REGOLAMENTO DEL CIMITERO
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INDICE TITOLO PRIMO : SORVEGLIANZA Art. 1 Competenza
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TITOLO SECONDO : SEPOLTURE, ESUMAZIONI, SPURGHI Art. 2 Autorizzazione alla sepoltura pag. 1 Art. 3 Diritto alla sepoltura pag. 1 Art. 4 Tumulazioni e deposizioni multiple pag. 1 Art. 5 Qualità delle bare pag. 1 Art. 6 Qualità delle urne e dei contenitori per i resti pag. 2 Art. 7 Ordine delle sepolture e delle deposizioni pag. 2 Art. 8 Durata delle sepolture pag. 2 Art. 9 Esumazioni pag. 2 Art. 10 Spurghi e trasferimenti pag. 3 TITOLO TERZO : PIANO DI UTILIZZAZIONE ELENCO DI PROTEZIONE, NORME EDILIZIA E DI MANUTENZIONE Art. 11 Piano di utilizzazione pag. 3 Art. 12 Reparti pag. 3 Art. 13 Catalogo di protezione pag. 4 Art. 14 Dimensioni degli spazi pag. 4 Art. 15 Riunione di tombe trentennali pag. 4 Art. 16 Ossari, cinerari e urne interrate pag. 5 Art. 16 bis Tomba (fossa) comune pag. 5 Art. 17 Autorizzazione alla costruzione, alla riattazione e alla posa di monumenti e tombe pag. 5 Art. 18 Carattere estetico e altezza pag. 5 Art. 19 Lavori al Cimitero pag. 6 Art. 20 Lapidi delle celle pag. 6 Art. 21 Tombe concesse a tempo indeterminato pag. 6 Art. 22 Manutenzione difettosa delle tombe pag. 7 Art. 23 Piantagioni pag. 7 Art. 24 Vasi di fiori, lumini e altri ornamenti pag. 7
III
TITOLO QUARTO : ORDINE INTERNO
Art. 25 Sorveglianza pag. 8 Art. 26 Compiti del custode pag. 8 Art. 27 Accesso fuori orario pag. 8 Art. 28 Visita o veglia alle salme in camera mortuaria pag. 8 Art. 29 Animali pag. 9 Art. 30 Oggetti e manufatti privati pag. 9 TITOLO QUINTO : RAPPORTI DI DIRITTO FRA IL COMUNE E I PRIVATI PER LE CONCESSIONI TRENTENNALI E A TEMPO INDETERMINATO Art. 31 Concessioni trentennali o a tempo indeterminato pag. 9 Art. 32 Documentazione della concessione pag. 10 Art. 33 Trasferimento della concessione a tempo indeterminato pag. 10 Art. 34 Revoca della concessione a tempo indeterminato pag. 10 Art. 35 Procedura di revoca della concessione a tempo indeterminato pag. 10 Art. 36 Cambiamento di destinazione pag. 10 TITOLO SESTO : TASSE
Art. 37
Tasse
TITOLO SETTIMO : DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Art. 38 Contestazioni Art. 39 Multe Art. 40 Orari di apertura Art. 41 Approvazione e entrata in vigore
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pag. pag. pag. pag.
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REGOLAMENTO DEL CIMITERO TITOLO PRIMO : SORVEGLIANZA Art. 1 Competenza Il Cimitero è posto sotto la sorveglianza del Municipio. TITOLO SECONDO : SEPOLTURE, ESUMAZIONI, SPURGHI
Art. 2 Autorizzazione alla sepoltura
Nessuna salma o urna cineraria può essere seppellita o deposta in cella senza l’autorizzazione del Municipio.
Art. 3 Diritto alla sepoltura I terreni e le celle sono concessi: a) a persone decedute attinenti di Ascona o domiciliate ad Ascona. b) a persone decedute nel territorio del Comune non domiciliate né attinenti di Ascona. c) per i residenti fuori Comune, non attinenti di Ascona, il Municipio si riserva di decidere caso per caso. Per le concessioni rilasciate secondo le litt b) e c) tutte le tariffe saranno raddoppiate. Art. 4 Tumulazioni e deposizioni multiple 1. Negli spazi dei campi normali e dei campi a pagamento sono autorizzate le sovrapposizioni successive di urne o resti. 2. Nella cella si possono deporre un massimo di 3 urne cinerarie, o di resti. Art. 5 Qualità delle bare 1. Per la sepoltura nei campi normale ed a pagamento è prescritta la cassa di legno leggero. 2. Per le tombe concesse per tempo indeterminato è prescritta la doppia cassa con doppio fondo e l’interno metallico.
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Art. 6 Qualità delle urne e dei contenitori per i resti 1. Le urne per le ceneri sono prescritte di metallo o di materiale infrangibile e devono essere ermeticamente chiuse. 2. I resti possono essere raccolti in urne di metallo, di materiale infrangibile o in cassette di legno duro. 3. Le urne cinerarie e le ossa che vengono messe sottoterra dovranno essere racchiuse in una cassetta in cemento. Art. 7 Ordine delle sepolture e delle deposizioni 1. Le sepolture nei singoli campi sono eseguite da sinistra a destra, in ordine contiguo. 2. La deposizione delle urne nelle celle inizierà in alto a sinistra e proseguirà in ordine contiguo. 3. Non è permessa la scelta dell’ubicazione della fossa, della cella o dei terreni, siano essi gratuiti o a pagamento. Art. 8 Durata delle sepolture Le sepolture, inumazioni e deposizioni hanno una durata: a) di 20 anni nei campi normali gratuiti (fossa normale) b) di 20 anni nelle celle cinerarie o ossari, gratuiti c) di 30 anni, rinnovabile, nei campi a pagamento (fossa a pagamento) d) di 30 anni nelle celle cinerarie e ossari a pagamento e) indeterminata nelle tomba di famiglia concesse a pagamento. Art. 9 Esumazioni 1. Nessuna fossa potrà essere rimossa prima dei 20 anni compiuti. 2. Per l’esumazione prima del tempo prescritto minimo di 20 anni è necessario il consenso dell’autorità giudiziaria o di quella cantonale competente. 3. Le esumazioni consentite prima del termine avvengono alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.
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4. 5.
L’operazione di rimozione delle fosse non potrà mai avvenire durante la stagione calda. A cura del Municipio sarà dato avviso della rimozione ai singoli interessati.
Art. 10 Spurghi e trasferimenti 1. Trascorso il termine della concessione gratuita o trentennale non rinnovata, i resti e le ceneri di regola vengono depositate nella tomba (fossa) comune. 2. Gli interessati possono chiedere al Municipio il trasferimento dei resti o delle ceneri in altri reparti del Cimitero, riservata l’applicazione delle tariffe. 3. Il Municipio può concedere il trasferimento di resti o ceneri in luoghi privati o in altri cimiteri. È riservata l’applicazione dell’art. 13. 4. Qualora una salma tumulata in uno dei campi a pagamento venga esumata prima della scadenza del termine di concessione il concessionario non potrà più vantare diritto alcuno sul posto avuto in concessione che ritorna immediatamente a disposizione del Comune. TITOLO TERZO : PIANO DI UTILIZZAZIONE ELENCO DI PROTEZIONE, NORME EDILIZIE E DI MANUTENZIONE A) PIANO DI UTILIZZAZIONE Art. 11 Piano di utilizzazione 1. Il Municipio allestisce e tiene aggiornato il piano di utilizzazione del Cimitero. 2. Il piano può essere consultato da ogni interessato presso l’Ufficio Tecnico Comunale. Art. 12 Reparti Il piano di utilizzazione suddivide l’area del Cimitero come segue: a) campi normali adulti b) campo normale bambini fino a 6 anni c) campo a pagamento adulti d) reparto per le tombe concesse per tempo indeterminato
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e) f)
reparti di celle cinerarie e ossari normali
g)
campo urne
h)
tomba (fossa) comune.
reparti di celle cinerarie e ossari a pagamento
Art. 13 Catalogo di protezione Il Municipio allestisce e tiene aggiornato il catalogo: a) dei monumenti funerari e delle cappelle degne di protezione per pregi artistici e carattere storico b) delle celle, dei loculi e delle tombe degne di protezione per l’interesse pubblico e storico suscitato dalla persona inumata. B) SPAZI COMUNI, TRENTENNALI, OSSARI, CINERARI E TOMBA (FOSSA) COMUNE Art. 14 Dimensioni degli spazi Gli spazi del reparto normale e delle concessioni trentennali hanno le seguenti dimensioni: a) adulti: m 1.80 di lunghezza; m 0.80 di larghezza: m 1.80 di profondità distanza da fossa a fossa m 0.40 da ogni lato b) bambini: (solo per il reparto comune) m 1.20 di lunghezza; m 0.50 di larghezza; m 1.50 di profondità distanza da fossa a fossa m 0.40 da ogni lato. Art. 15 Riunione di tombe trentennali 1. La concessione trentennale può comprendere fino a un massimo di due spazi, compreso un interspazio. 2. L’interessato ha diritto di delimitare provvisoriamente lo spazio concesso seguendo la stessa procedura prescritta per la posa di monumenti.
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Art. 16 Ossari, cinerari e urne interrate 1. L’ossario del Cimitero è costituito da celle normali e da celle a pagamento. 2. Il cinerario è suddiviso in celle gratuite e in celle a pagamento. 3. Il campo delle urne interrate è suddiviso in spazi (concessioni temporanee) della dimensione di m 0.80 (lunghezza) x m 0.80 (larghezza) x m 1 (profondità). Distanza tra le singole concessioni ml 0.45. Art. 16 bis Tomba (fossa) comune 1. La tomba o fossa comune riceve di regola i resti o le ceneri (entrambi senza contenitore) provenienti dall’esumazione del cimitero. 2. Per la deposizione di resti o ceneri non provenienti dall’esumazione del cimitero, il Municipio si riserva di decidere caso per caso. 3. La tomba comune è messa a disposizione gratuitamente a tempo indeterminato. 4. Una volta deposti nella tomba comune, i resti o le ceneri, non potranno più essere né prelevati né trasferiti in un altro luogo. C) EDILIZIA Art. 17 Autorizzazione alla costruzione, alla riattazione e alla posa di monumenti e tombe 1. La costruzione di tombe a tempo indeterminato, la posa di monumenti, di lapidi, di croci e di contorni è subordinata all’autorizzazione del Municipio. 2. Di regola il richiedente presenta i progetti in due esemplari in scala 1:50. 3. È pure subordinato all’autorizzazione del Municipio ogni lavoro a tombe esistenti che eccede la normale manutenzione. È riservata l’applicazione dell’art. 13. Art. 18 Carattere estetico e altezza 1. Il carattere dei monumenti deve armonizzarsi con le esigenze estetiche del Cimitero. 2. Il Comune, in attesa della posa del monumento definitivo, provvederà alla posa di un contorno semplice in legno. Trascorso un periodo di 6 mesi dalla tumulazione, senza che sia stato posato il monumento, il Comune procederà alla fatturazione del contorno.
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3.
Nei campi normali e a pagamento l’altezza massima delle croci, lapidi e monumenti sarà di m 1.50.
4.
Negli spazi per le concessioni a tempo indeterminato potranno essere posti in opera dei monumenti, lapidi, croci, ecc… non superanti l’altezza di m 2.50.
5.
Nel campo delle urne interrate non sono ammessi monumenti che si sviluppano in altezza.
Art. 19 Lavori al Cimitero 1. I lavori di manutenzione e di costruzione di tombe sono consentiti unicamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi infrasettimanali), ad eccezione dei cinque giorni precedenti e successivi la ricorrenza dei morti. 2. I monumenti e le lapidi non potranno essere lavorati né incisi nell’interno del Cimitero, ma vi dovranno essere trasportati già terminati per essere posti in opera, salvo piccole operazioni di ritocco e di rifinimento. 3. Ogni danno di qualsiasi specie potesse derivare a dipendenza delle costruzioni di cappelle, tombe o posa di lapidi, monumenti, ecc… è a carico di chi lo cagiona. 4. I rifiuti provenienti dal riordino e dalla pulizia delle tombe, devono essere depositati negli appositi contenitori. 5. I materiali e detriti provenienti dall’esecuzione di lavori devono essere tempestivamente asportati dagli interessati. Art. 20 Lapidi delle celle 1. Il Comune fornisce le lapidi per la chiusura delle celle. 2. Le iscrizioni, incise in caratteri definiti dal Municipio, sono colorate in rosso carminio e disposte secondo le istruzioni impartite, le spese derivanti dall’iscrizione sono a carico del richiedente. 3. La sostituzione delle lapidi per rottura o altre ragioni è fatta dal Comune a spese degli interessati. Art. 21 Tombe concesse a tempo indeterminato 1. Le camere delle tombe di famiglia, contenenti le salme, vanno completate mediante la tamponatura di ogni feretro con una muratura in mattoni dello spessore minimo di 12 cm, ed intonacate e sigillate con malta di cemento.
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2. 3.
È pure concessa la costruzione di cellette per depositare le ossa o le ceneri. I costi derivanti ai capoversi 1 e 2 sono a carico del concessionario.
D) MANUTENZIONE Art. 22 Manutenzione difettosa delle tombe Se la manutenzione delle tombe e dei propri monumenti, lapidi e croci facesse difetto, il Municipio vi provvederà a spese degli interessati. Art. 23 Piantagioni 1. Sulle tombe possono essere coltivati fiori e arbusti sempre verdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi, con il fusto e con il fogliame, oltre lo spazio assegnato. 2. Sono ammesse unicamente piantagioni con vegetazione di basso fusto fino all’altezza massima di m 1.50. Eccezioni sono tollerate per le tombe concesse a tempo indeterminato. 3. Non sono ammesse piantagioni le cui radici o i cui rami possono invadere l’ala del Cimitero, le aiuole o i viali o che possono danneggiare il muro di cinta. 4. La piantagione di alberi d’alto fusto è vietata. 5. Nel campo urne interrate non sono ammesse piantagioni di nessun genere con radici in terra, è tollerata la posa di piante in vaso sopra la lapide, a condizione che la stessa sia a basso fusto. Art. 24 Vasi di fiori, lumini e altri ornamenti 1. Non è permesso collocare per terra, sui pavimenti e nei viali davanti a celle o loculi e al di fuori delle aree espressamente previste per questo scopo, fiori, vasi di fiori o lumini o ornamenti di qualsiasi genere. 2. Questa disposizione non si applica nelle due settimane successive alle tumulazioni o nei trenta giorni successivi la ricorrenza dei morti. 3. Trascorsi questi periodi il custode provvede alla rimozione degli oggetti e degli ornamenti non conformi a quanto previsto dal capoverso 1.
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TITOLO QUARTO : ORDINE INTERNO Art. 25 Sorveglianza All’Ufficio Tecnico Comunale in particolare compete: a) l’elaborazione delle proposte per l’aggiornamento del piano di utilizzazione b) la tenuta a giorno dei registri del controllo delle sepolture c) la direzione e la sorveglianza del lavoro del custode del Cimitero d) la segnalazione tempestiva al Municipio di ogni intervento necessario, che eccede l’ordinaria manutenzione. Art. 26 Compiti del custode Il custode del Cimitero provvede alla registrazione delle tumulazioni nel Cimitero e ai rapporti con il pubblico secondo quanto prevede il capitolato d’oneri redatto dal Municipio. Art. 27 Accesso fuori orario 1. L’accesso al Cimitero di terzi, fuori dall’orario stabilito dal Municipio è permesso solo per giustificati motivi. 2. Il Municipio può autorizzare l’accesso fuori orario a impresari di pompe funebri che hanno la custodia di salme depositate nella camera mortuaria. Art. 28 Visita o veglia alle salme in camera mortuaria 1. Nella camera mortuaria annessa al Cimitero potranno essere depositati i cadaveri per un periodo massimo di 48 ore. 2. Dopo ogni occupazione la camera mortuaria dovrà essere disinfettata seguendo le indicazioni del medico delegato. 3. La visita alle salme nella camera mortuaria è permessa di regola solo nelle ore d’apertura del Cimitero. 4. Gli interessati hanno diritto all’accesso alla cappella mortuaria per visite, preghiere, veglie e altri scopi fuori orario dietro autorizzazione municipale.
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Art. 29 Animali È vietato introdurre animali nel Cimitero. Art. 30 Oggetti e manufatti privati 1. Col preavviso di tre mesi dal turno di spurgo del reparto comune o dalla scadenza della concessione trentennale non rinnovata, il Municipio invita gli interessati a rimuovere e ritirare tutto quanto si trova sulle tombe. 2. Ciò che non viene ritirato entro il termine stabilito passa in proprietà del Comune. 3. È riservata l’applicazione dell’art. 13. 4. Quando lo spazio lo permette, e previa concessione eccezionale, potrà essere autorizzata dal Municipio la posa di lapidi addossate ai muri di cinta del Cimitero. TITOLO QUINTO : RAPPORTI DI DIRITTO FRA IL COMUNE E I PRIVATI PER LE CONCESSIONI TRENTENNALI E A TEMPO INDETERMINATO Art. 31 Concessioni trentennali o a tempo indeterminato 1. Il Municipio concede il diritto trentennale per le tombe o celle e a tempo indeterminato per le tombe di famiglia. 2. La concessione è definita solo se entro tre mesi dal rilascio è stata pagata la tassa prevista. 3. Gli spazi per le tombe concesse a tempo indeterminato non danno diritto alla proprietà del terreno, ma solo ad un diritto personale, perciò non sono né alienabili né sequestrabili. In caso di soppressione del Cimitero e di destinazione del terreno ad altro scopo pubblico, cessano tutti i diritti dei concessionari. I beneficiari di una concessione a tempo indeterminato sono tenuti a designare al Municipio una persona che li rappresenti ed alla quale esso possa rivolgersi per tutto quanto si riferisce ai diritti derivanti dalla concessione. 4. Se dopo l’inumazione di una salma in un posto concesso a tempo indeterminato, ne venisse fatta l’esumazione per collocarla in altra sepoltura, il posto lasciato vacante ritorna a disposizione del Comune senza rimborso della tassa pagata. 5. Il concessionario deve mantenere il terreno assegnato in stato decoroso e munirlo di un contorno confacente.
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Art. 32 Documentazione della concessione Il Municipio può chiedere in ogni momento la documentazione e i titoli che giustificano la concessione trentennale o a tempo indeterminato. Art. 33 Trasferimento della concessione a tempo indeterminato La concessione di aree a tempo indeterminato è trasferibile: a) in base al diritto di successione secondo le norme del codice civile; b) a terzi ritenuto che in questo caso il trasferimento sia approvato dal Municipio. Art. 34 Revoca della concessione a tempo indeterminato La concessione di aree a tempo indeterminato può essere revocata: a) nel caso in cui gli aventi diritto non provvedono alla manutenzione dei manufatti e del terreno; b) nel caso della scomparsa degli aventi diritto o dell’estinzione della famiglia interessata senza che un trasferimento a eventuali eredi sia possibile nei termini prescritti dal codice civile. Art. 35 Procedura di revoca della concessione a tempo indeterminato 1. Il Municipio intima la decisione di revoca agli interessati se sono conosciuti o lo pubblica sul foglio ufficiale e all’albo comunale per trenta giorni se sono sconosciuti o incerti. 2. La revoca è definitiva e il Municipio dispone dell’area trascorsi sei mesi dall’intimazione o dalla pubblicazione sul foglio ufficiale e all’albo comunale. Art. 36 Cambiamento di destinazione 1. È facoltà del Comune di destinare in ogni momento ad altro scopo le celle, i loculi e le aree concesse a tempo determinato o indeterminato.
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TITOLO SESTO : TASSE Art. 37 Tasse Per le sepoltura di salme, celle e lapidi sono dovute le seguenti tasse: 1. Lapidi addossate ai muri di cinta, durata a seconda delle disponibilità di spazio e previa concessione rilasciata in via eccezionale dal Municipio fr. 2. Cella per 30 anni nell’ossario vecchio con l’obbligo dell’iscrizione sulla tavola di marmo (disponibilità limitata) fr. 3. Spazio per concessioni temporanee (ml 1.80 x 0.80), con diritto di collocare lapide o monumento: a) per un periodo di 20 anni senza possibilità di rinnovo fr. b) per un periodo di 30 anni con possibilità di rinnovo fr. c) rinnovo per 15 anni fr. 4. Terreno per tombe private concesso a tempo indeterminato: fr. a) tombe grandi (ml 5.60 x 2.70 x 1.60 alt.) b) tombe piccole (ml 5.60 x 1.30 x 1.60 alt.) fr. 5. Celle per ceneri od ossa: a) per concessioni della durata di 20 anni, senza possibilità di rinnovo fr. b) per concessioni della durata di 30 anni, con possibilità di rinnovo fr. c) rinnovo per 15 anni fr. 6. Per ogni urna o resto sovrapposto alla bara nei campi a pagamento o normali fr.
200.⎯
500.⎯
gratuito 1'300.⎯ 500.⎯
50'000.⎯ 40'000.⎯
gratuito
400.⎯ 200.⎯
100.⎯
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7. Tassa per ogni richiesta di esumazione anticipata 8. Campo urne interrate, spazio per le concessioni temporanee (ml 0.80 x ml 0.80), con diritto di collocare una lapide orizzontale (coperchio): a) per un periodo di 20 anni senza possibilità di rinnovo b) per un periodo di 30 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 15 anni c) rinnovo per 15 anni
fr.
fr.
300.⎯
gratuito
fr.
700.⎯
fr.
300.⎯
TITOLO SETTIMO : DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Art. 38 Contestazioni Le contestazioni relative all’applicazione del regolamento e delle tariffe sono decise in via di reclamo dal Municipio. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni. Art. 39 Multe Le infrazioni al regolamento sono punite con la multa da fr. 100.⎯ a fr. 1'000.⎯. La procedura è disciplinata dagli art. 145 ss LOC. Resta riservata l’azione civile e penale. Art. 40 Orari di apertura L’orario di apertura del Cimitero è fissato come segue: ♦ dal 1 ottobre al 31 marzo dalle 08:00 alle 17:00 ♦ dal 1 aprile al 30 settembre dalle 07:30 alle 19:00 Art. 41 Approvazione e entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato. 2. Esso abroga tutte le precedenti disposizioni contrarie o incompatibili e il regolamento attualmente in vigore.
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Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 1/8 febbraio 1993. Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con Risoluzione del 23 giugno 1993. Modifica degli articoli 10, 12, 16, 18, 23 e 37 e l’introduzione del nuovo art. 16 bis del Regolamento del Cimitero. Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 maggio 2002. Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con Risoluzione del 12 luglio 2002.