REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA
( deliberato dal Consiglio Comunale il 23 giugno 1954 con atto n.109, approvato dalla G.P.A. in seduta del 09.09.1954 con decisione n.1532 bis; modificato con deliberazione consiliare 20.04.1952, n. 52, approvata dalla G.P.A. in seduta del 02.05.1954, con decisione n. 406 ).
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Il Ministero della Pubblica Istruzione con nota n. 7344 del 18.11.1965, indirizzata alla Soprintendenza bibliografica di Genova, ha comunicato di aver approvato il regolamento.
REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA
Art. 1 La conservazione di tutta la suppellettile libraria e dei mobili esistenti nella Biblioteca civica è affidata al Direttore il quale ne cura l’ osservanza anche da parte del personale dipendente.
Art. 2 Tutti i volumi ed opuscoli che esistono od entrino in biblioteca devono avere impresso un bollo recante l’ indicazione della biblioteca, il numero corrispondente nel registro cronologico d’ ingresso e una segnatura relativa alla collocazione, che sia sempre modificabile in funzione di sempre più idonea sistemazione del materiale librario.
Art. 3 La biblioteca deve disporre di : a) Un registro cronologico di ingresso. b) Un inventario topografico generale. c) Un catalogo alfabetico per autori. d) Un catalogo sistematico per soggetti. A seconda dell’ occorrenza saranno compilati separatamente indici : a) Dei manoscritti. b) Delle edizioni ed opere pregiate. c) Delle incisioni e delle carte geo-topografiche.
Art. 4 Devono essere compilati e tenuti aggiornati anche i seguenti registri: a) Delle opere in collezione, in continuazione, dei periodici, dei giornali. b) Dei doppioni. c) Delle opere mutile. d) Delle opere smarrite. e) Delle opere date a legare. f) Delle opere desiderate. g) Del prestito dei libri.
Art. 5 Periodicamente tutta la suppellettile libraria dovrà essere sottoposta a controllo accurato o spolverata. Ogni volta copia del verbale contenente le conversazioni fatte, firmato dagli esecutori del controllo, deve essere inoltrata alle Autorità dalle quali la Biblioteca dipende.
Art. 6 Tutti i libri in lettura devono essere ricollocati al loro posto entro ogni giornata. Tutti i libri dati in prestito devono essere sostituiti al loro posto da appositi cartellini.
Art. 7 Nella collocazione degli stampati devono essere tenuti fra loro separati : Le opere isolate e complete
Le opere in continuazione Le opere formanti collezione I periodici I giornali Le incisioni e carte geo-topografiche Gli atlanti e affini I manoscritti Le edizioni particolarmente pregiate (dizionari, enciclopedie, indici, opere in parecchi volumi ) Gli opuscoli
Art. 8 Di tutti i periodici posseduti e in corso di pubblicazione devono essere esposti in pubblica visione i rispettivi fascicoli più recenti.
Art. 9 La scelta dei libri o dei periodici da acquistare è fatta dal Direttore d’ intesa con la Commissione Consultiva.
Art. 10 Il Direttore dirige le operazioni tecniche ed i servizi della biblioteca secondo i regolamenti comunali in vigore e le norme previste dalla Legislazione sulle biblioteche italiane, e ne è responsabile. In particolare egli cura personalmente la catalogazione del materiale bibliografico applicando le regole per la compilazione del catalogo alfabetico emanato con D.M. 11/06/1921.
Art. 11 Il direttore presenta ogni anno alle Autorità dalla quali dipende, una relazione, anche statistica, sul modo di utilizzazione da parte del pubblico della biblioteca nell’ anno trascorso, sui lavori di ordinamento effettuati, sull’ incremento del patrimonio bibliografico, e fa proposte atte ad aumentare l’ efficienza.
Art. 12 La biblioteca è aperta al pubblico tutti i giorni esclusi il pomeriggio delle domeniche, le feste nazionali e le altre feste riconosciute dal calendario civile.
Art. 13 Ogni anno per un congruo numero di giorni la biblioteca rimane chiusa al pubblico per le operazioni di controllo o spolveratura della suppellettile. Tale periodo deve essere stabilito in coincidenza con vacanze scolastiche.
Art. 14 La biblioteca è aperta al pubblico dalle ore 9 alle ore 12, dalle ore 15 alle 20; Al mattino della domenica dalle ore 9 alle ore 12.
Art. 15 E’ ammesso alla lettura chi abbia compiuto il 15° an no di età. Salva la facoltà per il Direttore di ammettere giovani al disotto di tale limite di età alla consultazione di opere idonee alla formazione culturale dei richiedenti con ogni cautela opportuna.
Art. 16 La richiesta dei libri deve essere sempre fatta per iscritto su apposite schede messe a disposizione del pubblico. La scheda deve essere compilata in tutte le sue parti ed in modo leggibile.
Art. 17 Nessun lettore può uscire dalla sala senza aver prime restituito i volumi avuti e senza che prima sia stata annullata in sua presenza la relativa scheda di richiesta. Per ogni opera deve essere fatta richiesta separata.
Art. 18 E’ vietato fare segni o scritture sulle pagine dei volumi o ricalcarne disegni, o comunque danneggiare i volumi, sotto pena di risarcimento in toto.
Art. 19 Non devono essere dati in lettura libri non ancora registrati.
Art. 20 E’ rigorosamente vietato a tutti di fumare in qualsiasi parte della biblioteca, parlare ad alta voce nella sala di lettura quando in essa si trovano lettori o comunque disturbare coloro che vi si trovano trattenendovisi per ragioni estranee allo studio. E’ rigorosamente vietato al pubblico di accedere al magazzino librario.
Art. 21 Il Direttore deve espellere dalla biblioteca i lettori che ripetutamente trasgrediscono le disposizioni contenute nell’ articolo precedente.
Art. 22 Ogni persona maggiorenne iscritta nei registri di popolazione dei Comuni della Provincia, può ottenere il prestito di libri dalla biblioteca o tramite di essa, che altre Biblioteche pubbliche governative, previo deposito di una cauzione a fondo perduto di L. 500. La somma di L. 500 a fondo perduto sarà dovuta ogni anno da coloro che vorranno usufruire del prestito dei libri.
Art. 23 Sono esclusi dal prestito : i manoscritti, le edizione rare e “pregievoli”, le opere prevalentemente fornite di tavole illustrate fuori testo, le carte geo-topografiche e le incisioni sciolte, gli atlanti, i dizionari, le enciclopedie, le opere di frequente consultazione, i giornali, i volumi la cui legatura non sia integra, gli opuscoli isolati, le miscellanee legate in volume, le
opere provenienti da iscritti o donazioni con la espressa condizione che non siano dati in prestito.
Art. 24 Le richieste di prestito devono sempre essere fatte per iscritto su apposito modulo a disposizione del pubblico, che deve essere compilato in tutte le sue parti in modo leggibile e che, dopo essere stato firmato ,vale anche come ricevuta.
Art. 25 Non possono essere richiesti in prestito più di due opere e 4 volumi per volta. Per ogni opera deve essere fatta richiesta separata.
Art. 26 Il prestito a la durata di 15 giorni. Se necessario può essere immediatamente rinnovato, purché nel frattempo l’ opera non sia stata richiesta da altri. Il Direttore può richiedere per motivi eccezionali la restituzione di un opera data in prestito anche prima della scadenza del termine fissato.
Art.27 E’ rigorosamente vietato prestare ad altri le opere che si siano avute in prestito, pena la revoca del diritto ad usufruire del servizio di prestito.
Art. 28 In caso di ritardo nella restituzione dei libri avuti in prestito, trascorsi 5 giorni dalla scadenza del termine, il Direttore provvederà al recupero dell’ opera con mezzi ordinari. Se essi risulteranno sarà adottato provvedimento di revoca del diritto al prestito con l' incameramento della cauzione. Se l’ opera non verrà restituita, decorsi i 60 giorni, il Direttore provvederà a termini dell’ articolo 31.
Art. 29 Chi danneggia, smarrisce o non restituisce un’ opera avuta in prestito, dovrà versare una somma che sarà stabilita di volta in volta in relazione al volere dell’ opera o al danno arrecato. In caso estremo di inadempienza si procederà a denuncia alla Autorità Giudiziaria.
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( deliberato dal Consiglio Comunale il 23 giugno 1954 col n. 109, approvato dalla C.P.A. in seduta del 9 settembre 1954 col n. 1532 bis, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 20 aprile 1952, n.52. Approvato dalla C.P.A. in seduta del 02/05/1954 col n. 406)