Bianchi e le opere realizzate dalla società convenuta. 4
STUDIO LEGALE AVV. TUTTO FARE Viale Piave 34 - 1234 Milano Tel. 02.12345678 - Fax 02. 11254789 - In via riconvenzionale. Non solo la spa Lavoriperfetti non è tenuta ad alcunché avendo correttamente adempiuto quanto si era obbligata attraverso la stipula del contratto di appalto, ma è ella stessa creditrice di 7.000 € dovuti per i lavori di impermealizzazione del lastrico solare di proprietà condominiale. Si chiede, pertanto, il pagamento di quanto dovuto. *** Ferme le suesposte eccezioni di rito e di merito, il convenuto chiede in ogni caso la autorizzazione alla chiamata in causa del Condominio via degli Imbenuti 3 Bergamo, in persona dell’amministratore geom. Dritto, C.F. ……………………, con contestuale richiesta al G.I di differimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 269 II co. c.p.c., della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto del termine dell’art.163-bis c.p.c. Tutto ciò premesso, la Società LAVORIPERFETTI S.P.A., in persona dell’amministratore unico Ing. Sono Bravo, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio, preliminarmente, ai sensi dell’art. 269 c.p.c. CHIEDE all’Ill.mo Giudice adito di essere autorizzato alla chiamata in giudizio del Condominio via degli Imbenuti 3 Bergamo, in persona dell’amministratore geom. Dritto, C.F. ……………………, con contestuale differimento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all’art.163-bis. La Società LAVORIPERFETTI S.P.A., in persona dell’amministratore unico Ing. Sono Bravo,, insiste per l’accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: 5
STUDIO LEGALE AVV. TUTTO FARE Viale Piave 34 - 1234 Milano Tel. 02.12345678 - Fax 02. 11254789 in via pregiudiziale e gradata: -
accertare e dichiarare l’inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione ad agire dell’attore sig. Rosso Rossi;
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previo ogni sommario accertamento, accertare e dichiarare l’incompetenza territoriale del tribunale di Milano in favore del Tribunale di Lecco o del Tribunale di Bergamo;
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accertare e dichiarare la nullità della citazione e, per l’effetto, fissare una nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini di legge.
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Fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del Condominio via degli Imbenuti 3 Bergamo, in persona dell’amministratore geom. Dritto, a norma dell’art. 269 c.p.c.
nel merito, in via preliminare: -
nell’eventualità, non creduta, di reiezione delle conclusioni che precedono, salvo gravame, dichiarare prescritto il diritto di azione nei confronti della comparente ai sensi dell’art.1667 c.c. e, per l’effetto, rigettare la domanda;
nel merito, in via subordinata: -
ferme le eccezioni suesposte, accertare, con eventuale nomina di CTU, che le opere eseguite dalla società comparente in esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 15.05.2008 con il condominio di via Imbevuti n. 3 Bergamo sono state effettuate a “regola d’arte”, non presentando alcun vizio e/o difformità, e che nessuna correlazione sussiste tra queste ultime e le infiltrazioni lamentate dalla sig. Bianchi e, per l’effetto, rigettare la domanda nei confronti della Lavoriperfetti S.p.A.
in via riconvenzionale: -
condannare il condominio via Imbenuti 3 Bergamo, nella persona dell’amministratore geom. Dritto al pagamento di € 7.000, dovuti per le opere eseguite in forza del contratto di 6
STUDIO LEGALE AVV. TUTTO FARE Viale Piave 34 - 1234 Milano Tel. 02.12345678 - Fax 02. 11254789 appalto in oggetto, con interessi dal dovuto al saldo. in via istruttoria: -
disporsi CTU tecnica al fine di accertare che le opere eseguite dalla società comparente in esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 15.05.2008 con il condominio di via Imbevuti n. 3 Bergamo sono state effettuate a “regola d’arte”, non presentando alcun vizio e/o difformità, e che nessuna correlazione sussiste tra queste ultime e le infiltrazioni lamentate dalla sig. Bianchi. Si indica quale CTP il prof. Ing. Mario Mari, via Grocchi 14 Milano.
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ammettersi prova per testi sulle circostanze esposte in premessa con riserva di articolazione dei capitoli di prova. Si indica fin d’ora a teste: Ing. Betta Betti c/o Studio Prof. Mario Mari via Grocchi 14, Milano.
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con riserva di produrre documenti ed indicare nuovi mezzi di prova nelle memorie ex art.183, VI comma c.p.c. di cui si chiede fin d’ora di essere autorizzati al deposito.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari Si producono: 1) atto di citazione notificato; 2) copia contratto di appalto; 3) lettera del 20 febbraio 2009; 4) relazione peritale Ing. Betta Betti. Milano, 13 novembre 2012
Avv. Tutto Fare
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PROCURA ALLE LITI Io sottoscritto Ing. Sono Bravo, in qualità di amministratore unico della società Lavoriperfetti S.p.A., delego a rappresentare e difendere la suddetta società nel presente giudizio, in ogni sua fase o grado, l’Avv. Tutto Fare del Foro di Milano, conferendole ogni più ampia ed estesa facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre domande riconvenzionali, di chiamare terzi in causa, di proporre istanze cautelari, di farsi sostituire, di nominare domiciliatari, di transigere con la controparte e di sottoscrivere atti del procedimento; eleggo domicilio presso lo studio del predetto legale in Milano, Viale Piave 34.
Milano, 13 novembre 2012
Avv. Tutto Fare
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