Regolamento del Cimitero e Funerali del Comune di Cugnasco
Capitolo I Amministrazione e sorveglianza
Art. 1
Autorità competente Il Cimitero di Cugnasco è amministrato dal Municipio.
Art. 2
Amministrazione e sorveglianza Il Municipio con il proprio personale cura: - la manutenzione del cimitero per quanto è di competenza del Comune; - l’ordine; - il disciplinamento e l’osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti ai privati dalle concessioni; - la tenuta dei registri delle inumazioni; - l’esecuzione delle inumazioni di salme e ceneri.
Capitolo II Diritto all’inumazione
Art. 3
Diritto all’inumazione Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa: a) delle persone decedute nella giurisdizione comunale qualunque fosse in vita il domicilio. Fanno eccezione a questa norma le persone decesse nel Comune quali ospiti di istituti di cura o case per anziani; b) di persone decedute fuori dal Comune, ma aventi in esso l’ultimo loro domicilio legale, nonché gli attinenti e i dimoranti; c) di persone non domiciliate nel Comune e decedute fuori di esso, ma fruenti del diritto alla sepoltura in tomba a pagamento (doppia, famiglia); d) il Municipio può concedere in via del tutto eccezionale l’inumazione di salme, ceneri e ossa di persone non domiciliate e non attinenti del Comune.
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Capitolo III Norme per l’inumazione
Art. 4
Autorizzazione Nessuna salma o resti di salma potranno essere inumati nel cimitero senza l’autorizzazione del Municipio.
Art. 5
Orario delle inumazioni Tutte le inumazioni dovranno avvenire di giorno.
Art. 6
Tipo di cassa Per le inumazioni nelle fosse è obbligatorio l’uso della cassa di legno dolce. L’uso di casse di legno duro, metalliche o di qualsiasi altro materiale di difficile decomposizione è vietato. Sono invece obbligatorie le casse metalliche, accuratamente saldate a fuoco e dotate dell’apposita valvola di spurgo, per le inumazioni nelle tombe di famiglia.
Art. 7
Salme provenienti da fuori Cantone Per le salme provenienti da fuori Cantone, rinchiuse in casse metalliche o di legno duro e che devono essere sepolte in posti temporanei, dovrà essere effettuata la sostituzione della cassa a norma dell’art. 6 e secondo le direttive del medico delegato.
Art. 8
Contenuto del feretro Un feretro dovrà contenere solo una salma. Solo la madre ed il neonato, morti al momento del parto, potranno essere rinchiusi nello stesso feretro.
Art. 9
Urne cinerarie Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse e portanti l’indicazione del nome del defunto, dovranno contenere solo le ceneri di una salma e potranno essere depositate nei loculi o nelle tombe. Per la posa nelle fosse dovrà essere costruito, a spese degli interessati, l’apposito loculo in muratura secondo le prescrizioni del Municipio. Nei loculi è data la possibilità di deporre più urne cinerarie.
Capitolo IV Esumazioni e traslazioni di salme
Art. 10
Esumazioni ordinarie Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni. Richieste di esumazione dopo 20 anni dalla sepoltura e prima della scadenza della concessione potranno essere concesse dal Municipio su istanza motivata. 2
Le ossa rinvenute in occasione dell’esumazione sono raccolte e saranno sepolte sotto il fondo della nuova fossa e coperte di terra prima di calarvi una nuova salma. Art. 11
Esumazioni straordinarie Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura e segnatamente: a) per ordine dell’Autorità giudiziaria; b) per la sistemazione del cimitero; c) a richiesta motivata dei famigliari; Salvo nel caso in cui la lettera a) nessuna salma può essere esumata prima che siano trascorsi venti anni dalla inumazione senza il consenso dell’Autorità cantonale (Ufficio di sanità - sezione sanitaria - Dipartimento opere sociali) e senza la presenza del Medico delegato e di un rappresentante del Municipio. Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti.
Art. 12
Posto libero Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio.
Capitolo V Organizzazione e suddivisione del Cimitero
Art. 13
Piano delle sepolture L’area del cimitero di Cugnasco è suddivisa come al piano del cimitero depositato in Cancelleria Comunale.
Art. 14
Ordine di sepoltura L’ordine di sepoltura è stabilito dal Municipio.
Art. 15
Tipo di sepoltura Nel cimitero sono previsti i seguenti tipi di sepoltura: - tombe per bambini fino all’età di dieci anni; - tombe singole; - tombe doppie; - tombe di famiglie; - loculi per urne cinerarie.
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Capitolo VI Concessione e scadenze
Art. 16
Concessioni Riservazioni 1.1 Tombe singole e tombe per bambini senza lapide inizio concessione: al decesso scadenza concessione: a 25 anni non rinnovabile diritto alla concessione: art. 3 lett. a), b), d) 1.2 Tombe singole e tombe per bambini con lapide inizio concessione: al decesso scadenza concessione: a 25 anni, rinnovabile per 20 anni diritto alla concessione: art. 3 lett. a), b), d) 2. Tombe doppie inizio concessione: scadenza concessione: diritto alla concessione:
3. Tombe di famiglia inizio concessione: scadenza concessione: diritto alla concessione:
4. Loculi per urne cinerarie inizio concessione: scadenza concessione: diritto alla concessione:
al decesso 25 anni, dopo il secondo decesso, rinnovabile per 20 anni coniugi con superstite in età avanzata (65 e più anni) e che siano domiciliati nel Comune o attinenti o secondo l’art. 3
dalla costruzione della tomba 50 anni, rinnovabili domiciliati nel Comune o attinenti o secondo l’art. 3 lett. c)
al decesso 25 anni, rinnovabile per 20 anni art. 3 lett. a), b), d)
E’ possibile la riservazione di posti prima del decesso nei seguenti casi: - per il coniuge superstite come al punto 2; - per le tombe di famiglia; - per i loculi cinerari a seconda della disponibilità. Art. 17
Domanda di concessione Per l’ottenimento di una concessione di cui all’art. 16 punti 2, 3 e 4 e per il suo rinnovo, deve essere inoltrata istanza scritta e completa di tutte le generalità al Municipio. Per ogni concessione dovrà essere indicato un rappresentante a cui il Municipio potrà rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione. 4
Art. 18
Avviso di scadenza Ritenuto che tutti i termini previsti dal presente regolamento iniziano a decorrere con il 31 dicembre dell’anno in cui la salma è stata inumata, tre mesi prima della scadenza della concessione il Municipio ne darà avviso agli interessati.
Art. 19
Diritto personale Qualsiasi concessione non conferisce la proprietà del terreno o del manufatto (tombe di famiglie, loculi) ma solo diritto personale; non è quindi nè alienabile nè sequestrabile.
Art. 20
Soppressione del cimitero Tutte le concessioni vengono a cadere con la soppressione del cimitero.
Art. 21
Nuovo possesso E’ facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualunque particella concessa, quando ciò si renda necessario per ampliamento o per modificazione del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In questo caso il Municipio assegna al concessionario un’altra particella equivalente alla primitiva ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma e dei relativi resti, la ricostruzione della tomba o del monumento.
Capitolo VII Norme di edilizia
Art. 22
Dimensione fosse Le fosse dovranno avere le seguenti dimensione: a) per adulti: profondità lunghezza larghezza b) per bambini
profondità lunghezza larghezza
ml 1.80 ml 2.20 ml 0.80 ml 1.50 ml 1.20 ml 0.60
La distanza tra una fossa e l’altra sarà di ml. 0.40 su entrambi i lati. Art. 23
Esecuzione fosse Le fosse sono eseguite dall’affossatore comunale che presta pure la sua opera per il collocamento delle bare.
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Art. 24
Autorizzazione per ricordi funebri Per la costruzione di tombe, la posa di lapidi, o ricordi di qualsiasi natura, dovrà essere inoltrata domanda scritta al Municipio, corredata dai relativi disegni in duplo, in scala 1:10. E’ necessario indicare il testo della iscrizione, la designazione delle decorazioni ed il materiale che si vuole adoperare. Il Municipio ha la facoltà di imporre al progetto quelle modifiche di carattere formale dettate dalle vigenti disposizioni.
Art. 25
Posa monumenti e lapidi Ogni monumento o lapide dovrà attenersi alle seguenti misure: a) adulti: lunghezza ml 1.80 larghezza ml 0.80 altezza ml 1.10 b) bambini fino all’età di 10 anni:
lunghezza larghezza altezza
ml. 1.10 ml. 0.60 ml. 0.90
c) cordonate dei monumenti e delle lapidi:
devono essere sopraelevate di cm 6 dalla cordonata del viale
d) tombe di famiglia (con camera):
sarà deciso caso per caso d’intesa con i richiedenti
Il terreno dovrà essere occupato interamente sia con monumenti sia con cordonate. E’ vietato oltrepassare dette misure. Art. 26
Obblighi per la costruzione I concessionari di lapidi e monumenti potranno iniziare i lavori solo dopo 12 mesi dal decesso.
Art. 27
Messa in opera Le lapidi ed i monumenti dovranno essere trasportati già pronti per la messa in opera e non potranno essere lavorati all’interno del cimitero.
Art. 28
Lavori nei cimiteri Non è permesso nessun lavoro alle tombe nei giorni festivi e la vigilia, come pure nel periodo dal 28 ottobre al 6 novembre.
Art. 29
Lapidi murarie L’applicazione di lapidi e monumenti ai muri del cimitero è vietata.
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Art. 30
Sgombero residui di opere I residui di opere eseguite nel cimitero dovranno essere immediatamente trasportati fuori dal recinto. In caso di ritardo nell’adempimento di questi obblighi, provvederà il Comune a spese dei concessionari.
Art. 31
Rimozione di lapidi e monumenti Il Comune disporrà per la distruzione delle lapidi e dei monumenti che verranno rimossi in occasione del rinnovo delle fosse (se non richiesti dai famigliari o interessati e da loro rimossi). Qualsiasi altra rimozione di monumenti è da eseguire da parte degli interessati.
Art. 32
Manutenzione monumenti e tombe La manutenzione delle tombe e dei monumenti è a carico degli interessati. Qualora detta manutenzione non fosse sufficientemente curata o addirittura trascurata, il Municipio, previo un congruo termine di preavviso, vi supplirà a spese degli interessati.
Art. 33
Responsabilità del Comune per danni a monumenti Il Comune non assume nessuna responsabilità per danni recati da terzi a monumenti eretti nei cimiteri.
Art. 34
Piantagioni private Ogni coltivazione che non sia quella di semplici fiori o di arbusti sempre verdi sulle sepolture è vietata. Le piante sempre verdi non devono superare l’altezza di ml. 0.80. Quando i fiori e gli arbusti coltivati sulle sepolture sporgono dallo spazio assegnato o superano l’altezza prevista, il Municipio potrà farli regolare a spese degli interessati.
Art. 35
Iscrizione sulle lastre dei loculi Le iscrizioni sulle lastre di pietra dei loculi per urne cinerarie dovranno essere eseguite secondo le modalità grafiche stabilite dal Municipio (nome, cognome, anno di nascita e di morte). Per una questione di uniformità il Comune fornisce, a spese dei richiedenti, sia il vasetto porta fiori che la cornice porta ritratto. La loro posa resta facoltativa.
Capitolo VIII Disposizioni varie - tariffe
Art. 36
Orari di apertura L’orario di apertura del cimitero è fissato dal Municipio, secondo le stagioni e le circostanze.
Art. 37
Divieto d’ingresso e contegno L’entrata con animali e veicoli è vietata come pure qualsiasi atto o contegno indecoroso.
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Art. 38
Tariffe Le tasse per concessioni previste dal presente regolamento vengono così stabilite: 1. Tombe semplici (senza lapide) a) per le persone decedute e domiciliate nel Comune e per gli attinenti gratuito b) per i dimoranti e non domiciliati nel Comune, art. 3 lett. b) fr. 750.-c) per i non domiciliati e non attinenti decessi fuori Comune, art. 3 lett. d) fr. 1’000.-Tombe semplici (con lapide) a) per le persone decedute e domiciliate nel Comune e per gli attinenti gratuito b) per i dimoranti e non domiciliati nel Comune, art. 3 lett. b) fr. 750.-c) per i non domiciliati e non attinenti decessi fuori Comune, art. 3 lett. d) fr. 1'000.-Rinnovo concessione: 30% della tassa base in vigore. 2. Tombe doppie (tassa unica per due salme) a) per i domiciliati nel Comune e gli attinenti (prima sepoltura) gratuito b) per i non attinenti e non domiciliati decessi fuori Comune, art. 3 lett. d) fr. 1'500.-Rinnovo concessione: 30% della tassa base in vigore. 3. Loculi per urne cinerarie (tassa unica per due urne) a) per persone decedute e domiciliate nel Comune e per gli attinenti fr. 250.-b) per i non attinenti e non domiciliati decessi fuori Comune fr. 750.-Rinnovo concessione: - gratuito per le persone di cui al punto a) - per gli altri il 30% della tassa base in vigore 4. Tombe di famiglia a) per tombe riservate a persone domiciliate nel Comune e per gli attinenti, la cessione in uso del terreno costa al mq. fr. 250.-b) per tombe riservate a persone non domiciliate e non attinenti, la cessione in uso del terreno costa al mq. fr. 400.-Rinnovo concessione: 30% della tassa base in vigore. 5. Camera mortuaria Per l’occupazione della camera mortuaria sono applicate le seguenti tariffe: a) domiciliati nel Comune gratuita b) non domiciliati nel Comune, per giorno o per frazione fr. 100.--
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Cordonate Tassa per posa cordonate La posa delle sole cordonate sia alle tombe semplici che a quelle doppie così come pure a quelle dei bambini è gratuita. Monumenti Lapidi Tassa per la posa di monumenti o lapidi a) per tombe singole, sia di bambini che di adulti fr. 100.-b) per tombe doppie fr. 200.-Rinnovo concessione: 30% della tassa base in vigore. Art. 39
Camera mortuaria La camera mortuaria è a disposizione sia per i defunti domiciliati nel Comune sia per i non domiciliati. Il Municipio emanerà, mediante ordinanza, eventuali disposizioni in merito alla sua utilizzazione. L’impresa di pompe funebri interessata al servizio è responsabile per la sorveglianza della salma, rispettivamente per l’adeguata riconsegna del locale.
Capitolo IX Funerali
Art. 40
Notifica decesso Ogni decesso nel Comune dovrà essere notificato all’Ufficio circondariale dello stato civile. La sua notifica dovrà ottemperare i requisiti stabiliti dall’apposita Ordinanza sullo stato civile.
Art. 41
Data di inumazione I servizi amministrativi del Comune, d’intesa con i familiari, fissano la data e l’orario per l’inumazione.
Art. 42
Servizio carro funebre Il servizio carro funebre è organizzato dai privati ed è a loro carico.
Art. 43
Norme di polizia Per i funerali che dovessero necessitare di un Servizio d’ordine, questo viene organizzato dal Comune a spese dei richiedenti.
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Capitolo X Disposizioni finali
Art. 44
Diritto sussidiario Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le Leggi ed i Regolamenti Cantonali vigenti in materia.
Art. 45
Disposizioni penali Chiunque contravviene al presente Regolamento o rechi danno al cimitero è punito con una multa da fr. 100.-- a fr. 1'000.--; è riservata l’azione penale ed il risarcimento dei danni.
Art. 46
Opere abusive Tutte le opere costruite abusivamente dovranno essere demolite, riservato quanto stabilito dall’art. 45.
Art. 47
Assoggettamenti Tutte le lapidi, monumenti, le cordonate esistenti nel cimitero verranno assoggettate alle condizioni contemplate dalle tasse fissate in precedenza.
Art. 48
Contestazioni Il Municipio decide le contestazioni relative all’interpretazione e all’applicazione del presente Regolamento.
Art. 49
Entrata in vigore L’entrata in vigore del presente Regolamento sarà decretata dal Municipio appena ottenute le approvazioni delle competenti Autorità Comunali e Cantonali. Saranno pertanto abrogate tutte le disposizioni del precedente Regolamento.
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Approvazioni
1.
Municipio:
Ris. Mun. N. 138 del 27.04.1987 Ris. Mun. N. 421 del 08.08.1988 Ris. Mun. N. 800 del 08.11.2004
2.
Consiglio Comunale:
Seduta del 18.05.1987 Seduta del 05.09.1988 Seduta del 13.12.2004
3.
Dipartimento istituzioni:
23.10.1987, 02.11.1988 e 13.04.2005
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