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CONVEGNO “ERGONOMIA nel lavoro che cambia” 22 maggio 2009 INAIL ROMA CENTRO Piazza Cinque Giornate 3
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“Rischio rumore e vibrazioni” Mario Mattia E-mail:
[email protected] 335/6253030
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Suono RUMORE
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Richiami delle nuove norme Ambiente di lavoro: In data 30 aprile 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108),
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Richiami delle nuove norme sostitutivo e abrogativo del D.Lgs. 626 e di molti altri decreti: DPR 547/55 - DPR 164/56 - DPR 303/56 D.lgs. 277/91 - D.lgs. 626/94 (D.lgs. n. 25/02 - D.lgs. 187/05 - D.lgs. 195/06) - D.lgs. 493/94 - D.lgs. 494/94 E' il cosiddetto "TESTO UNICO" in materia di sicurezza sul lavoro
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Richiami delle nuove norme Il D.Lgs. 81/2008 in vigore: dal 15 maggio 2008 per gli aspetti generali (15 giorni dopo la pubblicazione) dal 29 luglio 2008 per varie disposizioni tra cui l'obbligo di effettuazione della valutazione dei rischi e di redazione del nuovo documento, comprese le relative disposizioni sanzionatorie, (novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale) dal 26 aprile 2010 per altre disposizioni (capo V del titolo VIII) in altre date per ulteriori disposizioni. Ma il D.Lgs. 30 dicembre 2008 n. 207 all’art. 32 posticipa al 16 maggio 2009 l’entrata in vigore di varie disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 - Vedi: www.euroacustici.org/proroga_81-08.pdf Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti al D.Lgs. 81/08 © G. Mario Mattia
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Richiami delle nuove norme Ambiente di lavoro: •
Il D.Lgs. 81/2008 … – –
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Titolo VIII: Agenti fisici, Capo II: PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO (da art. 187 a art 198) Capo III: PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI (da art. 199 a art 205)
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Linee guida ISPESL INAIL © G. Mario Mattia
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Il D.Lgs. 81/08
Il D.Lgs. 81 richiede che nell’ambito del processo di valutazione dei rischi vi sia anche l’obiettivo del miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro.
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Il D.Lgs 81/08 prevede di - effettuare (se > 15 dipendenti) una riunione annuale (DDL, MC, RSPP, RLS). Tra gli argomenti obbligatori: V.R. e D.V.R., D.P.I, Informazione e Formazione. Il MC informa sugli esiti della Sorv. Sanit. - informare, formare e addestrare i lavoratori, dandone prova © G. Mario Mattia
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Il D.Lgs 81/08 - valutare i rischi e di documentare ciò (D.V.R.) (rinnovo della V.R. rumore ogni 4 anni se non vi sono variazioni)
- nominare Responsabile e Addetti al S.P.P. “formati” specificatamente (nell’ambito di tale servizio va fatta la V.R. rumore) - designare un Medico competente, per attuare la sorveglianza sanitaria [obbligatoria nel caso di esposizione a rumore LEX,8H > 85 dB(A) o ppeak >137 dB(C ), o su richiesta del lavoratore, purché confermato dal MC nel caso in cui rumore LEX,8H > 80 dB(A) o ppeak >135 dB(C )]
- fornire i d.p.i. sulla base della V.R.
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Danni uditivi sono potenzialmente provocati da: • Prolungata esposizione a suoni o rumori di alto livello [> 80 dB(A)] o con elevato valore di picco [> 135 dB(C)] Ma anche da • Malattie dell’apparato uditivo (otiti, barotraumi, malattia di Meniere, otosclerosi,…) © G. Mario Mattia • Infezioni virali e batteriche (influenza
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Il D.Lgs 81/08 definisce • Ppeak = pressione acustica di picco il valore max della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C” • LEX,8H = livello di esposizione giornaliera al rumore, espresso in dB(A), in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa di 8 ore, come definito dalla norma ISO 1999: 1990 punto 3.6, incluso il rumore impulsivo. © G. Mario Mattia
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Il D.Lgs 81/08 definisce • LEX,w = livello di esposizione settimanale al rumore, espresso in dB(A), dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di 5 giornate lavorative, come definito dalla norma ISO 1999:1990 punto 3.2 nota 2 (da considerare se varia di giorno in giorno il livello di esposizione al rumore) © G. Mario Mattia
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RUMORE: limiti Valori limite di esposizione LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa corrisponde a 140 dB(C) Valori superiori di azione LEX = 85 dB(A) e ppeak =140 Pa corrisponde a 137 dB(C) Valori inferiori di azione LEX = 80 dB(A) e ppeak =112 Pa corrisponde a 135 dB(C) Da notare che il valore del LEx è quello giornaliero (LEX,8H) o quello settimanale (LEX,W)
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Cosa deve fare il DDL ? (Datore di lavoro) Valutare il rumore durante il lavoro considerando in particolare: - Il livello, il tipo e la durata (compreso il rumore impulsivo) - I valori limite di esposizione e di azione - Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore (es. gestanti, minori, ecc.) - Gli effetti indiretti sulla salute e sicurezza derivanti tra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni - Gli effetti indiretti sulla salute e sicurezza risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento e altri suoni che vanno osservati per ridurre il rischio di infortuni - Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori di attrezzature di lavoro © G. Mario Mattia
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Cosa deve fare il DDL ? (Datore di lavoro) Valutare il rumore durante il lavoro considerando in particolare: -
L’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore
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Il prolungamento del periodo di esposizione a rumore oltre l’orario di lavoro in locali di cui è responsabile Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e quelle reperibili nella letteratura scientifica La disponibilità di d.p.i. dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione
-
VANNO SEMPRE FATTE LE MISURE ?
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VANNO SEMPRE FATTE LE MISURE ? Se vi è fondato sospetto che a seguito della valutazione di cui sopra i livelli inferiori di azione LEX> 80 dB(A) e ppeak>135 dB(C) siano superati allora il DATORE DI LAVORO misura il rumore e riporta i risultati nel documento di valutazione dei rischi.
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Agenti fisici Come per tutti i rischi da esposizione ad agenti fisici la V. d. R. è programmata ed effettuata almeno ogni 4 anni, o al verificarsi di cambiamenti rilevanti o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo richiedano. La valutazione è effettuata da PERSONALE ADEGUATAMENTE QUALIFICATO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE in possesso di specifiche conoscenze in materia (art. 181 D.Lgs 81/2008) © G. Mario Mattia
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PERSONALE ADEGUATAMENTE QUALIFICATO ? • Per “personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia” si intende
un operatore con appropriato curriculum professionale che abbia sostenuto un corso di qualificazione specialistica conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento. © G. Mario Mattia
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Ergonomia In caso di esposizione maggiore del livello inferiore di azione 80 dB(A) LEx o 135 dB(C) di picco occorre in ogni caso l’individuazione delle misure tecniche ed organizzative per ridurre il rumore. © G. Mario Mattia
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Dispositivi di protezione individuale dell’udito DPI Se sono superati i valori inferiori di azione [80 dB(A) – 135 dB(C)]: - mette a disposizione dei lavoratori i d.p.i. otoprotettori Se sono eguagliati o superati i valori superiori di azione [85 dB(A) – 137 dB(C)] - ESIGE siano usati dai lavoratori i d.p.i. otoprotettori Li sceglie consultando preventivamente il R.L.S. e tenendo conto del RSPP e del MC. Ne verifica l’efficacia in funzione della valutazione di esposizione a rumore Ai soli fini della valutazione dell’esposizione, tiene conto dell’attenuazione prodotta dall’otoprotettore, per la verifica del rispetto del limite di esposizione (con otoprotettore indossato). © G. Mario Mattia
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DPI • Alle disposizioni di legge si affiancano le seguenti norme tecniche europee: • la EN 458/95 che stabilisce le linee guida per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione dei protettori auricolari, e si colloca nell’ambito della Direttiva 89/656/CEE sui “requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di dispositivi di protezione individuale sul luogo di lavoro”; © G. Mario Mattia
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Dispositivi di protezione individuale dell’udito
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Riferimenti tecnici Norma UNI 9432 - 2008: “Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro”
• Linee guida ISPESL INAIL – www.euroacustici.org/DLgs_812008_TitoloVIII_ISPESL.pdf
• INAIL: EsplorareTU.pdf • www.euroacustici.org/Allegato_Specializzazioni.pdf
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Sanzioni per mancata applicazione • Art. 190 - Valutazione del rischio – Datore di Lavoro: arresto 4-8 mesi. 4000-12000 €
• Art. 192 - Misure di prevenzione e protezione – Dat. Lavoro e dirigente: arresto 4-8 mesi. 2000-4000 €
• Art. 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali – Dat. Lavoro e dirigente: arresto 4-8 mesi. 2000-4000 € © G. Mario Mattia
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Sanzioni per mancata applicazione • Art. 195 - Informazione e formazione dei lavoratori – Dat. Lavoro e dirigente: arresto 4-8 mesi. 2000-4000 €
• Art. 185 - Sorveglianza sanitaria – Dat. Lavoro e dirigente: arresto 4-8 mesi. 2000-4000 € – Medico competente: arresto fino a 3 mesi. 1000-4000 €
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Vibrazioni D.Lgs. 81/08
• Capo III: – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI (da art. 199 a art 205) – (deriva dalla Direttiva 2002/44/CE del 25 giugno 2002) vedi: www.euroacustici.org/D_2002_44_CE_vibrazioni.pdf – Non considera il più alto dei valori della dose di vibrazioni (VDV) (Norma ISO 2631-1 del 1997).
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• In Italia le patologie collegate alla esposizione a vibrazioni hanno rappresentato nel decennio 1989-1999 la QUINTA causa di malattia professionale indennizzata dall’INAIL • La tendenza è in rapida crescita!
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D.Lgs 81/2008 – Capo III - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a Vibrazioni Art. 200 Definizioni 1. Ai fini del presente Capo, si intende per: a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; © G. Mario Mattia
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D.Lgs 81/2008 - Vibrazioni Art. 200 Definizioni b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide; c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore; d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore. © G. Mario Mattia
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Articolo 201 Valori limite di esposizione e valori d’azione 1. Per le vibrazioni trasmesse al sistema manobraccio (HAV): a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi (?) è pari a 20 m/s2; b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s2. © G. Mario Mattia
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Articolo 201 Valori limite di esposizione e valori d’azione 2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WB): a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi (?) è pari a 1,5 m/s2; b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2. 3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente. © G. Mario Mattia
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D.Lgs 81/2008 - Vibrazioni • La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) [m/s2], calcolato sulla base della radice quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001. • L'espressione matematica per il calcolo di A(8) è di seguito riportata: © G. Mario Mattia
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Te 8
D.Lgs 81/2008 - Vibrazioni • A(8) = A(w)sum (Te/8)1/2 in m/s2 dove • Te : durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore) • A(w)sum = (a2wx + a2wy + a2wz )1/2 • awx ; awy ; awz : valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y, z (ISO 5349-1: 2001) © G. Mario Mattia
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Te 8
D.Lgs 81/2008 - Vibrazioni • Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti nell’arco della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione: • A(8) = [∑iNA(8)2i ]1/2 in m/s2 dove A(8)i : A(8) parziale dell’operazione i-esima A(8)i = A(w)sum i (Tei/8)1/2 in m/s2 A(w)sum i : A(w)sum dell’operazione i-esima Tei : tempo di esposizione relativo alla operazione i-esima (ore) © G. Mario Mattia
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Art. 202 - Valutazione dei rischi 1. Nell'ambito di quanto previsto dall’art. 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
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Art. 202 - Valutazione dei rischi 2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento. © G. Mario Mattia
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Art. 202 - Valutazione dei rischi 3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'ALLEGATO XXXV, parte A. 4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'ALLEGATO XXXV, parte B. © G. Mario Mattia
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Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti; b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201; c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature; © G. Mario Mattia
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Ai fini della valutazione, il datore di lavoro tiene conto e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro; f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche; g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile; h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide; i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica. © G. Mario Mattia
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Valutazione e MISURAZIONE • Quando si fanno le misurazioni? • Appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni? • Banche dati dell'ISPESL o delle regioni? • Condizioni di lavoro specifiche? • Informazioni fornite dal costruttore delle attrezzature? Vedi: www.ispesl.it/vibrationDatabase/lineeguida.asp © G. Mario Mattia
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Ambiente ergonomico • Il Datore di Lavoro ha anche l’obiettivo
del miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro: • Ergonomia del lavoro e dell’ambiente • “salute”: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità © G. Mario Mattia
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Ambienti di lavoro ? • L’ambiente di lavoro non è solo caratterizzato da livelli di rumore o di vibrazioni superiori al limite inferiore dei valori d’azione • Non è solo la fabbrica o l’ufficio: • È anche il lavoro domestico che coinvolge milioni di “autonomi”, colf e casalinghe nel cosiddetto ambiente di vita. • Convegno Nazionale, ERGONOMIA APPLICATA: SANITÀ E SERVIZI vedi: – “Il rumore negli ambienti di lavoro non industriali”
www.euroacustici.org/Relazione_Mattia_30_11_2007.pdf © G. Mario Mattia
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L’acustica architettonica: • L’acustica architettonica o l’acustica degli ambienti confinati sta’ riprendendo grande sviluppo in relazione alle bonifiche ambientali del rumore. • In Italia abbiamo norme che impongono valori minimi di isolamento acustico fra le pareti di un edificio o di un’aula, come limiti di rumore per calpestio: tali norme sono state spesso disattese. • Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici: vedi:
www.euroacustici.org/dpcm5_12_97_edifici.pdf
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Spazi residenziali Ergonomia acustica • Un ambiente ergonomico deve poter assorbire rapidamente l’energia sonora per avere una buona intelligibilità (Tempo di riverberazione T60) e diffondere uniformemente le onde acustiche per una buona qualità musicale. • I suoni provenienti dall’esterno, da ambienti limitrofi e da impianti tecnologici devono essere opportunamente attenuati per non superrare i limiti di legge e della normale tollerabilità (Fonoisolamento). © G. Mario Mattia
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La tutela della salute Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Costituzione Italiana, Art. 32: 1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 2. omissis © G. Mario Mattia
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L’ambiente • Ogni essere vivente interagisce sempre con l’ambiente • Tale interazione ci permette di percepire l’ambiente stesso e di reagire con esso • Ciascuno ha un suo spazio vitale e psichico • Qualunque interazione con questo spazio può provocare una reazione di allarme o di paura • Continue stimolazioni di allarme provocano “stress” © G. Mario Mattia
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Inquinamento ? • Macroscopica e permanente alterazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dell’ambiente naturale. • Rumore e vibrazioni: Qualunque segnale che non contiene informazione utile per il ricevente – Provoca disturbo e fastidio – Ad alti livelli provoca ipoacusia e disturbi o danni da esposizione a vibrazioni – Interagisce con la qualità della vita – Assenza di “ergonomia” ambientale – Provoca “STRESS” correlato al lavoro, all’ambiente ed allo stile di vita.
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Inquinamento acustico • Fonti di rumore • Fonti di disturbo • Fonte di informazione, percezione e comunicazione.
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Rumore: EFFETTI DEL SUONO SULL'UOMO
SUONO e VIBRAZIONI
UDITIVI
EXTRA UDITIVI
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Aspetti giuridici • • • •
Diritto amministrativo (pubblico) Diritto privato (codice civile e c. penale) Indirizzi giurisprudenziali Necessità di una norma integrativa al diritto privato ? • Tutela dell’interesse pubblico, del lavoro e della produzione • Tutela della salute e dell’interesse privato • Proposte in elaborazione ? © G. Mario Mattia
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Disturbo ? Fastidio ? Per cercare di capire come un’informazione (un segnale percepito) possa generare disturbo è necessario premettere che: • La percezione avviene nei meccanismi cerebrali e viene influenzata dalle memorie e dalla cultura dell’uomo • Una percezione negativa è causa di stress e di interferenza con la qualità della vita
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La rete neuronale: vie acustiche, dalla coclea alla corteccia
• Orecchio: coclea • Nervo acustico VIII (cavo elettrico) • Rete neuronale: (Network) Elaborazione, memorie, emozioni • Percezione corticale © G. Mario Mattia
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Rumore • Come ben noto, l’inquinamento acustico è un problema socio-sanitario di importanza mondiale che riguarda tutti gli esseri viventi, ma difficile è la promulgazione e l’applicazione di norme a tutela della salute, delle attività umane ed il rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo per una migliore qualità della vita. © G. Mario Mattia
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Legge • Con l’emanazione della legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447/1995 e dei decreti applicativi ad essa collegati, il legislatore ha cercato di disciplinare qualità e quantità delle immissioni sonore fissando regole precise, con competenze e valori limite di accettabilità per la Pubblica Amministrazione a fini autorizzativi (licenza, nulla osta, …). Vedi: www.euroacustici.org/Legge_447_95.pdf © G. Mario Mattia
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Codice civile, Art. 844 Immissioni: 1. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la “normale tollerabilità”, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. 2. omissis © G. Mario Mattia
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Codice Penale, Art. 659 – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone: • Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, “disturba le occupazioni o il riposo delle persone”, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila. • … omissis. © G. Mario Mattia
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Accettabilità Le vigenti norme “amministrative” stabiliscono limiti e criteri di misura in riferimento all’accettabilità dell’inquinamento acustico ai fini di una “gestione del territorio” bilanciata fra interesse pubblico (infrastrutture, attività produttive e commerciali) ed interesse privato. © G. Mario Mattia
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Contrasto applicativo delle norme Molto spesso troviamo una situazione “accettabile” secondo il diritto amministrativo utilizzato dalla Pubblica Amministrazione e quindi considerata non inquinante (criterio più permissivo), che può essere invece “non tollerabile” per l’individuo e quindi disturbante, tale da costituire fonte di pregiudizio per una buona o normale qualità della vita. © G. Mario Mattia
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Tollerabilità Criterio comparativo (Codice civile): • Immissione di rumore con incremento massimo di 3 dB dal rumore di fondo (minimo statistico LAF95% misurato in “fast” sia nei valori globali (dBA) che nelle componenti tonali)
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Accettabilità • Limiti di livello di pressione sonora assoluti a seconda delle classi acustiche di zona e differenziali fra il livello equivalente “ambientale” ed il livello equivalente “residuo” immesso nella proprietà limitrofa inquinata. (criterio differenziale amministrativo). • Legge quadro 447/95. vedi anche:
www.bruel-ac.com/legge/dpcm14_11_97.htm © G. Mario Mattia
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Contrasto applicativo delle norme • La normativa sull’inquinamento acustico, (D.P.C.M. 1 marzo 1991 e LEGGE QUADRO del 26 ottobre 1995, n. 447) persegue finalità d’interesse pubblico mirando ad assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete, con fissazione di livelli di Accettabilità. • La norma contenuta nell’art. 844 c.c. attiene alla tutela della salute e della proprietà privata immobiliare dalle immissioni. (Tollerabilità). © G. Mario Mattia
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Novità giuridica • Decreto-legge 30 dicembre 2008 , n. 208, (Gazzetta ufficiale 31 dicembre 2008 n. 304)
• “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente” Rumore, inquinamento acustico, ???
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Legge 27 febbraio 2009, n. 13 • “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”.
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Legge 27 febbraio 2009, n. 13 • Art. 6. Rifiuti ammessi in discarica – All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Che rapporto ha con le immissioni acustiche? • Art. 6-bis Disposizioni in materia di acqua potabile (omissis)
• Art. 6-ter - Normale tollerabilità delle immissioni acustiche Nasce l’inserimento dai rifiuti in discarica al rumore! © G. Mario Mattia 68
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Art. 6-ter - Normale tollerabilità delle immissioni acustiche 1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso. • Art. 6-quater - Rifiuti contenenti idrocarburi (omissis) © G. Mario Mattia
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Modifica del Codice Civile!!! • Si tratta di una importante modifica dell’art. 844 del c.c. • Già proposta in Parlamento il 28 giugno 2005, CAMERA DEI DEPUTATI N. 5951: • “Modifica all’articolo 844 del codice civile in materia di inquinamento acustico” • E RIGETTATA dalla Commissione Grazia e Giustizia Vedi: www.euroacustici.org/Proposta_di_Legge_x_modificare_art._844_cc.pdf
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Modifica dell’art. 844 del c.c. La proposta in titolo tende a specificare che devono ritenersi di normale tollerabilità i rumori rientranti nei limiti indicati nell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, emanato in attuazione della legge n. 447 del 1995, che è la legge-quadro sull'inquinamento acustico; Vedi: www.bruel-ac.com/legge/dpcm14_11_97.htm © G. Mario Mattia
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Modifica dell’art. 844 del c.c. cioè che debba ritenersi trascurabile il rumore inferiore a 50 dB(A) di giorno e a 40 dB(A) di notte misurato a finestre aperte; nonché il rumore ambientale inferiore a 35 dB(A) di giorno e 25 dB(A) di notte misurato a finestre chiuse.
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Modifica dell’art. 844 del c.c. • In particolare la proposta di legge del 2005 era stata rigettata perché mirava a definire in modo più preciso i poteri dell'autorità giudiziaria disciplinati dall'articolo in questione attraverso un rinvio a una disposizione normativa, che prevede limiti quantitativi ben precisi al fine di classificare un rumore come trascurabile o meno.
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Modifica dell’art. 844 del c.c. • In pratica, oggi, con la legge n. 13 del 27/02/2009, se il livello di rumore di fondo (o residuo?) è inferiore ai limiti previsti dal DPCM del 14 novembre 1997, il rumore viene ritenuto, per legge, trascurabile e quindi non superiore alla normale tollerabilità! © G. Mario Mattia
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Legge 27 febbraio 2009, n. 13 • Con le modifiche apportate al decreto e l’inserimento dell’art. 6-ter - Normale tollerabilità delle immissioni acustiche • Modifica l’art. 844 del c.c. (già rigettata nel 2005). • La Tollerabilità si trasforma in Accettabilità! Quando chi inquina è un soggetto che rientra nelle norme amministrative (legge 447/95). © G. Mario Mattia
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La tutela della salute Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Costituzione Italiana, Art. 32: 1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 2. omissis © G. Mario Mattia
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Contrasti di interessi • Le norme amministrative interessano il settore PRODUTTIVO: lavoro, industria, artigianato, … • Le norme civilistiche interessano principalmente il settore privatistico, la tutela della proprietà e della salute, … © G. Mario Mattia
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Ergonomia dell’ambiente • L’ambiente di lavoro non ergonomico porta alla sottovalutazione della tutela della salute a vantaggio della produttività e del capitale investito. • L’ interazione uomo – ambiente, se non adeguatamente gestita, porta a disturbi e malattie. • Tale interazione è basata su meccanismi NEUROSENSORIALI complessi e poco conosciuti con esaltazione delle condizioni di STRESS. © G. Mario Mattia
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Neuroscienze delle percezioni: I sensi • Tutti gli organi di senso, la vista, l’udito, l’equilibrio, il tatto, il gusto, la sensibilità vibratoria, motoria, termica, ecc., trasmettono le loro informazioni a mezzo del sistema nervoso (come cavi elettrici) che, entrando nel cervello e nella rete neuronale (network), passano attraverso varie “stazioni o nodi” di elaborazione. • Tali impulsi elettrochimici transitano nel sistema limbico prima di giungere alle zone corticali del cervello od ai sistemi fisiologici di destinazione finale. © G. Mario Mattia
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Filtro delle informazioni • Al cervello giungono continuamente miliardi di informazioni sull’ambiente esterno ed interno (immagini elettromagnetiche complesse)
• Questa valanga di dati viene elaborata, memorizzata e selezionata attraverso un indispensabile processo di filtraggio (memorie ed area limbica) e confronto delle immagini (p. es.: sonore, visive, emotive, ecc.) prima di essere percepita a livello corticale con effetti semantici ed emotivi • Il processo è fondamentale per la sopravvivenza e la difesa dai pericoli: reazione di allarme © G. Mario Mattia
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Il filtro emotivo • Nella zona limbica avviene un processo essenziale per la qualità della vita: • le informazioni vengono confrontate con un archivio memorizzato (suoni, immagini, sensazioni, ecc.) e, in base a questa funzione cibernetica di selezione, vengono inviate o meno alle zone corticali di analisi finale, interpretazione e percezione. © G. Mario Mattia
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Il centro di controllo: memorie, emozioni, ritmo, stress, …
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Stress • I suoni, anche bassi, che interferiscono con l’attività dell’uomo e con la comunicazione verbale possono provocare distonie neurovegetative, stress ed
aggravare comunque disfunzioni fisiologiche già presenti in forma latente od evidente
• Le interferenze con il riposo portano a gravi conseguenze: © G. Mario Mattia
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Effetti sul sonno • Durante le fasi del sonno l’apparato uditivo è sempre attivo (sopravvivenza, difesa) • I suoni percepiti vengono: 1 Confrontati ai suoni archiviati nella “banca dati”: caratteristiche fisiche, ritmo, ecc. 2 Analizzati nel tempo: > di 20 dB di variazione in < di 1 s = reazione automatica di difesa
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I principali effetti negativi • Interferenza con le fasi del sonno: in particolare con la fase REM (sonno desincronizzato) e quindi • Effetti fisiologici complessi:
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Interazioni con • • • • • • •
SISTEMA ENDOCRINO SISTEMA NERVOSO CENTRALE PSICHE E COMPORTAMENTO APPARATO CARDIOVASCOLARE APPARATO GASTROINTESTINALE APPARATO RESPIRATORIO ...
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Effetti patologici dello STRESS
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Lo stress è pericoloso? • Lo stress ha un effetto sempre potenzialmente patogeno qualora le condizioni di causa siano intensive, croniche e/o si ripetano con una certa frequenza. • Fra gli esiti più comuni figurano un'ampia varietà di patologie fisiche, comportamentali e mentali. © G. Mario Mattia
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Stress • La maggior parte delle persone quando è sottoposta ai fattori stressanti avverte reazioni emotive di ansia, depressione, disagio, inquietudine o fatica. • Con reazioni anche fisiologiche a livello degli organi interni quali aumento della pressione arteriosa, accelerazione del battito cardiaco o tachicardia, irrigidimento muscolare con conseguenti dolori al collo, alla testa e alle spalle, secchezza della gola e della bocca o pirosi dovuta all'eccessiva secrezione di succhi gastrici acidi. © G. Mario Mattia
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Quali sono le manifestazioni dello stress? • Lo stress è un insieme di meccanismi potenzialmente patogeni (cioè in grado di determinare processi morbosi) il cui esito finale può essere la malattia e la morte. • I meccanismi possono essere classificati in varie categorie analizzate separatamente di seguito ma sono generalmente concomitanti e strettamente interconnessi. © G. Mario Mattia
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1. Manifestazioni cognitive • In condizioni di stress, molte persone hanno difficoltà a concentrarsi, a prendere decisioni, a riposarsi, a ricordare e memorizzare, ad apprendere cose nuove, a essere creativi. • Anche in questo caso, superata una certa soglia di esposizione, le suddette reazioni possono dar luogo a uno stato disfunzionale sia direttamente che indirettamente, attraverso una deformata interpretazione cognitiva del contesto lavorativo, di vita e delle proprie reazioni ad essa. © G. Mario Mattia
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2. Manifestazioni comportamentali • L'esposizione a fattori di stress può stimolare comportamenti che mettono a repentaglio la salute ed i rapporti sociali: – Aggressività verso il prossimo e verso se stessi – Azioni violente e criminali inspiegabili – Disperata ricerca di rilassamento: alcune persone ricorrono agli alcolici, cominciano a fumare (oppure fumano di più: fumo da stress) o ricorrono a droghe
• Il medico prescrive terapie psichiatriche e neuro farmacologiche © G. Mario Mattia
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Bioritmi – Omeostasi dinamica I bioritmi sono come dei pacemaker cerebrali con oscillatori endogeni, aree cerebrali preposte alla coordinazione ed al controllo della cadenza ritmica delle funzioni biologiche. La percezione avviene nei meccanismi cerebrali (filtri cibernetici) e viene influenzata dalla memoria e dalla cultura dell’uomo Una percezione negativa è causa di stress e di interferenza con la salute e la qualità della vita © G. Mario Mattia
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Conclusione • Le percezioni sensoriali (anche acustiche) sono immagini “virtuali” dell’ambiente • Tutti gli esseri viventi interagiscono e sono profondamente influenzati dall’ambiente. • I sistemi biologici e le reti subiscono effetti stressanti quando non raggiungono le finalità sperate (auto realizzazione, felicità, benessere, …) © G. Mario Mattia
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• La tutela della salute non si ottiene solo con il rispetto dei limiti di azione stabiliti dalle normative ma anche con la ricerca dell’ergonomia dell’ambiente e della sua interazione con l’uomo. • La salute è un accordo di tutto l’insieme – Platone © G. Mario Mattia
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Lo studio del dr. Mario Mattia
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Associazione EuroAcustici no profit www.euroacustici.org • L'EuroAcustici è una organizzazione a disposizione di tutti i cittadini, aperta ai professionisti (ingegneri, architetti, medici, avvocati, consulenti, ergonomi, ecc.), alle aziende (studi di progettazione e servizi di consulenza, commercio di materiali per la bonifica di rumore e vibrazioni, strumentazione di misura, ecc.), agli studenti ed alle associazioni con interessi o problemi di acustica e di rumore: offriamo uno strumento di comunicazione moderno ed efficace per informare ed illustrare la strada da percorrere per risolvere molte questioni di interesse comune. • Le iscrizioni si effettuano con l'invio dei relativi moduli predisposti nel sito EuroAcustici. © G. Mario Mattia
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© prof. G. Mario Mattia • Nel caso di utilizzo dei contenuti della relazione è fatto obbligo di citare l’autore e l’associazione www.euroacustici.org • Alcuni riferimenti ed immagini sono prese da internet e dalla letteratura a solo scopo informativo e didattico •
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Grazie per l’attenzione Mario Mattia
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