Ristrutturazione del debito Avv. Maura Magioncalda 7 luglio 2012
Effetti della crisi dell’impresa sul debito
La crisi dell’impresa z
Crisi finanziaria: l’impresa non ha né riesce a procurarsi i mezzi necessari per f t i fronteggiare le esigenze legate alla gestione corrente l i l t ll ti t –
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Crisi economica: squilibrio strutturale duraturo tra costi e ricavi che può originare perdite di esercizio in relazione alla gestione caratteristica –
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sintomi frequenti: grave carenza di mezzi propri e prevalenza di quelli a titolo di debito; marcata superiorità dei debiti a breve termine rispetto alle altre tipologie di debito; difficoltà a rispettare le scadenze e ritardo nei pagamenti a fornitori, Banche, Erario, dipendenti;
può originarsi da fattori esterni (es. crisi dei mercati, calo degli ordini) o interni (es. inadeguata organizzazione dell’attività);
Crisi patrimoniale: mancanza di risorse di proprietà per lo svolgimento dell’attività e conseguente necessità di ricorrere all’indebitamento esterno –
l’impresa ha scerse risorse proprie da contrapporre alle perdite che si generano nel tempo.
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Effetti della crisi dell’impresa sul debito
Effetti della crisi dell’impresa sul debito z
Linee Commerciali (autoliquidanti e cassa): –
mancato o ritardato pagamento da parte dei clienti dell’impresa dei crediti oggetto di anticipazione/sconto presso le Banche;
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alla scadenza dell’anticipazione la Banca addebita il conto corrente erodendo il fido di cassa ovvero, laddove incapiente, creando uno sconfinamento;
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moltiplicazione dei costi per l’impresa: le somme addebitate sul conto corrente affidato scontano interessi più alti e, in caso di sconfinamento, interessi di mora;
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può capitare che l’impresa istruisca i propri clienti a pagare su conti attivi accesi presso altre Banche ovvero con diversi mezzi di pagamento (c.d. decanalizzazione) al fine di avere la liquidità necessaria per far fronte ai propri fabbisogni; liquidità necessaria per far fronte ai propri fabbisogni;
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le Banche possono sospendere temporaneamente ovvero revocare le linee di credito.
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Effetti della crisi dell’impresa sul debito
Effetti della crisi dell’impresa sul debito z
Debito a medio/lungo termine (finanziamenti chirografari, finanziamenti i t ipotecari, mutui fondiari): i t i f di i) –
violazione dei covenant finanziari;
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il verificarsi di casi di risoluzione e/o di recesso per effetto di inadempimenti relativi ad altro indebitamento finanziario (c.d. cross‐default)
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mancato pagamento delle rate del mutuo/finanziamento alla scadenza; o
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le Banche abitualmente addebitano gli interessi e le rate dei finanziamenti sul conto corrente dell’impresa assistito da fido di cassa; in tale ipotesi si potrebbe verificare il medesimo effetto di moltiplicazione dei costi analizzato con riferimento alle Linee Commerciali;
le particolarità dei mutui fondiari in relazione ai quali l’articolo le particolarità dei mutui fondiari, in relazione ai quali l articolo 40, secondo comma, del 40 secondo comma del Testo Unico Bancario prescrive che «la Banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento [i.e. il pagamento effettuato tra il 30° e il 180° giorno dalla scadenza della rata] quando lo stesso si sia verificato per almeno sette volte, anche non consecutive».
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Effetti della crisi dell’impresa sul debito
Focus z
Divieto di anatocismo: –
l’articolo 1283 c.c. stabilisce che «in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi»;
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Delibera CICR del 9 febbraio 2000: z
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conti correnti bancari: l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabilite, con equiparazione obbligatoria tra periodi di capitalizzazione attivi e passivi. Il saldo periodico produce interessi con le medesime modalità; operazioni di finanziamento con rimborso rateale: possano applicarsi interessi moratori sull’importo complessivo della rata scaduta (comprensiva quindi di capitale e interessi); su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
una soluzione pratica: la convenzione di capitalizzazione. una soluzione pratica: la convenzione di capitalizzazione.
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Effetti della crisi dell’impresa sul debito
Focus z
Nuovo articolo 117‐bis del Testo Unico Bancario: –
i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del p p p ,q cliente, una commissione onnicomprensiva, proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate;
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in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento;
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le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito sono nulle (nullità parziale);
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in caso di sconfinamento, l’intermediario non può estendere all’intero rapporto il tasso di extrafido.
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Effetti della «crisi dell’impresa» sul debito
Focus z
La revocatoria delle «rimesse bancarie»: –
articolo 67, comma 3, lettera b), L.Fall.: non sono soggette ad azione revocatoria le , , ), gg rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
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articolo 70, comma 3, L.Fall.: qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario […], il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. […];
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il Legislatore della riforma del 2005 e, successivamente, del 2007, ha introdotto le norme di cui sopra su cui si moltiplicano le interpretazioni senza che si sia ancora giunti ad un indirizzo univoco;
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si tratta, in ogni caso, di norme di favore per le banche anche al fine di incentivare il supporto delle medesime alle imprese in crisi allorquando tale crisi non sia ancora irreversibile.
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La fase di standstill
La fase di standstill z
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A seguito del manifestarsi della crisi e dei (primi) effetti sul debito, l’impresa h l ha la necessità di «comprare tempo» per adottare uno degli strumenti di ità di t d tt d li t ti di composizione previsti dall’ordinamento (principalmente, nella Legge Fallimentare). Inizialmente l’impresa nomina un advisor finanziario e (eventualmente) industriale (Advisor) che la assista nell’elaborazione del proprio piano di ristrutturazione e nella negoziazione con il ceto bancario e finanziario. L’imprenditore ovvero i rappresentanti del management e l’Advisor prendono contatti con i (principali) creditori finanziari per rappresentare la situazione di crisi e per discutere i possibili scenari di risanamento. A seguire, i i di i i di i ibili i di i A i i creditori finanziari sono convocati ad un incontro plenario con l’impresa e i suoi consulenti (Advisor e legali) e si apre il «tavolo della ristrutturazione».
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La fase di standstill
La fase di standstill z z
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L’impresa chiede al ceto bancario e finanziario la concessione di un breve periodo di standstill mediante la sottoscrizione di un apposito accordo. i d di t d till di t l tt ii di it d L’Accordo di Standstill viene stipulato tra l’impresa e i suoi creditori finanziari, creando un coordinamento (una sorta di «pool») tra i creditori finanziari medesimi che rinunciano ad esperire azioni individuali e si obbligano ad agire sulla base di maggioranze concordate. Obbiettivi dell’Accordo di Standstill: –
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fotografare l’indebitamento dell’impresa ad una certa data e allineare il comportamento di tutti i creditori finanziari; sospendere temporaneamente il pagamento dei debiti finanziari in scadenza; sospendere temporaneamente il pagamento dei debiti finanziari in scadenza; proteggere l’impresa da azioni di recupero del credito e/o azioni esecutive da parte dei creditori finanziari; ottenere il mantenimento delle linee di credito commerciali essenziali per far fronte al fabbisogno dell’impresa.
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La fase di standstill
La fase di standstill z
Contenuto tipico dell’Accordo di Standstill: –
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moratoria in relazione ai debiti finanziari scaduti (es. rate dei finanziamenti a medio/lungo ( / termine), con conseguente impegno dei creditori finanziari a non esigerne il pagamento, a non effettuare compensazioni e a non esercitare azioni esecutive o cautelari (c.d. pactum de non petendo); conferma e/o proroga (in tutto o in parte) delle linee di credito autoliquidanti e dei fidi di cassa; (eventualmente) concessione di «nuova finanza ponte» autoliquidante per far fronte a specifici fabbisogni (es. fornitori scaduti, debiti verso l’erario, pagamento dei dipendenti); obblighi dell’impresa tra cui principalmente: z z z
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presentare il piano di ristrutturazione entro un termine concordato; eseguire esclusivamente i pagamenti essenziali e improrogabili (tipicamente pagamenti ai fornitori ai dipendenti eseguire esclusivamente i pagamenti essenziali e improrogabili (tipicamente, pagamenti ai fornitori, ai dipendenti, all’Erario) per mantenere la continuità aziendale; obblighi informativi sull’indebitamento in essere verso soggetti diversi dai creditori finanziari, su azioni esecutive e/o contenzioso instaurato o minacciato, sui pagamenti effettuati, sull’andamento del fatturato, sui crediti insoluti e sulle azioni di recupero intraprese;
cause di risoluzione e/o recesso da parte dei creditori finanziari (es. in caso di presentazione da parte di terzi di istanze di fallimento e/o iscrizione di ipoteche giudiziali); coordinamento dei creditori finanziari mediante esercizio dei propri diritti solo a seguito di decisioni assunte a maggioranza. 10
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La fase di standstill
Focus: la concessione dello standstill z
Rischi di revocatoria dei pagamenti ricevuti in relazione agli utilizzi delle linee commerciali: – – –
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pagamenti: periodo sospetto di 6 mesi (2 anni se il credito non è scaduto); garanzie: periodo sospetto di 6 mesi (1 anno se il credito non è scaduto); rimesse sui conti correnti.
Interruzione abusiva del credito: – –
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fattispecie non codificata; deriva da una elaborazione giurisprudenziale e dottrinale; decisione incongrua, arbitraria e/o repentina della Banca di negare la concessione e/o la prosecuzione del credito; violazione dei principi di correttezza e buona fede; violazione dei principi di correttezza e buona fede; responsabilità contrattuale per danni al debitore e, secondo alcuni, extracontrattuale ex articolo 2043 c.c. per danni a terzi (creditori del debitore).
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La fase di standstill
Focus: la concessione dello standstill z
Concessione abusiva del credito: Concessione abusiva del credito: – – – – – –
fattispecie non codificata; deriva da una elaborazione giurisprudenziale e dottrinale; presupposto: condizione di crisi irreversibile dell’impresa; condotta: aver concesso o mantenuto un credito ad un’impresa in dissesto consentendone la sopravvivenza artificiosa a danno di terzi; elemento soggettivo: conoscenza o conoscibilità da parte della Banca dello stato di crisi irreversibile dell’impresa; nesso di causalità tra la condotta della Banca ed il danno effettivamente subito dai terzi; illecito di natura extracontrattuale che comporta il risarcimento del danno.
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La fase di standstill
Focus: la concessione dello standstill z
Concorso nel reato di bancarotta semplice: –
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condotta: (i) operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; ovvero (ii) aggravamento del dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento o con altra colpa grave; presupposto: stato di insolvenza; elemento soggettivo: dolo o colpa; elementi del concorso: conoscenza dello stato di insolvenza del debitore e compartecipazione alla realizzazione della violazione.
Concorso nel reato di bancarotta preferenziale: – – – –
presupposto: stato di insolvenza; condotta: pagamenti ovvero simulazione di atti di prelazione; elemento soggettivo: volontà di favorire uno o più creditori in danno di altri; elementi del concorso: conoscenza dello stato di insolvenza del debitore e contributo causale e compartecipazione alla realizzazione della violazione della par condicio creditorum.
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La fase di standstill
Focus: la concessione dello standstill z
Tutela legale verso le azioni esecutive e cautelari: – – –
Concordato preventivo: dalla data di presentazione del ricorso; Accordo 182‐bis: per 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’accordo nel Registro delle Imprese; Tutela anticipata nell’Accordo 182‐bis, comma 6: z
z
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dal deposito di una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore attestante che sono in corso trattative con almeno il 60% dei creditori e da una dichiarazione dell’esperto circa la idoneità della proposta ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei; il tribunale dispone con decreto e assegna un termine non superiore a 60 giorni per il deposito dell’Accordo 182‐ bis e della relazione dell’esperto;
Decreto Sviluppo (D.L. 22 giugno 2012, n. 83). L'imprenditore può depositare la domanda di concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e la restante documentazione entro un termine compreso fra 60 e 120 giorni e prorogabile di non oltre 60. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti, il debitore può depositare domanda di omologa dell’Accordo 182‐bis. Dalla data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese: z z z
i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; i creditori non possono acquistare diritti di prelazione non concordati; le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
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La fase di standstill
Focus: la concessione dello standstill z
La prededucibilità della «finanza ponte»: –
sono parificati ai crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111 L.Fall. i finanziamenti bancari in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo ovvero della domanda di omologazione di un Accordo 182‐bis (articolo 182‐quater, comma 2, L.Fall. – riforma del 2010); a condizione che (i) i finanziamenti siano previsti dal piano del concordato preventivo o dall’Accordo 182‐bis; e (ii) la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato. Dubbio interpretativo: trattamento dei finanziamenti erogati dopo la domanda di omologazione dell’Accordo 182‐ bis, ma prima del provvedimento di omologa.
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i creditori della «finanza ponte» sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182‐bis L.Fall.; il Decreto Sviluppo prevede che il debitore possa chiedere al Tribunale di essere il Decreto Sviluppo prevede che il debitore possa chiedere al Tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111: z z z z
presentando la domanda di concordato preventivo, di omologazione dell’Accordo 182‐bis o la domanda per il blocco anticipato delle azioni esecutive ex art. 182‐bis, comma 6; a condizione che l’esperto attesti che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori tenuto conto del fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione; l’autorizzazione può limitarsi a indicarne la tipologia e l’importo; Il Tribunale può anche autorizzare il debitore a concedere pegni o ipoteche a garanzia dei finanziamenti in questione.
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La fase di standstill
Focus: la concessione dello standstill z
Altre novità del Decreto Sviluppo: – –
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autorizzazione del tribunale agli atti di amministrazione straordinaria; i crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111; esenzione da revocatoria per pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi autorizzati dal tribunale, se: z z
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–
– –
l’esperto attesta che le prestazioni sono essenziali per proseguire l’attività e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori; o i pagamenti sono effettuati con nuove risorse finanziarie senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori;
possibilità di sciogliersi dai contratti in corso alla data della presentazione del ricorso o, alternativamente, di sospenderne l’efficacia per un periodo non superiore a 60 giorni prorogabile una sola volta; la controparte ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno da soddisfarsi come credito anteriore al concordato; d ll d dalla domanda di concordato, di omologa dell’Accordo 182‐bis o di blocco delle azioni esecutive, e d di d di l d ll’A d 182 bi di bl d ll i i i fino all’omologa, non si applicano le norme in tema di riduzione del capitale per perdite o oltre il minimo (artt. 2446‐2447 c.c.) né le conseguenti cause di scioglimento; alternatività tra concordato preventivo e Accordo 182‐bis; nessuna novità sui piani di risanamento ex art. 67.
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La scelta dello strumento di composizione della crisi
La scelta dello strumento di composizione della crisi z z
Il presupposto dello «stato di crisi» La situazione di fatto: – – –
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I principali «strumenti» offerti dall’ordinamento: – – – –
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Tipologia di debito bancario esistente; Settore di attività dell’impresa; Fabbisogni finanziari dell’impresa Piano di risanamento attestato ex articolo 67, comma 3, lettera d) della L.Fall.; Accordo di ristrutturazione ex articolo 182‐bis della L.Fall.; Concordato preventivo in continuità; Concordato preventivo liquidatorio Concordato preventivo liquidatorio
La crisi dei gruppi societari
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La scelta dello strumento di composizione della crisi
Focus: confronto tra gli strumenti Piano 67
Accordo 182-bis
Concordato in continuità
Obiettivo di risanamento. Non può avere contenuto esclusivamente liquidatorio
Ristrutturazione del debito (anche mediante liquidazione) e pagamento dei creditori estranei
Decreto Sviluppo: prosecuzione dell’impresa, ovvero cessione dell’azienda in esercizio, ovvero conferimento dell’azienda in altra/e società (anche Newco).
No
Controllo in fase di g ; omologa; eventuale in fase di trattativa.
Concordato liquidatorio
Non codificato.
CONTENUTO
Sì
INTERVENTO GIUDIZIALE
Solo in caso di insuccesso del piano
Decreto Sviluppo: potenziale intervento preventivo per atti di straordinaria amministrazione, finanza interinale e pagamento di beni e servizi
Libertà di contenuto (ristrutturazione, cessione dei beni, operazioni straordinarie, ecc…)
Sì
Sì
Controllo in fase di ammissione e di omologa; l autorizzazione di atti straordinari.
Controllo in fase di ammissione e di omologa; l autorizzazione di atti straordinari.
Decreto Sviluppo: potenziale intervento preventivo per atti di straordinaria amministrazione, finanza interinale e pagamento di beni e servizi
Decreto Sviluppo: potenziale intervento preventivo per atti di straordinaria amministrazione, finanza interinale e pagamento di beni e servizi
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La scelta dello strumento di composizione della crisi
Focus: confronto tra gli strumenti Piano 67
Accordo 182-bis Sì
No
PUBBLICITÀ
MAGGIORANZE
CREDITORI ESTRANEI
Decreto Sviluppo: pubblicazione nel Registro delle Imprese opzionale
Al deposito della domanda di omologa o alla richiesta di blocco azioni esecutive
Sì
No
60% dei creditori
Non tutelati; accordi non opponibili
Deve assicurare il regolare pagamento; accordi non opponibili Decreto Sviluppo: dilazione di 120 giorni dall’omologa o dalla scadenza
Concordato in continuità
Concordato liquidatorio
Sì
Sì
Annotazione al Registro delle Imprese del decreto di ammissione.
Annotazione al Registro delle Imprese del decreto di ammissione.
Decreto Sviluppo: pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda
Decreto Sviluppo: pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda
Sì
Sì
Maggioranza dei creditori. Possibile la s ddi isione in classi suddivisione
Maggioranza dei creditori.Possibile la s ddi isione in classi suddivisione
Opponibile ai creditori dissenzienti. Decreto Sviluppo: moratoria fino a 1 anno per creditori privilegiati
Opponibile ai creditori dissenzienti
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La scelta dello strumento di composizione della crisi
Focus: confronto tra gli strumenti Piano 67
Attestazione di ragionevolezza del piano
ESPERTO
Decreto Sviluppo: designato dal debitore, requisiti di indipendenza, attestazione di veridicità dei dati di partenza e fattibilità del piano. Sanzioni penali per informazioni false o omissione di informazioni rilevanti nell’attestazione
Accordo 182-bis Attestazione di attuabilità dell’accordo e regolare pagamento dei creditori estranei Decreto Sviluppo: designato dal debitore, requisiti di indipendenza, attestazione di veridicità dei dati di partenza. Potenziato il ruolo preomologa. Sanzioni penali per informazioni false o omissione di informazioni rilevanti nell’attestazione
Concordato in continuità Attestazione su veridicità dei dati di partenza e fattibilità della proposta Decreto Sviluppo: designato dal debitore, requisiti di indipendenza. Potenziato il ruolo preomologa. Attesta che la prosecuzione dell’attività è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori. Sanzioni penali per informazioni false o omissione di informazioni rilevanti nell’attestazione
Concordato liquidatorio
Attestazione su veridicità dei dati di partenza e fattibilità della proposta Decreto Sviluppo: designato dal debitore, requisiti di indipendenza. Potenziato il ruolo preomologa. Sanzioni Sa o penali pe a per pe informazioni false o omissione di informazioni rilevanti nell’attestazione
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La scelta dello strumento di composizione della crisi
Focus: confronto tra gli strumenti
TUTELA DEGLI ATTI ESECUTIVI
PREDEDUZIONE
Piano 67
Accordo 182-bis
Concordato in continuità
Concordato liquidatorio
Protezione da revocatoria ed esenzione da reati di bancarotta degli atti, pagamenti e garanzie
Protezione da revocatoria ed esenzione da reati di bancarotta degli atti, pagamenti e garanzie
Protezione da revocatoria ed esenzione da reati di bancarotta degli atti, pagamenti e garanzie
Protezione da revocatoria ed esenzione da reati di bancarotta degli atti, pagamenti e garanzie
No
Sì
Sì
Sì
Finanziamenti bancari, finanziamenti soci (80%) e compensi dell’esperto (se disposto dal tribunale)
Finanziamenti bancari, finanziamenti soci (80%) e compensi dell’esperto (se disposto dal tribunale)
Finanziamenti bancari, finanziamenti soci (80%) e compensi dell’esperto (se disposto dal tribunale)
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La scelta dello strumento di composizione della crisi
Focus: confronto tra gli strumenti Piano 67
Accordo 182-bis Sì
No
BENEFICI FISCALI
Decreto Sviluppo: sopravvenienze attive non tassabili per riduzione del debito se il piano e pubblicato nel Registro delle Imprese
Ritenuta deducibilità delle perdite su crediti Decreto Sviluppo: deducibilità delle perdite su crediti; sopravvenienze attive non tassabili per riduzione del debito
Concordato in continuità
Concordato liquidatorio
Sì
Sì
Deducibilità delle perdite su crediti e sopravvenienze attive non tassabili per riduzione del debito
Deducibilità delle perdite su crediti e no sopravvenienze attive non tassabili per riduzione del debito
Nessun effetto di legge
CONTRATTI PENDENTI
Nessun effetto di legge
Nessun effetto di legge
Decreto Sviluppo: possibilità di scioglimento se autorizzato dal tribunale. Non si risolvono (anche se con P.A.) e sono inefficaci i patti contrari
Nessun effetto di legge
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L’intervento dei creditori finanziari nel piano
L’intervento dei creditori finanziari nel piano z
La manovra finanziaria: –
Proroga e/o mantenimento delle linee commerciali: / z z z z
–
Nuova Finanza: z z z z z z
–
durata annuale con rinnovo automatico «subject to covenants e no default»; condizioni economiche da «ristrutturazione»; commissioni; obbligo di utilizzo proporzionale delle linee. tipologia di intervento (es. mutuo ipotecario, mutuo fondiario, linee commerciali tipiche o atipiche); commissioni; scopo della Nuova Finanza; possibili garanzie reali; prededucibilità; priorità contrattuale.
Consolidamento di esposizioni scadute: z z z z z z
riconoscimento del debito ex articolo 1988 c.c..; moratoria iniziale; natura del debito da consolidare e possibilità di farvi maturare interessi; rinuncia agli interessi di mora e/o ad altri oneri e accessori; garanzie per il debito pregresso; priorità contrattuale.
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L’intervento dei creditori finanziari nel piano
L’intervento dei creditori finanziari nel piano z
La manovra finanziaria: –
Moratoria e riscadenziamento del debito a medio termine: z z z z z
–
Gli elementi del Piano che influenzano la manovra finanziaria e la durata del Piano: z z
–
moratoria iniziale; natura del debito da consolidare e possibilità di farvi maturare interessi; rinuncia agli interessi di mora e/o ad altri oneri e accessori; garanzie per il debito pregresso; priorità contrattuale. fabbisogni finanziari dell’impresa; fonti di rimborso del debito (es. dismissione di cespiti, rami d’azienda) e flussi di cassa;
Le «clausole di ristoro» dei creditori finanziari: z z z
incremento dei tassi di interesse correlato ai risultati dell’impresa (c.d. margin ratchet); rimborso anticipato obbligatorio della liquidità in eccesso e/o di proventi straordinari; rimborso anticipato obbligatorio della liquidità in eccesso e/o di proventi straordinari; earn out in caso di cessione dell’impresa a terzi.
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Il piano di risanamento
Focus z z z z
Consolidamento e divieto di anatocismo; Garanzie per debito pregresso e possibili responsabilità per bancarotta Garanzie per debito pregresso e possibili responsabilità per bancarotta preferenziale; Commissioni applicabili e articolo 117‐bis del Testo Unico Bancario; Rimborsi anticipati e par condicio creditorum; possibili presidi: – –
–
calcolo della liquidità in eccesso con mantenimento di un cuscinetto di cassa; conferma da parte di un terzo indipendente della sostenibilità del rimborso anticipato; attestazione integrativa del Piano.
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L’intervento dei creditori finanziari nel piano
L’intervento dei creditori finanziari nel piano z
Interventi dei creditori finanziari con effetti patrimoniali: –
esdebitazione parziale o totale: z z z
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z
accollo del debito da parte dei soci e relativa ridefinizione dei termini e delle condizioni ; conversione del debito in strumenti di equity; cessione del debito ai soci ad un prezzo simbolico con eventuale earn out (componente variabile che si realizza a seguito di un’operazione straordinaria; es. vendita del capitale sociale dell’impresa risanata ovvero di uno specifico asset o business);
stralcio parziale del credito.
Altri interventi di natura patrimoniale da parte dell’impresa o di terzi: – – –
versamento di nuova equity da parte dei soci; apporto di capitali da parte di terzi; cessione di asset non strategici e/o funzionali all’attività (es. cespiti immobiliari, partecipazioni); t i i i)
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Il piano di risanamento
Focus: la conversione del debito z
La normativa Banca d’Italia in tema di assunzione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo V, Capitolo 4, Sezione IV): – – – –
– –
–
tipologia di partecipazioni (azioni, strumenti finanziari partecipativi); difficoltà dell’impresa di natura finanziaria e non di mercato; crisi temporanea e reversibile; redazione di un piano di risanamento finalizzato a conseguire l’equilibrio economico e finanziario (di norma entro 5 anni); individuazione della banca capofila e relativi compiti; approvazione dell’organo con funzione di gestione delle banche interessate (e della relativa capogruppo), che deve valutare tra l’altro la convenienza economica dell’operazione anche in raffronto a scenari alternativi di recupero; computo nei limiti di vigilanza;
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Il piano di risanamento
Focus: vantaggi fiscali z
Deducibilità delle «perdite su crediti»: –
–
–
z
sono deducibili le perdite su crediti derivanti da una procedura concorsuale quale il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria e il concordato preventivo; il Decreto Sviluppo estende tale previsione alle perdite su crediti conseguenti ad un Accordo 182‐bis omologato; resta esclusa, invece, la possibilità di dedurre le perdite sui crediti conseguenti all’adesione ad un piano attestato ex articolo 67, comma 3, lettera d), L.Fall..
Sopravvenienze attive: –
–
non si considera sopravvenienza attiva la riduzione dei debiti d’impresa conseguente a un concordato preventivo o a un concordato fallimentare; il Decreto Sviluppo amplia l’ambito di applicazione di tale previsione (articolo 88 del il Decreto Sviluppo amplia l’ambito di applicazione di tale previsione (articolo 88 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917) includendo anche gli Accordi 182‐bis omologati e i piani attestati ex articolo 67, comma 3, lettera d), L.Fall., pubblicati nel Registro delle Imprese;
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Strumenti di coordinamento, controllo e monitoraggio
Strumenti di coordinamento, controllo e monitoraggio z
Le previsioni di «coordinamento» tra i creditori finanziari: – – – –
z
assunzione delle decisioni e l’esercizio dei diritti; l’Agente; la distribuzione dei pagamenti (c.d. waterfall); il cross‐default.
Governance dell’impresa: – – –
nomina di uno o più amministratori indipendenti; cambio del management; inserimento di un «ristrutturatore» professionale inserimento di un «ristrutturatore» professionale.
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Strumenti di coordinamento, controllo e monitoraggio
Strumenti di coordinamento, controllo e monitoraggio z
Obblighi dell’impresa: –
– –
obblighi informativi periodici (es. bilanci revisionati, situazioni economiche e patrimoniali ( infrannuali, relazioni sui principali elementi di criticità del piano, utilizzo delle linee di credito e insoluti, liquidità in eccesso); obblighi di informativa tempestiva su eventi di rilievo (es. contenzioso, azioni esecutive o cautelari) limiti all’attività: z z z z z z z
divieto di assumere nuovo indebitamento finanziario; divieto di costituire garanzie; divieto di compiere acquisizioni e/o investimenti; divieto di dismettere asset; di i divieto di distribuire dividendi; di di ib i di id di divieto di operazioni straordinarie; strutturazione dei divieti sulla base delle previsioni del piano.
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Strumenti di coordinamento, controllo e monitoraggio
Strumenti di coordinamento, controllo e monitoraggio z
Covenants Finanziari: – – –
z
applicazione di un margine di tolleranza (c.d. headroom) decrescente nel tempo rispetto ai ( ) dati di piano; analisi di sensitività sulla «tenuta» del piano; monitoraggio periodico e possibilità di cura (rinvio).
Covenants Industriali: – –
monitoraggio periodico dei principali indicatori (es. fatturato, crediti, scaduto fornitori); analisi di sensitività sulla «tenuta» del piano.
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Strumenti di coordinamento, controllo e monitoraggio
Strumenti di coordinamento, controllo e monitoraggio z
Monitoraggio esterno: – –
z
la figura del «controller»; il ruolo dell’Agente professionale e dell’Agente‐Banca.
Meccanismi correttivi: – – – –
impegni dei soci a patrimonializzare l’impresa; conferimento di mandati a vendere asset aziendali; conferimento di mandati per la ricerca di nuovi soci che apportino capitali; rinuncia «ora per allora» dei creditori finanziari ad una porzione del debito;
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L’insuccesso del piano
L’insuccesso del piano z
Conseguenze giuridiche in caso di mancato rispetto del piano: – – –
z
sorte degli atti esecutivi già compiuti; à protezione degli atti esecutivi ancora da compiere; intensità della protezione nei diversi strumenti di composizione della crisi d’impresa.
Le azioni dei creditori finanziari: –
–
– – –
modalità di assunzione delle decisioni in caso di inadempimento dell’impresa e/o di eventi risolutivi; la concessione di una moratoria in pendenza di piano al fine di consentire all’impresa e ai suoi consulenti di studiare e proporre eventuali meccanismi correttivi; la sospensione e/o il mantenimento delle linee di credito commerciali; l’erogazione di ulteriori utilizzi della Nuova Finanza; comunicazioni formali tra i creditori finanziari e l’impresa.
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L’insuccesso del piano
L’insuccesso del piano z
La successione dei piani nel tempo: – –
z
interventi correttivi del piano esistente ovvero nuovo piano; successione di piani e successione di strumenti di composizione della crisi d’impresa.
Presidi a tutela dei creditori finanziari in caso di modifica o sostituzione del piano: – – – –
l’Independent Business Review (IBR); la scelta dell’esperto attestatore; la scelta di assoggettare il piano al controllo – o a un controllo più intenso – del giudice; il coinvolgimento di altri creditori.
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Il piano di risanamento
Focus z z z
Revocabilità degli atti esecutivi di un piano «andato male»; Revocabilità e rischi di responsabilità penale in relazione agli atti Revocabilità e rischi di responsabilità penale in relazione agli atti esecutivi da compiere dopo la scoperta dell’insuccesso del piano; La moratoria e il mantenimento delle linee di credito in pendenza di un piano non più realizzabile: – –
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Ampiezza del sindacato del giudice: – –
z
rischi di concessione abusiva del credito ovvero di interruzione abusiva del credito; possibili responsabilità penali per concorso in bancarotta semplice per aggravamento dello stato di dissesto; in caso di fallimento dell’impresa; nell’ipotesi di successione di strumenti di composizione della crisi d’impresa.
L’autonomia del giudizio e la diligenza professionale richiesta ai creditori finanziari nelle valutazioni sull’impresa, sul piano e sulle relative cause si insuccesso.
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Ristrutturazione del debito Avv. Maura Magioncalda 7 luglio 2012
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