Corte Costituzionale , ordinanza 13.06.2008 n° 205 L’interpretazione costituzionalmente orientata consente al danneggiato d’agire anche nei confronti anche del civile responsabile (e della di lui compagnia). La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 205 depositata il 13 giugno 2008, ha finalmente preso in esame le prime eccezioni d’incostituzionalità sollevate in merito all’art. 141 del D.Lgs. 209/2005 (ed indirettamente, anche quelle relative al c.d. risarcimento diretto previsto dall’art. 149 del D.Lgs. 209/2005). Il Giudizio della Corte è in realtà un giudizio d’inammissibilità delle eccezioni così come sollevate dai Giudici di Pace di Pavullo nel Frignano e di Montepulciano. In realtà, con tale giudizio d’inammissibilità, la Corte, pur non entrando nel merito delle numerose questioni assume una posizione che sembra essere già chiara ed univoca. Infatti, tale inammissibilità deriverebbe dal fatto che i Giudici di Merito, prima di presentare la questione alla Corte Costituzionale, non avrebbero ricercato una “interpretazione costituzionalmente orientata” alle norme in esame. Secondo la Corte Costituzionale tale interpretazione costituzionalmente orientata dovrebbe partire da un presupposto fondamentale, ovvero: le norme del codice delle assicurazioni si limitano a rafforzare la posizione del trasportato o del danneggiato, in quanto soggetto più debole. Partendo da questo presupposto, il soggetto più debole è legittimato ad agire sia nei confronti della compagnia del vettore sia nei confronti del responsabile civile autore del danno. Detto questo, potrebbe sorgere il dubbio se, affermando che il soggetto debole ha sempre la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso, si debba intendere che il danneggiato possa agire in giudizio solo nei confronti dell’autore medesimo del fatto oppure anche nei confronti della di lui compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. 209/2005. Riteniamo che l’unica risposta possibile da dare sia la seconda, e questo per due motivi fondamentali. In primo luogo perché la stessa Corte Costituzionale fa un richiamo esplicito anche all’art. 1917 c.c.. Rammentiamo che il primo comma dell’art. 1917 c.c. testualmente recita che “nell’assicurazione della responsabile civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità civile dedotta nel contratto”. E’ vero, lo sappiamo, tale norma si inserisce nel rapporto fra assicurato e assicuratore e non fra danneggiato e assicuratore. Però non possiamo ignorare altresì il fatto che l’art. 141 C.d.A. autorizza anche il danneggiato ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice dell’autore del fatto dannoso, estendo, di fatto, l’applicazione dell’art. 1917 c.c. anche a favore del soggetto debole. In secondo luogo non possiamo dimenticare che, nell’effettuare l’interpretazione costituzionalmente orientata il Giudice non può non tener conto delle direttive della Comunità Europea che con la Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 88/357/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli, all’art. 4-quinquies obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un'azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro. E’ pertanto ovvio che, un’interpretazione costituzionalmente orientata deve adeguarsi anche a quanto stabilito nella direttiva europea e consentire, quindi, l’azione diretta anche nei confronti della compagnia dell’autore del fatto dannoso. In sostanza, con questo primo provvedimento, la Corte Costituzionale sembrerebbe sancire quella facoltatività del risarcimento diretto del danno già stabilita da numerosi giudici di merito (per citarne alcuni: Giudice di Pace di Erice, 25 febbraio 2008, sentenza n.108; Giudice di Pace di Torino, 12 ottobre 2007; Giudice di Pace di Torino, 19.11.2007, n. 10623; Giudice di Pace di Sorrento, 19.12.2007; Giudice di Pace di Torino, 28.11.2007, n. 11700/07). Ovviamente, la questione d’incostituzionalità è riproponibile alla Corte Costituzionale, purchè i Giudici di merito prima tentino di dare una interpretazione costituzionalmente orientata alle norme (che cosi dicendo, sembrerebbero, appunto, incostituzionali). (Quadri su Altalex)
Cassazione civile , sez. III, sentenza 20.06.2008 n° 16810 terzo trasportato Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno - costituisce una specificazione in tema di fatti illeciti. Infatti, la graduazione delle colpe ha mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente. Sicché, la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o, addirittura, abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell'altro) non comporta rinuncia alla solidarietà tra tutte persone alle quali lo stesso fatto dannoso si accerta essere imputabile
La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali sono, in ipotesi di sinistro stradale, i responsabili dello scontro, nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili; conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunziato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto in giudizio (rinunzia non ravvisabile peraltro nel mero fatto di non aver agito anche contro quest'ultimo) o abbia comunque rinunziato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto. Cassazione civile , sez. III, 05 ottobre 2004, n. 19934
In tema di risarcimento del danno, non osta alla risarcibilità del danno non patrimoniale ai sensi degli art. 2059 c.c. e 185 c.p. il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nel caso di cui all'art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sia qualificabile come reato. Cassazione civile , sez. III, 19 novembre 2007, n. 23918 La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali, nella specie, i responsabili di un sinistro stradale nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili. Conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull'efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento ai fini della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto nel giudizio - rinuncia, peraltro, non ravvisabile nella sola circostanza di non avere agito anche contro quest'ultimo - o, infine, abbia rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto. Cassazione civile , sez. III, 21 settembre 2007, n. 19492
La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l’eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza solo ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili; sicché la circostanza per cui il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell'altro) non comporta rinuncia alla solidarietà tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso si accerta essere imputabile. Cassazione civile , sez. III, 20 giugno 2008, n. 16810
Tribunale Brindisi, sez. Mesagne, sentenza 12.02.2008 (Luca Bardaro) Commenta | Stampa | Segnala | Condividi A seguito di un sinistro occorso al proprio figlio minore Tizietto, terzo trasportato su un ciclomotore di proprietà della madre, Tizio e Caia proponevano ricorso innanzi al Tribunale di Mesagne, affinché il Giudice, accertata la responsabilità di Sempronio, conducente il veicolo che aveva colliso il motorino, lo condannasse in solido con la di lui compagnia assicurativa per la R.C.A. al risarcimento della somma pari al 50% dei danni richiesti. Nella fattispecie esaminata Tizietto era trasportato a bordo del ciclomotore condotto nell’occasione dall’amico, pure minorenne, Caietto, il quale giunto nei pressi di un incrocio rallentava diligentemente la sua marcia, rispettando la segnaletica stradale di “dare la precedenza”, tuttavia, mentre oltrepassava l’intersezione stradale veniva colliso da Sempronio il quale, provenendo ad altissima velocità, faceva sbalzare i minori a notevole distanza dal punto di collisione. Si costituiva in giudizio la Società di Assicurazioni garante per la R.C.A. Sempronio la quale eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilità della domanda, poiché i ricorrenti versavano in situazioni di conflitto di interessi con il minore rappresentato e poiché avevano richiesto il 50% del risarcimento spettante al minore alla compagnia convenuta e non a quella che garantiva per la R.C.A. il ciclomotore, al solo scopo di sottrarsi ad una eventuale e futura azione di rivalsa da parte della compagnia di assicurazioni che assicurava lo scooter. Il Tribunale di Mesagne rigettava la domanda, dichiarando la nullità del giudizio per difetto del contraddittorio. Inquadramento normativo del caso in esame Con la pronuncia in commento il Tribunale di Mesagne affronta la querelle, molto interessante, concernente un giudizio relativo alla richiesta di risarcimento dei danni da sinistro stradale da parte di un terzo trasportato, che veniva dichiarato nullo per conflitto d’interessi di uno dei genitori che lo rappresentava nel processo. Il giudice mesagnese scruta tale ostacolo sulla base del fatto che il minore, terzo trasportato nel sinistro de quo, avrebbe agito per mezzo dei genitori entrambi esercenti la patria potestà, nei confronti dell’assicurazione del conducente responsabile del sinistro e non anche nei confronti del proprietario del ciclomotore su cui era trasportato, ponendo in evidenza che nella fattispecie il motociclo è di proprietà della madre di Tizietto, la quale lo rappresenta in giudizio. Conseguentemente, le questioni trattate nella statuizione in oggetto involgono problematiche sia di natura sostanziale che di ordine processuale. Dal primo punto di vista il giudice messapico osserva come, nel caso concreto, il terzo trasportato debba promuovere l’azione di risarcimento dei danni nei confronti della compagnia assicurativa del proprietario del veicolo presso il quale era trasportato. Il legislatore ha, infatti, statuito, con il “Codice delle assicurazioni private” previsto dal D.Lgs. del 7/09/2005, n. 209 e succ. modifiche, che “il trasportato ha azione diretta nei confronti dell’assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti e salva l’ipotesi di caso fortuito, potendosi agire nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile solo in ipotesi di superamento del massimale” (art. 141). Il Giudice adito, al fine di fugare ogni dubbio in merito alla concreta applicazione di tale normativa al caso concreto, ha precisato che la stessa “è entrata in vigore il 1°.1.2006 ed essendo norma processuale è applicabile a tutti i giudizi introdotti dopo il 1°/1/2006 in virtù del principio di cui all’art. 11 disp. prel. c.c.”, come nel giudizio in esame introdotto con atto di citazione del 16/01/2007. Stando così le cose nulla di nuovo! Tuttavia, il caso sottoposto al vaglio dell’odierno giudicante è avvincente, giacché come detto, proprietario dello scooter è la madre di Tizietto la quale lo rappresenta nel giudizio medesimo. Conseguentemente, si concretizza il primo dei due profili di conflitto di interessi, poiché l’azione diretta doveva essere esperita comunque nei confronti della Generali ass.ni, compagnia che assicurava lo scooter e del responsabile del danno, Caia, in qualità di proprietaria del mezzo, a prescindere da chi fosse il responsabile civile del sinistro e salvo, evidentemente, il diritto di rivalsa previsto dal comma IV della medesima norma. Pertanto, precisa l’odierno giudicante, “la circostanza che il Tizietto fosse trasportato su un ciclomotore non esclude l’applicazione dell’art. 141 cod. ass.”. L’autorità in epigrafe ha, inoltre, scorto un secondo profilo di conflitto di interessi in ordine all’azione, così come proposta - secondo un incontestabile filo logico giuridico - partendo dalla circostanza che “[…] i genitori di Tizietto hanno richiesto un risarcimento parziale del danno, limitatamente al 50%, pur essendo diritto del minore percepire l’intero ristoro per il pregiudizio subito”. Appare ictu oculi che tale circostanza non può trovare fondamento giuridico ed in effetti l’odierna Autorità ha evidenziato che “tale richiesta - che non può avere logica giustificazione se non nel vano tentativo di difendere Caia dal rischio di rivalsa - denuncia un’ ulteriore ipotesi di conflitto di interessi fra l’attrice ed il minore rappresentato”. Tribunale di Mesagne: ratio dell’odierna pronuncia
Primario presupposto processuale sul quale ogni giudice deve vagliare è la capacità processuale delle parti in giudizio. Il minore (salvo alcune ipotesi eccezionali come nel caso in cui sia lavoratore con la conseguenza che può stare in giudizio nelle cause aventi ad oggetto il rapporto di lavoro, se oggetto del processo sono i suoi diritti ed obblighi) non ha la capacità di agire e, quindi, manca in lui la capacità processuale, cioè la capacità di compiere atti nel processo. L’art. 75 c.p.c. stabilisce che gli incapaci debbono stare in giudizio rappresentati o assistiti o autorizzati, secondo le norme che regolano la loro capacità (di agire). Premesso tale lapalissiano principio, Tizietto non poteva far altro che agire per mezzo dei suoi rappresentanti legali che sono i genitori. Ciò detto, si evidenzia che il conflitto di interessi ricorre quando due soggetti siano, o possano trovarsi, in posizione di contrasto, nel senso che la tutela dell’interesse dell’uno non si concili con quella dell’interesse dell’altro1. Nel caso de quo è stato ravvisato un grave problema di natura processuale (id est il conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato) che poteva agevolmente evitarsi con la rappresentanza in giudizio del solo padre del minore. Presupposto servente per l’analisi dell’odierna pronuncia sono una serie di quesiti che l’interprete deve porsi affinché colga la ratio della stessa. Come deve essere l’incompatibilità tra rappresentante e rappresentato al fine di dare luogo al conflitto di interessi? Il contraddittorio si sarebbe regolarmente instaurato qualora il giudizio fosse stato incardinato dal minore con la rappresentanza processuale del solo padre? Il giudice di merito richiama la giurisprudenza di legittimità2 nella quale gli ermellini hanno statuito che “è ravvisabile un conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale, ogni volta che l'incompatibilità delle rispettive loro posizioni è anche solo "potenziale", a prescindere dalla sua "effettività"”. Ergo, poiché la querelle verte in materia di rappresentanza processuale, occorreva la rappresentanza giudiziale del minore da parte del solo padre e non anche della madre. In effetti, il solo padre aveva la legitimatio ad processum, poiché la domanda giudiziale aveva ad oggetto un atto di ordinaria amministrazione, attività che può essere compiuta dai coniugi disgiuntamente3. Sulla base di tali precipitati il giudice messapico, uniformandosi all’interpretazione del Supremo Consesso4, afferma che “la relativa verifica va compiuta in astratto ed ex ante, secondo l'oggettiva consistenza della materia del contendere dedotta in giudizio, anziché in concreto e a posteriori, alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa”. La corretta rappresentanza in giudizio delle parti che non hanno, come i minorenni, "il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere" (art. 75 cod. proc. civ.) inerisce infatti alla legitimatio ad processum e rappresenta quindi un "presupposto processuale", ossia un requisito che, per definizione, deve essere presente indefettibilmente al momento stesso dell'instaurazione della causa. Del medesimo orientamento sono i giudici di legittimità5 (nel caso di omessa nomina di un curatore speciale previsto dall'art. 78, comma 2 c.p.c.) quando affermano che, nel caso in cui “vi sia conflitto d'interessi con il rappresentante, il vizio di costituzione del rapporto processuale, determinando la nullità dell'intero giudizio per violazione della garanzia costituzionale del diritto di difesa di cui all'art. 24 Costituzione, deve essere rilevato dal giudice d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità, sempre che sulla questione non si sia formato il giudicato interno, atteso che si verte in tema di rappresentanza sostanziale nel processo e non di rappresentanza sostanziale, essendo invece in quest'ultima ipotesi rimessa all'apprezzamento del giudice di merito - come tale non deducibile per la prima volta né rilevabile d'ufficio in sede di legittimità - l'indagine sulla compatibilità o meno dell'interesse del rappresentante con quello del rappresentato”. Conseguentemente, il giudice a quo sostiene che il contraddittorio non è stato validamente instaurato da Tizietto, il quale non avrebbe dovuto agire in giudizio per mezzo dei genitori congiuntamente, ma a mezzo del genitore non impedito ai sensi degli artt. 320 u.c. c.c. e 317 c.c., con la conseguenza che il giudizio deve essere ritenuto nullo per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del principio del contraddittorio6. In tal senso la dottrina sostiene che, qualora l’interesse di un minore si trovi in contrasto con quello di uno solo dei due genitori che esercitano su di lui la potestà, il potere di gestire l’affare, in relazione al quale sussiste il conflitto d’interessi, si concentra automaticamente in capo all’altro genitore, che sarà legittimato a decidere e porre in essere autonomamente, in nome del minore, gli atti all’uopo necessari7. Peraltro, altri Autori evidenziano che la violazione delle norme sulla rappresentanza impedisce sempre la pronuncia sul merito, in quanto il suo mancato rispetto costituisce presupposto processuale8. La richiesta di risarcimento dei danni del terzo trasportato: brevi cenni Sulla base delle argomentazioni rassegnate emerge, in maniera evidente, la posizione giuridica del terzo trasportato, il quale ha diritto ad essere risarcito dall’assicuratore del vettore, a prescindere da qualsiasi accertamento in punto di
responsabilità. In tale alveo giuridico si registra l’intervento del D.Lgs. n. 209/2005 il cui art. 141, comma 1, statuisce che “ salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo[…]”. Sulle modalità della richiesta risarcitoria il medesimo articolo citato ai commi 2, 3, 4 puntualizza che “ per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall' articolo 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150”. Tali commi, a stretto rigore di logica e in base alla loro formulazione letteraria, evidenziano che l’impresa assicuratrice del vettore risarcisce il passeggero sulla base di una regola no-fault, secondo quindi uno schema che prescinde dalla colpa9. Conseguentemente voce di dottrina precisa10 che la compagnia assicurativa del vettore pagherà al passeggero danneggiato l’intero indennizzo, sia che il danno si sia verificato per colpa del conducente del veicolo assicurato, sia che dipenda da responsabilità del conducente del veicolo antagonista, sia infine che possa condursi a responsabilità concorsuale dei soggetti coinvolti nel sinistro. Il pagamento viene fatto con animo di rivalsa nei confronti dell’ente assicuratore del responsabile e la rivalsa potrà riguardare l’intero ristoro del danno (intero indennizzo) o la quota di concorsualità nel danno da ascrivere alla rilevanza delle rispettive colpe. In tal senso si comprende appieno la rilevanza dell’odierna pronuncia ove il Giudice ha censurato il difetto della richiesta risarcitoria – esperita nei soli confronti della compagnia assicurativa del responsabile del sinistro – incombenza non attenuata dal fatto che fosse limitata al solo 50% del danno patito, giacché la domanda veniva posta in essere in palese violazione della legge. In tale contesto il giudice di merito ha scrutato che un difetto di tal guisa possa discendere dal fatto di evitare, in caso di soccombenza, la rivalsa da parte della compagnia assicurativa del ciclomotorista che, nel caso di specie, era la compagnia del rappresentante legale del minore! Pertanto, la via procedurale da seguire era la seguente: il genitore non impedito ex art. 320 c.c. e 317 c.c. o domandava il pieno ristoro dei danni alla sola compagnia assicurativa del vettore e all’assicurato per la R.C.A., oppure il risarcimento sia alla stessa assicurazione che a quella del responsabile del sinistro, in ragione della quota di concorsualità riconosciuta poi dal giudice adito, citando in giudizio i rispettivi assicurati. Alla luce di tanto, il terzo trasportato non poteva citare in giudizio la sola compagnia assicurativa dell’antagonista e il responsabile civile. Si fa presente però che, in data 24/11/2007, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 198 del 6/11/2007, (in s.o. n. 228/L alla G.U. s.g. n. 261, del 9/11/2007), di attuazione della V Direttiva Auto (2005/14/CE), nel rispetto dei criteri di delega fissati dall'art. 9 della legge Comunitaria 2006. Tale decreto ha apportato modifiche ed integrazioni a vari articoli del Codice delle assicurazioni (d.lgs n. 209/2005). In modo particolare l’art. 4 quinquies della citata Direttiva prevede che "gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito dì un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1, della Direttiva 72/166/CEE, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro”. Pertanto, considerato che il sinistro in oggetto è avvenuto in data anteriore alla entrata in vigore della legge comunitaria che ha dato attuazione alla citata direttiva, il Tribunale di Mesagne, sulla base del principio processual-civilistico del tempus regit actum, ha applicato la normativa vigente, sicché, ad avviso di chi scrive, la statuizione di tale giudice è pienamente condivisibile. In effetti, la direttiva comunitaria prima della sua attuazione non estende efficacia nei confronti dei privati, né può essere applicata da un Giudice italiano per risolvere una controversia11. Di pari opinione è la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale non trova applicazione nei rapporti tra soggetti privati, quali sono le parti dell'odierno procedimento12: "le disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata hanno efficacia diretta nell'ordinamento dei singoli Stati membri - sempre che siano incondizionate e sufficientemente precise e lo Stato destinatario sia inadempiente per l'inutile decorso del termine accordato per dare attuazione alla direttiva - limitatamente ai rapporti tra le autorità dello Stato inadempiente ed i soggetti privati (cosiddetta efficacia verticale) e non anche nei rapporti interprivati (cosiddetta efficacia orizzontale)". Per tale ragione il diritto del trasportato ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo antagonista non può trovare fondamento nella norma comunitaria all’epoca non ancora attuata. Tuttavia uno spiraglio di apertura si registra, in senso
contrario, in un’isolata pronuncia di merito13, ove i giudici aditi hanno osservato che il terzo trasportato può agire nei confronti dell’impresa assicurativa antagonista e nei confronti del soggetto responsabile del sinistro. I giudici piemontesi, partendo dal presupposto che “la legge delega 29.7.2003 n. 229 nel dettare i principi e criteri direttivi aveva prescritto, tra l'altro, l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali (art. 4, L. 229/03)”, precisano che le “disposizioni del decreto legislativo 7.9.2005 n. 259 (C.d.A.) contrastanti la riportata norma comunitaria risulterebbero, pertanto, incostituzionali ex art. 76 Cost. per "eccesso di delega", cosi come ritenuto dal G.d.P. - di Montepulciano che con ordinanza 19.12.06 ha dubitato proprio della legittimità costituzionale dell'art. 141 CdA rimettendo gli atti al Giudice delle leggi che, ad oggi, non risulta essersi ancora pronunciato”. Sulla base di tale rilievo, i giudici torinesi argomentano nel modo che segue: “Nell'esegesi dell'art. 141 C.d.A. si prospettano dunque due alternative: o si segue un'interpretazione conforme a quella prevalentemente invalsa subito dopo l'entrata in vigore della norma, ritenendo - come il Giudice che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale - che essa precluda al trasportato l'esperimento dell'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del "responsabile del danno" in violazione della direttiva CE con conseguente illegittimità costituzionale ex art. 76 Cost, o sì accede all'interpretazione "costituzionalmente orientata" secondo la quale il trasportato-danneggiato può comunque agire ai sensi dell'art 144 C.d.A. anziché avvalersi del nuovo istituto introdotto dall'art. 141 prima parte C.d.A.”. Infine convengono che sia più idoneo accogliere la seconda interpretazione, l’unica idonea a preservarne la validità. Infine si puntualizza che recentemente, il Giudice di Pace di Arezzo ha dichiarato, con ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del nuovo codice delle assicurazioni, in relazione agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione14, nella parte in cui prevede, in caso di lesioni del terzo trasportato, l’azione diretta nei confronti della sola assicurazione del vettore, indipendentemente dalla possibile responsabilità del conducente l’altra auto. Bisognerà attendere il dictum della Consulta per comprendere il risvolto della medaglia. (Altalex, 16 ottobre 2008. Nota di Luca Bardaro) _________________ 1 Genghini, La volontaria giurisdizione, Padova, 2006, p. 127; santarcangelo, La volontaria giurisdizione, 2, Milano, 2003.
2 Ex multis Cass. civ. 16 novembre 2000 n. 14866 in Giust. civ., 2000, I, p. 695; Cass. 6 agosto 2001 n. 10822, in Giust. civ. Mass.,2001, p. 1551.
3 Si veda il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’autorizzazione da parte del giudice tutelare è necessaria solo per quelle azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio al patrimonio del minore, mentre non sarebbe necessaria per le domande giudiziali che si riferiscono ad atti rientranti nell’ordinaria amministrazione (Cass. civ., sentenza n. 3183/80, in Foro it., 1980, I, p. 2724), e più in generale per quelle che abbiano finalità recuperatorie, o siano rivolte esclusivamente alla conservazione o al miglioramento del patrimonio del minore ( ex plurimis Cass. civ., sentenza n. 8484/99, in Giust. civ. Mass., 1999, p. 1780; Cass. sez. Un., sentenza n. 670/89, in Giust. civ. Mass., 1989, fasc. 2). Di tal guisa che sono ritenute atti di ordinaria amministrazione non soggette all’autorizzazione del giudice tutelare quelle domande giudiziali volte ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni sofferte dal minore, e ciò a prescindere dalla circostanza che il danno di cui si chiede il ristoro sia patrimoniale, biologico o morale (si vedano per la giurisprudenza Cass. civ., sentenza n. 59/1989, in Giust. civ. Mass., 1989, fasc. 1; Cass. civ., sentenza n. 3977/1983, in Giust. civ. Mass., 1983, fasc. 6; per la dottrina Pelosi, Comm. dir. it. fam., IV, p. 374; G. De Cristofaro, Il contenuto patrimoniale della patrimoniale della potestà, Tr. dir. fam., II, p. 1077).
4 Cass. civ., sez. II, 16 settembre 2002 n. 13507, in Giust. civ. Mass., 2002, p. 1672 nella quale gli ermellini hanno così deliberato: “È ravvisabile un conflitto d'interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale (nella specie, figlio minore e rispettivi genitori), ogni volta che l'incompatibilità delle rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività; ne consegue che la relativa verifica va compiuta in astratto ed "ex ante" secondo l'oggettiva consistenza della materia del contendere dedotta in giudizio, anziché in concreto ed a posteriori alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa. Pertanto, in caso di omessa nomina di un curatore speciale, il giudizio è nullo per vizio di costituzione del rapporto processuale e per violazione del principio del contraddittorio”.
5 Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2003 n. 8803, in Dir. e giust., 2003, 25, p. 108.
6 Ex plurimis Cass, sez. II, 16 settembre 2002, n. 13507, in Giust. Civ. Mass., 2002, p. 1672.
7 Cfr. G. De Cristofaro, op. cit., p. 1122; santarcangelo, op. cit., p. 53 s., ove l’A., in riferimento però alla capacità di compiere atti e non processuale, sostiene che la ratio di tale scelta legislativa – sospensione della potestà da parte del genitore in conflitto - si ravvisa al fine di evitare che tale genitore possa essere indotto a perseguire il proprio interesse a danno di quello del figlio o, comunque, possa attendere meno adeguatamente alle sue funzioni.
8 Luiso, Diritto processuale civile, Milano, 2007, p. 207; Lugo, Manuale di diritto processuale civile, Milano, 2006, p. 100 s..
9 Bona, Risarcimento del danno, procedure di liquidazione e azione diretta nel “Codice delle assicurazioni”. Prima riflessioni critiche, in Resp. Civ. e prev., 2005, 4-5, p. 1171.
10 Hazan, La nuova assicurazione della RCA nell’era del risarcimento diretto, Milano, 2006, p. 148.
11 Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2007, p. 32 s.. nel quale l’A. ritiene che qualora le norme della direttiva stessa siano sufficientemente specifiche e sia scaduto il termine per la sua attuazione, gli organi della Pubblica Amministrazione vi si debbano uniformare, anche in assenza di apposita legge di recepimento.
12 Cass. 3762/04, in Gust. Civ. Mass., 2004, fasc. 2; in senso conforme Cass. 752/2002, in Giust. civ. Mass. 2002, p. 115; Cass. 23937/06, in Giust. civ. Mass., 2006, p. 11.
13 Tribunale di Torino, sentenza 11 ottobre 2007, in Iuris data on line.
14 Si veda Giudice di Pace di Arezzo, in www.diritto.it, nota di Matranga.
Tribunale Brindisi, sez. Mesagne, sentenza 12.02.2008 Stampa | Segnala | Condividi Incidente stradale - ciclomotore - terzo trasportato - azione diretta - accertamento della responsabilità - necessità esclusione [art. 141, cod. ass.] Anche nel caso di circolazione su di un ciclomotore, il terzo trasportato ha azione diretta nei confronti dell’assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti. (1) (2) (3) (1) In materia di incidenti stradali e terzo trasportato, si veda Cassazione civile 16810/2008; Cassazione civile 26537/2007. (2) Su indennizzo diretto e terzo trasportato, si veda Corte costituzionale 205/2008 e Tribunale Torino sentenza 6070/2007. (3) In materia di incidenti stradali, si veda il Focus: Incidenti stradali: la giurisprudenza attuale. (Fonte: Altalex Massimario 35/2008. Cfr. nota di Luca Bardaro) Tribunale di Brindisi Sezione distaccata di Mesagne Sentenza 12 febbraio 2008 In nome del Popolo Italiano OGGETTO: azione di risarcimento danni Nella causa civile promossa da … e …, in qualità di genitori esercenti al potestà sul minore … contro … ass.ni , in persona del l.r. e … (contumace) il giudice dott. Sergio Memmo, all’esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Con ricorso del 16/1/2007 … e …, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore …, esponevano che il giorno 03.02.2005, verso le ore 13,15, in Latiano (Br), il minore …, con il casco regolarmente indossato ed allacciato, era trasportato a bordo del ciclomotore mod. ….., di proprietà di … e condotto dal minore …, e che giunto nei pressi dell'incrocio con via ….. ed in presenza del segnale di "dare la precedenza", il … diligentemente rallentava la sua marcia e, mentre oltrepassava il crocevia, veniva investito dal veicolo …………., di proprietà e condotto da … il quale, provenendo ad elevatissima velocità dalla destra rispetto alla direzione di marcia del ciclomotore, "lanciava", lo stesso scooter a notevole distanza dal punto di collisione. Riferivano gli attori che il figlio subiva delle lesioni personali che, rendevano necessario il trasporto presso il pronto soccorso dell' ospedale civico di Francavilla Fontana (Br) dove le veniva diagnosticato "trauma cranico con falda sottodurale parietale destra e frattura femore destro"; che, in data 16.01.2006, si sottoponeva a visita medico legale presso lo specialista in ortopedia e traumatologia, dirigente medico I livello Div. Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale civico "V. Fazzi" di Lecce, il quale, nella sua relazione, determinava un danno biologico permanente del 25%, una inabilità temporanea assoluta di giorni 145 ed una inabilità temporanea parziale di giorni 39; aggiungevano di aver sostenuto spese mediche per € 581,83. Concludevano chiedendo la condanna in solido tra loro Società … di Assicurazioni Spa e … al pagamento in favore degli attori, nella loro qualità suindicata, della complessiva somma di Euro 50.315,41, pari al 50% di Euro 100.630,83, quale danno effettivamente subito dal minore … oltre agli interessi maturati e maturandi e svalutazione monetaria; in subordine, chiedevano l’accoglimento della domanda attorea dichiarando la concorsuale responsabilità di … nel provocare il sinistro de qua nella percentuale ritenuta di giustizia, con condanna dei convenuti al relativo risarcimento del danno in favore degli attori, con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva La … ass.ni s.p.a. che preliminarmente eccepiva l’inammissibilità della domanda, poiché i ricorrenti in conflitto di interesse con il minore rappresentato, avevano richiesto il 50% del risarcimento spettante al minore alla compagnia convenuta e non a quella che assicurava il mezzo il quale viaggiava l’infortunato al solo scopo di sottrarsi ad una futura azione di rivalsa da parte della compagnia … che assicurava scooter. Su tale preliminare eccezione la causa veniva rinviata a precisazione delle conclusioni e discussone orale ex art. 281 sexies c.p.c. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di … cui il ricorso è stato regolarmente notificato.
Nello specifico emerge dagli atti che il ciclomotore su cui viaggiava … era di proprietà della madre … che lo rappresenta in giudizio. Sussiste, secondo il giudicante, conflitto di interessi fra … e ... In primis, con l’entrata in vigore del nuovo codice delle assicurazioni, ai sensi dell’art 141 (che è entrato in vigore il 1°.1.2006 ed essendo norma processuale è applicabile a tutti i giudizi introdotti dopo il 1°/1/2006 in virtù del principio di cui all’art. 11 disp. prel. c.c.) il trasportato ha azione diretta nei confronti dell’assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti e salva l’ipotesi di caso fortuito, potendosi agire nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile solo in ipotesi di superamento del massimale. Da ciò consegue un primo profilo di conflitto di interessi, poichè l’azione diretta doveva essere esperita comunque nei confronti della … ass.ni, compagnia che assicurava lo scooter, e del responsabile del danno, …, in qualità di proprietaria del mezzo, a prescindere da chi fosse il responsabile civile del sinistro e salvo evidentemente il diritto di rivalsa previsto dal comma IV della medesima norma. La circostanza che … fosse trasportato su un ciclomotore non esclude l’applicazione dell’art. 141 cod. ass.. Dal 1° luglio 2004, ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, è possibile il trasporto di altra persone sul ciclomotore a condizione che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Da ciò si deduce che in astratto il ciclomotore intestato ad un soggetto maggiore di età è un mezzo idoneo al trasporto di persone, fermo restando che il trasporto eseguito in violazione delle prescrizioni della carta di circolazione o da soggetto non abilitato poiché minorenne, se previste quali clausole limitative della responsabilità dell’assicuratore (circostanza nello specifico tutta da verificare) non sarebbero comunque opponibili al terzo trasportato danneggiato, in virtù del disposto dell’art. 144, II comma, cod ass., avendo effetto solo nel rapporto interno assicuratore-assicurato. In ordine poi al conflitto di interessi in relazione all’azione così come proposta, e tralasciando la questione della legittimazione passiva della compagnia di assicurazioni convenuta, occorre rilevare che i genitori di … hanno richiesto un risarcimento parziale del danno, limitatamente al 50%, pur essendo diritto del minore percepire l’intero ristoro per il pregiudizio subito. Tale richiesta - che non può avere logica giustificazione se non nel vano tentativo di difendere … dal rischio di rivalsa - denuncia un ulteriore ipotesi di conflitto di interessi fra l’attrice ed il minore rappresentato. Secondo Cass. 16 novembre 2000 n. 14866 e Cass. 6 agosto 2001 n. 10822, è ravvisabile un conflitto di interessi, tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale, ogni volta che l'incompatibilità delle rispettive loro posizioni è anche solo "potenziale", a prescindere dalla sua "effettività". Ne consegue che la relativa verifica va compiuta in astratto ed ex ante, secondo l'oggettiva consistenza della materia del contendere dedotta in giudizio, anziché in concreto e a posteriori, alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa. La corretta rappresentanza in giudizio delle parti che non hanno, come i minorenni, "il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere" (art. 75 cod. proc. civ.) inerisce infatti alla legitimatio ad processum e rappresenta quindi un "presupposto processuale", ossia un requisito che per definizione deve essere presente indefettibilmente al momento stesso dell'instaurazione della causa. Si deve pertanto ritenere che il contraddittorio non è stato validamente instaurato da …, il quale avrebbe dovuto agire in giudizio non per mezzo dei genitori congiuntamente, ma a mezzo del genitore non impedito ai sensi degli artt. 320 u.c. c.c. e 317 c.c., con la conseguenza che il giudizio deve essere ritenuto nullo per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del principio del contraddittorio. (arg. ex: Cass, sez. II, 16 settembre 2002, n. 13507). Sussistono giusti motivi in relazione alla natura delle questioni trattate che non attendono al merito delle pretese risarcitorie per disporre la compensazione delle spese di giudizio. La presente sentenza è stata pronunciata a seguito di discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. e, pertanto, s’intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da … e …, in qualità di genitori esercenti al potestà sul minore … contro … ass.ni , in persona del l.r. e … (contumace), così provvede: Dichiara la nullità del presente giudizio per difetto del contraddittorio Spese compensate. Mesagne, li 12/2/2008 Il Giudice (Dr. Sergio Memmo)
===========================’’ Cassazione civile , sez. III, sentenza 17.12.2007 n° 26537 Incidente stradale – terzo trasportato – richiesta danni – esperibilità – l’intero verso qualsiasi coobbligato – legittimità La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali, nella specie, i responsabili di un sinistro stradale nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili. http://www.altalex.com/index.php?idnot=39505
========================00000 Tribunale Torino, sez. IV civile, sentenza 11.10.2007 n° 6070 Indennizzo diretto – terzo trasportato – responsabile del sinistro – altra compagnia assicuratrice – esperibilità dell’azione – facoltà – sussistenza [art. 141 ss. D.Lgs. 209/05; artt. 2043, 2054 c.c.] E’ esclusa l’esperibilità dell'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore nelle sole ipotesi di caso fortuito: non rientra nella nozione di caso fortuito il fatto del terzo. Tuttavia, il trasportato ha comunque la facoltà di evocare in giudizio il titolare-conducente del veicolo antagonista, quale responsabile del danno, e la relativa compagnia assicuratrice, ma ha l’onere, a pena di improcedibilità della domanda, di inoltrare a quest'ultima la richiesta risarcitoria tramite raccomandata, osservando il contenuto prescritto dalla legge. ( Fabio Quadri - Altalex)
Tribunale di Torino Sezione IV Civile Sentenza 11 ottobre 2007, n. 6070 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE IV CIVILE Il giudice Istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 16.1.07, Iscritta al n 1046/07 di R.G , promossa da: C.M. elettivamente domiciliala in Torino, corso Tassoni n 12, presso lo studio dell'Avv Massimo Perrini che la rappresenta e difende come da delega fn atti; Ricorrente contro GENERTEL s.p.a. in persona del legale :rappresentante, elettivamente in Tonno, via Noia n. 7, presso lo studio dell'Avv. Lucrano Barillà che la rappresenta e difende come da delega in atti; Resistente e contro Z. G.
elettivamente domiciliato in Tonno, via Susa n. 32, presso lo studio dell’ Aw. Luciana Fracchia che lo rappresenta e difende come da delega in atti Resistente Oggetto: risarcimento danni da sinstro stradale. CONCLUSIONI DELLE PARTÌ Per parte attrice. Voglia il Tribunale, contraris reiectis,previa ammissione dei sopradedotti capitoli di prova per interpello e testi; previa, se del caso, ammissione di idonea CTU 'Nel merito: condannare la Genertel Ass.ni, nella sua qualità di compagnia assicuratrice per la R.C. auto. In persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con il sig Z. G., al risarcimento dei danni tutti, morali e patrimoniali, in favore della ricorrente nalla misura quantificala ai sensi dell'ari 5 L.57/01, nonché condannarsi jl sig, Z. G. In proprio, nella sua qualità di responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore della ricorrente, nell'eventuale differenza, come quantificabile in base agli usuali valori tabellari del Tribunale di Torino o nelle altre somme, maggiori o minori. ritenute effettivamente dovute o da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali sulle somme dalla data del sinistro al saldo. Per la Genertel s.p.a. Vogla il Tribunale. contraris reiectis. IN VIA PRELIMINARE Accertata l'improcedibilità dell'azione di parte ricorrente, respingerne la domanda. Dichiarare la propria incompetenza per valore ed assumere i conseguenti provvedimenti di legge. Accertata la violazione delle norme di cui agli artt. 141,145 e 148 del decreto legislativo 259/2005 dichiarare l'improponibilità dell'azione della signora C. con i conseguenti provvedimenti di legge, NEL MERITO Respingere la domanda di parte ricorrente, IN OGNI CASO Con vittoria di spese ed onoraci di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 12,5% per spese generali, eventuali spese di C.T.U. e CTP.. oltre a C.PA ed l.VA come per legge, e successive occorrendo, Per il Sig.Z. Voglia il Tribunale» contrariìs reiectis. in ogni caso di ritenuta responsabilità dei conchiudente, per il che il medesimo venisse condannato, in esito al presente procedimento e per I titoli ivi dedotti» alla corresponsione di somme di denaro in favore dell'attrice, dichiarare tenuta e condannare la GENERTEL S.p.A.. in persona del legale rappresentante pro tempore, a indennizzare e/o manlevare e comunque tenere indenne il concludente medesimo di quanto fosse tenuto a pagare, con sua integrale manleva. Con vittoria di spese e onorari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 16.1.07 la Sig.ra C. evocava In giudizio il Sig. Z. e la Genertel nella rispettiva qualità dì titolare-conducente e di società assicuratrce della Ford Fiesta tg, XXXXXXX chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni riportati dalla propria persona in conseguenza del sinistro occorso in Torino alle ore 13.00 circa
del 7.3.06 lungo corso Re Umberto mentre era trasportata a bordo dell'autovettura condotta dal Sig. F. D. G. e assicurata presso la Nuova Tirrena. La Genertel si costituiva in giudizio eccependo incompetenza per valore del Tribunale nonché l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'ari 141 e dell'art 148 cpv, Cd.A. Nel merito, contestava il fondamento degli assunti attorei. Il Sig. C., per contro, si costituiva in giudizio limitandosi a formulare nelle forme della chiamata di terzi domanda di manleva nei confronti della convocata Genertel - propria compagnia assicuratrice - per essere tenuto indenne in caso di soccombenza. Tutte le parti producevano documenti. Il GI., ritenuto opportuno vagliare da subito le eccezioni preliminari, rinviava per la discussione all'udienza del 14.6.07 e pronunciava il dispositivo della presente sentenza alla successiva udienza per repliche del 29.9.07. MOTIVI DELLA DECISIONE La Sig.ra C., trasportata a bordo dell'autovettura condotta dai Sig, F. D. G. e assicurata presso la Nuova Tirrena, ha instauralo il presente procedimento nei confronti del Sig. Z. e della Genertel - quali titolare-conducente e società assicuratrice della Ford Fiesta tamponante - chiedendo la solidale condanna del primo ai sensi degli arti. 2043-2054 c.c. e della seconda quale società assicuratrice per la RCA. La Genertel nel costituirsi in giudizio ha sollevato talune eccezioni riguardanti profili rilevabili anche d’ufficio. Per quanto riguarda ['eccezione di incompetenza - prima in ordine logico-gjundico - è sufficiente osservare che la competenza per valore si determina ex art 10 c.p.c, in base all'ammontare della domanda- che nella fattispecie in oggetto è stata formulata per euro 16.867,41 - e non all'ammontare del credito eventualmente riconoscibile a parte ricorrente in base ai criteri liquidati correttamente applicabili. L'eccezione di incompetenza è pertanto infondata, Con la seconda eccezione la Genertel ha contestato l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 141 D. Lgs, 7.9.05, n. 209 (CdA) avendo la trasportata Sig.ra C. deliberatamente agito non nei confronti della Nuova Tirrena compagnia assicuratrice del proprio vettore Sig, D. G. nei confronti del (ritenuto) responsabile del sinistro Sig. Z. e della Genertel quale compagnia assicuratrice di quest'ultimo (v. pag. 2 e pag. 5 del ricorso, dove la ricorrente ha spiegato di non voler evocare in giudizio il proprio vettore ravvisando nella condotta eziologicamente assorbente dell'altro automobilista, responsabile del tamponamento, il "caso fortuito" contemplato dall'ari 141 comma primo C.d.A.. L'eccezione involge l'interpretazione dell'ari. 141 CdA ai sensi del quale: "1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo o è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro fermo il massimale minimo di legge, fermo restando quanto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento maggior danno nel confronti deIl’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. "2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’'articolo 148. "3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitala nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, In quanto compatibili, le disposizioni del capo lV. "4 L'impresa di assicurazioni che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150. Nella fattispecie in esame occorre stabilire se li regime di indennizzo diretto introdotto dal primo comma dell'art. 141 C.d.A., del quale la ricorrente non si è avvalsa, precluda o meno al trasportato-danneggiato l'esperibilità deII'ordinaria azione risarcitoria ex art. 2043-2054 c.c. nei confronti del conducente dall'altro veicolo che si assume essere esclusivo responsabile del sinistro e/o dell'azione diretta ex ari. 144 CdA. nei confronti della compagnia assicuratrice di quest’ultimo.
In proposito si osserva che, benché giurisprudenza e dottrina concordino nel ricondurre il "fatto del terzo" causalmente assorbente alla nozione di "caso fortuito", la norma in esame parrebbe aver accolto una nozione restrittiva e peculiare della categoria giuridica in oggetto, come evincìbile dal fatto che il quarto comma abbia attribuito alla compagnia assicuratrice del vettore la facoltà di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile senza distinguere l'ipotesi di rivalsa totale dall'ipotesi di rivalsa parziale, ammettendo così implicitamente anche la prima. L'unica interpretazìone idonea ad attribuire un'intrinseca coerenza al disposto dell'art. 141 C.dA e ad evitare una commistione tra il profili di legittimazione passiva (da vagliare in astratto) e di merito (da vagliare in concreto appurando se vi sia stato concorso oppure responsabilità esclusiva del vettore o dell'altro conducente) appare dunque quella intesa ad escludere l’esperibilità dell'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore nelle sole ipotesi di "caso fortuito" diverse dal "fatto del terzo", cioè in quelle sole ipotesi in cui non venga in considerazione la potenziale responsabilità assorbente del conducente di un altro veicolo ma diversi fattori eziologici estranei alla sfera di dominio delle parti. Tale interpretazione, tutelando il trasportato sotto il profilo procedurale dai rischi connessi all’incertezza sull'effettivo riparto di responsabilità tra il proprio vettore e l'altro conducente appare, del resto, quella più conforme all'art. 4 lett. b) legge delega 229/03 (“tutela dei consumatori (...) sotto il profilo (..,} del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio") e alle previsioni della Direttiva 2005/14/CE dell'11 maggio 2005. che risulterebbe altrimenti disattesa con le medesime conseguenze che verranno illustrale in prosieguo di sentenza. Ciò posto, occorre appurare se il trasportato abbia comunque facoltà di evocare in giudizio esclusivamente il titolareconducente del veicolo antagonista (quale "responsabile del danno') e la relativa compagnia assicuratrice, come era consentito dalla previgente disciplina. Al riguardo, si rileva che l'art. 141 C.d.A. non reca alcuna espressa preclusione in tal senso circostanza che pare sufficiente ad escludere che nell'ipotesi in esame il legislatore abbia inteso sottrarre al trasportato-danneggiato le azioni precedentemente esperibili ai sensi degli arti. 2043-2054 c.c. e dell'art 18 I 990/69. La previsione dell'ari 141 primo comma ultima parte C.d.A secondo la quale resta "fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazioni del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto da un massimale superiore a quello minimo" non sembra contraddire la predetta interpretazione ma, semmai, avvalorarla, Si ritiene dunque che anche nel vigore della nuova disciplina il trasportato al pari dì qualsiasi altro danneggiato, possa comunque agire a titolo risarcitorio nei conforti del "responsabile del sinistro” diverso dal proprio vettore in base agli ordinari principi codicistlci e a titolo indennitario nei confronti della compagnia assicuratrice de! veicolo antagonista in base al nuovo art. 144 C.d-A., ai sensi del quale: "1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione. "2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dai contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria pressione. “3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno. '4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile." Questa prospettiva ermeneutica è avvalorata dall’art. 4 Quinquies della Direttiva 2005/14/CE dell'11 maggio 2005 ai sensi del quale "gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito dì un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1, della Direttiva 72/166/CEE, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro". Tale previsione, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione nei rapporti tra soggetti privati, quali sono le parti dell'odierno procedimento: come affermato da Cass. 3762/04 (conforme a Cass. 752/2002 e Cass. 23937/06) "le disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata hanno efficacia diretta nell'ordinamento dei singoli Stati membri - sempre che siano incondizionate e sufficientemente precise e lo Stato destinatario sia inadempiente per l'inutile decorso del termine accordato per dare attuazione alla direttiva limitatamente ai rapporti tra le autorità dello Stato inadempiente ed i soggetti privati (cosiddetta efficacia verticale) e non anche nei rapporti interprivati (cosiddetta efficacia orizzontale)".
Il diritto del trasportato ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo antagonista non può pertanto trovare immediato fondamento nella norma comunitaria. Occorre, tuttavia, osservare che la legge delega 29.7.2003 n. 229 nel dettare i principi e criteri direttivi aveva prescritto, tra l'altro, l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali" (art. 4 L. 229/03). Disposizioni del decreto legislativo 7.9.2005 n. 259 (C.d.A.) contrastanti la riportata norma comunitaria risulterebbero, pertanto, incostituzionali ex art. 76 Cost. per "eccesso di delega", cosi come ritenuto dal G,d.P- di Montepulciano che con ordinanza 19.12.06 ha dubitato proprio della legittimità costituzionale dell'art. 141 CdA rimettendo gli atti al Giudice delle leggi che, ad oggi, non risulta essersi ancora pronunciato. Nell'esegesi dell'art. 141 CdA si prospettano dunque due alternative: o si segue un'interpretazione conforme a quella prevalentemente invalsa subito dopo l'entrata in vigore della norma ritenendo - come il Giudice che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale - che essa precluda al trasportato l’esperimento dell'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del "responsabile del danno” in violazione della direttiva CCE con conseguente illegittimità costituzionale ex art. 76 Cost, o sì accede all'interpretazione "costituzionalmente orientata” secondo la quale il trasportato-danneggiato può comunque agire ai sensi dell’art 144 C.d.A. anziché avvalersi del nuovo istituto introdotto dall'art. 141 prima parte C,d.A. L’esigenza di conformare l'esegesi della norma al dettato costituzionale induce accogliere la seconda interpretazione, la sola idonea a preservarne la validità. A fortiori, non appare infine dubitabile, in assenza di espresse deroghe che l’art-141 C.d.A. agli arti. 2043-2054 c,c., la facoltà del trasportato-danneggiato di agire in giudizio nei confronti del conducente del veicolo antagonista avvalendosi di un diritto tutelato dall'art. 24 Cost. Per le ragioni che precedono si ritiene che in base all'attuale normativa il trasportato possa esperire azione diretta contro iI solo conducente del veicolo antagonista ai sensi degli artt. 2043-2054 cc, o congiuntamente, nei confronti di quest'ultimo e della relativa Compagnia assicuratrice ai sensi dall'alt 144 comma 1 e 3 C.d.A., così come è avvenuto nel presente procedimento. L'eccezione sollevata dalla Genertel appare pertanto infondata sia ove intesa come eccezione dì "Improcedibilità della domanda" sia ove intesa con più corretta qualificazione - quale eccezione di carenza di legittimazione passiva. Le considerazioni che precedono si riverberano sul tema della procedibilità della domanda. Nel vigore della previgente disciplina la giurisprudenza era pervenuta a riconoscere nella raccomandata ex art 22 I. cit una condizione di proponibilità della domanda sia nell'ipotesi in cui quest'ultima fosse stata formulata nei confronti del responsabile del sinistro e della compagnia assicuratrice, sia nell'ipotesi in cui fosse stata formulata nel soli confronti del responsabile del sinistro: come ribadito da Cass. 6026/01 (conf Cass. 12438/03). "la norma contenuta nell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preveniva richiesta del danno all'assicuratore ed al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, pone una condizione di proponibilità dell'azione stessa, la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche d'ufficio ed in sede di legittimità, salva la preclusione derivante dalla formazione dei giudicato per la mancata impugnazione sul punto. Peraltro, la menzionata disposizione non limita l'onere in questione al solo caso di azione diretta contro l'assicuratore ma lo richiede in ogni caso in cui si agisca per il risarcimento danni da incidente stradale da veicoli o natanti ed è, perciò, applicabile anche quando l'azione è diretta contro il responsabile civile e/o l'autore del fatto illecito, pur se non sia stato contemporaneamente convenuto l'assicuratore". Tale indirizzo, che coglieva la ratio dell'art. 22 nell'esigenza di "privilegiare il rapporto diretto tra danneggiato ed assicuratore, per un rapido ristoro del danno, con effetto deflattivo del contenzioso tra responsabile e danneggiato (Cass. 6026/01 cit.)" può trovare conferma anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina che -sotto il profilo in esame – ricalca quella previgente, ancorché con una più articolata previsione normativa formata dal combinato disposto degli arti. 145 e - per quanto attiene alla fattispecie per cui è causa- 148CdA. ln particolare, l'art. 145 comma 1 CdA statuisce che: "Nel caso sì applichi la procedura di cui all’articolo 149, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e del natanti, per i quali-vi è obbligo di assicurazione, può essere preposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello m cui il .danneggiato abbia-
chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148 " A sua volta l'art. 148 comma 2 C,d.A. prevede quanto segue: “L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnala, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'Impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggialo, al suo reddito all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2. o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa d assicurazione è tenute a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione." Il trasportato vittima di sinistro che intenda agire ex art. 2043-2054 nei confronti del conducente dell'altro veicolo ed ex ari. 144 C.d.A. nei confronti della compagnia assicuratrice deve, quindi, inoltrare a quest'ultima la richiesta risarcitoria secondo le modalità contemplate dall'art. 148 C.d.S,. attribuendole lo spatium deliberandi di 90 giorni prima di instaurare il giudizio. Tale onere, in base al chiaro tenore delle norme e contrariamente ad alcune interpretazioni antiletterali proposte dai primi commentatori, costituisce una condizione di proponibilità della domanda al pari di quella precedentemente prevista dall'art. 22 I 990/69 ef così come la norma previgente, non è sospettabile di illegittimità costituzionale stante la ratio dell’incombente ed il fatto che non costituisca una preclusione alla tutela giurisdizionale del diritto ma un semplice e giustificato adempimento preliminare. L'art.148 comma 2 CdA richiede tuttavia che la richiesta di risarcimento sia presentata nell'osservanza delle forme di cui al primo comma, il quale a propria volta rinvia all'art. 143 CdA che prescrive l'uso dell'apposito modulo approvato dall'ISVAP. Dando tardiva attuazione all'art, 150 C.d.S., è stato emanato il D.P.R. 18 luglio 2006, n.254 sul "risarcimento diretto", il cui art. 6 ha dettagliatamente disciplinato iI contenuto della richiesta di risarcimento: però ai sensi dell'art. 15, il regolamento è entrato in vigore il 1 ° gennaio 2007 e si applica solamente ai sinistri verificatisi a partire da tale data. Nella fattispecie in esame- riguardante un incidente verificatosì il 7.3,06- sì deve dunque dare atto dell'irretroattività della disciplina introdotta dal D,P,R cit. In assenza di precedenti giurisprudenziali noti, si reputa pertanto che il trasportalo che intenda agire con azione diretta nei confronti dei conducente dell'altro veicolo e della relativa compagnia assicuratrice per un sinistro anteriore all'1.2.2007 debba conformarsi solamente alle specifiche prescrizioni di cui all’art. 148 CdA, ma non anche a quelle indicate per relationem dall'alt. 143 C.d.A.. Per questi motivi si ritiene che l'attrice fosse comunque tenuta a formulare la richiesta di risarcimento nell'osservanza delle prescrizioni dell'art. 148 CdA, ancorché senza l'uso del modulo e senza doversi attenere alle più analitiche indicazioni cui fa rinvio l'art 6 DPR 254/06. Le prescrizioni poste dall'art. 148 CdA non sono state, tuttavia, integralmente osservate poiché nelle raccomandate 13.3.06 e 13.6.06 non sono stati indicati il codice fiscale dell'attrice, il reddito (che l'attrice potrebbe astrattamente conseguire benché casalinga, cosi come avviene - per esempio - per i redditi da fabbricati) e l'attestazione di cui all'ari 142 comma 2 C.d.A. (anche la percezione di assicurazioni sociali non è, di per sé, incompatibile con il fatto che fattrice si proclami attualmente casalinga). Le predette omissioni appaiono giuridicamente rilevanti, costruendo carenze del contenuto di un atto formale tipico contemplato dall'ordinamento quale condizione di proponibilità della domanda e che, in quanto tale, si sottrae alla disciplina dell'alt 156 comma 2 e 3 c.p.c. riguardante i soli atti processuali. L'eventuale ininfluenza delle indicazioni omesse dalla Sig.ra C. nel vaglio stragiudiziale del credito da lei vantato è pertanto inconferente, assumendo in ogni caso autonoma rilevanza il fatto che tali indicazioni, comunque prescritto dalla legge, non siano state fornite. All'inosservanza dell'art. 148 CdA. consegue l’improponibilità della domanda giudiziale formulata nei confronti degli odierni resistenti, fermo restando - sotto altro profilo - il valore interattivo della prescrizione riconoscibile alle predette missive e l'inerenza della presente pronuncia ai soli profili procedurali. L'assoluta novità della materia, la poco chiara articolazione del dettato normativo e l'assenza di precedenti nella giurisprudenza di questo Tribunale, per la prima volta investito della materia, costituiscono giusto motivo di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M. il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, oqni diversa istanza eccezione e deduzione. - dichiara l'improponibilità della domanda formulala da C.M. nei confronti di Z. G. e GENERTEL Spa; dispone l'integrale compensazione delle spese di causa. Cosi deciso in Torino il 27.9.07. Pubblicata il 11 ottobre 2007.