Scadenza giugno 2015 CLP: cosa cambia per le SDS 16 ottobre 2014, Milano Alessandra Colombo
CONTESTO NORMATIVO
Identificazione del pericolo
GHS
•Pericoli chimico-fisici •Pericoli per la salute
Classificazione
•Pericoli per l’ambiente
Etichettatura
CLP
(avverte l’utilizzatore di un pericolo)
Strumenti di Comunicazione del pericolo
REACH Schede Dati di Sicurezza (indica le condizioni per minimizzare l’esposizione e di conseguenza il rischio ).
INVENTARIO SOSTANZE PERICOLOSE Tutte quelle immesse sul mercato a prescindere dalla quantità
INFORMAZIONI PER EMERGENZE SANITARIE SU MISCELE PERICOLOSE
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Cosa prevede il REACH in materia di SDS Titolo IV: Informazioni all’interno della catena di approvvigionamento La SDS si conferma come il principale Strumento di comunicazione delle informazioni sugli agenti chimici lungo la catena di approvvigionamento per l’identificazione dei pericoli e delle misure di gestione del rischio. I dati raccolti nel dossier tecnico, analizzati e valutati nel CSA e infine elaborati nel CSR, sono riportati in forma sintetica nelle rispettive sezioni della SDS. • Art. 31: Prescrizioni relative alle Schede di Dati di Sicurezza • In vigore dal 1° Giugno 2007: Abrogazione Dir. 91/155/CEE
Tutti i dettagli tecnici trattati nell’Allegato II del REACH modificati dallo specifico Regolamento n. 453/2010
Articolo 31 – Regolamento REACH Art. 31: Prescrizioni relative alle Schede di Dati di Sicurezza 1. Il fornitore di una sostanza o di una miscela trasmette al destinatario della fornitura una Scheda di Dati di Sicurezza: a) quando una sostanza o una miscela risponde ai criteri di classificazione come sostanza o miscela pericolosa; o b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII; o c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell’articolo 59 paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b). (sostanze in candidate list).
Articolo 31
La SDS deve essere fornita su richiesta per miscele non pericolose ma che contengono: a) almeno una sostanza pericolosa per la salute umana o per l'ambiente in concentrazioni ≥ 1 % in peso (≥ 0,2 % in volume per i gas); o b) almeno una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile in concentrazioni ≥ 0,1 % in peso inclusa nell'elenco delle sostanze particolarmente pericolose; o c) una sostanza (in concentrazioni ≥ 1 % in peso vedi Reg. 453/2010) per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.
Regolamento (UE) n. 453/2010 recante modifica del REACH
Il Regolamento prevede due formati diversi delle SDS per tenere conto dei diversi tempi di applicazione del CLP per sostanze e per miscele
Applicazione Allegato I: 1 dicembre 2010 (salvo eccezioni) Applicazione Allegato II: 1 giugno 2015 (salvo eccezioni)
Gestione transitorio: Eccezioni Allegato I (situazione passata)
Fino al 1 dicembre 2012 deroga (al CLP) applicabile alle sostanze a scaffale (immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010):
Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri della 67/548. SDS continua ad essere conforme all’ALLEGATO II REACH purché non sia necessario un aggiornamento SDS: • quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli; • quando viene rilasciata o rifiutata un‘autorizzazione; • quando viene imposta una restrizione.
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Gestione transitorio: Eccezioni Allegato II (giugno 2015)
Dal 1 giugno 2015: Classificazione, etichettatura e imballaggio per le miscele secondo i criteri CLP. Abrogazione Direttiva n.99/45. SDS conforme all’ALLEGATO II Reg.453/2010. Fino al 1 giugno 2017 deroga applicabile alle miscele a scaffale (immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015): Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri della 1999/45. SDS continua ad essere conforme all’ALLEGATO I Reg. 453/2010 purché non sia necessario un aggiornamento SDS: • quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli; • quando viene rilasciata o rifiutata un‘autorizzazione; • quando viene imposta una restrizione.
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Regolamento n. 453/2010: principali cambiamenti dell’Allegato II
Il fondamentale cambiamento tra Allegato I e Allegato II del Regolamento 453/2010, riguarda la classificazione ed etichettatura:
Con l’introduzione dell’Allegato II, nelle sezioni 2 e 3 è obbligatorio riportare, sia per le sostanze che per le miscele, la sola classificazione ed etichettatura in base al CLP. N.B. Le modifiche potrebbero essere non soltanto di “forma” ma anche sostanziali! La C&L per le miscele secondo CLP potrebbero cambiare! Impatto sull’etichettatura!!!
Regolamento n. 453/2010: criticità nei tempi di applicazione Molti fornitori di miscele, come anche previsto dal regolamento 453/2010/CE, hanno già adottato la classificazione ed etichettatura CLP inserendo, come per le sostanze,: • sez. 2.1 doppia classificazione secondo CLP e DPD • sez. 2.2 etichettatura secondo CLP • Sez. 3.2 doppia classificazione per ciascun ingrediente Criticità Dal 1 giugno 2015, alla prima fornitura, deve essere inviata la SDS aggiornata secondo nuovo formato, cioè senza la doppia classificazione. Non è prevista una deroga, se non per le miscele già a scaffale. Per chi ha già inviato la SDS, con classificazione ed etichettatura CLP, si richiede un’immediata ulteriore revisione, senza un valore aggiunto sostanziale nel contenuto. Soluzione La soluzione praticabile sarebbe di inviare la SDS, aggiornata secondo nuovo formato, solo in caso di necessità di revisione. 10
Regolamento (UE) n. 453/2010 recante modifica del REACH Prescrizioni di carattere generale …le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in modo chiaro e conciso. La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori di sostanze e miscele devono assicurare che le persone competenti abbiano seguito una formazione adeguata, compresi corsi di aggiornamento…
Contenuto della SDS Le informazioni richieste vanno inserite nella scheda di dati di sicurezza, se applicabili e disponibili, nelle pertinenti sezioni/sottosezioni. Le schede di dati di sicurezza non devono contenere sottosezioni prive di testo.
Sezioni (e sottosezioni) obbligatorie della SDS SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 1.1. Identificatore del prodotto 1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 1.4. Numero telefonico di emergenza SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 2.2. Elementi dell’etichetta 2.3. Altri pericoli SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 3.1. Sostanze 3.2. Miscele SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali SEZIONE 5: Misure antincendio 5.1. Mezzi di estinzione 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 6.2. Precauzioni ambientali 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 6.4. Riferimento ad altre sezioni SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 7.3. Usi finali particolari SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 8.1. Parametri di controllo 8.2. Controlli dell’esposizione
Sezioni (e sottosezioni) obbligatorie della SDS SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 9.2. Altre informazioni SEZIONE 10: Stabilità e reattività 10.1. Reattività 10.2. Stabilità chimica 10.3. Possibilità di reazioni pericolose 10.4. Condizioni da evitare 10.5. Materiali incompatibili 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 12.1. Tossicità 12.2. Persistenza e degradabilità 12.3. Potenziale di bioaccumulo 12.4. Mobilità nel suolo 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 12.6. Altri effetti avversi SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 14.1. Numero ONU 14.2. Nome di spedizione dell’ONU 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 14.4. Gruppo d’imballaggio 14.5. Pericoli per l’ambiente 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 15.2. Valutazione della sicurezza chimica SEZIONE 16: Altre informazioni
Verifica di una SDS Formato SDS Verificare che il formato sia conforme alla normativa vigente. Possibile coesistenza fino al 2017 di formati differenti (Allegato I e II), anche in riferimento alla stessa sostanza/miscela data la presenza delle deroghe.
Data di emissione/revisione Le SDS non hanno “scadenza”, ma l’aggiornamento deve essere immediato se vi sono nuove informazioni relative alla classificazione, alle misure di gestione del rischio o autorizzazioni/restrizioni specifiche (art.31.9 del REACH). Le SDS di sostanze/miscele immesse attualmente sul mercato non devono avere data di revisione precedente al 1 dicembre 2010 (data di obbligo di applicazione del Regolamento 453/2010).
Verifica di una SDS Lingua La SDS deve essere redatta obbligatoriamente nella lingua del paese in cui il prodotto viene immesso sul mercato (nel nostro caso in italiano) compresi, se previsti, gli scenari espositivi. L’obbligo di redigere la SDS in lingua italiana è previsto per colui che risulta il responsabile dell’immissione sul mercato in Europa. Per quanto riguarda l’importazione, essendo la stessa per definizione immissione sul mercato, è l’importatore europeo che deve assolvere a quest’obbligo.
Fatto salvo l’obbligo della fornitura della SDS in italiano, se il DU decide di tradurre autonomamente la stessa se ne assume la responsabilità della corretta traduzione.
Verifica di una SDS (Allegato II Reg. 453/2010) Sezione 1 • Verificare la presenza, se pertinente, del numero di registrazione REACH per la sostanza. • Verificare che i propri usi siano compresi tra quelli identificati. • Verificare che i propri usi non siano compresi tra gli usi sconsigliati Sezione 2 2.1 Classificazione (giugno 2015!)
• Sostanze: classificazione in base al CLP. • Miscele: classificazione in base al CLP (salvo deroga).
Verifica di una SDS (Allegato II Reg. 453/2010) 2.2 Etichettatura • Sostanze: l’etichetta riportata è CLP • Miscela: l’etichetta riportata è CLP (salvo deroga). Sezione 3 • La classificazione per le sostanze componenti le deve essere in base al CLP. (salvo deroga) Sezione 8 • DNEL e PNEC saranno indicati nel caso in cui la sostanza sia stata registrata e sia stato effettuato un CSA/CSR. • Miscela: è necessario indicare DNEL e PNEC dei componenti? Sezione 15 Verificare possibili restrizioni/autorizzazioni.
DNELs e PNECs
La presenza in Sezione 8 dei valori di DNEL insieme a quelli degli OELV porta a difficoltà di comprensione per gli utilizzatori. I DNEL non hanno la stessa valenza dei limiti di esposizione professionale (All. XXXVIII D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). All’interno dell’ACSH (Advisory Committee on Safety and Health at work) della Commissione, insieme al DG Employment, si è iniziato a discutere della possibilità di spostare i valori di DNEL dalla Sezione 8 per evitare di confondere gli utilizzatori. Anche la presenza degli PNEC non è coerente con a Sezione 8. Il prossimo 18 novembre la Commissione europea ha organizzato un workshop proprio sulle correlazioni tra normativa in ambiente di lavoro e REACH. Questo tema specifico relativo alle SDS verrà trattato.
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Scenario di Esposizione Lo Scenario di Esposizione (ES) è un insieme di informazioni che descrive le condizioni nelle quali i rischi associati agli usi identificati della sostanza possono essere controllati: • Condizioni Operative (OC) - durata d’utilizzo - frequenza d’utilizzo - quantità di sostanza impiegata - concentrazione del prodotto
- temperatura • Misure di Gestione del Rischio (RMM) - ventilazione locale - sistemi di filtrazione dell’aria - trattamento delle acque - DPI
Scenario d’esposizione
Informazione/Formazione
Il D.Lgs. 81 prevede che il contenuto della SDS sia oggetto di informazione/formazione e che i lavoratori abbiano accesso alla SDS (art. 227)
Lo scenario di esposizione, allegato alla SDS, è parte integrante della stessa! L’allegato può contenere informazioni ridondanti/confondenti (molti scenari). Sono richieste competenze tecniche per la comprensione Versalis: messa a disposizione integrale dell’allegato (art.227) ma informazione/formazione solo sullo scenario pertinente, seppur con le difficoltà conseguenti (difficoltà di linguaggio, scenari differenti non standardizzati etc.)
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Struttura Standard di uno SE Nome del processo (produzione, uso) Descrizione del processo Condizioni operative, es: a) massima quantità utilizzata in unità tempo b) durata massima e frequenza delle attività c) temperatura, pH, ecc. d) caratteristiche e dimensioni dell’impianto Specifiche tecniche del prodotto (concentrazioni, stato fisico) Misure di gestione del rischio raccomandate (automatizzazione del processo, uso protezioni individuali, aspirazioni e emissioni, smaltimento rifiuti, trattamento acque di scarico). N.B. Ad oggi ancora non è chiaro il formato di questo allegato perché rispetti i requisiti di uno strumento di comunicazione chiaro e coinciso. E per le miscele?
Sistema sanzionatorio
SANZIONE MASSIMA TIPOLOGIA DI INFRAZIONE
ITALIA Euro (1.000)
Reclusione
Mancata fornitura SDS nella/e lingua/e ufficiale/i dello/degli Stato/i Membro/i in cui il prodotto è immesso sul mercato, oppure non datata, incompleta o inesatta
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Mancata o non corretta trasmissione di informazioni lungo la catena di approvvigionamento.
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Mancata possibilità ai lavoratori o ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni contenute in SDS relative alle sostanze/miscele che utilizzano o a cui possono essere esposti (art 35)
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Mancata conservazione della documentazione per 10 anni (art 36.1)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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