STATUTO
ALLEGATO "A"
DI
Repertorio n. 206
“PROGETTO HEBA ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.
Raccolta 162
PER IL PAESAGGIO, IL PATRIMONIO CULTURALE E LA CRESCITA SOSTENIBILE DELLA BASSA MAREMMA GROSSETANA” Articolo 1: Costituzione, denominazione, sede e durata E’
costituita
l’Associazione
“Progetto
HEBA
Associazione
O.N.L.U.S. per il Paesaggio, il Patrimonio Culturale e la Crescita Sostenibile della Bassa Maremma Grossetana”, per brevità “ PROGETTO HEBA Associazione ONLUS”,
avente le caratteristi-
che di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. L’Associazione ha sede in Magliano in Toscana, Zona Cupi 50. E’ consentita l’istituzione di sedi secondarie in altre località in Italia e all’estero su delibera del Consiglio. L'Associazione ha durata illimitata. Articolo 2: Finalità L’Associazione apartitica e aconfessionale non ha fini di lucro e non può distribuire utili né direttamente, né indirettamente. L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori
della tutela e valorizzazione della natu-
ra, dell'ambiente, [con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani] del territorio
e del paesaggio e della valorizzazione del pa-
trimonio storico, artistico e culturale, a favore della crescita del turismo e per uno sviluppo sostenibile. L’Associazione, che
si
inoltre,
considerano
potrà
integrative
svolgere e
attività
funzionali
accessorie
allo
sviluppo
dell’attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Associazione comunicherà l'oggetto della propria attività, entro 30 giorni dalla costituzione, alla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima Direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità ONLUS. Il Progetto HEBA persegue come obiettivo fondamentale la cresita sostenibile della Bassa Maremma Grossetana e si articola su tre dimensioni o ambiti di progetto: 1) La Tutela e la Valorizzazione del Territorio e del Paesaggio 2) La Valorizzazione del Patrimonio Culturale 3) La Crescita Sostenibile. Il Progetto HEBA nasce primariamente come reazione agli scempi ed agli attentati al paesaggio osservati in crescita negli ultimi anni in diversi comuni della Bassa Maremma Grossetana e si pone l’obiettivo di contribuire a bloccare il fenomeno pri-
ma che sia troppo tardi, attraverso la raccolta di fondi da destinare all’abbattimento di ecomostri o ad altre forme di recupero
e l’avviamento di un piano d’azione articolato tra
cui la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sul valore della tutela del paesaggio e della minimizzazione dell’impatto ambientale come paradigma abituale
nella
valutazione ed approvazione di qualsiasi progetto edilizio o affine. L’obiettivo finale, che ha nello stop agli ecomostri la condizione necessaria, è realizzazre la trasformazione della Bassa Maremma Grossetana in una best practice dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale
per assicurare un futuro
di sviluppo sostenibile ai suoi abitanti con miglioramento del reddito degli agricoltori e degli operatori locali e nuovi posti di lavoro per le future generazioni. Articolo
3: Attività
L’Associazione perseguirà i propri fini attraverso una sarie articolata di iniziative
che, per ogni ambito del Progetto,
sono elencate di seguito senza che l’elenco sia esaustivo: 3.1 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO Le attività comprendono: •
Attività di Prevenzione Diretta
•
Attività di Sensibilizzazione, Formazione e Diffusione della Cultura
•
Attività di Vigilanza e Contrasto
•
Attività di Recupero
•
Attività di Valorizzazione, Divulgazione e Marketing
•
Contributo al Miglioramento del Quadro Normativo
Attività di PREVENZIONE DIRETTA •
Acquisto di terreni edificabili in aree di particolare interesse paesaggistico per toglierli dal mercato e
sottrar-
li alla cementificazione; •
Acquisto di terreni non edificabili ma di particolare interesse naturalistico / storico culturale;
Attività di SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA •
Preparazione di materiale didattico sul valore e le caratteristiche del paesaggio maremmano da utilizzare per fare formazione
e
cultura
nelle
scuole
fin
dalle
scuole
d’infanzia; •
Organizzazione, anche con la collaborazione di enti di portata nazionale come
FAI, Italia Nostra e Legambiente, di
incontri, eventi, conferenze, dibatti, convegni per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica; •
Coinvolgimento
dei
cittadini
sulla
tematica
in
generale
nonchè su singoli casi specifici con strumenti di social network. Attività di VIGILANZA E CONTRASTO •
Organizzazione delle SENTINELLE SAGGIO:
DEL TERRITORIO E DEL PAE-
•
Promozione, tramite il proprio ufficio legale, di tutte le azioni di contrasto di volta in volta ritenute più idonee quali ricorsi, denuncie, costituzione di parte civile in processi penali e così via.
Attività di RECUPERO •
Acquisto, ove ciò sia possibile, di fabbricati di alto impatto ambientale e danneggiamento del paesaggio per poi distruggerli, oppure riconfigurarli o nasconderli con barriere di piante. [I volumi abbattuti nonchè gli immobili riconfigurati potranno essere rivenduti , coi dovuti vincoli, come forma di rifinanziamento].
•
Acquisto, ove i fabbricati non siano in vendita, di terreni circostanti
ove
creare
delle
barriere
che
ne
riducano
l’impatto; •
Promozione ed organizzazione di iniziative di volontariato per il recupero ambientale come la raccolta dei rifiuti lungo le strade, la bonifica di discariche abusive etc.
Attività di VALORIZZAZIONE, DIVULGAZIONE E MARKETING •
Produzione di materiale didattico, cuturale , pubblicitario sul paesaggio maremmano, le oasi naturalistiche, i sentieri e
le
dogane
nei
boschi,
gli
itinerari
di
birdwatching,
trekking, cicloturismo etc •
Divulgazione integrata col materiale del Patrimonio Culturale a mezzo stampati, via Web e App per dispositivi mobili tipo iPhone;
•
Il materiale potrà anche essere oggetto di vendita.
CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO •
Favorire l’adozione da parte dei Comuni della Maremma di Standard circa le architetture ammesse, di tipo antico (vedi casa Ente Maremma, Opere Pie, Vivarelli-Colonna, Società Svizzera, etc) e moderne (da definire; probabilmente ipertecnologiche e minimaliste);
•
Proporre la revisione delle normative correnti per contrastare gli IAP di comodo, i PMA elusivi ed i permessi a costruire Annessi Residenziali.
•
Proporre
un
disegno
di
legge
o
equipollente
per
l’obbligatorietà della formazione in materia di amministrazione del bene pubblico (vedi ENA francese) per i candidati sindaci. 2) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE Tra le principali attività previste si citano le seguenti: •
Raccolta di fondi da destinare allo scavo delle aree archeologiche
chiave
per
la
conoscenza
del
territorio
dalla
preistoria al medioevo, tra cui la città di Heba, la villa romana di Poggio Rotigli, Roselle, Cosa, Ghiaccio Forte, •
Sponsorizzare
e
favorire
la
diffusione
dell’Archeologia
Sperimentale come forma complementare a quella tradizionale per aumentare il bacino di utenza e soprattutto in chiave di amplificatore e volano per il turismo creativo •
Pubblicizzare e incentivare l’adozione di monumenti da par-
te di privati per averne cura, valorizzarli e trovare soluzioni innovative per il loro utilizzo, ove del caso. •
Promozione
ed organizzazione di iniziative di volontariato
per la pulizia e bonifica di siti
spesso abbandonati per
favorirne la fruizione in sicurezza. •
Censimento del Patrimonio Culturale in senso lato, raccolta di testi, immagini, filmati, etc e
divulgazione integrata
col materiale del Territorio e del Paesaggio a mezzo stampati, via Web e App per dispositivi mobili tipo iPhone quali un Google Maps specializzato al Patrimonio Culturale e Ambientale della Maremma. •
Ricerca di tradizioni, leggende, mestieri in via di estinzione, dei patrimoni orali e immateriali per
documentarli
e proteggerli dall’estinzione. •
Realizzazione del sogno dei fondatori:il Museo Archeologico della Valle dell’Albegna ed il Museo diffuso della Bassa Maremma Grossetana.
3) CRESCITA SOSTENIBILE Su questo fronte
le principali attività previste sono le se-
guenti: •
Favorire e contribuire allo sviluppo, di concerto con i Comuni e le altre istituzioni operanti sul territorio, di una VISIONE
della Maremma che lasceremo alle nuove generazioni
e quindi di una BILE
STRATEGIA ed un PIANO DI CRESCITA SOSTENI-
della Bassa Maremma se non dell’intera Maremma Gros-
setana. •
Studiare con le associazioni di categoria ed avviare le forme organizzative e strumentali più idonee e innovative per aiutare gli agricoltori a vendere meglio i loro prodotti.
•
Stimolare e contribuire alla costruzione ed erogazione di corsi di formazione per le figure professionali richieste dal turismo culturale, ambientale, creativo, etc.
•
Sensibilizzare, stimolare e formare gli agricoltori ad un miglioramento continuo ed all’innovazione dell’offerta agrituristica.
•
Promuovere nelle sedi opportune la realizzazione di realtà che ben si sposano con le caratteristiche ambientali e climatiche della Maremma e che portano lavoro un Parco Tecnologico
come ad esempio
(tipo di Sophia Antipolis in Costa
Azzurra), oppure una nuova
Università o il Distaccamento
di una Università esistente sui temi della Green Economy, del Restauro, dell’Archeologia, ecc. •
Promuovere l’adesione dei Comuni della Bassa Maremma Grossetana al progetto
Zero Waste (Rifiuti Ze-
ro) anche per abbattere le tasse sulla spazzatura che tanto pesano attualmente sui cittadini. Articolo
4: Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è composto: a) dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi
titolo di denaro, o beni mobili ed immobili effettuati dai Soci Fondatori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Soci Ordinari e dagli Sponsor; b) dai beni mobili od immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all’Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; c) dalle quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati; d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; e) da eventuali erogazioni, contribuzioni anche pubbliche, donazioni e lasciti. Le entrate della ONLUS sono costituite: a) dalle quote associative; b) da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali; c) contributi delle controparti locali nei singoli progetti comprendenti finanziamenti, fornitura di mano d'opera qualificata e non, terreni, strutture varie, impianti; d) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse; e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine di solidarietà sociale della ONLUS, quali ad esempio fondi
pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; f) interessi sui capitali prima del loro impiego. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa morte e non è rivalutabile. In caso di scioglimento della ONLUS per qualunque causa, patrimonio
sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrati-
va di utilità sociale, sentito l'organismo salvo
il
diversa
destinazione
di
controllo,
imposta dalla legge vigente al
momento dello scioglimento. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Direttore Generale
generale presenta all’Assemblea i bi-
lanci per la loro approvazione. Articolo
5: Soci
I soci si distinguono in: - Fondatori e - Ordinari; Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo; sono soci ordinari tutti gli altri. Possono essere ammessi come soci coloro che, siano essi enti o associazioni di qualsiasi nazionalità, ovvero persone
fisiche
di
visione
cittadinanza
italiana
o
straniera,
dello statuto, concordino con i suoi
avendo
preso
scopi ed
intendano
prestare volontariamente la propria opera per sostenere l'at-
tività dell'associazione. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire
l’effettività
del
rapporto
medesimo;
pertanto
la
partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. Tra
i
soci vige una disciplina uniforme del rapporto asso-
ciativo e delle modalità associative e a tutti i giori
di
età
spetta
soci
mag-
l'elettorato attivo e passivo. E' e-
spressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno diritto di: •
Partecipare
a
tutte
le
attività
promosse
dall’Associazione; •
partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le
modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; •
godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. L’entità delle quote associative può essere diversificata. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione
dell’espulsione;
il
ricorso
verrà
esaminato
dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto
nell’ambito associativo. Articolo 6: Organi dell’Associazione Gli organi dell’Associazione sono: a) l’Assembra dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente e Vicepresidente; d) il Direttore Generale; e) il Direttore Operativo (uno per ogni ambito); f) il Comitato Operativo (uno per ogni ambito); g) il Comitato Scientifico (uno per ogni ambito); h) il Revisore dei Conti. Articolo 7: Assemblea dei Soci L’Assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle quote. L’Assemblea
si
riunisce
ordinariamente
almeno
una
volta
all’anno ed è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dal Vicepresidente. Spetta all’Assemblea: a) deliberare sull’indirizzo generale dell’associazione e delle
attività
per
il
conseguimento
degli
scopi
dell’Associazione; b) approvare il bilancio annuale (rendiconto economico e finanziario)e la relativa relazione; c) deliberare eventuali modifiche statutarie;
d) procedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo; e) deliberare l’esclusione dei soci. L’Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso scritto di ameno 15 giorni contenente l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, nonché del giorno, dell’ora del luogo dell’adunanza. I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno volta
all'anno,
mediante
comunicazione scritta, inviata a
mezzo posta o fax o anche per via telematica diretta a scun
cia-
socio, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici
giorni prima di quello fissato per Può
una
essere
convocata
in
seduta
l'adunanza. straordinaria
su
richiesta
scritta della maggioranza degli associati o qualora il Consiglio ne ravvisi la necessità. In questi casi il Presidente deve convocarla entro 20 giorni dalla richiesta. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni del-
lo Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Nessun socio può rappresentare più di altri due soci per delega scritta da conservare agli atti dell'associazione. I soci minorenni possono partecipare all’Assemblea ma non hanno diritto di voto. L'Assemblea, regolarmente costituita, è sovrana. Le Assemblee sono regolarmente costituite qualunque sia il nu-
mero
dei
soci
presenti.
L’Assemblea
delibera
a
maggioranza
semplice dei presenti salvo per le decisioni di cui al precedente punto c) del presente articolo per le quali è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. L’Associazione definirà un Regolamento a cui gli associati dovranno attenersi pena l’espulsione. I verbali delle riunioni sono trascritti in un apposito libro, dopo la loro approvazione. Copia delle deliberazioni dell'assemblea, dei bilanci o rendiconti, resterà affissa presso la sede sociale per i trenta giorni successivi alla loro adozione o approvazione. Entro novanta
giorni dalla fine di ogni esercizio verrà pre-
disposto dal Consiglio Direttivo il nomico
finanziario),
da
bilancio (rendiconto eco-
sottoporre
all'approvazione
dell’Assemblea dei soci. Gli utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o tale
capi-
non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, du-
rante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o
regolamento,
fanno parte della medesima ed unitaria struttura e pertanto gli utili o gli avanzi di gestione saranno
portati
a nuovo,
capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 8:
Consiglio Direttivo
Il Consiglio è composto da un numero di Consiglieri fissato dall’Assemblea,
prima
della
loro
elezione,
su
proposta
del
Presidente. I Consiglieri vengono eletti dall’Assemblea tra i soci ordinari e fondatori. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Direttore Generale sono eletti dai Consiglieri tra i membri del Consiglio stessi. Il Consiglio adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il raggiungimento dei fini dell’Associazione, secondo le direttive dell’Assemblea. In particolare provvede a: 1)
deliberare
il
piano
e
la
strategia
operativa
dell’Associazione; 2) deliberare il conto consuntivo annuale,il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria; 3) deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili,e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto; 4) deliberare sull’ammissione di nuovi soci; 5) proporre all’Assemblea l’eventuale esclusione dei soci; 6) nominare il Presidente, il Vicepresidente ed il Direttore Generale; 7) identificare e nominare i componenti del Comitato Scienti-
fico; 8) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri fissandone le attribuzioni; 9) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l’anno ed ogni volta che il Presidente o il Direttore Generale lo ritengano opportuno, o su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio sono convocate con un preavviso di 15 giorni; sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario generale, sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. I verbali delle riunioni sono trascritti, dopo la loro approvazione, in un apposito libro. Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un Consigliere, l’Assemblea eleggerà un sostituto il cui mandato durerà fino allo scadere del Consiglio. Allo scadere del quadriennio il Consiglio rimane comunque in carica fino all’elezione dei nuovi Consiglieri. Articolo 9:
Presidente
Il Presidente dell’Associazione è nominato tra i propri membri dal Cosiglio di Amministrazione, rimane in carica per quattro
anni è può esser confermato. Egli ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi. Il Presidente: a) ha la responsabilità delle attività dell’Associazione per l’attuazione dei fini statutari e provvede a quanto dal presente statuto non sia demandato alle competenze di altri organi; b) cura, con il Direttore Generale, i rapporti con le istituzioni, gli enti, le organizzazioni nazionali ed internazionali di cui all’art. 3; c) convoca e presiede l’Assemblea; d) convoca e presiede il Consiglio; e) in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente; Articolo 10:
Vicepresidente
Uno o più vicepresidenti possono essere nominati dal Consiglio al suo interno a seconda delle necessità dell’Associazione. Il Vicepresidente rimane in carica quattro anni e può essere riconfermato. Nel caso di più Vicepresidenti, il Consiglio stabilirà a chi affidare le responsabilità di Vicepresidente vicario. Quest’ultimo ha il compito di sostituire il Presidente, in caso
di
impedimento,
in
ognuna
delle
competenze
previste
nell’art. 9 e non ad altre attribuite dal presente statuto. Le attribuzioni del Vicepresidente sono quelle delegate dal
Presidente nei limiti di cui all’art. 9 lettera a). Articolo 11:
Direttore Generale
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio al suo interno. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Il Direttore Generale è il responsabile dell’Associazione; in particolare: a)
ha la rappresentanza legale dell’Associazione;
b)
dirige l’Associazione e ne coordina le attività in linea
diretta con i Direttori Operativi: c) ha la firma sociale per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; d) presenta i bilanci annuali al Consiglio e all’Assemblea; e) cura, con il Presidente, i rapporti con le istituzioni, gli enti e le organizzazioni nazionali ed internazionali di cui all’art. 3; f) dà esecuzione alle delibere del Consiglio; g) assicura all’Associazione le prestazioni necessarie da parte del personale dipendente, collaboratori e volontari. Articolo 12:
Direttore Operativo
I tre Direttori Operativi, uno per ogni ambito o Divisione, sono
nominati dal Consiglio al suo interno. Durano in carica
quattro anni e possono essere riconfermati. I
tre
Direttori
Operativi
sono
i
responsabili
operativi
dell’Associazione ognuno per il proprio ambito: la tutela e salvaguardi del territorio e del paesaggio, la valorizzazione
del patrimonio culturale, la crescita sostenibile. In particolare ogni Direttore Operativo: a)
predispone il piano operativo annuale di Divisione;
b) coordina e guida l’esecuzione del piano approvato; c) organizza la Divisione per funzione e/o per progetto per il raggiungimento degli obiettivi del piano; d) riporta periodicamente l’avanzamento delle attività divisionali al Direttore Generale ed al Consiglio Direttivo; Articolo 13:
Comitato Operativo
Il Comitato Operativo è composto dai responsabili di funzione della Divisione e dai Capi Progetto nominati dal Direttore Operativo in accordo con il Direttore Generale. Articolo 14:
Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Associazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Associazione. Come per il Direttore ed il Comitato Operativo sono previsti tre
Comitati
Scientifici,
uno
per
le
materie
riguardanti
l’Ambiente, il Territorio e il Paesaggio, uno per il Patrimonio Culturale ed uno per la Crescita sostenibile. Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale ed il Diret-
tore Operativo corrispondente, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere. I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono confermabili. L’incarico può cessare per dismissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. Articolo 15: Revisore dei conti Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dal Consiglio Direttivo tra le persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. Il Revisore, organo consultivo contabile della Associazione, vigila sulla gestione finanziaria della Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili,esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo,redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore resta in carica 4 anni e può essere riconfermato. Articolo 16: Gratuità delle cariche Tutte le cariche statutarie sono gratuite. Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio Direttivo. Articolo 17: Clausola Arbitrale Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese
quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente,scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o,in caso di disaccordo,dal Presidente del Tribunale di Grosseto al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro.Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo
equità,
rendendo
il
loro
lodo
entro
90
giorni
dall’insediamento. La sede dell’arbitrato sarà Grosseto. Articolo
18:
Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione è
deliberato
dall'assem-
blea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine
alla
devoluzione
dell'eventuale pa-
trimonio ad altra ONLUS con finalità analoghe o per fini di pubblica
utilità,
sentito
l'organismo
di
controllo
di
cui
all’art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 6629. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge. La Associazione, a seguito di parere favorevole dell’organismo di controllo di cui all’art.3,comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché di approvazione ministeriale, può fondersi, anche previo scioglimento, con altre ONLUS che perse-
guono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali. Articolo 19: Clausola di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di Associazioni di diritto privato. F.ti: SERENA TORRI FIORAMONTI WALTER BECECCO LUCA TOGNARINI FABRIZIO FILIPPO ABBATE
Copia autentica in conformità dell'originale composta di n. 18 mezzi fogli rilasciata dal Dottor Filippo Abbate notaio in Grosseto Grosseto, li 14/04/2014
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)