SETTORE ECONOMATO CAPITOLATO GENERALE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO
TAVERNA CONSULENZE ASSICURATIVE SRL
NORME GENERALI VALIDE PER TUTTO IL CAPITOLATO
ART. 1 - FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO Le franchigie, gli scoperti o i limiti di risarcimento indicati nel presente capitolato inerenti i singoli rischi, saranno gli unici accettati. Diverse formulazioni o introduzione di limitazioni difformi invalideranno l'offerta. ART. 2 - VARIAZIONE PREMI La Compagnia aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo offerto per tutta la durata contrattuale, a meno che le polizze non subiscano variazioni conseguenti a diminuzioni o aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dall’Ente nel corso della durata del contratto. ART. 3 - VARIE La firma del presente capitolato impegna la Ditta aggiudicataria, mentre per il Comune di Anzola dell’Emilia l'impegno è condizionato al conseguimento dell’esecutività della determinazione di presa d’atto delle risultanze di gara. ART. 4 - FORO COMPETENTE Per le controversie relative alla presente gara, ed a tutti i contratti disciplinati dalla stessa, è competente, esclusivamente, il foro nel quale ha sede il Comune di Anzola dell’Emilia. ART. 5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax od ogni altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto delle comunicazioni. ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le Parti che sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto sancito dalle condizioni tutte di polizza. Per tutto quanto non è regolato dalle condizioni polizza valgono le norme di legge. 1
NORME COMUNI VALIDE PER TUTTE LE COPERTURE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI L'Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per la stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicandone a ciascuno gli estremi. ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza. La Compagnia aggiudicataria avrà diritto ad ottenere il pagamento dei premi entro i 90 giorni successivi all'effetto delle polizze di assicurazione oggetto del presente capitolato, nonché dei rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione vanno provate per iscritto. 2
ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di Assicurazione di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio volutamente non notificati alla Compagnia di Assicurazione, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte. ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte. ART. 8 - DENUNCIE SINISTRI In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore competente. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. ART. 9 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 10 – ARBITRATO Le parti si obbligano a devolvere ad un Collegio arbitrale qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione del presente contratto. Il Collegio sarà costituito da tre arbitri di cui le parti designeranno i primi due singolarmente ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati del luogo ove si svolgerà l’arbitrato. Tale luogo è quello della sede legale della Contraente. Sarà pure compito degli arbitri determinare l’attribuzione dei loro costi alle Parti in rapporto alle ragioni della vertenza e alle relative determinazioni. La decisione del Collegio è inappellabile ed obbligatoria per le parti anche se uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale. 3
ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E AL CONTENUTO DELLE SINGOLE COPERTURE Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge. Quanto disciplinato dalle presenti Norme Comuni si applica ai singoli contratti, salvo il loro contenuto contrario. ART. 12 - CLAUSOLA BROKER Il Comune di Anzola dell’Emilia dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio: Taverna Consulenze Assicurative S.r.l. corrente in Bologna – Via Torreggiani 1/3, in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28.11.1984 n. 792, nei limiti e con le modalità previste nella deliberazione di giunta n. 199 del 27/12/2001. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. ART. 13 – INFORMATIVA SUI SINISTRI La Società si impegna a fornire dietro richiesta del Contraente, e con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi: estremi del sinistro, stato di avanzamento dell’iter liquidativo, nonché gli importi liquidati o riservati. ART. 14 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO Alla fine di ogni periodo assicurativo semestrale l’Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l’andamento del rischio: in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all’esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di disporre, con cognizione, le basi d’asta, ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. ART. 15 – COASSICURAZIONE E DELEGA Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società: 1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale. 2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria. 3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. 4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia delegataria per conto di tutte le coassicuratrici.
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ART. 16 – BUONA FEDE L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazione all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni, siano avvenute in buona fede, e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.
ART. 17 - PREVALENZA Tutte le Condizioni Generali, Speciali e Aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti Condizioni Particolari si intendono abrogate.
DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE COPERTURE Assicurazione:
il contratto di assicurazione;
Polizza:
il documento che prova l’assicurazione;
Contraente:
Il Comune di Anzola dell’Emilia
Assicurato:
il soggetto il cui dall’assicurazione;
Società/Compag nia:
l’Impresa assicuratrice;
Premio:
la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Scoperto:
percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
Franchigia:
importo fisso frontale che rimane a carico dello Assicurato in caso di danno;
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interesse
è
tutelato
LOTTO N. 1
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO
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MASSIMALI ASSICURATI L’assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di: a)
Responsabilità civile verso terzi (RCT)
€uro 2.000.000,00 €uro 2.000.000,00 lesioni corporali e di €uro 2.000.000,00 persone. b)
per ogni sinistro, ma con il limite di per ogni persona deceduta o che abbia subito per danni a cose anche se appartenenti a più
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
€uro 2.000.000,00 €uro 2.000.000,00
per ogni sinistro, ma con il limite di: per ogni prestatore
DETERMINAZIONE DEL PREMIO Preventivo retribuzioni lorde: 2.000.000,00 €uro. Premesso che il premio viene anticipato in via provvisoria sulla base dei dati sopraindicati, il Comune entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione, o del minor periodo di durata del contratto, è tenuto a comunicare alla Società l’importo effettivo delle retribuzioni lorde erogate a tutto il personale dipendente, e le eventuali variazioni in eccesso o difetto degli altri parametri, affinché la Società possa procedere alla regolazione del premio definitivo sulla base dei seguenti parametri: Tassazione imponibile sulle retribuzioni: 8,18 pro mille. Sulla base dei parametri preventivati su esposti, il premio annuo lordo è di: 20.000,00 €uro FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO Si conviene di applicare franchigia assoluta di €uro 500,00 per sinistro. Si conviene di applicare i seguenti scoperti e/o limiti di risarcimento: a) per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei: massimo risarcimento €uro 125.000,00= per sinistro e per anno assicurativo; b) per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno: massimo risarcimento €uro 150.000,00= per sinistro e per anno assicurativo; c) per danni da incendio alle cose altrui di cose dell’Assicurato: massimo risarcimento €uro 500.000,00. d) per danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale: scoperto del 10% del danno, con il minimo di €uro 2.500,00.=; massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, €uro 250.000,00; e) per danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio scoperto 10% minimo €uro 2.500,00= per evento; massimo risarcimento €uro 250.000,00.= per sinistro; 7
f) per danni a cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualunque titolo: scoperto 10% per sinistro; massimo risarcimento €uro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; g) per i danni provocati agli automezzi di terzi con mezzi del Comune: franchigia di €uro 50,00 massimo per sinistro €uro 10.000,00 e per anno assicurativo €uro 100.000,00. h) per danni a cose di terzi trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori: scoperto 10% per sinistro; massimo risarcimento €uro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
DEFINIZIONI INTEGRATIVE Sinistro:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Risarcimento:
la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro;
Cose:
sia gli oggetti materiali che gli animali e le piante
Retribuzione:
mercedi, stipendi, ed in genere tutto quanto corrisposto a titolo di compenso a prestatori di lavoro, dipendenti e non dipendenti, al netto delle ritenute e degli importi direttamente a carico del Contraente.
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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
ART. 1 - ATTIVITÀ - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE L’assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di Amministrazione Comunale, in relazione allo svolgimento ed erogazione di attività e di compiti, ovunque svolti, previsti dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e/o comunque di fatto svolti. L’assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata L’Amministrazione Comunale, qualora non gestisca in proprio tali attività, servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati anche se non deliberati con atto specifico; in tal senso la garanzia vale per la RC che possa ricadere sull’Assicurato, a qualunque titolo, per fatti, da questi commessi, nell’esecuzione delle attività ad essi demandate o delegate.
ART. 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. ART. 3 - NOVERO DEI TERZI Si conviene fra le parti che: • tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto al Contraente/Assicurato. • Limitatamente ai danni alla persona, non sono considerati terzi rispetto al Comune i dipendenti dello stesso assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e i lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, quando subiscano il danno in occasione di servizio e sia operante nei loro confronti la garanzia RCO di cui all'art. 4 che segue.
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ART. 4 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO E PARASUBORDINATI (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne la Contraente di quanto questa sia tenuta a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: -
ai sensi degli art. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (comprese le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti all’attività per la quale è prestata l'assicurazione;
-
ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/65 N. 1124 e del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 4% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Tuttavia si conviene fra le parti che, non costituisce motivo di decadenza, la mancata assicurazione presso l’INAIL, in quanto ciò derivi da inattesa interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che, ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell’INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all’infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall’Assicurato. Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all’INAIL. Relativamente alle malattie professionali, la garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro, purché denunciate entro 24 mesi dalla cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Sono comunque escluse silicosi ed asbestosi.
ART. 5 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE L’assicurazione si estende alla: a)
RC. personale dei dipendenti e delle persone non dipendenti di cui l’Assicurato si avvalga per lo svolgimento dell’attività. 10
b) c) d)
RC. personale delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell’Ente assicurato, funzioni di rappresentanza. RC. Personale delle persone assistite nell’ambito di programmi di inserimento educativo e/o socializzante e/o riabilitativo e/o terapeutico, deliberati dagli organi e dai ruoli competenti. RC personale degli alunni delle scuole comunali, nonché dei genitori ed agli operatori che partecipino occasionalmente alle attività scolastiche, parascolastiche ed extra scolastiche, purché deliberate dagli organi e dalle funzioni competenti.
La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza, restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei soggetti sopra menzionati con l'Assicurato o fra di loro. ART. 6 - RIVALSA INPS Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, o da Enti similari. ART. 7 - ESCLUSIONI L'assicurazione R.C.T. non comprende: a) i danni da furto; b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione; c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili; d) i danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali e nelle quali si eseguono lavori oggetto delle attività; e) i danni cagionati da opere o installazioni in genere, dopo l'ultimazione dei lavori; f) i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere, dopo la consegna a terzi; g) i danni alle cose trasportate, rimorchiate e sollevate, ma con l’eccezione della RC derivante all’Assicurato per danni provocati agli automezzi di terzi, rimossi con mezzi, appositamente attrezzati, di proprietà del Comune Contraente e/o di terzi con essa convenzionati, fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società nei loro confronti. Rischi atomici, danni da inquinamento, danni da esplosivi L'assicurazione non comprende i danni: a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); 11
b) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza. a) Per "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite; b) derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi. ART. 8 - PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DI GARANZIA A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi: 1. RC derivante al Comune da fatto di dipendenti e/o collaboratori, compreso il Segretario Comunale, per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro; 2. RC derivante al Comune da fatto di persone non in rapporto di dipendenza, compresi gli obiettori di coscienza, della cui opera si avvalga nell’esercizio delle attività assicurate; 3. RC derivante al Comune dalle competenze in materia di servizi di animazione socioculturale, di servizi sociali, assistenziali, di assistenza ai minori compresa la r.c. personale dei minori in affidamento e la r.c. delle famiglie affidatarie; 4. RC per esercizio di asili nido, scuole in genere; la garanzia si estende alla r.c. personale del capo d’istituto e di ogni altra persona addetta, dei bambini frequentanti il nido, degli alunni/studenti, nonché alla r.c. imputabile agli esercenti la patria potestà dei bambini frequentanti il nido, degli alunni/studenti per danni dagli stessi provocati a terzi nel corso dell’attività scolastica e durante il tragitto da casa all’asilo/scuola e viceversa. Gli assicurati sono considerati terzi tra loro; 5. RC per organizzazione di periodi di vacanza per propri assistiti e no, nonché per esercizio di centri di soggiorno e/ o colonie; la garanzia è inoltre operante in relazione a danni cagionati dagli ospiti; 6. RC derivante al Comune da proprietà e /o conduzione di fabbricati e relativi impianti, complessi sportivi ed impianti in genere, macchinari ed attrezzature in genere, strade, piazze, terreni, giardini, parchi con piante anche di alto fusto, aree in genere; 7. RC derivante al Comune da manutenzione ordinaria e straordinaria, incluse costruzioni a nuovo, ampliamento di fabbricati, complessi sportivi ed impianti in genere, macchinari ed attrezzature in genere, strade, piazze, terreni, giardini, parchi con piante anche di alto fusto, aree in genere; nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia 12
si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza; 8. RC derivante al Comune da proprietà e/ o esercizio di acquedotto; la garanzia comprende i danni alla persona derivanti da erogazione d’acqua alterata; 9. RC derivante al Comune da proprietà e/ o esercizio di impianto e rete di distribuzione e delle cabine di decompressione del gas; la garanzia comprende la r.c. per l’esercizio dell’Azienda per la distribuzione del gas nell’ambito del Comune, frazioni e o zone limitrofe, incluse le operazioni e/o lavori di ampliamento della rete, di manutenzione e di pulizia; 10.RC derivante al Comune da proprietà e/ o esercizio di rete fognaria; 11.RC derivante al Comune da proprietà e/ o conduzione di centrali, impianti, cabine di elettricità; 12.RC per danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute. Resta inteso che, qualora l’assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia “RICORSO DEI VICINI/TERZI” la presente opererà in secondo rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio. 13.RC derivante da operazioni di prelievo e consegna di merci, incluso carico e scarico; 14.RC per danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei; 15.RC per danni da cedimento, franamento, assestamento del terreno; 16.RC per danni da inquinamento accidentale; 17.RC derivante al Comune dalla committenza ad imprese o a persone di lavori, di servizi o di prestazioni in genere; 18.RC derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art.2049 C.C. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto è estesa ai danni subiti dai trasportati. L’assicurazione non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell’Assicurato stesso; 19.RC per uso di biciclette, ciclofurgoncini, veicoli a mano da parte dell’Assicurato, di suoi dipendenti o di persone di cui, pur non essendo in rapporto di dipendenza, egli si avvalga nell’esercizio delle proprie attività; 20.RC derivante dall’uso e dalla circolazione di veicoli per i quali non è obbligatoria l’assicurazione inerente al rischio della responsabilità civile da circolazione; 21.RC derivante da mancanza o insufficienza di segnaletica stradale, malfunzionamento di impianti semaforici, di segnalazione e d’allarme, mancata, inadeguata e/o insufficiente manutenzione stradale; 22.RC che possa ricadere sull’Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale; 23.RC connessa a detenzione di cani, a servizio di vigilanza effettuato da guardiani anche armati e con cani, compreso l’eccesso colposo di legittima difesa; 24.RC derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, mercati, convegni e simili (compreso il rischio relativo all’allestimento 13
ed allo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, compresa anche la r.c. nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi; 25.RC derivante dall’organizzazione di attività ricreative e sportive, comprese gite aziendali; 26.RC derivante dall’organizzazione in ambito interno di corsi d’istruzione tecnico pratica; 27.RC derivante all’Assicurato dall'esistenza di cartelli, striscioni ed insegne, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario della Contraente, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento; 28.RC inerente a gestione di servizi sanitari interni; 29.RC relativa alla gestione, anche se affidata a terzi, di mense, di bar e di spacci, di farmacie, compreso il rischio della somministrazione di prodotti e dello smercio in genere; 30.RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici in uso a qualunque titolo; 31.RC per danni provocati a terzi da stagisti, ricercatori, praticanti, borsisti, consulenti ed altre persone non dipendenti mentre operano per conto dell’Assicurato; 32.RC per danni cagionati a terzi, ai propri operatori od alle cose degli stessi da parte di persone assistite dai servizi sociali gestiti dal Contraente; 33.RC derivante al Contraente per i servizi che lo stesso debba erogare presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni in itinere al personale e/o ai collaboratori stessi; 34.RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato a terzi; la garanzia è inoltre operante per danni provocati da apparecchiature che l’assicurato ha in comodato d’uso o servizio; 35.RC per danni da impiego di macchinari od impianti che siano condotti od azionati anche da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli, salvo che per la circolazione all'interno delle strutture della Contraente, ferma restando l'esclusione di cui al punto b) del precedente articolo; 36.RC per danni derivanti da proprietà e o conduzione di discariche, di depuratori e di forni inceneritori; 37.RC derivante da operazioni di pulizia e disinfestazione; 38.RC per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
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39.R.C. derivante alla Contraente ai sensi del D.L.vo N°494 quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.L.vo stesso. 40.Progetti Socialmente Utili: qualora l’Amministrazione rientri tra gli Enti destinatari a promuovere progetti socialmente utili impiegando i lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 5) art.1 D.L. N° 105 del 7/4/1995 e per i quali non si determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, l’assicurazione si estende alla responsabilità civile alla Contraente per: • danni subiti da tali persone, nei limiti dei massimali previsti per la R.C.O.; • la responsabilità che ricade sulla Contraente per danni provocati a terzi e/o altri dipendenti per fatti ed omissioni di tali persone rendendo operante la responsabilità personale di tali persone relativamente a fatti derivanti dall’espletamento del loro incarico per conto dell’Amministrazione.
ART. 9 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO • Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e rimetterLe al più presto un dettagliato rapporto scritto. •
Deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.
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Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.
•
Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
ART. 10 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese
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vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano concordamente designati e non risponde di multe o ammende. La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all’andamento delle liti giudiziali. ART.
11 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE L'Assicurato é tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la sede del Broker al quale é assegnata la polizza, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati nei termini previsti dall’art.3 delle Norme Comuni; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. ART. 12 - REGOLAZIONE DEL PREMIO Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo pari al 75% del premio di polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla presentazione all’Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall'Assicurata per la gestione ed esecuzione della polizza.
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ART. 13 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 90 giorni; in tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. ART. 14 - ESTENSIONE TERRITORIALE Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero. ART. 15 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: - sinistri denunciati; - sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato). - Sinistri senza seguito. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. ART. 16 -GESTIONE DANNI IN FRANCHIGIA La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previsti, nonché a liquidare anche i danni inferiori per valore agli scoperti o franchigie. Alle scadenze convenute la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso per franchigie e/o scoperti entro 90 giorni. Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.
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foglio da restituire compilato, in bollo e firmato
Modulo per offerta lotto 1 Al Comune di Anzola dell’Emilia Via Grimandi 1 40011 Anzola dell’Emilia (BO) Oggetto: Gara “Affidamento contratti servizi assicurativi anni 2003/2006” OFFERTA LOTTO 1 Il sottoscritto ____________________________ in qualità di ____________________ della Compagnia di assicurazioni denominata ______________________________ dichiara di accettare senza alcuna riserva ne restrizione tutte le clausole e condizioni contenute nel Capitolato Speciale del LOTTO 1 relativo alle coperture assicurative contro i rischi sotto indicati: RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO Effetto:
ore 24:00 del 31/12/2003
Scadenza:
ore 24:00 del 31/12/2006
Dichiara inoltre che la quota percentuale del rischio che intende assumersi è pari al ______ %. Preventivo retribuzioni lorde: 2.000.000,00 €uro. Tassazione imponibile sulle retribuzioni: ________‰
PREMIO ANNUO LORDO TOTALE:€ ____________________________ cifre € ( _________________________________________________________) lettere Data,…………………………… FIRMA DELL’OFFERENTE
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LOTTO N. 2 ASSICURAZIONE INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI
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DEFINIZIONI INTEGRATIVE Incendio: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Scoppio: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. Fabbricato: tutte le costruzioni comprese le dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili, giardini, parchi anche con alberi ad alto fusto, compresi fissi ed infissi ed impianti di qualsiasi genere. Contenuto: ogni altra cosa non prevista alla voce fabbricati sia di proprietà e/o in uso o in possesso a qualsiasi titolo dell’Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e/o terzi, inerente necessaria o connessa all’attività, compreso quanto possa trovarsi all’aperto ed inclusi, sottotetto o anche nello spazio di pertinenza del Contraente, anche mezzi semoventi o autoveicoli in genere; sono inoltre compresi calcolatori, elaboratori ed apparecchiature elettroniche, se non specificamente assicurate con Polizza afferente i rischi specifici Esplodenti: Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. Infiammabili: Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali; gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. o Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
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Merci Speciali: celluloide (grezza ed oggetti di); espansite; schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili. Incombustibilità: Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Tetto: L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate, a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Solaio: È il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
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DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE E DEGLI ENTI ASSICURATI L’Assicurazione assicura beni mobili ed immobili in quanto: -
di proprietà o comproprietà della Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi;
-
di proprietà di terzi sia in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso custodia e deposito alla Contraente per le sue attività.
I beni mobili ed immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività dell'Ente, comprese tutte le attività di carattere amministrativo, sociale, assistenziale e tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali, compresi usi agricoli o diversi, nonché quelli destinati ad altri usi e non pertinenti all’attività svolta. I fabbricati sono variamente elevati e costruiti prevalentemente in materiali incombustibili. Non è esclusa tuttavia la presenza di materiali combustibili di qualunque genere, infiammabili e di merci speciali che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare. PARTITE/SOMME ASSICURATE/TASSI LORDI DI PREMIO Part. 1 - Fabbricati ed impianti ad essi relativi comunque dislocati
€uro 15.000.000,00
0,15 ‰
Part. 2 - Contenuto
€uro 1.400.000,00
0,45 ‰
Part. 3 - Ricorso Terzi
€uro 1.000.000,00
0,40 ‰
Part. 4 - Demolizione e sgombero (in aggiunta al previsto dalle Condizioni di Polizza)
€uro
1,50 ‰
Totale somme assicurate
€uro 23.050.000,00
PREMIO ANNUO LORDO
150.000,00
€URO 3.505,00
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OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 1.
RISCHI ASSICURATI
Sono garantiti tutti i danni materiali diretti e conseguenti ai beni assicurati cagionati da: • incendio • scoppio • esplosione • fulmine • caduta aerei e corpi volanti • parificazione danni da incendio • spese demolizione e sgombero • spese rimozione e ricollocamento enti mobili • oneri di ricostruzione a enti e/o autorità pubbliche • affreschi ed enti pregevoli • indumenti, oggetti e valori del personale • costi di collaudo • rischio locativo • ricorso terzi • onda sonica • fenomeno elettrico • autocombustione • implosione • danni conseguenziali • fumo • urto veicoli • rovina ascensori e montacarichi • eventi atmosferici • grandine • gelo • acqua condotta • spese per la ricerca e riparazione del guasto da acqua condotta (inclusi impianti automatici di estinzione) • rigurgiti e/o traboccamenti fognature • colaggio impianti automatici di estinzione • acqua piovana • bagnamento • intasamento gronde e pluviali • eventi socio - politici • sovraccarico neve • inondazioni - alluvioni - allagamenti • merci in refrigerazione • vetri e cristalli • colpa grave o dolo dei dipendenti dell’Assicurato • colpa grave Assicurato / Contraente • terremoto 23
GARANZIE PRESTATE E OPERANTI Caduta di aerei e corpi volanti: aerei, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere. Parificazione danni da incendio: sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio o altri eventi garantiti dalla presente polizza. Spese di demolizione e sgombero: le spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie. Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella polizza. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art.1914 del Codice Civile. La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola é pari al 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come specificato nelle "Somme assicurate". Spese rimozione e ricollocamento enti mobili: la Società risponde delle spese di rimozione, ricollocamento dell’arredamento, attrezzature, macchinario e merci assicurate, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, e sino alla concorrenza di €uro 155.000,00 per evento. Oneri di ricostruzione a enti e/o autorità pubbliche: a parziale deroga dell’Art. 12, si dà atto che nella somma per la voce “fabbricati” sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione. Costi di collaudo: in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società risarcisce le spese sostenute dall’Assicurato per prove di idoneità, collaudo e controllo degli Enti assicurati, anche se tali Enti risultassero apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che non lo siano. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di €uro 26.000,00. 24
Estensione agli indumenti, oggetti e valori del personale: si conviene che nel Contenuto assicurato devono intendersi compresi anche indumenti, oggetti e valori del personale fino alla concorrenza di €uro 517,00 per dipendente e di €uro 26.000,00 per sinistro. Rischio locativo: nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, che non siano già assicurati nella partita Fabbricati. Ricorso Terzi: La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: -
-
a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi: -
i legali rappresentanti.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del C.C. Onda sonica: danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica. Fenomeno elettrico: danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo 25
occasionati (compresi eventi socio - politici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio. L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo". Autocombustione: danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati. Implosione: danni derivanti dal repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna. Danni conseguenziali: qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti. A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, possono consistere e/o essere dovuti a: fumi, gas, vapori; mancato od anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di climatizzazione; colaggio e fuoriuscita di liquidi; gelo. Fumo, gas e vapore: danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di: -
improvviso o accidentale guasto attrezzature o impianti medesimi
o
rottura
verificatesi
-
eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza
nelle
Urto veicoli: danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari ad esclusione dei veicoli dell’Assicurato assicurati in polizza. Rovina di ascensori e montacarichi: danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
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Eventi atmosferici: danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia). La Società non risponde: a)
dei danni causati da:
-
fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; mareggiate e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico; gelo e sovraccarico da neve; cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;
-
b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione; c) -
dei danni subiti da: cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere mentre sono compresi i danni subiti dagli alberi d’alto fusto; gru; enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione; baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre in cemento, amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.
Grandine: ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a: -
serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre in cemento - amianto e manufatti in materia plastica.
Gelo: la garanzia si intende estesa ai danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o per le attività descritte in polizza. Acqua condotta - spese ricerca guasto: danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi 27
condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza. Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo". La Società non risponde: -
dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
Rigurgiti e/o traboccamenti di fognature: danni causati alle cose assicurate derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti di fognature, purché facenti parte dell'impianto di pertinenza del fabbricato stesso. Colaggio da impianti automatici di estinzione (ove esistenti): danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni. La Società non risponde: -
dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo". Acqua piovana: danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana. Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione: -
i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
-
i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali , da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana.
Bagnamento: la Società si obbliga a garantire gli enti assicurati dei danni causati da bagnamento, salvo quanto espressamente e di seguito derogato: -
i danni che si verificassero a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; 28
-
i danni causati da alluvioni, inondazioni o allagamenti; i danni a cose poste all’aperto e/o sotto tettoie; i danni agli enti posti a meno di 12 cm. dal livello del pavimento dei locali; i danni che si verificassero ai fabbricati e/o tettoie aperti da uno o più lati, o incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto; i danni da umidità e stillicidio.
La presente garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento di €uro 52.000,00 per evento, e con l’applicazione di una franchigia di €uro 258,00. Intasamento gronde e pluviali: danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve. Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale. Eventi socio - politici: la Società risponde: 1)
dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, implosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
2)
degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.
Si intendono inoltre coperti i danni da imbrattamento al “Patrimonio Immobiliare” fino a concorrenza dell’importo di 10.000,00 €uro. La Società non risponde dei danni: a) b) c)
di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita 29
d)
del fluido frigorigeno (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione"); verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla copertura assicurativa prestata con la presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicare a mezzo lettera raccomandata. Sovraccarico neve: danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia. La Società non risarcisce i danni causati: -
da valanga e slavine; da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia; ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve; ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto; ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.
Inondazioni, alluvioni, allagamenti: danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, implosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.
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La Società non risponde dei danni: a)
causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
b)
causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;
c)
a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).
Merci in refrigerazione (merci in ambienti a temperatura controllata): danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di: -
mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; fuoriuscita del fluido frigorigeno
conseguenti: a)
ad eventi garantiti in polizza
b)
all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.
Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente o l'Assicurato s'impegna, in tal caso, a darne avviso alla Società e/o al Broker con il mezzo più rapido disponibile. La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore. Vetri e cristalli: la Società indennizza le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, collocate ed installate sia all’interno che all’esterno, contro i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto ed installazione, di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, compresi dipendenti o collaboratori della Contraente. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto. La garanzia si estende alle rotture provocate anche dallo scatenarsi di cicloni, uragani, trombe d’aria e grandine, azione violenta del vento e nubifragi nonché caduta di alberi o rami.
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La garanzia si estende alle rotture verificatesi in occasione di manifestazioni popolari (dimostrazioni di folla, scioperi, sommosse, serrate e tumulti popolari), compreso terrorismo e sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi, ferma l’esclusione prevista dall’art. 1912 del C.C. dei danni determinati da insurrezione, nonché i danni verificatisi in occasione di furto e rapina e nel tentativo di compiere tali atti. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell’importo indicato nella Condizioni Particolari “Limiti di indennizzo”. L’assicurazione non copre i danni: avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, gelo, emanazioni di calore e radiazioni atomiche, a meno che l’Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi; derivanti da crollo di fabbricato, di distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti sostegni o cornici, rimozioni delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; determinanti od agevolati da dolo dell’Assicurato. Colpa grave: la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali é prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente. Colpa grave o dolo dei dipendenti dell’Assicurato: la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali é prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave o dolo dei dipendenti dell’Assicurato. Terremoto, fenomeni tellurici, franamento e smottamento del terreno: la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di smottamento e franamento del terreno, fenomeni tellurici e terremoto, intendendosi per quest’ultimo un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente estensione di garanzia si conviene che ogni evento registrato nelle 72 ore successive al verificarsi dello stesso che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. Tale garanzia viene prestata con un limite di indennizzo pari al 70% delle somme assicurate, ed una franchigia per sinistro di €uro 25.000,00. CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI Cose assicurabili a condizioni speciali: si intendono compresi nella partita Contenuto anche i seguenti beni: A) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; 32
La Società risponde sino alla concorrenza dell’importo di €uro 25.000,00, senza far luogo all’applicazione del disposto di cui all’art.1907 del C.C. Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla Legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti. Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le parti che: a) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria; b) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata; c) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza; d) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci. Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a Lui non imputabile. B) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors. Schede, dischi, nastri e files per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici. Modelli, stampi, messe in carta, cartoni per telai, clichet, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo di €uro 5.000,00 per oggetto con il limite di €uro 50.000,00 per sinistro, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art.1907 del Codice Civile: l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico. Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento. L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo. 33
C) Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico. La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo di €uro 10.000,00 per singolo oggetto con il limite di €uro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art.1907 del Codice Civile. In caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro. In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro. D) Cose di terzi in genere, nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti, degenti, accompagnatori e visitatori. La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola Limiti di indennizzo, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art.1907 del Codice Civile. L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al valore commerciale dei beni al momento del sinistro. Onorari periti - ingegneri, architetti e consulenti: risarcimento all'Assicurato dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo". Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, in eccesso a quanto indennizzabile in base alla "Assicurazione a Valore a nuovo", nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre. Perdita pigioni: se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'assicurazione è prestata, per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall'Assicurato - Proprietario, fino alla concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa. Enti non diversamente indicati (universalità): viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni "ente assicurato", deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto. Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, 34
o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "Contenuto". Sostanze infiammabili e merci speciali: la Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare. Affreschi ed enti pregevoli: nella somma assicurata per la partita “Fabbricati e Contenuto”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storicoartistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, mosaici, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese, competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abellimento diverse da quelle preesistenti purchè non ne derivi aggravio alla Società, nonché perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. La presente garanzia viene prestata in deroga totale all’art. 1907 del Codice Civile e quindi senza l’applicazione della Regola Proporzionale. In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e restauro, nonché in merito alla perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competenti nel territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune. Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio Premesso che gli aumenti e/o diminuzioni conseguenti all'Assicurazione di cui alle partite “Fabbricati” e “Contenuto” dovranno essere comunicati dall'Assicurato alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa e che le cose assicurate si intendono automaticamente comprese e/o escluse dal momento del preso e/o perso possesso delle cose stesse, alla scadenza annuale del contratto si procederà alla regolazione attiva e/o passiva del premio ed alla modifica del premio della rata successiva. L'assicurato si impegna a corrispondere il premio relativo al nuovo ente garantito dal giorno in cui questo è passato in gestione all'Assicurato stesso o è diventato di sua proprietà. Buona fede: L’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione o durante il corso dello stesso , non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo , fermo 35
restando il diritto dell’Impresa, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso ( aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’annualità in corso ). Operazioni peritali: si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti/uffici, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare , per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti/uffici danneggiati. Rinuncia al diritto di surroga: la Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché gli utenti, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile nei confronti dei responsabili del sinistro salvo il caso di dolo. La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti di chiunque altro l’Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo. Anticipo indennizzi: l’Assicurato ha diritto di ottenere , prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50 % del presumibile ammontare del danno indennizzabile, a condizione che la Società non abbia sollevato e presentato per iscritto contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 25.000,00 €uro. L’acconto non potrà superare 1.000.000,00 €uro. L’acconto dovrà essere erogato e l’obbligazione soddisfatta dalla Società entro 90 giorni dalla data di denuncia sinistro , sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo da parte del Contraente/Assicurato. Indennizzo separato per ciascuna partita: si conviene che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione sul pagamento delle indennità, sarà applicato, dietro richiesta del Comune di Anzola dell’Emilia a ciascuna partita di polizza, singolarmente considerata, come se, ai soli effetti delle succitate condizioni, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole, od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto, saranno considerati acconti, soggetti a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per ogni sinistro. Prosieguo attività senza perizia: fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare 36
dall’Assicurato nell’eventualità di un sinistro e specialmente fermo l’obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all’Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni. Pagamento di indennizzo prima della chiusura di istruttoria: a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Comune di Anzola dell’Emilia ha diritto ad ottenere il pagamento dell’indennizzo, anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purchè si impegni a restituire l’importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o della sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia. Attrezzature e merci presso terzi: le attrezzature e la merce assicurati si intendono garantiti, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo", anche quando si trovino presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'Assicurato che di Terzi, in esposizione, deposito, lavorazione e/o riparazione. Macchinari in leasing: i macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza: -
dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore;
-
dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.
Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relative deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo. Biblioteche: si conviene che la Società, in caso di sinistro, non compenserà il valore intero delle opere danneggiate, ma soltanto il relativo prezzo proporzionale dei volumi o parte di essi distrutti e/o danneggiati, salvo il caso in cui non fosse possibile, nè all'Assicurato nè alla Società, di trovare in commercio, entro 90 giorni dal sinistro, i volumi medesimi separatamente dal resto dell'opera da sostituire. Contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata dei rifiuti: sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza, compreso il risarcimento dei danni materiali e diretti causati alle cose di proprietà di Terzi. I danni ai beni assicurati 37
saranno liquidati in base al Valore a Nuovo, che deve corrispondere al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese spese di montaggio e di trasporto. La presente garanzia a deroga delle Condizioni generali e particolari di assicurazione, è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa e assoluta di 50,00 €uro per ogni contenitore danneggiato. Sui beni suddetti, quando posti all’aperto non è operante la garanzia Eventi Atmosferici. Veicoli targati e non, macchine operatrici: limitatamente ai veicoli iscritti al PRA o anche non iscritti (quali macchine operatrici ecc.), la copertura è prestata per le garanzie incendio, fulmine, esplosione e scoppio, se non esiste altra specifica garanzia assicurativa prestata sul medesimo rischio. Tali enti sono in garanzia quando si trovino in sosta all’interno di fabbricati, dipendenze, o sono custoditi sotto tettoie od aree di pertinenza o in uso dell’Assicurato.
2. RISCHI ESCLUSI Ferme restando le esclusioni precedono, sono esclusi i danni: a) b)
c) d) e) f) g)
riportate
nelle
singole
clausole
che
verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente; causati da eruzioni vulcaniche; di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nella clausola "Ricorso terzi".
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3. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Danni precedenti: la mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.
4. VARIAZIONI DEL RISCHIO Modifiche e trasformazioni: nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato é esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio. Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti: l'Assicurato é esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati. Diminuzione dei valori: anche a parziale deroga dell'art.1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.
5. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
6. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. 39
7.
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE L’Assicurato è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la sede del Broker al quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati nei termini previsti dall’art. 3 delle Norme Comuni; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO RELATIVE ALLA COPERTURA INCENDIO
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO Obblighi in caso di sinistro: in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: a)
fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C. b) darne avviso al Broker dal quale è gestita la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì: c)
fare, nei trenta giorni successivi l’accadimento, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società: d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore 40
e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro due mesi dalla data del sinistro. Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori. L'Assicurato é sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate. Recesso in caso di sinistro: dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Esagerazione dolosa del danno: il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrattee o manomesse cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. Procedura per la valutazione del danno: l'ammontare del danno é concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Mandato dei Periti: i Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al 41
3)
4)
momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti della clausola "Obblighi in caso di sinistro" verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno"; procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. Operazioni peritali: si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno: premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: I Fabbricati: Valore a nuovo - La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; II Attrezzatura, arredamento: Valore a nuovo - Il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
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III Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. Relativamente a fabbricati ed attrezzature, arredamento: 1)
in caso di sinistro, si determina per ogni partita separatamente: a)
l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l'assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse, e più precisamente: per "fabbricati": l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante; per "attrezzatura e arredamento": il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
b)
il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo";
2) agli effetti della clausola "Assicurazione parziale", il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: a) b)
c)
superiore od uguale al rispettivo "Valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo; inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
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3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 4) il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori. Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia. La ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al punto 6) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, deve avvenire, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli Assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo"; 5) l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, attrezzature e arredamento in stato di attività o di inattività temporanea; 6) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi; 7)
per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
Relativamente alle merci, l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto della clausola "Assicurazione Parziale". Si precisa che, ai fini della determinazione del valore assicurabile e della determinazione dell'ammontare di eventuali danni, i beni costituiti da: 44
materiale farmaceutico e di medicazione, alimentari, altri materiali di consumo in genere vengono valutati in base al loro costo di riacquisto al momento del sinistro. Assicurazione parziale: se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima. Pagamento dell'indennizzo: verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 CC. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dal punto c) della clausola "Rischi esclusi". Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta. Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro. L'Amministrazione Comunale ha diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché si impegni a restituire l'importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, dovesse risultare una causa di decadenza della garanzia. Limite massimo dell'indennizzo: salvo il caso previsto dall'art.1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
45
FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO 1.
FRANCHIGIE/SCOPERTI PER SINISTRO
Relativamente alle garanzie di seguito riportate, l'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione dei seguenti importi: VETRI E CRISTALLI
€uro
50,00
FENOMENO ELETTRICO
€uro
250,00
URTO VEICOLI
€uro
250,00
EVENTI ATMOSFERICI
€uro
500,00
GRANDINE, GELO
€uro
500,00
FUMO
€uro
500,00
EVENTI SOCIOPOLITICI
€uro
1.500,00
ACQUA CONDOTTA, RIGURGITI e/o TRABOCCAMENTI DI FOGNATURA €uro 250,00 ACQUA PIOVANA
€uro
250,00
BAGNAMENTO
€uro
250,00
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE
€uro
500,00
INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI
€uro
500,00
SOVRACCARICO NEVE
€uro
2.500,00
INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI
€uro 25.000,00
SPESE RICERCHE E RIPARAZIONE GUASTO E/O ROTTURA PER GARANZIE ACQUA CONDOTTA E COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE €uro
250,00
MERCI IN REFRIGERAZIONE
250,00
€uro
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2.
LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO
Limitatamente alle garanzie di seguito riportate, la Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro, somma superiore ai seguenti importi: RICORSO TERZI
€uro 1.500.000,00
FENOMENO ELETTRICO
€uro
25.000,00
AFFRESCHI E ENTI PREGEVOLI
€uro
250.000,00
RIMBORSO ONORARI PERITI, ARCHITETTI E CONSULENTI
€uro
25.000,00
EVENTI ATMOSFERICI
80% somme assicurate
GRANDINE, GELO, INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI
€uro
EVENTI SOCIO-POLITICI
80% somme assicurate
SOVRACCARICO NEVE
€uro
INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI
50 % somme assicurate
SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI E/O ROTTURA PER LE GARANZIE ACQUA CONDOTTA E COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE
€uro
15.000,00
MERCI IN REFRIGERAZIONE
€uro
10.000,00
ATTREZZATURE E MERCI PRESSO TERZI
€uro
75.000,00
RIGURGITI E/O TRABOCCAMENTI DI FOGNATURE
€uro
50.000,00
BAGNAMENTO
€uro
50.000,00
VETRI E CRISTALLI
€uro
10.000,00
PERDITA PIGIONI
€uro
50.000,00
ACQUA PIOVANA
€uro
50.000,00
ONORARI PERITI, CONSULENTI
€uro
50.000,00
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50.000,00
500.000,00
foglio da restituire compilato, bollato e firmato
Modulo per offerta lotto 2 Al Comune di Anzola dell’Emilia Via Grimandi 1 40011 Anzola dell’Emilia (BO) Oggetto: Gara “Affidamento contratti servizi assicurativi anni 2003/2006” OFFERTA LOTTO 2 Il sottoscritto ____________________________ in qualità di ____________________ della Compagnia di assicurazioni denominata ______________________________ dichiara di accettare senza alcuna riserva ne restrizione tutte le clausole e condizioni contenute nel Capitolato Speciale del LOTTO 2 relativo alle coperture assicurative contro i rischi sotto indicati: INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI Effetto:
ore 24:00 del 31/12/2003
Scadenza:
ore 24:00 del 31/12/2006
Dichiara inoltre che la quota percentuale del rischio che intende assumersi è pari al ______ %. Partite 1 2 3 4
Enti Assicurati
Somme Tasso Assicurate (€) lordo ‰ 15.000.000,00 Fabbricati ed impianti ad essi relativi comunque dislocati 1.400.000,00 Contenuto 1.000.000,00 Ricorso Terzi 150.000,00 Spese Demolizione e sgombero (in aggiunta al previsto dalle Condizioni di Polizza)
Premio annuo lordo
PREMIO ANNUO LORDO TOTALE:€ ____________________________ cifre € ( _________________________________________________________) lettere Data,…………………………… FIRMA DELL’OFFERENTE 48
LOTTO N. 3 ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PATRIMONIALI DA FURTO ED EVENTI COMPLEMENTARI
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DEFINIZIONI INTEGRATIVE SINISTRO:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
INDENNIZZO:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
VALORI:
denaro, libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto, buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile.
BENI:
il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, mezzi di custodia dei valori, cancelleria, registri, archivi, nonché tutti gli impianti, le attrezzature, e macchine impiegate per l'attività e/o di proprietà dell'Assicurato anche in uso a terzi autorizzati, ivi compresi gli impianti di prevenzione incendio, furto e rapina, i pezzi di ricambio, i componenti, le scorte alimentari e tutti i materiali relativi all'attività e/o di proprietà dell'Assicurato, anche in uso a terzi autorizzati, anche situati all'aperto, esclusi gli automezzi targati e gli enti per cui esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato.
OPERE D'ARTE:
quadri, mobili, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere, ed altri oggetti che possono essere identificati come tali.
DIPENDENTI:
le persone che hanno con l'Assicurato rapporto di lavoro subordinato, anche soltanto in via temporanea (compresi 50
un se gli
apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea. LOCALI:
qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato, comunicante o non, occupato dall'Assicurato per l'esercizio della propria attività.
FURTO:
il reato, come definito dall’art. 624 del Codice Penale, a condizione però che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli enti assicurati: a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di altri arnesi, ovvero con uso di chiavi autentiche sottratte con scasso, destrezza, violenza o minaccia alla persona incaricata della loro custodia anche in luogo diverso dai locali dell'Assicurato; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali aperti.
FURTO CON DESTREZZA:
È il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l’attenzione di lui presente e normalmente vigilante.
RAPINA:
il reato di cui all' art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali 51
assicurati. La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia. ESTORSIONE:
il reato di cui all' art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.
MEZZI DI CUSTODIA
armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.
MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI:
l'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Se, in caso di sinistro si verificasse che i mezzi di chiusura non risultassero conformi alla presente clausola, ed il furto venisse perpetrato attraverso mezzi inferiori a quelli sopra descritti, il danno viene risarcito applicando lo scoperto indicato nella clausola "Franchigie e scoperti" sull'importo indennizzabile; detto scoperto rimarrà a carico dell'Assicurato senza che questo 52
possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare ad altri. UBICAZIONI, PARTITE E SOMME ASSICURATE UBICAZIONI ASSICURATE: diverse, di proprietà e non, ovunque e comunque esista un interesse dell'Assicurato. PARTITE/SOMME ASSICURATE/TASSI LORDI DI PREMIO: A Primo Rischio Assoluto Part. 1 -
Beni, valori ed opere d’arte come descritti nelle Definizioni integrative
€uro 100.000,00
40 ‰
con i seguenti sottolimiti per singolo sinistro: - per valori ovunque riposti
€uro
- per valori in mezzi di custodia
€uro 10.000,00
- per ricostruzione archivi, documenti, registri
€uro 15.000,00
- per guasti dei ladri
€uro 10.000,00
- per opere d'arte col limite massimo per singolo oggetto di
€uro 25.000,00 €uro 10.000,00
- portavalori
€uro 10.000,00
PREMIO ANNUO LORDO
5.000,00
€URO 4.000,00
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art1. Rischi assicurati La Società si obbliga a risarcire i seguenti danni e/o le perdite degli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi: Furto.
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Furto con destrezza: furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso. Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti: la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze: a)
che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b)
che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
c)
a parziale deroga delle CGA si comprende nella garanzia il furto avvenuto mediante l’uso di chiavi autentiche se rapinate estorte o rubate all’Assicurato, suoi addetti e/o fiduciari. Tale estensione di garanzia sarà pure operante a seguito di furto avvenuto mediante l’uso di chiavi autentiche smarrite, a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti; quest’ultima garanzia sarà operante dal momento della denuncia all’Autorità fino alle ore 24.00 del 5° giorno successivo.
Rapina. Estorsione. Danni verificatisi in occasione di eventi socio - politici: si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione, verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti vandalici: l'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione, consumati o tentati. Garanzia portavalori Oggetto dell'Assicurazione: Limitatamente ai valori in genere, l'assicurazione è prestata, sino alla concorrenza della somma indicata alla relativa partita, anche contro: a)
il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
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b)
il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi; c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) commessi sulla persona dell'Assicurato, suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio mentre detengono i valori stessi durante il loro trasporto alle sedi dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa. L’assicurazione è prestata durante l’orario di servizio del portavalori di età superiore ai 18 anni, ma inferiore ai 70 anni. La garanzia si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo liquidabile a termini di polizza. Guasti cagionati dai ladri: i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina ed estorsione, consumati o tentati. Archivi di documenti e registri: i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. Spese ammortamento titoli: risarcimento delle spese sostenute dall'Assicurato, relative alla procedura di ammortamento dei titoli. Art. 2. Rischi esclusi Sono esclusi dall'assicurazione i danni: a)
b) d) e)
verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; agevolati e commessi dall’Assicurato o dal Contraente con dolo. da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; da persone delle quali l’Assicurato o il Contraente deve rispondere;
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f) g) h)
da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; da persone legate all’Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art.649 del Codice Penale (n.1,2,3) anche se non coabitanti; causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro.
Art. 3. Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato. Art. 4. Mancanza di custodia o disabitazione La garanzia vale, qualunque sia la durata della mancata custodia o della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione di denaro, carte valori e titoli di credito in genere, per i quali la sospensione decorre dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno. Art. 5. Trasloco delle cose assicurate In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso alla Società almeno 3 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto alle ore 24.00 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni della clausola "Aggravamento del rischio" se il trasloco comporta aggravamento del rischio. Art. 6. Cose di terzi - assicurazione per conto di chi spetta La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Art. 7 Forma di assicurazione - Primo Rischio Assoluto L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si 56
impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata. Art. 8. Onorari dei periti La Società si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese di onorari a carico dell’Assicurato, a seguito di nomina del terzo perito con il massimo di €uro 5.200,00. Questo rimborso non potrà eccedere per ogni sinistro la predetta somma, né in ogni caso le somme effettivamente pagate al perito, di cui l’Assicurato è tenuto a dare dimostrazione esauriente, ed al terzo perito. Art. 9. Onorari a consulenti La Società rimborserà all’Assicurato le spese e/o gli onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite. La presente estensione è prestata sino alla concorrenza di €uro 2.600,00. Art. 10. Pagamento dell’indennizzo in attesa della chiusura istruttoria L’Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, purchè si impegni a restituire l’importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o della sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia. Art. 11. Buona fede L’omissione da parte dell’Assicurato o del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato o del Contraente, all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio dalla decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso). Art. 12. Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione L’Assicurato è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la sede del Broker al quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati nei termini previsti dall’art. 3 delle Norme Comuni; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della 57
scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Art. 13. Colpa grave dei dipendenti Sono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave di dipendenti dell’Assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Compagnia ai sensi dell’Art. 1916 nei soli confronti di Istituti e Società esterne incaricate di tale compito.
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NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve: a) darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza; b) fornire alla Società, entro i 20 giorni successivi l’accadimento, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità; c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento; d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'Assicurato o il Contraente deve altresì: e) f)
g)
tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo; dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi; presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro/Reintegro a richiesta dell'Assicurato Dopo ciascun sinistro la Società si impegna a garantire automaticamente le cose assicurate fino alla concorrenza dei capitali esposti in polizza.
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L’Assicurato si impegna a pagare alla Società il pro-rata di premio relativo sulla base dei tassi stabiliti nella presente polizza. Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso. Esagerazione dolosa del danno L'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo. Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Mandato dei periti I Periti devono: a) b)
c) d)
indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla clausola "Obblighi in caso di sinistro"; verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
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e)
procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate: a)
per i danni ai beni: la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
b)
per i danni ai valori, esclusi i titoli, le monete e le banconote estere: il loro valore nominale.
c)
per i danni ai titoli, le monete e le banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borse di Milano.
d)
per i danni alle opere d'arte: • in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro. • in caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro;
e)
per le apparecchiature mobili dell’Azienda per i Servizi Sanitari: 61
su
autovetture
di
dipendenti
calcolando la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. Titoli di credito Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria. Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione ex art. 2472 CC. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dal punto b) della clausola "Rischi esclusi". Recupero delle cose assicurate Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
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FRANCHIGIE/SCOPERTI PER SINISTRO
GARANZIA RAPINA
SCOP. 10% con il minimo di €uro 250,00
GARANZIA PORTAVALORI
SCOP. 10% con il minimo di €uro 50,00
MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI
Scoperto 10%
Nessuna franchigia/scoperto per: GUASTI CAGIONATI DAI LADRI ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI In caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi della clausola "Assicurazione presso diversi Assicuratori", senza tenere conto della franchigia, che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.
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foglio da restituire compilato, bollato e firmato
Modulo per offerta lotto 3 Al Comune di Anzola dell’Emilia Via Grimandi 1 40011 Anzola dell’Emilia (BO) Oggetto: Gara “Affidamento contratti servizi assicurativi anni 2003/2006” OFFERTA LOTTO 3 Il sottoscritto ____________________________ in qualità di ____________________ della Compagnia di assicurazioni denominata ______________________________ dichiara di accettare senza alcuna riserva ne restrizione tutte le clausole e condizioni contenute nel Capitolato Speciale del LOTTO 3 relativo alle coperture assicurative contro i rischi sotto indicati: FURTO ED EVENTI COMPLEMENTARI Effetto:
ore 24:00 del 31/12/2003
Scadenza:
ore 24:00 del 31/12/2006
Dichiara inoltre che la quota percentuale del rischio che intende assumersi è pari al ______ %. Part. 1 - A Primo Rischio Assoluto
100.000,00 € al tasso lordo del ______‰
con i seguenti sottolimiti per singolo sinistro: - per valori ovunque riposti - per valori in mezzi di custodia - per ricostruzione archivi, documenti, registri - per guasti dei ladri - per opere d'arte col limite massimo per singolo oggetto di - portavalori
5.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00
€ € € € € € €
PREMIO ANNUO LORDO TOTALE:€ ____________________________ cifre € ( _________________________________________________________) lettere Data,…………………………… FIRMA DELL’OFFERENTE 64
LOTTO N. 4 ASSICURAZIONE ALL RISK ELETTRONICA
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DESCRIZIONE BENI ASSICURATI
Apparecchiature elettroniche Per "apparecchiature elettroniche" si intendono sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computers comprensivi di video e stampati, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici in uso all’Assicurato. Il tutto comunque come da elenco redatto dall’Ente e presso lo stesso depositato, o in mancanza da acconcia documentazione.
UBICAZIONE DEL RISCHIO Le apparecchiature , di cui alla precedente definizione, si intendono assicurate nei fabbricati costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in uso, locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o a qualsiasi altro titolo presso l'Assicurato per la sua attività, comunque dislocati e risultati dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad esibirli a richiesta della Società.
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PARTITE/SOMME ASSICURATE/TASSI LORDI DI PREMIO 1) apparecchiature elettroniche €uro 150.000,00 2) 10% somma assicurata su supporti dati €uro 15.000,00 3) 10% somma assicurata su maggiori costi €uro 15.000,00 4) apparecchiature ad uso mobile €uro 20.000,00 PREMIO ANNUO LORDO
2,60‰ 6,00‰ 5,00‰ 10,00‰
755,00 €URO
LIMITE DI INDENNIZZO – SCOPERTI E FRANCHIGIE Supporti dati:
franchigia €uro 250,00
Maggiori costi:
franchigia gg. 2 periodo di indennizzo per danno 3 mesi
Spese demolizione sgombero
e
10% del valore assicurato
Lavoro straordinario
15% del danno subito
Conduttori esterni
15% del danno subito
Danni da furto
sc. 10% del danno in caso di mezzi di chiusura insufficienti o inoperanti
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti da terrorismo sabotaggio organizzato
sc. 10% min. €uro 500,00
Terremoto
sc. 10% min. €uro risarcimento 70%
Apparecchiature mobile Programmi d’uso
in
uso licenze
Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli
max. risarcimento 80%
500,00
max.
sc. 10% min. €uro 250,00 franchigia 5% somme assicurate sc.10% dell’indennizzo per danni da furto, atti vandalici, eventi naturali 67
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Art. 1
- Rischio assicurato
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Art. 2
- Esclusioni
Sono esclusi i danni: a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j) k)
l)
causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Contraente; di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura; manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza; ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario; verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche; 68
m)
Art. 3
verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. - Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione
L’Assicurato nonché tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la sede del Broker al quale nonché assegnata la polizza, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati nei termini previsti dall’art.3 delle Norme Comuni; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Art. 4
- Conservazione delle cose assicurate
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, nonché sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, nonché collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore. Art. 5 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: a)
b) c)
fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 C.C. darne avviso al Broker entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
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Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: d)
e)
f)
in caso di incendio, furto o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei 7 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo; fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).
La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che garantisca il regolare funzionamento. Art. 6 - Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose sollevate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo Art. 7 - Procedura per la valutazione del danno L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
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Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione in sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art. 8
- Mandato dei Periti
I Periti devono: 1) 2)
indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 8; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell’art. 18 e successivi. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza del caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di solo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità. Art. 9 - Determinazione del danno La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono: a)
nel caso di danno suscettibile di riparazione: 1)
si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro;
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2)
si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad a 1) depurato dell’importo come ad a 2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all’art. 4, comma d), nel qual caso l’indennizzo sarà pari all’importo stimato come ad a 1). b)
nel caso di danno non suscettibile di riparazione: 1) 2)
si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell’impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso; si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a b 1), depurato dell’importo stimato come a b 2). Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che: a)
i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello di costruzione; b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari; c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono: 3) si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa; 4) si stima il valore ricavabile dai residui. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a b3), depurato dell’importo come a b4). Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione , calcolate come ad a), eguagliano o superano il valore dell’impianto o dell’apparecchio calcolato come a b (stima b1- b2 oppure b3 – b4 a seconda del caso). La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionante dell’impianto o dell’apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. 72
Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza. Art. 10 – Valore assicurabile – Assicurazione parziale Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall’Assicurato. (Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo). Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro. Art. 11 – Limite massimo dell’indennizzo Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell’annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia. Art. 12 – Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. Art. 13 – Titolarità dei diritti nascente della polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
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Art. 14 – Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art. 15 – Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 CC. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2 a). Art. 16 – Sinistri opzioni del Contraente Al verificarsi di un evento che dia origine ad un danno risarcibile ai sensi della presente polizza, il Contraente, nell’ambito della cifra convenuta in sede di definizione del danno, ha alternativamente la facoltà di riparare, ripristinare, sostituire o non l’ente danneggiato. Art. 17 – Interpretazione del contratto Si conviene fra le parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art. 18 – Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante a termini dell’art. 1916 del Codice Civile, escluso il caso di dolo, allorchè i terzi responsabili non risultino garantiti, per gli stessi eventi, da altre polizze di assicurazione, limitatamente alle quote così garantite. Tale rinuncia si intende comunque operante a condizione che l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione di rivalsa verso il responsabile. Resta facoltà alla Compagnia di rivalersi nei confronti dei Costruttori e/o Fornitori delle cose assicurate oggetto di indennizzo.
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CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI
Supporti di dati e ricostruzione archivi La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza. Per “ supporti di dati” si intende il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per “dati” si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall’Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall’Assicurato. In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi sia fissi che intercambiabili. Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista. L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’articolo delle NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.
Maggiori costi In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l’interruzione parziale o totale funzionamento delle cose assicurate con la partita ) , la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato rispetto a quelli normali, necessari alla persecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dell’impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: • • •
uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; applicazione di metodi di lavoro alternativi; prestazioni di servizi da terzi.
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a: o
limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di Governo o di altra Autorità; 75
o
eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o apparecchio danneggiato; o deterioramento, distruzione o danneggiamenti di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato. o
Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenuto, l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale. Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza.
Fenomeni elettrici di origine esterna I danni cagionati agli enti assicurati da fenomeni elettrici di origine esterna sono compresi in garanzia a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati. Nel caso in cui la sovratensione colpisca l’apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione, il danno viene liquidato con l’applicazione di uno scoperto del 15% dell’indennizzo dovuto. Nel caso in cui al momento del sinistro, non esistano sistemi di protezione, i danni da fenomeni elettrici di origine esterna sono liquidati con l’applicazione di uno scoperto del 40% dell’indennizzo dovuto.
Eventi sociopolitici A parziale deroga di quanto disposto dalle NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, la Società risponde dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio anche organizzati, di occupazione degli stabilimenti ed edifici in genere. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla copertura assicurativa prestata con la presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicare a mezzo lettera raccomandata. 76
Spese di demolizione e sgombero La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residuati del sinistro.
Apparecchiature ad uso mobile Gli impianti e gli apparecchi ad uso mobile e che possono trovarsi anche presso Terzi, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli Gli impianti ed apparecchi collocati sugli autoveicoli di proprietà dell’Assicurato, sono assicurati anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purchè installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l’impiego in punti diversi dell’autoveicolo. Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. La garanzia è prestata con un limite massimo di risarcimento pari a €uro 10.000,00 per evento.
Parificazione danni Sono parificati ai danni garantiti con la presente polizza anche i guasti provocati dalle Autorità, dall’Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare, evitare o diminuire l’evento dannoso.
Conduttori esterni La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l’Assicurato deve sostenere in caso di danno agli impianti assicurati.
Tubi e valvole elettroniche A parziale deroga dell’art. 2 comma h), l’esclusione non è operante per tubi e valvole elettroniche.
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Lavoro straordinario La Società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabili a termini di Polizza.
Esclusioni delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di ordinaria manutenzione Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell’impianto assicurato la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di ordinaria manutenzione.
Terremoto La Società, a deroga di quanto previsto dall’art. 2 delle NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “ singolo sinistro “.
Danni da furto Relativamente ai danni da furto, l’indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 25% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, se: 1) ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili, e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metalli o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei ferramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq. 78
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq 2) I mezzi di chiusura sopraindicati non esistano o non risultano applicati.
Valore a nuovo Esclusivamente per le apparecchiature elettroniche acquistate da non più di 4 anni, la disposizione di cui all’art. 8 b) “ Danni non suscettibili di riparazione “ viene annullata e sostituita dalla seguente: Nel caso di danni non suscettibili di riparazione: 1) 2)
Si stima il “ valore a nuovo “ al momento del sinistro dell’impianto o apparecchio colpito dal sinistro stesso; si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.
L’ammontare del danno è pari all’importo stimato in 1) , defalcato dell’importo stimato in 2).
Buona fede La mancata comunicazione da parte del Contraente e dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento nonché riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondenti al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Danni precedenti (esonero) La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell’assicurazione nell’ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifestata mala fede.
Deroga alle dichiarazioni dell’assicurato Le dichiarazioni dell’Assicurato a stampa di polizza si intendono nulle e prive di effetto. 79
Colpa grave dell’assicurato e del contraente A parziale deroga di quanto indicato all’art. 2 delle norme che regolano l’assicurazione di impianti ed apparecchiature elettroniche, la Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati da colpa grave del Contraente o dall’Assicurato.
Deroga alla proporzionale Relativamente alle partite tutte a parziale deroga dell’art. 9) delle norme che regolano l’assicurazione di impianti ed apparecchiature elettroniche, si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all’applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell’art. 9) rimarrà operativo per l’eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.
Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché gli utenti, purchè l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Anticipo indennizzi l’Assicurato ha diritto di ottenere , prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50 % del presumibile ammontare del danno indennizzabile, a condizione che la Società non abbia sollevato e presentato per iscritto contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 25.000,00 €uro. L’acconto non potrà superare 100.000,00 €uro. L’acconto dovrà essere erogato e l’obbligazione soddisfatta dalla Società entro 90 giorni dalla data di denuncia sinistro , sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo da parte del Contraente/Assicurato.
Onorari a periti e consulenti La Società rimborserà all’Assicurato le spese e/o gli onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, a consulenti e periti allo scopo di reintegrare e definire le perdite subite. 80
La Società rimborserà altresì all’Assicurato le spese di perizia eventualmente dalla stessa sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. La presente estensione è prestata sino alla concorrenza di €uro 5.200,00.
Arbitrato Le parti si obbligano a devolvere ad un Collegio arbitrale qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione del presente contratto. Il Collegio sarà costituito da tre arbitri di cui le parti designeranno i primi due singolarmente ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati del luogo ove si svolgerà l’arbitrato. Sarà pure compito degli Arbitri determinare l’attribuzione dei loro costi alle Parti in rapporto alle ragioni della vertenza ed alle relative determinazioni. La decisione del Collegio è inappellabile ed obbligatoria per le parti anche se uno degli Arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Variazione della somma assicurata – nuove acquisizioni Si precisa che eventuali nuove acquisizioni e/o variazioni sono automaticamente comprese fino ad un massimo del 20% della somma assicurata. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale modifica dell’art. 9 delle NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE “ valore assicurabile – Assicurazione parziale “, si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale solo in relazione all’eventuale eccedenza della somma assicurata rispetto al suindicato 20%. L’Assicurato si impegna conseguentemente a comunicare alla Società, entro 120 giorni dal termine di ogni anno assicurativo, l’importo effettivamente assicurato ed a pagare l’eventuale maggior premio risultante dall’aumento della somma assicurata per l’anno successivo, nonché il 50% del premio ottenuto applicando il tasso annuo all’aumento della somma assicurata, a titolo di regolazione per l’annualità trascorsa. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione all’Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. Il premio anticipato per le annualità successive verrà aggiornato in base ad accordo fra le Parti. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
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Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Modifica enti assicurati Gli enti assicurati possono essere modificati e sostituiti con altri simili, senza preavviso dell’Assicurato e la garanzia sarà ugualmente operante per i nuovi enti a condizione che il valore complessivamente assicurato alle anzidette partite non superi quello risultante dalla polizza base o eventuali successivi aggiornamenti. L’Assicurato è comunque tenuto a notificare le eventuali modifiche o sostituzioni ad ogni scadenza annuale del contratto.
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foglio da restituire compilato, bollato e firmato
Modulo per offerta lotto 4 Al Comune di Anzola dell’Emilia Via Grimandi 1 40011 Anzola dell’Emilia (BO) Oggetto: Gara “Affidamento contratti servizi assicurativi anni 2003/2006” OFFERTA LOTTO 4 Il sottoscritto ____________________________ in qualità di ____________________ della Compagnia di assicurazioni denominata ______________________________ dichiara di accettare senza alcuna riserva ne restrizione tutte le clausole e condizioni contenute nel Capitolato Speciale del LOTTO 4 relativo alle coperture assicurative contro i rischi sotto indicati: ALL RISK ELETTRONICA Effetto:
ore 24:00 del 31/12/2003
Scadenza:
ore 24:00 del 31/12/2006
Dichiara inoltre che la quota percentuale del rischio che intende assumersi è pari al ______ %. Partite Assicurate 1 2 3 4
apparecchiature elettroniche 10% somma assicurata su supporti dati 10% somma assicurata su maggiori costi apparecchiature ad uso mobile
Somme Tasso Assicurate (€) lordo ‰ 150.000,00
Premio annuo lordo
15.000,00 15.000,00 20.000,00
PREMIO ANNUO LORDO TOTALE:€ ____________________________ cifre € ( _________________________________________________________) lettere Data,…………………………… FIRMA DELL’OFFERENTE
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LOTTO N. 5 COPERTURA INFORTUNI
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DEFINIZIONI INTEGRATIVE Infortuni
Invalidità permanente Invalidità temporanea
l'evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente accertabili e che abbia per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una invalidità temporanea per invalidità permanente si intende il pregiudizio o la riduzione, definitivi e irrimediabili, della capacità generica di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo Per invalidità temporanea si intende la temporanea incapacità dell’Assicurato ad attendere alle attività dichiarate in polizza
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI IN GENERALE 1) Oggetto dell'assicurazione L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisce nell'esercizio delle attività professionali principali e secondarie dichiarate dal Contraente (rischi professionali), compreso il rischio in itinere. Sono compresi in garanzia anche: • l'asfissia non di origine morbosa; • gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze; • contatto con corrosivi; • le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la malaria e le malattie tropicali; • l'annegamento; • l'assideramento o congelamento; • la folgorazione; • i colpi di sole o di calore; • le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico; • gli infortuni derivanti da aggressioni in genere; • gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; • gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza; • gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi; • gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida; 85
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gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi; gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche; gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere; ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo; ernie traumatiche.
2) Esclusioni Salvo patto speciale non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da: a) partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura; b) gli infortuni derivanti da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto all'Art.3.1) Rischio Guerra; da delitti dolosi compiuti o tentati all'Assicurato; c) gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, e da esposizione a radiazioni ionizzanti; d) gli infortuni derivanti dall'abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; e) gli infortuni occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo in quest'ultimo caso che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; f) le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; g) infortuni subiti in stato di ubriachezza, purché esista nesso di causalità.
3) Estensioni di garanzia operanti: 3.1) Rischio guerra La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero. 3.2) Morte presunta Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termine del contratto di assicurazione, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presume
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sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati nel contratto di assicurazione il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt.60 e 62 C.C. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata. A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, l'Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l'invalidità eventualmente subita e residuata, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito e, quindi, senza che si possano da parte della Società invocare eventuali termini di prescrizione, che, al più, decorreranno da quel momento. 3.3) Infortuni aeronautici L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri effettutati da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica o di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri. In tale estensione non sono compresi i viaggi aerei effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Società/Aziende di Lavoro Aereo, in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri o da Aeroclubs. Il rischio volo inizia nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dei suddetti aeromobili e cessa quando ne è disceso; la salita e la discesa, mediante scale ed altre attrezzature speciali aeroportuali, fanno parte del rischio del volo. Resta convenuto che la somma delle garanzie previste da questa estensione, non potrà superare per ciascuna persona assicurata i capitali di €uro 1.000.000,00.= per il caso di morte, €uro 1.000.000,00= per il caso di invalidità permanente totale e €uro 250,00.= giornaliere per il caso di inabilità temporanea assoluta (se prevista), e per aeromobile i capitali di €uro 5.000.000,00.= per il caso morte, €uro 5.000.000,00= per il caso di invalidità permanente totale e di €uro 5.000,00.= giornaliere per il caso di inabilità temporanea assoluta (se prevista). In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio volo con estensioni contemplate da polizze infortuni cumulative stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
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3.4) Servizio militare Durante il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta sospesa. Entro il 15° giorno successivo alla prima scadenza di premio (o rata di premio) posteriore all'inizio del servizio di cui sopra il Contraente ha facoltà di chiedere il rimborso dei premi pagati relativi al periodo in cui l'assicurazione è rimasta sospesa; rimborso che verrà corrisposto al netto delle imposte. L’assicurazione é invece operante nei confronti di coloro che esplicano il servizio sostitutivo di quello militare di leva in qualità di obiettori di coscienza. 3.5) Limiti territoriali e di risarcimento L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia con moneta nazionale. Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di €uro 5.000.000,00.=. Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. 3.6) Limiti di età L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai settantacinque anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente. 3.7) Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco - depressive o stati paranoici. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Il Contraente è esonerato dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate. 3.8) Esonero denuncia generalità degli assicurati Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente.
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3.9) Altre assicurazioni È data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione. Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente. 3.10) Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi La denuncia dell'infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Società nel termine di 30 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente la Società sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso telegrafico alla Società. L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione. 3.11) Criteri di indennizzo La Società corrisponderà l'indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. 3.12) Tabella INAIL La tabella delle percentuali di Invalidità Permanente prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si intende sostituita con la tabella All. n.°1) del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.°1124 con rinuncia da parte della Società alla franchigia relativa del D.P.R. anzidetto per il caso di infortunio.
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3.13) Morte Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi testamentari o legittimi. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi. Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo. Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art.60 comma 3 del Codice Civile (vedi precedente art.15 di polizza). 3.14) Invalidità permanente Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
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Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita come segue: • se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la Società corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino ad un massimo di trenta giorni; • se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente. Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale. Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 29. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 55% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato. 3.15) Caso d'inabilità temporanea (se previsto) Si considera inabilità temporanea l'incapacità dell'Assicurato ad attendere, per un periodo di tempo limitato, alle sue occupazioni. Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea, la Società con riferimento alla natura e conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquidano l'indennità giornaliera: integralmente, sia per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nell'incapacità fisica di attendere alle occupazioni medesime, sia per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni. L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 300 giorni da quello dell'infortunio regolarmente denunciato ed al netto di una franchigia pari a 5 giorni. 3.16) Rimborso Spese Mediche da infortunio La Società risponde agli Assicurati delle seguenti spese mediche sostenute a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza: • • • •
durante il ricovero in Istituto di Cura pubblico o privato; per intervento chirurgico anche ambulatoriale; per visite mediche specialistiche ad acquisto medicinali; per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi immobilizzazione;
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e
docce
di
• • • •
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per analisi ed accertamenti diagnostici, strumentali e di laboratorio, compresa l’artroscopia diagnostica ed operativa; per terapie fisiche e riabilitative; protesi oculari, esclusi occhiali; per cure odontoiatriche e odontotecniche, e per protesi dentarie, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, e rese necessarie non oltre un anno dalla data dell’accadimento; tale garanzia è prestata sino alla concorrenza di €uro 2.000,00; per l’acquisto di lenti, comprese quelle a contatto, reso necessario da un danno oculare o comunque da infortunio indennizzabile a termini di polizza, e reso necessario non oltre un anno dalla data dell’accadimento; tale garanzia è prestata sino alla concorrenza di €uro 500,00; sostenute dall’Assicurato per il trasporto dal luogo dell’infortunio ad un Istituto di Cura o alla propria abitazione con qualsiasi mezzo, e fino alla concorrenza di €uro 775,00; retta dell’accompagnatrice con il massimo di €uro 100,00 giornalieri e fino alla concorrenza di €uro 1.000,00 per sinistro.
3.17) Danno estetico Se in seguito ad infortunio compreso a termini di polizza gli Assicurati subiscano deturpazioni di carattere estetico, che non diano luogo a postumi di invalidità, la Società rimborserà le spese sostenute per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, nonché per eventuali interventi di chirurgia plastica ed estetica. Tali spese saranno rimborsate semprechè siano state sostenute entro due anni dall’infortunio. 3.18) Perdita dell’Anno Scolastico In caso di infortunio, compreso a termini di polizza, che comporti l’impossibilità per l’Assicurato a frequentare le lezioni, per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi, la Società, su presentazione di un’attestazione della scuola che, la perdita dell’anno scolastico è attribuibile alla mancata frequentazione delle lezioni come sopra riportato, riconosce la somma prevista dalla polizza. Tale garanzia è operante esclusivamente per il primo anno scolastico perso. 3.19) Cumulo di indennità L'indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiederanno il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi 92
dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. 3.20) Modalità di corresponsione di rimborsi e indennizzi La corresponsione dell’indennizzo avrà luogo a guarigione avvenuta, previa presentazione dei documenti giustificativi in originale. Qualora l’Assicurato fruisca di prestazioni analoghe a quelle previste dal presente contratto, da parte di altri enti, le presenti garanzie assumono carattere integrativo, pertanto la Società sarà tenuta al rimborso della sola eventuale eccedenza, fino alla concorrenza della somma assicurata. 3.21) Responsabilità del Contraente Si conviene, poiché la presente assicurazione é stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, che qualora l’infortunato o, in caso di morte, i beneficiari non accettino a completa tacitazione per l’infortunio l’indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l’infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall’azione di responsabilità civile o rimangano in essa soccombenti, l’indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute. Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno non essere applicate su richiesta scritta alla Società da parte del Contraente. 3.22) Controversie e collegio arbitrale In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita ad un Collegio Arbitrale che risiede presso il Broker al quale è assegnato il contratto di assicurazione. Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale. Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza, come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le Parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte. Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo. 3.23) Rinuncia rivalsa La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto spettante all'Assicuratore, che abbia pagato l'indennità, di surrogarsi (V. art. 1916 C.C.) nei diritti dell'Assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.
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3.24) Franchigia La liquidazione dell’indennità per l’invalidità permanente viene determinata nel modo seguente: • sulla parte di somma assicurata non eccedente €uro 150.000,00 l’indennità viene liquidata senza applicazione di franchigia alcuna; • sulla parte di somma assicurata eccedente €uro 150.000,00 non si procede ad indennizzo quando l’invalidità permanente é uguale o inferiore al 3 % della totale; se l’invalidità permanente risulta maggiore di tale percentuale l’indennizzo viene liquidato solo sulla parte eccedente. • per il caso di inabilità temporanea (se previsto): i primi 3 giorni. 3.25) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi entro i 90 giorni successivi all’effetto delle polizze di assicurazione oggetto del presente Capitolato, nonché dei rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l’assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Calcolo del premio - regolazione premio Il premio annuo lordo risulta dai conteggi riportati in polizza: nei casi in cui esso sia determinato in base ad elementi variabili di rischio, viene anticipato in via provvisoria sui preventivi annui denunciati dalla Contraente. Entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il numero complessivo degli assicurati (o altro dato) affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per gli infortuni accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
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La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
4. Condizioni particolari di assicurazione
ASSICURATI: Sono assicurati gli appartenenti alle seguenti categorie per i capitali e le garanzie di seguito indicate 4.A) INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI). Capitali pro - capite €uro 150.000,00= Morte €uro 200.000,00= Invalidità Permanente €uro 3.000,00= Spese Mediche a seguito infortunio Sono compresi in garanzia: La garanzia copre gli infortuni subiti dalle persone assicurate durante l’espletamento del mandato e/o incarichi per conto dell’Amministrazione Contraente. Sono compresi i rischi della circolazione stradale su qualsiasi mezzo, ivi compreso il rischio in itinere, nello svolgimento di ogni incarico inerente al mandato ricoperto. Determinazione del premio: La garanzia è prestata per n. 25 teste in via preventiva. Il premio lordo annuo pro-capite è stabilito in 50,00 €uro ed il premio annuo lordo anticipato viene conteggiato sulla base delle teste preventivate e non nominate per un Totale di 1.250,00 €uro. 4.B) INFORTUNI DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE, DI PROPRIETÀ DI TERZI ED IN USO ESCLUSIVO ALL’ENTE, IN LOCAZIONE E/O COMODATO ALL'ENTE Capitali pro - capite €uro 150.000,00= Morte €uro 150.000,00= Invalidità Permanente Sono compresi in garanzia: Si assicurano esclusivamente gli infortuni che colpiscano i conducenti (ivi compresi obiettori di coscienza e persone non in diretto rapporto 95
di dipendenza con la Contraente, ma della cui opera esso si avvalga a qualsiasi titolo) alla guida di veicoli di proprietà dell’Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all’Ente o in locazione e/o comodato all’Ente. L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Determinazione del premio: La garanzia è prestata per n. 37 teste in via preventiva. Il premio lordo annuo pro-capite è stabilito in 44,00 €uro ed il premio annuo lordo anticipato viene conteggiato sulla base delle teste preventivate e non nominate per un Totale di 1.628,00 €uro. 4.C) INFORTUNI DEL SEGRETARIO, DEI DIPENDENTI O DI PERSONALE NON IN RAPPORTO DI DIPENDENZA CON L’ENTE MA DELLA CUI OPERA QUESTI SI AVVALE, AUTORIZZATI A SERVIRSI IN OCCASIONE DI MISSIONI O PER ADEMPIMENTI DI SERVIZIO FUORI DALL’UFFICIO, DEL LORO MEZZO DI TRASPORTO, PURCHÈ TALE MEZZO NON RISULTI INTESTATO AL PRA A NOME DEL CONTRAENTE OPPURE NON RISULTI DI PROPRIETÀ DI TERZI MA IN USO ESCLUSIVO AL CONTRAENTE STESSO O DALLO STESSO UTILIZZATO IN LOCAZIONE O COMODATO Capitali pro - capite €uro 150.000,00= Morte €uro 150.000,00= Invalidità Permanente Sono compresi in garanzia: Infortuni subiti dagli Assicurati in qualità di conducenti autorizzati a servirsi per missioni o per adempimenti di servizio, del loro mezzo di trasporto, purché tale mezzo non risulti intestato al PRA a nome del Contraente oppure non risulti di proprietà di terzi ma in uso esclusivo al Contraente stesso o dallo stesso utilizzato in locazione o comodato. L’assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Individuazione degli assicurati. Il Contraente é esonerato dall’obbligo delle preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli. La garanzia dovrà valere sia per il veicolo intestato alla persona assicurata e sia anche nel caso che la persona assicurata si trovi alla guida di veicoli appartenenti alle persone del suo nucleo familiare. Si farà riferimento in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti: 96
• • • •
che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimenti di servizio; data e luogo ove il dipendente si é recato per servizio o missione; generalità del dipendente; dati identificativi del veicolo usato.
Determinazione del premio: Il premio lordo annuo per ogni Km è stabilito in 0,025 €uro ed il premio annuo lordo anticipato viene conteggiato sulla base di n. 10.000 Km di riferimento base preventivato per un Totale di 250,00 €uro. 4.D) INFORTUNI RAGAZZI PRESSO CENTRI GIOVANILI GESTITI DAL COMUNE E DAI RAGAZZI ISCRITTI AD ATTIVITÀ ESTIVE ED INVERNALI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE Capitali pro - capite €uro 100.000,00= Morte €uro 100.000,00= Invalidità Permanente €uro 3.000,00= Spese Mediche a seguito infortunio €uro 2.500,00= Danni Estetici €uro 2.000,00= Perdita Anno Scolastico Sono compresi in garanzia: La garanzia copre gli infortuni subiti dalle persone assicurate durante l’attività svolta presso le strutture in oggetto, durante il periodo di apertura delle suddette attività; sono altresì assicurati gli infortuni subiti durante il tragitto per e da i centri in garanzia e gli infortuni occorsi in occasione di gite, escursioni, visite didattiche comprese prove pratiche ed esperimenti ed ogni altra attività ludica, didattica e sportiva pertinente. Determinazione del premio: La garanzia è prestata per n. 1 testa in via preventiva. Il premio lordo annuo pro-capite è stabilito in 15,00 €uro ed il premio annuo lordo anticipato viene conteggiato sulla base delle teste preventivate e non nominate per un Totale di 15,00 €uro. 4.E) INFORTUNI BAMBINI ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE COMUNALI ED ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI CHE USUFRUISCONO DEL DOPO SCUOLA E DEL PRE E POST ORARIO SCOLASTICO Capitali pro - capite €uro 100.000,00= Morte 97
€uro 100.000,00= Invalidità Permanente €uro 3.000,00= Spese Mediche a seguito infortunio €uro 2.500,00= Danni Estetici €uro 2.000,00= Perdita Anno Scolastico Sono compresi in garanzia: La garanzia copre gli infortuni subiti dalle persone assicurate durante l’attività svolta presso le strutture in oggetto, durante il periodo di apertura delle suddette attività; sono altresì assicurati gli infortuni subiti dai bambini durante il tragitto per e da i centri in garanzia e occorsi in occasione di gite, escursioni, visite didattiche comprese prove pratiche ed esperimenti ed ogni altra attività ludica, didattica e sportiva pertinente. Determinazione del premio: La garanzia è prestata per n. 60 teste in via preventiva. Il premio lordo annuo pro-capite è stabilito in 4,00 €uro ed il premio annuo lordo anticipato viene conteggiato sulla base delle teste preventivate e non nominate per un Totale di 240,00 €uro. 4.F) INFORTUNI OBIETTORI DI COSCIENZA, OPERATORI DI VOLONTARIATO NON ORGANIZZATI IN SPECIFICHE ASSOCIAZIONI Capitali pro - capite €uro 100.000,00= Morte €uro 100.000,00= Invalidità Permanente €uro 3.000,00= Spese Mediche a seguito infortunio Sono compresi in garanzia: La garanzia copre gli infortuni subiti dagli Obiettori di coscienza in servizio civile presso il Comune di Anzola dell’Emilia, quando prestano la loro attività nelle varie strutture dove operano per conto del Comune stesso, compreso inoltre quando si trovino a bordo di autoveicoli in qualità di conducenti. La garanzia copre inoltre gli infortuni subiti da operatori di volontariato (non organizzati in specifiche associazioni) che prestano la loro attività nell’ambito di iniziative di utilità collettiva o sociale, nell’ambito delle strutture o dei servizi Comunali, su incarico o con il tacito consenso del Contraente. La garanzia è operante anche durante il percorso per raggiungere e ritornare dalla sede dell’attività. Determinazione del premio: La garanzia è prestata per n. 6 teste in via preventiva. Il premio lordo annuo pro-capite è stabilito in 45,00 €uro ed il premio annuo lordo anticipato viene conteggiato sulla base delle teste preventivate e non nominate per un Totale di 270,00 €uro. 98
4.G) INFORTUNI PERSONE CON INCARICO PROFESSIONALE E/O DI COLLABORAZIONE A TEMPO DETERMINATO (CO.CO.CO.) Capitali pro - capite €uro 150.000,00= Morte €uro 150.000,00= Invalidità Permanente €uro 3.000,00= Spese Mediche a seguito infortunio Sono compresi in garanzia: La garanzia copre gli infortuni subiti dalle persone non dipendenti incaricate a tempo determinato dal Comune per prestazioni professionali specifiche per le quali deve essere assicurato il rischio infortuni durante l’espletamento dell’incarico per conto dell’Amministrazione Contraente. Determinazione del premio: Il premio lordo per ogni mese presenza è stabilito in 3,00 €uro ed il premio annuo lordo anticipato viene conteggiato sulla base di n. 12 mesi presenza preventivati per un Totale di 36,00 €uro. 4.H) INFORTUNI MINORI IN AFFIDO Capitali pro - capite €uro 50.000,00= Morte €uro 50.000,00= Invalidità Permanente €uro 3.000,00= Spese Mediche a seguito infortunio Sono compresi in garanzia: Premesso che ai sensi della Legge del 4/5/1983 n. 184 e s.m., l’Ente contraente svolge attività di assistenza ai minori e che può affidare tali minori a famiglie da esso scelte, la garanzia copre gli infortuni subiti dai minori in affido con l’estensione temporale a 24 ore su 24. Determinazione del premio: La garanzia è prestata per n. 10 teste in via preventiva. Il premio lordo annuo pro-capite è stabilito in 50,00 €uro ed il premio annuo lordo anticipato viene conteggiato sulla base delle teste preventivate e non nominate per un Totale di 500,00 €uro. PREMIO LORDO TOTALE (4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H): €URO 4.189,00
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foglio da restituire compilato, bollato e firmato
Modulo per offerta lotto 5 Al Comune di Anzola dell’Emilia Via Grimandi 1 40011 Anzola dell’Emilia (BO) Oggetto: Gara “Affidamento contratti servizi assicurativi anni 2003/2006” OFFERTA LOTTO 5 Il sottoscritto ____________________________ in qualità di ____________________ della Compagnia di assicurazioni denominata ______________________________ dichiara di accettare senza alcuna riserva ne restrizione tutte le clausole e condizioni contenute nel Capitolato Speciale del LOTTO 5 relativo alle coperture assicurative contro i rischi sotto indicati: INFORTUNI VARI Effetto:
ore 24:00 del 31/12/2003
Scadenza:
ore 24:00 del 31/12/2006
Dichiara inoltre che la quota percentuale del rischio che intende assumersi è pari al ______ %. Categoria 4.a 4.b 4.c 4.d 4.e 4.f 4.g
Valore parametro preventivato La garanzia è prestata per n. 25 teste preventivate ed il premio lordo annuo procapite è stabilito in _______€uro La garanzia è prestata per n. 37 teste preventivate ed il premio lordo annuo procapite è stabilito in _______€uro Il premio annuo lordo viene conteggiato sulla base di 10.000 Km ed è stabilito in ________€uro a Km. La garanzia è prestata per n. 1 teste preventivate ed il premio lordo annuo procapite è stabilito in _______€uro La garanzia è prestata per n. 60 teste preventivate ed il premio lordo annuo procapite è stabilito in _______€uro La garanzia è prestata per n. 6 teste preventivate ed il premio lordo annuo procapite è stabilito in _______€uro Il premio annuo lordo viene conteggiato 100
Premio annuo complessivo
Lordo
4.h
sulla base di n. 12 mesi ed è stabilito in ________€uro per mese La garanzia è prestata per n. 10 teste preventivate ed il premio lordo annuo procapite è stabilito in _______€uro
PREMIO ANNUO LORDO TOTALE:€ ____________________________ cifre € ( _________________________________________________________) lettere Data,…………………………… FIRMA DELL’OFFERENTE
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LOTTO N. 6 COPERTURA ASSICURATIVA A RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI, INCENDIO, FURTO E RAPINA, TUTELA GIUDIZIARIA, KASKO
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DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per:
ASSICURAZION:
il contratto di assicurazione
POLIZZA:
i documenti che provano l’assicurazione
CONTRAENTE:
Comune di Anzola dell’Emilia
COMPAGNIA/SOCI l’Impresa di Assicurazione aggiudicataria ETÀ: VEICOLO/MEZZO
uno qualunque dei mezzi assicurati riportati nell’allegato “scheda veicoli” comprensivo delle successive modificazioni
PREMIO:
la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO:
la somma dovuta dalla Compagnia al Contraente o ai Beneficiari in caso di sinistro
RISARCIMENTO:
la somma dovuta a Terzi in caso di sinistro
INCENDIO:
la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi ed autopropagarsi.
ESPLOSIONE:
lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
SCOPPIO:
il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuti ad esplosione
FURTO:
l’impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi la detiene
RAPINA:
la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene
VALORE COMMERCIALE:
il valore del mezzo corrispondente a quello del corrente mercato dell’usato, escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d’epoca
DANNO TOTALE:
la perdita totale del mezzo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro
DANNO
il danno che comporta spese di riparazione 103
PARZIALE:
inferiori al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro
SCOPERTO:
l’importo percentuale dell’indennizzo che rimane a carico dell’Assicurato, senza che egli possa assicurarlo presso altri a pena di decadenza di ogni diritto all’indennizzo
PREMESSA - MASSIMALI Premesso che: 1. in allegato è indicato l’intero parco veicoli a motore del Comune di Anzola dell’Emilia 2. che lo stesso configura la situazione attuale, la quale potrà subire delle variazioni in corso d’anno, a seconda della movimentazione del parco automezzi del Contraente 3. i mezzi sono individuati, a seconda dei casi, per: - marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio - potenza fiscale - peso complessivo a pieno carico - cilindrata - uso - classe di Bonus/Malus per le autovetture. Le classi devono intendersi in corso e passibili di variazione in sede di rinnovo. In sede di aggiudicazione si darà comunicazione delle classi di merito d’assegnazione 4. Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale di Bologna. 5. le garanzie incendio e/o furto e Kasko si intendono operative solo quando è espressamente evidenziato il valore commerciale alle singole voci di rischio. •
•
SI ASSICURA IN BASE ALLE CONDIZIONI CHE SEGUONO: L’INTERO PARCO VEICOLI A MOTORE AD ECCEZIONE DI AUTOBUS E/O SCUOLABUS CON UN MASSIMALE DI €URO 2.500.000,00 DA INTENDERSI: a) PER OGNI SINISTRO RELATIVAMENTE A CIASCUN VEICOLO ASSICURATO; b) UNICO, QUALUNQUE SIA IL NUMERO DELLE PERSONE, COSE ED ANIMALI DANNEGGIATI.
AUTOBUS E/O SCUOLABUS CON UN MASSIMALE DI €URO OGNI SINISTRO RELATIVAMENTE A CIASCUN VEICOLO ASSICURATO; UNICO, QUALUNQUE SIA IL NUMERO DELLE PERSONE, a) DANNEGGIATI.
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5.000.000,00 PER COSE
ED
ANIMALI
CONDIZIONI NEGOZIALI NORME CONTRATTUALI COMUNI ART. 1 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. I nuovi mezzi acquistati dal Comune di Anzola dell’Emilia nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi e alle medesime condizioni della presente polizza. Per i mezzi soggetti alla forma “Bonus – Malus” le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Compagnia del certificato e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio, attiva o passiva, relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, dovrà essere versata per ogni annualità assicurativa entro 60 gg. dalla data di emissione dell’appendice di regolazione da parte della Compagnia, e comunque non oltre 90 gg. da ogni ricorrenza annuale della polizza. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta la Compagnia deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 gg., trascorso il quale la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente diritto di rivalsa totale o parziale per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce. ART. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca e dell’Ungheria. L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Compagnia è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La Garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi , la Compagnia risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia 105
sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto all’art. ART. 2 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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A) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
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CONDIZIONI DI GARANZIA
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Compagnia assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. La Compagnia inoltre assicura i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati nelle Condizioni AGGIUNTIVE della presente sezione. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni AGGIUNTIVE della presente sezione. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari finali previste nel regolamento particolare di gara. ART. 2 - ESCLUSIONE E RIVALSA L’assicurazione non è operante: -
se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS.30.04.92 n. 285.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui siano inopponibili al terzo eccezioni o clausole derivanti dal contratto, la Compagnia - ai sensi dell’art. 18 della legge 990 - eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto. ART. 3 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO Qualora il Contraente intenda sospendere, relativamente ad uno o più veicoli assicurati, la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia restituendo il relativo certificato di assicurazione contrassegno (e Carta Verde). La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno. In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo art. 4. 108
L’eventuale riattivazione delle garanzie può avvenire sia sullo stesso veicolo che su un veicolo diverso, purché intestato al P.R.A. allo stesso Contraente. La data di decorrenza della riattivazione sarà quella indicata sul nuovo contrassegno. Nel corso dell’annualità sono ammesse più sospensioni e riattivazioni relative allo stesso veicolo. Alla scadenza dell’annualità, in sede di regolazione premio, quest’ultimo sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura. Per i veicoli per i quali è prevista ad ogni scadenza annuale variazione di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi). Ai fini dell’applicazione della regola evolutiva perciò saranno adottati i seguenti criteri di comportamento: • veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di inizio dell’annualità assicurativa, per i quali le garanzie siano state sospesa per meno di tre mesi consecutivi: trovano applicazione le regole evolutive e viene rilasciata l’attestazione dello stato di rischio; • veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di inizio dell’annualità assicurativa, per i quali le garanzie siano state sospese per almeno tre mesi consecutivi: non trovano applicazione le regole evolutive e non viene rilasciata l’attestazione dello stato di rischio; • veicoli inclusi nel Libro Matricola nel corso dell’annualità assicurativa: non trovano applicazione le regole evolutive e non viene rilasciata l’attestazione dello stato di rischio. Non è consentita motocarrozzette.
la
sospensione
per
i
ciclomotori,
motocicli
e
ART. 4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO In caso di furto di uno o più veicoli assicurati, la relativa copertura si intende risolta a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione di ciascuno di essi. Il Contraente deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente. La Compagnia rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso. ART. 5 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia deve rilasciare al Contraente una attestazione per ciascun veicolo assicurato che contenga: - la denominazione della Compagnia; - il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente; - il numero del contratto di assicurazione; 109
- la forma di tariffa utilizzata per ciascun veicolo; - la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l’attestazione viene rilasciata; - nel caso dei veicoli per i quali sia prevista ad ogni scadenza annuale variazione di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; - i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore; - la firma dell’Assicuratore. La Compagnia non rilascia l’attestazione per quei veicoli che dovessero essere alienati, demoliti, rubati o sospesi in corso dell’annualità assicurativa. ART. 6 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto dal Ministro per l’Industria, Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, oppure da una comunicazione sostitutiva contenente comunque tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto dal modulo stesso. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio della documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato. ART. 7 - GESTIONE DELLE VERTENZE La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. ART. 8 - REGOLAMENTO FORME TARIFFARIE RICHIAMATE PER CIASCUN VEICOLO A) Bonus / Malus 1. La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus / Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” definiti al comma seguente, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ai livelli di premio crescenti dalla 1° alla 18° classe. 110
2. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione , i seguenti periodi di effettiva copertura: - primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; - periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. 3. All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 13 se relativo al veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella “Bonus / Malus”, ovvero alla classe di merito 14 se relativo a: a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta; b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. 4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto. 5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18. 6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato , all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persone la Compagnia abbia provveduto all’apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di apposizione di riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive. 7. Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia nella forma “Bonus / Malus”, il contratto stesso è assegnato all’atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall’”attestazione di rischio”, rilasciata dal precedente Assicuratore. 8. In mancanza della consegna dell’attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18. 9. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l’attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma “Bonus / Malus” che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non avere circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del 111
precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell’attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l’attestazione è stata rilasciata, o successivamente. 10.Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” per durata inferiore all’anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest’ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del nono comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di “franchigia fissa ed assoluta”, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito ed il contratto è assegnato a questa classe. 11.La disposizione di cui all’ottavo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di avere fatto richiesta dell’attestazione alla Compagnia o al Commissario liquidatore. In tale caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione. 12.L’assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all’ottavo e nono comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell’attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest’ultima data. L’eventuale differenza dei premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest’ultimo, sarà conteggiata sull’ammontare del premio per la nuova annualità. 13.Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all’estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore estero che consenta l’assegnazione ad una delle classi di Bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
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14.Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all’atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma “Bonus/Malus” in corso con la Compagnia che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma. 15.La Compagnia, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all’atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell’esercizio in cui l’eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. 16.Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Compagnia invierà all’Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa. 17.Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio. 18.È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla Compagnia, all’atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. 19.In casi di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del Contraente o del proprietario o del locatario nel caso di contratti in leasing. 20.In caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata purché quest’ultimo venga assicurato presso la stessa Compagnia, all’interno della polizza a libro matricola o con un nuovo contratto, entro 6 mesi dalla data di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 4 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione.
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21.Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere inserito alla classe di merito 14 nella polizza a libro matricola o essere stipulato un nuovo contratto. 22.Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto. B) Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) Qualora il contratto si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli ed i ciclomotori, per usi speciali e trasporti specifici ed a motocicli, esclusi i ciclomotori, se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente, vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l’annualità immediatamente successive sarà aumentato del 15%. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: - primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; - periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premi dovuto per l’annualità immediatamente successiva, sarà aumentato del 25%. I predetti casi sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Compagnia abbia provveduto all’apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia , al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall’attestazione di cui all’art. 5 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione, essa risulti dovuta. Qualora l’attestazione sia scaduta da più di tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non avere circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l’attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata. Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest’ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma. In mancanza 114
di consegna dell’attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell’attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L’eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto. Le disposizioni di cui al sesto, settimo, ottavo e nono comma non si applicano se il contratto si riferisce a: a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta; b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico; c) veicolo assicurato in precedenza con franchigia. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma. La Compagnia, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del Pejus, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all’atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell’esercizio in cui l’eliminazione è stata effettuata. Nel caso di un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata. Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa , per l’applicazione o meno dei criteri di personalizzazione, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell’attestazione alla Compagnia ed al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell’attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato. È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre operanti, ad estensione, deroga o parziale deroga di quanto previsto nelle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione) ART. 9 - RINUNCIA ALLA RIVALSA La Compagnia, a parziale deroga dell’art. 2 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti: a) DEL CONTRAENTE
E /O
-
-
SE PERSONA DIVERSA
DEL PROPRIETARIO DEL
VEICOLO
-
-
qualora il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non venga effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso in cui il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D.LGS. 30/04/92 n. 285; per i sinistri cagionati da conducente con patente scaduta a condizione che la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo Assicurato e che anche la patente scaduta abilitasse alla guida dell’automezzo. Resta salvo il diritto di rivalsa della Compagnia nei confronti del conducente con l’intesa che, esclusivamente per la fattispecie prevista al terzo alinea di cui sopra (“guida in stato di ebbrezza...”), la Compagnia limiterà il diritto di rivalsa che le compete ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato con il massimo di €uro 1.033,00.
b) DEL CONTRAENTE
E
-
SE PERSONA DIVERSA
-
DEL PROPRIETARIO DEL
VEICOLO E DEL CONDUCENTE
Quando il veicolo sia adibito al trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo. ART. 10 - CARICO E SCARICO La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo o coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi. 116
ART.
11
- TRASPORTATI NELLA CABINA A FIANCO DEL CONDUCENTE SU AUTOCARRI O MOTOCARRI O SU ALTRI VEICOLI NON DESTINATI COMUNQUE AL TRASPORTO DI PERSONE La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati ai terzi trasportati dalla circolazione del veicolo stesso. L’assicurazione copre anche la responsabilità del conducente per gli stessi danni, a condizione che la circolazione avvenga col consenso di chi ha diritto di disporre del veicolo. ART. 12 - RICORSO TERZI La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio del veicolo assicurato. La Compagnia risponde fino alla concorrenza di €uro 150.000 dei danni materiali e diretti cagionati dal sinistro a persone, animali e cose di terzi che non siano compresi tra le persone enumerate all’art. 4 della legge 24/12/1969 N. 990 sull’assicurazione obbligatoria. Sono comunque esclusi: a) i danni da inquinamento e contaminazione; b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso del Contraente; c) i danni contemplati dall’assicurazione obbligatoria. ART. 13 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza. ART. 14 – VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici. -----------------------------Determinazione del premio: Sulla base delle condizioni contrattuali tutte, il premio annuo lordo, soggetto alle variazioni che risulteranno dall’applicazione dei criteri di aggiornamento sopra richiamati, per la flotta descritta nell’allegato di riferimento, è stabilito in €uro 22.000,00
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B) AUTO RISCHI DIVERSI
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GARANZIA INCENDIO CONDIZIONI DI GARANZIA ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Compagnia si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dai mezzi (completi di eventuali apparecchiature) iscritti nel libro matricola a seguito di incendio con sviluppo di fiamma, di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, nonché a seguito di azione del fulmine (anche senza successivo incendio). Indennizza inoltre i danni derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio, e i danni causati agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatisi fino alla concorrenza di €uro 1.500,00. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione urto o ribaltamento. ART.2 - DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE Si intendono compresi in garanzia gli optional e gli accessori che risultino stabilmente istallati sul mezzo assicurato, sempreché il loro valore sia compreso nel capitale assicurato. Nel caso di “veicolo composito”, composto cioè da “veicolo motrice” e “veicolo rimorchio”, le garanzie prestate si intendono valide solo per il “veicolo motrice”. ART 3 - ESCLUSIONI L’assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni; b) causati da eruzioni vulcaniche terremoti trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti. c) verificatisi in occasione di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività ; d) verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. e) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia dei mezzi assicurati. 119
ART. 4 - MODALITÀ DI DENUNCIA DEL SINISTRO I sinistri devono essere denunciati alla Compagnia entro 10 giorni da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione del tipo e dell’entità approssimativa del danno. ART. 5 - RIPARAZIONI Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, il Contraente non deve provvedere a riparazione negli 5 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso della compagnia. Trascorso il termine di 5 giorni, il Contraente ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione della Compagnia i residui e le tracce del sinistro. ART 6 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEI DANNI AL MEZZO L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il mezzo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tenere conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L’imposta sul Valore Aggiunto (IVA) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l’Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscale vigenti. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all’autoveicolo in occasione della riparazioni. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del mezzo al momento del sinistro, la Compagnia risponde del danno in proporzione della parte suddetta. ART 7 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL MEZZO La liquidazione del danno al mezzo ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero , quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente. I periti in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede il Broker cui è assegnata la polizza. I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta.
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ART 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il capitale assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno. ART 9 - RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO Il capitale assicurato, ridotto a seguito di sinistro, a richiesta del Contraente e previo il consenso della Compagnia, potrà essere reintegrato mediante il pagamento del rispettivo rateo di premio.
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre operanti, ad estensione, deroga o parziale deroga di quanto previsto nelle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione)
ART 10 - DANNI DA INCENDIO PER EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI A parziale deroga dell’art. 3 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato da incendio o di altra natura verificatosi in conseguenza di trombe, uragani, bufere, tempeste, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, terremoti, smottamenti di terreno, atti vandalici, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio. La presente garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di €uro 100,00 = per ciascun sinistro. ART 11 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE La Compagnia rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
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GARANZIA FURTO E RAPINA
CONDIZIONI DI GARANZIA
ART 12 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Compagnia si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dai mezzi assicurati (completi di eventuali apparecchiature) a seguito di furto totale o parziale (consumato o tentato) e della rapina. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al mezzo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del mezzo stesso e dei suoi componenti. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo ed a sue parti durante la circolazione dello stesso successiva al furto o alla rapina. ART. 13 - DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE S’intendono compresi in garanzia gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sul mezzo assicurato, sempreché il loro valore sia compreso nel capitale assicurato. La garanzia non comprende le apparecchiature audio fono-visive, se non di dotazione finale all’uso. Nel caso di “veicolo composito”, composto cioè da “veicolo motrice” e “veicolo rimorchio”, le garanzie prestate si intendono valide solo per il “veicolo motrice”. ART.14 - ESCLUSIONI L’assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni; b) verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. c) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia dei mezzi assicurati.
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ART. 15 - MODALITÀ DI DENUNCIA DEL SINISTRO I sinistri devono essere denunciati alla Compagnia entro 15 giorni da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione del tipo e dell’entità approssimativa del danno. Unitamente alla denuncia di danno dovrà essere inoltrata alla Compagnia copia della denuncia presentata all’autorità giudiziaria o di polizia del luogo, vistata dall’autorità stessa. ART. 16 - RIPARAZIONI Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, il Contraente non deve provvedere a riparazione nei 5 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso della Compagnia. Trascorso il termine di 5 giorni, il Contraente ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione della Compagnia i residui e le tracce del sinistro. ART 17 - OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE Il Contraente deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia, ed il recupero in tutto o in parte del mezzo danneggiato; per le spese si applica l’art. 1914 del Codice Civile. Il Contraente è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in alcun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità. ART 18 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEI DANNI AL MEZZO L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il mezzo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tenere conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L’imposta sul Valore Aggiunto (IVA) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l’Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscale vigenti. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all’autoveicolo in occasione della riparazioni. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del mezzo al momento del sinistro, la Compagnia risponde del danno in proporzione della parte suddetta.
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ART 19 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL MEZZO La liquidazione del danno al mezzo ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero , quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente. I periti in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza. I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta. ART 20 - RIDUZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il capitale assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno. ART 21 - RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO Il capitale assicurato, ridotto a seguito di sinistro, a richiesta del Contraente e previo il consenso della Compagnia, potrà essere reintegrato mediante il pagamento del rispettivo rateo di premio. ART 22 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE Il Contraente è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del mezzo rubato o di parti di esso ad informare subito la Compagnia. Qualora il recupero del mezzo si verifichi prima del pagamento dell’indennizzo la Compagnia risponde soltanto dei danni eventualmente subiti in conseguenza diretta del furto. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo diverrà di proprietà della Compagnia se questa ha pagato integralmente; se invece l’indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le parti in proporzione del danno sopportato. ART 23 – PRECISAZIONI DI GARANZIA PER IL RISCHIO FURTO La Società risponde inoltre dei danni e diretti al mezzo conseguenti a: -
circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; effrazione o scasso subiti dal mezzo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all’interno del mezzo; appropriazione indebita da parte dei dipendenti a condizione che: tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante la validità dell’assicurazione; 125
E’ condizione essenziale per il diritto all’indennizzo: -
che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato; che l’Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazione con il dipendente infedele; che il reato sia stato denunciato all’Autorità.
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GARANZIA KASKO
CONDIZIONI DI GARANZIA
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Compagnia si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dai mezzi (completi di eventuali apparecchiature) iscritti nel libro matricola a seguito di danni determinati da causa fortuita e violenta per effetto della circolazione avvenuta sia in area pubblica che in area privata. ART.2 - DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE Si intendono compresi in garanzia gli optional e gli accessori che risultino stabilmente istallati sul mezzo assicurato, sempreché il loro valore sia compreso nel capitale assicurato. Nel caso di “veicolo composito”, composto cioè da “veicolo motrice” e “veicolo rimorchio”, le garanzie prestate si intendono valide solo per il “veicolo motrice”. ART. 3 – PRECISAZIONI DELLA GARANZIA La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di collisione con altri veicoli identificati e non, di urto contro ostacoli fissi, di ribaltamento e/o uscita di strada. ART. 4 - ESCLUSIONI L’assicurazione non comprende i danni: 1. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni; 2. causati da eruzioni vulcaniche terremoti trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti. 3. verificatisi in occasione di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività ;
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4. verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. 5. determinati o agevolati da dolo del Contraente. 6. determinati da vizi di costruzione. 7. subiti in conseguenza diretta di manovre a spinta a mano o di traino; 8. conseguenti a furto (consumato o tentato) e/o rapina, incendio, esplosione e/o scoppio, se non determinati da un evento assicurato; 9. alle parti meccaniche e/o elettriche, ed alle ruote nel loro complesso, se non verificatisi in occasione di danno indennizzabile a termine della garanzia prestata. ART. 5 - MODALITÀ DI DENUNCIA DEL SINISTRO I sinistri devono essere denunciati alla Compagnia entro 10 giorni da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione del tipo e dell’entità approssimativa del danno. ART. 6 - RIPARAZIONI Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, il Contraente non deve provvedere a riparazione negli 5 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso della compagnia. Trascorso il termine di 5 giorni, il Contraente ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione della Compagnia i residui e le tracce del sinistro. ART. 7 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEI DANNI AL MEZZO L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il mezzo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tenere conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L’imposta sul Valore Aggiunto (IVA) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l’Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscale vigenti. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all’autoveicolo in occasione della riparazioni. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del mezzo al momento del sinistro, la Compagnia risponde del danno in proporzione della parte suddetta.
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ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL MEZZO La liquidazione del danno al mezzo ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero , quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente. I periti in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede il Broker cui è assegnata la polizza. I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta. ART. 9 - RIDUZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il capitale assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno. ART. 10 - RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO Il capitale assicurato, ridotto a seguito di sinistro, a richiesta del Contraente e previo il consenso della Compagnia, potrà essere reintegrato mediante il pagamento del rispettivo rateo di premio. ART. 11 – FRANCHIGIA La garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia fissa e assoluta di €uro 150,00.
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DETERMINAZIONE DEI PREMI ARD Considerata la facoltà del Contraente di richiedere o meno l’applicazione delle garanzie ARD, come evidenziato nella tabella di riferimento, i seguenti tassi lordi si intendono comprensivi di tutte le condizioni aggiuntive e particolari descritte nel capitolato.
TASSI LORDI AUTOVETTURE AUTOBUS/SCUOLABUS AUOCARRI/MOTOCARRI VEICOLI SPECIALI
INCENDIO ‰ 5,00 5,00 5,00 4,00
FURTO ‰ 8,00 3,00 5,00 3,00
KASKO ‰ 40,00 40,00 40,00 40,00
Sulla base dei valori declinati e delle garanzie richieste nella tabella di riferimento e dei tassi sopra descritti il premio lordo annuo ammonta 3.686,00 €uro
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TUTELA GIUDIZIARIA CONDIZIONI DI GARANZIA ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società assume a suo carico, nel limite del massimale e delle condizioni pattuite nel presente contratto, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti a un sinistro rientrante in garanzia. Tali spese sono così individuate: - spese per l’intervento di un legale - spese peritali - spese di giustizia nel processo penale - eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’assicurato. La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti i veicoli indicati nell’elenco del libro matricola e si riferisce ai seguenti casi: controversie relative a danni subiti dal Contraente, dal conducente autorizzato o dai trasportati, per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell’uso degli automezzi controversie relative a danni cagionati dal Comune di Anzola dell’Emilia dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in occasione dell’uso degli automezzi difesa penale del Contraente, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso degli automezzi istanza di dissequestro degli automezzi in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell’uso degli stessi. ART. 2 - ESCLUSIONI Sono esclusi dalla garanzia: il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere le spese per controversie derivanti da fatti dolosi le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società. La garanzia non è operante inoltre: se il veicolo indicato in elenco non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione nel caso di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 del Codice della Strada, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione
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se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene accertata una violazione a lui imputata degli articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ART. 3 - GARANZIA INTEGRATIVA L’assicurazione prevista dal presente settore opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto a termini di quanto pattuito nel settore R.C.A. per spese di resistenza e soccombenza. ART. 4 - MASSIMALE La garanzia è prestata fino alla concorrenza per un massimale per sinistro, convenuto in €uro 10.000,00 con una esposizione complessiva annua di €uro 100.000,00. ART. 5 - DENUNCE DEI SINISTRI In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto alla Società o all’ufficio all’uopo incaricato. Unitamente alla denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti alla completa definizione del sinistro. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari (in originale) notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro. ART. 6 - LIBERA SCELTA DEL LEGALE L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve, pena la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato entro 7 (sette) giorni dalla data della notifica stessa. Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha il diritto di indicare un unico legale residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. La Società provvederà direttamente al pagamento di tali spese, manlevando il Contraente da ogni onere in tal senso.
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ELENCO VEICOLI
N.
TARGA
VEICOLO
MARCA/MODELLO
AUTOVETT.
HP/Q.LI /CC HP 13
FIAT PUNTO 55 CAT
ANNO IMM.NE 12/1996
COP.RA INC/FURTO NO
1
AG 945 AF
2
BO F38850
AUTOCARRO
Q.LI 15
FIAT FIORINO
12/1991
NO
3
BO F48060
AUTOCARRO
Q.LI 23
FIAT TALENTO
12/1991
NO
4
BO F66324
AUTOCARRO
Q.LI 35
IVECO DAILY 35
12/1991
NO
5
BO 928643
AUTOCARRO
Q.LI 35
IVECO DAILY
12/1982
NO
6
BO D18495
AUTOCARRO
Q.LI 30
FIAT DUCATO
12/1988
NO
7
BO AA 512
MACC.OP.SEM.
Q.LI 69
COGEMA CIMAS
12/1980
NO
8
BO 036004
RIMORCHIO
Q.LI 12
ELLEBI
12/1991
NO
9
BO 225454
MOTOCARRO
CC. 218
PIAGGIO APE CAR
12/1989
NO
10
BO 226243
MOTOCARRO
CC. 218
PIAGGIO APE CAR
12/1990
NO
11
BO 237372
MOTOCARRO
CC.218
APE CAR
12/1993
NO
12
BO F41908
SCUOLABUS
40 POSTI
IVECO
12/1991
€ 12.500,00
13
BO AF240
MACC.OP.SEM.
Q.LI 26
RULLO BITELLI
12/1994
€ 8.000,00
14
BO 053703
MAC. AGRICOLA
Q.LI 23
FIAT GEOTECH
12/1990
€ 8.000,00
15
BO G70311
AUTOVETTURA
HP. 12
PANDA 900 I.E.
12/1993
NO
16
AC 089 ES
AUTOVETTURA
HP. 17
LANCIA DELTA 1.6
12/1995
NO
17
BO B74849
AUTOCARRO
Q.LI 14
FIAT FIORINO
12/1987
NO
18
AF 665 YP
AUTOCARRO
Q.LI 17
FIAT FIORIN
12/1995
NO
19
AF 855 ZF
AUTOCARRO
Q.LI 15
PIAGGIO PORTER
12/1995
NO
20
AG 319 AB
SCUOLABUS
33 POSTI
IVECO
12/1996
€ 25.000,00
21
AG 732 AJ
AUTOVETTURA
HP. 13
PUNTO 55 CAT
12/1997
€ 2.000,00
22
AP 430 ME
AUTOCARRO
Q.LI 35
IVECO DAILY
10/1997
€ 10.000,00
23
AP 815 LT
AUTOVETTURA
HP. 12
PANDA 900 I.E.
10/1997
€ 1.500,00
24
BO 239449
MOTOCARRO
CC. 218
APE CAR
12/1994
NO
25
AO AA434
MACC.OP.SEM.
Q.LI 59
PALA CARICATRIC
12/1990
NO
26
AP 561 MG
AUTOCARRO
Q.LI 50
DAILY 49.12
01/1998
€ 15.000,00
27
AY 170 VJ
AUTOPROMISCUO
HP. 23
DUCATO ECODIESE
06/1998
€ 10.000,00
28
01016325
CARRELLO
Q.LI 25
LINDE DIESEL
08/1998
€ 10.000,00
29
AY 135 VP
AUTOVETTURA
HP. 13
PUNTO 55 CAT
09/1998
€ 3.000,00
30
BT 726 FN
AUTOCARRO
Q.LI 23
FIAT SCUDO
04/2001
€ 13.000,00
31
BR 626 HZ
AUTOVETTURA
HP. 14
PUNTO 1.2I CAT
04/2001
€ 5.000,00
133
ALTRE GAR. 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-7-
CLASSE B/M 9 T.F. T.F. T.F. T.F. T.F. T.F. T.F. T.F. T.F. T.F. T.F. T.F. T.F. 3 3 T.F. T.F. T.F. T.F. 15 T.F. 9 T.F. T.F. T.F. 13 T.F. 1 T.F. 13
32
AB 68447
RIMORCHIO
Q.LI 6
UMBRA RIMORCHI
04/2001
€ 1.400,00
33
BT 009 FV
AUTOVETTURA
HP. 17
BRAVA 100 16V
05/2001
€ 7.000,00
34
BO A70828
AUTOVETTURA
HP. 12
UNO 45 5 PT.
06/1985
NO
35
BO F38851
AUTOVETTURA
HP. 10
PANDA 750 YOUNG
12/1991
NO
36
AC K 827
MACC.OP.SEM.
Q.LI 114
RAVO SPAZ. 5002
08/2000
€ 100.000,00
37
CB 330 HY
AUTOVEIC.SPEC.
Q.LI 23
SCUDO COMBI
06/2002
€ 22.000,00
38
BZ 963 ZC
AUTOCARRO
Q.LI 65
IVECO 65C15
05/2002
€ 35.000,00
39
CB 076 HZ
SCUOLABUS
51 POSTI
IVECO 100 E21
07/2002
€ 100.000,00
40
ACZ 701
MAC.OP.SEM.
Q.LI 13
KUBOTA V1505
10/2002
€ 22.000,00
41
CH 542 VV
AUTOVETTURA
HP. 23
VW LT KOMBI
05/2003
€ 22.000,00
Legenda Altre garanzie: Garanzia Garanzia Garanzia Garanzia Garanzia Garanzia Garanzia Garanzia Garanzia Garanzia
1: Ricorso terzi da Incendio 2: Responsabilità Civile dei trasportati 3: Rottura cristalli 4: Imbrattamento della tappezzeria 5: Perdita delle chiavi 6: Spese di immatricolazione 7: Traino a seguito di guasto o incidente. 8: Spese di assicurazione RCA – Tassa di proprietà 9: Tutela Giudiziaria 10: Rinuncia alla rivalsa.
134
8-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10 1-2-3-4-5-6-78-9-10
T.F. 13 13 12 T.F. T.F. T.F. T.F. T.F. 9
foglio da restituire compilato, bollato e firmato
Modulo per offerta lotto 6 Al Comune di Anzola dell’Emilia Via Grimandi 1 40011 Anzola dell’Emilia (BO) Oggetto: Gara “Affidamento contratti servizi assicurativi anni 2003/2006” OFFERTA LOTTO 6 Il sottoscritto ____________________________ in qualità di ____________________ della Compagnia di assicurazioni denominata ______________________________ dichiara di accettare senza alcuna riserva ne restrizione tutte le clausole e condizioni contenute nel Capitolato Speciale del LOTTO 6 relativo alle coperture assicurative contro i rischi sotto indicati: RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI, INCENDIO FURTO E RAPINA, TUTELA GIUDIZIARIA E KASKO Effetto:
ore 24:00 del 31/12/2003
Scadenza:
ore 24:00 del 31/12/2006
Dichiara inoltre che la quota percentuale del rischio che intende assumersi è pari al ______ %. FORMA TARIFFARIA: 1) Bonus/Malus per le autovetture. 2) Tariffa Fissa per gli altri autoveicoli. MASSIMALI: 2.500.000,00 €uro elevati a 5.000.000,00 €uro per Autobus e/o Scuolabus. L’offerta deve essere presentata con quotazione globale riferita alle coperture e garanzie richieste presenti nell’elenco veicoli. PREMIO ANNUO LORDO TOTALE:€ ____________________________ cifre € ( _________________________________________________________) lettere Data,…………………………… FIRMA DELL’OFFERENTE
135
LOTTO N. 7 ASSICURAZIONE DEI RISCHI DIVERSI PER I MEZZI DI TRASPORTO DEI DIPENDENTI / AMMINISTRATORI E SEGRETARIO COMUNALE
136
DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per ACCESSORIO
l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional;
per OPTIONAL
l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;
per SINISTRO
il verificarsi dell'evento dannoso per il quale é prestata la garanzia assicurativa;
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI DIVERSI PER I MEZZI DI TRASPORTO DEI DIPENDENTI / AMMINISTRATORI / SEGRETARIO COMUNALE
ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai mezzi di trasporto dei dipendenti e degli Amministratori della Contraente, non iscritti al PRA a nome del contraente stesso o di proprietà di terzi ma in uso esclusivo al Contraente o dallo stesso utilizzati in locazione o comodato ed utilizzati dai dipendenti stessi in occasione di missioni o per adempimento di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, in conseguenza di: -
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incendio, intendendosi per tale i danni subiti dal mezzo assicurato a seguito di incendio, fulmine, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione; furto, intendendosi per tale la perdita dell'automezzo assicurato o di sue parti, in conseguenza di furto, rapina, estorsione, nonché i danni subiti dal veicolo stesso nella esecuzione o nel tentativo di commettere tali reati e la successiva eventuale circolazione. eventi socio - politici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, vandalismo; eventi naturali, intendendosi per tali trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti; 137
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collisione con altri veicoli; urto contro qualsiasi ostacolo; ribaltamento; uscita di strada.
L'assicurazione comprende anche i danni subiti dai pezzi di ricambio e dalle parti accessorie forniti dalla casa costruttrice, se stabilmente installati sul veicolo. ART. 2 - Delimitazione dell'assicurazione Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massimali previsti - a primo rischio assoluto per ogni veicolo assicurato fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. L'assicurazione non è operante: -
se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge e comunque non dipendenti dalla Contraente; se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti; se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione.
Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni: •
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originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione; conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta od a mano; derivanti da uso improprio del veicolo; determinati od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo; dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti.
ART. 3 - Validità dell'assicurazione Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.
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Per l’identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti: - che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimenti di servizio; - data e luogo ove il dipendente si é recato per missione o servizio; - generalità del dipendente; - dati identificativi del veicolo usato. ART. 4 - Estensione territoriale L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione vale, altresì, per gli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Norvegia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e per tutti gli Stati previsti dalla Carta Verde. ART. 5 - Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia deve contenere le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni. ART. 6 - Determinazione dell'ammontare dei danni (Valore Commerciale per danno totale - Valore a nuovo per danno parziale) In caso di danno totale l’ammontare del danno è dato dalla media dei valori riportati da Eurotax Giallo e Blu, con il massimo della somma assicurata ed al netto del valore di recupero del relitto. In caso di danno parziale verrà liquidato l’importo necessario per riparare il veicolo, senza tenere conto del degrado d’uso, senza tenere conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi. Rimangono esclusi da tale beneficio il motore, le parti meccaniche soggette ad usura, l’apparato elettrico, batterie e pneumatici. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell' IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico. Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni. La garanzia comprende gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli. ART. 7 - Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di 139
disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro é accaduto. I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito é a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in €uro. ART. 8 - Obbligo di salvataggio e di conservazione L'Assicurato deve fare quanto gli é possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art.1914 del C.C. L'Assicurato é obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità. ART. 9 -Determinazione del premio Si conviene che il computo del premio sia determinato in €./Km 0,100 (dieci centesimi) lordi. Il premio viene anticipato dal Contraente in base ad un preventivo annuo, che resta comunque acquisito dalla Compagnia, di Km 10.000. PREMIO LORDO TOTALE: €URO 1.000,00 In relazione a quanto precede, entro 90 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione, onde procedere all’eventuale conguaglio, la Contraente comunicherà alla Società il numero totale dei chilometri percorsi. Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione. Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto 140
per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non é obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente é tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. ART. 10 - Diritto di surrogazione La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati. Art. 11 - MASSIMALI DI GARANZIA La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" fino alla concorrenza di €uro 15.000,00 fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Art. 12 - FRANCHIGIE E SCOPERTI La garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia di €uro 150,00. Art. 13 – ROTTURA CRISTALLI La garanzia assicura le spese sostenute per sostituire i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €uro 600,00.
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foglio da restituire compilato, bollato e firmato
Modulo per offerta lotto 7 Al Comune di Anzola dell’Emilia Via Grimandi 1 40011 Anzola dell’Emilia (BO) Oggetto: Gara “Affidamento contratti servizi assicurativi anni 2003/2006” OFFERTA LOTTO 7 Il sottoscritto ____________________________ in qualità di ____________________ della Compagnia di assicurazioni denominata ______________________________ dichiara di accettare senza alcuna riserva ne restrizione tutte le clausole e condizioni contenute nel Capitolato Speciale del LOTTO 7 relativo alle coperture assicurative contro i rischi sotto indicati: RISCHI DIVERSI PER I MEZZI DI TRASPORTO DEI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI E SEGRETARIO COMUNALE Effetto:
ore 24:00 del 31/12/2003
Scadenza:
ore 24:00 del 31/12/2006
Dichiara inoltre che la quota percentuale del rischio che intende assumersi è pari al ______ %. Totale Km annui preventivati:
10.000
Premio Lordo per Km:
____________ €uro
PREMIO ANNUO LORDO TOTALE:€ ____________________________ cifre € ( _________________________________________________________) lettere Data,…………………………… FIRMA DELL’OFFERENTE
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LOTTO N. 8
COPERTURA TUTELA LEGALE
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Condizioni Generali di Assicurazione Polizza Enti Locali Definizioni Assicurato: L’Ente contraente, gli amministratori e i dipendenti della contraente. Caso assicurativo: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l’assicurazione. Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione. Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni Particolari Protezione Legale: l’assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 175/95 - artt. 44 e seguenti. Società: la Compagnia assicuratrice Unico caso assicurativo: il caso assicurativo che coinvolge più assicurati.
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione 1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. 2. Tali oneri sono: • le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo; • le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell’Art. 13 comma 4; • le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell’Art. 13 comma 5; • le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); • le spese di giustizia; • Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari(L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima
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3. E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. 11 comma 3. Art. 2 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione 1. L’Assicurato è tenuto a : • regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo; • ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. 2. La Società non si assume il pagamento di : • multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; • spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale). 3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni 1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile. 2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. Art. 4 - Altre assicurazioni L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile. Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto 1. Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 comma 2 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza. 2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza. Art. 6 – Disdetta e recesso 1. Le parti possono disdire il contratto, alla sua naturale scadenza, con lettera raccomandata almeno 1 (un) mese prima. 2. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata; in tale
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caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto Art. 7 - Clausole o accordi particolari Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società. Art. 8 - Pagamento del premio 1. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. 2. Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile. 3. Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti. 4. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Art. 9 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo 1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: • per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; • per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. 2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti : • durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; • trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.
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3. la garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell’ Art. 11 entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso. 4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. 5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: • vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; • indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale 1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. 2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. 3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. 4. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato. 5. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
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Art. 13 - Gestione del caso assicurativo 1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. 2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.11. 3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile, sia penale sia per la responsabilità amministrativa, se l’impugnazione presenta possibilità di successo. 4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società. 5. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società. 6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. 7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Art. 14 - Recupero di somme 1. Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. 2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. Art. 15 - Estensione territoriale 1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. 2. Per le vertenze di tipo contrattuale e per la responsabilità amministrativa, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Art. 16 - Oneri fiscali Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società. 148
Art. 17 - Rinvio I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA ENTI LOCALI Art. 18 Durata del contratto In deroga all’art. 5, comma 2, delle Condizioni generali di Assicurazione il contratto scadrà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Art. 19 – Prestazioni garantite Le garanzie previste all'art. 1 – Oggetto dell’assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate all'Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l’Ente stesso e i propri Amministratori, Consiglieri, Dipendenti, Segretario e che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni. Le garanzie valgono per: 1) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per • fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del nell’adempimento dei compiti d’ufficio; •
servizio
e
fatti relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell’Ente;
2) Difesa Penale per delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio. La garanzia è subordinata ad una delle seguenti ipotesi: • assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. E’ esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l’applicazione della pena, su richiesta delle parti ( così detto patteggiamento ). • derubricazione a reato colposo; • archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o l’assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale, la Società provvederà all’anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio. 149
Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri ( spese legali e/o peritali ) eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. La presente prestazione opera in deroga all’articolo 24, lettera “N”. 3) Recupero danni a persone e/o a cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di terzi ( intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l’Ente ) nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali (compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell’Ente o di proprietà privata semprechè connessi all’espletamento di servizi autorizzati dall’Ente Assicurato). La presente garanzia opera,laddove, l’Assicurato sia l’Ente, limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale. 4) Spese di resistenza per azioni avanti il giudizio ordinario o al T.A.R.: l’intervento della Società è condizionato all’esistenza ed effettiva operatività di una garanzia di responsabilità civile extracontrattuale o patrimoniale con contraenza in capo all’Ente. La presente garanzia opera, esclusivamente, nel caso in cui venga prestata assistenza legale, dall’Assicuratore per la responsabilità civile ai sensi dell’art. 1917 del codice civile e dopo l’esaurimento di quanto dovuto dalla stessa. 5) Chiamata in causa Assicuratore L’intervento della Società è previsto limitatamente alla chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile, nel caso di inattività della stessa; non opera in caso di rifiuto copertura di quest’ultima. 6) – “Pacchetto Sicurezza “ 6.1) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per: - le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. nr. 626/94; D.Lgs.494/96 e D.Lgs. 758/94 e delle altre disposizioni normative o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l’Ente assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione; - le violazioni alla Legge nr. 675 del 31/12/1996, a condizione che il Titolare abbia provveduto alla notificazione all’Autorità Garante ai sensi dell’art.7 della Legge 675. 6.2) proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94 – D.Lgs. 494/96 e 150
delle altre disposizioni normative e / o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
6.3) Insorgenza del caso assicurativo per il “ Pacchetto Sicurezza “ A parziale deroga dell’Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalle condizioni aggiuntive di cui al “Pacchetto Sicurezza”, per insorgenza del caso assicurativo si intende: • il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; • il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
7) Per l’arbitrato o azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche e private, per polizze infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall’Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata a far valere il diritto all’indennizzo e o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi. Art. 20 Retroattività In deroga all’art 10 – Insorgenza del caso assicurativo - punto 2, delle Condizioni Generali di Assicurazione, le prestazioni di cui all’art. 19 punti 1 – 2 e articoli 21 e 22 –sono operanti per i fatti posti in essere nei 2 anni antecedenti alla data di decorrenza del contratto, così come indicato al frontespizio di polizza. Quanto sopra solo sul presupposto che la conoscenza dell’evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.
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Art. 21 Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto a carico del Contraente. Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, purchè gli assicurati siano prosciolti con provvedimento definitivo o archiviazione per mancanza del danno. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione di responsabilità, la Società provvederà all’ anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio. La garanzia opera anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio, compreso l’invito a dedurre e l’audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro. Nel caso siano accertati, mediante sentenza definitiva nei confronti degli Assicurati elementi di responsabilità per dolo o colpa, la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri ( spese legali o peritali ) eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio, salvo l’integrazione con la garanzia di cui all’articolo n. 22. CONDIZIONE AGGIUNTIVA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA A CARICO DEI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI (facoltativa ed a adesione da parte dei singoli soggetti) Valida solo se corrisposto il relativo premio e forniti i nominativi degli Assicurati che hanno aderito. Art. 22 Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto a carico dei dipendenti/amministratori. Sono, altresì, garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa per colpa lieve o anche colpa grave nei confronti degli Assicurati; il Sindaco, i componenti della Giunta, i Consiglieri comunali, il Direttore Generale, il Segretario comunale, i Dirigenti e i dipendenti, che abbiano provveduto ad aderire alla presente garanzia aggiuntiva, mediante il versamento della relativa quota di premio, stabilito in 24,25 €uro annui lordi pro-capite. Art. 23 - Massimale Il massimale si intende fissato in € 20.000,00 per caso assicurativo e senza limite annuo. Art. 24 – Esclusioni Le garanzie non sono valide: a) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
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b) in materia amministrativa salvo quanto previsto all’art. 19 – Prestazioni garantite, punto 6.2), all’art. 21 – Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto a carico del Contraente,; c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n.990 e successive modifiche; l) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada; m) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI. n) per fatti dolosi delle persone assicurate.
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Elenco delle persone che aderiscono alla Garanzia aggiuntiva art. 22 PERSONE ASSICURATE ATTIVITA’ SVOLTA o CARICA RICOPERTA 1. COCCHI ANNA 2. SANTAGADA GIULIO 3. ROTUNDO STEFANO 4. BUSSOLARI ROBERTA 5. MARINI ANGELINA 6. LIPPARINI ADOLFO 7. PELI GIANFRANCO 8. VIGNALI WALTER 9. NOVELLI FULVIO 10. MONARI CARLO 11. VERONESI GIAMPIERO 12. RAIMONDI ROSSANO 13. URBINATI GIUSEPPE 14. TAROZZI ANGELO 15. FALLICA SALVATORE 16. MORISI OSCAR 17. GUIDETTI NADIA 18. TREVISANI CLAUDIO 19. TERZOLI GIORGIO 20. MARCHESINI STEFANO 21. FACCHINI RICCARDO 22. GIORDANI GABRIELE 23. MOLINARI SERGIO 24. BAVIERI BRUNO 25. GALLIANI RAFFAELLA 26. NEROZZI PAOLA 27. SERRA LEDA 28. SAGGINI PATRIZIA 29. GUALANDI GIAMPIERO 30. MARCHEGIANI GIUSEPPE 31. GARAGNANI FABIO 32. CASTAGNA GABRIELE 33. STANZANI ALESSANDRO 34. CENACCHI CARLO ALBERTO
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SINDACO ASSESSORE EFFETTIVO ASSESSORE EFFETTIVO ASSESSORE EFFETTIVO ASSESSORE EFFETTIVO ASSESSORE EFFETTIVO ASSESSORE EFFETTIVO CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE DIR.GENERALE DIRETTORE AREA DIRETTORE AREA DIRETTORE AREA DIRETTORE AREA DIRETTORE AREA - TECNICO DIRETTORE AREA - TECNICO TECNICO TECNICO TECNICO
Determinazione del premio Premesso che il Comune di Anzola dell’Emilia conta 10.061 abitanti, il premio lordo comprensivo delle Condizioni generali e particolari sopra descritte a valere, per la totalità degli assicurati sopra riportata, e comprensivo per ognuno di essi della condizione aggiuntiva descritta all’art. 22, viene complessivamente stabilito in 6.500,00 €uro.
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foglio da restituire compilato, bollato e firmato Modulo per offerta lotto 8 Al Comune di Anzola dell’Emilia Via Grimandi 1 40011 Anzola dell’Emilia (BO) Oggetto: Gara “Affidamento contratti servizi assicurativi anni 2003/2006” OFFERTA LOTTO 8 Il sottoscritto ____________________________ in qualità di ____________________ della Compagnia di assicurazioni denominata ______________________________ dichiara di accettare senza alcuna riserva ne restrizione tutte le clausole e condizioni contenute nel Capitolato Speciale del LOTTO 8 relativo alle coperture assicurative contro i rischi sotto indicati: •
TUTELA LEGALE
Effetto:
ore 24:00 del 31/12/2003
Scadenza:
ore 24:00 del 31/12/2006
Dichiara inoltre che la quota percentuale del rischio che intende assumersi è pari al ______ %. PREMIO ANNUO LORDO TOTALE:€ ____________________________ cifre € ( _________________________________________________________) lettere Data,…………………………… FIRMA DELL’OFFERENTE
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LOTTO N. 9
COPERTURA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI – DEI DIRIGENTI – DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE E AZIENDE PUBBLICHE
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI : Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione
: il contratto di assicurazione.
Polizza
: il documento che prova l'assicurazione.
Contraente
: il soggetto che stipula il contratto.
Assicurato
: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Gli Assicuratori : Rischio
: probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro
: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione e la conseguente richiesta di risarcimento.
Indennizzo o risarcimento Premio Massimale Cose Danni
: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro. : la somma dovuta agli Assicuratori. : la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro. : sia gli oggetti materiali sia gli animali. : il pregiudizio economico conseguente a personali, morte, danneggiamenti cose.
lesioni
Perdite Patrimoniali : il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose. Ente Pubblico o Azienda Pubblica : Comune di Anzola dell’Emilia
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Broker
: Taverna Consulenze Assicurative srl
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente/Assicurato. Art. 2 - Altre assicurazioni L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). Art. 3 – Variazioni del rischio Le Parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamenti del rischio assicurato, conseguenti a disposizioni di Leggi e/o di regolamenti, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 – 1898 C.C., e pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia. Resta convenuto inoltre che le variazioni conseguenti a modifiche dell’attività svolta dall’Assicurato, devono essere comunicate agli Assicuratori al fine dell’adeguamento del premio relativo alle nuove mansioni. Art. 4 - Estensione territoriale L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei Paesi membri della Comunità Europea.
Art. 5 – Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi alla dell’Assicurato / Contraente.
presente
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assicurazione
sono
a
carico
Art. 6 – Foro competente Foro competente, per eventuali controversie inerenti la presente polizza, è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato. Art. 7 – Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, valgono le norme di legge.
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CONDIZIONI CONTRATTUALI Art. 8 – Contraente della polizza Il presente contratto può essere stipulato : -
singolarmente dalla persona fisica, indicata in polizza, che assume la qualifica di Contraente e Assicurato; cumulativamente dall’ Amministrazione Contraente (vedere definizioni di Ente Pubblico o Azienda Pubblica) per conto degli Assicurati. (art. 1891 C.C.)
Art. 9 – Costituzione e regolazione annua del premio - se la polizza è stipulata da singola persona fisica, il premio annuo (o eventuale rateo) sarà quello stabilito in base all’attività svolta e alle garanzie richieste. - se la polizza è stipulata dall’ Amministrazione Contraente, il premio annuo complessivo (o eventuale rateo) viene calcolato sommando i singoli premi annui calcolati per ogni Assicurato in base alle attività svolte e alle garanzie richieste. Il premio complessivo così calcolato è soggetto ad eventuale regolazione annua del premio calcolata sulla base dei dati consuntivi delle persone assicurate. Per ogni categoria funzionale come specificata al punto “C” delle Norme che regolano la copertura assicurativa - la copertura assicurativa stessa si intende automaticamente prestata per tutte le persone (Assicurati) che appartengono a tale categoria funzionale; pertanto la copertura assicurativa si intende automaticamente operante, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell’Amministrazione Contraente, anche nei confronti di eventuali nuovi Assicurati rientranti nelle rispettive categorie funzionali assicurate, salvo comunque l’obbligo per l’Amministrazione di comunicare tali variazioni alla fine del periodo assicurativo annuo in occasione della regolazione del premio come di seguito regolamentata. Qualora nel corso di un periodo assicurativo annuo (o eventuale minor periodo iniziale) fossero intervenute variazioni sul numero delle persone assicurate, l’Amministrazione Contraente si impegna a comunicare agli Assicuratori entro 90 gg. dalla scadenza del suddetto periodo assicurativo, le variazioni intervenute sul numero delle persone assicurate per ogni categoria funzionale e le relative date corrispondenti, al fine di calcolare l’eventuale regolazione del premio. Qualora l’Amministrazione Contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sul numero degli Assicurati, gli Assicuratori riconosceranno comunque la piena validità della presente polizza, fatto 161
salvo il diritto degli stessi a percepire l’eventuale maggior premio dovuto. L’Amministrazione Contraente è esonerata dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati. Per l’identificazione degli Assicurati stessi si farà riferimento ai documenti ufficiali tenuti dall’Amministrazione; salvo il caso in cui all’interno di una stessa categoria funzionale vengano prestate garanzie diverse fra i singoli Assicurati, in tale caso dovranno essere nominativamente indicati gli Assicurati e le rispettive garanzie prestate. Art. 10 - Pagamento del premio L’Assicurato o il Contraente pagheranno agli Assicuratori : a) al perfezionamento del presente contratto, il premio riferito alla prima rata; b) entro 90 giorni da ciascuna scadenza annuale, il premio riferito alle rispettive annualità successive alla prima; c) entro 90 giorni dal ricevimento da parte del Contraente dell’eventuale appendice, il relativo premio di regolazione come previsto al precedente art. 9). Qualora la presente polizza sia stipulata a seguito di gara esperita dall’Amministrazione Contraente, in deroga a quanto previsto al precedente punto a), per quanto riguarda la rata iniziale di perfezionamento, gli Assicuratori dichiarano che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara o dalle ore 24 del giorno stabilito nel verbale di aggiudicazione della gara stessa e il relativo premio deve essere pagato entro 90 gg. dalla data di decorrenza e di copertura. Trascorsi i termini di cui sopra, salvo accordi fra le Parti, l’assicurazione resta sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o dell’emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker incaricato (come da successivo art. 16) e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente. Art. 11 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telefax, agli Assicuratori oppure al broker incaricato della gestione della polizza, entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui l’Assicurato o il Contraente sono stati formalmente informati dell’evento dannoso. La denuncia di sinistro, dovrà contenere una descrizione circostanziata dell’evento e ogni altra utile indicazione. 162
Art. 12 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato/Contraente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art. 13 - Gestione delle vertenze di sinistro - spese legali Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, designando i legali e/o tecnici eventualmente indicati dall'Assicurato, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro, cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Art. 14 - Cessazione del contratto Oltre agli altri casi previsti dalla Legge il contratto cessa: - in caso di decesso dell'Assicurato; - in caso di cessazione da parte dell' Assicurato, per pensionamento dimissioni o altri motivi, dall'incarico istituzionale. Art. 15 – Decorrenza – durata – rescindibilità - dell’assicurazione L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. La durata del presente contratto è quella indicata in polizza. Si conviene fra le Parti che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preventiva disdetta. E’ comunque in facoltà del Contraente/Assicurato di richiedere il rinnovo del contratto, se lo stesso ne ravviserà l’opportunità e la convenienza. Se la presente polizza è stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque in facoltà delle Parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 gg. prima della scadenza annuale.
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Art. 16 - Clausola broker L'Assicurato/Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio Taverna Consulenze Assicurative srl Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto agli Assicuratori oppure alla Società di brokeraggio Taverna Consulenze Assicurative srl Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.
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NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI – DEI DIRIGENTI – DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE E AZIENDE PUBBLICHE
A) GARANZIA BASE A 1) - Oggetto Dell'assicurazione Gli Assicuratori si obbligano, nei limiti dei massimali previsti in polizza, a tenere indenne l’Assicurato/i di quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba/debbano pagare allo Stato – all’Ente o Azienda Pubblica di appartenenza – all’Amministrazione Contraente – alla Pubblica Amministrazione in genere e/o ad altri soggetti Pubblici o Privati, a seguito di atti o fatti od omissioni colposi a Lui imputabili, che hanno cagionato una perdita patrimoniale, connessi all’esercizio delle Sue funzioni o della carica ricoperta. Sono comprese in garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato. Si intendono pertanto espressamente comprese anche le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità amministrativa – erariale – contabile. Si conviene, inoltre, che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle azioni da chiunque promosse in sede di rivalsa o da richieste di danni da parte di terzi, per sinistri verificatisi durante il periodo di decorrenza del contratto di assicurazione, nei limiti temporali previsti in polizza. A deroga dell’art. 1900 del C.C., le garanzie di polizza si intendono operanti anche per il caso di colpa grave dell’Assicurato. La garanzia comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purchè non derivanti da incendio, furto o rapina. A 2) - Perdite Per Interruzione O Sospensione Di Attività Di Terzi L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti a Terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
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A 3) - Perdite Patrimoniali Per L'attività Connessa All'assunzione E Gestione Del Personale L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. A 4) - Soggetti Facenti Le Veci Degli Assicurati L’assicurazione si intende inoltre operativa, in relazione alle attività espletate dai singoli Assicurati, in caso di assenza o impedimento degli Assicurati stessi, nei confronti dei relativi sostituti. A 5) - Appartenenza Ad Altri Enti O Organi Collegiali Fermo restando quanto stabilito al successivo punto A 10 b) - rischi esclusi l'assicurazione vale per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai singoli Assicurati, in rappresentanza dell'Ente o Azienda di appartenenza, in altri Enti o organi collegiali. A 6) - Vincolo Di Solidarietà L'assicurazione vale sia per le perdite patrimoniali derivanti dalla personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, sia per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, e in tale ultimo caso gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso. A 7) - Inizio E Termine Della Garanzia L‘assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all‘Assicurato nel periodo di efficacia dell‘assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 3 (tre) anni prima della data di stipula della presente polizza e non siano state ancora presentate neppure all‘Ente o Azienda Pubblica di appartenenza dell‘Assicurato. Pertanto si intendono esclusi atti – fatti – od omissioni che possano comportare richieste di risarcimento, di cui l’Assicurato sia già stato in qualunque modo informato precedentemente alla data di decorrenza della presente polizza. Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, nè di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto. L‘assicurazione é altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei cinque anni successivi alla cessazione della validità dell‘assicurazione, nei casi di dimissioni, fine mandato, quiescenza e decesso degli assicurati, o come diversamente stabilito per iscritto dagli assicuratori purché afferenti a 166
comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell‘assicurazione stessa; per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell’assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero di sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza. A 8) - Massimale L'assicurazione è prestata, per ogni singolo Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di 1.500.000,00 €uro, per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo. A 9) - Limiti Di Indennizzo L'assicurazione è prestata, per ogni singolo Assicurato, fino a concorrenza del massimale concordato per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo. Le garanzie vengono prestate con una franchigia di 1.500,00 €uro per ogni sinistro. Lo scoperto dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri Assicuratori. Resta convenuto che nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente o Azienda Pubblica, nella determinazione di un medesimo sinistro, gli Assicuratori per tale sinistro sono obbligati sino ad un massimo di EUR 3,000,000.00. Resta inoltre convenuto che l’indennizzo massimo globale annuo per la polizza è di EUR 4,000,000.00 irrispettivamente dal numero di sinistri che possono verificarsi ed/od essere dichiarati durante le stesso periodo. A 10) - Rischi Esclusi Dall'assicurazione Non sono considerate terzi: a)
il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonchè qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società di cui l'Assicurato sia Socio o Amministratore.
L'assicurazione non vale per i danni e per le perdite patrimoniali conseguenti a: b) c) d) e) f)
attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti o Società, salvo quanto previsto al precedente punto A5); omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi; comportamento doloso dell'Assicurato; inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo; calunnia, ingiuria, diffamazione;
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g)
in nessun caso questa assicurazione coprirà qualsiasi perdita, danno, costo o responsabilità di qualsiasi natura, che altrimenti sarebbe stata risarcibile nei termini di questa assicurazione, derivante direttamente o indirettamente dall’uso o operazione di qualsiasi computer, sistema o software, programma o procedimento e comunque qualsiasi sistema elettronico ove la perdita, il danno, il costo o la responsabilità sia stata conseguenza diretta o indiretta: -
del cambio di qualsiasi data
-
di qualsiasi cambio o modificazione di qualsiasi tipo di computer, computer system, computer softwa-re, programma o procedimento o comunque di qualsiasi sistema elettronico in relazione a tale cambio di data. h) danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti o da impiego di aeromobili; i)detenzione o impiego di sostanze radioattive e sviluppo comunque insorto, controllato o meno di ener-gia nucleare o di radioattività ; l) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; m) sanzioni pecuniarie, multe e penalità salvo quanto previsto al successivo punto B 4) - Sanzioni Tributarie – se espressamente ricompreso in polizza.
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CONDIZIONI PARTICOLARI Fermo tutto quanto previsto alla precedente lettera “A” – Garanzia Base, che si intende sempre comunque operante, e nei limiti dei massimali previsti, la copertura assicurativa è estesa anche alle garanzie di seguito indicate. Per ogni Assicurato o categoria di Assicurati si intendono operanti le estensioni di garanzia che sono/siano espressamente richiamate.
B 1) - Attività di cui ai d. lgs. n° 626/1994 e n° 494/1996 La copertura assicurativa si intende estesa anche alle responsabilità derivanti agli Assicurati per effetto della posizione, degli incarichi e/o mansioni attribuiti, di cui ai D. Lgs. N° 626/1994 e N° 494/1996 e successive modificazioni e integrazioni; in tal caso sono compresi anche i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose. B 2) – Attività Svolte Precedentemente La copertura assicurativa si intende estesa anche alle responsabilità derivanti agli Assicurati dalle eventuali funzioni e/o cariche, diverse dalle attuali, precedentemente svolte e/o ricoperte dall’Assicurato presso la stessa Amministrazione. B 3) – Sanzioni Tributarie La copertura assicurativa si intende estesa anche alle perdite patrimoniali derivanti, all’Amministrazione Contraente, da sanzioni tributarie di cui al D. Lgs. 18/12/1997 n° 472, irrogate agli Assicurati e per le quali l’Amministrazione Contraente se ne è assunta il debito, con apposito atto deliberativo, ai sensi dell’art. 11) – comma 6° del citato D. Lgs. N°472/1997. La presente estensione di garanzia si intende prestata con esclusione delle violazioni commesse con dolo o colpa grave dell’Assicurato. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza per ciascun Assicurato dell’importo massimo per ogni sinistro di EUR 51,645.69. , con l’applicazione di una franchigia fissa pari a EUR 516.46. per ogni sinistro e con il massimo risarcimento per ogni periodo assicurativo annuo di : EURO 500,000.00
B 4) – Estensione alle “attività tecniche” Fermo tutto quanto previsto alla precedente lettera “A” – Garanzia Base, che si intende sempre comunque operante, e nei limiti dei massimali previsti, per gli Assicurati che svolgono attività tecniche in genere la copertura assicurativa è estesa anche alle garanzie di seguito indicate. Per ogni Assicurato o categoria di Assicurati si intendono operanti le estensioni di garanzia che sono/siano espressamente richiamate: 169
-
B4a) garanzia base che deve essere sempre richiamata per gli Assicurati che svolgono attività tecniche e per poter ottenere le successive estensioni di garanzia. L’assicurazione è prestata per la responsabilità nell’esercizio di : • •
Attività di progettista - direttore dei lavori – collaudatore; Funzioni di “responsabile di procedimento” – “responsabile dei lavori” – “coordinatore per la progettazione” – “coordinatore per l’esecuzione dei lavori” – ai sensi della Legge n° 109 (Merloni) del 11/02/1994 e dai D. Lgs. n° 626/1994 e n° 494/1996 e successive modificazioni e/o integrazioni;
a condizione che gli Assicurati abbiamo tutti i requisiti previsti. La copertura assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose e/o animali.
La presente estensione di garanzia non è operante : per i danni causati dall’Assicurato in conseguenza di attività svolte in proprio dallo stesso; qualora l’Assicurato non sia regolarmente abilitato all’esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie (ad eccezione dei geometri in quanto non iscrivibili al corrispondente Albo Professionale), ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni; per i lavori eseguiti da imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente; per i danni verificatisi in occasione di maremoti, o movimenti tellurici in genere; per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione; per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate. Sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse; per le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo l’ultimazione dei lavori e che rendano l’opera inidonea all’uso al quale è destinata; 170
per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori; per i danni conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità; per i maggiori costi per le varianti di cui all’art. 25) comma 1) lett. d) della Legge n° 109 del 11/02/1994 e successive modificazioni e/o integrazioni e/o decreti attuativi.
B4b) “Danni alle opere” A parziale deroga delle esclusioni previste dalla precedente estensione di garanzia “B4a” , la garanzia è estesa alle perdite patrimoniali e ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi: rovina totale o parziale delle opere stesse; gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. L’assicurazione comprende altresì le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso agli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato/Contraente. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale. B4c) “mancata rispondenza e inidoneità dell’opera” A parziale deroga delle esclusioni previste dalla precedente estensione di garanzia “B4a”, l’Assicurazione si intende estesa : ai danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate purchè conseguenti ad errori di progettazione, direzione dei lavori o collaudo; 171
alle perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere, riscontrati e/o sopravvenuti dopo l’ultimazione dei lavori, che rendano l’opera non idonea all’uso al quale è destinata. Sono in ogni caso esclusi dalla presente garanzia : ogni costo per eventuali migliorie alle opere; i danni o le perdite patrimoniali derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità; i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione. B4d) “danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori” A parziale deroga delle esclusioni previste dalla precedente estensione di garanzia “B4a”, l’Assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi o che l’Assicurato/Contraente abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo, purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione. -
B4e) “mancato rispetto di vincoli urbanistici” A parziale deroga delle esclusioni previste dalla precedente estensione di garanzia “B4a”, l’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità.
B4f) “maggiori costi per varianti art. 25) legge n° 109 del 11/02/1994 – legge merloni” A parziale deroga delle esclusioni previste dalla precedente estensione di garanzia “B4a”, l’Assicurazione è estesa ai maggiori costi per le varianti di cui all’art. 25) comma 1) lettera d) della Legge n° 109 del 11/02/1994 e successive modificazioni e/o integrazioni e/o decreti attuativi. L’assicurazione viene prestata entro il limite del 10% del costo di costruzione dell’opera progettata. -
La garanzia prestata dalla presente estensione è operante per opere il cui costo di costruzione non ecceda un importo pari a 10 volte il massimale convenuto per ogni singolo Assicurato. Qualora il costo di costruzione dell’opera ecceda tale importo l’Assicurato o l’Amministrazione Contraente potranno fare richiesta di copertura specifica con emissione di apposita appendice e
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relativa quantificazione del premio da corrispondere che sarà calcolato sul costo di costruzione dell’opera stessa.
- B 5) – Colpa Grave – Ente Terzo L’assicurazione è estesa anche : alle perdite patrimoniali conseguenti a colpa grave dell’Assicurato; alle perdite patrimoniali provocate all’Ente di appartenenza considerato Terzo. Tali estensioni di garanzia vengono prestate con la corresponsione da parte di ogni Assicurato della percentuale del 40% del premio annuo pro-capite previsto in polizza.
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C) – PERSONE ASSICURATE e ATTIVITA’ SVOLTA Con la presente polizza si intendono assicurate le persone di seguito indicate: PERSONE ASSICURATE ATTIVITA’ SVOLTA o CARICA RICOPERTA 1. COCCHI ANNA 2.SANTAGADA GIULIO 3.ROTUNDO STEFANO 4.BUSSOLARI ROBERTA 5.MARINI ANGELINA 6.LIPPARINI ADOLFO 7.PELI GIANFRANCO 8.GALLIANI RAFFAELLA 9.NEROZZI PAOLA 10.SERRA LEDA 11.SAGGINI PATRIZIA 12.GUALANDI GIAMPIERO 13.MARCHEGIANI GIUSEPPE 14.GARAGNANI FABIO 15.CASTAGNA GABRIELE 16.STANZANI ALESSANDRO 17.CENACCHI CARLO ALBERTO
SINDACO ASSESSORE EFFETTIVO ASSESSORE EFFETTIVO ASSESSORE EFFETTIVO ASSESSORE EFFETTIVO ASSESSORE EFFETTIVO ASSESSORE EFFETTIVO DIR.GENERALE DIRETTORE AREA DIRETTORE AREA DIRETTORE AREA DIRETTORE AREA DIRETTORE AREA - TECNICO DIRETTORE AREA - TECNICO TECNICO TECNICO TECNICO
Determinazione del premio: Premesso che sulla base dell’elenco sopra riportato risultano assicurate n. 17 teste, cosi suddivise per incarico e premio lordo annuo pro-capite: 1 - Segretario Comunale: 5 - Responsabili Tecnici: 11 - Amministratori/Amministrativi:
580,00 €uro 650,00 €uro 470,00 €uro
il premio annuo lordo ammonta ad 9.000,00 €uro
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foglio da restituire compilato, bollato e firmato
Modulo per offerta lotto 9 Al Comune di Anzola dell’Emilia Via Grimandi 1 40011 Anzola dell’Emilia (BO) Oggetto: Gara “Affidamento contratti servizi assicurativi anni 2003/2006” OFFERTA LOTTO 9 Il sottoscritto ____________________________ in qualità di ____________________ della Compagnia di assicurazioni denominata ______________________________ dichiara di accettare senza alcuna riserva ne restrizione tutte le clausole e condizioni contenute nel Capitolato Speciale del LOTTO 9 relativo alle coperture assicurative contro i rischi sotto indicati: •
RC PATRIMONIALE/AMMINISTRATIVA
Effetto:
ore 24:00 del 01/06/2004
Scadenza:
ore 24:00 del 31/12/2006
Dichiara inoltre che la quota percentuale del rischio che intende assumersi è pari al ______ %. 1 - Segretario Comunale:
________ €uro
5-
________ €uro
Responsabili Tecnici:
11 - Amministratori/Amministrativi:
_________ €uro
PREMIO ANNUO LORDO TOTALE:€ ____________________________ cifre € ( _________________________________________________________) lettere Data,…………………………… FIRMA DELL’OFFERENTE
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PREMI LORDI ANNUI A BASE D’ASTA LOTTO 1 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO LOTTO 2 ASSICURAZIONE INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI
20.000,00 €
3.505,00 €
LOTTO 3
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PATRIMONIALI DA FURTO ED EVENTI COMPLEMENTARI
LOTTO 4 ASSICURAZIONE ALL RISK ELETTRONICA LOTTO 5 COPERTURA INFORTUNI LOTTO 6 COPERTURA ASSICURATIVA A RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI, INCENDIO FURTO E RAPINA, TUTELA GIUDIZIARIA
4.000,00 € 755,00 € 4.189,00 €
25.686,00 €
LOTTO 7 ASSICURAZIONE DEI RISCHI DIVERSI PER I MEZZI DI TRASPORTO DEI DIPENDENTI/ AMMINISTRATORI E SEGRETARIO COMUNALE
1.000,00 €
LOTTO 8 COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE
6,500,00 €
LOTTO 9 RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE/ AMMINISTRATIVA
9.000,00 € =======
TOTALE PREMI LORDI ANNUI
74.635,00 €
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