Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale
N. 40
17.11.2014
Ristrutturazione: la documentazione delle spese Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 36% Come noto per fruire della detrazione per spese di ristrutturazione è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. Con tale documento, infatti, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione dell’articolo 7, comma 2, lett. q) D.L. n. 70/2011, ha individuato la documentazione che i contribuenti intenzionati a richiedere la detrazione del 36%-50% sugli interventi effettuati sono tenuti a conservare ed esibire su richiesta degli uffici.
Iter normativo
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che intendono beneficiare della detrazione del 36%/50%, il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, con la completa sostituzione dell’art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 18 febbraio 1998, n. 41 (attuativo dell’agevolazione) ha soppresso l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Per completezza, si ricorda che: l’invio della comunicazione di inizio lavori non era richiesto in caso di acquisto di immobili ristrutturati da impresa o cooperativa edilizia (detrazione del 36% sul 25% del prezzo di acquisto); nel caso di acquisto di box o posti auto pertinenziali, l’invio della comunicazione poteva avvenire entro il termine di presentazione della
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dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale si richiedeva la detrazione. A fronte dell’eliminazione dell’obbligo di invio del citato modello, l’art. 7, comma 2, lett. q), D.L. n. 201/2011, ha disposto che i contribuenti sono tenuti a: “...indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”. Il Provvedimento 2 novembre 2011 ha individuato la citata documentazione utile: come si vedrà, in sostanza, è richiesta la conservazione ed esibizione dei documenti che, originariamente, il contribuente era tenuto ad allegare alla comunicazione di inizio lavori da inviare all’Agenzia delle Entrate.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Il D.L. n. 70/2011 è entrato in vigore dal 14 maggio 2011, pertanto le semplificazioni sono applicabili: agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati ed agli acquisti di box e posti auto pertinenziali effettuati a decorrere dalla citata data, non essendo stata prevista alcuna decorrenza specifica.
Elenco della documentazione
Il Provvedimento 2 novembre 2011 prevede l’obbligo di conservazione della seguente documentazione: Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi che la normativa fiscale ammette alla detrazione 1
del 36%-50%, il contribuente è tenuto a redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesti: la data di inizio dei lavori; il fatto che gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati
rientrano
tra
quelli
agevolabili,
nonostante la normativa edilizia non richieda alcun titolo abilitativo per la loro effettuazione.
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Domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti
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Ricevute di pagamento dell’ICI (ora IMU) se dovuta Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella
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millesimale di ripartizione delle spese In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del
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possessore all’esecuzione dei lavori Comunicazione preventiva alla ASL indicante la data di inizio dei lavori, se risulta obbligatoria per le vigenti disposizioni in
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materia di sicurezza dei cantieri Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente
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sostenute Ricevute dei bonifici di pagamento
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Di fatto la necessità di conservare i documenti sopra elencati non comporta ulteriori o nuovi oneri per il contribuente in considerazione del fatto che i citati documenti erano richiesti anche in vigenza del precedente assetto normativo.
Si rammenta infatti che: le fatture/ricevute fiscali attestanti le spese sostenute e le ricevute dei bonifici di pagamento sono sempre stati documenti indispensabili per il riconoscimento della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, da conservare ed esibire all’Ufficio in caso di controlli; i restanti documenti sopra elencati dovevano essere allegati alla Comunicazione di inizio lavori da inviare al Centro Operativo di Pescara. In alternativa, il contribuente poteva autocertificare il possesso di detta documentazione, ferma restando la disponibilità ad esibirla a richiesta dell’Ufficio; la dichiarazione sostituiva circa l’effettuazione di lavori agevolabili per i quali non sono richieste specifiche abilitazioni amministrative era già stata prevista dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 12 novembre 2007, n. 325 nella quale è specificato che: “...in relazione all’eventualità di dover fornire, in sede di controllo, prove sulla natura degli interventi realizzati, nella fattispecie in esame e nelle altre analoghe [assenza di abilitazioni amministrative], il contribuente può redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” nella quale “evidenziare la data di inizio lavori ed attestare la circostanza Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail:
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che gli interventi … posti in essere rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale, pur se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente”. Il nuovo assetto normativo comporta che, ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730/UNICO PF), oltre alle fatture di spesa e ai relativi bonifici di pagamento, sarà necessaria anche la documentazione: riportante i dati identificativi dell’immobile (visura catastale) nonché relativa al contratto di affitto nel caso di detrazione fruita dall’inquilino.
Interventi su parti comuni
Il Provvedimento 2 novembre 2011 elenca, per gli interventi su parti comuni, l’obbligo di conservare la delibera assembleare che approva i lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese. Anche se non menzionata nel citato provvedimento, nel caso di interventi su parti comuni condominiali, rimane ancora valida la possibilità di adottare una soluzione alternativa vale a dire conservare la certificazione dell’amministratore di condominio attestante: l’espletamento di tutti gli obblighi previsti e la somma detraibile in capo ad ogni condomino. Nella Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, l’Agenzia delle Entrate dispone a tal proposito: “Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare
una
certificazione
rilasciata
dall’amministratore
del
condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione”.
Acquisto di box auto pertinenziale
Nonostante non sia espressamente compresa nell’elenco del Provvedimento in esame, nel caso di acquisto o assegnazione di box o posto auto pertinenziale, va conservata: l’attestazione delle spese di realizzazione consegnata dall’impresa costruttrice o dalla cooperativa edilizia (su detto importo va calcolata la detrazione spettante al contribuente); l’atto dal quale risulti il vincolo pertinenziale con l’abitazione. Se la detrazione è richiesta in relazione ad eventuali acconti, va conservato il preliminare di compravendita, che deve risultare registrato presso l’ufficio competente.
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Acquisto di immobili ristrutturati
Il D.M. n. 153/2002 aveva disposto, per l’acquisto di immobili ristrutturati da impresa di costruzione o cooperativa edilizia, l’esenzione dagli adempimenti di cui al D.M. n. 41/1998 (invio della comunicazione di inizio lavori e pagamento con bonifico degli importi agevolabili), pertanto e non dovrebbe essere applicabile l’obbligo di conservazione della documentazione di cui al Provvedimento 2 novembre 2011. Tuttavia,
per
tali
interventi,
deve
essere
conservato
l’atto
di
compravendita/assegnazione dell’immobile dal quale si possa evincere: il rispetto delle condizioni normativamente richieste; il prezzo di acquisto dell’immobile sul quale (considerato al 25%) va calcolato l’ammontare della detrazione spettante.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Come sopra ricordato, nel caso in cui l’intervento di recupero del patrimonio edilizio non necessiti di un titolo abilitativo il contribuente è tenuto a redigere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; di seguito, ne si propone un fac simile.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
il/la
sottoscritto/a.........................................................,
il..............................,
a............................................,
nato/a residente
in..................................................,Via/Piazza........................................................................
codice
fiscale.........................................................................., consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, D.P.R, n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA con riferimento alla unità immobiliare di categoria catastale...................., ubicata nel Comune di .........................................................., in via ................................... n........, codice
catastale................................
foglio..................,
particella
................,
sub....................., che
sono
state
sostenute
spese
..........................................................................................
per
interventi
iniziati
in
di data
........................................................
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che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis, TUIR, sebbene non necessitino di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente. Si allega fotocopia del documento d’identità valido. Data ______________
Firma __________________
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