RICERCA SCIENTIFICA
RICERCA SCIENTIFICA ANNO 2007.................................................................................................... 2 Sentenza n. 178 del 07/06/2007 .........................................................................................2 ANNO 2005.....................................................................................................5 Sentenza n. 31 del 26/01/2005 ...........................................................................................5 Sentenza n. 270 del 23/06/2005 ........................................................................................7 Sentenza n. 166 dell’11/06/2004........................................................................................ 9 Sentenza n. 423 del 26/01/2004....................................................................................... 11
RICERCA SCIENTIFICA
ANNO 2007 Sentenza n. 178 del 07/06/2007
Massima della sentenza A proposito del direttore scientifico degli IRCCS, questa Corte, con la citata sentenza n. 270 del 2005, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme statali (art. 42, comma 1, lettere b e p della legge n. 3 del 2003 e artt. 3, comma 4, e 5 del d. lgs. n. 288 del 2003) che attribuiscono il potere di nomina al Ministro della salute, affermando che un simile potere è giustificato dalla necessità che sia garantita una visione unitaria sul piano della ricerca scientifica dell’intera rete degli IRCCS. Nessuna delle menzionate norme statali impone limiti al rinnovo di simili incarichi, onde è pienamente conforme alla disciplina di principio l’art. 3, comma 5, dell’atto di intesa del 1° luglio 2004 che, nel precisare espressamente che l’incarico di direttore scientifico degli IRCCS non trasformati in fondazioni può essere rinnovato, non assoggetta tale facoltà a limitazioni di sorta. L’illegittimità dell’art. 3, comma 6, della legge regionale n. 26 del 2005 è chiara: tale articolo, infatti, introducendo un limite al potere ministeriale di nomina del direttore scientifico contrasta con il principio fondamentale in materia di «ricerca scientifica» dettato dalla disciplina statale e finisce per pregiudicare l’interesse che giustifica l’attribuzione al Ministro della salute del potere in questione.
Scheda descrittiva della sentenza Con sentenza n. 178, depositata il 7 giugno 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato: l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, della legge della Regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26 (Istituzione dell'Istituto oncologico veneto), nella parte in cui esclude che l'incarico di direttore scientifico possa essere rinnovato per più di una volta; estinto, per rinuncia accettata dalla controparte, il giudizio relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge della Regione Veneto n. 26/ 2005, proposte, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio della leale collaborazione istituzionale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 3 e 7, della legge della Regione Veneto n. 26/2005, proposte, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio della leale collaborazione istituzionale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio della leale collaborazione istituzionale di cui agli articoli 117, 118, primo comma, e 120 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7, della legge della Regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26 (Istituzione dell'Istituto oncologico veneto), per contrasto con i principî
RICERCA SCIENTIFICA
fondamentali in materia di ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) non trasformati in fondazioni contenuti nel decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), e nell'atto di intesa adottato il 1° luglio 2004 (recante «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni»). In relazione alle censure concernenti l'art. 3, commi 4 e 5, della legge regionale n. 26 del 2005, la Corte ha preso atto dell'intervenuta rinuncia parziale al ricorso ad opera del ricorrente, alla quale ha fatto seguito la formale accettazione da parte della Regione Veneto, con la conseguente dichiarazione dell'estinzione del giudizio per tale parte. Ne consegue che il thema decidendum risulta così circoscritto alle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto i commi 3, 6 e 7 dello stesso art. 3. L'art. 3, comma 6, della legge regionale n. 26 del 2005 è impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri esclusivamente nella parte in cui dispone che l'incarico di direttore scientifico dell'Istituto oncologico veneto non sia rinnovabile per più di una volta consecutiva. Ad avviso del ricorrente, tale previsione legislativa violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed il principio della leale collaborazione istituzionale, perché contrasterebbe con l'art. 3, comma 5, dell'atto di intesa del 1° luglio 2004, il quale non pone alcuna limitazione alla possibilità di rinnovo del suddetto incarico. La Corte, nel ritenere fondata la questione e nel dichiarare quindi illegittima la disposizione, osserva quanto segue: nessuna norma statale impone limiti al rinnovo di simili incarichi, onde è pienamente conforme alla disciplina di principio l'art. 3, comma 5, dell'atto di intesa del 1° luglio 2004 che, nel precisare espressamente che l'incarico di direttore scientifico degli IRCCS non trasformati in fondazioni può essere rinnovato, non assoggetta tale facoltà a limitazioni di sorta. L’art. 3, comma 6, della legge regionale n. 26/2005 introducendo un limite al potere ministeriale di nomina del direttore scientifico contrasta con il principio fondamentale in materia di «ricerca scientifica» dettato dalla disciplina statale e finisce per pregiudicare l'interesse che giustifica l'attribuzione al Ministro della salute del potere in questione. Né è possibile affermare che la disposizione regionale impugnata sia una norma di dettaglio e come tale rientrante nella competenza regionale. In senso contrario è sufficiente osservare che introdurre limiti alla facoltà di rinnovo significa inevitabilmente incidere direttamente sul pieno esercizio del potere di scelta del direttore scientifico. L'art. 3, comma 3, della legge regionale Veneto n. 26/2005 dispone che i componenti del consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto oncologico veneto sono nominati dal Consiglio regionale e, secondo il ricorrente, questa disposizione violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed il principio della leale collaborazione istituzionale, ponendosi in contrasto con il contenuto dell'atto di intesa del 1° luglio 2004 il quale, all'art. 2, comma 1, prevede che due membri del consiglio debbono essere nominati dal Ministro della salute, due dal Presidente della Regione ed il quinto, con funzioni di presidente, ancora dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione. La Corte, nel ritenere la questione non è fondata, si sofferma sull’analisi delle disposizioni relative alla composizione dell’organo di indirizzo degli IRCCS e conclude osservando che, essendo stato dichiarato illegittimo l'art. 42, comma 1, lettera p), della legge n. 3 del 2003 nella parte relativa alla composizione dell'organo di indirizzo degli istituti in questione
RICERCA SCIENTIFICA
(sentenza n. 270/2005), lo Stato non può invocare l'efficacia vincolante della previsione dell'intesa che di quella norma statale incostituzionale rappresenta la riproduzione1.
Torna indice
L'art. 3, comma 7, della legge regionale n. 26/2005 prevede la nomina, da parte della Giunta regionale, di un commissario straordinario incaricato dell'amministrazione dell'Istituto oncologico veneto sino alla data di insediamento degli organi ordinari di amministrazione. Il ricorrente sostiene che la disposizione contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e con il principio della leale collaborazione istituzionale, perché detta una disciplina diversa da quella contemplata nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 288/2003, ma la Corte ritiene che la questione non sia fondata. L'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 288 del 2003 riguarda, fa notare la Corte, un evento che potrebbe verificarsi nel corso del procedimento di trasformazione in fondazioni degli IRCCS già operanti alla data di entrata in vigore della legge n. 3/2003, vale a dire la mancata adozione, da parte del consiglio d'amministrazione dell'IRCCS oggetto della trasformazione, del nuovo statuto approvato dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione. L'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 288/2003 stabilisce appunto che, in simile casi, il Ministro, ancora una volta d'intesa con il Presidente della Regione interessata, nomina un commissario ad acta che provvede all'adozione dello statuto nei sessanta giorni successivi alla nomina. Si tratta, pertanto, di una disposizione che disciplina una vicenda (trasformazione dell'IRCCS da ente pubblico in fondazione) diversa da quella regolata dalla norma regionale impugnata, la quale, invece, concerne la fase precedente al primo insediamento degli ordinari organi di amministrazione dell'Istituto oncologico veneto che ha natura di ente pubblico e non di fondazione. 1
RICERCA SCIENTIFICA
ANNO 2005 Sentenza n. 31 del 26/01/2005
Massima della sentenza La ricerca scientifica e tecnologica nel nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione è inclusa tra le materie appartenenti alla competenza concorrente. Tuttavia, questa Corte, con sentenza n. 423 del 2004, ha affermato che la ricerca scientifica deve essere considerata non solo una “materia”, ma anche un “valore” costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati.
Scheda descrittiva della sentenza Con sentenza n. 31 del 26 gennaio 2005 la Corte Costituzionale si è pronunciata su alcuni ricorsi della Regione Emilia Romagna aventi ad oggetto numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) e della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), in relazioni alle quali la regione ricorrente ha dedotto la violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione nonché del principio di leale collaborazione. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate ed analizzate nella decisione ad eccezione di una, in relazione alla quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, della l. 289/2002 . La Corte si è pronunciata su alcune questioni che, per ragioni di omogeneità di materia (l'innovazione tecnologica), una volta riuniti i giudizi, hanno potuto essere decise con la medesima sentenza, separandole quindi da altre questioni proposte con i medesimi ricorsi. Sono state dichiarate non fondate le questioni relative alle seguenti disposizioni: - art. 26, commi 1, secondo periodo, della l. 289/2002. Tale articolo prevede l' istituzione di un «Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese», stabilendo che con decreti ministeriali «di natura non regolamentare» siano definite le modalità di funzionamento del Fondo stesso ed individuati «i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate »; - art. 26, comma 2 della l. 289/2002, che attribuisce allo stesso Ministro per l'innovazione e le tecnologie – al fine di razionalizzare la spesa informatica, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche – vari poteri di direttiva, controllo, coordinamento, valutazione, approvazione di piani e progetti. A giudizio della Corte, le funzioni connesse ai processi di informatizzazione della P.A. non sono da ricondursi alla competenza residuale esclusiva regionale in materia di organizzazione amministrativa regionale e degli enti locali, bensì al "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" che, a norma dell'art. 117, 2 comma, lettera r) Cost.costituisce espressione della potestà legislativa esclusiva statale.
RICERCA SCIENTIFICA
- art. 56 della l. n. 289/2002. Questo articolo istituisce un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e dell'innovazione tecnologica, alla ripartizione del quale provvede il Presidente Consiglio dei Ministri con decreto nel quale sono altresì stabiliti procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo delle risorse. Secondo la ricorrente tale disposizione – istituendo un «Fondo settoriale a gestione centrale» e attribuendo con norme di dettaglio «poteri sostanzialmente normativi ed amministrativi al Presidente del Consiglio dei Ministri» – violerebbe gli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, secondo comma, e 119 della Costituzione. La Corte dichiara non fondata la questione rinviando alle motivazioni della sentenza n. 423/2004 (v. scheda n. 5720) la quale ha affermato che la ricerca scientifica deve essere considerata non solo una “materia”, ma anche un “valore” costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati. Sulla base di tale premesse la sentenza citata legittima un intervento statale particolarmente ampio in materia. - art. 27 della l. , comma 8, della l. n. 3/2003. Tale norma prevede l'emanazione a livello governativo di una serie di regolamenti finalizzati a realizzare alcune misure a garanzia dell'innovazione tecnologica (estensione dell'uso della posta elettronica nella P.A., alfabetizzazione informatica dei dipendenti, ecc.). La Corte ritiene che tale disposizione non incida, come sostenuto dalla ricorrente, sulla materia dell'organizzazione interna delle regioni e degli enti locali, in quanto i contenuti della norma stessa vanno riferiti esclusivamente all'amministrazione statale. - La Corte ha invece dichiarato fondata la questione relativa all' art. 26, comma 3 della l. 289/2002, la quale prevede che «nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»Tale disposizione è stata dichiarata illegittima in quanto la previsione del semplice parere della Conferenza unificata non costituisce, nel caso di specie, una misura adeguata a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione. Non è sufficiente, a giudizio della Corte, un semplice parere della Conferenza unificata: solo lo strumento dell'intesa garantisce un più incisivo coinvolgimento delle regioni e degli enti locali. Si segnala un commento alla sentenza, sulla rivista federalismi.it, n. 5/2005, a cura di Valerio Sarcone, intitolato "La Leale collaborazione vale anche per l'e-government? Dalla Consulta un'occasione per trattare dell'innovazione tecnologica nelle amministrazioni (Brevissime considerazioni a margine della sent. Corte Cost., 26 gennaio 2005, n. 31)", consultabile presso il settore Studi e documentazione legislativi.
Torna indice
RICERCA SCIENTIFICA
Sentenza n. 270 del 23/06/2005
Massima della sentenza Occorre altresì sottolineare che, per ciò che riguarda, ad esempio, la ricerca scientifica, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che l’inclusione di tale materia tra quelle appartenenti alla competenza concorrente non esclude che lo Stato conservi una propria competenza «in relazione ad attività di ricerca scientifica strumentale e intimamente connessa a funzioni statali, allo scopo di assicurarne un miglior espletamento» e neppure esclude che lo Stato possa – come nelle altre materie di competenza legislativa regionale – «attribuire con legge funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, e regolarne al tempo stesso l’esercizio», attraverso una disciplina «che sia logicamente pertinente e risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tali fini» (così, da ultimo, la sentenza n. 31 del 2005; si vedano, altresì, le già richiamate sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003). Ciò rende possibile allo Stato, nelle materie di legislazione concorrente, andare al di là di quanto possono disciplinare ordinariamente le leggi cornice, per tutelare al tempo stesso in modo diretto anche “esigenze di carattere unitario” ai sensi dell’art. 118, primo comma, Cost., seppur evidentemente nei limiti e con le necessarie forme collaborative cui fa riferimento la giurisprudenza costituzionale in materia.
Scheda descrittiva della sentenza Alcune norme contenute nel dlgs n. 288/03 e nella legge n. 3/03 sono ingiustificatamente dettagliate e invadono sia l’autonomia statuaria delle Fondazioni scientifiche che la potestà legislativa delle Regioni: così la Corte costituzionale con la sentenza 270/05 (depositata il 7 luglio 2005) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1 comma 2; 3, commi 2 e 3; 4 comma 3; 13 comma 1; 16 commi 1 e 2 del Dlgs 288/03 e, inoltre, dell'articolo 42, comma 1 lettere b) e p) della legge 3/2003. A sollevare la questione sono state le regioni Sicilia, Veneto, Emilia Romagna e Marche nella parte in cui tali disposizioni incidono sulla potestà legislativa degli enti territoriali limitandola. Numerosi e frammentati sono i rilievi di costituzionalità sollevati nei loro ricorsi, ma in particolare, tutte le regioni ritengono che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, il quale ha attribuito alla loro potestà legislativa concorrente sia la "tutela della salute", sia la "ricerca scientifica", l'assetto degli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) dovrebbe considerarsi interamente assorbito nell'ambito della competenza regionale, nel rispetto dei soli principi fondamentali posti dalla legge statale. La Consulta nel dichiarare in parte fondate le questioni in riferimento al Dlgs. 288/03 (articoli 1 comma 2; 3, commi 2 e 3; 4 comma 3; 13 comma 1; 16 commi 1 e 2) sostenuto che alcune disposizioni ivi contenute, relativamente alla composizione e alla designazione dei consigli di amministrazione, dei presidenti e dei collegi sindacali delle Fondazioni sono troppo dettagliate: pertanto non solo invadono l’autonomia statuaria degli stessi istituti ma usurpano anche la potestà legislativa riservata alle Regioni. Al tempo stesso queste disposizioni sono incostituzionali nella parte in cui - come verrà rilevato anche per l alegge n. 3/2003 - pretendono di riservare, mediante obblighi legislativi, alcune designazioni ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengonopiù all'area degli enti statali.
RICERCA SCIENTIFICA
Nel nuovo quadro costituzionale, caratterizzato dall'inserimento nell'ambito della legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Costituzione sia della materia "tutela della salute" sia della materia "ricerca scientifica", non può dubitarsi che di norma tutti gli enti pubblici operanti in queste materie di competenza delle regioni siano oggetto della corrispondente potestà legislativa regionale (la quale ovviamente deve svolgersi nell'ambito dei principi fondamentali determinati dal legislatore statale). Resta quindi escluso che la suddetta normativa possa essere ricondotta al tiolo di legittimazione della potestà legislativa statale costituito dall'art. 117, secondo comma, lettera g) Costituzione.Tale tesi, avvalorata dall'Avvocatura generale dello Stato, ad avviso della Corte, non appare sorretta da argomentazioni condivisibili e non sembra neppure essere stata assunta come criterio di riferimento nè negli articoli 42 e 43 della legge n. 3 del 2003, nè nel decreto legislativo n. 288 del 2003. Inoltre, risultano fondate le censure concernenti l’articolo 42, comma 1, lettere b) e p) della legge 3/2003 nella parte in cui contengono vincoli relativi alla composizione del consiglio di amministrazione delle Fondazioni. Anche in questo caso, l'intervenuta modificazione del Titolo V della Costituzione non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all’area degli enti statali, nè consente di giustificare che il legislatore statale determini quali siano le istituzioni pubbliche che possono designare la maggioranza del consiglio di amministrazione delle fondazioni.
Torna indice
RICERCA SCIENTIFICA
ANNO 2004 Sentenza n. 166 dell’11/06/2004
Massima della sentenza La tesi sostenuta dalla difesa regionale, secondo la quale la disposizione censurata opererebbe nell’ambito di una materia di competenza residuale delle Regioni, quindi di loro esclusiva spettanza, definita come “rapporto tra uomo e specie animali” non può essere condivisa. Oltre ai forti dubbi sulla configurabilità di una simile materia nel sistema di riparto di cui all’art. 117 Cost., nel caso in esame la stessa terminologia utilizzata (“sperimentazione”, “vivisezione a scopo didattico”) rende palese che il legislatore regionale è consapevolmente intervenuto nell’ambito della materia “ricerca scientifica”, seppur finalizzata al settore medico o alla didattica universitaria, e quindi in una materia di legislazione concorrente, nella quale ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. spetta al legislatore nazionale determinare i principi fondamentali. Inoltre, anche nella più recente legislazione in tema di riparto delle funzioni amministrative fra Stato e Regioni (seppur antecedente alla riforma del Titolo V operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001), la “protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali” ineriva alla materia “ricerca scientifica”, secondo quanto si ricava dall’art. 125 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).Da quanto detto emerge che, nell’ambito della materia “ricerca scientifica”, l’esigenza di tener conto sia dello sviluppo della ricerca, che della massima tutela degli animali che possono essere coinvolti nelle sperimentazioni ha originato una serie di norme del d.lgs. n. 116 del 1992, che costituiscono principio fondamentale in quanto esprimono il punto di equilibrio della sperimentazione; da ciò il divieto che possano essere sostanzialmente modificate ad opera dei legislatori regionali, riducendo ulteriormente la relativa libertà della ricerca scientifica o comprimendo l’attuale livello di tutela degli animali sottoponibili a sperimentazione (per considerazioni in parte analoghe, si vedano le sentenze di questa Corte n. 507 del 2003, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002).
Scheda descrittiva della sentenza Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Emilia Romagna 1° Agosto 2002 n. 20 in materia di vivisezione per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione poichè inciderebbe sulle materie della ricerca scientifica e della salute attribuite alla potestà legislativa concorrente delle Regioni. Inoltre, la legge ostacolerebbe l'attività di sperimentazione ammessa nell'ordinamento comunitario, violando il primo comma dell'art. 117 della Costituzione. La tesi sostenuta dalla Regione per cui la disposizione censurata opererebbe nell'ambito di una materia di competenza residuale delle Regioni, definita come rapporto tra uomo e specie animali non è condivisa dalla Corte Costituzionale. Il legislatore regionale è intervenuto nel settore della ricerca scientifica medica e universitaria in cui spetta al legislatore statale stabilire i principi fondamentali.
RICERCA SCIENTIFICA
La legislazione vigente bilancia il doveroso rispetto verso gli animali sottoposti a sperimentazione e l'interesse collettivo alle attività di sperimentazione su di essi che sono ritenute indispensabili sia dall'ordinamento nazionale che da quello comunitario. Nell'ambito della ricerca scientifica, l'esigenza di tener conto dello sviluppo della ricerca e della massima tutela degli animali da sperimentazione ha originato una serie di norme che costituiscono i principi fondamentali in materia di sperimentazione. e che ha fatto sì che la Corte Costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità degli art. 2, 3 e 4 della legge in questione.
Torna indice
RICERCA SCIENTIFICA
Sentenza n. 423 del 26/01/2004
Massima della sentenza La ricerca scientifica deve essere considerata non solo una “materia”, ma anche un “valore” costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati (cfr. sentenze numeri 259 del 2004 e 407 del 2002). Premesso ciò, si deve ritenere, innanzitutto, che un intervento “autonomo” statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 33, sesto comma, Cost.). Detta norma ha, infatti, previsto una “riserva di legge” statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all’attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie (art. 63 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”). Al di fuori di questo ambito lo Stato conserva, inoltre, una propria competenza in relazione ad attività di ricerca scientifica strumentale e intimamente connessa a funzioni statali, allo scopo di assicurarne un migliore espletamento, sia organizzando direttamente le attività di ricerca sia promuovendo studi finalizzati (cfr. sentenza n. 569 del 2000).
Scheda descrittiva della sentenza La sentenza in esame individua i limiti entro cui il legislatore statale può disciplinare le modalità di finanziamento delle funzioni spettanti al sistema delle autonomie locali a seguito della modifica dell’articolo 119 costituzione da parte della l. cost. 3/2001. Occorre premettere che tutti gli atti di impugnazione censurano l’attuale sistema di disciplina e finanziamento della spesa sociale e, in particolare, le modalità di "gestione" delle risorse finanziarie del Fondo nazionale delle politiche sociali, in quanto ritenute lesive dell’autonomia finanziaria delle Regioni. La Corte Costituzionale prima di prendere in esame, nello specifico, le censure sollevate dalle regioni Umbria ed Emilia – Romagna ha ritenuto utile procedere ad una breve disamina delle sue più recenti pronunce in materia di autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali. In particolare la Corte , in più occasioni ha affermato che, sul piano finanziario, in base al nuovo testo dell’articolo 119, le Regioni – come gli enti locali – sono dotate di «autonomia finanziaria di entrata e di spesa» (primo comma) e godono di «risorse autonome» rappresentate da tributi ed entrate propri, nonché dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio (secondo comma). E per i territori con minore capacità fiscale per abitante, la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo «senza vincoli di destinazione» (terzo comma). Nel loro complesso tali risorse devono consentire alle Regioni ed agli altri enti locali «di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (quarto comma). Non di meno, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali, di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona o di provvedere a scopi
RICERCA SCIENTIFICA
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato può destinare «risorse aggiuntive» ed effettuare «interventi speciali» in favore «di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni» (quinto comma). L’attuazione di questo disegno costituzionale richiede, secondo quanto affermato nella sentenza n. 37 del 2004, «come necessaria premessa, l’intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l’insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell’intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali» Tale quadro normativo comporta la necessità di una disciplina transitoria dettata dal legislatore statale nei limiti però di quanto affermato dall’articolo 119 Cost e nel rispetto degli ambiti di autonomia già riconosciuti alle regioni dalla normativa statale. La Corte Costituzionale sulla base dei ragionamenti fin qui esposti stabilisce che “non sono consentiti finanziamenti a destinazione vincolata, in materie e funzioni la cui disciplina spetti alla legge regionale, siano esse rientranti nella competenza esclusiva delle Regioni ovvero in quella concorrente, pur nel rispetto, per quest’ultima, dei principi fondamentali fissati con legge statale (sentenze numeri 16 del 2004 e 370 del 2003)”. Infatti, come precisato con la sentenza n. 16 del 2004, ove non fossero osservati tali limiti e criteri, il ricorso a finanziamenti ad hoc rischierebbe di divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza.
Torna indice